Prezzo Lit. 30‘— v BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 3 agosto 1946 Anno I. - No. 15 100. Decreto sugli apprendisti. 101. Regolamento sul funzionamento dei fiduciari degli operai. 102. Regolamento sul modo e sulle condizioni per la proclamazione dei »lavoratori d’assalto«. 103. Istruzione suU’approvvigionamento suppletivo delle persone che sono proclamate »lavoratori d’assalto«. 104- Istruzione No. 1 sulla sistemazione delle funzioni secondo i gruppi previsti neH’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dei dipendenti, nelle istituzioni di diritto pubblico e private e nelle organizzazioni. 105. Istruzione No. 2 sulla sistemazione secondo i gruppi previsti nell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dei dipendenti nelle imprese di diritto pubblico, economiche e private, nelle istituzioni ed •Órganizazioni private. 106. Istruzione No. 3 sulla sistemazione delle funzioni secondo i gruppi previsti daU’art. 5 dell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dipendenti nelle imprese di diritto pubblico, economiche e private, nelle istituzioni ed organizzazioni private. 107. Istruzione No. 4 sulla sistemazione delle funzioni seconde* le categorie previste nell’art. 2 dell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli addeti alle imprese di diritto pubblico, economiche e private ed istituzioni ed organizzazioni private. 100. Decreto sugli apprendisti La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del GRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 4 Durante l’istruzione l’apprendista ha diritto al salario che viene stabilito in base a speciali disposizioni. L’ammontare del salario ed il pagamento verranno stabiliti mediante un’ordinanza della Delegazione del GRLN su proposta del dipartimento per l’ispezione del lavoro presso la Delegazione del CRLN. Se il datore In base al contratto di tirocinio è tenuto a provvedere per l’apprendista l’alloggio, il vitto ed altro, può ,il valore di questa retribuzione essere diffalcato dal salario al massimo nell’ammontare del 90°/#. Art. 1 In base al presente decreto l’apprendista è persona che è in base ad un contratto occupata nell’industria, nel-l’artigianato, nel commercio ed in qualsiasi altra specie di lavoro collo scopo di conseguire mediante il lavoro pratico ed un’istruzione tecnica la necessaria cognizione per lo sbrigo dei lavori nella relativa categoria quale operaio qualificato. Le categorie, per le quali è necessaria l’istruzione per il conseguimento della qualifica professionale, sono determinate dal dipartimento per la ispezione del lavoro e dal dipartimento per l’industria presso la Delegazione del GRLN. Art. 2 Apprendista può essere solo quella persona che ha compiuto il 14. anno d’età, se non è analfabeta, ed è fisicamente e mentalmente sana ed atta alCistruzine nel relativo ramo. Per l’istruzione in alcune categorie la Delegazione' del CRLN — dipartimento per la ispezione del lavoro, pùò fissare quale minima età necessaria anche un’età superiore ai 14 anni. Art. 3 Il periodo d’istruzione può durare al massimo tre anni: Il dipartimento per l’ispezione del lavoro d’accordo col dipartimento per l’industria e l’artigianato presso la Delegazione del CRLN può fissare il periodo d’istruzione nelle singole categorie. Art. 5 L’orario lavorativo comporta 8 ore giornaliere ovvero 48 ore settimanali, c'n quanto non sia per le fissate categorie stabilito up più breve orario di lavoro. All’aprendista sarà computato nell’orario anche il tempo che trascorrerà nella scuola professionale o nel corso, come il tempo utilizzato per la pulizia dell’officina e degli apparecchi. Il lavoro fuori orario per gli apprendisti minori di 16 anni è proibito. Art. 6 È vietato per l’apprendista ogni lavoro che non sia connesso alla istruzione nella relativa categoria, come ad es. lo sbrigo di lavori domestici ed agricoli per conto del datore di lavoro e simile. È vietato per gli apprendisti minori dei 16 anni il lavoro notturno. È vietata l’occupazione di apprendisti minori di 16 anni presso lavori che danneggiano la salute. La Delegazione del CRLN — dipartimento per la ispezione del lavoro, d’accordo col dipartimento per l’industria e l’artigianato, specificherà quali siano questi lavori. Art. 7 L’apprendista ha diritto ad una licenza pagata di due settimane all’anno, che gli deve essere concesso nell’epoca dal 1. aprile fino al 31 ottobre. Al di fuori di quest’epoca può essere concesso all’apprendista la licenza in base a sua espressa richiesta. In caso di giustificato bisogno il datore di lavoro concederà all’apprendista un permesso non ricompensato. In quanto tale permesso superi i 7 giorni in ogni anno di tirocinio, tale periodo di tempo non verrà computato nel periodo di tirocinio. Nel periodo di tirocinio pure non verrà computato il permesso causa di malattia dell’apprendista, se tale permesso superi i due mesi in ciascun anno di tirocinio. Art. 8 L’occupazione degli apprendisti è regolata dagli organi per il collocamento al lavoro. Dove non essistono gli organi per il collocamento al lavoro, l’occupazione degli apprendisti è regolata dai Comitati Distrettuali di LN in base alle disposizioni del presente decreto. Art. 9 Il datore di lavoro che ha almeno 3 operai qualificati deve tenere anche l’apprendista. Il dipartimento per l’ispezione del lavoro fisserà d’accordo coi dipartimenti e le sezioni della Delegazione del CRLN dal cui dicastero dipendono i relativi rami economici la cifra minima e massima degli apprendisti da occuparsi in relazione al numero degli operai qualificati occupati. Gli organi per il collocamento al lavoro tengono al fine di una su piano prefissata assunzione degli apprendisti una continua evidenza sugli operai qualificati e sugli apprendisti nelle singole categorie. Art. 10 Il datore di lavoro è tenuto in base ad obbligo legale ovvero a sua richiesta ad occupare quale apprendista la persona inviatagli dall’organo competente per il collocamento al lavoro. Se il datore di lavoro crede che sussistano regioni che lo esimino da tale obbligo, deve notificarle per iscritto. Tali motivi vengono esaminati dal Comitato distrettuale di LN che, previa audizione dell’organo competente per SI collocamento al lavoro, emetterà la sua decisione. Ogni datore di lavoro deve, tosto si presenti la possibilità di assunzione di uno o più apprendisti nella sua impresa (officina), informare di ciò l’organo competente per il collocamento al lavoro. Se tale organo .rifiuterà di inviare su richiesta del datore di lavoro il necessario numero di apprendisti, il datore di lavoro potrà rivolgersi al Comitato distrettuale di LN per la decisione. Avverso le decisioni di cui i capoversi 1. e 2. di questo articolo è ammesso il ricorso tramite il Comitato distrettuale di LN alla Delegazione del CRLN entro 3 giorni dal ricevimento della decisione. La decisione della Delegazione del CRLN è definitiva. Art. 11 Chi intende occuparsi come apprendista deve rivolgersi all’organo competente per il collocamento al lavoro, che lo invierà al tirocinio, se questi adempierà alle condizioni dell’art. 2 del presente decreto, con riguardo al bisogno di operai qualificati nelle singole categorie e alla possibilità di occupazione. In tal senso è anche da prendere in considerazione il suo desiderio riguardo alla categoria ed al datore di lavoro. Art. 12 Il datore di lavoro, deve colla persona inviatagli dall’organo competente per il collocamento al lavoro a fine di tirocinio ,in quest’o altra professione, stipulare per scritto il contratto di tirocinio entro 8 gorni dall’assunzione dell’apprendista. Il contratto di tirocinio dovrà contenere: 1) Il cognome e nome del datore di lavoro (ditta) ed il luogo in cui lo apprendista verrà occupato; 2) il cognome e nome del padre ed il nome dell’apprendista, data e luogo di nascita, residenza dell’apprendista, 3) il cognome e nome e la residenza dei genitori o del curatore delTapprendista, se l’apprendista è minorenne; 4) la professione che verrà praticata dall’apprendista; 5) il prescritto periodo di tirocinio e la data d’inizio; 6) eventuali disposizioni concernenti la retribuzione in natura invece che in danaro; 7) dichiarazione delTapprendista e del datore di lavoro da voler attenersi agli obblighi pattesiti. Il contratto può contenere anche altre disposizioni che non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto ed altre prescrizioni e che rientrino ¡nell’interesse delTapprendista. Il contratto viene compilato su cinque copie identiche, firmate dal datore di lavoro o dal suo rappresentante e dall’ apprendista, se l’apprendista è invece minorenne, dal suo rappresentante legittimo o dal suo curatore, che a tal uopo potrà autorizzare anche altra persona. Non appena il Comitato distrettuale di LN accerterà che le disposizioni del contratto di tirocinio rispondono alle disposizioni in vigore, convaliderà il contratto e lo trascriverà sul registro del contratto degli apprendisti. Tutte le cinque copie del contratto il Comitato Distrettuale di LN munirà colla clausola della eseguita iscrizione nel registro, la quale dovrà contenere il numero corrente del registro, la data d’iscrizione la firma dell’organo competente ed il sigillo. Una copia del contratto trascritto verrà inviata alle parti contraenti, allo organo per il collocamento al lavoro ed alla Delegazione del CRLN — dipartimento per l’ispezione del lavoro —, la quinta copia viene invece trattenuta dal Comitato distrettuale di LN. Il comitato distrettuale di LN dopo la trascrizione del contratto di tirocinio nel registro ovvero dopo la cancellazione dal registro invierà la relativa notificazione alTamruìnistrazione della scuola professionale competente. Art, 13 In seguito alla trascrizione del contratto il Comitato Distrettuale di LN consegnerà all’apprendista il libretto d’apprendista che dovrà contenere: a) il cognome, il nome del padre, data e luogo di nascita e la dimora dell’apprendista; b) il numero e la data d’iscrizione nel registro dei contratti di tirocinio; c) la professione, da quando il tirocinio s’è iniziato e quanto durerà; d) il cognome e nome del datore di lavoro (ditta) ed il luogo dell’impresa (officina). Dettagliate disposizioni ed il formulario per il libretto d’apprendista verranno diramate dal dipartimento per l'ispezione del lavoro presso la Delegazione del CRLN. Art. 14 Il contratto di tirocinio si stipulerà per l’epoca fissata per la relativa professione. Se l’apprendista senza sua colpa interrompe la istruzione prima del termine stabilito, il tempo adibito gli viene calcolato nel periodo di tirocinio, se presso altro datore di lavoro continua il tirocinio nella medesima o professione similare éntro due mesi o anche in sèguito, se in tale tèrmine senza sua colpa non ha potuto, nell’istruzione. Art. 15 I doveri del datore di lavoro verso l’apprendista sono : 1) di permettergli l’istruzione pratica della professione e di curare affinchè l’apprendista nell’epoca fissata acquisti la necessaria cognizione per l’esplicazione di lavoro in quel ramo, quale operaio qualificato. Se il datore di lavoro non è professionista, dovrà provvedere acche il suo dirigente tecnico soddisfi a quest’obbligo; 2) di provvedere affinchè rapprendista normalmente frequenti la scuola professionale (corso), di sospingerlo e consigliarlo di dedicarsi coscientemente alla sua educazione professionale e generale; 3) di sviluppare e completare le buone doti personali o di dissuaderlo1 con opportuni mezzi educativi dai vizi, come anche di interessarsi perchè i rapporti del rimanente personale verso l’apprendista siano corretti; 4) di curare la salute dell’apprendista ed il suo sviluppo1 fisico. Se in base al contratto' è tenuto a dare aH’apprendista l’alloggio ed il vitto, il datore di lavoro dovrà provvedere acche il cibo sia gustoso, sano, variabile e sufficiente e rabitazione igienica; 5) di- sviluppare nell’apprendista la coscienza sulla necessità dell’igiene e dell’educazione fisica; 6) di pagare regolamento l’apprendista; 7) di soddisfare anche gli altri obblighi riguardanti la difesa sociale e sanitaria dell’apprendista. II datore di lavoro è tenuto ad occupare l’appren-dista dopo il sostenuto esame professionale per 6 mesi, quale operaio qualificato, se ciò e richiesto dall’appren-dis-ta. Se il datore di lavoro crede che sussistano ragioni che lo liberino da tale obbligo, deve trasmetterle per iscritto. Tali motivi vengono discussi dal Comitato-distrettuale di LN; avverso la decisione di questi è ammesso- il gravame alla Delegazione del CRLN — dipartimento per l’ispezione del lavoro entro 3- giorni dal ricevimento della decisione. Il gravame dev’essere consegnato al Comitato distrettuale di LN che ha emesso- la decisione. Art. 16 I doveri dell’apprendista sonò: 1) di apprendere coscientemente e diligentemente i la professione e di curarsi di finire il tirocinio nell’epoca j prescritta; 2) di frequentare regolarmente e terminare la scuola professione e di curarsi di finire il tirocinio nell’epoca professionale e generale; 3) di eseguire gli ordini del datore di lavoro e dei superiori nell’impresa (officina), di tribuire loro la debita considerazione, di vivere coi compagni in relazione da' compagno; 4) di comportarsi decentemente e rispettare regolarmente la casa, se prende alloggio e vitto presso il datore di lavoro; 5) di curare la sua educazione fisica e morale; di badare alla sua salute ed all’igiene-; di guardarsi dalle cattive influenze; 6) di collaborare al miglioramento del lavoro nell’impresa e di adempire ;ad ogni dovere impostogli dalle disposizioni in vigore. Art. 17 Sono proibite le pene corporali, la detrazione o diminuzione del guadagno, come anche la limitazione della libertà personale dell’apprendista. Il datore di lavoro o-vv. il dirigente, se il datore di lavoro non è professionista, punirà disciplinarmente l’apprendista nei limiti del presente decreto. Le pene disciplinari sono l’avvertimento e l’ammonizione. In caso di reiterata trasgressione disciplinare dell’apprendista il datore di lavoro può richiedere dal Comitato distrettuale di LN, di ammonire od istruire l’apprendista, in casi gravi può anche pretendere la rescissione del contratto di tirocinio. Art. 18 Il rapporto dell’apprendista cessa: 1) quando rapprendista sostiene il prescritto esame professionale, se l’esame invece non è prescritto, quando trascorre il precritto periodo di tirocinio; 2) quando l’apprendista è chiamato- alle armi per il servizio militare obbligatorio; 3) colla cessazione del lavoro da parte del datore di lavoro ovv. dei suoi successori; 4) colla rescissione del contratto di tirocinio-; 5) colla morte dell’apprendista. Art. 19 Il contratto di tirocinio può essere anullato da ambedue le parti; ma solamente allora quando- ambedue le parti hanno motivi ponderati. Quali motivi ponderati si considerano: 1) per gl-i apprendisti: a) se l’apprendista diviene fisicamente e mentalmente inabile all’istruzione della professione oppure se la continuazione della istruzione potrebbe danneggiare la sua vita e salute; ciò si verriiieherà mediante visita medica; b) se il datore di lavoro ammala di malattia che potrebbe divenire pericolosa per la vita dell’apprendista oppure se qualcuno dei famigliaci del datore di lavoro ammala di tale- malattia e rapprendista abita e si ciba dal datore di lavoro e non può altrove trovare alloggio e vitto; c) -se il datore di lavoro trasferisce l’impresa (officina) in altro luogo e rapprendista non vuole seguirlo; d) se l’istruzione gli è resa impossibile per un periodo superiore ad un mese, perchè ;il datore di lavoro non viene al lavoro o-ppure perchè nella impresa (Officina) non v’è un professionista; e) se il datore di lavoro- anche in seguito all’avvertimento del Comitato- distrettuale di LN gii -ostacola l’istruzione oppure con lui si comporta malamente; f) se il datore di lavoro non gli offre sufficienti possibilità d’istruzione della professione; g) se con sentenza è vietata al datore di lavoro l’esplicazione dei lavori per un periodo- superiore ad un mese -oppure se volontariamente cessa eoLlavoro; h) se il datore di lavoro no-n corrisponde regolarmente il ricompenso in denaro oppure se non gli somministra l’adeguato vitto, abitazione ed altro, se a ciò è obbligato' dal contratto. 2) per i datori di lavoro: a) se il contratto è stato stipulato in base a falsi documenti o se l’apprendista all’atto della stipulazione del contratto era ancora legato ad un contratto di tirocinio- non rescisso; b) se l’apprendista senza Tapprovazione del datore di lavoro o senza giustificate ragioni, abbandona il lavoro ed al lavoro non ritorna entro 8 giorni; c) se l’apprendista diviene fisicamente e mentalmente inatto all’istruzione della professione oppure se la continuazione dell’istruzione potrebbe causare serio pericolo per la sua vita e salute; ciò viene verificato mediante visita medica; d) se l’apprendista ammala di malattia che potrebbe divenire pericolosa per la vita e salute del datore di lavoro ed altre persone; e) se l’apprendista è condannato alla pena di restrizione dà libertà personale e di lavoro forzato per più di due messi oppure se è condannato per trasgressione fatta a scopo lucrativo o contro la morale pubblica. Art. 20 Il datore di lavoro deve entro 3 giorni notificare al Comitato Distrettuale di LN ogni cessazione di contratto di tirocinio come pure il giorno e la causa della cessazione del tirocinio. Se la risoluzione del contralto di tirocinio non è controversa, il Comitato distrettuale di LN trascrive i dati trasmessi nel libretto degli apprendisti e ne informa l’organo competente per il collocamento al lavoro ed all’amministrazione della competente scuola professionale. Art. 21 Se in seguito sorgono controversie per la risoluzione del contratto di tirocinio, il Comitato distrettuale di LN rinvierà ambedue le parti contraenti di addire entro 8 giorni il competente tribunale di lavoro. Art. 22 Nei luoghi con almeno 30 sprovvisti apprendisti, i Comitati distrettuali di LN istituiranno le case per gli apprendisti a tipo d’internato che saranno direttamente sotto il loro controllo. Queste case si manterranno coi seguenti mezzi: 1) coi contributi degli stessi apprendisti nella stessa casa che poi non debbono superare il 90°/o dei loro salari; j . j ' . j : ■ j " | 2) coi mezzi dei Comitati di LN istituiti a tal fine; 3) con parte delle possibilità dei fondi per l’abilitazione professionale per gli apprendisti che saranno istituiti presso il Comitato distrettuale di LN. A tali fondi affluiscono: , a) le multe inflitte in base al presente decreto; b) le dotazioni ed i contributi degli organi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e private, delle istituzioni e delle organizzazioni come anche di singole persone; ' ! . ■ j : ; | ; c) le rimanenti entrate. Le disposizioni sulTorganizzazione e sull’attività di tali case e dei fondi per la abilitazione professionale degli apprendisti saranno prescritte dall’Ispettorato del lavoro della Delegazione del CRLN. Art. 23 Per gli apprendisti delle imprese di diritto pubblico di carattere universale-giaridico-pubblicitario possono istituire case per gli apprendisti a tipo d’internato i dipartimenti e le sezioni presso la Delegazione del CRLN sotto la cui amministrazione sono queste imprese. Per gli apprendisti delle imprese di diritto pubblico che sono sotto Tamministrazione della Commissione amministrativa per i beni nazionali ovv. dei rispettivi d'- partimenti e sezioni della Delegazione del CRLN, può questo dipartimento e sezione istituire tali case. Queste case saranno mantenute dai relativi dipartimenti e sezioni presso la Delegazione del CRLN, che d’accordo col dipartimento d’ispezione del lavoro dirameranno anche disposizioni concernenti l’organizzazione e l’attività di queste. Art. 24 Nei luoghi con almeno 20 apprendisti si istituiscono le scuole professionali per gli apprendisti, nei luoghi con minore numero d’apprendisti le scuole professionali dei dintorni organizzeranno e dirigeranno dei corsi per apprendisti. Disposizioni generali concernenti le scuole professionali per apprendisti verranno prescritte mediante un’ordinanza della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 25 1 fiduciari degli operai sono tenuti ad aiutare i Comitati di LN nel controllo sull’applrloazione del presente decreto e ad informarli sulle notate mancanze ed irregolarità. Le organizzazioni sindacali degli operai e dipendenti hanno il diritto di informarsi, se necessario, sullo stato del lavoro e sui risultati educativi nelle case degli apprendisti, nelle scuole professionali e nei corsi e inviare le loro osservazioni e proposte ai Comitati di LN ed ai competenti dipartimenti e sezioni della Delegazione del CRLN. Art. 26 Per le trasgressioni contro gli art. 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17 e 20 del presente decreto verrò punito il datore di lavoro ovvero il dirigente tecnico nelle imprese di diritto pubblico e cooperativistiche, nelle istituzioni ed organizzazioni invece il dirigente responsabile, se il reato non rientra nella giurisdizione penàle, con le seguenti pene: 1) con l’ammonimento che a spese del condannato può essere pubblicato nei giornali quotidiani; 2) con multa fino a L. ,30.000; 3) con la restrizione di libertà personale fino a 30 giorni. Per la commisurazione della pena sono da prendersi in considerazione la gravità del reato, recidiva, il dolo ed il grado della poca scrupolosità del committente. La pena viene profferita dal Comitato distrettuale di LN; avverso a tale provvedimento è ammesso il gravame entro 8 giorni dalla ricezione del prdvvedimento alla Delegazione del CRLN — dipartimento per l’ispezione del lavoro. Il gravame viene presentato al Comitato distrettuale di LN che ha profferito la condanna. Il gravame tempestivamente inoltrato sospende la esecuzione della pena. Art. 27 Spirato il prescritto periodo d’istruzione, l’apprendista potrà presentarsi alla commissione d’esame al fine di sostenere l’esame professionale, se per tale ramo l’esame è prescritto e se la scuola professionale non gli rilasci la qualifica di operaio qualificato. Se i fiduciari degli operai, ovvero il fiduciario degli operai in un’impresa ridotta, credono che l’apprendista si sia già prima del termine del prescritto periodo di tirocinio1 perfezionato nella professione, la commissione d’esame del suo ramo proclama l’apprendista quale operaio qualificato, rilasciandogli un certificato, oppure gli comunicherà in quale epoca potrà ripetere l’esame. Tale epoca non può eccedere i due mesi. L’esame può ripetersi due volte. L’apprendista che già prima del fissato periodo di tirocinio abbia sostenuto, ma non superato1, l’esame, può ripetere l’esame ma solamente al termine del suo periodo di tirocinio. Disposizioni generali circa la sessione degli, esami e sulle commissioni d’esame e sui programmi d’esame per le singole professioni verranno diramate mediante ordinanza della Delegazione del CRLN in Ajdovščina. Art. 28 Gli operai, che erano nella determinata professione per la quale era previsto l’esame fino al giorno della ' pubblicazione del presente decreto, sistemati quali operai qualificati secondo le disposizioni in vigore, anche se formalmente non sono qualificati, hanno il diritto di sostenere l’esame professionale ai sensi del presente decreto almeno entro il 31 dicembre 1948. Le persone che si perfezionano in una professione fuori delle disposizioni che in base al decreto valgono per questa professione, possono sostenere l’esame professionale chiesto per tale professione. Il dipartimento per l’ispezione del lavoro presso1 la Delegazione del CRLN emanerà istruzioni generali per le sessioni di tali esami. Art. 29 Si abrogano tutte le singole case private d’apprendisti e le organizzazioni private per il collocamento degli apprendisti. I beni delle attuali case ed organizzazioni passano sotto l’amministrazione degli organi competenti e verranno amministrati e se ne disporrà secondo le direttive del dipartimento per l’ispezione del lavoro presso la Delegazione del CRLN in Ajdovščina. Art. 30 Dettagliate istruzioni per l’attuazione del presente decreto saranno emanate secondo il bisogno dal dipartimento per l’ispezione del lavoro della Delegazione del CRLN. Art. 31 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 101. Regolamento sul funzionamento dei fiduciari degli operai La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per di Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente regolamento. Art. 1 Ogni fiduciario-operaio ed il suo sostituto devono essere a conoscenza del decreto concernente i fiduciari-operai del 10 aprile 1946 (Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno N. 9/60) e del decreto sulle elezioni dei fiduciari degli operai dello stesso giorno (Bollettino Ufficiale N. 9/63) della Dele- gazione del CRLN e di tutte le altre prescrizioni per la tutela degli operai e del dipendente. Art. 2 I fiduciari-operai sono per legge i rappresentanti eletti dei lavoratori e dipendenti nelle imprese, uffici, istituzioni ed organizzazioni e devono come tali tenersi in continuo contatto cogli organi popolari, coll’amministrazione delle imprese, degli ufici, delle istituzioni ovv. organizzazioni e colle unioni professionali degli operai e dipendenti. Art. 3 I singoli fiduciari degli operai ricevono dagli operai e dipendenti le' proposte, le domande ed i gravami che sono di competenza dei fiduciari degli operai e li notificano al presidente. Questi li presenterà alla seduta dei fiduciari-operai, per la discussione, in seguito avvertirà il presidente ed il segretario della competente organizzazione professionale, s.i consiglierà con loro, d’accordo con loro istruisce la vertenza ed in seguito colle sue proposte li trasmetterà al datore di lavoro per la decisione. Art. 4 II presidente dei fiduciari degli operai è il rappresentante dei fiduciari degli operai nell’impresa. Il presidente provvede affinchè il lavoro dei fiduciari degli operai sia coordinato e conforme, e direttamente prende contatto coll’amministrazione dell’impresa, colle competenti autorità popolari e colle organizzazioni sindacali. ,11 presidente ed il segretario dei fiduciari degli operai firmano in nome degli operai e dipendenti dell’impresa o dell’istituzione tutte le istanze indirizzate alle competenti autorità popolari, alle organizzazioni sindacali ed all’amministrazione dell’impresa. Il presidente ed il segretario devono agire dn base ai deliberati delle sedute dei fiduciari degli operai. Art. 5 Se il presidente dei fiduciari degli operai non riuscisse nella sua funzione intermediatrice a causa d’inflessibilità del datore di lavoro o degli operai e dei dipendenti, il che potrebbe provocare un pericolo1 per il futuro sviluppo della produzione, deve immediatamente su ciò informare la Delegazione del CRLN — dipartimento per l’ispezione del lavoro, l’organizzazione professionale nell’impresa e pretendere il loro intervento per l’eliminazione del disaccordo. Art. 6 I fiduciari degli operai devono notificare entro 24 ore ogni caso di infortunio sul lavoro al dipartimento per l’ispezione del lavoro — presso la Delegazione del CRLN ed- alla filiale dell’Istituto per l’assicurazione sociale. Alla denuncia devono essere allegate le dichiarazioni protocollari dei presentii all’infortunio, d,a cui devono emergere le circostanze nelle quali è avvenuta la disgrazia. Art. 7 II presidente dei fiduciari degli operai deve secondo necessità (se ciò è preteso dagli interessi degli operai e della produzione), convocare almeno una volta al mese la seduta dei fiduciari degli operai. Il presidente deve convocare la seduta dei fiduciari anche allora, quando ciò e richiesto dalle autorità, dall’organizzazione professionale o da 1h dei fiduciari degli operai. Il presidente è tenuto ad avvisare ogni fiduciario separatamente sulla data e sul luogo della seduta. Art. 8 I fiduciari degli operai devono regolarmente rispondere all’appello per le sedute: l’assenza dalle sedute •dev’essere giustificata con fondato motivo. Questi motivi sono l’inevitabile bisogno sul lavoro, malattia o simile, tutto ciò che impedisce la partecipazione alla seduta dei fiduciari. Se il fiduciario operaio per tre volte consecutive non parteciperà alla sedute e non potrà giustificare le sue assenze con fondati motiva o non esplica regolarmente le mansioni affidategli, i fiduciari degli operai possono nella loro seduta deliberare, di portare tale caso all’assemblea dei lavoratori per la discussione e proporre il ritiro a questo fiduciario degli operai del mandato di fiduciario degli operai. Art. 9 Le sedute sii tengono neH’impresa stessa, nell’ufficio 0 nell’istituzione ed il datore di lavoro è tenuto a concedere i necessari locali. Art. 10 Nella seduta si discute su tutte le questioni correnti che sono collegate ai compiiti dei fiduciari degli operai, stabiliti nel decreto sui fiduciari degli operai, come anche sulle proposte, istanze e gravami degli operai e dipendenti, i quali verranno posti all’ordine del giorno da colui che ha proposto di convocare la seduta. Art. 11 Perche sia valida una seduta devono essere presenti almeno i 2h degli eletti fiduciari degli operai. Se la prima non raccoglie il necessario numero di presenti, la seconda seduta, perchè sia valida, basterà raccolga almeno la metà dei fiduciari. Per le deliberazioni della seduta occorre la maggioranza dei voti. Se i voti sono egualmente distribuiti s’intenderà come accolta la deliberazione, per la quale ha votato il presidente che vota sempre per ultimo. Art. 12 II verbale dovrà essere redatto sulle sedute dei fiduciari degli operai; e sulle deliberazioni prese nelle sedute; nel verbale saranno menzionati i fatti principali della seduta e le deliberazioni coi risultati della votazione. Il verbale dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario. Copia autenticata di questo verbale deve, su richiesta, tramettere il presidente al dipartimento per l’ispezione del lavoro presso la Delegazione del CRLN ed al-rorganiizzazione sindacale. Art. 13 Alla fine di ogni anno il presidente dei fiduciari degli operai dovrà trasmettere alla Delegazione del CRLN — dipartimento per l’ispezione del lavoro — ed al Comitato esecutivo delle confederazioni professionali dei lavoratori e dipendenti una relazione scritta sul lavoro dei fiduciari degli operai. Su tale relazione si annotino possibilmente tutti 1 fatti più importanti che rientrano nel campo dèi fiduciari degli operai, come anche il risultato della loro attività. In tale relazione siano esaurientemente indicati i dati sul numero e qualifica degli operai e dei dipendenti occupati, sulla loro età, sul loro salario ovv. mercede massima o minima, sullo stato delle istituzioni per il sussidio agli operai e dipendenti come sulle cucine degli operai e dipendenti, sulle cooperative di consumo, sulle condizioni degli alloggi, sugli asili per neonati e bambini, sui circoli di letture, sulle biblioteche ecc. Art. 14 Se i fiduciari degli operai collaborano nell’ammini-strazione delle istituzioni umanitarie nelle imprese come ad es. cucine, alloggi, cooperative ed altre istituzioni operaie e per dipendenti ecc., i fiduciari degli operai invieranno un loro delegato neiramministrazione di queste istituzioni. Se il fiduciario degli operai accerterà o rintraccerà qualche irregolarità nel funzionamento di queste istituzioni, dovrà immediatamente da ciò avvertire la Delegazione del CRLN — dipartimento per l’ispezone del lavoro e l'organizzazione professionale. Art. 15 I fiduciari degli operai non ricevono per l’esecuzione dei loro compiti alcun ricompenso. Sul problema, se i fiduciari degli operai costretti ad esplicare qualche dovere durante l’orario di lavoro, debbano essere pagati con salario o con paga, deciderà l’amministrazione dell’impresa d’accordo colla filiale dell’organizzazione professionale neH’impresa; in caso di controversia deciderà definitivamente la Delegazione del CRLN — dipartimento per l’ispezione del lavoro. Art. 16 In seguito alla vacanza del posto di presidente o del segretario dei fiduciari degli operai, i fiduciari degli operai si raduneranno al fine di eleggere SI nuovo presidente ed il segretario. Se rimarra vacante la carica di fiduciario degli operai;, il presidente chiamerà il sostituto al fine di coprire tale carica. Ciò dev’essere effettuato non più tardi del 14 giorno, da quando la carica è rimasta vacante. Art. 17 II funzionamento dei fiduciari degli operai verrà controllato dal dipartimento per l’ispezione del lavoro della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Gli ispettori di lavoro dovranno all’atto di controllo della impresa o deU’istituzione venire a conoscenza dell’attività dei! fiduciari degli operai ed ascoltare le loro proposte e desideri. Gli ispettori di lavoro dovranno loro dare le necessarie direttive e disposizioni perchè possano nel più regolar modo possibile eseguire i loro compiti. I fiduciari dovranno d’altronde attenersi alle impartite direttive e disposizioni. Se i fiduciari degli operai saranno d’avviso che le direttive e disposizioni impartite dagli ¿ispettori di lavoro siano inoportune e non giuste, informeranno per iscritto la Delegazione del CRLN — dipartimento per ispezione del lavoro; fino a che non riceveranno' altre direttive e disposizioni da quest’autorità, dovranno agire in base alle direttive e disposizioni degli ispettori di lavoro. Art. 18 Le controversie sorte fra gli operai stessi deJl’im-presa, oppure fra gli operai ed i datori di lavoro e quando queste controversie si riferiscono al funzionamento dei fiduciari degli operai, verranno risolti dalla filiale deU’organizzazione sindacale nell’impresa d’accordo coll’amministrazione dell’impresa; se l’accordo non verrà raggiunto, deciderà su ciò definitivamente la Delegazione del CRLN per ài Litorale Sloveno — dipartimento per l’ispezione del lavoro. Art. 19 I fiduciari degli operai devono custodire nel loro archivio tutte le prescrizioni, atti e verbali che si riferiscono alla loro attività e dovranno tale archivio consegnare ai fiduciari! degli operai che succederanno a loro. Art. 20 II presente regolamento vige per il funzionamento dei fiduciari degli operai e dei loro sostituti! nelle imprese, uffici ed istituzioni, dov’è impiegato un numero di oltre 100 operai e dipendenti. Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 luglio 1940. Il Delegato: France Perovšek m. p. 102. Regolamento sul modo e sulle condizioni per la proclamazione dei »lavoratori d’assalto« In base alla proposta del Comitato Esecutivo dei Sindacati Unici dei lavoratori e dipendenti, la Delega-zone del CREN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente regolamento. Art. 1 La denominazione di »Lavoratore d’assalto« è titolo d’onore che spetta agli operai e dipendenti per la loro attività nel restauro e nella ricostruzione economica del paese. Art. 2 I lavoratori d’assalto sono proclamati dalle amministrazioni delle imprese od istituzioni. La proclamazione di lavoratore d’assalto viene fatta mediante avviso speciale d’accordo coU’organizzazione sindacale, ove questa non esista invece, coi fiduciari degli operai. Art. 3 La proclamazione d;i lavoratore d’assalto viene assegnata agli! operai che: a) individualmente o collettivamente partecipano nella gara del lavoro e coirorario lavorativo di 8 ore, sorpassano la norma di almeno il 20°/o, dove questa è fissata, dove non è fissata di almeno il 30 °/o delle vigenti ed usuali norme, stando alla buona qualità dei prodotti; b) non hanno sorpassato la norma ed i compiti produttivi nell’època della competizione, hanno invece economizzato del materiale, combustibile, lubrificante e si- mile almeno nell’ammontare del 10°/o colla condizione che ciò non influisca sulla buona qualità della produzione, del macchinario, degli attrezzi eoe.; c) colle loro proposte o scoperte razionalizzano ed aumentano la produzione oppure assicurano all’impresa od all’istituzione un utile materiale. Art. 4 Il titolo di lavoratore d’assalto vale per 3 mesi dal giorno di proclamazione. Il ritiro del titolo viene fatto dall’amministrazione dell’impresa o dell’istituzione, d’ufficio, d’accordo o su proposta dell’organizzazione sindacale ovv. del fiduciario, se il lavoratore d’assalto non adempie alle condizioni! di cui Tari. 3 ed imbratta la reputazione del lavoratore d’assalto col proprio comportamento. Art. 5 Le amministrazioni delle imprese possono deporre secondo il loro discernimento o su proposta della filiale sindacale al dipartimento competente della Delegazione del CRLN, di premiare in danaro quei lavoratori d’assalto, che si sono particolarmente distinti nelTadempimento delle condizioni di cui l’art. 3. Art. '6 Ai lavoratori d’assalto viene concesso1 raprovvigiona-mento supplettivo di viveri, combustibile ed altri generi giusta le direttive del dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento presso la Delegazione del CRLN. Art. 7 Ai lavoratori d’assalto verrà consegnato un certificato di lavoratore d’assalto, emesso dalTamministrazione delle imprese o dalle istituzioni. Art. 8 Le finora attuate proclamazioni di lavoratori! d’assalto devono coordinarsi col presente regolamento. Art. 9 Il presente regolamento entra in vigóre all’atto della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 luglio 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 103. Istruzione sull’approvvigionamento supplettivo delle persone clic sono proclamate »lavoratori d’assalto« In base aU’art. 1 della circolare sul piano di distribuzione e di consumo della merce e deH’art. 5 del regolamento sul modo e sulle condizioni per la proclamazione dei lavoratori d’assalto, nelle imprese e nelle istituzioni, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deU’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed aH’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente istruzione. Art. 1 Al fine di migliorare rapprovvigionamento in viveri e merci industriali degli operai e dipendenti che con zelo attendono alla ricostruzione ed allo- sviluppo dell’economia della nazione col superare sul lavoro le usuali norme di lavoro e col risparmio del materiale e che colle loro proposte e scoperte contribuiscono alla razionalizzazione ed allo- sviluppo della produzione, si introducono le tessere annonarie supplettive per i »lavoratori d’assalto«. Art. 2 Gli operai d’assalto parteciperanno- all’approvvigionamento suppletivo in base alle' tessere annonarie supplettive per si viveri ed alle tessere per la compera di merce industriale per gli operai d’assalto. Le tessere supplettive annonarie saranno valide per gli operai d’assalto per la durata di tre mesi dal giorno di emissione. Art. 3 Le tessere annonarie supplettive per i viveri, ovvero per la merce industriale verranno assegnate alle persone che sono proclamate lavoratori d’assalto dai Comitati distrettuali di LN nei luoghi, in cui ha sede la impresa ovvero l’istituzione, nella quale i lavoratori d’assalto sono occupati. Le imprese e le istituzioni trasmetteranno al Comitato distrettuale di LN l’elenco di tutte le persone proclamate lavoratori d’assalto in base all’art. 7 del regolamento sul modo e sulle condizioni per la proclamazione del lavoratore d’assalto. In base a tale elenco coll’iscrizione nel certificato dei lavoratori d’assalto, i Comitati distrettuali di LN assegneranno ai lavoratori d’assalto la tessera annonaria supplettiva per i viveri e la tessera per la compera di merce industriale per gli operai d’assalto. Art. 4 In base alla tessera annonaria supplettiva per i viveri gli operai d’assalto hanno diritto alla compera mensile della seguente merce razionata: farina integrale 2 kg, farina bianca 1 kg, grassi 0,5 kg, zucchero 0,5 kg, sale 0,25 kg. Ad eccezione di ciò, i Comitati- distrettuali possono assegnare in base a tali tessere anche altra merce razionata, se ciò lo permettano le provviste e su cedole speciali colla denominazione »Vario-Razno«. Le quantità mensilmente assegnate in base a tali tessere non debbono superare la quantità di viveri retribuiti mensilmente ai possessori di tessere per lavori pesanti. Art. 5 In base alla tessera per la compera di merce industriale per gli operai d’assalto, l’operaio- d’assalto avrà diritto alla compera a scelta nell’ammontare di L. 6000 della seguente quantità e -specie di- merce razionata: 3.2 m di stoffa con fodera per abito, 1 abito confezionato per uomo o 1 costume da donna, 1 mantello o soprabito (invernale o primaverile), un cappellooberretto, un abito di lavoro, due camicie per uomo o combinèes da donna, due mutande da uomo o mutandine da donna, due fazzoletti, un’asciugamano, tre paia di calze da uomo 0 donna, un pulover, un jumper o gilè, un paio di pantaloni, 5 metri da tela, 5 m di stoffa per abito da donna, 5 m di stoffa leggera per abito da donna, una coperta semplice o- imbottita, un paio di scarpe, un paio di suole, due pezzi di sapone da toalette, 0,5 kg di sapone comune, 1 m3 di legna. Fra gli oggetti enumerati il lavoratore d’assalto può comperare solamente quella quantità che è separatamente annotata in questo elenco che sarà ristampato anche sulla tessera in modo che gli taglieranno le unità rispondenti alla -somma delle lire pagate per la merce comperata e gli depenneranno le comprate quantità e specie di merce sulla tessera. (Ad es. il lavoratore d’assalto può comperare solamente un paio di scarpe, la rimanente merce sino al prezzo del controvalore sulla tessera può solamente comperare nella quantità indicata neH’elenco.) Nel caso che il valore di qualche specie di merce superi le L. 6000 può l’operaio d’assalto pure comprarla, pia dovrà consegnare la 'intera tessera, da quale -non dovrà essere staccata alcuna cedola. I-n tal caso il lavoratore d’assalto dovrà nell’ultima pagina della tessera annotare la specie della merce comperata in tal modo e colla sua firma attestare la veridicità dell’annotazione. Art. 6 I comitati distrettuali di LN nei, luoghi d’occupazione del lavoratore d’assalto, competenti per la distribuzione della merce razionata di consumo diretto, determineranno le imprese commerciali (di diritto pubblico, cooperativistiche e private) autorizzate per la vendita ai lavoratori d’assalto in base alle tessere annonarie supplettive. In relazione all’approssimativa cifra complessiva dei lavoratori d’assalto nella propria giurisdizione, i Comitati distrettuali di LN consegneranno alle imprese le adeguate quantità di merce razionata. Alla vendita della merce ai lavoratori d’assalto le imprese commerciali (di diritto pubblico, consorziali e private) che saranno incaricate della vendita di tale merce, staccheranno le rispondenti cedole della tessera supplettiva per i viveri ovvero l’adeguato numero di unità delle tessere per la compera di merce industriale per i lavoratori d’assalto. La notificazione della merce venduta in tal modo si farà nel medesimo modo come quella prescritta per la merce destinata agli altri- consumatori. Art. 7 Nel caso che sii lavoratore d’assalto. perda il titolo di cui l’art. 4 del regolamento sul modo e sulle condizioni di proclamazione dei lavoratori d’assalto- nelle imprese ed istituzioni, è tenuta l’-impresa, che lo ha proclamato lavoratore d’assalto, a toglierli la parte non ancora sfruttata delle tessere annonarie -supplettive e restituirla al Comitato distrettuale di LN, che ha assegnato la tessera. Art. 8 La Delegazione del CRLN — dipartimento per il commercio e rapprovvigionamento — emetterà per tre mesi un numero approssimativo di tessere annonarie supplettive necessarie per i lavoratori d’assalto in base ai dati sul numero degli operai d’assalto, i quali -saranno trasmessi dai Comitati Unici professionali dei lavoratori e dipendenti. Le tessere annonarie così ricevute saranno distribuite dal dipartimento per il commercio e rapprovvigionamento presso la Delegazione del CRLN a tutti i Comitati distrettuali di LN, perchè questi possano in seguito distribuirle agli operai d’assalto col procedimento determinato nell’art. 2. I Comitati distrettuali di LN informeranno il dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento della Delegazione del CRLN entro il 5 di ogni mese, sul numero delle assegnate tessere annonarie supplettive ai lavoratori d’assalto. Art. 9 Ogni abuso delle tessere suppletive per i lavoratori' d’assalto sarà punito secondo la legge concernente l’illecita speculazione ed il sabotaggio economico. Art. 10 La presente istruzione entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 luglio 1046. Il Delegato: France Perov&ek m. p. 104. Istruzione No. 1 sulla sistemazione delle funzioni secondo i gruppi previsti nell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dei dipendenti, nelle istituzioni di diritto pubblico e private e nelle organizzazioni La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione delTAiriministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente istruzione N. 1. Art. 1 1. Quale personale tecnico ausiliario (1/1) s’intende il personale ausiliario che non è direttamente impiegato nella produzione, nella vendita e nella amministrazione, come ad es. il personale addetto alla pulizia,, gli inservienti, i fattorini esterni, i portinai, che non siano nello stesso tempo custodi, telefonisti di piccoli centralini interni e simili. 2. Quale personale professionale — amministrativo e tecnico (1/2) s’intende: a) il personale professionale, amministrativo e tecnico che risponde soltanto del proprio lavoro, cioè quello che per il lavoro che esplica non ha personale subalterno; b) i praticanti con scuole medie incomplete. Art. 4 Tutto il personale rimanente neH’impresa il quale non è compreso negli art. 1—3 della presente istruzione dev’essere classificato secondo la specie del lavoro, il grado- di qualifica professionale e responsabilità nel III gruppo, aiutanti inferiori 1II/1, aiutanti superiori III/2 ed aiutanti indipendenti III/3. Nella classificazione si deve tener conto del numero del personale subalterno di cui tale persona è responsabile. Art. 5 1. La classificazione in gruppi prevista dall’art, 5 dell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dei dipendenti nelle imprese di pubblico diritto, economiche, private, nelle istituzioni ed organizzazioni private fino ad incluso il gruppo IV/2, può venir fatta soltanto dalle imprese che per la propria vastità ed organizzazione tecnica della gestione hanno il personale per tutti i gruppi. 2. Le imprese che per la propria vastità ed organizzazione tecnica della gestione non hanno personale per tutti i gruppi, possono fare la classificazione fino al gruppo III/3 ed eccezionalmente, previa approvazione del . dipartimento per l’ispezione del lavoro della Delegazione del CRLN, fino al gruppo IV/1. Art. 6 Quali imprese ai sensi della presente istruzione s’intendono tutte le imprese di diritto pubblico, economiche e private, le istituzioni ed organizzazioni private. Art, 7 Le controversie che sorgessero per 1’applicazione della presente istruzione saranno risolte dal dipartimento per l’ispezione del lavoro presso- là Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 8 La presente istruzione entra in vigore col giorno ’della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Delegato: France Peroršek m. p. 105. Istruzione No. 2 sulla sistemazione secondo i gruppi previsti nell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dei dipendenti nelle imprese di diritto pubblico, economiche e private, nelle istituzioni ed organizzazioni private La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base airapprovazione dell’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente istruzione N. 2. Art. 1 Ai sensi della disposizione della presente istruzione sarà eseguita la sistemazione delle pensioni secondo-i gruppi del personale amministrativo e tecnico in tutte le imprese con stipendio mensile. Art. 2 1. Quali praticanti dipendenti con scuola media (II-/1) s’-intendono i praticanti con la scuola media completa o pareggiata. 2. Quali praticanti dipendenti con studi superiori s’intendono i praticanti laureati o pareggiati. Art. 3 1. Quale capoufficio generale (IV/2) s’intende soltanto una persona nella impresa e precisamente quella che dirige tutto il lavoro dell’impresa stessa. Non possono essere conside-rati! quali eapiufficio generali i capi delle filiali, agenzie o officine separate. Queste persone vengono classificate nel gruppo (III/3) ed eccezionalmente previa approvazione del dipartimento per l’ispezione del lavoro della Delegazione del CRLN nel gruppo IV/1. 2. Quali capiufficio particolari (IV/1) s’intendono quelle persone che rispondono della direzione dei- singoli rami dell’attività deU’impresa come ad es. i direttori tecnici, commerciali ed amministrativi, procuratori, ingegneri del movimento aziendale ecc. Art. 2 Il personale amministrativo e tecnico con stipendio mensile nelle imprese viene sistemato secondo i gruppi come segue: A. Personale tecnico-ausiliario (1/1 ) : 1. I portieri, 2. ragazzo addetto allo ascensore, 3. cameriere, 4. servitore, 5. operai esterni, 6. cocchiere, 7. aiutante autista nell’autocarro, 8. guardarobiere, 9. custode dell’impresa, 10. pompiere, 11. telefonista di piccolo centralino ¡senza regolatore, 12. personale addetto alla pulizia. B. Personale professionale, amministrativo e tecnico (1/2): 1. Impiegato aiutante archivista, 2. aiutante impiegato della cartoteca, 3. aiuto-ragioniere, 4. aiuto-statistica, 5. aiuto contabile, 6. aiutante dello impiegato nel magazzino, 7. aiutante impiegato nella spedizione, 8. dattilo-grafo, 9. telefonista di centrale interna col regolatore, 10. marcatempo, 11. personale addetto alla spedizione (impachettatori e speditori), 12. aiutante nel magazzino, 13. aiutante di laboratorio, 14. disegnatore, 15. amministratore di edifici, 16. cuoco della mensa dell’impresa, 17. cassiere (pagatore), 18. riscuotitore, 19. acquisitore, 20. aiutante esterno, 21. fuochista senza l’esame, 22. praticante con scuole medie incomplete. C. Praticanti impiegati con scuole medie (II/l) : Praticante con scuole medie o pareggiate. D. Praticanti impiegati con scuole superiori (II/2): Praticanti laureati o pareggiati. E. Aiutanti inferiori (III/l): 1. Archivista principale, 2. steno-dattilografo, 3. stenografo, 4. aiutante ragioniere, 5. saldaeontista, 6. aiutante cassiere, 7. aiutante calcolatore, 8. economo, 9. fatturista, 10. contabile, 11. controllore contabile, 12. controllore del giornale (strazza), 13. rifornitore, 14. impiegato responsabile delle paghe giornaliere, 15. adetto al laboratorio con l’esame professionale, 16. magazziniere, 17. controllore, 18. tecnico, 19. disegnatore tecnico, 20. capo della squadra dei pompieri dell’impresa, 21. il fuochista di locomobile, 22. autista. F. Aiutanti superiori (III/2): 1. Stenodattilografe con conoscenza di lingue straniere, corrispondente indipendente, 3. ragioniere, 4. cassiere, 5. adetto alla statistica, 6. rifornitore principale, 7. calcolatore, 8. primanotista, 9. caposezione di imprese minori, 10. capomagazzino, 11. capo della squadra dei pompieri nelle istituzioni pubbliche e sociali, 12. fuochista per impianti di caldaie, 13. secondo macchinista di macchine a vapore ed impianti di caldaie, 14. autista meccanico. G. Aiutanti indipendenti (III/3). 1. Capo della contabilità, 2. contabile-bilancista, 3. capocalcolatore, 4. corrispondente autonomo con conoscenza di lingue straniere, 5. attuario, 6. capoufficio imprese minori, 7. caposezione d’imprese maggiori, 8. disponente, 9. segretario dell’impresa, 10. consigliere legale dell’impresa, 11. capo- degli operai ausiliari, 12. primo macchinista di macchine a vapore e di impianti di caldaie. H. Direttori particolari (IV/1): # I. Direttore tecnico, 2. direttore commerciale, 3. direttore amministrativo, 4, direttore funzionamento macchine, ingegnere autorizzato, 5. capoufficio costruzioni, 6. procuratore in imprese industriali, 7. aiutante del direttore generale. I. Direttori generali (IV/2): Amministratore-direttore. Art. 3 Quali macchinisti e fuochisti s’intendono; 1. primo macchinista di motori a vapore e di impianti di caldaie (art. 2 lettera G N. 12) cioè la persona che da sola dirige tutte le motrici a vapore (macchine a vapore, turbine) ed impianti di caldaie senza riguardo alla loro entità e forza; 2. secondo macchinista di macchine a vapore e d’impianti di caldaie (art. 2 F 13) cioè la persona che sotto il controllo del primo macchinista maneggia le macchine a vapore e gli impianti di caldaie oppure maneggia da solo macchine a vapore e locomobili fino a 100 HP ed impianti di caldaie; 3. fuochista per impianti di caldaie (art. 2 F 12) cioè quella persona che da sola maneggia gli impianti di caldaie e locomobili fino a 20 HP; 4. fuochista per locomobili (art. 2 E 21) cioè assistente dei locomobili o che sotto controllo maneggia locomobili fino a 20 HP; 5. fuochista senza abilitazione (art. 2 B 21) cioè la persona che da -sola maneggia caldaie a vapore che durante ,il lavoro contengono fino a 100 1 di acqua. Art. 4 Quali direttori: particolari sono considerate soltanto quelle persone che dirigono singoli rami dell’impresa. Soltanto in quelle imprese dov’è un direttore generale, vi possono essere i direttori particolari. Direttore generale può essere soltanto una persona e precisamente in quelle imprese, nelle quali sussistono i direttori particolari. In quanto le condizioni nei primi 2 capoversi non siano adottabili al personale dirigente nelle imprese, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 6 capo-verso 2 dell’istruzione N. 1 sulla sistemazione dèlie funzioni- secondo é gruppi previsti daU’art. 5 dell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dei dipendenti1 nelle imprese di pubblico diritto e private nelle istituzioni ed organizzazioni private. Art. 5 In quanto poi con riguardo alla vastità ed alla organizzazione tecnica del lavoro una persona eseguisce il lavoro destinato per più funzioni, la stessa dev’essere classificata in quel gruppo che corrisponde alla funzione maggiore da essa svolta. Art. 6 In ordino, all’interpretazione della presente istruzione è competente il dipartimento per ispezione del lavoro della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 7 La presente istruzione entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Delegatp: France Pcrovšek m. p. 107. 106. Istruzione No. 3 sulla sistemazione delle iunzioni secondo i gruppi previsti dall’art. 5 dell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai c dipendenti nelle imprese di diritto pubblico, economiche e private, nelle istituzioni ed organizzazioni private La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Isitria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente istruzione No. B. Art. 1 In base alle disposizioni della presente istruzione sarà eseguita la categorizzazione degli addetti al commercio nelle imprese di diritto pubblico, consorziali e private. Art. 2 Gli addetti al commercio vengono sistemati secondo i seguenti gruppi: A: Personale tecnico ausiliario (1/1) Il personale addetto alla vendita, senza istruzione professionale, fino a 2 anni di servizio. B: Personale professionale, amministrativo e tecnico (1/2) : 1) Il personale addetto alla vendita, senza istruzione professionale, dopo 2 anni di servizio. 2) Gli addetti al commercio-principianti. C: A i u t a n t iii i n f e r i o r i (III/l) Gli addetti al commercio professionalmente autonomi. D: Aiutanti superiori (III/2) 1) Gli addetti al commercio, capiuffioio nelle imprese grandi. 2) Gli addetti al commercio, capisezione nelle imprese minori. 3) Gli addetti al commercio, con oltre 15 anni di servizio. E: A iuta n ti indi p e nd enti (III/3) 1) Gli addetti al commercio, capisezione nelle imprese grandi. 2) I capi commerciali, nelle imprese minori. F: Direttori capiufficio particolari (IV/1): I capiufficio commerciali nelle imprese grandi. Art. 3 Oltre alle disposizioni della presente istruzione per gli addetti al commercio saranno' applicate anche le norme di cui agli art. 4, 5, 6 della istruzione No. 2 sulla sistemazione delle funzioni secondo i gruppi previsti nell’art. 5 dell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli operai e dipendenti delle imprese di diritto pubblico, economiche e private, istituzioni ed organizzazioni private. Art. 4 La presente istruzione entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. Istruzione No. 4 sulla sistemazione delle funzioni secondo le categorie previste nell’art. 2 dell’ordinanza sulla regolazione dei salari mensili e giornalieri degli addetti alle imprese di diritto pubblico, economiche e private ed istituzioni ed organizioni private La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Slo>-veno ed airautorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente i istruzione No. 4. Art. 1 In base alle disposizioni della presente istruzione sarà eseguita la classificazione degli operai pagati all’ora nelle imprese di diritto pubblico, economiche, private, nelle istituzioni di diritto pubblico e private ed organizzazioni. Art. 2 , I gruppi di lavoratori indicati nell’art. 1 vengono classificati come segue: A) Operai non qualificati sono considerati tutti coloro, che in qualsiasi luogo «siano occupati, si trovino nelle possibilità di eseguire tutti i lavori semplici, per i quali* non è richiesta alcuna pratica speciale, dimodoché essi possono in qualsiasi momento essere sostituiti da altre persone non qualificate, come ad es.: 1) operai nei magazzini, 2) spingitori, 3) facchini, 4) operai addetti al trasporto, 5) operai addetti agli scavi ed alla illuminazione delle miniere, 6) pulitrici, 7) lavandaie, 8) aiuto cucina ecc. B) Operai semiqualificati sono considerati tutti coloro che sono in grado di effettuare indipendentemente dei lavori speciali e che hanno acquisito nell’azienda un’addestramento per il quale non è richiesto alcun periodo di tirocinio come ad es.: 1) aiuto fabbro«, 2) aiuto del meccanico aggiustatore, 3) aiuto elettricista, 4) aiuto meccanico, 5) aiuto montatore, 6) aiutante «dirigente turbine, 7) conduttori di motrici elettriche, 8) personale ausiliario degli apparecchi regolatori, 9) aiuto gatterista, 10) operaio forestale, 11) operaio addetto alle perforatrici, 12) ribaditore, 13) calafato in legno e ferro, 14) fornellista, 15) raffilatore, 16) operai addetti alle prese idrauliche e pneumatiche, 17) zincatori ecc. C) Operai qualificati sono considerati tutti coloro che possiedono un’abilitazione tecnica «ed eseguiscono «indipendentemente lavori per i quali si richiede un dato periodo«di« addestramento eo«me ad es.: 1) picconiere nelle miniere, 2) fabbro ferraio, 3) elettricista, 4) gatterista, 5) affi latore nelle segherie, 6) tornitore, 7) muratore, 8) meccanico, 9) falegname, 10) dirigente turbine nelle grandi centrali elettriche, 11) montatore, 12) personale addetto agli apparecchi regolatori di fabbriche di gas, di centrali «idrauliche ed elettriche, 13) installatori di conditure di gas, di tubature d’acqua ed elettriche, 14) livellatore di lamiere, 15) addetti alla pialla orizzontale e verticale, 16) pittore, 17) aggiustatore, 18) fonditore, 19) ornamentista, 20) fuochista, 21) carpentiere in ferro e legno nei cantieri, 22) tubis«ta, 23) saldatore autogeno ed elettrico, 24) limatore, 25) ferraio, 26) galvanizzato-re ecc. D) Operai specializzati sono considerati tutti coloro ai quali è affidata stabilmente la direzione sui singoli gruppi, partite ed officine >e tutte quelle persone previste nella lettera C) di questo artìcolo che: hanno acquisito una tale pratica in una impresa, che in ogni momento possono sostituire un capo operaio, come pure 1) il personale addetto agli apparecchi regolatori di grandi fabbriche di gas, centrali elettriche ed idrauliche, 2) disegnatori per costruzioni, 3) motoristi! su macchine oltre 100 HP. Art. 3 Le controversie che sorgessero nell’applicazione di quest’istruzione saranno risòlte dal dipartimento per l’ispezione del lavoro della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 4 La presente istruzióne entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina lo luglio 1046. Il Delegato: France Perovšek m. p. TISKARNA .MERKUR-, LJUBLJANA