ANNO III. Capodistria, I Novembre I8G9. N. 2!. LA PROVINCIA GIORJIHE DEGLI HIBKESSf GIULI, ICONOKCI ED 1MIIHSTRITIVI DELL'ISTRIA. Esce il 1 ed il' 16 d'ogni mese. ASSOCI 4ZIONE per un anno f.ni 3"; semestre e qirndri-mestre in proporzione. — Gli abbonamenti si ricevono presso la Redazione. la scuola superiore di commercio in venezia. Intorno a questa provvidissima istituzione, che tanto onora la città di Venezia e tutte le provincie venete, le quali concorsero a l'ormarla, il nostro giornale, si è già occupato altra volta, dimostrando-, com'essa apra un fruttuosissimo campo di studii superiori nelle scienze commerciali anche ai nostri comprovinciali. La vicinanza di Venezia, la secolare nostra famigliarità con essa, e l'estrema importanza di allargare la coltura anche per le classi commercianti sono certamente buoni argomenti per noi a sperare, che anche qualche famiglia istriana penserà di mandare i propri figli alla scuola di cui parliamo. Ed è per questa fiducia che crediamo opportuno di riferire qui brevemente il programma degli studii per l'anno 1869-70, approvato dal governo italiano con decreto ministeriale del 5 ottobre corr. Il corso normale fu protratto da due a tre anni, e le materie di studio vennero così distribuite. Nel primo anno s'insegneranno : a. Istituzioni di. commercio, con ispiegazione dell'indole di tutte le operazioni, che costituiscono il commercio, del modo di eseguirle e dei sociali istituti che servono ad ajutarlo; b. Elementi di scienze naturali, diretti a servire d'introduzione allo studio della merceologìa; c. Aritmetica superiore, ossia teorìa ed applicatone delle progressioni e dii logaritmi, teorìa e pratica del regolo calcolatore; d. Diritto civile: principi fondamentali del diritto in genere e del diritto civile, principalmente per servire d'introduzione al diritto commerciale; e. Computisteria mercantile a partita doppia : Lettere italiaiie, con particolari lezioni su biografie, viaggi, e scoperte attinenti al commercio; Articoli comunicati d'interesse generale si stampano gratuitamente; gli allri, e nell'ottava pagina soltanto, asoldi 5 per linea. — Lettere e denaro franco alla Redazione — Pagamenti anticipati. f. Geografia commerciale, con descrizione delle piazze di commercio e dei paesi di cui fan parte. A questi insegnamenti si aggiungono ancora quelli della lingua francese e tedesca, nonché della calligrafia. Nel secondo anno continuerà l'istruzione nella geografia commerciale, nelle lettere italiane e nella lingua tedesca- Sarà pei prestato ancora l'insegnamento nel diritto commerciale, nella pratica commerciale, nell'economia commerciale, nel calcolo mercantile, nella merceologia e nella lingua inglese. Nel terzo anno si darà il compimento dei corsi di merceologia, diritto commerciale e industriale, lettere- italiane, economia commerciale, lingua tedesca ed inglese, e si aggiungerà un corso di diritto internazionale pubblico, altro di storia del commercio, ed un terzo di statistica commerciale. Nella scuola superiore di commercio saranno dati inoltre dei corsi liberi e gratuiti di lingue orientali moderne, cioè dell'araba, della turca, della persiana e della greca. Per essere ammessi al corso normale occorre avere riportato il diploma di licenza o dagli istituti tècnici-liceali o dai licei, ovvero sottoporsi ad un esame di ammissione sui primi elementi della computisterìa, sui principj di logica, sull'aritmetica e sull'algebra. sulla storia e geografia, e sulle lingue italiana e francese. Per quest' anno ancora è annesso al corso normale un corso preparatorio, il quale ha per iscopo di apparecchiare gli alunni a sostenere l'anzidetto esame di ammissione pel venturo anno 1870-71. La scuola superiore di commercio di Venezia ha già ottenuto nel decorso anno risultati veramente confortevoli, e non è quindi a dubitare eh' essa salirà sempre più in credito, e come è ricercata dagli studiosi delle provincie venete e d'altre parti del regno d'Italia, lo sarà pure dai paesi italiani dell'Adriatico, che debbono congiungersi anche ai progressi scientifici della loro nazione. N. 0. — 1 ^ L'esposizione industriale di Murano. 1. ,. --*? (H ] L'arie musiva. L'arte del musaico fa bella mostra di se anche in questa esposizione murancse, e dacché i progressi ne sono notevoli, si vorrà indulgere all'amore del paese e permetterci di farne particolare disamina. Il musaico ripiglia a Venezia ed a Murano quell'alto ufficio a cui è predestinato; lo vedemmo fattore di civiltà anco nei tempi remoli, ma ora soltanto egli risponde alle tendenze della religione dell'arte e dell'industrie Pana colle altre associala. La storia ne addita le gloriose fasi che dovrebbe attraversare ed ora si avrà ad aggiungerne un' allr'a e di grande levatura, per chi ponga mente a quelli che in Germania si dicono i grandi momenti del bello. Nell'antichità, nel medio evo e all'epoca moderna lo vediamo manifestarsi con nuovi caratteri: sorvola sull'accasciata società romana e si ispira alla vita a-scetica a perdere le brutture del sensualismo pagano: congiunge l'età di mezzo col l'epoca moderna, piegandosi a tulli i bisogni della vita comune e all'imperiosa volontà dell'industria. Infiamma la potenza creatrice di Giotto e di Ghirlandajo, allieta Raffaello, Tiziano e Paolo Veronese: tenta di emanciparsi dal servilismo nell'arte, e toglie dall'obblio i grandi fatti delle generazioni trascorse. Nel medio evo è l'arte di decorazione, ma il pensiero dei mosaicisti è rivolto quasi sempre a fare una pittura eterna nelle pareli e nelle volte dei tempii. Nell'epoca nostra non possiamo dire che egli ha raggiunto una perfezione? dai pavimenti di stanze, alle decorazioni di pareti e di soffitti, dal ritratto degli uomini grandi pei musei,pei cimiteri,dall'armi gentilizie alle iscrizioni, non c'è parie dell'industria alla quale non possa fornire un ajuto. 11 musaico veneziano è altra cosa di quello di Roma: noi abbiamo un grande stabilimento il quale espose i maravigliosi prodotti che qui si veggono e fabbricatori singoli lavorano in proporzioni modeste : Roma più foi lunata ha di 14 a 15 fabbriche, e il grande stabilimento della Basilica Vaticana ha un migliajo di operai occupati: e il valore totale dei prodotti a-scende incirca ad un milione. A Venezia per opera del Rali e del Salviali l'arte ritornò ali antico splendore, e quest'ultimo potè costituire la grande Società che tanto ci onora, e a cui artelici romani posero mano anche sulle prime. : " • vinib v<:)ìn- v il. Roma e Venezia danno segni di fratellevoli accordi e artelici romani in uno a veneziani lavorano fra di noi. Un giorno Roma mancava di certe materie prime per lavorare e la Repubblica seppe fornirgliele c il papa scriveva al nuncio pontificio e questi impetrava dagli inquisitori delle arti che le officine di Murano uniche nel saper formare una pasta vitrea colorala in subito ne dessero una quantità necessaria alle fàbbriche di musaici in Roma. Ora dalla -città eterna artefici di mollo valore eseguirono nel ricordato stabilimento opere lodatissime ed nitri nostri concittadini li emularono nell' opera di genio. Qui vedrete l'altare di Taddei Luigi romano e i lavori dello stabilimento Salviali, di cui vi ho favellato e altre molte cose. Permettete che ve ne faccio una breve descrizione. in. L'aliare è di stile barocco, ina va encomiato per la finita ed accurata esecuzione nella parte che risguar-da il musaico e l'ornalo. Si lodò la figura dell'angelo, ma non quelle fila di musaici che intersecano i canaletti delle colonne. Al Taddei, il quale con molto buon gusto applicava ne' vezzi muliebri di avventurine le smaltature nello stile egizio pompeiano e romano, sarebbe opportuno consiglio di chi Io sospingesse a seguire le libere manifestazioni del genio ed i migliori originali, rilraendolo dalla soverchia affezione che dimostra per uno stile che non risponde al vero sentimento dell'arte. La correttezza del disegno ed il buon gusto nell'arie gli meritarono una ricompensa. Nello stabilimento Salviali si manifestano e cotesti ed altri pregi di guisa che poche mende si ritrovano nei lavori esposti e molte cose devono essere commendate. Le migliorie vi sono continue, oculate e pratiche, gli artefici accolli appartengono alla eletta dell'arte e i tecnici offrono le tinte che meglio rispondono alle esigenze dell'industria, Prof. A. E. del riordinamento dei libri pubblici. (vedi N. 20>. progetto di ordinanza imperiale adottato dall' appello lombardo sul modo di trasferire la proprietà degl'immobili nel Regno Lombardo - f èneto e di costituirne i vincoli reali. Il- Volendosi provvedere ai difetti del metodo tenuto provvisoriamente in vigore nel Regno Lembardo-Veneto per l'acquisto dei diritti reali sugl'immobili, ed essendosi riconosciuto che ai sistema d'intavolazione vigenti nei domini tedeschi potrebbe con opportune modificazioni equipararsi nel suo complesso l'ordinamento d'inscrizioni che sussiste presso gli Lffici ipotecari e censuari del Regno medesimo, si è perciò trovato di adottare le seguenti disposiziuni : § t. La traslazione della proprietà degl'immobili per atti {') Lo conoscevamo da una traduzione che ne avea fatto anni or sono la gazzetta notarile di Vienna, ed oggi ne dobbiamo una copia dell'originale italiano alla squisita cortesia del signor Leone Roncalli, redattore di quel pregevula giornale. fra vivi sia a titolo gratuito od oneroso, dovrà in avvenire stipularsi con documento pubblico notarile, ovvero con giudiziale Convenzione, o mediante atto assunto da uu pubblico Ufficio per fonto ed interesse dell'Amministrazione dello Stato o dei Corpi morali soggetti alla sua tutela. § 2. La traslazione della proprietà immobiliare, tanto che segua per atto tra vivi, quanto per eredità o per legalo, od in forza di sentenza di Giudice, si avrà d'ora innanzi come efficace in confronto dei terzi soltanto coli'iscrizione da e-seguirsi agli Uffici del Censo in base alle discipline per essi prescritte e particolarmente iu base al Regolamento 12 luglio 1858 che sarà da ritenersi applicabile aucbe ai territori dell'anticp Censo milanese, quindi anche al mantovano in quanto alle discipline medesime. § 3. Tale iscrizione avrà, dal giorno in cui viene eseguita, gli effetti attribuiti dal' Codice Civile alla tradizione della proprietà. Anche il possesso legale risulterà giustificato dalla corrispondente iscrizione nei registri medesimi per lutti gli effetti di legge. Il termine però statuito per l'usucapione si dichiara esteso al periodo di 10 anni da computarsi per gli assenti, pei minori od interdetti a norma dei §«5 1475, 1494 del Cod. Civ. e da prolungarsi ad anni 20 pel Fisco e pei Corpi morali contemplati dai §§' 1472, 1473, 1485. § 4. All'oggetto che l'iscrizione ai Registri Censuari possa seguire con ogni esattezza, dovranno per l'avvenire in tutti gli atti contenenti traslazione di proprietà immobiliare, essere designati gli stabili coi rispettivi numeri di mappa, ciò che dovrà farsi altresì nei decreti, e nelle sentenze pronunciate dai Giudizi portanti l'effetto medesimo. Anche nei decreti d." aggiudicazione di eredità nel cui compendio sì trovino beni immobili dovranno que3ti essere esattamente indicali coi numeri di mappa 0 nel contesto del decreto, 0 con riferimento a certificato censuario da prodursi dall'erede od eredi, che verrà allegato al. decreto come parte integrante di esso. In caso poi che altri degli stabili di compendio dell'eredità siano stati disposti per legato, dovrà nel decreto di aggiudicazione dell'eredità farsene espressa menzione col cenno della persona 0 persone cui furono legati gli stabili stessi, identificandoli coi numeri di mappa. § 5. Continueranno ad inscriversi nei Registri Censuari i livelli, i censi fondiari 0 diritti di superficie (§ 1147 Cod. Civ.) le locazioni ereditarie 0 perpetue e dal giorno dell'inscrizione si riterrà acquistato il diritto reale verso i terzi. Sarà però obbligatoria Sa iscrizione tanto del direttario quanto dell'ulilisla 0 livellari», dui locatore del conduttore e-reditario 0 perpetuo, e così pure del proprietario di stabile soggetto ad usofrutto e dell' usufruttuario, del beneficio e del beneficato, in modo che gli uni e gli altri risultino dalle relative partite, e figurino i nomi di tutti nel Registro dei possessori. § 6. Continueranno ad inscriverai i vincoli di feudo, come trovasi prescritto, e quelli di fedecommesso 0 di sostituzione fi-decommissaria, come vien praticato mediante annotazione accessoria all'intestazione principale del proprietario. § 7. I vincoli di reversabilità imposti con atti tra vivi 0 di ultima volontà per la restituzione 0 devoluzione della proprietà di un fondo al verificarsi di una determinata condizione saranno pure da inscriversi nei Registri medesimi come s'inscrivono i vincoli feudali e fidecomissari. § 8. Continuerà ad iscriverai nei detti Registri a sensi dell'art. 12 del Regolamento Censuario 12 luglio 1858, ehi acquista sotto condizione sospensiva, copie l'acquirente cui è dato il possesso, con paltò che la cosa venduta non passerà in suo dominio se non dopo pagalo il prezzo, ed il deliberatario asj asta giudiziale non ancora munito del decreto di aggiudicazione, ma in tali casi dovrà alla relativa partita d'iuteàta-zione aggiunger sì iu termini succinti l'indicazione della condizione cui è alligato nella ditta intestata il diritto di proprietà. § 9. Continuerà parimenti la intestazione transitoria o lemporaria ammessa dai Regolamenti del Censo per le eredità giacenti e pei concorsi dei creditori in pendenza della definizione degli atti relativi. § 10. Viene derogata là disposizione del § 13 del Regolamento 12 luglio 1858 che ammette la intestazione di persona da dichiararsi non dovendo aver luogo intestazione se non della determinata persona a cui effettivamente è trasferita la proprietà. § 11. La disposizione del § 4 di esso Regolamenti, che ordina la intestazione cumulativa di più possessori proindiviso, viene modificata in ciò che vi si debba sempre aggiungere la indicazione della quota astratta ossia della porzione aliquota di ciascuuo degl'intestati. § 12. I registri Censuari si dichiarano assolutamente pubblici nel senso che rimarrà facoltativo a chiunque di averne ispezione e copia, e saranno d'ora innanzi denominati Registri del Censo e della proprietà immobiliare. § 13. Non ha luogo iscrizione delle servitù prediali, e quindi l'acquisto del diritto reale delle servitù medesime, continuerà ad effettuarsi coltitelo congiunto all'uso od esercizio. § 14. !\on ha luogo del pari l'iscrizione dei patti di ricupera, rivendita 0 di prelazione; essi poi non saranno efficaci contro i terzi se non in quanto venissero stipulati nell'atto traslativo della proprietà. § 15. Dal giorno dell'attivazione della presente legge potrà aver luogo, nella concorrenza degli estremi del § 438 Cod. Civ., la prenotazione della proprietà nei Registri del Ceuso e della proprietà immobiliare per gli effetti di detto § e sotto le condizioni portate dal successivo § 439. Le istanze dirette ad ottenere la prenotazione della proprietà dovranno essere prodotte al Giudizio reale competente, il quale, ia caso di ammissione, dovrà esprimere nel decreto che viene rimessa la parte a rivolgersi all'i, r. Commissariato Distrettuale presso cui trovansi i relativi Libri Censuari per la corrispondente inscrizione condizionata. Contro tale decreto è aperta l'ordinaria via del ricorso. §■ 16. La prenotazione di azioni creditorie avrà luogo soltanto nei limiti segnati dal § 453 del Codice Civile dichiarandosi posta fuori di vigore la Notificazione Governativa 28 aprile 1824. § 17. Aucbe per la costituzione della ipoteca sarà d'ora innanzi necessario che il fondo assoggettato a pegno venga descritto coi numeri di mappa (§ 4) non dovendosi ammettere dagli Uffici Ipotecari inscrizione qualsiasi che non abbia per base la identificazione censuaria dell'immobile. Parimenti le rinnovazioni delle ipoteche dovranno contenere la demarcazione dei numeri stessi siccome corrispondenti agl'immobili che fossero altrimenti descritti nelle note di iscrizione. § 18. La rinnovazione delle ipoteche dovrà sempre avvenire in confronto del possessore quando l'immobile sia passato in dominio di altri. Come possessore sarà da ritenersi'- per l'effetto della rinnovazione dell'ipoteca quello che come tale si trova intestato nei Registri Censuari da tre mesi. § 19. Chiunque abbia trascurato di ottenere la voltura di estimo in corrispondenza all'acquisto fatto della proprietà viene eccitato a ricercarne il trasporto entro sei mesi. Restando fermo l'effetto della multa che fosse incorsa nei rapporti ceusuari, si ricorda che chiunque non sia inscritto regolarmente non potrà efficacemente trasferire la proprietà se non ottiene prima la intestaziooe in suo nome. § 20 Entro un anno dalla pubblicazione della presente I.egge dovranno rettificarsi e completarsi le iscrizioni contemplate dai §§ 5, 8 e 10 a cura degli interessati. Decorso inutilmente il detto termine si promuoveranno d'Ufficio le occorrenti notificazioni e finché queste non siano avvenute, dovranno i Commissari Distrettuali nel rifascio di Certificali riguardanti le relative partite, far cenno delle pendenti rettificazioni. Neil'egual termine sarà da promuoversi da chi si creda danneggiato la emenda di errori che fossero avvenuti nelle intestazioni ed alla quale, si potesse far luogo in via d'ifficio e coli'assenso degli interessati, salvo a rimettere questi alla competente sede di giudizio civile in caso di contestazione. § 21. Non ha applicazione al Regno Lombardo-Veneto la regola stabilita dal § 469 del Cod. Civ., per la quale la i-poteca iscritta non tessa fuorché colla sua cancellazione seb-bene il credito sia stato già estinto. § 22. Pei contratti di locazione e di conduzione tempo-l'aria non ha Inogo inscrizione nei libri del Censo .e della proprietà immobiliare. Continuerà invece ad essere in vigore la facoltà accordata eolla Sovrana Risoluzione 23 marzo 184-1 per l'iscrizione nei Registri Ipotecari dei suddetti contralti all'effetto di assicurare la durata della locazione colla modificazione pelò che uei Contratti medesimi, oltre l'assenso espresso all'iscrizione ipotecaria, dovrà essere anche quantificata la cifra di eventuale indennizzazione, salvo liquidazione. SULLA GRAN QUESTIONE DELL'UTILE SPERABILE NELLE SPECULAZIONI SUI RE STrltMI ED IN PRIMO LUOGO SULLA CONVENIENZA DELLE MANDRE DI VACCHE. (Continuazione vedi n. "20.j Forse taluni Iroveranno non appieno soddisfacente questa rendita di latte, se si faranno a confrontarla con alcuni ragguagli di giornali o di trattali, i quali si compiacciono di adornare le loro pagine con indicazioni di prodotti che tengono più del meraviglioso che del reale. Ma questi prodigi non reggono alla verificazione. Generalmente (si potrebbe fors'anche dir sempre) quelli che parlano delle cose loro, dei prodotti dei loro studii e delle loro cure, si dilettano, con amor paterno, a magnificarle. Trattandosi poi di produzione di latte è facilissimo, senza dirle il falso, di indurre in errore la gran massa degli ascoltatori o dei lettori, poco iniziali nelle leggi di progressiva decrescenza della lattazione. Si dirà, p. es. che una vacca dà 15 litri di latte al giorno (ben inleso si tralascia di indicare il peso dell'animale e quello del nutrimento ricevuto; dati necessarissimi per potersi formare un criterio), ma non si soggiunge che questa quantità non dura che per poche setlimane; che dopo sei o sette mesi si riduce a 5 o 6 litri; e che prima di un nuovo parto la vacca sta asciutta un mese e mezzo o due, e qualche volta anche .tre; cosicché la media sui 365 giorni dell'anno non oltrepassa i 5 litri o poco più. Persino certi possessori di mandre ignorano questi dati dell'esperienze, non accorgendosi di quanta importanza sia lo studio di queste particolarità, che tanta influenza hanno stili'esilo della loro industria, e considerando queste cognizioni come di spettanza speciale del mandriano. Questi sono per l'appunto quelli, presso i quali la mandra si bilancia con iseapito. Gli scrittori i quali per lo più (parlo di scrittori di cose agrarie) trattano di cose che non hanno praticale, poiché chi pratica poco scrive, contribuiscono anch'essi a mantenere l'oscurità, tralasciando dettagli, che non conoscono e che pure sono talvolta i più necessari all'intelligenza delle cose. In un giornale a-grario francese, degno d'altronde della grande riputazione che gode, descrivendo recentemente le varie razze bovine francesi che abbellivano l'esposizione n-niversale di Parigi del 1856, leggesi in proposilo delle vacche della razza di Salers: ve ue somi ili due stature diverse, quelle più alte danno in media da Iti a 18 litri, di latte al giorno, e le più piccole ne danno da 12 a -14; parlando poi della razza di Aubrac, dicesi: le vacche di questa razza danno da 7 a 12 litri, secondo la loro statura; e così per tutte le altre razze. Va capire se puoi! Quanto tempo dura questo latte? quale quantità ne daranno le vacche per tutto l'anno? Probabilmente le quantità accennate si ottengono quando le vacche sono fresche di latte; ma se così è bisognerebbe dircelo, ed aggiungere per quanto tempo dura l'abbondanza, in quale proporzione essa decresce e quanto tempo rimangano asciutte le vacche prima di un nuovo parto; le quali cos»J variano col variare delle razze, e sono indispensabili a conoscersi per apprezzarne il valore. Ciò prova quanto poco lo scrittore conosceva la parte che trattava. Ilo fra le mani uno scritto, destinato alla pubbli-cilà, d'un agronomo distintissimo, benemerito dell'agricoltura di tuia delle nostre provincic meglio colli-vate, pei molti suoi lavori stati pubblicali e pei suoi consigli. Voleudo istituire un calcolo preventivo sul reddito di una mandra di vacche in Piemonte, all'uso della quale si trovi una marcita, egli così si esprime: « Una vacca di buona razza svizzera non deve dar « meno da -15 a 20 litri di latte al giorno Prendo il « numero 17 per media e calcolo sopra dieci mesi « soltanto dell'anno, non tenuto conto del poco latte « che danno nei due mesi prossimi al parto, e così « sopra giorni 286 moltiplicati per 17 si avranno 4862 « litri per ogni vacca, i quali moltiplicali per 60, hu-« mero delle vacche componente la mandra, danno un « prodotto totale di litri 291720 all'anno. » Osserverò semplicemente che l'autore d'altronde agronomo di provala capacità, si è fatta una strana illusione sulla produzione del latte, la quale avrebbe dovuto meglio studiare volendo dettare precetti. Se una buona vacca svizzera non deve dar menadi lo in 20 litri di latte al giorno, e dicasi per 20 se si vuole (1), io ritengo che (1) Alcune vacche, le migliori della stalla, giungeranno persino a dare 28 ed anche 30 litri al giorno per alcune settimane; ma questa rendita è piuttosto eccezione che regola. ciò delibasi intendere per un certo periodo dopo il parlo, in seguilo del qual tempo andrebbe \ia decrescendo, in guisa tale, che la media sovra 286 giorni di lattazione non salirebbe a più di 9 o 10 litri al giorno ; e lenendo pur conto dei giorni in cui la vacca è asciutta per avere la media sovra i 565 giorni dell'anno, non si otterrebbero tulio al più che 7 litri. Se poi vuoisi sostenere che 17 litri sia propriamente la media del halle so*ra 286 giorni, ne seguirebbe che ogni vacca, quando fresca, dovrebbe dare almeno da 40 a 45 Iilri al giorno; e non invasola vacca straordinaria, ma bensì tutte le 60 vacche della mandra;e questo calcolo fu istituito non per una mandra eccezionale, ma per tulle le mandre che avrebbero a loro disposizione una marcila! In appoggio a questa mia osservazione citerò 1e parole dell'ingegnere Luigi Cattaneo che aveva diligentemente studiala la produzione del latte e la fabbricazione dei formaggi presso le migliori fiandre della Lombardia. « Le vacche però onde siano convenienti « nella vista economica e speculativa,