GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA & LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO fio. 9 — 7 Gennaio 1946 Indice ......... pag, N, 31 Pubblicato dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Maresciallo Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare [Editoriale Libraria, Trieste - 1945 G o v e r n o M ili í are All ea(o 13 CORPO Ordine Generale N. 26 CONTROLLO SUI PREZZI DEI GENERI E DEI SERVIZI DI MAGGIORE NECESSITA’ Atteso che nelle circostanze presenti, è ritenuto necessario di disciplinare e controllare i prezzi dei generi e dei servizi di maggiore necessità, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio») : Io, ALFRED C. BÓWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale superiore per gli affari Civili dispongo : ARTICOLO I Prezzi massimi per determinati generi e servizi SEZIONE 1 — Saranno stabiliti i prezzi massimi di vendita al dettaglio per i generi nonché per i servizi qui sotto elencati, da valere per il Territorio: a) Derrate e generi vari: Pane, carne fresca, uova, pasta, sale, zucchero, formaggio, caffè, grassi, burro, lardo, olio, pesce fresco, pesce conservato, verdura fresca, verdura essicata, frutta, latte in polvere, latte evaporato, riso, uova in polvere, polvere da minestra, lievito, vino, conserva di pomodoro, aceto, marmellate, sapone di specie varia, legna, carbone vegetale, petrolio per riscaldamento, fiammiferi, calzature, sigarette, tabacco. b) Servizi: Fornitura di corrente elettrica (per illuminazione e uso industriale) ; tranvie, corriere, ferrovie, forniture d’acqua, di gas, sale da barba, riparazioni di calzature, giornali e cinematografi. SEZIONE 2 — Nessun prezzo superiore a quelli fissati potrà essere richiesto, offerto, pagato o accettato direttamente, per interposta persona o in qualsiasi altro modo. ARTICOLO IT Penalità ai contravventori Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nella Sezione 2 dell’articolo I di quest’ordine, si renderà responsabile d’un reato e, se sarà riconosciuto colpevole da una Corte Militare Alleata, sarà punito con la reclusione o con pena pecuniaria o con entrambe le pene, a giudizio della Corte ; potrà inoltre ordinarsi : (a) che i generi che hanno dato causa alla consumazione del reato, unitamente ai mezzi di trasporto, siano confiscati e posti a disposizione del Governo Militare Alleato; e (oppure): (b) che i locali, nei quali fu commesso il reato, siano chiusi per un periodo non eccedente un anno, da fissarsi dalla Corte, e che, per tale periodo, negli stessi locali non possa esercitarsi alcun’altra attività. Istituzione di organi per la regolazione dei prezzi In conformità agli scopi che si prefigge quest’ordine, vengono istituiti nel Territorio, i seguenti organi con le attribuzioni ed i compiti qui specificati: a) Commissione per la fissazione dei prezzi ; b) Commissione per l’applicazione dei prezzi ; c) Commissione per l’adeguamento dei prezzi. ARTICOLO IY Composizione, attribuzioni e compiti della commissione per la fissazione dei prezzi SEZIONE I — a) La commissione per la fissazione dei prezzi sarà composta di un presidente e di sei altri membri che saranno nominati e potranno venir rimossi dal Governo Militare Alleato. b) Era i sei membri della commissione vi saranno un rappresentante della Sezione Provinciale dell’Alimentazione (SEPRAL), e un rappresentante della Camera di Commercio e dell’Industria: .questi due rappresentanti sarainno proposti.per iscriitto al Governo Militare Alleato dalle rispettive summenzionate organizzazioni : vi saranno inoltre un rappresentante dei produttori, tre rappresentanti dei consumatori, di cui almeno un delegato delle organizzazioni operaie. SEZIONE ‘2 — a) Sarà compito della commiissione di fissare i prezzi massimi per i generi e i servizi contemplati all’articolo I del presente Ordine, prezzi che, dopo essere stati approvati dal Governo Militare Alleato, diverranno i prezzi massimi da praticarsi. b) La commissione potrà apportare di volta in volta, a seconda delle circostanze, dei ritocchi a tali prezzi ; i prezzi così modificati, dopo che saranno approvati dal Governo Militare" Alleato, costiituiramio i prezzi massimi da praticarsi e tutte le- disposizioni previste dal presente Ordine saranno applicabili a tale riguardo. fe) I generi e i prezzi non contemplati all’articolo I, saranno regolati, quanto ai prèzzi massimi, dalle disposizioni dell’articolo IX della Proclamazione No. 2, che stabilisce i prezzi massimi vigenti alla data della pubblicazione di detta proclamazione. La commissione avrà peraltroi, la facoltà di esaminare di volta in volta, i prezzi vigenti per ciascuno di tali generi e servizi e di fissarne il prezzo massimo, che, dopo l’approvazione da parte del Governo Militare Alleato, diverranno i prezzi massimi applicabili, mentre tutte le disposizioni previste nel presente Ordine saranno applicabili a tale riguardo. d) I prezzi massimi, che saranno stabiliti dalla commissione, avranno applicazione in tutto il Territorio. Tuttavia," sottocommissioni per la fissazione dei prezzi saranno costituite in ciascuna delle due Zone di Gorizia e di Fòla con facoltà di proporre alla Commissione Territoriale per la fissazione dei prezzi, delle variazioni suggerite da condizioni locali; la commissione territoriale potrà rendere effettive tali variazioni in ciascuna delle due Zone dopo averne ottenuto l’approvazione da parte del Governo Militare Alleato. La commissione territoriale per la fissazione dei prezzi potrà, a suo giudizio discrezionale delegare a tali sottocommissioni la facoltà d’apportare periodicamente od anche di giorno in giorno, modifiche riguardanti i prezzi massimi dei vari generi, a seconda delle condizioni locali ; 1 prezzi cosi ritoccati costituiranno i prezzi massimi per tali generi e ad essi si applicheranno le disposizioni del presente Ordine. Ciascuna delle sottocommissioni per la fissazione dei prezzi sarà composta di un presidente e di altri sei membri, che saranno nominati e potranno essere rimossi dai rispettivi Commissari di Zona. Nella scelta del Presidente e dei membri si terrà conto d’una giusta ed equa rappresentanza dei produttori e dei consumatori. ARTICOLO V Composizione, attribuzioni e compiti della Commissione per l’applicazione dei prezzi SEZIONE 1 — a) La commissione per l'applicazione dei prezzi sarà composta di un presidente e di quattro altri membri, che saranno nominati e potranno essere rimossi dal Governo Militare Alleato. b) Era quattro membri facenti parte della Commissione vi sarà un rappresentante del Presidente della Zona di Trieste, -che sarà da lui designato per iscritto, un rappresentante della Polizia della Venezia Giulia e due rappresentanti delle organizzazioni operaie.. SEZIONE 2 — a) Sarà compito della commissione per l’applicazione dei prezzi di provvedere alla pubblicazione dei prezzi massimi come fissati dalla commissione per la fissazione dei prezzi e di sorvegliare e controllare l’applicazione di tali prezzi in collaborazione con gli uffici di Polizia del Territorio. b) Con la preventiva approvazione da parte del Governo Militare Alleato, la commissione per l’applicazione dei prezzi avrà facoltà di nominare, istruire e dirigere un complesso di agenti che avranno le attribuzioni già spettanti in materia di sorveglianza sui prezzi, agli organi di polizia, in base alle disposizioni di legge in vigore alla data dell’8 settembre 1943. ARTICOLO VI Composizione, attribuzione e compiti della Commissione per l’adeguamento dei prezzi SEZIONE 1 — La Commissione per l’adeguamento dei prezzi sarà composta di un presidente e di quattro altri membri, ohe saranno nominati e potranno essere rimossi dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 2 — a) Sarà compito della Commissione per l’adeguamento dei prezzi di conoscere in merito a ricorsi presentati da produttori delle varie derrate qui sotto elencate, in quanto essi chiedano dei risarcimenti per il maggior costo di produzione, — debitamente accertata e tenuto conto d’un equo margine di utile, — in confronto al prezzo massimo fissato per la vendita dei singoli generi. Per la decisione su tali ricorsi, la commissione terrà il debito conto della gestione e dell’entità dell’impresa e, a tale proposito, avrà facoltà di compiere gli opportuni accertamenti. Le decisioni della commissione su tali ricorsi dovranno essere approvate dal Governo Militare Alleato. b) I generi e i servizi a proposito dei quali è ammissibile il ricorso e, se del caso, può essere concessa l’integrazione del prezzo sono: legna, carbone vegetale, petrolio per riscaldamento, energia elettrica per illuminazione e per scopi industriali, fornitura d’acqua, servizi ferrotranviari e autoservizi. ARTICOLO VII Disposizioni comuni alle tre Commissioni SEZIONE 1 — Con l’approvazione del Governo Militare Alleato, sarà organizzata, a cura dele tre commissioni, una comune segreteria. SEZIONE 2— Al presidente e ai membri della commissione e delle sottocommissioni per la fissazione dei prezzi, nonché ai componenti delle Commissioni per l’applicazione dei prezzi non spetterà alcun stipendio fisso, ma ad essi potranno essere assegnate, di volta in volta, delle indennità da fissarsi dal Governo Militare Alleato. A ciascuno dei componenti la commissione per l’adeguamento dei prezzi sarà corrisposto uno stipendio da fissarsi dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 3 — Con l’approvazione del Governo Militare Alleato, la commissione per la fissazione dei prezzi e la commissione per l’applicazione dei prezzi nomineranno ciascuna un direttore stipendiato, il cui stipendio verrà fissato dal Governo Militare Alleato. O SEZIONE 4 Ciascuna commissione assumerà il personale necessario per il disbrigo delle proprie mansioni. SEZIONE 5 — Ciascuna commissione avrà facoltà d’emanare norme regolamentari che avranno vigore dopo l’approvazione da parte del Governo Militare Alleato. SEZIONE 6 Ciascuna commissione avrà facoltà di citare testi, ordinare l’esibizione e prendere visione di registri e documenti d’ogni specie che abbiano comunque relazione con i prezzi di costo o di vendita. SEZIONE 7 — Ciascuna commissione avrà la facoltà di deferire il giuramento a sensi dell'art. 251 C. P. C. SEZIONE 8 — Le spese relative al funzionamento delle commissioni saranno sostenute dal Governo Militare Alleato, secondo norme e regolamenti che verranno in seguito fissati. ARTICOLO Vili Pene per i contravventori Chiunque: (a) violi scientemente un ordine legalmente emesso da una delle commissioni summenzionate, oppure (b) scientemente testimoni il falso davanti a una di dette commissioni o scientemente attesti il falso ovvero fornisce informazioni non corrispondenti a verità, oppure (e) contravvenga in qualsiasi altro modo alle disposizioni contenute nel presenté Ordine ,si renderà responsabile di un reato e, se riconosciuto colpevole'da una Corte Militare Alleata, sarà passibile di una pena pecuniaria e della reclusione o di entrambe le pene a giudizio della Corte e con tutte le altre conseguenze di legge ARTICOLO IX Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione. Trieste, li '28 novembre 1945. H. P. P. ROBERTSON — Colonnello per: ALFRED BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 1 3 C o r p o Ordine Generale N. 27 RIPARAZIONI DI EDIFICI DANNEGGIATI DALLA GUERRA — SUPPLEMENTO ALL’ORDINE GENERALE No. 14 Atteso che l’Ordine Generale No. 14, di data 14 settembre 1945, prevede la riparazione degli edifici danneggiati per cause di guerra, su richiesta dei rispettivi proprietari, da inoltrarsi al Genio Civile per tramite dei Comitati per gli alloggi da costituirsi nei Comuni in cui si trova un numero considerevole di stabili danneggiati ; Atteso che tale Ordine Generale prevede un contributo da parte del Governo Militare Alleato nella misura del cinquanta per cento (50%) delia spesa occorrente per la riattazione in base ai singoli progetti da esso approvati, sempre che tale contributo non ecceda le Lire 150.000.— ; Atteso die si ritiene opportuno e necessario un supplemento all’Ordine No. 14 ; per agevolare queste opere di primissima necessità nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designate quale «Territorio») : Io, ALFRED G. BOWMAN Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I Riparazioni di stabili danneggiati dalia guerra, nel caso in cui non sia stata inoltrata una richiesta SEZIONE 1 — Con l’approvazione del Governo Militare Alleato, per ogni singoi® caso e in conformità alle disposizioni qui di seguito contenute, gli uffici del Genio Civile che operano nel Territorio, sono autorizzati e tenuti ad effettuare, anche quando non sia stata prodotta la rispettiva richiesta ed anche senza il consenso del proprietario, — delle riparazioni ai singoli stabili danneggiati per cause di guerra, quando ritengano di urgente necessità tali lavori ; in questo caso, il proprietrio rimborserà parzialmente la spesa occorsa e ciò in conformità alle disposizioni qui di seguito contenute. SEZIONE 2 — Nel disbrigo di tali mansioni, il Genio Civile potrà consultarsi con il Comitato per la riparazione delle case istituito con l’Ordine Generale No. 14, con ogni altro Comitato per gli alloggi esitente nel Comune e con qualsiasi altro ufficio od organo riconosciuto e si conformerà ai principi generali enunciati all’articolo I dell'Ordine Generale No. 14, i quali stabiliscono che lo scopo perseguito dalle disposizioni di detto Ordine è di provvedere alla riparazione degli stabili che si giudichi di urgente necessità ed indispensabile allo scopo di offrire ricovero alle persone considerate senza tetto, le quali in seguito ad azioni belliche, siano rimaste senza abitazione, oppure siano obbligate, a vivere precariamente in appartamenti danneggiati o in altri locali non corrispondenti alle esigenze dell’igiene. SEZIONE 3 — A ultimazione dei lavori di riparazione, il Genio Civile trasmetterà al Governo Militare Alleato una dettagliata relazione sull’ammontare complessivo della spesa e ciò agli effetti del rimborso della quota a carico del proprietario. Tale relazione sarà compilata nella forma, nel contenuto e con tutti i dati, secondo le direttive. del Governo Militare Alleato. ARTICOLO II Obbligo del proprietario al parziale rimborso delle spese di riparazione SEZIONE 1 — Quando sia stata effettuata dal Genio Civile una riparazione in conformità alle disposizioni del presente articolo, il proprietario dello stabile avrà l’obbligo di rimborsare al Governo Militare Alleato una quota pari al cinquanta per cento (50%) della spesa incontrata per la riparazione. SEZIONE 2. — Il proprietario potrà liberarsi da tale obbligo, sia col pagamento in un’unica soluzione della somma dovuta, sia, a sua scelta, col pagamento frazionato in 40 rate uguali semestrali Egli corrisponderà gli interessi legali in conformità alle leggi in vigore alla data dell’8 settembre 1943. SEZIONE 3 — Il diritto al rimborso previsto dalle sopra accennate disposizioni, sorgerà immediatamente aH’iniziq dei lavori di Lattazione. Tale onere sarà iscritto a carico dell'immobile nel rispettivo Libro tavolare già all’inizio dei lavori, a cura del Genio Civile che agirà a nome e per conto del Governo Militare Alleato. L’iscrizione tavolare avrà piena efficacia legale sia nei confronti dell immobile sia nei confronti del proprietario e costituirà valida prova dell’esistenza dell’onere verso i terzi. SEZIONE 4 — lì diritto del Governo Militare Alleato all’adempimento a suo favore della suddetta obbligazione sarà integralmente o parzialmente trasferibile e avrà 1 assoluta / precedenza su ogni altro diritto, rispettivamente su ogni altra obbligazione riguardante il proprietario e ciò senza tener conto alla data della loro origine. A garanzia e ai fini della realizzazione del suo credito il Governo Militare Alleato godrà inoltre a tutti gli altri mezzi di legge posti a disposizione del creditore dalle leggi vigenti alla data deÙ.'8 settembre 1943, anche di tutti i diritti e dei mezzi di legge nei confronti dei beni mobili ed immobili del proprietario nel modo in cui possono farsi valere per i crediti dello Stato per il tributo fondiario ed altri tributi diretti come previsto dall’articolo 2771 dei Codice Civile, con la sola variante che non saranno applicabili i limiti di tempo stabiliti nello stesso articolo. ARTICOLO III Efficacia dell'Ordine No. 14 L’Ordine Generale No. 14 rimane in pieno vigore a tutti gli effetti. ABTICOLO IV Riduzione dei diritti spettanti ai notai I diritti spettanti ai notai per la redazione dei contratti e degli altri documenti relativi alla riparazione degli edifici danneggiati per cause di guerra, ai sensi del presente Ordine Generale e dell Ordine Generale No. 14, saranno ridotti del cinquanta per cento. ABTICOLO V Penalità Chiunque disturbi o ostacoli o tenti di disturbare o ostacolare il Genio Civile nell’adem-dimento delle sue mansioni, contemplate nel presente Ordine, oppure disturbi o ostacoli o tenti di disturbare o ostacolare qualsiasi persona o Ente che agisce a nome e per conto o alle dipendenze del Genio Civile, oppure violi quest’ordine in qualsiasi altro riguardo, si renderà responsabile d’un reato e, se sarà riconosciuto colpevoie da una Corte Militare Alleata sarà passibile di una pena pecuniaria o di pena detentiva, o di entrambe le pene, a giudizio della Corte; ollire a tutte le altre conseguenze di legge. ABTICOLO VI II presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da "parte mia. Trieste, li 28 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 28 PROTEZIONE DEGLI IMMOBILI Atteso che si ritiene necessario intraprendere dei passi per preservare da danni gli edifizi, gli immobili e lè strade e monumenti in quella parte dèlia Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale «Territorio»). Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili; dispongo : ARTICOLO I Immobili occupati dalle Forze Alleate E’ vietato apporre scritte, segni o figure di qualsiasi specie, sieno essi manoscritti, stampati, dipinti, schizzati o impressi in qualsiasi altro modo, — sulle case, sugli edifici, o in altri locali occupati dalle Forze Alleate o dal Governo Militare Alleato nonché sui muri, sulle recintazioni, sugli accessori, nei, cortili (e sui selciati o pavimenti ad essi pertinenti), oppure su o lungo le'strade, le vie o sui manti stradali del Territorio, — a meno che non vi sia un’apposita autorizzazione da parte del Governo Militare Alleato. ARTICOLO II Immobili pubblici e privati E’ vietato apporre scritte, segnf o figure di qualsiasi specie,- sieno essi manoscritti, dipinti, schizzati o impressi in qualsiasi altro modo, — sulle chiese, sugli edifici destinati al culto, su musei, teatri, sedi di istituti bancari, scolastici, di altri enti educativi o religiosi, su edifici comunali o altre istituzioni, su immobili di proprietà private, nonché sui muri, sulle recintazioni, sugli accessori o cortili pertinenti o adiacenti agli stessi ; — a meno che non vi sia un consenso scritto da parte dei proprietari o dei possessori dello stabile rispettivo. ARTICOLO III Reati PARTE 1 — Chiunque concorra in una delle azioni previste agli articoli I e II, istighi ad una tale azione vi partecipi ovvero la favorisca, sarà punibile come l’autore principale. PARTE 2 — Il tentativo di commettere un’azione costituente reato ai sensi del presente Ordine, sarà punibile alla stessa stregua del reato consumato. ARTICOLO IY Penalità Chiunque violerà una delle disposizioni contenute in questo Ordine, sarà punito, se riconosciuto colpevole da una Corte Militare Alleata, con la reclusione o con una pena pecuniaria, o con entrambe le pene, a giudizio della Corte. ARTICOLO V Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della pubblicazione. Trieste, 2 .dicembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 29 REVOCA DELL’ORDINE GENERALE No. 19 CON IL QUALE, LA CITTADINANZA ITALIANA NON VENIVA CONSIDERATA NECESSARIA ALLA NOMINA OD ASSUNZIONE IN PUBBLICI IMPIEGHI Atteso che si ritiene opportuno di revocare l’Ordine Generale No. 19, dd. 13 ottobre 1945 : Civili, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnelo J.A.G.D., Uifioiale Superiore per gli Affari determino : ARTICOLO I Revoca dell’Ordine No. 19 E' revocato l’Ordine Generale No 19, di data 13 ottobre 1915, riguardante ^abrogazione delle vigenti disposizioni di legge richiedenti la cittadinanza italiana per . coprire, pubblicii impieghii. ARTICOLO II Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia . Trieste, 5 dicembre 1915. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 46 RIORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI Atteso che con la legge del 18 maggio 1912 No. 5(16, furono emanate delle disposizioni riguardanti l'organizzazione della Federazione dei Consorzi provinciali tra i produttori del! 'agricoltura, nonché dei Consorzi stessi ; Atteso che, con l'articolo 3 del decreto dd. 28 dicembre 1912 fu approvato il nuovo statuto '.•elativo a tali Consorzi provinciali; Atteso che con decreto dd. 11 febbraio 1913 fu data l'approvazione ministeriale agli statuti costitutivi dei Consorzi provinciali tra i produttori dell’agricoltura delle provincie di Trieste, Gorizia e Pola ; Atteso che si ritiene necessario di riorganizzare tali consorzi agrari nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designata quale «Territorio») : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari civili nel «Territorio» dispongo : ARTICOLO I Istituzione di un Ufficio Territoriale dei Consorzi agrari A) — Viene istituito un ufficio chiamato «Ufficio territoriale dei Consorzi agrari». Esso sarà annesso all’Ufficio di Trieste della Federazione dei «Consorzi agrari». B) — Il sud detto Ufficio Territoriale avrà le attribuzioni ed i compiti seguenti: 1) Esercitare tutte le attribuzioni demandate dalla Federazione dei «Consorzi agrari» ai singoli dipendenti uffici interprovinciali ; 2) Esercitare le attribuzioni spettanti all’Ufficio eli Trieste della Federazione dei «Consorzi agrari» ; 3) Funzionare quale organo centrale per l’attuazione entro il Territorio delle direttive, degli ordini e delle istruzioni del Governo Militare Alleato e ciò in merito a tutte le questioni che lo stesso Governo Militare Alleato assegnerà alla competenza deh l’Ufficio in parola. 4) Coordinare le attività dei Consorzi agrari provinciali che d’ora innanzi si denomineranno «Consorzi agrari di Zona». Nel disimpegno delle sue attribuzioni e dei suoi compiti l’Ufficio Territoriale sarà sottoposto alla sorveglianza del Governo Militare Alleato, ai cui ordini e direttive dovrà costante-mente uniformarsi. ARTICOLO II Comitato di sorveglianza sull’Ufficio Territoriale dei Consorzi agrari A) — Viene costituito un Comitato di sorveglianza su l’Ufficio Territoriale dei Consorzi agrari. Detto Comitato sarà composto: 1) Dal presidente e dal vice presidente del Comitato Direttivo di ciascun Consorzio agrario di Zona del Territorio, 2) da un rappresentante nominato daUTspettore Territoriale dell’agricoltura con l’approvazione scritta del Governo Militare Alleato; 3) da un rappresentante nominato dalla Sede principale della Banca d’Italia nel Territorio, con l'approvazione scritta del Governo Militare Alleato. I membri del Comitato di sorveglianza rimarranno in carica per un periodo di sei mesi, a partire dalla data della loro nomina e potranno essere rimossi soltanto con ordine scritto del Governo Militare Alleato. I loro successori saranno nominati rispettivamente rimossi allo stesso* modo e rimarranno in carica durante un uguale termine. B) — Il Comitato di sorveglianza avrà le seguenti attribuzioni: 1) Curerà gli interessi dei consorziati e dei dipendenti dei vari Consorzi agrari situati nel Territorio ; 2) Assisterà il Governo Militare Alleato nell’attuazione delle direttive da esso impartite su questioni di indole commerciale o agricola, deferite ad esso Comitato; 3) Effettuerà ispezioni periodiche sull’attività tecnica, finanziaria ed amministrativa svolta dall’Ufficio Territoriale e dai vari Consorzi agrari del Territorio; 4) Sottoporrà al Governo Militare Alleato delle relazioni sulle ispezioni previste al comma precedente, effettuerà delle verifiche contabili, compilerà gli inventari delle consistenze e fornirà tutte quelle informazioni che esso Governo potrà di volta in volta richiedere ; 5) Trasmetterà al Governo Militare Alleato il proprio parere su tutte le questioni di natura commerciale e agricola, ad esso Comitato deferite dal Governo stesso. Nel disimpegno delle sue mansioni il Comitato di sorveglianza sarà costantemente sottoposto alla vigilanza del Governo Militare Alleato, ai cui ordini e alle cui istruzioni dovrà informarsi . C) — Il funzionario dirigente l’Ufficio Territoriale costituito secondo le disposizioni più sopra menzionate nel presente Ordine, nonché il direttore di ogni singolo Consorzio agrario di Zona situati nel Territorio ,interverranno' a tutte le riunioni del Comitato di sorveglianza. Essi avranno la facoltà di partecipare a tutte le discussioni, ma non avranno voto deliberativo. ARTICOLO III Organi Direttivi dei Consorzi agrari di Zona A) — Entro il Territorio sarà costituito un Comitato amministrativo per ogni Consorzio agrario di Zona. Ciascuno di questi Comitati amministrativi sarà composto di sette membri, dei quali tre saranno proprietari agricoli e membri del rispettivo Consorzio agrario di Zona ; inoltre, tre membri apparteranno ai prestatori d'opera che dovranno pure essere associati al detto Consorzio ; mentre il -settimo componente sarà nominato consensualmente dagli organi preposti ai seguenti enti finanziari : ZONA DI GORIZIA: Banca d'Italia, Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca Commerciale Italiana, Banca del Friuli, Banca Nazionale del Lavoro. ZONA DI POLA: Banca d’Italia, Cassa di Risparmio di Pola, Credito Italiano. Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale; ZONA DI TRIESTE : Banca d’Italia, Credito Italiano, Banco di Roma, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Banca d’America-e d’Italia, Cassa di Risparmio di Trieste, Banca Popolare Giuliana, Banca Triestina. I prappresentanti dei proprietari agricoli e quelli dei prestatori d’opera saranno eletti nell’assemblea degli associati del rispettivo Consorzio. A tale scopo il Comitato attualmente in carica in ciascun Consorzio agrario di Zona, convocherà, entro quindici giorni dalla data in cui quest’Ordine entrerà in vigore, un’assemblea generale per poter procedere alle elezioni di cui trattasi. Tale assemblea sarà convocata dai rispettivi Comitati mediante avviso da inseririsi almeno dieci giorni prima nei quotidiani seguenti : «Giornale Alleato» e «Glas Zaveznikov». Nessuno dei membri nominati o eletti nel modo summenzionato assumerà il proprio ufficio prima che la nomina o l’elezione sia stata approvata per iscritto dal competente-Commissario di Zona del Governo Militare Alleato. Ciascun membro rimarrà in carica per un periodo di sei mesi, a partire dalla data della convalida. I membri, nonché i loro successori potranno essere rimossi soltanto dal competente Commissario di Zona del Governo Militare Alleato. Eventuali loro successori saranno eletti o nominati in modo analogo, previa approvazione e secondo le norme vigenti per i membri di prima nomina. B) — Il Comitato direttivo adempierà alle mansioni ed ai compiti attribuiti per legge al Consiglio d’Amministrazione e ai Comitati esecutivi di ciascun Consorzio agrario provinciale, in quanto compatibili con le disposizioni del presente .Ordine. Nell’esercizio delle sue mansioni, quest’organo sarà sottoposto alla vigilanza del Governo Militare Alleato e dovrà conformarsi alle istruzioni e agli ordini che verranno da esso emanati.. C) — Il Comitato direttivo di ciascuno dei Consorzi agrari di Zona convocherà, entro trentacinque giorni dalla data di entrata in vigore di quest’Ordine, un’assemblea generale dei membri di detto Consorzio. Tale assemblea sarà convocata nel modo indicato al capoverso ' (A) quest’articolo: Ulteriori assemblee genrali, la cui convocazione avverrà in modo analogo, avranno luogo alla data e nel modo che il Comitato direttivo riterrà opportuno, in ogni caso, però non meno di una volta ogni tre mesi. » Il settantacinque per cento degli associati di ciascun Consorzio formeranno, la maggioranza legale nella prima assemblea generale convocata dal Comitato direttivo di prima nomina eletto ai sensi delle disposizioni del presente Ordine ; mentre nelle assemblea successive tale maggioranza si limiterà al sessanta per cento. In ciascuna assemblea generale convocata dai Comitati in parola, potranno essere accettate o respinte delle mozioni o degli emendamenti con la maggioranza dei voti espressi degli associati presenti. D) — I membri di ogni singolo Comitato direttivo eletto o nominato a sensi del presente Ordine, eleggeranno entro due giorni dalla data deU’avvenuta approvazione deU’elezione o della nomina da pàrte del competente Commissario di Zona del Governo Militare Alleato, un presidente e um vicepresidente ,di cui uno sarà un proprietrio terriero e l’altro un prestatore d’opera agricolo. E) ’— Tutti gli avvisi di convocazione di un’assemblea generale dovranno contenere l’indicazione della data ,dell’ora e del luogo, in cui l’assemblea sarà tenutaN Nel giorno successivo alla pubblicazione, sar.à consegnata copia di ciascun- avviso alla sede locale del Governo Militare Alleato. Esclusioni Non potrà eleggersi ad alcuna carica nei Consorzi o ilei Comitati previsti in quest’Or-idne, chiunque sia stipendiato in un pubblico ufficio o, comunque, copra carica, retribuita od onoraria, in qualsiasi partito od organizzazione politica. ARTICOLO V Abrogazioni di disposizioni incompatibili1 con il presente Ordine Sono revocati tutte le leggi, decreti, ordini e istruzioni in quanto incompatibili con quanto stabilito nel presente Ordine. ARTICOLO VI Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio alla data indicata sulla copertina del numero della «Gazzetta del Governo Militare Alleato», in cui esso sarà stato pubblicato. Trieste, li 26 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 14 FUSIONE DELL’«U.D.I.S.» CON LA «SEPKAL» Atteso che si riscontrano delle divergenze tra gli intendimenti cui s’ispirano le disposizioni che regolano l’attività degli Uffici Provinciali Distribuzione («U.D.I.S.») e quelle disciplinanti le attribuzioni spettanti alla Sezione Provinciale dell’Alimentazione (SEPRAL), si ritiene opportuno, a beneficio di tutti gli interessati, di conferire a quest’ultima le mansioni e i diritti già spettanti ai su nominati Uffici Provinciali di Distribuzione'; Pertanto, io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, agendo in nome e per delega del Supremo Comandante Alleato e Governatore Militare, dispongo : ARTICOLO I . Tutte le disposizioni vigenti, in base alle quali vennero istituiti e mantenuti in efficenza — con le sezioni esistenti nel Territorio occupato e precisamente a Trieste, Gorizia e Fola, — gli Uffici Provinciali di Distribuzione (U.D.I.S), vengono abrogate. ARTICOLO II Ogni, diritto attività o ragione già di pertinenza dei nominati Uffici Provinciali di Distribuzione passa alla Sezione Provinciale dell’Alimentazione (SEPRAL). Tutte le attività già di spettanza dell’U.D.I.S. passando a favore della SEPEAL, que-st’ultima è tenuta ad assumere il pagamento dei debiti che fanno carico all’U.D.I.S. AETICOLO IY In tutti i contratti già conclusi dall’U.D.S, quest’ultima s’intenderà sostituita dalla SEPEAL; tutto il personale giià alle dipendenze dell’U.D.I.S. sarà assunto dalla SEPEAL. AETICOLO Y La SEPEAL avrà piena facoltà di dare disposizioni per il funzionamento e la gestione delle sezioni già dipendenti dall’fj .D.I.S., purché queste non contrastino in alcun modo con quanto si stabilisce in quest’ Ordine. Qualsiasi modoficazione all’ordinamento esitente, come pure la maggiorazione o la diminuzione dei contributi o delle tasse a carico dei vari interessati, saranno nulle e prive d’effetto, se non avranno ottenuto l’approvazione del Oc verno Militare Alleato. AETICOLO VI Quest’Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della pubblicazione. Trieste, addì 4 Dicembre 1945. D’OBLINE ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili u PARTE II ZONA DI TRIESTE * Ordine di zona N. 32 NOMINA DI COMMISSIONI DI CUI ALL’ORDINE No. 1S PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI, LICENZE PER MERCIAI E LIBRETTI DI LAVORO PFR ARTIGIANI Io, j. C. SMUTS, Ten. Col. O.B.E., Commissario della Zona di Trieste, in conformità al potere conferitomi dall’Articolo II dell’Ordine No. 15, con il presente ordino : che le persone sottonominate sieno designate membri delle Commissioni restaurate con tale Ordine. 1. — G R A D O I — Commissione per il rilascio di licenze commerciali Pozzar Guido di Giuseppe, Devico Giuseppe fu Giovanni, rappresentanti dei commercianti ; Stocco Luigi fu Giuseppe, Tarlao Mariano fu Giovanni, rappresentanti dei lavoratori manuali ed intellettuali. II — Commissione per il rilascio di licenze a venditori ambulanti Pozzar Guido fu Giuseppe, Marocco Matteo fu Nicolò, rappresentanti dei commercianti; Olivotto Bruno fu Antonio, Lugnan Salvatore fu Baldassare, rappresentanti dei venditori ambulanti. , III — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per l’esercizio di alcune attività artigianali Giorda Francesco fu Luigi, rappresentante degli artigiani; Gaddi Giovanni fu Balsamine, rappresentante degli industriali ; Marchesan Nicolò di Sebastiano, rappresentante dei lavoratori-dell’Industria; Zollia Mario, rappresentante dei lavoratori del Commercio. 2, — MONFALCONE I — Commissione per il rilascio di licenze commerciali Neri Gregorio fu Francesco, Deiuri Giovanni fu Giuseppe, rappresentanti dei commercianti ; Brovedani Domenico fu Giovanni, Volano Rodolfo fu Ermicio, rappresentanti dei lavoratori manuali ed intellettuali. II — Commissione per il rilascio di licenze a venditori ambulanti Utili Pietro fu Paolo, Spanghero Fausto di Luciano, rappresentanti dei commercianti; Macarini Umberto fu Pietro, Errano Ettore fu Serafico, rappresentanti dei venditori ambulanti. Ili — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per l'esercizio di alcune attività artigianali Mosetti Giovanni fu Giuseppe,rappresentante degli artigiani ; Tedeschi Alberto fu Ferdinando, rappresentante degli industriali; Pia Luciano fu Angelo, rappresentante dei lavoratori dell’Industria ; Colautti Antonio fu Antonio, rappresentante dei lavoratori del Commercio. 3. — M U G G I A I — Commissione per il rilascio di licenze commerciali Frausin Nicolò fu Antonio, Murami Giuseppe fu Pietro, rappresentanti dei commer- danti'; Bencina. Giovanni di Giovanni, Ubalclini Giampaolo fu Domenico, rappresentati dei lavoratori manuali ed intellettuali. II — Commissione per il riascio di licenze a venditori ambulanti Donaggio Ezeo fu Angelo, Quargnali Ugo fu Giuseppe, rappresentanti dei commercianti ; Crevatin Sebastiano fu Antonio, Pobega Lucia fu Antonio, rappresentanti dei venditori ambulanti. IÌI — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per l’esercizio di alcune attività artigianali Santalesa Dante di Erancesco rappresentante degli artigiani ; Mtassi Giampaolo fu Giovanni, rappresentante degli industriali; Drioli Ernesto fu Nicolò, rappresentante dei lavoratori dell’Industria ; Vecchiet Giovanni fu Giovanni rappresentante dei lavoratori del Commercio. 1. — R O N C H I I — Commissione per il rilascio di licenze commerciali Bassi Giuseppe fu Domenico, Braulin Antonio fu Lorenzo, rappresentanti dei commercianti ; Ennacora Giuseppe fu Angelo, Soranzio Candido fu Angelo, rappresentanti dei lavoratori manuali ed intellettuali. II — Commissione per il rilascio di licenze a venditori ambulanti De Carli Giovanni, Trevisan Riccardo, rappresentanti dei commerciainti ; Cudin Antonio, Durian Giuseppe, rappresentanti dei venditori ambulanti. Ili — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro ner l’esercizio di alcune attività aritigianail Calligaris Ugo fu Giuseppe, rappresentante degli artigiani; Vriz Raffaele, rappresentante degli industriali; Miniassi Antonio fu Costantino, rappresentante dei lavoratori dell’Industria ; Lena Armando di Lodovico, rappresentante dei lavoratori del commercio. 5. — SAN CANZIAN D’ ISONZO I — Commissione per il rilascio di licenze commerciali Spangaro Vincenzo fu Giacomo, Aloisio Luigi fu Luigi, rappresentanti dei, commercianti ; Gregorin Giovanni di Giacomo, Gregorin Valerio di Oscar, rappresentanti dei lavoratori manuale ed intellettuali. , . II Commissione per il rilascio di licenze a venditori ambulanti Spanghero Luigi di Oreste, Aloisio^ Domenico fu Luigi, rappresentanti dei commercianti; Gratton Mario fu Francesco, Pàcor Angelo di Giovanni, rappresentanti dei venditori ambulanti. Ili Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per l’esercizio di alcune attività aritigianail Movio Giuseppe fu Pietro, rappresentante degli artigiani; Giufin Umberto di Sante, rappresentante degli industriali; Coliambi Giuseppe fu Antonio, rappresentante dei lavoratori dell’Industria ; Turus Eugenio fu Eugenio, rappresentante dei lavoratori del Commercio. ’ 6. SAN DORLIGO DELLA VALLE I — Commissione per il rilascio di licenze commerciali Bevk Milan fu .Ernesto, Zeriali Romano fu Giovanni, rappresentanti, dei commercianti; Mauri Giuseppe di Michele, Giuliani Giusto fu Pietro, rappresentanti, dei lavoratori manuali ed intellettuali. II — Commissione per il rilascio di licenze a venditori ambulanti Bevk Milan fu Ernesto, Zeriali Romano fu Giovanni, rappresentanti dei commercianti; Bevilacqua ved. Fabris Maria, Kuret in Giuliani Antonia, rappresentanti dei venditori ambulanti. Ili _ Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per l’esercizio di alcune attività artigianali Carli Daniele fu Antonio, rappresentante degli artigiani; Tomaciz Antonio fu Antonio, rappresentante degli industriali; Mihalic Vittorio fu" Giuseppe, rappresentante dei lavoratori dell’Industria; Maialali Celestino di Giovanni, rappresentante dei lavoratori del Commercio. Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore in ogni Connine il giorno della sua pubblicazione Trieste, 2!) novembre 1945. J. C. SMUTS Ten. Col. O.B.E. Commissario "di Zona Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Trieste Ordine di Zona N. 33 NORME REGOLAMENTARI PER IL COMITATO ALLOGGI DEL COMUNE DI MONFALCONE A seguito del potere conferito con l'Ordine Generale No. 10 sono promulgate le seguenti norme regolamentari per il Comitato per gli Alloggi del Comune di Monfaleone, e pertanto ■—---- Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario di Zona, ordino : e decreto che : 1) — I proprietari (indifferente se singoli individui ,o enti corporativi, o società, o istituzioni), amministratori e portinai degli stabili situati entro il perimetro del Comune di Monfaleone (compresi i sobborghi), dovranno denunciare all’Ufficio del Comitato per gli Alloggi entro sette giorni dalla pubblicazione del presente Ordine qualsiasi alloggio od appartamento inabitato, anche se i relativi inquilini, pur continuando a pagare Taffitto abbiano preso altra abitazione o trasferito altrove la loro famigiia. 2. — Nessun proprietario, come sopra indicato od altra persona potrà affittare locali per abitazione o per qualsiasi altro uso senza aver prima ottenuto l’autorizzazione scritta da detto Comitato per gli Alloggi. Tale autorizzazione sarà pure obbligatoria in tutti i casi di subaffitto e per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del presente Ordine, purché si tratti di contratti non ancora eseguiti. 3) — Il trasferimento, comunque sia fatto, della proprietà o dell’affittanza dei locali sopra menzionati sarà nullo ed i locali resteranno a disposizione del predetto Comitato. 4) — Istanze per gli alloggi dovranno essere fatte su un formulario speciale ottenibile all'Ufficio Alloggi e presentate soltanto da coloro che dimorano usualmente nel Comune di Monfalcone, che sono stati privati della propria abitazione ed appartengono ad una delle seguenti classi : 1) persone danneggiate da bombe ; 2) persone perseguitate per motivi politici ; 1 3) fuggiaschi ; 4) persone che in precedenza abitavano in case od appartamenti attualmente occupati da autorità politiche o militari. 5) — L’assegnazione' di appartamenti sarà fatta dall’Ufficio Alloggi con l’approvazione del presidente del Comitato per gli Alloggi. Un appello scritto contro la decisione dell’Ufficio Alloggi potrà essere presentato per iscritto al Comitato per gli Alloggi entro tre giorni dopo ottenuta la decisione deli'Uffìcio Alloggi. 6) — Chiunque violi le disposizioni dei presente Ordine sarà passibile di punizione, sia in base all’art. 650 del Codice Penale Italiano o al Proclama 1 Art. 5 Sez 42 del Governo Militare Alleato. Ai portinai possono inoltre essere tolte le licenze di polizia. Triestie, 7 dicembre 1945. FRANCIS JOHN ARMSTRONG Commissario di Zona > ZONA DI GORIZIA Ordine di zona N. 46 NOMINA DI SEGRETARI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI, MUTILATI, INVALIDI CIVILI PER FATTI DI GUERRA E ALTRE ORGANIZZAZIONI Io, K. L. SHIRK, Maggiore A.U.S., Governatore della Zona di Gorizia ordino : che 1. — In virtù di questo Ordine il signor Luciano Selinabl è nominato segretario della l’Associazione Nazionale Famiglie. Caduti, Mutilati e Invalidi Civili per fatti di "guerra. 2- — In virtù di questo Ordine i! doti. Francesco Danelon.è nominato segretario della Federazione Provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. 3. — In virtù di questo Ordine la signora Guglielmina .Boeìim Trebbi è nominata segretaria del Comitato Provinciale Orfani di Guerra in Gorizia. 4: — In virtù di questo Ordine il signor Giuseppe Olivo è nominato segretario dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra. , •5. — A ciascuno dei sopra nominati .-è dato-con questa ordinanza il potere di amministrare e dirigere il proprio ufficio di rappresentanza in conformità con la legge italiana esistente l’8 settembre 1943 e sotto il controllo e la sorveglianza del Governo Militare Alleato, conforme alle istruzioni da questo impartite. Data: 26 ottobre 1945. , t K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S. Governatore di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona rii Gorizia Ordine di zona N, 48 NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAGRADO Con riferimento a quanto stabilito dall’Ordine Generale n. 11, i seguenti sono con ciò nominati per costituire il Consiglio Comunale per il Comune di SAGRADO, con tutti i poteri e soggetti a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 7 di tale Ordine Generale: Presidente: Azzalini Rieciotti ; Membri: Fedele Guglielmo, Zorzini Renzo, Masau Giuseppe, Gismano Attilio; Sostituti : Gratton Romano, Aglialoro Raffaele. Quest’Ordine sarà esecutivo immediatamente e sarà in vigore sino a nuovo Ordine. Data : 4 dicembre 1945. , K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S. Governatore di Zona Ordine di Zona N. 51 NOMINA DEL PRESIDENTE COMUNALE DI ROMANS D’ISONZO Con riferimento a quanto stabilito dall’Ordine Generale No. 11, PIAN ANTONIO è con ciò nominato Presidente comunale e il dot. TOMMASIN EFISIO Vice Presidente del Comune di■■ Romana d’Isonzo, con tutti i poteri e soggetto a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 5 di tale Ordine Generale. ■*. Questa nomina sarà esecutiva ■ immediatamente e sarà in vigore sino a nuovo Ordine; Data: ! dicembre 1945. ’ , . _ K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S. Governatore di Zona G O V E R N O M IR I T A R E A L L E A T O Zona di Gorizia Ordine di Zona N. 55 NOMINA DEL PRESIDENTE COMUNALE DI FARRA D’ISONZO Con riferimento a quanto stabilito dall’Ordine Generale No. 11, ARAGNI SIGISMONDO è con dò nominato Presidente comunale del Comune di Fàrra d’Isonzo, con tutti i poteri e soggetto a tutti ì doveri stabiliti nella Sezione 5 di tale Ordine Generale. Questa nomina sarà esecutiva immediatamente e sarà in vigore sino a nuovo Ordine. Data : 4 dicembre 1945. K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S. Governatore di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Gorizia Ordine di Zona N. 56 NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FARRA D’ISONZO Con riferimento a quanto stabilito dall’Ordine Generale No. 11, i seguenti sono con ciò nominati per costituire il Consiglio comunale per il Comune di Farra d’Isonzo, con tutti i poteri e soggetti a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 7 di tale Ordine Generale: Presidènte: I’in Arturo; Membri: Medeot Francesco, Bressan Antonio, Bonutti Antonio, Simonetti Giuseppe. Quest’Ordine sarà esecutivo immediatamente e sarà in vigore sino a nuovo Ordine. Data: 4 dicembre 1945. K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S. Governatore di Zona Ordine di Zona N. 57 REGISTRAZIONE DI PERSONE CHE ABITANO IN ALBERGHI, TRATTORIE ED ALTRI LOCALI NEL COMUNE DI CORMONS 1. — Viene con ciò ordinato che tutti gli alberghi, trattorie, pensioni, stanze ammobiliate ed altri impianti che provvedano alloggi e dormitori al pubblico entro il Comune di Cor_ mons è le sue frazioni devono fare un registro in cui verranno iscritti i nomi, gli indirizzi' e i numeri delle Carte d’identità di tutte le persone che trovano alloggio in tali impianti. '2. — Una lista dei nuovi arrivi verrà estesa giornalmente e consegnata giornalmente prima di mezzogiorno al Quartiere Generale della Polizia Militare Alleata per la città di Cbrmons. 3. -— Il proprietrio o gerente di qualsiasi albergo, trattoria, pensione, stanze ammobiliate o altri simili impianti che ometta di attenersi alle disposizioni di questo Ordine o che fa false od incomplete dichiarazioni in questa materia commette un reato e, se sarà ritenuto colpevole da parte di un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di punizione a mezzo di una multa o di prigione o di ambedue a seconda il giudizio della Corte, e, in aggiunta di ogni altra legale punizione la Corte potrà in caso di condanna revocare o sospendere la licenza di esercizio di tale impianto. 4. — Questo Ordine avrà effetto immediato e rimarrà in vigore fino a nuovo ordine. Data: 4 dicembre 1945. K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S. Governatore di Zona PARTE III SEZIONE CIVILE - INSERZIONI PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA D ITRIESTE Div. 2/2 — No, 2216/7977 Vista la domanda del. Commissario degli Ospedali Riuniti di Trieste con la quale, in relazione al deliberato di data 10/4/1945, lia chiesto l’autorizzazione ad accettare l’oblazione di lire 5.000.— disiposta dalla famiglia Fellner a favore dell’Opera Pia; Visti l’art. 1 della legge 21 giugno 1896, n. 218 ed il relativo Regolamento ; Visti il R. D. 4 febbraio 1923, n. 214 e l’art. 2 del R. D. 22 aprile 1923, n. 982; Visti l’art. 17 del Codice civile e l'art. 5 del R. D. 24/4/ 1939, n. 610; decreta : gli Ospedali Riuniti sono autorizzati ad accettare l'erlagizione di cui sopra. Trieste, 27 novembre 1945. D’ordine del Presidente di Zona BASIOLI «CIMM» - Cassa Interaziendale Marina Mercantile Consorzio registrato a garanzia limitata per Risparmio e Sovvenzioni • Piazza dell’Unità n. i —- Trieste AVVISO DI ASSEMBLEA La «C.I.M.M.» - Cassa interaziendale Marina Mercantile avvisa tutti i i consortisti che il 31 gennaio 1946, alle ore 17.30, si terrà la LXXIII Assemblea ordinaria e straordinaria in via Rossini No. 4, Sede del Circolo Marina Mercantile, col seguente ’é ORDINE DEL GIORNO: 1) Nomina di due verificatori del protocollo; 2) Relazione e presentazione del Bilancio 1944 e rapporto dei Sindaci ; 3) Nomina di un Direttore; 4) Modifica dell’articolo No. 6 dello Statuto; 5) Eventuali. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il 31 gennaio 1946 óre 16 e occorrendo in seconda convocazione i’8 febbraio 1946 stessa ora col seguente: ORDINE DEL GIORNO: Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice Civile; Modifica dell’art. 3 dello Statuto Sociale; Varie. TRIESTINA COMMERCIO COTONI S. A. PORTOROSE Società in azioni per rimpianto e l'esercizio di alberghi, stabilimenti di cura e bagni. Anonima con sede in Trieste, Piazza dell’Ospedale 7 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno •21 gennaio 1946 alle ore 10 nella sede sociale di Trieste, Piazza Ospedale 7, per discutere il seguente ORDINE . DEL GIORNO 1. Relazione del Consiglio, relazione dei sindacò,' presentazione del bilancio e deliberazioni relative. 2. Nomina di Consiglieri. 3. Eventuali. Trieste, 5 dicembre 1945. Il Consiglio di amministrazione EREDITA’ GIACENTE Decreto 18 agosto 1945 Pretore Trieste dichiara giacente eredità Andrian Antonia fu Giuseppe morta 22 marzo 1945 suo ultimo domicilio Trieste via Crispi 49. Curatore Avv. Ernesto Brailli Trieste. Trieste, 2 ottobre 1945. Cancelliere : Biscioni AMMORTAMENTO Decreto Pretore Trieste 16 settembre . 1945 dichiara definitivo fermo apposto libretto risparmio portatore Banca Commerciale Italiana Trieste intestato doti. Lea Segrè No. 31456 Lire 2.287.45 ordinando formalità legge. Avv. G. Levi AMMORTAMENTO Con Decreto 9 novembre 1945 il Pretore di Trieste ha dichiarato l’ammortamento dell ’assegno bancario L 219077 di Lire, 35.000.— emesso il 19 gennaio 1944 dal Credito Balano Sede di Trieste all’ordine di Rosalia Glavina ordinandone il pagamento alla signora Irma Orvisi dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale di Trieste, in difetto di opposizione. Avv. Tromba AMMORTAMENTO (Prima pubblicazione) Il Tribunale Trieste ha dicihiarato definitivo il, fermo Credito Italiano su libretto portatore n. 5236 intestato Antonio . Leva ; diffida detentore produrlo Tribunale proponendo opposizione entro 6 mesi. • ... ,. Triesìtè, 31 dicembre 1945. Avv. Vida TERZA PUBBLICAZIONE Il decreto 15/11/44 Pretura di Trieste dichiara definitivamente fermi i libretti al portatore della Cassa Risparmio Trieste Sede Centarle: 142045 Bensi Teresina L. 2.080.30 ; 4185-7 Buffa Mario » 1.039.80 41882 Buffa Giulia » 885.80 42862 Buffa Armando ■ L. 6.257.80 45821 Del Piccolo Alfredo » 107.40 129206 Gabbi Ampelio » 488.90 143021 Gruden Eleonora » 138.80 63288 Masten Giuseppina » 1.511.40 128188 Pecenco Letizia » 4.220.10 123399 Rumiz Marianna » 628.30 116533 Russian Paimira » 6.841.— 105209 Trampus Fabio » 386.— 133975 Du satti Uccia N- » 563.— 30287 Vidali Antonio » 634.30 128178 Zollia Bruno » 8.512.30 19707 Zollia Giuliano » 544.70 5007 Germani Luigia » 6.490.— 5128 Germani Luigi 654.10 8388 Purini Giusto » 2.542.70 Agenzia 1 : e diffida i detentori a produrli in Pretura, proponendo entro sei mesi opposizione contro la ricorrente Cassa di Bisparmio. Trieste, 18 dicembre 1944. Cassa di Risparmio di Trieste AMMORTAMENTO (Seconda pubblicazione) Decreto 11 agosto 1945 Tribunale Gorizia dichiarato definitivo fermo libretto risparmio portatore No. 6728 emesso Banca Nazionale Lavoro Gorizia intestato Blasoni Marco diffidato ignoto detentore depositarlo Cancelleria Tribunale Gorizia esprimere eventuali opposizioni entro sei mesi. Ayy. TaYasani AVVISO DI SMARRIMENTO IL DIRETTORE DEL TESORO DI TRIESTE AVVISA che fu dichiarato lo smarrimento del seguente titolo: Ordine di pagamento di pensione , no. 84878, esercizio 1944/45, deH'Amministrazion^ delle Ferrovie dello Stato, emesso dall’Ufficio provinciale del Tesoro di Trieste a nome di Preda Giovanni, pens. iscriz. n. 159274, Villa Opicina, contenente la rata di pensione dal l.o al 31/1/1945 per l’importo di Lit. 773.50. Invita chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire subito a questo Ufficio provinciale del Tesoro. In caso diverso, trascorso un mese dala pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a norma dell’art. 471 del regolamentò di contabilità approvato con R. decreto 23 maggio 1924 n. 827. Trieste, addì 19/11/1945. Il Direttore del Tesoro (firma illegibile) AY¥ISO DI SMARRIMENTO IL DIRETTORE DEL TESORO DI TRIESTE AVVISA che fu dichiarato lo smarrimento dei seguenti due titoli: 1) Ordine pagamento di pensione n. 899, esercizio 1918/44, delle Ferrovie dello Stato, pensione ex regime a. u., emesso dall’Ufficio provinciale del . Tesoro di Trieste, a, nome di Matassi Antonia — Gimmo —, pens. iscr. n. 13274, riguardante gii arretrati pensione dal 1/9/41 al 31/7/43 per l’importo di Lit. 2.415. 2) Ordine pagamento di pensione n. 872, esercizio 1943/44, delle Ferrovie dello Stato, pensione ex regime a, li., emesso dall’Ufficio provinciale del Tesoro di Trieste, a nome di Matassi Antonia — Gimino — pens. iscriz. n. 13274, riguardante la rata di pensione dal l.o' al 31/8/43 per l’importo di Lit. 105.— Invita quindi chiunque avesse rinvenuti o rinvenisse i titoli sopraindicatia presentarli o farli pervenire subito a questo Ufficio del Tesoro. In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a norma dell’art. 471 del regolamento di contabilità approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 287. A Trieste, addi 19/11/1945. Il Direttore del Tesoro (firma illeggibile) CANTIERI RIUNITI DELL’ADRIATICO SOCIETÀ’ PER AZIONI CON SEDE IN TRIESTE Capitale interamente versato L. 200.000.000.— CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono invitati all’Assemblea Ordinaria che avrà luogo il giorno 28 gennaio 1946 a Trieste, presso la Sede sociale, Corso Cavour n. 1, alle ore 10 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione; 2) Relazione dei Sindaci ; 3) Bilancio e Conto Profitti e Perdite al 31 marzo 1945 e deliberazioni relative ; 4) Nomina del Consiglio d’Amministrazione ; 5) Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale per gli esercizi 1945/46, 1946/47 e 1947/48; 6) Nomina per gli stessi esercizi del Collegio Sindacale è del Presidente dello stesso; Non raggiungendpsi il numero legale, l’Assemblea Ordinaria si radunerà in seconda convocazione nella stessa sede il giorno 29 gennaio 1946 alle ore 10. Avranno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel Libro dei Soci. Trieste, 17 dicembre 1945. Il Consiglio di Amministrazione S. A. ALESSANDRO MALLI convoca gli Azionisti in Assemblea generale ordinaria per il 19 gennaio 1946 alle ore 10 ed in seconda convocazione per il 4 febbraio 1946 stessa ora presso la sede sociale col seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione relazioni e bilancio al 31/8/45; ’ 2) Nomina dell’amministratore unico; 3) Varie Trieste, 7 dicembre 1945. S. A. Alessandro Malli N. 9 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PA R TE I COMANDO DI TRIESTE Pag. Ordine Generale No. 26 Controllo sai prezzi dei generi e dei servizi di maggiore necessità 3 No. 27 Riparazioni di edifici danneggiati dalla guerra. - Supplemento all’Ordine Generale No. 14.....................................<> No. 28 Protezione degli immobili...................................8 No. 29 Revoca dell'Ordine Generele No. 19 con il quale, la cittadinanza italiana non veniva considerata necessaria alla nomina od assunzione in pubblici impieghi...................................0 Ordine No. 46 Riordinamento dei Consorzi Agrari . . . . . . .10 Ordine Amministrativo No. 14 Fusione deH’«U.D.I.S.» con la «S.E.P.R.A.L.» . . . .13 PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona No. 32 Nomina di commissioni di cui all'Ordine No. 15 per il rilascio di licenze commerciali, licenze per mereiai e libretti di lavoro per artigiani . .........................................16 No. 33 Norme regolamentari per il Comitato Alloggi del Comune di Monfalcone................................................18 ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona No. 46 Nomina di segretari dell’Associadione Nazionale Famiglie Caduti, Mutilati, Invalidi Civili per fatti di guerra e altre origanizzazioni 22 No. 48 Nomina del Consiglio Comunale di Sagrado....................22 No. 51 Nomina di Antonio Pian a Presidente Comunale di Farra d’Isonzo 23 No. 55 Nomina di Sigismondo Aragni a Presidente Comunale di Farra d’Isonzo..................................................23 No. 56 Nomina del Consiglio Comunale di Farra d’Isonzo . . . .23 No. 57 Registrazione di persone che abitano in alberghi, trattorie ed altri locali nel Comune di Cormons..............................24 PA R TE III SEZIONE CIVILE — INSERZIONI............................................26-30