II Concilio provinciale di Aquileja tenuto dal Pa- i triarca Barbaro nel 1596, e 1'ultirno atto nel quale i Ve-scovi di questa provincia ecclesiastica, coi.vennero per avvisare a quanto occorreva onde mandare ad elfetto le disposizioni del Sacro Concilio di Trento. Del Sinodo tenuto in Gorizia nel 1768 non facciaino parola, perche non fu mai data licenza regia di darlo alle stampe. Dopo il volgere di 252 anni di silenzio, e di pratiche, special-mentedal 1780 impoi non da tutti tenute conformi a catto-lica disciplina, 1' episcopato della provincia metropolitica Goriziana espone concorde il suo pensamento ed i suoi desideri per riporre la chiesa in condizione libera, in questi tempi nei quali gli individui come le corporazioni desiderano liberta. Diamo voltato in ilaliano, 1' indirizzo prodotto al Parlamento costituente deli' Austria. AH' Alto Parlamento Costituente Indirizzo deli Episcopato della Provincia ecclesiastica Litorule - carniolica. II sistema amministrativo dell'Impero Austriaco si e cangiato; ne viene di necessita che si cangino altresi le relazioni fra 1'impero e la chiesa cattolica. Per la libera costituzione promessa da S. Maesta l R. Ferdinando I agli austriaci, ed alla quale da mano il Parlamento costituente, la chiesa cattolica entra nei suoi contatti esterni in novella posizione collo Stato, mentre la dottrina cattolica rimane inalterabile; e la stessa costituzione che fu data alla chiesa cattolica rimane inalterabile nei suoi e-lementi. Ouesta nuova forma di Stato verra fra breve di-scussa nell'alto Parlamento; e siccome e molto a deplo-rarsi, che la chiesa cattoiica alla quale appartiene l'im-mensa maggioranza dei cittadini austriaci, non abbia spe-ciale rappresentanza, il debito deli'apostolato costringe tanto pili i vescovi della provincia ecclesiastica litorale-carniolica nel Regno d' Illiria, di spiegarsi intorno la posizione che la chiesa cattolica avra a prendere secondo 1' originaria sua costituzione anche pel nuovo ordine di cose nella vita pubblica. Ed e quindi che indirizza all'aIto Parlamento 1'atto presente, come ebbero gia a farlo al-trettanto, singoli vescovi, ed altre provincie ecclesiastiche. La chiesa cattolica, sempre pronta di spiegare le benedizioni di sua forza spirituale anche pel bene dello Stato, ha diritto altresi di chiedere quella porzione che le si spetta dei diritti e della liberta che saranno la base del nuovo ordine sociale; ne potrebbe concedere che venga a lei trattenuta, o di trovarsi impedita o difficol-tata nella propria attivita. Essa deve piuttosto rientrare in quella esistenza propria che le compete, e che certamente non per promuovere il pubblico vantaggio le venne per tanto tempo intralciata. L' Episcopato della provincia ecclesiastica litorale -carniolica negli interessi della chiesa cattolica, e dei primitivi suoi diritti, nel chiedere la liberta e la esistenza da se che le competono per gius divino; e ben lontano dal volere una separazione dallo Stato, cioe a dire, dall'or-dine pubblico che si basa sulla moralita e sulla religio-sita; esso e ben lontano di voler limitato diritto alcuno della pubblica Potesta, o di volervi frapporre imbarazzi. Egli e piuttosto intiinamente convinto, che la chiesa cattolica nel libero sviluppo deli' indole sua non puo recare pericolo alcuno allo stato; essa bensi e per promuovere validamente e decisivamente il di lui benessere. Imper-ciocche nessun governo il quale sinceramente ha voluto il benesssere dei popoli, e lo cerco nelle vie giuste, ha trovato nella liberta della chiesa cattolica, un' avversaria : piuttosto e sempre e dapertutto ha volonterosa e lieta dato mano ad ogni giusta tendenza dei governi; ne lo potrebbe fare altrimenti secondo 1' alto pensamento che ha della sovranita, come chiamata ed instituita da Dio pel benessere deli' umanita. Oltre la liberta alla quale ha speciale diritto, anzi alla protezione dello Stato, pel libero suo movimento, la chiesa caltolica ha certamente del pari ai privati, ed alle societa ammesse dello Stato, il diritto nell'operare legalmente a fini non pericolosi allo Stato, di non venire in modo alcuno impedita nel suo libero movimento. L' alto Parlamento comprendera facilmente che se lo Stato (come sembra volersi dal progetto dei diritti fondamentali a lui fatto dalla Cominissione delegata) dovesse toglier la chiesa cattolica dalla posizione finora avuta, per cacciarla fra le congregazioni religiose formantisi soltanto per privato diritto; e colla parificazione dei diritti di tutte le confes-sioni anzi perfmo deli'incredulita medesima, dovesse col-locarsi nella posizione di compiuto indilferentismo re-ligioso; la chiesa cattolica sarebbe in modo speciale a-bilitata a riguardarsi come del tutto sciolta da quegli impacci nei quali fu involta finora in modo per lei umiliante, e di pregiudizio per lo stato medesimo; ed essa dovrebbe fennamente proporsi di ritornare ali' originario principio di piena liberta, e di esistenza propria nell' ordinare ed amministrare lo proprie facende, e di non tollerare che in avvenire sia sturbata in quel libero movimento che le compete a buon dritto. A fine di allontanare ogni sospetto, che si abbia in pensiero di entrare nella sfera del pubblico potere civile, 1' Episcopato di questa provincia, mentre in unione al suo numeroso clero curato, certamente bene intenzionato, desidera dali' intimo del cuore ai popoli austriaci tutto quel bene temporale, che a! governo incombe di curare, e che desso e e sara pronto di promuovere attivamente; 1'Episcopato agendo per suo officio apostolico, facendo in nome del suo Clero Diocesano, ed anche in nome di tutti i veri cattolici di questa provincia ecclesiastica, segna quelle indeclinabili, pressoche tutte indeclinabili recla-mazioni per togliere gi'impacci sopraccennati, e che pro-duce al Parlamento Imperiale. 1.° La chiesa cattolica, alla quale si professa la Serenissima Časa Imperiale e 1' immensa maggiorita dei cittadini austriaci, merita veramente che 1' episcopato di questa chiesa, che non esiste da ieri soltanto, abbia diritto di eleggere e di inviare al parlamento propri rap-presentanti ecclesiastici, secondo le diverse provincie ec-clesiastiche o diocesi, affinche possano tenere invuluerati i diritti inalienabili deila chiesa. E siccome vi sono ar-gomenti ecclasiastici disciplinari, i quali non possono ne debbono riformarsi senza il capo visibile della chiesa, sembra che per la generale regolazione di molte con-dizioni ecclesiastiche in Austria, sia vera necessita di avviare la conchiusione di un Concordato colla Santa Sede, il quale prenda riguardo alla nuova conformazione dello Stato, e debba essere invariabilmente adempiuto. II quale Concordato liberi finalmente il Sacerdozio cattolico in Austria dai molteplici imbarazzi ai quali era esposto per 1' unilaterale regolazione da parte dello Stato di molte cose di chiese; imperciocche tale unilateralita ingenera non evitabili conflitti tra chiesa e stato, senza che tor-nino di vantaggio ne allo stato ne alla chiesa; e quegli soltanto ne ha la risponsabilita, che non ha voluto evi-tarli. E non dovrebbe la chiesa cattolica protestare e-spressamente se lo stato procedesse da se solo nel fis-sare la legge sui matrimoni dei cattolici, astraesse onni-namente dal diritto imperscrittibile della chiesa cattolica di fissare le condizioni pel carattere sacramentale del matrimonio e di pronunciare sul verificarsi di queste? e non dovrebbe piuttosto procedere d' accordo colla chiesa nella legislazione in tale argomento, come sarebbe pur desiderabile a tranquillare le coscienze di tanti milioni di cattolici, e per impedire maligne annullazioni di matrimonio sotto apparenza di diritto. 2.° La dispositiva deli' amministrazione pubblica, per cui dovevano i Vescovi produrre anticipatamente ai go-verni provinciali le loro comunicazioni pastorali dirette al Clero ed al popolo, e di gia tolta colla liberta di stampa e di parola, generalmente conceduta. Pero anche la comunicazione dei Vescovi col capo visibile della Chiesa, in cose di fede, di morale e di disciplina ecclesiastica , difficoltata in modo umiliante col cosi detto Placet regio, deve essere data libera del tutto. I Vescovi legati intimamente e stabilmente per irideclinabile fedelta al Vicario in terra di Gesii Cristo, non possono ne debbono addattarsi, di chiedere al Governo temporale J anticipatamente il permesso di corrispondere col Papa, e di chiedere il permesso di pubblicare ed eseguire le or-dinanze papali che loro giungessero. Imperciocche essi non possono far dipendere le decisioni ed ordinanze del capo della chiesa in afTari ecclesiastici dali' influenza del potere temporale; Gesu Cristo poggio il governo della chiesa non alla potesta temporale, bensi agli apostoli ed ai loro successori; ha fatto capo della chiesa Pietro ed i di lui successori. Sarebbe non soltanto manifesta tur-bazione deli' unita, che 6 pur la precipua caratteristica della chiesa cattolica, se non venissero del tutto guaren-titi al Capo della Chiesa e il supreino potere di governo ecclesiastico, e quei diritti tutti senza i quali il primato romano sarebbe ombra soltanto, e vuoto titolo; ma in generale sarebbe grave disistima verso la chiesa cattolica se venissero mantenute contro di lei soltanto misure preventive, mentre ad ogni altro četo della societa civile si accorda liberissimo movimento. 3.° L'Apostolato della Chiesa cattolica e d'instituzione divina. La missione che il Salvatore diede agli Apostolih Andate per 1' universo mondo, predicate 1' evangelo a tutti gli uomini = non concede che i loro successori, i Vescovi, nel libero esercizio della predicazione, nel libero annuncio della dottrina della chiesa, nella libera aggre-gazione di quelli che volontariainente la confessano, nel dispensare o nel ricusare le grazie delle quali dispone, o qualsiasi benedizione, vengano stornati o Iimitati da qualsiasi influenza della potesta pubblica. L'indole libera costituzione la quale accorda ad ogni cittadino liberta di credenza e di coscienza e liberta di culto, esclude necessariarnente e naturalmente ogni ingerenza della Potesta governativa nella sfera puramente ecclesiastica sovra accennata, alla quale appartiene la regolazione del servigio divino, e di tutti e singoli gli atti che vi appartengono, usi di chiesa, divozioni ecc. L' episcopato il quale deve reclamare onninamente a se le de-terminazioni ed ordinanze che vi si riferiscono, come in generale la manutenzione della costituzione ecclesiastica, non potrebbe concedere che un sacerdote, al quale il solo vescovo puo accordare 1' esercizio di funzioni ecclesiastiche, vi sia costretto dal governo temporale, forse perfino in časi, nei quali per legge canonica vi e inam-missibilita. Ed e percio che 1' Episcopato, osservato 1' or-dine delle instanze prescritto dal sistema ecclesiastico me-tropolitico, deve persistere nel libero esercizio delle giu-risdizioni ecclesiastiche su persone di chiesa e Iaiche, fino a che cjueste appartengono alla chiesa cafolica; e specialmente deve persistere nel diritto di procedere con pene canoniche mediante rifiuto di alcune o di tutte le grazie della chiesa, e perfino coll' espulsione dal consor-zio ecclesiastico contro i maligni ed ostinati trasgressori delle leggi ecclesiastiche; senza pero voler sottrarre alle potesta Iaiche la cognizione e decisione degli alfari puramente civili dei Sacerdoti. 4.° Affinche 1' Apostolato della chiesa cattolica ven-ga amministrato da Sacerdoti formati debitamente secondo loro missione, la Chiesa cattolica ha hisogno dei seminari di chierici. Se gli eletti al Sacerdozio debbano un giorno corrispondere alla santa loro vocazione, e ne-cessario non soltanto che vengano mediante profonda scientifica educazione fortificati nella santa fede in modo da poter tutelare i fedeli loro affidati contro gli attacclii deli'errore e deli' incredulita, di combattere valorosa-mente ogni falsa dottrina; ma devono altresi venire for-lificati e di tutta preferenca in quelle virtu, che hanno da essere proprie del Sacerdozio. Virtu forte non si da senza lungo esercizio; percio i giovani che aspirano al sacerdozio devono possibilmente venire tolti per tempo al mondo, tolti possibilmente ai suoi mali esempi, alle arti seduttrici, affinche nell' intimo e tranquillo versare su Dio apprezzino la felicita e le benedizioni della virtu, ed apprendano che il miglior tesoro deli' uomo su questa terra si e un cuore onninamente dato a Dio. Questo intimo covincimento tratto da propria esperienza puo sol-tanto garantirli contro gli incentivi del peccato, ed ani-marli a condegna estimazione della virtu. Ed e percio che la chiesa cattolica deve persistere affinche vengano conservati i seminar! dei chierici finor esistiti e con li-bera facolta al vescovo diocesano di accogliervi a sua scelta cjuanti candidati lo richiede il bisogno delia diocesi, e di educarli tutti nel seminario durante tutto il tempo dei corsi teologici; ina di non avere nemmeno difficolta da parte dello stato di aprire i seminari diocesani di fan-ciulli, come 1' ordina il Concilio di Trento. Imperciocche quanto piii lungo 1' esercizio, tanto e maggiore la forza della unita, tanto maggiore 1' attitudine al ministero. Non vi ha poi dubbiezza chesecondo diritto natu-rale e divino la suprema direzione delli stabilirnenti d'e-ducazione del clero novello, spetti soltanto al Vescovo diocesano; imperciocche questi stabilirnenti di educazione sono instituzioni della chiesa essenzialmente per le proprie incombenze, delle quali il naturale rappresentante ed instituito da Dio si e il Vescovo Diocesano. Ouesti non e soltanto autorizzato, ma da coscienza obbligato e ri-sponsabile a Dio, di provvedere pello spirituale benesse-re della gregge affidatagli, ed a lui precipuamente in-combe appunto, perche cio e possibile soltanto colla li-bera scelta dei novelli adalti al chiericato e colla loro educazione a capaci sacerdoti che la chiesa li abbia anche di fatto. In che consista 1' attitudine al sacro ministero, spetta cio di decidere ai soli Vescovi diocesani, e percio essi soltanto possono fissare il modo di educazione dei candidati al sacerdozio, e devono esereitare decisiva influenza sulla scelta degli organi istruenti. Ed e percio che devono espressamente guarentirsi, affinche nessun direttore di seminario, nessun professore di Teologia venga impiegato, ai quali il Vescovo diocesano potesse 0 dovesse avere scrupolo di affidare 1' educazione e la direzione degli alunni. Del rimanente le instituzioni sud-dette di educazione ecclesiastica non sconoscono il pros-simo contatto col benessere dello Stato, ma 1' influenza di quelle su questo non puo mai essere di pericolo, ma anzi di giovamento; la chiesa poi non puo concedere che 1 seminari dei chierici dotati dal fondo di religione, il quale e patrimonio di chiesa, non bene dello Stato, si abbiano a riguardare per stabilirnenti dello Stato, e cer-tamente tanto meno, quantoche Stato e Chiesa non sono una e la medesima instituzione. 5.° II giudizio sull' attitudine dei Sacerdoti a cura indipendente delle anime, secondo gli esami parrocchiali di concorso due volte ali' anno ordinati dallo Stato, egual-mente che la dispensa dalla ripetizione di questi esami, concessa dal governo pubblico, e una manifesta intrusione della potesta laica nell' amministrazione ecclesiastica delle diocesi, alla quale amministrazione puo soltanto compe-tere di riconoscere 1' attitudine dei sacerdoti appena u-sciti da semminario e consacrati, alla cura sussidiaria delle anime, come pure di riconoscere 1' attitudine dei sacerdoti in cura d'anime alla cura indipendente d'una parrocchia, di dichiararli abili a cio, o di tenerli lontani. imperciocche la cura d' anime e bensi officio e dovere della chiesa non cosi del potere temporale; soltanto la chiesa e alta e chiamata a pronunciare valido giudizio sull' attitudine del proprio clero alla cura sussidiaria od indipendente e la chiesa pronuncia come lo dispone il Concilio di Trento mediante i suoi preposti, i Vescovi, ai quali spetta unicamente la collocazione dei Sacerdoti negli offici di chiesa, come il loro allontanamento, il riconosci-mento deli' attitudine dei Sacerdoti alle cattedre di Religione negli stabilirnenti di educazione, o della necessita di allontanarveli. II governo temporale sta colla cura d' anime, e colle cattedre di religione, soltanto in quel contatto, come 1' ha colla religione e colla chiesa in generale, le quali pero mentre sono il migliore sostegno degli stati, non sono instituti dello Stato. E se ai curati indipendenti vengono poggiate alcune incombenze laiche, conciliabili col loro ministero; 1'attitudine di un sacer-dote a curazia indipendente pronunciata dal Vescovo, sara certamente bastante guarentigia per lo conveniente disbrigo di siffatte incombenze. 6.° Nessuno sconosce la necessita di una riforma nella instruzione popolare, specialmente nella educazione dei fanciulli, dei candidati di Pedagogia, in piu rami; come pure 1' aumento di scuole in una provincia nella quale nemmeno tutte le curazie hanno scuole, ed una migliore dotazione del personale insegnante; ognuno riconosce altresi, che lo stadio basso nel quale si trova 1' educazione popolare quasi in tutta la campagna, deve ascri-versi alla meschina dotazione dei maestri di campagna, la quale allontana i candidati capaci od almeno non puo allettarli. A quella deve ascriversi la mancata creazione di molte scuole di campagna, necessarissime, ma altresi al sistema che esistette finora in Austria, eccetto che nel Regno Lombardo-Veneto, della concorrenza alla coslru-zione delle čase, il quale manca di ogni principio, ed aggrava moltissimo i Palroni delle parrocchie e le Si-gnorie, dacche questi spessissimo, anzi di solito, impedirono 1'apertura di nuove scuole per 1'impossibilita di sostenere le spese di costruzione degli edifizi. Se nell' interesse di migliore educazione delpopolo deve desiderarsi che il pubblico governo somministri i mezzi pecuniari per conveniente aumento delle scuole popolari, per piu decorosa dotazione e piu larga educazione dei maestri, e provveda a sistema meglio addatto per l'assegnamento degli edifizi; nessuno che pensi leal-mente al "bene del popolo potra lodare la separazione della Scuola dalla chiesa (come 1'ebbe ad annunciare il progetto delle massime cardinali per la pubblica istruzione in Austria, e piu ancora la dichiarazione ministeriale inserita nella Gazzetta di Vienna). La chiesa e, e sara la vera educatrice delpopolo; essa deve quindi preservare sovra ogni cosa il sacro diritto che ha sull' educazione e sull'istruzione; essa non puo mai concedeie che a lei fon- dalrice delle scuole popolari, vengano tolte queste, ne puo eoncedere di venire limitata in queste alla sola istruzione religiosa, perche con questa non e compiuta 1' educazione cristiana e potrebbe auzi rendersi frustanea 1'istruzione religiosa mediante altre influenze, se la scuola venisse tolta ali' immediata inspezione del Curato locale, impedite le autorita vescovili di educare i candidati di pedagogia, e di provvedere alla nomina dei mrestri. La chiesa e lo Stato devono agire in cio concordemente, perche una vera coltura puo stare soltanto sulla base della religione, e soltanto 1' educazione religiosa puo riguardarsi base e garanzia di tranquillita, di ordine, di legalita nella societa civile ed anche appartando che il popolo non avrebbe fiducia in iscuole che non istessero sotto direzione drl clero, lo stato medesimo avrebbe certamente da deplorare, se in tempo non lontano, dovesse farsi il rimprovero di avere dato occasione mediante la separazione della scuola dalla chiesa aH' estrema tendenza ed operosa del secolo, di seristianizzare la gioventu, e di demoralizzare il popolo, a manifesto detrimento del bene del popolo stesso. 7.° II patrimonio delle chiese, delle persone eccle-siastiche, e delle corporazioni che stava in amministra-zione propria di queste, era anche per 1' addietro si me-schino in questa provincia, che gran parte dei benefizi eccclesiastici, come il maggior numero dei conventi, do-vettero venire dotati dal fondo di religione e totalmente od in supplemento. Per 1' abolizione delle decime e dei terratici pronunciata dalla legge dei 7 Settembre 1848, i poehi benefizi ecclesiastici che avevano conveniente, non pero ricco provento, scaddero talmente uei redditi, da non guarentire la sussistenza dei sacerdoti investiti; anzi la durata di parecchie stazioni di cure d' anime e divenuta problematica, se prontamente e favorevolmente non venisse pronunciata e data indennita per le decime e terratici soppressi. Se contro ogni aspettazione nei tempi passati vi fu taluno che die occhiata al patrimonio che in questa provincia avevano le chiese, oggidi sapendo come starino le cose, non vi darebbe sguardo alcuno, qualora si volesse tendere le mani anche sui pochissimo patrimonio che le rimane. La chiesa, poggiandosi al Concilio di Trento (Sess. 25 Cap. 12) deve profondamente deplorare che 1' alto Parlamento abbia da se solo tolto specialmentele decime senza alcuna presaputa della sede Apostolica; deve insi-stere solennemente per la piena indennita per le decime e terratici soppressi, e pronta assegnazione di tale indennita; e deve apertamente protestare contro ogni in-tacco unilaterale del poco patrimonio riinasto alle chiese, alle persone ecclesiastiche, ai conventi, sia in terre, sia in altro; patrimonio che al pari di quello dei privati soggiace ai pubblici pesi, e non ne chiede esenzione. Imperciocche questo mesehino patrimonio che rimane, non proviene gia dallo stato, bensi da donazioni, legati ed al tri titoli privati, e di frequenle gravato con saeri obblighi che non debbono lasciarsi ineseguiti; lo Stato non ha su questi diritto maggiore che sopra ogni patrimonio privato, bensi eguale obbligo di tutelare la chiesa contro ogni lesione della proprieta, come tutela ogni privato nel godimento della proprieta. Percio le comu-nita ecclesiastiche a pena si terrebbero silenziose se venisse tolto al clero curato quel mesehino avanzo di pa- trimonio, che in molti luoghi e dovuto soltanto alla pieta dei comuni, e se a questi comuni fosse nota la triste aspettativa di dover novellarnente dotare il clero curato. Esistendo in questa provincia soltanto conventi di mendicanti che prestano utili offici nell' istruzione pub-blica e nella cura d'anime, e poehi conventi di dame dedite vantaggiosamente aH' istruzione ed ali' educazione delle fanciulle che in gran parte sono dotati dal fondo di religione, non vi sarebbe necessita di protestare a-pertamente contro eventuali tentativi di soppressione u-nilaterale, dacche la Chiesa e piuttosto in diritto di profittare della liberta d'associazione, garantita dalla co-stituzione dello stato ad ogni cittadino, per la forrna-zione di unioni ecclesiastiche d' uomini e di donne. 8.° La chiesa reclama non soltanto la conserva-zione del patrimonio sovradetto (la di cui integra con-servazione puo venire sorvegliata dallo Stato) ma altresi la libera ainministrazione secondo le condizioni del patrimonio speciale delle singole chiese e fondazioni, troppo gravosamente impacoiate dalle formalita di ge-stione, di controlleria, di conteggio, piu dannose che utili ai patrimonio; e lo reclama secondo i Canoni ecclesiastici pel Vescovo diocesano, per le autorita ecclesiastiche, senza eseludere quelli che potrebbero mostrarvi diritto fondato. Imperciocche il patrimonio della chiesa non e soltanto bene privato della chiesa, la di cui am-ministrazione deve lasciarsi alla chiesa per quello stesso diritto che si lascia a private persone 1' amministrazione e I' uso delle loro sostanze, ma e altresi destinato esclu-sivamente per oggetti ecclesiastici e pei bisogni della Chiesa, i quali da nessuno possono meglio conoscersi, ed a nessuno stanno meglio a cuore del Vescovo diocesano, il quale non potrebbe senza tremenda risponsa-bilita verso Dio, rimanersi indifferente alla prosperita della sua chiesa. Ouindi 1' amministrazione del patrimonio di singole chiese e fondazioni deve togliersi aH' in-fluenza impacciante del pubblico guverno, il quale deve limitarsi alla sorvegliatiza sui patrimonio; d'altra parte non deve concedersi influenza pregiudizievole ai comuni rustici, che facilmente per inesperienza piegano all'arbi-Irio; bensi, come lo vogliono i saeri canoni, deve lasciarsi la libera ainministrazione e 1' applieazione secondo fon-dazione, ai Vescovi diocesani, ed agli organi delegati da questi, coll' intervento di quelle persone che vi hanno diritto. La chiesa sebbene sia inerme, non e pupilla nei di lei superiori. Al Patrimonio della chiesa appartiene anche il fondo di Religione, formato dalle sostanze delli soppressi Ca-pitoli, Conventi, Chiese, Cappelie Benefizi semplici, fondazioni ecclesiastiche ecc.; dalle rendite intercalari di benefizi ecclesiastici temporaneamente vacanli; da simili annui contributi fissi di beni ecclesiastici trae tuttogiorno sussidio; ed e percio che alla formazione del fondo di religione fu guarentita ai Vescovi la piena conoscenza della gestione di questo, senza poi che la promessa avesse avuto adempimento. Quantunque il momento pre-sente possa forse essere il meno propizio per chiedere al pubblico governo la restituzione del fondo di religione, come indubbio patrimonio ecclesiastico, in amministrazione propria della chiesa; pure 1' Alto Parlamento non sconoscera il diritto della Chiesa pel qua!e fino da ora chiede 1' inspezione dullo stato del fondo di religione e delle obbligazioni che lo aggravano, come chiede 1' :n-gerenza che le compele sulla gestione; e črede