Received: 2017-03-16 Original scientific article ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 DOI 10.19233/AH.2017.03 LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE E SEICENTO Claudio POVOLO Universita Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia e-mail: povolo@unive.it SINTESI La pena del bando rifletteva in primo luogo il policentrismo político e costituzionale europeo e le sue interrelazioni con una societá che per lungo tempo fu animata dai conflitti tra consorterie e gruppi parentali. Parte essenziale delle relazioni incentrate sulla vendetta era infatti il raggiungimento della pace tra i soggetti in conflitto, cosí come il garantire la tranquillitá e la difesa dei valori della comunitá. Tale sistema era provvisto di una spiccata dimensione giuridica ed interloquiva, sul piano costituzionale, con il ruolo svolto dai tribunali e, soprattutto, con i riti giudiziari e consuetudinari che avevano l'obbiettivo di regolamentare i conflitti tra i gruppi antagonisti, allontanando con il bando, ove necessario, la persona che aveva infranto gli equilibri sociali. Nel corso del Cinquecento una serie rilevante di problemi sociali, demografici ed economici ridefiní sensibilmente la concezione di controllo sociale e di ordine, cosí come le consolidate modalitá di gestione della giustizia penale. La pena del bando, non piu considerata nella sua tradizionale dimensione costituzionale e resa severa sia nei suoi aspetti repressivi, che in quelli piu propriamente premiali, divenne uno strumento efficace per imporre una diversa legittimitá politica. Di fronte a queste trasformazioni, il bandito assunse rapidamente la fisionomia di un vero e proprio fuorilegge provvisto del timbro di oppositore politico e, in quanto tale, perseguibile con ogni strumento repressivo. Parole chiave: Banditismo, Vendetta, Giustizia penale, Fuorilegge, Pena del bando, Storia dell'etá moderna THE STONE OF BANISHMENT. REVENGE AND BANDITRY IN EUROPE BETWEEN THE 16th AND 17th CENTURY ABSTRACT First of all, the banishment penalty reflected the political and constitutional European polycentrism and its interrelations with a society for a long time animated by conflicts between factions andfamily groups. To reach a lasting peace between the opponents was indeed an essential moment of the vendetta system, as much as ensuring tranquillity and 21 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 the safekeeping of the community's values. The system was endowed with a pronounced juridical dimension and it interacted, on the constitutional level, with the role played by the courts and, in particular, trial and customary rites. These were aimed to manage conflicts between opposite groups by pulling away the one who broke social stability through banishment, if necessary. During the Sixteenth century, a series of important social, demographic and economic problems sensibly reshaped the conception of social control and order, and the long-established management ofpenal justice as well. The banishment penalty, no longer embedded in its traditional constitutional dimension and harshened both in its repressive and rewarding aspects, became an efficient instrument to impose a different political legitimacy. Faced with these transformations, bandits quickly took the physiognomy of actual outlaws, painted as political opponents and, as such, to be dealt with any repressive instrument available. Keywords: Banditry, Vendetta, Criminal Justice, Outlaws, Banishment Penalty, Early Modern history PREMESSA II sistema della vendetta, che caratterizza intensamente l'eta medievale e moderna, e maggiormente comprensibile in molte delle sue dinamiche conflittuali ed istituzionali se lo si accosta alla pena del bando e al suo utilizzo nell'ambito delle diverse concezioni di ordine e di giustizia che contraddistinsero i variegate contesti politici dell'epoca1. La pena del bando rifletteva in primo luogo il policentrismo político e costituzionale europeo e le sue interrelazioni con una societá che per lungo tempo fu animata dai conflitti tra consorterie e gruppi parentali. Parte essenziale delle relazioni incentrate sulla vendetta era infatti il raggiungimento della pace tra i soggetti in conflitto, cosi come il garantire la tranquillita e la difesa dei valori della comunita. L'espulsione dalla citta e dal suo territorio della persona responsabile di un omicidio o di altre gravi offese aveva per lo piu il fine di creare i presupposti di una tregua tra i gruppi antagonisti, necessaria per il ristabilimento della pace e della quiete pubblica. La pena del bando evidenziava in tal 1 Ringrazio in particolare i due miei collaborated Martino Mazzon e Andrew Vidali per l'aiuto prestatomi nella redazione dei diagrammi che corredano il saggio e nel reperimento di alcune delle fonti archivistiche utilizzate. 22 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 modo le strette interconnessioni tra sistema della vendetta e gli apparati di giustizia che, in molteplici forme e ricorrendo ad una pluralitá di riti processuali, erano diffusi, con maggiore o minore incisivitá, nei diversi contesti costituzionali. La figura del bandito era dunque essenzialmente rappresentata dall'irrogazione di una pena del bando che si estendeva alla cittá, al suo territorio e poco oltre i suoi confini; e che per poter essere efficace doveva prevedere la sua uccisione nel caso in cui avesse violato tale interdizione. In definitiva, una figura contrassegnata dalle dinamiche conflittuali tra le parentele av-versarie, ma pure dalla fisionomia giurisdizionale del tribunale che aveva pronunciato la sentenza e che, soprattutto nei grandi centri urbani, perseguiva l'obbiettivo preminente di garantire l'ordine e la pace cittadina, incrinando o indebolendo, se possibile e necessario, la solidarietá e la compattezza dei gruppi rivali che si fronteggiavano per affermare cia-scuno la propria supremazia. L'antico sistema costituzionale garantí a lungo questa dialettica conflittuale e giurisdizionale, insieme alla caratterizzazione del bandito come persona espulsa dalla comunitá. Nel corso del Cinquecento una serie rilevante di problemi sociali, demografici ed economici ridefini sensibilmente la tradizionale concezione di controllo sociale e di ordine, cosí come le consolidate modalita di gestione della giustizia penale. Non piu riflesso dei variegati contesi politici locali e delle loro dinamiche conflittuali, la pena del bando perse la sua tradizionale fisionomia e divenne strumento repressivo per eccellenza, accompagnandosi alla diffusione di riti inquisitori severi, volti ad affermare una diversa concezione del territorio e dei suoi confini. Il sistema della vendetta venne messo decisa-mente in discussione, perdendo la sua legittimita giuridica e le funzioni che aveva assolto nel mantenimento della pace e degli equilibri sociali. La pena del bando, estesa a tutto lo stato, e resa severa, sia nei suoi aspetti repressivi, che in quelli piu propriamente premiali, divenne uno strumento efficace per impone una diversa concezione di controllo sociale, in cui il tema della pace smarriva i suoi tratti essenziali ed originari per assumere pro-gressivamente quelli di ordine pubblico e di tranquillita sociale. Non diversamente, anche la figura del bandito venne travolta dalla nuova normative bannitoria e dalla messa fuori gioco dei tradizionali riti giudiziari. Non piu riflesso di un sistema costituzionale volto a ricreare l'ordine della pace, il bandito assunse rapidamente la fisionomia di un vero e proprio fuorilegge provvisto del timbro di oppositore politico. Queste trasformazioni, pur manifestandosi visibilmente per la spiccata dimensione della violenza che le caratterizzo, alla lunga indebolirono lo svolgimento e le caratteristiche dei conflitti locali. I provvedi-menti estremamente dirompenti e le procedure severe adottati dai poteri centrali ebbero efficacia in quanto si costituivano in primo luogo come una risposta inderogabile alle pressanti richieste che provenivano dai contesti comunitari volte ad ottenere sicurezza e ordine. NELLA BRUGHIERA VERONESE (OTTOBRE 1607) Guidati da quel giovane che li aveva attesi all'osteria del Progno, il piccolo gruppo di soldati attraverso silenziosamente la palude e la brughiera che contrassegnavano il paesaggio di quella landa posta a pochi chilometri dalla citta. A causa della pioggia 23 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 caduta la notte precedente il terreno era fradicio e scivoloso. Quando giunsero a quella casa isolata ed abbandonata, posta ai piedi di un'altura, l'alba non era ancora spuntata. Avevano lasciato più indietro i loro cavalli, insieme al più consistente numero di uomini che attendevano il via libera per avanzare. Probabilmente i banditi dormivano nel fienile della stalla attigua alla casa. In attesa della luce del giorno circondarono prudentemente l'abitato. Il podestà di Verona aveva raccomandato la massima prudenza, tant'è che, per non dare nell'occhio, erano usciti a notte fonda, dopo che le porte della città, come di consueto, erano state chiuse. Il piccolo esercito di circa ottanta armati era costituito dai soldati forniti dal provveditore generale in Terraferma Benedetto Moro, dagli sbirri del podestà e da due compagnie di soldati corsi e cappelletti. Era stato loro detto che un giovane dalla camicia rossa li avrebbe attesi in quell'osteria e condotti nel luogo dove si erano rifugiati i banditi. Costui, insieme ad un compagno, faceva parte del gruppo rifugiatosi la notte precedente in quella casa. Già da alcuni mesi i due delatori si erano segretamente messi in contatto con i Capi del Consiglio dei dieci, offrendo, in cambio dell'impunità e delle taglie promesse, la loro collaborazione per far cadere nelle mani della giustizia i loro compagni. Si trattava della cosiddetta banda dei fratelli della Gri-mana, cui, per l'occasione, si erano uniti altri banditi per compiere una rapina al vetturino diretto a Venezia con una somma consistente di denaro pubblico. Quegli uomini erano considerati estremamente pericolosi, anche perché venivano loro attribuiti diverse rapine ed omicidi. Erano stati preavvertiti che erano al numero di diciassette, armati di tutto punto con archibugi, pistole e munizioni in abbondanza e che tra di loro c'erano pure un patrizio veneziano e un nobile veronese. Quasi tutti ormai conosciuti come banditi famo-si, una qualifica che sottintendeva trattarsi di individui avvezzi ad ogni fatica ed impresa, ma che, soprattutto, non avevano nulla da perdere, anche perché sapevano quale sorte li avrebbe attesi se fossero stati catturati vivi. Le loro stesse fattezze fisiche esprimevano significativamente la sfida continua che da alcuni anni andavano conducendo spostandosi lungo i confini, per attraversare a sorpresa quel territorio delimitato dai fiume Po e Adige, ma talvolta spingendosi pure sino al delimitare della laguna veneta, nei luoghi d'origine, da cui alcuni di loro erano stati banditi alcuni anni prima a causa delle loro azioni violente. Prudentemente avevano messo sull'avviso anche gli uomini delle comunità vicine, che al loro ordine avrebbero dato il via al suono delle campane a martello. Sul far del giorno il piccolo esercito mosse all'attacco e la brughiera venne attraversata dal rumore assordante dei colpi delle armi da fuoco che si incrociavano senza sosta. Infine venne appiccato fuoco al fienile e il gruppo di banditi usci impetuosamente, riuscendo a crearsi un varco tra gli assedianti. Quattro di loro furono uccisi nello scontro, ma i rimanenti, inseguiti dai soldati e dagli uomini dei villaggi circonvicini, si addentrarono nella palude riuscendo a raggiungere il villaggio di Marcelise, dove trovarono rifugio in una casa. L'assedio proseguí tutto il giorno, nonostante fosse stato posto fuoco all'abitazione. Verso sera l'attacco si concluse con un'incursione dei soldati nella casa ormai in fiamme. Solo uno dei banditi, rimasto ferito, venne catturato. Tutti gli altri preferirono morire piuttosto che arrendersi. Le teste di coloro il cui corpo non era stato consumato dalle fiamme, furono mozzate e portate in città per essere poste sulla cosiddetta pietra del bando per il loro riconoscimento. 24 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 VIOLENZA E BANDITISMO La dettagliata ricostruzione di questa storia e stata resa possibile ricorrendo alla de-scrizione che ne diedero i protagonisti che organizzarono o parteciparono al sanguinoso attacco, avvenuto poco lontano dalla citta di Verona all'alba del primo ottobre 160 72. La personale versione dei banditi avrebbe probabilmente fornito altri particolari e, di certo, una diversa valutazione dei fatti3. Simili vicende erano comunque assai frequenti in questo torno di anni e pongono all'osservatore che le esamini una serie di questioni assai importanti, soprattutto in merito alle straordinarie manifestazioni di violenza che contrad-distinguono tra Cinque e Seicento la lotta al banditismo in tutta l'area del Mediterraneo4. La storiografia degli scorsi decenni sul tema del banditismo si e soffermata in particolare sulla tesi formulata da Eric Hobsbawm in merito alla figura del bandito sociale. Una tesi che e stata sostanzialmente contestata da diversi punti di vista, anche se ha conti-nuato ad esercitare un'indubbia attrazione nell'ambito degli studi rivolti ad esaminare il banditismo nelle sue implicazioni sociali e culturali. Le successive correzioni di tiro dell'illustre storico britannico non hanno comunque dileguato le perplessita di coloro che soprattutto sottolineavano l'importanza della ricostruzione del contesto politico e sociale in cui il bandito si muoveva (Hobsbawm, 1969)5. E del resto erano assenti nel testo di Hobsbawm, cosí come nei lavori che piu o meno criticamente si rifacevano ad esso, le strette connessioni tra banditismo e pena del bando che caratterizzano l'eta medievale e moderna. Le interrelazioni tra faida e banditismo hanno avvicinato la figura del bandito ai conflitti locali e alla loro interazione con i sistemi politici dominanti6, ma non si e 2 Le vicende di questa banda, chiamata nelle fonti giudiziarie Delia Grimana, attraversa i primi anni del Seicento, anche se Zuan Giacomo Della Grimana, originario come il fratello Zanon dal villaggio di Biadene nel Trevisano, venne bandito per la prima volta nel 1596. I due delatori, Domenico Ceccato e Augusto Soccal provenivano dal vicino villaggio di Cavaso (oggi Cavaso del Tomba). Le notizie relative alla loro uccisione sono tratte dai dispacci dei rettori di Verona e dalla documentazione del Consiglio dei dieci: Archivio di stato di Venezia (ASV), Consiglio dei dieci, Comuni, filza 263. Alcuni degli uomini uccisi pur privi di un'identità precisa, erano comunque sommariamente descritti. Ad esempio: "Uno detto il Gallo, che si diceva esser cremonese, di statura grande, di anni 30, con barba negra, d'età d'anni 35; [...] Uno che pur dicevano esser cremonese, di statura grande, con barba rossa, d'età di anni 30... " (ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 263, descrizione allegata al dispaccio del podestà di Verona Giulio Contarini del 10 ottobre 1607). 3 Come nel caso, più sotto riportato, di Giovanni Beatrice. 4 Per altre esemplificazioni si veda Povolo, 1997. 5 Il lavoro di Hobsbawm venne riedito nel 2000 (New York) con un Postscript (pp. 167-199) in cui lo storico anglosassone affrontava gran parte delle critiche che erano state rivolte alla sua tesi. Oltre alle osservazioni di Anton Blok (1972, 495-504), riprese da Hobsbawm, ricordo ancora Slatta (1994, 1987). Ed inoltre Sant Cassia (1993, 773-795). In realtà, gran parte della discussione incentrata sul testo di Hobsbawm nasceva dall'equivoco di fondo che considerava il bandito (sociale oppure no) come una figura perseguita da chi deteneva il controllo della giustizia, senza considerarne gli aspetti costituzionali e giuridici. Si veda, a questo proposito, la voce banditry di Robert Jütte (2004, 212-215), ma anche la voce, poco sopra ricordata, di W. Slatta in cui la definizione di banditry "is the taking of property by force or by the threat of force" (Slatta, 1994, 99). Appare evidente che una tale definizione puo essere accolta solo nel momento in cui la forma stato, nella sua accezione contemporanea, presuppone un esteso controllo del suo territorio e dei suoi confini. 6 Un approccio che ha permesso di sottolineare importanti aspetti del banditismo. Alcuni significativi esempi riguardano il contesto italiano: Raggio (1990); Lepori (2010). Per la Corsica: Wilson (1988). In questi studi 25 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 sufficientemente indagato sulle dimensioni costituzionali che le racchiudevano e che, molto probabilmente, sono utili a spiegare non solo la specificita dei conflitti7, ma pure gli approcci storiografici tramite cui ci si e avvicinati alla dimensione della violenza8. Puo essere interessante ricordare le osservazioni del viaggiatore inglese Fynes Moryson, che nei primi anni '90 del Cinquecento attraverso nel suo lungo itinerario buona parte della penisola italiana: The Italyans in generall are most strict in the courses of Justice, without which care they could notpossiblie keepe in due order and awe the exorbitant dispositions of that nation, and the discontented myndes of theire subiects. Yet because only the Sergiants and such ministers of Justice are bound to apprehend Malefactours, or at least will doe that office (which they repute a shame and reproch), and because the absolute Principalities are very many and of little circuite, the malefactors may easily flye out of the confines, where in respect of mutuall ielosies betweene the Princes, and of theire booty in parte giuen to those who should prosecute them, theyfinde safe retrayt. In the meane tyme where the Fact was donne, they are prescribed and by publike Proclamations made knowne to be banished men vulgarly called Banditi. And where the ruine is haynous besydes the bannishment rewardes are sett vpon theire heades to him that shall kill them or bring them in to the tryall of Justice, yea to theire fellow banished men not only those rewardes but releases of theire owne banishments are promised by the word of the State vpon that condition, which proclamation vpon the head is vulgarly called Bando della Testa (Hughes, 1903, 157). l'attenzione e rivolta all'attivita giudiziaria proveniente dall'esterno del contesto comunitario, o ai tentativi dell'autorita política di intromettersi nelle dinamiche conflittuali attraverso varie forme di pacificazione. Le relazioni tra banditismo e la pena del bando che ne e all'origine non sono pero state indagate nelle loro implicazioni costituzionali, che evidentemente influivano sulle stesse dinamiche della faida. 7 Ricordo qui solo alcuni dei lavori che hanno tentato di affrontare il tema sul piano piu generale: Kamen (2000), in cui il fenomeno banditry e significativamente affrontato nel capitolo Crime and punishment; Ruff (2001, in particolare pp. 216-247). Lo sguardo di Ruff si estende in maniera particolareggiata a tutta l'Eu-ropa, ma nonostante si sottolinei la diffusa frammentazione giurisdizionale (Ruff, 2001, 223) o l'utilizzo della pena del bando (2001, 230), il termine banditry e generalmente attribuito ad azioni essenzialmente criminose (ad esempio 2001, 221-222) rese possibili dalla debolezza dell'autorita statale. Oltre a quanto gia osservato si vedano pure le penetranti osservazioni, piu sotto riportate, di Thomas Gallant. Per il periodo medievale e l'eta moderna il termine bandito, in quanto autore di azioni ostili alla comunita o allo stato, e quasi sempre inscindibile da quello di persona colpita dalla pena del bando. 8 Un tema che negli ultimi anni ha suscitato l'interesse di molti studiosi e ha condotto a delle riflessioni sem-pre piu puntuali, incentrate sulla complessita dei conflitti di faida e sui riti di pacificazione. La bibliografia e assai ampia. Ricordo Carroll (2007), Broggio e Paoli (2011), Davis (2013), Kounine e Cummins (2016), Darovec (2016). Rinvio in particolare alla densa introduzione di Stuart Carroll al volume del 2007 in cui il tema della violenza e affrontato soprattutto nelle sue dimensioni culturali e storiografiche. Opportunamente egli osserva: "The concept of medieval man as innately barbaric was less influential among constitutional historians who had always had a high regard for the role of law in regulating behaviour, or those who studied politics and viewed aristocratic violence, in particular, in terms of limited and self-interested political motives; and these traditional pillars of the historical discipline were lent support by the emerging discipline of anthropology... " (Carroll, 2007, 5-6). 26 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Moryson coglieva l'immagine del banditismo nella sua originaria derivazione giu-diziaria e, soprattutto, accostandola all'estrema frammentazione giurisdizionale della penisola italiana e ai provvedimenti straordinari adottati in quegli anni per fronteggiare un fenomeno strettamente correlato ai conflitti tra gruppi e parentele locali. Nella perce-zione di Moryson il fuorilegge era essenzialmente colui che era stato colpito dalla pena del bando e che, in quanto tale, poteva essere impunemente ucciso anche da coloro che si trovavano nella sua medesima condizione. Uomini che, sorprendentemente, non erano per lo piu disponibili ad abbandonare definitivamente i territori da cui erano stati banditi, anche se spesso consapevoli del possibile tragico destino che li attendeva. Il viaggiatore inglese osservava inoltre come nelle zone di confine banditismo e violenza inevitabil-mente si addensassero, alimentando l'immagine di fuorilegge il cui destino sembrava inesorabilmente tracciato: These Outlawes fynde more safe being in those parts, by the wickednes of the people commonly incident to all borderers, and more spetially proper to the Inhabitants thereof. But these rewards, and impunityes promised to outlawes for bringing in the heads or persons of other outlawes hath broken their fraternity. So as hauing found that their owne Consorts haue sometymes betrayed others to capitall Judgment or themselues killed them, they are so ielous one of an other, and so affrighted with the horror of their owne Consciences, as they both eat and sleep armed, and vppon the least noyse or shaking of a leafe, haue their hands vppon their Armes, ready to defend themselues from assault (Hughes, 1903, 158). In realtá il clima descritto da Fynes Moryson rifletteva lo stato di emergenza che nei decenni a cavallo tra Cinque e Seicento si era diffuso non solo nell'area del Mediterraneo, ma anche in gran parte d'Europa9. Le sue specificitá incontravano certamente origine nelle diverse strutture politiche e costituzionali entro cui si venne ad affermare un nuovo concetto di ordine sociale, ma anche l'emergenza straordinaria di una violenza che si coniugava con la faida e il banditismo10. Le numerose monografie e lavori collettivi che in questi ultimi anni si sono soffermati sulle origini e modalita della violenza in eta medievale e moderna hanno sottolineato la debolezza interpretativa di tesi come quelle di Elias e di Weber, che presuppongono il graduale emergere della forza dello stato in grado di legittimare o monopolizzare 9 II viaggiatore inglese aveva ben colto come il banditismo fosse associato al sistema della vendetta: "They haue many other meanes also to redeeme themselues from banishment, as for murthers by intercession of freinds at home, vppon agreement made with the next freinds of the party murthered". Ma notava pure il clima notevolmente cambiato di seguito agli interventi dei poteri centrali: "But in Crimes extraordinarily haynous, the Princes and States are so seuere, as in their publique Edict of banishment, besides rewards sett vppon their heads, great punishments and Fynes according to the qualityes of offence and person are denounced against them who at home shall make petition or vse other meanes at any tyme to haue them restored to their CountryesLands and livings" (Hughes, 1903, 158-159). 10 Sul banditismo rinvio agli atti dei due grandi convegni internazionali che si sono tenuti sul tema: Ortalli (1986); Manconi (2003). 27 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 l'uso della violenza11. Ed alcuni anni orsono Charles Tilly ha posto in rilievo come le diverse realta statuali si imposero gradualmente e contraddittoriamente utilizzando le molteplici forze sociali esistenti sul territorio e comunque imponendosi come garanti dell'ordine costituito esistente (Tilly, 1985, 171-172)12. Un'ipotesi alquanto suggestiva se solo si presta attenzione alle modalita tramite cui la violenza delle istituzioni interagi con quella delle forze che ad essa si opponevano. In realta lo straordinario rigurgito di violenza che si registra a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento incontrava un evidente supporto nella legislazione bannitoria che venne emanata dai poteri centrali in quel torno di anni13. Una legislazione che risultó particolarmente efficace e che puo essere compresa nella sua effettiva portata se solo la si accosta all'introduzione dei processi inquisitori che si registra in tutta Europa nel corso del Cinquecento. La politica criminale in tema di banditismo e di nuovi riti processuali poté evidentemente essere efficacemente condotta previo il consenso e la spinta di vasti settori della societá dell'e-poca. Anche perché essa implico un effettivo e sostanziale superamento degli assetti costituzionali esistenti, che, comunque, a partire dal basso medioevo, costituivano la legittimitá politica delle diverse realtá territoriali e che non sarebbero definitivamente venuti meno se non sul finire del Settecento. Banditismo e sistema della vendetta erano intensamente intrecciati tra di loro e cosi i loro esiti, che riflessero, in primo luogo, l'indebolimento degli assetti costituzionali che avevano contraddistinto per secoli le numerose e variegate strutture politiche che caratterizzavano il bacino del Mediterraneo. Le interconnessioni tra faida e banditismo rilevate per alcune zone della Spagna o della penisola italiana sembrano implicitamente rinviare alle loro specificitá istituzionali, caratterizzate da un articolato sistema della vendetta nel territorio14. Fazioni, bandos e strutture parentali provviste di una sorta di legittimita giuridica sembrano esplicitare in modo meno visibile la loro presenza nei diversi contesti sociali laddove, come ad esempio nell'Italia Settentrionale, le citta avevano esteso la loro giurisdizione su un ampio territorio. In tal caso la pena del bando, pur riflettendo la dialettica conflittuale 11 Oltre alla bibliografia gia ricordata in cui ci si e ampiamente soffermati sulle tesi di Elias e Weber, ricordo anche le osservazioni, mosse da un altro punto di vista, da Goody (2006, 154-179). 12 Ed inoltre Thomson (1994), la quale, sulla scorta delle osservazioni di Tilly, osserva: "States did not monopolize violence even within their territorial borders. Urban militias, private armies, fiscal agents, armies of regional lords and rival claimants to royal power, police forces, and state armies all claimed the right to exercise violence. Authority and control over domestic violence was dispersed, overlapping, and democratized' (Thomson, 1994, 3). 13 Un aspetto che e stato soprattutto affrontato dalla storiografia italiana. Oltre ai diversi interventi apparsi nei due convegni internazionali dedicati al banditismo: Ortalli (1986); Manconi (2003), ricordo Fosi (1985); Fosi (2011, in particolare 78-89); Gaudosio (2006). Ed inoltre Black (2011, 189-191). Per la Germania, ed in particolare la citta di Ulm, ricordo Coy (2008), in cui l'ampio utilizzo della pena del bando da parte delle autorita cittadine non sembra presupporre l'uccisione di colui che penetra nei territori da cui e interdetto. 14 Per la Spagna rinvio in particolare alla sintesi di Pomata Severino (2011), in cui e delineata un'ampia rasse-gna dei lavori sul bandolerismo spagnolo ed in particolare di quelli di Torres Sans. Rinvio inoltre al volume gia ricordato di Manconi (2003), in cui la situazione catalana e affrontata dallo stesso Torres Sans (35-52) e da Serra i Puig (147-169), che affronta il tema del banditismo prestando particolare attenzione all'assetto costituzionale; quella valenciana da Lluís J. Guia Marín (87-106); e quella della Murcia da Lemeunier (181-195). Un inquadramento di carattere generale in Casey (1999, 165-191). 28 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 tra i gruppi parentali in conflitto, era comunque espressione di tribunali che avevano l'obiettivo primario di assicurare la pace e la tranquillita sociale. LA PENA DEL BANDO Ampiamente utilizzata in ogni epoca e in diverse strutture politiche, la pena del bando assunse un'importanza di rilievo a partire dal basso medioevo, sia come arma di lotta politica (il cosiddetto bando politico) che come strumento di controllo sociale che poteva essere utilizzato a difesa dei valori e dell'ordine comunitario, ma anche per agevolare la risoluzione dei conflitti tra le famiglie che competevano per l'onore e la gestione delle risorse economiche (Cavalca, 1978; per la Francia Carbasse, 1990, 223-225). Una pena, dunque, che esprimeva la complessita delle istituzioni giudiziarie, caratterizzate da una cultura scritta e da professionisti del diritto, ma anche da un sistema conflittuale regolato dalle consuetudini e contraddistinto dall'onore e dalla vendetta (Stein, 1984). Si trattava dunque di una pena che interagiva con i riti giudiziari processuali e che rifletteva quel sistema costituzionale medievale eteronomo contraddistinto quasi ovunque da una fitta rete di giurisdizioni, ciascuna delle quali era dotata di una propria autonomia, anche se i valori morali, religiosi e politici erano sostanzialmente condivisi15. In ogni comunita medievale la giustizia restitutiva e la giustizia retributiva erano strettamente interconnes-se16 e se il sistema della vendetta era soprattutto informale e regolato dalle consuetudini, le corti giudiziarie riconoscevano la legittimita di alcune delle sue manifestazioni, pur avendo come precipuo obbiettivo il compito di attenuarne la pericolosita per assicurare la pace cittadina (Lenman, Parker, 1980, 22-24).17. Non a caso la persona colpita dalla pena del bando poteva per lo piu essere uccisa impunemente se avesse oltrepassato i confini da cui era stata interdetta. Un sistema che implicava dunque una stretta correlazione 15 "The medieval system of rule was legitimated by common bodies of law, religion and custom that expressed inclusive natural rights pertaining to the social totality formed by the constituent units. These inclusive legitimations posed no threat to the integrity of the constituent units, however, because the units viewed themselves as municipal embodiments of a universal moral community" (Ruggie, 1998, 146-147). 16 Con il termine di giustizia restitutiva o risarcitoria si intende quella giustizia incentrata essenzialmente sulla figura e sullo status della vittima; e sulle rivendicazioni da parte di quest'ultima ad ottenere un adeguato risarcimento simbolico ed economico volto a ripristinare gli equilibri turbati dal conflitto. Diversamente, la giustizia retributiva o punitiva era incentrata sulla punizione del reo, anche se non poteva ignorare il suo status e, soprattutto, le dinamiche che avevano originato il conflitto. Tale forma di giustizia enfatizzava gli aspetti collettivi della pace e della sicurezza cittadina; e, conseguentemente, pure il ruolo della giustizia pubblica esercitata da organi legittimati a rappresentarla. A diversita di quanto si sarebbe successivamente affermato, entrambe queste forme di giustizia nell'eta medievale e moderna interloquivano sensibilmente con il sistema della vendetta e con la dimensione dell'onore rivendicata dai protagonisti. L'introduzione di riti inquisitori a partire dal Cinquecento avrebbe comunque avviato la preminenza politica di forme di giustizia retributiva, meno sensibili a considerare lo status dei protagonisti e le dinamiche del conflitto, mirando essenzialmente alla punizione del reo. Su questi temi, anche per una bibliografia piu specifica, rinvio a Cantarella (2007). 17 Su questo importante saggio si vedano le mie osservazioni in Povolo (2015, 212-213). Di grande interesse per quanto concerne le interrelazioni tra amministrazione della giustizia e sistema della vendetta e Smail (2013). 29 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 tra violenza e banditismo, ma anche una distinzione non netta tra le due concezioni di giustizia restitutiva e retributiva. Una concezione di giustizia restitutiva implicava una considerazione di rilievo nei confronti della vittima e l'obbligo per l'offensore di compensare adeguatamente il danno inferto. Nell'eta medievale, e per alcune aree europee anche nei secoli successivi, queste forme di giustizia erano strettamente interconnesse con il sistema della vendetta, che spesso implicava la ritorsione, l'ira e il furore, ma anche l'amor e l'esigenza di ristabilire la pace. La pena del bando, che escludeva la persona accusata di un crimine dalla comunita, poteva dunque essere concepita come uno strumento per stabilire la tregua necessaria, in attesa che i gruppi antagonisti giungessero alla conclusione di una pace. I vari riti processuali dovevano condurre teoricamente a tale risultato e rivelavano con le loro caratteristiche e con i loro esiti l'implicito linguaggio della vendetta che animava la giustizia formale. Diagramma 1: Giustizia restitutiva Taluni riti processuali come le cosiddette difese per patrem, che prevedevano che il padre dell'omicida fuggitivo potesse presentarsi in suo luogo, spiegano inoltre come la pena del bando si accompagnasse di frequente in queste forme di giustizia con la pena pecuniaria e i frequenti atti di pace che molto spesso ponevano fine all'iter giudiziario. Ma anche nella societa medievale esistevano ovviamente forme di giustizia dall'aspetto retributivo e nelle quali determinati comportamenti erano considerati un crimine contro la comunita, i suoi valori e i suoi assetti sociali. Una giustizia severa, ma che era spesso congiunta alla dimensione restitutiva, in quanto aveva l'obbiettivo primario di ridurre 30 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 l'impatto suscitato dai conflitti animati dal sistema della vendetta (Povolo, 2015, 207 e sgg.)18. Diagramma 2: Giustizia retributiva GIUSTIZIA RETRIBUTIVA La giustizia i he ,-ss'givi preminenza alia punizione del colpauole, ma net can tempo nan hi. ignorare In status e le istaiuf della tffttima e della sua parentela-_ Una giustizia che, nonostante fosse contraddistinta dall'azione del giudice nella cosiddetta fase del processo informativo (inquisitio), lasciava ampio spazio agli avvocati e all'utilizzo di procedure che avevano il fine di utilizzare i cosiddetti fatti giustifica-tivi quali la provocazione, la legittima difesa e, soprattutto, il tema del furore (Povolo, 2015b). In tale dimensione giudiziaria la vittima aveva comunque un ruolo rilevante e poteva intervenire nella stessa fase iniziale del processo. La pena del bando costitutiva in definitiva una sorta di anello di congiunzione tra le diverse istanze di giustizia e un equilibro tra il ruolo della vittima e quello dell'imputato. IL BANDITISMO NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA Nell'agosto del 1531 il Consiglio dei dieci, massimo organo politico-giudiziario della Repubblica di Venezia, delibero un provvedimento in tema di banditismo che rifletteva 18 Come nota Carbasse sul piano più generale la pena del bando aveva la funzione di attenuare le tensioni: "ce peut être aussi, parfois, l'instrument d'une politique criminelle intelligente; l'éloignement passage d'un petit delinquent permet d'apaiser les passions familiales, de calmer le conflits de voisinage, de restaurer la convivialité villageoise" (Carbasse, 1990, 226). 31 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 le tensioni giurisdizionali e costituzionali che inevitabilmente suscitava una tale materia nel momento in cui veniva ad estendersi a tutti i territori dei domini da terra e da mar. Come di consueto, la parte iniziale della parte esplicitava contenuti ben conosciuti da tutti i sudditi della Repubblica. Si diceva infatti che i provvedimenti assunti in tema di banditismo, sia a Venezia che nelle altre città, erano risultati inefficaci e che tutti i banditi ritrovati nei territori da cui erano stati interdetti avrebbero potuto essere impunemente uccisi. Ma, si aggiungeva poi, l'inefficacia delle leggi era dovuta essenzialmente al reticolo di protezioni e di aiuti di cui essi potevano impunemente godere. Si deliberava percio che chiunque avesse prestato qualsiasi forma di assistenza ad un bandito sarebbe incorso nelle stesse severe pene ed avrebbe potuto essere impunemente ucciso "etiam che il fusse suo congionto in strettissimo grado di sangue". Il provvedimento del 1531 era di estrema gravita non tanto e non solo perché incideva sulla dimensione della parentela e della vendetta che animava la pena del bando, quanto piuttosto perché esso interferiva visibilmente con l'assetto costituzionale esistente, nel quale la politica bannitoria era di esclusiva pertinenza delle giurisdizioni locali. Tant'è che già l'anno seguente la parte veniva sostanzialmente rivista, in quanto erano avvenuti molti inconvenienti a causa dei maligni che con sotterfugi e inganni accusavano molte persone innocenti. Il nuovo provvedimento rifletteva in realtà le difficoltà a regolamentare dall'esterno le complesse interrelazioni tra vendetta, parentela e banditismo (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 30-31). Non diversamente, alcuni decenni prima lo stesso Consiglio dei dieci aveva assunto un provvedimento in tema di banditismo, che l'anno seguente aveva poi cassato. Nel 1489 si era infatti deciso che i banditi non potessero essere uccisi impunemente ricorrendo ad aggressioni premeditate, condotte con agguati e insidie. Una parte contradditoria, che evidentemente non considerava il sistema della vendetta che animava il banditismo, e che volutamente sembrava ignorare le prerogative costituzionali delle grandi città della Terraferma veneta e lombarda. E difatti, l'anno seguente, di fronte alle proteste della città di Vicenza, il provvedimento, come si è detto, veniva revocato (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 18-19)19. Ovviamente il ceto dirigente lagunare e le massime istituzioni politico-giudiziarie della Serenissima avevano ben presente la complessità sociale e culturale che sottostava al banditismo e agli equilibri costituzionali inerenti alla sua regolamentazione nelle città suddite. Il diarista Marin Sanudo ricorda, a tal proposito, la discussione avviatasi nel 1525 in Consiglio dei dieci in merito ad un omicidio commesso a Corfú da parte di un soldato arruolato in una delle galee del Provveditore all'Armata. I consiglieri avevano proposto che il caso fosse assegnato a quest'ultimo con facoltà di bandire da tutti i territori della Repubblica, prevedendo inoltre che tale competenza avrebbe dovuto essere inserita nelle commissioni rivolte ai provveditori generali. Una proposta che evidentemente non teneva conto delle prerogative costituzionali del Provveditore di Corfú e, soprattutto, piú in generale, della giurisdizione di competenza delle città suddite. Ma infine la proposta dei consiglieri, come annotava con soddisfazione il Sanudo, era stata respinta dalla maggioranza del Consiglio, in quanto la sua approvazione avrebbe significato "tuor la 19 Su tale legge si veda Cozzi (1982, 81-82). 32 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRADEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 iurisdition de li rettori di le terre" (Stefani, Berchet, Barozzi, 1894). In realtà la pena del bando, pur utilizzata frequentemente dalle magistrature veneziane, soprattutto a partire dal Quattrocento, sembra essere estranea alla dimensione giuridica della città lagunare e, come è stato osservato, essa è assente nelle Promissio maleficiorum dei dogi Orio Malipiero (a. 1181) e Jacopo Tiepolo (a. 1232) (Cozzi, 1982, 82-84). Un'assenza che non sembra rivelare una presunta diversità culturale di Venezia, quanto piuttosto una specificità del suo assetto costituzionale, caratterizzato da una città stato provvista di un esile retroterra territoriale (il Dogado). Con la formazione di uno stato territoriale sarebbe stato ben difficile per le supreme magistrature veneziane ignorare la complessità e l'urgenza di un fenomeno che inevitabilmente premeva alle porte della città dominante. Gli interventi delle supreme magistrature veneziane in tema di banditismo erano in realtà per lo più sollecitati da singole famiglie o individui, nell'ambito di contrapposizioni tra gruppi, che molto spesso tendevano a fuoriuscire dai contesti locali per piegare il conflitto a proprio favore. Interventi che inevitabilmente producevano una reazione da parte delle città suddite, che chiedevano l'immediato ripristino dei diritti costituzionali violati dai provvedimenti assunti dalla città dominante. La pena del bando era infatti una prerogativa importante prevista negli statuti di ogni grande città dello stato veneziano. In particolare, nel momento dell'acquisizione della Terraferma, Venezia aveva stabilito dei patti che gli stessi rappresentanti da essa inviati a reggere quei centri erano tenuti a rispettare nella forma e nella sostanza. Il bando inflitto dai tribunali locali prevedeva l'espulsione dalla città, dal suo territorio e dalle consuete 15 miglia al di là dei confini. In taluni casi, come a Vicenza nel 1545, il Consiglio dei dieci aveva esteso considerevolmente le prerogative del tribunale locale di bandire da tutti i territori compresi tra il Mincio e il Quarnaro20. E nel 1503 la suprema magistratura veneziana aveva pure deliberato che i banditi dai tribunali del domino da terra e da mar che non si fossero allontanati entro otto giorni dai territori loro interdetti avrebbero dovuto considerarsi banditi da tutto lo stato, compresa la stessa città dominante. Una politica criminale che enfatizzava la giurisdizione delle città suddite (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 21-22)21. Le scelte del supremo organo veneziano miravano evidentemente ad agevolare il mantenimento della pace nei territori sudditi e in tale direzione la giurisdizione dei tribunali locali in materia bannitoria era di estrema importanza. La pena del bando non aveva infatti il solo obbiettivo di allontanare tutti coloro che minacciavano la tranquillità della vita cittadina, ma era pure finalizzata a creare le premesse per il ristabilimento della 20 Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, Archivio Torre, busta 684, fasc. 22: in casi di reati particolarmente gravi, come ad esempio le rapine e gli incendi, il tribunale vicentino, giä insignito di notevoli privilegi giu-risdizionali, avrebbe potuto bandire, dalla citta, dal territorio, dalle consuete quindici miglia "et anco piu". 21 Un analogo provvedimento era stato deliberato nel 1485, ASV, Consiglio dei dieci, Misti, reg. 22, c. 154, 24 marzo 1485. Sul finiré del Cinquecento il noto criminalista Lorenzo Priori osservava: "Guardinsi dunque i banditi di venir ne'luochi a loroproibitiper i suoi bandi, perché anco se beneper la legge 1489, 29 luglio li banditi overo condannati in lire cinquanta non potevano essere offesi se non in puro omicidio, e non per insidie et appostatatamente, nondimeno l'anno 1490, 11 settembre, detta legge 89fu rivocata di modo che stante la detta rivocazione il bandito ovvero condannato come di sopra puó impune esser offeso in insidie et appostatamente, in setta e in monopolio, come e descritto nel titolo di essa legge, edanco con l'esonera-zione d'archibusi, di che ne sono seguiti molti et diversi giudizi" (Priori, 1738, 58-59). 33 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Diagramma 3: Vendetta e banditismo nelle cittá del "dominio": prima della meta del XVI secolo pace tra gruppi e fazioni antagonisti. Il bando, con l'allontanamento di coloro che si erano macchiati di un grave delitto, si costituiva come premessa essenziale per lo stabilimento di una tregua, necessaria per avviare le trattative di pace tra i gruppi rivali, ma anche per agevolare il ruolo svolto dal tribunale lócale per l'affermazione di una giustizia in grado di contemperare le diverse esigenze di ordine e di sicurezza22. Perché l'ostracismo decretato dal tribunale lócale risultasse efficace, si prevedeva pure che colui che avesse violato i confini previsti dalla pena del bando avrebbe potuto essere impunemente ucciso. Una previsione che evidentemente aveva l'obbiettivo di affermare la giurisdizione del tribunale cittadino, ma anche di concedere alla famiglia offesa nel sangue e nell'onore di perseguire la propria vendetta. La pena del bando era cosí indissolubilmente legata al sistema consuetudinario della vendetta, che ubbidiva a proprie regole, ma che doveva comunque raffrontarsi ad un sistema giudiziario che, con le sue istanze di ordine e di pace aveva l'obbiettivo di garantire la sicurezza cittadina e l'equilibro tra le opposte fazioni in costante competizione per motivi di ordine economico e politico23. Solo qualora la pace tra le opposte fazioni fosse stata raggiunta il tribunale cittadino avrebbe decretato il ritorno di colui che era stato bandito. In tal modo l'informale sistema della vendetta, che 22 Ad esempio gli statuti di Verona esplicitano chiaramente le interrelazioni tra la pena del bando e le tregüe (Statuta magnificae, 1582, 165-168). 23 Una materia non sempre affrontata esplicitamente negli statuti anche perché questi testi interagivano con le norme consuetudinarie; si veda per questo Cavalca (1978, 168-213). 34 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 ubbidiva alle rególe consuetudinarie, e quello fórmale delle istituzioni giudiziarie, mediato ed interpretato da un ceto di giuristi professionisti, incontrava una sintesi in nome di un ordine che aveva come premessa ineliminabile il ristabilimento della pace cittadina24. LA FASE DELLA SOSPENSIONE (1549-1580) Le interrelazioni complesse tra sistema della vendetta e pena del bando si muovevano dunque sia a livello infórmale, tramite le trattative e gli accordi tra le partí in conflitto, che sul piano formale giudiziario intervallato da riti giudiziari che come le diverse forme di citazioni, le difese per patrem e i salvacondotti, avevano il fine di condurre al ristabilimento degli equilibri infranti dal conflitto e ad una sua risoluzione pacifica (Povolo, 2015). Perché ció potesse svolgersi positivamente era necessario che l'ostracismo nei confronti della persona bandita rimanesse operante sino alla conclusione della pace. E tale ostracismo poteva risultare efficace solo con la previsione che il bandito avrebbe potuto essere impunemente ucciso qualora avesse violato i confini del territorio da cui era stato espulso25. In base a tali considerazioni si puó cosí cogliere l'impatto suscitato dalla legge che il Consiglio dei dieci assunse nel 1549, avviando quella che e possibile definire politica della sospensione. In tale data il supremo organo politico-giudiziario della Repubblica decretó la sospensione della possibilita che i banditi potessero liberarsi uccidendo o catturando altri banditi (evidentemente nell'ambito della giurisdizione di competenza). Una chiara violazione della giurisdizione dei centri sudditi motivata dal diffuso clima di insicurezza sociale e che veniva comunque adottata per un solo biennio: tutti quelli li quali si trovano banditi fin questo di et che de coetero si bandiranno per qualunque caso cosí pensato et attroce, come puro, o in perpetuo o a tempo [...] non si possano piú liberar dalli loro bandi quovis modo per prender o ammazzar un altro bandito [...], né per vigore d'alcuna leze o parte finhora presa che li desse tal beneficio, di modo che a questi tal banditi sia del tutto tolta la speranza di poter aggiustarsi (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 44). La legge rimase in vigore sino al 1555 e poi venne sospesa e ripristinata ad intermit-tenza sino al 1580, quando, di fatto, venne sostituita dalla legge emanata in quell'anno e che avrebbe dato il via ad una vera e propria fase di proroga. La legge del 1549 si accompagnó ad un provvedimento con il quale si costituivano due compagnie di soldati dalmati formate ciascuna da settanta uomini guidati da due capitani di campagna con il 24 Aspetti che si possono cogliere in tutta la loro complessita solo tramite i riti processuali utilizzati che, evidentemente, miravano a contemperare la forte conflittualita sociale con le istanze dei tribunali cittadini. Per alcuni esempi rinvio al mio (Povolo, 2013, 513-517). 25 Un ostracismo che si concretizza nella pena del bando nel momento in cui la gestione dei conflitti si coniuga con il sistema di diritto comune affermatosi in quasi tutta Europa a partire dal Basso Medioevo. Nei secoli precedenti esso era invece affidato al mondo consuetudinario. La persona espulsa dalla comunita era ritenuta homo sacer, affidata a Dio, e priva di ogni diritto. Nell'area germanica il bandito era inoltre considerato alla stregua di un lupo mannaro; si veda per tutto questo Knoll e Sejvl (2010, 139-153). 35 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Diagramma 4: Prima fase: Intervento di Venezia (legge 1549) compito di perlustrare i territori della Terraferma (Basaglia in Cozzi, 1985, 203-204)26. L'intervento del Consiglio dei dieci intendeva segnare un vero e proprio momento di svolta, in quanto la tormentata vicenda del banditismo era affrontata decisamente, inci-dendo evidentemente sulle dinamiche che alimentavano i conflitti tra gruppi e parentele. Molti statuti delle citta suddite prevedevano infatti che non solo i banditi potessero essere uccisi impunemente da chiunque, ma che essi potessero pure ottenere la loro liberazione uccidendosi l'un l'altro. Una normativa che mirava a conseguire il rispetto dei periodi di tregua necessari alle istituzioni giudiziarie locali e alle parentele in conflitto per attenuare le tensioni interne ed avviare le trattative di pace. Il provvedimento assunto dal Consiglio dei dieci interferiva con le dinamiche conflittuali locali e di certo l'istituzione dei capitani di campagna ben difficilmente avrebbe potuto far fronte agli endemici problemi suscitati dal banditismo. La lunga fase di sospensione avviata con la legge del 1549 permise co-munque al supremo organo veneziano di dettare i ritmi di una politica criminale non piu esclusivamente affidata ai centri sudditi. Una vera e propria interferenza, che si distingueva dai singoli provvedimenti che pure in passato erano stati temporaneamente assunti in materia di banditismo, in quanto la legge del 1549 si costituí come punto di riferimento per alcuni decenni. Infatti nel 1555 essa venne sospesa per tre anni; e cosi successivamente nel 1559 (per cinque anni), 1569 (per un anno), 1573 (per un anno), 1574 (per un anno), 1577 (per due anni), 1579 (per 26 Come sottolinea Basaglia, nel 1549 si costituí pure un fondo destinato al pagamento delle taglie. 36 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 due anni) (Povolo, 1997, 144)27. Nei periodi in cui, in virtù della sospensione, la legge non aveva efficacia, le giurisdizioni locali riacquisivano la loro autonomía, e il sistema incentrato sulle complesse relazioni tra vendetta e istituzioni giudiziarie locali diveniva nuovamente attivo. E' probabile che la legge del 1549 si inserisse in un complesso discorso interlocutorio con i ceti dirigenti sudditi e intendesse svolgere una funzione parenetica nei loro confronti, inducendoli a contenere l'intensa conflittualità locale28. Di certo, per circa tre decenni, il provvedimento, apparentemente contraddittorio ed intermittente, avrebbe condizionato non solo taluni dei meccanismi che animavano il sistema della vendetta, ma avrebbe pure sospeso la stessa legittimità degli statuti e delle loro previsioni giudiziarie e procedurali. DALLA SOSPENSIONE ALLA PROROGA Di fronte ad una grave situazione che veniva esplicitamente attribuita all'emergere di un banditismo considerato aggressivo e pericoloso29, il Senato veneziano il 20 mag-gio 1580 delibero un provvedimento di carattere eccezionale che rimase in vigore per lungo tempo. I rettori delle principali città venivano insigniti della facoltà di procedere sommariamente e sopra il luogo contro i banditi colti nei territori a loro interdetti. Un provvedimento che si indirizzava apertamente contro la rete di supporto e di aiuti che faceva capo a certi settori dell'aristocrazia, in quanto si prevedeva pure che una volta individuati coloro che proteggevano i banditi, i rettori avrebbero dovuto infliggere nei loro confronti la pena della relegazione e l'abbattimento delle loro case se trasformate in fortezze. La legge del maggio 1580 risultó particolarmente efficace, anche perché entrava decisamente nel forte clima conflittuale che animava settori non marginali della nobiltà di Terraferma (Povolo, 1997, 163 e sgg.). Il vero salto di qualità si registro pero nel luglio dello stesso anno, quando, con una nuova legge si superó definitivamente il lungo periodo di sospensione avviatosi nel 1549 e il Consiglio dei dieci assunse decisamente nelle proprie mani la complessa materia del banditismo, che per circa due secoli, anche se con notevoli inframmettenze, era stata di competenza delle giurisdizioni locali. Cassando implicitamente il provvedimento del 1549, il supremo organo veneziano delibero che tutti i banditi avrebbero potuto ottenere la loro liberazione uccidendo altri banditi che si fossero trovati nelle loro stesse condizioni. Con gli inevitabili aggiustamenti e modifiche la legge venne prorogata ad intermittenza 27 Ad esempio il 5 giugno 1577 si deliberava: "L 'audacia e temeritá de' banditi, quali non stimando la giusti-tia, si fanno lecito entrar nelli confini a loro prohibiti e commetter nuovi errori e mesfatti, merita che li sia provisto in quel modo che si é fatto altre volte, per sradicar simil qualitá di gente. L 'andará parte che la deliberatione di questo Conseglio del 1549, 11 luglio, per la qual é levata la facultá alli banditi di liberarsi dai loro bandi col prendere overo ammazzar altri banditi, sia suspesa per anni doi prossimi futuri" (Leggi criminali, 1751, 220). 28 Ipotesi da me formulata a suo tempo in Povolo (1997, 122-123). 29 "Li motti che al presente si sentono in diverse parti del stato nostro, causati da sollevatione de molti scel-lerati, li quali postisi insieme in gran numero cometteno diverse violentie, sforzi, rapine, homicidi a danno dei fedeli nostri... ", ASV, Senato, Terra, reg. 53, c. 18. Rinvio ancora al mio (Povolo, 1997, 153 e sgg). 37 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Fig. 1: Legge del Consiglio dei dieci sul banditismo emanata nel 1580 (AMP Said, Ex-traordinarium) 38 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Diagramma 5: Il sistema nella seconda fase di intervento di Venezia per alcuni decenni30. Dalla lunga ed intermettente fase di sospensione di una legge che interferiva nelle dinamiche conflittuali collegate al banditismo, si passó dunque ad una nuova fase, caratterizzata dalla proroga di una legge che assegnava al Consiglio dei dieci le competenze in tale materia. Con la legge del 1580 la legislazione inerente il banditismo venne dunque assunta di-rettamente dagli organi centrali della città dominante, quantomeno nella sua dimensione politicamente più rilevante. Un controllo tanto più significativo in quanto si accostó alla graduale ingerenza del Consiglio dei dieci nei confronti dell'attività giudiziaria dei tribunali dei centri sudditi. Con una fitta attività di delega del rito inquisitorio ai rettori delle grandi città della Terraferma, il supremo organo politico-giudiziario si inserí decisamente nei conflitti e nel sistema della vendetta che per secoli avevano regolamentato gli equilibri tra parentele, fazioni e gruppi rivali. Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci prevedeva difatti l'esclusione di ogni privilegio goduto dalle città suddite, una procedura segreta e soprattutto l'esclusione dell'avvocato difensore31. La pena del bando inflitta con l'autorità del Consiglio dei dieci si estendeva a tutti i territori dello stato, superando i tradizionali confini e venne resa più efficace dalla concessione di taglie e, soprattutto, dal rilascio 30 Ad esempio se ne propose la proroga per un anno nel 1581, 1582, 1583, 1584 e per due anni nel 1587 (Po-volo, 1997, 200). 31 Sul rito del Consiglio dei dieci si veda Cozzi (1982, 103-104). Sulle procedure inquisitorie introdotte in Europa nel corso del secolo XVI rinvio a Langbein (1974, 130-131), in cui l'autore sottolinea il salto di qualità rispetto alla tradizionale inquisitio medievale. Per una vicenda processuale analiticamente esamina-ta si veda Povolo (2003, VII-LXVI). 39 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 delle cosiddette voci liberar bandito. L'arresto o l'uccisione di un bandito comportava l'acquisizione di una voce che poteva essere utilizzata dal diretto interessato, oppure essere ceduta ad altri che avrebbero potuto a loro volta chiedere la liberazione di un altro bandito. Si venne dunque a creare un vero e proprio mercato delle voci e soprattutto si delineo la figura del cacciatore di taglie (Cozzi, 1982, 163-174). Una figura che poteva muoversi nell'anonimato, ma che piu spesso svolgeva la sua attivita in accordo con le istituzioni veneziane. Come quel Francesco Canova che per un decennio, con un seguito di circa cinquanta uomini, si dedico alla caccia dei banditi, ottenendo numerose taglie e voci liberar bandito. Nel gennaio del 1588 compi la sua impresa piu clamorosa, come avrebbero ricordato nel 1590 i rettori di Verona, che avevano continuato ad avvalersi della sua esperienza. In quell'occasione Francesco Canova, con il seguito di una cinquantina d'uomini armati, penetro in territorio arciducale alla caccia del conte Ottavio Giusti "assassino famosissimo et accerrimo perturbatore della publica quiete", il quale si era rifugiato ad Avio insieme ad alcun suoi seguaci. E, come notarono con soddisfazione i rappresentanti veneziani, il cacciatore di taglie era riuscito nell'impresa portando "sei teste alla pietra del bando di questa citta, insieme con quella di detto Ottavio"32. Come sembrano suggerire i nomi e le localita di provenienza dei suoi uomini, l'attivita del Canova prese avvio da conflitti che trovavano origine nel sistema della vendetta locale di cui era stato piu o meno direttamente protagonista. Concordata con i rettori di Verona e il Consiglio dei dieci la sua iniziativa si estese poi alla repressione del banditismo. Grosse compagnie di armati come la sua erano divenute necessarie soprattutto per affrontare il banditismo di confine, che inevitabilmente finiva per catalizzare fuoriusciti di diversa provenienza. Ma la lotta contro il banditismo poté risultare efficace solo avvalendosi della diffusa conflittualita esistente nei diversi territori e che traeva la sua linfa vitale in un sistema della vendetta non piu mediato dalle istituzioni giudiziarie locali. A questo proposito Fynes Morison ricordava il mutato clima di fine secolo: In Crimes extraordinarily haynous, the Princes and States are so seuere, as in their publique Edict of banishment, besides rewards sett vppon their heads, great punishments and Fynes according to the qualityes of offence and person are denounced against them who at home shall make petition or vse other meanes at any tyme to haue them restored to their Countryes Lands and livings (Hughes, 1903, 158). La nuova legislazione adottata contro il banditismo di fine secolo innesco un corto circuito tra sistema della vendetta e le tradizionali pratiche di mediazione che miravano al raggiungimento di tregue e paci. E la sua efficacia poté realizzarsi sia inserendosi nelle dinamiche conflittuali locali, che utilizzando la concessione di premi e benefici volti a stimolare la delazione, il coinvolgimento di comunita e di cacciatori di taglie. L'attivita giudiziaria del Consiglio dei dieci e l'utilizzo del suo rito inquisitorio si costituirono come il supporto essenziale di un'attivita repressiva che fece soprattutto perno sulla 32 L'attività del Canova è ricordata in ASV, Consiglio dei dieci, comuni, filza 182, documenti allegati alla parte del 21 marzo 1590. 40 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Diagramma 6: La nuova legislazione sulla pena del bando (regime di proroga) e le sue conseguenze legislazione bannitoria. Un'esemplificazione significativa delle interrelazioni complesse messe in atto dall'attivita giudiziaria del Consiglio dei dieci e data dalla vicenda che ebbe come protagonista il conte vicentino Ludovico da Porto. Nel 1579 egli venne dapprima inquisito e poi bandito da tutti i territori della Repubblica a seguito di una serie di violenze da lui compiute nel villaggio di Cresole, ma abilmente amplificate dalla fazione nemica. Proteso ad inseguire la propria vendetta, Ludovico da Porto oltrepasso piu volte i confini dello stato, infierendo sui suoi nemici. Il Consiglio dei dieci pose sulla sua testa una taglia cospicua e lo bandi ripetutamente. Unitosi ad un gruppi di altri banditi vicentini e veronesi nel 1586 venne ucciso nel sonno insieme ad alcuni suoi compagni a Sabbioneta nel Mantovano. Il nobile veronese Andrea Del Ben suo uccisore, taglio loro le teste e le invio a Vicenza perché fossero viste dai nemici del da Porto ed esposte sulla pietra del bando33. CONFINI E FUORILEGGE La nuova normativa sul banditismo amplifico indubbiamente la dimensione della violenza, ma soprattutto ne evidenzio gli aspetti strumentali e repressivi. Le tradizionali interrelazioni tra sistema della vendetta, pena del bando e la loro dimensione costituziona-le vennero travolte sotto l'urto di una politica criminale caratterizzata da una legislazione 33 Sulla vicenda rinvio al mio (Povolo, 1997, 319) e a Lavarda (2007). 41 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 premiale e da una diversa percezione del territorio e dei confini34. Una fase destinata a durare e che fu essenzialmente contraddistinta da un uso della violenza da parte dei poteri dominanti facendo perno su forme di violenza gia esistenti sul territorio, ma ora finalizzate a un nuovo concetto di ordine e di sicurezza sociale. Ogni tentativo di cogliere le origini, modalita e trasformazioni della violenza in eta moderna non puo dunque prescindere da una riflessione sullo stesso termine di banditismo. In linea generale la storiografia si e soffermata sul concetto di banditismo sociale coniato da Eric Hobsbawm, oppure, all'incontrario, ha utilizzato lo stesso termine bandito nel senso piu generico ed ampio di criminale o fuorilegge. Un'ambiguita che, come e stato osservato, ha impedito di cogliere il problema nella sua specifica dimensione costituzionale e culturale: So long as the target of inquiry was banditry historians and anthropologists limited themselves to exploring only one facet of a much more complex process. As soon as the term "bandit" was applied, inquiry was restricted only to those armed predators who operated outside the law (Gallant, 1999, 26). In realta la complessita del problema e innanzitutto terminologica: The word 'bandit' itself is derived from the Italian verb 'bandire' meaning to exile or banish and thus at its root a bandit is a man who has been banned from normal society [...]; the same men who at some points in their lives were bandits often operated at times inside the law as well. But a legal bandit is an oxymoron. By definition a bandit stands outside the law (Gallant, 1999, 26). In base a tali considerazioni e stato osservato come le figure di banditi e pirati siano correlate alle profonde trasformazioni economiche e politiche che in epoche e territori diversi furono decisive nella costruzione e rafforzamento degli stati. Per tale motivo si e preferito parlare di military entrepreneurs, ambigue figure che fiorirono in aree contrad-distinte dall'espansione economica, ma pure in territori periferici e di confine: Military entrepreneurs, especially when they operated as outlaws, facilitated capitalist penetration of the countryside [...]; were deeply implicated and involved the processes ofstate formation and consolidation. The political environments in which theyflourished were characterized by weak and imperfectly centralized states incapable of exerting effective control [...]; they participated in power struggles between big men[...]; they provided the armed forces, or at least some of them. When the conflict was resolved, those on the winning side often became irregular members of the legitimacy security forces, while the losers became labeled as outlaws once more (Gallant, 1999, 51). 34 Una percezione che sul piano giuridico e provvista di notevoli ambiguita nel corso dell'eta moderna, in quanto pur riflettendo sino alla fine del Settecento l'originaria e pluralistica dimensione giurisdizionale, riflette comunque le tensioni venutesi a creare nell'ambito dello spazio político. Si veda Marchetti (2007). 42 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Le trasformazioni economiche e politiche, che interessarono la penisola italiana e altri paesi europei a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ebbero come catalizzatore sociale e culturale il banditismo, un fenomeno che venne enfatizzato al massimo livello dalle tensioni costituzionali e politiche entro cui esso si inserí35. Di seguito alla politica crimínale e alla legislazione bannitoria assunte dalle realtà statuali, i confini, costituzio-nalmente frammentati e giurisdizionalmente ambigui, divennero il terreno privilegiato dell'azione di gruppi di banditi e fuoriusciti dediti alla rapina e al saccheggio, ma anche al perseguimento della vendetta, che assai più difficilmente poteva risolversi con le con-suete modalità e procedure previste dalla giustizia restitutiva. Un dato, questo, che puo spiegare, ad esempio, l'ampio coinvolgimento in tutta la penisola italiana del banditismo di origine aristocratica o feudale. Come è stato osservato: It is because the bandit throws down a challenge to law, state violence and the territorial imaginary that the state sees in the bandit not just a criminal but a political opponent and, conversely, why many bandits become 'primitive rebels' (Neocleous, 2003, 103). Se la violenza traeva ancora prevalentemente origine dai conflitti originati dal sistema della vendetta e dall'idioma dell'onore, la sua amplificazione fu causata dal superamento dei consueti assetti giurisdizionali e dagli straordinari strumenti repressivi adottati dai poteri centrali36. La catalizzazione del banditismo nelle aree di confine fu il risultato inevitabile della messa in discussione della tradizionale pena del bando. Ma per poter far rispettare la diversa concezione di ordine e di sicurezza le autorità centrali non esitarono ad utilizzare le dinamiche e le ambiguità che animavano lo stesso banditismo e puntando su figure che si potrebbero definire interscambiabili tra il ruolo di banditi o di cacciatori di taglie, più o meno apertamente legittimati ad operare sul territorio. Le nuove realtà statuali emergenti, come ha notato Thomas Gallant, furono costrette ad utilizzare queste forze irregolari come guardiani delle frontiere e, molto spesso, risultava difficile distinguerle dagli stessi banditi che operavano ai confini o si addentravano nei territori per compiere rapine o per portare a compimento la loro vendetta. L'azione repressiva mise comunque in rilievo il ruolo dei poteri centrali nell'utilizzo legale della violenza e nella ridefinizione politica degli stessi confini (Gallant, 1999, 47). Nonostante il loro linguaggio apodittico e decisamente negativo nei confronti del banditismo, le fonti giudiziarie non riescono comunque a nascondere l'entità di un fenomeno che, soprattutto a partire dalla fine del Cinquecento, assume aspetti inediti. La figura del 35 Si vedano le mie riflessioni in Povolo (1997, in particolare 158 e sgg.). 36 Come e stato notato da Janice Thomson, "Theprocess by which control over violence was centralized, monopolized, and made hierarchical entailed not the state's establishment and defense of a new legal order but the .state's imposing itself as the defender of that order. Societal groups vigorously resisted state-builders' drive to monopolize political authority and the coercion on which it ultimately rested. In the process state rulers struck bargains with various societal groups in which the latter provided war-making resources in exchange for property, political, and other rights. These bargains constitute subplots in the central drama in which the state achieved ultimate authority, especially on the use of coercion, within its territory" (Thomson, 1994, 3). 43 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE 21-56 PARTE PRESA NeirEccelíb Confeglio di X. i 6 o y. A* 3 t. Agofto. In materia di Banditi. Stampata in Calle dalle RaiTe, Per France fco Rampazetco. Fig. 2: Legge del Consiglio dei dieci sul banditismo emanata nel 1609 (AMP Said, Ex-traordinarium) 44 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 bandito famoso, che l'azione repressiva evoca di frequente, si alterna a quella dei suoi antagonisti, che senza tregua gli danno la caccia alla ricerca di una spasmodica vendetta, oppure per ottenere i ricchi premi promessi dalle autorita centrali. Ma e soprattutto la letteratura che non disdegna di assegnare una certa attenzione al bandito che ha ormai assunto l'immagine del fuorilegge. Famosa, tra tutte, quella del bandito catalano Perot Rocaguinarda, tramandaci da Miguel de Cervantes nel secondo volume del suo capolavo-ro, apparso nel 1615. Attraverso la penna del grande romanziere, Rocaguinarda evoca il fatale destino che l'ha condotto a divenire un grande fuorilegge: Ad onore del vero io confessero che non avvi tenore di vita piu inquieto, né piu pau-roso del nostro. Mi vi strascind non so qual desiderio di vendetta, che ha la possa di sconvolgere ogni piu riposato cuore; ma io sono di mia natura compassionevole e proclive al ben fare; né fu, come ho detto, se non la voglia di lavare la macchia di un torto sofferto che mi rimosse dalle mie buone inclinazioni, e che mi fa ora perseverare nel presente stato, in onta e in contrapposizione della mia volontá. E siccome un abisso chiama l'altro, e una un'altra colpa, cosí le vendette si vennero talmente concatenando, che non solo le mie, ma prendo anche le altrui sopra di me. Pure Iddio mi concede, quantunque io viva in mezzo al labirinto delle mie contraddizioni, di non farmi perdere la speranza di uscirne fuori per afferrare un porto di sicurezza37. La letteratura faceva propri l'immagine e il mito del bandito fuorilegge, sradicato dal suo contesto sociale e famigliare e divenuto ad un tempo nemico pubblico per le autori-ta38, ma anche una sorta di local hero per la popolazione che ne conosceva le traversie. La figura del tradizionale bandito, espressione di conflitti di faida, si era trasformata per assumere quella del fuorilegge, combattuto ed avversato sia dalle élites locali che dai poteri centrali e destinato, molto spesso, ad assumere nel corso del tempo la dimensione del local hero39. Nell'ambito delle comunita il bandito era certamente percepito come una minaccia e una fonte costante di insicurezza; e in quanto tale veniva perseguito con determinazione, anche perché sulla sua testa pendevano taglie e ricchi premi. E non si potrebbe altrimenti spiegare come la dura legislazione bannitoria potesse essere infine 37 Nel successivo capitolo Cervantes descrive il comportamento di Rocaguinarda alla stregua dell'immagine che alcuni anni prima Fynes Morryson aveva dato dei banditi italiani. E soprattutto sottolineando come egli fosse divenuto un fuorilegge a seguito dei numerosi bandi che gli erano stati inflitti dalle autorità politiche: "Trovavansi di bel mattino in un luogo, e all'ora del desinare in altro; talvolta fuggivano senza sapere da chi, o aspettavano tal'altro senza sapere chi. Dormivano sempre ritti, interrompendo il sonno per cambiarsi da un luogo all'altro, ed occupandosi di continuo nel metter spie, nel tenere sentinelle in ascolto, nel soffiare nelle micce degli archibusi, sebbene ne avessero pochi, perché per lo più si servivano di pistoletti. Rocco passava la notte appartato da ' suoi ed in luoghi a tutti gli altri ignoti, mentre i molti bandi pubblicati dal viceré di Barcellona contro la sua vita lo rendevano timoroso ed inquieto a segno di non fidarsi di chicchessia, e temeva sempre che i suoi stessi compagni o gli togliessero la vita, o lo dessero inpotere della giustizia: vita veramente miserabile ed affannosa" (de Cervantes, 1617, per i passi citati cfr. rispettivamente cap. LX e LXI). Su Rocaguinarda si veda inoltre Casey (1999, 174). 38 Per altri esempi in letteratura si veda Baja Guarienti (2012, 169-178). 39 Un tema affrontato da Graham Seal, in particolare in Seal (1996). 45 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 N O I ANTONIO LANDO PROCVRATOH, DI S. MARCO, Per la Sercnifs.Sign.di Venetia, &C. ProueditorCcn, nclStato di Terraferma Î ^jM&jfel^ Ommertcmocon l'auttorità, del Generalato noílro a tutti li fudditi iK^wp-k di fuaSerenità,&fpecisl menteiquelliddleTerre,& Villedella Ri-Salb.&altri, che habitant), ¡S: fí ritrouano neÜe niedelimc Terre,& Vil)e,niunodií|ual (i fíadignicà,grado,&ccmdttioneeccet-tuato.&cosi huomini.comc donne , chedebbanonon folo aliéner ff di pratticar ,dar rieap it.Ô, au i ft, aiuti, vitttiarie , btenirqtial il voglia inrclhgenza con Zuanc Zannon, & altri bariditi , ma che debbario à furor de Commun i connota ndoíi à tocco di Campane a martello perfeguitarli, & far ogni opera d ha-nerli viui, o aiorti nelle mani,pcr prefentarli alia Giuílitia, accib riccuano il con-uemente caítigo per leinfeílationi,&danni,che vannocommcttcndo,.&ef5Í le ta-glic.&benefici) ordinati dalle leggi. Et di piii, clieli vedrà, fapràdouefitroui-no.douc f> crattcngano, A taiibbiano Li loro ricapici, debba luí.ro facetamente informarse ti Capí del le Mil ir ¡e Gorfe, b di Capelletti, che 1c faranno piu vicini, accio fappiano,&polTanobcnc effequire g)1ordini noftri; fotto pena a chi mancara ncllecofefudetre,èînalcunadielle,dellavita, confifcationede'bcni.dief-ferlc fpiantare le Cafc,& come mcglioci parera, giuítah inancameiiti ; de'ijuali per reliar informât!, faremo elTâttifsima inquifitionc.riceucremo denontie fecre-tc.daremo premio a'denontianti,& vfaremoogni piii ifquifitadiligcnza, proce-deremo rigorofamente per viafummari», & mifirareí& non admetteremo rifptt to al cu no di parentado.ancone i primi gradi,nè di alero: Et le li Commoni faranno négligent i, & coinmdtceranno in queílo negotio, che ci fe grandemente à cuo-re,mancamentodi forte alcuna,oltrc il caítigo feuecjfsimo de i Capí,A aitn delin-qucnti,puniremo aticoli medeíimi Communicon radoppinrli le grauezzc,ícunr-gli lipriuilegi.&in altra ma ni era, clic ci parera ,come innobedienti, Apigri ne lia perfeccione di qucfii afsafsini.da chc argomentarenio, che ne habbiano efsi ancora intclligcnza,& p¿[ it:. »i piii facciamo fapere,chedalfi medeíimi Cómuni., & Ville (rano prontamente fumminiílrati d'or din i della Banca foli ti limita ti da fuá Screnicà alie fudette Miíi-tie Corfc.&de' Capclletti, & cosí anco guide da luogo a luogo, & doue far à bifo-gno, fotto le pene, chc ne parera; Et le prefenti lia no publícate in tutte !c Terre^ Ville della Riuiera, accib alcuno non polla ifcufarlid'ignoranza, &Í1MO re-gilírate nellaCancellaria di Salb pcrladebitaelTccutionc. Dat. in Hergamoà primo diLuglio lólf. Antonio Lando Procuratûr,& Proucditor Gcn.xn Terraferma. Vittûr Fufclitltoin Siliil luMni-.irit.3llj Golonni del rjn ,Vper BcñinSu» r«líi TnmUin , pronííoll tuDM liíi Jn= ptdniiiilinumero[ù l'upolo, fliclíju^aJ viti-r Fig. 3: Proclama del Provveditore generale in Terraferma Antonio Lando con il quale nel 1615 si ordina alle comunità di non aiutare ilfuorilegge Giovanni Beatrice detto Zanzanù (AMP Salo, Extraordinarium) 46 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Fig. 4: Gardola di Tignale (Brescia): veduta del santuario di Montecastello in cui é conservato l'ex-voto che ricorda la battaglia ingaggiata dalla comunitá contro il fuorilegge Zanzanu il 17 agosto 1617 (Foto: Archivio Storico del Comune di Tignale) accolta, nonostante la palese violazione degli antichi assetti costituzionali. Ma le stesse fonti giudiziarie, che attestano molto spesso come egli potesse godere di una rete di pro-tezione e di aiuti, che andava al di là delle inimicizie tra parentele avversarie, indica che la sua immagine era altrimenti percepita dalla popolazione più povera, che conosceva le dinamiche sociali e conflittuali che avevano dato luogo al suo ostracismo da parte delle autorità. Non puo dunque stupire come il bandito, divenuto vero e proprio fuorilegge, potesse essere considerato alla stregua del vendicatore, che si opponeva alle logiche economiche e politiche dell'establishment locale, sfidando lo stesso potere centrale. Sotto questo profilo è emblematica la biografia del grande fuorilegge Giovanni Beatrice detto Zanzanù, che per circa quindici anni operó nei territori di confine posti lungo la riva occidentale del lago di Garda. Bandito di seguito a dinamiche conflittuali collegate al sistema della vendetta e all'uccisione del padre da parte della fazione rivale, egli divenne ben presto famoso fuorilegge (Povolo, 2011). Per porre fine all'in-contestata supremazia della cosiddetta banda degli Zanoni, il provveditore generale in Terraferma Benedetto Moro si mise segretamente in contatto con i nemici dei banditi che conoscevano evidentemente il territorio e, tramite mercanti e mediatori interessati, mise a loro disposizione alcuni banditi, autorizzandoli a penetrare armati nei territori 47 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE 21-56 Fig. 5: Ex-voto del santuario della Madonna di Montecastello (Tignale) opera di Giovan Andrea Bertanza (anno 1618) in cui si descrive la battaglia del 17 agosto 1617 (Foto: Claudio Povolo) Fig. 6: Particolare dell'ex-voto del santuario di Montecastello di Tignale (Brescia) (Foto: Claudio Povolo) 48 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Fig. 7: Particolare dell'ex-voto del santuario di Montecastello di Tignale (Brescia) (Foto: Claudio Povolo) da cui erano stati interdetti. Uscito vincitore dallo scontro con gli avversari, Giovanni Beatrice e la sua banda ampliarono il loro raggio di azione mirando a controllare l'attività di contrabbando che fioriva nel grande bacino del lago di Garda. Un gruppo influente di mercanti bresciani, che intendeva riprendere il controllo sulla fiorente attività illegale ed agiva in accordo con le autorità locali e veneziane assoldo decine di banditi e di uomini armati allettati dalle ricompense e dalle taglie. Sopravvissuto agli agguati che sterminarono l'intera banda, Zanzanù poté agire quasi indisturbato negli anni seguenti, favorito dal territorio montuoso e posto ai confini dello stato, ma anche dal palese appoggio di una parte della popolazione. Il suo destino venne pero segnato nel 1617 proprio lungo quei confini che, di seguito alla cosiddetta guerra di Gradisca, erano divenuti luogo di tensione tra opposte potenze politiche. La sua morte venne procurata dall'attacco concentrico di alcune comunità poste lungo la riva occidentale del lago, che già da lungo tempo erano costantemente allertate dal notabilato locale e dalle autorità veneziane per contrastare ed opporsi alla penetrazione del banditismo e alle sue azioni di disturbo. Le comunità che parteciparono alla sua uccisione vollero sancire la straordinarietà dell'evento e commissionarono ad un pittore la descrizione della grande battaglia in un grande ex-voto, ancora oggi conservato presso il santuario della Madonna di Montecastello di Tignale. Un dipinto che rappresenta in controluce le grandi trasformazioni che investirono il banditismo tra Cinque e Seicento. Ma di 49 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Fig. 8: Particolare dell'ex-voto del santuario di Montecastello di Tignale (Brescia) (Foto: Claudio Povolo) Giovanni Beatrice ci e giunta pure un'altra straordinaria testimonianza. Come si e ricordato, nel 1616 si era aperto un aspro conflitto tra Venezia e l'Arciducato d'Austria. Per fronteggiare l'emergenza bellica la Repubblica offri a numerosi banditi la possibi-lita di ottenere la liberazione dal loro bando se, con un loro seguito, si fossero arruolati nell'esercito veneziano. Giovanni Beatrice ritenne che fosse giunta l'occasione per ritornare finalmente sui propri passi e percio rivolse una supplica ai Capi del Consiglio dei dieci, ripercorrendo le tappe piu significative della sua vita. Ricordo amaramente l'uccisione del padre e l'ininterrotta catena di violenze in cui l'aveva trascinato la sete di vendetta. Un documento straordinario in cui, con fierezza, ricordava pure il suo strenuo valore di bandito, che gli aveva permesso di superare per anni gli attacchi dei numerosi nemici. Un valore di cui la Repubblica avrebbe potuto servirsi in occasione dello scontro bellico: Il padre di me Giovanni Zannoni della Riviera di Saló, qual faceva ostaria in quella terra, passo ordinario di Alemagna per quelli che discendono per il lago, e dalla quale traheva il vitto di tutta la sua povera famiglia, mentre egli viveva quieto, fondato una solenne pace con giuramento firmata, sopra il sacramento dell'altare, fu empiamente trucidato da alcun della Riviera. Per questa si inhumana e barbara attione, dubitando 50 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 io Giovanni sudetto di non esser sicuro dalla fellonia d'huomini si crudeli, indotto dalla disperatione, risolsi di vendicare si grave offesa e d'assicurare la propria vita, presa la via dell'armi, vendicai con morti d'inimici la perdita del padre et la privatione del modo di sostener la famiglia mia; per le quali operationi restai bandito e continuandosi da nostri inimici lepersecutioni, anch'io rispondendo con nuove vendette, tirando uno dietro all'altro, hebbi gran numero di bandi, non solo con l'auttoritá dell'eccelso Con-siglio di dieci, ma uno del medesimo Consiglio (Povolo, 2011, 156). Un passo che ricorda sorprendentemente molto da vicino il dialogo tra Don Quixote e Rocaguinarda. L'ingiustizia subita, l'imperativo della vendetta e la catena ineluttabile di vendette con gli avversari sono i tratti che, al di la della retorica letteraria o della mediazione notarile, sembrano contrassegnare la biografia di molti fuorilegge di questo periodo. E nella sua supplica Giovanni Beatrice, rammenta pure l'ineluttabilita della sua condizione di bandito, che non aveva scalfito il suo essere uomo e la lealtá verso il suo principe. Ma, soprattutto, non nasconde, come il suo omologo letterario Rocaguinarda, che la sua immagine di fuorilegge, si era inevitabilmente amplificata nel nuovo clima politico e conflittuale: Confesso esser reo di molti bandi, tutti pero per delitti privati et niuno per minima attinentia di cose publiche e di stato, né con conditione escluso dalla presente parte, né meno con carico di risarcir alcuno, ma siami ben anco lecito il dire che, essendo stati commessi molti eccessi da altri sotto il nome mio, di quelli essendo fuori di speranza dipotermi liberare, giá mai non ho curato di scolparmi (Povolo, 2011, 156). E cosí il grande fuorilegge chiedeva la grazia di poter ottenere il perdono dal suo principe, ponendosi al suo servizio. Un servizio che avrebbe certamente reso con onore e perizia, come aveva ben dimostrato la sua stessa vita avventurosa e attraversata dalla violenza: Laonde, io Giovanni sudetto supplico humilmente Vostra Sublimitá si degni di mirare questo mio sviscerato affetto con occhio di pietá, condonando le pene de bandi ed errori commessi sino al giorno della publicatione della presente parte et anco far gratia alla moglie mia bandita per 20 anni per cagione di servitio a me prestato, rendendomi a questo modo habile a dimostrar con gli effetti l'ardente mia volontá di poter, si come son stato prodigo della vita ben mille volte in mezo d'archibugiate per inimicitie provate, cosi medemamente conservar l'istessa gloriosamente nel suo servitio (Povolo, 2011, 157). L'offerta di Giovanni Beatrice venne tacitamente respinta, diversamente da quella di altri banditi cui era stata concessa la grazia, nonostante si fossero macchiati di vio-lenze e di delitti ben piu gravi ed orribili dei suoi. Giovanni Beatrice aveva in realta sottovalutato come la sua immagine avesse ormai assunto la dimensione del grande fuorilegge e come tale fosse considerato un vero e proprio oppositore politico, che 51 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 doveva comunque essere eliminate per riaffermare il nuovo ordine sociale e politico. Un destino che due anni prima il bandito catalano Perot Rocaguinarda era riuscito ad evitare, ottenendo la grazia e la possibilita di servire con le armi il sovrano che l'aveva combattuto cosí a lungo.40 40 Come e stato osservato, la seconda parte dell'opera di Cervantes apparve nel 1615, un anno dopo che Rocaguinarda aveva ottenuto la grazia e gia militava nelle fila dell'esercito spagnolo a Napoli. La descrizione del famoso bandito esprimeva dunque la soluzione che Cervantes auspicava nei confronti del vasto fenomeno del banditismo, a suo giudizio inutilmente perseguito con le misure repressive adottate dalla monarchia spagnola (Martinez-Lopez, 1991, 69-84). 52 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 KAMEN IZGONA. MAŠČEVANJE IN BANDITIZEM V EVROPI V 16. IN 17. STOLETJU Claudio POVOLO Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija e-mail: povolo@unive.it POVZETEK Kazen izgona je v prvi vrsti odsevala politično in ustavno policentričnost Evrope in njenih medsebojnih povezav z družbo, ki je bila že dolgo prežeta s konflikti med klikami in sorodstvenimi skupinami. Bistvo odnosov prežetih z maščevanjem je bilo namreč doseganje miru med stranmi v sporu, kot tudi zagotavljanje miru in ohranitev vrednot skupnosti. Kazen izgona je pokazala tesne povezave med sistemom maščevanja in sodstvom, ki sta bila, v različnih oblikah in z zatekanjem k množici ritualnih obredov, bolj ali manj razširjena v številnih ustavnih okvirih. Lik bandita je bil zaznamovan z nasprotujočimi si dinamikami med sovražnimi sorodstvenimi skupinami, a tudi s strani sodišča, ki je izreklo kazen in ki je, predvsem v urbanih centrih, zasledovalo vzvišeni cilj zagotavljanja reda in miru v mestu, ter oslabitve, ko je to bilo možno in nujno, solidarnosti in kompaktnosti nasprotujočih si skupin, ki sta vsaka skušali uveljaviti svojo voljo. V 16. stoletju je bil sistem maščevanja odločno postavljen pod vprašaj, izgubil je svojo pravno legitimnost in funkcijo ohranjanja miru in družbenega ravnotežja. Kazen izgona, ki je bila razširjena po celotni državi in je predstavljala strogo kazen tako z represivnega vidika kot z vidika nagrajevanja, je postala učinkovito orodje za vzpostavitev drugačnega družbenega nadzora, kjer je tematika miru izgubljala svoje temeljne in izvirne funkcije v korist javnega reda in socialnega miru. Lik bandita je bil preplavljen z novimi predpisi o izgonu in izključitvijo tradicionalnih sodnih ritualov. Bandit ni bil več odsev nekega ustavnega sistema, ki je skušal vzpostaviti mir, temveč je kmalu postal pravi kriminalec, označen za političnega nasprotnika. Te spremembe, kljub temu, da so bile okarakterizirane z velikim nasiljem, so na dolgi rok oslabile potek in značilnosti lokalnih sporov. Izredno težavni ukrepi in strogi postopki, ki so jih sprejele centralne oblasti, so bili učinkoviti, saj so bili neizogiben odziv na pritisk in zahteve skupnosti, ki si je želela varnosti in reda. Ključne besede: banditizem, maščevanje, kazensko pravo, izobčenci, kazen izgona, zgodovina zgodnjega novega veka 53 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 FONTI E BIBLIOGRAFIA AMP Salo - Archivio della magnifica Patria, Saló, Extraordinarium. ASV - Archivio di stato di Venezia, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 263. BCB - Biblioteca civica Bertoliana, Vicenza. Archivio Torre, busta 684. Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto (1751). Venezia. Statuta magnificae civitatis Veronae (1582). Veronae. Baja Guarienti, C. (2012): Il bandito e la sua gente. Appunti su fuorilegge e comunità in età moderna. In Lagioia, V. (ed.): Storie di invisibili, marginali ed esclusi. Bologna, Bononia University Press, 169-178. Basaglia, E. (1985): Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Re-pubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII). In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII). Black, C. F. (2011): Early modern Italy. A social history. London-New York. Blok, A. (1972): The peasant and the brigand: Social banditry reconsidered. Comparative Studies in society and history, 14, 495-504. Broggio, P. and Paoli, M. P. (eds.) (2011): Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna. Roma, Viella. Cantarella, E. (2007): Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio? Milano, Rizzoli. Carbasse, J. M. (1990): Introduction historique au droit pénal. Paris, Broché. Carroll, S. (ed.) (2007): Cultures of violence. Interpersonal violence in historical perspective. New York, Palgrave Macmillan. Casey, J. (1999): Early modern Spain. A social history. London-New York, Psychology Press. Cavalca, D. (1978): Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale. Milano, A. Giuffrè. Coy, J. P. (2008): Strangers and misfits. Banishment, social control and authority in early modern Germany. Leiden-Boston, Brill. Cozzi, G. (1982): Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII. Torino, Einaudi. Darovec, D. (2016): Turpiter interfectus. The Seigneurs of Momiano and Pietrapelosa in the Customary System of Conflict Resolution in Thirteenth-century Istria. Acta Histriae, 24, 2014, 1, 1-42. Davis, J. (ed.) (2013): Aspects of violence in Renaissance Europe. Farham-Burlington, Routledge. de Cervantes, M. (1617): Segunda parte del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha. Barcelona. Fosi, I. (1985): La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento. Roma, Edizioni dell'Ateneo. Fosi, I. (2011): Papal justice. Subjects and courts in the papal state, 1500-1750. Washington, D.C. The Catholic University of America Press. 54 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Gallant, T. W. (1999): Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective. In: Heyman, J. (ed.): States and illegal practices. Oxford-New York, Bloomsbury Academic. Gaudosio, F. (2006): Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in eta moderna. Lecce, Congedo. Goody, J. (2006): The theft of history. Cambridge, Cambridge University Press. Hobsbawm, E. J. (1969): Bandits. London, Weidenfeld & Nicolson. Hughes, C. (ed.) (1903): Shakespeare's Europe. Unpublished chapters of Fynes Moryson's itinerary. London, London Sherratt & Hughes. Jutte, R. and Dewald, J. (eds.) (2004): Europe 1450-1789. Encyclopedia of the early modern world, vol. 1. New York, Charles Scribner's Sons. Kamen, H. (2000): Early modern European society. London-New York, Routledge. Knoll, V. and Sejvl, M. (2010): Living dead-outlaw, homo sacer and werewolf: legal consequences of imposition of ban. In Gulczynski, A. (ed.): Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch-Rechtssubjekt. Graz, Leykam, 139-153. Kounine, L. and Cummins, S. (2016): Cultures of conflict resolution in early modern Europe. Farnham-Burlington, Routledge. Langbein, J. H. (1974): Prosecuting Crime in the Renaissance. England, Germany, France. Cambridge (Mass.). Cambridge (Mass.), Harvard University Press. Lavarda, S. (2007): Banditry and social identity in the Republic of Venice. Ludovico da Porto, his family and his property (1567-1640). Crime, history and society, 11, 1, 55-82 Lenman, B. and Parker, G. (1980): The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe. In: Gatrell, V. A. C. et al. (eds.): Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500. London, Europa Publications. Lepori, M. (2010): Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento. Roma, Viella. Lord Smail, D. (2013): The consumption of justice. Emotions, publicity and legal culture in Marseille, 1264-1423. New York, Cornell University Press. Manconi, F. (ed.) (2003): Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII. Roma, Carocci. Marchetti, P. (2007): Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo Medioevo. In: Pastore, A. (ed.): Confini e frontiere nell'eta moderna. Un confronto tra discipline. Milano, Franco Angeli, 65-80. Martinez-Lopez, E. (1991): Sobre la amnistia de Roque Guinart: El laberinto de la bandositat catalana y los moriscos en el Quijote. Cervantes: Bulletin of the Cervantes society of America, 11, 2, 69-84. Neocleous, M. (2003): Imagining the state. Maidenhead-Philadelphia, McGraw-Hill Education. Ortalli, G. (ed.) (1986): Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime. Roma, Jouvence. Pomata Severino, B. (2011): Tra violenze e giustizie. La societa del mondo mediterraneo occidentale e cattolico in antico regime. Il palindromo. Storie di rovescio e di frontie-ra, I, 3, 83-110. 55 ACTA HISTRIAE • 25 • 2017 • 1 Claudio POVOLO: LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE ..., 21-56 Povolo, C. (1997): L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Verona, Cierre Edizioni. Povolo, C. (2003): Introduzione. In: Povolo, C. (a cura di) con la collaborazione di Andreato, C., Cesco, V. e Marcarelli, M.: Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607). Roma, Viella. Povolo, C. (2011): Zanzanu. Il bandito del lago (1576-1617). Tignale, Arco (Trento). Povolo, C. (2013): Liturgies of violence: social control and power relationships in the Republic of Venice between the 16th and 18th centuries. In: Dursteler, E. (ed.): A companion to Venetian history, 1400-1797. Leiden-Boston, Brill, 513-542. Povolo, C. (2015): Feud and vendetta. Customs and trial rites in medieval and modern Europe. A legal anthropological approach. Acta Histriae, 23, 2, 195-244. Povolo, C. (2015b): Furore. Elaborazione di un'emozione nella seconda meta del Cinquecento. Verona, Cierre Edizioni. Priori, L. (1738): Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia. Venezia, G. Girardi. Raggio, O. (1990): Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona. Torino, Einaudi. Ruff, J. R. (2001): Violence in early modern Europe, 1500-1800. Cambridge, Cambridge University Press. Ruggie, J. G. (1998): Constructing world polity. Essays on international institutionalization. London-New York, Routledge. Sant Cassia, P. (1993): Banditry, myth and terror in Cyprus and other Mediterranean societies. Comparative studies in society and history, 35, 4, 773-795. Seal, G. (1996): The outlaw legend. A cultural tradition in Britain, America and Australia. Cambridge, Cambridge University Press. Slatta, R. W. (1987): Bandidos: The varieties of Latin American banditry, Westport. Slatta, R. W. (1994): Banditry. In: Stearns, P. N. (ed.): Encyclopedia of social history. New York-London, Garland, 99-100. Stefani, F., Berchet, G. and Barozzi, N. (eds.) (1894): I diarii di Marin Sanudo. Venezia, vol. 40, col. 89. Stein, P. (1984): Legal institutions. The development of dispute settlement. London, Butterworths. Thomson, J. E. (1994): Mercenaries, pirates and sovereigns. Princeton, Princeton University Press. Tilly, C. (1985): War making and state making as organized crime. In: Evans, P. B., Reuschemeyer, D. and Skocpol, T.: Bringing the state back in. New York-Cambridge, Cambridge University Press. Wilson, S. (1988): Feuding, Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica. Cambridge, Cambridge University Press. 56