Prezzo Lit. 20’ * BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONEEBEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 15 giugno 1946. Anno I. - No. 11 CONTE 81. Provvisorio accordo tariffario. 82. Regolamento concernente la regolazione dei salari per il personale ausilliario domestico e per i portinai delle case. NUTO: 83. Regolamento sulla sistemazione delle competenze dei lavoratori e dei dipendenti stagionali dell’industria alberghiera. 81. Provvisorio accordo tariffario Art. 1 Si fissano i salari per gli operai occupati nelle aziende industriali forestali e nell’industria del legno sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. I salari sono stabiliti d’accordo tra la sezione per l’industria e le miniere, la sottosezione per l’industria del legno presso la Delegazione del CRLN, quale competente autorità di controllo ed il Comitato Esecutivo dei Sindacati Unici della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, quale rappresentante dei prenditori di lavoro di questa categoria. Art. 2 A tale accordo salariale si allegano: il formulario I che fissa le mercedi per i lavoratori delle aziende industriali del legno; il formulario II che fissa le mercedi per d lavoratori occupati nelle aziende forestali; il formulario III che fissa le mercedi per i carrettieri privati ed il formulario IV che fissa le poste accordative per i lavori forestali. Tutti questi formulari formano la parte integrativa del presente accordo. Art. 3 Tutte le poste orarie formano anche l’accordo base e secondo norme giustamente accertate in base alle stesse vengono formate le poste accordative. Tutti i lavori forestali si pagano per principio secondo le poste accordative. Art. 4 Nella classificazione individuale dei lavoratori in gruppi in base ai formulari allegati, si deve tener conto della: fatica, qualifica, effetto del lavoro, qualità produttiva del lavoro, qualifica professionale ed esperienza tecnica, addestramento, preistruzione, durata dell’occupazione, epoca d’insegnamento, responsabilità sul lavoro, pericolo nel lavoro, utilizzazione delle materie prime, coscienziosità, diligenza, puntualità etc. ed è in facoltà alle amministrazioni locali forestali e delle aziende del legno di effettuare la categorizzazione dei dipendenti, di accordo — colle filiali locali dei Sindacati, fra il limite massimo e minimo delle mercandi e paghe (ciò che non è valevole per gli accordi). È da tener conto che le mercedi non debbano superare la media per la manipolazione, che è determinata nei formulari e che funge quale case per il calcolo dei prezzi o ciò per i prezzi di vendita. I prezzi accordativi in circostanze particolarmente favorevoli si possono conteggiare col 15°/o in meno, in circostanze particolarmente sfavorevoli invece col 15 °/o in più delle poste accordative di cui il formulario IV. Art. 5 Ai sensi deH’art. 3 dell’ordinanza N. 9/45, sulla determinazione dei salari e mercedi ai lavoratori e dipendenti (»Bollettino Ufficiale« della Delegazione del CRLN del 20 ott. 1945 N. 2) ed ai sensi delle modifiche delTordinanza (»Bollettino Ufficiale« della Delegazione del CRLN del 20 febb. 1946 N. 6) la speciale aggiunta da L. 3 a 10 per uso eccessivo di vestiario, per lavora nocivi alla salute ed alla vita e per lavori forestali, è già integrata nelle poste accordative. Art. 6 Le poste accordative nel formulario IV sono stabilite per il taglio, la spedizione e la lavorazione dei tronchi e della legna, per il trasporto fino alla strada carrozzabile; le stesse vengono fissate localmente tenendo presente le condizioni del terreno e la distanza sino alla strada carrozzabile. Per la fissazione dell’accordo si considererà la media del lavoro giornaliero e la media della paga giornaliera ai sensi del formulario IL Art. 7 Dove invece le circostanze del terreno1 richiedono per il taglio, la spedizione e la lavorazione della legna una maggior durata di tempo (nell’inverno), le poste accordative del formulario IV possono suddividersi per il taglio e la lavorazione secondo un sistema localmente adeguato, nello ambito delle poste accordative. Per il trasporto fino alla strada carrozzabile vige l’art. 6. Art. 8 I tronchi, il legname squadrato, i mucchi di legna ecc. si misurano nel modo attualmente usuale. Per gli accordi per il legno di cui il formulario IV il gruppo I rappresenta il legno migliore, di gruppo II il legm> peggiore e si può contemporaneamente applicare ad ambedue le poste in %, se ciò si mostri necessario in rapporto al legno. Art. 9 Tutti i problemi generali vengono risolti d’accordo fra l’amministrazione delle aziende e la filiale sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni fino alla stipulazione dell’accordo collettivo. Il presente accordo tariffario è valevole fino a che dalla prassi e per altre ragioni non emergerà una necessità dii modifica. Tutte le eventuali divergenze vengono risolte da' firmatovi del presente accordo. Ajdovščina 15 maggio 1946, Per la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno Segr. France Perovšek m. p. Per la sezione per l’industria e le miniere — sottosezione per l’industria del legno C. S. Dušan Keber m. p. Per d Sindacati Unici per il Litorale Sloveno — Comitato Esecutivo Segr. Primožič Jože m. p. FORMULARIO I Tabella salariale per le aziende industriali del legno 1. Il capo azienda, gli elettrotecnici, i macchinisti con esame ed i magazzinieri siano di regola pagati mensilmente, così anche il rimanente personale — ausiliario tecnico (Bollettino Ufficiale della Delegazione del ORLN per il Litorale Sloveno del 20 febbraio 1946). Quando non siano categorizzati mensilmente: i capioperai, i capigruppo, i meccanici, i fuochisti con esame, gli affilatovi, i diversi maestri, gli autisti meccanici, i montatori che indipendentemente montano e riparano macchine ed i manipolatori indipendenti devono essere pagati all’ora da L. 47 a L. 54 (Event. fino a L. 57, eccezionalmente per speciali abilità e responsabilità). 2. I segatori addetti alle macchine fondamentali-pesanti nelle aziende del legno, alle seghe alternative, alle grandi seghe a nastro, alle macchine per il compensato, ai grandi apparecchi automatici, alle seghe veneziane, 1 capi di piccoli gruppi e gli artigiani addestrati .......................da L. 40 a L. 50 Per le seghe alternative è necessario distinguere tre gruppi con capacità media da 1 pn. m:i, da 1 a 2 pn. m3 e da 2 pn. m3 all’ora. Qui vi è compreso anche il circolarista col carro. 3. Gli operai indipendenti presso macchine leggere ausiliarie per la lavorazione del legno come presso le macchine spianatrici di tutte le specie, presso le macchine ciroolatriei di tutte le specie, presso macchine da taglio di tutte le specie, presso le seghe minori a nastro, le macchine foratrici, le macchine patentate e per compensato, le macchine per bot- ti, i torchi, macchine tipografiche, gli impianti meccanici di assec-chimento, gli impianti per legno evaporato, gli operai manipulatori ausiliari nelle aziende e nei magazzini, gli operai ausiliari presso le macchine fondamentali pesanti, enumerati nella categoria Il ed i lavoratori addetti a lavori pesanti per es. scalo tronchi . da L. 38 a L. 47 4. Tutti i lavoratori ausiliari presso macchine ed attrezzature enumerata nel comma 3.........da L. 30 a L. 43 5. Tutti gli altri usuali lavori senza sforzi particolari per es. in magazzini, nel lavoro di trasporto, di sgombero dei rimasugli e di pulizia............................da L. 30 a L. 40 6. Il servizio leggero ausiliare per il collegamento nelle aziende o nel magazzino e l’epoca di addestramento ..........................da L. 27 a L. 30 7. Le guardie notturne secondo l’entità deU’azienda del servizio, per ogni settimana .........da L. 1500 a L. 1700 8. I carrettieri per settimana ■ • .da L. 2000 a L. 2400 giusta le circostanze locali coll’aumento del salario per servizio particolarmente faticoso1 e di lunga durata^ Gli apprendisti del ramo tecnico, fino a 6 mesi di tirocinio, all’ora............... L. 7 Gli apprendisti del ramo tecnico, da 6 a 18 mesi di tirocinio, all’ora.............. L. 10 Gli apprendisti del ramo tecnico, da 18 a 30 mesi di tirocinio, all’ora.............. L. 16 Gli apprendisti del ramo tecnico, oltre i 30 mesi di tirocinio, all’ora ...... L. 21,50 Tutte le retribuzioni in natura saranno diffalcate al conteggio in base alle prescrizioni vigenti. FORMULARIO II Tabella salariale per le aziende forestali (come base per la fissazione delle tariffe accordative) Operai sul piazzale o nel magazzino: 1. a) misuratori, b) caricatori e scaricatori del legno, c) lavoratori ausiliari nelle carboniere, d) carretieri (in servizio) all’ora 2. a) operai addetti al taglio ed alla lavorazione dei tronchi e del legname, b) operai spaceatori adetti allo sdrucciolamento dei tronchi ed c) al trascino delle zattere a mezzo corrente, all’ora . ■ . 3. a) squadratovi di travi, traverse e remi etc., b) i capi delle carboniere, c) gli operai addetti alle macchine per la segatura degli alberi, d) tutti gli operai qualificati-specializzati, all’ora . . . . da L. 30 a L. 40 da L. 36,50 a L. 47 da L. 40 a L. 50 4. a) maestri, sottomaestri, operai capi, capigruppo, b) maestri qualificati provvisori per la costruzione di oggetti, ponti, sdruccioloni, ferrovie e simile, c) macchinisti, che indipendentemente conducono le macchine, d) operai specializzati-qualificati, all’ora . .......................da L. 43 a L. 53 e) per operai con particolare abilità e responsabilità, all’ora . fino a L. 57 5. Gli apprendisti specialisti, fino a 6 mesi di tirocinio, all’ora........................... L. 7 Gli apprendisti specialisti da 6 a 18 mesi di tirocinio, all’ora........................... L. 10 Gli apprendisti specialisti da 18 a 30 mesi di tirocinio, all’ora........................... L. 16 Gli apprendisti specialisti, oltre i 30 mesi di tirocinio, all’ora........................... L. 21,50 FORMULARIO III Tabella delle mercedi per gli animali da tiro con guida Per lo strascinamento della legna, il trasporto ed il carriaggio al magazzino si fissano le mercedi che valgono per diverse distanze e difficoltà del lavoro. Tali poste sono la base per l’accordo che viene stabilito ai sensi del art. 3 dell’accordo. Per viaggi normali su strade vige il 15 fino al 25 °/o di mercede inferiore. 1. Conducente con 2 cavalli da tiro e col carro....................da L. 1700 a L. 2000 2. Conducente con 1 cavallo da tiro e col carro....................da L. 1250 a L. 1600 3. Conducente con 2 cavalli da tiro senza carro....................da L. 1500 a L. 1850 4. Conducente con 1 cavallo da tiro senza carro....................da L. 1000 a L. 1350 5. Conducente con 2 buoi da tiro con carro......................da L. 1450 a L. 1750 6. Conducente con 1 bue da tiro con carro......................da L. 1000 a L. 1350 7. Conducente con 2 buoi da tiro senza carro . '................da L. 1250 a L. 1600 8. Conducente con 1 bue da tiro senza carro . . ..............da L. 900 a L. 1200 9. Dove è necessario il trasporto a trazione animale, specialmente per la legna dal bosco etc., si fissa la retribuzione d’accordo coi rappresentanti locali, sul che si basano le elencate tariffe. FORMULARIO IY Tariffe accordatóre provvisorie per i lavori forestali Descrizione del lavoro -*-< so Effetto gior. Media Paga gior. Agg. 3—10 Media Media acc. da L. a L. L. lord. 5£ da a I. Taglio e lavorazione di legname tondo: A. Aciculari: 1. Tronchi, legno d’albero e legno di cellulosa non lavorato: a) normale taglio estivo con scortecciamento .... m3 2.50 b) normale taglio invernale con scortecciamento . . . ms 2,— c) taglio estivo, eventuali usufrutti o su terreno difficile m3 2.— d) taglio invernale, eventuali usufrutti o su terreno difficile m8 1.50 Pali telefonici: a) normale taglio estivo con scortecciamento .... m3 1.50 b) normale taglio invernale con scortecciamento . . . m3 1.25 Antenne, piloni, alberatura, legno lungo: a) normale taglio estivo con scortecciamento .... m3 1.75 b) normale taglio invernale con scortecciamento . . . m8 1.50 B. Frondiferi: Tronchi di faggio: a) normale taglio estivo (ecc.) senza scortecciamento . . m8 2.75 4.- 3.25 366-466 30 450 140 3,- 2.50 366-466 30 450 180 3,— 2.50 366-466 30 450 180 2.50 2,— 366—466 30 450 226 2.- 1.75 366—466 30 450 256 1.75 1.50 366—466 30 450 300 2.25 2.~ 366-466 30 450 223 2.— 1.75 366-466 30 450 256 \ 3.25 3.— 366—466 30 450 150 Effetto gior. Paga gior. Agg. Media Descrizione del lavoro £ Media 3—10 Media acc. da L. a L. L. lord. £* da a b) normale taglio invernale (reg.) c) eventuali usufrutti, taglio m3 ™2.— 2.50 2.25 366-466 30 450 200 estivo m3 2.— 2.50 2.25 366—466 30 450 200 d) eventuali usufrutti, taglio invernale m3 1.75 2.25 2,— 366—466 30 450 225 5. Tronchi di quercia e puntelli - per le miniere: a) normale taglio estivo senza sbucciamento m8 2.— 2.50 2.25 366—466 30 450 200 b) normale taglio invernale senza sbucciamento . . . ms 1.75 2.25 2,— 366—466 30 450 226 c) eventuali usufrutti, taglio estivo ms 1.75 2.25 2,— 366-466 30 450 226 d) eventuali usufrutti, taglio invernale ....... m3 1.50 2,— 1.75 366—466 30 450 256 6. Pali di quercia e puntellarne per le miniere: a) normale taglio estivo sbuc- ciato m3 1.75 2.25 2.— 366—466 30 450 226 b) normale taglio invernale sbucciato c) eventuali usufrutti, taglio m3 1.50 2.— 1.75 366—466 30 450 256 estivo m3 1.50 2,— 1.75 366—466 30 450 256 d) eventuali usufrutti, taglio invernale m3 1.25 1.75 1.50 366—466 30 450 300 II. Taglio e lavorazione della legna e dèi legname per cellulosa: 7. Legna dura: a) normale taglio estivo I . . m3 3.— 4,— 3.50 366—466 30 450 130 b) normale taglio estivo II m3 2.50 3 — 2.75 366—466 30 450 163 c) normale taglio invernale I m3 2.25 2.75 2.50 366—466 30 450 180 d) normale taglio invernale II m3 2,— 2.50 2.25 366—466 30 450 200 e) eventuali usufrutti, taglio estivo I m3 2.25 2.75 2.50 366—466 30 450 180 f) eventuali usufrutti, taglio estivo II ms 2.— 2.50 2.25 366—466 30 450 200 g) eventuali usufrutti, taglio invernale I m3 1.75 2.25 2.— 866—466 30 450 226 h) eventuali usufrutti, taglio invernale II m3 1.50 2 — 1.75 366—466 30 450 256 Legna molle: a) eventuali usufrutti, taglio estivo m3 2.75 3.25 3,— 366—466 30 450 150 b) eventuali usufrutti, taglio invernale m3 2.25 2.75 2.50 366—466 30 450 180 Legname per cellulosa: a) normale taglio estivo, legname per cellulosa, prodotto essenziale (ecc.) .... m3 3,— 3.50 3.25 366—466 30 450 140 b) normale taglio invernale, legname per cellulosa quale prodotto essenziale (ecc.) m3 2.50 3,— 2.75 366—466 30 450 163 c) normale taglio estivo, assortimento o diradamento, legname per cellulosa, finita la lavorazione dei tronchi m3 2,— 2.50 2.25 366—466 30 450 200 d) normale taglio invernale, assortimento o diradamento, legname per cellulosa, finita la lavorazione dei tronchi m3 1.50 2.- 1.75 366—466 30 450 256 Descrizione del lavoro rt t- 'Ctf Sjj -I-» CO S1 Effetto gior. da Media Paga gior. da L. a L. Agg. 3-10 L. Media Media acc, lord. 10. Sbucciatura del legname per cellulosa m3 3.- 4,— 3.50 366—466 30 450 130 11. Lavorazione della corteccia pino di m3 1.50 2.— 1.75 366—466 30 450 256 12. Raccolta della corteccia quercia di m3 1.— 1.50 1.25 366—466 30 450 360 III. Carbone di legna: La fissazione dell’accordo per la lavorazione del carbone di legna, per la diversità del terreno, del legno e della distanza ecc. è rimessa ai fattori locali. Per la cottura del carbone necessitano tre operai uno dei quali è dirigente della carboniera. IV. Legno squadrato: Per il legnatine squadrato Facb cordo viene fissato in base alla tabella salariale per le aziende forestali in diversi modi di squadro e di qualità del legname e delle condizioni locali. V. Traverse: 13. Traverse di faggio e pinastro: a) traverse 2.30 a 2.50 15/25 grandi.....................pez. b) traverse 1.60 14/20 piccole pez. c) traverse 1.10 13/18 per le miniere....................pez. 14. Traverse di quercia: a) traverse da 2.30 a 2.50 15/25 grandi.....................pez. b) traverse da 1.60 14/20 piccoli .........................pez. c) traverse per le miniere 1/10, 13/18................pez. 5.— 7.— 6.— 400—500 30 483 80 7.— 9,— 8.— 400-500 30 483 60 10,— 12.— IL— 400—500 30 483 43 4,— 6 — 5.— 400—500 30 483 96 5,— 7.— 6.— 400—500 30 483 80 9.- 11.— 10.— 400—500 30 483 50 * VI. Carico e scarico di legname tondo, squadrato e di legna: \ 15. Carico di legno tecnico dalla rampa: a) aciculari (legno molle) . . m3 9,— b) frondiferi (legno duro) . . m3 7,— Senza rampa: c) aciculari (legno molle) . . m3 7 — d) frondiferi (legno duro). . m3 5.— 11.— 10 — 300—400 30 416 40 9.— 8,— 300—400 30 416 53 9,— 8.— 300—400 30 416 53 7.— 6.— 300—400 30 416 70 16. Scarico di legname tecnico (tondo e squadrato) senza scarto: a) aciculari (legno molle) . . m3 19.— b) frondiferi (legno duro) . . m3 Ì5.— Scarico con scartamento ed ammassamento: c) aciculari (legno molle) . . m3 11 — d) frondiferi (legno duro) . . m3 9.— Carico di legna e carbone: a) legna dura m3 14,— b) legna molle m3 16.— c) carbone di legno . . . . m3 6.— 21 — 20.— 300-400 30 416 20 17.— 16.— 300—400 30 416 27 13,— 12 — 300—400 30 416 33 11 — 10.— 300—400 30 416 43 16.— 15.— 300—400 30 416 30 20.— 18.— 300—400 30 416 23 8.— 7 — 300—400 30 416 60 e Descrizione del lavoro Unità di misura Effetto gior. Media Paga gior. Agg- 3—10 Media Media da a da L. a L. L. lord. 18. Scarico di legna con accata- stamento: a) legna dura m3 16,— 18.— 15.— 300—400 30 416 30 b) legna molle m3 16.— 20,— 18.- 300-400 30 416 23 c) carbone di legno .... m3 6.— 8.— 7 — 300—400 30 416 60 19. Carico di traverse: a) 2.30 a 2.50 15/25, grandi . pez. 75.— 95.— 95.— 300—400 30 416 5 b) 1.60 14/20, piccole ' . . . pez. 160.— 190.- 175.— 300—400 30 416 2.50 c) 1.10 13/18, da miniera . . pez. 240,— 280.— 260.— 300—400 30 416 1.70 20. Scarico di traverse con distri- buzione ed ammasso sul piaz-ziale: a) traverse 2.30 a 2.50 15/25 grandi . 40,— 50.— 45.- 300—400 30 416 9.50 b) traverse c) traverse 1.60 14/20 piccole pez. 1.10 13/18 da mi- 80.- 100,— 90,— 300-400 30 416 4.50 niera pez, 125 — 155.— 140.— ' 300—400 30 416 3 82. ; Regolamento concernente la regolazione dei salari per il personale ausiliario domestico e per i portinai delle case La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno1 in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente regolarne ut o. Art. 1 Il personale ausiliario domestico ha diritto ai seguenti salari mensili: 1. Domestiche che compiono tutti i servizi casalinghi escluso il cucinare ........................... da L.1330 a L.1990 2. Domestiche che compiono tutti i servizi casalinghi compreso il cucinare ............................da L.1660 a L.2660 3. Cuochi indipendenti.............da L. 2490 a L. 3830 4. Cameriere.......................da L. 1330 a L. 1990 5. Le prestaservizi occupate tutto il giorno (minimo 8 ore) ricevono da L. 1660 a L. 2660 oltre a tre pasti almeno al giorno. Tutte le categorie del personale ausiliario casalingo citato dal punto 1 al punto 5 hanno diritto oltre al salario, all’alloggio, al vitto, al riscaldamento ed alla luce. L’orario lavorativo per il suddetto personale è di ore 11 al giorno', rispettivamente 66 ure settimanali. Le ore di lavoro prestate oltre alle normali saranno retribuite coll’aumento del 50 % all’ora. 6. Le prestaservizi che prestano la loro opera per alcune ore al giorno, in ogni caso meno di otto ore, hanno diritto al salario orario deH’operaio non qualificato e cioè...........................da L. 30 a L. 36,50 esclusi il vitto e l’alloggio. 7. Le lavandaie a giornata presso famiglie hanno diritto alla mercede giornaliera......................da L. 266 a L. 333 oltre ad almeno tre pasti giornalieri. Art. 2 I salari fissati nell’art. 1 sono valevoli per le località comprese nella prima categoria di caroviveri. Nelle località di seconda categoria di caroviveri i salari fissati per il personale ausiliario domestico vengono ridotti del 10°/o. II territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno appartiene alla seconda classe di caro-viveri. Art. 3 I portinai hanno diritto a seguente salario mensile: 1. Negli edifici ad un piano . . . L. 1000 2. Per ogni successivo piano, aumento di............................L. 330 3. Negli edifici con riscaldamento centrale non obbligato...........da L. 6725 a L. 8325 4. Negli edifici con riscaldamento centrale obbligato...............da L. 8325 a L. 10.890 Art. 4 I portinai delle case hanno diritto' oltre al salario fissato nell’art. 3, al quartiere gratuito, composto di una stanza ed accessori, alla luce, acqua e riscaldamento. Art. 5 I portinai hanno diritto ad un compenso speciale per l’apertura del portone durante la notte e precisamente: 1. nel periodo dalle 21.00 alle 24.00 compenso di L. 15 per ogni apertura, senza riguardo al numero delle persone entranti. 2. nel periodo dalle 24.00 fino al momento in cui in base alle disposizioni locali o di consuetudine i portoni devono essere riaperti, compenso di L. 25 per ogni apertura senza riguardo al numero delle persone entranti. Art. 6 Riguardo al versamento delle varie imposte e contributi sociali, valgono le prescrizioni dell’art. 11 del decreto relativo aìla sistemazione dei salari e mercedi degli operai e dipendenti (Bollettino Ufficiale N. 2 del 20 settembre 1945). Art. 7 A tutte le persone, di cui il presente regolamento, si vieta di accettare regali, mancie e simili. Art. '8. Le trasgressioni a questo regolamento si puniscono in base alle prescrizioni del decreto sul procedimento amministrativo-penale N. 88 (Bollettino Ufficiale N. 5 del 15 febbraio 1946). Art. 9 Tutte le disposizioni finora vigenti in contrarietà a quelle del presente regolamento, sono abrogate. Art. 10 Il presente regolamento entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 30 maggio 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 83. Regolamento sulla sistemazione delle competenze dei lavoratori e dei dipendenti stagionali dell’industria alberghiera La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente regolamento. Art. 1 In base alle disposizioni del presente regolamento ricevono la paga gli operai ed i dipendenti degli esercizi alberghieri che sono aperti solamente durante la stagione turistica. Art. 2 Il personale degli esercizi alberghieri citato nell’art. 1 viene classificato come segue: 1. categoria: direttore d’hotel (maitre d’hotel) capo cuoco primo portiere capo pasticciere. 2. categoria: cameriere barista cameriere capo di rang cameriere capo d’etage inserviente al bar (barman) portiere notturno cuoco pasticciere cantiniere guardarobiera. 3. categoria: portabagagli ai piani cameriere ai piani tournant della sala, piani e dell’atrio vice capo e cameriera alle stanze cuochi con qualifiche generali stiratrice. 4. categoria: portatori in cucina aiutanti di cucina lavandaie comis sale commissionario. Art. 3 Al personale di tutte le categorie degli esercizi alberghieri spetta la paga nell’amontare di L. 6000 mensili e l’alloggio gratuito. Se il lavoratore od il dipendente deiresercizio alberghiero non usufruiscono dell’alloggio gratuito, riceveranno quale indennità di alloggio 450 lire mensili. Al lavoratore ed al dipendente dell’esercizio alberghiero che ricevono il vitto nell’esercizio alberghiero, saranno detratte 2.400 lire mensili. Art. 4 Oltre alla paga fissata nell’art. 3 spetta a tutto il personale interno ed esterno dell’esercizio alberghiero il 5°/o di 'guadagno lordo dell’esercizio. Questo importo viene ripartito tra i lavoratori ed i dipendenti dell’esercizio, citati nell’art. 2 del. presente regolamento, secondo la seguente tabella: Al personale di 1. categoria spettano 5 punti 77 2. 5? * 77 4 „ 77 „ 3. 77 77 3 „ 7? „ 4. 77 77 2 „ Art. 5 Ai portabagagli ai piani, ai cuochi con qualifica generale, ai portatori in cucina ed alle lavandaie verrà pa gato per l’effettuazione di lavori pesanti un importo superiore di mezzo punto a quello stabilito nell’art. 4. Art. 6 Il personale degli alberghi e degli esercizi alberghieri che è occupato in tali esercizi oltre 6 mesi all’anno ed il personale che non è compreso nell’art. 2 del presente regolamento, non riceve la paga secondo le disposizioni di questo regolamento, bensì in base al decreto sul regolamento dei salari e mercedi del 31 dicembre 1945 (Bollettino Ufficiale No. 6). Art. 7 A tutto il personale di tutti gli alberghi e degli altri esercizi alberghieri si vieta di accettare qualsiasi regalo, mancia e simili. Art. 8 Le trasgressioni a questo regolamento si puniscono in base alle prescrizioni del decreto sul procedimento amministrativo-penale No. 38 (Bollettino Ufficiale N, 5 del 15 febbraio 1946), Art. 9 Tutte le disposizioni finora vigenti in contrarietà a quelle del presente regolamento, sono abrogate. Art. 10 Il presente regolamento entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 30 maggio 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. Emendamenti. Nell’ordinanza »sulla soppressione del Tribunale del Popolo per il giudizio dei reati fascisti in Capodistria« (Bollettino Ufficiale N. 10 del 29 maggio 1946) è stato omesso l’art. 4 che è del seguente tenore: »L’esecuzione della presente ordinanza viene affidata alla sezione per la giustizia ed al Pubblico Accusatore presso la Delegazione del CRLN.« La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. ) Tiskala tiskarna Merkur v Ljubljani.