Prezzo Lit. 15.— * BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIDERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 17 gennaio 1947 Anno I. - No. 21 CONTENUTO: 1 $ to <^7,1] v—* : jy v / ,*? \ A1** / • / 567. Ordinanza sull’amministrazione delle filiali, agenzie e rappresentanze dei »Consorzi agrari1« sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. 568. Decreto sulla disdetta degli operai ed addeti. 569. Ordinanza sulla registrazione delle imprese economiche regionali. 570. Regolamento sulla registrazione delle imprese economiche regionali. 571. Decreto sulla modifica del decreto dei y settembre 1944 concernente la provvisoria sistemazione deiyiribuiiiali popolari e dei giudici popolari. - : 572- Provvedimento sulla costituzione della Direzione delle grotte del Carso. 578. Decreto sull’emendaniienito del decreto concernente l’im-posta ¡scambi per l’Mria, Fiume e Litorale Sloveno' (Boll. Uff. No. 10/74 del 29 'maggio 1946). Avvisi ufficiali. 567 Ordinanza sull’amministrazioni delle filiali, agenzie e rappresentanze dei »Consorzi agrari« sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno Visto che le filiali e simili! rappresentanze dei Consorzi agrari provinciali di Pola, Trieste e Gorizia sul territorio 'della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno sono senza ogni rappresentanza e sorveglianza legale ed onde regolarizzare .un ineccepibile funzionamento di questi istituti sul territorio menzionato, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno appar approva »ione deir Amministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga Ila seguente ordinanza: Art. 1 Per l’ammiinistrazdone interinale delle filiali, agenzie e simili rappresentanze dei Consorzi agrari provinciali di Pola, Trieste e Goriziia ¡nominerà la Delegazione del CRLN, dipartimento per Tagricoltura, un’amministrazione provvisoria che fungerà fino all’elezione di una nuova amministrazione. Art. 2 L’amministrazione provvisoria avrà la sua sede a Capodiietria. Art. 3 L’ammimistrazione provvisoria è costituita da un comitato amministrativo e da un consiglio di sorveglianza. Il Comitato amministrativo ha il suo presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e 5 consiglieri eletti dal seno dei soci dei consorzi: agrari ed aventi dimora fissa sul territorio della Delegazione del CRLN. Il consiglio di sorveglianza consiste da 3 membri che tra di loro elegono il presidente. Art. 4 Il comitato amministrativo deve svolgere la sua attività onde poter raggiungere lo scopo contenuto' nel-l’art. 2 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola, approvato' con decreto' del 11 febbraio 1943. Il compito del consiglio di sorveglianza consiste nella ispezione della precedente attività e del funzionamento del nuovo comitato' amministrativo e nel proporre alTassemblea generale dopo- aver ascoltato la relazione l’evenit. assolutoria ai sensi della presente ordinanza. Art. 5 La base per l’attività del comitato amministrativo e del consiglio di sorveglianza forma il menzionato statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola, in quanto colimi coi principi democratici e non sia in contrarietà colla nuova situazione amministrativa politica nonché con i disposti della presente ordinanza. Art .6 Il comitato amministrativo avrà le attribuzioni menzionate negli art. 13 e 16 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola. Oltre a ciò spettano al comitato amministrativo le attribuzioni: 1) d’accertare gli associati dei Consorzi agrari provinciali di Pola, Trieste e Gorizia che stabilmente dimorano sul territorio delia Delegazione del CRLN e precisamente colla diffida pubblica e colla avvertenza che perdono- i diritti sociali con tutte le conseguenze legali coloro che non denunceranno la loro appartenenza alla società nel termine stabilito, 2) di compilare gli inventari delle consistenze, 3) di compilare il bilancio per l’anno passato ed il preventivo per il futuro anno di gestione, 4) di convocare Fassiemblea generale, 5) di curare gli affari correnti coll’ausilio dell’aDuale amministrazione. Il comitato' dato il caso può pubblicare un avviso di cui comma 1, eapoverso 2 del presiente articolo per ogni territorio degli attuali consorzi agrari provinciali separatamente. Art. 7 Per il comitato amministrativo firmeranno il presidente ed il segretario. Gli affari di carattere economico e finanziario firmeranno il presidente ed il cassiere. Art. 8 Fassemblea ¡generale' ha oltre le mansioni previste nell’art. 18 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola i seguenti diritti: 1) di eleggere il nuovo comitato amministrativo, di cui numero determinerà l’assemblea generale, 2) di eleggere i membri del consiglio dii sorveglianza, 8) di formulare voti concernènti la modifica dello statuto, 4) di deliberare lo scioglimento, la liquidazione ovvero l’unione dii consorzi agrari con tutti gli attivi e passivi con una istituzione economica con scopi affini. Art. 9 Gli associati delle filiali, agenzie e simili rappresentanze dei consorzi agrari provinciali di Pola, Trieste e Gorizia sono soci dei consorzi agrari provinciali che han no stabile dimora sul territorio della Delegazione del CRLiN. Quale tali hanno il diritto di partecipare alla assemblea generale convocata per la elezione deU’ammi-nistrazione stabile e che sono validamente costituite pei' formulare i voti circa le proposte di cui comma 3 e 4 deH’art. 8 della presente ordinanza, se vi sono presenti almeno 20% di associati e se le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Art. 10 Sono esclusi quale soci del consorzio: 1) istituzioni ed organizzazioni fasciste, 2) delinquenti di guerra, 3) persone condannate dai tribunali popolari e da autorità amministrative, 4) persone che soggiacdono alla giurisdizione del decreto sull’epurazione. Art. il Tutte le disposizioni in contrarietà colla presente ordinanza sono derogate. Art. 12 La presente ordinanza entra tosto in vigore. Ajdovščina, lì 14 dicembre 1946. Il segretario della Delegazione del GRLN: France Perovšek m. p. 568 Decreto sulla disdetta degli operai ed addetti La Delegazione del CRLN, dipartimento per ispezione del lavoro, per il Litorale Sloveno in base alTappro-vazione dell’Amministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto Art. 1 Persone che si trovano in rapporto di prestatori di lavoro che però non sono dipendenti di pubblico diritto, nonché imprese, uffici, istituzioni, organizzazioni ovvero datori dii lavoro privati possono rescindere un determinato rapporto di lavoro previa disdetta. s Il termine di disdetta per gli operai è di 14 giorn:, per i dipendenti di 1 mese. Il termine di disdetta del rapporto dii lavoro ¡per i dipendenti che erano in servizio per 5 anni nello stésso stabilimento, istituzione, ¡Organizzacene ovvero presso il datore di lavoro privato è di 2 mesi, dopo 15 anni di servizio di 3 mesi. Art. 2 Il dipendente, al quale fu data la disdetta, ha diritto alla indennità di licenza, quando era in servizio presso lo stesso stabilimento, istituzione, organizzazione ovvero datore di lavoro privato per almeno 3 anni. L’indennità consiste: fino a 6 anni di servizio nella retribuzione di una paga mensile, da 6 fino a 10 anni due, da 10 anni impoi quattro paghe mensili, percepite dal dipendente nell’ultimo mese di servizio. L’indennità non spetta al dipendente che ha diritto alla pensione giusta le disposizioni vigenti e neanche al dipendente che egli stesso disdettò il servizio o che nell’epoca della lotta d; liberazione cooperò coll’occupa-tore come pure non a colui che comunque svolgeva attività contro la comunità popolare e contro il movimento di liberazione nazionale ed è stato o sarà, causa azioni di sabotaggio, licenziato. Art 3 I termini di disdetta dail’art. 1 del presente decreto non possono esser contrattualmente modificati, limitati od aboliti. Per operai e dipendenti, professionisti speciali, possono i termini di disdetta esser prorogati con contratto, ma non oltre 6 mesi, e precisamente previa omologazione del organo competente per il lavoro. Art. 4 II servizio può esser disdettato solo il giorno del pagamento del salario. Art. 5 Il datore del lavoro (1° capoverso del 1° art. del presente decreto) è tenuto a richiesta di dare all’operaio o dipendente, durante il periodo di disdetta, 8 ore alla settimana libere senza diminuirgli la mercede o la paga, affinché egli possa trovare nuova occupazione. ( i ' . Art. 6 Il rapporto di lavoro a prova può esser pattuito tra gli operai e datori di lavoro al massimo iper 14 giorni, tra dipendenti e datori di lavoro (3°. capoverso del 1". art.) poi al massimo per 1 mese. In questo termine ambedue le parti possono ogni istante rescindere il rapporto di lavoro. Art. 7 Dipendenti sono giusta il presente decreto coloro che nel rapporto di prestatori di lavoro verso paga mensile eseguiscono agende amministrativo-professionali nelle imprese consorziali e private, istituzioni, organizzazioni e presso privati. Art. 8 La Delegazione del CRLN pei' il Litorale Sloveno, dipartimento per rispezione del lavoro, è autorizzata di emanare dettagliate istruzioni per l’attuazione dei disposti del presente decreto. Art. 9 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 17 ottobre 1946. Ispettore di lavoro: Il segretario della Delegazione Jože Valenčič, m. p. del CRLN: France Perovšek, m. p. La denuncia per la registrazione di queste modifiche Art. 4 Il registro delle aziende economiche regionali è tenuto dal dipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN per le aziende d’importanza regionale comunè e per le aziende d’importanza locale (urbane, distrettuali o locali). Art. 5 Per l’iscrizione nel registro delle aziende economiche regionali, bisogna presentare la relativa denuncia. La denuncia deve contenere: 1) la denominazione dell’organo che ha costituito l’azienda, come pure il numero e la data della deliberazione, 2) la denominazione dell’organo regionale che avrà la direzione ammiinistrativo-operativa dell’azienda, 3) la ragione socialè dell’azienda, 4) la sede dell’azienda, 5) Fimporto dei mezzi basilari e di giro ed il modo di loro creazione, 6) l’elenco delle filiali, agenzie e degli impianti ausiliari che sono nella compagine dell’azienda e di luoghi, ove sii trovano, 7) i nomi e le professioni delle persone autorizzate alla firma dell’azienda ed i Limiti di questa autorizzazione. Qualora l’azienda abbia anche una denominazione abbreviata, nella denuncia bisognerà 'indicare oltre alla ragione sociale dell’azienda, anche la denominazione abbreviata. Alla denuncia va allegato anche il provvedimento sulla costituzione dell’azienda, il regolamento della stessa, nonché le firme originali delle persone autorizzate a firmare per l’azienda. La denuncia e tutti gli allegati, vanno presentati in tre esemplari originali. La copia autentica del provvedimento servirà da originale a sensi del presente regolamento. L’autenticazione degli allegati verrà fatta dal dirigente am m inistra ti voopera tivo. Art. 6 La denuncia per la registrazione va fatta dal direttore dell’azienda. Questa denuncia deve essere presentata nel termine di giorni 15 dalla data della deliberazione sulla costituzione dell’azienda, rispettivamente dal giorno in cui verranno messi a disposizione del direttore i dati di cui all’art. 5 del presente regolamento. Art. 7 Il direttore dell’azienda è tenuto a presentare la denuncia anche delle modifiche sorte nel corso del lavoro, inerenti l’ammontare dei mezzi fondamentali rispettivamente industriali, la ragione sociale, l’oggetto dell’attività, il dirigente animiniistrativo-operat ivo, la sede, le filiali, i rami, gli impianti ausiliari, i regolamenti, l’auto-rizazzione della firma e la liquidazione dell’azienda. Detta denuncia va presentata entro giorni 15 dal-l’avvenuta modifica. Art. 8 Se le imprese esistenti si uniscono, la neoeretta impresa deve esser registrata separatamente, le imprese poi che sono state imito vengono cancellate dal registro coll’annotazione che la cancellazione fu effettuata per motivo di fusione. Se le imprese si uniscono in gruppi aziendali o in imprese con direzione comune, anche queste modifiche devono esser denunciate all’organo per le finanze per la registrazione. dev’essere presentata entro 15 giorni dopo verificatasi la modifica. La denuncia presentata dal gruppo aziendale ovvero dall’impresa sotto la direzione comune, deve contenere l’elen-co di tutte le imprese che sono comprese nel gruppo ovvero sotto comune direzione. Art. 9 Alla denuncia per l’iscrizione delie modifiche di cui art. i e 8 del presente regolamento si deve accludere il provvedimento del competente organo sulla relativa modifica. La denuncia e gli allegati devono esser presentati in tre esemplari originali. Art. 10 1 Per la registrazione delle aziende economiche regionali si devono' introdurre i seguenti libri: 1) il registro 2) l’elenco1 nominativo 3) la collezione dei documenti. Art. 11 1 registri vanno tenuti in forma di libri solidamente legati, con le pagine numerate, cuciti con réfe e i capi del réfe devono essere suggellati da ceralacca sulla quale l’organo finanziario appone il proprio sigillo. L’organo finanziario legalizza il registro col proprio timbro e con la firma del capodipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN. Art. 12 Ogni azienda ha nel registro il suo foglio separato nel quale vengono iscritti tutti, i dati indicati all’art. 5 del presente regolamento, come pure le successive modifiche, in base al formulario No. 1 che fa parte integrante di questo regolamento. Tutte le iscrizioni nel registro vanno fatte con inchiostro e non vi devono essere delle scarabocchiature. In caso di una registrazione errata, la correzione va fatta con un tratto della penna sulla parola sbagliata, in modo che risulti chiara la precedente iscrizione, e sopra di questa va scritta chiaramente la parola corretta. La correzione va fatta con l’inchiostro rosso. Dopo aver eseguito1 la registrazione, bisogna tirare sotto di questa una riga orizzontale oltre tutto il foglio. Quando il foglio è pieno, bisogna riportare la ragione sociale dell’azienda su un altro foglio. L’ultima iscrizione alla fine del foglio va fatta interamente sul medesimo foglio e* non si deve riportare parzialmente su d,i un nuovo foglio. Ogni iscrizione nel registro deve essere firmata da parte del dipendente all’uopo espressamente autorizzato. Art. 13 L’elenco nominativo contiene la distinta di tutte le aziende iscritte ne] registro. In esso vengono elencate le aziende per ordine alfabetico e accanto alle stesse si annota il numero del foglio di registro nel quale l’azienda è iscritta. Art. 14 La collezione dei documenti va tenuta in forma di copertine sulle quali si scrive la denominazione dell’azienda ed il numero dei foglio di registro. Nella collezione dei documenti vanno deposti tutti i documenti, in base ai quali è stata effettuata l’iscrizione nel registro, cioè le denunci e e relativi allegati, nonché provvedimenti emanati dall’organo finanziàrio sulle singole iscrizioni nel registro. 569 Ordinanza sulla registrazione delle imprese economiche regionali La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per le finanze, emana la seguente ordinanza : Art. 1 Le imprese economiche regionali assumono la qualità dii persona giuridica ed la facoltà del funzionamento colla iscrizione nel registro delle imprese economiche regionali. Art. 2 Provvedimenti sulla costituzione, ampliamento, unione e cessazione delle imprese economiche regionali saranno1 emessi: 1) per imprese economiche regionali d’importanza, regionale comune dalia Delegazione del CRLN su proposta del competente' dipartimento, 2) per imprese economiche regionali d’importanza locale dal comitato esecutivo del corrispettivo comitato popolare. Art. 3 L’iscrizione sul registro regionale viene effettuata dal dipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN. Art. 4 La filiale dell’impresa dev’essere iscritta per l’evidenza presso il dipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN. L’iscrizione per l’evidenza' viene fatta in base all’estratto dal registro, nel quale è iscritta l’impresa. La proposta per l’iscrizione dell’evidenza è da presentarsi in 5 giorni dopo la effettuata registrazione. Art. 5 L’iscrizione nel registro' delle imprese regionali si propone con la denuncia. La denuncia deve contenere: 1) Findioaziiome dell’organo che costituì l’impresa come pure il numero e la data del provvedimento; 2) l’indicazione dell’organo competente, sotto cui direzione si trova l’impresa; 3) lai ditta delFimpresa; 4) la ¡somma ed il modo del versamento del capitale base; 5) dati sulle filiali, agenzie e impianti ausiliari formanti part© integrale dell’impresa; 6) la sede dell’impresa; 7) nomi e le professioni delle persone autorizzate alla firma dell’impresa ed i limiti dell’aiitorizzazione. Alla denuncia va allegata la cop:a autenticata del provvedimento sulla costituzione dell’impresa nonché le firme originali delle persone autorizzate a firmare per l’impresa. La denuncia con tutti gli allegato vanno presentati in tre esemplari originali. Art .6 La denuncia per la registrazione è presentata dal direttore delFimpresa prima dell’inizio del funzionamento delFimpresa. Parimenti deve il direttore dell’impresa insinuare •la denuncia sulle modifiche verificatesi nel corso della gestione riferentesi ai connotati di cui l’art. 5. La denuncia di cui il capoverso 2 si deve presentare entro 15 giorni dalla verificatasi modifica. Art. 7 11 direttore che non presenta la denuncia di cui art. 3 e 4 viene punito con pena pecuniaria da 3.000.— fino 16.000.— lire. La pena sarà pronunciata dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per le finanze. Art. 8 Le imprese economiche regionali che hanno incominciato la loro gestione prima della emissione della presente ordinanza, devono esser iscritte nel registro regionale non più tardi del 1 marzo 1947. Art. 9 Fino' a tale data gli organi di cui art. 2 dell’ordinanza devono emettere provvedimenti, quali imprese funzioneranno in continuo, saranno' associate ad altre o saranno' abolite. Art. 10 Dettagliati disposizioni per l’attuazione della presente ordinanza diramerà con un regolamento la Delegazione del CRLN, dipartimento per le finanze. Art. Il La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. AjdO'V'scina, li ‘22 dicembre 1946. Il capodipartimento II segretario della per le finanze: Delegazione del CRLN: Danilo Herkov m. p. * Franco Perovsek m. p. 570 Regolamento sulla registrazione delle imprese economiche' regionali In base all’ art. 10 dell’ordinanza sulla registrazione delle aziende economiche regionali la Delegazione del CRLN per di Litorale Sloveno emana il seguente regolamento sula registrazione delle aziende economiche regionali. Art. 1 Sono soggette alla registrazione tutte le aziende economiche regionali. È considerata azienda economica regionale soltanto quella azienda economica che è di esclusiva proprietà statale. Art. 2 L’azienda regionale economica acquista la veste dì persona giuridica ed il diritto alla sua attività con la registrazione nell’elenco1 delle aziende economiche regionali. Prima delFiscrizione nel registro, l’azienda economica regionale non può stipulare alcun contratto od intraprendere dei lavori, nè può avere presso alcun istituto di credito dei conti correnti, di giro o conti mediante assegni oppure dei depositi, e cosi pure non può accettare alcun mezzo finanziario o dei valori materiali. Art. 3 Sono soggetti alla registrazione i gruppi aziendali, nonché le aziende con comune amministrazione. Art. 15 Il registro, l’elenco nominativo e la collezione dei documenti devono essere completamente aggiornati e le denuncie presentate devono esser registrate al più tardi entro 48 ore dal loro ricevimento, rilasciando la relativa decisione al denunciante. Art. 16 L’organo finanziario che eseguisce la registrazione rilascia all’azienda un provvedimento sull’avvenuta iscrizione nel registro, come pure sulle eventuali successive modifiche. Nel provvedimento verranno indicati) tutti i dati che sono riportati nel registro, con l’indicazione del numero del foglio di registro nel quale l’azienda è iscritta. Art. 1? Dopo effettuata l’iscrizione nel registro, l’organo finanziario pubblica nel Bollettino Ufficiale la ragione sociale dell’azienda, indicando l’oggetto dell’attività in breve, la denominazione dell’organo che ha costituito l’azienda, la sede dell’azienda cognome e nome del direttore e delle persone autorizzate alla firma. Art. 18 U dipartimento per le finanoe della Delegazione del CRLN tiene uria distinta di tutte le aziende economiche regionali d’importanza regionale e locale nel proprio territorio. L’elenco delle aziende deve contenere i seguenti dati: la ragione sociale, nome del dirigente operativo amministrativo, rammontare dei mezzi basilari e di giro, la sede dell’azienda, filiali, agenzie e di impianti ausiliari dell’azienda. Art. 19 I dipendenti che in modo irregolare, trascurate1 ed intempestivo eseguiscono le registrazioni o danno riferimenti richiesti da questo regolamento, commettono una azione punibile in via disciplinare. Art. 20 In caso di mancata presentazione o presentazione intempestiva della denuncia per la registrazione dell’azienda o della denuncia sulle modifiche, i direttori delle aziende verranno puniti con la pena pecuniaria da 8000 a 16.000 lire. La pena viene inflitta dal competente organo finanziario addetto alla tenitura del registro. Avverso la decisione- sulla pena è ammesso il gravame alla commissione da nominarsi dalla Delegazione del CRLN composta da 3 membri. La pena affluisce quale entrata straordinaria a favore del bilancio di quell’organo1 che ha inflitto la pena. Art. 21 Gli organi finanziari di cui all’art. 4 del presente regolamento rilascieranno1 alle aziende, che già precedentemente sono state registrate nei registri commerciali dei Tribunali, un certificato attestante l’avvenuta registrazione, In base al quale le aziende richiederanno1 dai Tribunali la cancellazione della precedente iscrizione dai registri commerciali nei termine di giorni 15 dal ricevimento del decreto di registrazione. Art. 22 Tutte le domande e decisioni rilasciate in base a quanto prescritto dal presente regolamento sono esenti da tasse. Art. 23 Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale«. Ajdovsciina, lì 30 dicembre 1946. li capodipartimento per le finanze: Danilo Herkov, ni; p. Il segretario della Delegazione del CRLN: France Perovsek, m. p. Allegato al regolamento sulla registrazione delle imprese economiche regionali Modulo No. 1 Parte sinistra del foglio: No. dii registro .........., volume ..............., pagina ............ Ditta delTimpresa (gruppo aziendale, imprese sotto comune direzione): .................................. Forma abbreviata della ditta: 0 . Ti 0 'tí o ' &