Received: 2012-04-18 UDC 339:347.999(450.323)"16" Original scientific article "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI". IL MAGISTRATO MERCANTILE ALLE FIERE DI BOLZANO (1635-1850): TRA GIUSTIZIA E MEDIAZIONE Andrea BONOLDI Dipartimento di Economia e Management, Universita degli Studi di Trento Via Inama 5, 38100 Trento, Italia e-mail andrea.bonoldi@unitn.it SINTESI Nel contributo si affrontano alcune questioni inerenti alle forme di risoluzione delle controversie tra mercanti in etä medievale e moderna. In particolare, si mette in evidenza come gli operatori commerciali abbiano cercato di promuovere nel tempo organi giuri-sdizionali dotati di adeguate competenze tecniche e l'adozione di una procedura snella e rapida. Partendo da un'analisi della letteratura che negli ultimi anni ha affrontato il tema sotto il profilo storico-economico e storico giuridico, si procede poi illustrando alcuni risultati di un progetto di ricerca relativi al funzionamento del tribunale delle fiere di Bolzano - il Magistrato mercantile attivo dal 1633 al 1850. Alla luce dei dati stati-stici rilevati da un campione di procedimenti e dell'analisi di alcuni casi processuali, si propongono brevi considerazioni in merito all'operativitä dell'istituzione. Parole chiave: commercio, tribunali mercantili, fiere, contratti, Bolzano, Magistrato mercantile "PROMPT RESOLUTION OF DISPUTES". THE FAIR COURT OF BOLZANO (1635-1850): BETWEEN JUSTICE AND MEDIATION ABSTRACT This paper examines some issues concerning how controversies between merchants had been solved in the Middle Ages and Early Modern Age. In particular it points out how commercial players always tried to foster courts with technical expertise as well as to encourage the adoption of simple and rapid processes. On the basis of literature which faced this topic from the point of view of economic history and history of law, this paper presents some results of a research project concerning the activity of the Fair Court in Bolzano - the Magistrato mercantile, or Merkantilmagistrat - which operatedfrom 1633 up to 1850. Starting from the analysis of a broad data-base of trial cases, this paper offers some reflections on the activity of this institution and how it worked. Keywords: trade, Merchant courts, fairs, contracts, Bolzano, Magistrato mercantile Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 Giä che sono privilegii, e prerogative, e concessioni di singolarissima qualitä, e con-sideratione ad altre fiere non impartite. Quindi e, cortese lettore, che nel presente libretto ti vengono notificate affine dall'honorevolezza, et avantaggiosa condittione di quelle, per chi vi negotia resti invitato a godere, et di partecipare di uni, et di altro. La dignitä della Giudicatura, tanto nella prima, quanto nella seconda istanza conferita a mercanti; la presta espedittione delle liti, che nascono senza dispendio; le merci di qualsivoglia sorte, e condittione, de quali abbondano le mentionate fiere; il gran pro-fitto, che puoi havere, si nel dare, come nel ricevere nelli tuoi bisogni denaro a cambio, del quale ne sono ben provviste esse fiere, con la moltiplicitä di utili, che in uno et l'altro capo ne riporta il mercante che vi negotia, con la certa sicurezza anco nelli casi di fallimenti d'havere molti opportuni rimeddi per la soddisfattione de creditori; la commoditä del sito della cittä di Bolgiano; la salubritä dell'aria; l'abbondanza, e delicatezza delle vivande, e de saporiti vini, ti invitano, non trascurare l'occasione, e vivifelice. (APB, AMM, 3.4.14, 619-622) Cosi si poteva leggere in una sorta di volantino pubblicitario inviato nel 1674 dalla cancelleria del Magistrato mercantile di Bolzano a numerose piazze commerciali euro-pee, nell'intento di promuovere l'afflusso degli operatori verso la fiera tirolese. Se con-tavano anche "l'abbondanza e delicatezza delle vivande, e de saporiti vini", nello scritto si rimarcavano pero soprattutto i vantaggi legati alla particolare dotazione istituzionale delle fiere, che le distingueva da altri appuntamenti consimili. In particolare il fatto che a giudicare in merito alle controversie tra operatori fosse un tribunale composto ed eletto esclusivamente da mercanti - "la dignita della Giudicatura ^ conferita a mercanti" -, che la procedura consentisse soluzioni rapide - "la presta espedditione delle liti" -, che ci fossero "molti opportuni rimeddi" a garanzia dei crediti anche in caso di fallimenti. IL PROBLEMA FONDAMENTALE DELLO SCAMBIO, LA LEX MERCATORIA E I TRIBUNALI MERCANTILI A partire da Smith e Ricardo, la teoria economica classica ha individuato nell'esten-sione dei mercati, ovvero nella possibilita di sfruttare i vantaggi derivanti dalla divisione del lavoro, un motore fondamentale della crescita economica. Numerosi esempi storici dimostrano come tale assunto trovi robuste verifiche sul piano empirico: i processi di cre-scita si sono infatti accompagnati in vario modo all'intensificazione degli scambi, dalla rivoluzione commerciale del XIII secolo, alla nascita di quella che e stata definita l'eco-nomia atlantica, fino ai piu recenti processi di globalizzazione (Findlay, O'Rourke 2008). Nell'Europa di antico regime, l'attivita commerciale ad ampio raggio ha dovuto mi-surarsi costantemente con un alto livello di rischio, che ne ha ostacolato lo sviluppo. Da un lato, vi erano infrastrutture di trasporto, via terra e via acqua, che spesso non garan-tivano standard costanti per quanto concerneva i tempi di consegna e il mantenimento dell'integrita della merce. D'altro lato, la cornice istituzionale - politica e giuridica -all'interno della quale gli scambi avevano luogo, non sempre era in grado di tutelare adeguatamente il diritto di proprieta. Il controllo incerto del territorio rendeva piuttosto Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 frequenti furti e rapine, I'arbitrarieta dei poteri locali conduceva a imposizioni e confi-sche, e il sistema giudiziario spesso non era in grado di risolvere in maniera rapida, equa ed efficace le dispute sorte tra operatori. Questo ha fatto si che i rischi insisti nel com-mercio internazionale siano rimasti a lungo assai elevati, disincentivando l'attivita in un settore dove spesso accadeva che gli operatori investissero su singole operazioni una parte consistente del proprio patrimonio, e dove dunque il rischio di fallimenti costituiva una minaccia costante. In questo contesto, l'effettiva realizzabilita delle transazioni era legata in parte im-portante alla soluzione di quello che Avner Greif ha definito il "problema fondamentale dello scambio", ovvero alla possibilita per un operatore di fare affidamento sul fatto che la controparte avrebbe rispettato il contenuto del contratto (Greif, 2000). Cio valeva in par-ticolare per quel tipo di transazioni - in realta piuttosto numerose - in cui le prestazioni delle due parti non erano simultanee, ma sequenziali (come ad esempio accade laddove e previsto, in qualsiasi forma, un credito - dal mutuo alla compravendita con pagamento differito). In una realta dove l'accesso alle informazioni risultava difficile e deboli era-no gli strumenti formali che garantivano l'esecutivita dei contratti, la reputazione degli attori giocava in questo senso un ruolo di primo piano. Ora, finche il mercato era suffi-cientemente piccolo e gli scambi ripetuti, la reputazione personale (il credito, la fiducia) funzionava come segnale per ridurre il rischio implicito nel contratto: fondamentale era in questo senso la rispondenza del comportamento dell'operatore ai canoni della correttezza mercantile, che poteva essere certificata dagli scambi passati. Cio valeva sia per i rapporti tra parti contrapposte (come nel caso di una compravendita), che nella regolazione delle relazioni tra un mercante e i suoi soci o agenti che operavano a distanza. Si trattava di meccanismi che funzionavano bene in presenza, come visto, di relazioni ripetute e su base personale, ma che si dimostravano meno funzionali quando la scala degli affari tendeva ad ampliarsi1. Storicamente, diverse sono state le strategie adottate per minimizzare i rischi di cui sopra, in assenza di un sistema formale - ossia di una normativa adeguata e di organi giudiziari e di polizia capaci di applicarla. Ormai classico, e piuttosto dibattuto, e il caso dei commercianti ebraici del Maghreb medievale, studiato da Avner Greif, che in qual-che modo costituisce anche un riferimento generale per diversi studi successivi che si sono occupati del funzionamento delle reti economiche costruite su comuni appartenen-ze etniche o religiose. Greif definisce l'organizzazione dei rapporti tra i commercianti ebraici del Maghreb come una "coalizione - una istituzione non anonima basta su un meccanismo di reputazione multilaterale" (Greif 2000, 266). In tali situazioni, la rete riesce a limitare comportamenti opportunistici da parte dei suoi membri - sia nei rapporti di compravendita, che in quelli di agenzia - perche le possibili sanzioni costituiscono un deterrente sufficientemente elevato. Da un lato, le informazioni circolano rapidamen- 1 II che non toglie che la personalizzazione delle relazioni d'affari sia rimasta a lungo una strategia per la riduzione del rischio perseguita dai mercanti che operavano a distanza: anche in eta moderna, molti operatori commerciali hanno rapporti particolarmente stretti e frequenti con un numero limitato di partner che operano su mercati distanti, e tali rapporti non di rado persistono di generazione in generazione. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 te all'interno della rete stessa, e percio un comportamento deviante diventa in breve di pubblico dominio, potendo avere come conseguenza il fatto che tutti i membri della rete escluderanno il reo dagli affari futuri. Dall'altro, il singolo operatore si trova immerso in un sistema di relazioni che non e fatto solo di rapporti economici, ma dove contano an-che i legami di natura sociale e culturale: i disincentivi al comportamento opportunistico agiscono cosi su piani diversi. Al caso dei mercanti del Maghreb, Greif contrappone quello degli operatori genovesi, dove il controllo sugli agenti non avviene nell'ambito di una coalizione, ma in un rapporto che si basa sia sulla reputazione bilaterale (l'agente non imbroglia il principale perche teme di non poter piu operare con lui o con i membri della sua famiglia), che sull'azione delle istituzioni pubbliche (con forme di registrazione ufficiali dei contratti e misure di intervento per punire chi non ne rispetta il contenuto)2. Proprio in quest'ultimo aspetto Greif individua anche il punto di forza del modello genovese: quando infatti il numero di operatori e il raggio degli affari si amplia e le transazioni diventano piu complesse, la reputazione non basta piu a ridurre i rischi di insolvenza nei contratti, e occorre introdurre meccanismi formali di controllo. La creazione di una vasta rete di mercato segnata dallo scambio impersonale presuppone infatti l'esistenza di istituzioni capaci di garantire l'ese-cutivita dei contratti oltre il meccanismo di fiducia e al di la delle modalita di regolazione dei conflitti interne a gruppi socialicircoscritti. La nascita e lo sviluppo di queste istituzioni non risponde, ovviamente, a una logica di natura soltanto economica, ma e legata a speci-fici contesti sociali, politici e culturali3; cio nonostante, le conseguenze economiche sono particolarmente rilevanti. E in ogni caso, la necessita di definire un contesto di regole certo che agevolasse l'attivita di scambio e stata all'origine di importanti processi di formazione di istituzioni giuridiche, con effetti di lungo periodo sulla storia dell'economia occidentale. In diverse realta urbane a vocazione mercantile dell'Italia centro-settentrionale si svi-luppano nel medioevo organismi preposti a risolvere le controversie tra operatori com-merciali caratterizzati dal fatto di rispondere ad alcune specifiche esigenze insite nell'at-tivita di scambio, come l'attenzione specifica alla dimensione economica piu che a quella giuridica in senso formale dei contratti, e la snellezza e rapidita delle procedure. Il primo aspetto e legato al fatto che gli operatori commerciali erano interessati soprattutto a che la controversia si chiudesse con la miglior soluzione possibile sotto il profilo economico, piu che non con il riconoscimento di un diritto formale, e cio spiega anche la frequenza con cui queste controversie si risolvevano in accordi - sia giudiziali che stragiudiziali - in cui i contenuti del contratto originale venivano cambiati in maniera anche sostanziale. Il secondo aspetto invece, quello procedurale, e legato alla necessita di risolvere i conflitti in tempi e a costi contenuti: spesso una controversia commerciale implica un'immobilizza-zione di risorse (il credito non riscosso, la merce non consegnata) che puo causare danni 2 Greif rileva come i differenti modelli non siano da ricondurre alla mancanza di un sistema legale organizzato nel caso dei mercanti ebrei del Maghreb - che infatti esisteva - ma sostanzialmente al fatto che la struttura della coalizione induceva a risolvere i conflitti in via informale (Greif 2000, 277). 3 Cio implica comunque che tali istituzioni non siano necessariamente "ottimali" sotto un profilo strettamente economico. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 rilevanti alle parti in causa. Ecco dunque emergere alcuni tratti caratteristici - e persistenti nel tempo - di una "tei^a parte" del tutto peculiare, ossia degli organismi preposti alla risoluzione dei conflitti tra operatori commerciali. Da un lato vi e la competenza specifica sulla materia, e dunque la conoscenza non solo degli aspetti tecnici delle transazioni, ma anche delle necessita e delle sensibilita specifiche dei mercanti, perseguita attraverso una composizione degli organi giudicanti che prevedeva una presenza piu o meno forte di soggetti provenienti dal mondo del commercio. Dall'altro vi e la relativa informalita delle procedure, che trova nel tempo supporto anche in alcune elaborazioni della forma sommaria nel diritto canonico a partire dal Trecento: la formula «simpliciter, et de plano, ac sine strepitu iudicij, et figura» diventa cosi un riferimento cardine per le giurisdizioni mercantili4. Da un'evoluzione ed estensione degli organismi preposti a risolvere i conflitti interni alle corporazioni, nascono cosi le "mercanzie", fori mercantili operanti, in forme e con caratteristiche in parte diverse, in numerose citta mercantili dell'Italia centro-settentrio-nale: Firenze, Lucca, Milano, Bologna, Pavia, Perugia, Cremona, Siena etc.5. Ma organismi per la risoluzione dei conflitti nascono anche nei principali centri di fiera, dove la limitazione del tempo per le contrattazioni e la presenza di operatori provenienti da realta diverse rafforzava ulteriormente la necessita di avere una procedura rapida e almeno in parte slegata dai vincoli della giustizia territoriale. Fin dalle fiere della Champagne del XII e XIII secolo, i tribunali che trattavano le controversie mercantili hanno contribuito a tutelare i diritti di proprieta derivanti dai contratti grazie a una procedura rispondente alle esigenze del commercio - veloce e informale - e a una competenza tecnica legata al fatto che l'organo giudicante vedeva la partecipazione degli stessi mercanti. In questi casi, la trascrizione dell'esito dei processi in appositi registri accessibili agli operatori mercantili, costituiva la fonte informativa primaria cui riferirsi per conoscere lo stato di reputazione della controparte6. Ecco dunque che per la funzionalita delle fiere e sempre stata cruciale la disponibilita di adeguati strumenti di risoluzione delle controversie (Fortunati, 2005). In un contesto altamente rischioso e instabile come quello del commercio a distanza di eta medievale e moderna, il fatto che un centro disponesse di un organo capace di ri-spondere alle esigenze degli operatori mercantili in termini di competenza e rapidita delle decisioni, costituiva un vantaggio competitivo non indifferente, che poteva attirare sulla piazza importanti flussi commerciali. Negli ultimi decenni sia gli storici del diritto che quelli dell'economia hanno affron-tato lo studio di queste istituzioni, dando origine a vivaci dispute. Nel campo giuridico il confronto e avvenuto all'interno della querelle sorta attorno all'effettiva storicita di una "lex mercatoria" valida per gli operatori mercantili e largamente autonoma rispetto alle La formulazione si ritrova nella clementina Saepe. Cfr. Marchisello, 2008; sugli influssi del diritto canonico in ambito commerciale, Landau, 2003. Si vedano, in generale, Piergiovanni, 1987 e 2003 e Fortunati, 2009; su Firenze Astorri, 1998; su Siena Ascheri, 1989 e Chiantini, 1996; su Bologna Legnani, 2005 e 2008; su Milano Mainoni, 1998. La reale natura delle giurisdizioni competenti per gli affari di fiera e oggetto, nel caso della Champagne ma non solo, di discussione. Cfr. Milgrom, North, Weingast, 1990, (dove, a onor del vero, la componente storica viene in gran parte sacrificata sull'altare della modellizzazione) con Edwards, Ogilvie, 2012a. 5 6 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 leggi e ai tribunali ordinari. Il confronto trae l'origine dal tentativo, aspramente conte-stato da alcuni studiosi, di giustificare oggi I'istituzione di un sistema di regolazione dei conflitti nell'ambito delle transazioni globali che prescinda in sostanza dagli ordinamenti nazionali, e sia praticamente governato dagli operatori economici, anche sulla base del precedente storico di una "lex mercatoria" attiva appunto in eta medievale e moderna e intesa in tal senso7. Anche in campo storico-economico il funzionamento delle istitu-zioni che regolavano l'attivita commerciale e stato recentemente oggetto di interesse, e anche in questo ambito sono emerse, proprio negli ultimi anni, visioni contrastanti che in qualche modo costituiscono un pendant del dibattito che ha avuto luogo tra i giuristi. Due questioni fondamentali sono al centro della disputa, tuttora in corso. La prima e se le istituzioni preposte alla regolazione degli scambi, in particolare quelle nate all'interno del mondo mercantile, abbiano favorito o meno l'espansione degli scambi e la crescita dell'economia nel suo complesso, o non si siano tradotte invece in uno strumento di tutela di interessi particolari. La seconda verte su quanto tali istituzioni possano effettivamente considerarsi realmente autonome rispetto a un contesto politico e giuridico sempre me-glio definito dal progressivo rafforzarsi delle potesta statuali8. I recenti dibattiti hanno indubbiamente contribuito a una piu chiara definizione anali-tica di alcune questioni centrali nel sistema di regole che stava alla base dell'attivita commerciale in eta medievale e moderna. Decisamente meno sviluppata e invece la verifica empirica delle tesi proposte: pur non mancando diversi studi sul funzionamento reale dei tribunali mercantili9, si e infatti ancora lontani da un'analisi ampia al punto da consentire di trarre conclusioni generali sul fenomeno. Un progetto di ricerca del Dipartimento di Economia e Management dell'Universita degli Studi di Trento ha indagando il funzionamento di queste istituzioni alla luce del caso del Magistrato mercantile operante dal 1635 al 1850 presso le fiere di Bolzano, uno dei nodi principali nella rete dei traffici tra area mediterranea ed Europa centro-settentrionale10. 7 Trakman, 1983 e Benson, 1989 ad esempio, sostengono l'idea di una "lex mercatoria" autonoma per formazione e condivisa, in eta medievale, dagli operatori internazionali; piuttosto critici nei confronti di questa interpretazione Cordes, 2001; Dohahue, 2004; Schulz, 2008. L'argomento e stato tra l'altro oggetto di una sezione monografica del Chicago Journal of International Law, 5, 2004, intitolata The Empirical and Theoretical Underpinnings of the Law Merchant, di diversi saggi contenuti in Piergiovanni, 2005, e in un numero monografico della rivista Sociologia del diritto, 32, 2005, 2-3. 8 II confronto vede ora contrapporsi in particolare Sheilagh Ogilvie e Avner Greif (Greif, 2006; Ogilvie, 2007 e 2011; Edwards, Ogilvie, 2012b; Greif, 2012; cfr. anche Gederblom, Grafe, 2010). Per una trattazione piu ampia delle questioni qui presentate, cfr. Bonoldi, 2012. 9 Alcuni casi locali sono stati affrontati piu estesamente. Si vedano ad esempio i lavori gia citati di Astorri, 1998 e Legnani, 1998 e 2005. Una serie di dibattimenti di natura economica, nello specifico relativi a negozi cambiari, tenutisi presso le maggiori istanze del sistema giudiziario del Sacro Romano Impero, sono analizzati in Amend-Traut, 2009. 10 Endogenous Institutions in Trade Networks: Some Lessons from History, PAT-CRS 2008. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 LE FIERE DI BOLZANO, I PRIVILEGI DEL 1635 E IL MAGISTRATO MERCANTILE Bolzano nasce e si sviluppa come centro di mercato e sede di fiera a partire dal XIII secolo, traendo vantaggio da una posizione geografica favorevole nel contesto dei per-corsi che collegavano l'area mediterranea e l'Europa centro-settentrionale attraverso le Alpi. A partire dal 1202 vi sono testimonianze di mercati annuali, che col tempo si trasfor-mano in fiere, sulla base di una serie di agevolazioni di varia natura concesse dai signori territoriali (il principe vescovo di Trento prima, i conti del Tirolo e gli Asburgo poi). Il commercio di transito costituiva, grazie al ritorno dei servizi prestati sul territorio - dal trasporto all'intermediazione - e al gettito daziario, un'importante voce di riequilibrio nel contesto di un'economia locale segnata dalle debolezze tipiche delle aree di montagna. Il ruolo delle fiere bolzanine come snodo del commercio transalpino si consolido tra il XV e il XVI secolo, quando assunsero la configurazione definitiva con quattro appuntamen-ti distribuiti nell'arco dell'anno (Mezza Quaresima, Corpus Domini, San Bartolomeo, Sant'Andrea). In una prima fase, gli scambi riguardavano soprattutto i prodotti in lana, i metalli, le telerie e le spezie, mentre dalla fine del Cinquecento acquisto rilevanza la seta, che assunse l'assoluta preminenza nel traffico "ascendente", ossia proveniente dall'Italia (Bonoldi, 2007a). Gli operatori giungevano in fiera soprattutto dall'Italia centro-settentrionale, e in particolare dall'area veneta - con Verona in testa -, e dalle citta mercantili della Germania meridionale, con un ruolo dominante di Augsburg. L'evoluzione, politica ed economica, della situazione europea tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento introdusse nello scenario in cui operavano le fiere di Bolzano notevoli fattori di incertezza, ai quali si cerco di fare fronte mediante una rior-ganizzazione istituzionale, che ebbe luogo nel 1633/35 con i privilegi concessi dall'Ar-ciduchessa del Tirolo Claudia de' Medici. Nacque cosi anche il Magistrato mercantile. Ora, se confrontiamo il tribunale di fiera bolzanino con i modelli classici riportati dalla letteratura - dalle fiere della Champagne alle "mercanzie" delle citta italiane - ci si trova di fronte a un caso piuttosto curioso di tarda istituzione di un foro mercantile. Per lungo tempo, le forme di regolazione dei conflitti tra i mercanti di diversa prove-nienza operanti a Bolzano, incentrate sul ruolo dei tribunali locali e, si puo supporre, su pratiche informali di arbitrato, sembrano svolgere bene la loro funzione. Ma con i primi decenni del Seicento cresce presso gli operatori di fiera il malcontento nei confronti del tribunale territoriale, lo Stadt- und Landgericht Bozen-Gries. Cio avviene in un contesto generale di crescente instabilita politica ed economica in Italia settentrionale e in Europa centrale, segnato tra l'altro dall'esplosione della guerra dei Trent'anni, dal ripetersi di disordini monetari in area tedesca e dalla disintegrazione del sistema internazionale dei cambi basato sulle fiere di Bisenzone. Nello stesso torno di tempo, nelle transazioni di fiera bolzanine paiono assumere importanza crescente i negozi cambiari11. Il clima di notevole incertezza e il diffondersi di pratiche commerciali e finanziarie tecnicamente complesse sembrano dunque giustificare la richiesta da parte degli operatori di un foro che fosse in grado di risolvere le dispute in modo rapido e competente, richiesta infine 11 Sulla posizione di Bolzano nel circuito cambiario internazionale, Denzel, 2005. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 soddisfatta con I'istituzione del Magistrato.12 Viene pero spontaneo chiedersi come mai il governo tirolese - retto da un ramo degli Asburgo, e in quella fase da Claudia de' Medici, vedova di Leopoldo V - abbia deciso di rinunciare, pur nell'ambito circoscritto dei negozi di fiera, all'esercizio una prerogativa fondamentale come quella giurisdizionale (Bonoldi, 2007b, 103-112). E in effetti all'interno dell'amministrazione arciducale, non mancarono di manifestarsi resistenze contro la concessione dei privilegi prima, e contro la loro applicazione poi.13 Se dal lato degli operatori mercantili i motivi per la richiesta di una diversa gestione della giustizia di fiera erano evidenti, anche sul fronte del governo tirolese in realta non mancavano le ragioni per cercare di mantenere, e se possibile rafforzare, l'attrattivita della piazza bolzanina. I pur notevoli vantaggi in termini geografici dei percorsi tirolesi non erano infatti tali da escludere del tutto la concorrenza di vie alternative di attraversamento delle Alpi. Inoltre, le fiere di Bolzano correvano il rischio di trovarsi spiazzate dall'istituzione di una fiera di cambi e merci a Verona, che cominciava a emergere come prospettiva reale proprio nel secondo decennio del Seicento, e che potenzialmente avrebbe potuto sottrarre una mole consistente di affari al mercato bol-zanino, anche se poi, in realta, non sarebbe mai decollata pienamente (Mandich, 1947; Lanaro, 2003). Per il governo tirolese era dunque importante mantenere sul territorio tanto i flussi di transito, quanto le fiere. I primi in particolare perche garantivano, nel contesto difficile di un'economia di montagna che nel secolo precedente aveva visto ridimensionarsi le entrate legate all'attivita mineraria, un ritorno significativo in termini tanto di introiti daziari, quanto di occasioni di lavoro per i servizi legati al commercio14. Le seconde, perche proprio in quegli anni era di importanza vitale per il Tirolo mante-nere stretti rapporti con le grandi case mercantili, in particolare veronesi e augustane, che frequentavano la piazza bolzanina. Infatti, soprattutto a causa dell'incremento delle spese per motivi bellici intervenuto a cavallo tra Cinque- e Seicento, il deficit della camera arciducale era cresciuto a dismisura: solo tra il 1618 e il 1625 l'aumento era stato del 40 %, portando l'indebitamento complessivo a oltre nove milioni di fiorini, una cifra enorme per le possibilita economiche del territorio (Bonoldi, 2007b, 109-110). Ecco allora che il finanziamento del debito diventava una questione urgente per Innsbruck, che non poteva rinunciare in alcun modo all'apporto di operatori in grado di mobilitare importanti risorse finanziarie: anche nei secoli successivi, il Magistrato mercantile bol-zanino e i mercanti di fiera avrebbero continuato a sostenere massicciamente la finanza pubblica tirolese15. 12 Sugli statuti delle fiere di Bolzano e sulla loro genesi si vedano Silberschmidt, 1894; Bückling, 1907; Huter, 1927; Mandich, 1947; Krasensky, 1957; Sprung, 1981; Bonoldi, 2007b; Barbacetto, 2012. 13 Con l'emanazione dei privilegi, l'arciduchessa aveva intimato ai funzionari pubblici di rispettare le competenze del Magistrato mercantile, e di agevolarne l'attivita (TLAI, L, 40, 207); ma i numerosi richiami successivi di tale prescrizione dimostrano come l'applicazione fosse tutt'altro che univoca. Nel 1663 Sigismondo Francesco invitava i funzionari a far attuare i privilegi e a tutelare i mercanti "et cio per quanto vogliono star lontani dal nostro irremissibile castigo" (APB, AMM, 3.4.13, 50). 14 Per alcune valutazioni quantitative, riferite al Settecento e al primo Ottocento, Bonoldi 1999, 339-375. 15 Nel periodo compreso tra il 1710 e il 1770, ad esempio, i prestiti alla Camera tirolese intermediati dal Magistrato mercantile assommarono a oltre tre milioni e trecentomila fiorini. Bonoldi 2007b, 109. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 Con quanto visto si spiega dunque la posizione di forza contrattuale degli operatori di fiera, che fece si che nel complesso processo di concessione dei privilegi, conclusosi nel 1633 con la prima elezione del Magistrato, e definitivamente due anni dopo con l'emis-sione del diploma arciducale, venissero accolte molte delle richieste di parte mercantile. Da una sommaria analisi del contenuto del provvedimento (Canali, 1942-1943; Barba-cetto, 2012), emergono subito alcune peculiarita dell'istituzione bolzanina, in particolare in merito a due aspetti interessanti ai fini dell'argomento generale qui trattato, ovvero la composizione degli organi giudicanti e le caratteristiche della procedura adottata. In primo luogo, il tribunale - competente per tutte le controversie insorte in fiera o connesse al traffico di fiera - era composto esclusivamente da operatori commerciali, e i giudi-ci venivano eletti dagli stessi mercanti che intervenivano alle fiere (o meglio, dall'elite costituita dai mercanti immatricolati nella contrattazione)16. Non c'era dunque nessuna rappresentanza, diretta o indiretta, del potere politico17, che manteneva la prerogativa, essenzialmente formale, dell'approvazione dei nominativi proposti dalla contrattazione. Si trattava di un significativo riconoscimento di autonomia giurisdizionale per gli operatori di fiera, che garantiva che l'organo giudicante fosse composto da soggetti che avevano piena consapevolezza non solo dei contenuti tecnici delle controversie su cui erano chiamati a giudicare, ma anche delle particolari esigenze, in termini di rapidita e informalita della procedura, proprie del corpo mercantile, a maggior ragione nel contesto di appuntamenti di fiera che duravano 14 giorni. Le corti - composte da un Console e due Consiglieri - erano due, una per la prima e una per la seconda istanza. E dovevano riflettere, e qui vi e un'altra peculiarita dei Privilegi, la natura composita degli operatori, garantendo la perfetta parita di rappresentanza delle due principali "nazioni mercantili", la tedesca e l'italiana, con un'alternanza di anno in anno e tra i due gradi di giudizio. Il capitolo quarto dei Privilegi recita in tal senso: "Li carichi dovranno durare per un anno continuo, potendo quelli, che fossero stati eletti Consiglieri esser eletti Consuli, & anco Giudici di Appellatione, con espressa circonspetione pero, che quando il Consule sara Alemanno, li due Consiglieri siano Italiani, il Giudice de Appello parimente Italiano, & i suoi due Consiglieri Alemanni, e converso, il che sempre si dovra osservare"18. In questo modo, la fiera di Bolzano ribadiva la sua funzione di mercato di confine, a cavallo tra due aree economiche e culturali, nel quale le differenze linguistiche, giuridiche e culturali venivano mediate e risolte in funzione dell'attivita commerciale. E in n tal senso, l'isti-tuzione bolzanina svolgera un'importante funzione di mediazione verso nord di alcune 16 Riporta il cap. 1 dei Privilegi del 1635 (si utilizza qui la versione pubblicata in Canali 1942-1943, 262-271): "Che ogn'Anno^ sia fatta elettione per pluralita di voti dalli Mercanti della Contrattatione di un Consule e due Consiglieri^". 17 Cfr. a tal proposito quanto riporta, per altri casi, Fortunati, 2007, 51 s. e 2008, 95. 18 A lungo furono i due principali poli di riferimento del traffico di fiera bolzanino a esprimere il maggior numero di membri del Magistrato mercantile: Verona e Augsburg. In particolare, lungo l'intero arco dell'esistenza dell'istituzione (1633-1850), furono 71 i consoli e 170 i consiglieri che provenivano dalla citta scaligera, mentre 48 consoli e 83 consiglieri facevano capo all'importante centro mercantile svevo. Con i decenni centrali del Settecento pero, divenne sempre piu rilevante la presenza delle case mercantili bolzanine, che espressero in tutto 72 consoli e 152 consiglieri. Cfr. Canali, 1942-1943, 61-63 e Bonoldi, 2004. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 importanti acquisizioni del diritto commerciale italiano, in particolare in relazione alle pratiche cambiarie (Krasensky, 1957, 84). La necessita di procedimenti rapidi e informali viene invece menzionata esplicitamen-te al capitolo VIII del Privilegio: "Le giudicature debbano farsi summariamente con lo stil mercantile, udite le ragioni delle parti, riguardata la sola verita del fatto, senza formation di processo solenne, figura, o strepito di giuditio, & senz'alcuna recognitione alli Giudici delle loro fatiche". Si riprendeva cosi quasi alla lettera un passaggio cruciale della clementina Saepe - "_ac sine strepitu iudicij, et figura" - di cui s'e gia detto, che oltre tre secoli prima aveva fissato una procedura sommaria in ambito canonico dimostratasi in sintonia con le specifiche esigenze in termini di tempestivita del mondo mercantile. PROCESSI DI FIERA Per quanto gli statuti possano contenere indicazioni rilevanti, e evidente che valutare un'istituzione soltanto alla luce delle fonti normative, significa correre il rischio di non capire quale fosse il suo reale funzionamento. Ecco dunque che il progetto di cui s'e detto ha previsto un'analisi approfondita dei processi di fiera, dai quali pare di poter evincere una serie di informazioni dettagliate su come funzionasse la pratica quotidiana della giu-stizia mercantile, ma anche in merito alle caratteristiche degli scambi (protagonisti, mer-ci, forme di pagamento etc.) difficilmente desumibili da altre fonti. Sono stati catalogati circa un migliaio di processi (sui circa 13.000 verbalizzati nell'archivio tra 1633 e 1850), 750 dei quali, relativi ai periodi 1633-1638 e 1697-1701, sono stati sottoposti a una prima analisi statistica19. Dai risultati della quale emergono alcuni dati interessanti, proprio in relazione alle categorie interpretative che stanno alla base di questa pubblicazione. Risulta ad esempio evidente, e non sorprende in relazione alla natura dell'istituzione, come l'obiettivo finale della magistratura mercantile non fosse tanto trovare ad ogni costo una soluzione formale delle controversie, quanto piuttosto favorire un accordo tra le parti. Sono decisamente numerosi infatti i casi di procedimenti aperti la cui conclusione non si trova negli atti, lasciando presumere che si siano conclusi con una soluzione stragiudizia-le. Circa il 10 % dei processi trova una soluzione concordata espressamente verbalizzata, mentre una percentuale crescente nel tempo, e superiore alla meta ad esempio a caval-lo tra Sei- e Settecento, non si conclude formalmente, lasciando presupporre l'avvenuta soluzione stragiudiziale. Occorre tener presente che data la rapidita del giudizio - un giorno per il primo grado, al massimo altri due per il secondo - e i bassi costi di accesso al Magistrato - finanziato esclusivamente in basse a un dazio che colpiva tutte le merci di fiera - l'istituzione veniva chiamata in causa anche semplicemente per affermare o meno l'esistenza di un diritto, o per esprimere un parere di natura arbitrale20. In molti casi poi, 19 Per un maggior dettaglio, si veda Bonoldi, 2012. 20 In particolare a proposito delle controversie cambiarie discusse di fronte al Magistrato mercantile, Giulio Mandich scriveva: "Cio che piu preoccupa, nel traffico di fiera, e la certezza formale dell'acquisto del diritto. Ma reso certo, nel miglior modo possibile, questo acquisto, resta il problema di rendere anche realizzabile, nella maggiore misura, il diritto acquisito ad un debitore che non vuole o non puo adempiere" (Mandich, 1979, 519). Certezza dei diritti acquisiti ed esecutivita dei contratti sono elementi che riemergono Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 la soluzione della controversia veniva rimessa direttamente dal tribunale agli arbitri. Nel luglio 1697 ad esempio, un inadempimento contrattuale di Christian Turm di Augsburg ai danni di Carlo Briani di Verona in merito a una partita di seta nera, venne risolto con il Magistrato che rimandava alla mediazione arbitrale di Andrea Maldura - lo stesso console che presiedeva la corte - e Andrea Conti (APB, AMM, 3.1.19, cc. 220v-221r; 253v-254r; 262v). Il fatto che per il campione preso a riferimento la grandissima parte dei processi (92 % nel primo quinquennio, 85 % nel secondo) si fosse risolta nel primo grado di giudizio, testimonia poi come l'esigenza di rapidita ed efficienza insita nelle pratiche mercantili fosse rispettata. La snellezza della procedura era garantita anche dagli elementi che venivano conside-rati nel processo, in particolare la testimonianza diretta - in caso di necessita giurata - e le scritture commerciali. Queste ultime, in particolare, costituivano un elemento di prova rilevante, perche rappresentavano una descrizione che veniva ritenuta sufficientemente "oggettiva", almeno dal punto di vista mercantile, della realta delle transazioni. In un processo tenutosi il 28 giugno del 1634 ad esempio, Bartolomeo Sala di Verona chiede-va che il Magistrato condannasse Pietro Lanzellini di Augsburg al pagamento a prezzo concordato di una partita di tessuti; il Lanzellini pero eccepiva che il valore effettivo della merce fosse inferiore a quanto pattuito sulla base del campione. Dall'analisi delle scritture di fiera del Sala tuttavia, si poteva evincere che la stessa tipologia di merce era stata venduta a quel prezzo a diversi operatori, e cosi il compratore fu condannato seduta stante al pagamento (APB, AMM, 3.1.1, cc. 32v-33r )21. Questi dunque alcuni tratti caratteristici di una terza parte che era espressione diretta, se si vuole "dal basso", del contesto in cui si trovava a dover dirimere le controversie, e la cui funzione principale era quella di ridurre l'incertezza legata all'esecutivita dei contratti, aumentando in tal modo l'efficienza degli scambi. L'intento prevalente era so-stanzialmente quello di rendere fluido il mercato, favorendo compromessi e accordi tra le parti, in un contesto complesso e mutevole, e quindi difficilmente codificabile. Da nume-rosi processi traspare con chiarezza come la massima funzionalita degli scambi fosse un obiettivo primario dell'azione del tribunale di fiera. Nel settembre del 1634, il mercante tedesco Geronimo Lidl e un suo socio si rivolsero al Magistrato per chiedere il rimborso di una parte dell'importo versato a Bartolomeo e Antonio Pantini di Verona per una partita di raso fiorentino e lucchese, pagata 44 bezzi al braccio, ovvero al di sopra di quello che ex-post, alla luce di quanto saputo da altri operatori, ritenevano essere il suo valore reale. Ora, non trovandosi di fronte a un vizio evidente della merce o della forma del contratto, il Magistrato avrebbe potuto, in ossequio al principio della liberta negoziale, respingere il tardivo intervento degli attori. In realta, ritenendo che l'applicazione di un prezzo equo -ossia non troppo distante da quello applicato solitamente in transazioni analoghe - fosse un principio fondamentale per il buon funzionamento sul lungo periodo degli scambi di fiera, il Magistrato mercantile intervenne imponendo alla parte convenuta di restituire parte di quanto corrisposto. Qui il tribunale opero coscientemente per sanare quella che la continuamente nella lettera del privilegio e nella pratica operativa successiva del Magistrato. 21 Sull'utilizzo delle scritture mercantili come prova processuale, Fortunati, 1996. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 teoria economica oggi definirebbe un'asimmetria informativa, ossia una delle cause prin-cipali di cattivo funzionamento delle relazioni di mercato, la cui potenziale pericolosita era dunque ben nota anche agli operatori dell'epoca (APB, AMM, 3.1.1, 40rv)22. In conclusione, si puo notare come nel Magistrato mercantile bolzanino siano riscon-trabili caratteristiche parzialmente assimilabili a quelle di altre istituzioni giudiziarie di antico regime, in primo luogo perche non era raro che si verificasse un'inversione dei ruoli: capitava infatti che chi ricopriva la carica di console o consigliere fosse, prima o poi, parte in causa. Inoltre la funzione dell'istituzione non era solo giuridica, ma anche politica. Il Magistrato infatti agi per quasi due secoli in funzione di rappresentanza degli interessi di tutti gli operatori presso le istanze politiche tirolesi e viennesi, esercitando un intenso lavoro di lobbying in favore del commercio a distanza (Heiss, 1992). Col tempo l'attivita del Magistrato dovette tuttavia forzatamente misurarsi con le mo-dificazioni - economiche e istituzionali - che intercorrevano nell'ambiente in cui operava. Cosi il fatto che nel corso del Settecento il controllo del traffico di fiera sia passa-to in mano alle case mercantili bolzanine condusse a sensibili cambiamenti anche nella composizione del Magistrato, con un numero crescente di cariche ricoperte da operatori locali23. Il processo di "Staatswerdung" della monarchia asburgica nel secondo Settecento poi, si attuo anche attraverso l'estensione del controllo statale sull'ambito giurisdizionale, con la graduale eliminazione dell'intreccio di particolarismi tipico dell'antico regime. Il Magistrato bolzanino riusci a lungo a difendere i suoi privilegi, non da ultimo grazie alla dimostrata efficienza della sua azione e alla forza contrattuale garantitagli dall'accesso a importanti risorse finanziarie. Ma con l'eta giuseppina, e soprattutto con il periodo napoleonico e l'occupazione franco-bavarese del Tirolo, le prerogative del Magistrato furono sensibilmente ridimensionate. Come in altri casi, il ritorno all'Austria sancito dal Congresso di Vienna porto a una restaurazione solo formale della situazione precedente, mentre anche l'attivita economica delle fiere tendeva sempre piu a ripiegare su di una dimensione regionale. Ben prima dunque che l'istituzione fosse sostituita, nel 1851, della Handelskammer (la Camera di commercio), il Magistrato mercantile aveva cessato di svolgere quelle funzioni che per due secoli l'avevano reso un protagonista importante dei transiti transalpini. 22 Sul ruolo delle relazioni fiduciarie come elemento fondamentale dell'attivita commerciale in questo contesto, cfr. Lorandini 2012. 23 Solo a partire dal 1656 si trovano mercanti bolzanini tra i membri (di nazione alemanna) della Magistratura; dal 1770 la prevalenza e evidente. Bonoldi 2004, 31. Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 "HITRO RAZREŠEVANJE SPOROV". TRGOVSKO SODIŠČE NA SEJMIH V BOCNU (1635-1850): MED SODNO OBLASTJO IN MEDIACIJO Andrea BONOLDI Dipartimento di Economia e Management, Universita degli Studi di Trento, Via Inama 5, 38100 Trento, Italija e-mail andrea.bonoldi@unitn.it POVZETEK V srednjem veku in v sodobnem času je bila trgovska dejavnost v veliki meri odvisna od delovanja mehanizmov dobrega imena. V okoliščinah posebno otežene dostopnosti informacij in kaj malo učinkovitih formalnih sredstev za zagotavljanje izvršilnosti pogodb, je bil ugled udeležencev temeljnega pomena. Dokler je bil trg dovolj majhen in trgovanje utečeno, je ugled (kredit, zaupanje) deloval kot neke vrste pokazatelj, ki je zmanjševal v pogodbi vsebovano tveganje: temeljnega pomena je bila skladnost agentovega obnašanja z načeli trgovske korektnosti, kot jo je potrjevalo dotedanje trgovanje. S povečanjem števila izvajalcev, širšega področja dejavnosti in večje zapletenosti transakcij pa za zmanjševanje tveganja zaradi nesposobnosti poravnave plačilnih obveznosti sam ugled ni več zadostoval. Potrebno je bilo uvesti ukrepe za formalni nadzor. Vse od sejmov v Champagni v 12. in 13. stoletju so k zaščiti lastninskih pravic, izhajajočih iz pogodb, prispevala trgovska sodišča s pomočjo hitrih in neformalnih postopkov, ki so odgovarjala potrebam trgovine in strokovnosti, ki je izhajala iz dejstva, da so razsodniški organ po večini sestavljali trgovci sami. Če so v zadnjem času bodisi raziskave gospodarske bodisi pravne zgodovine obravnavale tematiko z različnimi in včasih nasprotnimi argumenti, bo za zgodovinsko rekonstrukcijo praks trgovskih procesov potrebno še veliko dela in iskanja po arhivih. Na projektu, v okviru Oddelka za ekonomijo in management pri Univerzi v Trentu, so se pričele raziskave o delovanju tovrstnih institucij skozi primer Trgovskega sodišča, ki je med letoma 1635 in 1850 deloval na sejmih v Bocnu, enem najpomembnejših prometnih vozlišč med Sredozemljem ter severno in osrednjo Evropo. Doslej je bil analiziran vzorec približno 750 primerov, ki so porazdeljeni v dve obdobji (1633-1638 in 1697-1701). V prispevku avtor predstavlja nekatere vidike te raziskave in namenja pozornost medsebojnemu vplivu modus operandi ustanove in razvoja političnih in gospodarskih razmer na obravnavanem območju. Ključne besede: trgovina, trgovska sodišča, sejmi, pogodbe, Bocen, Magistrato mercantile Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 FONTI E BIBLIOGRAFIA APB, AMM - Archivio provinciale di Bolzano (APB), f. Archivio del Magistrato mercantile (AMM). TLAI, L - Tiroler Landesarchiv Innsbruck (TLAI), Leopoldinum (L). 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