Received: 2011-10-21 UDC 347.623(450.34)"653" Original scientific article PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO IN ETÄ PRE-TRIDENTINA Ermanno ORLANDO Universita di Verona, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Societa, Via San Francesco 22, 37129 Verona, Italia e-mail: ermanno.orlando@alice.it SINTESI Attraverso in particolare lo spoglio delle fonti processuali matrimonial! conservate negli archivi ecclesiastici di area veneta si intende approfondire una tematica, quella delle forme di mediazione e controllo del matrimonio pre-tridentino, a cui e stata riser-vata dalla letteratura specialistica una attenzione occasionale e generica, piu interessa-ta a delineare il fenomeno nelle sue generalitä che a delinearne analiticamente figure, meccanismi e funzioni. Si intende cosi dimostrare come la mediazione rappresenti, al contrario, il necessario supporto ad un regolare svolgimento dei processi di formazione (e conservazione) della coppia, fungendo essa da elemento di raccordo e legittimazione delle transazioni in corso, operando come spazio di contenimento delle tensioni e attivan-do forme di controllo dell'istituto del tutto funzionali al buon esito degli accordi stabiliti. Parole chiave: mediazione, controllo, matrimonio, basso medioevo, famiglia, vicinato, Tribunale Ecclesiastico PRACTICES OF MARRIAGE MEDIATION AND CONTROL IN THE PRE-TRIDENTINE AGE ABSTRACT Through the examination of matrimonial procedural sources conserved in the ecclesiastical archives of the Venetian area, the subject regarding the marriage mediation and control in the Pre-Tridentine age is going to be investigated. To this topic, the specialized literature has given an occasional and generic attention, being more concerned with delineating the phenomenon in its generality, rather than outlining in detail the roles, mechanisms and functions. Our intention is to demonstrate how the mediation represents, on the contrary, the necessary support to a steady development of training processes (and conservation) of the couple, serving as an element of connection and legitimacy of the transactions in progress, operating as a restraining space of the tensions and initiating control mechanisms of the institution fully functional for the successful outcome of the established agreements. Key words: mediation, control, marriage, Late Middle Ages, family, neighbourhood, Ecclesiastical Court Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 FIGURE E PRATICHE, TRA MEDIAZIONE E CONTROLLO Si e melte ragienate, negli ultimi tempi, sulla natura dinamica, aperta e medulare del matrimonio pre-tridentino. In quanto istituto primario di funzionamento sociale, capace, come nessun altro, di dare stabilita alle famiglie, rafforzare le reti parentali e favori-re la pacificazione civica, il matrimonio aveva necessariamente mantenuto una struttura dialettica e partecipata, configurandosi come un processo a tappe, esposto a molteplici sollecitazioni, che cominciava con la promessa, passava per lo scambio dei consensi e si concludeva - anche a distanza di mesi o anni - con il trasferimento della sposa nella casa del marito. Altrettanto si e scritto, in anni recenti, sulle interazioni, formalizzate o meno, tra istitute, famiglia, cemunita e peteri cestituiti e sulle Strategie adettate da questi ultimi per esercitare una direzione di fatto sul matrimonio e disciplinarne i comportamenti1. Di centre, le stesse interesse nen sembra aver investite la cemplessita dei rapperti di media-zione (e controllo) intessuti, a vari livelli e sotto diverse forme, attorno all'istituto; a tali tematiche, semmai, e stata riservata una attenzione occasionale e generica, piu interessata a delineare il fenomeno della mediazione matrimoniale nelle sue generalita e a tracciarne sinteticamente pratiche e figure che a sviscerarne analiticamente meccanismi, funzioni e svelgimenti2. La mediazione rappresentava, invece, il necessario propellente al regolare svolgimento dei processi di formazione della coppia; funzionava da elemento di raccordo tra le sue diverse fasi; rendeva riconoscibili e legittimi attori e comprimari del negozio; fungeva da momento di garanzia e validita delle transazioni in corso; operava come spa-zio di contenimento delle inevitabili tensioni sottese ad ogni tipo di contrattazione; atti-vava, infine, forme condivise di responsabilizzazione e controllo nelle delicate (e talora lunghe e complicate) operazioni di trasferimento di donne, beni, alleanze e solidarieta da un gruppe parentale ad un altre. Quello legato al matrimonio, infatti, era un sistema di mediazioni complesso, diffuso e penetrante; un sistema che interveniva ad ogni stadio di avanzamento (o squilibrio) del processo di formazione della coppia, connettendo tra loro, in rapporti di relazione dinamica, gli sposi e i rispettivi network familiari e parentali e fornendo le garanzie necessarie al buon esito dell'accordo. A livello base, il mediatore metteva in relazione le parti inte-ressate alla transazione; alla stregua di un qualsiasi altro operatore commerciale, il suo ruolo primario era quello di far incontrare domanda e offerta, ossia, nel caso specifico, di cennettere due dispenibilita - espresse da singeli individui e da gruppi parentali - a strin-gere un'alleanza matrimoniale. Come ogni altro rapporto intersoggettivo, tuttavia, anche l'accordo matrimoniale rappresentava, in potenza, un momento di collisione e tensione tra le parti; l'incontro, stante le sue implicazioni sociali ed economiche, assumeva spesso i tratti del cenfrente serrate e talera delle scentre, tante piu accese quante piu erane alti In una bibliografia cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni qui si rinvia solo a Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Klapisch-Zuber, 1996, IX-X; Witthoft, 1996, 129-133; Muir, 1997, 31-44; Grubb, 1999, 22-23, 32, 42-48; Seidel Menchi, 2001, 18-22, 36; Donahue, 2007, 8-51; Lombardi, 2008, 21-22, 26-27, 30-31, 45-51; Orlando, 2010, 11-12, 65-66; Cristellon, 2010, 188-194. L'articolo e stato parzialmente ripreso in Orlande, 2014, 203-217. Specifico sull'argomento e sul periodo in questione solo Seidel Menchi, 2004, 3-17. Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 gli interessi in gioco e le pressioni interne e/o esteme al negozio. In tal senso, la presen-za di un operatore matrimoniale, oltre a favorire dal punto di vista tecnico-operativo le trattative e a mettere in circolazione le necessarie informazioni, serviva a contenere le tensioni e a stemperare i contrasti impliciti nella contrattazione. La sua era una interces-sione indispensabile, in qualsiasi fase del processo matrimoniale fosse intervenuta: in primo luogo perche inseriva le parti in un contesto di interazioni e dipendenze - sociali, economiche e politiche - che le rendeva immediatamente riconoscibili, legittimandone l'azione agli occhi della collettivita; in secondo luogo perche, assumendosi la responsa-bilita delle trattative, attivava procedure di avvicinamento tra le parti e di composizione delle (inevitabili) tensioni; infine e di conseguenza, perche riduceva gli spazi di contrasto, a vantaggio di un confronto disciplinato e composto tra i contraenti (Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Witthoft, 1996, 125-126). I PRELIMINARI MATRIMONIALI Tutta la fase ascendente del matrimonio pre-tridentino, culminante nei riti di forma-zione del coniugio - la promessa e lo scambio dei consensi -, era segnata da una stretta contrattazione tra le parti e animata da molteplici figure di mediazione. Si trattava per lo piu di personaggi privi di una fisionomia specifica: parenti, vicini di casa, amici comuni, qualche volenteroso piu o meno interessato, per la gran parte accomunati nelle fonti dalla medesima denominazione di mezzani. Niente li distingueva, quanto a profilo sociale, ambiente di appartenenza e preparazione tecnica, dalle parti che patrocinavano e a favore delle quali esercitavano la mediazione: agivano in buona fede, secondo prassi e abitudini consolidate dal tempo - seppur duttili e mutevoli e variabili da luogo a luogo -, facendo affidamento su conoscenze elementari del diritto in materia di negozi inter vivos, fidan-do piuttosto sulle proprie intuizioni, sull'esperienza e sulle convenzioni consolidate. Gli strumenti del loro agire erano codificati su modelli condivisi e plasmati dagli usi locali; la loro dimensione era quella del quotidiano, della contingenza delle reti sociali, dell'effet-tivita delle situazioni (Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Seidel Menchi, 2004, 1-7; Caval-lar, Kirshner, 2004, 395-397; Niccoli, 2007, 54, 57). Anche in era veneta, infatti, era prassi arrivare al matrimonio (fatte salve le molti unioni informali e atipiche, assai documentate per tutto il basso medioevo) dopo una serrata negoziazione tra le famiglie coinvolte nella trattativa e una stretta contrattazione finanziaria. Tali preliminari erano condotti piu spesso dai parenti maschi delle due case -padre, zio, fratello maggiore - o da mezzani (qualche volta da professionisti, come presto diremo), vale a dire pratici delle fasi di preparazione e patteggiamento introduttive al matrimonio, cui era affidato il compito, talora non semplice, di stringere un'alleanza tra le famiglie e raggiungere un accordo di massima sugli aspetti economici della transazio-ne (Rasi, 1943, 240-241; Molho, 1994, 182-185; Witthoft, 1996, 124-128; Muir, 1997, 33-34; Lombardi, 2008, 21-22; Orlando, 2010, 11-12, 65-66). Le trattative che avevano portato agli sponsali tra Elisabetta, figlia di Daniele mer-zario, e Marino Zabarella (Padova, 1448), erano state condotte direttamente dal padre di Elisabetta, che solo dopo una serrata negoziazione aveva concesso la figlia a Marino «in Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 suam legitimam sponssam et uxorem^>3. Sempre sotto la direzione della famiglia della sposa si erano svolti i preliminari del matrimonio tra Giovanni da Fiume «zeponarius» e Bartolomea del fu Lorenzo da Firenze (Venezia, 1482). In quel caso era stato il fratello di Bartolomea, Domenico, frate dell'ordine dei minori, a tessere i primi intrecci della trama matrimoniale: nei patteggiamenti che avevano preceduto il coniugio Domenico aveva sta-bilito con lo sposo l'ammontare della dote - beni e sostanze per un valore di 200 ducati; inoltre, essendo la sorella vedova e madre di due figli, avuti dal primo matrimonio, aveva ottenuto da Giovanni l'impegno a «tenere in domo sua» i due minori, un bambino di tre anni e una bimba di poco piu di un anno, sino al compimento del loro quindicesimo anno, «et ipsos alere, nutrire et educare usque ad dictam etatem omnibus suis laboribus, sumpti-bus et expensis», in cambio di un indennizzo di 200 ducati d'oro, «quos tenere debet ad galdimentum et illis posset uti, frui et gaudere ad libitum suum pro toto dicto tempore in recompensationem predictorum alimentorum» (ASPV, CM, vol. 5, fasc. i). Quando non erano i parenti a gestire le fasi, talora convulse, dei negoziati iniziali e degli accordi preliminari al matrimonio, il compito era delegato a comuni amici o a dei vicini, magari piu influenti o stimati di altri, o solo piu volenterosi, o forse piu interessati a proporre un buon partito. Nel matrimonio tra Antonio di Stefano e Maria di Lotto (Monselice, 1376), le trattative che avevano preparato gli sponsali erano state affidate dalle rispettive famiglie a «comunes amicos ^ providos et discretos», dai quali «fuit tractatum de copulando matrimonialiter predictos Anthonium et Mariam _ habito consensu predictorum de perficiendo dictum matrimonium»; gli stessi avevano poi reso noto il progetto matrimoniale alla comunita facendo le pubblicazioni nella chiesa di San Paolo «in presencia plurimorum^» (ASPD, NC, b. 1, vol. 1). I preliminari delle nozze tra Maria Sanador e Francesco Talenti (Venezia, 1465), invece, erano stati inizialmente condotti da un vicino di Francesco, Antonio del fu Anastasio dalla Torre; questi, venuto a sapere che Maria, vedova e facoltosa (era proprietaria di case sfitte nella parrocchia di San Barnaba e titolare di investimenti consistenti sia presso i Procuratori di San Marco che i Signori al cattaver), intendeva riprendere marito, aveva avvisato Francesco, prospettandogli l'otti-mo partito e avviando i colloqui tra le parti. Il patrimonio della donna e la sua condizione di vedovanza, tuttavia, avevano presto complicato la vicenda, tanto da provocare una duplicazione degli spazi e delle figure di mediazione. Al primo mediatore se ne era cosi sovrapposto un secondo, una amica stretta di Maria, certa Peregrina; nella sua casa e sotto la sua egida le parti si erano incontrate, cosi soddisfacendo il desiderio di Francesco di vedere di persona la vedova e sincerarsi che fosse ancora, malgrado l'eta, una donna pia-cevole e di buona presenza. Non le era affatto dispiaciuta, essendo peraltro «minus senex quam ipso»; anche Maria aveva manifestato un certo gradimento, incalzata da Peregrina che l'aveva rassicurata sulle condizioni economiche di Francesco. Per vincere le ultime resistenze delle parti era stata pero necessaria l'intercessione delle nobili casate dei Loredan e dei Querini, che erano intervenute ad arrangiare il negozio con tutto il peso del loro prestigio e del loro status; da ultimo, si era fatto ricorso anche alla mediazione di un ASCP, A, b. 16, fasc. «1449. Processus cause matrimonialis Isabethe filie magistris Danielis mer9arii cum ser Marino Zabarella». Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 parente stretto di Maria, che aveva espresso il pieno gradimento alle nozze e appianato le ultime divergenze (e resistenze) economiche (ASPV, CM, vol. 2, fasc. 16). All'occorrenza, dunque, la rete delle mediazioni poteva farsi piu fitta e articolata, affollandosi di figure diverse, tra loro complementari e sovrapponibili, in una moltiplica-zione spontanea e funzionale dei punti di riferimento e dei ruoli, seppur contigui e inter-scambiabili. Per esempio, le fasi introduttive del matrimonio tra Enrico Bruno, tedesco e Angela di Martino (Venezia, 1470), si erano svolte in maniera del tutto informale. In casa di vicini, una certa Margherita aveva interceduto presso Antonio Vignati, cui non di-spiaceva combinare matrimoni, chiedendogli se avesse un buon partito anche per Enrico, che desiderava pigliare moglie: «si tu podesse trovar moier qui a misser Rigo». Antonio aveva accettato di buon grado l'incarico e aveva voluto sapere «di che condition^» la volesse; Enrico non aveva posto condizioni particolari, se non la garanzia che fosse una donna dabbene e di buona reputazione: «e toria de ogni condition, purche la fosse bona, honesta et vertuosa». Antonio le aveva allora proposto la figlia di Martino, Angela, de-scrivendone la «condicionem optimam dicte iuvenis et eius facultatem^>. Si trattava a quel punto di verificare la disponibilita di Martino a dare la figlia in sposa ad Enrico e nel caso combinare le nozze. Proprio allora la vicenda si era inaspettatamente complicata e aveva rischiato uno stallo prolungato; Martino, infatti, si era dimostrato riluttante alla proposta, non reputando i tempi ancora maturi per maritare la figlia: «e non la voio maridar anchora infina a 3 anni, perche l'e garzona et sola fia^>. Riferita la risposta ad Enrico, questi ave-va incitato Antonio a non desistere e a continuare nelle trattative; per garantirsi il buon esito del negozio, aveva pero mobilitato alcuni suoi protettori nobili, dai quali aveva sperato di ottenere la spinta decisiva. Antonio aveva cosi cominciato un intenso lavorio di persuasione e convincimento della madre di Angela, mentre del padre si era occupato direttamente il nobile Andrea Contarini, che, avvalendosi del suo nome e prestigio so-ciale, aveva facilmente guadagnato un abboccamento con Martino nella sua bottega. Qui Andrea, presente la figlia, dopo aver pontificato a lungo sulle virtu e le sostanze di Enrico, aveva finalmente ottenuto il consenso di Martino e Angela alle nozze con il suo protetto. Il matrimonio era stato celebrato di li a breve nella casa di Martino; Bernardo, un socio di Enrico, aveva fatto da sensale, chiedendo e ricevendo il consenso da entrambi gli sposi. Martino aveva infine benedetto quel coniugio; non senza tuttavia ricordare quanto difficili e faticosi fossero stati i negozi preliminari e come solo «per amor de ^ misser Andrea Contarini e de misser Daniel de Leze e anchor per Antonio qua che si ha afatigado a que-sta cossa» avesse accondisceso alle nozze (ASPV, CM, vol. 3, fasc. 5). In questo, come in diversi altri episodi simili, per non mancare al suo carattere strumentale di promozione e tutela del matrimonio, l'intercessione aveva dovuto fare affidamento su una girandola di figure e situazioni, sovente in stretta sinergia tra di loro; e in tale turbinio, una parte di primo piano l'avevano avuta i nobili, a cui da sempre era stata riservata la funzione di combinare i matrimoni dei subalterni, talora - come e stato rilevato -, con slittamenti evidenti dalla mediazione alla coercizione o altre forme di pressione e condizionamento piu o meno pesanti4. 4 Cosi in particolare Seidel Menchi, 2004, 1-7. Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Man mano che si saliva nella scala sociale, la mediazione, pur fondando sempre sulla prassi e alimentandosi della quotidianita e della contingenza dei rapporti interpersonali e di gruppo, acquisiva tratti di maggiore riconoscibilita, sino a configurare una professione (seppur esercitata in modo discontinuo e occasionale), quella del sensale o golo, munita di una sua disciplina e autonomia. Ovviamente, anche il mediatore di professione era custode di un sapere giuridico modesto, talora rudimentale. La sua era una specializza-zione fondata tutta sulla pratica, non certo sulla preparazione tecnico-giuridica: tuttavia, in quanto profondo conoscitore del mercato matrimoniale e delle sue regole e figura au-torevole e qualificata di collegamento tra le parti, era del tutto strumentale al buon esito del negozio, specie in presenza di trattative lunghe e complesse, quali quelle tra rampolli delle casate nobiliari o delle famiglie cittadine piu facoltose (Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Witthoft, 1996, 125-126; Seidel Menchi, 2004, 7-10; Niccoli, 2007, 61-63; Lombardi, 2008, 26-27; Orlando, 2010, 65-66). Chiunque se lo potesse permettere, non esitava ad ingaggiare un mediatore di professione per avviare e seguire una pratica matrimoniale. Nel connubio tra Ursula di Bartolomeo marangone da Capodistria e Francesco di Giacomo, detto Tedesco (Pado-va, 1443), a condurre i colloqui preliminari era stato, appunto, un sensale, tale Alvise da Curtarolo, daziere ai mulini di Torreselle, reclutato dalla famiglia di Francesco. Questi aveva convocato il padre di Ursula per fargli una proposta: al suo occhio consumato non era sfuggito che Bartolomeo teneva una figlia «idoneam ad accipiendum maritum^>; per quella ragazza aveva pronto un buon partito, un giovane piacente, virtuoso e gia ben istruito sulle cose del mondo, che non aspettava altro che un suo assenso per convolare a nozze con Ursula. A Bartolomeo, quella proposta non era affatto dispiaciuta; solo per la resistenza della figlia (spalleggiata dalla madre) aveva manifestato delle perplessita, che il sensale aveva immediatamente fugato, chiudendo in breve tempo il negozio con il consenso di entrambe le parti5. Pure nel doppio matrimonio celebrato tra Caterina e Antonia, figlie di Rizzo, precone comunale, e Bartolomeo e Bonaventura, figli di maestro Pasio strazzarolo (Padova, 1451) le trattative pre-matrimoniali erano state condotte da un operatore appositamente ingaggiato «ad faciendum contrahere parentellam inter filios magistri Pasii et filias ser Ricii preconis». Prima di avviare il negozio, il sensale si era sincerato dalla viva voce delle due ragazze che quel matrimonio fosse di loro pieno gradimento, ottenendo in risposta «quod erant contente facere totum id quod volebat pater eorum». Quindi, in rapida successione, aveva favorito l'accordo sui punti fonda-mentali del contratto, in particolare l'entita e le modalita di corresponsione della dote; infine, aveva presenziato alla cerimonia degli sponsali, celebrata davanti alla chiesa di Sant'Agnese, dove i genitori avevano confermato i propositi nuziali dei loro figli e si erano scambiati la reciproca promessa, sancita da una stretta di mano e dalla stipulazio-ne del contratto dotale6. 5 ASCP, A, b. 12, fasc. «Actus cause matrimonialis Turisellarum domini Antonii Pelegrini pro Ursula filia magistri Bartholomei marangoni». 6 ASCP, A, b. 19, fasc. Causa matrimoniale tra Ursula, figlia di Bartolomeo calegario, e Bartolomeo, figlio di maestro Pasio strazarolo. Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Francesco del fu Antonio de Nigris, che da tempo tramava per congiungersi in ma-trimonio con Elisabetta di Giovanni Gurgura, vedova facoltosa (Mogliano e Venezia, 1515), per ottenere la prestazione di Cogno del fu Ugone Barbarosi di Mogliano, sensale, gli aveva promesso una provvigione di 10 ducati. Ricevuta la «commission de far questo mariazo», Cogno aveva messo in campo tutta la sua forza di persuasione e il suo mestie-re. Elisabetta, inizialmente perplessa e reticente - era vedova da molti anni -, lusingata dall'insistenza del mediatore e rassicurata sulle facolta del pretendente, aveva alla fine accettato la proposta. Passati alcuni giorni lo stesso Cogno aveva celebrato il matrimonio nella casa della sposa, a Mogliano, chiedendo ad entrambi i nubendi di esprimere il con-senso e il gradimento alle nozze. Dopo lo scambio dei consensi, i due avevano congiunto le mani in segno di approvazione; poi si erano ritirati in camera a consumare il matrimo-nio (ASPV, CM, vol. 15, fasc. 4). La cifra corrisposta al mediatore, 10 ducati, era peraltro abbastanza comune in area veneziana nei primi decenni del Cinquecento come compenso per tali servizi; era stata la stessa somma offerta a Ginevra Bindi, vedova di Giovanni, della contrada di San Severo, per combinare il matrimonio tra Giorgio de Ungaris e Marietta del fu Angelo Teutonico (Venezia, 1530), parcella che Ginevra aveva tuttavia rifiutato, non credendo opportuno farsi pagare per quella che riteneva una cortesia dovuta piuttosto che una prestazione soggetta ad onorario: «fia mia, non vago drio a questo, si poro far quelo tu desideri el faro volentiera^> (ASPV, CM, vol. 29, fasc. o). Come nel caso appena illustrato, la mediazione matrimoniale, anche quella retribuita, non era una esclusiva unicamente maschile. Sebbene le fonti facciano riferimento preva-lentemente a sensali maschi, non mancano tuttavia attestazioni di operatrici professioniste donne. Donna era stata anche la mediatrice che aveva condotto le trattative matrimoniali tra Giovanni del fu Arsenio da Corfu e Mattea del fu Antonio Zambono (Venezia, 1505). Mattea aveva allora quindici anni; una «nuntia seu mediatrix nuptiarum», di nome Elena schiavona, aveva chiesto a sua madre se volesse maritarla, «eo quia sibi offerebat virum idoneum et convenientem iuxta ipsius conditionem et statum^>. Il buon partito proposto da Elena era un certo Giovanni, fattore dei Barbarigo, di ottime condizione e qualita. La ma-dre di Mattea, Benedetta, intenzionata a raccogliere maggiori informazioni su Giovanni prima di dare il suo consenso alle nozze, aveva incaricato una sua comare, di nome Elisa-betta, pizzocchera, di verificare presso i vicini la relazione presentatale da Elena. Tutti gli interpellati avevano confermato trattarsi di un giovane di buoni costumi e ottima situazio-ne finanziaria, uno di quelli che tutte le madri avrebbero voluto come marito per le loro figlie: «fecerunt tam bonam et convenientem [informationem], ut asserunt, quod si ipse haberent filiam vel filias ipsam darent in uxorem ipsi ser lohanni propter eius qualitatem et conditiones optimas». Rinfrancata dalle relazioni raccolte, Benedetta aveva cosi dato mandato ad Elena di combinare all'istante quel matrimonio (all'apparenza) cosi vantag-gioso. Sennonche, a matrimonio formato, Mattea e la madre avevano scoperto di essere state vittime di un inganno riprovevole: Elena, la mediatrice, aveva spacciato «dolose et fraudulenter^> Giovanni da Corfu, famulo dei Barbarigo, che Mattea aveva sposato, con un suo omonimo, sempre a servizio dei Barbarigo, ma in qualita di fattore; il Giovanni di buona condizione e fortuna che Elena durante tutte le trattative le aveva prospettato non era lo stesso Giovanni che poi Mattea aveva sposato, di posizione sociale inferiore e Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 peraltro in debito con la giustizia. Era stata I'operatrice, abusando della sua veste e della fiducia risposta nella sua funzione, ad escogitare l'imbroglio «malitiose et per dolum _ inducta ^ a dicto loanne famulo», sapendo che se avesse proposto alla madre di Mattea il Giovanni piu disgraziato, lei non avrebbe mai acconsentito al matrimonio (ASPV, CM, vol. 11, fasc. 15). Quella del mediatore rimaneva dunque una figura centrale nella formazione del matrimonio pre-tridentino. Risultava anche, tuttavia, una figura ambigua: tutta sostanziale e assai poco formalizzata, poco normata sul piano della responsabilita giuridica e sociale, sdoppiabile e sovrapponibile e sin troppo condizionata dalla buona fede di quanti ne eser-citavano la funzione. Per questo, come nell'episodio appena illustrato, poteva rivelarsi talora infida, invadente e traditrice: per la sua forza indiscussa di alterare gli equilibri e disciplinare i negozi, senza tuttavia essere bilanciata da adeguate difese socio-giuridiche, in mancanza delle quali era sin troppo facile provocare frizioni e conflitti, laddove l'isti-tuto avrebbe voluto ordine e concordia. LE FASI FORMATIVE DEL MATRIMONIO La mediazione, come gia detto, intersecava il matrimonio non solo nella sua fase pre-paratoria, con una funzione in qualche modo regolatrice del mercato e di collegamento tra le parti, ma anche nella fase formativa e di pubblicizzazione del connubio. Anche in questo caso si trattava per lo piu di figure prive di una connotazione tecnico-giuridica specifica, legittimate piu dalla funzione e dal contesto che dalla professione o da una par-ticolare preparazione tecnica. I volti incontrati in occasione della promessa o dello scam-bio dei consensi erano gli stessi gia incrociati negli stadi precedenti: padri, zii, parenti stretti, tutori, amici, vicini. Solo che, nel frattempo, tali operatori avevano aggiunto una ulteriore mansione a quelle originarie di intercessione e controllo dell'istituto coniugale, ovvero quella dell'officiante, in una commistione di ruoli difficile da districare; la veste del mediatore si era combinata con quella del celebrante, senza che tale concentrazione di funzioni risultasse incongrua o sconveniente. La responsabilita di officiare gli sponsali o il matrimonio non era una complicazione, semmai una variabile ulteriore della funzione originaria, vale a dire quella di far incontrare le parti e favorirne l'intesa. Nel momento di raccogliere le promesse o i consensi, il celebrante non faceva altro che portare a com-pimento l'opera di mediazione che lui stesso, o altri prima di lui, avevano iniziato, in una sovrapposizione e intercambiabilita di compiti e ruoli che potrebbe sembrare ambigua, ma era del tutto funzionale alla formazione della coppia e al perfezionamento della tran-sazione matrimoniale. Anche quando ad ufficiare il rito erano dei tecnici - un prete, come avrebbe voluto la chiesa, da tempo impegnata a sottrarre l'istituto al controllo della famiglia e dei gruppi parentali e ad imporre una sua competenza esclusiva sul matrimonio; o un notaio, se-condo le indicazioni del potere politico, intervenuto anch'esso per tempo sull'istituto per imporre norme giuridiche proprie e propri modelli di comportamento7 - la linea di 7 Rinvio qui solo a Orlando, 2010, 17-22 e alla bibliografia ivi riportata. Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 separazione tra mediazione e celebrazione rimaneva del tutto sfumata e indistinta. Il surplus di preparazione tecnica messa in campo da tali figure interferiva in termini di pub-blicizzazione dell'evento e di tutela giuridica del coniugio, non certo in quelli del rito ne tantomeno delle funzioni esercitate. D'altronde, nel matrimonio pre-tridentino, gli unici ministri del rito-sacramento erano gli stessi sposi; tutto il resto serviva a dare spessore, consistenza e protezioni giuridiche al matrimonio, di fatto inserendosi nella dimensione della mediazione e del controllo dell'istituto, quella per cui chi celebrava il coniugio esercitava certo una funzione cerimoniale, ma prima ancora di sostegno sociale e tutela pubblica dell'accordo stipulato e di garanzia dei suoi contenuti formali (Klapisch-Zuber, 1988, 116-118; Seidel Menchi, 2004, 11-15). Ebbene, anche in area veneta a raccogliere i consensi e a presenziare al coniugio nella doppia veste di mediatore e cerimoniere era un sensale: qualche volta un prete; altre volte un notaio; con maggior frequenza un parente (di norma il padre della sposa) o un amico (magari il tutore della ragazza, se orfana dei genitori). Anche se raro, non era improbabile il caso che ad interrogare gli sposi fosse una donna, generalmente la madre della promessa. Addirittura, poteva capitare che a celebrare il rito fosse chiamata una persona di religione o confessione estranea al cattolicesimo latino: un greco ortodosso, come nel matrimonio celebrato a Venezia nel novembre del 1362 tra Zilio del fu Barto-lomeo Rosso da Padova e Cateruzza del fu Ronconello da Chioggia8; o un ebreo, come nella cerimonia nuziale svoltasi sempre a Venezia nel maggio del 1522 tra Alvise del fu Domenico Caravello e Diana Minio, figlia di Lorenzo (ASPV, CM, vol. 25, fasc. 7). Peraltro, la figura del cerimoniere non era ne indispensabile ne sempre presente; sovente, infatti, come nei molti matrimoni clandestini, erano gli sposi a pronunciare da se stessi il consenso mutuale, senza la mediazione di terzi o l'intercessione di parenti o amici (Rasi, 1943, 261-264; Seidel Menchi, 2001, 21-22; Lombardi, 2008, 40-41; Cristellon, 2010, 192-194; Orlando, 2010, 74-76). Nella maggior parte dei casi, dunque, a fare da sensale alla stipula del matrimonio era un parente stretto della sposa: il padre, lo zio paterno, il fratello maggiore, il congiunto che ne aveva la tutela. Quando non era un parente, erano piu spesso un notaio (specie in terraferma) e in subordine un prete (sulla cui figura di mediazione torneremo piu oltre nel testo), a svolgere tale ruolo di intercessione e garanzia nella stipula dell'accordo: erano allora loro a porre le domande formative del vincolo e riceverne l'assenso; a congiungere le mani degli sposi e a guidare le successive fasi dell'inanellamento e del bacio; infine, limitatamente al notaio, a formalizzare la sequenza matrimoniale con la redazione di un documento scritto. La funzione svolta dal notaio (ma in parte pure dal prete) non differiva in alcun modo da quella esercitata da un qualsiasi altro sensale, seppure il primo fosse provvisto di un bagaglio tecnico e di una preparazione specialistica del tutto sconosciuti ai mediatori comuni; solo si inseriva in un contesto (anche formulare) ben piu rigido e formalizzato e disponeva di un'enfasi maggiore, derivante dal ruolo pubblico di cui era investito tale professionista. Per esempio, nello scambio dei consensi officiato nel Trevigiano tra Francesca di ser Vilio da Guarda e Albrigetto di Nicolo da Bavaria (Guar- 8 ASVE, N, b. 73, Atti Eugubio (de) Angelo fu Luca, nr. 19. Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 da di Montebelluna, 1346), ad interrogare gli sposi era stato appunto un notaio; questi aveva verificato l'impegno dei nubendi con un formulario tecnico e solenne. Dapprima la sposa: «in Christi nomine et beate Marie virginis a quibus descendunt omnia bona, dona Francisca filia ser Vilii de Guarda Montisbellune, verbo et voluntate ser Vilii vestri patris, presentis et velentis et vebis parabelam dantis, laudatis et vultis ser Albrigetum filium ser Nicolay de Bavaria in vestrum legitimum maritum?». Poi lo sposo: «Et vos ser Albrigetus laudatis et vultis dictam donam Franciscam in vestram legitimam uxorem?». Entrambi avevano risposto convinti «quod sic». A quel punto, il notaio aveva presenziato al rite dell'inanellamente e subite depe aveva assicurate veste fermale e valere legale al contratto consensuale, mediante la redazione di un atto notarile (Cagnin, 2004, 441). Subito dopo venivano, quanto a frequenza, i matrimoni celebrati da amici o vicini. Po-teva trattarsi semplicemente di un conoscente di fiducia, un buon uomo (seppur di diversa confessione), come nel caso delle nozze tra i gia incontrati Cateruzza da Chioggia e Zilio da Padova. In quel caso, Dimitri, greco, sensale «ad hoc electum», si era dapprima rivolto alla sposa chiedendole «dona Catharucia, vultis ser Zilium sartorem de Padua hic presen-tem in vestrum legitimum sponsum et maritum?»; questa aveva risposto «sic». Verificato il consenso di Cateruzza, il cerimoniere aveva diretto la stessa domanda allo sposo, che similmente aveva suggellato l'impegno con un «sic». Piu spesso a celebrare le nozze era un vicine strette della ceppia. Nel matrimenie tra Caterina e Felice de Grassis (Padeva, 1505), a sostenere la parte del «piedo», o sensale, era stato maestro Piero, barbiere, della stessa contrada; questi aveva interrogato gli sposi «se i se volevano uno et l'altro per ma-rido et moier et tuti doi disse de si et se tochono insieme la man dextra et dicto Felixe con una vereta spoxo la dita Chaterina» (ASPV, CM, vol. 10, fasc. 5). Altrettante spesse, il cerimeniere era scelte nella cerchia dei celleghi di lavere delle sposo o dei suoi clienti. Cosi era stato nel connubio tra Margherita da Spalato e Giovanni «batioro» da Norimberga (Venezia, 1476), dove ad ufficiare le nozze era stato Domenico Sarace, pittere, selite servirsi nella bettega di Gievanni. In quell'eccasiene, era state Demenice a pergere agli spesi le demande di rite: prima a Pasqua, se velesse Gievanni quale suo marito secondo il rito di santa madre chiesa, quindi a Giovanni; entrambi avevano espresso il loro gradimento. Scambiati i consensi, Giovanni aveva infilato una vera d'oro al dito di Pasqua, «eam desponsando» (ASPV, CM, vol. 4, fasc. 1). Infine, in caso di matrimoni interetnici o tra stranieri, non era affatto raro che a celebrare l'uniene fesse un lere centerranee. Era quante avvenute nel matrimenie tra Margherita da Trau e Alessandro del fu Alvise Orio (Venezia, 1505), dove a fare da sensale era state Andrea Pastrevich, centerranee di Margherita. Andrea, depe aver chieste e et-tenute il censense da entrambi i nubendi, aveva lere cengiunte le mani e pei ricevute da Alessandro «una vera d'oro ^ per sposar la dicta dona Margarita^». Andrea aveva preso la vera e l'aveva affidata a Franceschina Prachina, incaricata di portare l'anello in chiesa e farlo benedire. Tornata Franceschina con la vera benedetta, Andrea l'aveva infilata al dito di Margherita, augurando agli sposi «in bona hora e in bona gratia pregio Dio ch'el possiati galdir largo tempo in paxe et sanita», in tal modo ribadendo che la sua funzione non era solo cerimoniale, ma altresi intercessoria e di garante degli impegni presi dalla ceppia (e dai lere parenti) (ASPV, CM, vel. 14, fasc. 4). Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Seppur insoliti, non erano nemmeno eccezionali i matrimoni celebrati da donne (in particolare la madre della sposa). Per esempio, nel matrimonio tra Bartelemee di Vinci-guerra della Vallagarina e Gada di Giovanni Lupo di Trento (Trento, 1444), ad ufficiare l'unione era stata una vicina e conoscente di Gada, Brunetta, moglie di Bonincontro lana-iolo di Trento; era stata la vicina a fare le domande di rito agli sposi, alle quali entrambi avevano risposto affermativamente «illari vultu»; era stata ancora lei a guidare la mano di Bartolomeo mentre questi infilava una vera d'argento all'anulare della sposa; era stata sempre lei, infine, a suggellare gli impegni assunti con un breve sermone e ad avviare i successivi festeggiamenti9. LA DIMENSIONE SOCIO-POLITICA DELLA MEDIAZIONE La mediazione, dunque, con la sua plasticita, il suo coinvolgimento nella quotidianita e nella contingenza, la sua capacita di intercettare e far emergere le dinamiche sociali e di gruppo, era del tutto funzionale al matrimonio pre-tridentino. Come qualsiasi altro rapporto di interscambio, anche il matrimonio aveva un bisogno fisiologico di operatori capaci di mediare e agevolare la relazione, potendo intervenire in qualsiasi fase di for-mazione (o squilibrio) della coppia, in funzione di raccordo tra le parti, di contenimento delle tensioni e di risoluzione dei conflitti. A ben vedere, tuttavia, la mediazione non si risolveva mai a livello individuale, bensi in una dimensione necessariamente corale e partecipata. Anche quando la funzione intercessoria era esercitata da un singolo opera-tore, questi si inseriva naturalmente in un contesto sociale ben piu ampio. Come nei casi sopra illustrati, la narrazione slittava continuamente da una dimensione soggettiva ad una corale; il baricentro dell'azione si configurava sempre in uno spazio condiviso, affollato da figure diverse e complementari, dietro alle quali si stagliava preminente la comunita sociale, con le sue interazioni e i suoi propositi di controllo, garanzia e ordine. Laddove interveniva una mediazione, era tutta la comunita ad esserne, in qualche modo, coinvolta; essa, infatti, attivava un sistema di relazioni complesse, che rimandava in primo luogo alle organizzazioni famigliari e parentali, ai legami di vicinato, alla parrocchia e ai gruppi professionali, alle reti di patronato, etniche o confessionali, ossia ai network entro i quali si consumavano le dinamiche relazionali (compreso il matrimonio) e si regolavano i con-flitti (Seidel Menchi, 2004, 15-16; Cavallar, Kirshner, 2004, 395-397; Lombardi, 2006, 587-595; Niccoli, 2007, 58, 64, 67). Nella maggior parte dei casi, dunque, la mediazione matrimoniale era una azione collettiva, dispiegata pressoche tutta nel segno del gruppo. Il mezzano, il sensale o il con-ciliatore di turno non facevano altro che dare voce e consistenza ai veri protagonisti della intercessione: la famiglia, il parentado, i vicini, i conterranei, i correligionari, i colleghi di lavoro. In tal senso la mediazione attivava logiche di controllo e disciplinamento oriz-zontali della coppia, operanti sin dalle formazioni sociali piu elementari. Era proprio a tali livelli che il gruppo assumeva, in maniera indistinta, il ruolo di protagonista occulto delle pratiche di composizione e conciliazione della coppia, in una stretta contiguita dei piani 9 ASCP, A, b. 12, fasc. «Bartholomaus filius Vinciguere de Muzio». Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 di azione con i poteri costituiti e in una combinazione funzionale dei ruoli e delle figure in azione, tra loro compatibili e interscambiabili. Ogni volta che una coppia si formava, o quando entrava in crisi e rischiava di sfasciarsi, o anche quando sembrava sbagliata e male assortita, il gruppo, con la sua approvazione o insofferenza, interveniva in maniera sensibile nelle dinamiche in atto, condizionandone gli esiti finali. La comunita intera fun-geva in quei casi da gruppo di pressione, ricorrendo talora a pratiche intercessorie dirette, talaltra a quelle indirette o meno formali, quali la mormorazione, la diceria, il gossip (Fer-raro, 2001, 6-13; Cowan, 2007, 22-24, 41-42, 88, 141, 148-149; Cowan, 2008, 1-21): una sorta di coscienza collettiva, informata dagli stessi valori culturali degli sposi, capace di ingerirsi nelle dinamiche relazionali, sino a disciplinarne azioni e reazioni10. Per esempio, nella vicenda che aveva avuto per protagonista Giovanni Domenico da Rovere (Venezia, 1512), responsabile di un matrimonio plurimo, le reti di vicinato11 ave-vano avuto un ruolo fondamentale nella composizione del conflitto e nel disciplinamento del caso. Da tempo era sulla bocca di tutti, nella parrocchia di San Cassiano, che Giovanni Domenico teneva contemporaneamente tre mogli in citta; questo aveva creato sconcerto ed imbarazzo tra i vicini, che avevano dato sfogo alla loro insofferenza attraverso un intenso chiacchierio. Un amico e vicino di Giovanni Domenico, Simone da Treviso, si era cosi fatto portavoce di quel disagio, chiedendone ragione all'interessato. Questi aveva ammesso la sua colpa e confidato all'amico tutto il suo smarrimento: «e son intriga cum tre femene, cum una griega [Camilla] sta a San Raphael, una da Sancto Apostolo [Angelica], la qual e una bella dona, e cum Bona [da Zara], e non so come debio far, qual che debio tuor^». Aveva anche cercato di giustificare quel suo comportamento, agli occhi di tutti scorretto, facendo intendere che non era del tutto voluto; semplicemente la situazione gli era sfuggita di mano. In sostanza era capitato che mentre praticava con Camilla greca di San Raffaele, era giunto in casa un fornaio, il quale aveva chiesto il motivo della sua presenza cola; la greca aveva prontamente risposto che era suo marito; lui, con un attimo di disorientamento in piu, aveva confermato quella versione, «tamen non era vero». I due avevano poi dato la stessa spiegazione ad altri vicini «che me trovavano la in caxa, che la era mia moglier, et questo per coverzer el fatto mio». Di chiarimento in chiarimento, la loro unione aveva ottenuto l'accreditamento della vicinia, che ne aveva riconosciuta la validita. Sennonche, mentre praticava con Camilla, Giovanni Domenico aveva gia da qualche tempo «da la man, presenti certi homeni et done», ad Angelica, ma soprattutto aveva in piedi una relazione pluriennale con Bona, alla quale «l'e quatro anni che li ho promesso e quella me par che la sia mia moglier et che habia piu raxon cha le altre». A quel punto Simone aveva esortato Giovanni Domenico a regolarizzare al piu presto la situazione: «fradello, metite la man sul pecto et paga la tua consciencia, el par che la prima debia esser tua moglier». Non andata a buon fine la mediazione di Simone, era intervenuta di rincalzo l'intercessione di Antonio del fu Andrea, sostituto diacono nella chiesa di San Cassiano. Antonio, assistito dallo stesso 10 Per un confronto: Capp, 2003. 11 Sulla vicinia quale elemento aggregativo e di mediazione della societa si rinvia in breve a Crouzet-Pavan, 1992, 382, 580; Romano, 1993, 199-200, 203-205; Ferraro, 2001, 5-6; Hacke, 2004, 23-24, 79-81; Franceschi, Taddei, 2012, 209-212. Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Simone, aveva ammonito Giovanni Domenico a risolvere la questione, invisa a Dio e di grave turbamento per gli uomini, «digando tu stai in pecado mortal, Dio anchora te punira^>. Davanti allo smarrimento dello sposo, i due mediatori gli avevano chiesto, quale circostan-za dirimente, a chi per prima avesse «da la man^>; avuto il nome di Bona, entrambi avevano convenuto che «se tu a la prima hai da la man a Bona^> era quello il vincolo che ora avrebbe dovuto formalizzare. Solo a quel punto la complessa opera di mediazione e composizione messa in atto dalla vicinia, attraverso il ricorso al gossip e l'allertamento di operatori scelti tra le proprie fila, aveva ottenuto il suo scopo: con la decisione di Giovanni Domenico di solennizzare in chiesa il connubio con Bona da Zara, celebrato di li a qualche giorno da pre' Luca Dona nella chiesa di San Cassiano - alla presenza di molte persone, probabilmente le stesse che avevano esercitato la persuasione e fatto pressione sullo sposo -, solennizzato dal rito dell'anello e subito appresso consumato12. Anche in termini di codici culturali, linguaggi e strumenti impiegati, la mediazione si inseriva in un quadro dominato dalle interazioni orizzontali e partecipate: un sistema di scambi, mutualita e sinergie circolare e paritetico, in cui il mediatore non assumeva (quasi) mai una posizione gerarchicamente distinta dalle parti contraenti, condividendone generalmente status, profilo sociale e dimensione culturale. Come nell'episodio appena illustrato, gli intermediari e i pacieri erano essi stessi parte ed espressione di quella forma-zione sociale - in quel caso la vicinia - che li aveva investiti della regolazione del negozio o della composizione del conflitto; figure dunque sostanzialmente simili in termini di posizione, ceto, competenza e cultura di riferimento, le stesse che abbiamo visto, nei casi di sopra riportati, confondersi quasi indistintamente nelle comunita di cui erano state por-tavoce. Nemmeno quando la funzione mediatoria era esercitata da persone superiori per status, ricchezza e preparazione tecnica, come nel caso di membri dell'aristocrazia o della chiesa, si realizzava una preminenza gerarchica effettiva di questi su quelli, in quanto gli uni e gli altri condividevano codici culturali, linguaggi, bisogni e aspettative comuni, specie in fatto di matrimonio e famiglia. Anche allora le distanze erano attenuate dalla vi-cinanza fisica e dalla condivisione di valori comuni, pur in un contesto in cui l'ascendenza sociale, libera di esercitare il proprio carisma, si traduceva in potere e autorevolezza, con slittamenti frequenti dalla mediazione alla coercizione o altre forme di pressione e condi-zionamento dei subalterni piu o meno pesanti (Seidel Menchi, 2004, 4-7)13. Nei casi gia incontrati delle nozze tra Maria Sanador e Francesco Talenti (Venezia, 1465), ed Enrico Bruno e Angela di Martino (Venezia, 1470), ad arrangiare il matrimo-nio, con funzioni di supporto o supplenza dei mediatori assoldati dalle parti, erano stati appunto dei nobili. Nel primo episodio l'intercessione nobiliare era servita a vincere le ultime resistenze delle parti, ancora indecise sulla convenienza dell'unione e non ancora pienamente d'accordo sui termini economici della transazione (ASPV, CM, vol. 2, fasc. 16). Nel secondo, l'intervento di membri del patriziato lagunare, nella fattispecie i Conta- 12 ASPV, CM, vol. 12, fasc. Bona da Zara, di Santi Apostoli e Camilla greca, di San Raffaele vs. Giovanni Domenico da Rovere. 13 Per alcuni episodi, relativi alla Verona pieno cinquecentesca, si rinvia a Eisenach, 2004a, 269-303; Eisenach, 2004b, 134-177. Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 rini e i Da Legge, aveva avuto un ruolo di primo piano nella formazione del matrimonio, in stallo dopo i primi abboccamenti tra le parti per la reticenza del padre di Angela ad acconsentire al coniugio, stante la tenera eta della figlia (ASPV, CM, vol. 3, fasc. 5). Nella vicenda matrimoniale che aveva visto come protagonisti Giovanni Battista Rizzo e Anastasia da Zara (Venezia, 1510), invece, la mediazione di un nobile, in quel caso Leonardo da Molin, presso il quale Anastasia prestava servizio come domestica, si era esercitata con tale prepotenza e malanimo da provocare infine la reazione insoddisfatta della parte dan-neggiata, che aveva preteso l'annullamento del vincolo da parte del tribunale patriarcale. A dire di Giovanni Battista, infatti, il mezzano gli avrebbe fatto credere che Anastasia fosse «solutam^> al momento delle nozze, mentre lei aveva gia un matrimonio formato alle spalle, celebrato quand'era ancora in patria. Giovanni Battista si era molto lamentato con l'intermediario per quella sua (deliberata) omissione, accusandolo di averlo voluto consapevolmente ingannare; sino a cercare poi (e quasi sicuramente ottenere) giustizia nel foro ecclesiastico di competenza (ASPV, CM, vol. 18, fasc. o). Assieme ai nobili, pure i parroci e il clero in cura d'anime ricoprivano un ruolo so-stanziale nelle pratiche di mediazione matrimoniale e di composizione dei conflitti. Tale funzione era strettamente legata all'ufficio della cura d'anime e in particolare all'obbligo della confessione annuale, introdotto dal IV concilio Lateranense (1215), che aveva for-nito ai parroci degli strumenti imprescindibili di controllo e direzione delle coscienze e un peso crescente nel disciplinamento degli istituti del vivere associato, ivi compreso il matrimonio. Specialmente il sacramento della confessione aveva da allora messo soven-te il parroco nella condizione di esercitare, con crescente zelo, una azione mediatrice e conciliatrice del matrimonio: intervenendo nelle situazioni ambigue o di conflitto; am-monendo le parti al rispetto degli obblighi assunti; regolarizzando i rapporti illegittimi o informali; facendo pressione sulle coppie in crisi per scongiurare o comporre eventuali conflitti; istruendo, infine, la coppia sulla natura e le finalita del sacramento matrimoniale (Romano, 1993, 141, 154; Cristellon, 2003, 858-863, 880-884; Lombardi, 2006, 584-586; Cristellon, 2010, 153-165, 183-184). Giorgio da Zara, residente nella parrocchia di San Moise (Venezia, 1516), si era tra-sferito da qualche anno in laguna, lasciandosi alle spalle, nella sua citta natale, un matrimonio sbagliato (la prima moglie era fuggita di casa, facendo perdere le tracce). Una volta a Venezia aveva instaurato una convivenza more uxorio con una sua conterranea, Elena da Spalato, con la promessa, in caso di morte certa della prima moglie, di regolarizzare immediatamente il loro rapporto. Per anni aveva continuato «in tali illicito et damnato comertio», astenendosi nel frattempo dall'accostarsi alla confessione e alla comunione, consapevole di vivere nel peccato. Alla fine si era risolto di confidare la sua angoscia al proprio padre spirituale, pre' Pietro, officiante nella chiesa di San Fantino, al quale aveva esposto il caso, impegnandosi «quod si posset cum bona conscientia contrahere matrimo-nium cum prefata Helena Spalatense libenter hoc faceret ad finem liberandi se a peccato in quo tamdiu perseveraverat». Il confessore l'aveva rassicurato che si sarebbe informato sugli aspetti giuridici della vicenda; quindi, del tutto a sproposito, gli aveva detto che non era tenuto ad aspettare la prima moglie (fuggitiva) se non per sette anni, passati i quali era in sua liberta «cum bona conscientia contrahere matrionium cum prefata Helena Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Spalatense», persuadendolo anzi a regolarizzare al piu presto la loro unione, per liberarsi dal peccato. Giorgio, rassicurato dalle parole del confessore e credendogli «prout credere poterat et debebat», aveva infine contratto nuovo matrimonio con Elena da Spalato nella contrada di San Moise (ASPV, CM, vol. 18, fasc. e). In questo, come in altri casi simili, l'azione mediatrice e conciliatrice dell'uomo di chie-sa era stata favorita dalla vicinanza del clero secolare alla vita dei laici, in un contesto in cui gli uni e gli altri condividevano gli stessi codici (e gli stessi stereotipi) culturali: anche in termini di ignoranza delle leggi della chiesa e delle norme del diritto canonico in materia matrimoniale, per cui un prete, interpretando gli umori e le consuetudini della sua gente e facendosene carico, poteva ammettere, contro ogni legge, che un'assenza prolungata del co-niuge potesse bastare a sciogliere un matrimonio e a formarne uno successivo. E l'ennesima conferma di come in tali figure, sebbene superiori per status, grado e preparazione tecnica, la diversita di posizione gerarchica non implicasse una difformita di riferimenti culturali, specie in fatto di matrimonio e famiglia. Al contrario, il clero sembrava condividere appie-no, in molti casi, la cultura laica del matrimonio, che riconosceva a fatica l'indissolubilita del vincolo cosi come inteso dal diritto classico della chiesa, continuando invece a consi-derare il coniugio come un contratto da formare e sciogliere secondo necessita e la rottura dell'obbligazione come «un fatto privato, oppure come un processo che d[oveva] essere gestito dai reticolati parentali e vicinali» (Cristellon, 2003, 861-862, 880-884; Cristellon, 2008, 400-404; Cristellon, 2010, 16, 28-33, 104-106, 143-146, 176-183). Nell'episodio che aveva avuto come protagonisti Pietro di Bartelemee da Brescia e Caterina schiavona, vedova di Andrea da Cattaro (Venezia, 1515), invece, l'azione del confessore, con una coscienza ben maggiore di quella espressa nella vicenda precedente, aveva rivendicato la piena competenza dell'autorita ecclesiastica sui casi di matrimoni controversi e ribadito il principio, non sempre riconosciuto, che solo la chiesa poteva pronunciarsi sulla legittimita del vincolo e sciogliere l'obbligazione mutuale; essa, inoltre, aveva costretto le parti, coinvolte in una relazione adulterina, poi sfociata in matrimonio, ad un profondo la-voro di introspezione, che aveva dato frutti efficaci in termini di responsabilizzazione della coppia (anche se non ancora in quelli del disciplinamento del loro rapporto). Un giorno del 1515, pre' Filippo di Fiandra, canonico regolare della Congregazione di San Salvador, aveva ascoltato la confessione di Caterina. Ella gli aveva confidato, «per modum consilii», che da tempo viveva nel peccato e non si comunicava; infatti, pur desiderando vivere da buona cristiana, era stata ammonita «che la non se poteva comonicar^>, in quanto «l'haveva habudo da far piu volte cum el predicto Piero samiter^», ancora vivo suo marito Andrea, «et cum dicto Piero haveva pratica et consuetudine et era da lui cognosciuda carnalmente». Il confessore le aveva confermato che, finche persisteva nella sua relazione adulterina, non si poteva comunicare, «et che li era forzza lassar tal pratica et al tutto non si pensar piu di lui». Caterina gli aveva promesso di metter fine alla relazione; sulla base di tale impegno era stata assolta e si era comunicata. Qualche mese dopo, essendo venuto a morte il marito legittimo, Caterina e Pietro si erano sposati con un matrimonio clandestino. Nutrendo ancora dubbi sulla liceita della loro unione, Caterina si era di nuovo rivolta a pre' Filippo. La questione -le aveva spiegato il frate - era se la promessa di matrimonio, che i due si erano scambiati, era intervenuta vivente il marito o dopo la sua morte: nel primo caso il matrimonio sarebbe Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 stato illegittimo, nel secondo pienamente valido. Dopo qualche giorno, pre' Filippo aveva ricevuto la visita dello stesso Pietro. A Pietro il sacerdote aveva ribadito che se lui e Caterina si erano scambiati i consensi, il matrimonio era legittimo. Pietro aveva tuttavia obiettato che la promessa, contrariamente a quanto sostenuto da Caterina, era stata pronunciata «in tempo che viveva suo marido Andreas». A quel punto il confessore non aveva potuto che rinviare la questione al tribunale patriarcale, il solo competente a dirimere un matrimonio tanto contro-verso: «questo e un altro par de manege; se l'e cosi va dal patriarcha et fa desfar le nozze» (ASPV, CM, vol. 18, fasc. i). IL TRIBUNALE MATRIMONIALE COME FORO DI MEDIAZIONE L'ultimo stadio di mediazione-conciliazione del matrimonio, quando dubbio, trabal-lante o in crisi, era rappresentato, dunque, dal tribunale. Il ricorso alle istituzioni giudizia-rie di competenza, infatti, permetteva, tra le pieghe del processo e prima di arrivare ad una soluzione giuridica, di riformulare i termini del contenzioso ed avviare forme alternative di intercessione e pacificazione. A partire dal procedimento giudiziario vi erano diverse altre possibilita, suppletive o integrative del tribunale, di mediazione e composizione delle contese: lo stesso giudice ecclesiastico se ne faceva spesso promotore, eludendo o adat-tando i meccanismi risolutivi del giudizio con strumenti alternativi di conciliazione. In tal modo, la giustizia di apparato diveniva essa stessa strumento di pressione per indurre le parti a raggiungere un accordo, in una stretta sinergia tra diverse figure di mediazione -giudice, parroco, confessore, parenti, amici, vicini - e una forte interazione tra le diverse forme di composizione (Seidel Menchi, 2004, 17; Cristellon, 2003, 871-877; Lombardi, 2006, 577-578, 581-583, 587)14. Poco importava se la mediazione del giudice provocava una interruzione delle procedure ordinarie e la risoluzione del conflitto senza l'emanazione di una sentenza (e questo nonostante il divieto, sancito dal diritto canonico, di risolvere le cause matrimoniali con un compromesso tra le parti): contava piuttosto giungere ad una conciliazione, dentro o fuori del processo che fosse; importava ribadire l'indissolubilita del vincolo e vigilare che la norma venisse rispettata; interessava mettere fine a dissidi che minacciavano la pace sociale e la stabilita dell'istituto matrimoniale, nel contempo ribadendo il valore sacra-mentale del mutuo consenso, quando scambiato liberamente e in maniera consapevole dagli sposi. Giusto per tale motivo, il giudice, dismessa la veste ufficiale e indossata quel-la di pastore e mediatore o, come recitano le fonti, di arbiter et amicabilis compositor, non esitava, prima del processo o durante lo stesso, a incoraggiare trattative e accordi, «fino a giungere talvolta a ratificarli formalmente con una sentenza che non faceva che confermare le decisioni prese dai litiganti»15. 14 Piu in generale sull'infragiustizia si rinvia brevemente a: Zorzi, 2001, 16; Sbriccoli, 2001, 349; Zorzi, 2003, 203-205; Povolo, 2004, II, 49; Vallerani, 2005, 16, 33, 114, 140-141, 167-199, 231-233; Meccarelli, 2007, 585-592. 15 Lombardi, 2006, 590-595 (da cui la citazione, 591) e in particolare, per Venezia, l'utilissimo lavoro di Cristellon, 2003, 851-858. Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Pietro e Caterina, protagonisti confusi del presunto matrimonio veneziano di cui si e appena detto, dopo aver sottoposto il loro caso ad un confessore, su sollecitazione di quest'ultimo si erano rivolti direttamente al vicario spirituale e giudice del tribunale patriarcale, Ludovico Braino, dottore di decreti. Il colloquio si era svolto in maniera del tutto informale: a procedimento giudiziario non ancora avviato; fuori dalle aule del tribunale; nella dimensione confidenziale e riservata di un consulto ottenuto nell'a-bitazione stessa del giudice. Tra quelle mura, il vicario aveva spiegato alle parti che se la promessa, seguita da consumazione, era stata proferita dopo la morte del primo marito di Caterina (Andrea), il matrimonio era del tutto legittimo. Nemmeno il rapporto adulterino consumato tra i due ancora vivente Andrea o l'obiezione di Pietro di avere solo simulato la promessa, per scongiurare l'interruzione della relazione sessuale mi-nacciata da Caterina in caso di mancata regolarizzazione del loro legame, avevano la forza di inficiare, per il diritto canonico, il loro coniugio. Pietro aveva accolto lo sforzo di mediazione esercitato dal giudice con una certa avversione e un conato di sconforto, in quanto nel frattempo aveva stretto un nuovo vincolo con un'altra donna: «che faro 10 che ho tolto una altra zovene per moglie publicamente». A fatica il vicario gli aveva spiegato che quel secondo matrimonio era del tutto illegittimo agli occhi della chiesa, stante l'impedimento del vincolo precedente; solo in caso di assenza di prove certe del connubio con Caterina, quel matrimonio avrebbe acquisito validita. Pietro ne era stato rinfrancato, in quanto alla promessa fatta a Caterina non erano stati presenti testimoni (ASPV, CM, vol. 18, fasc. i). Rimane difficile stabilire la frequenza di tali interazioni tra attivita giurisdizionale or-dinaria del giudice ecclesiastico e pratiche di mediazione esterne al processo, che paiono comunque abituali e del tutto funzionali alla composizione dei conflitti matrimoniali. Il giudice assumeva in tal caso una funzione prevalentemente pacificatrice e di controllo, intesa a favorire e nel caso convalidare gli accordi privati intervenuti tra le parti, cosi estendendo, con una certa elasticita, i propri margini di azione oltre gli spazi, ben piu rigidi e formalizzati, concessi dal procedimento giudiziario. Troviamo cosi giudici dispo-nibili, come nel caso appena illustrato, a ricomporre matrimoni dubbi o in crisi operando tra le pieghe del processo; o solleciti a raccomandare forme di pubblicizzazione e solen-nizzazione del vincolo in caso di matrimoni clandestini o segreti; o pronti a celebrare essi stessi matrimoni controversi per smorzare la carica di violenza che li aveva imposti (Cristellon, 2003, 877-880). Si verificava in tal modo uno slittamento dei piani di azione: dal processo, alle sue fasi preliminari e introduttive; dalle procedure ordinarie ai sistemi di sospensione o interru-zione dei procedimenti giudiziari; dal tribunale ai suoi spazi esterni. Era in particolare tra i preamboli (o le pause) del processo che piu spesso si esercitava la funzione mediatrice del giudice, favorita dalle sue responsabilita pastorali e improntata al precetto canonico del favor matrimonio, con l'effetto, talora, di evitare il contenzioso o di bloccarne la pro-secuzione. Ad una donna che, in via del tutto confidenziale, aveva confessato al vicario di non volere il marito; o ad un'altra che, dopo poche settimane di convivenza, aveva mani-festato un disagio tale da chiedere allo stesso se vi fossero i margini per una separazione: 11 giudice, nella veste di paciere, aveva semplicemente preteso da entrambe il ripristino Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 della coabitazione, cosi scongiurando sul nascere l'avvio di un procedimento giudiziario ordinario (Cristellon, 2003, 858-863). Giusto confidando nella funzione del giudice quale mediatore e regolatore degli istitu-ti della convivenza sociale, Arsenio greco (ortodosso), sposo confuso di Giacomina (Ve-nezia, 1508), aveva richiesto un confronto informale, negli ambienti di curia, con il vica-rio del patriarca di Venezia. Al vicario egli aveva affidato tutte le sue perplessita di marito: «lui haveva dado la man a una dona, et perche la tegniva vita inhonesta el domandava a misser lo vicario se per tal causa lui la podeva lassar et maridarsse». La richiesta, dal suo punto di vista, era del tutto legittima, rimandando ad un sistema di diritto, quello cristiano orientale, che da sempre aveva ammesso la possibilita del divorzio in un matrimonio for-mato e consumato: l'adulterio, cui Arsenio alludeva, era tra le cause che giustificavano il divorzio in favore del coniuge innocente. Al contrario, la chiesa latina concedeva, per lo stesso motivo, la semplice separazione di letto e di mensa tra i due coniugi. Naturalmente, a quella domanda, solo apparentemente ingenua o inopportuna, il vicario aveva risposto ribadendo le posizioni del diritto canonico occidentale: «se lui li haveva dado la man, etiam che la non menasse bona vita, i non se podeva separar ne partisse uno de l'altro, et che altri cha solo Dio non porave partir questo matrimonio» (ASPV, FC, vol. 9)'6. Nel caso specifico, oltre a tentare una composizione del conflitto per le vie brevi e ufficiose, il giudice si era avvalso dell'episodio per svolgere una funzione divulgativa del diritto canonico romano in fatto di matrimonio: di fronte ad un marito ignaro della normativa, la prima preoccupazione del giudice-pastore era stata quella di spiegare la regola canonica, confidando che tanto potesse bastare a mettere fine al contenzioso e a ridare certezza e stabilita ad un rapporto incerto. Peraltro, e per finire, la mediazione rientrava in qualche modo tra gli stessi esiti pos-sibili del processo ordinario: cosi, per esempio, quando un giudice emetteva una sentenza di validita di matrimoni segreti o clandestini, non faceva altro che svolgere «una funzione, istituzionalmente riconosciuta di mediazione sociale», in quanto «promotore e garante della solennizzazione dell'unione, funzionale all'ordine pubblico»; o quando decideva per una soluzione pragmatica del contenzioso, in qualche modo suggerita dai contendenti, allo stesso modo recitava un ruolo di intercessione, dando rilievo processuale a forme di composizione frutto sostanzialmente di una stretta contrattazione tra le parti. Poteva cosi accadere che ad un magistrato fosse delegata, in sede di giudizio, la scelta di una moglie ad un uomo conteso da due spose (Venezia, 1463); con le parti, incapaci di trovare da se stesse una composizione amichevole, disposte a rimettersi nelle mani del magistrato e a ricevere da lui la soluzione di un caso altrimenti difficile da sbrogliare (Cristellon, 2003, 864-866). 16 L'episodio e la sua contestualizzazione in Orlando, 2010, 205-206 (cui si rinvia anche per la bibliografia); ma cfr. pure Cristellon, 2003, 859-863; Cristellon, 2010, 142-144. Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 PRIMERI POSREDOVANJA IN NADZORA POROK V PREDTRIDENTINSKEM OBDOBJU Ermanno ORLANDO Universita di Verona, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Societa, Via San Francesco 22, 37129 Verona, Italija e-mail: ermanne.erlande@alice.it POVZETEK Članek analizira različne oblike posredništva in nadzora porok v predtridentinskem obdobju, s posebnim poudarkom na območju Benetk in Veneta. Zakonsko zvezo, institut družbene ureditve, ki zajema medsebojno menjavo (posebej še preselitev žensk, prenos blaga, zavezništev in solidarnosti iz ene sorodstvene skupnosti v drugo), je v odprti in spreminjajoči se strukturi določal zgoščen in strukturiran sistem zaščit in posredništev. Njihov namen je bila umestitev zakonske pogodbe v mrežo odnosov, ki bi zmanjševali nasprotja in jo legitimirali v očeh skupnosti. Posredništvo je bilo prisotno na vseh ravneh, odpredporočnega pogajanja do poročne obljube, od obredov v čast dogovora do poravnave nesoglasij, in je bilo temeljnega pomena za uspešno delovanje sistema. Zmanjševalo je napetosti med stranmi, dajalo je prednost urejenemu in formalnemu soočanju, ki je bilo temeljnega pomena za dosego cilja (trdnost družin, utrjevanje sorodstvenih mrež, za občo spravo). V prispevku so raziskani posamezni, v sistem vključeni posredniški liki, njihove značilnosti in zveze, katerih del so bili, v kontekstu, v katerem je bila v mediacijo vključena celotna skupnost in v katerem so bili liki posameznih akterjev, glede na hierarhične odnose in referenčne kulturne kodekse, v horizontalni dimenziji skupine, družine, rodbinskih zvez in sosedskih mrež, nejasni. Ključne besede: mediacija, nadzor, poroka, pozni srednji vek, družina, sosedstvo, cerkveno sodišče Ermanne ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASCP, A - Archivie Sterice della Curia Vescevile di Padeva (ASCP), Curia, Acterum civilium, Acta (A). ASPD, NC - Archivie di State di Padeva (ASPD), Netarile, Netai di curia (NC). ASPV, CM - Archivio Storico Patriarcale di Venezia (ASPV), Curia, Sezione Antica, Causarum Matrimenierum (CM). ASPV, FC - ASPV, Curia, Sezione Antica, Filciae Causarum (FC). ASVE, N - Archivio di Stato di Venezia (ASVE), Cancelleria inferiore, Notai (N). Cagnin, G. (2004): Cittadini e ferestieri a Trevise nel Medieeve (seceli XIII-XIV). Verena, Cierre. Capp, B. (2003): When Gessip Meet. Wemen, Family and Neighbeurheed in early Med-ern England. Oxferd, Oxferd University Press. Cavallar, O., Kirshner, J. (2004): Making and Breaking Betrethal Centracts ("Spensa-lia") in Late Trecente Flerence. In: Cenderelli, O. 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