IV. ANNO. Sabato 29 Settembre 1849. M 48. Sul Fiume Quieto. Grandissime questioni si agitarono sul fiume Ouieto che attraversa 1'Istria; nell'antichita, per la credenza che fosse questo un ramo del Danubio; nei tempi recenti, per riconoscere 1'antico nome di questo fiume, per sostenere od impugnare le antiche tradizioni. Le quali noi tocche-remo meno per la stranezza loro, di quello che ad ar-gomento di quanta importanza fosse allora tenuta 1'Istria se le dicerie volgari meritarono di essere consegnate agli scritti, e tramandate per lungo ordine di secoli. Scilace, che visse 400 e piu anni innanzi G. C. N. S., assevera che 1' Istro, cioe a dire il Danubio, aveva corso fra gli istriani. Scimno (300 anni a. G. C.) narra esservi stata farna che 1'Istro cioe il Danubio con un sesto ramo sboccava nell'Adriatico, e che questo ramo era ben conosciuto dentro terra dagli Istri e dai Celti. Da questa testimonianza apprendiamo due cose, 1'una che questo ramo non era noto agli stranieri e vi aggiungia-mo: perche non tale da servire a navigazione di qualche conto, e perche scorrente attraverso paese non frequen-tato da stranieri; 1'altra che correva attraverso i terri-tori ' di due popoli, degli Istri Cehe lo stesso Scimno ri-conosce Traci) e dei Celti. La quale attestazione viene in coitferma della antica presenza di due popoli nella penisola istriana, manifestata da tanti indubbi monumenti, Traci alle spiaggie del mare, Celti nell'interno; il terreno tenuto dai due popoli e poi facilmente riconoscibile. Appollonio (300 anni a. G. C.) nel poema degli Argonauti dice che un ramo deli'Istro (Danubio) sboccava turgido nell'Adriatico; Licofrone e Callimaco venuti dopo, pero anteriori aH'era nostra, narrano che un tempo fiume grandissimo corresse per 1'Istria (Argon. L. IV, 152) non fidandosi di dire che corresse ai loro giorni o che fosse ramo deli' Istro. Aristotile retrocesse ancora di piu; esso suppose comunicazione sotterranea del Danubio coll' Adriatico. Plinio nelle sue Istorie naturali (Lib. II, c. 3) tratta da favolosa la comunicazione sopra terra. Non e peraltro alieno dali' ammetterla sotterra. Pom-ponio Mela (II, 3) nella sua Geografta parla del Po, il quale si incontra nelle acque deli'Adriatico con fiume veniente dali'Istria. La quale asserzione e poi verissima nel tempo di copia straordinaria d'acqua; imperciocche le torbide del P6 molto avanzate nel mare vengono spin-te verso le coste d' Istria, e vengono a raggiungere le torbide del Ouieto per modo da portare disturbo alla pešca. II quale fenomeno e memorabile solo per essere | unico nell' Adriatico, imperciocche nessun altro fiume e si copioso come il Po su tutte e due le spiaggie, e soltanto in questo sito P Adriatico si fa talvolta tutto tor-bido da una sponda ali'altra, per opera del Po, anzi che del Ouieto. Cornelio Nipote credeva alla comunicazione del Danubio coll'Adriatico sopraterra, Diodoro e 1'Astronomo Ipparco ammettevano la comunicazione, Strabone non vi credette. Diodoro Siculo ci ha conservato memoria di fatto non da altri accennato. AIlorquando i Romani conqui-starono la provincia, udito di questa comunicazione del Danubio, si diedero dappertutto a cercarla per quelle ra-gioni che ognuno puo facilmente supporre; ed avendo-la inutilmente cercata, trattarono i Greci, da cui ebbero la nuova, siccome bugiardi. Siculo narra che in luogo del ramo del Danubio trovarono bensi un fiumicello al quale si dava il nome di Islro, ma che le sorgenti di questo erano distanti dal mare appena quaranta stadi, che corrispondono a cinque miglia romane, od una lega da 15 al grado. La quale distanza non puo convenire ad altro fiume che al Risano, perche gli altri tutti sono di Iunghezza maggiore. Dalla sorgente del Risano presso Santa Maria di Lonche fino al ponte sul Risano, ove corre 1' odierna strada postale, si contano appunto qua-tromila tese viennesi, e troppe traccie si hanno per non ritenere che il mare arrivasse anticamente non solo fino ali' odierno ponte, ma ancor piu sopra. Le Dragogne, il Ouieto, 1'Arsa hanno corso assai piu lungo ed origini od esili, oppure disperse in rami parecchi; il Risano al-1' invece sgorga da masso al pari del Timavo, e nasce quale dura in tutto il suo corso, dacche gli influenti suoi sono torrentacci gonfi soltanto in tempi di pioggia. Ouesta origine sua, poteva benissimo imporre alla credulita degli ignari delle cose naturali, e far loro credere che quell'acqua la quale usciva da sotterra, traesse origine per canali sotterranei fino dalle acque del Danubio, dan-do cosi materialita a quella memoria delle antiche sedi dei Traci istriani. Imperciocche egli e bensi vero che vari rami del Danubio corressero per 1' Istria e corres-sero in direzione cpposla come lo si vede simboleggiato sulle monete istriane, ma questa Istria del Danubio e delle monete non era gia la penisola deli'Adriatico, sibbe-ne la penisola del MarNero alle foci deli' Istro, dal qua-le prese il nome; il popolo o piuttosto la colonia, la quale abbandonate le antiche sedi, navigando a ritroso il Danubio, la Sava, valicate le Alpi, prese stanza nelPA-driatico, die alla penisola nostra il nome deli' antica loro stazione, egualmente penisola; ed il popolo conservate le tradizioni deli'antica patria, e le reminiscenze cerco, di applicarle alla nuova, siccome vedemmo farsi anche dagli Europei che si trapiantarono nel nuovo mondo. Non crediamo gia che il Risano avesse cosi tre nomi, Risano cioe, il quale non d dato dagli Slavi ma e piu antico della loro venuta in queste parti; Formione ed Istro; pensiamo aH'invece che Risano lo dicessero i Celti, piu antichi dei Traci; Formione lo chiamassero i Traci, e che il nome di Istro non fosse che per indicare la supposta provenienza dali' Istro. La testimonianza di Diodoro Siculo ci fa certi che non 6 ali' odierno Ouieto che si desse nome di Istro come suppose qualcuno; il Ouieto ebbe altro nome, che dagli scrittori antichi di geografie e di storie non viene pronunciato, mentre il Formione e 1' Arsa ebbero fre-quente menzione. La quale cosa a nostro avviso va a-scritta a cio, che 1' Arsa ed il Formione ebbero citazio-ne perche confini ambedue della provincia e deli' Italia romana, il Formione fino ai tempi di Augusto, l'Arsa da Augusto in poi; nessuna importanza si ebbe il Ouie-to, ne per cose di geografia politica, ne per grandezza o singolarita di fenomeni; la citta che era a lui piu pros-sima, 1' antica Emonia non era sul fiume, ma su seno di mare nel quale bensi il fiume si versa, ma in distanza di parecchie miglia. I Celti abitavano lungo le sponde di questo fiume, ma tanto si avanzavano verso il mare, che nessun tratto di fiume scorreva per terra tracica, o per agro della colonia Emoniese, dacche gli stabilimenti celtici giungevano fino al cosi detto portone, e fino al portone giungeva il mare. Dal che ne venne che ne Traci, ne Romani diedero grande importanza a fiume che correva tutto per terre celliche; e che per breve tratto alla foce era frequentato dai primi. A Pre Guido di Ravenna e dovuta la nolizia scrit-ta del nome di quosto fiume, che egli chiama Nengo, concorde in cio ali' Itinerario di Antonino che segna ap-punto al Ouieto una cainbiatura di cavalli da posta, detta Ningum malamente creduta citta, e cercata pcrfino in U-mago. La quale voce crediamo indicasse piuttosto la qualita di navigabile, che i Traci cosi espressero, anzi che il nome proprio del fiume, che non fu curato ne da essi, ne dai Romani, perche di lingua da essi tenuta siccome barbara; il nome proprio antico deve cercarsi per altre vie. Singolare si e che in nessun diploma del medio tempo, in nessuna carta di quell' epoca ci e acca-duto di trovare il nome del fiume; quasi il fiume non avesse nome, o P avesse tale, che in lingua latina sarebbe stato inutile o vile lo scriverlo, lo si dice sempre il fiume\ ad altre fonti conviene quindi ricorrere. Un ramo e dei principali del Ouieto, quel ramo il quale viene da Zumesco verso Montona, lo dicono Botte-negla, voce che corrisponde a Bottenilla, a piccola Botte o Butte. Butte e il nome che nelle alpi Carniche e Venete si da al piu dei torrenti e dei fiumicelli. Se que-sto ramo di Zumesco, e la piccola Butte, converrebbe dire che altra ve ne sia, la quale e la grande, e sarebbe questa il fiume che viene da Pinguente. Allri nomi di fiumicelli o rigagnoli o canali vi sono che ricordano il nome Butte, il Battizan, il Betlazzo, il Bottarico, che si riscontrano da Montona al mare; altri nomi simili for- se v' hanno che non ci fu dato di risapere, e che dareb-bero bella luce. Dalle quali cose siamo indotti a crede-re che il nome al Ouieto odierno fosse dato dai Celti, e 10 dicessero Butte indicando cosi il fiume per eccellen-za. Dal che ne venne che nel medio evo conosciutosi 11 valore della voce Butte, non altro si dicesse che Fiume per indicare il Ouieto ; e mancasse cosi del tutto il nome proprio. Ouando lo si cominciasse a dire Quieto, lo ignoriamo; non ebbe pero queslo nome nell'antichita, dacche il OVAETI che quaIcuno credette di vedere nella tavola Teodosiana č OVAERI, e questo pure mala scrit-tura di LAVACRA apposto ad edifizio che per lo piu in-dica bagni. Daremo di questo fiume due livellazioni sullo spec-chio del mare. L'una porterebbe Alla Fornace 1'°, 3' (Misura Viennese Alla conflnenza della Bottenegla 4U 4, in tese e piedi). Alla confluenza della Brazzana 11° 3' Al castello di Rozzo 32° 1' Alla sorgente 117° 1' L' altra darebbe Presso il ponte di S. Uldarico 24° 3y Sorgente vera detta Tombassin 32° 3' LEGGE DEL PRIMO GOVERNO AUSTRIACO IN ISTRIA, SUI D ANNI DATI. I guasti arrecati alle vigne, ai frutteti, ai boschi, furono sempre considerati come causa prccipua del deca-dimento deli' agricoltura, a promuovere la quale manea-va coi mezzi la volonta, come ostacolo grandissimo al-P incrernento e manutenzione dei boschi. Nel 1573 la cittA di Capodistria cosi diceva al suo principe = Fra le inolte miserie e calamita, alle quali la povera citta di Capodistria e soggetta e sottoposta, vi e questa ancora che li patroni di loro vigne e terreni ed altri luoghi non pos-sono dir liberamente di esser sui, ne di hauer dominio alcuno sopra di esse, percib che e tanta la temerita et insolenza de tristi e scelerati, che ardiscono alla gior-nata hora con animali grossi, hora con menuti, et final-mente con ogni altra maniera di danneggiare et metter a saco quelli pochi beni che in quel luoco si trovano. = E nell' esposizione fatta nel loro consiglio municipale di-cevano = che non se le facendo polente provisione pos-siamo essere chiari che i padroni delli terreni, non po-tendo goder i frutti e P entrate loro, saranno sfortiati in breve lasciar quelli di colliuar, imperoche oltre li daimi infiniti che di continuo si fanno con animali grossi e menuti nel calpestrar pradi, vigne, et quelli pochi campi che sono, mangiar et roder viti, et altri arbori fruttiferi, et d' ogni altra sorte, vediamo i patroni non raccoglier mai li suoi frutti, ne le sue vendemie intiere, per esser-le rubbate, et quel che e peggio gli arbori di frutti di ogni qualita et specialmente li oliuari contro ogni pieta * christiana essergli tagliati, rubbati gPinsedi et incalmi di ogni sorte, di modo che in tranquillissima pace, siamo da una acerbissima guerra di ma'fattori combaituti et dan- neggiati; di che ne seguira Ia nostra ultima ruina et poverlž. = E chiedevano che ad imitazione di quanto si pra-ticava in altri luoghi venisse creata apposita magistratura dei danni dati, ed apposita procedura per conoscere e giudicare di ogni caso sia civile sia criminale, tolta o-gni appellazione fuori della citta medesima di Capodistria. Ed apposita legge emanava che duro fino aH'atlivarsi del primo governo austriaco. II quale valutata l'importanza deli'argomento, e le condizioni dei tempi che richiedevano generalita di legge per tutta la provincia, perche uniformi sieno gli ef-felti della legge stessa, proclamava 1'ordinanza che diamo qui appiedi, e che ci venne favorita dal sig. Marchese Francesco de Polesini. CIRCOLARE del ces. reg. Governo provvisorio deli'.' Istria. Sempre intenta la vigilanza di questo governo a pro-muovere per ogni via il bene di questa Provincia alla sua cura affidala, ed a rimuovere ed estirpare i disordi-ni, viene con sua comniozione a riconoscere la perniciosa licenza de'danni campestri, invalsa in ogni angolo della medesima, fomentata principalmente: dalla difficolta in cui trovansi li danneggiati di convincere li clandestini dan-neggiatori con prove testimoniali; dalla facilita aH'op— pošto che per le vie giudiziali godono li danneggiatori medesimi di contendere a'danneggiati con prelesti e ca-villazioni di ogni genere il risarcimento loro dovuto; | dali' allettante condizione per fine, a cui, ne'rari časi nei quali possono essere essi danneggiatori convinti, trovansi di soddisfare a rigore di stima per il giusto valore, a guisa di legittimi compratori, gli agresti prodotti furti-vamente danneggiati. Gravissimo un siffatto disordine, non solo in rapporto al privato interesse de'possidenti che in tal modo vengono di frequente delusi de'frutti de'loro sudori e de'loro dispendi; ma in riguardo ancora allo scoraggi-mento che da quello ne deriva all'agiicoltura, esige l'og-gctto, per s6 stesso geloso, dalla pubblica autorita li piu robusti provvedimenti. A riparo di cosi perniciosi effelti, e pero sulla conoscenza dell'enunziate principali cause dalle quali procede una si dannata licenza, diviene que-sta provinciale superiorita a stabilire nella materia dei danni campestri li seguenti ordini e discipline, ed a pre-scrivere di quelli generalmente per tutta questa provincia, la piu esatta osservanza. 1.° Qualunque in avvenire venisse a risentire danni nelle sue campestri proprieta, inferiti da animali di pa-scolo di qualunque specie, ed agir volesse per il proprio risarcimento: se il danno sofferto non oltrepas?era le lire 60, fara col mezzo di un solo pubblico perito di campagna, rilevare con precisione la qualita e Pimporto del danno medesimo; indi si presentera ali'autorita politica soinmaria del proprio dipartimento, denunziando il dan-neggiatore, onde vedersi espedita la propria istanza som-mariamente in conformita a quanto sara prescritto in ap-posito articolo. 2.° Essendo della maggior difficolta il poter convincere con prove testimoniali li accorti furtivi danneg- giatori; e da cio avvenendo, che tanto sia inoltrata la pratica de'danni in questa provincia, resta percio stabi-lito, che prestar si debba fede al giuramento del dan-neggiato, o di alcuno de'suoi domestici, per stabilire il danneggiatore, quando pero non potessero venir esibite altre prove, onde in tal modo sia possibilmente tolta alli danneggiatori la lusinga della salvezza a defraudo e sa-grifizio de'danneggiati, e resti quindi difficultato il corso al grave disordine, restando unicamente accordato al danneggiatore di poter difendersi, in confronto delle obla-zioni di tali giuramenti, con qualche legale coartata, che, venendo riconosciuta decisiva, potra essergli ammessa in preferenza a'giuramenti stessi, col riguardo per6 da in-tendersi, che dalle coartate debbano esser eccepiti quei testimonl, che avessero rapporti tali da rendersi sospetti come proprietari di animali, ovvero come rei e sospetti di simili delinquenze, colla comminatoria, che i giurati in prova della coartata, venendo convinti, saranno sog-getti alla criminosita degli spergiuri, e dovranno essere severamente castigati. 3.° Volendosi P argomento de'danni e farti campestri sottratto dal raggiro giustiziale, e demandato alla sommarieta politica, aftinche la maggior sollecitudine del castigo imprima il contemplato riguardo deli' astinenza ; cosi alla pubblicazione del presente editto, spettera la giudicatura de'danni e furti campestri alli giudiei stalu-tari sui danni, ne'luoghi dove ve ne fossero, sotto la pre-sidenza peraltro del giudice o pretore sommario;e dove non vi fossero di questi giudiei, al solo giudice o pretore sommario locale, verso 1'obbligazione pero, che se Paffare de'danni fosse degenerato in altro criminale piu grave, come di ferite, percussioni con conseguenze di pe-ricolo, e giuramenti falsi, in questo caso si dovra subli-mare le istanze a'tribunali giustiziali de'rispettivi dipar-timenti. 4.° Prodotta dal danneggiato la sua istanza, come aH'articolo 1.°, sara dal superiore locale o dal tribun ale formato da'giudiei su i danni dati, sotto la presidenza come ali'articolo 3.°, chiamato Ulico il denunziato danneggiatore, e rinfacciatagli 1'accusa contro di lui presen-tata, se non potra esso su quella giustificarsi mediante una legale ammissibile coartata, sara allora assunta la prova del giuramento che dal danneggiato fosse olferta, come nell'articolo 2.°; e risultando concludente e precisa la prova stessa per stabilire che la persona dell'accusato sia la vera autrice del danno denunziato, sara tosto 1'ac-cusato stesso obbligato al pagamento del danno medesimo a norma della perizia, ed al pagamento pure di ogni legale spesa relativa, nonchč condannato alPirremissibile pena di 2, al piu 3 giorni di pubblici lavori co'ferri ai piedi. 5.° Che se poi il danneggiato convincesse con te-stimon! ineccepibili la reita del danneggiatore, devono in tale circostanza interessarsi i riguardi dell'equita non mai disgiunti dalle leggi, tra il caso in cui viene favorito il danneggiato con una prova suppletoria, a quello in cui non vi e bisogno di lavore, ma dove vi risulta una prova piena; e percio riconoscendosi necessaria una differenza nella penalita, si preserive, che, risultando la prova col mezzo di testimon!, cioe con un testimonio fino le lire 60, e dalle lire 60 in su con due testimoni, ovvero con un testimonio solo ed il giuramento del danneggiato, oppure di qualt.che suo domestico o commesso; come e-gualmente quando il danneggiato, non potendo aver te-stimonianze, presentasse un segnale o pegno di prova certa levato al danneggiatore, o verso la detenzione, uc-cisione, o ferite in qualche animale trovato in danno, abbia il danneggiatore, convinto dalle suindicale prove maggiori di ogni eccezione, oltre il risareimento del danno e spese, da esser condannato ali'afflittiva de'pubblici lavori coi ferri ai piedi, a tenore della delinquenza, cioe dalle due alle quattro settimane. 6. Alli danneggiatori recidivi, oltre il risareimento del danno e spese verso il danneggiato, si duppliche-ra il tempo delle condanne afflittive di sopra indicate, e ne'progressivi časi si accrescera la pena afflittiva sino a sei mesi consecutivi, sempre peraltro col dovuto riguar-do alla qualita ed ali' importanza della delinquenza. 7. Perche poi possano venir riconosciuti li detti recidivi danneggiatori, onde sottoporli alla particolar pena fissata alla loro pervicacia dal premesso art. 6., sara, di volta in volta che verra dalla superiorita competente condannato un qualche danneggiatore, scritto in un libro al-fabetato il di lui nome e cognome, coll' indicazione del danno per cui sara stato condannato, e col fondamento di tale registro sara qualificata la recidiva per P applica-zione delle prefisse penalita. 8. Quando il custode degli animali trovati in danno fosse incapace di custodia per la di lui eta minore d'anni 16 ordinariamente non soggetta a pene alflittive, sara in questo caso condannato il padrone degli animali nella pena del triplo del danno al danneggiato, oltre il risareimento dello stesso danno e spese; e succedendo il danno per la seconda volta, e cosi successivamente per incuria del custode medesimo, restera soggetto il padrone o colono nelle pene afflittive preseritte di sopra; quando poi succedesse il danno per malizia o negligen-za del custode oltrepassante gli anni sedici, in questo caso sara punito lo stesso custode col rigore delle pene prestabilite. 9. Per prevenire vieppiu ancora la reita de' danili, viene risolutamente proibito di condurre al paseolo animali di nessuna specie in tempo di notte ne' terreni o vicino a'terreni medesimi di privata proprieta, salvo il paseolo ne'beni comunali e ne'fondi paseolivi propri; mentre trovandosi, fra un'Avemaria e 1'altra ed in tempo di notte, animali in danno ne'fondi eoltivati e seminati di piante fruttifere, e stessamente di giorno, quando per altro non fosse conosciuto il custode o padrone degli a-nimali, potranno li danneggiati ammazzare o ferire im-punemente alcuno degli animali danneggianti, onde serva un tal corpo di delitto di fondamento alla giustizia per la procedura e le successive sue risoluzioni per il casti-go meritatosi dalli danneggiatori. 10. La sola prova, che esibir potesse il danneggiatore di semplice accidenlalita nel fatto del danno, come sarebbe per esempio la fuga, o lo smarrimento di qualche animale, potra delerminare la superiorita ad as-solverlo dalle pene; riconoscendo pero con certezza esser proceduto il fatto da una pura incolpabile casualita. 11. Come che trovansi taluni, che professando ragione su qualche fondo esistente in altrui !potere, ardi-scono con un' improvvisa intrusione tentar di far valere 1'ideata ragione loro; e venendo poi impetiti pel risareimento del danno inferito mediante una tale istruzione, pretendono di salvarsi col preteslo dei diritti che profes-sano sui fondo intruso; cosi, a repressione anco di un tal speciale disordine, resta stabilito, che un silfatto in-trusore (sempreche il possessore perturbato conti un possesso pacifico di un anno ed un giorno esercitato col fatto in visla e pazienza di esso intrusore) sia soggetto al risareimento del danno ed alle pene, in conformita degli articoli 4. e 5., come violento perturbatore del possesso altrui; salvo poi ad esso di proporre ed esperire per le vie della legge innanzi il giudice competente la ragione da lui sui fondo professata. 12. Gli asporti di frutti, erbe, legna e di» qualsi-voglia altro prodotto cainpestre, saranno riguardati in qualita di furti, e non gia di semplici danni, come suoi praticarsi in alcuni luoghi della provincia; e pero qua-lunque venisse a patire ne' suoi beni di campagna qual-che derubazione di tal genere, si in poca che in molta quantita, si presentera con una esposizione del fatto in iscritto al suo tribunale o giudice sommario, denunziando la persona che egli credesse Pautrice del fatto stesso, ed esibendo quelle prove che si trovasse in grado d' of-ferire; ed il tribunale o giudice sommario, accolto il ri-corso, ordinera la rilevazione deli' asporto col mezzo di legale perizia, e devenira quindi ad una inquisizione som-inaria, esaurita la quale, chiamera 1' inquisito ad addurre, nel termine di giorni tre, cio che credesse a propria di-fesa ; indi, dopo intese e raccolte le di lui diseolpe in via sempre sommaria, passera alla segnatura della sen-tenza col rigore delle leggi disponenti in materia di furti ; e qualora il furto eccedesse 1' importo di lire venti-cinque, sara rassegnata la detta sentenza, pria della pub-blicazione, alla superiorita politica provinciale per la sua approvazione o riforma. 11 presente editto, (con cui s' intendono derogate tutte le leggi anteriori generali e particolari, usi e con-suetudini che sui proposito dei danni campestri non fossero conciliabili eolle presenti provvidenze) sara pubbli-cato eolle formalita consuete in tutti li dipartimenti di questa provincia; e dovra aver efMto e riportare I'inal-terabile dovuta sua osservanza ali'epoca 1. giugno pros-simo ven turo; nonehe sara m oltre ogni anno pubblicato nella prima domenica del mese di maggio, onde richia- • mare alPuniversale ricordanza le sue preserizioni del-1' esecuzione delle quali restano incaricati li tribunali e giudici sommari, per quanto spetta alle ispezioni del ri-spettivo dipartimento, sotto grave loro propria respon-sabilita. < Capodistria, il di 15 Maggio 1800. F. F. de ROTH. Per il ces. reg. governo provvisorio deli' Istria Emmanuele Persoglia, Segretario.