Prezzo Lit. 10*— V BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL GOMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 3 agosto 1946 Anno 1. - No. 14 CONTE 93. Decreto eull’assicurazione obbligatoria contro l’incendio delle imprese industriali statali, come anche delle imprese sotto sequestro o sotto amministrazione forzata provvisoria. 94. Decreto concernente il traffico con granaglie. 95. Decreto sull’istituzione della scuola musicale in Idi'ija e Postojna. NUTO: 96. Decreto sulla modificazione dell’art. 3. del decreto sull’am-ministraziòne dei beni del nemico e delle persone assenti. 97. Ordinanza suH’istituzkme deU’Impresa regionale per il comr mercio cogli avanzi. 98- Regolamento concernente l’abilitazione ed il completamento professionale degli impiegati. 99. Ordinanza. Decreto sull’assicurazione obbligatoria contro l’incendio delle imprese industriali statali, come anche delle! imprese sotto sequestro o sotto amministrazione forzata provvisoria La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’ÀJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed aH’autorizzazìone del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto, Art. 1 Tutte le imprese industriali statali e le imprese sotto sequestro o sotto amministrazione forzata provvisoria devono obbligatoriamente assicurare tutti i propri edifici ed uffici come anche tutto l’inventario infiammabile. Non è necessario assicurare le parti d’edificio e d’inventario non infiammabili, per es. le cantine in cemento, i binari nel cortile, i camini, i recinti in cemento armato ed in genere tutti gli oggetti o parti di oggetto, che per tale ramo d’assicurazione non vengono assicurati. Art. 2 Gli oggetti che devono essere assicurati ai sensi dell’art. 1 saranno assicurati nell’ammontare del loro valore commerciale all’atto dell’assicurazione. Se il loro valore commerciale subirà variazioni, anche la somma assicurata dovrà essere aumentata o diminuita secondo l’ammontare della differenza verificatasi. Quale »valore commerciale« è da sottodntendersi la somma per la quale l’oggetto assicurato potrebbe essere venduto ovv. acquistato nello stesso stato in cui si trovava all’atto deU’assicurazione (cioè quanto costa come base di calcolo del valore commerciale il prezzo d’acquisto di questo nuovo articolo, viene diffalcata da questo prezzo l’ammortizzazione basata sul suo effettivo deprezzamento) . Art. 3 L’amministrazione dell’impresa deve da sola stabilire l’ammontare della somma assicurata dei suoi oggetti. Se l’amministrazione è in dubbio sulla fissazione del valore dei singoli oggetti, potrà consigliarsi cogli esperti di altre imprese statali o di istituzioni od uffici professionali. Solo in casi aecezionali ed in base a precedente approvazione della Delegazione CRLN p,uò essere chiesto il parere di uno specialista fuori servizio statale. Art. 4 Per la regolare esecuzione deH’assicurazione dell’impresa ai sensi del presente decreto è responsabile il capoufficio dell’impresa. Art. 5 Il controllo circa la regolarità delle effetuate assicurazioni è esplicato dagli organi della Delegazione CRLN all’atto delle loro normali visite di controllo alle imprese. Art. 6 Il presente decreto entra in vigore col giorno di . pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 5 luglio 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 94. Decreto concernente il traffico con granaglie La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Al fine di assicurare l’alimentazione di larghe masse di popolazione in città e nei paesi, la Delegazione CRLN provvederà per una giusta distribuzione del raccolto per l’anno economico 1946/47. Art. 2 Per il ricupero delle accedenze di granaglie, che rimangono ai produttori dopo la copertura dei loro bisogni personali, è autorizzato solamente l’Istituto regionale d’approvvigionamento Prerad. Ogni altro ricupero d’acquisto di granaglie é proibito è passibile di pena ai sensi del presente decreto. ¡Nonostante detta proibizione, è ammessa la vendita di granaglie, quando si tratti di piccole quantità fino a 10 Kg. e la vendita si effettui direttamente dal produttore-contadino al consumatore-operaio che presenterà l’attestazione del suo Comitato locale di LN competente, affermante il bisogno- di granaglie per la propria famiglia e la vendita non dovrà superare i prezzi fissati di ricupero. Art. 3 L’Istituto regionale: d’approvvigionamento Prerad si curerà della distribuzione delle granaglie ai consumatori con acquisto nel territorio e colla importazione. Gli affari concernenti il ricupero delle eccedenze saranno svolti dal Prerad mediante le sue filiali, come mediante le agenzie delle cooperative, all’uopo autorizzate. Art. 4 i prezzi di ricupero veranno fissati con ordinanza speciale dalla sezione per i prezzi presso il dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento della Delegazione del CRLN. Art. 5 Tutti i produttori sono tenuti non più tardi di 1 mese dopo la trebbiatura a denunciare il quantitativo del loro prodotto ai competenti Comitati locali di LN. Art. 6 Tutti i possedimenti agricoli che sono sufficiente-mente provvisti delle granaglie di proprio prodotto, perdono il diritto alle tessere annonarie per tali articoli. Sono considerati specialmente provvisti i produttori che hanno- prodotto- per ogni membro della loro economia 200 Kg. di frumento, segala od orzo- risp. 300 Kg. di granoturco, dopo aver naturalmente diffalcato- dal prodotto totale il necessario per la semenza. I bisogni per la semenza si considerano coperti colla quantità di 200 Kg. di grano, segala od orzo ovvero con 40 Kg. di granoturco per la superficie di 1 ettaro, ohe dev’essere obbligatoriamente seminata. I produttori che hanno coperto-solo parzialmente i loro bisogni, perdono il diritto alle tessere annonarie per l’epoca corrispondente alla parziale copertura. Art. 7 Al fine di -un regolare accertamento del prodotto, di una esatta evidenza, di controllo delle trebbiatrici e della vendita del prodotto, si istituiscono presso ogni Comitato -locale di LN le commissioni di ricupero. Compito principale delle commissioni di ricupero è l’aceertamento del prodotto medio nell’anno per il proprio circondario, secondo il bisogno e le essenziali differenze, anche per singole zone del circondario. I dati sul prodotto medio all’anno devono essere consegnati dalla commissione di ricupero ai Comitati locali distrettuali di LN. L’opera delle commissioni -di ricupero- presso i Comitati locali di LN è controllata dalla commissione di ricupero distrettuale. Art. 8 Tutti i proprietari di trebbiatrici, così pubbliche come consorziali e private sono in dovere di tenere un registro sulla pesatura ed a consegnare ai produttori le bollette sul peso nel mentre che le copie di tali bollette dovranno essere inviate ai Comitati locali di LN. Art. 9 I Comitati di LN devono, immediatamente dopo-l’entrata in vigore del presente decreto, compilare l’elenco dei produttori di granaglie. Tali elenchi devono contenere i connotati personali dei produttori, il numero dei membri della loro economia domestica, i dati esatti della superficie di granaglie, il denunciato prodotto, la produzione calcolata in relazione al raccolto in media nell’annata, la produzione registrata dalle trebbiatrici ed il quantitativo per la vendita libera. I Comitati locali di LN devono consegnare tali elenchi ai Comitati distrettuali di LN, in quanto da soli non tengano le prescritte cartoteche per Remissione delle tessere annonarie, dovrano pertanto inviare ai Comitati distrettuali di LN solamente gli estratti settimanali. All’elènco trasmesso bisognerà allegare le bollette delle trebbiatrici. Art. 10 Dettagliate direttive sull’organizzazione del ricupero sul modo di funzionamento e sulla formazione delle commissioni di ricupero-, sul modo di tenere gli elenchi ed i registri e sui formulari adottati, verranno emanate dal dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento presso la Delegazione del CRLN. Art. 11 Tutte le trasgressioni a questo decreto vengono punite in quanto non emergano gli elementi di reato punibile ai sensi del decrato sul sabotaggio economico e l’illecita speculazione, con multa fino a L. 50.000, in caso d’insolvibilità, invece con pena di lavoro forzato. Le pene a mente del presente decreto saranno inflitte dai Comitati distrettuali di LN. Art. 12 II presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 11 luglio 1946. Il Capodipartimento per il commercio e l’approvvigionamento: Il Delegato: France Bernot m. p. France Perovšek m. p. 95. Decreto sull’istituzione della scuola musicale in Idrija e Postojna La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base alFappro-vazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed aH’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 In Idrija ed in Postojna si istituisce la scuola musicale, compito della quale è di permettere ai più larghi ceti popolari la possibilità dello studio musicale. Art. 2 Dettagliate disposizioni sulla sistemazione e sul piano di studio di tali scuole saranno prescritte mediante uno speciale regolamento. Art. 3 Il decreto entra in vigore per la scuola musicale in Postojna il 1. settembre 1946, per la scuola musicale in Idrija invece immediatamente e si convalidano i certificati rilasciati agli alunni nel secondo semestre dell’anno scolastico 1945/46, epoca 'in cui tale scuola già funzionava. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Capodipartimento II Delegato: per l’istruzione: France Perovšek m. p. Drago Mehora m. p. 96. Decreto sulla modificazione dell’art. 3. del decreto sull’amministrazione dei beni del nemico e delle persone assenti La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base aH’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autor'zzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Nell’art. 3. il termine di denuncia all’accusatore pubblico si modifica da 30 giorni in 90 giorni. Art. 2 Il presente decreto entra immediatamente in vigore. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 97. Ordinanza sull’istituzione dell’Impresa regionale per il commercio cogli avanzi in base all’approvazione deH’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1 Si istituisce l’Impresa regionale per il commercio cogli avanzi con sede in Postojna con competenza per il territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Secondo le necessità l’Impresa regionale per il commercio cogli avanzi, abbreviato »Impresa - commercio avvanzi«, può istituire delle filiali e rappresentanze negli altri luoghi sul territorio della Delegazione del CRLN. Art. 2 L’oggeto della gestione è il recupero, la raccolta e la messa in commercio a) di tutte le specie di ferro vecchio1 e metallo1, b) di tutte le specie di gomme vecchie, c) di tutte le specie di carta vecchia e di straccie, d) degli avanzi di pelle e di vetro rotto, e) di ossa e di altri rimasugli. Art. 3 I prodotti di cui l’art. 2 sono recuperati, raccolti e messi in commercio esclusivamente da quest’impresa. Ciò verrà effettuato dall’impresa tramite, organizzazioni d’acquisto e di smercio1 adeguate, oppure indirettamente a mezzo cooperative ed imprese commerciali ed industriali. Art. 4 II capitale base comporta L. 2,000.000. Art. 5 L’impresa è diretta dal consiglio d’amministrazione composto daH’amministratore e da 2 membri. Il direttore ed i membri sono nominati e destituiti dalla Delegazione del CRLN su proposta del dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento. Art. 6 L’utile netto devolve l’impresa, diffalcando i prescritti fondi di riserva, al dipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN. La merce ammassata viene distribuita e destinata | alTesportazione dal dipartimento per il commercio e l’ap- i provvigionamento d’accordo1 col dipartimento per l’indu-stria e rartigianato. Art. 7 L’impresa è sotto il controllo del dipartimento per il commercio' e l’approvvigionamento della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. La Delegazione del CRLN decide sulla cessazione o sulla fusione dell’impresa. Art. 8 Il dipartimento per il commercio e rapprovvigionamento della Delegazione del CRLN diramerà dettagliate disposizioni sulla sistemazione e funzionamento dell’impresa mediante un regolamento speciale. Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bolletino Ufficiale. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Capodipartimento ‘ per il commercio e i ’ ap prò v vi gkm amento: France Bernot m. p. 98. Regolamento concernente l’abilitazione ed il completamento professionale degli impiegati La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base airapprovazione deH’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Il Delegato: France Perovšek m. p. Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana ;il seguente regolamento. Art. 1 Per l’abilitazione ed il complemento del quadri impiegati si istituisce un corso. La sede del corso è in Idrija presso la scuola tecnica. Il corso si intitola: Corso impiegati in Idrija. Art. 2 Il corso impiegati è sotto la direzione amministrativa della scuola tecnica in Idrija. Il corso è equiparato ad una scuola media inferiore con assolto esame del corso inferiore. Art. 3 Lo studio durerà 2 anni. Il programma dello studio sarà prescritto con regolamento speciale. Art. 4 Il corso durerà dal 10 settembre sino al 30 giugno ed è diviso in due semestri: il I. dal 10 settembre al 10 febbraio, il II. dal 15 febbraio al 30 giugno. L’iscrizione dev’essere portata a termine dalli, al 10 settembre. Art. 5 Al I. corso (classe) sono ammessi: 1. Gli impiegati che non hanno avuto un’istruzione superiore di 3 classi di scuola media, addetti a tutte le istituzioni ed imprese di diritto pubblico ed autonome, officine ed aziende. 2. Gli impiegati delle imprese private con le stesse condizioni come al comma 1 del presente articolo. Art. 6 In ogni corso non verranno assunti più di trenta impiegati. ' Art. 7 Alla fine del I. anno scolastico, gli alunni riceveranno un attestato. Alla fine del II. anno gli alunni riceveranno un attestato d’assolto corso e dell’esame finale. Art. 8 Nel corso verranno sostenuti i seguenti esami: L’esame finale al termine del II. anno, col quale l’allievo dimostrerà d’aver terminato il corso con buon esito; ’ l’esame di riparazione, che dev’essere sostenuto dagli alunni che nel I. e II. anno hanno al massimo due voti sfavorevoli; Gli esami di riparazione si tengono nel mese d’agosto e gli esami finali si terranno alla fine del IL anno nel mese di luglio. Dopo assolto il I. anno l’alunno dovrà sostenere l’esame pratico di tutte le materie, senza il quale l’alunno non potrà iscriversi ai II. corso (classe). Dettagli sul modo dell’esame saranno prescritti mediante regolamento. Art. 9 La frequenza del corso è obbligatoria per tutti coloro che sono iscritti nel corso. Le disposizioni disciplinari concernenti il corso sono le stesse come ¡nella scuola professionale. Art. 10 Il personale insegnante è il personale delle scuole medie, professionali ed elementari risp. sono degli insegnanti specializzati addeti al servizio d’accordo col dipartimento per l’istruzione ed i sindacati. Art. 11 Il presente regolamento entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 15 luglio 1946. Il Capodipartimento per l’industria, le miniere e l’artigianato: Il Delegato: Dušan Keber m. p. France Perovšek m. p. 99. Ordinanza In base aU’autorizzazione data nel mese di ottobre e novembre 1944 dalle assemblee circondariali dei Comitati di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno del nord, medio, sud ed ovest ed in nesso coH’autorizza-zione del CRLN di. Trieste del 31 luglio 1945, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno nomina quale giudice-laico del Tribunale popolare superiore di Postumia il compagno: Benčič Franc, contadino da Pomjan (distr. Capo distria). La sezione per la giustizia presso la Delegazione del CRLN è incaricata di consegnare al sunnominato il decreto di nomina. Ajdovščina il 18 luglio 1946. Il ff. dell Caposezione: Il Delegato: Janko Klemenčič m. p. France Perovšek m. p. Tiskala tiskarna Merkur v Ljubljani.