Prezzo Lit. 20.— £ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 18 ottobre 1946 Anno 1. - No. 18 CONTENUTO: 137. Decreto sull’istituzione di una sezione del Tribunale Circondariale popolare a Capodistria. 138. Decreto sull’istituzione della scuola industriale centrale generale. 139. Ordinanza suU’istituzione delPimpresa regionale »Kurivo«. 140. Decreto No. 44 sull’obbligazione dei pagamenti non con danaro in contanti. 141. Decreto sulTobbligo di denuncia di patate. 142. Decreto sull’ingrassamento. e consegna di maiali nell’anno economico 1946/47 e regolazione di tessere per i grassi. 143. Decreto sul traffico del vino. 144. Ordinanza sulla regolazione dei prezzi di vino e bibite alcooliehe. 145. Decreto sulla proroga del termine di cui il decreto del 15. luglio 1946 con riflesso al decreto del 20. maggio 1946. 137 Decreto sull’istituzione di una sezione del Tribunale Circondariale a Capodistria La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Con riflesso al decreto sulla sistemazione interinale dei tribunali popolari e sui giudici popolari del 3. settembre 1944 si istituisce colla giurisdizione per il territorio del Comitato distrettuale di LN di Capodistria una sezione speciale del Tribunale circondariale popolare con sede a Capodistria che forma parte integrale del Tribunale circondariale a Postojna. Art. 2 138 - Decreto sull’istituzione della scuola industriale centrale generale La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. , Art. 1 Nella compagine della scuola tecnica di Idria si istituisce la Scuola industriale centrale, generale per il Litorale Sloveno per gli apprendisti di tutti i rami industriali e di artigianato, i quali non frequentino una scuola industriale o artigianesca professionale. L’educazione professionale per gli apprendisti nel distretto di Capodistria sara regolata con decreto separato. Art. 2 La sezione del Tribunale circondariale popolare a Capodistria è competente per tutti gli affari contenziosi, non • contenziosi e penali nonèhe per gli affari del registro commerciale e consorziale ai sensi del già citato decreto del 3. settembre 1944. Art. 3 Tutte le pendenze correnti vengono riassunte secondo la propria competenza dalla neoformata sezione del Tribunale Circondariale popolare a Capodistria. Art. 4 Il presidente del ‘Tribunale circondariale popolare di Postojna è incaricato di provvedere per l’esecuzione del presente decreto. Lo scopo della scuola consiste nell’offrire agli apprendesti industriali ed artigianeschi un’educazione professionale generale e teorica a loro necessaria nell’artigianato e nelle aziende per una perfetta e giusta esecuzione della loro professione. Art. 3 Le lezioni durano ininterrottamente al minimo tre mesi aU’anno e precisamente per tanti anni per quanti dura il periodo d’apprendistato per i singoli rami professionali. Per il tempo rimanente l’apprendista lavora presso il suo datore di lavoro o nell’azienda. I diritti degli apprendisti dall’art. 7 del decreto sugli apprendisti rimangono in vigore. Art. 4 Art. 5 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina li 28 settembre 1946. U Delegato: Franco Peroviek m. p. Alla fine della scuola l’allievo-'riceve l’attestato della classifica ottenuta nella scuola. Una cattiva classifica può essere migliorata dall’allievo all’esame di riparazione, al che si può pero procedere una volta sola. L’allievo che ha assolto con esito favorevole tutti i corsi scolastici è esentato dall’esame teorico professionale davanti alla commissione prevista dall’art. 27 del decretò sugli apprendisti. Art. 5 Durante i corsi trimestrali nella Scuola industriale centrale generale, gli allievi saranno alloggiati nella Casa degli apprendisti risp. dello studente dove si provvedera al loro sostentamento coi mezzi citati nell’art. 22 del decreto sugli apprendisti. Art. 6 La scuola sarà diretta da un delegato che è sottoposto alla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’industria e le miniere. La Delegazione del CRLN nomina il delegato ed il rimanente collegio insegnante su proposta del dipartimento per l’industria e le miniere nonché della sezione per l’istruzione professionale. Il complesso d’organizzazione ed il piano d’insegnamento della scuola industriale centrale generale saranno regolati con un apposito regolamento. Delbesecuzione organizzativa della scuola industriale centrale generale è incaricato il dipartimento per l’industria e le miniere presso la Delegazione del CRLN. Art. 7 Per l’insegnamento degli apprendisti di I. corso, i quali sono indispensabili al lavoro artigiano (capimastro con un apprendista), si istituisce un collegio provvisorio d’insegna-ìnerito, composto dagli .insegnanti locali,, professionisti e membri del sindacato, che hanno il compito di dare agli apprendisti una istruzione teorica di materie previste dal piano d’insegnamento nel primo corso della scuola industriala centrale generale. Art. 8 Col presente decreto è abrogato l’art. 24, I. • capoverso del decreto sugli apprendisti del 10 luglio 1946 e vengono abolite le attuali scuole industriali generiche in Ajdovščina, Postojna, Ilirska Bistrica e Tolmin. L’inventario delle scuole citate passa alla scuola industriale centrale generale in Idrija. Art. 9 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua. pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 3 ottobre 1946. Il Delegato: France Pcrovšek m. p. 139 Ordinanza sull’istituzione del l’impresa regionale »Kurivo« La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Anpninistrazìone Militare dell’A. J. per ia Regione Giulia, Istria, Fiume e ‘Litorale Sloveno ed all’approvazione del CRLN per il Litorale Sloveno, emana la seguente ordinanza. Art. 1 Si istituisce l’impresa regionale »Kurivo« con la sede a St. Peter na Krasu. Art. 2 L’impresa regionale »Kurivo« acquista e vende al dettaglio ed all’ingrosso legna e carbone dolce, prende in consegna e distribuisce giusta le direttive di autorità il carbone fessile e cocke assegnato. Art. 3 L’impresa sta sotto la direzione operativo-amministrativa della Delegazione del CRLN, dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento. Art. 4 • L’impresa è gestita da un direttore giusta le istruzioni della Delegazione del CRLN, che lo nomina. Il direttore nomina d’accordo colla Delegazione del CRLN i tecnici ed il personale amministrativo. Art. 5 Il capitale base è di lire 3,000.000 che vengono per intero versate dalla Delegazione del CRLN. L’utile netto dell’impresa viene devoluto alla Delegazione del CRLN, diffalcando le somme da pagarsi al fondo d’amministrazione ed al fondo per la gestione dell’impresa. Art. 6 L’impresa deve proporre la sua registrazione nel registro commerciale. Art. 7 Il regolamento per la gestione ed altre dettagliate disposizioni saranno prescritte dalla Delegazione del CRLN. Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 8 settembre 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 140 Decreto No. 44 sull’obbligazione dei pagamenti non con danaro in contanti dell’Amministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume i Litorale Sloveno del 21. settembre 1946 Onde migliorare la circolazione della moneta ed accelle -rare i pagamenti decretiamo : 1. Tutti i Comitati di LN, ispettorati, direzioni, istituzioni e le imprese economiche dei Comitati di LN, imprese consorziali e private sul territorio »della zona B« effettuerano i pagamenti ed acquisti, lavori e favori, il cui valore supera le 15.000 lire, esclusivamente tramite gli uffici di conto corrente postale a Fiume e di tutti gli uffici postali o di un altro istituto di credito di pubblico diritto con giro sui conto assegni postali oppure conto corrente del' creditore. Il creditore è in dovere di aprire presso gli uffici di assegni postali oppure presso un altro istituto di credito di pubblico diritto il proprio conto corrente nel termine di un mese dopo l’entrata in vigore del presente decreto. 2. Il precedente capoverso non vale per le persone i cui crediti scaturiscono da spese personali, paghe operaie, spese di viaggio e di trasloco e per imprese industriali ed agricole che stabilmente impiegano meno da 10 operai. 3. Nessun Comitato di LN, ispettorato, direzione, istituzione ed impresa economica del Comitato di LN, impresa consor- ziale e privata può tacitare conti su somme oltre 15.000 lire al creditore che non ha conto corrente presso un istituto di credito di pubblico diritto, fino a che non lo apra, e da allora esclusivamente su giro-conto. 4. Le trasgressioni al presente decreto saranno punite. 5. , Il presente decreto entra in vigore immediatamente. Il Vice Comandante Maggiore generale: V. Holjevac m. p. 141 Decreto sull’obbligo di denuncia di patate Ai fini di impedire l’eccessivo deflusso di patate dalle zone produttrici, abolire l’incetta e aumento dei prezzi, e per^ accertare il prodotto e bisogno di semenze, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Aministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno, ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga il seguente decreto. Il certificato sullo stato sociale rilascia il competente Comitato locale di LN. La cooperativa, quando non ha magazzini a disposizione per svernare le patate di semenza, non è in obbligo di far il ricupero a mente del. sovracitato capoverso, deve però accordarsi col produttore che svernerà le patate da solo e pagargli a conto il 50% della somma di ricupero. Il produttore, avendo ricevuto il parziale pagamento di ricupero, garantisce per il regolare immagazzinamento e per la regolare consegna al tempo pattuito. - Il calo per normale dissecamento la cooperativa deve determinare già all’atto della stipulazione dello stabilito e va a carico della cooperativa. Art. 4 Nei limiti del distretto di produzione l’acquisto di patate per l’immediato consumo è libero. Il consumo immediato va considerato quale soddisfate colla quantità di 180 kg per il membro famigliare consumatore. L’acquistatore è tenuto di giustificare l’acquisto presso il produttore colla esibizione e consegna del certificato del competente Comitato locale di LN sullo stato famigliare. In quantità maggiori e per l'esportazione dal distretto di produzione in altri'distretti possono effettuare il ricupero di patate solamente le cooperative, nonché persone ed istituzioni che ricevono permessi per l’acquisto di patate dai Comitati distrettuali di LN. L’esportazione dal territorio del Litorale Sloveno è ammesso soltanto col permesso della Delegazione del CRLN, dipartimento per il commercio ed approvvigionamento. Art. 1 Art. 5 Tutti i produttori di patate sono tenuti di presentare la denuncia del suo prodotto di quest’anno al piu tardi il 10. XI. 1946: Nella denuncia si deve indicare: a) il nome e indirizzo del produttore, b) la superficie, coltivata con patate nell’anno economico 1945/46 in ettari, c) semenze sparse in kg, d) il raccolto di quest’anno in q, e) quantità libera per la vendita in q, f) quantità venduta in q con breve- indicazione, quando avvenne la vendita, g) superficie destinata dal produttore per esser coltivata con patate nell’anno venturo, h) quantità di necessarie semenze in kg, i) -se il produttore dispone con propie semenze o vuole procurarsi patate da seme con permuta o per danaro e da che circondario produttivo preferisce acquistare la patate. La denuncia è da consegnarsi presso quel Comitato locale di LN, in cui il produttore ha la sua dimora fissa. Art. 2 IFComitato locale di LN trascrive la denuncia in separati fogli descrittivi che il dipartimento per il commèrcio ed approvvigionamento prescriverà. Art. 3 I Comitati agricoli distrettuali sono in dovere nel termine di 8 giorni dopo l’entrata in vigore del presente decreto con separato provvedinjento bloccare tutte le patate destinate quale semenza. La vendita delle bloccate patate è fino ad ulteriore disposizione proibita. Se i produttori delle patate intercettate causa condizioni sociali difficili chiedono l’immediato ricupero, la cooperativa, competente secondo loro domicilio, deve ricuperare le patate. Il prezzo di ricupero non deve sorpassare l’importo di lire 10.—. Art. 6 I trasgressori del presente decreto si puniscono giusta il decreto sulle trasgressioni e sulla procedura amministrativa penale, in casi più gravi giusta il decreto sulla repressione dell’illecita speculazione e sabotaggio economico. Art. 7 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, il 3 ottobre 1946. Il capodipartimento per il commercio ed approvvigionamento: Il Delegato: France Bernot m. p. Franco Perovšek m. p. 142 Decreto sulFingrassamento e consegna di maiali nell’anno economico 1946/47 e regolazione di tessere per i grassi La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno, ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga il seguente decreto. I. Consegna di maiali. Art. 1 Gli agricoltori con possedimenti oltre 4 ettari di campi sono tenuti nell’anno economico 1946/47 che dura dal 1-Vili. 1946 sino al 31. VII. 1947, d’ingrassare e consegnare ab l’impresa regionale »Promes« un determinato numero di maiali e precisamente: a) al minimo 1 maiale, se la superficie di campi è di 4 sino 6 ettari, b) al minimo 2 maiali, se la superficie di campi è di 6 sino 9 ettari, c) al minimo 3 maiali, se la superficie di campi è di 9 sino 12 ettari, d) al minimo 4 maiali, se la superficie di campi è di 12 sino 15 ettari, e) al minimo 5 maiali, se la superficie di campi è di 15 sino 18 ettari, f) aí minimo 6 maiali, se la superficie di campi è di 18 sino 23 ettari e per ogni ulteriori 5 ettari di campi 1 maiale di più. In ugual modo sono tenuti d’ingrassare e consegnare maiali tutti i possedimenti di pubblica amministrazione. I maiali consegnati devono pesare 120 kg di peso vivo col minimo di 25% di grassi. I prezzi di ricupero dei maiali saranno fissati dalla Delegazione del CRLN, Ufficio prezzi, con separato provvedimento. Art. 2 Agricoltori con una superficie di campi che supera 4 ettari. sono tenuti, non più tardi di 14 giorni dopi? l’entrata in vigore dal presente decreto, presentare la denuncia circa l’estensione dei suoi poderi ai competenti Comitati locali di LN che loro precetteranno il numero d'i maiali che sono tenuti di allevarli e consegnarli. Art. 3 Gli allevatori di maiali che sono tenuti d’ingrassare i maiali ai sensi del presente decreto, hanno diritto ai seguenti benefici: a) priorità nell’acquisto di crusca a prezzo fisso, e precisamente à 150 kg per ciascun maiale da consegnarsi, b) privilegio nell’acquisto di solfato di sodio. Art. 4 Possidenti che possiedono meno di 4 ettari di campi e perciò ai sensi del presente decreto non sono obbligati alla consegna di maiali, godono il diritto del benificio di cui art. 3, se presso il Comitato locale di LN assumono l'obbìigo d: ingrassare e consegnare il maiale. Art. 5 I termini, in cui si deve eseguire la consegna dei maiali, vengono fissati come segue: Agricoltori obbligati alla consegna di 1 maiale devono consegnarlo fino al 30. IV. 1947. Tutti gli altri agricoltori devono consegnare 1 maiale fino al 30.1.1947, gli altri fino al 30. IY. 1947. In casi eccezionali possono i Comitati distrettuali di L. N. prolungare i termini ai singoli agricoltori. Art. 6 Agricoltori-allevatori di maiali, che con ricevuta dell’impresa regionale »Promes« dimostrano di aver consegnato maiali ingrassati, possono disporre coi rimanenti maiali liberamente. Agricoltori, che a tenore del presente decreto non sono obbligati d’ingrassare i maiali, possono liberamente disporre con i propri maiali ingrassati, se dimostrano con certificato del Comitato locale di LN di non esser obbligati d’ingrassare i maiali. Libera disposizione coinvolge anche la vendita a prezzi liberi, II. Decadenza di tessere per i grassi. Art, 7 I Comitati locali di LN devono compilare sino al 10. XI. 1946relenchi di tutti gli allevatori di maiali e precisamente elenchi separati per gli obbligati all’ingrassamento dei maiali per consegna ai sensi del presente decreto e separati per altri allevatori. Per la stesura di tali .elenchi i Comitati distrettuali di LN devono ordinare il termini di denuncia. Art. 8 È proibito macellare i maiali senza precedente permesso di macelazione. I permessi vengono rilasciati dai Comitati locali dì LN. Contemporaneamente col permesso di macellazione il Comitato locale di LN rilascia agli allevatori pure la tessera per il sale. Art. 9 Gli allevatori di maiali perdono col giorno del rilascio di permesso per macellazione il diritto alle tessere per i grassi e precisamente quelli che hanno macellato 1 maiale per non meno di 5 membri, quelli che hanno macellato 2 maiali, per non meno di 9 membri e coloro che hanno macellato 3 maiali, per non meno di 13 membri della economia domestica comune. Art. 10 La Delegazione del CRLN, dipartimento per il commerci ed approvvigionamento, è incaricata di diramare dettagliate disposizioni per l’esecuzione del presente decreto. Art. 11 I trasgressori contro le disposizioni del presente decreto saranno puniti a sensi del decreto sulla repressione dell’illecita speculazione e sabotaggio economico. Art. 12 L’ordinanza sulla macellazione di maiali e consegna di lardo fresco della Delegazione del ' CRLN del 18. XII. 1945 con tutti i completamenti e emendamenti viene abolita. Art. 13 II presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, il 3 ottobre 1946. Il capodipartimento per il commercio ed approvvigionamento: Il Delegato: France Bernot m. p. France Perovšek m. p. Decreto sul traifico del vino La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno, ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Treste promulga il seguente decreto. Art. 1 Onde assicurare il vero prezzo d’acquisto di vino, migliorare la qualità della produzione nostrana e di provvedere i consumatori con vino di garantita qualità ed a prezzi sopportabili, il traffico di vino di produzione nostrana e straniera viene posta sotto evidenza e controllo delle autorità, Art. 2 I produttori di vino sono in dovere non oltre il 1. XI. 1946 di denunciare tutto il loro raccolto di vino di quest’anno. Le denuncie sono da presentarsi al competente Coniitato distrettuale di LN ovvero ai Comitati locali di LN autorizzati dal Comitato distrettuale di LN. Art. 3 Per l’acquisto di vino direttamente presso i produtton sono autorizzate soltanto le cooperative vinicole e trattori sotto la premessa di cui l’art. 4 per i bisogni della loro azienda. Eccezionalmente è ammesso l’acquisto di vino anche da altre persone, se a queste sara rilasciato per ogni singolo caso separatamente il permesso dal Comitato distrettuale di LN. Vino innbattigliato si può vendere solamente in bottiglie originali otturate. La cooperativa vinicola è esclusivamente autorizzata allo spaccio di tali vini e ne garantisce per la qualità e specie. Art. 4 I trattori sono tenuti di procurarsi per ciascun diretto . acquisto un separato permesso d’acquisto, rilasciato loro dal competente Comitato distrettuale di' LN. Il permesso d’acquisto deve contenere i dati personali dell’acquirente, l’ammessa quantità di vino d’acquistarsi ed il nome del circondario vinicolo, dove si vuole acquistare il vino. La vendita di vino alle persone, che non possono esibire il permesso d’acquisto o Cauterizzazione della cooperativa vinicola per l’acquisto, non è concessa. Per il rilascio di permessi d’acquisto a mente del 1° capoverso del presente articolo può il Comitato distrettuale di LN autorizzare pure i singoli Comitati urbani o locali di LN. Art. 5 Le cooperative vinicole tengono l’evidenza sulle quantità somministrate di .vino e sulla regolarità dei prezzi conteggiati. Queste mansioni eseguiscono le cooperative vinicole a mezzo delle sue centrali, agenzie e rappresentanti. Le cooperative sono in dovere a’occuparsi di statistica sulla produzione, qualità e consegna di vino. Art. 6 I produttori sono tenuti di rilasciare per ogni vendita di vino una fattura confermata dal Comitato locale di LN, competente per il venditore. Art. 7 I trattori sono in dovere prima del trasporto di vino dal circondario vinicolo di presentare alla cooperativa il conto ed il campione di vino. La cooperativa rilascerà, finita l’analisi del campione, il certificato sulla qualità, specie e gradazione di vino. Questo certificato serve per il calcolo dei prezzi di vendita e per la regolazione di eventuali controversie tra il produttore ed il trattore. t guadagno ammesso stabilirà la Delegazione del CRLN, ufficio prezzi, che fisserà pure Faminontare di tasse, che può conteggiare la cooperativa vinicola per lo sbrigo d’affari previsti negli art. 5 e 7 del presente decreto. Art. 10 Trasgressioni al presente decreto vengono punite a mente del decreto sulle trasgressioni e sul procedimento amministrativo penale del 14 dicemdbre 1945 Boll. Ufficiale No. 5. In casi più gravi si pronuncia la pena a mente del decreto sulla repressione dell’illecita speculazione e sabotaggio economico. Art. 11 Coll’entrata in vigore del presente decreto cessa a vigere l’ordinanza della Delegazione del CRLN sul traffico di vino del 27 marzo 1946, Boll. Uff. No. 8. Art. 12 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, il .2 ottobre 1946. Il capodipartimento per il commercio ed approvvigionamento: Il Delegato: France Bernot m. p. Franco Perovšek m. p. 148 La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, Ufficio prezzi, in base all’art. 9 del decreto sul traffico di vino © del decreto sulla determinazione e sul controllo dei prezzi, emana la seguente ordinanza sulla regolazione dei prezzi di vino e bibite alcooliche Art. 1 I prezzi massimi di vino e di bibite alcooliche sono fissati franco cantina del produttore senza balzelli pubblici. Art. 2 II territorio vinicolo della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno viene diviso in due circondari vinicoli secondo l’origine del vino. Al primo appartengono i vignetti del distretto di Capodistria, tutti gli altri al secondo circondario vinicolo ai sensi della presente ordinanza. Art. 3 Art. 8 I spacciatori non possono spacciare il vino, fino a che non convaliderà il Comitato distrettuale di LN i prezzi di vendita in base al presentato calcolo. Simultaneamente col dimesso calcolo di vini importati da circondari vinicoli fuori del territorio della Delegazione del CRLN deve essere aggiunta pure la denuncia sulla quantità di vino importata. ' I Comitati distretuali di LN tengono l’evidenza dell’importazione. Art. 9 I prezzi massimi di produzione per il vino possono essere appar gradazione alcoolica i seguenti: territorio vinicolo I II I. per i vini cornimi di pasto per ogni grado alcoolico.....................5.— 5.50 lire II per vini imbottigliati si ammette il prezzo libero di produzione. Art. 4 Prezzi d’acquisto per il vino, elementi per il calcolo, modo di conteggio di spese di trasporto © l’ammontare del Regolarità di prezzi d’acquisto è da vagliare ai sensi , di disposti del territorio, dal quale furono acquistati. Art. 5 Per i produttori di bibite alcooliche vengono fisssati prezzi massimi appar il grado alcoo-lico per ettolitro come segue: 1. slivovitz e acquavite da frutta noccidlose per gradazione .........................lire 6.— 2. da altra frutta (acquavite da vinacce) per gradazione...........................„ 5.50 Art. 6 Commercianti di vino e acquavite all’ingrosso autorizzati possono aggiungere al prezzo, pagato al produttore, per il vino al massimo 6%, per acquavite al massimo il 10% del guadagno. In questo guadagno sono compd'tate anche le spese di trasporto dal produttore fino al magazzino e le spese di manipolazione. Art. 7 I spacciatori di vini e bibite alcooliche in bottiglie .originali otturate al minuto (negozianti in generi coloniali e commestibili) possono aggiungere al prezzo d’acquisto al massimo il 15% del guadagno lordo, da cui si tacitano tutte le spese, prima di tutto spese di trasporto al negozio del commercante al minuto, imposta scambi e le rimanenti spese di regia. Se i spacciatori all’ingro-sso si occupano col commercio d vino e bibite alcooliche anche al minuto, possono aggiungere al prezzo di vendita all’ingrosso ulteriori 5% del guadagno lordo per la vendita al minuto. Art. 8 Se nel medesimo affare cooperano più incaricati al-l’ingrosso o più commercianti risp. trattori al minuto-, devono- suddividersi il guadagno lordo proporzionatamente al lavoro eseguito. Art. 9 Per vino e bibite alcooliche in bottiglie originali otturate si concede al prezzo d’acquisto anche un’addizionale per riempimento e incolamento d’etichette che non può sorpassare lire 7.— per 1 bottiglia. Art. 10 Allo spaccio e smercio di vino al minuto le aziende alberghiere possono- al prezzo d’acquisto, pagato al produttore ovvero al venditore all’ingrosso coll’aggiunta del dazio e di altri balzelli pubblici nonché di spese di trasporto appar tariffa di trasporti con veicoli a motore sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e appar categorizzazioné di aziende alber-glrere, addizionare il seguente lordo guadagno- per un litro: 1. categoria.............................lire 16.— 2. categoria.............................. „ 14.— 3. categoria............................. „ 12.— 4. categoria............................. „ 10.— Alla vendita d’acquavite si calcola il guadagno lordo in percentuale del prezzo d’acquisto ed ammonta: 1. categoria..............................30% 2. categoria. ..........................25% 3. categoria.............20% Questo guadagno lordo vale pure per le altre bibite a base d’acquavite (da ginepro, liquori, cognac ecc.) e comprende il rimborso di tutte le spese, regia e imposta scambi. Gli altri balzelli publlici 'possono esser aggiunti al prezzo finale di vendita. Per la categorizzazi-o-ne d’aziende alberghiere sono competenti i Comitati distrettuali che emaneranno sulla categorizzazioné le decisioni di caso. Art. 11 Ad ogni vendita di bibite alcooliche ai venditori all’ingrosso ed al minuto e ai trattori deve il fornitore consegnare una fattura, nella quale deve esser esattamente -indicata: la quantità, specie, ¡risp. .sorta, origine, gradazione alcoolica e prezzo della bibita alcoolica. Art. 12 Calcoli di prezzi di vendita e calcoli di prezzi di produzione per vini imbottigliati devono presentarsi per l’approvazione al Comitato di LN distrettuale risp. urbano nonché ai Comitati locali di LN a ciò autorizzati dal Comitato distrettuale di LN, in quanto ciò è conforme alle condizioni locali. Art. 13 Venditori di vino e di bibite alcooliche al minuto devono tenere nel propio locale in luogo visibile affiso il listino prezzi colla indicazo-ne d spece, origine, qualità e gradazone nanchè del prezzo di vino e di bibite alcooliche. Art. 14 Colla presente ordinanza si abolisce l’ordinanza del 30. Vili. 1946 No. 70. Art. 15 Trasgressioni contro la presente ordinanza vengono punite in base al decreto sulla determinazione e controllo di prezzi. Art. 16 Prezzi d’acquisto per vino appar art. 3 della presente ordinanza entrano in vigore: per il 1° circondario vinicolo imm editamente; per il II0 circondario vinicolo col giorno 11. XI. 1946. Gli altri articoli della presente ordinanza entrano in vigore col giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina li 2 ottobre 1946. Ufficio- prezzi: Il Delegato: Josip Grohar m. p. France Perovšek m. p. » 144 Decreto sulla proroga del termine di cui il decreto del 15. luglio 1946 Boll. Ufi. della Delegazione del CRLN No. 14/96 ex 1946 con riflesso al decreto del 20 maggio 1946 Boll. Uff. della Delegazione del CRLN No. 10/71 ex 1940 La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approzazione dell’Amministrazione Militare del- l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga il seguente decreto. Art. 1 Nell’art. 1 del decreto sulla modifica dell’art. 3 del decreto sulla amministrazione dei beni del nemico e dei beni delle persone assenti (Boll. Uff. della Delegazione del CRLN No 14/96 ex 1946) il termine da 30 giorni a 90 giorni modificato per la denuncia al Pubblico Accusatore si proroga sino al 31. dicembre 1940 colla validità dal decorso del termine di cui il decreto del 15 luglio 1946 (Boll. Uff. del CRLN No 14/96 ex 1946). Art. 2 Il presente decreto entra in vigore colla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina li 10 ottobre 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p.