Editoriale Libraria, Trieste - 1946 Allealo G o verno Mi 1 i£ a r e 13 CORPO Ordine Generale N. 52 AUMEÌ8TQ DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI DI GUERRA Attesa l'opportunità e la necessità di concedere degli aumenti sulle pensioni SEZIONE 3: Le pensioni e gli assegni di guerra per i genitori e gli ascendenti diretti che fungono da genitori (avi allevatori) ed ai collaterali, sono aumentati in conformità alle Tabelle M, N, O, e P, allegate al presente Ordine, e costituenti parte integrante dello stesso. ,che sostituiscono, rispettivamente, le Tabelle G, H, I ed L allegate al R. D, 12 gennaio 1923^ No. 1491, modificate dall'Art. 2 della legge 20 febbraio 1941 e daU'Art. 1 della legge dell’ 11 luglio 1942, No. 879, abrogate dal presente Ordine. ARTICOLO II Aumento degli assegni particolari aventi carattere di pensioni; di guerra SEZIONE 1: Gli assegni di superinvalidità di cui alla Tabella E allegata alla legge 191 febbraio 1942, No. 137, sono aumentati col presente Ordine nelle seguenti misure annuali con riferimento ai paragrafi della suddetta Tabella; Lettera A annue Lire 40.000.— » Abis » » 35.000,— » B » » 30.000.— » C » » 23.000.— » D » » 20.000.— » E » » 18.000,— » F » » 13.000.— » G » » 6.000.— SEZIONE 2; Gli assegni aer cumulo di infermità di cui alla Tabella F allegata al 19 febbraio 1942, No. 137, sono col presente Ordine raddoppiati. SEZIONE 3; L'assegno supplementare spettante, ai sensi dell'Articolo 2 della legge 10 febbraio 1942, No. 137, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è elevato ad annue L. 3.000.— SEZIONE 4: Gli assegni supplementari di cura, di .cui all'Art. 3 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, sono elevati ad annue L. 2.800.— a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, ad annue-L 1.800.— quando le stesse infermità siano ascrivibili alle categorie dalla sesta all’ottava. SEZIONE 5; L'aumento integratore per i figli spettante agli invalidi di prima categoria a norma dell'Art. 5 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, è elevato ad annue L, 1.000.— per ciascun figlio. SEZIONE 6; L'aumento integratore per gli orfani previsto dall Art. 3 della legge 20 febbraio 1941, No. 67, è elevato ad annue L. 1.200.— per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dàll'Art. stesso. SEZIONE 7: a) L'assegno speciale di previdenza di cui all'Art. 6 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, a favore del mutilati ed invalidi bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 4.320.— se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base all’allegata Tabella C, e ad annue L. 3.780.— se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base all’allegata Tabella D. b) Restano ferme le disposizioni che regolano la concessione del predetto assegno, contenute nel R. D, L. 27 ottobre 1937, No. 1879, convertito nella legge 30 dicembre 1937, No._ 2323, e modificate dagli Art. 7 e 8 della legge 19 febbraio 1942, No. 137. SEZIONE 8: ■Le pensioni di riversabilità ordinaria spettanti a norma dell'Art. 35 del R. D. L. 12 luglio 1923, No. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente al l.o luglio 1945, sono aumentate del cinquanta per cento. SEZIONE 9: Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'Art. 4 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, per gli assegni di superinvalidità, supplementare e di cura, ARTICOLO III Determinazione dell’integrazione speciale temporanea prevista dall’Ordine Generale No. 3i In merito alle’ pensioni e agli assegni di guerra il cui ammontare venne stabilito anteriormente al l.o luglio 1945, le integrazioni speciali temporanee delle pensioni di guerra previste dagli Art. V e VI dell'Ordine Generale No. 34 del 31 dicembre 1945, saranno determinate in conformità alle aliquote e agli aumenti previsti dal presente Ordine. ARTICOLO IV Entrata in vigore 11 presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia, e tutte le aliquote e gli aumenti nello stesso contenuti avranno effetto a partire dal 30 giugno 1945. Trieste, 3 aprile 1946. H. P. P. KOEEKTSON, PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA DIRETTI: ¡Art. 15, l.o comma, del R. Decreto 12 luglio 1923, Ni-. 1491) (1 R A D I CATEGORIE DI PENSIONI Cat. I Cat. II Cat. Ili Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. Vili Maresciallo cl’ Italia e generale d’armata 35.100 32.810 30.090 28.460 24.085 19.550 14.945 11.450 Generale di corpo d’armata 33.750 31.500 - 29.325 27.720 21.800 17.585 13.595 10.170 Generale di divisione e tenente generale 32.400 28.875 26.050 23.545 19.190 14.475 11.960 8.945 Generale di brigata e maggior generale 31.050 24.380 22.150 20.375 16.305 13.145 10.160 7.595 Colonnello 29.970 23.405 21.275 19.225 15.690 12.660 9.790 7.080 Tenente colonnello 28.630 22.305 20.270 18.315 14.680 11.845 9.160 6.625 Maggiore 27.535 21.430 19.475 17.600 14.100 11.375 8.795 6.360 Capitano 23.330 18.255 16.590 14.990 11.920 9.620 7.445 5.380 Tenente 19.740 15.210 13.810 12.465 9.495 7.660 5.925 4 275 Sottotenente Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d’arme, 17.320 13.290 12.060 10.880 8 285 6.080 5 165 3 725 nocchiero di l.a o 2.a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi 14.460 11.265 9.690 8.705 7.055 6.055 4.640 3 295 Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere di .Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareg- giati a tali gradi 12.625 9.780 8 765 7 805 5.780 4 625 3 530 2 580 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi 11.855 8.590 7 695 6 830 4.820 3 865 2 955 2 095 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto. marinaio comune di 1 a e 2.a classe di altre categorie 10 610 7 860 7.020 6 215 4 220 3 380 2 580 1 820 TABELLA ,.D ' PENSIONI DI GUERRA DIRETTE (Art. 15, 2.o comma, del R. Decreto 12 luglio 1923, No. 1401) G R A D 1 CATEGORIE DI PENSIONI Cat. I Cat. II Cat. Ili Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. Vi li Maresciallo d’Italia e generale d’armata 33.750 31.500 28.560 27.225 23.405 18.730 14.310 10.810 Generale di corpo d’armata 32.400 30.185 28.050 25.615 21.290 18.185 13.310 9.980 Generale di divisione e tenente generale 31.050 27.760 25.280 22.900 18.680 15.080 11.675 8.755 Generale di brigata e maggior generale 29.700 23.470 21.375 19.720 15.795 12.750 9.875 7.405 Colonnello 28.320 22.455 20.465 .18.555 15.155 12.245 9.490 6.890 Tenente colonnello 26.925 21.335 19.445 17.630 14.145 11.430 , 8.860 6.430 Maggiore 25.825 20.465 18.655 16.910 13.565 10.965 8.495 6 165 Capitano 21.545 17.290 15.720 14.265 11.360 9.185 7.130 5.175 Tenente '. . 17.855 14.145 12.900 11.705 8.935 7.225 5.605 4.070 Sottotenente 15.435 12.225 11.150 10.120 7.725 6.245 4.485 3.520 Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d’arme, nocchiere di l.a e 2.a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi 12.495 10.075 8.715 7.895 6.470 5.595 4.305 . 3 080 Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareg- giati a tali gradi 10.495 8.595 7.790 6.995 5.195 4.170 3.195 2.365 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, ca- porale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi 9.670 7.330 6.615 5.930 4.195 3.380 2.600 1.865 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di l.a e 2.a classe di altre categorie 8.425 6.550 5.905 5.285 3.600 2.900 2.230 1.595 Pensioni privilegiate di guerra indirette {Art. 23, comma l.o, del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491) Importo della pensione Maresciallo d'Italia e generale d'armata...........................L. 20.000 Generale di corpo d'armata . . . . . . . . , . » 20.000 Generale di divisione e tenente generale ,.......» 20.000 Generale di brigata e maggiore generale ......... 20.000 Colonnello . . ...................... » 19.620 Tenente colonnello ............ » 18.360 Maggiore ............. . » 17.640 Capitano . . . . . . ... . . . . ... » 14.220 Tenente . ' ............................................... . » 11.340 Sottotenente . . . . . . . ... . . » 9.900 Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d’arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . , » 7.440 Furiere1 maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi ......................» 5.920 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabineri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . » 4.800 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto; marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie ....... 3.960 TABELLA «H» Pensioni di guerra indirette (Art. 23 comma 2,o, del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491) Importo della pensione Maresciallo d'Italia e generale d'armata................................L. 19.000 Generale di corpo d'armata....................................................» 19.000 Generale di divisione e tenente) generale 19.000 Generale di brigata e maggiore generale ........ » 19.000 Colonnello . ....................................................» 18.900 Tenente colonnello............................................................» 17.640 Maggiore......................................................................» 16.920 Capitano......................................................................» 13.500 Tenente.......................................................................» 10.620 » Sottotenente.................................................... Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a; tali gradi.................... Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi ... , Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie • 9.180 » 6.720 » 5.200 ». 4.080 » 3.240 TABELLA «I» Pensioni privilegiate di guerra indirette (Art. 26 del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491) Importo della pensione Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi ..... Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2,o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi ....... Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e .carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie ...... ' ■ 8.240 » 7.440 » 7.200 » 6.240 TABELLA «L» Pensioni di guerra indirette (Art. 26 del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491) Importo della pensione Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi ..... Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi ....... Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie ...... 7.520 » 6.720 », 6.480 » 5.520 Pensioni privilegiate di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza Importo della pensione Maresciallo d’Italia e generale d'armata Generale di corpo d’armata Generale di divisione e tenente generale Generale di brigata e maggiore generale Colonnello . ... Tenente colonnello .... Maggiore ...... Capitano . . .... Tenente . ..... Sottotenente........................ Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi...................... Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio co mune di la e 2a classe di altre categorie.................................. 11.500 » 11.500 » 11.500 » 11.500 » 11.250 » 10.550 » 10.145 » 8.225 » 6.605 » 5.795 » 4.635 » 3.735 » 3.420 » 2.970 TABELLA «H-l» Pensioni di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza Importo della pensione Maresciallo d'Italia e generale d’armata. Generale di corpo d'armata .......... Generale di divisione e tenente generale ........ Generale di brigata e maggiore generale ..... ... Colonnello ............................ Tenente colonnello Maggiore . ............. Capitano Tenente . . ............ Sottotenente............................. Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed1 altri militari pareggiati a tali gradi. L 11.000 » 11.000 » 11.000 » 11.000 » 10.630 » 9.920 » 9.515 » 7.595 » 5.975 » 5.165 » 4.005 carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2,o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi ....... L. 3.105 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . » 2.790 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie ...... » 2,430 TABELLA «1-1» Pensioni privilegiate di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinarie di quiescenza Importo della pensione Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi ..... L 4.935 Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi ... » 4.425 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . » 4.320 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie ...... » 3.825 TABELLA «L-l» Pensioni di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza Importo della pensione Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d’arme, cocchiere di la e 2a classe ed, altri militari pareggiati a tali gradi ..... I- 4.305 Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi ....... » 3.795 Caporale maggiore- appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed, altri militari pareggiati a tali gradi . » 3.690 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie ...... » 3.285 Assegno alimentare privilegiato di guerra (Art, 37 del R. decreto 12 luglio 1923, No, 1491) IMPORTO DELL’ASSEGNO genitori, collaterali ed avi allevatori di deceduto per causa di guerra genitori, che hanno perti uto l'unico iigiio maschio o più iigli per causa ci guerra Lire Lire Maresciallo d'Italia e generale d'armata 21.000 22.500 Generale di corpo d’armata 20,035 21.465 .Generale di divisione e tenente generale . 17.640 18.900 Generale di brigata e maggiore generale . 14.995 16.065 Colonnello . 13.735 14.715 Tenente colonnello ....... 12.850 13.770 Maggiore ......... 12.350 13.230 Capitano ......... 9.955 10.665 Tenente , ...... 7,940 8.505 Sottotenente . ....... 6.930 7.425 Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi ..... 5.210 5.580 Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere .dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2,o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi 4.145 4.440 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere éd altri militari pareggiati a tali gradi 3.360 3.600 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie . . , . . 2.770 2.970 TABELLA «N» Assegno alimentare di guerra (Art. 37 del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491) Maresciallo d'Italia e generale d’armata Generale di corpo d’armata Generale di divisione e tenente generale Generale di brigata e maggiore generale . Colonnello ....... Tenente colonnello ..... Maggiore ....... Capitano ... Lire Lire 20.440 21.900 19.530 20,925 17.135 18.360 14.490 15.525 13.230 14.175 12,350 13.230 11.845 12.690 9.450 10.125 genitori, collaterali ed avi allevatori di dece_ duto per causa di guerra Tenente Sottotenente . . ...... Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi ..... Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2,o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio ■scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie ....... Lire 7.435 6.425 4.705 3.640 2.855, 2.270 TABELLA «0: Assegno alimentare privilegiato di guerra (Art. 37, ultimo comma del R. decreto 12 luglio 1923, Lire Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi ..... 5.770 Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2,oi nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . 5.210 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . 5.040 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio ■scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie . ..... 4.370 TABELLA «P» i Assegno alimentare di guerra (Art. 37, ultimo comma del R. decreto 12 luglio 1923, Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d arme, nocchiere di la e 2a classe ed altri militari genitori, che hanno perduto l’unico tiglio maschio o più tigli per causa di guerra ■Lire 7.965 6.885 5.040 3.900 3.060 2.430 Noi. 1491} Lire 6.180 5.580 5.400 4.680 No. 1491) IMPORTO DELL’ASSEGNO genitori, collaterali ed avi allevatori di dece_ duto per causa di guerra Lire pareggiati a tali gradi ..... 5.265 Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.0' nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . 4.705 Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . 4.535 Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio ■scelto, marinaio comune di la e 2a classe di altre categorie . ........................... 3.865 genitori, che hanno perduto l’unico ligiio maschio o più figli per causa di guerra Lire 5.64A 5.040 4.860 4.140 GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 84 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DA EVENTI BELLICI — SUPPLEMENTO ALL’ORDINE GENERALE No. 31 Ritenuta l'opportunità e la necessità di modificare l'Ordine Generale No. 31, di data 18 dicembre 1945, che provvede alle agevolazioni tributarie per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici con l'aggiunta di una disposizione concernente l'imposta ipotecaria; Io, H. P. P, ROBERTSON, Colonnello O. B. E. f.f. di Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aggiunta di ur. supplemento all’articolo IY-A dell’Ordine Generale No. 31 SEZIONE 1: E' modificato l'articolo IV-A dell'Ordine Generale No. 31, di data 18 dicembre 1945 nel senso che comprenderà un'ulteriore agevolazione tributaria per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici e relativa alla imposta ipotecaria su tutti gli atti e contratti indicati nel summenzionato Ordine1 Generale che è stabilito nella misura fissa prevista dalla Legge. L'articolo IV-A del suddetto Ordine è conformemente .modificato col testo seguente: A) — Tassa di Registro e imposta ipotecaria. La tassa di Registro, e l'imposta ipotecaria sugli atti e contratti predetti è stabilita nella misura fissa prevista dalla Legge. Restano ferme, a tutti gli effetti della legge, le rimanenti disposizioni dell'Ordine Generale No. 31. ARTICOLO II Data di entrata in- vigore del presente Ordine 11 presente Ordine entrerà in vigore al 1 febbraio 1946, data dell'entrata in vigore dell'Ordine Generale No. 31. Trieste, li 12 marzo 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colon'hello O.B.J5. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine \'. 90 NUOVE DISPOSIZIONI PER I CONTRASSEGNI DI STATO PER I LIQUORI Atteso che si è ritenuto necessario stabilire delle nuove disposizioni per i contrassegni di ¡Stato per i liquori in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate [qui di seguito denominata «Il Territorio»), Io. H. P. P. ROiBERTSON, Colonnello O. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Identificazione di recipienti a) Per la identificazione dei recipienti contenenti liquori alcoolici e agli effetti dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933 ,No. 23, sarà usata dall'Amministrazione finanziaria una speciale fascetta, costituita da una striscia di carta filigranata delle dimensioni di mm. 150X 25, b) I contrassegni recheranno impressi a stampa le parole: «Imposta fabbricazione spiriti - Contrassegno di Stato per liquori.» ARTICOLO II Gradazione alcooiica La misura della gradazione alcooiica sarà indicata sul contrassegno recante pure impressi a stampa una o più lettere dell'alfabeto e i numeri della rispettiva serie. ARTICOLO III Tipi di contrassegni a) I suddetti contrassegni appariranno in sei differenti colori secondo il quantitativo del liquido contenuto nel recipiente e precisamente: A) fino a un quarto di litro; B) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro; C) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro; D) da oltre quattro ..quinti di litro fino a. un litro; E) da un litro fino a un litro e mezzo; F) da un litro e mezzo e non eccedenti i due litri. b) Il prezzo di ciascun contrassegno è fissato in 1 ire 5.—■ ARTICOLO IV L’applicazione della capsula e dei contrassegni a) I recipienti muniti del contrassegno su menzionato debbano essere chiusi a macchina con tappo e capsula; b) qualsiasi sostituzione della capsula è proibita; c! il contrassegno deve essere attaccato a cura della ditta rispettiva, intorno al collo del recipiente in modo da ricoprire, con (aH’incirca)la metà della sua altezza, la capsula del recipiente. d) L'adesivo impiegato deve essere approvato, prima dell'uso, dall'Amministrazione finanziaria. ARTICOLO V Registri commerciali Per il deposito, l’applicazione e ,il movimento delle fascette si osserveranno le disposizioni di cui ,agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, No. 1604. E' fatto altresì obbligo ai fabbricanti di tenere uno speciale registro di carico e scarico dei liquori alcoollci imbottigliati; dalla parte del carico saranno annotati, per ordine di data, i liquori imbottigliati, distintamente per tipo e quantititativo. Nella seconda colonna rispettivamente dalla parte dello scarico, con l'osservanza dello stesso ordine cronologico su menzionato dovrà figurare il tipo del liquore venduto e ¿1 nominativo dell'acquirente. ARTICOLO VI Confisca di liquori contraffatti o muniti di contrassegni irregolari I recipienti contenenti liquori trovati nei depositi, negli esercizi di vendita o in circolazione, muniti di contrassegno contraffatto oppure attaccato con adesivi non debitamente autorizzati, saranno cosiderati ,di contrabbando. Si applicano altresì le disposizioni di cui al R. decreto 27 novembre 1933, No. 1604. ARTICOLO VII Data di entrata in vigore del presente Ordine II presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato. Trieste, li 21 marzo 1946, Ordine N. 99 PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLA MAGISTRATURA E DELL’AVVOCATURA DI STATO Ritenuta ¡'opportunità di concedere ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato, che 'esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, in appresso chiamata «il Territorio», una speciale indennità di carica; Io, H. P. P, ROBERTSON, Colonnello O. B, E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Indennità Ai magistrati dell'ordine giudiziario ed agli avvocati e procuratori dello Stato, che esercitano le loro funzioni «nel Territorio» è assegnata, in aggiunta a tutti gli altri emolumenti che attualmente ad essi vengono corrisposti, una indennità mensile di carica, commisurata al loro grado gerarchico. Per i magistrati e per gli avvocati e procuratori dello Stato che esercitano funzioni di grado' superiore l'indennità compete nella misura inerente alla funzione esercitata. ARTICOLO II Importo dell’indennità La quota mensile dell'indennità di cui all'articolo precedente è di: a) Lire seimila per il personale di grado III; b) Lire quattromilaottocento per il personale di grado IV; c) Lire tremilaottocento per il personale di grado V ; d) Lire duerni!anovecento per il personale dei gradi VI, VII e Vili; e) Lire duemilatrecento per il personale di grado IX; f) Lire millecinquecento per il personale dei gradi X e XI. \ ARTICOLO III Indennità per il personale fuori ruolo L'indennità di cui agli articoli precedenti compete al personale ivi indicato, anche se collocato fuori del rispettivo ruolo organico. Indennità ridotta Quando, secondo le leggi in vigore, compete una quota di stipendio ovvero assegni corrispondenti ad una quota del medesimo, anche Timdennità di carica sarà corrisposta ,in misura proporzionata alla quota. ARTICOLO V Decorrenza dell’indennità L'indennità stabilita dal presente Ordine sarà corrisposta con decorrenza 1 novembre 1945, I ARTICOLO VI Entrata in vigore 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Dato a Trieste, addì 2 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. i’.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 103 ASSEGNI INTEGRATIVI DELLE INDENNITÀ’ DI DISOCCUPAZIONE Ritenuto giiisto e necessario, nelle attuali circostanze, concedere un aumento delle indennità di disoccupazione nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata quale «Territorio»); Io■ H. P, P, ROBERTSON, Colonnello O. B, E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Concessione di un aumento delle indennità di disoccupazione SEZIONE 1: a) Con effetto dal 1 gennaio 1946 agli aventi diritto entro il Territorio' aH'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 19 del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 1939, No, 1272, è concesso per il periodo di godimento di detta indennità un assegno integrativo di Lire 30.— per ogni giornata indennizzata, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, b) Con effetto dal 1 gennaio 1946 ai suddetti aventi diritto, è concesso inoltre un, assegno integrativo di Lire 5.— per ogni figlio a carico, per il quale aspetti la maggiorazione, di cui al secondo comma deH'art. 19 del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636. SEZIONE 2: Gli assegni integrativi di cui sopra sono corrisposti unitamente all’idennità giornaliera di disoccupazione in conformità alle norme che disciplinano la corresponsione deH'indennità stessa. SEZIONE 3: Per coloro che al 1 gennaio 1946 già godevano dell'indennità di disoccupazione, gli assegni integrativi sono limitati al numero residuo di giornate indennizzabili a partire dalla medesima data. ARTICOLO II Contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori SEZIONE 1: Al pagamento degli assegni integrativi previsti dal presente Ordine Generale, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, in conformità alle Leggi vigenti in materia. SEZIONE 2: a) Tale contributo è fissato nella misura del 4% (quattro per cento) della retribuzione lorda ed è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori. b) L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dalTinizio del primo periodo di paga successivo: al 29 dicembre 1945. SEZIONE 3: La base per il calcolo del suddetto contributo ed i limiti della retribuzione mensile dei lavoratori per la determinazione del contributo; devono essere conformi alle disposizioni emanate con l'Ordine Generale No. 47 di data 20 marzo 1946. ARTICOLO III Entrata in vigore dell’Ordine Salvo per quanto diversamente disposto nel presente Ordine, questo entrerà in vigore alla data della sua firma. Trieste, addì 5 aprile 1946. Ordine N. 104 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA TUBERCOLOSI — ASSEGNI INTEGRATIVI Ritenuto giusto e necessario di provvedere per un aumento delle indennità cui hanno diritto gli assistiti dall’Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di apportare alcune modifiche alla Legge relativa in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle i’orze Alleate (in appresso designata quale «Territorio») ; Io, H. P. P, ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Assegni integrativi SEZIONE 1 — a) Entro il Territorio, a tutti i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, compresi i maestri elementari ed i direttori didattici, che hanno diritto all’indennità per la tubercolosi prevista dall’art. 16 del R. Decreto Legge 14 aprile 1939 N,o. 636, e dall’art. 3 del R. Decreto Legge 21 Dicembre 1938, No. 2202, è’ concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di Lire 30.— per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa. t b) E’ concesso inoltre un assegno integrativo di Lire 5.— per ogni figlio per il quale spetti la maggiorazione di cui all’art. 16 del R. Decreto Legge 14 aprile 1939, No. 636, che si applica agli effetti del presente articolo. c) Agli assicurati non aventi persone di famiglia a carico, spetta, durante il loro ricovero in luogo di cura, un assegno di Lire 10.— giornaliere per il periodo massimo di due anni disposto in appresso. SEZIONE 2 — a) La corresponsione degli assegni integrativi disposti nella prece-, dente sezione di questo articolo, decorre dall’l settembre 1945. Nel caso in cui rassicurato sia deceduto successivamente a tale data ma anteriormente alla data del presente Ordine, gli assegni maturati saranno corrisposti agli aventi diritto superstiti. b) Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente all’indennità normale per la tubercolosi con l’osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell’indennità stessa. ARTICOLO II Estensione della durata dell’indennità per tubercolosi SEZIONE 1 — Il periodo massimo di corresponsione della indennità per tubercolosi previsto in sei mesi nell'alt. 25 del regolamento approvato con R. D. 7 giugno 1928, No. 1343, e nell’art. 3 del R. D. L. 21 dicembre 1938, No. 2202 è elevato, entro il Territorio, a due anni. Tale aumento è applicabile anche agli assegni integrativi disposti nell'articolo precedente del presente Ordine. SEZIONE 2 — La corresponsione deilindennità fino al raggiungimento del periodo massimo stabilito nella precedente sezione è dovuta anche a coloro che abbiano già beneficiato lell’indennità in base alle disposizioni precedenti anche di carattere amministrativo. Contributi SEZIONE 1 — Al pagamento degli assegni integrativi di cui all’articolo I del prebelite Ordine, ed alla copertura degli attuali maggiori oneri inerenti al ricovero in luoghi di cura si provvede con un contributo del 4% delle retribuzioni lorde, da pagarsi, secondo le norme qui di seguito precisate, in aggiunta ai contributi previsti per l’assicurazione obbligatoria per la tubercolosi concernente lavoratori e precisamente dal ®. D. L. 14 aprile 1939, No. 636. ed a quelli stabiliti per i maestri elementari e per i direttori didattici dall’art. 4 del R. D. L. 21 dicembre 1938, No. 2202. SEZIONE 2 — Il contributo è posto per metà a carico dei lavoratori e per metà a carico dei datori di lavoro. L’obbligo del versamento del detto contributo decorre dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945. SEZIONE 4. — Nei riguardi dei maestri elementari e dei direttori didattici il contributo di cui sopra è riscosso secondo le norme stabilite dall’art. 4 del R. D. L. 21 dicembre 1938, No. 2202, e dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento per l’esecuzione del R. D. L. sopracitato, approvato con R. D. 13 settembre 1.940, No. 1603. SEZIONE 5 — Eer i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, siano uoc mini, donne o bambini, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. D. L. 28 novembre 71938, No. 2138, convertito con’ modificazioni nella Legge 2 giugno 1939, No. 739 e dai Regi Decreti 24 settembre 1940, No. 1949 e No. 1954. SEZIONE 6 — Per la determinazione degli elementi, delle condizioni e dei limiti massimi delle retribuzioni dei lavoratori soggette a tale contributo, si applicano le disposizioni dell’Ordine Generale No. 47, intitolato Contributi per gli Assegni familiari, di data 20 marzo 1946, che a tutti gli effetti si considerano qui interamente riportate. ARTICOLO IV Adempimento dell'Ordine Salvo per quanto diversamente disposto, per radempimento del presente Ordine si osservano Ìe disposizioni del R. D. L. 4 Ottobre 1935, No. 1827, e deliR. D. L. 14 aprile 1939, No. 636. ARTICOLO V Penalità Per le infrazioni alle norme del presente Ordine, si applicano le penalità previste dall’art. Ili dell’Ordine (Generale) No. 102, intitolato «Contributi integrativi per l’aumento delle pensioni di invalidità e vecchiaia», di data 5 aprile 1916. el e ad ogni effetto si considerano qui interamente riportate. ARTICOLO VI Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, entra in vigore con la data della mia firma. Trieste, li 8 aprile 1946. Ordine N. 108 EMISSIONE DI NUOVE MARCHE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE ED ATTI AMMINISTRATIVI E LORO CARATTERISTICHE Premesso che si è considerato opportuno emettere nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi, in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle .Forze Alleate, (qui appresso chiamate «Territorio»), Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Descrizione delle marche per concessioni governative Le marche per concessioni governative ed atti amministrativi da Lire 5.—, 10.—, 20.— e 30.— sono del formato di carta di mm. 30x48 e del formato stampa di mm. 27x45. Il disegno è composto da una cornicetta circolare posta al centro della marca, che racchiude l’effigie di una Dea, vista di tre quarti su fondo tratteggiato. In alto è posta una targhetta con la dicitura «CONCESSIONI» in nero su fondo bianco e sotto questa vi« è un cartiglio con la dicitura «GOVERNATIVE» pure in nero su fondo bianco. In basso vi è un altro cartiglio con la dicitura su due righe «ATTI AMMINISTRA TI VI» in nero su fondo bianco; sotto ancora vi è una targa nella quale è posto il valore in cifre in nero su fondo a linee orizzontali nere. Il tutto è racchiuso da una cornice ondulata delle sopradette dimensioni, composta da un motivo a linea bianca. Ai quattro angoli della marca vi sono quattro circoletti nei quali è ripetuto il valore, in cifre, in bianco su fondo nero. Le mardie sono stampate' in calcografia, su carta filogranata a ruote alate, nei quattro colori : Lire 5.— verde oliva Lire 10.— grigio , Lire 20.— rosa • Lire 30.— verde ARTICOLO II Circolazione delle nuove marche Le marche per la riscossione della tassa di bollo sulle concessioni governative ed atti amministrativi attualmente esistenti continueranno adv usarsi fino ad esaurimento delle scorte esistenti. La vendita per le nuove tàttiche per concessioni governative 'ed atti amministrativi avrà principio a misura che gli Uffici del Registro e gli Enti incaricati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel «Territorio» alla data in cui sarà da me firmato. Datato a Trieste, li 5 aprile 194C. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 110 UNIVERSITÀ’ DI TRIESTE — NORME PER L’AUMENTO E PER LA ESENZIONE DALLE TASSE, SOPRATASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI-------------------------- Premesso che si è considerata la necessità di apportare un aumento alle tasse, sopratasse e contributi scolastici dovuti per l’immatricolazione all’Università di Trieste, e per disci_ plinare l’esenzione da dette tasse, sopratasse e contributi scolastici, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Eorze Alleate (qui appresso chiamata «Territorio») : Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO 1 Aumento delle tasse, sopratasse e contributi | A decorrere dall’anno accademico 1945-46, tutte le tasse, sopratasse e contributi sco- lastici stabiliti per l’immatricolazione all’Università di Trieste, sono aumentati del cento per cento. ARTICOLO 2 Esenzione o riduzione di tasse A decorrere dall’anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica, possono essere esentati, con decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trieste, dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici. Tale esenzione sarà concessa come segue: a) per l’immatricolazione al l.o anno accademico: esenzione totale qualora lo studente ha ottenuto, nel titolo di studio secondario richiesto per l’immatricolazione, una media di nove decimi ; esenzione per la metà, se la media è di otto decimi. b) per l’iscrizione'agli anni di corso successivi : esenzione totalese lo studente non è mai stato rimandato (respinto) ed atta superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l’anno precedente o di un diverso piano di studi giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, riportando una media di nove decimi e non meno di otto decimi per ogni esame ; esenzione per la metà, se la votazione per ogni esame è di almeno otto decimi. c) per l’ammissione all’esame di laurea o diploma : esenzione totale dalla relativa sopratassa o esenzione per la metà della stessa, in base ai voti riportati negli esami dell’ultimo anno li corso, nei modi di cui alla lettera b). d) Per il'rilascio del diploma finale di studio: esenzione totale o esenzione per la metà della tassa, secondo che, oltre a soddisfare alle condizioni di cui alla precedente lettera c) per l’esenzione totale o parziale del pagamento della sopratassa per l'esame di laurea o diploma, lo studente abbia superato tale esame con un voto di nove decimi o rispettivamente otto decimi. ARTICOLO 3 Condizione economica delia famiglia La condizione economica della famiglia dello studente, il quale chiede la esenzione dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, sarà accertata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, con ogni mezzo che riterrà utile allo scopo, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni agli Uffici Finanziari dello Stato. ARTICOLO 4 Restrizioni sulle concessioni * L’esenzione dalle tasse, sopratasse e contributi di cui al precedente Art. 2, non sarà concessa agli studenti nelle seguenti circostanze : a) se è stata loro inflitta una punizione disciplinare nel corso dell’anno accademico; b) agli studenti esterni o agli studenti ripetenti; c) agli studenti che, già provvisti di una laurea o diploma, riprendano riscrizione per il conseguila epto di un’altra laurea o diploma ; ma è concessa invece agli studenti delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. ARTICOLO 5 Esclusione di rimborsi Per la concessione della esenzione dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal. J’Art. 2 del presente Ordine, nessun rimborso è dovuto dal Governo Militare Alleato, 13.o Corpo, all’Università di Trieste. ARTICOLO 6 «Cassa scolastica» La «Cassa scolastica» che fu istituita presso la detta Università, secondo le norme del-l’Art. 55 del R. D. 30 settembre 1923, No. 2102, è soppressa a decorrere dall’anno accademico 1915-46. ARTICOLO 7 Contributi degli studenti stranieri Rimane in vigore la disposizione dell’Art. 156 del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R. Decreto 31 agosto 1933, No. 1592, per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera. i Abrogazione degli altri provvedimenti A decorrere dall'anno accademico 1945-46 è abrogato qualunque altro provvedimento che prevede la esenzione dalle tasse, sopratasse e contributi nell’Università di Trieste, con o senza rimborso da parte dello Stato. ARTICOLO 9 Sopratassa speciale d’iscrizione Fino a contraria disposizione, l’ammontare della sopratassa speciale di iscrizione istituita dal R. D. Legge 21 giugno 1938, No. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, No. 294, è incamerato dall’Università di Trieste, che lo farà figurare fra le entrate ordinarie del proprio bilancio. ARTICOLO IO Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel giorno in cui sarà da me firmato Trieste, li 9 aprile 1946, , H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. Ili MODIFICAZIONI DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO E LE CONTRAVVENZIONI SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI Premesso che si è considerato opportuno modificare le pene per il contrabbando e le contravvenzioni sul Monopolio dei sali e dei tabacchi in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominate «Territorio») Io, H. 1J. V. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO 1 Annullamento Gli Articoli 75, 76, 77, 79, 88, 39, 96, 100 e 101 primo comma della legge 17 luglio 1942, No. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, sono annullati. Multe proprozionali per il contrabbando Fuori dei casi preveduti dagli Articoli III, IV e. V, il colpevole di contrabbando di sali o tabacchi, è punito: 1) con la multa da Lire 500.— a Ljire 1000.— quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera un chilogrammo; se lo supera, la pena è aumen tata da Lire 100.— a Lire 400.— per ogni chilogrammo in più, 2) con la multa da Lire 600.— a Lire 1200.— quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera un chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da Lire 200.— a Lire 1000.— per ogni chilogrammo in piu. La multa è ridótta alla metà quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco. 3) con la multa da Lire 100.— a Lire 200.— quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera un chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da Lire 10.— a Lire 30.— per ogni chilogramma in più. ARTICOLO III Pene per l'alterazione e mescolanza dei generi di Monopolio k Nel caso di contrabbando preveduto nell’Art. 71 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942, il colpevole è punito con la multa da Lire 1000.— a Lire 10.000.—, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi. ARTICOLO IV Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione 1) Chiunque semina abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da Lire 400.— a Lire 2000.—. 2) Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da Lire 500.— a Lire 1000.—, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque ; per ogni pianta in più la pena è aumentata da Lire 10 a Lire 30.—. 3) Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da Lire 600 — a Lire 1200.— quando le piante coltivate sono in numero non superiore a cinque ; per ogni pianta in pili la pena è aumentata da Lire 30.— a Lire 50.— 4) Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena pecuniaria stabilita per il trapiantamento abusivo. 5) Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena pecuniaria stabilita per la coltivazione abusiva ARTICOLO V Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termine deH’Art. 72 della Legge No. 907 de! 17 luglio 1942, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punto con la multa da Lire 100 a Lire 2000.—, Attingimento di acque salse — Asportazione di’ sabbia da terre salifere — Asportazione di acqua di mare Chiunque senza autorizzazione MelTAmministrazione dei Monopoli attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, e punito con l’ammenda da Lire 100.— a Lire 500.—. li’ punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere. ARTICOLO VII Bagnatura dei generi di Monopolio 1 ricevitori, i magazzinieri, le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei generi di Monopolio, i conduttori e gli appaltatori di trasporti, i quali sottopongono a bagnatura il sale o il tabacco, sono puniti con l’ammenda da Lire 400.— a Lire 4000.—, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle altre leggi.. ARTCOLO Vili Vendita di generi di Monopolio senza autorizzazione od acquisti da persone non autorizzate alla vendita Chiunque senza autorizzazione dell’Amministrazione dei Monopoli, vende o pone in vendita generi di Monopolio è punito con l’ammenda da Lire 100.— a Lire 500.— se trattasi di sali ; da Lire 500 a L;ire 5000.— se trattasi di tabacchi. li) Chiunque acquista generi di Monopolio da persona non autorizzata alla vendita è punito con rammenda da Lire 100.— a Lire 500.—. ARTCOLO IX Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del Monopolio dei sale li’ punito con l’ammenda da Lire 200.— a Lire 2000.— chiunque viola le norme stabilite dalla Legge .No. 907 del 17 luglio 1942, concernente i seguenti soggetti: 1) la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano autorizzate dall’Amministrazione ; 2) l’introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi; 3) l’introduzione ad uso delle industrie dei sali dalle isole italiane escluse dal Monopolio e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato ; 4) l’impiego di sali ceduti alle industrie menzionate negli Articoli 20 e 21 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942 ; ■5) il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi previsti nell'Articolo 27 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942. ARTICOLO X Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela dei Monopolio dei tabacchi E’ punito con l’ammenda da Lire 400.— a Lire 8000.— chiunque viola le norme stabilite dalla Legge No. 907 del 17 luglio 1942, concernente i seguenti soggetti: 1) l’introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi : 2) le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi ; 3) la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco ; 4) il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell’Articolo 57 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942. ARTICOLO XI Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena Per qualnque violazione delle norme di questo Ordine, per il quale la legge stessa non prevede alcuna pena pena, si applica l’ammenda da Lire 10.— a Lire 2000.—. ARTICOLO XII .11 presente Ordine entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta». ila tato a Trieste, li 10 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CORPO Ordine N. 112 TARIFFA DEI PREZZI DI PASSAGGIO E NOLI MASSIMI STABILITI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E MERCI — MODIFICHE APPORTATE ALL’ORDINE GENERALE No. 12 Ritenuta l’opportunità e la necessità di chiarificare la disposizione concernente la tariffa, di cui all’Ordine Generale No. 12, di data 24 agosto 1935, che istituisce l’Ufficio Gestione Navi (Ugena) allo scopo di controllare il trasporto di merci e passeggeri a mezzo navi in arrivo o in partenza da porti trovantisi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Fonze Alleate, lo, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino: ARTICOLO I MODIFICA APPORTATA ALLA SEZIONE 3 DELL’ORDINE GENERALE No. 12 SEZIONE 1 — Il punto 1 della Sezione 5 dell’Ordine Generale No. 12 intitolato «Noli» è modificato nel seguente modo: L’Ugena potrà con l’approvazione del Governo Militare Alleato fissare e di volta in volta modificare i prezzi o noli massimi da conteggiarsi per il trasporto di passeggeri o merci a mezzo navi. In nessun caso l'applicazione del massimo limite di tali prezzi o noli potrà essere interpretato come obbligatorio. Potranno essere conteggiati prezzi o noli inferiori al limite massimo stabilito. SEZIONE 2 — Pestano ferme, a tutti gli effetti di legge, le rimanenti disposizioni dell’Ordine Generale No. 12. ARTICOLO II Data dell’entrata in vigore del presente Ordine Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da firmato. Trieste, li 10 aprile 1946. 4t H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. v f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili A GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 113 DETERMINAZIONE DEI NOLI MASSIMI PER IL TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI CON AUTOVEICOLI — MODIFICA ALL’ORDINE No. 2S Atteso che si ritiene opportuno e necessario chiarire una disposifeione concernente le tariffe contenute nell’Ordine No. 25 di data 1 ottobre 1945, istitutivo del Centro Autotrasporti per il controllo degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, io, H, P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino: ARTICOLO I Modifica all’Articolo ¥ dell’Ordine No. 26 SEZIONE 1 — La suddivisione No. 1 deU’articolo V dell’Ordine No. 25, intitolata «Tariffa dei noli» è modificata secondo quanto segue : Previa approvazione del Governo Militare Alleato, il Centro Autotrasporti pubblicherà una tariffa dei noli massimi. per il trasporto di ineroi e' materiali con autoveicoli e potrà rivedere o modificare tali noli secondo quanto riterrà necessario. In nessun caso tali noli massimi potranno essere ritenuti quali noli minimi da applicarsi. Si potranno applicare noli inferiori ai massimi stabiliti. SEZIONE 2 — Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'Ordine No. 25. ARTICOLO II Entrata in vigore Ordine N. 1.14 IMPOSTE SUI TERRENI E SUL «REDDITO AGRARIO» — MODIFICAZIONI ALL’OR DINE GENERALE No. 2S Premesso ohe si è considerato necessario di fare certe modificazioni all’Ordine Generale No. 25 in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate «Territorio») : Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Abrogazione degli articoli 22 e’25 dell'Ordine Generale No. 25 Gli articoli 22 e 25 dell’Ordine Generale No. 25 sono abrogati con il presente Ordine. ARTICOLO II imposta sui terreni e sul reddito agrario SEZIONE 1 — A decorrere dal 1 gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale e agrario sui terreni determinati in applicazione al R. D. L. 4 aprile 1939, No. 589, convertito nella Legge 29 giugno 1939, No. 976, sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente tre. SEZIONE 2 •— Ai fini dell’applicazione dell’imposta straodinaria immobiliare di cui al R. D. L. 5 ottobre 1936, No. 1743, convertito nella Legge 14 gennaio 1937, No. 151, e succes„ sive modificazioni, il valore dei terreni resta immutato. ARTICOLO III Riduzione di aliquote SEZIONE 1 — A decorrere dal 1 gennaio 1946 l’aliquota dell’imponibile sui terreni è ridotta dal 15% al 10% del reddito imponibile. SEZIONE 2 — A decorrere dall’anno 1946 l’aliquota erariale dell’imposta sul reddito agrario è ridotta dal 30% al 10% del reddito imponibile. ARTICOLO IV Entrata in vigore Il presente Ordine Generale entra in vigore in questo Territorio il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta. Trieste, addi 11 aprile 1946. Ordine N. 115 MODIFICHE APPORTATE ALL’IMPOSTA DI CONSUMO ED EMENDAMENTI ALL’ORDINE GENERALE No. 36 Premesso che si è considerato opportuno e necessario di apportare alcune modifiche all'imposta di consumo stabilita nell’Ordine Generale No. 36 di data 15 gennaio 1916 nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio») ; lo, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 Modifiche apportate alla Tariffa «A» allegata all’Ordine Generale No. 36 Le aliquote massime delle imposte di consumo imponibili nel Territorio e adottate nella Tariffa «A» allegata e facente parte integrante dell’Ordine Generale No. 36 (articolo II) sono modificate nel modo seguente, mentre è conformemente emendata la Tariffa «A» : ¥ I N I Unità di misura VINI COMUNI ............................................... hi Vi si comprendono tutti i vini ad esclusione di quelli indicati appresso, in fusti o in altri recipienti, di gradazione alcoolica uguale 0 superiore ai cinque gradi e inferiore ai 21 gradi dell’alcoolometro di Guy Lussac. VINI FINI .................................. hi 1000.— Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il Vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie, — passati e non passati), i vinsanti, i vini liquorosi in genere* 1 vini aromatici e gli aperitivi (a base di vino), la cui gradazione alcoolica non sia superiore ai veDtun gradi. VINI IN BOTTIGLIA............................ una IO.— Si considerano vini in bottiglia ermeticamente chiuse, portanti indicazioni, mediante etichette o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta préparatrice del prodotto. VINI SPUMANTI IN BOTTIGLIA .................. una 50,— COMBUSTIBILI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE . . . . . Ew.o 0.06 Imposta in Lire 500,— ARTICOLO II Data dell’entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, li li aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 116 COMPENSO DOVUTO AI MESSI NOTIFICATORI PER L’ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE Premesso che si è considerato opportuno fissare il compenso dovuto ai messi per le notificazioni relative all’accertamento e la liquidazione delle imposte dirette ed indirette, in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate «Territorio») ; Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., Tacente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 Ammontare dei compensi Il compenso dovuto ai messi notificatori del Comune e degli Uffici Finanziari esecutivi, ner la notificazione di qualsiasi atto relativo all’accertamento ed alla liquidazione delle Imposte Dirette ed Indirette, è fissato in Lire 2.— (due) quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione non eccedente i 100.000 abitanti ed in Lire 4.— (quattro) pei Comuni con oltre 100.000 abitanti. ARTICOLO II Questo Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Ordine IST. 117 AUMENTO DEI COMPENSI PER ATTI ESECUTIVI PROMOSSI DAGLI ESATTORI DELLE IMPOSTE DIRETTE Premesso che si considerato necessario aumentare i compensi per atti esecutivi promossi dagli Esattori delle Imposte Dirette in connesso con la riscossione di tali imposte; Io, ALFRED C. BOWMA N, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 Aumento di compensi Con effetto dal l.o maggio 1946 i compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge, saranno i seguenti: PER DEBITO COMPERSO Il non decedente I J. 50— L. 10— da » 50.05 a L. 100— » 20— » » 100.05 » » 200— >> 30— » » ‘200.05 » » 500— » 65.— » » 500.05 » » 1.000— » 110— » » 1.000.05 » » 2.000— » 180— » » 2.000.05 » » 5.000— » 300— » » 5.000.05 » » 10.000— » 450— » » 10.000.05 » » 25.000,— » 600,— » » 25.000.05 » » 50.000,— » 700— » » 50.000.Ó5 » > 100.000,— » 850— » » 100.000.05 .» » 250.000— » 1.000— » » 250.000.05 » » 500.000— » 1.200— » >' 500.000.05 » » 1.000.000— » 1.500— » » 1.000.005,— ed oltre » 2.000.— Il compenso non potrà mai superare il 50 per cento del debito. ARTICOLO II Data dell’entrata in vigore del presente Ordine Eccetto per quanto specificatamente disposto nel precedente articolo, quest’ordine entrerà in vigore nella datai in cui sarà da me firmato. Trieste, - 17 aprile 1946. Ordine N. 118 CORSO D’ADDESTRAMENTO PER INSEGNANTI SLOVÈNI A GORIZIA Poiché vi è necessità di un considerevole numero di insegnanti qualificati di lingua slovena per' le scuole elementari slovene, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il Territorio) Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A.G,D., Ufficiale Superiore per . gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Istituzione di un corso d’addestramento per insegnanti sloveni SEZIONE 1 — a) E’ istituito per l’anno scolastico 1945-46 un corso di addestra-/ mento per insegnanti sloveni presso l’Istituto Magistrale Sloveno di Gorizia, con lingua di insegnamento slovena. b) Lo scopo di questo corso è di preparare i candidati all’insegnamento nelle scuole elementari slovene del Territorio. SEZIONE 2 — Le condizioni per l’ammissione dei candidati al suddetto corso, il programma di studio ed i relativi regolamenti saranno determinati con istruzioni da emanarsi dall’Ufficiale Capo della Divisione per l’Educazione del Governo Militare Alleato. SEZIONE 3 — a) II corso avrà la durata di sei mesi. b) Il corso si concluderà con un esame finale, che sarà considerato equivalente all’esame di abilitazione magistrale per l'insegnamento in lingua slovena. c) Terminato il corso, e superato l’esame con profitto, i candidati saranno qualificati al temporaneo incarico di insegnanti nelle scuole elementari slovene con lingua d’insegnamento slovena. SEZIONE 4 — All’atto dell’ammissione al corso i candidati hanno diritto allo stipendio di insegnanti elementari di prima nomina (Ruolo B Grado XII). SEZIONE 5 — Il corso si svolgerà sotto la vigilanza e la direzione del Preside deL l’Istituto Magistrale Sloveno di Gorizia. ARTICOLO II Entrata in vigore Ordine N. 119 ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA TEMPORANEO PER DIRETTORI DIDATTICI ED INSEGNANTI DI SCUOLE MEDIE E SECONDARIE Considerata la necessità dì istituire un Consiglio di disciplina nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti di Istituti di istruzione media e secondaria nella parte della Venezia Giulia amministrata dalie Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel Territorio, ordino : ARTICOLO I Istituzione e funzionamento di un Consiglio di disciplina SEZIONE 1 — Col presente Ordine viene istituito un Consiglio di disciplina temporaneo per 1 provvedimenti disciplinari da prendersi nei confronti di direttori didattici e insegnanti di Istituti d’istruzione media e secondaria del Territorio. SEZIONE 2 — Il Consiglio sarà composto da un presidente e da sei altri membri da nominarsi, come segue, dal Governo Militare Alleato: st) Fungerà da presidente un magistrato dell’ordine giudiziario di grado non inferiore al V, da proporsi per iscritto al Governo Militare Alleato dal Presidente della Corte d’Appello di Trieste. b) Vicepresidente sarà il sovraintendente scolastico delle scuole di Trieste o il suo sostituto. c) Lue direttori didattici di scuola media, membri. d) Due insegnanti di scuola media, membri. e) Due ispettori scolastici, membri. SEZIONE 3 —• Per ogni procedimento disciplinare il Consiglio di disciplina sarà composto dal presidente, dal vicepresidente, da uno dei direttori didattici di scuola media e da un membro fra gli insegnanti e rispettivamente ■ fra gli ispettori, da designarsi dal presidente. SEZIONE 4 — Il Consiglio di disciplina sarà un ente di carattere temporaneo, come temporanea sarà la nomina dei componenti. SEZIONE 5 — Le norme e la procedura della Commissione saranno, per quanto ap. plicabili, quelle stabilite dai R. D. 6 maggio 1923 No. 1054, R. D. 30 dicembre 1923 No. 2960 e R. D. 27 novembre 1924 No. 2367. ARTICOLO II Entrata in vigore ZONA PARTE II DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 16 NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CUI ALL’ORDINE No. 1S PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI, LICENZE PER MERCIAI E LIBRETTI DI LAVORO PER ARTIGIANI Io, J. C. SM.UT'S, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, in conformità al potere conferitomi dall’Art, li dell’Ordine No. 15, con il presente ordino : che le persone sottonominate siano designate membri deile Commissioni restaurate con tale Ordine : COMUNE DI SAN PIER D’ISONZQ T. — Commissione per il rilascio di licenze commerciali JBAGON ROMANO fu Riccardo, rappresentante dei commercianti VISINTIN GEMMA di Angelo, » » BUI ATTI UGO fu Giovanni, rappresentante dei lavoratori manuali e di concetto HENES CARLO ¡di Arturo, » » », . '» - ‘A. — Commissione per il rilascio di licenze per i mereiai VISINTIN ELIA fu Domenico, rappresentante dei commercianti PITTI NI OSVALDO fu Osvaldo, » » BRAULIN FRANCESCO LUIGI fu Giuseppe, rappresentante dei mereiai BUEEOLO Angelo fu Fortunato » > » 3. — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per artigiani AMBROSIG EUGENIO di Antonio, rappresentante degli artigiani NONNINO PRIMO di Lorenzo, rappresentante degli industriali MUSIG ALESSANDRO fu Ulderico, rappresentante degli impiegati dell’industria POIAN ANGELO fu Angelo, rappresentante degli impiegati del commercio. COMUNE DI STAKANZANO 1. — Commissione per ii rilascio di licenze commerciali ZANOLLA FERRUCCIO, rappresentante dei commercianti GALOPIN EUGENIO, » » BORTOLI UMBERTO, rappresentante dei lavoratori manuali e di concetto ¡RU STRINOLI TOMASO, » » » » GALOPIN Alessandro, rappresentante dei commercianti VISINTIN LUIGI » ' » MORI GUSTAVO, rappresentante dei mereiai .DEMARCHI FRANCESCO, rappresentante dei mereiai 3. — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per artigiani SATTOLO ALFONSO, rappresentante degli artigiani FACCHINI ETTORE, rappresentante degli industriali CUCUT LORENZO, rappresentante, degli! impiegati dell’industria ROSSI ERMANNO, rappresentante degli impiegati del commercio Data : 11 aprile 1946. J. C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 79 NOMINA NELLA SOTTO-COMMISSIONE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI Dato che una Sotto-Commissione per la fissazione dei prezzi è stata nominata in virtù dell’Ordine di Zona No. 69 datato 13 marzo 1916 perciò Io, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.E., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia con ciò ordino che 1. — 11 Signor Angelo Mlecnik sia in virtù di questo Ordine esonerato quale membro della Sotto-Commissione per la fissazione dei prezzi per la. Zona di Gorizia. 2. — Il Dott. EDMONDO CANDUTTI sia in virtù di questo Ordine nominato quale membro della Sotto-Commissione per la fissazione dei prezzi per la Zona di Gorizia. Datato a Gorizia il 26 aprile 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordine di Zona N. 9 •i RETTIFICA ALL’ORDINE DI ZONA No. 8 — CONTROLLO DEL COMITATO ALLOGGI SUI LOCALI DI COMMERCIO: NEGOZI, DEPOSITI, MAGAZZINI, UFFICI PUB- ELICI, RISTORANTI, OSTERIE Poiché è conveniente dare delle disposizioni per il controllo degli uffici pubblici, ristoranti, osterie, della popolazione civile della Zona di Pela, occupata dalle Forze Armate Alleate (in seguito denominata territorio occupato), Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo ordino : quanto segue : I termini e le condizioni dell’Ordine di Zona No. 8, emesso il 13 febbraio 1946, con il quale i membri del Comitato per i negozi, depositi e magazzini, saranno estesi per quanto riguarda i locali da usarsi come uffici pubblici, ristoranti, osterie ed altri luoghi con funzioni e caratteri similari. Inoltre tutte le clausole contenute nell’Ordine No. 8, emesso il 13 febbraio 1946, saranno applicate per i locali da usarsi come uffici pubblici, ristoranti, osterie ed altri luoghi con funzioni e caratteri similari. Datato: Pola, 12 aprile 1946. E. S. ORPWOOD - Lt. Col. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine di Zona N, 11 RESTRIZIONI SULL’ENERGIA ELETTRICA 1. — Essendo stata superata la situazione d’emergenza, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento [Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, ordino : che tutte le restrizioni sull’uso dell’elettricità siano soppresse. 2. — L’Ordine No. 7 iè con questo mezzo annullato. 3: — Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato: Pola, 23 -aprile 1946. Ordine Amministrativo di Zona N. 39 NOMINA DEL LIQUIDATORE DELLA «R. AZIENDA ISOLE BRIONI» 1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Fola, ORDINO che il Dott. PETRONIO BARTOLOMEO sia nominato quale Liquidatore della «R. Azienda Isole Brionia. 2. — Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato: Boia, 13 aprile 1010. E. S. ORPWOOD - Lt, Col. ■ Commissario di Zona, Boia GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 40 NOMINA DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA ZONA DI POLA 1. — Io, Tenente Colonnelo, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo anezzo NOMINO il seguente Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana per la Zona di Pola: Presidente: Avv. BENUSSI GIOVANNI — Vicepresidente: Sig. BALDINI ROMANO — Membri: Ing. MARTINOLI BRUNO, Rag. LOCCHI ROGGERO, Rag. CELLA ANTONIO, Ing. DRAHOS PIETRO, ÍRag. COSTESSI LUIGI. 2. — Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato; Pola, 17 aprile 1916. Ordine Amministrativo di Zona N. 41 NOMINA DEL DOTT. MARIO AMBROSI A VICE-CAPO ISPETTORE DELL’AGRICOLTURA DI ZONA 1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il Dott. MARIO AMBROSI quale Yice-Capo Ispettore dell’Agricoltura di. Zona, Gruppo A - Grado 10°. ‘2. — Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato- Pola, 17 aprile 1946. E. S. ORPWOOD - Lt. Col. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 42 NOMINA DI ADELMO RADIN A CAPO UFFICIO DISTRIBUZIONE MEZZI TECNICI DI PRODUZIONE PER L’ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI ZONA 1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, NOMINO il Sig. ADELMO RADIN quale Capo Ufficio distribuzione mezzi tecnici di produzione per l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Zolla, avventizio di III categoria. 2. — Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato: Pola, 17 aprile 1946. Ordine Amministrativo di Zona X. 43 NOMINA DELLA COMMISSIONE PENSIONI 1. — Facendo seguito ai poteri conferitimi dall’Ordine No. 63, Art. I, Sezione 2, Io, Tenente Colonnello, E. S. OBPWOOD, del Beggimento Beale di Berkshire, Commissario della Zona di Boia, con questo mezzo NOMINO le seguenti persone a funzionare nella Commissione Pensioni 'di Pola : Presidente : Dott. GIOVANNI KIBCHMAYEB, Presidente del Tribunale ; Membri: Dott. DOMENICO COMPATANGELO, /Intendente di Finanza, Bag. BO- BEBTO DE BEBNABDO, Bagioniere Capo dellTntendenza di Finanza; Dott. ATTILO PA-LIAGA, Medico Provinciale; Bag. DINO M ADENCHINI, Direttore dell’Ufficio Provinciale del Tesoro. 2. ,— Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato; Fola. 20 aprile 1946. E. S. ORPWOOD - Lt. Col. Commissario di Zona, Pola parte III SEZIONE CIVILE - INSERZIONI Visto ¡.’Odine Generale 20 ottobre 1945 No. 20 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 7 di detto Governo in data Lo dicembre 1945; Visto che, pertanto «a norma dell’Art. IV parte ' I.a, del citato Ordine Generale»- il Consiglio del’Ordine dei Medici debba essere composto di sette membri ; ordina - che l’assemblea generale degli iscritti all’Albo professionale dei Medici della Provincia di Trieste, per la prima elezione dei sette componenti il Consiglio dell’Ordine, secondo le norme dettate dal citato Ordine Generale No. 20, abbia luogo rispettivamente nel giorno l.o giugno 1946, ore 18, in prima convocazione, e, se del caso, nel giorno 8 giugno 1946, ore 18, in seconda convocazione, nella sala della biblioteca del locale Ospedale maggiore,' e designa ; il ©ott. Almerigo D’Este a presiedere detta assemblea. La presente ordinanza sarà pubblicata, a cura dei richiedenti, per due volte nel giornale «La Voce Libera» di Trieste ed una volta nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato, e ciò almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione. Trieste, il 29 aprile 1946. Il Presidente del Tribunale: B’.'to de Dottori CON VOCAZIONE DI ASSEMBLEA Per il giorno 31 maggio 1946 ore 10 nella sede sociale col seguente ORDINE DEL GIORNO Deliberazioni òT cui all’alt. 2364 Codice Civile. ALABARDA Industria Dolciaria Triestina S. A. SOCIETÀ’ DI NAVIGAZIONE MARCO U. MARTINOLICH Capitale Lire 4.200.00.— CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinària per le ore 11 del 3 giugno 1946 in Trieste, presso Associazione Armatori Giuliani al N. 1 di Via Dante per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Trasferimento di sede. Il Consiglio di Amministrazione N. 18 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE 1 Comando di Trieste Ordine Generale Pag No. 52 Aumento deiJe pensioni e degli assegni di gueria.......... 3 Ordine No. 84 Agevolazioni tributarie per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici —• Supplemento all’ Ordine Generale N. 31 14 No. 90 Nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per ì liquori. . 15 No. 99 Provvedimenti economici in favore della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ................................... .... 17 No. 103 Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.... 18 No. 104 Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi — Assegni integrativi ........................................................ 20 No. 108 Emissione di nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi e loro caratteristiche . .........r. 22 No. 110 Università di Trieste — Norme per l’aumento e per la esenzione dalle tasse, sopratasse e contributi scolastici........... 23 No. Ili Modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni sul monopolio dei sali e dei tabacchi ...................... 25 No. 112 Tariffa dei prezzi di passaggio e noli massimi stabiliti per il trasporto di ¡passeggeri e merci -f- Modifiche apportate all’ Ordine Generale N. 12........................................ 28 No. 113 Determinazione dei noli massimi per il trasporto di merci e materiali con autoveicoli -— Modifica all’ Ordine N. 25 .......... 29 No. 114 Imposte sui terreni e sul „reddito agrario“ —• Modificazioni ai- 1’ Ordine Generale N. 25 ............................. 30 No. 115 Modifiche apportate all’imposta di consumo ed emendamenti all’ Ordine Generale N. 36 .......................... 31 No. 116 Compenso dovuto ai messi notificatori per l’accertamento e la liquidandone delle imposte dirette ed indirette ... 32 No. 117 Aumento dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette ............................... 33 No. 118 Corso d’addestramento per insegnanti sloveni a Gorizia .. 34 No. 119 Istituzione di un Consiglio di disciplina temporaneo per direttori didattici ed insegnanti di scuole medie e secondarie.. 35 PARTE II Zona di Trieste Ordine amministrativo di Zona Pag. No. 16 Nomina delle Commissioni di cui all’ Ordine N. 15 per il rilascio di licenze commerciali, licenze per mereiai e libretti di lavoro per artigiani .............................................. 38 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 7il Nomina nella sotto-commissione per la fissazione dei prezzi 40 Zona di Pola Ordine di Zona No. 9 Rettifica alF Ordine di Zona N. 8 —• Controllo del Comitato Alloggi sui locali di commercio : negozi —• depositi •—- magazzini — uffici pubbbei —• ristoranti -—- osterie......... 42 No. 11 Restrizioni sull’energia elettrica ............................ 42 Ordine amministrativo di Zona No. 39 Nomina del liquidatore della ,.R. Azienda Isole Brioni“.... 43 No. 40 Nomina del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana per la Zona di Pola ....................................... 43 No. 41 Nomina del dott. Carlo Ambrosi a Vice-Capo Ispettore della Agricoltura di Zona ....................................... 44 No. 42 Nomina di Adelmo Radin a Capo Ufficio distribuzione mezzi tecnici di produzione per 1’ Ispettorato Provinciale del- TAgricoltura di Zona ....................................... 44 No 43 Nomina del1 a Commissione pensioni ............................. 45 PA R TE III SEZIONE CIVILE — INSERZIONI ............................. 46