L' ASS0G1AZI0NE par un anno anticipati f. •!• IV. ANNO. Sabato 9 Giugno 1849. M 27. Massime del primo governo austriaco in Istria, sulle Denuncie. Ci e accaduto nel numero 24-25 di cncomiare il Governo austriaco attivato nel 1797 in Istria, e di lo-darne assai quel F. F. de Roth che unico lo componeva, giacche tutto il governo della provincia era a lui pog-giato. In prova della prudenza e della giuslizia sua in tempi assai difficili perche nuovo il governo, agitati gli animi, addurremo due ordinanze sulla materia dei sospetti, i e sulla procedura in caso di denuncie od anonime o con-fidenziali. — Le due leggi non abbisognano commenti. N. 2650. Al Tribunale provisionale di ... . Varie sono le denuncie che ogni qual tratto deri-vano a questo governo con anonima circospezione. Si declamano in esse le procedure di alcuni pubblici funzionari costituiti in attivita nei Dipartimenti pro-visoriamente organizzati nella provincia. Sebbene non senza commovente pubblico riflesso, che' il raggiro, le private passioni, e 1' imprudenza in certi časi possano prevalere alla giustizia, alla rettitudi-ne, ed imparzialita, gravitando al massimo danno de' sud-diti. — Si pretende, che vi siano persone, per altro di buona farna, le quali nelle loro private conversazioni dimostrino sentimenti perniciosi, e fanatici. Si prendono di mira privati soggetti, per i quali milita la buona presunziene, come non e molto successe in questa stessa citta di Capodistria, per renderli in un aspetto equivoco, e pregiudizievole allo Stato, ed aH' o-nore loro. Non e gia, che s' ignori una qualche licenziosita, O arbitrio, che puo esser successo ne' decorsi tempi, to-sto anche represso dalla pubblica vigilanza, ne che con animo tranquillo si possa riguardar tali non tollerabili conoscenze. Si vogliono anzi repressi gli abusi, e che la sola giustizia imparzialmente amministrata, e 1' onesta, qualita indispensablle di un pubblico funzionario, sia la base della direzione di quelli, il di cui esempio dev' esser la scuola de' sudditi. Non acconsentono per altro le massime della legi-slazione, che 1' autorita pubblica si presti ali' investiga-zione di tali disordini sopra denuncie anonime, e desti-tute di prove. - - • In vista percio di poter riconoscere nelle vie legali la verita di tali anonimi reclami, e che procedano le cose in avvenire con quel buon ordine, che non dev'essere da chi si sia oblitterato, versa il presente decreto, dalla sostanza del quale rendera nota esso tribunale in tutto il suo territorio la seguente prociamazione. lmo. Non si accetteranno denuncie, o querele da chi si sia, ne si procedera in alcun modo sopra le stesse qualora il denunziante, o querelante non sia sottoscritto, e non si sia dichiarato garante per la verita del fatto querelato, il quale devra essere comprovato dalla testi-monianza di due persone senza eccezione, e degne di tutta la fede. 2do. Sara in continua vigilanza questo governo nel caso di ulteriori denuncie anonime di rilevarne 1' autore, e scoperto che sia, sara sottoposto ai piu severi castighi. 3zo. Qualunque suddito, che avesse sufficiente motivo da reclamare delle autorita pubbliche provinciali provvisoriamente costituite, ed anche de' privati, dovra denuziarne i fatti coi proprio di lui nome, e somministrar il modo di farne legale conoscenza per .1' ulterior procedura. 4to. Che se poi la qualita della denuncia, o della querela fosse complicata di circostanze tali da non per-metlere, che ne sia nominato il denunciante, si rende re-sponsabile la pubblica fede per la di lui secretezza, tanto se le querele saranno prodotte in iscritto, quanto se saranno vocali direltamente portate a quello, che presie-dera al Governo politico provinciale. Se coi mezzo della presente pubblicazione si pro-mette di avere a cuore ogni, e quaiunque lagnanza fon-data dei "sudditi, si preavverte ancora, che come che ogn' uno de' denuncianti, che lo desiderasse sara tenuto secreto, cosi se mai nel procedere sopra la denuncia, o querela si riconoscesse un aperto mendacio, sara riguar-dato un tal querelante come calunniatore, e come tale severamente castigato. Capodistria, 29 giugno 1798. F. F. di Roth. Per il ces. reg. Governo provv. deli' Istria Emmandele Pebsogma, Segr. N.. 2920. Alla Superioritd Locale di..... Li sentimenti, e le umane intenzioni non possono da nessuna legge esser impugnate, mentre al giudizio di Dio soltanto fu riservata la conoscenza, e la decisio-ne del cuore, e della moralila degli uomini, che se e eatliva, e se siegue le inipressioni delle idee sovverlitrici del buon ordine, e delle leggi, Irovera immancabilmente un giorno il suo terribil eastigo, come lo lianno trovato tanti altri soggetli torbidi, ed innovatori. Presiede pero la sopraveglianza pubblica, per man-tener la proporzione, e 1' equilibrio fra le dimostrazioni estrinsiche, che derivano dalla prevaricazione degli animi, vi deve accorrer la stessa con energia, per garantir la tranquillita comune, rimoverne dalle opere degli uomini lo scandolo, 1' imprudenza, e far sentir per qualunque eccesso, che se le passioni eccedessero i limiti d' un sa-cro riguardo, vi e la legge generale, mossa dal centro d' onde deriva la sua emanazione, che vuole moderazion nei sentimenti, e nelle intenzioni dei sudditi, che sono tenuti nel rigoroso dovere di una cieca obbedienza. Le placide viste di questo Governo pertanto, che concentrate sono unicamente a sostenere in tutta T Istria la potesta immediata del Graziosissimo Sovrano 1' Imperatore e Re Padre amoroso de' suoi sudditi, la sicurezza, e felicita di questi popoli con la bilancia di una pronta ed imparziale giustizia, in tutto cio che richiede la loro I quiete privata, le loro sostanze, ed ogni altra fondata lusinga della loro felicita avvenire, distratte vengono dal I corso delle relative sue occupazioni, da una oggi mai non piu incerta conoscenza ecc. ecc. iOmesso) Alcune notizie estratle dali' Archivio del Comune di Capodistria. Eslratto dalla Cancelleria Pretoria di Capodistria, Registro ducali 1.° pagina 41 d.° Francesco Donato doge di Venezia al podesta e capitanio Girolarno Cicogna in data XIX giugno 1549, indizione 7. = ordina che Ago-stino Sereni, e Odorico Teophanio cittadini debbano pre-sentarsi ali' offizio delle eresie entro otto giorni per im-putazioni di eresia. = Pag. 10, anno 1547, 1.° decembre ducali del doge Francesco Dona al podesta e capitanio di Capodistria Francesco Navagero, con cui dichiara, che avendo bisogno per la cappella ducale di S. Marco del Tenorista Dno. Pre Daniel Grisonio canonico di (/uella citta che li suoi colleghi Canonici non gli abbiano da far molestie, e gli farete intender a nome nostro che lo lascino venire senza fargli difficolta, lasciando un altro prete idoneo a far le sue veci, come pur sogliono fare li reverendi Episcopi quan~ do li preme di avere alcun canonico. = Pag. 38, il medesimo Francesco Dona doge av-verte il podesta e capitanio Girolarno Cicogna, che es-sendo nella citta di Capodistria molti infetti di Eresia il Pontefice ha destinato il reverendo Dno. Hanibal Grisoni, perche faccia 1' inquisizione C. XV novembre, indizione 7, 1548. = Pag. 38. II suddetto doge al suddetto podesta e Capitanio, dichiara, che avendo il Pontefice conferito il vescovato di quella citta al reverendo Dno. Antonio Helio come sapete ha piacciuto et a Sua Santita di donar al medesimo le spoglie di detto episcopato, che spettano a Lui, ed alla camera apostolica, e cio secondo il suo breve. Ouesta ducale e dei XXVII Settembre, indizione 7, 1548. - = Nel 1649. Ordine per la installazione del Vescovato di Capodistria al vescovo Tommaso Stella. = Pag. 179. Do. die 28 Junii 1610; Marcantonio Trivisan podesta e capitanio veduta la lettera d. 9 giu-o-no del doge colla quale efficacemente commette, che si a instituito in questa citta di Capodistria, in virtu del Concilio di Trento un Seminario e non in altro luogo per conservar la metropoli della provincia — col concor-so del vescovo Girolarno Contarini, o dietro istanze, o raccomandazioni del patriarca di Aquileja, e dietro esso Concilio nella SS. 23, capitolo 18, dove le scuole ed ospitali devono concorrere per la sua erezione, e con-servazione, e dietro facolta rilasciata al generale Pasqua-ligo confermata dal Senato sotto la data XI maržo 1607, che tutte le confraterne e scuole della provincia debbano concorrervi ha ordinato ecc. ecc. == Ex lib. VII. Ducalium in cancelleria pretoria. AUi 29 Mag-gio 1602, il vescovo di Copodistria ha investito li fedelf Fratelli Girolarno, Filippo, e Rocco Morati delle decime della Villa di Popetra, che si chia-mano di Cain. = II doge Francesco Erizzo conferma questa in-vestitura die 29 Šeptembris indictio 3 MDCXXXIV, e fu pubblica ta li 12 gennaio 1635 in piazza a Capodistria, e li 15 a Popetra. La investitura del vescovo Ingenerio d. 29 maggio 1634. = Deliberazione in Senato 27 agosto 1633, con cui si proibisce la pubblicazione di bolle, constituzioni, e decreti, che venissero da Roma senza saputa del Governo, e se qualcuno volesse portare lagnanze, o accuse ali' Inquisitore, non possa egli senza 1' intervento det capitanio e podesta di ascoltare, ne assumere ehecchessia. = A pag. 74. Ducale deli' anno 1637, 10 giugno con cui Francesco Erizzo doge al podesta e capitanio Francesco Contarini conferma la continuazione deli' assi-stenza e governo della chiesa della villa di Baratto alli reverendi padri di S. Paolo. = Pag. 82. Con Ducale del doge Francesco Erizzo dd. 15 luglio 1638 viene avvisato che si portano a Capodistria due dalPOlanda, li quali s'impegnano di far bianco il sal nero deli' Istria, e vengono mandati al podesta e capitanio di Capodistria perche godano la sua protezione, e non siano maltrattati, attendendoli di ri-torno a Venezia. = Ex lib. X. Ducalium pag. 176 t.° anno 1647, 5 agosto Ducale di Francesco Erizzo ad Antonio Gri-mani podesta e capitanio = II proveditor general in Dal-mazia e Albania eseguendo le nostre commissioni in proposito de murlacchi, che si sono dati alla devozione della Repubblica ha principiato a trasmetterne in codesta provincia in numero di 49 famiglie, che fanno assieme anirne 430, conducendo anco seco 4500 animali per loro sostentamento, e dovevano capitare nel territorio di Pola, cosi avendo essi desiderato. Ve ne portiamo P avviso perche essendo volonta del Senato, che i medesimi murlacchi ricevano ogni buon trattamento con assignativa di terreni, et con le possibili habilita, et agevolezze dob- biate ancor voi cooperare allo stesso fine. Al capitanio di Raspo appoggiamo la principal direzione deli' afFare, perche tutto passi con regola, e soddisfazione anco degli altri primi habitanti senza loro incomodo, e senza rumo-ri — doverete pero ben intendervi seco, e mirar con la vostra diligenza che esse genti siano ben trattate, e pos-sano far buone relazioni, per allettare altri a trasportarsi, et attendiamo avviso di quanto occorresse degno di una notizia. = Pag. 35, 1691, 15 decembre. Pregadi = sia in avvenire espressamente proibito erigersi alli rappresen-tanti nostri in qualunque tempo e luogo alcuna statua, arma, o altra permanente memoria non in pietra, ne in pittura, ne in altra imaginabil forma — siano cancellate, ed abolite tutte le iscrizioni che per ogni altra figura, ritratto, o arma rimanessero, onde piu non sussista ap-parenza alcuna di queste memorie, e tutto sia ridotto a semplice nudo ornainento de' palazzi, consistendo senza alcuna vana ostentazione il vero monuinento nella buona impressione, che lascia nel cuore dei sudditi la retta giu-stizia de' rappresentanti. Dal libro Ducali A. nella Cancelleria del Giudicato. — 1431, parte presa in consiglio, che siano elette due persone, una per contrada, capaci a provvedersi armature, cioe corazza, lorica, e targotte, ed altra spe-cie di armatura per difendere nei časi la patria, e queste non possano alienarsi, pag. 18. — Oueste spese si do-vranno fare colli soldi del dazio della muda. = Ducale 1431. M. V. 23 febbraro di eriger le mura da Musella e Bossedraga con la Torre, e cio sopra le istanze degli anibasciatori della citta a spese proprie pag. 14. = Ducale che li Pasenatici di S. Lorenzo e Grisi-gnana non debbano piu esser sotto Capodistra, ma sotto il capitanio di Raspo quod est clavis totius Custodiae Histriae. — 1419, 20 maggio Ducale, che conferma la pace fatta da Capodistria con ii magnifici Enrico, Giovanni e Mainardo Palatini della Carintia conti di Gorizia e del Tirolo per li castelli di Roifuenberg, Svercevich, e Ca-stelnovo coi quali fu prima in guerra la citta, che possano per P avvenire commerciare liberamente, e tenere acconciate le strade regie per il commercio sotto pena di ducati diecimila d' oro. Erano giudici quando fu fatta tal pace Ruggero Tarsia, Giovanni Girardi, Pietro Martis-sa, ed Antonio Viltori, pag. 33. = 1421, 9 agosto. Ducale che a Pinguente, e a Portole siano mandati due podesta da nobili di Capodistria, il primo col salario di 1. 600, ed il secondo di 1. 500, e che il custode di Pietra Pelosa (che trovo essere stato Antonio Lepori, o Nicolo de Bolito, sia pagato delle rendite di Pinguente, e Portole a car. 34). Che le cose di grande importanza non siano portate al collegio dei XII, ma siano riferite, e partecipate a Venezia da essere decise da pubblico voto (an, 1419, pag. 33 ,t.°) = 1423, 23 maggio. Decreto che dal podesta siano mandate di anno in anno undici persone nobili del consiglio per podesta a Pinguente, Portole, Due Castelli, Bitie, che siano persone idonee ai medesimi. e che sappinno scrivere, pag. 43 t." = 1428, 27 gennaro. Che ali' elezione in consiglio dal podesta di Due Castelli siano due persone almeno di detto luogo in Capodistria per promuovere in podesta una persona di loro genio (pag. 68) tal grazia non fu concessa ai Pinguentini, pag. 69. = 1422. Parte presa nel consiglio di XL, li 13 dicembre di riformare Io statuto della citta. Ducale pa-gina 56. = 1423. Riformati gli statuti curn additionibus et consentionibus ac confirmationibus per portarli a Venezia furono eletti quattro ambasciatori — le commissioni date a loro 22 febbraro 1423. = 1423, pag 44. Sotto il podesta Michieli = es-sendo solito per 1' innanzi dare 12 laudi al serenissimo Dominio, ed al podesta nelle funzioni della cattedrale, ed essendosi tal costume lasciato, si debba rinnovare con cantar dette Laudi 4 volte ali' anno, cioe la Pasqua, San Nazario, Natale ecc. ecc. potendo spendere di cassa pubblica per questa solennita 1. 4. (senza anno (/uesta Ducale). = 1442, 18 febbraro. Ducale eolla quale lu eletto per podesta di Pinguente Vir nobilis Lodovicus de Bredanis = al podesta di Capodistria pag. 105. = Ducale 13 maggio, indizione XIV di Mi«friele Steno doge (questo doge fu e'Ietto nel 1400, e visse fino al 1413) == che dieci persone di Capodistria atte e fe-deli siano spedite per custodire le porte di Padova, pa-gina 75. = 1437, 15 maržo. In supplica di Pinguente alla Signoria Veneta si dice, ch'erano 15 anni circa, ch'era venuto sotto il potere di Sua Signoria (dunque nel 1422). Dicesi dai Pinguentini, ch'essendo maltrattati dai loro podesta (ch' erano di Capodistria) non potevano aver giustizia presso il podesta di Capodistria, che diceva non aver autorita di coinandare alli medesimi, e percio do-mandavano a Sua Serenita, che li podesta di Capodistria potessero essere superiori a quelli di Pinguente, e che fosse mandato da Venezia anche a loro per podesta uno dei Patrizi. In quanto al primo risposero di si, in quanto al secondo di no, dicendo: de Potestate autem de Ve-netiis sibi volumus complacere, quia promissionas f/uas fecimus Justinopolitanis volumus observare. Ricercarono pure la conferma in vita del podesta d'allora Zuane Ferro, ma non sortirono, e cio quia observare volumus id t/uod fidelissimae Comunitati nostrae Justinopolis concessimus, et permissimus pag. 80. = Nel 1421, era gi& Pinguente sotto il Dominio Veneto, e cosi Portole pag. 34 t.° (Comun. dal M. F. Polesini.) Inno in onore di S. ftuirino martire, protettore deli' isola di Veglia e di parecchi luoghi d' Istria. (Poesia di Prudenzio, eristiano del IV secolo.) Insignem meritis virurn Ouirinum, placitum Deo Urbis moenia Sisciae, Concessum sibi Martyrem Complexu patrio fovent. Sub Galeiio Duce, Oui tunc Illiricos sinus Urgebat dilionibus, Fertur Catholicam fidem Illustrasse per exitum. Non illum gladii rigor, Non incendia,non ferae Crudeli interitu necant: Sed lymphis fluvialibus Gurges dum rapit, abluit Nil refert, vitreo aequore, An de flumine sanguinis Tingat passio Martyrem Aeque gloria provenit Fluctu quolibet uvida. Summo ponlis ab ardui Sanctae plebis Episcopus In praeceps fluvio datur, Suspensum laqueo gerens Ingentis lapidem molae. Dejectum, placidissimo Amnis vortice suscipit Nec mergi patitur sibi, Miriš vasta natatibus Saxi pondera sustinens. Spectant eminus e solo Doctorem pavidi greges: Nam Christi populus frequens Riparum sinuamina Stipato agmine sepserat. Sed Ouirinus ut eminens Os circumtulit; Heu! suo Exemplo trepidos videt, Nil ipse proprii memor Inter stagna periculi. Confirmat pia pectora Verbis mirificis rogans, Ne quem talia terreant; Neu constans titubet fides, Aut poenam putet emori. Dicentem fluitantibus Amnis terga vehunt vadiš; Nec substrata profunditas Saxoque, et laqueo, et viro, Audet sponte dehiscere. Sensit Martyr Episcopus Jam partam sibi praeripi Palmam mortis et exitus, Ascensumque negarier, Aeterni ad solium Patris. Jesu cunctipotens, ait, Haudquaquam tibi gloria Haec est insolita aut nova, Calcare et fremitum maris, Prona et flumina sistere. Scimus discipulum Petrum Cum vestigia tingeret Morlaii trepidus pede Deztrae subsidio tuae Subjecisse salum solo. Jordanem quoque novimus Torlis vorlicibus vagum, Dum fertur rapido impetu, Ad fontem refluis retro Confugisse meatibus. Haec miracula sunt tuae Virtutis, Domine, ut modo Suspendar, leve praenatans Summo gurgite fluminis Cum collo scopulum traham. Jam plenus titulus tui est, Jam vis prodita nominis. Tua gentilis habet stupor, Absolvas, precor, optime, Hujus nune animae moraš. Quid possis, probat amnicus, Oui veetat silicem, liquor. Hoc jam quod superest, čredo, Ouo nil est pretiosius, Pro te Christe Deus, mori. Orantem, simul halitus Et vox deserit, et calor: Scandit spiritus ardua: Fit pondus grave saxeum: Corpus suscipiunt aquae. Inscrizione Aquilejese. L • RVTIVS L • F • SERG ITALICA SABINVS • EX HISPANIA MIL • LEG • X • GEM > • SERANI ANN L AER • XXVI HIC • SITVS • EST H ' EX • T LOC • MON IN • FR • P • X IN ♦ AG • P • X Comunicata dalla gentilezza deli' abbate Gio. Vatta-Compavre negli annali Viennesi, fra le leggende che allora si raccoglievano per 1' impero d' Austria, ma er-ronea ed imperfeita. Fu anche registrata dal Carli nelle sue antichita italiche. Esiste in Sagrado nel palazzo della famiglia Conti della Torre. Redaltorc Dr. Kaadler.