$ BOLLETTINO UFFKUHi DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina, 20 ottobre 1945 Tip.: Consorziale - Prezzo Lit. 10-— CONTENUTO: 9. Regolamento sulla sistemazione delle mercedi e salari degli operai e dipendenti nelle imprese pubbliche ed economiche e private nelle istituzioni ed organizzazioni privale sul territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per 11 Litorale Sloveno. 10. Ordinanza sull’equivalente in denaro per le prestazioni in 13. Ordinanza concernente la istituzione di scuole medie. 14. Ordinanza per il regolamento degli scambi delle realità, imprese industriali e commerciali. 15. Ordinanza concernente il controllo sull’educazione della gioventù. natura. IL Decreto sul cambiamento e completamento del decreto per l'attuazione delle obbligatorie assicurazioni sociali sul territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Libe-_ razione Nazionale per il Litorale Sloveno. 12. Ordinanza sulla nomina della provvisoria amministrazione presso l’Istituto Regionale per l’Assicurazione Sociale a Capodistria. 16. Decreto della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale in AjdoväCina sull'istituzione dell’Agenzia di collocamento e delle dipendenti delegazioni per 11 Litorale Sloveno e sul collocamento obbligatorio del lavoro. 17. Ordinanza sulla convalidazione e autenticazione delle pagelle scolastiche di scuole private. 18. Errata corrige. 9. Regolamento sulla sistemazione delle mercedi e salari degli operai e dipendenti nelle imprese pubbliche ed economiche e private nelle istituzioni ed organizzazioni private sul territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno La Delegazione del C.R.L.N. per il Litorale Sloveno in base all’omologazione dell’Amministrazione Militare dell’Armata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria, Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste dd. 31 luglio 1945 ha emanato il seguente regolamento. Art. 1, Agli operai sotto i 18 anni di età per la medesima occupazione e collo stesso effetto quale viene raggiunto dall’operaio oltre i 18 anni spetta la paga giornaliera nel medesimo ammontare come all’operaio oltre i 18 anni. Art. 3. Gli operai e dipendenti che lavorano in condizioni specialmente gravi, malsane e per la vita pericolose, ricevono un’aggiunta speciale di L. 3.— all’ora. Art. 4. Per gli apprendisti nelle officine industriali ed imprese industriali viene fissato il seguente guadagno orario con riflesso alla classe caroviveri: Classe di caroviveri in lire I. IL III. a) sino a 6 mesi dì tirocinio Si- 6.50 5.50 b) dai 6 mesi sino ai 18 mesi di tirocinio li— 9.50 8.— c) dai 18 sino ai 30 mesi di tirocinio . . 15.50 13,— 11,— dì dai 30 sino ai 36 mesi di tirocinio . . 20.- 17.— . 14,— Le mercedi ed i salari per le forze lavoratrici maschili e femminili nello stesso lavoro e collo stesso effetto sono uguali. Art 2. Per gli operai oltre i 13 anni d’età vengono stabilite le seguenti mercedi orarie tenuto il calcolo della classe di caro-viveri: Classe di caroviveri i. xu. III. dai ai dai ai dai ai a) per i non qualificati b) per i semiqualificati 27,50 34,— j 23.— 29.50 •20,— 23,— (autodidatti e commessi professionali) 34,— 38.50 29.50 32.50 23,— 27.50 c) per i qualificati . . d) per gli operai capi 38.50 49,— 32.50 41.50 27.50 34,— stabili (capigruppo e capi partite) special-niente qualificati o-perai, di fatto equipa- . j ' 1 rati agli operai capi 49,— 58.50 !, 41.50 49,— : 34,— 40,— Agli operai sotto gli anni 18 d’età viene fissato T80% di guadagno orario di cui il capoverso sopra. Art. 3. Per i dipendenti in tutte le imprese, istituzioni ed organizzazioni private vengono fissati i seguenti salari: in lire 1/2 per il personale tecnico ausiliare 5.500.----- 7.950.— 1/2 per il personale professionale ed amministrativo e tecnico .... 5.825.----9.175.— 11 1 per i praticanti che hanno assolto de scuole medie....................... 6.725.---- 7.350.— II 2 per i praticanti che hanno assolto le scuole superiori................... 7.350.---- 7.950.— L1I/1 per ^assistenti inferiori..... 7.350.------------ 9.800.— III/2 per assistenti superiori...... 9.800.----------- 12.225,— Ili/3 per assistenti indipendenti .... 12.225.--- 14.050,— IV/l per amministratori speciali .... 14.050.--- 15.900.— IV 2 per amministratori generali .... 15.900.--- 18.350.— Nella seconda classe caroviveri i salari si ribassano per il 15% e nella terza per il 30% in confronto ai salari del precedente capoverso. Art. 6. Per gli apprendisti nei negozi, nelle organizzazioni consorziali ed imprese fuori di quelli occupati nelle officine In- I. li. III. in lire 1.550,— 1.300.— 1,075.— 2.150.— 1.825.— 1.500,— 3.075.— 2.600.— 2.150.— 3.975,— 3.400,— 2.800.— dustriali ed imprese industriali si fissano i seguenti salari mensili secondo le classi di caroviveri: Classe di caroviveri i?)'dai 6 mesi sino ai 18 mesi di tirocinio . . . .............. c! dai 18 mesi sino ai 30 mesi di tirocinio..................... f1 dai 30 mesi sino ai 36 mesi di tirocinio.....................3.973. Art. 7. L’amministrazione deU’impresa d’accordo coll'organizzazione sindacale dell’impresa risp. col delegato degli operai presso l’impresa, fisserà le mercedi nei limiti dell’art. 2. del presente regolamento avendo riguardo alla capacità professionale, responsabilità e gravità del, lavoro che richiedono le singole funzioni della professione come pure farà lo spostamento secondo l’art. 5 del presente regolamento giusta le capacità, rendimento e coscienza del lavoro. Inoltre stabilirà a quali operai e dipendenti spetta raggiunta di cui all’art. 3 del presente regolamento. , Art. 8. Oltre le paglie giornaliere ed i salari come stabiliti nei presente regolamento verrà corrisposto a tutti gli operai e dipendenti l’aggiunta giornaliera per i figli nell’ammontare di lire 23 risp. l’aggiunta mensile di lire 575,— per ciascun figlio sino ai 14 anni di età risp. 18 anni di età in quanto frequentano la scuola e non guadagnano da soli. ferenza dal lo luglio sino al 39 settembre 1945 sarà corrisposta in rate non più tardi al 31 marzo 1946. Agli operai e dipendenti licenziati come pure a coloro che saranno licenziati prima del 31 marzo 1946 la differenza summenzionata deve essere corrisposta tosto risp. ai licenziamento. I datori di lavoro che corrisponderanno maggiori o minori paghe giornaliere e salari come stabilito nel presente regolamento, saranno puniti a mente dell’art, 15 del presente regolamento. Art. 15. Le contravvenzioni delle disposizioni del presente regolamento verranno punite con pena pecuniaria e ciò nell’ammontare del duplo sino al decuplo della differenza accertata per le paghe giornaliere e salari mensili pagati in più od in meno. Queste multe affluiscono a favore del fondo per la ricostruzione presso la Delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale Regionale. Art. 16. Tutti i decreti e disposizioni finora emanati sul territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno che regolano l’ammontare delle paghe giornaliere e salari sono messi fuori vigore col presente regolamento. Art. 17. II presente regolamento entra in vigore tosto. AjdovSSina, li 30 settembre 1945. Per il Caposezione: Dr. Zalka Baiti ni. p. II. segretario della Delegazione: France PerovSek m. p. Art. 9. Lo spostamento delle mercedi secondo la classe caroviveri la Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno ordinerà con ordinanza separata. Art. 10. Per il lavoro fuori dell’orario come pure per il lavoro alle domeniche e giorni festivi gli operai riceveranno un aumento del 50% sulle paghe corrisposte per il regolare tempo lavorativo, i dipendenti poi un aumento del 50% sui salari mensili computando 25 giorni lavorativi per il mese. Art. IL Nel pagamento delle paghe giornaliere e salari mensili, disposto nel presente regolamento l’impresa diffalcherà la ricchezza mobile ed i contributi per l'assicurazione che per legge deve corrispondere l'operaio o il dipendente. Delegazione del C.R.L.N. per il Litorale Sloveno Sezione assistenza sociale No. 590-1/43. 10. Ordinanza sull’equivalente in denaro per le prestazioni in natura In relazione al paragr. 7, ultimo capoverso, deH’Crdmanza sulla esecuzione delle assicurazioni sociali del 6/8/45 e sentito il parere dei sindacati, viene fissata la seguente tabella dell'equivalente per le prestazioni in natura, il cui valore viene computato dall’Istituto Regionale per le Assicurazioni Sociali nelle mercedi operaie, oltre alle prestazioni in danaro. Natura delle prestazioni: Equivalente in live: Alt, 1.2. Il pignoramento degli emolumenti per ì crediti d’indole privata può colpire soltanto la terza parte di questi, mentre perii sostentamento dovuto la metà degli emolumenti stabiliti nel presente regolamento. Art. 13. Tutte le controversie in dipendenza del presente regolamento tra i datori di lavoro risp. l’amministrazione dell’impresa da un lato e l’operaio risp. l’organizzazione sindacale dall’altro lato vengono risolte dai Comitati di Liberazione Nazionale urbani e locali. Contro le decisioni dei Comitati di Liberazione Nazionale urbani e locali hanno le parti il diritto di gravame alla Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale. Il summeTizionato procedimento vale pure per l’art. 15 del presente regolamento. Art. 14. Le paghe giornaliere e salari disposti nel presente regolamento devono essere corrisposte dal l.o luglio 1945 in poi, sicché saranno pagati dal l.o ottobre 1945 totalmente, la dif- I. Mantenimento completo per diluiti 1. con alloggio......................... 85,- - 2. senza alloggio.................................. 75 — il. Mantenimento completo per le donne di. servizio, domestici, e simili 1. con alloggio..................................... 70.— 2. senza alloggio .................................. 60.— 111. Singole rate di vitto 1. colazione ....................................... 10.— 2. pranzo . . . . •..................................... 35.— 3. cena . . . ................................. 25.— I V. Alloggio 1. stanza-cucina mensilmente . . . 330.— 2. 1 stanza e cucina » ... 500.— 3. 2 stanze e cucina » . . . x 750.— 4. 3 stanze e cucina » ... 1.000.— 5. Ogni ulteriore stanza » ... 165,— ■ 6. singola stanza ammobiliata ». ... 300.— 7. dormitorio in stanza comune al giorno . . . 5.— V. Vitto ed accessori 1. grano al quintale...................... 725 — 2. riso » .................. 630.— * 3. granoturco » .................. 595.— 4. orzo » 630.— 5. avena » 630.— 6. fagioli, piselli » ..................1.150.— 7. patate » .................. 500.— 8. farina di frumento » .................. 1.600.— 9. farina tipo unico » .................. 825.— 10. farina di segala » 725.— 11. farina di granoturco » .................. 660.— 12. farina di orzo » .................. 725.— 13. semola crusca » 495,— li. pane al kg. ....................... 13.— 15. lardo affumicato » ............... 130.— 16. strutto » 80.— 17. burro » .................. 100.—■- 18. olio » . . .............. 45.— 19. latte » .................. 10.— 20. vino al litro ..................... 13.— 21. birra » 13.— 22. aceto » 13.— 23. suini per ogni capo . ................. 2.660.— 24. pecore » 1.000,— 25. capre » 1.650,— Ajdovščina, 21 settembre 1945. Per il Caposezione assistenza sociale: Or. Zalka Battìi m. p. 11. Decreto sul cambiamento e completamento del decreto per l’attuazione delle obbligatorie assicurazioni sociali sul territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno Art. 1. .Vengono cambiati risp. completati gli art. 7, 11, 13, 14, 15, 19 del decreto n. 2 del 6 agosto 1945 per l’attuazione delle obbligatorie assicurazioni sociali sul territorio della Delegazione del C.'H.'LiN. per il litorale Sloveno e ciò come segue: Art. 2 (art. 7). Nello stabilire l'aumento del guadagno nei sensi del presente articolo si deve tener non solo delle percezioni in denaro alle quali l’operaio o dipendente ha diritto ai sensi del contratto d’impiego, risp. a sensi dei decreti delle autorità popolari: concernenti la, regolazione delle mercedi e dei salari. per le ore lavorative normali stabilite, ma anche degli assegni in natura percepiti in sostituzione integrale o parziale della paga o mercede. Art. 3 (art. 1-1). Per rassicurazione ‘dei dipendenti di ruolo statali e delle amministrazioni autonome (ai quali il loro datore eli lavoro direttamente assicura il diruto alla pensione, e per caso di malattia ed inabilità al lavoro pagano proventi speciali totalmente per un periodo di tempo non minore di 6 mesi) l’istituto assicuratore commisurerà soltanto il contributo del 7% perii caso di malattia e ciò: a) per l'epoca dal I. aprile 1945 sino al 30 .giugno 1945 secondo la I. classe di mercede; b) per l’epoca dal I. luglio. 1945 in poi. secondo la ¡11. classe di mei cede, offrendo ai menzionati assicurati ed ai loro familiari tutte le prestazioni di malattia previste dalla legge, eccezione fatta per le sovvenzioni di sostentamento intera e dimezzata. Art. 4 (art. 13). (3 capoverso) : sovvenzione di sostentamento se la malattia è unita colla inabilità al lavoro ed ha una durata maggiore di 3 giorni, per la durata della provvisoria inabilità, cominciando dal 4.o giorno d’inabilità al lavoro, se poi l’inabilità di guadagno non cesserebbe prima, per 26 settimane e ciò nel-rammonta.-e giornaliero di due terzi della mercede assicurata; agli assicurati associatisi nell’anno prima della malattìa per un’epoca non minore di 6 mesi, risp. che erano assicurati in due anni almeno per un periodò di giorni comprendenti un anno, l’istituto assicuratore può secondo le disponibilità finanziarie pagare il sussidio di sostentamento anche per il periodo di inabilità di guadagno oltre .26 settimane però non oltre 52 settimane. II. datore di lavoro è tenuto nel caso di malattia fino a 3 giorni versare al operaio la mercede normale e ciò al più assieme per 6 giorni in un anno. Art. 5 (art. 14). In caso di morte dell’assicurato la famiglia ha diritto al--l’indennità funeraria e ciò nella ragione del trentuplo della mercede assicurata, però il minimo imporlo di L. 3600.—. Art. 6 (art. il5). (2 capoverso): il sussidio per il corredino nell’importo di L. 1000.— per ciascun bambino nato vivo ; (3 capoverso): la sovvenzione di allattamento all’assicurato per il periodo di 12 settimane dppo la cessazione della sovvenzione di puerperio neli’importo giornaliero di L. ,20.—. Art. 7 (art. 19). l.’ente dell’assicurazione obbligatoria corrisponderà agli operai e dipendenti raggiunta per i figli nell’importo di Lire 23.— per ogni giorno lavorativo risp. Lire 575.— per ogni figlio sino ai ,14 anni compiuti risp. sino ai 18 anni se il figlio studia e non ha nessuna occupazione; li presente decreto ha efficacia retroattiva dal 1. luglio 1945 però la forza obbligatoria subentra col giorno della pubblicazione. Ajdovščina, lì 21 settembre 1945. Per il Caposezione: Il segretario della Delegazione: dr. Zalka Batic, m. p. France PerovSek, m. p. Delegazione del C.R.L.N. per il Litorale Sloveno 12- Ordinanza In base dell'alt. 22 del decreto per l’attuazione dell’assicurazione sociale sul territorio della Delegazione del C.R.L.N. per li ’Litorale Sloveno del 6-8-1945 nomina la Delegazione del. C.R.L.N. la provvisoria amministrazione presso l’Istituto Regionale per l’Assicurazione Sociale a Capodistria: 1. Urbančič Alojzij, industriale in legname, a Bač presse II. Bistrica; 2. Felluga Mario, operaio, Isola; 3. Primožič -lože, segretario del Comitato Sindacalo per la zona B; 4. Kenda Jože, minatore a Idria. Ajdovščina, lì 22 settembre 1945. Per il Caposezione: Il Delegato C.R.L.N.: dr. Zalka. Batti, m. p. France PerovSek, m. p. 13- Ordinanza concernente la istituzione di scuole medie La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno in base alla omologazione dei ia amministrazione militare dell’Armata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria* e Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il litorale Sloveno e Trieste del 31 luglio 1945 ita emanato la seguente ordinanza. Art. 1. Sul territorio della- Delegazione del Comitato .Regionale di (Liberazione Regionale coll’anno scolastico 1945-46 vengono istituite le seguenti scuole medie inferiori del tipo unico: Tolmin, Idrija, Cerkno, Ajdovščina, Ilirska ¡Bistrica, Koper e Herpelje-Kozina. Art. 2. A 'Postojna si- istituisce una scuola media completa con le classi parallele del g-innasio classico. Art. 3. A Idrija viene istituita una scuola media tecnica colla sezione per l’industria mineraria. NelNjaso di bisogno sarà aggregata alla scuola la sezione meccanica ed elettrotecnica. Nella prima classe vengono accolti per l’anno scolastico 1945-Ì94G 40 studenti. Art. 4. A Koper viene istituita una scuola media commerciale-nautica. La scuola media nautica avrà per l’anno scolastico 1945-46 soltanto la prima classe, le altre classi saranno completate progressivamente. Per l’anno scolastico 1945-46 saranno accolti 30 studenti. Art. 5. In base al numero degli alunni iscritti la sezione per l’istruzione presso la Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale emetterà dettagliate disposizioni riguardo l’articolo 1 della presente ordinanza. Art. 6. 11 piano ed il programma degli studi viene disposto dalla sezione per l’istruzione della Delegazione del Comitato Regionale di L. N. Art. 7. La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione. Ajdovščina, il 28 settembre 1945. Il Caposezione: Tone Sosič, m. p. 14. Il segretario della Delegazione: France PerovSeic, m. p. Ordinanza per il regolamento degli scambi delle realità, imprese industriali e commerciali La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Na zionale per il .Litorale ¡Sloveno in base all’omologazione dell’amministrazione militare deH’Armata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria e Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 31 luglio 1945 ha promulgato la seguente ordinanza. Art. 1. Sino ad ulteriore decretazione si proibisce ogni alienazione come pure .aggravamento delle realità di ogni genere senza l’omologazione della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale in AjdovSCina. Per l’omologazione dell’aggravamento-sino a 10.000 lire è competente il Comitato Distrettuale di ¡Liberazione Nazionale. Art. 2. 11 divieto di cui l’art. 1 della presente ordinanza vale pii-e per le imprese Industriali e commerciali. Art. 3. . Tutti i contratti in Questione stipulati dopo il 1. maggio 1945 che non sono stat'L ancora omologati devopo essere presentati per la revisione fino al 1. dicembre 1945. Art. 4. La trasgressione delle. presenti disposizioni si punisce giusta la disposizione dell’ordinanza sulla repressione del sabotaggio e della speculazione. Art. 5. Il presente divieto non concerne i trasferimenti della facoltà per successione. Art. 6. La presente ordinanza entra in vigore al giorno della pubblicazione nel 'Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, 1. ottobre 1945 Il segretario della Delegazione: France PerovSek, m. p. 15. Ordinanza concernente il controllo suH’educazion.e della gioventù La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il* Litorale Sloveno all’omologazione dell’amministrazione militare dell’Armata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria e ¡Fiume ed il litorale -Sloveno ed in base all’auto-rizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per 11 Litorale Sloveno e Trieste del 3(1 luglio 1945 emana la seguente ordinanza. A scopo del controllo su tutti coloro ai Quali è affidatala educazione della gioventù, alla quale si deve dedicare la più premurosa attenzione, si dispone: Art. 1. Le scuole private e corsi di qualsiasi carattere, case dello studente (collegi) possono svolgere la loro attività soltanto avendo ottenuto una precedente autorizzazione dalla sezione per l’istruzione della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, che nomina ur. delegato col compito di controllare l’attività- della scuola rispettivamente del corso. Art. 2. Tutti gli Istituti di cui l’alt. 1, sono tenuti di presentare fino al lo ottobre 1945 una domanda per l’autorizzazione del funzionamento. Art. 3. L’ommissione della domanda si punisce colla pena sino a lire 10.000.— ed in casi più gravi con i lavori forzati. Art. 4. La presente ordinanza entra tosto in vigore. Ajdovščina, li 1 ottobre 1945. Il Caposezione: Tone Sosič, m. p. D segretario delia Delegazione: France PerovSek, in. p. V. Vitto ed accessori 1. grano al quintale...................... 725.- 2. riso » 630,- 3. granoturco » 595.- 4. orzo » 630.- 5. avena » 630,- 6. fagioli, piselli » 1.150.- 7. patate » ...........: . . 500.- 8. farina di frumento » ........ 1.000.- 9. farina tipo unico » 825,- 10. farina di segala » 725,- 11. farina di granaturco » 660,- 12. farina di orzo » 725.- 13. semola crusca » 495.- 14. pane al kg. ........................ 13.- 15* lardo affumicato » 130.- 16. strutto » *.................. 80.- 17. burro » 100.- 18. olio »............................ 45,- 19. latte » 10.- 20. vino al litro ...................... 13.- 21. birra » .................. . 13.- 22. aceto » 13.- 23. suini per ogni capo................... . 2.660.- 24. pecore » 1.000.- 25. capre » 1.650,- AjdovSCina, 21 settembre 1945. Per il Caposezione assistenza sociale: Dr. Zalka Batic m. p. 11. Decreto sul cambiamento e completamento del decreto per l’attuazione delle obbligatorie assicurazioni sociali sul territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno Art. 1. Vengono cambiati risp. completati gli art. 7, 11, 13, 14, 15, 19 del decreto n. 2 del 6 agosto 1945 per l’attuazione delle obbligatorie assicurazioni sociali sul territorio della Delegazione del C.R.L.N. per il litorale Sloveno e ciò come segue: Art. 2 (art. 7). Nello stabilire l’aumento del guadagno nei sensi del presente articolo si deve tener non solo delle percezioni in denaro alle quali l’operaio o dipendente ha diritto ai sensi del contratto d’impiego, risp. a sensi dei decreti delle autorità popolari concernenti la regolazione delle mercedi e dei salari. per le ore lavorative normali stabilite, ma anche degli assegni in natura percepiti in sostituzione integrale o parziale della paga o mercede. Art. 3 (art. Il), Per rassicurazione dei dipendenti di ruolo statali e delle amministrazioni autonome [ai quali il loro datore di lavoro direttamente assicura il diruto alla pensione, e per caso di malattia ed inabilità al lavoro pagano proventi speciali totalmente per un periodo di tempo non minore di 6 mesi) l’istituto assicuratore commisurerà soltanto il contributo . del 7% per il caso di malattia e ciò: a) per l’epoca dal 1. aprile 1945 sino al 30 ,giugno 1945 secondo la l. classe di mercede; b) per l'epoca dal !. luglio, 1945 in poi secondo la HI. classe di mercede, offrendo ai menzionati assicurati ed al loro familiari tutte le prestazioni di^malattia previste dalla legge, eccezione fatta per le sovvenzioni di sostentamento intera e dimezzata. Art. 4 (art. 13). (3 capoverso): sovvenzione di sostentamento se la malattia è unita colla inabilità al' lavoro ecl ha una durata maggiore di 3 giorni, per la durata della provvisoria inabilità, cominciando dal 4.o giorno d’inabilità al lavoro, se poi l'inabilità di guadagno non cesserebbe prima, per 26 settimane e ciò nel-l’ammonta-’e giornaliero di due terzi della mercede assicurata; agli assicurati associatisi nell’anno prima della malattia per un'epoca non minore di 6 mesi, risp. che erano assicurati in due anni almeno per un periodo di giorni comprendenti un anno, l'istituto assicuratore può secondo le disponibilità finanziarie pagare il sussidio di sostentamento anche per il periodo di inabilità di guadagno oltre 26 settimane però non oltre 52 settimane. lì datore di lavoro è tenuto nel caso dì malattia fino a 3 giorni versare al operaio la mercede normale e ciò al più assieme per 6 giorni in un anno. Art. 5 (art. 14). In caso eli morte dell’assicurato la famiglia ha diritto all’indennità funeraria e ciò nella ragione del trentuplo della mercede assicurata, però il minimo importo di L. 3600.—. ' Art. 6 (art. 15). (2 capoverso): il’sussidio, per il corredino nell’importo di L. 1000.— per ciascun bambino nato vivo ; (3 capoverso): la sovvenzione di allattamento all’assicurato per il periodo di 12 settimane dopo la cessazione della sovvenzione di puerperio nell’importo giornaliero di L. 20.—. Art. 7 (art. 19). 1,’ente dell’assicurazione" obbligatoria corrisponderà agli operai e dipendenti raggiunta per i figli nell’importo di Lire 23.— per ogni giorno lavorativo risp. Lire 575.— per ogni figlio sino ai 14 anni compiuti risp. sino ai 18 anni se il figlio studia e non ha nessuna occupazione. Il presente decreto ha efficacia retroattiva dal 1. luglio 1945 però la forza obbligatoria subentra col giorno della pubblicazione. Ajdovščina, lì 21 settembre 1945. Per il caposezione: Il segretario della Delegazione: dr. Zalka Balìe,, m. p. France PerovSek, m. p. Delegazione del C.R.L.N. per il Litorale Sloveno 12- Ordinanza In base dell’art. 22 del decreto per l’attuazione dell’assicurazione sociale sul territòrio della Delegazione del C.R.L.N. per il Litorale Sloveno del 6-8-1945 nomina la Delegazione del C.R.L.N. la provvisoria amministrazione presso l’Istituto Regionale per l’Assicurazione Sociale a Capodistria: 1. Urbančič Alojzij, industriale in legname, a Bač presso 11. Bistrica; 2. Felluga Mario, operaio, Isola; 3. Primožič Jože, segretario del Comitato Sindacale per la zona B; 4. Kenda Jože, minatore a Idria. ~ Ajdovščina, lì 22 settembre 1945. Per il Caposezione: Il Delegato C.R.L.N.: dr. Zalka Balli, m. p. France PerovSek, m. p. 13> Ordinanza concernente la istituzione di scuole medie La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno in base alla omologazione della amministrazione militare dell’Annata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria e Piume éd il Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 3! luglio 19-45 ìià emanato la seguente ordinanza. Art. 3. Art. 1. * Sul territorio delia Delegazione del Comitato .Regionale di Tutti i contratti in questione stipulati dopo il 1. maggio 1945 e’he non sono stati ancora omologati devono essere presentati per la revisione fino al 1. dicembre 1945. (Liberazione Regionale coll’anno scolastico 1945-46 vengono istituite le seguenti scuole medie inferiori del tipo unico: Tol-min, Idrija, Cerkno, AjdovSCina, Tlirska Districa, Koper e Art. 4. Herpelje-Kozina. Art. 2. A 'Postojna si istituisce una scuola media completa con le classi parallele del ginnasio classico. La trasgressione delle presenti disposizioni si punisce giusta la disposizione dell’ordinanza sulla repressione del sabotaggio e della speculazione. Art. 3. Art. 5. A Idrija viene istituita una scuola media tecnica colla sezione per l’industria mineraria. Nel caso di bisogno sarà ag- Il presente divieto non concerne i trasferimenti della facoltà per successione. gregata alla scuola la sezione meccanica ed elettrotecnica. Nella prima classe vengono accolti per l’anno scolastico 1945- Art. 6. 1946 40 studenti. Art. 4. La presente ordinanza entra in vigore al giorno della pubblicazione nel -Bollettino Ufficiale. A Koper viene istituita una scuola media commerciale-nautica. La scuola media nautica avrà per l’anno scolastico 1945-46 soltanto la prima classe, le altre classi saranno com- Ajdovščina, 1. ottobre 1945 pletate progressivamente. Per l’anno scolastico 1945-46 saranno accolti 30 studenti. Art. 5. Il segretario della Delegazione: France PerovSek, m. p. In base al numero degli alunni iscritti la sezione per l’istruzione presso la Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale emetterà dettagliate disposizioni ri- 15. Ordinanza guardo l’articolo 1 della presente ordinanza. Art. 6. concernente il controllo sull’educazione della gioventù 11 piano ed il programma degli studi viene disposto dalla sezione per l’istruzione della Delegazione del Comitato Regionale di L. N. Art. 7. La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione. La Delegazione del Comitato Regionale ili Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno all’omologazione dell’amministrazione militare dell’Armata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria e (Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno -e Trieste del 31 luglio 1945 emana la seguente AjdovsCina, il 28 settembre '1945. ordinanza. 11 Caposezione: 11 segretario della Delegazione: Ione Sosti, m. p. France PerovSek, m. p. 14. A scopo del controllo su tutti qoloro ai quali è affidata la educazione della gioventù, alla quale si deve dedicare la più premurosa attenzione, si dispone: Ordinanza Art. 1. per il regolamento degli scambi delle realità, imprese industriali e commerciali La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Na zionale per il Litorale Sloveno in base all’omologazione dell’amministrazione militare dell’Armata .Iugoslava per la Regione Giulia, istria e Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base Le scuole private e corsi di qualsiasi carattere, case dello studente (collegi) possono svolgere la loro attività soltanto avendo ottenuto una precedente autorizzazione dalla sezione per l’istruzione della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, che nomina un delegato col compito di controllare l’attività della scuola rispettivamente del corso. all’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 31 lùglio 1945 ha Art. 2. promulgato la seguente ordinanza. Tutti gli Istituti di cui l’art. 1, sono tenuti di presentare fiiio al ilo ottobre 1945 una domanda per l’autorizzazione del funzionamento. Art. 1. Art. 3. Sino ad ulteriore decretazione si proibisce ogni alienazione come pure aggravamento delle realità di ogni genere senza l’omologazione della -Delegazione ¡del Comitato Regio- L’ommissione della domanda si punisce colla pena sino a lire 10.000.— ed in casi più gravi con i lavori forzati. nale di Liberazione Nazionale in AjdovsCina. Art.. 4. Per l’omologazione dell’aggravamento sino a 10.000 lire è competente il Comitato Distrettuale di (Liberazione Nazionale. La presente ordinanza entra tosto in vigore. Art. 2. Ajdovščina, li 1 ottobre 1945. Il divieto di cui ì’art. 1 della presente ordinanza vale pime per le imprese Industriali e commerciali. Il Caposezione: Il segretario della Delegazione: Tone Sosti, ni. p. France PerovSek, m. p. 16. Decreto della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale in Ajdov$£ìna sull’istituzione dell’Agenzia di collocamento e delle dipendenti delegazioni per il Litorale Sloveno e sul collocamento obbligatorio del lavoro La Delegazione del C.R.L.N. per il Litorale Sloveno in base all'omologazione dell'Amministrazione Militare dell'Esercito Jugoslavo per la Regione Giulia, Istria, Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all'autorizzazione del Comitato Regionale di L. IN. per il Litorale Sloveno e Trieste dd. 31 luglio 1945, ha emanato il seguente decreto. Art. 1. Per tutto il territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno si istituisce l’Agenzia per il collocamento del lavoro colla sede a Postojna. L'Agenzia per il collocamento a Postojna istituisce presso ogni distrettuale e locale Comitato di Liberazione Nazionale una Delegazione per il collocamento come suo organo subordinato ausiliare. Art. 2. ' 1 Il funzionamento del collocamento è una attività sia per trovare un libero posto d’occupazione o per trovare una persona la quale deve esser occupata. L’Agenzia e le delegazioni per il collocamento devono procurare di compilare una quanto più esatta evidenza degli operai disoccupati e dei posti liberi per il collocamento. 2. Per il collocamento si deve prendere in considerazione innanzi tutto: a) La necessità di completare tutti i posti liberi con gli operai aventi il migliore perfezionamento professionale e capacità per il posto in questione. b) Circostanze di rilievo per il posto libero in questione (p. e. lavoro notturno, speciali doti fisiche o intellettuali e simili). c) Condizioni di vita e durata di disoccupazione dell'operaio disoccupato (condizioni economiche, numero della prole, ecc.). Art. 3. Per il più efficace collocamento del lavoro è tenuta l’Agenzia e le Delegazioni subordinate per il collocamento: a) allacciare il più stretto legame con tutti i sindacati degli operai e dei datori di lavoro, con autorità e con le imprese autorizzate; b) entrare in contatto con il possibilmente più grande numero del datori del lavoro onde avere informazioni circa -le richieste della forza lavoratrice; c) organizzare in tutti i luoghi una gratuita o a buon prezzo e spedita pubblicazione degli operai disponibili e - dei vacanti posti; d) indagare se tali posti vacanti si trovano per gli operai insinuati e disoccupati anche presso quei datori di lavoro che non hanno insinuato agli organi per il collocamento tali posti vacanti; e) deliberare ulteriori necessità per l’organizzazione del mercato di lavoro. Art. 4. Il collocamento del lavoro spetta esclusivamente alla competenza dell'Agenzia rispettivamente della delegazione per il collocamento. Ogni altro collocamento del lavoro è proibito. Art. 5. Tiitti i datori del lavoro devono essere insinuati all’Agenzia per il collocamento rispettivamente alle rispettive delegazioni. Art. 6. Per l’entrata o scioglimento del" rapporto di servizio occorre l’omologazione precedente dell’Agenzia per il collocaménto risp. dei suoi organi. L'Agenzia può rifiutare Pappi-ovazione in quanto l’entrata o lo scioglimento de) rapporto del servizio cozzasse contro gli interessi di economia nazionale. Eccezionalmente se il differimento ne traesse per conseguenza. un grave danno personale o materiale, il datore di lavoro può impiegare una forza lavoratrice senza la piecedente approvazione dell’Agenzia; cionondimeno è tenuto di insinuare e di giustificare ogni tal caso, in seguito e ciò non più tardi di 3 giorni. Nello stesso modo devono essere insinuati gli scioglimenti di rappòrto di servizio antecipati e unilaterali (uscita, licenziamento) e la parte chiedente lo scioglimento deve giustificarli entro giorni 3, Art. 7. L’Agenzia per ii collocamento viene gestita dal direttore dell’Agenzia che viene nominato dalla Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale in Ajdovščina. Il direttore dell’Agenzia attende alle sue mansioni giusta le disposizioni vigenti ed a sensi delle direttive della sezione per la previdenza sociale presso la Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale a Ajdovščina. Art. 8. Su proposta del direttore dell'Agenzia, la Delegazione del C.R.L.N. colloca gli altri impiegati occorrenti all’Agenzia. Art. 9. I Comitati di Liberazione Nazionale distrettuali e locali nominano per ciascun distretto e luogo quando vi sia necessario un delegato distrettuale risp. locale per il collocamento dall’ordine degli impiegati distrettuali o locali del C.L.N. Art. 10. Per la copertura delle spese dell'Agenzia e degli organi ausiliari si incassano contemporaneamente coi contributi perle previdenze sociali, speciali contributi per l’ufficio di collocamento. L’ammontare del contributo per il c-ollocamento fissa la Delegazione del . C.R.L.N. Art. 11. il datore di lavoro che impiega o licenzia una forza lavoratrice in contrarietà colle disposizioni come sopra, verrà punito: 1. coll’asporto della forza impiegata; 2. colla sospensione di ripartizione delle forze lavoratrici richieste per una data epoca, 3. collo, multa da 500 sino a 5.000 lire. il dipendente che abbandona il servizio o entra in servizio in contrarietà colle disposizioni come sopra, viene punito colla multa da 50 sino a 1.000 lire. In caso di insolvibilità, la pena pecuniaria viene commutata in una pena di lavori forzati, computando per ogni 100 lire di pena pecuniar ia un giorno di lavoro forzato. Le pene vengono inflitte su proposta dell’Agenzia per il collocamento risp. delle sue delegazioni dai Comitati di Liberazione Nazionale distrettuali, in cui competenza si trova l’azienda risp. l’impresa del .datore di lavoro. . Le pene pecuniarie vengono impiegate per gli scopi sociali dei Comitati Locali di Liberazione Nazionale, di cui competenza è l’azienda risp. l’impresa del datore di lavoro. Art. 1:2. il presente decreto entra in vigore col giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 1. ottobre 1945. II Caposezione: Il Segretario della Delegazione: dr. Zfilkn BaliP, m. p. Franca Perorisele, m. p. 17. Ordinanza Dato a.......... il ...... . Iti . . Il Relatore per l’istruzione: 11 Presidente: sulla convalidazione e autenticazione delle pagelle scolastiche di scuole private La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno in base all’omologazione del-l’Amministrazione militare dell’Armata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria e Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all'autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litoral’e 'Sloveno e Trieste del 31 luglio 1945, Ha emesso la seguente ordinanza. Per Tefficacia legale delie pagelle scolastiche di tutte le scuole private occorre èlle tali documenti siano autenticati e convalidati. Sono ritenute private tutte le scuole che portavano la denominazione di scuola privata e quelle che dopo l’8 settembre 1943 hanno svolto un’attività contraria allo spirito della lotta di liberazione nazionale. La convalidazione predetta viene fatta per le scuole elè-mentari e medie dall’Ispettore scolastico distrettuale su proposta del Comitato Locale di Liberazione Nazionale. Il Comitato di Liberazione Nazionale si servirà del seguente testo: «Il C.L.N. di............dichiara che nulla osta alla convalidazione e_ autenticazione della pagella rilasciata dalla scuola..........nell'anno......... per la classe........ al (la) compagno (al ............... nato a............. il........ ..........». A tergo della pagella stessa rispettore scolastico distrettuale conferma: «Su proposta del C.I..L.N. di................... . di data ............... convalido ed autentico la presente pagella». (Timbro) L’Ispettore scolastico distrettuale " di................................... (Filma, L’Ispettore scolastico distrettuale ne tiene un apposito registro. AjdovSCina, li 6 ottobre 1945. Il Caposezione per l’Istruzione: Torte Sosic, m. p. Il Segretario della Delegazione: France Perovseìi, m. p. 18. ' Errala corrige Nella stampa del Bollettino Ufficiale pei- la Delegazione CRIA n. 1 del 22 settembre 1945: a) Nel Regolamento sul movimento stradale n. G pag. 6 la data: Ajdovščina, lì 24 luglio 1945 viene corretta in: «Ajdovščina, li 24 agosto 1945». b) Nel decreto per la repressione del sabotaggio e della speculazione (pag. 7) viene aggiunta la data «AjdovSCina, lì 25 agosto 1945» alle. fine dello stesso. Dalia Delegazione de) Cltl.N. 16. Decreto della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale in Aj do vii in a sull’istituzione dell’Agenzia di collocamento e delle dipendenti delegazioni per il Litorale Sloveno e sul collocamento obbligatorio del lavoro La Delegazione del C.R.L.N. per il Litorale Sloveno in base all’omologazione deH’Amministrazione Militare dell’Esercito Jugoslavo per la Regione Giulia, Istria, Fiume ed il litorale Sloveno ed in base alTautorizzazio.ne del Comitato Regionale di L. IN. per il Litorale Sloveno e Trieste dd. 31 luglio 1945, ha emanato il seguente decreto. Art, 1. Per tutto il territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno si istituisce l’Agenzia per il collocamento del lavoro colla sede a Postójna. L’Agenzia per il collocamento a iPostojna istituisce presso ogni distrettuale e locale Comitato di Liberazione Nazionale una Delegazione per il collocamento come suo organo subordinato ausiliare. Art. 2. 1. Il funzionamento del collocamento è una attività sia per trovare un libero posto d'occupazione o per trovare una persona la quale deve esser occupata. L’Agenzia e le delegazioni per il collocamento devono procurare di compilare una quanto più esatta evidenza degli operai disoccupati e dei posti liberi per il collocamento. 2. Per il collocamento si deve prendere in considerazione innanzi tutto: a) La necessità di completare tutti i posti liberi con gir operai aventi il migliore perfezionamento professionale e" capacità per il posto In questione. b) Circostanze di rilievo per il posto libero in questione (p. e. lavoro notturno, speciali doti fisiche o intellettuali e simili). c) Condizioni di vita e durata di disoccupazione dell’operaio disoccupato (condizioni economiche, numero della prole, ecc.). Art. 3. Per il più efficace collocamento del lavoro è tenuta l’Agenzia e le Delegazioni subordinate per il collocamento: a) allacciare il più stretto legame con tutti i sindacati degli operai e dei datori di lavoro, con autorità e con le Imprese autorizzate; b) entrare in contatto con il possibilmente più grande numero dei datori del lavoro onde avere informazioni circa le richieste della forza lavoratrice; c) organizzare in tutti i luoghi una gratuita o a btion prezzo e spedita pubblicazione degli operai disponibili e dei vacanti posti: d) indagare se tali posti vacanti si trovano per gli operai insinuati e disoccupati anche presso quei datori di lavoro che non hanno insinuato agli organi per il collocamento tali posti vacanti; e) deliberare 'Ulteriori necessità per ¡’organizzazione del mercato di lavoro. Art, 4. Il collocamento del lavoro spetta esclusivamente alla competenza, dell’Agenzia rispettivamente della delegazione per il collocamento. Ogni altro collocamento del lavoro è proibito. Art. 5. Tutti i datori del lavoro devono essere insinuati all’Agenzia per il collocamento rispettivamente alle rispettive delegazioni. Art. 6. Per l’entrata o scioglimento del rapporto di servizio .'occorre l’omologazione precedente dell’Agenzia per il collocamento risp. dei suoi organi. L’Agenzia può rifiutare l’appro.-vazione in quanto l’entrata o lo scioglimento, del rapporto del servizio cozzasse contro gli interessi di economia nazionale. Eccezionalmente se il differimento ne traesse per conseguenza un grave danno personale o materiale, il datore di lavoro può impiegare una forza lavoratrice senza. la precedente approvazione dell'Agenzia; cionondimeno è tenuto di insinuare e di giustificaie ogni tal caso in seguito evciò non più tardi di 3 giorni. ¡Nello stesso modo devono essere insinuati gli scioglimenti di rapporto di servizio antecipati e unilaterali (uscita, licenziamento) e la parte „ chiedente lo scioglimento deve giustificarli entro giorni 3. Art. 7. L’Agenzia per il collocamento viene gestita dal direttore dell'Agenzia che viene nominato dalla Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale in Ajdovščina. il direttore dell’Agenzia attende alle sue mansioni giusta le disposizioni vigenti ed a sensi delle direttive della sezione per la previdenza sociale presso la Delegazioni» del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale^ a Ajdovščina. Art. 8. Su proposta del direttore'dell’Agenzia, la Delegazione del C.R.L.N. colloca gli altri impiegati occorrenti all’Agenzia. Art. 9. I Comitati di Liberazione Nazionale distrettuali e locali nominano per ciascun distretto e luogo quando vi sia necessario un delegato distrettuale risp. locale per il collocamento dall’ordine degli impiegati distrettuali o locali del C.L.N. Art. 10. Per la copertura delle spese dell’Agenzia e degli organi ausiliari si incassano contemporaneamente coi contributi per le previdenze sociali, speciali contributi per l'ufficio di collocamento. L’ammontare del contributo per il collocamento fissa la Delegazione del C.R.L.N. * Art. 11. II datore di lavoro che impiega o licenzia una forza lavoratrice in contrarietà colle disposizioni come sopra, verrà punito: 1. coll’asporto della forza impiegata; 2. colla sospensione di. ripartizione delle forze lavoratrici richieste per una data epoca, 3. colla multa da 500 sino a 5.000 lire. VI dipendente che abbandona il servizio o entra in servizio in contrarietà colle disposizioni conte sopra, viene punito colla multa da 50 sino a 1.000 lire. In caso eli insolvibilità, la pena pecuniaria viene commutata in una pena di lavori forzati, computando per ogni 100 lire di pena pecuniaria un giorno di lavoro forzato. Le pene vengono inflitte su proposta dell’Agenzia per il collocamento risp. delle sue delegazioni dai Comitati di liberazione Nazionale distrettuali, in cui competenza si' trova l’azienda risp. l’impresa del datore di lavoro. Le pene pecuniarie vengono impiegate per gli scopi sociali dei Comitati Locali di Liberazione Nazionale, di cui competenza è l’azienda risp. l’inipvesa del datore di lavoro. Art. 1:2. il presente decreto entra in vigore col giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, Ajdovščina, li 1. ottobre 1945. 17. Ordinanza sulla convalidazione e autenticazione delle pagelle scolastiche di scuole private La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno in base aH’omològazione del-l’Amuiinlstrazione • militare dell’Armata Jugoslava per la Regione Giulia, Istria e Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all'autorizzazione del Comitato Regionale di -Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 3)1 luglio 1945, ha emesso la seguente ordinanza. Per l'efficacia legale delle pagelle scolastiche di tutte le scuole private occorre che tali documenti siano autenticati e convalidati. Sono ritenute private tutte le scuole che portavano la denominazione di scuola privata e quelle che dopo 1*8 settembre 1943 hanno svolto un'attività contraria allo spirito della lotta | Nella stampa dei Bollettino Ufficiale per la Delegazione CRIA n. 1 del 22 settembre 1945: a) Nel Regolamento sul movimento stradale n. ti pag. 6 la data: AjdovSCina, 11 24 luglio 1945 viene corretta in: «Ajdov-SCina, lì 34 agosto 1945». b) Nel decreto per la repressione del sabotaggio e della speculazione (Dag. 7) viene aggiunta la data «AjdovSCina, lì 25 agosto 1945» alla fine dello stesso. Dulia Delegazione del (Itl.S. «te di liberazione nazionale. La convalidazione predetta viene fatta per le scuole elementari e medie dall’Ispettore scolastico distrettuale su proposta del Comitato Locale di Liberazione Nazionale. il Comitato di Liberazione Nazionale si servirà del seguente testo: «Il C..L.N. di.............dichiara ohe nulla osta alla convalidazione e autenticazione della pagella rilasciata dalla scuola ..........nell’anno.......... per la classe........... al (la) compagno (a) ............• . . . nato a............. uaio a.............n . . . Il Relatore per Distruzione: 11 Presidente: A tergo della pagella stessa l'Ispettore scolastico distrettuale conferma: «Su proposta del C.L.L.N. di...................... di data....................convalido ed autentico la presente pagella». (Timbro) L’Ispettore scolastico distrettuale di........■....................... (Firma) L’ispettore scolastico distrettuale ne tiene un apposito registro. AjdovSCina, lì 6 ottobre 1945. Il Caposezione per l’Istruzione: Tone Soste, m. p. il Segretario della Delegazione: Fumee Perovhek, m. p. 18. Errata corrige