BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Amnin.: Ajdovščina Ajdovščina, 20 marzo 1946 - Tip.: Consorziale - Prezzo Lit 15'— CONTENUTO: ;52. Decreto sulle ulteriori modifiche e completamenti della ordinanza sull'appl¡cagione dell’assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN' per il _ 55. Ordinanza sull’assicurazione particolare obbligatoria per la cura dei membri di famiglia affetti da malattie di carattere tubercolare. Litorale Sloveno dei 6 agosto' 1945. N. 1 ovvero del 21 settembre 1945 N. 11. 56. Ordinanza sulla riscossione dei contributi per l’assicurazione sociale. 53. Ordinanza sull’assicurazione sociale obbligatoria degli operai agricoli occupati sul tendono del Litorale Sloveno. 54. Ordinanza sulla determinazione e sul pagamento delle rendite e pensioni minime da parte dell'assicurazione so: ciale sul territorio del litorale Sloveno. 57. Ordinanza sulla regolazione provvisoria degli stipendi e salari degli operai agricoli e il pagamento dei lavori eseguiti col bestiame sul territorio della Delegazione del CRÌA per il Litorale Sloveno, Istria e 'Fiume. Avvisi ufficiali. 52. Decreto sulle ulteriori modifiche e completamenti della ordinanza sulla applicazione dell’assicurazione obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del giorno 8 agosto 1845 N. 1 ovvero del 21 settembre 1845 N. 11. La Delegazione del GRUN per 11 (Litorale Sloveno In base all'approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno, ed in base ^11’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente ¿••rota Art. 1. <3.) L'art. 3 del decreto ir, oggetto si modifica e completa come segue: Tutte le persone che obbligano su detto territorio stabilmente e prvvisiriamente ed in base a qualsiasi rapporo di lavoro, la propria opera, sono senza distinzione di sesso, età e cittadinanza e senza riflesso se siano fino ad ora state assicurate o meno presso isltuti italiani d’assicurazione sociale, le sedi dei quali si trovano a ¡Trieste, Gorizia, Polo e Fiume, oppure presso qualsiasi altro istituto o società d'assicurazione italiani, assicurate obbligatoriamente dal 1/5 (maggio) 1915 in poi esclusivamente presso l’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistrìa e ciò in tutte le specie e rami dell’assicurazione sociale obbligatoria. Art. 2. (11.) ¡Nell'art. 11 del decreto in oggetto il comma 6 si modifica come segue: b) per l’epoca dal 1 luglio 19*5 in poi secondo la IV classe di mercede. Art. 3. (12.) Per gli assicurati volontari, clic hanno in tempo di malattia, congiunta all'inabilità di lavoro, diritto alta sovvenzione, al sostentamento, la medesima sarà commisurata In base alla IX.a classe di mercede e per gli altri assicurati volontari in base alla Vl.a classe di mercede. Art. 4. (13.) Nell'art. 13. i comma 3, 4 e 5 si modificano: giorni, per la durata della inabilità, incominciando dal l.o giorno dell'inabilità al lavoro, se poi l’inabilità al guadagno non cessasse prima, per 26 settimane e ciò neU’ammontare giornaliero di 2/3 della mercede assicurata; agli assicurati associatisi nell’anno prima della malattia per un'epoca non minore a 6 mesi, rispettivamente che erano assicurati da 2 anni almeno per un periodo di giorni comprendenti un anno, l’istituto assicuratore può secondo le disponibilità finanziarie, pagare il sussidio di sostentamento anche per il periodo di inabilità al guadagno oltre 26 settimane, però mal oltre 53 settimane. 11 datore di lavoro è tenuto nei casi di malattìa fino a 3 giorni a versare all’operaio la mercede normale e ciò al massimo per 6 giorni complessivi in un anno. Se la mercede assicurata viene modificala nel corso di 4 settimane prima dell’acquisito diritto al sussidio, deve la sovvenzione essere liquidata In danaro in base alla precedente mercede assicurata.. (comma 4.1: cura ospedaliera in ospedali pubblici, in cliniche universitarie e scuole di ostetricia tutto nella classe comune fino a che dura i diritto alla sovvenzione. Le spese di cura sono a carico dell’ente assicuratore soltanto nel caso che l’ente abbia inviato l’affiliato all’ospedale 0 abbia postecipatamente acconsentito di assumere le spese a proprio carico. La cura ospedaliera si offrirà ai membri di famiglia degli assicurati sotto le medesime condizioni lutl’al più per 4 settimane per ogni semestre. (comma 51: il diritto degli assicurati alla sovvenzione cessa col giorno di cessazione del rapporto lavorativo. Il socio assicurato che era nell’anno precedente alla malattìa assicurato almeno per 6 mesi, riserva il diritto passivo di socio per 3 settimane dopo la cessazione' del rapporto lavorativo e quegli che negli ultimi due anni era assicurato almeno per 1 anno, per 6 settimane consecutive, tutto ciò se ha la dimora sul territorio del Litorale Slovena, Istria e Fiume. Art. 5. (14.) All’art. 14 del summenzionato decreto si aggiunge il seguente 2 capoverso: O capoverso): In caso di morte dei membri di famiglia dell’assicuralo che non avevano alcun provento e vivevano in economia comune coll’assicurato, che esclusivamente provvedeva al loro sostentamento col suo guadagno, l’Istituto d’assicurazione corrisponderà l’indennità funeraria e cioè: 1} per il coniuge in ragione di 20 volte; 2/ per i genitori ed i figli dai 14 ai 18 anni in ragione di 15 volle,- 3) ver i figli fino ai li anni d'età in ragione di 10 volte; 4) per i neonati n ragione di 5 volte. L’ammontare della mercede assicurata, a condizione che rassicurato al giorno della morte del membro di famiglia goda i diritti assicurativi e che nell’anno precedente sia stato iscritto al minimo per 6 mesi ossia negli ultimi due anni almeno per un anno. Art, 6. (15.) Il 'secondo capoverso dcll’art. 15 del menzionato decreto si modifica: (% capoverso): In caso di parlo dell’assicurata che nell’anno precedente al parto era assicurata per almeno 6 mesi o negli ultimi due anni per almeno 12 mesi, l’ente assicuratore concede oltre le prestazioni di cui il primo capoverso, ancora: Art. 7. (16.) All’art. 16 si aggiunge il 3 capoverso: (3 capoverso) : L'Istituto Regionale per l'assicurazione sociale corrisponderà la sovvenzione nuziale provvisoria a peso del medesimo ramo dell'assicurazione sociale con la. condizione che il socio assicurato abbia avuto all’alto del matrimonio i diritti di socio ed era assicurato nell’anno precedente per almeno 6 mesi ovvero nei precedenti 2 anni per almeno 1 anno. La sovvenzione nuziale comporta: a) alle nozze dell'assicurato o dell'assicurata, senza distinzione di età, L. 3.000.— all’atto della celebrazine di matrimonio; b) alle nozze della figlia dell'assicurato o dell'assicurata vedova, clic non ha guadagno e se contrae matrimonio fino a 26 unni compiuti, L. 1.500.— Art. 8, (17.) Nell’art. 17, 11^1 capoverso si modifica come segue: (3 capoverso}: All’assicurato che muore in seguito ad infortunio, senza riguardo all’epoca in cui è avvenuta la morte, devesi corrispondergli oltre l’indennità, che gli è devoluta in base all’art. 14 del presente decreto, in più: 1) indennità funeraria nell’importo fissato neìl’art, li del presente decreto; 2) la rendita annua alla moglie vedova-legittima od illegittima dalla data di morte del defunto fino alla di lei morte o contrazione di nuovo matrimonio nell’importo di 1/2 della mercede annua assicurata del coniuge morto; 3) la rendita annua al marito vedovo, se la móglie .era assicurata e lo sosteneva per causa della sua totale o parziale inabilità al lavoro', nell’importo dì 1/2 della mercede annua assicurata della defunta moglie e ciò per tutta la durata della sua inabilità al lavoro; 4) la rendita annua ai superstiti figli legittimi od illegittimi come anche agli adottati prima dell’infortunio,' fino a.l compiuto 14 anno, se frequentano la scuola fino ài compiuto 18 anno, nell’importo di 1/4 della mercede annua assicurata dal defunto genitore; 5) la rendita annua agli orfani senza genitori ed ai figli che sono in seguito ’divenuti orfani nell’importo di 1/2 della mercede annua assicurata per ciascun figlio; 6) la rendita annua ai genitori, ai nonni, ai figli legittimi od illegittimi rispettivamente ai nipoti nella misura di 1/2 della mercede annua assicurata del defunto affiliato, se questi provvedeva per la maggior parte al loro mantenimento e ciò fino alla loro morte ovvero sino a che hanno bisogno della- sovvenzione; 7) la rendita annua ai nipoti, fratelli e sorelle nella misura di 1/2 dell’assicurata mercede annua fino al compiuto 14 anno d'età, se frequentano la scuola fino ai compiuti 18 anni se al loro mantenimento ha provveduto maggior parte colui, che è deceduto, causa l’infortunio. Art. 9. (18.) In caso d’invaldità rassicurato ha diritto alla rendila di invalidità se sono state versate le 260 settimane di contributi e se sia divenuto permanentemente o temporaneamente invalido cioè se a causa di malattia, di vecchiaia ed altri difetti, non può guadagnare col lavoro secondo le sue forze e capacità, prendendo in considerazione la sua qualifica e la sua attuale professione, neppure la terza parte di quanto guadagnano prestando la loro opera le persone fisicamente e mentalmente sane che appartengono alla stessa categoria e che hanno' una simile qualifica nella stessa località. In caso di vecchiaia rassicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia se sono stati da lui versati i contributi per 520 settimane, se ha 65 anni compiuti d’età, rispettivamente se ha 60 anni compiuti. La rendita d'invalidità e vecchiaia (pensione) comporta terminate le 260 settimane d’assicurazione il 30% in media della mercede assicurata e per ulteriori 26 settimane, l'assicurazione si aumenta dell' 1%. In caso di morte dell’assicurato o dell’avente la rendita, questa spetta alla sua famiglia se non ha di già il diritto alla rendita; causa la morte provocata da infortunio e se vi sono stati versati i contributi per 260 settimane, i se guenti sussidi: a) l’indennità funeraria «ove non abbia diritto a tale indennità ai sensi dell’art. 14 del presente decreto; essa è aumentata all’assicurato col trentuplo dell’ultima mercede assicurata, per l’avente la rendita del 30% della sua rendita. b) la rendita infantile per ogni figlio legittimo', illegittimo ed adottato, d’età sotto i 14 anni, prima dell’invalidità, sino a che il figlio non compia i 14 anni d’età, se frequenta la scuola fino a che non compia i 18 anni, nell’importo .annuo di 1/4 del diritto dei genitori alla rendita ovvero alla rendita dei genitori. \ c) il sussìdio vedovile nell'importo annuo della 1/2 della, rendita del marito o del diritto alla rendita; al vedovo che non ha personalmente diritto a rendita maggiore, si concede questo sussidio soltanto nel caso che sia invalido ai sensi- di questo decreto ed era mantenuto dalla defunta moglie. Art. 10. (19.) L’art. 19 di detto decreto si modifica: L’Istituto assicuratore corrisponderà agli operai ed ai dipendenti raggiunta per i figli neirimporto di L. 23,— per ogni giornata lavorativa rispettivamente L. 600.— mensili per ciascun figlio fino ai 14 anni compiuti rispettivamente fino ai 18 anni se il figlio studia e non è occupato. Detta aggiunta spelta anche a tutti gli urenti diritto alle indennità di invalidità e pensioni ed. agli aventi diruto alle rendite per il caso d’infortunio con diminuita abilità al lavoro, sup. al 66.66%. L’aggiunta per i figli si corrisponde mensilmente in arretrato. Art. il. Il presente decreto ha forza retroattiva dal 1 gennaio 1946 per i casi d’assicurazione, acquista invece forza legale col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. AjdovSòina, l.o febbraio 1946. Il Caposezione per la previdenza sociale; 11 Delegato: Mania Bemetit ni. p. France Perovsek m. p. 53. Ordinanza isuir assicurazione sociale obbligatoria degli operai agricoli occupati sul territorio del Litorale Sloveno. La Delegazione del CRìLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del GiìiL.N per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente , ordinanza. Art. 1. In base alla presente ordinanza sono obbligatoriamente assicurate in caso di malattia, infortunio, invalidità, vecchiàia e morte tutte le persone che stabilmente o temporaneamente sulla base di qualsiasi rapporto di lavoro, obbligano la loro opera: . a) nei lavori agricoli e nelle economie agricole, b) nelle aziende agricole ausiliarie, c) nelle cooperative1 ed altre associazioni agricole. Art. 2. Quali operai agricoli stabilmente occupati sono quelli che -svolgono lavori per conto del datore di lavoro per almeno 1 mese in uno dei summenzionati lavori, con retribuzione precedentemente fissala clic deve essere lotalmeniet e prevalentemente determinata secondo il periodo d’occupazione (paga oraria). Sono considerati operai stabili agricoli anche gli operai aiutanti (uomini di fatica) nell'economia agricola, in quanto lavorino non meno di un mese con paga prefissata. Gli operai temporanei sono quelli che svolgono lavoro occasionale per una determinata quantità di prodotti, con compenso in natura, in danaro ed a cottimo. Art. 3. Quali lavori agricoli ed economie agricole, non s’intendono solamente le economie agricole in senso stretto, bensì anche l’allevamento de! bestiame, l’orticoltura, la frutticoltura, la, viticoltura, la coltivazione di tabacco, l’imboscamento dei terreni, l'allevamento e la caccia della selvaggina, la pe-scicoltura nei vivai ed il lavoro nell’economia agricola per il datore di lavoro, senza riguardo che questi sia l’agricoltore o meno. E’ considerata azienda agricola ausili&ria la lavorazione dei prodotti agricoli nei limiti deli’economia agricola in quan. to questo lavoro non abbia carattere industriale o di artigianato. Sono considerate cooperative e associazioni di agricoltori crucile cooperative od associazioni che hanno lo scopo d'aiutare la produzione agricola dei loro soci con l’acquisto di utensili agricoli, colia lavorazione o vendita dei prodotti aeri-coli dai possedimenti dei soci e dell’unione di queste cooperative ed associazioni. Art. 4. In base alla presente ordinanza non sono soggetti ail’assi-c-urazione: a) la parentela del datore di lavoro e precisamente il consorte, i figli, i nipoti, i figliastri, i genitori. ' fratelli e le sorelle, che vivono in economia comune col datore di lavoro; bì le persone di cui l’attività agricola rappresenta un’attività secondaria accanto ad altro lavoro agricolo indi-pendente che è fonte basilare dei loro proventi nonché le persone il cui sostentamento è assicurato dai diritti alla rendita vitalizia, basati su atti pubblici e su testamento. c) le persone che vivono principalmente dell’assistenza sociale e svolgono lavori agricoli solo occasionalmente, come anche le persone che per difetti fisici e mentali od a causa di vecchiaia non sono pienamente abili al lavoro ed il loro guadagno è inferiore alla metà della paga in danaro di un operaio agricolo fisicamente e mentalmente sano, nella stessa località. Art. 5. Tutte le persone di cui Tari. 1 della presente ordinanza vengono categorizzate ai fini assicurativi nelle classi di mercede nel seguente modo: 1) Gli operai agricoli stabilmente occupati vengono categorizzati nelle classi di mercede in base al guadagno totale in contanti fissato dall’ordinanza sulla provvisoria sistemazione delle mercedi e salari degli operai agricoli. 2) Gii, operai agricoli provvisoriamente occupati vengono categorizzati fino ai 18 anni compiuti nella prima classe di mercede, tutti i rimanenti nella terza classe di mercede. Art. 6. I contributi per l'assicurazione degli operai agricoli si corrispondono in base alie disposizioni vigenti per l’assicurazione sociale generale. Art, 7. Le persone assicurate in base alle disposizioni della presente ordintanza hanno per se e per i membri della loro famiglia, diritto alle stesse retribuzioni, come per le persone assicurate in base alle prescrizioni sull’assicurazione sociale generale. Gli operai agricoli provvisoriamente occupati acquisteranno diritto al sussidio di sostentamento se nell’ultimo anno sono stati assicurati per almeno 6 mesi ovvero negli ultimi 2 anni per almeno un anno. Art. 8. Per tutto quanto non è esplicitamente disposto diversamente delia presente ordinanza, vigono le disposizioni della assicurazione sociale generale. Art. 9. La presente ordinanza acquista forza legale col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, l’assicurazione invece di cui la presente ordinanza, sarà applicata dal l.o gennaio 1946. Ajdovščina, 31 dicembre 1945. La Caposezione per la previdenza sociale: il Delegato: Marija Bernelik m. p. France Perovsek m. p. 54. Ordinanza svila determinazione e sul pagamento delle rendite e pensioni minime da parte dell assicurazione sociale sul territorio del Litorale Sloveno. La Delegazione del GRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CREN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. Fino all’emissione della nuova legge sull'assicurazione sociale unica e fino alla durata delle condizioni straordinarie dovute ai fatti di guerra, saranno corrisposte le rendite e 1« pensioni minime agli aventi diritto ai sensi di questa ordinanza e cioè a quelli che hanno conseguito il diritto a tali rendite e pensioni dopo il Lo maggio 1945 in base alle disposizioni i •dell'ordinanza sujl'apphcazìone sociale obbligatoria sul territorio del Litorale Sloveno del 6 agosto 1645. Art, 2. >Le rendite minime per l’assicurazione in caso di infortunio ammontano mensilmente: , 1) per gli aventi diritto alle rendite personali, con la dimi- nuzione della capacità lavorativa: a) oltre il 1«.% fino al 20% compreso Lire 250.— b) » 20% » 33 1/3% » 500,— c) » 33 1/3% » 50% » 1000,— d) 50% » 60% » 1250,— e) » 60% » 80% » 1750.— f) » 80% » 100% » 2250,— g) . » 100% 3000,— 2) per gli aventi diritto alle rendite di vedovanza (vedove e vedovi), per i genitori, parenti e figli: a) per la vedova (vedovo), i genitori ed 1 parenti Lire 1125.— b) per ciascun figlio » 437.50 c) per il primo orfano 0* 1125.— d) per ciascun ulteriore orfano ■ » 437.50 Le rendite mensili di tutti gli aventi diritto non possono complessivamente superare il 100% della rendita dell'assicurato infortunato. Art. 3. Le pensioni minime dell'assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte (assicurazione per le pensoni) ammontano mensilmente: a) per invalidità Lire 1750.— b) per vecchiaia » 2250.— 2) per gli aventi diritto alle pensioni di vedovanza (vedove e vedovi) per i genitori, parenti e figli: a) per la vedova (vedovo), i genitori ed i parenti Lire 1125.— b) per ciascun figlio » 437.50 c) per il primo orfano » 1125.— d) per ciascun ulteriore orfano » 437.50 Le pensioni mensili di tutti gli aventi diritto non devono complessivamente superare il totale della pensione dell’assi-curato deceduto o dei suoi diritti alla pensione. ■ Art. 4. Se l'ammontare delle rendite e pensioni minime per i figli di cui gli art. 2 e 3 di questa ordinanza, è superiore a quelli già spettanti secondo le disposizioni vigenti si corrisponderà la differenza a carico del fondo per l’assistenza alle famiglie con figli 'degli operai e dipendenti. Questa differenza non si corrisponderà se e fino a che verrà corrisposto l’assegno per i figli in base all’occupazione del vivente genitore. Art. 5. In riferimento agli art. 85 e 26 del decreto sull’applicazione della assicurazione sociale obbligatoria dei 6 agosto 1945, l’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria assume, con validità dal l.o gennaio 1946 il pagamento diretto delle rendite e pensioni del. ramo assicurativo per il caso di infortunio e del ramo assicurativo per il caso di invalidità, vecchiaia e morte, che fino al 31 dicembre 1945 venivano corrisposte ossia erano tenuti a corrispondere gli istituti italiani d’assicurazione obbligatoria e ciò a quelli usufruenti che stabilmente dimorano sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art, 6. L’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria corrisponderà a decorrere dal l.o gennaio 1946 agli aventi diritto le rendite e pensioni mìnime previste dagli art. 2 e 3 della presente ordinanza e ciò provvisoriamente dai contributi ovvero assicurazioni fissate e versate, nel proprio territorio dai l.o maggio 1945 in poi. Art. 7. Gli aventi diritto alle rendite ed alle pensioni appartenenti all’assicurazione sociale obbligatoria italiana devono inoltrare, per essere assunti in diretto pagamento, la relativa do- manda all’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria, corredata con una dichiarazione affermante il diritto alla rendita o pensiona con la conferma dell’autorità popolare sulla loro ineccepibile condotta morale e politica. Art. 8. Questa ordinanza non pregiudica gli acquisiti diritti dei godenti la rendita e pensionati degli istituti italiani d’assicurazione sociale fino al 31 dicembre 1945 assolutamente, per quelli invece che non saranno assunti in diretto pagamento dall’Istituto regionale d’assicurazione sociale anche dal l.o gennaio 1946 in poi. Art, 9. L’Istituto regionale per l’assicurazione sociale in Capodistria emetterà per i godenti le rendite e pensioni dei cessati istituti italiani di assicurazione sociale che li assumessero in diretto pagamento le relative delibere provvisorie che fono esecutive. Art. 10. Questa ordinanza non pregiudica il procedimento per la definitiva assunzione e fissazione delle rendite e pensioni dei tessati istituti italiani di assicurazione sociale, per le quali è stato acquisito il diritto fino al 30 aprile 1945 come nemmeno l’eventuale esborso delle indennità fissate all’atto della definitiva assunzione, ciò vale anche per le rendite e pensioni minime, riconosciute in base alla presente ordinanza, per casi d’assicurazione avveratisi dopo il l.o maggio 1945. Art. 11. La presente ordinanza acquista forza di legge all’atto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, 31 dicembre 1945. T.a Caposezione per la previdenza sociale: 11 Delegato: Marija Bernetìt m. p. France Perov'sek m. p. 55. Ordinanza sull’assicurazione particolare obbligatoria per la cura del membri di famiglia affetti da malattie di carattere tubercolare. La Delegazine del GRLN per il Litorale Sloveno in base all’omolagazione dell’Amministrazione Militare per la Regione Giulia, Isirià, Fiume e Litorale Sloveno ed. all’autorizza-’ zione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente ordinanza. Art. 1. • In riferimento all’art. 26 del decreto sull’appIcazione .del-l’assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale ¡Sloveno del 6 agosto 1945, viene ordinata l’assicurazione particolare obbligatoria per la cura dei membri di famiglia affetti da malattie di carattere tubercolare. Art, 2. L’Istituto regionale per l’assicurazione sociale in Capo-distrla offre a carico di questo ramo dell’assicurazione socia le- ai memri di famiglia affetti da malattie di carattere tubercolare una cura gratuita agii ospedali e sanatori per la durata per la quale rassicurato stesso (capofamiglia) avrebbe diritto a tale cura, a condizione ohe l’assicurato nell’ultimo anno sia stato assicurato per almeno 6 mesi oppure negli ultimi due anni per almeno 1 anno. La cura negli ambulatori sarà prestata a tali membri di famiglia, affiliati all’Istituto regionale d’assicurazione sociale anche in seguito nel modo attuale a carico del ramo d’assicurazione per le casse di malattia. Art. 3. 'Nel conteggio dei periodi dell’associamento per il conseguimento del diritti dei suddetti membri di famiglia alla cura ospedaliera e sanatoriale, come pure per il conseguimento dei diritti al sussidio e rendite da altri rami dell’assicurazione sociale obbligatoria in genere, l’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria terrà conto anche del periodo d’assicurazione dell’assicurato (capofamiglia) trascorso sino al 30 aprile presso , gli istituti italiani per l’assicurazione sociale. Oltre a ciò l’Istituto regionale d’assicurazione, sociale all'atto dei conteggio dei periodi per il conseguimento dei diritti di 'Questi membri di famiglia alla cura ospedaliera e sanatoriale, come anche per il conseguimento dei diritti all'assicurazione per caso di malattia, per le quali si richiede un maggiore periodo d’assicurazione terrà conto del periodo che il singolo assicurato ha trascorso nel servizio dell’esercito popolare di liberazione e dei partigiani jugoslavi. Questo periodo verrà considerato come assicurativo, necessario in quei nominati casi assicurativi che si verificheranno entro il 28 febbraio 1947. Art. 4. L’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria sosterrà le spese per la cura ospedaliera e sanatoriale dei sud detti membri di famiglia solo nel caso che lo stesso abbia inviato il rispettivo membro di famiglia alla cura ospedaliera e sanatoriale e se in seguito abbia acconsentito a tale cura. 'Perciò l’Istituto regionale d'assicurazione sociale in Capodistria riconosce i diritti a tale cura anche ai membri di famiglia affetti da malattie di carattere tubercolare che sono già in cura in ospedali e sanatori e ciò a decorrere dal 1 gennaio 11946, secondo le norme deM’art. 2 della presente ordinanza. Art. 5. Per la copertura delle spese per la cura ospedaliera e sanatoriale del menzionati membri di famiglia l’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria a partire dal 1 gennaio 1946 fissa e riscuote un ulteriore particolare contributo per questo ramo dell’assicurazione sociale obbligatoria nella misura del 2% (due per cento) della mercede giornaliera assicurata e ciò a carico del datore di lavoro. Art. 6. La presente ordinanza acquista forza legale col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 31 dicembre 1945. - li Caposezione per la previdenza sociale: Il Delegato: Marija Bemetit m. p. France Perovšek m. p. 36. Ordinanza sulla riscossione dei contributi per l’assicurazione sociale. ■ La Delegazione del CRLOS per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione 'Militare dell’AJ per la Regione Ciulia, Istria, .Fiume e ¡Litorale Sloveno del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. 11 datore di lavoro è tenuto dal 1 maggio 1945 in poi sulla base dell’ordine di pagamento dell’Istituto regionale per l’assicurazione sociale in Capodistria, a versare i contributi complessivi per tutte le specie e rami dell’assicurazione obbligatoria, neH’ammontare ed in base agli art. 7 e 9 del decreto sulla applicazione dell’assicurazione sociale obbligatoria sul territorio del Litorale Sloveno del 6 agosto J945, come anche in base ai decreti che verranno suppletivamente promulgati. Art. 2. L’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria emette i relativi ordini di pagamento regolarmente postecipa-tamente per un mese eecezàonalmene anche per il periodo di più mesi. In ultimo caso l’Istituto regionale d’assicurazione sociale ha il diritto di richiedere al datore di lavoro un anticipo acconto dei contributi per i mesi trascorsi nell’ammontare del 20% sulle mercedi e salari effettivamente corrisposti. L’Istituto regionale d’assicurazione sociale può avvalersi regolarmente di questo diritto quando si tratta del datore di lavoro, la cui sede principale si trova fuori del territorio del Litorale ¡Sloveno, Istria e Fiume. Art. 3. Il datore di lavoro è tenuto a versare i prescritti complessivi contributi allTstituto regionale d’assicurazione sociale entro 8 giorni dal ricevimento dell’ordine di pagamento. Nello stesso termine il datore di lavoro deve dar retta alla richiesta dell’Istituto regionale d’assicurazione sociale, relativa al pagamento dell’anticipo sui contributi. Art. 4. Avverso Lordine di pagamento di cui il primo capoverso dell’art. 2 della presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso. Contro la decisione negativa da parte delllstituto regionale d’assicurazione sociale è ammesso l’ulteriore ricorso nello stesso termine alla sezione per la Previdenza sociale della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Ambedue i ricorsi non differiscono il regolare procedimento per il pagamento dei rispettivi contri buti. Contro la richiesta del pagamento anticipato sui contributi non e ammesso alcun ricorso. Art. 5. Il contributo complessivo- per l’assicurazione sociale devo essere versato per ogni giornata lavorativa iniziata e per tutto il periodo della durata del rapporto di lavoro dii ciascun assicurato. Se il rapporto di lavoro dura ininterrottamente per tutto il mese calendariale, il contributo dev’essere pagato per 26 giorni lavorativi, senza riguardo al. numero effettivo delle giornate lavorative del relativo mese. Le interruzioni di lavoro transitorio che durano fino: a) per 1 lavori stagionali fino, a 3 giornate lavorative; ^b) per tutti gli altri lavori fino a 6 giornate lavorative. Non sono calcolate, se con esse non subentra la rescissione del rapporto di lavoro. Ar. C. Per il periodo durante il quale al singolo assicurato che in seguito a malattia od a infortunio è inabile al lavóro, viene ammessa l’indennità giornaliera l’Istituto regionale d’assicurazione sociale non commisurerà per lo stesso i contributi pei l’assicurazione sociale. Art. 7. La parte del contributo per l’assicurazione sociale che il datore di lavoro detrae dal guadagno dell’assicurato, è proprietà dell’Istituto regionale d’assicurazione sociale in Capodistria temporaneamente affidata al datore di lavoro. La trattenuta di tale proprietà da parte del datore, di lavoro, scaduto il termine prescritto nel quale il datore del lavoro dovrebbe versare i contributi per l'assicuràzione sociale, si considera quale appropriazione indebita punibile secondo le norme del codice penale vìgente. li datore di lavoro che entro il termine prescritto non adempie alle norme sulla tempestiva e regolare notiiica dei lavoratori e dipendenti occupati, come anche alle norme sul versamento, nel periodo stabilito d©i contributi e degli anti cip! sui contributi pér l'assicurazione sociale, commette atto di sabotaggio contro l'istituzione del potere popolare e si punisce per trasgressione ai concernenti decreti dell’autorità popolare. Oltre a ciò il datore di lavoro verrà punito per la singola trasgressione ancora con multa ammontante da lire 300 fino a lire 6000 secondo, l’entità del caso. Con la medesima multa oltre al risarcimento del danno si punisce anche l’assicurato ed il membro di famiglia che finge la malattia ed altrimenti in contrarietà con la legge, abusa. qualsiasi indennità da parte deH’istituto ragionale di assicurazione sociale. Per la pronuncia di pene ai sensi di questo articolo sono competenti i comitati urbani e distrettuali popolari contro i provvedimenti dei quali è ammesso il ricorso alla sezione per gli affari interni della Delegazione del GRiLiN entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Le multe si riscuotono nello stesso modo come le imposte statali a favore de! fondo della previdenza sociale di quel comitato popolare che ila pronunciato la pena. Art, 9 per tutti i contributi ed altri debiti che il singolo datore di lavoro ovvero il proprietario dell’esercizio deve versare «instituto regionale d'assicurazione sociale, garantisce solidariamente il consorte, se sono stati contratti durante il periodo di convivenza. Ugualmente garantisce quale imprenditore principale colui elio ha preso l'impegno di effettuare i lavori solidariamente con quelli appaltatori, ai quali ha affidato l’esecuzione delle singole parti del lavoro assunto, come pure il proprietario dell'inventario e degli attrezzi coi quali l’esecuzione del. lavoro ò stata possibilitata. Se il lavoro è stato passato ad altro datore di lavoro, tfuesti garantisce solidariamente coll’anteriore per tutti i suoi debiti che doveva pagare all’Istituto regionale d’assicurazione sociale. Nei lavori edili è solidariamente garante coll’imprenditore edile, il committente del lavoro è colui per conto del quale la costruzione viene fatta. (Per la realizzazione dei’suoi crediti in base alle disposizioni della presente ordinanza l’Istituto regionale d’assicurazione sociale deve emettere verso i solidali garanti l’ordine di pagamento. Contro questo ordine di pagamento è ammesso il ricorso ai sensi delle prescrizioni" che vigono per i ricorsi del debitore principale. Il ricorso inoltrato sospende il procedimento per il pagamento dei rispettivi contributi. Il ricorso dev'essere respinto se è motivato col pretesto che il pagamento da parte del debitore principale non era stato affatto richiesto oppure che era stato richiesto in ritardo. Art, 10. Se il datore di lavoro non provvede al versamento dei contributi per l’assicurazione sociale entro il termine di scadenza, è tenuto al pagamento dal giorno di scadenza fino al versamento, anche degli interessi maggiorati di 3 unità in confronto a quelli della Banca economica per l’Istria, Fiume e Litorale Sloveno, a Fiume. Gli interessi si calcolano per ogni iniziato mese come per l'intero mese. Gli interessi devono essere soddisfatti anche se il ricorso inoltrato avversò l’ordine di pagamento è stato respinto perchè infondato. Gli ordini di pagamento e gli estratti dei conti correnti dei datori di lavoro, provvisti dalla clausola esecutiva dello Istituto regionale d’assicurazione sociale sono atti pubblici esecutivi. Tutti i crediti dell’Istituto regionale d’assicurazione sociale e delle sue succursali possono essere riscossi in via giudi ziaria od amministrativa collo stesso procedimento col quale si procede alla riscossione delle imposte statali. L’Istituto regionale d’assicurazione sociale riscuoterà ì summenzionati crediti anche mediante i propri organi in base alle disposizioni vigenti per la riscossione della imposta statale. Questi organi hanno nell’esecuzione di questo servizio il carattere di organi pubblici. Art, ie. In caso di fallimento i crediti dell’Istituto regionale d’assicurazione sociale hanno la priorità innanzi ad altri crediti e vengono considerati pari alle imposte statali. I tribunali circondariali devono trasmettere. aìlTstituto regionale d’assicurazione sociale tutte le emesse deliberazioni sulla sospensione dei pagamenti e sull’apertura del fallimento. Art. 13. Tutti i crediti dell’Istituto regionale d’assicurazione sociale e delle sue succursali si prescrivono entro il periodo di 5 anni a decorrere dal giorno della loro scadenza. Se l’ordine di pagamento non è siato consegnato entro 3 anni, computando dalla fine del primo anno quando il relativo credito è scaduto, esso è prescritto. Se il datore di lavoro in genere non ha denunciato i necessari dati o se si dimostra che ha denunciato aìlTstituto dati inesatti sulle persone che erano presso di lui occupate, il diritto dell’Istituto all’imposizione dei contributi si prescrive entro o anni dal giorno della loro scadenza. La prescrizione viene interrotta per ogni atto intrapreso allo scopo della riscossione dei contributi. Art, 14. I datori di lavoro sul territorio della Delegazione del GR’LN per il Litorale Sloveno devono non più tardi del 31 gennaio 1946 versare i contributi per l’assicurazione sociale ed altri debiti per il periodo sino al 30 aprile 1945, dovuti ai cessati istituti italiani d’assicurazione sociale in Gorizia, Trieste, Pola e Fumé ed altrove, effettuando così il pagamento esclusivamente presso i rispettivi istituti con sede a Fiume. Gli istituti italiani d’assicuraziofie sociale di Fiume in liquidazione sono autorizzati, sul territorio summenzionato, di avvalersi, nei confronti dei datori di lavoro che fino al 31 gennaio 1946 non adempiano agli obblighi del primo capo-verso, neli’applicazione della riscossione dei loro crediti maturatisi fino al 30 aprile 1945, delle norme della presente ordinanza. I suddetti istituti devono versare all'atto del conteggio le accertate differenze a favore dei singoli datori di lavoro in primo luogo aìlTstituto regionale d’assicurazione sociale a copertura dei contributi per l’assicurazione sociale imposti ai rispettivi datori di lavoro per il periodo dal 1 maggio in poi. Art. 15. La presente ordinanza acquista forza legale col giorno della pubblicazione nel.Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, 31 dicembre 1945. 11 Caposezione per la previdenza sociale: Il Delegato: Marija Jìemctii m. p. France PerovSek m. p. Ordinanza sulla regolazione provvisoria degli stipendi e salari degli operai agricoli e il pagamento dei lavori eseguiti col bestiame sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. La ,Delegazione del CRLN -per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deirAmministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente ordinanza. Art, 1. In base alla seguente ordinanza vengono considerati operai agricoli: a) i salariati e precisamente le persone occupate a giornata per una o più giorni e b) i lavoratori che prestano la loro attività per un periodo prolungato. Art. 2. I lavoratori agricoli si suddividono secondo la pesantezza e la qualità in: a) leggeri; b) medi c) pesanti e d) lavori che richiedono speciali attitudini professionali. Art.' 3. II salario o stipendio dell’operaio agricolo può essere in denaro oppure in denaro e in natura, però la parte salario corrispondente in natura non può essere superiore alla metà dell’ammontare del salario fissato. Lo stipendio o salario dell’operaio agricolo e il pagamento del lavoro compiuto con il bestiame in agricoltura può essere corrisposto anche integralmente in natura se è stato stabilito mediante accordo libero che il compenso sarà corrisposto con quei prodotti agricoli che si trovano in libero commercio. Art. 4. L'operaio ogricolo percepisce: a) il salario per lavori .Jpggeri, come ad esempio: sarchiatura, raccolta di patate ed altri prodotti, raccolta di piselli, di frutta in generale, custodia di bestiame e vendemmia, rizzappatura del vigneto, tutti i lavori a-gricoli esclusa la vangatura, senza vitto L. 150.— e col vitto L. 90.— giornaliere; b) il salario per i lavori di media pesantezza, come ad esempio: seminatura, zappatura, vangatura, rincalzatura, legatura di cavoni, asciugamento e preparazione del foraggio, trasporti di grano, lavori normali di trebbiatura, ammucchiamento della paglia e del fieno, escavo delle patate, raccolta di granoturco, imballo del sorgo, . sradicamento e pulitura delle rape e patate, guida di cavalli, carico e scarico del concime stallatico ed artificiale, governo e foraggiamento del bestiame; senza vitto L. 180.— e col vitto L. 120.— giornaliere; c) il salario per i lavori pesanti, come ad esempio: tutte le specie di falciatura, sia di grano che di erba, trasporto e scarico di cose pesanti, scavo di fossati, pulitura di fossati e canali, battitura del grano, maneggio di macchine a mano, taglio e trasporto della legna: senza il vitto L. 210.— col vitto L. 150.— giornaliere. d) il salario per i lavori che richiedono speciali attitudini professionali come ad esempio: piantagioni, potature, spruzzature dei frutteti, piantagioni innesti, potatura, spruzzatura e solforatura delle viti. Senza vitto L. 210.— e col vitto ¡L. 150.— giornaliere. Art. 5. Il vitto del prestatore d’opera deve consistere di almeno tre pasti al giorno rispondenti al lavoro, sia per quantità che per qualità. Art. 6. La giornata lavorativa comincia al mattino al chiarore completo e dura fino al tramonto del sole. Le interruzioni per i pasti e per il riposo comportano 2 ore. I suddetti salari sono previsti per la giornata lavorativa di 10 ore, non computando le due ore di riposo. Se per cause di circostanze subentrate non si può interrompere il lavoro, ma lo stesso deve continuare (ancora per '2-3 o più ore) il datore di lavoro dovrà corrispondere all’operaio agricolo per ogni ora intera lavorativa un decimo (1/10) del salario fissato in base alla specie del lavoro aumentato del 5 per cento, per ogni ora lavorativa. ;Se il tempo lavorativo viene ridotto a causa di ineonve-niienti o altri motivi verrà ribassato proporzionalmente anche il salario, e cioè dal salario si dovrà detrarre il compenso per il lavoro solo per le ore lavorative intere di interruzione, se il datore di lavoro non potrà adibire l’operaio ad altri lavori che si possono compiere anche nelle circostanze subentrate. Se il lavoro è già stato iniziato e si è dovuto interromperlo improvvisamente per cause di forza maggiore la riduzione non potrà superare i tre quarti del salariò fissato, e cioè il datore di lavoro dovrà corrispondere al prestatore d’opera un quarto del salario. Art. 7. i salati per gli operai e le operaie agricole dell'età inferiore ai 18 anni vengono fissate col 20 per cento al di sotto di quelli indicati all’articolo 4. Agli operai al di sotto dei 18 anni, adibiti al medesimo lavoro col medesimo effetto a quello degli operai al di sopra dei 18 anni, spettano i salari di questi ultimi. Art. 8. I salari e gli stipendi indicati valgono per il periodo dal-1T. IV all’l. XI, mentre dali’l. XI all’l. IV, deill’anno venturo si applicheranno i salari ridotti del 25 per cento rispetto a quelli previsti. Art. 9. Certi lavori agricoli si possono dare a cottimo agli operai (love ciò è già in uso in base alle circostanze locali. II compenso per lavori del genere viene determinato mediante accordi liberi, ma non può essere inferiore del salario previsto per lavori equivalenti. Per quei lavori agricoli in cui è in uso il lavoro a divisione, si approva raccordo libero in base alle circostanze locali in uso. Art. 10. Gli operai hanno il dovere di eseguire con coscienza gli ordini del datore di lavoro e del suo sostituto e di attenersi alle ordinanze sull’orario lavorativo. Art. IL Il pagamento del lavoro compiuto col bestiame nell'agricoltura viene stabilito in lire 700,— giornaliere, se al posto del pagamento per il lavoro eseguito col bestiame si ricambia col lavoro umano, si dovrà computare la giornata lavorativa col bestiame con 6 giornate lavorative di un uomo. Art, 12. In caso