Prezzo Lit. 18’— V BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIDERAZiONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 20 aprile 1946. Anno 1. - No. 8 CONTE 58. Decreto sulle modifiche e completamenti del decreto circa l’agenzia per il collocamento al lavoro e le sue delegazioni per il Litorale Sloveno (Bollettino Ufficiale N. 2 del 21 ott. 1945). 59. Decreto sull’assistenza agli operai disoccupati. 60. Decreto sui fiduciari degli operai. NUTO: 61. Ordinanza concernente il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco. 62. Ordinanza sul traffico del vino e sui prezzi del vino. Avviso. Errata-corrige. 58. Decreto sulle modifiche e completamenti del decreto circa l’agenzia per il collocamento al lavoro e le sue delegazioni per il Litorale Sloveno (Bollettino Ufficiale N. 2 del 21 ottobre 1945) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1. L’art. 1 si modifica: Per tutto il territorio della Delegazione del CRLN si istituisce l’Ufficio per il collocamento al lavoro con •sede in Ajdovščina, che dipende ed è controllato dalla Delegazione regionale dei sindacati unici degli operai e dipendenti in Ajdovščina. L’Ufficio per il ¡collocamento al lavoro presso la Delegazione regionale dei sindacati unici degli operai e dipendenti in Ajdovščina colloca presso ogni consiglio \inter-• professionale dei sindacati unici e presso |ogni comitato affiliato dei sindacati unici i Idelegati per il, collocamento al lavoro quali ¿suoi subordinati organi ausiliari. Art. 2. Il comma 1 di tale articolo si modifica: 1. Il compito dell’Ufficio per il collocamento al lavoro 'è di trovare urta occupazione oppure la persona, alla quale ‘la data occupazione è necessaria. L’Ufficio ed i delegati per il collocamento al lavoro devono tenere una quanto più completa evidenza degli operai disoccupati e dei posti liberi per il collocamento. Art. 3. Il primo capoverso del comma a), dell’art. 3 si modifica: Per il più efficace collocamento al lavoro l’Ufficio ed i delegati per il collocamento al lavoro devono: a) allacciare il più stretto legame con tutte le autorità e le imprese concessionarie, con i sindacati operai ed i datori di lavoro. Art. 4. L’art. 4 si modifica: Il collocamento al lavoro spetta esclusivamente alla competenza dell’Ufficio ovvere dei delegati per il collocamento al lavoro. Ogni altra intermediazione (collocamento al lavoro) è proibita. Art. 5. L’art. 5 si modifica: Tutti gli apprenditori di lavoro devono essere notificati presso l’Ufficio per il collocamento al lavoro ovv. presso i delegati di esso. Art. 6. L’art. 6 si modifica e completa: Per rallacciamento e lo scioglimento del rapporto di servizio occorre la precedente approvazione del-l’Ufficio per il collocamento al lavoro ovv. dei suoi organi. L’Ufficio per il collocamento al lavoro può rifiutare l’approvazione in quanto rallacciamento o 10 scioglimento del rapporto di servizio cozzasse contro gli interessi deH’economia popolare. Eccezionalmente può il datore di lavoro, quando 11 differimento potrebbe produrre un grave danno personale o materiale, assumere una forza lavoratrice senza la precedente approvazione dell’Ufficio, ciò non di meno è tenuto al massimo entro 3 giorni a giustificare ogni singolo caso successivamente. Nello stesso modo devono essere notificati i scioglimenti unilaterali ed anticipati del rapporto di servizio (uscita, licenziamento) e la parte chiedente lo scioglimento deve giustificare ciò entro 3 giorni. Gli operai ed i dipendenti ai quali è offerta l’occupazione sia della loro professione o mestiere o di altre e che tale occupazione non accolgono saranno depennati 'dall’Ufficio per il collocamento al lavoro dallo elenco dei disoccupati e perderanno ogni diritto al sussidio loro spettante ai sensi del decreto sull’assistenza agli operai disoccupati ed al collocamento al lavoro, Nel caso che i colpiti dimostrino con certificato medico la giustificazione del rifiuto al lavoro, l’Ufficio può ciò ‘vagliare con suo libero discernimento. Art. 7. L’art. 7 si modifica: L’Ufficio per il collocamento al lavoro è gestito dal capoufficio per il collocamento al lavoro, che è nominato dal Comitale< esecutivo della Delegazione regionale dei sindacati unici degli operai e dipendenti in Ajdov-ščina in base ad una antecedente approvazione della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Il capoufficio attende alle sue mansioni secondo le disposizioni vigenti e le direttive della sezione per l’assistenza sociale della Delegazione del CRLN in Ajdovščina. Art. 8. L’art. 8 si modifica: Su proposta del Capoufficio d’accordo colla Delegazione del CRLN si collocherà anche altri impiegati occorrenti all’Ufficio. Art. 9. L’art. 9 si modifica: I consigli inter professionali locali dei sindacati unici ed i comitati affiliati dei sindacati unici nomineranno per ogni distretto o luogo, dove ciò si rivelerà necessario, un delegato ' distrettuale ovv. locale per il collocamento al lavoro, selezionati dalle file dei funzionari dei loro comitati in base a precedente approvazione dei Comitati Distrettuali o locali di LN. Art. 10. L’art. 10 si modifica: Per la copertura delle spese dell’Ufficio e degli organi ausiliari si riscuotono contemporaneamente ai contributi per rassicurazione sociale, contributi speciali per il collocamento al lavoro. L’ammontare del contributo per il collocamento al lavoro sarà fissato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in Ajdovščina. Art. 11. II 4. capoverso dell’art. 11 si modifica: Le pene sono pronunciate su proposta dell’Ufficio per il collocamento al lavoro ovv. dei suoi delegati dai Comitati esecutivi distrettuali di LN, nella cui giurisdizione si trova l’azienda ovv. l’impresa del datore di lavoro. Art. 12. Il presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. La Caposezione per l’assistenza sociale: Il Delegato: Marija Bernetič m. p. France Perovšek m. p. Decreto sull’assistenza agli operai disoccupati La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1. L’Ufficio per il collocamento al lavoro è competente anche per la cura assistenziale, di cui usufruiscono gli operai disoccupati. Qualunque operaio disoccupato deve denunciarsi presso l’Ufficio o presso il delegato distrettuale ovvero locale dell’Ufficio per il collocamento al lavoro. Dove non è istituito l’Ufficio per il collocamento al lavoro o non v’è il delegato locale, l’operaio disoccupato si denuncia presso il delegato distrettuale dell’Ufficio per il collocamento al lavoro. Art. 2. I rami assistenziali sona: a) sussidi normali; « b) sussidi straordinari. Ha diritto al sussidio normale ogni operaio disoccupato che risponde ai requisiti previsti dal presente decreto. L’Ufficio per il collocamento al lavoro corrisponderà i sussidi straordinari alle persone che rispondono ai requisiti, in quanto l’Ufficio abbia per tali sussidi disponibili mezzi. Art. 3. I sussidi per causa di disoccupazione non possono essere percepiti dagli operai: a) che sono stati licenziati per colpa propria o che hanno abbandonato il lavoro di propria volontà, senza giustificato motivo; b) che hanno senza giustificato motivo rifiutato l’offerto lavoro od occupazione; c) fino a che percepiscono il sussidio di sostentamento (sussidio cassa ammalati) oppure altri sussidi, la rendita per invalidità e vecchiaia, per infortunio ed altri regolari sussidi che sono sufficienti al mantenimento proprio e della loro famiglia; d) chei hanno altre sufficienti entrate per il mantenimento proprio e della loro famiglia. Art. 4. L’operaio acquista il diritto al sussidio normale il 7 (settimo) giorno dopo la denuncia di disoccupazione, se durante il periodo di chiusura dei conti ha raggiunto la necessaria quota d’associamento presso l’Istituto regionale d’assicurazione sociale. Il periodo per la chiusura dei conti si calcola in 24 mesi e 7 giorni (727 giorni calendariali) indietro fino al giorno della denuncia di disoccupazione. Il giorno per il quale l’operaio aveva diritto al sussidio di sostentamento, al sussidio di puerperio ed alla rendita, non verrà computato nel periodo della chiusura dei conti, che si protrae per l’accumulo di questi giorni. La minima quota di associamento presso le istituzioni di assicurazione sociale comporta 200 giorni versati (otto mesi). Nella quota d’associamento si computa solamente quell’epoca, per cui sono fissati i diritti per la disoccupazione. Per i delnobilizzati che hanno avuto un’occupazione prima d’arruolarsi nell’esercito popolare di liberazione p dei partigiani jugoslavi, viene computata l’epoca trascorsa al servizio militare nella quota d’as-sociamento. L’aver raggiunto la quota d’associamento viene dimostrato mediante la attestazione del competente Istituto regionale d’assicurazione sociale ovvero delle sue agenzie. Art. 5. Il sussidio normale viene corrisposto in rate settimanali o bisettimanali indietro per le settimane piene di disoccupazione. Il primo sussidio viene versato non più tardi del 14 giorno dal giorno della denuncia di disoccupazione. La durata dei sussidi normali è subordinata alla durata delle quote di assodamento nel periodo di chiusura dei conti e non può eccedere le 26 settimane. Per ogni 200 giorni di contributi versati (otto mesi) nello -assodamento si computano quattro settimane di sussidio normale. Se l’operaio ha ininterrottamente avuto 12 mesi di assodamento, percepisce oltre ai summenzionati sussidi un ulteriore sussidio per 6 settimane, e se ha avuto 24 mesi continuativi di assodamento percepisce il sussidio per altre 14 settimane. L’a'mmontare del sussidio è subordinata alla classe di mercede ed allo stato di famiglia. Il sussidio settimanale ammonta per ogni settimana di disoccupazione: nella classe di mercede senza l’agg. di fam. con l’agg. di fam. 0—II 80 III—IV 140 V—VI 220 VII—IX 290 X—XII 450 140 200 280 350 510 Art. 6. Per la determinazione della classe di mercede è normativa la minima classe d’assicurazione negli ultimi 75 giorni di contributi versati (3 mesi). Se l’assicurato dimostra che in tale minima classe non sono stati assicurati i 25 giorni completi di contributi (un mese), si applicherà la successiva superiore classe di mercede. Nel caso che contemporaneamente abbiano diritto al sussidio il marito e la moglie, riceve il sussidio personale e l’aggiunta di famiglia in importo'totale colui che è assicurato nella classe superiore ed il consorte riceve il sussidio personale in ragione della propria classe. Coll’esaurime'nto del sussidio normale l’operaio acquista di nuovo il diritto, non appena raggiunta la nuova quota d’associamento nell’assicurazione operaia di almeno 200 giorni di contributi versati (otto mesi). Se l’operaio non ha sfruttato il sussidio normale, conserva dopo 12 mesi dopo il pagamento dell’ultimo sussidio normale il diritto alla parte non'sfruttata del sussidio normale oltre al diritto' al nuovo sussidio normale che egli avrebbe nel frattempo acquisito. t Art. 7. Il sussidio straordinario possono percepire gli operai che sono stati assicurati ma non hanno acquisito il diritto al sussidio normale oppure lo hanno di già sfruttato e si trovano in grave situazione finanziaria. Il sussidio straordinario non può essere superiore ad un sussidio normale trisettimanale nella massima classe di mercede dell’operaio in questione nel corso di un anno. I lavoratori che non possono dimostrare alcun associamento alla assicurazione sociale, possono ricevere un sussidio casuale non più di tre volte nel corso-di un anno. j Nei casi eccezionalmente gravi si può concedere un sussidio straordinario per 3 settimane con massima classe di mercede e senza riguardo aH’associamento nell’assicurazione sociale colla condizione, che a tal fine non si consumerà più di >/6 del credito, destinato per i sussidi regolari. Art. 8. II procedimento per la concessione dei sussidi è il seguente: La domanda per il sussidio si compila sul prescritto formulario, al quale si allegheranno le attestazioni sullo stato di famiglia o suH’associamento alFassicurazione sociale. In quanto tali attestazioni non vengano fornite d’ufficio, le autorità sono in dovere di emetterle senza pagamento di tasse. L’operaio disoccupato presenta la denuncia all’ufficio per il collocamento ovvero per il sussidio di disoccupazione nei giorni fissati dall’Ufficio; la denuncia però dev’essere fatta due volte per settimana. I sussidi regolari vengono corrisposti da parte degli Uffici competenti o dai delegati per il collocamento a lavoro. Art. 9. Gli introiti dei quali dispone l’Ufficio per il collocamento al lavoro sono ordinari e straordinari. Gli introiti ordinari sono contributi che si riscuotono nella misura dell’1% della mercede assicurata per un giorno dal 1 maggio 1945 in poi in base al decreto sull’assicurazione sociale obbligatoria del 6 Vili 1945 sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Gli introiti straordinari sono : le dotazioni, gli interessi, ed altri introiti straordinari. I contributi per l’Ufficio per il collocamento al lavoro riscuote l’Istituto regionale per l’assicurazione sociale in Capodistria contemporaneamente ai contributi per i rimanenti rami d'assicurazione sociale. Per le spese di riscossione dei contributi e per l’accertamento allo associamento e per la fornitura di dati statistici, occorrenti per il funzionamento del servizio di collocamento- e per la concessione di sussidi, l’Istituto regionale d’assicurazione sociale diffalca il 5% dei contributi riscossi, mentre il 95% viene trasmesso all’Ufficio per il -collocamento al lavoro. Art. 10. L’Ufficio per il collocamento al lavoro dispone del suo avere nei limiti dell’approvato preventivo. Il preventivo -dev’essere ultimato non più tardi del 31 dicembre quale ultimo giorno dell’anno corrente nel bilanciò preventivo. Per le spese d’ufficio, personali e materiali, non si può spendere più del 17% delle previste entrate sul preventivo. Il rimanente va per i sussidi agli operai disoccupati. Il preventivo viene disposto dal Comitato esecutivo dei Sindacati Unici. Art. 11. Le pene per le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono, comminate in danaro da L. 100 a L. 10.000, in reiterato caso in triplice misura, in quanto la trasgressione non rivesta un reato. Le pene sono pronunciate in primo grado dai Comitati esecutivi distrettuali di LN, nella cui giurisdizione è l’azienda o l’impresa del datore di lavoro su proposta dell’Ufficio per il collocamento al lavoro. Avverso il loro provvedimento è ammesso il ricorso alla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno — sezione per l’assistenza sociale — nel termine di 8 giorni dal ricevimento del provvedimento. Art. 12. Dettagliate disposizioni per l’interpretazione e l’attuazione del presente decreto saranno emanate dalla sezione per l’assistenza sociale della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 13. Il presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. La Caposezione per l’assistenza sociale : Il Delegato : Marija Bernetič m. p. France Perovšek m. p. 60. Decreto sui fiduciari degli operai La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale1 Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1. In tutte le imprese private, consorziali e di pubblico diritto, negli uffici, istituzioni ed organizzazioni, nelle quali sono occupati almeno 5 operai, dipendenti ed impiegati, si eleggono i fiduciari degli operai, dei . dipendenti e degli impiegati. Art. 2. I fiduciari degli operai sono a base di legge eletti rappresentanti dei lavoratori nell’impresa e sono in tale funzione in continuo rapporto con le autorità popolari e con la direzione dell’impresa e con i sindacati degli operai e dipendenti. Art. 3. I compiti dei fiduciari degli operai sono: a) di curare la difesa degli interessi sociali, economici i culturali dei lavoratori, dei dipendenti e degli impiegati; b) di collaborare allo sviluppo del lavoro e della disciplina operaia nelle imprese, uffici ed istituzioni; c) di controllare la produzione e la esecuzione del piano nelle imprese, ad eccezione delle imprese militari, ovvero nelle imprese private, nelle sezioni delle imprese private che lavorano esclusivamente per l’Armata; d) di dare aiuto alle competenti autorità nel controllo, sul come si osservino le leggi, le ordinanze e le prescrizioni delle autorità. I compiti dei fiduciari degli operai sono innanzitutto i seguenti: I. Settore sociale: 1) in concordanza colle organizzazioni sindacali fungere da mediatori nelle trattative circa i preparativi e la conclusione dei contratti collettivi, delle norme operaie e di controllare l’esecuzione dì tali accordi e norme; 2) obbligatoriamente intermediare per l’eliminazione e per una concorde decisione delle liti, emerse dai rapporti di lavoro; 3) collaborare nella fissazione di norme, di tariffe cottimiste, di guadagni minimi ed in media in quanto non siano già regolati nel contratto collettivo, assieme alle organizzazioni sindacali ed ai datori di lavoro, e controllare la loro esecuzione ; 4) curare la severa esecuzione di tutti i provvedimenti che sono prescritti da parte delle competenti autorità popolari per la difesa degli operai ed apprendisti circa Forarlo di lavoro, la salute, la vita e l’assicurazione sociale ed informare e coadiuvare con le autorità popolari in tutte le questioni che si riferiscono alle disposizioni legali sulla difesa dei lavoratori; 5) di esprimere alle amministrazioni delle imprese il proprio parere sulla assunzione e licenziamento degli operai e dipendenti, tenere l’evidenza sugli) infortuni nell’impresa ed informare regolarmente di ciò la competente autorità; 6) collaborare con Famministrazione delle istituzioni operaie della propria impresa, delle abitazioni operaie, degli asili infantili, delle cucine ecc.; 7) incitare l’operaio e l’apprendista all'erudizione ed all’abilitazione professionale. II. Settore economico: 8) incitare con le organizzazioni sindacali, colla direzione dell’impresa e colla competente autorità popolare all’incremento del lavoro ed alla disciplina lavorativa e lottare contro il sabotaggio; 9) cooperare sul campo economico ed attuare le emergenze pratiche della semplificata ragioneria per l’incremento della produzione; 10) propagare tra gli operai il senso per un lavoro razionale nella impresa e nelle assemblee operaie, discutere le questioni circa le deficienze e le difficoltà che ostacolano una produzione favorevole, di proporre provvedimenti per l’abolizione delle stesse ed assieme alle organizzazioni sindacali instaurare le gare per il miglioramento del modo di lavoro, per l’adempimento dei compiti di produzióne e per il massimo sfruttamento delle capacità dell’impresa. Art. 4. I fiduciari degli operai vengono eletti con voto diretto e segreto in base alle liste elettorali (il caso proporzionale). II diritto attivo di voto hanno gli operai ed apprendisti di ambedue i sessi, occupati nell’impresa all’epoca delle elezioni. Il diritto passivo di voto ha ogni elettore se ha compiuto i 18 anni d’età e'colla condizione d’esser in possesso dei diritti politici. Art. 5. Le elezioni vengono attuate dai comitati elettorali regolarmente nel maggio di ciascun anno. Nelle imprese stagionali e presso quelle che incominciano il lavoro dopo tale termine, le elezioni vengono effettuate dopo tale termine. Il comitato elettorale consiste di fiduciari degli operai, che sono decaduti dal mandato. Il Comitato dev’essere formato di almeno 5 membri. Se il comitato elettorale non può costituirsi perchè gli operai prima non eleggevano i fiduciari oppure perchè tutti i fiduciari sono decaduti dal mandato oppure perchè nell’impresa vi sono meno di 3 fiduciari degli operai, viene nominato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno su proposta dell’organizzazione sindacale, risp. viene completato dalle file degli operai di quell’impresa. I proponenti di ciascuna delle liste elettorali possono inviare un loro rappresentante od il loro sostituto nel comitato; ciò deve emergere nella lista elettorale. I rappresentanti delle liste elettorali risp. i loro sostituti hanno diritto di assistere alle funzioni del comitato elettorale. Art. 6. II mandato dei fiduciari degli operai dura 1 anno fino al prossimo termine elettorale. Prima del decorso d’un anno cessa il mandato ai fiduciari degli operai nei seguenti casi : a) colla dimissione; b) coll’uscita daH’impresa; c) colla revoca, se alla riunione si esprime in tal senso la maggioranza degli operai occupati nell’im-presa; d) colla perdita dei diritti politici o colla condanna per atti disonorevoli; e) colla morte. I posti vacanti devono essere completati dalle file dei sostituti eletti non più tardi del termine di 14 giorni. Art. 7. II numero dei fiduciari degli operai e dei loro sostituti viene fissato secondo il numero degli operai occupati nello stabilimento. Se nello stabilimento sono occupati: da 5 a 20 operai, si eleggerà 1 fiduciario; da 21 a 50 operai, si eleggeranno 3 fiduciari; da 51 a 100 operai, si eleggeranno 4 fiduciari; da 101 a 150 operai, si eleggeranno 5 fiduciari; da 151 a 250 operai, si eleggeranno 5 operai-fiduciari. Se vi sono più di 250-operai, su ciascun numero successivo di 100 operai si eleggerà ancora un fiduciario, però col limite, che in uno stabilimento non dovranno essere eletti più di 20 fiduciari degli operai. Se l’impresa ha più sezioni autonome, può ogni sezione elegere i fiduciari degli operai, però il totale di tutti gli operai fiduciari di queU’impresa non può superare il numero dei fiduciari, fissato nel capoverso precedente. Se l’impresa ha in diversi luoghi sue officine con almeno 5 operai, i fiduciari vengono eletti separata-mente per ciascuna di queste. Art. 8. Nello stabilimento dove sono occupati più di 100 operai, i fiduciari degli operai devono avere un regolamento per il loro funzionamento-. I fiduciari sono tenuti a dar relazioni sull’opera svolta e ciò in1 base alle istruzioni disposte della Delegazione del CRLN — sezione per l’assistenza sociale. Art. 9. I fiduciari operai non ricevono per il loro funzionamento alcun ricompenso. Se i fiduciari fossero obbligati a sbrigare i1 compiti affidati durante il servizio, questo tempo viene loro computato come se fosse stato utilizzato in regolare servizio. Presso i cottimisti per il tempo utilizzato per tali doveri, questi viene computato in proporzione al loro guadagno medio. Art. 10. Gli stabilimenti non possono licenziare i fiduciari degli operai causa il loro funzionamento in tale carica. Art. 11. I proprietari ed amministratori delle imprese- private ed i direttori degli stabilimenti di pubblico- diritto e consorziali che ostacolano i fiduciari degli operai nell’esplicazione dei loro doveri (art. 3) oppure che trasgrediscono alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente decreto come pure coloro che impediscono- i membri dei comitati elettorali nell’esecuzione dei loro doveri, vengono puniti a seconda la gravità del reato come appresso: a) coH’ammonizione pubblicata sui giornali a spese dell’impresa; b) con multa fino a L. 20.000-; c) con lavoro forzato fino a tre mesi. La pena di cui il comma »c« può essere inflitta sola o simultaneamente colla pena di cui il comma »b«, se il datore di lavoro si comporta verso il fiduciario degli operai con speciale disinvoltura. Alla commisurazione della pena si dovrà special-mente considerare se esisteva rintenzione dolosa, depravazione sociale del datore di lavoro e se il reato è stato commesso in recidiva, Se il datore di lavoro non è persona fisica, si punisce il capo risp. il membro- responsabile del direttorio come persona giuridica. Se la multa inflitta non si può riscuotere dal condannato, viene questa commutata in pena di lavoro forzato, computando per ogni 150 lire un giorno di lavoro forzato; tale pena non può però superare i -3 mesi di lavoro forzato. Se la pena inflitta non si può riscuotere dal capo responsabile o dal membro del direttorio- responsabile come persona giuridica, risponde per la multa la persona giuridica. Art. 12. Per i provvedimenti sui reati dii cui l’art. 11 del presente decreto sono competenti i tribunali distrettuali popolari. Art. 13. In eccezione alle disposizioni degli- art. 5 e 6 del presente decreto le elezioni dei fiduciari per l’anno 1946/47 saranno- fatte nell’epoca dal 1 al 31 maggio. Per l’effettuazione delle elezioni viene composta la commissione principale da 3 a 5 membri, che su prò- posta dell’organizzazione sindacale viene nominato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Tale commissione propone ai comitati distrettuali ed urbani di LN, per la conferma, i comitati elettorali degli stabilimenti, i membri dei quali devono' essere membri di quegli stabilimenti. Art. 14. Il presente decreto entra in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. La Caposezione per l’assistenza sociale: Il Delegato: Marija Bernetič m. p. France Perovšek m. p. 61. Ordinanza concernente il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base airapprovazione delFAmministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Piume e Litorale Sloveno ed alFautorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. I dipendenti della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno come pure i dipendenti di tutti i subordinati Comitati Distrettuali ed Urbani di LN, che per ragioni d’ufficio effettuano viaggi superiori a 5 Km dalla loro sede d’ufficio, hanno diritto alla diaria del rimborso delle spese di viaggio. Art. 2. II viaggio per ragioni d’ufficio é considerato tale quando é fatto in base ad un ordine per iscritto da parte del competente capoufficio. NeiTordine per iscritto del capoufficio devono essere indicati la direzione e lo scopo del viaggio e la probabile durata dello stesso. , Per viaggi d’ufficio di carattere riservato non é necessario indicare né la direzione, né lo scopo, né la durata del viaggio. Art. 3. La diaria ammonta: 1) sul territorio! della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno Lire 300.—, 2) sul territorio della República Federativa Popolare Jugoslava Din 120.—. Per viaggio di servizio in altri luoghi fissa la diaria giornaliera la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno per ogni singolo caso. Art. 4. La diaria corre dal giorno di partenza fino al giorno d’arrivo. Per ogni 24 ore compiute per il viaggici si computa Finterà diaria, per la differenza superiore a 12 ore si calcola anche l’intera diaria, per la differenza inferiore a 12 ore si calcola la metà della diaria. Per viaggi durati 5 ore o meno sì riconoscono solamente le spese effettive. Art. 5. Per ogni viaggio d’ufficio il dipendente ha diritto ■al rimborso delle spese di viaggio con treno, piroscafo o corriera. Per l’eventuale uso di auto privata deve essere emesso il permesso esplicito del capoufficio; in caso contrario si riconoscerà al dipendente soltanto il chilometraggio'. Art. 6. Per viaggi d’ufficio in luoghi, dove non si praticano i normali mezzi di transporto spetta al dipendente il chilometraggio di Lire 10.— per Km sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e di Din 5.— sul territorio della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava. Per lavori sul terreno al dipendente non spetta il chilometraggio per l’effettuato tragitto sul terreno, bensì solo per il tragitto fino al centro della località dove si esplica il lavoro sul terreno e per il ritorno. Il chilometraggio viene riconosciuto solamente in base alla conferma sulla distanza, rilasciata dalla competente autorità edile. Art. 7. Per ogni viaggio di servizio il dipendente ha diritto di prelevare degli acconti in misura di 2/3 del importo che risponde all’approssimativo preventivo di spese per il relativo viaggio. Art. 8. La spese di viaggio devono essere presentate nel termine di 8 giorni dopo effettuato il viaggio. In caso giustificato il capoufficio può prolungare tale termine. Nella nota delle spese di viaggio devono essere indicati il numero e la data dell’ordine di viaggio', il giorno e l’ora di partenza e d’arrivo e l’ordine cronologico di viaggio da un luogo all’altro. Per ogni spesa effettiva indicata nella nota spese devono essere allegate le documentazioni (biglietto di viaggio e simile). Art. 9. In caso di trasferimento per ragioni d’ufficio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di trasloco, l’ammontare delle quali deve essere documentato con attestazioni. Art, 10. Per i connotati delle spese di viaggio e trasloco e per la regolarità degli allegati documenti, il dipendente é responsabile materialmente, disciplinarmente ed in via penale. Le spese di viaggio e di trasloco devono essere omologate dal competente capoufficio, dopo essere state precedentemente controllate. Il capoufficio deve trasmettere la nota spese così controllata ed omologata alla competente sezione per le finanze per la liquidazione. Art. 11. Alcun viaggio1 d’ufficio deve eccedere i 15 giorni, ad eccezione che il capoufficio non abbia nell’ordine di viaggio previsto una maggior durata. Art. 12. La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. Il delegato: France Perovšek m. p. Ordinanza sul traffico del vino e sui prezzi del vino Al fine di assicurare Tapprovvigionamento della popolazione ed una giusta distribuzione col vino, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deH’Amministrazione Militare della AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. Il vino è considerato quale articolo appartenente alla distribuzione e consumo direttivo e perciò si vieta il libero commercio col vino. È vietàta ogni vendita di vino contraria alle forine della presente ordinanza. Le uniche autorizzate alla compera del vino sono la Cooperativa vinicola di Vipacco e la Cooperativa distrettuale di acquisto e vendita di Capodistria. I produttori di vino sono tenuti ad offrire tutte le eccedenze di vino in acquisto a dette cooperative. Art. 2. Rimangono in vigore tutti gli stabiliti concernenti Tacquisto di vino in quanto siano stati stipulati per iscritto ed in quanto la consegna si effettuerà non più tardi del 6 aprile 1946. Art. 3. La scambio del vino con altra merce è permesso solamente a tramite delle cooperative. La merce avuta in cambio dev’essere utilizzata dal produttore solamente nell’ambito della sua economia agricola ed è esclusa ogni successiva vendita. Art. 4. II fornimento di vino nei distretti è regolato dall’associazione dei trattori. Di vino possono fornirsi esclusivamente presso le supimenzionate cooperative. Il relativo traffico sarà controllato dai Comitati distrettuali di LN. Art. 5. Si stabiliscono per il produttore i seguenti prezzi massimi di vino: a) per i vini da tavola fino a 10% di alcool Lire 80 il litro; b) per i vini da tavola fino a 11% di alcool Lire 90 il litro; c) per i vini di qualità speciale e per vini con percentuale alcoolica superiore agli 11% Lire 100 il litro; d) per i vini in bottiglie il prezzo è fissato dalla sezione per il commercio e l’approvvigionamento presso la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 6. Le cooperative vinicole d’acquisto possono aggiungere al prezzo di acquisto il 6% di guadagno lordo. In tale guadagno sono calcolate le spese di trasporto dal produttore ai magazzino della cooperativa (cantina) ed ogni manipolazione col vino. Art. 7. Tutti gli spacciatori di vino al minuto sono tenuti a proporre al competente Comitato distrettuale di LN il fondo calcoli per l’approvazione dei- prezzi di vendita. Nessuno può vendere del vino se non è dimostrato che il prezzo di vendita è stato approvato. All’atto della fissazione dei prezzi al minuto i Comitati distrettuali di LN devono computare: a) il prezzo d’acquisto; b) il 20% di guadagno lordo da tale prezzo d’acquisto; c) dall’1 al 3% per la copertura delle spese di trasporto. L’adeguamento e la giustificazione delle spese di trasporto sono censurati dai Comitati distrettuali di LN con libero discernimento riguardo alle circostanze locali. d) Il dazio-consumo. Art. 8. Su ogni acquisto di vino la Cooperativa consegna al produttore una bolletta indicantevi la quantità, la specie, la gradazione alcoolica ed il prezzo del vino venduto. Art. 9. I trasgressori am presente ordinanza sono puniti con una multa fino a Lire 50.000 e con lavoro forzato senza restrizione di libertà personale fino a 6 mesi. Contemporaneamente può essere ordinata la confisca del vino. Tali pene sono pronunciate dai Comitati distrettuali di LN. In casi più gravi, come anche in caso di recidiva si può, su proposta dell’Accusatore Pubblico procedere secondo le norme del decreto sulla repressione del sabotaggio economico e di illecita speculazione (Bollettino Ufficiale N. 1). Art. 10. La presente ordinanza entra in vigore col giorno di pubblicazione. Ajdovščina 10 aprile 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 32 Avviso In seguito alla capitolazione dell’Italia e durante il periodo della occupazione germanica sono scomparsi quasi tutti gli attrezzi dei cantonieri stradali e l’inventario, diversi apprestamenti ed il materiale per il mantenimento delle strade e l’arredamento delle case cantoniere. È accertato, che gran parte di questo materiale si trova in stabili privati e presso gli agricoltori. L’amministrazione stradale presso la sezione edile della Delegazione del CRLN diffida in tal modo tutti coloro che sono in possesso di qualsiasi specie di materiale, d’àrredamenti o d’attrezzi di proprietà dell’Amministrazione stradale, che ha assunto i beni della cessata azienda autonoma stradale AA.SS. ovvero delle cessate amministrazioni delle strade provinciali (Genio civile), sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, di voler -comunicare ciò nel termine di 14 giorni all’Amministrazione stradale in Vipava, ovvero alle basi stradali di Ajdovščina, Idrija, Postojna, II, Bistrica e Capo- distria oppure ai competenti comandi della Difesa Popolare. Contro coloro, che non denunceranno ovvero consegneranno i summenzionati oggetti nel termine fissato, si procederà in via penale. Ajdovščina 10 aprile 1946. L’Amministrazione stradale presso la sezione edile della Delegazione del CRLN Errata-corrige I. Nell’ordinanza sui doveri di denuncia d’immigrazione ed emigrazione della popolazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 20 febbraio 1946 con N. 43/6 nella pagina 40, nell’art. 7 le righe! 8 e 9 sono del seguente tenore: »ad alloggiare fuori dei quartieri militari, i Comandi militari sono in dovere di comunicare il numero d’immigrazioni ed emigrazioni dei militari«. II. Nell’ordinanza sulla determinazione sul pagamento delle rendite e delle pensigli minime da parte dell’assicurazione sociale sul territorio' del Litorale Sloveno del 31 die. 1945, sul Bollettino Ufficiale del 20 marzo 1946 N. 54/7 nell’art. 3 il primo capoverso è del seguente tenore: »Le pensioni minime in caso d’invalidità, vecchiaia e morte (assicurazione per le pensioni) ammontano mensilmente: 1. per gli aventi diritto alle pensioni personali: Art. 7. L’art. 7 è del seguente tenore: Gli aventi diritto alle rendite ed alle pensioni, che percepivano contemporaneamente rendite e pensioni da istituti italiani per Vassicurazione sociale e dallo Stato in base ad un solo rapporto di lavoro percepiranno una rendita e pensione in baie al presente decreto. Con riguardo a ciò che la menzionata disposizione non si riferisàe agli aventi diritto alla rendita e pensione che contemporaneamente percepivano rendite e pensioni da istituti italiani per l’assicumzione sociale e dallo Stato in base a diversi rapporti di lavoro. Art. 8. L’art. 8 è del seguente tenore: In caso che qualcuno acquista diritto alla rendita dell’assicurazione per caso d’infortunio e per pensione dall’assicurazione per invalidità, vecchiaia e morte, l’assicurato ha il diritto solo ad un assegnamento e precisamente su quello maggiore. Art. 9. L’art. 7 viene convertito in art. 9 totalmente. L’art. 8 decade del tutto'. L’art. 9 si converte in art. 10. L’art. 10 si converte in art. 11. L’art. 11 si converte in art. 12. III. Nel decreto dell’l febbraio 1946 sulle ulteriori modifiche e completamenti della ordinanza sul-l’applicaizione dell’assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del 6 aggosto 1945 N. 1 ovvero del 21 settembre 1945 N. 11, pubblicato sul Bollettino1 Ufficiale del 20 marzo 1946 N. 52, nell’art. 2 (11) il comma »b« è del seguente tenore: b) per l’epoca dal 1 luglio 1945 in poi secondo la VI classe di mercede. Art. 9. L’art. 9 (18), al capoverso 2 è del seguente tenore: »In caso di vecchiaia rassicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia se sono stati da lui versati i contributi per 520 settimane, se ha 65 anni d’età compiuti, risp. l’assicurata se ha 60 anni compiuti. Art. 10. Nell’art. 10 il 1. capoverso, 2. riga è del seguente tenore: »dipendenti raggiunta per i figli nel rapporto di L. 24 per ogni...« Ajdovščina 10 aprile 1946. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Tiskala tiskarna Merkur v Ljubljani.