GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA ★ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO N. 25 bis - 5 Settembre 1946 SEZIONE CIVILE — INSERZIONI Pubblicata dal Governo Militare Alleato con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Arti Grafiche L. Smolars - Trieste 1946 ZONA DI TRIESTE PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE Div. I n.° . 137/6983 N.° d’ ord. 19 Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato' nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946, con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n.° 566, che ordina 1’ àpplicazione della legge predetta ; Visto l’articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618 ; Ritenuto che il Sig. Putzbach Ferdinando fu Ferdinando è da considerarsi di nazionalità nemica ; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; D c r e t a : Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Putzbach Ferdinando fu Ferdinando. Part. Tav. 517 di Servola. Art. '2 È nominato sequestratalo dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega T Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.° 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 11 sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5. Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso l’istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che f Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4° comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n.o 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n.° 618. Trieste, lì 22 luglio 1946 Il Presidente di Zona Avv. Edmondo Puecher N.° 1137/6994. N.o d’ord. lo. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto 1’ articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618; Ritenuto che il Sig. Willi Nuernberg di Augusto è da considerarsi di nazionalità nemica ; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; DECRETA; Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Willi Nuernberg. Part. Tav. 732 di Scorcola territorio. Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliari - Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6. Il sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e degli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con E. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso l’istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi' dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con E. Decreto 10 marzo 1942, n. 618. Trieste, 13 luglio 1946. IL PEESIDENTE DI ZONA: f.to Avv. Puecher N.o 1137/6987. N.° d’ ord. 23- IL PEESIDENTE DELLA ZONA DI TEIESTE Visto 1’ Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e notificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il E. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto 1’ articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con E. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618; Eitenuto che la Sig.ra Wild Luisa fu Giovanni in Volnisky è da considerarsi di nazionalità nemica ; Eitenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; D E C E E T A : Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sótto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Wild Luisa fu Giovanni in Volnisky. Part. Tav. 943 di Seorcola terr. 1/14 dalla Part. Tav. 941 di Seorcola e Part. Tav. 4844 di Trieste. Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente T Ente di gestione e liquidazione immobiliare - KOMA - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con K. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con E. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. - Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994. Art. 6 TI sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con E. Decreto 10 marzo 1942, n. 618. Trieste, 9 luglio 1946. IL PEESIDENTE DI ZONA: f.to Avv. Pwecher N.° 1137/6990. N.o d’ord. 24. IL PEESIDENTE DELLA ZONA DI TEIESTE Visto 1’ Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8/ luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il E. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto 1’ articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di bazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618 ; Ritenuto che il Sig. Strasser Otto fu Rodolfo è da considerarsi di nazionalità nemica ; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; DECRETA: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Strasser Otto fu Rodolfo - Part. Tav. 970 di Trieste, e dei quali è detentore. Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma Via dei Sabini 7, che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di'guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art., 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che P Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. * Art. 7 L’ Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza degli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n. 618. Trieste, 8 luglio 1946. IL PRESIDENTE DI ZONA: f.to Acv. Puecher N.° 1137/6988 N.° d’ ord. 13 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESÌE Visto 1’ Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto 1’ articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618 ; Ritenuto che la Sig.a Zobel Elsa fu Paolo è da considerarsi di nazionalità nemica ; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; DECRETA: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Zobel Elsa fu Paolo, 6/230 parti della Part. Tav. 850 di Trieste. Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - via Sabini 7 che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - via Mazzini 6. Art. 3 11 sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 TI sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1’ Intendente di Finanza imovvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994. Art. 6 11 sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Trieste, 28 giugno 1946 IL PRESIDENTE DI ZONA: f.to Am. Edmondo Puecher N.o 1137/6989 N.° d’ ord. 18 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina T applicazione della legge predetta ; Visto l’articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo Ì941, n. 618 ; Ritenuto che il Signor Strasser Carlo di Ottone è da considerarsi di nazionalità nemica ; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della egge di guerra predetta ; DECRETA: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Signor Strasser Carlo. Part. Tav. 1744 di Grardiella Part. Tav. 1710 e 1742 di Guardiella. Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini N.° 7, che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 19 Marzo 1941, n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 11 sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entrer quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l’Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n. 618. Trieste, lì ,28 giugno 1946 IL PRESIDENTE DI ZONA: Avv. Edmondo Puecher N.° 1137/6986 N.° d’ord. 14 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine-53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto 1’ articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618 ; Ritenuto che la Sig.a Mittenzwei Sofia n. Reyher di Michele è da considerarsi di nazionalità nemica ; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; DECRETA: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Mittenzwei Sofia n. Reyher. Part. Tav. 932 di Scorcola Territorio. Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini n.° 7 che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - V. Mazzini n.° 6. Il sequestratane) eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415,b e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con K. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ ististi-tuto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con E. E>ecreto 19 marzo 1942, n. 618. Trieste, lì 12 luglio 1946 IL PEESIDENTE DI ZONA; Avv. Edmondo Puecher Div. I N.o 1137/6985 N.° d’ ord. 16 PEEFETTUEA DI TEIESTE IL PEESIDENTE DI ZONA PEE LA ZONA DI TEIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° Il del 1° febbraio 1946, con il qiuale s dispone che la Germania e e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo. della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n.° 1902; Visto il E. Decreto 10 giugno 1940, n.° 566, che ordina T applicazione della legge predetta ; Visto 1’ articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con E. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618 ; Eitenuto che Metzger Eoberto & Co. è da considerarsi di nazionalità nemica ; Bitenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; DECRETA: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti ai Sigg. Metzger Roberto & Co. - Part. Tav. 3513 di Opicina. Art. 2 È nominato sequestraiario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - 'Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.° 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli atricoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 e seguenti dal testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, N° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del Regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, N°. 618, con l’osservanza delle condizioni ed obblighi ivi relativi. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione con i documenti giustificativi, per ogni semestre e ,in tutti i casi, alla cessasione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce, Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso l’istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1’ Intendente di Finanza prov-vederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno conservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940. N.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla competenza degli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvare con R. Decreto 10 Marzo 1942, N.° 618. Trieste, lì 17 luglio 1946. IL PRESIDENTE DI ZONA Ami. Edmondo Pwecher N.° 1137/6984 N.° d’ ord. 17 PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8 luglio 1938, n.° J415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il E. Decreto 10 giugno 1940, n.° 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto P articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con E. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618 ; Eitenuto che il Sig. Metzger Manfredo fu Eoberto è da considerarsi di nazio- ' nalità nemica ; Eitenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; Decreta: Articolo 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Metzger Manfredo fu Eoberto - Part. Tav. 1168 e 302 di Scorcola terr., Partita Tav. 784 di Scorcola terr., 1/2 delle Particelle Tav.ri 1187 e 1188 di Scorcola Territorio. Articolo 2 È nominato sequestrai ario dei beni indicati nell’ articolo -predecente 1’ Ente di Gestione e liquidazione immobiliare - Eoma - Via Sabini 7, che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.° 6. Articolo 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con E. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Articolo 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Articolo 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ articolo 13 del regolamento sorpacitato, presso l’istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994. Articolo 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Articolo 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con E. Decreto 10 marzo 1942, n.° 618. Trieste, lì 18 luglio 1946 IL PEESIDENTE DI ZONA Avv. Edmondo Puecher N.o 1137/6992 N.° d’ ord. 20 IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE Visto P Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n. 11 del 1° febbraio 1946, con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n.° 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto P articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618; Ritenuto che la Sig.a Mueller Margherita di Massimiliano in Schroeder è da considerarsi di nazionalità nemica ; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta ; Decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Mueller Margherita in Schroeder. Part. Tav. 269 di Scorcola terr. Art. 2 E’ nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.° 6. Art. 3 11 sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618, conT osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto dalla propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni. semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 La somma riscossa dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso T istituto bancario o la cassa postale ri disparmio, che 1’ Intendente di Finanza prov-vederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4° comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite' alla suà competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con E. Decreto 10 marzo 1942, n.° 618. Trieste, lì 22 luglio 1946 IL PEEBIDENTE DI ZONA Ai>v. Edmondo Puecher N.° 1137/6993 N.° d’ ord. 12 IL PEESIDENTE DELLA ZONA DI TEIESTE Visto T Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8. luglio 1Ó38, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il E. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina 1’ applicazione della legge predetta ; Visto l’articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con E. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618 ; Eitenuto che la Sig.ra Peinkhofer Leopoldina di Massimiliano in Flammiger è da considerarsi di nazionalità nemica ; Eitenuta T opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’art. 295 della legge di guerra predetta ; D E C E E T A : Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Peinkhofer Leopoldina di Massimiliano in Flammiger. 1/4 parte della Part. Tav. 2333 di Trieste. Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di Gestione e liquidazione immobiliare - Eoma - Via Sabini 7, che a sua volta delega T Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.° 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con E. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con E. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della prorpria gestione con i documenti giustificativi, per ogni semestre e , in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1’ Intendente di Finanza provvedere a dezignare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma ,della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla ua competenza dagli articoli 298 e seguenti dalle legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con K. Decreto 10 marzo 1942, n.° 618. Trieste, 10* luglio 1946. IL PRESIDENTE DI ZONA: f.to: Avv. Edmondo Puecher N.° 3131/3829 PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA Visto il decreto prefettizio 4 settembre 1931 N.° 3100/18257 con il quale venne impartita in via provvisoria, per la durata di quindici anni a decorrere dal 1 agosto 1931, la costituzione di riserva di caccia unica ai Fratelli Antonio e Giuseppe de Dottori sui terreni di loro proprietà, situati nel Comune di Staranzano, aventi la superficie complessiva di ettari 914.1745; Visto 1’ ulteriore decreto prefettizio 18 ottobre 1939 N.° 3131/24491 con il quale venne riconosciuta ai Fratelli de Dottori 1’ estensione del diritto della riserva di caccia suddetta su alcune particelle catastali, situate nel Comune di Staranzano di proprietà dei Fratelli stessi, della superficie complessiva di ettari 45.7714 nonché su altre parti-celle catastali di proprietà di terzi, pure situate nel Comune di Staranzano e poste nel mezzo e in continuità della predetta riserva e non facenti parte di alcuna riserva privata, della, superficie complessiva di ettari 95.9790 ; Visto la domanda dei Fratelli Antonio e Giuseppe de Dottori diretta ad ottenere la rinnovazione della concessione della riserva di caccia in termini ; Visto le disposizioni del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per 1’ esercizio della caccia, approvate con R. D. 5. giugno 1939 N.° 1016 ; Sentito il parere del Commissario straordinario del Comitato provinciale per la caccia ; Vista la lettera 4 luglio 1931 N.° 20031 del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, con la quale è stata conferita a questa Prefettura la facoltà di provvedere, a mezzo di ordinanza prefettizia alla concessione provvisoria di riserva di caccia ; decreta: Salvo la concessione definitiva da parte del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, viene rinnovata ai Fratelli Antonio e Giuseppe de Dottori la concessione della riserva di caccia sul complesso dei territori sopra descritti, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto. Trieste, 17 agosto 1946 Il Presidente di Zona Avii. Edmondo Puecher N. di prot. 11419/5480 IL PRESIDENTE DI ZONA Veduta la domanda presentata dal Sig. Martino Goldstein di Ignazio nato a Petroseni (Romania.) il 10.6.1922 e residente a Trieste - Via Doberdò n.° 9 - Ópicina, e diretta ad ottenere a termini dell’ art. 2 del R. D. L. 10 Gennaio 1926 N. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Godelli. Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all’ albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all’ albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna ; Veduti il Decreto Ministeriale 5 Agosto 1926 e R. D. 7 aprile 1927 N. 494; DECRETA Il cognome del Sig. Martino Goldstein è ridotto in Godelli. Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè : Gisella n. Kugler di Sigismondo - nata li 2.4.1921 - moglie. Il presente decreto sarà, a cura dell’ autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al N. VI del citato D.M. e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai N.ri IV e V del decreto stesso. Trieste, 5 agosto 1946 Il Presidente di Zolla Avv. Edmondo Puecher TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ’ Rendesi noto rogito 8 giugno 1946, registrato, omologato, portante costituzione della «IMPRESA DI COSTRUZIONI BORRI & REDIVO - SOCIETÀ’ a r. 1.», sede: Trieste; capitale versato: Lire 100.000.—; durata: 31' dicembre 1948 salvo proroga; oggetto: assunzione ed esecuzione lavori edili, stradali, ferroviari, portuali, idraulici; sono amministratori i soci fondatori sigg. Mario Borri e Giorgio Redivo con firma indi-pendente, salvo per operazioni finanziamento, costituzione ipoteche, emissione cambiali. Estratto conforme. doti. Silvio Quarantotto — notaio Depositato nella. Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 27/7/1946 inscritto al N.° 18320 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1865 del Registro delle Società. Il Il Cancelliere: Giardino Rendo noto atto costitutivo Trieste 25 luglio 1946 e verbale assemblea Trieste 25 luglio 1946 debitamente omologati per decreto Tribunale datato 5 agosto 1946 N. 3390 Cron. portanti costituzione S.A.V.E. GIULIANA DI COSTRUZIONI società a responsabilità limitata con sede principale Trieste, sede secondaria Piume, capitale complessivo Lire 900.000.— versato, avente oggetto esercizio industria edilizia utilizzazione aree edilizie impianti industriali commercio macchinari materiali rappresentanze industriali, commerciali; durata sociale fino 31 dicembre 1960, Amministratore Unico sociale ing. Romolo Ancona di Arturo. dott. Paolina Giulio — notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 21/8/1946 inscritto N.° 18392 Registro ordine, annotato N.° 1885 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto atto Trieste 31 luglio 1946 omologato per decreto Tribunale Trieste datato 10 agosto 1946 No. C 626/46; cron. 3500; portante: costituzione ditta SILVIO RUSTIA società a responsabilità limitata, sede Trieste, cap. vers. Lire 500.000.— Durata anni dieci; Oggetto: commercio dettaglio manifatture, pelliccerie, oggetti abbigliamento, affini; Amministratore Silvio Rustia di Silvio. Dott. Paolina Giulio •—• notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 22/8/1946 inscritto N.° 18395 Registro ordine, annotato N.° 1886 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE «ORION» Società Commerciale a responsabilità limitata - Trieste Costituzione Con atto 19 Giugno 1946 miei atti registrato, omologato è stata costituita la Società «ORION» Società Commerciale a responsabilità limitata, con sede in «Trieste, col capitale di Lire 100.000.— Durata 31 Dicembre 1955. Oggetto: Commercio, importazione, esportazione, rappresentanze- e commissioni di qualsiasi articolo. Aiftministra-tori: Duilio de Castro, Ernesto Seppele, Dott. Ferdinando Baldi, rag. Teodoro Mathis, Egone Naumann, con diritto di firma indipendente. Dott. Francesco Froglia — notaio Depositato nella Cancelleria dei Tribunale Civile di Trieste li 9/8/1946 inscritto al N.° 18362 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1879 del Registro delle Società. Il Il Cancelliere: Giardino «DIFER» Laboratorio Farmaceutico Dotti Di Zorzi - Ferrarese società a responsabilità limitata - Trieste Costituzione Con atto 20 Luglio 1946 miei rogiti, registrato, omologato, è stata costituita, la società «DIFER» Laboratorio Farmaceutico Dotti Di Zorzi - Ferrarese società a responsabilità limitata con sede in Trieste. Durata 31 Dicembre 1956. Capitale Lire 60.000.—. Oggetto: Produzione, commercio, importazione, esportazione prodotti chimici e farmaceutici e articoli affini. Amministratori Dott. Ettore Ferrarese di Enrico e Manlio Di Zorzi di Giuseppe, disgiuntamente. Trieste, 7 Agosto 1946 ✓ Dott. Francesco Froglia — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 inscritto al N.° 18358 del Registro d’ ordine, ahnotato al N.° 1876 del Registro delle Società. Il Cancelliere; Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE «F.A.T.» Farmaceutica Triestina società a responsabilità limitata TRIESTE Costituzione Con atto 27 Luglio 1946 miei rogiti, registrato, omologato, è stata costituita la società «F.A.T.» Farmaceutica Triestina società a responsabilità limitata, con sede in Trieste, col capitale di Lire 100.000.— Durata 31 Dicembre 1956. Oggetto: Rappresentanza, commercio all’ ingrosso prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali. Amministratori : Remigio Bracci fu Giuseppe e Dott. Gino Zoccoletti fu Arturo, disgiuntamente. Dott. Francesco Froglia — notaro Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 inscritto al N.° 18357 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1875 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino AVVISO Coll’istrumento 14 Febbraio 1945 Num. 26615 di rep. e rogiti del Notaro di Venezia Candiani Dr. Luigi, ivi registrato il 16 stesso mese al Num. 2121 voi. 229 pubbl. con L. 1079.— venne costituita una Società in Accomandita semplice sotto la ragione sociale: «COMPAGNIA VENEZIANA DELLE SPEZIE SOC. IN ACCOMANDITA SEMPLICE ING. ALESSANDRO BARNABO’ & C.» con sede legale in Venezia e sede amministrativa in Trieste. La società ha scopo prettamente commerciale e nel ramo commerciale potrà compiere operazioni di scambio di prodotti con nazioni estere e con le Colonie, segnatamente 1’ importazione e 1’ esportazione di spezie e prodotti coloniali per 1’ alimentazione e per 1’ industria, ma potrà compiere anche tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie connesse e riferentesi al proprio scopo sociale, nonché la prima lavorazione (impacchettamento) dei prodotti coloniali. La durata della Società venne stabilita a tutto 31 Dicembre 1970. Il capitale sociale è di L. 50.000.— cinquantamila diviso in N. 50 quote da Lire 1.000.— ciascuna. Esso venne sottoscritto come segue : Barnabò Ing. Alessandro di Marco di qui Sig. Gabriella Modrin in Barnabò id. Ing. Marcello Barnabò di Marco id. Rag. Arturo Luciani fu Giovanni di Trieste Dr. Manlio Fabro fu Angelo, di qui Le quote sociali non sono cedibili. Della, Società il sig. Ing. Alessandro Barnabò è socio accomandatario e gerente illimitatamente responsabile, gli altri soci sono semplicemente accomandanti, con responsabilità limitata alla rispettiva quota di capitale sottoscritto. Il socio accomandatario e gerente ha la rappresentanza legale della Società e T uso individuale e libero della firma sociale, egli potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell’ oggetto della società. Il gerente potrà, sotto la sua responsabilità, delegare parte dei suoi poteri, compreso 1’ uso della firma sociale, anche a terzi. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1946. Gli utili netti risultanti dal Bilancio, detratto il 5% da attribuirsi alla riserva legale, veranno ripartiti come segue : 10% al socio accomandatario e gerente; 90% ai soci in proporzione delle rispettive quote. Le eventuali perdite saranno ripartite tra i soci in proporzione delle rispettive quote, fermo per gli accomandanti il limite di legge. v Venezia, lì 7 Marzo 1945 f.to: Luigi Candiani fu Carlo Notaio di Venezia Depositato nella Cancelleria dei Tribunale Civile di Trieste li 28/7/1945 inscritto al N.° 16590 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1498 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Si rende noto P atto 12 giugno 1946, registrato ed omologato, portante costituzione della «OMNIUM - URANIA SOCIETÀ’ GENERALE PER IL COMMERCIO E L’ INDUSTRIA A RESP. LIMITATA» (in francese) «OMNIUM» - URANIA SOCIETÈ GENERALE POUR LE COMMERCE ET L’ INDUSTRIE A RESP. LIM.» (in inglese) «OMNIUM - URANIA TRADE AND INDUSTRY GENERAL COMPANY LIMITED», con sede in Trieste, capitale Lire 150.000.—. Oggetto sociale: il commercio di esportazione, importazione o rappresentanze di generi vari nonché la lavorazione industriale dei medesimi, con tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie pertinenti. Durata: anni 10 dalla legale costituzione. L. 30.000,— » 5.000,— » 5.000,— » 5.000,— » 5.000,— Utili in proporzione delle quote sociali, previa deduzione' del 5% per la riserva (fino ad 1/5 del capitale sociale), del 10% per gli amministratori, del 10% per accantonamento fondi anzianità e quiescenza dipendenti, del 10% a dispozizione amministratori per riserve facoltative da precisarsi nell’ assemblea. Amministratori i due soci Koberto Sagues fu Giacomo e Roberto Cohen fu Giuseppe, in Trieste, in via collettiva, con tutte le facoltà di ordinaria amministrazione. Rappresentanza e firma spettano - in via collettiva - ai due amministratori. dott. Ferruccio Boccasini — notaio Depositato nella Cancelleria dei Tribunale Civile di Trieste li 29/7/1946 inscritto al N.° 18322 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1866 del Registro delle Società. 11 Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Con atto Trieste 5 agosto 1946 il dott. Valentino Ralza e Franco Nigris hanno costituito la società in nome collettivo: «DOTT. RALZA & NIGRIS» in Trieste. Oggetto della società: rappresentanze e commissioni, importazioni ed esportazioni. Capitale : Lire 200.000.— versato. Durata: fino al 31 dicembre 1956. La rappresentanza sociale spetta ad ambedue i soci indipendentemente. Utili e perdite: ripartiti in proporzione delle quote sociali. Trieste, 7 agosto 1946 Doli. Guido laschi — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 inscritto al N.° 18360 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1878 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE COSTITUZIONE Con mio rogito dd. 29 luglio 1946 N.° di Rep. 2108 è stata costituita la «SANDWICH - S.P.T. di Moras & C.i - Società in nome collettivo», con sede in Trieste. Capitale Lire 30.000.—. Durata 31 dicembre 1947. Oggetto: assunzione incarichi pubblicitatri di qualsiasi specie e gestione dei relatici esercizi. Rappresentanza legale all’ amministrazione unico MATTEO CALZI. Dott. Mario Froglia, notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 inscritto al N.° 18359 del Registro d’ ordine annotato al N.° 1877 del Registro delle Società. Il Il -Cancelliere: Giardino CONSORZIO PER LA GESTIONE COLLETTIVA DI PUBBLICI ESERCIZI Coop. a r. 1. COSTITUZIONE Con mio rogito dd. 5 luglio 1946, n.° di rep. 2054 registrato e omologato è stato costituito il «CONSORZIO PER LA GESTIODE COLLETTIVA DI PUBBLICI ESERCIZI» - Società Cooperativa a responsabilità limitata - con sede in Trieste. La sua durata e di anni trenta dal giorno della legale costituzione. Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore di lire 1000.—. ciascuna. Possono essere soci solamente gli iscritti alla Associazione degli esercenti pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, osterie e similari della Zona di Trieste o all’ Associazione degli esercenti pubblici esercizi, caffè bar e similari della Zona di Trieste in regola col pagamento dei canoni sociali. La loro ammissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione. La società si propone: 1’ assunzione in proprio o a mezzo dei singoli soci della gestione di esercizi di caffè, bar, ristoranti, gelaterie, locali di divertimenti e similari; la partecipazione ad imprese del genere; l’istituzione di previdenze mutualistiche, assistenziali e culturali. La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall’ Assemblea dei soci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assieme ad un consigliere hanno la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi. Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente: Felice Mezzari. Membri del Consiglio: Francesco Degrassi - Giovanni Suban - Ferruccio Sandri - Luca Modrich. Sindaci effettivi: Francesco Alzetta - Nicola Costaras - Ernesto Acquaroli. Sindaci supplenti. Silvio Venier - Giuseppe Donà. T)ott. Mario Froglia — notaio Depositato nella ('ancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 inscritto al N.° 18355 del Registro d’ordine annotato al N.° 1874 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE S.C.A.I.S. - Società Cooperativa assistenza , imbarchi sbarchi e lavori affini - a r. 1. sede Trieste COSTITUZIONE Con mio rogito dd. 9 giugno 1946 N.ro di Rep. 1983, registrato e omologato è stata costituita la «SCAIS - Società Cooperativa assistenza imbarchi, sbarchi e lavori affini - a responsabilità limitata» con sede in Trieste. La sua durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione. Il capitale è formato da un numero illimitato di quote del valore di Lire 1000.— ciascuna. Possono essere soci quei lavoratori che abbiano compiuto almeno sei mesi di attività alle dipendenze della Cooperativa avendo dato effettive prove di essere dotati della capacità di collaborare con competenza e senso di responsabilità alle operazioni sociali. La loro ammissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione. ' La società si propone: effettuare gli sbarchi e gli imbarchi di merce nel porto di Trieste ed ogni attività complementare ed affine. La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi. Le cariche sono ripartite come appresso : Presidente: Paolo Sereni Membri del Consiglio: Ettore Borghesi - Nicolò Devescovi - Guido Pasco - Vladimiro Bussini Sindaei effettivi: rag. Umberto Tosoni, Dott. Guido Gerin, Dott. Doro Rinaldini Sindaci supplenti: rag. Eddy Bisiàni - Mario Cosolini. Dott. Mario Froglia — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946 inscritto I N.° 18367 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1881 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Con mio rogito dd. 27 giugno 1946 venne costituita «L’ Unione» società cooperativa di consumo a responsabilità limitata in Trieste, col capitale costituito da un numero illimitato di quote da lire 100.— La durata della società è di anni trenta. Oggetto è P acquisto e la distribuzione per mezzo di magazzini e spacci cooperativi, di generi alimentari e di altri di prima necessità. Amministratqri: Presidente: Croci Bruno fu Arturo; Vice presidente: Fabbri Enrico fu Pio; Consiglieri: Bisso Trento di Bisso Maddalena; Benussi Angelo di Andrea, Venturini Edoardo fu Giovanni; Sindaci effettivi: dr. Timeus Giovanni fu Pietro, dr.Gardo Gaetano di Michele, Buffa Paolino fu Giuseppe; Sindaci supplenti: Bisiani Ernesto fu Marcello, Valàstro Mario di Alfredo. Dott. Giovanni Dandri — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/8/1946 inscritto al N.° 18363 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1880 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE Arch. Francesco Marsi Impresa Costruzioni Edilizie e Industriali Società a g. 1. - Trieste Scioglimento Con atto 10 Luglio 1946 miei rogili, registrato, omologato, è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società «Arch. Francesco Marsi Impresa Costruzioni Edilizie società a g. 1.». In liquidatore è stato nominato PArch. Francesco Marsi. Dott. Francesco Froglia —-.' notaio Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto atto Trieste 16 agosto 1946 repertorio 21114 notaro Paolina, portante: scioglimento, con decorrenza 16 agosto 1946, della società collettiva V. BORTOLUZZI & Co. ADRIATICO PROVVEDÌTORIA MARITTIMA con sede Trieste, cap. Lire 100.000.— con rinuncia liquidazione. Dott. Paolina Giulio — notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 21/8/1946 inscritto N.° 18394 Registro ordine, annotato N.° 1446 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto atto Trieste 19 agosto 1946, debitamente registrato, portante : scioglimento, con decorrenza 19 agosto 1946, ditta CESARE E BRUNO VIDORNO RICUPERI E TRASPORTI MARITTIMI corrente a Trieste, e nomina liquidatore unico geom. Bruno Vidorno. Invitansi creditori eventuali avanzare pretesa entro termine legge. Dott. Paolina Giulio — notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 23/8/1946 inscritto N.° 18397 Registro ordine, annotato N.° 1494 Registro Società. . Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE Con mio rogito dd. 4 luglio 1946 n.ro di rep. 2048, registrato e omologato è stata modificata la ragione sociale della «Impresa Costruzioni Ing. Regazzi, Cano & Co. -Società a responsabilità limitata» con sede in Trieste in «IMPRESA COSTRUZIONI Ing. Mario Regazzi - Società a responsabilità limitata» con sede in Trieste. La società è amministrata da un amministratore unico che la rappresenta legalmente in giudizio e nei confronti dei terzi. Tale carica è stata conferita all’ Ing. Mario Regazzi. Dott. Mario Froglia — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946 inscritto al N.° 18370 del Registro d’ ordine, annotfito al N.° 1518 del Registro delle Società. Il Il Cancelliere: Giardino Rendesi noto verbale assembleare 5 luglio 1946, debitamente registrato ed omologato con decreto 30 luglio 1946 N. 3294 Cron. Tribunale di Trieste della «COSTRUZIONI EDILI STRADALI IDRAULICHE (C.E.S.I.) SOCIETÀ’ A R. L.», con cui venne modificata la ragione sociale in «IMPRESA ACQUARONE COSTRUZIONI EDILI STRADALI IDRAULICHE LA.C.E.S.I. SOCIETÀ’ A R. L.» (art. 1 statuto) e venne devoluta T amministrazione ordinaria a due amministratori, in via disgiuntiva, i quali firmeranno per la Società e la rappresenteranno in forma indipendente 1’ uno dall’ altro (art. 12, 13 e 14 statuto); venne nominato a secondo amministratore Luigi Acquarone del fu Lorenzo e venne trasportata la sede sociale dalla via P. Severo n. 16 alla via Ghega n. 2. dott. Ferruccio Boccasini — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/8/1946 inscritto al N.° 18385 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1783 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE AVVISO Si porta a notizia che Treves Raffaella ved. Donati è autorizzata alla firma indipendente per la ditta A. DONATI & FIGLI. Trieste, lì 31 luglio 1946 Dott. Paolina Giulio — notaio Depositato Cancelleria Civile Tribunale Trieste 1/8/1946 inscritto N.° 18333 Registro ordine, Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE FERTILIA S. A. AGRICOLA - TRIESTE Carlo Martinolli è stato Nominato Consigliere Delegato. Dott. Ezio Galante — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribuna.e Civile di Trieste li 6/8/1946 inscritto al N.° 18348 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1062 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE Rendo nota deliberazione assemblea soci INFORIT INDUSTRIE FORESTALI ITALIANE società a responsabilità limitata, sede Trieste datata Trieste 31 luglio 1946 portante accettazione dimissioni avv. Tullio Scolari da carica amministratore’e nomina ragioniere Ugo Abbondanno amministratore unico società. Dott. Paolina Giulio — notaio Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo nota deliberazione assemblea soci «GENELEGNO» SOCIETÀ’ GENERALE PER L’ INDUSTRIA DEL LEGNO, sede Trieste, datato Trieste 31 luglio 1946, portante accettazione dimissioni sig. ALDO MARIO TÓSI, da carica amministratore e nomina ragioniere Ugo Abbondanno amministratore unico società. Dott. Paolina Giulio — notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 7/8/1946 inscritto N.° 18353 Registro ordine, annotato N.° 1219 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto verbale Consiglio amministrazione società per azioni PRODOTTI ALIMENTARI NAZIONALI P.A.N. datato Milano 20 luglio 1946 portante: istituzione filiale società in Milano ed in Roma; con nomina dott. Giovanni Minotto a gerente filiale Milano; Italo Frausin a gerente filiale Roma; avv. Dino Berton a gerente sede società Trieste. Ogni atto ordinaria straordinaria amministrazione società resta esclusiva spettanza Presidente. Dott. Paolina Giulio —• notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste ' 17/8/1946 inscritto N.° 18382 Registro ordine, annotato N.° 1228 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Si rende noto il verbale di Consiglio della Autovie Venete S. A. del 9 luglio 1946 portante attribuzioni di poteri, diritto di firma e di rappresentanza al Consigliere Delegato Ing. Giuseppe Baldi. Dott. Sandrin Bruno — notaio Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 6/8/1946 inscritto al N.° 18350 del Registro d’ ordine. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE CARICHE SOCIALI Si rende noto il verbale d’ assemblea dei soci della «Società Editrice «Il Lavoratore» soc. a r. 1.» in data 8 agosto 1946 portante dimissione dell’ amministratore Arnaldo Guardiani e nomina in sua sostituzione di Odino Frausin per il triennio in corso. Dott. Bruno Sandrin — notaio Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE NOMINA DI PROCURATORE Si rende noto il verbale della se'duta del consiglio di amministrazione della «Triestina Appalti & Costruzioni (T.A.E.C.)» Società a r. 1. del 10 agosto 1946 portante conferimento all’ arcli. Paolo Pontanive fu Pasquale di parte delle attribuzioni e poteri del consiglio a sensi dell’ art. 24 dello statuto con diritto di firma per la società quale procuratore della stessa e facoltà di rappresentarla con i piu ampi poteri in tutti i rapporti che questa ha od avrà col Governo Militare Alleato (A.M.G.), il Genio Civile, le Ferrovie dello Stato, le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici e privati, come meglio risulta dal testo della delibera contenuta in detto verbale. Dott. Bruno Sandrin — notaio Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 16/8/1946 inscritto al N.° 18378 dei Registro d’ ordine. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE NOMINA L’ assemblea degli obbligazionisti della Distilleria Stock S. A. ,ha riconfermato, rappresentante comune degli obbligazionisti il signor Vittorio Borghi. Trieste, 20 agosto 1946 Giovanni Iviani — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/8/1946 inscritto al N.° 18391 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 473 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE Si rende noto verbale seduta 7 agosto 1946 del Consiglio d’Amministrazione della Società Industriale dell’ Olio S. A., Trieste, portante: dimissioni dell’ avv. Piero Pieri da Consigliere e da Presidente della Società; nomina del Consigliere Remo Artuso di Padova e conferimento allo stesso della carica di Consigliere Delegato con facoltà di rappresentare la Società a termini dell’ art. 28 dello statuto sociale ; nomina del Consigliere Umberto Missaglia a Presidente della Società. Trieste, 17 agosto 1946 Dott. Bruno Sandrin — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/8/1946 inscritto al N.° 18384 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 318 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Si rende noto che la Società Anonima di Sicurtà fra Armatori con sede in Trieste, ha tenuto l’Assemblea Ordinaria il giorno 28 giugno 1946 ed ha approvato il seguente Bilancio : Stato Patrimoniale : Attivo '...................................L. 83.069.109.40 Passivo ....................................» 82.147.221.05 Utile.....................................7"» 921.888.35 Conto,Perdite e Profitti : Avere......................................L. 28.896.059.50 Dare........................................» 27.974.171.15 Utile......................................77 921.888.35 Trieste, 27 Luglio 1946 Piccar do PI GO Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 14/8/1946 inscritto a.1 N.° 18377 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 136 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE SOCIETÀ’ LEGNAMI ANONIMA - «SO-LE» - TRIESTE CAPITALE LIRE 200.000,— Bilancio al 31 dicembre 1945 Attività..................................Lire 546.539.95 Passività................................... , » 724.330.85 Perdita d’ esercizio .....................Lire 177.790.90 L’ assemblea del 1° agosto 1946 ha proceduto alla elezione del collegio sindacale. Doti. Bruno Sandrin — notaio Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE BILANCIO 31/12/1945 Attivo...................................Lire 1.423.664.65 Passivo ................................ » 1.451.812.30 Perdita .................................Lire. 28.147.65 saldo questo che trova conferma nel seguente CONTO PROFITTI F PERDITE Spese dell’ esercizio......................Lire 73.672.15 Profitti ................................... » 45.524.50 Perdita ...................................Lire 28.147.65~ Estratto conforme. Dott. Paolina Giulio — notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 5/8/1946 inscritto N.° 18347 Registro ordine, annotato N.° 39 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE Rendesi noto che nell’ assemblea ordinaria Soci 24 marzo 1946 rispettivamente seduta Consiglio Amministrazione 30 marzo 1946 della Cooperativa del Lavoro Codel Soc. Coop. a r. 1. in Monfalcone venne : 1) approvato il seguente bilancio al 31 dicembre 1945 attivo..... passivo ... utile gestione 2) nuovo Consiglio Amministrazione così composto : a) Mario FRAGIACOMO - presidente b) Luigi DONDA - vice presidente c) Romeo GODIGNA - segretario d) Vittorio SORANZIO - membro anziano e) Tullio CORUZZI f) Achile FIORETTI g) Tullio PREDONZANI h) Giovanni POGACCINI i) Luigi TROVO’ 1) Guido MANIA’. Lire 638.147.— » 575.496,— Lire 62.651.— 3) Sindaci effettivi: TROMBETTA Alfeo, BOSCAROL Teobaldo, BRUSCHINA Aurelio supplenti: LEONE Tito e GREGORUTTI Francesco. Monfalcone, addì 1° luglio 1946 Dott. Edoardo Denaro — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946'inscritto al N.° 18371 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1805 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE L. CHIOZZA & C.° Industriale Immobiliare Triestina Società per azioni con sede in Trieste L’Assemblea generale del 18 luglio 1946 ha approvato il seguente bilancio aj 31 dicembre 1945 : ATTIVO .................................L. 2.317.509.55 PERDITA ................................... -, » 76.594.90 PASSIVO ................................. » 2.394.104.45 IL PRESIDENTE Dott. Ing. Vincenzo Mutarelli Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946 inscritto al N.° 18369 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 105 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE SOCIETÀ’ ANONIMA IMMOBILIARE «TRA I RIVI» TRIESTE - CAPITALE LIRE 560.000.— Bilancio al 31 dicembre 1945 Attività ...................................Lire 601.437.95 Passività ................,................... . » 580.067.05 Utile.......................................Lire 21.370.90 L’ assemblea degli azionisti del 1 agosto 1946 ha riconfermato in carica l’Amministratore Unico Rag. Teodoro Franzoni e ha nominato il collegio sindacale. Dott. Bruno Sandrin — notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 17/8/1946 inscritto N.° 18383 Registro ordine, annotato N.° 1016 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino ISTITUZIONE DI FILIALE Si rende noto il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della «Triestina Appalti e Costruzioni (T.A.E.C.)» Società a r. 1. del 10 agosto 1946 portante istituzione di una filiale della società a Gorizia. Dott. Bruno Sandrin — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 16/8/1946 inscritto al N.° 18380 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1481 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE COSTITUZIONE DI SUCCURSALE Si rende noto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione della «Triestina Appalti & Costruzioni (T.A.E.C.)» Società a r.l. del 28 settembre 1945 portante istituzione di una succursale a Milano. Dott. Bruno Sandrin — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 16/8/1946 inscritto al N.° 18379 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1481 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE Nel procedimento esecutivo immobiliare a peso dell’ immobile T. N, 3287 Trieste Città, casa di civile abitazione in Vìa Limitánea 1, di proprietà del sig. Federico Kerkoc, il Giudice Dott. Rusin, con decreto 23.VIII.1946, e in base all’ art. 569 c.p.c., ha fissato udienza avanti a sè per il giorno 25 settembre 1946 ore 11, Palazzo di Giustizia, Stanza 235, per provvedere in ordine all’ istanza di vendita presentata dalla creditrice pignorante sig.a Vita Calandrucoio ved. Laurenti. Trieste, 26 agosto 1946 Il Cancelliere Giovanni Ianni AVVISO PER CAMBIAMENTO DI NOME Il Procuratore Generale di Trieste con decreto in data 4 maggio . 946 ha autorizzato la pubblicazione della domanda nell’ interesse del minore Mario Basso di Gino, nato in Trieste il 27 novembre 1945 e quivi residente per cambiare il nome «Mario» in quello di «Alberto». Chiunque abbia interesse è invitato di farvi opposizione entro giorni trenta, a termini di legge. PROCURA GENERALE DI STATO PRESSO LA CORTE D’APPELLO TRIESTE «Si rende noto che ABELIC DOTT. ANTONIO fu Antonio, res. in Siezano (Novara) ha presentato domanda al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste intesa ad ottenere il cambiamento di cognome da quello di ABELIC in quello originario di GOSETTI e ciò a sensi dell’ art. 158 dell’ Ordinamento dello Stato Civile.» «Si invita chiunque avesse interesse a presentare la sua opposizione entro il termine di giorni trenta dalla data della inserzione, con atto notificato al Procuratore Generale per mezzo di Ufficiale Giudiziario.» Con perfetta osservanza. Trieste, 17 agosto 1946 Avv. F. SFEBOO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Il sottoscritto Oscar STRICH di Isacco, nato a Pesterzsebet (Ungheria) il 23.4.1913 residente a Trieste, Via Maiolica 15, cittadino italiano, ha fatto domanda al Procuratore Generale di Stato presso la Corte d’ Appello di Trieste per essere autorizzato ad aggiungere il cognome LIVERS a quello attuale di STRICII. S’invita chiunque abbia interesse a presentare la sua opposizione entro il termine di giorni 60. Trieste, 12 agosto 1946 Oscar Strich PRETURA DI TRIESTE Ammortamento Decreto 19.6.1946 Pretura di Trieste dichiara definitivo fermo opposto Cassa di Risparmio Triestina, polizza sezione pegni gest. 191/2963 intestato Irma Marcon. Diffida ignoto detentore produrlo questa cancelleria prefiggendogli termine 6 mesi per opposizione. DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA La sig.ra Calcina Annunziata in Russignan Vittorio ha proposto 1’ avviamento del procedimento di morte presunta di suo marito Russignan Vittorio fu Luigi, emigrato in America nel 1928, senza aver dato notizie di sè. S’ invitano tutti quelli che avessero notizia di Russignan Vittorio fu Luigi di dar notizia al Tribunale Civile e Penale di Trieste entro sei mesi dalla data dell’ ultima pubblicazione di questo avviso, dopo di chè si procederà alla pubblicazione di morte presunta. avv. Seleni PRIMA PUBBLICAZIONE Dichiarazione di assenza Il Tribunale di Trieste, prima Sezione, con sentenza 2 luglio 1946, ha dichiarato T assenza di Vivante Angelo fu Giuseppe e Vivante Carmen fu Giuseppe, prelevati dai tedeschi il 29 marzo 1944 - dall’Ospedale Psichiatrico di S. Giovanni in Trieste e quindi deportati. Avv. Umberto Sternberg-Montateli TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA (II pubblicazione) Chiunque abbia notizie di Meacco Giovanni nato a Muggia è invitato segnalare a questo Tribunale entro sei mesi da oggi. Avv. Lino Montico LA EDITORIALE LIBRARIA S. A. Sede in Trieste - Capitale sociale inter. versato Lire 3.960.000.— Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 settembre 1946, alle ore 16, nei locali della Società Tripcovich, per deliberare sul seguente : ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione; 2) Relazione del Collegio dei Sindaci; 3) Presentazione del Bilancio al 30 giugno 1946 e deliberazioni relative; 4) Nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci e determinazione dei loro emolumenti. Il deposito delle azioni per intervenire all’ assemblea deve essere fatto ai sensi dell’ art. 27 dello statuto, entro il giorno 25 settembre 1946, presso la sede della società. Qualora T assemblea andasse deserta i signori azionisti sono convocati all’ assemblea di seconda convocazione che sarà tenuta nello stesso luogo ed alla stessa ora il giorno 1° ottobre 1946. Trieste, 2 settembre 1946 p. Il Consiglio di Amministrazione M. Stavro Santarosa capitale sociale Lire 900.000.— interamente versato I signori Azionisti sono convocati all’ ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA per il giorno 19 settembre 1946 ad ore 12, nella sede sociale in Trieste, via dei Giacinti n.° 34 ed occorendo in seconda convocazione per il giorno 23 settembre 1946 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente : ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per 1’ esercizio chiuso il 30 giugno 1946 - presentazione del Bilancio in tale data e deliberazioni relative. 2) Nomina di un Sindaco effettivo. 3) Fissazione degli emolumenti ai Sindaci effettivi per il triennio. 4) Eventuali. A. A. BAKER & Co. S. A. Il Presidente: Arco Liebman Trieste, lì 27 agosto 1946. ZONA DI GORIZIA N.8 8981-Div. IIIa IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI GORIZIA Visto il Testo Unico delle norme per la protezione della, selvaggina e per P esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016; Vista la proposta della Sezione Provinciale della Caccia; Visto il nulla osta dell’A.M.G.; Visto 1’ art. 19 della Legge Comunale e Provinciale; DECRETA Nella Zona di Gorizia viene disposto il seguente calendario per P annata venatoria 1916-1947 ; 1) per la quaglia dal 1° agosto al 31 dicembre; 2) per la pernice e la starna dal 15 agosto al 31 dicembre 1946; 3) Per il fagiano maschio e per il cotorno (coturnice) dal 19 settembre 1946 al 31 gen- naio 1947; 4) per il francolino dal 15 settembre al 31 dicembre ; 5) per la lepre dal 15 settembre 1946 al 15 gennaio 1947; 6) per gli uccelli di passo, palmipedi e trampolieri la caccia è permessa dal agosto 1° 1946 al 31 marzo 1947. La caccia si può effettuare con i mezzi consentiti dalle vigenti leggi. È sempre vietata la caccia e P uccisione dei caprioli d’ ambo i sessi, della femmina del fagiano, del gallo cedrone (urogallo) e del gallo forcella. Gorizia, lì 24 luglio 1946 II Presidente Hugues TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA NOMINA La Kmečka Banka (Banca Agricola) c.r. a g. 1. in Gorizia rende noto il verbale di seduta comune del suo Consiglio ¿’Amministrazione e Collegio Sindaci d.d. 13 aprile 1946 debitamente registrato portante nomina: Možina Boris a Vicedirettore e Prinčič Luigi a procuratore, con facoltà di firma e rappresentazione a sensi statuto. (Dott. Giuseppe Jakončič) (Giovanni Rijavec) % Gorizia, 3 giugno 1946. Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 3 giugno 1946 inscritto al N.° 4554 reg. d’ ordine, annotato al N.° Cons. IV 79 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.° Cons. IV. Il Cancelliere; Guglielmi Guido 38 Gazzetta Governo Militare Alleato - 5-9-1946 - No. 25 bis TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| GORIZIA Bilancio finale di liquidazione della S.A.C.M.A. al 30 Aprile 1946 ATTIVO .................................... Lire 59.000.1-? PASSIVO ..................................... • ” 59.000.— Quote da rimborsare ai soci ............... Lire 59.000.— IL LIQUIDATORE Gorizia, lì 30/4/1946. (firma illeggibile) Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 27 luglio 1946 inscritto al N.° 4567 del reg. d’ ordine, annotato al N.° 151 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.° II. Il Cancelliere: Guglielmi Guido TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA Bilancio finale di liquidazione della S.A.C.T.A. al 30 Aprile 1946 Lire 66.000.— __»__66.000.— Lire 66.000.— IL LIQUIDATORE Gorizia, lì 30/4/1946. (firma illeggibile) Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 27 luglio 1946 inscritto al N.° 4566 del reg. d’ ordine, annotato al N.° 150 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.° 11. 11 Cancelliere: Guglielmi Guido TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA Bilancio finale di liquidazione della S.A.C.C.A. al 30 Aprile 1946 ATTIVO .................................Lire 54.000.— PASSIVO .................................. ..» 54.000,— Quote da rimborsare ai soci ............ Lire 54.000.— IL LIQUIDATORE Gorizia, lì 22/7/1946. (firma illeggibile) ATTIVO ................ PASSIVO ............... Quote da rimborsare ai soci Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 27 luglio 1946 inscritto al N.° 4565 del reg. d’ ordine, annotato al N.° 149 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.° 11. Il Cancelliere: Guglielmi Guido IL CANCELLIERE DELLA PRETURA DI GORIZIA Rende noto che con decreto dd. 29 luglio 1946 questo Pretore ha nominato curatore dell’ eredità giacente della defunta Toeroek Elena fu Giuliana, 1’ avv. Piero Pinausi di Gorizia. Gorizia, 6 agosto 1946 IL CANCELLIERE: (Qhergorina) ERRATA - CORRIGE A pag. 35 della Gazzetta del Governo Militare Alleato n. 23 C - 5 agosto 1946 venne erroneamente indicata la data della seconda convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci de «LA FAMIGLIA» per il giorno 11 settembre 1946 alle ore 18 anziché per il giorno 21 settembre 1946 alle ore 18, come qui si rettifica. ZONA DI POLA ARSA - SOCIETÀ’ MINERARIA CARBONIFERA PER AZIONI sede: Arsia - capitale L. 100.000.000.— versato. L’ assemblea straordinaria dei soci, radunatisi a Roma il 2 agosto 1946 e verbalizzata per atto Notaio Rosa di Roma, ha. deliberato il trasferimento della sede sociale da Arsia (Pola) a Trieste e la conseguente modificazione del 1° comma dell’ art. 2 dello statuto sociale nel nuovo testo seguente: «La società ha sede a Trieste», fermo il resto. L’ atto è stato omologato con decreto del Tribunale di Pola in data 16 agosto 1946. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 17 agosto 1946 ed inscritto al N.° 61/46 del registro d’ ordine, al N.° 142 del registro società. Il Cancelliere: A. Zaratin Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/8/1946 inscritto al N.° 18387 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1884 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA TRASFERIMENTO DI SEDE DI SOCIETÀ’ A RESPONSABILITÀ’ LIMITATA Si rende noto il verbale dell’ assemblea della «Società Cave Trasporti Minerali Istriani (S.C.A.T.M.I.) a resp. lim. con sede in Pola, cap. Lire 100.000.— int. versato, tenutasi in Pola il 9 febbraio 1945 come da mio rogito pari data n.° 3792 di rep. regolarmente registrato, nella quale è stato deliberato il trasferimento della sede sociale da Pola a Trieste, via G. Carducci n.° 8 colla conseguente modifica dell’ art. 2 del contratto sociale e 1’ istituzione di una Filiale a Pola, via Lepanto n.° 6 colla conseguente soppressione della Filiale di Trieste. Il Tribunale di Pola con decreto 22 marzo 1945 ha ordinato l’iscrizione e la pubblicazione delle deliberazioni suddette. Per estratto conforme. • Doti. Carlo Franchi — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 31 agosto 1946 ed inscritto al N.° 24 del registro d’ ordine, N.° 105 del registro società. Il Cancelliere: A. Zaratin I soci della S. A. Civile Immobiliare Adriatica con sede in Eovigno, il capitale di lire 5500.000.— in loro assemblea straordinaria del cinque marzo millenovecento -quarantasei, come da verbale pari data rogito notaio Tavolaccini Avv. Giuseppe, registrato, deliberavano di nominare quale nuovo amministratore Unico il Prof. Comm. Vincenzo Eizzo, di integrare il Collegio Sindacale, ed il trasferimento della sede sociale da Eovigno a Vercelli. II Tribunale Civile e Penale di Pola con suo Decreto del quattro luglio 1946 ordinava che tale delibera assembleare fosse depositata e trascritta. Giuseppe Tavolaccini — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola il 9 agosto 1946; inscritto al N.° 59 registro d’ ordine N.° 147 registro società. Il Cancelliere: A. Zaratin N.o 1072 ISTITUTO DI CEEDITO FONDIABIO DELL’ ISTEIA in liquidazione - POLA ELENCO delle cartelle fondiarie conv. 4% sorteggiate il l6 agosto 1946 che saranno rimborsabili dal 1° ottobre 1946: da Lire 100.— Nri 247, 327. da Lire 120,— Nri 862, 879, 914, 983, 1069, 1279, 1391, 2064, 2236, 2449. da Lire 500.— Nri 621, 834. da Lire 600,— Nri 152, 315, 962, 1012, 1269, 1737. da Lire 1200.— Nri 55, 929, 2589. 2811, 3082, 3623, 3799, 4497, 4830, 4858, 6126, 6275, 6688, 7413, 7571. da Lire 2000,— Nri 157, 311, 789. da Lire 5000.— Nri 613, 1134, 2211. Pola, 1 agosto 1946. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA TEASFEEIMENTO DI SEDE L’ assemblea straordinaria 14 maggio 1946 della società a garanzia limitata «Marini & C.» primaria Distilleria Istriana con sede in Fasana (Pola) ha deliberato il trasferimento della Sede sociale a Trieste via Vasari 22. Il Tribunale di Pola ha omologato la deliberazione suddetta. Doti. Carlo Franchi — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile e penale di Pola li 19 agosto 1946 ed inscritto al N.° 63 del registro d’ ordine N.° 98 del registro società. Il Cancelliere: A. Zaratin TRASFERIMENTO DI SEDE L’ assemblea straordinaria 16 maggio 1946 della società per azioni «IMMOBILIARE AGRICOLA ISTRIANA» «IMMAS» con sede in Pola ha deliberato il trasferimento della Sede sociale da Pola a Trieste via Vasari n. 22 Il Tribunale di Pola ha omologato la deliberazione suddetta. Dott. Carlo Franchi — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 19 agosto 1946 ed inscritto al N.° 62 del registro d’ ordine, al N.° 136 del registro società. Il Cancelliere: A. Zaratin TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA Estratto autentico con mio rogito Pola 14 agosto 1946 N. 32360 registrato 19 agosto 1946 N. 119 - I. la Ditta «Roberto Dejak & C.» in Pola ha nominato suoi procuratori generali con firme sia congiuntive che disgiuntive i signori Ida Dejak fu Luigi in de Ermanni e Magnarin Dott. Alfredo. Dott. Francesco laschi — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola 11 22 agosto 1946 ed inscritto al N.° 65 del registro d’ ordine, al N.° 36 Reg. A II. Il Cancelliere: A. Zaratin