GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO Nota: Con questo numero hà Inizio il secondo anno della pubblicaziorie della Gazzetta del Governo Militare Alleato. D’ ora innanzi la numerazione delle pagine avverrà progressivamente. Un indice completo, numerico e per materia, relativo al 1° volume, sarà edito al 15 Ottobre 1946. VOLUME I N. 1 - 1 Ottobre 1946 Indice pag. 62 Pubblicata dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 G overno Militare Allealo VENEZIA GIULIA Avviso N. 17 » CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DEL QUARTIER GENERALE 1- — A partire dal Lo ottobre 1946, la denominazione ufficiale di questo Quartier Generale sarà, la seguente : • \ GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Trieste, l o ottobre, 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J. A. G. I). Ufficiale ’Superiore agli Affari Civili Ordine Generale N. 60 B RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI PROFESSORI UNIVERSITARI — AUGI UNTA AL. LA SEZIONE 6, ART. VII DELL’ORDINE GENERALE No. 60 9 ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di fare un'aggiunta alle disposizioni contenute nella Sezione 6 dell'Art. VII dell’Ordine Generale No. 50, del 27 maggio 1946, concernente la riammissione in servizio dei professori ordinari delTUni-versità di Trieste: Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, , dispongo : ARTICOLO I Alla Sezione 6 dell'Art. VII dell'Ordine Generale No. 60 del 27 maggio 1946, viene aggiunto quanto segue: «I professori riammessi in servizio ai sensi delle disposizioni contenute in questa Sezione, saranno^ assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti alla Tabella D annessa al R. ID. 31 agosto 1933 No, 1597 e successive modifiche. v Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento ad altre Università o ad altro Istituto Superiore dei titolari delle materie relative ai posti stessi». ARTICOLO II Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 5 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORP () Ordine Generale N. 68 C MODIFICHE AGLI ORDINI GENERALI No. 63 E No. 63 B CHE AUMENTANO LE RETRIBUZIONI E LE PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI ATTESO che si ritiene) utile e necessario modificare gli Ordini Generali No. 63 e No. 63 B, in quanto essi riguardano la corresponsione a favore degli impiegati dello Stato dell’indennità di carovita e di determinate aggiunte, nonché determinate detrazioni dall'importo di queste indennità, e ciò in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello; J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo: ARTICOLO I Modifica della Sezione I dell’articolo III dell’Ordine Generale No. 63 La Sezione 1 dell'Art. Ili dell'Ordine Generale No. 63 viene soppressa e sostituita da quanto segue: «SEZIONE 1. - L'importo dell’indennità di carovita e delle quote complementari spettanti in applicazione dell’Art. II del presente Ordine Generale sarà aumentato nelle seguenti misure: , del 20% per il personale con sede normale di servizio nei Comuni di TRIESTE, GORIZIA o POLA; del 10% per il personale con sede normale di servizio in qualsiasi altro Comune entro il Territorio».; ARTICOLO II Riassorbimento dell’assegno ad personam Le disposizioni, di cui alle Sezioni 1 e 2 dell' Art. II dell' Ordine Generale No. 63 B, saranno applicate ajJli aumenti stabiliti all’Art. I del presente Ordine. ARTICOLO III Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno decorrenza e saranno da applicarsi a partire dal 1 gennaio 1946. Trieste, 11 settembre 1946. , ALFRED C. BOWMAN Colonnello I.A.G.D. Officiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 70 CONFISCA DEI BENI ED AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI. REGIME Considerato l'intendimento del Governo Militare Alleato di sopprimere il fascismo con tutte le sue forze: Considerata la necessità di provvedere, in quella parte della V. G. amministrata dal G, M. A. (qui di seguito denominata «Il Territorio»), alla confisca dei beni dei condannati per delitti fascisti e per collaborazione con l'invasore tedesco, nonché all’avocazione dei profitti illecitamente conseguiti — traendo vantaggio dalla carica politica od in altro modo — durante il periodo fascista, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel «Territorio», ordino : quanto segue: PARTE 1 CONFISCA DEI BENI DEI CONDANNATI PER I DELITTI DI CUI AL PROCLAMA No. 3. ED ALL’ORDINE GENERALE No. 53 ARTICOLO 1 Sezione 1. — Sono confiscati a favore del Tesoro i beni in appresso specificati: a) Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni di coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno spontaneamente ed attivamente collaborato con l'invasore tedesco; b) I beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui all'art. 1 dell'Ordine Generale No. 53 («Ulteriori sanzioni contro i delitti di carattere fascista»); c) In tutto od in parte, i beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui agli Art. 1 o II idei Proclama No. 5 in proporzione alla gravità del delitto commesso e tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. IV dell’Ordine Generale No. 53; ' / ì d) I beni appartenenti a persone contro le quali sia estinta l'azione penale. Sezione 2. a) In caso di azione penale, la confisca viene ordinata dall'Autorità giudiziaria, che pronuncia la sentenza di condanna. Negli altri casi la confisi è ordinata dalla competente Autorità giudiziaria a ' richiesta dell'Intendente di Finanza; b) Trattandosi di confisca parziale, l'Autorità giudiziaria determina i beni da confiscare. Nei casi previsti dalla Sezione 1 (d), l'Autorità giudiziaria richiede la presenza degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore. Il provvedimento è dato con ordinanza in camera di consiglio ed è oggetto a ricorso in iCorte d'Appello. / Sezione 1. — Sono privi di effetto rispetto alfa Tesoreria salvo quanto disposto dalla Sezione 1 delTArt. 43 del presente Ordine: a) gli atti a titolo gratuito posti in essere nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art, 1 dell’Ordine Generale No. 53 o dagli Articoli I e II del Proclama No. 5. b) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data dal soggetto alla confisca. Sezione 2. — Di fronte alla Tesoreria, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del condannato per alcuno dei delitti specificati nell'articolo precedente, si considerano appartenenti al condannato medesimo. Sezione 3, — Quanto previsto nelle Sezioni 1 e 2 del presente articolo si applica pure ai casi per j quali sia estinta l'azione penale. Sezione 4. — E' parimenti privo di effetto rispetto alla Tesoreria, salvo quanto disposto dall’Aft. 43, qualsiasi atto di disposizione posto in essere dopo T8 settembre dalla persona che si è posta spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi, come previsto dall'Art. 1, (Sez. 1 (a) deli presente Ordine. ARTICOLO 3 Il Governo Militare Alleato, l'Intendente di Finanza od il Pubblico Ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata azione penale per alcuno dei reati previsti dagli Art, 1 e 2 dell’Ordine Generale No. 53 e dagli lArt. 1 e 2 del Proclama (No. 5. Per le formalità del sequestro si applicano le norme del codice di procedura civile. ARTICOLO 4 Nel disporre la confisca dei beni, l'Autorità Giudiziaria competente può riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile. P A R T E 1 I AVOCAZIONE DEI PROFITTI* DI REGIME ARTICOLO 5 Sezione 1. — Sono avocati alla Tesoreria tutti i profitti conseguiti dopo 18 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture e di altri negozi conclusi, direttamente od a mezzo di intermediari, col tedesco invasore. Sezione 2. — Si considerano cohclusi col tedesco quei negozi la cui esecuzione si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco invasore. Sezione 3. — Rientrano tra i profitti indicati nella Sez. 1 del presente articolo anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione obbligatoria. Sezione 1. ;— Sono avocati al Tesoro, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data: a) membro del Gran Consiglio del Fascismo; b) membro del Governo Fastista (Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario); c) segretario, vicesegretario, o membro del Direttorio Nazionale del Partito Fascista; d) presidente, pubblico accusatore o membro del Tribunale Speciale per la Difesa \ dello Stato; e) Ufficiale Generale o Console della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che' avesse funzioni assistenziali o appartenesse a Milizie speciali; ; A f) Funzionario o confidente idelTO, V. R. A.; g) Prefetto o Questore nominato per. titoli fascisti; * h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti; ì) Segretario Federale; l) Deputato Fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al Partito Fascista o a questo si sia iscritto durante l’esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste; m) Consigliere Nazionale; n) Senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi del D. L. L. 159 del 27 luglio 1944; o) Presidente di Confederazione Fascista, ■ ' _\ Sezione 2. — Se una delle persone specificate nel comma precedente, o uno dei suoi eredi: a) si oppose al fascismo prima dell'inizio della guerra 1940-45, b) prese parte attiva o si distinse particolarmente con aiti di valore, nella guerra contro i tedeschi, tali persone o i loro eredi, entro i limiti dei loro rispettivi diritti, avranno facoltà di produrne le prove di cui alTArt. 6 di quest Ordine. Sezione 3. — 1 provvedimenti di cui alTArt. 10 di quest'Ordine possono'essere anche applicati alle persone norriinate alle lettere da g) ad o) della Sezione 1 del presente articolo quando, per lo scarso rilievo della loro azione politica o per essere state assolte dalle Commissioni di Epurazione o da altri Organi per le Sanzioni contro il Fascismo, ne siano ritenute meritevoli. ARTICOLO 7 Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo Art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 da: a) gli Accademici d'Italia; b) chi abbia rivestito una delle, seguenti cariche: 4 7 I) Membro del Gran Consiglio del Fascismo; II) Ispettore del Partito Fascista; III) Vice Segretario Federale; IV) Ispettóre Federale; -, ' » V) Segretario politico di Comune avente una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti; VI) Ufficiale della Milizia Volontaria, per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, di -grado superiore a Centyriore. . cj chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato; d) chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925 diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, organi della propaganda dell'azione politica del regime fascista ; e) podestà della città capoluogo di provincia o i presidi di provincia. % ARTICOLO 6 Si presumono profitti di regime, salva 1^ prova di cui al successivo art. 10 gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925 da chi, rivestendo Cariche politiche, o mediante l’opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico, o valendosi di aderenze e rapporti con personalità* fasciste, abbia ottenuto a condizioni di particolare favore, per se, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonché gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti, ed i compensi da chiunque ottenuti per la conclusione dei negozi stessi. ARTICOLO 9 Si presumono profitti del regime, salva la prova di cui al successivo art. 10 gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925. a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonché da chi abbia a'buto con le stesse relazioni di concubinato; b) dalle persone fisiche e giuridiche private e diagli enti non riconosciuti, che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeresssenza con taluna delle persone indicate alla lettera a) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza; c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non ricpnosciuti, le cui partecipazioni azionarie o quote appartennero, alla data del 31 dicembre 1942, nove decimi, a taluna delle persone indicate alle lettere 'a) e b) del presente Articolo e negli articoli precedenti. Sezione 1. — L'avocazione degli incrementi patrimoniali dii cui agli Articoli 7, 8 e 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, ,se sia data la prova che a determinare tali incrementi non abbiano influito o abbiano influito solo in parte: a) la carica esercitata o le attività svolte, nell'ipotesi di cui all'articolo 7; bj le condizioni di favore ottenute, nei casi di cui all’articolo 8; c) la sussistenza dei rapporti o partecipazioni, nei casi di cui all'articolo 9. Sezione 2. — Qualora persone non comprese tra quelle indicate negli articoli 6, 7; 8 e 9 abbiano conseguito, successivamente al 3 Gennaio 1925, incrementi patrimoniali eccedenti in misura così ingente il normale da far presumere la partecipazione al malcostume invalso nel periodo fascista, la parte eccedente il normale si intende soggetta ad avocazione come profitti di regime; salva la prova della sua diversa provenienza. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali devesi tener conto dell'entità dell'attività svolta, ideila natura e dimensione dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati, / ARTICOLO 11 Sono avocati alla Xes°reria i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista da ogni attività a sostegno del fascismo od a .servizio del tedesco invasore, dalla posizione avuta nel regime fascista, nonché i profitti conseguiti, per il favore del partito, dei gerarchi fascisti o dei tedesco invasore, da persone diverse da quelle comprese' nelle categorie contemplate nei precedenti articoli. # , ARTICOLO 12 * .Nel caso d'i morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell’erede, nelle stessq forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le .stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti. Dei profitti del'suo dante causa, dichiarati avocati, l’erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione. \ ARTICOLO 18 Nel disporre l’avocazione a norma degli articoli precedenti la sezione speciale della Commissione di Zona e la Commissione Territoriale (Imposte) costituite in conformità al successivo art. 21 possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile. * * PARTE lil DICHIARAZIONE DEI BENI AQLI EFFETTI DELL’ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME ARTICOLO li Sezione 1. — Al fine dell'accertamento dei profitti di regime, tutte le per- sone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 6 e 7, sono tenute a dichiarare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro trenta giorni dall’entrata in vigore di quest'Ordine; a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nel presente Ordine; b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942; nonché alla data dell'entrata in vigore del presente Ordine; c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla' data indicata nella lettera a) e termina alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sono sitati acqui- . stati o sono usciti dal patrimonio 'proprio o dalle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore, riferito, rispettivamente, alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì. Sezione 2. — Su richiesta dell’Ufficio distrettuale defFImposte dirette, l’In- tendente di Finanza può ingiungere a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 5, 8, 9 e 11, o ai suoi eredi, di presentare all'Ufficio stesso, nel termine d; trenta giorni dalla notifica della ingiunzione, la dichiarazione prevista alla Sezione 1 del presente Articolo. I ARTICOLO 15, Sezione 1. — Chiunque, al fine di sottrarre all'azione della Tesoreria dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero sii intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a 10 anni e/o con la multa fino a Lit. 100.000. Sezione 2. — Senza pregiudizio dell'azione penale di cui alla precedente Sez 1, chi omette di presentare, ovvero presenta tardivamente, la dichiarazione indicata nell'articolo precedente, ovvero omette dii indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti, ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari a un decimo del valore definitivamente accertato agli effetti del presente Ordine. Tale penalità è condonata quando la proposta di accertamento dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette venga accettata senza impugnativa. Indipendentemente dal disposto dei commi precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 Luglio 1943, *è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore. I Sezione 1. — Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 6 e 7 è tenuto a farne dichiarazione nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore di questo Ordine Generale. Sezione 2. ■— Senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'Art. 15, Sez. 1 del presente Ordine Generale, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente, incorre in una penalità pari al valore dei beni non. dichiarati, salvo che non dimostri di aver ignorato, per colpa non sua, le qualifiche rivestite dal possessore; o di essere stato impossibilitato a presentare la dichiarazione per ragioni di forza maggiore. Sezione 3. — La disposizione della Sez. 1 del presente Articolo non si applica alle Banche ed agli Istituti di Credito se non per le persone loro indicate dalle Intendenze di Finanza, . P A R T E I V ACCERTAMENTO DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI ARTICOLO 17 Sezione 1. — Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposte persone, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 Gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione Ideile cariche o del# verificarsi delle condizioni previste negli articoli 5) 6) 7) 8) 9) e 11). Sezione 2. — Sono esclusi: a) i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto; b) i relativi frutti; c) i beni derivanti da trasformazione o vendita idi altri beni preesistenti nel patrimonio stesso. Sono esclusi, altresì, i beni pervenuti per successione ereditaria o per atto di, donazione avuta nell'ambito di nucleo familiare, i relativi frutti, nonché i beni risultanti da trasformazione o vendita di tali cespisti, .sempre che non si tratti di beni derivanti da profitti avocabli nei confronti del [dante causa. Il nucleo familiare, ai fini della disposizione contenuta nel presente comma, si intende costituito dalle persone considerate dal codice civile agli effetti del diritto agli alimenti. Sezione 3. —"L'incremento determinato ai sensi del presente articSlo è aumentato del 15 per cento a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore. ARTICOLO 18 : I A richiesta dell'Intendente di Finanza, la Sezione Speciale della Commissione di Zona, può ordinare, che i beni determinati, quando siano dovuti particolarmente a profitti di regime, vengano avocati alla Tesoreria a saldo del debito che sarà definitivamente accertato, od' a parziale pagamento del medesimo. Il valore di tali beni viene determinato dalla predetta Commissione e dedotto dall intero profitto avocabile accertato. Sezione 1. — L'accertamento dei profitti di regime è demandato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio. Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Ordine Generale, si applicano le norme valevoli per l'accertamento dell’imposta straordinaria sui profitti di guerra. Sezione 2. — Nel caso di domicilio sconosciuto o di morte del soggetto, l'accertamento spetta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto Jlmedesimo risulta aver avuto il suo ultimo domicilio. La stessa norma si applica anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte di quanti vi sono tenuti a mente del presente Ordine Generale. ARTICOLO 20 i * La facoltà della Commissione di Zona di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio Imposte Dirette e di accertare i profitti omessi, nei casi di cui all'Art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, No. 4021 e dellWt, 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907 No. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo. PARTE V CONTROVERSIE E RICORSI RELATIVI ALL’ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME ' ARTICOLO 2L Sezione 1. — Le norme vigenti in materia di imposta .straordinaria sui profitti di guerra, escluse quelle concernenti il ricorso all'Autorità Giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime. Sezione 2. — La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado ad una Sezione speciale della Commissione di Zona delle imposte, formata da un presidente nominato dal Governo Militare Alleato, su designazione del presidente del Tribunale della città capoluogo della Zona e dopo sentito l'Intendente di Finanza e da 4 membri effettivi e 4 supplenti scelti dal presidente di Zona tra i membri della Commissione di Zona 'e pure nominati dal Governo Militare Alleato. Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione di Zona è ammesso appello alla Commis-ione Territoriale con sede a Trieste; tale Commissione è costituita da un presidente (un giudice della Corte di Appello di Trieste) e da 4 membri nominati, sia quello che questi, dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO 22 Sezione U — Spelta alla competenza della Sezione speciale della Commissione di Zona la decisione di tutte le questioni relative all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime, salvo quanto disposto appresso. La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi. Sezione 2. — Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità che non sia quella di stare in giudizio. Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della, decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Intendente di Finanza di promuovere o di proseguire il relativo giudizio. ARTICOLÒ 23 Sezione 1. — La Sezione speciale della Commissione di Zona ha tutti i poteri di indagini, ispezioni, controllo e richiesta di dati, conferiti ai funzionari delle imposte dirette ed alle commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra. Sezione 2. — La stessa Sezione speciale ha il potere di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a! perquisizione domiciliare, anche pressò terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale. Nqi procedimenti in corso presso la Sezione speciale della Commissiona di Zòna non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi previsti dallo Articolo 352 del codice di procedura penale. Sez one 3. — Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale. • Chi non adempie alle richieste della Sezione speciale della Commissione di Zona è punito con la reclusione fino a 6 mesi e/o con la multa da 1000 a 10.000 Lire. Sezione i. — Le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Ufficio delle Imposte Dirette. Chi, appartenendo alle dette Amministrazioni ed Enti Pubblici, è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie, è punito come alla Sezione precedente. Sezione 5. — I poteri indicati nella Sezione 1 del presente articolo competono, ai fini dello accertamento dei profitti di regime, del reperimento dei beni e del sequestro, pure alle Intendenze di Finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi. L’Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l'avocazione dei profitti di regime. Esso, unitamente alla Intendenza di Finanza, ha facoltà di promuovere l'esercizio; da parte dei funzionari delle imposte dirette e delle Sezioni speciali delle Commissioni di Zona dei poteri indicati nel presente Ordine e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di .dati gli siano comunicati. ARTICOLO 24 Le sedute della Sezione speciale delle Commissione di Zona per 1 avocazione dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contradditorio tra 1 Ufficio e il contribuente, il quale può eJisere assistito da una delle persone autorizzate a mente degli articoli 33 e 34. deli P-- decreto 7 agosto 1936 No.^ 1639. L'Ufficio distrettuale delle tasse dirette può essere assistito dall Avvocatura dello Stato. L'Ispettore Compartimentale delie Imposte Dirette ha facoltà d intervenire alle udienze per sostenere il contradditorio in una con 1 Ufficio delle Imposte, senza partecipare alla deliberazione, che ha luogo in segreto ed a maggioranza di voti, subito dopo la discussione e dopo che si sono ritirati e il soggetto sottoposto atl procedimento di avocazione e l'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette. Sezione 1. — Può essere presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale solamente per assoluto difetto di giurisdizione. Il ricorso va presentato alla Corte di Appello, funzionante quale Corte di- Cassazione, dal debitore o dalTAmministrazione Finanziaria entro 45 giorni dalla data della decisione. Sezione 2. — L'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette può tuttavia, dopo scaduto il termine di cui alla precedente Sezione, ma comunque entro due anni, disporre affinchè \a Commissione Territoriale proceda alla rettifica dell'accertamento — anche' quando lo stesso è divenuto definitivo — per fatti importanti che, in base al giudizio pronunciato, non risultino presi in considerazione nel precedente procedimento. \ ARTICOLO 26 Alla Commissione Territoriale si applicano le norme delTArt. 22, dell’Art. 23, Sezioni 1, 2, 3 e 4 e dell’Art. 24 del presente Ordine. « ‘ / - , PARTE VI STIPULAZIONE DEL CONCORDATO ARTICOLO 27 Sezione 1. — Il concordalo è stipulato tra l’Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette. Le trattative per la stipulazione del concordato spno subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Sez one 2. — Il concordato deve risultare da verbale firmato dal Rappresentate dell'Ufficio distrettuale e del contribuente. PARTE VII PRIVILEGI ED ALTRI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA TESORERIA ARTICOLO 28 Sezione 1. — Il credito della Tesoreria per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al numero 5 dell'art. 2780 del codice stesso. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunciare al privilegio previsto .nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito. Sezione 2. —— Il jprivilegio della Tesoreria è posposto ai crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, quando questa non debba ritenersi priva di effetti ai sensi del successivo art. 43 di quest'Ordine, nonché ai crediti chirografari risultanti da scritture' di data certa anteriore al 25 luglio 1943. Sezione 3. —-I crediti concessi ai sequestratari di aziende soggette a sequestro ai termini del presente Ordine nonché quelli per i finanziamenti previsti nella Sezione ? (b) dell'art. 31 di questo Ordine Generale sono soddisfatti con precedènza rispetto al credito della Tesoreria per i profitti di regime. ARTICOLO 29 » Sezione 1. — Salva la facoltà dellTJfficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'art. 109 del regolamento approvato col R. Decreto 11 luglio 1907, No. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell'ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di ;60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dell'intero ammontare del credito, a mente dell'art. 109 sopracitato. Sezione 2. — Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione della Commissione di Zona, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in due annualità; con la facoltà di effetuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse semplice del 6 per cento, in ragione di anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento. Il contribuente con patrimonio costituito, per alméno tre quinti del suo ammontare netto, da beni immobili, che abbia stipulato il concordato ai sensi del comma precedente può, in qualsiasi momento, ottenere dall'Amministrazione finanziaria che la rateazione del carico ancora da soddisfare per profitti di regime sia prorogata per altri due anni, con l’obbligo di corrispondere all'Erario l'interesse del 6% annuo, sul l'ammontare del debito rimanente. Sezione 3. — Salvo quanto disposto negli articoli 41 e 42, per la riscossione dei crediti di avocazione dei profitti di regime sii applicano le disposizioni previste per la riscossione dei profitti di guerra, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso. ARTICOLO 30 Quando l'accertamento del- debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di due rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di fallimento del soggetto, indipedentemente dalla qualità di commerciante, da pronunciarsi ad istanza dell’Intendente di Finanza. ARTICOLO 31. Sezione 1. — L’intendente di Finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invitarlo a prestare idonea garanzia. Quando la garanzia è data sotto forma di ipoteca, la relativa iscrizione è eseguita con la formula «per l'intero valore del cespite» ed ha effetto, fino a concorrenza del credito erariale,, per l'intera somma iricavabile all atto dell esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 28. Le formalità sono effettuate in esenzione dall’imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti. a) Ove la garanzia “prevista nella Sezione 1 non venga prestata, l'Intendente di Finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei bèni, mobili ed immobili di pertinenza del (contribuente. Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma, in questo caso soltanto per garantire la riscossione dei profitti, con relative penalità previste dal presente Ordine derivanti da appalti, forniture ed altri negozi col tedesco invasore, per lai Cui conclusione la cauzione fu prestata, b) 'Quando il sequestro cada su aziende, spettano al sequestratario, iffdipendente-mente dall'espletamento delle operazioni di inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministrazione, con la facoltà di assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanzaria, i finanziamenti necessari per la ripresa e per l'esercizio dell'attività dell’azienda, c) Il sequestro è richiesto dall'Intendente di Finanza della Zona nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio distrettuale competente ad eseguire l'accertamento dei profitti avocabili, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal presidente del tribunale del ICapoluogc, della Zona stessa. In caso di urgenza, il 'sequestro può essere disposto dal presidente del / Tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito. Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l’accertamento o siano sitati esperiti gli atti di escussione fiscale. Al;ti( ui.o 32 V Sezione 1. — Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni càso, l’applicazione degli articoli 674, 675 e 680' dello stesso codice, I beni indicati nell’articolo 520 del codice suddetto sono custoditi secondo le determinazioni dell'Intendente di Finanza. Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, modelli, campioni e su ogni altra cosa da cui possono desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti. Sezione 2. — Nel disporre il sequestro, l'autorità giudiziaria dichiara ^decaduti i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e gruppi di beni. ARTICOLO 33 Sezione 1. — II’ sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per l'annotazione sul libro dei soci. Ove il sequestro di detti titoli sia eseguito mediante atto notificato presso la società emittente, questa, se non detiene i titoli, prende nota -del vincolo, il quale produce effetto, su tutte le azioni intestate alla persona contro cui il sequestro è stato ottenuto e sui certificati azionari che pervengono successivamente alla società emittente. ' Sezione 2. — L'Intendente di Finanza che ha domandato il sequestro ha facoltà di richiedere alla società emittente di annotare sul titolo e sul libro dei soci le generalità del sequestratario, il quale è così legittimato ad esercitare i diritti indicati nel successivo articolo 35 di questo Ordine Generale. Le misure cautelari previste nell'articolo 31 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, anche in confronto: a) delle persone fisiche interposte: b) dei legatari, donatari ed altre persone a favore delle quali il isoggetto ha effettuato atti di disposizione dopo il 25 luglio 1943 od atti di trasferimento a titolo gratuito durante il quinquennio precedente il 25 luglio 1943, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti del contribuente e dei suoi eredi. ARTICOLO 35 Il diritto di voto derivante dal possesso dei titoli, spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può, nei termini di cui all'articolo 2377 del codice civile, esercitare il diritto di voto, e l'incidente sul disaccordo è risolto a termini dell'articolo 38. Spetta al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio. Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali. " ARTICOLO 36 Stilla istanza del sequestrato, l’Amministrazione Finanziaria può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonché ad eseguire-i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali lini i fondi disponibili della gestione sequestrataria. ARTICOLO 37 Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile. ARTICOLO 38 • • La competenza a risolvere gli incidenti che sorgano durante l'esecuzione dei sequestri spetta all'Autorità giudiziaria che ha ordinato i sequestri stessi. La proposizione dell'incidente non sospende l’esecuzione del sequestro. ARTICOLO 39 Sezione 1 — Le spese, i diritti e le indennità relative agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall'Amministrazione delle Finanze e sono ripetibili nei confronti del debitore. Tutte le spese di amministrazione sono prelevate dalle attività del sequestrato. Sezione 2. — Le 'parti private, quando, su ioro richiesta siano disposte (a loro spese) indagini, perizie ed altri mezzi di prova, devono qualora la Sezione speciale della Commissione di Zona lo prescriva, anted parne, l'ammontare, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio. Su istanza del sequestrato ed in contradditorio con l’Intendente di Finanza e con l’Ispettorato Compartimentale delle Imposte dirette il presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro in iscrizione, di ipoteca legale, in fideiussione lancaria, in cauzione, determinando i beni da assoggettare alla ipoteca, l’importo della fideiussione, l’importo e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l’ipoteca deve essere iscritta e la fideiussione o la' cauzione essere prestata. ARTICOLO 41 L’Intendente di Finanza, sia di Ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto alla Tesoreria provinciale. Qualora il debitore non versi alle scadenze fissate la somma dovuta, l'Intendente di Finanza ne affida la riscossione, al competente esattore delle imposte con l’aggiunta della, indennità di mora e degli aggi di esazione. L’indennità di mora va versata in Tesoreria. La misura dell’aggio da attribuire agli agenti della riscossione è stabilita, dall’Ispettore Comparti-mentale delle. Imposte Dirette. ARTICOLO 42 Sezione 1 — Per l’esecuzione sui beni immòbili del debitore’ resperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore d:i à ngoli cespiti è. fissato daU'UI'fieio Tecnico Erariale. Riuscito infruttuoso l’unico esperimento* d’asla, i beni sono di diritto devoluti alla Tesoreria. Sezione 2. — Per l’esecuzione sui beni mobili, ferma la norma della prima sezione relativa al prezzo minimo, un nuovo-incanto se il primo è riuscito infruttuoso ai sensi del-l’art.89 del Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di Finanza, il quale ha" facoltà di disporre la devoluzione alla Tesoreria dei beni invenduti. Sezione 3. — In ogni caso la Tesoreria ha diritto di prelazione sui beni subastati, per il prezzo raggiunto nell’esperimento definitivo. Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria. Per i titoli azionari ed obbligazionari e per .le quote sociali, il diritto di prelazione^ può essere esercitato anche prima della procedura esecutiva; quanto ai titoli, in base al valore di borsa o, in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio; quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio. * ' ARTICOLO 43 Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute alla Tesoreria, sono privi di effetto rispetto a questa: a) Gli otti a titolo,gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al venticinque luglio 1943, non compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere inorale o a scopo di pubblico vantaggio. • b) Qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo, la data dfel 25 luglio 1943, eccetto quelli aventi per oggetto il pagamento'di un debito certo e liquido, non contratto allo scopo di obebare di passività il patrimonio del soggetto. c) Altri atti di disposizione non a titolo gratuito in quanto sia dimostrato che il proprietario o il possessore dei beni già posseduti dalla persona debitrice sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà o il possesso di fali beni, che tra i suoi danti cau'sa esistesse detta persona .e- che essa avesse realizzato profitti di regime. L’azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall’Intendente di Finanza contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l’atto di disposizione. La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione. L’azione si prescrive nei termine di due anni dal giorno in cui la decisióne di avocazione è divenuta irrevocabile. ARTICOLO 44 ' Nei confronti della Tesoreria, ed agli effètti della realizzazione del credito della medesima derivante dai profitti di regime, i beni acquistati dal coniuge della persona debitrice nel quinquennio precedente al 25 luglio 1943, sono considerati di proprietà di quest’ultima. * PARTE Vili PROCEDURA ARTICOLO '15 Sezione 1 — Entro un mese dalla data ili pubblicazione del presente Ordine, l'In- tendente di Finanza deve formare e comunicare al Governo Militare Alleato, l'elejico nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degl art'cJli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12. Entro un mese dal ricevimento degli elenchi, si provederà alla loro pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato ed al deposito, degli stessi presso gli Uffici Tavolali, del Pubblico Registro Automobilistico, Pubblico Registro Lavale, Pubblico Registro Aeronautico, nonché presso le Borse valori. Avvenuta la pubblicazione ed’eseguito il deposito di detti elenchi, l’azione per la dichiarazione di inefficacia prevista-nell'Articolo 43 non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati, qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi. Sezione 2. — Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo' Articolo 48. e definito il procedimento di avocazione o soddifatto il credilo dell’Erario, l’Amministrazione Finanziaria con ordine da pubblicarsi e depositato nei modi prescritti~dalla Sezione 1 di questo Articolo, dichiara cessata la ragione della inclusione nell’elenco di determinate presone. Sezione 3. — L’Amministrazione Finanziaria ha facoltà di autorizzare in ogni momento l’alienazione di_ determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia dell’Ei ario. Su istanza dell’Intendente di Finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari, in corso o sopravvenute,'a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari. ARTICOLO 47 Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al eredito dello Stato a norma delle Sezioni 2 e 3 dell’Articolo 28, e degli altri crediti il cui pagamento risulti di evidente utilità per l’amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro. PARTE IX TERMINE DI PRESCRIZIONE ARTICOLO 48 L'azione dell’Amministrazione Finanziaria per l’accertamento dei profitti di regime si prescrive col 30 giugno 1948. La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione, la quale non corre per tutta la durata del giudizio davanti !a Sezione, speciale della Commissione di Zona e della Commissione Territoriale. 11 credito dell'Erario per prefitti di regime si preserve nel termine di 5 anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto irretrat-tabile. La prescrizione è interrotta dalla notifica dell’Ordine di versamento in Tesoreria o della cartella esattoriale di pagamento. PARTE X ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 49 Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 23 settembre 194C. ALFRED C, BOWJMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N, 61 B MODIFICA ALL’ORDINE No. 61 — ANTIDATAZIONE DELL’ENTRATA IN VIGORE DI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO ATTESO che, con l'Ordine 1N0. 61, di data 15 gennaio 1946, la data d'entrata in vigore dei provvedimenti di carattere finanziario è stata fissata con decorrenza dal 1 luglio 1945; che si ritiene opportuno cambiare tale data stabilita nel menzionato Ordine'e fissare l’entrata in vigore con decorrenza dal I maggio 1945; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo: ARTICOLO I Antidatazione dell’entrata in vigore di provvedimenti di carattere finanziario L'Ordine No. 61, di data 15 gennaio 1946, è modificato come segue: Negli’ Articoli I e li, alla data del I luglio 1945, va sostituita quella del 1 maggio 1945. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà 'da me firmato. Trieste, 11 settembre 1946. ALFRED Cl BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 151 B MODIFICA ALL’ORDINE No. 1511 COSTITUZIONE D’UNA COMMISSIONE DEL «FILM» Premesso che, l'Articolo I dell'Ordine No. 151, di data 17 giugno 1946, costituisce la Commissione del «film», composta dal presidente e da tre membri; che si ritiene opportuno modificare la Sezione 1 del citato Articolo, per quanto concerne il presidente di tale Commissione; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Modifica della Sezione 1 dell’Articolo I dell’Ordine No. 151 La Sezione 1 dell'Articolo I dell'Ordine No. 151, di data 17 giugno 1946, viene modificata nel senso che, al nome di CHARLES K. MOFFLY, A. I. S., quale presidente, va sostituito quello di HERBERT JACOBSEN, A. I. S. . ARTICOLO li 0 Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da rr.e firmato. Trieste, 13 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili , Ordine N. 168 TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE STATALE ATTESO che si ritiene opportuno e necessario modificare ed emendare le disposizioni relative al trattamento di missione del personale statale in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D_, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Indennità di missione L'indennità di missione fuori residenza entro la Venezia Giulia e in Italia, come prevista per gli impiegati dello Stato, agli Articoli 1„ 5 e 6 (del R. D, L. 27 febbraio 1942 No, 76, modificato e convertito nella legge 24 luglio 1942 No* 1065, viene elevata nella misura de) 70%. Le indennità mensili fisse ed i loro equivalenti, come fissati dalle singole Amministrazioni dello Stato in sostituzione dell'indennità di missione sopra contemplata, sono elevate nella" stessa misura. ARTICOLO II Revoca della riduzione sulle indennità di trasferta E' soppressa la riduzione del 12% sulle indennità di trasferta spettante agli impiegati dello Stato ed alle persone ida considerarsi facenti parte della famiglia, per quanto riguarda il viaggio relativo al trasferimento, le spese d'imballaggio, di presa e resa a domicilio, nonché del trasporto sulle vie ordinarie dei mobili e delle masserizie, come prevista nel R. D. L, 20 novembre 1930, No. 1491 e nel R. D ,L. 14 aprile 1934 No. 561, rispettivamente convertiti nella Legge 6 gennaio 1931 No. 18 e nella Legge 14 giugno 1934 No. 1038. • ' ARTICOLO III Inapplicabilità delle disposizioni contenute negli articoli I e II Le disposizioni contenute negli Articoli I e. Il non sono applicabili all indennità giornaliera prevista all'articolo 2 del R D. L. 16 dicembre 1942 No. 1498. ARTICOLO IV Prolungamento del periodo durante il quale può essere corrisposta l’indennità di soggiorno Un'indennità di soggiorno, concessa per un viaggio entro la Venezia Giulia o in Italia, potrà essere corrisposta, in casi singoli e nel modo autorizzato dal Governo Militare Alleato, nel suo ammontare integrale, anche dopo trascorso il primo mese, e ciò riguardo ad un periodo di missione trascorso nella medesima località, non eccedente nel complesso i 180 giorni. ARTICOLO V Prolungamento del termine consentito per il trasferimento delle famiglie degli impiegati dello Stato Qualora il termine di due anni, di cui all'articolo 12 del R. jD. L. 19 agosto 1938, No. 1518, vada £ spirare dopo il 30 giugno 1943 oppure prima del decorso di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, esso dovrà essere prorogato fino alla fine di tale anno. ARTICOLO VI Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel giorno in cui sarà da s me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno efficacia con decorrenza dal l.o maggio 1945. Trieste, 5 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine N. 170 MISURA DELLE PRESTAZIONI IN DENARO A FAVORE DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI MALATTIA E DEI RELATIVI CONTRIBUTI ATTESO che si ritiene utile e necessario apportare alcune modifiche alla misura delle prestazioni in denaro ,dovute agli operai e agli impiegati dall'assicurazione obbligatoria di malattia e ai relativi contributi in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ✓ ordino: Prestazioni in denaro e contributi SEZIONE 1 : a) La tabella allegata al presente Ordine, del quale essa costituisce parte integrante, fissa la misura delle prestazioni in denaro spettanti agli operai e agli impiegati che beneficiano o hanno diritto a beneficiare di prestazioni dirette neH'assicurazione obbligatoria contro le malattie in conformità al R. D. L. 29 novembre 1925 No. 2145 e al relativo regolamento approvato con R. D, 4 marzo 1926, No. 528, nonché alla Legge 17 luglio 1942, No. 998 e al Decreto Ministeriale 12 marzo 1943. b) La misura dei contributi per tali prestazioni è fissata nella Parte B di detta tabella. SEZIONE 2 : I lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati che non ritengano di avvalersi del diritto al ricovero in ospedale o in case private di cura in convenzione con l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie, hanno diritto al rimborso, delle spese per ricovero nella misura fissata alla lettera a) del punto 2 della Parte A della tabella. SEZIONE 3: I Per la determinazione degli elementi della retribuzione degli operai e degli impiegati ai fini del calcolo delle suindicate prestazioni in denaro e dei contributi relativi si applicano le disposizioni contenute nei primi cinque articoli dell'Ordine Generale No. 47 di data 20 marzo 1946 intitolato «Contributi per gli assegni familiari» che ad ogni effetto si considerano qui come interamente riportate. SEZIONE 4: " Le prestazioni in deqaro previste dalla detta tabella sostituiscono ed assorbono le quote d'indennità di contingenza che i datori di lavoro erano tenuti sinora per legge o per contratto o per accordi collettivi a corrispondere agli operai ed agli impiegati in caso di malattia. ' ARTICOLO II Entrata in vigore II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 25 maggio 1946. Trieste, 9 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Officiale Superiore per gli Affari -Civili A) PRESTAZIONI IN DANARO 1. L'indennità giornaliera di malattia è fissata in misura pari alla metà della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'operaio nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia. Nel caso di una attività non continuativa nei periodi predetti, l'indennità è (fissata in misura eguale al triplo della retribuzione media oraria globale percepita dall'operaio. 2. Massimo della spesa rimborsabile agli impiegati: a) Lire 2.500.—, oltre il 50% della eccedenza per ricovero, interventi chirurgici e cure mediche, purché il ricovero avvenga in ospedali o in case private di cura autorizzati dallTstituto Nazionale per l’assicurazione contro le malattie; b) Lire 3.000.— per intervento chirurgico a domicilio. B) CONTRIBUTI 1. 6 per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro familiari; 2. 3.50 per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari; 3. 3 per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati che hanno garantito in caso di malattia da parte del datore di lavoro lo stipendio intero per la durata di sei mesi e loro familiari. NOTA: L’Ordine No. 170 già apparso nella Gazzetta No. 24 è stato ripubblicato per ovviare ad alcune imprecisioni occorse nella traduzione del testo originale. Ordine N. 187 ISTITUZIONE DI CORSI UNIVERSITARI STRAORDINARI PER STUDENTI REDUCI ED ALTRI ATTESO che si- considera necessario facilitare la frequenza degli istituti superiori da parte degli studenti che ne furono ostacolati a causa degli eventi bellici, e (ciò in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Terrtorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Istituzione di corsi per reduci ■ SEZIONE 1: Presso l'Università di Trieste saranno istituiti corsi straordinari, nei quali saranno impartiti insegnamenti e tenuti esami per le materie fondamentali stabilite per i vari corsi di laurea o diploma. Tali corsi straordinari potranno essere frequentati esclusivamente dagli studenti reduci dal servizio militare, dalla prigionia di guerra, dai campi di 'Concentramento, dalla letta a fianco delle Forze Alleate o con i reparti partigiani, nonché dagli studenti ebrei, profughi dj guerra o simili, i quali tutti, a seguito degli eventi bellici e della situazione politico-militare, siano stati privati della possibilità di frequentare, durante uno o più anni, i corsi universitari normali. Gli studenti degli istituti medi, che ne saranno licenziati entro l'anno 1946, potranno altresì frequentare, tali corsi straordinari di laurea o diploma, qualora appartengano ad una delle categorie di persone dianzi elencate. SEZIONE 2: - Le disposizioni di quest'Articolo non si estenderanno agli studenti iscritti in corsi od in scuole di perfezionamento o di specializzazione od in altri istituti speciali, nè a coloro che sono già in possesso d una laurea o di diploma universitario e desiderino iniziare o abbiano già iniziato studi tendenti al conseguimento di.altra laurea o diploma. ARTICOLO II Durata dei corsi e numero minimo di frequentanti SEZIONE 1: I singoli corsi straordinari e i loro piani di studio saranno predisposti dal competente Consiglio di Facoltà e approvati dal Senato Accademico. Tali corsi, che in seguito saranno qui denominati «straordinari semestrali» avranno la durata di sei mesi ognuno e si susseguiranno ininterrottamente dal l.o ottobre al 31 marzo e dal Lo aprile al 30 settembre; siilo a che, a giudizio delle stesse Autorità accademiche, sia venuta meno, per ciascuno di essi, la necessità di ripeterlo; ovvero la cessazione non sia stata disposta con apposito provvedimento. SEZIONE 2: Per l'istituzione di ciascun corso straordinario semestrale occorre che il numero degli studenti iscritti sia non minore di dieci. ARTICOLO III I corsi straordinari semestrali equiparati agli anni accademici normali a) Ogni corso straordinario semestrale sostituirà in pieno uno degli anni accademici normali. b) Alle lezioni ed agli esami dei corsi straordinari semestrali potranno prendere parte anche gli studenti fuori corso, nonché quegli studenti che non furono in grado di frequentare determinati corsi per uno dei motivi indicati alla Sezione 1 dell'Articolo I del presente Ordine. ARTICOLO IV Norme scolastiche Per l'iscrizione ai corsi straordinari semestrali, la loro frequenza e l'ammissione ai relativi esami, valgono le norme generali e speciali, in quanto applicabili, vigenti per i corsi normali. % ARTICOLO V Tasse scolastiche L'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, dovuti per i corsi semestrali è uguale a quello prescritto per gli esami accademici normali corrispondenti. Gli studenti di disagiata condizione economica, appartenenti ad una delle categorie previste all'Articolo I, saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, purché non abbiano demeritato per la. condotta e avuto particolare riguardo al profitto conseguito. Le sommme non percepite dall'Università in dipendenza dei suddetti esoneri, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato. ARTICOLO VI Direzione dei corsi I corsi straordinari semestrali soggetti all'Autorità del Rettore saranno di regola affidati agli stessi professori di ruolo o incaricati, dei corsi normali. ARTICOLO VII Retribuzione ai professori a) Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari semestrali da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di Lire 200.— Al Direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di Lire 5000.— b) Le dette retribuzioni sono a carico dello Stato e ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari semestrali sarà pure a carico dello Stato. ARTICOLO Vili Altri provvedimenti All'infuori di quanto è espressamente stabilito nel presente Ordine, le Autorità accademiche hanno facoltà di disporre quant'altro è necessario per il funzionamento dei corsi straordinari semestrali. ARTICOLO IX Entrata in Yigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 9 settembre 1946. ~ ALFRED C. BOWMAN • Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO .VENEZIA GIULIA ' / „ Ordine N. 199 CONCESSIONE DELL’INDENNITÀ' DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI UN’INDENNITÀ’ GIORNALIERA AL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO NEI CENTRI DISTRUTTI, SEMI-DISTRUTTI O DANNEGGIATI; RIFUSIONE DI SPESE DI VIAGGIO ATTESO CHE si ritiene opportuno e necessario concedere delle indennità speciali ai dipendenti statali che assumono o già prestano servizio nei centri danneggiati o distrutti a seguito degli eventi bellici e rimborsare le spese di viaggio a certe categorie di tali dipendenti, che per causa dei danni causati dalla guerra, sono costretti a dimorare in centri differenti da quelli in cui prestano servizio, e ciò per quanto riguarda quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle. Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo: ARTICOLO I Definizione del centro distrutto, semi-distrutto o danneggiato Sarà considerato centro distrutto, semi-distrutto o danneggiato a seguito di operazioni belliche, quello, nei confronti del quale il Genio Civile attesti che risultino inabitabili per tale motivo almeno il quaranta per cento delle case d'abitazione o degli appartamenti, ovvero non siano disponibili a seguito di requisizioni da parte o per conto delle Forze Alleate o da uffici statali. ARTICOLO II Concessione dell'indennita di prima sistemazione SEZIONE 1: Un'indennità di prima sistemazione sarà da corrispondersi al personale statale di ruolo e avventizio dei dicasteri dello Stato, compresi quelli con ordinamento autonomo che1 abbiano, per la prima volta, assunto o ripreso servizio in un centro distrutto, semi-distrutto o danneggiato a seguito di operazioni belliche. SEZIONE 2: Tale indei ni‘à sarà da corrispondersi anche' a quei dipendenti statali che abbiano continuato a prestare servizio in tale centro, dopo che la loro abitazione o le cose in essa contenete abbiano ricevuto danno a seguito di operazioni belliche. SEZIONE 3: Tale indennità sarà uguale ad una mensilità dello stipendio, della paga, della retribuzione o del salario risultante dalle disposizioni in vigore al, 30 settembre 1945. SEZIONE 4: L'indennità sarà ridotta: \ a) ad un terzo per i dipendenti ammessi a fruire di alloggio gratuito; b) alla metà per i dipendenti ammessi a fruire di alloggi requisiti or comunque di appartenenza dell'amministrazione statale, con pigioni di favore. SEZIONE 5: L'indennità sarà da corrispondersi soltanto a quei dipendenti che abbiano prestato servizio in tali centri per almeno sei mesi, a partire dal 16 ottobre 1945, oppure, se inviativi successivamente, dalla data dell'inizio del servizio. SEZIONE 6: L'indennità non sarà da corrispondersi a quei dipendenti che assumeranno o riprenderanno servizio in tali centri posteriormente al 31 luglio 1947. Concessione dell’indeunità giornaliera SEZIONE 1: Ai dipendenti statali menzionati nell'Ai'ticolo II, i quali prestano servizio nei centri su indicati, sarà da corrispondersi un'indennità giornaliera nelle misure seguenti: Personale dei gradi non inferiore al sesto dell'Ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti: L. 40.— Personale dei gradi dal 7.o al 12,o dell'Ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi ■ corrispondenti, nonché ufficiali in servizio permanente o volontario continuativo del Corpo Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana: L. 35.— Marescialli in servizio permanente effettivo o volontario continuativo del Corpo Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana: L, 25.— Personale dei rimanenti gradi dell'Ordinamento gerarchico e personale non di ruolo delle prime tre categorie: L. 20.—■ Personale subalterno, di ruolo e non di ruolo, personale salariato e rimanente personale ferroviario, di ruolo e non di ruolo: L. 18.— ■ Brigadieri effettivi e volontari e vice-brigadieri in servizio continuativo del Corpo Vigili del Fuoco, nonché sergenti maggiori e sergenti della Croce Rossa Ita-Jiana: . ! L. 15. Vigili scelti, effettivi e volontari, vigili e allievi in servizio effettivo del Corpo Vigili del Fuoco, nonché caporalmaggiori, caporali e militi della Croce Rossa . Italiana: L. 12. « SEZIONE 2: r L’indennità, di cui trattasi non sarà da corrispondersi ai dipendenti in congedo straordinario, nè ai dipendenti sospesi dallo stipendio o che si trovino in una posizione, la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo. SEZIONE 3 : I pagamenti delle indennità in conformità alle disposizioni dell Articolo II e di quest’Articolo, saranno da effettuarsi con ordine dell Intendente di Finanza, dopo che a quest'ultimo sarà pervenuto da parte del Genio Civile il certificato, di cui allo Articolo I. SEZIONÉ 4:^ L'indennità giornaliera cesserà d'essere corrisposta dopo il 31 luglio 1946. ARTICOLO IV Assorbimento di speciali indennità locali che già si corrispondono Le provvidenze di cui ai precedenti Articoli ili e III riguardano ed assorbono tutte le concessioni di trattamento economico, comunque e da chiunque disposte prima dell'entrata in vigore del presente Ordine, in relazione a particolari situazioni locali. ARTICOLO V \ Rimborso di determinate spese di viaggio SEZIONE 1: AI personale occupato in uno dei centri specificati al precedente Articolo I, che non abbia avuto la possibilità di trovare l'abitazione in detto centro, e sia pertanto autorizzato a risiedere in località vicina, è concesso il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi all'ufficio, scuola, stabilimento e, in genere; al luogo di prestazione Idei lavoro; e tornare alla propria dimora. Il rimborso avverrà con riguardo al trasporto col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario di servizio. SEZIONE 2: Tale rimborso avverrà soltanto per il viaggio di andata e ritorno, purché il complessivo percorso da effettuare non sia superiore ai dieci chilometri e non superi i quaranta chilometri per ogni giornata di presenza in servizio, e nel limite massimo di spesa d (lire tre per chilometro. Quando il viaggio di andata e ritorno dovesse superare i quaranta chilomettri, esso verrà rimborsato entro tale limite. '( SEZIONE 3: Quando compete il rimborso delle spese di viaggio più sopra contemplate, non è dovuto il] trattamento, di cui ai precedenti Articoli LI e III, a meno che il dipendente dimori in altro centro sinistrato debitamente accertato dal Genio Civile in conformità a quanto prescritto all'Articolo I. I ARTICOLO VI Rimborso delle spese di viaggio agli insegnanti SEZIONE 1: Agli insegnanti delle scuole elementari site oltre il perimetro dell abitato principale del Comune di appartenenza, i quali, per l'impossibilità di trovare 1 abitazione nelle frazioni o borgate delle rispettive scuole, siano sitati autorizzati a dimorare altrove, è concesso il rimborso delle effettive spese di trasporto relative all andata e al ritorno dalla scuola jj Il rimborso avverrà con riguardo al trasporto col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario di servizio. « SEZIONE 2; II . rimborso non dovrà superare i limiti massimi seguenti per ogni giornata di presenza in iscuola: L. 12.— se la scuola disfa dal perimetro dell'abitato principale, per la via ordinaria più breve non meno di tre chilometri; L. 15.— se dista non meno di cinque chilometri; L. 20.— se dista non meno di otto chilometri; L. 25.— se dista non meno di dieci chilometri. Il rimborso previsto da quest'Articolo non è cumulabille con quello previsto al precedente Articolo V. | ARTICOLO VII Il rimborso delle spese di viaggio andrà a cessare dopo il 30 giugno 1947 Il rimborso previsto, nella Parte B del presente Ordine andrà a cessare dopo il 30 giugno 1947, PARTE C ARTICOLO Vili Facoltà di altri enti pubblici d’applicare le provvidenze disposte col presente Ordine SEZIONE li Le provvidenze disposte con il seguente Ordine saranno applicate in favore dei segretari di Zona, di distretto, nonché jdi quelli comunali. SEZIONE 2; Le Zone, i distretti, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad applicare le provvidenze disposte con il presente Ordine, a favore dei propri dipendenti, con deliberazioni emesse dalla competente autorità e potranno pure applicare dette provvidenze in misura ridotta. SEZIONE 3 : Le disposizioni contenute nella Sezione 2 di quest'Articolo saranno da applicarsi anche nei confronti dei dipendenti da enti parastatali, e in genere, dei dipendenti da enti od istituti di diritto pubblico, in essi compresi anche quelli con ordinamento autonomo, soggetti alla vigilanza o tutela da parte dello Stato, o regolarmente sussidiati dallo Stato, nonché dei dipendenti da istituzioni annesse o direttamente dipendenti dalle amministrazioni di Zona, dei distretti, dei comuni o degli altri enti più aopra menzionati, * , , La disposizone di cui alla Sezione 2 di quest'Articolo non verrà applicata quando le norme per la disciplina giuridica dei (contratti di lavoro contemplino tali dipendenti. ARTICOLO IX Contabilizzazione SEZIONE 1 : Le indennità di cui agli Articoli II e JII del presente Ordine saranno da registrarsi a carico del conto uscita per stipendi e indennità di caroviveri. Esse appariranno nei ruoli delle spese fisse e si seguirà il procedimento adottato per il pagamento degli stipendi! e dei salari. '■ Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui agli Articoli V e VI del presente Ordine andranno a carico del capitolo spese per indennità di missione e giter di servizio. SEZIONE 3 : Nei riguardi del personale, la cui retribuzione va a carico d'un bilancio che non sia quello dello Stato, l'aumento delle uscite determinato dall'applicazione delle disposizioni contenute in quest'Ordine, andrà a carico degli enti che hanno pagato lo emolumento originario, e ciò in misura rispettivamente proporzionale. PARTE D ARTICOLO X Inapplicabilità delle disposizioni contenute in quest’ordine al personale in missione Le provvidenze disposte col presente Ordine non sono applicabili in favore del personale in missione nei centri di cui al precedente Articolo V o nelle scuole, di cui all'Articolo VI. ARTICOLO XI Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data, in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza dal 16 ottobre 1945. Tries{e, 10 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 212 AUMENTO DEI CONTRIBUTI DOYUTI PER IL COLLAUDO DI PRIMO IMPIANTO E PER LE ISPEZIONI PERIODICHE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI ATTESO che, nelle presenti circostanze, è considerato Necessario ed urgente di aumentare i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei (montacarichi, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Tabella dei contributi I contributi dovuti, nel Territorio, per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli escensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla Tabella B annessa alla legge 24 ottobre 1942, No. 1415, sono modi- ficati come segue: 1) Collaudo di primo impianto sugli ascensori adibiti al trasporto di persone (categ. A) 350.— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 250.— 2) Collaudo di primo impianto (degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categ. B) ..............................L. 350.— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 250.— 3) Collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categ. C)................................L. 300.— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 200.— 4) Collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a kg, 25 (categ. D) ..... L. 250.— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 150.— 5} Collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo, adibiti al trasporto di persone (categ. E) Per ciascuna ispeziona periodica o straordinaria ad detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) ARTICOLO II Spese di viaggio v SEZIONE 1: Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni periodiche e straordinarie, il funzionario incaricato debba recarsi fuori del luogo di residenza, è dovuto in aggiunta a quanto sopra stabilito, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, a tariffa intera, per il percorso in ferrovia, tramvia o autoservizi in servizio pubblico e l'indennità di lire 3.— per ogni chilometro di percorso, con propri mezzi di trasporto, su strade ordinarie. SEZIONE 2: • Qualora il funzionario sia obbligato, per l'esecuzione del collaudo o dell'ispezione, a pernottare fuori del luogo di residenza, è, inoltre, dovuto (sempre a carico dei privati), il trattamento di missione, a norma delle disposizioni in vigore, se trattasi di dipendenti statali, e quello previsto per i (funzionari statali di grado sesto se trattasi di ingegnere estraneo alle Amministrazioni dello Stato. SEZIONE 3: Quando il funzionario, di cui trattasi, in occasione duna gita fuori del luogo di residenza, collauda od ispeziona più d'un ascensore o montacarico, l'ammontare complessivo del rimborso 'spese e delle indennità a lui dovute va ripartito tra i vari interessati, in un numero di quote di ugual importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati. ARTICOLO III Entrata in vigore II presente Ondine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. * Trieste, 17 settembre 1946. L. 500,— L. 300,— ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 213 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI Ritenuta la necessità di provvedere a delle modifiche riguardanti la proroga di alcuni termini di decadenza e di presentazione di denunce in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Militari Alleate (qui di seguito chiamata »Territorio» ) ; ìo, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J, A. G, D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordina : ARTICOLO I Proroga di termini in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari SEZIONE U I termini di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari che sono scaduti o vengono a scadere dal l.o aprile 1943 in poi sono prorogati di diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 1946. SEZIONE 2: La stessa proroga può essere invocata dai contribuenti, oltre che per i termini di decadenza anche per quelli relativi al pagamento ed alla presentazione della domanda di opzione di cui ai R. D. IL. 12 aprile 1943, No. 234 e .19 agosito 1943, No. 373, fermo restando in tutti i casi l'obbligo di dimostrare che si sono trovati, alla scadenza dei rispettivi termini, nella impossibilità di osservarli. ARTICOLO II Proroga di termini in materia della legge tributaria sulle successioni ♦ SEZIONE 1: I termini per presentare la denunzia, stabiliti dagli articoli 55, 56 e 58 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, No. 3270, sono prorogati fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente Ordine, quando coloro che sono tenuti Alla presentazione di detta denuncia dimostrano di non avere, allo scadere dei termini, avuto conoscenza del fatto che avevano l'obbligo di denunziare, perchè dimoranti all'estero o in territorio oltremare, o in località del territorio nazionale che, a differenza di .quella in cui il fatto si è verificato, era occupata dal nemico, ovvero perchè il fatto stesso è avvenuto in paese estero o in territorio oltremare o in località del territorio nazionale che, a differenza di quella in cui essi dimoravano, era occupata dal nemico. SEZIONE 2: Eguale proroga è accordata quando coloro che sono tenuti alla denuncia dimostrano di essersi trovati, allo, scadere dei termini, nell' impossibilità di presentarla; perchè l'Ufficio competente a riceverla o l'Autorità chiamata a rilasciare i documenti necessari per comprovare la sussistenza del fatto oggetto di denuncia obbligatoria, avevano sede in, località che, a differenza di quella nella quale essi dimoravano, era occupata dal nemico; ovvero in località con la quale erano interrotte le comunicazioni. SEZIONE 3: Sono tuttavia valide e restano ferme a tutti gli effetti le denunce che alla data di entrata in vigore del presente Ordine siano state presentate. ARTICOLO III Esenzioni dalle penalità Le penalità conseguenti alla omessa o tardiva denuncia non sono dovute quando ricorre e sia dimostrata la sussistenza delle circostanze considerate nell'articolo precedente e, se riscosse, saranno restituite, a domanda degli interessati, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO IV • Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua prima pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 12 settembre 1946, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. . Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 214 AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA DEL DUOMO DI CORMONS AD ACCETTARE UN’EREDITÀ’ Atteso che la Chiesa del duomo di Cormons ha prodotto domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità lasciata alla stessa Chiesa dalla defunta CANEVA Maria, fu Onorato, vedova NADALE, con testamento olografo debitamente pubblicato in data 16 novembre 1945, rogito notarile No, rep, 234 del notaio Bruno STAFFUZZA di Cormons; _ Atteso che tale domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia, e che, non sussistono motivi di rigetto della domanda (stessa; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J, A. G, D., (Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : 1) La Chiesa del duomo di Cormons è autorizzata ad accettare l'eredità ad essa lasciata dalla defunta CANEVA Maria, fu Onorato, con testamento pubblicato in data 16 novembre 1945, rogito notarile No. rep. 234' del notaio STAFFUZZA Bruno, in Cormons, e ciò in conformità a quanto disposto con detto atto di ultima volontà e con le modalità in «sso contenute. 2) Quest’Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 6 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello T.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Altari Civili Ordine N. 215 AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANDREA APOSTOLO IN MOSSA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE D’ IMMOBILI DA ELVIRA BAGUER, FU SILYERIO ATTESO che la Chiesa di S. Andrea Apostolo in MOSSA ha prodotto domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione d'immobili di proprietà della signora BAGUER Elvira; ATTESO che tale domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia, e che noti sussistono motivi di rigetto della domanda stessa: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G, D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : La Chiesa di Sant'Andrea Apostolo in MOSSA è autorizzata ad accettare la donazione d'immobili a lei fatta dalla signora BAGUER Elvira, fu Silverio, in conformità all'atto compilato dal notaio Luigi MAREGA di GORIZIA di data 24 gennaio 1946, Rep. No. 2470 Fase. No. 1524, riguardante la p. c. 338, seminativo, classe IlI.a di mq. 4395, la p. c. 878,'seminativo, classe IV.a di miq. 3169, nonché la p. c. 768/4 arativo ;al catasto, prato, classe IlI.a di miq. 2345, formanti { c. t. 15.40 e 47 della P. T. 285 del Comune censuario di MOSSA. Il valore di questi terreni è stato fissato dal geometra Egidio TOROS, fu Carlo, da S. Lorenzo di Mossa in Lire 8647.75 (lire ottomilaseicentoquarantasette e cent. 75). / iQùest'Ordine entrerà in' vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 6 settembre 1946. ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili / Ordine N. 218 MODIFICHE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE ATTESO che si ritiene necessario apportare delle modifiche al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata (quale «Territorio»): Io, ALFRED C, BOWMAN, (Colonnello; J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Aumento dei contributi SEZIONE 1; A decorrere dal Lo gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (qui di seguito denominato «Fondo»), a norma dell'articolo I del R. D. L. 4 maggio 1936, No. 971, — fatta eccezione per quanto riguarda il personale, di cui alla Sezione seguente, — e aumentato, entro il Territorio, del 2.50% dell’intera retribuzione corrisposta a tale personale, determinata secondo le norme dell'articolo 5 del regolamento approvato con R. D, 3 maggio 1937, No. 1021. SEZIONE 2: Il contributo dovuto a favore del personale che, in base all'articolo 36 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, ha optato per ,le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. D. (23 giugno 1923, No. 1528; è aumentato del 3.35%.' SEZIONE 3: Gli aumenti di cui alle Sezioni precedenti, sono a carico delle esattorie e ricevitorie delle imposte. ARTICOLO II I Assegnazione dei contributi SEZIONE 1; " ' Con decorrenza dal l.o gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell’articolo 12 del regolamento approvato col R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, iè stabilito nella misura del 10% della retribuzione. Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma del su citato articolo 12, resta fermo, con la stessa decorrenza; nella misura del 5% della x retribuzione, quando l'indennità co/risponde a quella di legge, ed è aumentato del 0.18% della retribuzione per ogni giorno di indennità d'anzianità riconósciuta in più, quando, per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale, è dovuta un'indennità d'anzianità superiore a quella di legge, SEZIONE 3: L ultimo comma dell'articolo 12 del regolamento approvato con R. D, 3 maggio 1937, JNo. 1021, è cesi modificato; «Il contributo di cui all'articolo 5, s'intende assegnato per il 7.5% della retribuzione, per il periodo dal l.o gennaio 1937 al 31 dicembre 1944, e per il 10% della retribuzione, per il periodo successivo alle prestazioni di cui al No. 1 e, per il residuo; a quello di cui al No. 2». '■ SEZIONE 4; Con decorrenza dal l.o gennaio 1945, il contributo assegnato alle/ assicurazioni di pensioni dirette e di. famiglia in favore degli iscritti che, a norma dell'articolo 36 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. D. L. 23 giugno 1923, N.o 1528, è stabilito nella misura del 13.35% della retribuzione. SEZIONE 5: Per gli iscritti di cui alla precedente Sezione, il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria resta fermo nella misura del 2.5% della retribuzione, quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge, ed è aumentato del 0.18% per ogni giorno di indennità d'anzianità riconosciuta in più, quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta un indennità superiore a quella di legge. ARTICOLO III Aumento delle pensioni SEZIONE 1 ; Le pensioni dirette e di famiglia, a carico del iFondo, liquidate con decorrenza anteriore al l.o gennaio 1945, sono aumentate d'un importo pari al 25% (del loro ammontare. Tale aumento ha effetto dal l.o aprile 1943 o dalla data di [decorrenza della pensione, se questa è posteriore. L'aumento, di cui al primo comma, non si applica alle quote di concorso dello Stato. SEZIONE 2: Ai soli effetti del calcolo della misura delle pensioni, per le sole liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest ultima data ed assegnati alle assicurazioni di pensioni, saranno considerati aumentati d un terzo. Modifica all’articolo 13 dei Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021 SEZIONE 1: V . Con decorrenza dal l.o gennaio 1945, il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021 è sostituito dal seguente: «La misura annua della pensione per anzianità e per invalidità è calcolata nel modo seguente: a) il 26.25% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi 10 anni di assicurazione; b) il 13.125% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, oltre il decimo anno; c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute, a norma del R. D. L, 4 ottobre 1935, No. 1827, e successive modificazioni». SEZIONE 2: Il secondo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è abrogato. ARTICOLO V . Modifica all’articolo 19 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021 Con decorrenza dal l.o gennaio 1945, il secondo comma dell'articolo 37 del regolamento approvato con IR. D. 3 maggio 1937, (No. 1021, è così modificato: «La misura annua della pensione è calcolata come segue: a) il 33.75% dei contributi, assegnati alle assicurazioni di pensioni, nei primi dieci anni di assicurazione; b) il 16.875 % dei contributi, assegnati alle assicurazioni di pensioni, dopo il lO.o anno di assicurazione; c) le quote di concorso dello |Stato, (quando siano dovute a norma del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827 e successive modificazioni». ARTICOLO VI Modifica dell’articolo 19 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021 Il primo comma dell'articolo 19 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No, 1021, è così modificato: «In caso di morte d'un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, ma prima che in favore delle persone aventi diritto secondo l’articolo 17, sia maturatoci diritto a pensione, spetta alle stesse persone un'indennità, per ima volta tanto, pari al 75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni ed, in ogni caso, non inferiore alle lire 500». Modifica dell’articolo 23 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021 Il secondo comma dell'articolo 23 del regolamento approvato con R. D, 3 maggio 1937, No. 1021, è così modificato: «I contributi versati a norma dell'articolo 5, sono attribuiti alle date di versamento : a) Per il 7.50% delle retribuzioni, nel periodo dal l.o gennaio 1937 al 31 dicem- bre 1944, e per il 10%, nel periodo successivo, all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R. D. L. 4 ottobre 1935, No, 1827, dedotta la parte che dev'essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. L’iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda l'iscrizione nel ruolo della mutualità. r' b) Per il residuo, alla capitalizzazione finanziaria, al tasso d'interesse del 4.50% annuo, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale, di cui al No. 2 dell'articolo 12». ARTICOLO Vili Modifica dell’articolo 25 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021 SEZIONE 1: Con effetto dal l.o gennaio 1945, il primo comma, lettera a) dell'articolo 25 del regolamento approvalo con R. D. 3 maggio 1937, No. |1021, è cesi modificato: «Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo (la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento d'un contributo annuo pari al 10% della retribuzione goduta durante gli ultimi dodici mesi di servizio». SEZIONE 2: Al secondo e terzo comma dell'articolo citato nella Sezione precedente sono sostituiti i seguenti: «L'iscritto che cessa di prestare servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, o sospende, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera a) del presente articolo, —- qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, — può chiedere il pagamento, per una volta tanto, d'una somma pari all 90% senza interessi, dei contributi assegnati all'assicurazione di pensione diretta o di famiglia, previa deduzione da tale somma dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'iscritto fu soggetto a tale assicurazione e che vengono alla stessa assegnati. La facoltà di richiedere il pagamento di tale somma, una volta tanto, è estesa anche al personale iscritto a norma dell’articolo 3 del regolamento approvato con R. D. 2 giugno 1923, No. 1528. La domanda per l’esercizio della facoltà, di cui al precedente comma, deve essere presentata non prima del 13.o e non dopo il 24.o mese dalla cessazione del servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell’iscritto con il contributo totale sino al 31 dicembre 1936, e con quello assegnato — per il periodo successivo a tale data — alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, dedotta la parte corrispondente all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia. Entrata in vigore \ Il presente Ordine, — salvo per quanto in esso diversamente disposto, — entrerà in vigore alla data, (in cui sarà da me firmato. Trieste, 12 settembre 1946. ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine N. 220 AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN LASCITO CONCESSA ALLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE SCOLASTICHE DEL TERZ’ORDINE DI S. FRANCESCO D'ASSISI CON SEDE IN TOMADIO ATTESO jche la Provincia Italiana delle Suore scolastiche del terz'ordine di S. Francesco d'Assisi con sede a TOMADIO ha prodotto domanda d’essere autorizzata ad accettare un lascito fatto alla stessa Provincia, dalla defunta Maria ERLACH fu Giovanni, ved. MALJ, con testamento olografo debitamente pubblicato in data 27 lu- , glio 4945, rogito notarile No. 163 del notaio Rodolfo RODOLFI di Moggio Udinese; ATTESO che tale domanda ha avuto la regolare autorizzazione scritta da parte del Presidente della Zona di Trieste; e che non sussiste alcun motivo di rigetto della stessa domanda: Io, ALFRED C. BOWMAN? Colonnello J.A.G.D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : 1) La Provincia Italiana delle Suore scolastiche del terz'ordine di S. Francesco d'Assisi, con sede in Tomadio, è autorizzata ad accettare il lascito fatto alla stessa Provincia, dalla defunta Maria ERLACH, fu Giovanni, ved. MALJ, icon testamento olografo debitamente pubblicato in data 27 luglio 1945, rogito notarile [No. 163 del notaio Rodolfo RODOLFI di Moggio Udinese, e ciò in conformità a quanto è stato disposto col suddetto atto di ultima Volontà e alle modalità in esso contenute. 2) 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato Trieste, 5 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 223 SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO PREMESSO che, per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato, si ritiene giusto e necessario concedere certificati .di provvisoria abilitazione all’esercizio della professione in materia d'economia e commercio a favore di coloro che hanno compiuto i loro studi presso l'Università di Trieste; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. -/ ordino : - ARTICOLO I Sospensione degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione dei laureati in economia e commercio Per l'anno 1946 è sospesa presso l'Università di Trieste la sessione d'esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio. ARTICOLO II Rilascio di certificati d'abilitazione provvisoria all’esercizio professionale Ai laureati in economia e commercio, presso l'Università di Trieste, durante gli anni 1944-45, sarà rilascialo, a loro domanda un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore o dal direttore Amministrativo dell’Università di Trieste, attestante che la laurea abilita, con la riserva di cui appresso, all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio. Tale certificato costituisce titolo per l'iscrizione condizionata nell'albo professionale. Alla domanda più sopra menzionata, dovrà allegarsi la bolletta comprovante il pagamento della tassa per l'«Opera Universitaria» di Trieste. ARTICOLO III t „ * Fissazione d’una speciale sessione d’esami di Stato Per i candidati che si varranno delle disposizioni contenute nel presente Ordine, verrà fissata una speciale sessione di esami di Stato. Coloro, che avendo ottenuto l'abilitazione condizionata, non si presenteranno a tale esame di Stato, oppure saranno dichiarati non idonei, decadranno dal diritto all'abilitazione condizionata, di cui all'Articolo II del presente Ordine. Le disposizioni dell'Articolo 69 del R. D, 4 giugno 1938 No. 1269, in quanto applicàbili, saranno da estendersi a tali candidati. ARTICOLO IV Entrata in vigore • ' f * Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 6 settembre 1946. ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENÈZIA GIULIA Ordine N. 233 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DI TITOLI ESECUTIVI v Considerata l'opportunità di emanare norme allo scopo di evitare che persone od enti residenti in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio») incorrano in dissesti non giustificati, in dipendenza della momentanea indisponibilità totale o parziale, del loro patrimonio, per causa delle presenti eccezionali circostanze nella Venezia Giulia; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Premessa per ottenere la sospensione dell’esecutorietà di titoli aventi forza esecutiva SEZIONE 1: Su ricorso del debitore che comprovi che il soddisfacimento della sua obbligazione è reso impossibile od eccessivamente oneroso in dipendenza del fatto che tutti i suoi beni patrimoniali o notevoli parti di essi si trovano in "quei settori della Venezia Giulia che non sono inclusi nel Territorio, e, pertanto, sono sottratti alla sua libera disponibilità, l'autorità giudiziaria può sospendere, per un periodo non eccedente i sei mesi, l'esecutorietà di qualsiasi titolo esecutivo. Tale sospensione può tuttavia, venir prorogata dalla stessa autorità, anche oltre tale periodo, se, al termine dello stesso permangono le cause che hanno determinato la sospensione. SEZIONE 2: Nell'esaminare il su menzionato ricorso, l'autorità giudiziaria dovrà tener conto di tutte le circostanze ed, in ispecie, del giustificato bisogno del creditore e potrà, se del caso, concedere' a quest'ultimo quei provvedimenti cautelari che ritenesse opportuni. Autorità competente a concedere la sospensione dell’esecutorietà Quando il titolo esecutivo sia costituito da una decisione del {giudice o da atto analogo, emessi da un'autorità avente sede nel Territorio, il ricorso, di cui allo Articolo precedente, dovrà essere presentato all’Autorità giudiziaria che vi ha appo* sto la clausola d'esecutorietà. Negli altri casi, lo stesso ricorso dovrà [essere presentato al giudice che sarebbe competente per ragioni di valore nel jgiudizio di merito relativo all'atto esecutivo, della cui efficacia si chiede la sospensione. ■( ARTICOLO III Sospensione degli atti d’esecuzione già iniziati e dei relativi termini Tutti gli atti d'esecuzione già iniziati alla data in cui la sospensione a norma deH’Articolo I, è stata concessa, rimangono sospesi e cosi pure i relativi termini previsti dal Codice di Procedura Civile e ciò per l'intera durata della concessa sospensione. ARTICOLO IV Norme di procedura SEZIONE 1: Letto il ricorso, di cui ai precedenti Articoli, il Presidente del Tribunale, — nei casi di sua competenza, — fissa con decreto l'udienza dii comparire davanti al Collegio, per l'audizione delle parti e la discussione sul ricorso [stesso; inoltre, egli stabilisce un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve notificare alla controparte copia del ricorso e del decreto presidenziale. Se il ricorrente non comparisse all'udienza, la domanda è senz'altro respinta, se non comparisse il creditore e risulti probabile che il suo mancato intervento possa attribuirsi a caso fortuito o di forza maggiore, il Collegio fissa una nuova udienza, nel termine di 5 giorni, ordinando che copia del ricorso e dell'ordine presidenziale sia nuovamente notificata alla parte non comparsa. Sentite le parti presenti all'udienza, il Collegio deciderà sul ricorso. Qualora lo ritenga necessario, prima di pronunciare la decisione, potrà richiedere ulteriori informazioni e disporre prove. SEZIONE 2: Nei procedimenti di competenza del Pretore, si osservano le norme, di cui alla precedente Sezione, in quanto applicabili. ARTICOLO V Appello Contro le sentenze che decidono sul ricorso per ottenere la sospensione della esecutorietà, è ammesso, entro il termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza stessa, appello al Tribunale od alla Corte d'Appello, a seconda che l'impugnata sentenza teda stata omessa dal Pretore o dal Tribunale. La disposizione di cui all'Articolo III del presente Ordine è applicabile anche all'appello. Spese giudiziarie Le spese del procedimento previsto nel presente Ordine saranno, di regola, liquidate a carico del ricorrente; in caso di non giustificata opposizione da parte del creditore o di non necessario procrastinamento della pendenza, ad esso dovuto, il giudice potrà dichiararle in tutto o in parte compensate, ARTICOLO VII Entrata in vigore Questo Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 20 settembre 1946. • ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G.D. N Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VE NE'ZI A GIULIA Ordine Amministrativo ISf. od # AUTORIZZAZIONE CONCESSA A ROMANO MANTOVAN DI GORIZIA PER LA CONFEZIONE DI SPECIALI PRODOTTI FARMACEUTICI Premesso che Romano Mantovan fu Giovanni, chimico farmacista, residente a Gorizia, Corso Verdi No. 17, ha presentato una domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione per la confezione di speciali prodotti farmaceutici; che tale domanda è stata appoggiata dall’Ufficio per la salute pubblica del Governo Militare Alleato e dall'Ufficio Igiene della Presidenza di Zona di Gorizia; e che il richiedente ha ottemperato alle disposizioni contenute nel D. L. 7 agosto 1925, No. 1732, convertito nella Legge 7 genflaio 1927, No. 58 e nei rispettivi regolamenti approvati con decreto 3 marzo 1927, No. 478, nonché nel T. U. delle leggi sanitarie pubblicate col R. iD. 27 luglio 1934 No. 1265; che è stata prodotta la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di cui al punto 2a) della Tabella A, annessa al D. L. 7 agosto 1925 No. 1732; Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo; ARTICOLO I Romano Mantovan fu Giovanni, chimico farmacista, residente a Godizia in Corso Verdi No. 17, è autorizzato ad aprire un laboratorio per la produzione delle seguenti specialità farmaceutiche; «Arsenical» (per bocca ed iniezioni); «Amnesan» (iniezioni) ; «Liquore Arseno - lodato». Il predetto laboratorio sarà sistuato a Gorizia, in Corso Verdi No, 17, piano-terra e Romano Mantovan ne sarà il direttore tecnico ed amministrativo, ARTICOLO II La presente autorizzazione è subordinata alla condizione che Mantovan Romano, produca entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore del presente Ordine, la domanda di registrazione delle suddette specialità farmaceutiche, a sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento approvato con R. D, 3 marzo 1927; No. 478, ARTICOLO III Quest’Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 6 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEA T#0 VENEZIA GIULIA Ordine Amministrativo N. 58 / VARIAZIONE NELL’INDICE BASE DEL COSTO DELLA VITA IN RELAZIONE ALLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI STATALI ATTESO che, nella Sezione 3 e 4 dell'articolo III dell'Ordine Generale No. 63, di data 13 luglio 1946, è disposto che l'importo dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari derivanti dall'applicazione deH'Articolo II, modificate dalla Sezione 1 dell'Articolo III dello stesso Ordine Generale, è suscettibile d’aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall indice base del costo della vita in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : v ' ARTICOLO I Fissazione dell'indice base del costo della vita Con riferimento all'indice base del costo della vita stabilito dal Governo Militare Alleato per il trimestre luglio-settembre 1945, che si considera uguale a 100, si fissano i seguenti indici; Per il trimestre Ottobre- Dicembre 1945 — 124; per il trimestre Gennaio-Marzo 1946 — 132.6; per il trimestre Aprile-Gennaio 1946 — 138.5. ARTICOLO II Aumento degli importi costituenti l’indennità di carovita e relative quote complementari SEZIOfte 1: A norma della Sezione 4 (dell Articolo III dell'Ordine Generale No. 63, l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli Articoli II e III dello stesso Ordine Generale, come modificate dall'Articolo I dell'Ordine Generale No. 63/C, sono aumentate come segue; Per il trimestre Gennaio-Marzo 1946 — del 20 per cento; per il trimestre Aprile-Giugno 1946 — del 30 per cento; per il trimestre Luglio-iSettembre 1946 -— del 35 per cento. SEZIONE 2: Nel calcolo ^i tali aumenti dovrà tenersi conto della modifica apportata all'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 63, dalla Sezione 3 dell’Articolo II dell'Ordine Generale No. 62/B, , ARTICOLO III Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore ala data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 16 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN V Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili \ Ordine Amministrativo N. 60 PROMOZIONI TEMPORANEE DI MAGISTRATI IN CORTE D’APPELLO PER MERITO DISTINTO Considerati i risultati dello scrutinio indetto dal Governo Militare Alleato con l'Ordine No. 157 del 16 giugno 1946 per la promozione temporanea dei giudici, sostituti procuratori di stato, primi pretori e pretori che esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso chiamata il Territorio), per merito distinto a turno d'anzianità in base alla graduatoria generale del personale giudiziario del Territorio, a 4 posti di consigliere di corte d'appello gradi equiparati da assegnare nell'anno 1946; Considerato che il suddetto scrutinio è stato compiuto dal Consiglio Superiore Giudiziario, appositamente istituito in questo «Territorio», con l'osservanza delle disposizioni contenute bel richiamato ordine No. 157 e nel vigente Ordinamento giudiziario 31 gennaio 1941, No. 12; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A, G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ordino ; 1) Nardi dott. Nicolò primo pretore, in Trieste, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di icui sopra la prescritta classificazione per il passaggio dalla carriera pretorile ih Corte d'appello con 40 punti speciali su 50, è nominato per merito distinto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, conservando tutti gli emolumenti ed indennità inerenti all'attuale suo grado V. 2) Scalfari dott. Cortese Francesco, pretore in funzioni di sostituto procuratore di Stato in Trieste, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di cui sopra la prescritta classificazione per la promozione in Corte d'appello, con 48 punti speciali su 50, è nominato, per merito distinto, Consigliere della Corte d'appello di Trieste con tutti gli emolumenti ed indennità inerenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito. 3) De Franceschi dctt. Carlo giudice in Pola, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di cui sopra, la prescritta classificazione per la promozione in Corte d'appello con 40 punti speciali su 50, è nominato, per merito distinto, Consigliere della Corte d'Appello di Trieste con tutti gli emolumenti ed indennità inerenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito. t 4) Anasipoli dott. Virgilio giudice in Trieste, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di cui sopra la prescritta classificazione per la promozione in Corte d'appello con 40 punti speciali su 50, è nominato, per merito distinto, Consigliere della Corte d'appello di Trieste con tutti gli emolumenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito. Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 14 settembre 1946, ALFRED C. BOWMAN Colonnello 'J.A.G.D. » Officiale Superiors per gli Affari Civili Istruzione Amili ini strati va ISTRUZIONI INTERNE — EDUCAZIONE: CIRCOLARE No. 10 — APERTURA DI SCUOLE PROFESSIONALI INFERIORI SLOVENE Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ulficiale Superiore per gli Affari Civili in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato, dispongo : 1) Nella città di Gorizia verrà istituita una scuola professionale inferiore (scuola d'avviamento) di tipo commerciale, con Lingua d'insegnamento slovena, .2) L'organizzazione di questa scuola secondaria inferiore sarà uguale a quella prevista per tale tipo di scuole secondarie inferiori dalle leggi italiane in vigore anteriormente all'otto settembre 1943, ad eccezione delle modifiche che potranno rivelarsi necessarie ini relazione alle particolari caratteristiche della lingua slovena. 3) jll corso fondamentale degli studi consisterà di tre classi che verranno progressivamente istituite di anno in anno; la prima classe da iniziarsi con l'anno scolastico 1945-1946, la seconda e terza, con gli anni 1946-1947 e 1947-1948, rispettivamente. 4) A questo corso fondamentale potranno, all' occorrenza, aggiungersi degli altri. ( 5) L'assunzione del personale amministrativo, di segreterìa e del personale insegnante verrà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Le necessarie modificazioni saranno disposte dall'Ufficiale Capo dell Ufficio per la pubblica istruzione. 6) Il finanziamento e la manutenzione della scuola avverrà in conformità alle leggi vigenti. 7) Gli edifici necessari all'uopo saranno provveduti dal Commissario di Zona o dietro ordine dello stesso. 8) T certificati e i dcumenti saranno rilasciati dalla scuola in lingua slovena e saranno pienamente equivalenti ai certificati e ai documenti rilasciati id agi istituti governativi della stessa categoria. 9) Le presenti disposizioni avranno effetto immediato. t Trieste, 9 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.I3, , ‘ Ufficiale Superiore per gli Altari Civili Avviso N. 16 EPURAZIONE NELL’INDUSTRIA PRIVATA 1. —- L'Ordine Generale No. 8 è in vigore in questo Territorio dall’ll luglio 1945. Allo scopo di rendere più spedita l’epurazione nell’industria privata, copie dello stesso Ordine Generale sono state inviate a 5000-6000 aziende del Territorio, perchè vengano affisse nei rispettivi locali. Si sono invitate tali imprese a richiamare l’attenzione dei loro dipendenti sull’Ordine Generale in parola. 2. — Si richiama pure l’attenzione sull’Avviso No. 15, del 12 agosto u.s. che indica il lo. novembre p.v. quale ultimo termine per la presentazione di nuove denunce. 3. — Pertanto, segnalazioni e denunce estese in conformità a quanto disposto dall’Ordine Generale No. 8, dovranno venir prodotte entro il lo. novembre p.v. Tali segnalazioni e denunce vanno presentate alla Commissione di la istanza (Sezione quarta), Palazzo di Giustizia, in via Nizza No. 16, IV piano, Trieste, oppure, all’Ufficio Legale presso il Quartier Generale del Governp Militare Alleato, alla Casa del Popolo. 4. — Le segnalazioni e le denunce, di cui sopra, devono contenere nome e cognome e indiriz" zo preciso del reclamante o del denunciante e devono indicare le precise generalità, l’indirizzo e il luogo, dov’è occupata la persona denunciata. Si richiede la collaborazione dei singoli proprietari delle aziende, dei direttori e segretari e qualora, tali denunce siano consegnate a loro, essi ne cureranno il recapito ad un» dei due indirizzi sopra riportati. 5. — Qualora un’impresa non avesse ricevuto copia dell’Ordine Generale No. 8 e ne desideri l'invip d’uno o più esemplari, per l’affissione nei propri locali, potrà farne immediata richiesta all’Ufficio Legale presso il Quartier Generale del Governo Militare Alleato. 6. —- Indipendentemente dal fatto dell’affissione o meno nelle singole aziende dell’Ordine Generale suindicato,, le denunce e reclami vanno presentati in conformità a quanto disposto al punto 3 del presente Avviso. TRIESTE, 20 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ERRATA CORRIGE La Sezione 3 dell'Art. X dell'Ordine Generale No. 69 (vedi Gazzetta No. 25 d. d. 1 settembre 1946, pagina 17) va rettificata come segue: «Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali». ZONA PARTE II DI TRIESTE % Ordine Amministrativo di Zona N. 87 NOMINA DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GRADO In conformità al potere conferitomi dall’art. Ili dell’Ordine Generale No. 62 del 3 luglio 1946, Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E. Commissario di Zona, Trieste, con il presente ordino : ® 1. —Vengano fatte le seguenti nomine per il Comitato Alloggi nel Comune di Grado, con effetto dal 1° maggio 1946 : Presidente : Ing. Francesco Degrassi Membri : Antonio Lugnan Vicepresidente : Marino Cicogna Antonio Gregori •Francesco Degrassi. 2. — Dette nomine saranno temporanee e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato. , * * 3. — Il presente Ordine diverrà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste,addì 3 settembre 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 38 NOMINA DI GIUSEPPE CODES A PRESIDENTE COMUNALE DI DOBERDO’ DEL LAGO Poiché con l’Ordine Amministrativo di Zona No. 9 del 9 marzo 1946 il sig. Giuseppe dare veuiva nominato Presidente del Comune di Doberdò del Lago, Poiché detto sig. Giuseppe Jarc si è dimesso da tale carica, Perciò Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Commissario di Zona, Trieste, valendomi del potere conferitomi dalla Sez. 11 dell'Ordine Generale No. 11 dell’11 agosto 1945, ordino:' 1. — 11 Signor Giuseppe Codes è nominato presidente del Comune di Doberdò del Lago al posto del Signor Giuseppe .Tare. 2. — Questa nomina sarà temporanea e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato. 3. — Quest’Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. ' • % Trieste, 12 settembre 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E. Còmm issano di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona 89 NOMINA DEL SIG. FIORE FUMIS AL CONSIGLIO COMUNALE PER RONCHI Poiché con Ordine di Zona No. 10 del 21 settembre 1915, il sig. Aldo Miniussi è stato nominato membro del Consiglio Comunale per l’amministrazione del Governo Locale, nel Comune di Ronchi, e Poiché il citato sig. Aldo Miniussi si è dimesso nel divenire impiegato del Comune, , Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E. Commissario di Zona per la Zona di Trieste, in conformità ai poteri conferitimi dalla Sez. 11 dell’Ordine Generale No. 11 dell’ll agosto 1945, ordino : 1. — Il sig. Fiore Fumis è con il presente nominato membro del Consiglio Comunale per TAmministrazione del Governo Locale, nel Comune di Ronchi al posto del sig. Aldo Miniussi. 2. — Tale nomina sarà temporanea e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato. 3. I— Il presente Ordine diverrà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato. Datato a Trieste, addì 6 settembre 1946. H. P. P. ROBERTSON, Cblonnellp O.B.E. Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 40 NOMINA DI PIETRO BONETTI E ARMANDO LOYISATO AL CONSIGLIO COMUNALE PER TRIESTE Poiché con Ordine di Zona No. 15 del 15 settembre 1945, l'Avv. Bruno Da Rosa ed il sig. Vittorio Rivolti venivano nominati membri del Consiglio Comunale per l'Amministrazione Locale, per il Comune di Trieste, e Poiché è ora necessario nominare due nuovi membri al Consiglio Comunale per Trieste, al posto dei citati Avv. Bruno Da Rosa, deceduto, e sig. Vittorio Rivolti, che ha rassegnato’ le dimissioni, Io, H,, P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Commissario di Zona, per Trieste, valendomi del potere conferitomi dall’Ordine Generale Noi 11 dell’ll agosto 1945, ordino : 1. — Il Dott. Pietro Bonetti e l’Avv. Armando Lovisato sono nominati membri del Consiglio Comunale per l’Amministrazione’ Locale per il Comune di Trieste al posto del sig. Vittorio Rivolti e dell’Avv. Bruno Da Rosa. 2. — Tali nomine saranno temporanee e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato. 3. — Il presènte Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 13 settembre 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. Commissario dì Zona, Trieste ZONA DI GORIZIA GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 104 ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO — GORIZIA Considerata l’opportunità di liquidare l’Ente operante in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal G. M. A (in seguito chiamato «Territorio»), Io, P. L. IìIjSSEL, Maggiore R. A. f.f. Commissario per la Zona di Gorizia, in forza dei poteri conferitimi ordino : ARTICOLO I L’ «ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI GORIZIA» è con ciò messo in liquidazione. ARTICOLO II Il rag. BRUNO BKESSAN, della Camera di Commercio, è con ciò nominato liquidatore dell’Ente Provinciale del Turismo di Gorizia. ARTICOLO III Il predetto liquidatore avrà tutte le funzioni, poteri, diritti e doveri di un liquidatore secondo tutte le leggi in vigore l'8 settembre 1943, ma egli opererà nell’esercizio delle sue funzioni poteri, diritti e doveri sotto il controllo del G.M.A. uniformandosi agli ordini di questo. ARTICOLO IV Il liquidatore potrà essere sostituito e i suoi successori potranno essere nominati soltanto in virtù di un ordine scritto e firmato da me o dai miei successsori ARTICOLO V Q'uest’Ordine avrà effetto dalla data in cui viene firmata da me. Datato a Gorizia, addi 5 settembre 1946. . P. L. RUSSELL, Maggiore, R. A. f.f. Commissario 'dl Zona, Zona di Gorizia ZONA Dl POLA Ordine Amministrativo di Zona X. 63 NOMINA TEMPORANEA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER I MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA ZONA DI POLA 1. — In accordo all’Órdine No. 137 del G. M. A., Io, Tenente Colonnello, E. S'. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola ordino: che le seguenti persone sieno con questo mezzo temporaneamente nominate a funzionare nel Consiglio di Disciplina per i Maestri delle Scuole Elementari della Zona di Pola: Presidente; Prof. Emilio Villa, Superintendente scolastico della Zona di Pola; • Vice-Presidente: Dott. Giovanni Dalla Zonca, Giudice; . Membri : Marcello Zerqufeni Antonio Premate Achille Gorlato • Milienko Herak Giovanni Marcili Josip Roinich. •2., — QuesPOrcìine avrà effetto dal 1° agosto 1946. Pola, 9 settembre 1946. E. S. ORPWOOD - Ten. Col. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI .FOLA. Ordine Amministrativo di Zona N. 64 ANNULLAMENTO DELL’ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 42 Con l’Ordine Amministrativo di Zona No. 42, dd. 17 aprile 1946, Adelmo Radin venne nominato quale Capo Ufficio Distribuzione Mezzi Tecnici di Produzione per l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Zona. Pertato, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo ORDINO che il suddetto Ordine Amministrativo di Zona No. 4‘2, dd. 17 aprile 1946, sia annullato. Pola, 12 settembre 1946. E. S. ORPWOOD - Ten. Col. Commissario di Zona, Fola Ordine Amministrativo di Zona N. 66 NOMINA TEMPORANEA DEL REGGENTE DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI, POLA 1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ÓRPWÓOP, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola ordino : che il sig. Mario Mallig sia con questo mezzo temporaneamente nominato quale Reggente dell'Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori, Pola, con decorrenza dal 1° maggio 1945. Pola, 16 settembre 1946, — • • # E. S. ORPWOOD - Ten. Col. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA . Avvisò di Zona A. 2 \ COMMISSIONE PER LE CARTE D’IDENTITÀ’ PER LA ZONA DI POLA Con questo mezzo si dà notizia che : 1. — Facendo seguito all'Ordine No. 129 dd. 13 maggio 1946, è stata costituita la Commissione di" Zona per le Carte d’identità, ćhe avrà il compito di decidere Sui ricorsi ed appelli concernenti le Carte d’identità ed i Certificati di Registrazione. '2. — Ij'indirizzo dell’Ufficio della suddetta Commissione è: Governo Militare Alleato — Ufficio Legale Via Campo Marzio (Palazzo «Genio Civile» — Stanza 3) 3. __ Ogni appello e ricorso a detta Commissione sarà indirizzato al sunnominato-Ufficiò e dovrà essere contenuto nei limiti imposti nell’Articolo li, Sezione 2 dell’Ordine No. 129, come pure nella Sezione 3 di detto Ordine. Pola, 10 settembre 1946, E. S. ORPWOOD - Ten. Col. Commissario di Zona, Pola VOLUME II Gazzetta N. 1 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE P A R TE 1 Comando di Trieste Ordine Generale Pag. Xo. 60 B Riammissione in servizio di professori universitari •— Aggiunta alla Sezione 6, Art. VII dell’Ordine Generale No. 60....... 3 No. 63 C' Modifiche agli Ordini Generali No. 63 e No. 63 B che aumentano le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti pubblici...... 4 Xo. 70 Confisca dei beni ed avocazione dei profitti di regime........ 5 Ordine Xo. 61 B Modifica all’ Ordine No. 61 -— Antidatazione dell’entrata in vigore di provvedimenti di carattere finanziario................... 21 \ No. 151 B Modifica all’Ordine No. 151 : Costituzione d’una commissione del ..Film“ .. ........ . ................................. 22 Xo. 168 Trattamento di missione del personale statale.............. 23 Xo. 170 Misura delle prestazioni in denaro -a favore degli operai e degli impiegati nell’assicurazione obbligatoria di malattia e dei relativi contributi ....................................................... 24 No. 187 istituzione di corsi universitari straordinari per studenti reduci ed altri.................................................... 27 Xo. 199 Concessione dell’indennità di prima sistemazione e di un’indennità giornaliera al personale statole in servizio nei. centri distrutti, semi-distrutti o danneggiati ; rifusione di spese di viaggio 29 Xo. 212 Aumento dei contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche degli ascensori e dei montacarichi 35 No. 213 Proroga di termini iti materia di tasse ed imposte indirette sugli affari....................................................... 37 Xo. 214 Autorizzazione concessa alla Chiesa del Duomo di Cormons ad accettare un’eredità ..................................... 39 No. 215 Autorizzazione concessa alla Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Mossa ad accettare una donazione d’ immobili da Elvira Bagufer, fu Silverio .................................. 40 Xo. 218 . Modifiche al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette........ 41 .No. 220 Autorizzazione a,d accettare un lascito concessa alla Provincia Ita-/ liana delle Suore scolastiche del terz’ Ordine di S. Francesco d’Assisi con sede in Tomadio ................................. 45 No. 223 'Sospensione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione in materia di economia e commercio ...... 46 No. 233 Sospensione temporanea dell’efficacia di titoli esecutivi........ 47 Ordine Amministrativo > Pag. No. 53 Autorizzazione concessa a Mantovan Romano di Gorizia per la confezione di speciali prodotti farmaceutici.................. 49 No. 58 Variazione nell’indice base del costo della vita in relazione alle retribuzioni ai dipendenti statali.......................... 50 No. 60 Promozione temporanea di magistrati in Corte d’Appèllo per merito distinto............................................... 52 Istruzione Amministrativa •— Istruzione Amministrativa — Educazione : Circolare No. 10—• Apertura di scuole professionali slovene .............:..... 53 Avviso No. 16 Epurazione nell’industria privata ................f............. 54 No. 17 Cambiamento di denominazione del Quartier Generale .............. 2 Errata Corrige ............................................................ 54 c PARTE II Zona di Trieste Ordine Amministrativo di Zona No. 37 Nomina, del Comitato alloggi per il Comune di Grado......... 56 No. 38 Nomina di Codes Giuseppe a Presidente Comunale di Doberdò del Lago........../.......................................... 56 No. 39 Nomina del Signor Fumis Fiore al Consiglio Comunale per Ronchi 57 No. 40 Nomina di Bonetti Pietro e Lovisato Armpmdo al Consiglio Comunale per Trieste ........................ . ..... . . . ............... 57 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 104 Ente Provinciale dei Turismo — Gorizia .......................... 58 . Zona di Po!a Ordine Amministrativo di Zona No. 63 Nomina temporanea del Consiglio di disciplina pei- i maestri delle scuole elementari della Zona di Pola....................... 60 No. 64 Annullamento dell’ Ordine di Zona No. 42 . . . ................ 60 ISio. 66 Nomina temporanea del Reggente dell’ ..Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori — Pola“............. 61 Avviso di Zona No. 2 Commissione per le carte d identità per la Zona di Pola...... 61