ANNO V. — N. 35. Sabbato 31 Agosto 1850. Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini &. Semestre in proporzione.— L' abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione. vera epoca in cui fu eretto V arcivescovado di Gorizia. Poggiati aH' autorita del Morelli, patrizio goriziano, storiografo coetaneo a domestico, non ha guari abbiamo scritto in questo giornaletto al N. 29, che papa Bene-detto XIV 1' anno del Signore 1752 soppresse il celebro patriarcato aquilejese, e manifesto il divisamento di er-gere invece due arcivescovati, P uno in Udine soggetto al dominio della veneta repubblica, e 1' altro in Gorizia sito nel territorio austriaco, onde spegnere ogni fotnite di discorriia, e meglio provvedere alla salute delle a-n i trie. Noi tenevamo per fermo, che il Morelli, scrittore contemporaneo, del resto sufBcienteinente critioo ed e-satto nell' esposizione dei fatti, non solo fosse ben in-formato, ma eziandio avesse svolte attentamente le pa-gine delle Bolle parlanti di questo grande avvenimento; ma dopo aver fatta un' indagine ci parve che non abbia avuto sottocchi se non il titolo e la dala di una copia della Bolla = Sacrosanctae militantis Ecctesiae — einessa in luce 1' anno 1752, e la copia della Bolla del medesimo anno, eolla quale il sullodato sommo pontelice elevo alla dignita di proto-arcivescovo di Gorizia Carlo-Mi-chele conte di Attems. Da questi due documenti il Morelli conchiuse, che 1' arcivescovato goriziano fu ereito nel 1752. Ouesto e errore: e noi dobbiamo rimprove-rarci di averlo ciecamente copiato, senza prima leggere le costituzioni del sapientissimo gerarca. Sua altezza ed eccellenza ill.ina e re.ma Francesco-Saverio Luschin, principe arcivescovo di Gorizia, metropolita deli'Illiria, ed intimo consigliere di stato, non dis-degno di avvertirci del fallo, adducendo un brandello della Bolla Injuncta Nobis = pubblicata nel 1751, ed un medaglione d' oro coniato nel medesimo anno 1751 a perpetua ricordanza, e che 1'illustre prelato come uit gioielio conserva. Ouesti due irrefragabili 'documenti non lasciano verun dubbio intorno alla vera epoca, in cui fu eretto P arcivescovado goriziano. Abbiamo preso in mano il Bollario di Benedetto XIV, e Iette attentamente le Bolle; abbiamo vedulo il medaglione, e ci siatno convinti della verita. La Bolla = Injuncta Nobis = porta la data del 6 luglio 1751, e parla a chtare note non tanto della sop-pr ssione del patriarcato d'Aquileja, ma benanehe deli' e-rezione dei due arcivescovati di Udine e di Gorizia nel tempo presente, e non nel futuro. Encone le precise parole:........ a Simili quoque modo ex nune in Civitate „ Goritiensi alteram Archiepiscopalem Calhedram et Se-„ dem, Archiepiscopatum Goritiensem nuneupandum, cum ;jomnibus et singulis praedietis juribus, eliani Metropo-„ litico, caeterisque praeminentiis et praerogativis, aliis „ arehiepiseopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine „ competentibus, earumdem praesentium tenore, dictisque _ motu, scientia, et potestatis plenitudine, perpetuo eri-„ gimus et constituimus; cui etiam Archiepiscopatui, pro „ ejus peculiari Dioecesi, alteram Patriarchalis Ecclesiae „ Aquilejensis, per Nos, ut praefertur, suppressae et ex-„ tinetae, Dioecesis partem, quae Austriacorum Principum „ Dominio subest....... tribuimus et assigtiomus ......; ei- „ dernque Goritiensi Archiepiscopatui in Suffraganeos, eos „ omnes et singulos episeopos, quorum Ecclesiae Cathe- „ drales in temporali Austriaca D tione consistunt ........ „ supponimus atque subjicimus „ ecc. ecc. Le citate parole si leggono nel paragrafo 11 de la delta Bolla = Injuncta Nobis — e nel § 12 il sommo pontefice cosi si esprime...... " Ipsorum tenore praesentium, praedictae Ma- „ riae Theresiae Reginae in Imperatricem electae, ejus-„ que successoribus in perpetuum, ad praefatuin Goritien-„ sem Archiepiscopatum per Nos, ut praefertur ereetum, „ tain pro prima vice, quam quoties perpetuis futuris tem-„ poribus ipsum vacare contigerit, jus nominandi Nobis, „ et Romano Pontifici pro tempore existenti Personam i- „ doneain ....... concedimus et impertimur. (Bullar. Bened. „ XIV, t. 3 Const. L. Injuncta Nobis, p. 229 §§ 11 et „ 12)». Il papa, dopo aver parlato dilfusamente nel § 10 dolla sua Bolla deli'erezione deli'arcivescovato di Udine, e de'suoi diritti, nel § 11 prosegue...... a Similmente, fin da questo momento, ex nune, ergiamo ed istituiamo nella citta di Gorizia una cattedra e sede arcivescovile, da nominarst arcivescovado goriziano; al quale diamo ed assegnamo per sua peculiare diocesi P altra parte della diocesi della chiesa patriarcale aquilejese soppressa ed estinta; ed al medesimo arcivescovado goriziano come suffraganei sobbarchiamo e sottoponiamo tutti que' vescovi, che hanno le loro chiese cattedrali nel territorio austriaco,,. E nel § 12"...... Col tenore delle presenti concediamo e compartiamo alla predetta Maria Teresa regina ed imperatrice, non che ai suoi successori in perpetuo il diritto di nominare persona idonea al prefato arcivescovado goriziano gia erettoDa tutto cid evi-deutemente si rileva, che il sommo pontefice nel medesimo atto che aboli il patriarcato aquilejese, eresse eziandio 1'arcivescovado di Gorizia, e per conseguenza che la Bolla = Injuncta Nobis — deli' abolizione del patriarcato, di pure la Bolla dell'erezione delFarcivescovado di Go-r zia. Ma la Bolla Injuncta Nobis ha la data del 6 luglio 1751; dunque e chiaro e manifesto, che 1'anno 1751 e non il 1752 e la vera epoca deli' erezione del-1'arcivescovado di Gorizia. Alla Bolla della soppressione del patriarcato aquilejese, e deli' erezione dei due arci-vescovadi di Udine e di Gorizia, come fatto della piu alta importanza, sottoscrissero Benedetto XIV e 35 Cardinali. L' altro argomenlo che milita per 1' ere/.ione del-1' arcivescovato goriziano avvenuta L'anno 1751, e il rae-daglione d' oro coniato per mandare alla posterita questo grande avvenimento. II medaglione da una parte ha 1' ef-figie di Francesco I e di Maria Teresa, dali' altra la seguente inscrizione: OVOD INTER STATVS AVSTRIAE ET VENET. DISSIDIA FOVIT PATRIARCH. AOVILEJENSI IN METROPOLES GORIT. ET VTINENS. MVTATO SEDENTE BENEDICTO XIV IMPERANT1B. FRANC. ET M. T. AVGG. SVBLATVM PAX SVBD1TIS REDDITA MDCCLI Alla Bolla della soppressione del patriarcato e del-1' erezione degli arcivescovati di Udine e di Gorizia, il 18 aprile 1752 tenne dietro un' altra Bolla, che principia — Sacrosanclae militantis Ecclesiae — del medesimo pontefice, nella quale trovasi inserita tutta la parte della Bolla Injuncta Nobis dal § 6 al § 16 colla sola diffe-renza, che dove memora la soppressione del patriarcato aquilejese, e P erezione deli'arcivescovato goriziano, parla in tempo preterito perfetto come di cosa gia fatta. A prova di cio che asseriamo citeremo le parole della stessa Bolla..... " Motu proprio, et ex certa scientia, deque a- „ postolicae potestatis plenitudine in dieta Aquilejensi Ci-„ vitate, et Ecclesia, patriarchalem Cathedram, Dignitatem, „ Metropoliticum et Dioecesanum jus.....nec non ipsius Ec- „ elesiae Capilulum, Dignitates, Canonicatus, atque Prae-„ bendas.... apostolica auetoritate penitus, et omnino, ac „ perpetuo suppresserimus et exlinxerimus......et ex lune „ in Civitate Goritiensi unam arehiapiseopalem Cathedram, „ et Sedem, arehiepiseopatum Goritiensem nuneupandam „cum omnibus et singulis juribus etiam metropolitico..... „ perpetuo pariter erexerimus et constituerimus etcII sommo gerarca, dopo aver ripetuto cio che aveva detto nella Bolla Injuncta Nobis della convenzione fatta fra Časa d' Austria e la repubblica veneta, delle cause che lo indussero ad abolire il patriarcato, deli' abolizione del medesimo, e deli'erezione dei due arcivescovati di Udine e di Gorizia gia eseguita, del diritto di nominare le persone idonee ai nuovi arcivescovati, del titolo di patriarca concesso al cardinale Delfino vita sua durante, della parocchia d'Aquileja e della sua Basilica, prosegue: "Nos „ propterea ereetioni arehiepiseopatus Goritiensis hujus-„ modi modum et formam imponere, eamdemque ereetio-„ nem per Nos, ut praefertur, factam, apostolica aueto-„ritate confirmare cupientes etc. etc.„; e parla delle qua- lita della citiik di Gorizia, della soppressione della parocchia goriziana intitolata alla S. Croce ed a S. Vito ed elevata al grado di metropolitana, dei benefici di Salcano e di S. Anna, delle chiese suffraganee, e del diritto metropolitico del prelato goriziano, del clero, del popolo, delle chiese, dei monasteri, degli oratorii, dei luoghi pii, della confraternite, della residenza arcivescovile; instituisce il capitolo composto di un preposito, di un decano, di un primicerio, e di cinque canonici; stabilisce sei mansio-nari, due cappellani ed un sagrestano; mentova i loro pesi; assegna ad ognuno la prebenda; divide la com-menda del monastero di S. 1'ietro di Rosazzo in due commende, 1'una per I'arcivescovato di Udine, e P altra per quello di Gorizia coi rispettivi proventi; accorda ad ambedue le diocesi i monasteri e le commenle; ordina che le messe e gli anniversari della soppressa chiesa patriarcale sieno celebrati; sopprime la parocch a di S. Maria di Romans, e con tutti i suoi frutti e rendite la un sce alla mensa arcivescovile e capitolare; vuole che tanto i nella chiesa di Romans come in quella di Gorizia s' in-stituiscano due vicarie perpetue per la cura delle auime colla loro congrua; da il beneficio semplice di Vito Gul-lini alla mensa arcivescovile e capitolare; determ na la dotazione deli'arcivescovo, e le fonti onde trarla; de-termina la dutaziorte della mensa capitolare, ed il modo di dividerla tra' dignitari, canonici, mansionari e cnppel-_ lani; determina in quali usi debbansi convertire i civanzi; largisce al capitolo la facolta di fare, riformare, e cor-reggere statuti per P econoinica ainministrazione dei beni, e pel servizio della chiesa; concede ai canonici P uso' della cappa magna, ed ai mansionari quello del gufo, o zanfarda, e tutti i diritti competenti agli altri capitoli; fi-nalmente concede a Maria Teresa; ed a' suoi discendenti il diritto di nominare persone idonee alla chiesa metropolitana, alle dignita, ai canonicati, alle mansionarie, ed alle cappellariie. (Bullar. Bened. XIV, t. 4, Const. I Sa-. erosanetae militantis Ecclesiae pag. 1 et seqq.) Da qunnto abbiamo finora detto risulta, che papa Benedetto XIV col a prima Bolla Injuncta Nobis del 1751 aboli il patriarcato aquilejese, ed eresse i due arcive-seovatidi Udine e di Gorizia, e colla seconda Sacrosanclae militantis Ecclesiae dal 1752 deterinino il modo e la forma della nuova chiesa arcivescovile, e tutte quelle cose che doveano essere stabilite, chiarile e dilucidate, affinche in avvenire non avessero da emergere dubbi, collisioni, diseordie, contenzioni. La prima Bolla e piti generale, la seconda pili particolare. La prima Bolla ab-braccia Aquileja, Udine, Gorizia, la seconda riguarda pili da vicino l' arcivescovato goriziano. Determinati il modo e la forma deli' arcivescovato di Gorizia, il 24 aprile 1752 usci in luce la Bolla, con cui Benedetto XIV si compiacque di sciogliere Carlo-Michele conte di Attems dai vincoli della chiesa di Per-gamo, e di elevarlo alla dignita di proto-arciepiscopo di Gorizia, come si rileva da una copia della Bolla me-desima che si conserva nelParchivio dei conti di Attems in Gorizia. Affinche non sorga giammai verun dubbio, addurremo un brano del Breve..... " Demum ad Te Epi- „ scopum nuper Pergamensem in partibus infidelium, quam „ dieta Maria Theresia Regina Nobis ad hoc per suas lit-„ teras nominavit, consideratis grandium virtutum meritis.... .... direximus oculos mentis Nostrae. Intendentes igitar tam dictae Ecclesiae Goritiensi, quam gregi dominico n salubriter providere, Te licet absentem a vinculo prae- „ dictae Ecclesiae Pergamensis...... apostollcac potestatis „ plenitudine absolventes, Te ad Ecclesiam Goritiensem „ praefatam..... apostolica auctorilate transferimus, Teque „ eidem Ecclesiae Goritiensi in archiepiscopum praefici-„ mus.... !iberamque Tibi ad illam transeundi licentiam „ tribuendo etc.B Nel mese di luglio del medesimo anno 1752 il nuovo arcivescovo Carlo Michele conte di Attems fu messo solennemente nel possesso temporale dal regio rappresentante Antonio barone de Fin. 11 non aver letto la prima e seconda Bolla di Be-nedelto XIV concernenti la soppressione del patriarcato aquilejese, e Perezione dei due arcivescovati di Udine e di Gorizia, fu cagione di errore; e non solo sap-piamo grado aH' illustre prelato che ci avverti, ma ezian-dia andiamo paghi di averlo corretto. P. C. AL TRIBUN ALE........... (Continuazione e fine, vedi N. antecedente.) " 12. Sara dovere di ogni fedele suddito, e par-ticolarmente delle Superiorita locali d'investigare tanto li perturbatori della quiete pubblica, quanto gli occulti mai' intenzions-ti istigatori, contro i quali scoperti che saran-no, procederanno sul momento coll' arresto, e eolla for-male rigorosa Inquisizione; e finalmente, "13. Restano proibiti seriamente, e sotto pene arbitrarie eorporali proporzionate alla colpa tutti li sus-surri, e i chiamazzi, che a notte avvanzata, cioe doppo le 10 deli' ora usitata Orologio, venissero fatti da gente vagante nell' Osterie, e per le strade, e con piu rigore saranno puniti quelli li quali get&ndo de'Sassi, od in altra maniera metessero in risehio di esser offese le per-sone e le čase. " Ouesto regolamento tendente unicamente al bene comune di questa Provincia, sara publicato, dilfuso, ed affisso, da esso Tribunale more solito, e quanto prima in ogni parte del suo Distretto in forma di publico Editto, e sara sua particolar incombenza d'invigillare alla sua esatta osservanza, usamlo sempre della piu stretta armoriia, e confidenza con il ces. reg. Comando militare, affinehe non manehi niente alla pronta, e fedelle ese-cuzione. Capo d'Istria 30 Novembre 1798. F. F. di Bolh. Per il ces. reg. Gov. prov. deli'Istria. Emmanuele Persoglia segretario„. SUI FEDECOfflMESSI, sui cumuli, sul diritto di relratto. Ouella parte della penisola istriana, la quale al ca-dere della Repubblica Veneta, era jn dominio di questa, che nel 1801 venne unita a Trieste, in sulla fine del 1805 cadde in potere di Napoleone, fu al principio del 1806 unita al Regno d'Italia, sotto nome dipartimento d' Istria, e col 1. maggio ebbe il Codice Napoleone e le instituzioni di quell' epoca. Al tempo medesimo in che si at-tivava il Codice Napoleone si abolivano ifedecommessi, i cumuli matrimoniali, gli usufrutti progressivi, il diritto di retralto, con che non soltanto il codice Napoleone en-trava in atiivita per gli atti civili che dal di della sua pubblicazione avrebbero avuto vita, ma si toglieva d'un colpo cio che nato sotto precedenti legislazioni, a-vrebbe senza di cio continuato a legalmente sussistere. L' abolizione dei fedecommessi era opera di governo che aveva preceduto il Napoleonico, del governo della Repubblica Cisalpina, le leggi emanate da questa furono ap-plicate anehe al territorio Veneto; le leggi pero non furono c mprese nel Bollettino ; e diramate colle stampe divennero rare; per cui crediamo non sia opera del tutto oziosa, lo ristamparle. Le leggi che sciolsero i fedecommessi non sciolsero egualmente le feudalita, le quali limitate nei diritti che esercitavano durarono negli effetti di trasmissibilita, e di reversibilita. Ed anehe questa legge registriamo. Le leggi francesi per le provincie illiriche non furono si severe per riguardo ai fedecommessi, come quelle della Cisalpina. II decreto Imperiale di An-versa del 30 settembre 1811 non aboli immediatamente i fedecommessi, esso rispettd le aspettative del piu pros-simo chiainato, la svincolazione non segui quindi per tutti i fedecommessi deli'Illiria; per6 il decreto d'An-versa non trovava nell' Istria Veneta, piu materia cui applicarsi, perche nel 1812 non vi erano piu fedecommessi. NAPOLEONE I. PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D' ITALIA. EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato deli' Impero Francese, Go-vernatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo deIV Armata d' Italia, a tutti quelli che vedranno le presenli salule. NOI in virtii deli' Autorita, che Ci e stata delegata dalC Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano, Visto il Decreto di S. M. I. e R. 30. Maržo 1806, per Punione degli Stati Veneti al Regno d'Italia; L' Articolo 2. del Nostro Decreto 9 Aprile 1806. Abbiamo decretato, e decretiamo: Articolo L Sono pubblicate negli Stati Veneti la Legge ft. Ter-midoro anno V. relativa ai Fedecommessi; le Leggi 7. Fiorile anno VL sull' abolizione dei Cumuli, e degli U-sufrulti progressivi; la Legge 27. Fiorile anno VI. sul diritto di retratto. Articolo II. Le dette Leggi sono osservate negli Stati Veneti a datare dal primo Maggio 1806. in tutto ci6, che non sia diversamente disposto dal Codice. Articolo III. L' Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio, ed i Magistrati Civili di ciascuna Provincia sono incaricati della pubblicazione. Dato in Milano li 15 Aprile 806. EUGENIO NAPOLEONE. Per Sua Altezza Imperiale II Segretario degli Ordini S. MEJAN. Venezia li 20 Aprile 1806. Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d' onore. Mengolti Segret. Generale ESTRATTO DE'REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO SEDUTA DEL 6. TERMIDORO ANNO V. II Generale in Capo deli' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d' oggi presso il nirettorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina una Legge relativa alli Fedecom-messi, alla successione intestata, ed alla minor eta del tenor seguente. Considerando che non 6 consentaneo a' principj di un buon regolato Governo Repubblicano ii tollerare quei vincoli, che iinpediscono la libera contrattazione de'fondi, che sono sorgenti di moltiplici litigi, e che importano P ineguaglianza di fortune tra figli di uno stesso Padre per la sola accidentale circostanza di essere P uno prima deli' altro comparso alla Iuce. Considerando che sommamente ripugna a' principj suddetti il lasciar sussistere le differenze che nascono dai diversi statuti nella materia delle succcssioni. Considerando finalmente la convenienza di deter-minare con una misura eguale in tutto il Territorio della Repubblica lo stato deli'Uomo in rapporto aH'eta, per difetto della qua!e debba essere impedito P esercizio del diritto competente a chiunque della libera Amministrazione delle proprie sostanze. Si Arresta I. Resta d' oggi in avanti proibito d' istituire nuovi Fedecommessi di qualunque sorta essi siano sotto qua-lunque denominazione cadano per qualunque estensione di tempo, e cid tanto per disposizioni tra vivi quanto per ultima volontš. II. Tutti gli atti che si facessero in contravven-zione al precedente Articolo saranno ipso jure nulli in quelta parte perd soltanto, che si troveranno in opposi-xione sull' Articolo stesso. Li Notari che si prestassero i a rogare simili atti, o ad eludere la presente Legge in-correranno nell' interdizione del Notariato. III. Dalla pubblicazione della presente Legge, si dichiara annullato qualsivoglia vincolo Fedecommissario in oggi vigente sotto qualsivoglia denominazione tanto in forza di disposizione tra vivi, quanto di ultima volon-ta, e le sostanze vincolaie s' intendano fatte libere nella persona del!'attual possessore, che ne potra tosto dispo-nere, come d' ogni altra sua sostanza. IV. Colla premessa abolizione de' vincoli Fede-commissarj non s'intendono pregiudicati li diritti com-petenti a qualsivoglia persona sia contro deli' attual possessore, sia sulla sostanza stata affetta da vincoli suddetti per titoli purificati anteriormente alla presente Legge, do-vendo rimanere salvo 1'esperimento di tali diritti nelle vie regolari di giustizia, sempre che sia praticabile a termini di ragione. V. Le successioni intestate saranno in tutta la Repubblica generalmente regolate d' ora in avanti secondo le disposizioni dei diritto comune, salvi li časi, nei quali o vi fosse stato cspressamente derogato dalla Costitu-zione, o dalle nuove Leggi organiche relative alla medesima, o P osservanza del diritto comune riuscisse in-compatibile colla piena loro esecuzione. VI. Similmente dovrši regolersi in conformita del diritto comune la facolta competente a chiunque di dis-porre delle cose proprie per via di testamento, o d'altro atto di ultima volonta, ferme per6 stanti le formalilA attualmente praticate rispetto ai modi diversi di fare simili atti, o disposizioni testamentarie. VII. Ne il matrimonio, ne la dote pagata, promes-sa, o costituita potranno togliere alle Donne i diritti di successione verificabili in loro favore dopo la pubblicazione del presente Proclama. Le rinuncie poi fatte a simili diritti dalle Donne maritale saranno operative, ed efficaci, semprecche riguardate come Contratto, possano essere sussistenli a termini di ragione. VIII. Nei časi perd in cui le Donne maritate saranno ammesse a consuccedere dovranno esse conferire a norma delle Leggi in favore degli altri eredi tutto cio che avranno ricevuto da quegli, alla di cui eredita si tratta di succedere. IX. Restano in pieno vigore le Leggi attualmente veglianti per P esclusione delle cosi dette mani morte dalle successioni, ed altri acquisti, e sussisterš pure, come in addietro, I'effelto dell'ammortizzazione contratta dagli Ecclesiastici Regolari, mediante la formale emissione dei voti Religiosi. X. La minor eta sara limitata in avvenire ali'anno ventesimo compito, sicche dopo immediatamente que-sta eta ciascheduno sara considerato maggiore per tutti gli elfetti correlativi di ragione. XI. Si dichiarano abolite, ed annullate tutte le Leggi, costituzioni, statuti, e consuetudini stžte finora osservate nei diversi luoghi della Repubblica, che negli oggetti de-terminati dalla presente Legge portino una diversa disposizione, o che siano in qualunque modo contrarie a quanto in qucsta stessa Legge viene ordinato. Sott. Persegniti, Negri, Taverna, Spannocchi, Villa. Segnato BONAPARTE In nome della Repubblica Cisalpina il Direttorio E-secutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica pubblicala, ed affissa. Sott. G. G. Serbelloni Presidente. Firm. Pel Direttorio Esecutivo il Seg. Generale Sommariva, Certificato Conforme questo di 16 Aprile 1806. Il Consigliere Segretario di Stato VACCARI. Venezia li 20 Aprile 1806. Per Commissione del Consigliere di Stato, Ammi-nistratore Generale delle Finanze e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore. Mengotti Segret. Generale. In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile. Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo, Seduta del giorno 7 Fiorile Anno VI. Repubblicano. II Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esecutivo la seguente Legge. In pome detla Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile, Milano li 2 Fiorile Anno VI. Repubblicano. Sessione CIL. del Consiglio de' Seniori. II Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio. II Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente. In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile. Seduta CL1II. Del Gran Consiglio. Milano 1. Fiorile Anno VI. Repubblicano. II Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori. II Gran Consiglio considerando, che i vincoli im-posti alle facoM a titolo di cuinuli, offrono glistessiin-convenienti dei Fedecommessi. Considerando che la Legge 6. Termidoro anno V. togliendo i vincoli Fedecommissarj non ha provveduto almeno espressamente a cid che riguarda i cumuli. Dichiarata 1' urgenza sui motivo di parificare gli effelti de'principj Costituzionali, Risolve: I. Sono annullate tutte le disposizioni fatte fin qul per atto tanto fra vivi, quanto di ultima volonta a favo-re di persone o certe, od incerte, e future ordinanti cumuli di rendite di beni. II. E proibita in avvenire 1' istituzione di ogni sorta di cumuli. I Notaj non rogano alti contenenti simili istituzioni. III. I beni sciolti a tenore deli' Articolo I. dal vin-colo di cumulo diventano liberi nella persona chiamata, 6e questa e certa, e vivente, o negli eredi intestati del-1' istitutore del cumulo, avuto riguardo alla morte di lui, se la persona chiamata sia incerta, e non nata aneora. IV. Sono annullati tutti i cumuli ordinati a garan-zia de'compratori dei fondi Fedecommissarj, o de'Sov- ventori, o di altre terze persone, quando il debitore del cumulo abbia modo di cautelare in altrettanti fondi il ga-rantito. In difetto i cumuli restano tolti dopo lo spazio di dieci Anni, e le somme accumulate restano libere in favore del Proprietario. La presente Risoluzione sara stampata. Signat. Mazzucchelli Presid., Savonarola, Fede-rici Segr. Milano 7. Fiorile Anno VI. Repubblicano-Sessione CLIV. II Consiglio de' Seniori approva. Martinelli Presid. Macchi Seg. Gabelli Segr. II Direttorio Esecutivo ordina, che Ia premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicflta, ed eseguita. II Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Co-stabili pel Direttorio Esecutivo. II Segr. Generale Sott. Pagani. Luogo del Sigillo. Certificato conforme. II Ministro della Giustizia. Luosi, Bellerio Segr. Certificato conforme Milano questo di 16 Aprile 1806 11 Consig. Segret, di Stato L. VACCARI. Venezia 20 Aprile 1806. Per Commissione del Consigliere di Stato, Ammi-nistratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d' onore. Mengotti Segretario Generale In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo. Seduta del giorno 7 Fiorile Anno VI. Repubblicano. II Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esecutivo la seguente Legge. Iti nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile. Milano li 2 Fiorile Anno VI. Repubblicano. Sessione CXLIX. del Consiglio de' Seniori. II Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio. II Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguenle. In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile Seduta CLIV. Del Gran Consiglio. Milano 2. Fiorile Anno VI. Repubblicano. 11 Consiglio de' Seniori al gran Consiglio. II Gran Consiglio considerando che i vincoli impo-sti alle facolta a titolo di usufrutti progressivi inducono gli stessi inconvenienti de' Fideicommissi. Considerando che la Legge 6. Termidoro anno V. abolitiva de'vincoli Fideicommissarj, non ha preveduto almeno espressamente a cio, che riguarda li detti usufrutti progressivi : Dichiarato il caso d' urgenza sui motivo, che non si devono tollerare ulteriormente que' vincoli, che impe-diseono la Iibera contrattazione de'fondi, che sono sorgenti di moltiplici litigj, e mettono ostacolo alla divi- sione delle fortune fra i Cittadini, il Gran Consiglio risolve. Gli usufrutti progressivi, o sia transitorj, con ordine successivo in piu generazioni, o famiglie, cadono sotto le prescrizioni dei § 1., 2., 3. e 4. della Legge 6 Termidoro anno V. La presente Risoluzione sara stampata. Segnat. Mazzucchelli Presid., Savonarola, Fede-rici Segr. Milano 7. Fiorile Anno VI. Repubblicano-Sessione CLIV. II Consiglio de' Seniori approva. Martinelli Presid., Macchi Segr. Gabelli Segr. II Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. II Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Co- stabili, Pel Direttorio Esecutivo II Seg. Generale Soft. Pagani. Certificato conforme. II Ministro della Giustizia Luosi. Bellerio Segr. L. S. Certificato conforme Milano questo di 16 Aprile 1806. 11 Consig. Segret, di Stato. L. VACCARI. Venezia 20 Aprile 1806. Per Commissione del Consigliere di Stato, Ammi-nistratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore. Mengotti Segretario Generale. Decreto che avoca allo Stato i diritti faudali e re-goli delle Provincie Venete col primo maggio 1806. 15 Aprile 1806. NAPOLEONE I. PER L A GRAZTA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D' ITALIA. EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d' Italia, Ar-cicancelliere di Stato deli'Impero Francese, Gover-natore degli Stati Veneti e Luogotenente di S. M. I. e Re, per il comando in capo delPArmata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute. Noi in virtu deli' autorita che Ci č stata delegata dalPaltissimo ed augustissimo Imperatore eRe Napoleone I. Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo: Articolo I. La giurisdizione, i diritti di privativa, i dazj e dritti aegali d' ogni natura annessi ai feudi o per qualunque rltro titolo posseduti o eserciti si dai comuni, che dai privati sono e s' intenderanno col primo maggio 1806 avocati allo Stato. Articolo II. I beni e le rendite feudalj in(jjppfidenti dali' eser-cizio d' un diritto regale, rimarranpo presso i possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti ai detti beni, tanto a favore de' chiamati, che dello Stato, Articolo III. L'indennizzazione de' possessori de'dritti avocati allo Stalo sara verificata e liquidata secondo i pripcipj e le forme prescritte dalle Leggi generali del Regno. Articolo IV. II primo maggio prossimo il Ministero delle Finanze sara incaricato deli' esecuzione del presente Decreto, il quale sara provvisoriainente pubblicato nel territorio Veneto sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato Am-ministratore delle Finanze. EUGENIO NAPOLEONE. Per S. A. Imreriale II Segretario degli Ordini S. Mejan. DECRETO D' ANVERSA PER L'ILLIRIA del 30 Settembre 1811. CAPITOLO VI. Applicazione delle Leggi antiche nelle Provincie illiricht Sezione I. Dei Diritti civili risultanti dalle leggi e dalle con-venzioni anteriori ali' attivazione delle Leggi francesi. 37. I diritti civili risultanti dalle leggi e dalle^con-suetudini veglianti nelle provincie illiriche, come pure quei risultanti dagli atti e dalle convenzioni di data certa, anteriore ali'attivazione del Codice Napoleone in dette provincie sono, e restano assicurati alle parti, anco in cio che fosse contrario al disposto in detto Codice, ed eziandio nel caso che la fruizione di essi diritti non si aprisse che dopo 1' attivazione del medesimo Codice, salve modificazioni espresse nei seguenti articoli. Sezione II. Dei Diritti rispettivi dei Conjugi e della loro Prole. 38. I diritti dei conjugi maritati prima deli' attivazione del Codice Napoleone, quand' anco lo scioglimento del matrimonio non avvenga che dopo quest' epoca, saranno regolati secondo il disposto nel loro contratto di matrimonio. Se non vi e contratto di matrimonio lo saranno a forma delle leggi sotto il cui impero sarži stato celebrato in matrimonio. 39. Se, in quei luoghi in cui la comunione di tutti i beni era stabilita e continuavasi far il superstite ed i di lui figliuoli ed anco quei del suo congiunto, que-sto conjuge superstite contrasse un nuovo matrimonio, Ia comunione sari considerata come sciolta nel giorno del nuovo contratto; e la divisione dei beni sara re-golata secondo le leggi antiche fra tutte le parti inte-ressante. Sežione iii. Dei fanciulli naturali. 40. Allorquando Io stato ed i diritti dei fanciulli naturali non saranno stati fissati, sia per mezzo di atti irrevocabili aventi data certa, sia per mezzo di sentenze passate in forza di cosa giudieata prima deli'attivazione del Codise Napoleone, Io saranno coerentemente al di-sposto di detto Codice. Sezione IV. Delle Separazioni di corpo e di Divorzio. 41. Le domande di separazione di corpo e di divorzio, fatte anteriormente ali attivazione del Codice Napoleone, continueranno ad essere informali secondo le iorme antiche. Le separazioni di corpo, ed i divorzi saranno parimente proferiti ed avranno il loro effetto a ferma delle leggi veglianti al tempo della domanda. Sezione V. Dei Testamenti ed altre Disposizioni di ultima volonia. 42. I testamenti ed altri alti di ultima volonta, di data certa, anteriore aH' attivazione del Codice Napoleone, se saranno stati fatti secondo le forme usitate nel paese, saranno validi in quanto alla forma, qUand'arico il testa-tore non muoja se non dopo 1' attivazione del medesimo Codice. Ic questo ultimo caso, non avranno valore, in quanto al merito se non fine a concorrenza dei vantaggi auto-rizzati da questo medesimo Codice. 43. II nostro decreto del di 2 aprile 1808, che attribuisce ai giudici di pace della provincia della Dal-mazia non residenti in un luo^o dove vi e tribunale di prima istanza, le funzioni che 1' articolo 1007 del Codice Napoleone da ai presidenti di essi tribunali, avra il suo effetto in tutte le nostre provincie illiriche. Sezione VI. Delle Sostituzioni. 44. Le sostituzioni del genere di quelle che sono proibite dal Codice Napoleone, cesseranuo di avere il loro effetto a computare dal di 1. gennaio 1812. Nondimeno le sostituzioni fatte prima deli' attivazione di esso Codice, avranno il loro effetto a favore del primo chiainato, nato avanti questa epoca. Non intendiamo derogare, con quest' ultima dispo-sizione ali'articolo 10 del trattato di Vienna del di 14 ottobre 1809. PACE TRA FRANCIA ED AUSTRIA Del 14 Ottobre 1809. Sua Maesta 1' Irnperatore de' Francesi, Re d' Italia , Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera, e Sua Maesta 1' Irnperatore d' Austria, Re d' Ungheria e di Boemia, ugualmente ani-mati dal desiderio di terminare la guerra fra loro acce- sasi, hanno risoluto di procedere senza ritardo alla con-chiusione di un Trattato di Pace definitivo, ed hanno in conseguenza nominato per loro plenipotenziarj, cioe: Sua Maesta Plmperatore de'Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera, il signor Gio Battista Nom-pčre, Conte di Champagny, Duca di Cadore, Grand'Aqui-la della Legiofi d' onore, Commendatore delPOrdine della Corona di ferro, Cavaliere deli' Ordine di S. Andrea di Russia, Gran-Dignitario di queIIo delle due Sicilie, Graa-Croce degli Ordini dell'Aquila nera e dell'Aquila rossa di Prussia, degli Ordini di S. Giuseppe di Wurtzburgo, della Fedelta di Baden, e deli' Ordine di Assia-Darmstadt, suo Ministro degli Affari Esteri; E Sua Maesta P Irnperatore d'Austria, Re di Ungheria e di Boemia, il signor Principe Giovanni di Liech-tenstein, Cavaliere deli' Ordine del Toson d' Oro, Gran-Croce deli' Ordine militare di Maria Teresa, Ciambellano, Maresciallo delle Armate della prefata Maesta Sua P Irnperatore d'Austria, e proprietario di un reggimento di Usseri al di lei servigio; I quali, dopo aver cambiato le loro Plenipotenze, sono convenuti degli arlicoli seguenti: Art. I. Dal giorno del cambio delle ratifiche del presente Trattato, vi sara pace ed amicizia fra S. M. P Irnperatore de' Francesi, Re dTtalia, Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera, e S. M. P Irnperatore d'Austria, Re d' Ungheria e di Boemia, loro Eredi e Successori, loro Stati e Sudditi rispettivi in perpeluo. Art. II. La pace presente 6 dichiarata comune a S. M. il R. di Spagna, S. M. il Re d' Olanda, S. M. il Re di Napoli, S. M. il Re di Baviera, S. M. il Re di Wir-lemberga, S. M. il Re di Sassonia, S. M. il R. di Vest-falia, S. A. Em. il Principe Primate; alle LL. AA. RR. il Gran-Duca di Baden, il Gran-Duca di Berg, il Gran-Duca d'Assia-Darmstadt, ed il Gran-Duca di Wurtzburgo; ed a tutli i Principi e M^mbri della Confederazione del Reno, alleati di S. M. 1'Irnperatore de'Francesi, Re dTtalia, Protettore della Confederazione del Reno, nella guerra presente. Art. III. S. M. 1' Irnperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, tanto per se, suoi Eredi e Successori, che pe' Principi della sua Časa, loro Eredi e Successori rispettivi, rinuncia a' Principati, Signorie, Dominj e Territorj qui sotto indicati, come pure ad ogni e qua-lunque titolo che derivar potesse dal loro possedimento, ed alle proprieta sia deroaniali, sia da Essi possedute per titolo particolare, e che siano compresi ne' suddetti paesi. (10 Egli cede ed abbandona a S. M. 1'Imperatore de'Francesi per far parte della Confederazione del Reno, e per esserne disposti in favore de' Sovrani della Confederazione, I paesi di Salisburgo e di Berchtoldsgaden, Ia parte deli'Alta Austria situata al di Ia d'una linea che parta dal Danubio presso il villaggio di Slrass, e che com-prende Weizenkirch, Widersdorfs, Michelbach, Greist, Muckenhofen, Helft, Geding, di ia la strada fino a Schvvan-stadt, la citta di Schvvanstadt suIPAtter, e che continui rimontando il corso di ques!o fiume e del lago di tal nome fino bi punto ovc questo lago tocca la frontiera del paese di Salisburgo. S. M. 1' Imperatore d' Austria conservera soltanto la proprieta de' bosehi dipendenti dal Salz-Kammergut, e che fa parte della terra di Mondsee, e la facolta di es-portarne il legname tagliato, senz'aver alcun diritto di sovranita da esercitarsi su questo territorio. (2.) Egli cede ugualmente a S. M. 1' Imperatore de' Francesi, Re d' ltalia, il Contado di Gorizia, il territorio di Montefalcone, il governo e la citta di Trieste, la Carniola eolle sue dipendenze sul golfo di Trieste, il circolo di Villach in Carintia, e tutti i Paesi situati alla destra della Sava, partendo dal punto in cui questo fiume sorte dalla Carniola, e seguendolo fino alla frontiera della Bosnia, cioe: parte della Croazia provinciale, sei distretti della Croazia militare, Fiume ed il Litorale ungherese, 1'Istria austriaca, o distretto di Castua, le isole dipendenti da' paesi ceduti, e tutti gli altri paesi sotto qtialunque siasi denominazione sulla riva destra della Sava, dovendo il Thalweg di questo fiume servir di confine fra i due Stati. In fine lu Signoria di R»dzun rinehiusa nel paese de' Grigioni. Art. V. I debiti ip itecati sul territorio delle provincie cedute ed acconsentiti dagli Stati di queste provincie, o risultanti da spese fatte per la loro ammini-strazioue effettiva, seguiranno essi soli la sorte di queste provincie. Art. VII. S. M. 1' Imperatore de' Francesi, Re d' I-talia, s'iinpegna a non frapporre alcun impediinento jI commercio d'importazione e d'esportazioue deli'Austria per il porto di Fiume, senza che cio possa intendersi delle mercanzie inglesi o provenienti dal commercio in-glese. I diritti di transito per le mercanzie in tal modo importaie od esportate saranno minori di quelli per le mercanzie di ogni altra Nazione, eselusa perd la Nazione italiana. Art. VIII. S. M. 1' Imperatore d' Austria s' impe-gna ugualmente ad accordare un perdono pieno ed in-tero a quelli fra gli abitanti de'paesi de'quali ricupera il possedimento in Galizia, siano essi miiitari o civili, sieno funzionarj pubblici, o siano particolari. che aves-sero preso parte nella leva delle truppe, o nella orga-nizzazone dei tribunali e delle amministrazioni od a qua-lunque altro atto che sia succeduto durante la guerra; i quali abitanti non potranno essere molestati, ne rapporto alle loro persone, ne rapporto a' loro beni. Art. IX. Essi avranno, per lo spazio di sei anni, la liberta di disporre delle loro proprieta, di qualunque nalura esse siano, di vendere le loro terre, ed anohu quelle che reputansi inalier.abili, come i Fedecommessi e Maggioraschi, di abbandonare il paese, e di esportare il prodotto di queste vendite o disposizioni, in danaro con-tante od in fondi di altra natura, senza pagare alcun diritto per la loro sortita, e senza provare, ne difficolta, ne impedimento. Art. X. La stessa facolta d riciprocamente riser-vata agli abitanti e proprietarj de'paesi ceduti col presente Trattato, e per lo stesso spazio di tempo. Vienna Ii 14 Ottobre 1809. RAPPRESEIKTA1UZA DEI PODESTA* Veneti nelV Istria. Un decreto del Governo provvisorio deli' Istria del 1797, fa chiaro quale rappresentanza avessero i podesta veneti, e quale i diriggenti politici subentrati. Lo diamo senz' altro commento, trovando nelle precedenti condizioni causa di qualche onorificenza data ip tempi recenti che sembra eocedente. " Avendosi inteso, che diverse Citta, e Castelli di questa Provincia siano disposti di celebrare la vicina Festa di S. Fr m.co, come giorno onomastico di S. M. P Augustissimo Imperadore, e Re nostro graziosissimo Sovrano. " Affinche, percio il tutto proceda in buon ordine, e senza puhlica, e piivata dispiacenza, si črede dr dover tener presenti ad esso Tribunale le seguenti regole di-rettive per questa, ed altre consimili funzioni. "l.mo La disposizione si fara d'accordo fra esso Tribunale, ed il respettivo capo della Chiesa localo. "2.do Esso Tribunale non manehera d' invitare l' Of-fizialita militare ad assislervi, e d' assegnarli un luogo decente in Chiesa di sua convenienza. " 3.zo II Personale impiegato del Sovrano, non-menehe il Consiglio, Magistrato, e Colleggio civico si ra-duneranno nel sol to luogo di OfFo. e di la accompagne-ranno la persona Dirigente al sacro Tempio, nel quale tutti secondo il loro rango e grado occuperanno qupi posti, che pr ma erano destinati pel pub.o Rappresentante, suoi assistenti, ed i colleggi civici: intendendosi gia, che quelli individui, i quali secondo il presente sistema d'or-ganizBuione non appartenessero piu a questi corpi, non abbiano neppure piu a comparire tra le publiche figure, e ad iminischiarsi nelle disposizioni da farsi per una tale funzione. " 4.to. Le persone Dirigenti, e componenti le Di-rezioni Politiche, ed i Tribunali non esigeranno tutte le formalita, e tutti gli onori, che richiedevano i passati Rappresentanti veneti allorquando si riducevano in Pub.o, cioe in Ducale vestito, che rappresentava immediatamente il Sovrano, ma formalita, ed onorilicenze liinitate, e coa-cerdate p.ma con il Capo della Chiesa, tali quali possano compettersi ad un corpo di mediata rappresentazione, a togliinento d'inconvenienti, poiche e bensi esso Tribunale subentrato nell' altivita, e Giurisdizione di passati veneti Rappresentanti, ma con maggior subbordinazionp, e dipendenza dell'Ecc.sa Aulica Commissione, o del Governo Provisorio della Provincia. Capo d Istria 26 7.bre 1797. F. F. de Roth. Per il Ces.o Reg.o Governo Prov.o deli'Istria. Emanuele Versogtia Seg.