Received: 2011-10-15 UDC 341.222:341.63(091)"15/17" Original scientific article SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME TERZA PARTE NEI CONFLITTI CONFINARI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA Jacopo PIZZEGHELLO Istituto tecnico statale "G. Girardi", Via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Padova), Italia e-mail: jacopopizz@alice.it SINTESI In questo contributo si esamina il lungo processo di riduzione a confine lineare di un tratto della frontiera montana veneto-asburgica, come campo di una composizione negoziale affidata a una terza parte rappresentata ora da giuristi componenti collegi ar-bitrali o commissioni bilaterali espresse a livello "locale" dalle realta giurisdizionali in causa, ora da commissari plenipotenziari degli Stati. Attraverso l'analisi delle principali tappe congressuali che tra il XVI e la meta del XVIII sec. disegnarono, con i tracciati di possessi e proprieta dei sudditi, le linee di demarcazione interstatuali, si cerca di coglie-re i meccanismi di costruzione dei confini, intersecando le letture delle controversie dal centro (o da differenti centri dello «Stato composito») e dalle periferie. La progressiva precisazione delle competenze territoriali dello Stato viene dunque valutata in relazione alla composizione delle forze sociali, colta anzitutto nella loro interazione negli spazi di frontiera, oltre che ai rapporti di forza tra Stati contermini. Parole chiave: frontiera zonale, confine lineare, arbitrato, commissari plenipotenziari, sovranita territoriale SOLEMN PROCESSES AND "AXE-CUTS": BILATERAL COMMISSIONS AS THIRD PARTY IN BORDER DISPUTES OF THE VENETIAN REPUBLIC ABSTRACT This paper examines the long linear reduction process of the Veneto-Hapsburg mountain frontier stretch, which was one area of negotiation entrusted to a third party, represented from time to time by jurists in committees of arbitration or bilateral commissions set up by "local" jurisdictions, or by plenipotentiary commissioners of the two states. Analysing the main steps of the congresses that, between the 16th and the mid-18th century, defined the demarcation lines between these two states, along with the borderlines ofproperties and possessions of the states' subjects, we try to understand the mechanisms by which state borders were marked out, with an approach that intersects an interpreta- Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION: BILATERALI COME ..., 241-264 tion of the disputes from the point of view of the centre (or centres, in these "composite" states) and of the outskirts. The gradual definition of state territorial authority is thus evaluated in relation to the composition of the social forces which were active as they interacted in the border areas, as well as to the balance of power between the bordering states. Key words: zone-frontier, linear border, arbitration, plenipotentiary commissioners, territorial sovereignty Nell'articolato sviluppo della frontiera veneto-imperiale in eta moderna, le Prealpi Vicentine si connotarono come uno dei settori di piu sensibile attrito sotto il profilo delle controversie confinarie di lunga durata che, a partire dalla fine del XV sec., alimentarono insistenti tensioni topiche dalla non trascurabile potenzialita degenerativa nelle relazio-ni interstatuali (Knapton, 1995, 397-402). La fluida labilita delle giurisdizioni su spazi marginali sottoposti a crescente e concorrenziale sfruttamento promiscuo di boschi e pa-scoli da parte delle comunita rurali venete e trentino-tirolesi, e alle pressioni di molteplici attori istituzionali (Panciera, 1994; Panciera, 2009b; Occhi, 2009), si presto facilmente all'innesto di ulteriori motivi di contrasto a seguito dei confronti bellici del primo Cinquecento, che produssero un'autentica cesura nei rapporti di vicinato. Se la dimensione difensiva ascrivibile a tali rilievi montuosi si era infatti segnalata all'attenzione veneziana fin dall'occupazione della Valsugana da parte di Federico IV d'Asburgo (1413), il breve conflitto retico-veneto del 1487 (che segno la perdita definitiva dei domini marciani nel Trentino meridionale con la sconfitta di Calliano) ribadi la strategicita di questa possibile via d'accesso alla pianura vicentina anche con un'incursione offensiva nell'Altopiano dei Sette Comuni, che fu poi rinnovata durante il conflitto del 1508 tra Massimiliano I e la Repubblica e nella guerra della lega di Cambrai. Il coagulo di problematiche insediative, economiche, liminari detto, d'altro canto, i tratti precipui di quegli stessi Sette Comuni vicentini, una border society (Wilson, Donnan, 1998, 1-30; Panciera, 2009a) dotata di privilegi gia in eta scaligera e viscontea, che la Repubblica veneta aveva ribadito al momento della dedizione (1405), connettendoli dal 1422 anche agli obblighi difensivi di quella delicata area di frizione (Varanini, 1994; Varanini, 2009; Pizzeghello, 2008a, 15-30, 164-203). Le alterazioni apportate agli assetti di frontiera dalle guerre d'ltalia imposero dunque l'esigenza di appianare numerose dispute anche sulle Prealpi Vicentine, pervenendo alla formulazione di tracciati confinari riconosciuti e riconoscibili. Concetti, quelli di "frontiera" e "confine", la cui lettura contrastiva1 puo essere illu-strata movendo dalla testimonianza di una figura istituzionalmente incaricata della tu-tela della giurisdizione veneziana nelle zone in esame: indirizzandosi al doge nel 1598, 1 Cruciale e, d'altro canto, la questione della loro polisemia nelle diverse lingue europee (Febvre, 1962; Nordman, 1987; Donati, 2006; Fasano Guarini, 2007). Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION: BILATERALI COME ..., 241-264 Francesco di Antonio Caldogno - di li a due anni «deputato» dal Senato e piu tardi eletto provveditore ai confini del Vicentino (1605) (Pizzeghello, 1999; Maculan, 2009) introduceva in questi termini la sua corposa Relatione dell'Alpi Vicentine: «Lo Stato di Terraferma soggetto a questa Republica felicissima giace tutto in frontiera, massi-me dalla parte dell'Alpi, dove confina co' Grigioni sul Bergamasco, et seguentemente co'l contado di Tirolo et co' Tedeschi nelli territorii di Brescia, di Verona, di Vicenza, di Feltre, di Cividale di Belluno, et della terra di Cadore, et della Patria del Friuli, nell'ultimo della quale l'Alpi sopradette vengono terminate. Queste Alpi hanno tutti i loro passi et sentieri diversi da calar in Italia con gl'esserciti et ne' paesi della Serenita Vostra per valloni et gioghi et boschi diversi, per i quali la piu parte de' discorrimenti de' barbari sono scesi ad infestarli con l'armi. Vera cosa e che nel territorio vicentino, si come trovansi molte vie, alcune assai agevoli da varcare nelle pianure italiche, cosi le montagne d'esso guernite sono di selve et boschi d'alberi quasi infiniti d'ogni ma-niera, et maggiormente contese per la difficulta de' confini non gia mai stabiliti forse piu di qual si voglia dell'altre de' territorii sudetti, nuove querele assai spesso essendo nate per cio nel preterito tempo, et anco al presente rinovellandosi ciascun giorno».2 La nozione di frontiera richiama qui la sua matrice militare, a indicare un'entita mu-tevole capace di descrivere, rinviando al diritto del piu forte, la fluidita degli equili-bri marginali rispetto a un centro propulsore o d'attrazione, laddove il confine viene determinato a garanzia della sicurezza e della pace, e deve la sua apparente stabilita a una definizione contrattuale (Nordman, 1987; Papagno, 1987, 66). Se, assumendo tale approccio interpretativo, l'indeterminatezza configura la frontiera - la cui chiusura sara opera dello Stato-nazione - in una dimensione zonale e sfrangiata, la fissita del confine introduce un riferimento, in prima lettura certo, cui attenersi sino all'eventuale revisione delle condizioni che l'hanno prodotto (Zientara, 1979; Zanini, 1997, 14; cfr. Raffestin, 1987a; Steiner, 1987; Lombardi, 1987; M^czak, 1995, 133-136; Le Goff, 2003, 180-196; Donati, 2006; Cella, 2006; Pastore, 2007; Ceschi, 2007). Dopo la pace di Noyon (1516) una serie di accordi e trattati aveva stabilito per via diplomatica una sistemazione transitoria degli assetti liminari sino alla pace di Bologna (1529), che prefigure esplicitamente la convocazione di un convegno arbitrale destina-to a dirimere le numerose pendenze accumulatesi dal Trentino all'Istria (Trebbi, 1998, 134-138; Pizzeghello, 2005, 76-80).3 Nell'alto Vicentino, queste impegnavano sul piano del dominio diretto la citta di Vicenza contro taluni giusdicenti tirolesi dipendenti dalla Camera di Innsbruck (i conti Trapp, signori di Beseno, per i rilievi tra i torrenti Posina e Astico, tra cui le Laste, a oriente della comunita trentina di Folgaria; i Wolkenstein, signori di Ivano, per i monti Marcesina e Frizzon, nella parte nordorientale dell'Altopiano dei Sette Comuni), su quello del dominio utile le comunita rurali contermini e attori privati. 2 BNMVE, It., VI, 88, Caldogno F. «Relatione dell'Alpi Vicentine et de' passi, boschi, et populi loro del Signor Conte Francesco Caldogno al Serenissimo Signor Marino Grimani Prencipe di Venetia, etc., Signore Colendissimo» (10. 10. 1598), 1. Manca un'edizione critica dell'opera, finora pubblicata sulla base di copie poco fedeli alla lezione dell'originale veneziano (Rossi, Rossi, 1877; Caldogno, 1972; Bello, 2010). 3 Tregua quinquennale di Bruxelles (1518), trattato di Worms (1521), pace di Venezia (1523). Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION: BILATERALI COME ..., 241-264 La soluzione della commissione arbitrale quale terza parte in tale tipologia di conflitti segui al fallimento della via del giudice individuale, impersonato da un principe o da un suo rappresentante (Arangio-Ruiz, 1958, 975-978; Piano Mortari, 1958; Talamanca, 1961; Bellomo, 1961; Ferro, 1845, 123-125). Se gia a fine Quattrocento, in relazione a Marcesina, gli Arciducali avevano ricusato, con la sua sentenza favorevole a Vicenza (1460), il doge in tale veste, improduttivo si era infatti dimostrato anche il congresso di Verona del 1519-1520, con mediatore I'oratore del re di Francia, scioltosi re infecta dopo confronti caratterizzati dall'irriducibile intransigenza delle parti nelle numerose cause in discussione (Pizzeghello, 2005, 78-79, 95). Il «processus... pro executione foederis bononiensis» fu dunque affidato a un colle-gio di tre giuristi di spicco, che si riunirono a Trento fra il 1533 e il 1535: il bresciano Matteo Avogadro, espresso dalla Repubblica; il dottore utriusque iuris Girolamo Bal-dung da Costanza (che, deceduto nel 1534, fu sostituito dal giurista trentino Antonio Quetta), designato da Ferdinando I; il senatore e presidente del Magistrato delle entrate straordinarie del ducato di Milano Ludovico Porro, come mediatore comune o superar-bitro, scelto dal re dei Romani in una rosa di tre nomi avanzata da Venezia. Con l'au-torita conferita dai principi essi avrebbero provveduto alla composizione delle dispute, restituendo, ai privati cui fossero spettati ante bellum, beni, possessi, diritti, e appianan-do le vertenze di interesse pubblico (Morizzo, 1884, 9-15; Pizzeghello, 2005, 76-80). Sulle Prealpi Vicentine la definizione degli assetti delle eterogenee «entita minori» su cui insisteva la giurisdizione statale (Scaramellini, 2007, 123) avrebbe dovuto in tal senso regolare, contraendola linearmente, quella che si puo indicare come una sfumata interfaccia di montagna, nella quale si concretizzava una delle tipologie del confine secondo il pensiero giuridico (Marchetti, 2001, 200-204); un confine spesso, che il fitto manto forestale avrebbe dovuto oltretutto rendere difficoltosamente accessibile (Am-brosoli, 2007, 20-23), come testimoniano i provvedimenti marciani atti a scongiurarne, per motivi difensivi, il diradamento in alcune zone dei Sette Comuni (Pizzeghello, 2008a, 27-29; Lazzarini, 2009, 210). E in coerenza con ben note suggestioni letterarie (riconducibili sino a Plinio e mediate da Petrarca) (Ossola, 1987; Mazzacurati, 1987; Guichonnet, 1987) che eleggevano nella catena alpina la barriera protettiva della Pe-nisola dalla barbarie, anche la sfocata fascia di frontiera dell'alto Vicentino si sarebbe prestata a tale lettura (Pizzeghello, 2005, 94-97).4 In questo quadro, la definizione dei fines publici si configurava dunque come effetto piu che scopo del negoziato, teso a «ordinare gli spazi» (Sereno, 2007) tra una pluralita di attori, movendo da una scienza giuridica pressoche unicamente focalizzata, sulla scorta del Corpus iuris, sui confini privati, e da una nozione di giurisdizione che, esercitan-dosi sugli individui, decretava la circolare coincidenza fra i «limites territorii» e quelli, per l'appunto, «iurisdictionis» (Marchetti, 2001, 63-140; Marchetti, 2007, 75; Nordman, 2007, 27). E in tal senso significativo che lo stesso termine "confini" (privati e pubblici, 4 Lo stesso F. Caldogno cita, in un'altra opera di argomento confinario dedicata al doge M. Grimani, i primi tre versi della terza stanza della canzone di F. Petrarca Italia mia, benche 'l parlar sia indarno; vedi ASVE, PSCC, 118, «Allegationi in iure de le montagne et confini vicentini^» (20. 10. 1603), 3v. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION: BILATERALI COME ..., 241-264 nell'ordine) si smarrisca nel Liber principalis actorum del congresso trentino nella minu-ziosa enumerazione di accezioni delle oltre cento controversie esaminate.5 La chiave interpretativa adottata dalla commissione fu il profilo possessorio dei siti, sensibile al fluido equilibrio tra interessi confliggenti, secondo un approccio che, a fronte della statica garanzia dei tituli d'acquisto, premiava le attestazioni fattuali del possesso, contribuendo con cio a sancirne anche il ruolo prioritario nella successiva prassi negozia-le. Giacche il fatto produce diritto, i diritti rivendicati dovevano essere insomma vagliati alla luce delle pratiche attuate alla scala delle comunita, in quanto capaci di veicolare e legittimare la giurisdizione (Raggio, 1995, 507-513; Raggio, 2007; Marchetti, 2001, 56-61); e la linea di sovranita si riconosceva anzitutto in quella della comunita (Grendi, 1986, 837). Gli arbitri furono percio chiamati a commisurare gli equilibri interstatuali alla commistione di differenti interessi e piani istituzionali della frontiera. Il meticoloso allestimento del convegno - articolato, secondo una prassi consolidata, in produzione de-gli atti di parte (domande, repliche, eccezioni, posizioni, moduli per le prove testimonia-li), escussione dei testimoni, esame dei titoli giuridici (Ferro, 1845, 470-472; Marchetti, 2001, 141-181) - presto grande cura per l'inappuntabilita della forma procedurale, al fine di coniugare la focalizzazione particolaristica delle controversie con la riconoscibile imparzialita della commissione, presupposto per l'accettabilita delle sue decisioni. Questione rilevante, quest'ultima, specie in considerazione dello iato prodotto dai conflitti e del sottile confronto ideologico sotteso alla stessa dialettica congressuale, se gli echi del battage propagandistico connesso alla guerra retico-veneta avevano finito per impregnare le ragioni del diritto.6 E il caso del bellum iustum contro il predatorio espan-sionismo veneziano, quale cornice legittimante del ius belli con cui il signore di Beseno prospetto l'acquisizione della zona delle Laste come reintegrazione territoriale del proprio antico dominio; guerra per contro additata dai Vicentini quale occasione da lui attesa per attuare una sottrazione «viciosa, clandestina et violenta^». Ma pure nel settore di Mar-cesina la presunta aggressione fu denunciata da parte berica anche in termini di forzatura del "confine naturale" montano (concetto non privo di impliciti rimandi all'arginamento della barbarie "tedesca") ad opera dei boscaioli e pastori di Grigno (in giurisdizione di Castel Ivano), (Pizzeghello, 2005, 91-97). In ogni caso la possibilita di rivendicare diritti si giocava sulla capacita di dimostrare la continuita del possesso in rapporto alla situazio-ne prebellica, sostenendo senza cedimenti un estenuante confronto di pratiche di legitti-mazione pubbliche, ripetitive e concrete, che dichiaravano, con la fruizione delle risorse, il potere sulle cose (Stopani, 2005): oltre che nel linguaggio rituale degli atti possessori e delle rappresaglie alla scala delle comunita locali, esse si esprimevano, in relazione alle prerogative di citta e giusdicenti locali, nell'adozione di misure talora informate a Controversie, per l'appunto, «de urbibus, oppidis, castellis, villis, aedibus, viis publicis, montibus, vallibus, nemoribus, pascuis, pratis, agris, praediis urbanis rusticisque, finibus privatis publicisque, fluminibus, paludibus, praefecturis, iurisdictionibus, portoriis, vectigalibus, piscationibus, venationibus, decimis, censibus, salinis, proscriptionibus» (ASVE, PSCC, 150, 4v). Un confronto acceso dalla diffusione di alcuni libelli: Burcardo di Andwil, Bellum ducis Sigismundi contra Venetos e Konrad Wenger, De bello Veneto, in ambito tirolese; in campo veneto, lacopo Caviceo, De bello Roboretano (Pizzeghello, 2005, 91-92). 5 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION: BILATERALI COME ..., 241-264 spregiudicato pragmatismo e che rinviavano, inoltre, all'aspetto della tracciabilita docu-mentale. Emerse, infatti, che il signore di Beseno imponeva un proprio ulteriore canone ai Veneti che sfruttavano le zone contenziose, e che Vicenza attuava una politica di ribasso dei fitti nei momenti di piu acuta tensione (al fine di garantire il possesso grazie a tale incentivo, scongiurando al contempo il pregiudizievole tacito assenso a quello altrui) e promuoveva una prassi ufficialmente condannata, come la stipulazione da parte dei pro-pri affittuari di un simultaneo contratto con il Trapp (Pizzeghello, 2005, 97-105). Stante l'indeterminatezza giurisdizionale dei siti, l'accertamento, tramite i riscontri testimoniali, del fattivo godimento, e lo scandaglio della memoria e della publica vox et fama pure in merito a pregresse demarcazioni o a vaghe «linee intellettuali» tra elementi naturali (Grendi, 1986, 837, 840),7 composero una geografia "popolare" (Nordman, 1997, 1135; cfr. Marchetti, 2007, 175-176) di spazi e risorse rivendicati in quanto vitali per la soprav-vivenza delle comunita, e messi a disposizione dalla natura anche in base a un elementare criterio di prossimita che avrebbe dovuto orientarne la pertinenza. Se sulle montagne nel quadrante delle Laste l'assiduo contenimento delle pressioni tirolesi poteva ben concretizzare l'animuspossidendi dei Veneti, cui i rilievi furono alfine attribuiti, di fronte all'insolubile profilo possessorio commisto delineatosi in relazione a Marcesina (polarizzato, tuttavia, da un'approssimativa distinzione tra due aree diversa-mente utilizzate), il criterio decisionale escogitato dagli arbitri dopo il fallimento di ogni tentativo di composizione, anche in loco, fu la compromissoria assegnazione alle parti di differenti frazioni dell'area contesa e della tipologia stessa delle sue risorse: «^Volentes iidem magnifici iudices, quatenus ipsis licet, hanc controversiam sedare, ordinarunt mon-tem de quo contenditur ea in parte qua tantummodo pascua sunt sine nemoribus magnifi-cae communitati Vincentiae libere dimittendum esse. Alteram vero ipsius montis partem, quae nemora continet, in tres partes esse dividendam. Et duas quidem ipsi communitati dandas esse, tertiam vero Grignensibus assignandam fore. Ipsumque montem per peritos partium confidentes quamprimum esse dividendum. Qui non mensurae modo aequalitate inspecta, sed soli quoque qualitate considerata, suam utrique portionem quanta fieri pote-rit ambarum partium commoditate distribuant. Eamque divisionem facere incipiant non a radicibus et ascensu montis qui in flumen Brentam prospicit, sed postquam in ipsum montem statim conscensum fuerit, et iuxta fontem perventum qui ab ascendentibus per viam Perticae primus invenitur. Et donec ipsa divisio facta fuerit, licere utrique parti in ipsis nemoribus lignari et pascere eisque promiscue uti frui. Inhibendumque esse utri-que parti per Regiam Maiestatem et Illustrissimum Dominium, ne contra formulam pra-esentis ordinationis altera alteram molestet. Et haec omnia sine tamen praeiudicio iurium ipsarum partium in petitorio^ Dissentiente magnifico arbitro veneto in ea parte quae Grignensibus datur, cum maxime de loci qualitate non sit informatus» (ASVE, MADP, 56-1816, 10v-11r).8 Di «appartenenza territoriale» come «fatto di mappa mentale costruita localmente» parla anche Sereno, 2007, 62. Si sconfessava in tal modo il preteso confine del territorio vicentino sul Brenta. Il sito della prima fonte della montagna dopo la salita per il sentiero della Pertica fu oggetto della preliminare «visione delli luoghi 7 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION: BILATERALI COME ..., 241-264 La soluzione adottata con questa sentenza (17 giugno 1535), equitativa nel suo astrat-to rigore aritmetico, contrastava tuttavia con la percezione sociale della frontiera (Barth, 1994; Fabietti, 1991, 268-273; Fabietti, 1995, 93-116; Sacchi, 1997, 190-191; Gri, 1998; Viazzo, 2007), un'interfaccia osmotica reciprocamente funzionale, che limitava e insieme favoriva l'interazione tra comunita per un verso concorrenti e confliggenti, per l'altro interdipendenti per interessi economici, attivita di contrabbando (e, come si sarebbe pa-lesato nel XVII sec., ramificazioni di fazioni locali) (Pizzeghello, 2008a; Pizzeghello, 2009b, 194-197). Dimensione implicitamente ribadita dallo stesso godimento promiscuo transitoriamente garantito fino alla concretizzazione del lodo, demandata ai periti della fase esecutiva. Se, pertanto, I'arbitrato intendeva comporre le dispute appellandosi a lo-giche avulse da quelle della comunicazione locale, evidenziando con cio la sostanziale incongruenza tra due differenti nozioni di territorialita, contribuiva a definire il confine come «spazio di conflitto» (Zanini, 1997, 106-108) e a introdurre una persistente «scia di rancore» nelle relazioni tra vicini (Berengo, 1999, 339). La formula compromissoria, che avrebbe dovuto regolare la contrazione lineare della frontiera, enfatizzava d'altro canto l'artificiosa convenzionalita del confine stesso, il quale, caricato di istanze e significati allogeni, si sarebbe imposto come agente esterno della costituzione identitaria delle comunita (Fabietti, 1995, 17-21, 36-50), sollecitato anche dalla ricorsiva asserzione della «distinzione» (Cella, 2006, 13-76, 147-184) nei negoziati convocati a comporre i dissidi. Se sui rilievi occidentali il boicottaggio del signore di Beseno vanifico di fatto la decisio-ne arbitrale, il fallimento dei reiterati tentativi cinquecenteschi di tradurre in un tracciato la sentenza relativa a Marcesina parve del resto attestare come fosse la nozione stessa di confine lineare a non trovare collocazione, per dirla con Paola Sereno, «in un ordine spa-ziale precedente basato sull'indistinto» (Sereno, 2007, 62). Un indistinto coerente con il potere risolutivo delle fonti scritte - la cui inefficacia probatoria veniva denunciata dalle mutate esigenze di conquista e percezione degli spazi marginali -, ed estraneo a piu tarde istanze e capacita tecniche di rappresentazione cartografica (Raffestin, 1987b; Bevilac-qua, 1994; Sereno, 2007, 59-64; Marchetti, 2007, 72).9 La commissione bilaterale fu la formula negoziale adottata ai primi del Seicento per rileggere le contese, dando esecuzione al lodo trentino, e dirimerne anche altre. In un primo tempo si esperi la via dell'accordo tra realta giurisdizionali "locali", poi la tratta-tiva si sposto a livello interstatuale. Al congresso di Vicenza del 1602-1603, promosso contentiosi» prescritta il 26. 08. 1605 dal Senato a Nicolo Contarini (ASVE, SS, 96, 257v), commissario al congresso di Rovereto; lo accompagnarono il consultore Ettore Ferramosca, gli ambasciatori vicentini, il provveditore ai confini F. Caldogno, il perito asiaghese Giovanni Dal Molin. Vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. (= lettera) degli oratori di Vicenza ai deputati cittadini, Asiago, 11. 09. 1605: «Questa matina a bon'hora siamo partiti d'Henego et andati a visitar le montagne del Frizzon et di Marcesina insieme col passo della Pertega^ Gionti che siamo al luogo della Pertega habbiamo veduto con grandissima sodisfatione quella fontana insima al monte della quale parla la sententia tridentina^ In questo viaggio et in questa visitacione di montagne habbiamo imparato molte cose et fondatamente intese quelle che prima havevamo lette nelle scritture». Vedi anche BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. dei deputati di Vicenza agli oratori, 15. 09. 1605. Nel 1562, dopo la designazione di una nuova commissione di tre arbitri per l'esecuzione del lodo, Venezia chiese alla corte viennese di dar mandato al suo arbitro di procedere con quello veneto alla divisione di Marcesina «con la visione del monte et con la sententia di Trento in mano» (Pizzeghello, 2005, 113). Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION: BILATERALI COME ..., 241-264 dai contatti diplomatici tra Venezia e Trento, si tento I'accomodamento tra due giuri-sti, espressi dalla citta di Vicenza e dal principe vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo (il consultore Ettore Ferramosca e il fiscale trentino Girolamo Graziadei) (Pizzeghello, 2008b, 8, 12-21; Panciera, 2009a, 153-155; Lavarda, 2009, 117-131). In ambito veneto il negoziato si collocava nel contesto di crescente presenza del potere marciano nello Stato da terra, che coniugava la compressione delle prerogative dei ceti dirigenti urbani, a vantaggio dei Corpi territoriali, con l'affinamento degli strumenti di controllo sugli assetti marginali: al graduale approntamento, dal 1554, di una struttura archivistica im-perniata sulla Camera dei confini veneziana, si sarebbe aggiunta nel 1605 l'istituzione dei provveditore ai confini (eletti dal Senato in numero di due per ciascuna citta di interesse liminare tra gli aristocratici di sicuro orientamento filoveneziano) con compiti sia archi-vistici sia di sorveglianza operativa e consulenza giuridica (Pizzeghello, 1999, 127-132; Pitteri, 2006, 259-264; Pizzeghello, 2008a, 93-110, 164-205). In tale cornice, i rettori esercitarono uno stretto controllo sul commissario vicentino, pilotando le trattative allo scopo di scongiurarvi perniciose ripercussioni dei contrasti in seno alla nobilta cittadina, accusata oltretutto di filoimperialismo dal capitano Nicolo Pizzamano, indignato anche per la calda accoglienza riservata al fiscale trentino (Tagliaferri, 1976, 152-154). Sull'al-tro versante, d'altro canto, e sullo sfondo delle tensioni tra conti del Tirolo e principi vescovi (Bellabarba, 2002, 50-59), gli accordi siglati dal Graziadei dovevano intendersi subordinati alla ratifica imperiale. Ispezionati i luoghi con gli intervenienti delle parti, vagliati richieste e titoli di queste (senza introdurne gli avvocati),10 i commissari convennero sull'attribuzione ai conti Trapp (in qualita di signori di Caldonazzo) di parte della Val d'Astico con alcune zone montuose, alla comunita trentina di Levico di due rilievi gia oggetto di una prece-dente transazione (Costa e Vezzena, esclusa un'area assegnata ai Veneti oltre i confini fissati dopo l'accomodamento del 1556 tra Rotzo, uno dei Sette Comuni, e Levico) e rividero gli esiti del 1535 riguardo ai monti occidentali, riconosciuti quale territorio e giurisdizione vicentini ad eccezione delle Laste, da dividere in due parti eguali, anche in termini qualitativi quanto a boschi e pascoli: la superiore fu destinata a Vicenza; quella inferiore, con i boschi pertinenti, ai Trapp, signori di Beseno, di cui si sanciva la giurisdizione, insieme ai sudditi che vi abitavano, dichiarati del territorio e del comune di Folgaria.11 Fu inoltre stipulata una convenzione sul libero transito del legname in Marcesina, in attesa di definire la divisione del sito.12 Ma non era mancata l'emersione di imbarazzanti contraddizioni, come la generale opinione, presso la nobilta vicentina, dell'insussistenza delle ragioni della citta sui monti contesi, o le pressioni dei mercanti 10 ASVE, PSCC, 115, «N. 2. Informationi diverse delle Montagne Vicentine», Relazione di E. Ferramosca, Vicenza, 1°. 06. 1603; BCBVl, AT, C, 931, 7, copia di dispacci dei rettori di Vicenza, 11. 04. 1603. 11 Con espressa dichiarazione, inoltre, che specie il comune e gli uomini di Folgaria dovessero ratificare la sentenza entro 4 mesi, o 6 dalla pubblicazione: diversamente, anche le Laste Basse sarebbero spettate a Vicenza; vedi ASVE, PSCC, 113, 86, «MDCIII. Sententia montanearum Excellentissimorum DD. Commissariorum Vicentiae et Tridenti» (6. 06. 1603). Copia di atti e sentenza anche in BCBVl, AT, C, 938, 9. 12 ASVE, PSCC, 117, Scrittura di convenzione, 1°. 06. 1603, allegata a dispaccio dei rettori di Vicenza 4. 06. 1603; vedi anche lett. dei rettori al signore di Ivano, 4. 06. 1603. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 di legname su oratori cittadini e commissario affinche assentissero a un interim (cui questi erano favorevoli)13 che, con l'affitto promiscuo delle montagne, avrebbe garanti-to introiti alla citta e assecondato i loro traffici, senz'alcun riguardo per la giurisdizione dello Stato; e pure quanti sostenevano la linea dei rettori, contrari a tale ipotesi, lo facevano, precisava il Pizzamano nella sua relazione di fine mandato (8 ottobre 1603), con speranza d'arricchirsi a loro volta in quei boschi (Tagliaferri, 1976, 164-168). La sentenza (6 giugno 1603), approvata dal principe vescovo, fu del resto avversata dal signore di Beseno (appoggiato dall'arciduca Massimiliano III, suo principe quanto alle azioni personali, laddove il vescovo lo era quanto alle reali concernenti il suo feudo)14 mediante intimidazioni, il sequestro di bestiame e la cattura di sudditi convicini, e non fu ratificata da Rodolfo II perche lesiva degli interessi imperiali-arciducali e dei confini, «materia da esser negotiata dalli principi supremi», nella quale, dunque, il prelato non poteva «senza il consenso di Sua Maesta et di Sua Altezza deputar commissarii».15 Tale incoerenza tra obiettivi di differenti livelli istituzionali faceva eco in certo modo ai contrasti in campo veneto, dichiarati anche dall'ostilita di parte dell'aristocrazia berica verso il deputato (poi provveditore) vicentino ai confini Francesco Caldogno, interprete degli orientamenti piu rigidi del patriziato lagunare e chiamato a intervenire, al biso-gno, al negoziato. Un dato era stato comunque confermato dal congresso, ossia che, nei contenziosi liminari, «e riputata tale la materia possessoria, che il petitorio e havuto come un adminiculo di esso in suo parangone».16 In una stagione focalizzata dal partito dei «giovani» alla guida della politica marciana sul tema della pienezza delle prerogative sovrane dello Stato, e sullo sfondo delle tensioni che si sarebbero liberate nello scontro dell'Interdetto con la Santa Sede e nel conflitto di Gradisca, la Repubblica convenne con l'Impero sull'opportunita di rimuovere gli annosi focolai d'attrito confinario.17 Dopo il fallimento della trattativa "locale" tra giureconsulti, 13 SuWinterim, vedi ASVE, PSCC, 117, dispaccio dei rettori di Vicenza, 5. 04. 1603; scrittura di G. Graziadei, 31. 03. 1603; «1604, XX agosto. Informatione del Illustrissimo Signor Pizzamano capitanio di Vicenza, presentata nell'Eccellentissimo Collegio 21 detto^»; BCBVI, AT, C, 931, 7, copia di dispacci dei rettori di Vicenza, 5-11. 04. 1603. 14 ASVE, PSCC, 117, copia di scrittura di G. Graziadei, allegata a dispaccio dei rettori di Vicenza, 30. 06. 1603; BCBVI, AT, C, 938, 10, lett. di Giulio Ghellini, 30. 06. 1603; BCBVI, AT, C, 931, 7, copia di dispacci dei rettori di Vicenza, 21. 06. 1603-19. 08. 1603, in particolare 6. 07. 1603; BCBVI, AT, C, 935, 16, ducale 4. 07. 1603 (loda la mancata ratifica della sentenza da parte dei rettori per la renitenza del signore di Beseno); BCBVI, AT, C, 935, 17, ducale 12. 07. 1603 (loda i risarcimenti operati da F. Caldogno, con cattura di uomini); ASVE, SS, 96, 186v-187r, lett. all'imperatore, 12. 02. 1605. Vedi inoltre Panciera, 2009a, 154. 15 ASVE, PSCC, 117, dispaccio dei rettori di Vicenza, 16. 08. 1603: in caso di trattative, l'imperatore avrebbe inoltre inteso includervi anche le vertenze del Friuli; vedi anche ivi, sommario di lett. dell'imperatore 9. 07. 1603, allegato a dispaccio dei rettori, 19. 08. 1605, e carteggio tra Senato, arciduca e imperatore, con consulti di Erasmo Graziani; BCBVI, AT, C, 938, 10, lett. di G. Ghellini, 30. 06. 1603 (allude a un'intesa tra arciduca e Venezia su una commissione che avrebbe dovuto essere composta da Gaudenzio Madruzzo e «Antonio Traus» da una parte e due senatori veneziani dall'altra). 16 ASVE, PSCC, 117, «1604, XX agosto. Informatione», cit. 17 Dopo l'assise di Rovereto i commissari ebbero incarico di affrontare anche le vertenze tra Cadore e Ampezzo, per le quali vedi Pozzan, 2009. Nell'occasione Contarini ebbe al seguito anche E. Ferramosca e F. Caldogno; vedi ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie delli commissarii Madruzzo et Contarini intorno Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 l'assunzione statale delle questioni si tradusse nel congresso di Rovereto del 1605 (Pizze-ghello, 2008b; Pizzeghello, 2009a; Lavarda, 2009, 124-131; Panciera, 2009a, 155-159), in cui la terza parte fu rappresentata da due commissari il cui profilo politico era desti-nato a concretizzare l'impegno dei principi a un'«amicabile compositione» dell'intero ventaglio di pendenze del Vicentino, anche quelle escluse da precedenti trattative:18 per la Repubblica Nicolo Contarini, esponente di punta dei «giovani» e futuro doge, per la Casa d'Austria Giovanni Gaudenzio Madruzzo, cugino del principe vescovo e capitano generale del Tirolo. I due commissari abbinarono a quello in materia giurisdizionale e confinaria il rela-tivo esame del petitorio, adottando una procedura oscillante tra gli estremi del «solenne processo»19 e di intese capaci di «far un taglio di grosso et usar la manera».20 Dopo la visione dei luoghi contenziosi, infatti, le diverse posizioni furono vagliate attraverso gli atti e gli iniziali interventi di avvocati e procuratori, evitando escussioni testimoniali e successive cavillose dispute di avvocati. In tal modo, il vero focus dei lavori si concentro sulla discussione tra commissari, con le informazioni e proposte dei consultori21 e il pare-re delle principali parti in causa. Se, com'e stato rimarcato, e dalla composizione delle forze sociali che emerge la fi-sionomia della frontiera (Nordman, 2007, 29), il ruolo politico dei commissari a Rovereto risulta riconoscibile proprio in rapporto ai delicati equilibri tra i diversi attori e interessi in gioco, nella loro dialettica "interna" allo Stato composito e policentrico (Raggio, 1995) prima che transfrontaliera, in un articolato bilancio tra differenti scopi e aspettative. Sul piano della condotta negoziale, alla stretta aderenza del Madruzzo alla rigida linea dettata da Massimiliano III e dalle pressioni degli intervenienti arciducali22 fece da contrappunto la disponibilita raccomandata in sostanza da Venezia al Contarini, la cui interpretazione delle controversie si indirizzo piu a un compromesso valutabile sull'intero sviluppo confi- le difficolta nelle Montagne Vicentine et alcune differentia in Cadore et per il bosco di Somadida ed altre scritture»,passim, in particolare 80r-81v, lett. di Contarini, 6. 11. 1605. 18 ASVE, SS, 96, 187v-188r, deliberazione del Senato, 12. 02. 1605; 257v-259r, deliberazione 26. 08. 1605; BCBVI, AT, C, 936, 16, ducale 12. 08. 1605, relativa all'incarico a Contarini. Commissioni di Contarini e Madruzzo anche in ASVE, PSCC, 113, «Primus. Atti del convento de' commissarii cesareo et veneto l'anno 1605 nelle montagne di Vicenza», 90v-98r; vedi anche in altra copia degli atti, in BCBVI, AT, C, 944, 4r-11v. 19 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 22. 09. 1605: gli ambasciatori lo definirono «giuditio _ tanto solenemente principiato che de solenita non ciede al sacro Concilio de Trento». Vedi anche ivi, lett. 21 e 25. 09. 1605, 1°. 10. 1605 «a hore 2 di notte in circa» («giudicio solenne»), 4. 10. 1605 («questo negocio de' confini viene trattato in due maniere: l'una alla lunga per via del solenne processo et l'altra alla breve per via de questi trattamenti, che tendono o a componere presto il tutto o a dissolvere il convento»), 19. 09. 1605. 20 Ossia "la scure": l'espressione fu usata da uno degli assistenti del Madruzzo; vedi ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 3r, lett. di Contarini, 18. 09. 1605. 21 Intervennero i consultori veneti E. Ferramosca e Marc'Antonio Pellegrini e, per parte cesarea e arciducale, i giuristi Matthias Burgklechner, consigliere imperiale e reggente delle province dell'Austria superiore, Giorgio Savoni (anche per parte trentina), consigliere vescovile e per due volte podesta di Rovereto, e Cristoforo Frizzi, gia vicepodesta di Rovereto. 22 A cio il Madruzzo attribui la propria renitenza, di cui alfine si scuso con Contarini, alludendo anche ai rapporti conflittuali dei principi vescovi di Casa Madruzzo con imperatore e arciduca. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 nario in esame che a una lettura particolaristica delle stesse, restando del resto subordinati gli accordi via via raggiunti alla composizione complessiva. Teso anche al fermo quanto vano obiettivo di interdire, sulla scorta della commissione ricevuta, la discussione sugli assetti sul monte Frizzon (attinente al petitorio e in quanto tale esclusa dal convegno di Trento), Contarini rivelo agli esordi un verticismo che compresse il ruolo dei due amba-sciatori vicentini e dei consultori veneti, con i quali pure aveva meticolosamente studiato cause e linea d'azione «et con li dissegni et con le scritture in mano».23 Liquidando in poche battute la controversia di Marcesina, cruciale in prospettiva cittadina, egli concordo infatti con la controparte sulla proposta d'intesa avanzata da Grigno, la quale, assegnando a questa comunita la proprieta e il possesso, e a Castel Ivano la giurisdizione, di boschi e pascoli che dal Campo Grande (o Largo di Marcesina) scendevano verso la Valsugana, fu valutata da intervenienti e vertici politici cittadini come un danno intollerabile, in quanto appariva piu penalizzante del lodo trentino, riconoscendo tra l'altro ai convicini due siti di rilevante importanza come Val Coperta e Campo Capra.24 Minuti assetti periferici, che il Contarini sembro per contro banalizzare: «Horsu, non voglio che teniamo conto di un poco di campo o di bosco».25 Sotto il profilo economico, lo scollamento tra le due letture rinviava, com'era gia emerso al convegno di Vicenza, allo stesso protagonismo nobiliare 23 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 10v, lett. di Contarini, 17. 09. 1605; cfr. 12, lett. 12. 09. 1605; BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 17, 20, 23. 09. 1605. Per i convegni di Vicenza e Rovereto da parte veneta furono realizzati disegni delle montagne da periti con la consulenza di F. Caldogno (BCBVI, AT, C, 932, 15, ducale 24. 10. 1602; 24, ducale 13. 09. 1604; Bonato, 1859, 401-402; Maculan, 2009, 113, 128-131, 183-187) e nel caso di Rovereto anche un «modello di rilievo», consegnato a Contarini con scritture e disegni necessari al negoziato, da restituire poi all'ufficio dei confini con gli atti congressuali: vedi ASVE, SS, 96, 258v; cfr. BCBVI, AT, C, 932, 41, «Nota della spesa fatta nel fabricar il dissegno di rillievo, con altre commissioni et mandati come dentro», del perito Giovanni Dal Molin (9. 04. 1605). La fase esecutiva previde l'indicazione dei termini di confine sui disegni; vedi BCBVI, AT, C, 936, 24, ducale 31. 05. 1606. Plastici orografici in legno furono poi realizzati in occasione di un infruttuoso convegno roveretano del 1710 e di quello del 1751 (Sartore, 1987, 318-322). 24 Nella bozza d'accordo gli oratori ottennero la possibilita per i conduttori vicentini di ricoverare il bestiame, in caso di intemperie, entro i boschi adiacenti dei Grignati, e di attraversare il settore di questi per il trasporto del legname al Brenta, con uso comune dei ponti costruiti dalle parti; la composizione contemplava tuttavia la servitu di abbeveraggio del bestiame dei vicini alla fontana del Campo Grande. Sulla possibilita di ulteriori rettifiche all'intesa, gli oratori osservarono che Contarini «sente et vuole che sia detta compositione purche ancho le altre controversie si compongano»; vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 3. 10. 1605. La precisazione delle istanze dei deputati ad utilia (la disponibilita, alla peggio, di una fascia boschiva addossata al Campo Grande e la rimozione della servitu dell'abbeveraggio, con successiva richiesta di uno dei due siti pascolativi di Val Coperta e Campo Capra e di meta dei boschi tra questi e il Campo Grande, recriminando anche sulla lesione alla giurisdizione cittadina su Marcesina) e il loro esito sono ricostruibili attraverso il carteggio con gli intervenienti al congresso: BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. dei deputati, 4 e 8. 10. 1605; lett. degli oratori ai deputati, 1°. 10. 1605 (una scritta «a hora de disnare», un'altra «a hore 2 di notte in circa»), 3 e 4. 10. 1605; lett. di Ferramosca ai deputati, 1° e 6. 10. 1605; lett. dell'oratore Giulio Cesare Valmarana ai deputati, 3 e 9. 10. 1605; lett. del nunzio vicentino a Venezia Strozzi Cicogna, 6 e 7. 10. 1605. Circa Marcesina, nel 1602 gli oratori vicentini avevano informato i savi che la montagna «si divide in tre portioni, in tre nomi et in tre possessori»: Marcesena di sopra «possessa da nostri», Marcesena di sotto da Enego, Campo Capra da «Castel di Grigno»; vedi ASVE, PSCC, 117, «Informatione» degli oratori G. C. Valmarana e G. Arnaldi (1602). 25 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 3. 10. 1605. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 nello sfruttamento delle risorse, in specie boschive; che la posta in gioco fosse rimarche-vole, era per altra via testimoniato da una lite innescata dalla locazione del taglio nelle selve di Campo Capra e Valbona da parte di Vicenza (1586), che avrebbe impegnato per due secoli la citta contro i Sette Comuni, decisi a rivendicare il proprio diritto allo sfruttamento dei boschi dell'Altopiano (Pizzeghello, 2008a, 25-110).26 Di fatto, a Rovereto gli ambasciatori motivarono la propria approvazione alla bozza d'accordo su Marcesina con la posizione gerarchica del Contarini: dopo una sterile contestazione al suo proponi-mento, spiegarono, «fu necessario, ben che contra nostra voglia, cederli et in quel ponto permettere che dalla auttorita fosse superata la ragione».27 E se il commissario promise di «non far piu altro» senza il loro «espresso consenso, politicamente discorrendo» essi previdero tuttavia di inscenare un «protesto solenne» nei suoi riguardi (reclamando «libe-ramente in forma senza rispetto alcuno») qualora non fossere seguite composizioni «iuxta vota^> nelle altre controversie, soprattutto sulle Laste.28 Lesione ad ogni modo relativa, quella su Marcesina, se la verifica del loro perito convinse oratori e consultori che l'erosione territoriale in termini quantitativi - agli Arci-ducali sarebbe stata assegnata, con la giurisdizione sulla propria zona, un'area boschiva eccedente il terzo prescritto dal lodo trentino e piu comoda al fiume Brenta, nonche, a di-spetto di quel dettato, una porzione di pascoli - era compensata dalla superiore quantita e qualita dei boschi destinati a Vicenza.29 Talche l'assicurazione circa alcuni correttivi, otte- 26 La causa si concluse nel 1783 con una transazione in base alla quale i monti di Vicenza furono concessi in enfiteusi ai Sette Comuni. La vicenda conobbe pure la confezione di una falsa infeudazione scaligera a favore degli Altopianesi, oggetto di un noto processo (1588-1589) (Varanini, 1994). Vedi anche ASVE, PSCC, 117, «1604, XX agosto. Informatione», cit. Venezia perfeziono il controllo dell'Altopiano anche con l'introduzione di una milizia territoriale con ruoli propri, attraverso defatiganti trattative (1573-1623) interpretate soprattutto dai provveditori ai confini (Bonato, 1859, 406-474; Pizzeghello, 2008a, 164-203). Sul nesso problematico tra status privilegiato dei Sette Comuni e loro contributi di uomini per la leva da mar, cfr. Girardi, 2005; Girardi, 2009. 27 BCBVl, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 8. 10. 1605; cfr. lett. 3. 10. 1605. Vedi anche lett. degli oratori, 1°. 10. 1605 «a hore 2 di notte in circa»: «Ne andava per la mente qualche pensiero di protestare etc., ma il timore di maggior male n'ha trattenuto». Il 2. 10. 1605 Contarini aveva comunicato a Venezia il raggiungimento dell'intesa e la soddisfazione dei Vicentini: ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 16r; vedi anche BCBVl, AT, C, 936, 20, lett. di Contarini ai rettori, 4 e 8. 10. 1605. 28 BCBVl, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 5. 10. 1605, in cui aggiungevano: «habbiamo detto et fatto quello che si poteva, salva quella riverentia che si deve a un eccellentissimo commissario veneto». Vedi anche lett. 7. 10. 1605. 29 Il perito Giovan Domenico Dal Molin informo che, «quanto alla quantita, li Grignesi esser per havere campi 276, quarti 0, tavole 57 di piu oltre il terzo a loro solamente debito per la sententia tridentina^ Quanto alla qualita, nella parte de' Grignesi esservi pascoli molto megliori, ^ li quali tutti sono pascoli de campi, come dicono, frattati, et essistenti fuori de' boschi. Ma si bene all'incontro in detta parte de' Grignesi esservi boschi in minor quantita per esser stati tagliati tra Campo Capra et Valcoperta, et assai peggiori per esser la maggior parte boschi bianchi de fagari da fuoco. Nella parte veramente della citta esservi solamente doi campetti^ Et li pascoli essistenti ne' boschi essere cattivi per li molti sassi che per dentro vi si ritrovano. Ma si bene esservi molto piu boschi et megliori et piu belli per essere quasi tutti boschi negri de pezzi, avezzi et laresi da opera, eccetto alcuni pochi boschi bianchi de fagari da fuoco verso^ Campo Mandrielle»; vedi BCBVl, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 7. 10. 1605. Vedi anche lett. di Valmarana, 8, 9, 12. 10. 1605 (l'8. 10. 1605 spiegava che, circa l'attribuzione di pascoli ai Grignati, questi ribattevano che si trattava in gran parte di selve diboscate nel tempo dai Vicentini dilatando i pascoli). Cfr. ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 31r, lett. di Contarini, 19. 10. 1605. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 nuta dagli oratori nei loro colloqui con il Contarini e lo stesso Madruzzo, e la volonta del commissario veneziano di conseguire una compensazione sulle Laste poterono soddisfare anche i vertici berici, convinti alfine della necessita di sopire ogni contesa e di non com-promettere, data pure la strettezza dei margini di trattativa, l'intero negoziato.30 Tuttavia, spia dei contraddittori interessi gia emersi due anni innanzi in campo veneto, Contarini segnalo lo scontento di alcuni soggetti che, sin li favoriti dalla funzionalita osmotica di una zona vantaggiosamente indefinita e permeabile che permetteva loro di intendersi con entrambe le parti in conflitto, si vedevano ora ostacolati nei loro affari. Posta dal conte del Tirolo quale conditio sine qua non per le intese nelle altre cause, la composizione della vertenza del Frizzon distinse gli obiettivi di Vicenza, coinvolta sul ter-reno della giurisdizione, da quelli piu immediati di Enego, che deteneva il possesso del sito. Il comune altopianese (sottrattosi al pagamento della decima a Castel Ivano e condannato nel 1593 dai Giudici del Piovego alla confisca, in favore del Serenissimo Dominio, di terre e beni usurpati sul monte) oppose la declinatoria del foro, appoggiato dal Contarini e dai consultori veneti: il suo possesso era stato riconosciuto, infatti, con sentenza dei rettori di Vicenza (7 giugno 1602) delegati dalla Signoria, contro cui i Wolkenstein si erano appellati agli Auditori.31 I consultori veneti, ribadendo la competenza del giudice ordinario nelle cause private (ossia i rettori) e affermando che i Wolkenstein dovessero proseguire l'appello in Quarantia se insoddisfatti del giudizio emesso, sottolinearono la necessita di non recedere dalla declinatoria per non rinunciare a quella sentenza, cio che avrebbe messo a rischio, con la giurisdizione, la proprieta e il possesso del monte.32 Con la controparte, mostra-tasi infine propensa a un accomodamento extragiudiziale, fu raggiunto un compromesso, espressamente autorizzato da Venezia, la cui alternativa, informava Contarini, sarebbe stata lo scioglimento del convegno.33 Se l'accordo frustro le aspettative enegane, la valutazione 30 Preciso in tal senso, emendando anche taluni refusi, quanto in Pizzeghello, 2008b, 45-52, 89-92; Pizzeghello, 2009a, 100-102, 115-116; vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 3, 6 e 8. 10. 1605; lett. degli oratori, 4. 10. 1605; lett. di G. Ghellini ai deputati, 8. 10. 1605 (circa la volonta di Contarini di bilanciare sulle Laste lo «svario» con i Grignati in Marcesina); lett. dei deputati, 12 e 13. 10. 1605; BCBVI, AT, C, 936, 20, lett. di Contarini ai rettori, 4 e 8. 10. 1605. Vedi anche Panciera, 2009a, 155-157. La sentenza concesse infine a pastori e mandriani di Vicenza di servirsi di una fascia di dieci pertiche (sottratta al taglio) entro i boschi assegnati a Grigno oltre i confini del Campo Grande, assieme al transito attraverso il settore convicino per il trasporto del legname al Brenta (con uso comune dei ponti); accordo per contro, benche in caso di estrema necessita, l'abbeveraggio alla fontana del Campo Grande a pastori e mandriani di Grigno (Pizzeghello, 2008b, 51-52; Pizzeghello, 2009a, 101-102). 31 BCBVI, AT, C, 936, 4, in particolare sentenza dei rettori G. F. Grimani e N. Pizzamano, alla data. Difensori dei signori di Ivano nel 1602 erano stati lo stesso E. Ferramosca, suo figlio Scipione e Francesco Muzzan, poi biasimati da Pizzamano per la scarsa considerazione per gli interessi della Repubblica; vedi ASVE, PSCC, 117, «1604, XX agosto. Informatione», cit. 32 ASVE, PSCC, 115, 111-115, «Informatione delli ss. DD. Pellegrini et Feramosca per la differenza del Monte di Frizzon» (1605). 33 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 28v-29r, lett. di Contarini, 24. 09. 1605; 18v-19v, 4. 10. 1605; BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 28. 09. 1605; 1°. 10. 1605 «a hora de disnare» (in cui gli oratori pronosticarono anche che «la gran difficolta scritta del Frizzon ne pregiudica in questa materia di Marcesina, et forse ancho delle altre, perche sua Signoria Eccellentissima [Contarini], purche non si parli di esso Frizzon, overo habbino l'intento suo, sara facile a dar sodisfattione [agli avversari] in questi altri monti»), 1°. 10. 1605 (senz'altra indicazione) e 1°. 10. 1605 «a hore 2 di notte in circa». L'assenso Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 positiva dei vertici urbani ribadiva la non automatica coincidenza tra interessi del centro e della periferia, tanto nello Stato quanto nel territorio vicentino.34 La compensazione dell'esito relativo a Marcesina fu attuata sui rilievi contesi tra Asti-co e Posina,35 dove, deposta la disponibilita marciana all'accomodamento e minacciato a sua volta l'abbandono dei lavori,36 Contarini riusci ad assicurare la giurisdizione a Vi-cenza, in particolare sull'intera montagna delle Laste, in merito alla quale, tuttavia, egli assenti all'attribuzione della proprieta di boschi, pascoli e pertinenze delle Laste Basse ai signori di Beseno, e di quella delle Laste Alte alla citta berica, con divisione in due parti equivalenti, anche per qualita, di tutta l'area boschiva.37 In tal modo, con un risultato piu favorevole ai Veneti rispetto a quello prospettato dalla sentenza del 1603, furono distinti i confini quoad iurisdictionem e quoadproprietatem, cosicche il dominio utile di Folgaria fu dislocato in due diverse giurisdizioni statali (di li a un anno gli abitanti delle Laste Basse giurarono obbedienza a Venezia) (Bellabarba, 1999, 236-244). Si definirono quindi i tracciati ora sovrascrivendo, ora intersecando i perimetri, con una soluzione foriera di ulteriori attriti, ma del resto coerente con quelle adottate in altre vertenze dai commissari, i quali, anche nel caso di un tracciato unico, come su Marcesina, avevano previsto zone cuscinetto destinate in definitiva a regolare spazi e modalita d'interazione della realta so-ciale di frontiera.38 E cio a fronte delle attese dei vertici vicentini, i quali intendevano che tutte le montagne del settore con le loro risorse fossero assegnate alla citta, concedendo al piu ai signori di Beseno o ai mercanti di legname il taglio di parte dei boschi delle Laste per un periodo limitato (15 o 20 anni).39 A oriente dell'Astico venne inoltre ribadita la cessione di Costa e Vezzena alla comunita di Levico, salvo una zona oltre i termini del 1556, e furono definiti i confini con la giurisdizione di Caldonazzo dei conti Trapp. veneziano alla bozza d'accordo in tale causa (promossa sul versante del petitorio) fu richiesto dal Contarini, e deliberato dal Senato il 6. 10. 1605; vedi ASVE, SS, 96, 285v-286r. 34 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 4 e 7. 10. 1605; lett. dei deputati, 12. 10. 1605; lett. di Valmarana, 12. 10. 1605. Anche sul Frizzon la sentenza attribui la giurisdizione per due terzi a Vicenza e per un terzo ai signori di Ivano, cui riconobbe la proprieta del monte e il diritto alla decima sui grani; agli Enegani furono assegnati i boschi del settore vicentino, a Ivano i pascoli qui presenti. Gli Enegani furono assolti dal risarcimento di 30.000 fiorini renani per affitti e decime non corrisposti, frutti percepiti indebitamente e spese causate. Enego presento invano una supplica al Collegio, corredata di copia della sentenza dei rettori del 1602 (Pizzeghello, 2008b, 52-64; Pizzeghello, 2009a, 102-106; Panciera, 2009a, 158-159). 35 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 17, 18 e 22. 09. 1605; 1°, 5, 7 e 14. 10. 1605; lett. di Valmarana, 6 e 9. 10. 1605; lett. di Ferramosca, 12 e 30. 09. 1605; 6 e 9. 10. 1605; lett. dei deputati, 13, 15 e 26. 09. 1605; 12 e 13. 10. 1605. 36 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 25r-26r, lett. di Contarini, 14. 10. 1605; 30r-31r, 19. 10. 1605. Vedi anche BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 14, 15 e 16. 10. 1605; lett. di Valmarana, 6, 14 e 15. 10. 1605. 37 Secondo Valmarana, Contarini riconobbe con i consultori veneti la fondatezza delle ragioni avversarie; vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 13. 10. 1605, in cui anche l'oratore da segno di condividere tale posizione; cfr. lett. 12. 10. 1605. Nel 1612 una sentenza arciducale sottrasse alla giurisdizione di Beseno l'area assegnatale dalla sentenza roveretana e l'attribui a Folgaria (Bellabarba, 1999, 243). 38 II ruolo della stessa enclave e del resto nodale nella configurazione del territorio in eta moderna (Nordman, 2007, 21; Raffestin, 1987b, 102-103; Torre, 2007, 15). Esempio di enclave nel Canal di Brenta veneto fu l'asburgico Covolo di Butistone, esito dei confronti bellici del primo Cinquecento (Wassermann, 1992). 39 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. dei deputati, 13. 10. 1605. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Realizzando un difficile compromesso tra intransigenti istanze avversarie, condi-scendenza veneziana e interessi del variegato contesto vicentino, Contarini registro, con l'eccezione degli Enegani, la soddisfazione dei Veneti per la sentenza di Rovereto (20 ottobre 1605), con cui si dava attuazione al lodo di Trento.40 Gli accordi sancirono il di-sconoscimento del preteso confine berico sul Brenta, riguardo al quale, ribadendo il ruolo del possesso dei siti, egli pote comunque addebitare alla «trascuraggine de' nostri» l'oc-cupazione austriaca di «tre o quattro» monti al di qua del fiume, pure indicato da «tutte le scritture» come termine interstatuale assieme alla «perpetua corona de' monti» stessi.41 Il compito di delimitare, delineando sul terreno i confini definiti dai commissari, fu assolto nel 1606, attraverso il confronto con gli intervenienti delle parti, dagli «esecutori» della sentenza,42 i quali provvidero inoltre, per mezzo di periti e scalpellini, alla demarcazione con incisioni su «pietre naturali», non senza successive rivendicazioni reciproche tra vici-ni per errori nei tracciati (anzitutto a Marcesina) o problemi di perticazione (nel caso del Frizzon) (Panciera, 2009a, 159-166). Con la stabilizzazione degli equilibri europei ad Aquisgrana (1748), Venezia e Casa d'Austria provvidero a una complessiva revisione dei reciproci confini che, per quanto concerne il Vicentino, fu realizzata da commissari plenipotenziari nell'ambito dei con-gressi di Rovereto del 1750-175243 (Donati, 2002, 101-102; Pitteri, 2006, 271-275; cfr. Tigrino, 2005). Opera tanto piu necessaria per la neutrale Repubblica che, stretta per larga parte fra gli Stati della monarchia asburgica, aveva ormai rinunciato a velleitarie pretensioni, a favore di una politica estera realistica e prudente, indirizzata ad accordi «amichevoli» capaci di preservare, con i tracciati liminari da essi garantiti, la pace e la sua stessa sopravvivenza. Sulle dispute mai sopite nelle aree piu delicate (e segnatamente sul-le Laste) in cui, nel 1605, si era riconosciuta la coesistenza delle concezioni comunitaria e statuale degli spazi e dei loro limiti, si erano del resto esercitati gli stessi consultori in iure. Cosi se Paolo Sarpi, pur alternando nel tempo lettura pubblicistica e privatistica delle liti, sostenne infine la piena assunzione da parte dello Stato dei problemi (consigliando un nuovo convegno tra commissari), il ripiegamento in senso privatistico nell'approccio alle contese rilevabile negli anni della guerra di Candia fu risolto nell'ultimo decennio del Seicento, nei consulti del servita fra Celso e di Giovanni Maria Bertolli, affermando che tali controversie erano questioni, per l'appunto, di Stato, da definire mediante commissari designati dai principi e non da parte di arbitri espressi dai comuni coinvolti (Lavarda, 2009, 131-146). Le conferenze di Rovereto si inscrivevano nel clima di vicendevole apertura della nuova stagione dei trattati, in virtu del quale i due Stati si proposero di comporre le que-stioni ancora aperte secondo i principi di equita e giustizia; nel mutato sfondo politico- 40 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 30r-31v, lett. di Contarini, 19. 10. 1605; 36r-37v, 22. 10. 1605. 41 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 25v, lett. di Contarini, 14. 10. 1605. Cfr. 30, lett. 19. 10. 1605. 42 E. Ferramosca e G. C. Valmarana da una parte, C. Frizzi e G. Savoni (con la supervisione di M. Burgklechner) dall'altra. 43 Caspar Paris von Wolkenstein e Joseph Ignaz von Hormayr, e Pietro Correr (cui subentro nel 1752 Francesco Morosini II). Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 istituzionale della dialettica con le realta locali,44 considerate nell'accezione di periferie di un centro, il confronto si configurava come «negoziazione e validazione reciproca di sovranita^) (Sereno, 2007, 63). Sulla scorta del razionalismo predominante, la terza parte adotto prassi negoziali piu tecniche, mediante le quali la rappresentazione cartografica, autentica «impresa statuale» (Grendi, 1986, 840-841), costitui il presupposto per delineare i margini della sovranita territoriale. Formulo inoltre il proponimento di esaminare unitamente i profili pubblico e privato delle vertenze (emendando il piu possibile le estroflessioni dei possessi delle comunita nello Stato vicino e rimovendo la promiscuita stessa dei possessi tramite compensazioni), e intese ribadire e rinnovare i segni di confine non contestati (Predelli, 1913, 128-130; Teso, 1911, 39-41; Folgaria, 1926, 24-25). Le diverse sessioni congressuali furono dal canto loro dedicate alla definizione di trattati specifici per i vari tratti confinari, che, di volta in volta ratificati dai sovrani, furono seguiti dalle operazioni di demarcazione, affidate a commissioni miste di funzionari, ingegneri e deputati delle comunita interessate.45 In tal modo i commissari considerarono dichiarazioni, documenti e deposizioni delle parti alla luce dei rilievi cartografici degli ingegneri, provvedendo ad appianare «amiche-volmente» i contenziosi (Bonato, 1863, 334-345; Sartore, 1987; Pitteri, 2006, 271-273). Cosi se sulle Laste, confermata la sentenza di Rovereto del 1605 per quanto atteneva ai confini interstatuali, il tracciato privato resto comunque distinto dal limite di giurisdizio-ne, la promiscuita dei possessi fu rimossa grazie a un'inequivocabile demarcazione del primo tra le comunita di Folgaria e di Lastebasse (nata a seguito del congresso del 1605): la ragion di Stato impose la demolizione delle case dei Lastaroli esistenti in giurisdizio-ne veneta ma entro il patrimonio comunale di Folgaria, che furono piu tardi riedificate nel fondovalle (Bottea, 1860, 93-96; Bellabarba, 1999, 249-252). Nella parte orientale dell'Altopiano dei Sette Comuni furono ribaditi i confini segnati nel 1606; l'erroneo scostamento della linea dal dettato della sentenza relativa a Marcesina e le questioni dei tracciati sul Frizzon furono risolti per mezzo di compensazioni: la proprieta dei signori di Ivano su questo monte, per due terzi in giurisdizione veneta, fu infatti confermata, assieme alla decima, mentre il contestato triangoloide di territorio a nord della piana di Marcesina46 fu assegnato alla comunita di Enego (che avrebbe corrisposto a Vicenza una 44 Alla riforma teresiana dello Stato in senso centralizzato e burocratico, con i Kreisämter alla base della piramide amministrativa, facevano riscontro nella Repubblica forme di controllo normativo sul patrimonio delle comunita, bilanciate dal riconoscimento di queste come interlocutrici del potere centrale e dalla delega di funzioni di sorveglianza territoriale e governo fiscale (Bellabarba, 1999, 247-249; Donati, 2002, 102). 45 Nell'area qui considerata, al trattato sui confini tra Vicenza e Folgaria del 24. 07. 1751 (Folgaria, 1926, 84-87; Predelli, 1913, 134-136), pubblicato, dopo le ratifiche, il 12. 05. 1752, segui il protocollo del 30. 10. 1752 (ASVE, PSCC, 294bis, 9); a quello su Marcesina e Frizzon dell'8. 10. 1751 (Predelli, 1913, 136-137), pubblicato il 13. 05. 1752, segui il protocollo esecutivo del 31. 10. 1752 (ASVE, PSCC, 294bis, 10). 46 Grigno aveva rinunciato alle sue rivendicazioni al riguardo nel 1669, nel quadro di una convenzione con Vicenza che prevedeva l'annullamento del divieto per i sudditi veneti di prendere in affitto i beni grignati e dei processi seguiti all'incendio di parte del bosco e dei casoni veneti a Marcesina (Panciera, 2009a, 163-164). In base agli accordi del 1751, i signori di Ivano avrebbero compensato Grigno per la perdita dei boschi e dei pascoli nell'area, assegnati a Enego (Predelli, 1913, 136-137). Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 somma annua quale risarcimento per la perdita del diritto di pascolo nei boschi di Gri-gno), cui fu riconosciuto il diritto di prelazione sull'affitto di boschi e pascoli del Frizzon (Panciera, 2009a, 162-166). Nel 1752 furono piantati nuovi cippi confinari in queste aree delle Prealpi Vicentine, mentre le mappe diventavano parte integrante dei protocolli ese-cutivi (Sartore, 1987; Cacciavillani, 2000; Bello, 2006, passim). La preminente dimensione statale della materia confinaria fu comprovata anche dal regolamento elaborato al congresso roveretano del 1753, inteso a garantire il futuro funzionamento degli accordi mediante l'istituzionalizzazione di procedure tecniche di controllo e di conciliazione (Cacciavillani, 1991, 27-32; Pitteri, 2006, 272-273; Pitteri, 2009). Fu infatti introdotto il monitoraggio dei termini attraverso visite biennali di com-missioni di ingegneri, provveditori veneti ai confini, commissari austriaci e deputati dei villaggi (pure responsabili, questi ultimi, delle ispezioni annuali nei tratti di competenza), mentre, vietate le rappresaglie tra vicini in caso di danni per sconfinamento, si affido la soluzione sul posto di eventuali screzi o trasgressioni al «componimento amichevole» tra commissario austriaco e provveditore veneto (tribunali locali e capi di provincia sarebbe-ro stati coinvolti solo in caso di mancato accordo). Il 1750 rappresenta, insomma, un'autentica svolta nella politica confinaria marciana, che venne informata, specie negli anni dominati dalla figura di Andrea Tron, ai principi di equita e giustizia: uomo-guida della frazione riformatrice del patriziato, questi provvide, non a caso, a riorganizzare in un ufficio tecnico, volto a formulare pronti pareri al Senato, proprio la Camera dei confini (di cui ricopri a lungo la sopraintendenza), assegnandole un ruolo baricentrico nella politica estera della declinante Repubblica, per la quale valeva ormai la massima del sopraintendente Alvise Contarini secondo cui, «preservati i confini, il resto e salvo da se» (Pitteri, 2007, 61). Quelli interstatuali fissati a Rovereto per il quadrante dei Sette Comuni divennero tra il 1866 e la prima guerra mondiale confine austriaco del Regno d'Italia, e attualmente segnano, con quelli regionali, i limiti ammi-nistrativi tra le province di Trento e Vicenza. Nel 1844 il tracciato veneto-tirolese sulle Laste, allora demarcazione tra Regno Lombardo-Veneto e Impero d'Austria, fu portato sui limiti proprietari dei comuni di Folgaria e Lastebasse, sui quali nel 1866 si sagomo il confine italo-austriaco (cfr. Sartore, 1987, 310-334). La linearizzazione della frontiera, che Claude Raffestin ha definito un «sottoprodotto dello Stato moderno» (Raffestin, 1987b, 101; cfr. Sereno, 2007, 60), rappresenta, in de-finitiva, un processo di lunga durata dipendente dal discorso della pace. In tale processo, proprio per la connotazione contrattuale del confine, gli apporti dei differenti attori alla sua graduale precisazione ne fanno il luogo in cui si concretizza la «storia di configurazio-ni istituzionali interne» allo Stato (Bellabarba, 1999, 249), non meno che delle relazioni sovralocali e interstatuali. In questa prospettiva il ruolo delle commissioni bilaterali si esprime in relazione allo «schema delle attese» (Grendi, 1986, 814) e al peso specifico assegnato di volta in volta ai differenti protagonisti nel groviglio di compresenti interessi, legittimando o ridefinendo la mappa dei poteri nelle realta di frontiera, e riflettendo il riassetto dei rapporti tra centri e periferie degli Stati compositi. Se nel primo Cinquecento la determinazione dei confini veneto-asburgici fu rimessa a un collegio arbitrale che tento di sovrapporre i margini della giurisdizione statale a quelli dei possessi dei sudditi, Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 la tappa negoziale volta a demarcarli nell'alto Vicentino fu affidata ai primi del Seicento a commissioni bilaterali. Dopo il fallimento dell'opera dei giuristi, rivelatasi incoerente rispetto agli equilibri di potere coinvolti, il profilo sostanzialmente politico della terza parte al congresso del 1605 esprime quelle riconfigurazioni, nel segno dell'assunzione da parte dello Stato della definizione dei limiti territoriali della giurisdizione. In merito ai tracciati, i commissari contrassero l'indistinta interfaccia tra i possessi in un confine lineare di giurisdizione che intersecava in piu punti i circuiti proprietari, garantendo talu-ne aree ad uso promiscuo. A meta Settecento, precisando i limiti delle proprieta, l'opera di demarcazione dei margini della sovranita territoriale dello Stato si accompagno alla contestuale rimozione della promiscuita dei possessi tra comuni di Stati contermini, tap-pa rilevante di un processo di cristallizzazione sfociato nella chiusura del territorio dello Stato-nazione entro un perimetro impenetrabile e nell'elaborazione, nel pensiero giuridi-co del primo Novecento, di una nozione di frontiera di tipo simmetrico (Marchetti, 2001, 51-53; Panciera, 2009a, 180). FORMALNI POSTOPKI IN REZI: BILATERALNE KOMISIJE KOT TRETJA STRANKA V MEJNIH SPORIH BENEŠKE REPUBLIKE Jacopo PIZZEGHELLO Istituto tecnico statale "G. Girardi", Via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Padova), Italija e-mail: jacopopizz@alice.it POVZETEK Razprava na podlagi nekaterih mejnih sporov preučuje vlogo tretje stranke, ki je pripadala bilateralnim komisijam, ki so med 16. in 18. stoletjem določile razmejitveno črto med Beneško republiko in Habsburško monarhijo. Določitev mejne črte je bil dolgotrajen postopek, ki je zajemal težavna pogajanja, s katerimi so želeli najti ravnotežje med močjo držav, njihovimi številnimi pristojnostmi, njihovo lastnino ter lokalnimi in nadlokalnimi interesi, ki so zaradi medsebojne povezanosti prisotni vsepovsod. Ta dinamični proces bomo poskušali razumeti s preučevanjem pogajanj in soočenj na glavnih srečanjih kongresa, ki so bila organizirana z namenom določitve razmejitvenih črt. Z večstopenjskim pristopom želimo ovrednotiti prispevek številnih družbenih in institucionalnih subjektov »sestavljene države«. Po nemirih italijanskih vojn na začetku 16. stoletja se je s tega vidika zdelo, da je pravniška arbitraža najprimernejši način za spoprijemanje z novim ravnovesjem pridobljenih koristi. Pravniki so bili imenovani, da s posestniškega vidika opredelijo območja lokalnih subjektov pod državno pristojnostjo: tako so državne meje narisali čez meje skupnosti, ki so bile vpletene v spore. Med konferencami, ki so potekale na začetku 17. stoletja, prizadevanja pravnikov, imenovanih za umiritev sporov in določitev mejne črte, niso bila dovolj, da bi med vključenimi obmejnimi silami našla ravnotežje moči. V na- Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 sprotju s tem so komisarji, ki so jih imenovali knezi, utelešali pomembno politično vlogo: sklepali so »prijateljske« sporazume, tako da so omejili pristojnost države in ohranili meje posesti, ki niso nujno sovpadale z državnimi mejami. Sredi 18. stoletja, ko je Aachenski mir na evropski ravni zagotovil večjo stabilnost in ko je na državni ravni prišlo do novih institucionalnih odnosov med centrom in obrobjem, so komisarji na kongresih tolmačili vladajoči politični racionalizem. Na podlagi načel enakosti in pravičnosti so uredili meje, ki so na eni strani določale meje med zasebnimi posestmi in na drugi strani izključevale soprisotnost lastništev subjektov sosednjih držav znotraj meja, ki označujejo in predstavljajo ozemeljsko suverenost države. K temu, da so bile na koncu meje določene, je prispevalo veliko ljudi. Ta proces je bil rezultat zapletenih pogajanj, v katerih so različne stranke in interesi odražali notranjo reorganizacijo države in v enaki meri tudi ravnotežje moči med državami. Ključne besede:območna meja, mejna črta, arbitraža, pooblaščeni komisarji, ozemeljska suverenost FONTI E BIBLIOGRAFIA ASVE, MADP, 56-1816 - Archivio di Stato di Venezia (ASVE), f. Miscellanea atti di-plomatici e privati (MADP), b. S. 56, documento n° 1816: Sentenza di Trento, 17. 06. 1535. ASVE, PSCC - ASVE, f. Provveditore sopraintendente alla Camera dei confini (PSCC): bb. 113, 115, 117, 118, 150, 294bis. ASVE, SS, 96 - ASVE, f. Senato, Deliberazioni, Secreti (SS), Registri, reg. 96. BCBVI, AT, C - Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza (BCBVl), Archivio Torre (AT), f. Confini (C): bb. 931, 932, 935, 936, 938, 944. BCBVI, AT, M, 245 - BCBVI, AT, f. Montagne (M), b. 245. BNMVE, It., VI, 88 - Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (BNMVE), f. Codici italiani, Storia civile e geografica (It., VI), 88 (= ms. 5838), Caldogno, F. «Relatione dell'Alpi Vicentine et de' passi, boschi, et populi loro del Signor Conte Francesco Caldogno al Serenissimo Signor Marino Grimani Prencipe di Venetia, etc., Signore Colendissimo» (10. 10. 1598). Ambrosoli, M. (2007): Introduzione. In: Ambrosoli, M., Bianco, F. (eds.): Comunita e questioni di confini in Italia settentrionale. Milano, FrancoAngeli, 7-24. Arangio-Ruiz, G. (1958): Arbitrato. Diritto internazionale pubblico. In: Calasso, F. (ed.): Enciclopedia del Diritto, II. Milano, Giuffre, 975-994. Barth, F. (1994): I gruppi etnici e i loro confini. In: Maher, V (ed.): Questioni di etnicita. Torino, Rosenberg & Sellier, 33-71. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Bellabarba, M. (1999): Giurisdizione e comunita: Folgaria contro Lastebasse. Un caso di conflitto confinario fra Impero asburgico e Repubblica di Venezia XVII-XVIII se-colo. Acta Histriae, 7, 233-256. Bellabarba, M. (2002): Il principato vescovile di Trento dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei Trent'anni. In: Bellabarba, M., Olmi, G. (eds.): Storia del Trentino, IV, L'eta moderna. Bologna, il Mulino, 15-70. Bello, T. (2006): Alta via dell'Alpi Vicentine. Storie di confine. Vicenza, La Serenissima. Bello, T. (ed.) (2010): Francesco Caldogno. Relazione dell'Alpi Vicentine e dei loro po-poli, boschi e passi. Riedizione speciale ad uso escursionistico, riveduta e attualizzata nel testo, curata da Tarcisio Bello. Vicenza, La Serenissima. Bellomo, M. (1961): Confini (Regolamento di). Diritto intermedio. In: Calasso, F. (ed.): Enciclopedia del Diritto, VIII. Milano, Giuffre, 957-963. Berengo, M. (1999): Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento. Torino, Einaudi. Bevilacqua, E. (1994): L'Altipiano nella cartografia storica. In: Stella, A. (ed.): Storia dell'Altipiano dei Sette Comuni, I, Territorio e istituzioni. Vicenza, Neri Pozza, 371382. Bonato M. (1859): Storia dei Sette Comuni e Contrade annesse dalla loro origine sino alla caduta della Veneta Repubblica, III. Padova, Coi Tipi del Seminario. Bonato M. (1863): Storia dei Sette Comuni e Contrade annesse dalla loro origine sino alla caduta della Veneta Repubblica, IV. Padova, Coi Tipi del Seminario. Bottea, T. (1860): Cronaca di Folgaria. Trento, Monauni. Cacciavillani, I. (1991): La confinazione veneziana con gli Imperiali (1750). Limena, Padova, Signum Verde. Cacciavillani, I. (2000): I cippi della Marcesina. Padova, Signum Padova. Caldogno, F. (1972): Relazione delle Alpi vicentine e de' passi e popoli loro. Verona, Fae. Cella, G. P. (2006): Tracciare confini. Realta e metafore della distinzione. Bologna, il Mulino. Ceschi, R. (2007): Ricognizioni tra frontiere e confini. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto fra discipline. Milano, FrancoAngeli, 107-116. Donati, C. (2002): Il principato vescovile di Trento dalla guerra dei Trent'anni alle rifor-me settecentesche. In: Bellabarba, M., Olmi, G. (eds.): Storia del Trentino, IV, L'eta moderna. Bologna, il Mulino, 71-126. Donati, C. (2006): Per una storia plurale e dinamica della frontiera in eta moderna: l'esempio lombardo. In: Donati, C. (ed.): Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'eta moderna. Milano, FrancoAngeli, 7-16. Fabietti, U. (1991): Storia dell'antropologia. Bologna, Zanichelli. Fabietti, U. (1995): L'identita etnica. Storia di un concetto equivoco. Roma, La Nuova Italia Scientifica. Fasano Guarini, E. (2007): L'Italia descritta tra XVI e XVII secolo: termini, confini, frontiere. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto fra discipline. Milano, FrancoAngeli, 81-106. Febvre, L. (1962): Frontiere: le mot et la notion. In: Febvre, L.: Pour une histoire a part entiere, Paris, Sevpen, 11-24. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Ferro, M. (1845): Dizionario del diritto comune e veneto, I. Venezia, Santini. Folgaria (1926): Folgaria nella causa confinaria con Lastebasse. Trento, Monauni. Girardi, E. (2005): Marinai di montagna. La leva da mar nei Sette Comuni durante la guerra di Cipro. Archivio Veneto, V, 165, 139-179. Girardi, E. (2009): I Sette Comuni e la guerra di Candia (1645-1669). Archivio Veneto, V, 172, 17-29. Grendi, E. (1986): La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello, 1715-1745. Quaderni storici, 21, 63, 811-846. Gri, G. P. (1998): La percezione dei confini in una comunita di montagna. La comunita «larga^>. In: Cason Angelini, E. (ed.): «Mes Alpes a moi». Civilta storiche e Comunita culturali delle Alpi. Atti della Conferenza Internazionale (Belluno, 6-8 giugno 1996). Belluno, Fondazione Angelini, 347-355. Guichonnet, P. (1987): L'uomo davanti alle Alpi. In: Guichonnet, P. (ed.): Storia e civilta delle Alpi, II, Destino umano. Milano, Jaca Book, 191-278. Knapton, M. (1995): Tra Dominante e dominio (1517-1630). In: Cozzi, G., Knapton, M., Scarabello, G. (eds.): La Repubblica di Venezia nell'eta moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica. Torino, Utet, 203-550. Lavarda, S. (2009): «Il primo confin contentioso». Le montagne tra Astico e Posina in eta moderna. In: Panciera, W. (ed.): Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta. Secoli XVI-XVIII. Milano, FrancoAngeli, 117-146. Lazzarini, A. (2009): Selve bianche e selve nere: boschi e legname dall'eta moderna all'annessione. In: Rigoni, P., Varotto, M. (eds.): L'Altopiano dei Sette Comuni. Ca-selle di Sommacampagna (Verona), Cierre, 210-228. Le Goff, J. (2003): Centro/periferia. In: Le Goff, J., Schmitt, J.-C. (eds.): Dizionario dell'Occidente medievale. Temi e percorsi, I. Torino, Einaudi, 180-196. Lombardi, G. (1987): Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costitu-zionali fra storia e diritto. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, 385-406. Maculan, B. (2009): Francesco Caldogno. Il leone di S. Marco sulle montagne di Vicen-za (1575-1608). Roana (Vicenza), Istituto di Cultura Cimbra. M^czak, A. (1995): Lo Stato come protagonista e come impresa: tecniche, strumenti, linguaggio. In: Aymard, M. (ed.): Storia d'Europa, IV, L'eta moderna. Secoli XVI-XVIII. Torino, Einaudi, 125-182. Marchetti, P. (2001): De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed eta moderna. Milano, Giuffre. Marchetti, P. (2007): Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo Medioe-vo. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto fra discipline. Milano, FrancoAngeli, 65-80. Mazzacurati, G. (1987): Frontiere mobili: immagini umanistiche tra Italia e Francia. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, 341-357. Morizzo, M. (1884): Storia del Congresso di Trento tenuto fra gli Imperiali ed i Veneti dopo la guerra di Massimiliano I. Con alcuni documenti. Borgo, Marchetto. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Nordman, D. (1987): Frontiene e confini in Francia: evoluzione dei termini e dei concetti. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, 39-55. Nordman, D. (1997): Des limites d'Etat aux frontieres nationales. In: Nora, P. (ed.): Les lieux de memoire, I. Paris, Gallimard, 1997, 1125-1146. Nordman, D. (2007): La frontiere: notions et problemes en France (XVIe-XVIIIe siecle). In: Raviola, B. A. (ed.): Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in eta moderna. Milano, FrancoAngeli, 19-30. Occhi, K. (2009): La "corsa al legno". Scambi commerciali tra Altopiano e pianura in eta moderna. In: Rigoni, P., Varotto, M. (eds.): L'Altopiano dei Sette Comuni. Caselle di Sommacampagna (Verona), Cierre, 252-267. Ossola, C. (1987): In limine. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, I-XVII. Panciera, W. (1994): I pastori dell'Altipiano: transumanza e pensionatico. In: Stella, A. (ed.): Storia dell'Altipiano dei Sette Comuni, I, Territorio e istituzioni. Vicenza, Neri Pozza, 419-446. Panciera, W. (2009a): Il confine tra Veneto e Tirolo nella parte orientale dell'altopiano di Asiago tra il XVI e il XVIII secolo. In: Panciera, W. (ed.): Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta. Secoli XVI-XVIII. Milano, FrancoAngeli, 147-180. Panciera, W. (2009b): Transumanza, alpeggio e attivita agropastorali tra eta moderna e contemporanea. In: Rigoni, P., Varotto, M. (eds.): L'Altopiano dei Sette Comuni. Caselle di Sommacampagna (Verona), Cierre, 270-285. Papagno, G. (1987): Gli spazi della frontiera. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, 57-98. Pastore, A. (2007): Introduzione. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto fra discipline. Milano, FrancoAngeli, 7-20. Piano Mortari, V. (1958): Arbitrato. In: Calasso, F. (ed.): Enciclopedia del Diritto, II. Milano, Giuffre, 895-899. Pitteri, M. (2006): I confini della Repubblica di Venezia. Linee generali di politica con-finaria (1554-1786). In: Donati, C. (ed.): Alle frontiere della Lombardia. Politica, gu-erra e religione nell'eta moderna. Milano, FrancoAngeli, 259-288. Pitteri, M. (2007): Per una confinazione «equa e giusta^». Andrea Tron e la politica dei confini della Repubblica di Venezia nel '700. Milano, FrancoAngeli. Pitteri, M. (2009): La fine delle dispute confinarie: la Terminazione "equa e giusta" del 1752. In: Rigoni, P., Varotto, M. (eds.): L'Altopiano dei Sette Comuni. Caselle di Sommacampagna (Verona), Cierre, 200-201. Pizzeghello, J. (1999): Tra salvaguardia del «publico» ed aspirazioni personali: carriera del provveditore ai confini Francesco Caldogno. Studi Veneziani, 37, 123-162. Pizzeghello, J. (2005): Montagne contese. Il Congresso di Trento (1533-1535) e il confine veneto-trentino-tirolese sulle Prealpi vicentine. Studi Veneziani, 50, 69-114. Pizzeghello, J. (2008a): La devozione interessata. Uomini, comunita, fazioni, milizie nell'Altopiano dei Sette Comuni tra Cinque e Seicento. Studi Veneziani, 56, 15-206. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Pizzeghello, J. (2008b): L'onesto accomodamento. Il Congresso di Rovereto del 1605 e il confine veneto sulle montagne vicentine. Saonara (Padova), Il Prato. Pizzeghello, J. (2009a): Delimitare dal centro. Nicolo Contarini e il confine montano vi-centino al congresso di Rovereto del 1605. In: Panciera, W. (ed.): Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta. Secoli XVI-XVIII. Milano, FrancoAngeli, 89-116. Pizzeghello, J. (2009b): Storie di confine e percorsi di autonomia nella matura e tarda eta veneziana In: Rigoni, P., Varotto, M. (eds.): L'Altopiano dei Sette Comuni. Caselle di Sommacampagna (Verona), Cierre, 192-199. Pozzan, A. (2009): Tra Serenissima Repubblica e «terra todescha»: controversie confina-rie in Cadore e Ampezzo nel XVI secolo. In: Panciera, W. (ed.): Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta. Secoli XVI-XVIII. Milano, FrancoAngeli, 181-208. Predelli, R. (ed.) (1913): I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti (1081-1787), VIII. Venezia, Regia Deputazione Veneta di Storia Patria. Raffestin, C. (1987a): Elementi per una teoria della frontiera. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, 21-38. Raffestin, C. (1987b): L'evoluzione del sistema delle frontiere del Piemonte dal XVI al XIX secolo. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, 101-111. Raggio, O. (1995): Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno. In: Aymard, M. (ed.): Storia d'Europa, IV, L'eta moderna. Secoli XVI-XVI-II. Torino, Einaudi, 483-527. Raggio, O. (2007): Annotazioni su boschi, giurisdizioni e definizione delle risorse. In: Ambrosoli, M., Bianco, F. (eds.): Comunita e questioni di confini in Italia settentrio-nale. Milano, FrancoAngeli, 72-82. Rossi, G., Rossi, G. (1877): Relazione delle Alpi Vicentine e de' passi e popoli loro. Padova, Prosperini. Sacchi, P. (1997): Confine. Confine etnico. In: Fabietti, U., Remotti, F. (eds.): Dizionario di antropologia. Bologna, Zanichelli, 190-191. Sartore, T. (1987): Termini di confine tra la Repubblica di Venezia e l'Austria nei passi montani dalla valle dell'Agno alla valle dell'Astico. In: Pagine di cultura vicentina in onore di Gianni Conforto. Schio, Comune di Schio, 273-335. Scaramellini, G. (2007): Osservazioni su linee di confine e regioni di frontiera. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto fra discipline. Milano, FrancoAngeli, 117-125. Sereno, P. (2007): Ordinare lo spazio, governare il territorio: confine e frontiera come categorie geografiche. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto fra discipline. Milano, FrancoAngeli, 45-64. Steiner, G. (1987): Una breve comunicazione su limes e translatio. In: Ossola, C., Raffestin, C., Ricciardi, M. (eds.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte. Roma, Bulzoni, 331-339. Stopani, A. (2005): La memoria dei confini. Giurisdizione e diritti comunitari in Toscana (XVI-XVIII secolo). Quaderni storici, 40, 118/1, 73-96. Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Tagliaferri, A. (ed.) (1976): Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, VII, Podestaria e capitanato di Vicenza. Milano, Giuffre. Talamanca, M. (1961): Confini (Regolamento di). Diritto romano. In: Calasso, F. (ed.): Enciclopedia del Diritto, VIII. Milano, Giuffre, 954-957. Teso, A. (1911): Il confine italo-austriaco a Lastebasse. Relazione al Consiglio Provinciale di Vicenza. Vicenza, Tip. G. Brunello. Tigrino, V. (2005): «Prescindendo dal diritto^ con amichevole soddisfazione». Il con-tenzioso storico-giuridico sul lago di Garda tra Repubblica di Venezia e Impero nel XVIII sec. Studi Veneziani, 49, 171-190. Torre, A. (2007): Introduzione. In: Torre, A. (ed.): Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle societa di antico regime. Milano, FrancoAngeli, 9-20. Trebbi, G. (1998): Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale. Udine, Casa-massima. Varanini, G. M. (1994): Diplomi scaligeri autentici e falsificazioni quattro-cinquecen-tesche per le comunita montane venete. In: Stella, A. (ed.): Storia dell'Altipiano dei Sette Comuni, I, Territorio e istituzioni. Vicenza, Neri Pozza, 313-346. Varanini, G. M. (2009): L'Altopiano nel Trecento e Quattrocento tra Vicenza e Venezia. In: Rigoni, P., Varotto, M. (eds.): L'Altopiano dei Sette Comuni. Caselle di Somma-campagna (Verona), Cierre, 183-192. Viazzo, P. P. (2007): Frontiere e "confini": prospettive antropologiche. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto fra discipline. Milano, Fran-coAngeli, 21-44. Wassermann, P. (1992): Notizie e fonti sul Covolo di Butistone. Villa del Conte (Pado-va), La Gusella. Wilson, T. M., Donnan, H. (1998): Nation, State and Identity at International Borders. In: Wilson, T. M., Donnan, H. (eds.): Border Identities. Nation and State at International Frontiers. Cambridge, Cambridge University Press, 1-30. Zanini, P. (1997): Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali. Milano, Bruno Mondadori. Zientara, B. (1979): Frontiera. In: Romano, R. et al. (eds.): Enciclopedia Einaudi, VI. Torino, Einaudi, 403-414.