Editoriale Libraria, Trieste - 1946 G o v e r n o Milifare All eafo 13 CORPO Ordine Generale N. 55 ESTENSIONE DELL’ATTIVITÀ’ DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELLA VENEZIA GIULIA ALLE ACQUE MARINE E RIORGANIZZAZIONE DELLO STESSO Poiché si ritiene necessario di emettere disposizioni per l’incremento, il controllo e la sorveglianza della pesca marina nelle acque territoriali di quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designata quale «Territorio») Io, ALFRED C. BOWiMlAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari 'Civili, ordino : ARTICOLO I . 1) I poteri e gli obblighi del «Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia» (qui di seguito denominato Consorzio) sono con il presente Ordine estesi alle acque territoriali del Territorio. 2) «Le acque territoriali del Territorio» sono definite le acque che bagnano la costa della Zona A fino ad una distanza di tre miglia marine al largo della linea della bassa marea media estiva sulla spiaggia. Al largo della costa di Pela, le acque territoriali del Territorio sono definite quelle comprese fra la cesta dela Zona A e le linee che congiungono i seguenti punti: (i) Il punto dove il confine fra la Zona A e Zona B incontra la costa a sud di 'Pola. (ii) Un punto posto alla distanza di tre miglia marine a ovest di quello indicato ad fi)- (iii) Un punto posto tre miglia marine ad ovest di Punta Verudella. (iv Un punto posto a metà strada fra Capo Compare e Punta Peneda. (v) Un punto posto a metà stradà fra Punta Cristo e l’estremo limite sud-occidentale dell'Tsiola Girolamo. (vi) Un punto a metà strada fra l'Isola 'Cosalda e la terra ferma. (vii) Il punto dove il confine fra la Zona A e Zona B incontra la costa a nord di Fola. ARTICOLO II NeH'adempimentoi dei suoi obblighi, il' Consorzio coopera con tutte le altre autorità preposte alla sorveglianza della pesca marina e lo stesso è in particolare corresponsabile: | a) 'del controllo dello sviluppo del novellarne; b) del controllo dela pesca’del novellarne per il ripopolamento delle valli da pesca; c) del controllo della pesca nelle lagune e nelle zone di acque miste; d) del controllo sull'uso degli attrezzi da pesca; e) dell incremento dello sviluppo della vallicultura e dell'allevamento di mollu-\ schi eduli; f) di provvedere perchè i pescatori ed i proprietari siano adeguatamente avvisati in merito ai tratti di mare che sono pericolosi a causa della, presenza di mine. ARTICOLO III Il Consorzio, nello svolgimento dei compiti sopra citati avrà inoltre le seguenti attribuzioni: 1) diritto di precedenza nella creazione e coltivazione di peschière, valli da pesca e allevamento, di molluschi eduli; 2) custodia, raccolta e pubblicazione periodica di dati statistici sulla pescagione; 3) costituzione di un tondo per l'erogazione di sussidi a pescatori infortunati e per il conferimento di mutui a pescatori bisognosi; 4) dare pareri ed assistenza tecnica in genere sulla pesca marina; 5) svolgimento di ogni altro servizio di cui venisse incaricato dalla Divisione Agricoltura del Governo Militare Alleato e daH'Ufificiale Comandante la Base Navale (Naval Officer in Charge). ARTICOLO IV I Comuni, le Direzioni dei mercati di pesce, gli Enti, le Società ed i privati di questo Territorio forniranno al Consorzio tutti i dati che dallo stesso venissero richiesti per lo svolgimento della sua attività. ARTICOLO V Tutti i proprietari e capi barca di navi e natanti adibiti alia pesca marina aderiranno al Consorzio e pagheranno nel mese di gennaio di ogni anno un contributo il cui ammontare sarà fissato annualmente dal Consorzio previa autorizzazione delle Ufficiale Capo della Divisione Agricoltura del Governo Militare Alleato. La prima metà di questo contributo sarà pagata il 1 luglio 1946. ARTICOLO VI II Consorzio è presieduto da un Presidente nominato dall'Ufficiale Capo della Divisione Agricoltura del Governo Militare Alleato. Nell'esercizio delle sue fuzioni il Presidente è coadiuvato da un. consiglio direttivo costituito da due persone, una delle quali nominata idaH’Ufficiale Capo della Divisione Agricoltura, da sceglierai fra persone dotate di particolari cognizioni tecniche, e l'altra dal Comitato consultivo di cui all'articolo seguente. ARTICOLO VII Presso il Consorzio è costituito un Comitato Consultivo, che si riunirà almeno due volte all'anno, per dare pareri su tutti gli argomenti riguardanti l’attività del Consorzio, Il Comitato Consultivo sarà composto di: a) un rappresentante della Capitaneria del Porto; b) un funzionario della Guardia Forestale; c) un funzionario del Genio Civile designato dall’Ufficiale Capo della Divisione Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato; d) un rappresentante dei pescicultori nelle acque interne; e) un rappresentante dei pescatori nelle acque interne; f) un rappresentante dei pescatori professionali nelle acque marine; g) un rappresentante dei pescatori dilettanti nelle acque marine, designato dal 'Presidente della Zona di Trieste; h) un rappresentante d'ei commercianti di pesce; i) un rappresentante degli industriali della pesca; k) un rappresentante dei" vallicultori; l) un esperto biologo. Tutti i componenti del Comitato Consultivo saranno nominati dall'Ufficiale Capo della Divisione Agricoltura del Governo Militare Alleato e potranno venire da lui dimessi. ARTICOLO Vili Entro un mese dalla data del presente Ordine e previa approvazione del Governo Militare Alleato lo Statuto ed il Regolamento interno del Consorzio saranno modificati in conformità alle disposizioni del presente Ordine. ARTICOLO IX Tutti i funzionari del Consorzio menzionati in quest'Ordine saranno sotto il controllo del Governo Militare Alleato, ai cui ordini e istruzioni dovranno uniformarsi. ARTICOLO X Nel caso che il Testo Unico delle Leggi sulla pesca approvato con R. D. 8.10.1931 No. 1604 oppure le modificazioni od aggiunte a tale Testo introdotte col R.D.L, 11.4.1938 No. 1138 siano contrastanti con le disposizioni del presente Ordine, saranno normative le disposizioni contenute nel presente Ordine. ARTICOLO XI Quest’Ordine entrerà in| vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, li 19 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Generale N. 57 EMENDAMENTI, MODIFICHE ED ESTENSIONI DELLA LEGGE SULLA FINANZA LOCALE Vista la necessità di modificare le leggi sulla Finanza Locale in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMiAN, Colonnello.. J. A, G. ¡D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Emendamenti aii’articolo 104 del «Testo Unico» L art, 104 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, modificato dall’art. 1 lettera d) del R.D.L. 9 settembre 1937, No. 1796, che tratta dell’accertamento1 del valore locativo per la tassazione, è sostituito dal seguente: 1. Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto. 2. E’ fitto reale quello risultante da contratto iscritto o da denuzia verbale d’affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegata A (parte prima) alla legge del bollo approvata con R. D. 30 dicembre 1923, No. 3268, e successive modificazioni; è presunto in ogni altro caso. 3. Quando il fitto reale risulti inferiore ai prezzi locativi correnti, è facoltà del Comune di procedere aH'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari. 4. Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato' o da altri enti o cooperative che godono il contributo statale di cui al Testo Unico 30 novembre 1919, No. 2318, il valore locativo è normalmente ragguagliato all'interesse del 3.50% sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo, quale costo dell'abitazione, salvochè il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali. 5. Per le abitazioni i cui fitti sono bloccati ai sensi delle leggi in vigore e per quelle previste nel quarto' comma, il Comune, nello stabilire la tariffa della imposta, può fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato a norma dei comma precedenti fino all'importo di esso, in relazione alla data cui risale il fitto bloccato e ad ogni altra circostanza. 6. Il Comune può altresì fissare coefficienti di maggiorazione deH'imponibile determinato in conformità dei comma precedenti per il caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. Il coefficienti della maggiorazione, che non può superare la metà del detto imponibile, ¡sono graduati in ragione del rapporto fra il numero dei vani e quello dei conviventi. 7. In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali. ARTICOLO II Emendamenti all’articolo 110 del «Testo Unico» L'art 110 del Testo Unico 14 settembre 1931 No. 1175, è sostituito dal seguente: I Comuni che abbiano istituito, ai sensi dell'art. Ili, l'imposta di famiglia hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, Timposta sul valore locativo a norma dell'art. 101 del Testo Unico. ARTICOLO III Emendamenti all’articoio Ut del «Testo Unico» L'art. Ili del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, è sostituito dal seguente: I Comuni che non applicano rimpasta sul valore locativo, possono essere autorizzati dal Presidente di Zona ad istituire l'imposta di famiglia. La istituzione dell'imposta di famiglia esclude la applicazione di quelle sui domestici e sui pianoforti. ARTICOLO IV Emendamenti all’articolo 118 del «Testo Unico» Nel primo comma dell'art. 118 del Testo Unico 14 settembre 1931. No. 1175 che autorizza i Presidenti di Zona dei Comuni delle ultime quattro classi di aumentare o ridurre, entro certi limiti, l'imposta di famiglia conformemente ai bisogni del Comune, alle parole: «per ciascuna delle ultime quattro classi» sono sostituite le altre «per ciascuna delle classi». ARTICOLO V Emendamenti all’articolo 119 del «Testo Unico» L'art. 119 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175 che stabilisce le modalità dieU'accertamento per la imposta di famiglia da parte del Comune, è abrogato. ARTICOLO VI Revoca dell’articolo 127 del «Testo Unico» L'imposta sugli animali caprini prevista dall'art. 127 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, è abolita, ARTICOLO VII Emendamenti alla Imposta sui Cani La tariffa della imposta sui cani, stabilita dall'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, No. 35, è modificata come segue: L. 400,— per i cani appartenenti alla l.a categoria. L. 100.— per quelli appartenenti alla 2.a categoria. L. 30.— per quelli appartenenti alla 3,a categoria. ARTICOLO Vili Emendamenti all’articolo 131 del «Testo Unico» La lettera c) dell’art. 131 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, che definisce una delle categorie per la imposta siui cani è modificata come segue: c) cani tenuti a scopo di commercio. ARTICOLO IX Emendamenti all’articolo 133 del «Testo Unico» La lettera a) dell’art. 133 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, che definisce una delle categorie di cani esenti dall’imposta, è modificata come segue: a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati, poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge. ARTICOLO X Emendamenti all’articolo 141 del «Testo Unico» La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche, stabilita dall'art. 141 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, è modificata come segue: CLASSI DI COMUNI Prima categoria Seconda categoria Classe A 450 360 Classe B 360 300 Classe C 300 240 Classe D 240 210 Classe E 210 180 Classe F 180 150 Classe G 150 120 Classe H 120 90 Classe I 90 60 ARTICOLO XI Emendamenti all’articolo 144 del «Testo Unico» La misura massima dell'imposta sulle vetture private, stabilita dall’articolo 144 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1931, No. 1175, è modificata come segue: CLASSI DI COMUNI Vettura a 4 ruote Vetture a 4 ruote Vetture a 2 ruote (art. 11) con 2 cavalli con 1 cavallo Classe A 900 600 450 Classe B . . . . . 750 540 390 Classe C 600 450 360 Classe D 450 360 300 Classe E 360 300 240 Classe F . . . . , 300 240 180 . Classe G 240 180 150 Classe H 180 150 120 Classe I .... . 150 120 90 ARTICOLO XII Emendamenti all’articolo 151 del «Testo Unico» L'art. 151 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, modificato dall’art. 1 del R.D.L. 11 gennaio 1943, No. 65, è sostituito dal seguente: La misura massima dell’imposta è stabilita dalla seguente tabella: - a) per una domestica........................................L. 50.— per una seconda domestica ....... L. 300.— per una terza domestica...................................L. 500.— per ogni domestica in più oltre la terza, l'imposta è progressivamente maggiorata di altre) Lire 200,— L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata. b) per un domestico ......... L. 300.— per un secondo domestico ..... . . . L. 500.— per un terzo domestico . . . . . . . . L. 800.— per ogni domestico in più oltre il terzo, reimposta è progressivamente maggiorata di altre Lire 200.— ARTICOLO XIII. Emendamento all’ articolo 1 R. D. L. 11 genn. 1943, n. 65 La misura massima stabilita con l’articolo 1 del R. D. L. 11 gennaio 1943, n. 65, è modificata come segue : pianoforti............................................................. L. 100.— bigliardi ............................................................. L. 500.— bigliardi che si trovino in circoli di divertimento od in pubblici locali ............................................................. L. 1000.— Per i bigliardini di dimensioni non superiori a m. 2 di lunghezza e m. 1 di larghezza, la misura massima della imposta è ridotta del 50 per cento. ARTICOLO XIV. Imposte commisurate in base a «Ricchezza Mobile» L’imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all’ imposta di ricchezza mobile. Per i redditi di categoria B esenti dalla imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, fino a che resterà in vigore 1’ imposta istituita con l’art. 12 del R.D.L. 12 aprile 1943, n. 205, modificato dal terzo comma dell’ art. 1 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 384, l’imposta sulle industrie è applicata al reddito assoggettato alla suddetta imposta speciale. ARTICOLO XV. Emendamento all’articolo 166 del «Testo Unico» L’art. 166 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito come segue : V imposta di patente è annuale : essa è applicata per categorie di contribuenti secondo la tabella seguente : 1. a categoria ...................................................' L. 250.— 2. a categoria ................................................. L. 200.— 3. a categoria .................................................. L. 150.— 4. a categoria .................................................. L. 100.— 5. a categoria ............................'.................... L. 60.— ARTICOLO XVI. Aumento deli’ Imposta di Soggiorno e Cura L‘ imposta di soggiorno e di cura si applica in misura doppia di quella stabilita dall’ art. 2 del R. D. L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. Emendamento all’articolo 189 del «Testo Unico» L’art. 189 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente: Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l’imposta è applicata con aliquota non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del valore locativo delle sale medesime. ARTICOLO XVIII. Emendamento all’articolo 198 del «Testo Unico» La misura massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale stabilita dail’ art. 198 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue: a) condutture, cavi ed impianti in genere di diametro inferiore a centimetri 20 .................................................... L. 2.— di diametro di centimetri 20 ed oltre ............................. L. 4.— b) condutture di acqua potabile : di diametro inferiore a centimetri 20 ........................... L. 1.—- di diametro di centimetri 20 ed oltre ............................. L. 2.— ARTICOLO XIX. Aumento della Tassa per 1’ occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo Le tasse per 1’ occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo di pertinenza del Comune e della Provincia si applicano in misura quadrupla di quella stabilita dall' art. 199 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. ARTICOLO XX. Aumento della Tassa sulle insegne La tassa sulle insegne si applica in misura doppia di quella stabilita dall’ art. 202 del Testo Unico 14 settembre 1931, ri. 1175. ARTICOLO XXI. Revoca dell’articolo 208 dei «Testo Unico» L’ art. 208 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, che quintuplica la tassa sulle insegne in lingua straniera, è abrogato. ARTICOLO XXII. Tassa obbligatoria sui veicoli L’ art. 214 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente : La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, è assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore '" delle provincie, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del D. L. 1 settembre 1918 n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa: Categoria dei veicoli Contributo annuale per veicolo Carri od altri veicoli a trazione animale del fino a quintali 5 per ruota L. SO.— peso lordo (cioè peso proprio più carico mas- da oltre 5 fino a quintali simo) 15 per ruota „ IOO. oltre 15 quintali per ruota ,, 200. Vetture a due posti, compreso quello del conducente L. So — a più di due posti, compreso quello del conducente IOO. Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell' art. 220, lettera g) del Testo Unico, la tassa è ridotta del 50 per cento. ARTICOLO XXIII. Sovrimposta sui Terreni e Fabbricati I comuni e le Zone, con l’autorizzazione del Presidente di Zona, possono applicare le so-vraimposte sui terreni e sui fabbricati IN ECCEDENZA AL BLOCCO, fino al terzo limite previsto dall’ art. 16 del R. D. L. 7 dicembre 1942 n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20, nella misura prevista dall’ articolo XXVI del presente Ordine. La disposizione del comma precedente si applica per 1’ anno 1946 e fino a tutto 1’ anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra ; per lo stesso periodo è sospesa 1’ applicazione dell’ art. 17 del detto decreto-legge. ARTICOLO XXIV. Commissioni comunali L’art. 278 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente: Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale. La commissione è formata di 33 membri nei comuni appartenenti alla classe A, di 21 in quelli appartenenti alle classi B e C; di 15 in quelli appartenenti alle classi D e E e di 7 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell’ art. 11, del detto Testo Unico. Nei comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della commissione è nominato tra le persone appartenenti alle categorie rappresentanti le varie attività economiche della provincia. Tutti i membri della Commissione nei detti Comuni e tutti i membri nei Comuni delle altre quattro classi, sono nominati dai Presidente del Comune coll’ approvazione della Giunta municipale. 1,5 La Commissione elegge nella prima seduta, nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il presidente ed Uno o più vice-presidenti. I membri della Commissione debbono avere i requisiti richiesti dal Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915 n. 148, per la nomina a consigliere comunale. II segretario comunale, o altro impiegato del comune da lui designato, funziona da segretario della Commissione ; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni a cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione. La Commissione di 2.0 grado viene costituita per ogni Zona dal Presidente di Zona il quale sceglierà quattro membri fra quelli del Consiglio di Zona e due membri fra i contribuenti della provincia che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale, ed è presieduta dal Presidente di Zona. I membri della Commissione durano per la durata del G. M. A. oppure per un biennio, a seconda quale è il termine più breve. ARTICOLO XXV. Proroga di termini Ai soli effetti dell’ applicazione per l’anno 1946 dei tributi indicati in questo Ordine, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi a decorrere dal giorno in cui il presente Ordine sarà firmato. ARTICOLO XXVI. Emendamenti all’articolo 16 del R. D. L. 7 Dicembre 1942 n. 1418 I limiti delle sovraimposte provinciali sui terreni di cui all’art. 16 del R. D. L. 7 dicembre 1942, n. 1418, per ogni 100.— Lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del D. L. L. 7 febbraio 1946, n. 30, sono così modificati: Limite normale........................................... L. 6.— Eccedenza ......'...................................... „ 2.— Secondo limite .......................................... „ 8.— Ulteriore eccedenza .................................... „ 2.— Terzo limite ............................................ „ io.— ARTICOLO XXVII. Tassa addizionale sugli automobili E’ istituita a favore delle Zone, un’addizionale nella misura di cinquanta centesimi per ogni Lira delle tasse automobilistiche di cui all’ Ordine Generale n. 24. Tale addizionale sarà riscossa con le stesse modalità previste dal citato Ordine Generale ed il ricavo sarà assegnato a mezzo dell’ Intendente di Finanza alla Zona nella quale è stata riscossa. ARTICOLO XXVIII. Tassa addizionale sui «Redditi agrari » E’ istituita un’addizionale sui redditi agrari in ragione di Lire io.— per ogni 100.— Lire di reddito imponibile triplicato ai sensi dell’ Ordine n. 114 di data 11 aprile 1946. Di tale addizionale una metà sarà assegnata alla Zona e l’altra metà al Comune dove è stata riscossa. ARTICOLO XXIX. Emendamenti ai R. D. L. 30 Novembre 1937 n. 2145 I tre quinti del provento sono devoluti a favore della Zona, secondo le modalità che saranno stabilite dal G. M. A. ARTICOLO XXX. Il presente Ordine Generale che ha effetto dal i gennaio 1946, entra in vigore nel Territorio il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 24 Maggio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Cfficiale Superiore agli Affari Civili GOVERNO MILITARE 13 CORPO ALLEATO Ordine Generale N. 58 REINTEGRAZIONE DEGLI EBREI NEI LORO DIRITTI PATRIMONIALI ED AGEVOLAZIONI FISCALI AI CITTADINI ALLEATI ED AGLI EBREI Visto l'Ordine Generale! No. 3, col quale gli Ebrei venivano reintegrati nei loro diritti civili e politici; Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni circa la reintegrazione degli Ebrei nei loro pieni diritti patrimoniali entro quella parte della Venezia Giulia (che è amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata il «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAiN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili nel Territorio, ¡col presente ordino quanto segue: ARTICOLO I Abrogazione della legislazione fascista e reintegrazione nei diritti patrimoniali Salvo quanto qui di seguito stabilito ogni legge, decreto, provvedimento o disposizione in vigore nel Territorio, da chiunque emanata, che limiti o avversi o imponga condizioni d'inferiorità nell'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale a determinate persone a causa della loro appartenenza alla cosidetta «razza ebraica» è col presente Ordine abrogata. Tali ¡persone, osservate le disposizioni fissate qui di seguito da quest’Ordine, sono reintegrate in virtù allo steSèo nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini entro il Territorio. ARTICOLO II Continuazione dell’attività dell’ E. G. E. L. I. L'Ente Gestione e Liquidazione ¡Immobiliare (E.G.E.L.I.) continua la sua attività al solo scopo di assolvere i compiti assegnatigli da quest'Ordinef ¡e dagli altri Ordini ed istruzioni in vigore nel Territorio. , .A ' ' . . ■ r. /A..; / A. Retrocessione di beni immobili A) _ DA PARTE DELL'E. G. E. L. I. 1) /Coloro che in applicazione del R. D. L. 17 novembre 1938 No. 1728 e del R. D. L. 9 febbraio 1939 No. 126 dovettero trasferire la loro proprietà immobiliare al-T E. G. E, L. I. e i loro aventi causa, possono, entro un anm» dalla data del trattato di pace, chiedere all' E. G. E. L. I. la retrocessione degli immobili stessi. Condizione di tale restituzione sarà tuttavia ch'essi restituiscano all'E. G. E. L. I. gli speciali titoli da esso a suo tempo emessi o le somme pagate come corrispettivo degli immobili trasferiti nonché le somme eventualmente pagate dall' E. G. E. L. I. ai sensi dell'articolo 31 del R. D. L. 9 febbraio 1939, No. 126, a titolo di compenso per l'estinzione di qualsiasi diritto di usufrutto a carico di detti immobili. L'avvenuta estinzione di tali diritto di usufrutto di cui al decreto citato è irrevocabile a tutti gli effetti di legge. Le permute compiute a norma dell'articolo 37 del R. D. L. 9 febbraio 1939, No. 126 non sono colpite dalle suddette disposizioni, e nessun diritto alla restituzione potrà sorgere rispetto ad esse. 2) Qualora il reclamante versi una parte soltanto dei titoli emessi o del denaro pagatogli dall'E. G. E. L. il. come ¡corrispettivo per la suddetta proprietà immobiliare, una parte soltanto della stessa gli sarà restituita, in proporzione dei titoli o denaro versato, fermo il principio che non potrà essere operata la restituzione parziale di proprietà immobiliare non convenientemente divisibile. B) — DA"PARTE DI TERZI AVENTI CAUSA DALL’E. G. E. L. I. Quando la proprietà immobiliare di cui è reclamata la retrocessione sia stata acquistata da terzi aventi causa dall'E.G.E.L.i. il reclamante ha diritto alla retrocessione da parte di colui che risulta esserne proprietario alla data del reclamo, purché tuttavia egli restituisca al detto proprietario tutti i titoli e somme da lui ricevuti a suo tempo dall'E.G.E.L.i. II proprietario che subisce la retrocessione edl ogni altro acquirente dell immobile dopo l’espropriazione a suo tempo patita dal reclamante o suoi danti causa, avrà diritto di essere indennizzato dal suo immediato venditore del prezzo pagatogli risultante dall'atto di vendita a condizione ch'egli trasferisca a tale suo immediato venditore i titoli o siomme versate dal reclamante al proprietario che subì la retrocessione. In nessun caso il soddisfacimento del diritto d'indennizzo potrà costituire una condizione o impedimento all’esercizio del diritto del reclamante di ottenere l'immediata retrocessione della, proprietà immobiliare, una volta osservate le disposizioni di questo paragrafo. C) — CONDIZIONI DELLA PROPRIETÀ' IMMOBILIARE AL TEMPO DELLA RETROCESSIONE. La proprietà immobiliare sarà retrocessa al reclamante, ai sensi dei paragrafi A) e B) di questo articolo, nelle stesse condizioni materiali in cui si trovi alla data del reclamo per la retrocessione. ARTICOLO IV Riparazioni agli immobili retrocessi causate da danni di guerra e relativi reclami Il reclamante è tenuto a rifondere all' E. G. E. L. I. o a chiunque altro abbia acquistato la proprietà immobiliare dopo la data dell'espropriazione subita dal reclamante stesso o dai suoi danti causa ogni spesa da esso sostenuta per riparazioni causate da danni di guerra, caso fortuito o forza maggiore. Tutti i diritti relativi al risarcimento dei danni di guerra ai sensi delle leggi in vigore passano al reclamante. Finché egli ottenga il pagamento, coloro che provvidero alle riparazioni hanno un privilegio sulla proprietà a garanzia della rifusione delle spese a questo titolo incontrate. L’esistenza e l'ammcntare di tali privilegi dovranno essere menzionati nell'atto di retrocessione e verranno annotati d'ufficio nei Libri ¡Tavolar! dal Giudice Tavolare. Coloro che provvidero alle suddette riparazioni non avranno tuttavia il diritto di rifiutare la retrocessione dell’immobile, qualora essi stessi ne siano soggetti, in attesa che le spese incontrate in tali riparazioni vengano loro rifuse. Nè essi potranno se trattasi di persone diverse da quelle soggette alla retrocessione trattenere l’ammontare di tali spese sulla somma ch'essi sono obbligati a rimborsare al loro immediato compratore in virtù dell'articolo III di quest'Ordine. ARTICOLO V Ipoteche gravanti sugli immobili retrocessi Quando venga reclamata la retrocessione di proprietà immobiliari a carico delle quali siano state iscritte, dopo la data deH'espropriazione del reclamante o del suo dante causa, ipoteche o precetti immobiliari, il reclamante stesso dovrà trattenere sui titoli o somme da restituirsi ai sensi dell'articolo III un importo equivalente al debito dimostrato dall'ipoteca o precetto immobiliare. Egli dovrà quindi depositare tale somma al nome idei creditore in un istituto di credito di diritto pubblico. Il Giudice Tavolare sulla semplice produzione della ricevuta rilasciata dall'istituto , dalla quale risulti l'avvenuto deposito suddetto, cancellerà l'iscrizione dell'ipoteca o del precetto immobiliare a carico dell’immobile. ARTICOLO VI Servitù ed altri diritti di godimento sull’altrui proprietà immobiliare La iretrocessione della proprietà immobiliare estingue le servitù e gli altri diritti di terzi iscritti a carico della stessa dopo la data dell'espropriazione del reclamante o dei suoi danti causa. Coloro a vantaggio dei quali tali servitù o diritti furono concessi avranno tuttavia il diritto di ripetere dai concedenti il corrispettivo pagato per la concessione. 1 ARTICOLO VII Compenso per le migliorie apportate alla proprietà immobiliare dopo l’espropriazione ¡Chiunque abbia apportato delle migliorie alla proprietà retrocessa ai sensi dell'articolo HI di quest’Ordine, ha diritto da un compenso da parte della persona cui tale proprietà sia stata retrocessa, pari alla minor somma tra lo speso ed il migliorato. A garanzia del suo credito, egli avrà inoltre un privilegio sull’immobile. L'esistenza e l'ammontare di tale privilegio dovranno essere menzionati nell'atto di retrocessione e saranno annotati d'ufficio nei ¡Libri Tavolari dal Giudice Tavolare. Colui che abbia apportato le suddette migliorie alla proprietà immobiliare, non avrà tuttavia il diritto di rifiutare la retrocessione 'dell'immobile, qualora egli stesso ne sia soggetto, in attesa che gli sia pagato il compenso per le migliorie. Nè ¡egli potrà se trattisi di persona diversa da quella soggetta alla retrocessione, trattenere l’ammontare del compenso sulla somma ch'egli è obbligato a rimborsare al suo immediato compratore in virtù dell'articolo III di quest’Ordine. Pagamento in luogo di retrocessione Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili previsti nell'articolo III, hanno diritto di ottenere il pagamento in contanti della somma stabilità nell’atto di trasferimento come corrispettivo degli immobili stessi o della somma ricevuta dall' E.G.E.LjI. da parte dei terzi compratori come corrispettivo della vendita purché essi versino aH'E.G.E.L.I. i titoli dallo stessi emessi come corrispettivo degli immobili al tempo dell’espropriazione. ABTICOLO IX Aumento del tasso d’interesse Il tasso d interesse sui titoli emessi dallE.G.L.I. a norma dell’articolo 32 del R.D.L. 9 febbraio 1926 è col presente articolo elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile all' E.G.E.LJ. ABTICOLO X Annullamento di alienazione di propritetà immobiliari A) — Ogni persona già considerata di razza ebraica, che aia in grado* di provare a;la competente Autorità giudiziaria ch'essa fu forzata dopo il 6 ottobre 1938 ad alienare la sua proprietà immobiliare sia a titolo oneroso che gratuito al fine di sottrarsi all applicazione dalle leggi razziali, ha diritto di ottenere l'annullamento di tali atti di alienazione. La domanda per tale annullamento dovrà essere proposta entro un anno dalla data del trattato di pace. Si intende con ciò derogato nei confronti di tali domande il termine di cui all'articolo 1442 Codice ¡Civile. A fondamento di tali domande potranno essere prodotte anche scritture private non autenticate e non registrate. La registrazione in tali casi sarà fatta col pagamento della tassa fissa di lire venti. B) ■— Qualora l’annullamento sia concesso, la proprietà come sopra alienata sarà restituita al richiedente nelle stesse condizioni materiali in cui si trovava alla data della domanda (di annullamento. ABTICOLO XI Contratti di locazione relativi ad immobili retroceduti I contratti di locazione relativi agli immobili retroceduti ai sensi degli articoli III e jX di quest'Ordine, che fossero stati stipulati per un periodo di tempo superiore ai tre anni e con atto successivo alla data di espropriazione, ma precedente alla data di entrata ili vigore del presente Ordine, saranno considerati come stipulati per un periodo di tre anni soltanto. Se il triennio sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente Ordine o scada prima che sia trascorso un anno dalla data medesima, il proprietario reintegrato è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a ¡quella stabilita dagli articoli 1574 e 1630 del Codice Civile per le locazioni a tempo indeterminato. Restano tuttavia applicabili le vigenti norme sulla proroga dei contratti di locazione. II proprietario reintegrato può trattenere sull'ammontare della somma dovuta al retrocedente l'importo delle pigioni che siano state pagate anticipatamente. Donazioni, eredità e legati relativi a proprietà immobiliari A) — DONAZIONI. Le donazioni effettuate in applicazione degli articoli 6 e 55 del jR.D.L. 9 febbraio 1939 No, 126 possono essere revocate da parte del donante o dei suoi aventi causa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. Per coloro che risiedono fuori del (Territorio alla data di entrata in vigore idei presente Ordine detto termine decorrerà dalla data 'del trattato di pace. Tale revoca non pregiudica i diritti acquistati dal terzo anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine sui beni inclusi nella donazione. Il donatario è tuttavia tenuto a corrispondere al donante o suoi aventi causa quando egli abbia ricevuto in corrispettivo dell'alienazione o costituzione di diritti a favore di terzi. Qualora non abbia luogo la revoca delle donazioni contemplata in questa sezione, si applicano ad esse le disposizioni del Codice Civile sulla riduzione, sulla collazione e sulla imputazione, ed in genere sulla disciplina delle donazioni. B) _ EREDITA’ E LEGATI. 1) — I chiamati ad un'eredità o gli onorati da un legato, che vi abbiano rinunciato al fine di sottrarsi all'applicazione delle leggi razziali, possono entro il termine stabilito dalla sezione A di questo articolo, accettare tale eredità o domandare il legato, In tal caso cessano i diritti di qualunque altro -erede o legatario che abbiano nel frattempo accettata l’eredità o il legato, restando però salvi i diritti acquistati attraverso di essi dai terzi sui beni dell'eredità o del legato. 2) — Colui che accetti un'eredità o domandi un legato come sopra stabilito dovrà ricevere i beni compresi in tale eredità o legato pelle condizioni materiali in cui trovavano alla data dell'accettazione o domanda. ARTICOLO XIII Estinzione di processi A) — PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI. Le procedure esecutive -immobiliari già sospese ai sensi dell'articolo 8 del R.D.I 9 febbraio 1939 No. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secando le norme esistenti. Tutte le altre procedure immobiliari non previste nei suddetto articolo, in danno di persone colpite da disposizioni razziali e relative ai diritti patrimoniali nei quali le persone medesime siano state reintegrate ai sensi delle disposizioni di quest’Ordine, rimangono invece estinte, senza pregiudizio dii iniziare nuovi processi. B) — PROCESSI DIVENUTI INUTILI A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DEL- LE LEGGI RAZZIALI. Tutti gli altri processi nei quali la materia del contendere sia venuta a cessare per effetto dei provvedimenti relativi alla reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali delle persone già considerate di razza ebraica, sono dichiarati estinti dalla competente Autorità Giudiziaria. ARTICOLO XIV Retrocessione di aziende commerciali e compenso per i miglioramenti delle stesse A) — RETROCESSIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIÀ’ ALIENATE. Ogni titolare di un'agenzia individuale o il socio illimitatamente responsabile di una società non azionaria che abbia operato a norma dell'articolo '58 del R.D.L. 9 feb- / braio 1939 No, 126 l'alienazione ¡dell'azienda o della sua quota di partecipazione per atto pubblico, può richiedere la retrocessione della stessa restituendo ai retrocedenti i titoli nominativi di consolidato ricevuti in pagamento del prezzo. Tali titoli saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda idi retrocessione dell'azienda o quota, e potranno essere presentati per il rimborso al Governo ¡Militare Alleato, Divisione di Finanza. Tale rimborso avrà luogo al prezzo di emissione. B) — MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLE AZIENDE COMMERCIALI RE- TROCESSE. Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporanno la domanda di retrocessione saranno tenuti a versare il corrispettivo. Qualora non sia possibile raggiungere in merito un accordo ogni contestazione intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti sarà devoluta alla, cognizione, dell'Autorità giudiziaria. La proposizione di tali contestazioni non sospenderà tuttavia o limiterà il diritto all'immediata consegna dell'azienda o quota. Chiunque formuli la richiesta di compenso per migliorie apportate all'azienda, avrà privilegio sull'azienda stessa, e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente. Se ,l'azienda comprende proprietà immobiliari, l'annotazione dovrà essere fatta pure nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento. C) — RETROCESSIONE DI AZIENDE RILEVATE PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE. Per le retrocessioni di aziende ¡rilevate ai sensi dell'articolo 60 del R.D.L. 9 febbraio 1939 No.126, per cosidetto motivo di pubblico interesse, da ¡società anonima già costituita o da costituire, si osservano le medesime condizioni stabilite in questo Ordine per la retrocessione dei beni immobili, aziende e quote di partecipazione. D) — COMPENSI PER DANNI ALLE AZIENDE. Sono improponibili le domande di risarcimento di danni subiti dall' azienda retrocessa per fatti verificatisi nella gestione normale dell'azienda stessa, ARTICOLO XV Cessazione di amministrazioni e liquidazioni di aziende commerciali e di proprietà disposte dalle leggi razziali Le vigilanze, amministrazioni, sequestri e liquidazioni di aziende commerciali disposte /ai sensi del Titolo II, Capo IV del R.D.L. 9 febbraio 1939 No. 126 ed ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente Ordine cessano immediatamente alla data medesima e le dette aziende commerciali dovranno indi essere restituite secondo quanto disposto nel presente Ordine. Una fedele e dettagliata resa *4 conti dell'amministrazione, sequestro o liquidazione delle stesse, dovrà essere fornita ai veri proprietari entro trenta giorni dalla domanda di restituzione. In assenza del proprietario, può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente a richieste di qualunque interessato o del pubblico ministero. ARTICOLO XVI Retrocessione dei diritti patrimoniali trasferiti per mezzo di atti e contratti fittizi allo scopo di sottrarsi alle leggi razziali A) — DIRITTI PATRIMONIALI TRASFERITI MEDIANTE ATTI E CONTRATTI FITTIZI. Gli atti ed i contratti fittizi di trasferimento di beni o diritti patrimoniali posti in essere allo scopo di frustrare Tapplicazione delle leggi razziali possono essere dichiarati inefficaci ai sensi delle disposizioni contenute in proposito dal Codice Civile. B) — PROVE A SOSTEGNO DELLE DOMANDE PER LA DICHIARAZIONE D* INEFFICACIA DI ATTI E CONTRATTI E PER LA RETROCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI. A sostegno delle domande per la dichiarazione d'inefficacia di atti e contratti per il trasferimento o la retrocessione di tali diritti patrimoniali ai sensi del paragrafo A di questo articolo sono ammesse sia le prove testimoniali che quelle documentali. Le prove scritte sono ammissibili a sostegno delle domande anche se offerte per mezzo di documenti non autenticati o registrati o circa i quali non siano stati pagati i tributi fiscali o adempiute le formalità di legge. ARTICOLO XVII Azione di rescissione Per i contratti di alienazione posti in essere dopo il 6 ottobre 1938, è ammessa l’azione di rescissione da parte di persone colpite dalle leggi razziali ai sensi degli articoli 144S e seguenti del Codice Civile, semprechè il valore effettivo della cosa alienata mediante tale contratto ecceda il prezzo contrattuale in misura superiore ad un quarto del valore reale alla data del contratto. L'azione dovrà iniziarsi non oltre un anno alla data del Trattato di Pace, ARTICOLO XVIII Disposizioni fiscali A) — TASSE SULLA REVOCA ¡CONSENSUALE DELLE DONAZIONI. Gli atti di revoca consensuali totale o parziale di donazioni e la conseguente retrocessione di proprietà, se effettuate ai sensi degli art. 6 e 55 del R.D.L. 9 febbraio 1939, No. 126, nonché gli atti di trapasso conseguenziali ai procedimenti giudiziali per la revocazione delle donazioni stesse sono esenti da ogni onere o diritto fiscale fino ad un anno dopo la data del Trattato di Pace. Se la revoca avverrà in forza di un procedimento giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio. B) _ TASSE DI SUCCESSIONE SUI TRASFERIMENTI CONSENSUALI DI IMMOBILI DA EREDI ISTITUITI AD EREDI LEGITTIMI. Sono esenti da tributi d'ogni genere i trasferimenti consensuali di immobili operati a favore degli eredi legittimi di persone ¡colpite dalle disposizioni razziali da parte di coloro che furono istituiti per testamento eredi di tali immobili nelle ipotesi previste dall'articolo 30 del R.D.L, 9 febbraio 1939, |No. 126, purché intervenuti entro un anno dalla data del grattato di pace. L'alienante ha diritto in tali casi al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentarsi entro 180 giorni dal-l'avvenuto trasferimento. E’ tenuto al pagamento del tributo successorio, ai sensi di lefiifeT 1 erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento. C) — TASSE SUGLI ATTI DI RETROCESSIONE DI TITOLI AZIONARI ED IMMOBILI. 1} — Fino ad un anno dopo la d_ata del trattato di pace sono esenti da ogni onere e dirito fiscale in favore di persone già colpite dalle leggi razziali: a) Le retrocessioni consensuali di titoli azionari da esse posseduti prima del 21 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 e prima del 30 giugno 1942. La stessa esenzione si applicherà anche alle retrocessioni risultanti da un consenso manifestato all'uopo al tempo della originaria cessione dei titoli stessi; b) Le retrocessioni consensuali dei beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 e prima della data di entrata in vigore del presente Ordine; c) Le retrocessioni consensuali di quote di società; d) Le rivendicazioni di titoli azionari e di aziende ai sensi dell'articolo 1706 del Codice Civile. e) Le risoluzioni consensuali delle permute previste nel secondo comma dell'arti- colq 37 del R.D.L. 9 febbraio 1939 No. 126. ¡I 2) — 11 possesso dei titoli indicati nelle suddivisioni a) e d) può risultare da contratti od altre scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di lire venti. Per effettuare in esenzione dai tributi la retrocessione dei titoli stessi, gli interessati dovranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, presentare al locale Ufficio del Registro una dichiarazione nella quale siano indicati i numeri e la qualità dei titoli in questione. Coloro che si trovano fuori del Territorio alla data dell'entrata in vigore del presente Ordine, potranno presentare tale dichiarazione non più tardi di un anno dopo la data del Trattato di Pace. 3) —- Le restituzioni consensuali di titoli azionari e le rettifiche concernenti l'intestazione di detti titoli, andranno esenti dai tributi ai sensi della suddivisione 1 a) di questa Sezione, quando con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, sia accertato che le suddette restituzioni e rettifiche vennero fatte allo scopo di porre nel nulla uno degli atti previsti dall'articolo XVI (A) di questo Ordine. D) — TASSE SUGLI ATTI DI RICONSEGNA DELLE AZIENDE. Gli atti ed altri documenti con i quali si procede alla riconsegna delle aziende 0 alla nomina del curatore nonché gli atti mediante i quali si presentano rendiconti e si fanno pagamenti ai sensi dell'articolo XV di quest'Ordine sono registrati col pagamento della tassa fissa. Egualmente sono registrati col pagamento della tassa fesa le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari che decidono sulle istanze di riconsegna, di rendiconto e di pagamento. Le formalità ipotecarie e le colture catastali cui diano luogo detti atti, verbali, sentenze e provvedimenti giudiziari sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi 1 diritti dell'Ufficio Tavolare. E) — TASSA SULLO SCIOGLIMENTO DI PICCOLE SOCIETÀ' A CARATTERE IMMOBILIARE. Le assegnazioni di proprietà nello scioglimento o liquidazione di società a carattere immobiliare formate prima del 14 aprile 1941 ed aventi un capitale non superiore al milione di lire, di cui almeno parte dei soci alla data dello scioglimento e liquidazione siano persone già colpite dalle leggi razziali, saranno soggette all'imposta graduale di registro di cui all'articolo 89 della tariffa allegato A alla legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923 No. 3269, nonché all'imposta ipotecaria in misura fissa, purché gli atti di assegnazione siano stipulati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Ordine. La disposizione di cui sopra si applica anche alle assegnazioni di proprietà che si verificano a favore di soci diversi da quelli che conferirono originariamente la proprietà o a favore dei soci azionisti. F) — TASSE SUGLI ALTRI ATTI DI RETROCESSIONE DI DIRITTI PATRI- MONIALI E RIMBORSO DI TASSE. Tutti gli altri atti non espressamente considerati nel presente Ordine, posti tuttavia in essere in conformità alle disposizioni di quest'Ordine allo scopo di operare la reintegrazione di diritti patrimoniali alle persone già colpite dalle leggi razziali o ai loro eredi, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo o altra tassa. Le tasse di bollo ed imposte di registro ed ipotecarie pagate in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci mediante retrocessione effettuate a norme delle disposizioni di quest'Ordine saranno rimborsate agli aventi diritto. G) — ESTENSIONE DELLE ESENZIONI FISCALI CONCESSE DA QUEST’OR-DINE AI SUDDITI DELLE NAZIONI UNITE. Le esenzioni ed i benefici fiscali previsti da quest'Ordine sono estesi a favore dei sudditi delle Nazioni Unite per tutti gli atti e contratti effettuati in quanto necessari per riottenere i beni da essi simulatamente trasferiti prima dello scoppio delle ostilità, al fine di sottrarre i beni stessi alle misure previste dal testo della Legge di Guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 No. 1415 e successive modificazioni ed aggiunte. Tali esenzioni e benefici avranno vigore fino al 31 dicembre 1946. ARTICOLO XIX Riduzione di certi onorari Gli onorari e diritti dovuti ai notari, ed agli agenti di cambio per tutte le operazioni relative alla reintegrazione nei diritti patrimoniali ai sensi di quest’Ordine, nonché i diritti degli istituti di credito per l'autenticazione delle girate di titoli azionari nessarie per l’esecuzione delle disposizioni contenute in quest'Ordine, sono ridotti del cinquanta per cento, , ARTICOLO XX Termine per produrre domande ed azioni legali ai sensi di quest'ordine Le domande di retrocesione e l'esercizio delle azioni giudiziarie relative ai diritti delle proprietà per le quali non sia fissato un termine particolare dal presente Ordine possono essere fatte ed iniziate fino ad [un anno dopo la data del trattato di pace, in deroga alle disposizioni contrarie di qualsiasi legge in vigore. Il mancato esercizio di tali diritti entro i limiti fissati da (quest'Ordine produce la perdita del diritto di domandare la retrocessione e la decadenza dall'azione. ARTICOLO XXI Contrattazioni contrarie al presente Ordine Qualsiasi contrattazione e formalità ipotecaria posteriore alla data di entrata in vigore del presente Ordine e incompatibile con lo stesso è nulla di pieno diritto. ARTICOLO XXII Data di entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio alla data della firma da parte mia. Dato a Trieste il 27 maggio 1946, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 28 B ABROGAZIONE DELL’ORDINE No. 28 RECANTE PROVVEDIMENTI PER L’AMMASSO E VENDITA DEL LATTE E PER LA DISTRIBUZIONE DEI FORAGGI Poiché si ritiene opportuno di abrogare l’Ordine No. 28 recante provvedimenti per 1'ammasso e la vendita del latte e per la distribuzione dei foraggi in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate, io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D.,Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : L’Ordine No. 28 di data 19 novembre 1945, intitolato: «Ammasso e vendita del latte e distribuzione dei foraggi», è col presente Ordine abrogato. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 22 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 73 B CONTENENTE UN EMENDAMENTO ALL’ORDINE No. 73 — MAGGIORAZIONE DELLE AMMENDE DA INFLIGGERSI AI CONTRAVVENTORI ALLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE Ritenuta l’opportunità di ripristinare l'istituto dell’oblazione in via breve già abolito coll’Ordine No. 73, Io, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Abrogazione degli articoli II e III dell’Ordine No. 73 Gli articoli II (Abolizione dell’oblazione in via breve) e III (Competenza delle Preture) dell’Ordine No. 73 sono abrogati. ARTICOLO II Annullamento delle condanne pronunciate ai sensi dell'articolo III dell’Ordine No. 73 SEZIONE 1. — Le condanne eventualmente pronunciate, in base al disposto degli Articoli II e III délTOrdiné No. 73, sono dichiarate nulle dallo stesso giudice che le ha pronunciate se, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Ordine gli sia esibita la ricevuta comprovante che il contravventore si è assoggettato al procedimento di oblazione in via breve. SEZIONE 2. — I procedimenti iniziati ai sensi dell’Articolo III dell’Ordine No. 73 e non ancora definiti con sentenza di condanna, sono dichiarati estinti dal giudice presso il quale pendono, quando gli sia esibita la ricevuta comprovante che il. contravventore si è assoggettato al procedimento di oblazione in via breve. SEZIONE 3. — Agli effetti delle disposizioni contenute nelle precedenti sezioni, è ammessa la , procedura d’oblazione in via breve entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Ordine, anche nei casi di contravvenzioni già punite con sentenza di condanna o per le quali pende il procedimento penale. il-.- ARTICOLO in Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel giornp della sua pubblicazione ne|la Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, addì 13 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALlìATO 13 CORPO Ordine N. 149 DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI LE SOCIETÀ’ PER AZIONI Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni e emendamenti alle leggi riguardanti le società per azioni in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designato il «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO It Termine di decadenza dei titoli azionari non convertiti Il termine fissato per la dichiarazione di decadenza dei titoli azionari non ancora convertiti al nome, a mente del R. D. L. 2-5 ottobre 1941 No. 1148, è stato prorogato al 30 settembre 1946. ARTICOLO II Revoca dell’imposta su titoli al portatore L’imposta sui frutti dei titoli istituita col R. D. L. 7 settembre 1935 No. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936 No. 76, e successive modificazioni, cessa di avere applicazione per i frutti relativi agli esercizi chiusi dopo il 31 maggio 19461 Imposta in surrogazione sul capitale straniero investito in società per azioni 1) ^— Non è ritenuto obbligatoria la denunzia del capitale straniero impiegato e destinato ad operazioni in Italia quando si tratti di Società che, in armonia alla loro normale costituzione come Società nazionali, abbiano a suo tempo presentato denunzia di emissione delle azioni, ai termini dell’art. 5 della legge 30 dicembre 1923, No. 3280 (ora art. 11 del R. D. L. 15 dicembre 1938, No. 1975), e tale denunzia sia stata dall’Ufficio del Registro accettata senza opporre alcun rilievo circa l’origine straniera del capitale, liquidando e riscuotendo per più anni l’imposta di negoziazione. 2) — Viene pertanto considerata supplettiva la maggior imposta sul capitale estero liquidato successivamente, con deduzione dell’imposta di negoziazione già pagata, limitando quindi l’acoertamento al triennio precedente ai termini dell’art. 18 No. 2 della detta legge con esclusione della sopratassa. L’imposta dovrà invece considerarsi principale a partire dall’anno nel quale venne eseguito’’ l’accertamento, in sostituzione dell’imposta di negoziazione, con la eventuale applicazione della sovraimposta di tardivo pagamento salvo il disposto dell’Ordine No. 87 articolo 15 paragrafo 9. 3) — Sarà proceduto a nuovo accertamento del capitale imponibile, prendendo in esame gli elementi che le Società potranno fornire agli effetti dell’art. 12 della legge e del-l’art>. 48 del Regolamento 25 settembre 1874 No. 2128 con diritto per gli accertamenti relativi all’anno 1940 e seguenti al ricorso alla Commissione distrettuale ed alla Sezione speciale nella Commissione d’appello nella Zona di Trieste costituita all'art. 1 dell’Ordine Generale No. 21. Tali Commissioni esamineranno e decideranno anche sui ricorsi pendenti presso gli Uffici delle Imposte. 4) —Questi ultimi faranno subito analoghe comunicazioni alle Società interessate e sottoporranno con la necessaria documentazione le motivate proposte per la revisione dei casi controversi. ARTICOLO IV Data di entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella «Gazzetta». Trieste, li 15 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 151 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DEL «FILM» Ritenuta l’opportunità di costituire una Commissione del «Film» nella parte della Venezia Gilulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Costituzione c compiti della Commissione del «Film» SEZIONE 1, — E’- costituita una Commissione del «Film» per il Territorio che sarà composta nella maniera seguente: Charles K. Maflly, A.I.S., Presidente; Major Daniel I. Mahoney, Governo Militare Alleato; Captain Desmond T. Clarke, 13 Corpo Main; e Captain John H. Dobridge, Venezia Giulia Police Force, quali membri. SEZIONE 2. — a) La Commissione ha l’incarico di sovraintendere e controllare la presentazione di tutte le pellicole cinematografiche importate o girate nel Territorio. b) La Commisssione emetterà il proprio giudizio su tali pellicole dal punto di vista della sicurezza e in aggiunta avrà le funzioni e i poteri conferiti a Commissioni della Cinematografia in conformità alle disposizioni della Legge sulla .sicurezza pubblica e dei regolamenti annessi (R. I). 18 giugno 1931, No. 773) in quanto applicabili. SEZIONE 3. — La .Commissione ha la facoltà dì emanare i provvedimenti che regolano le proprie funzioni e la procedura in conformità alle disposizioni del presente Ordine. SEZIONE 4. ■— Le decisioni della Commissione saranno definitive. ARTICOLO II Data di entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, li 17 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili * GOVERNO MILITARE ALLEATO (l 13 Corpo Ordine N. 152 AUMENTO DEL LIMITE PER L’ESENZIONE DAI DIRITTI E TASSE RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO Ritenuta l’opportunità di aumentare il limite stabilito dalla legge per l’esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro, Civili, ordina : ARTICOLO I Aumento del limite d’esenzione il limite di L. 12.000.— stabilito dall’art. 27, 5° comma, del R, decreto 21 maggio 1934, No. 1073, per l’esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a L. 10,000.—, ARTICOLO II Data di entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 13 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CORPO Ordine Amministrativo N. 45 CESSAZIONE DEL NOTAIO DOTT. GIOVANNI SPADON DALL1ESERCIZIQ Poiché il notaio Dott. Giovanni Spadon esercente le sue funzioni a Trieste ha raggiunto il limite d’età prescritto in legge per i notai; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civli, ordino : ARTICOLO I v Cessazione d’esercizio Il notaio dott. Giovanni Spadon, avendo raggiunto il limite d'età fissato per i notai, viene con ciò dispensato dalle sue funzioni di notaio con effetto dal 14 ottobre 1946. ARTICOLO II Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore il giorno che .sarà da me firmato. Trieste, li 13 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello .T.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari CiviL' * _ • Istruzione amministrativa No. 6 sull’epurazione ULTERIORI NORME SULL’EPURAZIONE I. — Persone epurate nel Territorio amministrato dal Governo Italiano 1. — L’epurazione nella Venezia Giulia è separata e distinta da quella praticata nei territorio amministrato dal Governo Italiano. I dipendenti aventi un impiego in Italia e nella Venezia Giulia saranno sottoposti a procedimento di epurazione nella Venezia Giulia, qualora desiderino lavorare qui. II. — Interpretazione della frase «Lotta contro i tedeschi» 1. — La lotta contro i tedeschi poteva essere condotta : (i) con armi : partecipazione nella guerra di liberazione o al lato di bande armate par- tigiane. (ii) senza armi : sabotaggio, spionaggio, propaganda o attività simile. 2. — L’Ordine Generale No. 13 Sezione 9 (b) prevede che la Commissione terrà conto, fra l'altro, anche del merito di chi si sia distinto nella lotta contro i tedeschi. Le prove prodotte allo scopo di comprovare tale fatto, (specialmente quando si riferiscano alla lettera (ii) «senza armi» e precisamente: «aiuto prestato ai patrioti», oppure «sabotaggio», in altri termini: danneggiamento dell'opera del Governo che apparentemente si intende servire da parte della persona interessata, dovranno formare oggetto di indagini obiettive e precise che escludano l’ipotesi che tale decisione sia fondata su documenti di dubbia autenticità. III. IV. III. — Epurazione di professionisti o artisti dipendenti da pubbliche o private amministrazioni 1. — I professionisti e gli artisti della Venezia Giulia, in quanto detengano un impiego in una pubblica amministrazione oppure in un'azienda privata, saranno sottoposti a procedimento di epurazione da parte di ambedue le Commissioni, di cui agli Ordini Generali No. 7 e 13. 2. — La Commissione stabilita con l’Ordine Generale No. 7 avrà a conoscere di tutti quei casi che si riferiscono all’attività svolta nella loro qualità di amministratori o impiegati mentre l’altra Commissione giudicherà dei casi inerenti alla loro attività di professionisti o artisti : p.e. un medico che rivesta pure la carica di direttori? di un ospedale, al quale fosse stato consegnato un provvedimento d’epurazione della Commissione stabilita con l’O. G. No. 7, potrà esercitare la sua professione di medico (satiro il caso che sia stato pure emesso un provvedimento d’epurazione ai sensi del'O. G. No. 13), ma non potrà continuar^ la sua attività di ammistratore dell’Ospedale. IV. — Pagamento della pensione ecc. ai dipendenti licenzati 1. — L’amministrazione pubblica o privata, ditta o azienda, può su richiesta della ' persona interessata ovvero denunciata ,sospendere in caso di licenziamento, il pagamento della pensione o deU’indenmtà di licenziamento sino alla decisione da parte della Commissione d'Appello. . , , Y. — Epurazione di dipendenti non retribuiti ecc. 1. — Ai fini dell’epurazione dei dipendenti, commissari straordinari ecc. non retribuiti, tali persone saranno considerate come funzionari stipendiati. Y. — Nomina di un membro istruttore 1. — Nei casi più gravi il Presidente della Commissione stabilita con l’Ordine Generale No. 7 può incarnare uno dei .suoi membri di preparare e presentare alla Commissione tutti quei casi, il cui esame è di competenza della Commissione. VII. — Deposito-consegna dei registri 1. — Cessata l'attività della Commissione di Epurazione, tutti i suoi atti saranno consegnati all’Archivio del Tribunale, nella cui circoscrizione la Commissione stessa ha esercitato le proprie funzioni, ove rimarranno depositati sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia di registri giudiziali. Vili. — Interpretazione dell’Ordine Generale No. 8, Sezioni II, III e IX Dal testo del su menzionato Ordine risulta ohe un dipendente da industria privata può essere epurato per malcostume, partigianeria fascista, ecc. sia nell’ambito dell’azienda che fuori ; cioè il completo passsato della perdona da epurare potrà essere esaminato prima della decisione. A. E. GOLD Maggiore, A.U.S. Ufficiale Legale Capo NOTA: L’istruzione amministrativa No. 6 sull’epurazione, già apparsa nella Gazzetta No. 20 è stata ripubblicata per ovviare ad alcune imprecisioni occorse nella traduzione del testo originale. ERRATA CORRIGE Istruzione amministrativa No. 2 sull’epurazione (vedi Gazzetta No. 20 in data 15 giugno 1946, pag. 26). Il III capoverso del paragrafo 1) riportato nella su menzionata Gazzetta nei seguenti termini : «Le Commissioni di cui agli Ordini Generali 7 ed 8, nell’esaminare le domande di riammissione hanno facoltà discrezionale' per accordare arretrati di salario completi o parziali. Si veda la Norma 14 dellTstruzione Amministrativa riguardante l’Ordine Generale No. 7 in data 15 luglio 1945». va rettificato come in appresso : Le Commissioni di cui all’ Ordine Generale 7, nell’esaminare le domande di riammissione hanno facoltà discrezionale per accordare arretrati di salario completi o parziali. Si veda la Norma 14 dellTstruzione Amministrativa riguardante l’Ordine Generale No. 7 in data 15 luglio 1945. ZONA PARTE II DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 27 A RETTIFICA DELL’ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 27 — SPECIALE ASSEGNAZIONE DI VIVERI A MARITTIMI DISOCCUPATI — NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO PER LA ZONA DI TRIESTE Io, J. C. SMUTS, Ten, Col., Commissario di Zona, Trieste, rettifico l'Ordine Amministrativo di Zona No. 27, come segue: 1. «MENIS Andrea» f.f. Capitano di Porto - va omesso. 2. Al suo posto viene inserito: «KLODIC de Sabladosky» f.f. Capitano di Porto. Questa rettifica entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me ¡firmata. Trieste, 18 giugno 1946. J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA D I T R IESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 28 NOMINA DELL’ AVY. SILVIO DEPASE ALLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA, TRIESTE, AL POSTO DELL’AYY. LUCIANO PERSOGLIA, DIMISSIONARIO In conformità al potere conferitomi dalla sezione III dell’Ordine Generale No. 7, Io, J, C, SMUTS, Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste, nomino : 1 avv. SILVIO DEPASE quale membro della Commissione depurazione di prima istanza a Trieste al posto deH'avv. Luciano Persoglia dimissionario. Quest'ordine di nomina entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 18 giugno 1946. J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. ‘29 NOMINA DELL’IMPIEGATO AVVENTIZIO ENRICO CESARE A SEGRETARIO DI PORTO (GRADO 10°) Io, J, C. SMUTS, Ten, Col., Commissario della Zona della Città di Trieste, ordino : L'impiegato avventizio Enrico CESARE viene con il presente nominato provvisoriamente SEGRETARIO DI PORTO nel grado 10° del gruppo B. Questa nomina entrerà in vigore col 1° maggio 1946. Trieste, 19 giugno 1946. J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 30 PROMOZIONE DEL SIG. EDGARDO SABLICH DAL GRADO Vili AL GRADO VII (RAGIONIERE CAPO) Io, J. C, SMUTS, Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste, col presente promuovo temporaneamente il Sig. Edgardo SABLICH, impiegato presso la Capitaneria di Porto ai Trieste dal grado Vili (ragioniere principale) al grado VII (capo ragioniere). Quest'ordine entra in vigore col 1 giugno 1946. Trieste, 27 giugno 1946. J. C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 81 PROMOZIONE TEMPORANEA DEL RAG. UGO CASTELLANI DAL GRADO YIII GRUPPO B AL GRADO YII GRUPPO B Io, J. C. SMUTS, Ten. Col., Commissario' di Zona, Trieste, ordino : 1) che il Rag. UGO iClAlSTiEULAlNl sia promosso da Ragioniere Capo di II classe, Grado Vili Gruppo «B» a Ragioniere ¡Capo di I Classe, Grado VII Gruppo «B» con validità dal 12 giugno 1945. 2) Questa promozione va considerata temporanea e per il periodo di amministrazione di questa zona da parte del G. Mi. A. ammenoché non venga confermata dall'autorità che assumerà questa zona dal G. iM. A. 3) Quest’ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 28 giugno 1946, J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 86 REVOCA DELLE LIMITAZIONI NEL CONSUMO DELL’ ENERGIA ELETTRICA Essendo cessata la deficienza d’energia elettrica, Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C. M. P., Commissario della Zona di Gorizia con ciò ordino : la revoca dell'Ordine No, 68 per la Zona di Gorizia. Il presente Ordine entra in vigore col 6 aprile 1946. Datato a Gorizia, il 10 giugno 1946, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 87 NOMINA DELLA COMMISSIONE TASSE PER LA ZONA DI GORIZIA In virtù dei poteri conferitimi dall'art. Ili, sezione 5 dell Ordine No. 56 Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C. M. P., Commissario della Zona di Gorizia con ciò ordino : le seguenti nomine nella Commissione Tasse per la Zona di Gorizia PRESIDENTE: Ing. PIETRO VENUTI VICEPRESIDENTE: Dott. ALFONSO RAKUiSGEK MEMBRI: Ing. ETTORE MGCELLINl Sig. DOMENICO LO CUOCO Sig. ENRICO THOMAN Dott. GIOVANNI OCCHI PINTI Sig. CARLO POSSELT Aw. LONGINO OULOT Sig, LUIGI RRAUNIZER Sig. LEOPOLDO BOBIC MEMBRI SUP PLEMENTARI : Sig. GIULIO VITTORI Dott. FEDERICO VITÀGLIANO Sig. ERNESTO GRUSOVIN Sig. GIOVANNI QUALIC Datato a Gorizia il 10 giugno 1946. Ordine di Zona N. 88 NOMINA TEMPORANEA DI GUIDO BRAUNIZER A VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA BRAUNIZER GUIDO è nominato temporaneamente Vice Commissario Straordinario della Cassa di Risparmio di Gorizia, con tutti i poteri e gli obblighi che derivano ad' un tale Vice Commissario Straordinario dalle leggi italiane regolanti gli istituti bancari. L Ordine entra in vigore immediatamente e rimarrà in vigore lino a nuova disposizione. Gorizia, 15 giugno 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA -DI GORIZIA Ordine di Zona N. 89 NOMINA AD UN POSTO VACANTE NELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI VARIE LICENZE Premesso che la Commissione per il rilascio di varie licenze è costituita con l’Ordine di Zona No. 71 in data S marzo 1946, Dato che. con la morte, del Sig. QUIRINO ZANEI, membro rappresentante dei commercianti, è venuto a mancare un membro di detta Commissione, Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C. M. iP., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi dalle disposizioni dell'Ordine No. 15 in data 11 settembre 1945 con ciò ordino: che il posto vacante di cui alle premesse sia coperto da BIGOT GIOVANNI. Gorizia, 19 giugno 1946. ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 48 NOMINE TEMPORANEE — UFFICI SUSSIDI E PENSIONI MILITARI 1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del (Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO a) il Ten. Col. SALVADORI Guido quale COMANDANTE dell'Ufficio (Sussidi e Pensioni Militari; b) il Ten. Col. AMERIO Elisio quale RELATORE delTUfficio Sussidi e Pensioni Militari; ' "■ c) il Maggiore ARCIDIACONO Salvatore quale CAPO UFFICIO MATRICOLA. 2. 'Quest'Ordine avrà effetto immediato. Pola, 17 giugno 1946. T. S., BELSHAW, Maggiore f. f. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona 49 NOMINA TEMPORANEA DEL COMMISSARIO DELL’ «OPERA ORFANI DI GUERRA» E «ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI» DI POLA 1. Io, Maggiore, T. iS. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il ! Prof. ZELCO Manlio quale 'Commissario temporaneo dell'«Opera Orfani di Guerra» e «Associazione Famiglie Caduti» di Pola. / 2. Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato; Pola, 17 giugno 1946. Ordine Amministrativo di Zona N. 50 NOMINA TEMPORANEA DELLA COMMISSIONE PER L’ASSISTENZA DI MARITTIMI DISOCCUPATI In seguito a quanto stabilito dall'Art. V, Sez. 2 dell'Ordine No. 139 del 3 giugno 1946, I Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto' del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO la seguente Commissione per l'accertamento dei requisiti delle persone per i sussidi contemplati nell'Ordine No. 139: Presidente: POLONI Francesco Membri: MIGLIA Edvino MARINI Italo BELTRAME Egidio VASiCOTTO Augusto GATTI Ermanno BACCHETTI Aldo — Sostituto del Capitano di Porto — rappresentante Ufficio Lavoro G. M, A, — rappresentante Intendenza di Finanza ; — rappresentante Camera Confederale del Lavoro — rappresentante Sindacati Unici — rappresentanti AssociazioÀe Armatori Quest'Ordine avrà effetto immediato. Datato: Pola, 22 giugno 1946. T. S., BELSHAW, Maggiore 1'. f. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 51 PROMOZIONI — «ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA» ZONA DI POLA 1. Io, Maggiore, T. ,S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo promuovo TROMBA Egidio nel suo nuovo impiego presso 1 Ispettorato dell'Agricoltura di Pola, dal Grado X al Grado IX (Gruppo B) e GAJON Fernanda dal Grado XI al Grado X (Gruppo C), 2. Quest'Ordine avrà effetto dal 1 luglio 1946. ■ | Datato: Pola, 27 giugno 1946. PARTE SEZIONE CIVILE - INSERZIONI ZONA DI TRIESTE PREFETTURA DI TRIESTE Div. I No. 11419/5429 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda del Sig. /Freiberger - Elieser Oscar di Salomone, nato a Trieste l'8.9.1875, qui abitante in via 'Giulia No. 37, con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Friberti» cambiatogli ,in Freiberger in base all art. 2 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo ¡Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta : E' revocato il decreto prefettizio dd. 16.11.1941 No. 11419/105 col quale al Sig. Friberti Elieser Oscar veniva imposto i cognome di «Freiberger» in luogo di «Fri-berti» e il richiedente è autorizzato (a riassumere il cognome di «Friberti», Uguale cambiamento di cognome viene concesso alla moglie Corinna ed ai figli Enzo e Nedda. Il presente decreto sarà, a cura .dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall'art. 163 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238. I Trieste, 11 giugno 1946. Il Presidente di Zona Ayy. Edmondo Puecher PREFETTURA DI TRIESTE Div. I No. 11419/5931 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda della Sig.ra Ussai Bianca in Sadoch, figlia di Roberto Cohen, n. a Trieste i 29.9.1919, qui abitante in via Petrarca No. 6; con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Cohen» cambiatole in Ussai in base all'art. 3 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; No, 44; Decreta : E’ revocato il decreto Ministeriale dd, 28 maggio 1942 'No, 22297 col quale alla Sig.ra Cohen Bianca veniva cambiato ii cognome in «Ussai» in luogo di «Cohen» e la richiedente è autorizzata a riassumere jil cognome di «Cohen». Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dal’art. 163 del R. D. 9 Luglio 1939, No. 1238. i Trieste, 10 giungo 1946. Il Presidente di Zona Avy. Edmondo Puecher PREFETTURA DI TRIESTE Div. I No. 11419/5569 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda del Sig. Tondato Gualtiero fu Mario lesurum, nato a Trieste il 4 marzo 1912, qui abitante in via Kandler No. 5, con la ¡quale chiede di poter riassumere il cognome di «lesurum» cambiatogli in «Tondato» in base all'art. 2 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta : E’ revocato il decreto Ministeriale dd. 31 luglio 1940 No. 18337 col quale al Sig. lesurum Gualtiero veniva cambiato il cognome in «Tondato» in luogo di «lesurum» e il richiedente è autorizzato a riassumere il cognome di «lesurum». Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall'art. 163 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238. Trieste, li 10 giugno 1946. Avv. Edmondo Puecher Il Presidente di Zona PREFETTURA DI TRIESTE Div. ILI No. 3179/7192 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Vista la lettera 16/5/1946, No. AHQ/TRiI/139, con la quale il (Commissario Alleato per la Zona di Trieste dispone l'istituzione di un Comitato per la definizione delle domande per i permessi di circolazione e per i buoni di carburante; Vista la lettera 25/6/1946, No. AHQ/TRI/139 del predetto Commissario che dichiara urgentissima ed indilazionabile la nomina di tale Comitato; decreta ; E' istituito per la Zona di Trieste il Comitato di cui in premessa con sede presso la locale Camera di Commercio ed Industria e composto come segue; • Presidente: Ufficiale di Zona per i rifornimenti Ufficiale per i carburanti del G. ¡M. A. Membri: Dott. Vittorio Schiffling - rappresentante della Camera di Commercio e Industria Con.s. Francesco Gutty - rappresentante del Presidente di Zona Dott. Ing. Augusto Amadio - rappresentante dell’Ispettorato della Motorizzazione Ing. Giovanni Barcia - rappresentante del Direttore del Centro Autotrasporti Sig. Sergio Laghi - rappresentante dell'Ente Prov. Turismo Dott. Giuseppe Filippini - rappresentante dell’Ordine dei Medici Avv. Piero Slocovich - rappresentante dell'Ordine degli Avvocati Dott. Sergio Piccoli - rappresentante della Sepral Dott. Tullio Ritossa - rappresentante degli Agricoltori Dott. Ing. Ugo Crovetti - rappresentante degli Industriali Sig. Giovanni Bracci - rappresentante dei Commercianti. Il Comitato ha il compito di dare la sua approvazione o meno alle richieste di permessi di circolazione e di assegnazione dei buoni di carburante. Il presente decreto entra in vigore col l.o luglio 1946. Trieste. 26 giugno 1946. Il Presidente di Zona Avv. Edmondo Puecher TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto atto notorio Trieste 28 maggio 1946 omologato per decreto Tribunale Trieste 12 giugno 1946 C 46U46 cron. 2640, portante costituzione STIMES Società Triestina Importazioni Esportazioni Società a responsabilità limitata sede Trieste, cap. 50.000.—• oggetto sociale importazione, esportazione compera vendita manipolazione lane! cotoni tessuti; durata anni dieci; amministratori Antonio Pàstrovich e Matteo Secko con firma indipendente. Per impegni cabiari firma congiunta. Dott. Giulio Paolina — Notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 2U6/1946 inscritto No. 18187 Registro ordine, annotato No. 1837 Registro Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE COSTITUZIONE Con miei rogiti 6 aprile 1946 Rep. 1833 e 28 maggio 1946, Rep. 1962, registrati e omologati è stata costituita la «MED-EUR - Società Internazionale per il Commercio con il Medioeuropa a responsabilità limitata» con sède centrale in Trieste e sedi secondarie (filiali) in Trieste, Roma e Fiume. Capitale Lire 500.000.— Durata 31 dicembre 1956. Oggetto: esercizio del commercio per conto proprio e dei terzi con speciale riguardo ai traffici da e per gli stati del Medioeuropa e dei Balcani. Presidente: Ing. Cornelio de Eidlitz — Consigliere delegato: Mario Sciomachen. Consiglieri: Antonio Rocco, Stefano Lettis, Altiero Tavolini. Sindaci effettivi: Dott. Raoul de Toma (Presidente) Gen. Giuseppe Gigli, Dott. Dante Lunder. Sindaci supplenti: (Ettore Gerardi, Francesco Gabrieussig. Firma e rappresentanza sociale al Consigliere delegato Mario Sciomachen; in sua assenza al Presidente Ing. Cornelio de Eidlitz o a un consigliere di turno, nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (attualmente Altiero Tavolini). Dott. Mario Froglia — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 24/6/1946 inscritto al No. 18197 del Registro d'ordine, annotato al No. 1839 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CITILE E PENALE DI TRIESTE AVVISO Si rende noto che con atto d. d. Trieste 8 gennaio 1946, debitamente registrato, si è costituita a Trieste una società a r. 1. denominata «Fonotecnica», colla sede in Trieste via Giulia 112 e col capitale di Lire 54.000.— interamente versato. L'oggetto della società è la valorizzazione di brevetti industriali riguardanti la registrazione del suono e imprese affini. La durata è fissata -fino al 31 dicembre 1955. Amministratori sono i soci Signor Francesco Illy fu Giovanni e dott. Roberto Hausbrandt fu Ermanno con firma e rappresentanza congiunte. Ogni maggior dettaglio risulta dall’atto costitutivo e statuto depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Trieste. Approvato con ordine del Tribunale di Trieste, d-d-, 13.4.1946 ¡No. 315/46 VC No. 89/46 RR -No. 1518 cron. Dott. Giovanni Spadon — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste, li 3/6/1946 inscritto al No. 18098 del Registro d'ordine, annotato al No. 1818 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE ESTRATTO AUTENTICO -Con atto costitutivo 19.2.46, miei Rogiti, registrato ed omologato, è stata costituita la IS-o-c. «C. R. E, I.» «COMMISSIONI, - RAPPRESENTANZE - ESPORTAZIONI . ED IMPORTAZIONI», Società a responsabilità limitata, con capitale Lire 50.000.—. Durata: sino al 31.12,1956, — Oggetto: commissioni, rappresentanze, esportazioni, importazioni di qualsiasi genere di prodotti agricoli industriali. Amministratori: HOCEVAR ERNESTO fu Ernesto e ZETKO CIRILLO fu Matteo, con diritto di firma indipendente. Dott- Simeone Bianchi — Notaio Trieste, li 17 aprile 1946. Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 18/4/1946 inscritto al No. 17832 del Registro d'ordine, annotato ai No. 1773 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino Costituzione di Società Con rogito 28 marzo 1946, omologato dal Tribunale 24 aprile 1946 venne costituita la «ADR1AIMPEX» Società aj responsabilità limitata in Trieste, via Nizza 3, capitale lire 50.000.— Durata 31 dicembre 1956. , Oggetto: Importazione Esportazione e Commercio di prodotti industriali di qualsiasi genere. Amministratore con firma singola Volcic Ljubomir fu Luigi. Trieste, li 21 maggio 1946. Dote. Simeone Bianchi — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 23/5/1946 inscritto al No. 18031 del Registro d'ordine, annotato al No. 1807 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Costituzione società Con atto 15 maggio 1946 mio rogito, registrato e omologato, venne costituita la «Zulian & Co.» Società a responsabilità limitata in Trieste, capitale Lire 50.000.— Durata: anni cinque. Oggetto: assunzione lavori e riparazioni elettro-meccaniche, edili e stradali D?r conto di terzi, esecuzione in genere di qualiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria. Rappresentanza legale: Raimondo Zulian e Serafino Gregorin, amministratori con firma indipendente. Dott. Giovanni Iviani — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 18/6/1946 inscritto al No. 18181 del Registro d'ordine, annotato al No. 1836 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Costituzione di Società in nome collettivo ESTRATTO AUTENTICO Si rende noto il mio rogito dd. Trieste 28 Agosto 1945 (reg. Trieste 29.8.1945 No. 1096 Mod. I Voi. 58) portante la costituzione della Società in .nome collettivo fra i sig. RIZZIAN Mario fu Mario e RIZZIAN Ezio fu Mario, per esercizio di macelleria con vendita di carni macellate, sotto la ragione sociale «RIZZIAN MARIO ,SUCC.», Trieste, via dell’Istria No. 43, per la durata di anni dieci. Il capitale sociale è di Lire 10.000.— formato con apporto e conferito in parti eguali. L'uso della firma spetta singolarmente ai soci per gli affari sociali. Trieste, li 3 settembre 1945. Dott. Simeone Bianchi —« Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/9/1945 inscritto al No. 16764 del Registro d'ordine, trascritto al .No. 8360 annotato al No. 1527 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino A Y Y I S O Si rende noto che con atto dd. Trieste, 17,5.1946 Noi. 21323/3416 atti iNotaio Spadon depositato presse la Cancelleria del Tribunale di Trieste, ,la società di fatto «Autorimessa Europa - Fratelli L, &