145 Izvirni znanstveni članek (1.01) Bogoslovni vestnik 77 (2017) 1,145—157 UDK: 272-748-45 Besedilo prejeto: 5/2017; sprejeto: 5/2017 Sebastijan Valentan L'infedeltà come capo di nullità matrimoniale Riassunto: L'infedeltà di uno o di entrambi coniugi influenza molto la comunione matrimoniale, e a volte è cosí determinante, che il matrimonio fallisce e i coniugi prendono ognuno la propria strada. L'infedeltà tra i coniugi si esprime in tanti modi diversi quanti sono i matrimoni perché ogni coppia è a sé, ha un proprio modo di vivere la vocazione matrimoniale. Dobbiamo specificare che non ogni matrimonio fallito (per infedeltà) comporta la nullità matrimoniale. La validità di tali matrimoni si verifica nel tribunale ecclesiastico. Lo studio mos-tra in quali casi l'infedeltà puó essere anche ragione di nullità. Negli ultimi anni si è discusso molto sulle sentenze del tribunale apostolico della Rota Romana nei processi di nullità matrimoniale a causa dell'esclusione del bonum fidei, perche non è stato sempre del tutto chiaro questo concetto (e non lo è ancora), specialmente per ció che concerne la comprensione dell'unità matrimoniale. La giurisprudenza della Rota Romana è un riferimento fondamentale in quanto le sue decisioni sono di guida per gli altri tribunali nel mondo. Parole chiave: (in)fedeltà, matrimonio, proprietà essenziali del matrimonio, nullità matrimoniale, bonum fidei, Rota Romana, Codice di Diritto Canonico, can. 1056, Mitis Iudex Dominus lesus Povzetek: Nezvestoba kot razlog za ničnost zakona Nezvestoba enega ali obeh zakoncev močno prizadene zakonsko skupnost. Včasih tako močno, da zakon zaradi tega razpade in zakonca gresta svojo pot. Nezvestoba med zakonci se kaže na zelo različne načine, kajti vsak par ima svoje življenje, lasten način dojemanja zakonske poklicanosti. Potrebno je pojasniti, da ni vsak ponesrečen cerkveni zakon (zaradi nezvestobe) tudi že neveljaven zakon. Njegovo veljavnost presoja cerkveno sodišče. Razprava pokaže, v katerih primerih je lahko nezvestoba v zakonu tudi razlog za ničnost. V zadnjih letih se je veliko razpravljalo o sodbah apostolskega sodišča Rimske rote v postopkih ugotavljanja ničnosti zakona zaradi izključitve dobrine zakonske zvestobe, saj ta koncept ni bil (in še zmeraj ni) povsem jasen, posebej še glede tega, kako vpliva na razumevanje enosti zakona. Sodna praksa Rimske rote nam je v pomoč, saj so njene odločitve vodilo drugim cerkvenim sodiščem po svetu. Ključne besede: (ne)zvestoba, zakon, bistvene lastnosti zakona, ničnost zakona, bonum fidei, Rimska rota, Zakonik cerkvenega prava, kan. 1056, Mitis Iudex Dominus lesus 146 Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 1 Abstract. Infidelity as a Ground for Nullity of Marriage Infidelity of one or both spouses strongly affects the marital community. Sometimes to the extent that the marriage disintegrates and the spouses each go their own way. Infidelity among spouses is manifested in very different ways, because each couple has its own life and perception of the marital vocation. It should be clarified that not every unfortunate ecclesiastical marriage is also an invalid one (due to infidelity). Its validity is assessed by the ecclesiastical court. The discussion shows in which cases infidelity in marriage can also be a reason for annulment. In recent years there has been much discussion about the judgments of the Apostolic Tribunal of the Roman Rota on marriage invalidity proceedings due to excluding goods of marital fidelity, since this concept was not and is still not entirely clear, especially with regard to how it affects the understanding of the unity of the marriage. Judicial practice of the Roman Rota helps us, because its decisions are a guideline to other ecclesiastical courts around the world. Key words: (in)fidelity, marriage, essential properties of marriage, nullity of marriage, bonum fidei, Roman Rota, Code of Canon Law, can. 1056, Mitis ludex Dominus lesus 1. introduzione Chi ancora oggi parla di fedelta nel matrimonio? Esistono i coniugi fedeli? La fe-delta matrimoniale va contro la mia liberta? Oggi, nella societa moderna, pos-siamo sentire domande simili. Esse sono lo specchio della nostra cultura e anche la risposta a movimenti sociologici diversi. La liberta dell'uomo e diventata intoc-cabile e nel nome di essa vengono accettati e giustificati comportamenti discuti-bili. Ma come ha spiegato benissimo il Papa emerito Benedetto XVI nel parlamento federale Reichstag di Berlino: »Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerente-mente. Vorrei pero affrontare con forza un punto che - mi pare - venga trascurato oggi come ieri: esiste anche un'ecologia dell'uomo. Anche l'uo-mo possiede una natura che deve rispettare e che non puo manipolare a piacere. L'uomo non e soltanto una liberta che si crea da sé. L'uomo non crea se stesso. Egli e spirito e volonta, ma e anche natura, e la sua volonta e giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta se stes-so per quello che e, e che non si e creato da sé. Proprio cosí e soltanto cosí si realizza la vera liberta umana.« (2011, 668)1 Le organizzazioni sociali e umanitarie sono diventate molto presenti nella sfera pubblica e le loro idee e visioni esercitano un grande influsso sulla gente. Con il loro contributo si modificano i pensieri e le opinioni. Anche il concetto di famiglia, »Ecclesia domestica« (LG, § 11), e mutato e il secolarismo dominante, tanto pre- Il testo e stato originariamente pubblicato in tedesco. Sebastijan Valentan - L'infedeltà come capo di nullità matrimoniale 147 sente in Europa, contribuisce a cambiarlo. Perciô nella società è di maggior impor-tanza, rispetto alla presenza di diverse malattie sessualmente trasmissibili, a matrimoni interrotti, a molti casi di bassa fertilità e alla perdita di valori, promuovere il matrimonio e la famiglia (Strehovec 2013, 249) che sono il motore di una società sana. Con tutti i sforzi dobbiamo lottare per questo campo pastorale specifico (Slatinek 2014, 13) affinché diventi per noi il modo di presentare al mondo il valore enorme della famiglia e della fedeltà matrimoniale. Nel nostro lavoro tratteremo l'argomento della fedeltà matrimoniale e affronteremo alcuni casi in cui l'infedeltà comporta l'invalidità o meno del matrimonio. 2. La visione cristiana del matrimonio »Nella storia dell'umanita, nei costumi delle innumerevoli popolazioni che si sono avvicendate nel corso dei secoli, il matrimonio, l'unione riconosciuta e istituzionalizzata tra l'uomo e la donna, ha sempre avuto un qualche col-legamento con la sfera del sacro, una dimensione che ne trascende gli as-petti meramente materiali e sociali. Il mistero che circonda l'origine della vita, e che per tanto tempo ha avvolto i meccanismi biologici della genera-zione, non poteva che rimandare a un piu profondo mistero sopranaturale, a una volonta o a un disegno divino che viene a coinvolgere l'uomo e la donna che mettono reciprocamente in comune la loro esistenza.« (Moneta 2014, 9) Le parole del canonista Moneta ci mostrano che il matrimonio e stato sempre qualcosa di sacro. Nella Bibbia troviamo infatti le parole di Creatore che disse: »Per questo l'uomo abbandonera suo padre e sua madre e si unira a sua moglie e i due saranno una sola carne.« (Gen 2,24) Nell'Antico testamento abbiamo tante espressioni che si collegano con il ver-setto sopra citato e si devono interpretare come l'amore che Dio ha verso il suo popolo d'Israele. La chiamata alla fedelta indica sempre la presenza di Dio. Con Gesu le espressioni sul matrimonio diventano sempre piu concrete, soprattutto quando parla con i farisei: »Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiese-ro: >E lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?« Ed egli rispose: >Non avete letto che il Creatore da principio li creo maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascera suo padre e sua madre e si unira a sua moglie e i due saranno una carne sola? Cosí che non sono piu due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi.<« (Mt 19,3-6) Con queste parole abbiamo presente anche una tematica tanto discussa nel nostro tempo: l'indissolubilita. I primi cristiani vivono il matrimonio secondo le 148 Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 1 consuetudini proprie dell'ambiente sociale a cui appartengono, ma c'è in quel matrimonio qualcosa in più, perché vivono nel Signore (2 Cor 7,39; Col 3,18) e si aggiunge cosí la dimensione religiosa. L'unione coniugale dei cristiani rispetto a quella dei pagani è differente in due punti essenziali, nel rispetto assoluto della fedeltà coniugale2 e nell'indissolubilità del vincolo. Ciô non significa che ci siano due matrimoni diversi, ma che la Chiesa è riuscita a svelare e testimoniare, grazie all'aiuto della Rivelazione, la vera natura del matrimonio, che era rimasta oscu-rata dal peccato. Il matrimonio diventa sempre di più un tema importante per la cura pastorale della Chiesa, e viene considerato unanimemente una realtà di es-clusiva competenza ecclesiastica. (Moneta 2014, 10-11) Il Concilio Vaticano II, ha dedicato la sua attenzione anche ai coniugi e al tema della famiglia. Non possiamo continuare con questo lavoro senza citare le sue conclusioni: »L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E cosí, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perché è Dio stesso l'au-tore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini: tutto ció è di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società uma-na. Per la sua stessa natura l'istituto del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento. E cosí l'uomo e la donna, che per l'alleanza coniugale 'non sono più due, ma una sola carne< (Mt 19,6), prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle atti-vità, esperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità.« (GS, § 48)3 In questa espressione conciliare si nota l'essenza della visione cristiana del matrimonio che, come abbiamo visto in precedenza, a oggi non è tanto facile da seguire, soprattutto a causa dei diversi influssi sociologici e sociali. La Chiesa ha sempre seguito l'insegnamento del suo Fondatore e non puo abbandonare la dot-trina e semplicemente adattarsi alla situazione attuale e transitoria. 2 Mt 5,28: »Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.« 3 Vedi anche CIC, can. 1055-1062. Sebastijan Valentan - L'infedelta come capo di nullita matrimoniale 149 3. La fedelta - bellezza del matrimonio La fedelta tra i coniugi trova il suo posto nel decálogo (Es 20,14), dove esplicita-mente e detto: »Non commetterai adulterio.« Questo significa che si deve osser-vare la fedelta tra i coniugi. Prima di essere proprieta essenziale del matrimonio nella sua dimensione giuridica, la fedelta coniugale e espressione della legge divina di non commettere adulterio. La parola latina ad alterum, da dove viene adulterio, significa andare ad un altro. Se uno dei coniugi tradisce l'altro parliamo di adulterio semplice, se ambedue si tradiscono e adulterio duplice. In questo modo viene tradita la fiducia ed e una cosa ancora piu grave se questo peccato e perpetrato deliberatamente e continuamente. Quando la parte fedele scopre l'in-fedelta certamente resta ferita e cade in una grave sofferenza interiore. (Chouwei-faty 2013, 280-281)4 Va comunque ricordato che il problema non e solo morale, ma e anche strettamente giuridico. Basti soltanto ricordare - oltre al fatto delle conseguenze giuridiche dell'esclusione della fedelta - che l'adulterio e l'unica causa che permette la separazione legittima (CIC 83, can. 1153 §2) dei coniugi. Si puo discutere su come sia concepita la fedelta da una persona cattolica o una cristiana e come da un agnostico o un ateo. Il cristiano ha una coscienza formata sui testi della Sacra Scrittura che non sono pochi e presentano Dio come fedele.5 Non si puo assolutizzare che un credente sara piu fedele al suo coniuge che un non credente, perché conta tanto la formazione ricevuta e anche il buon esempio dato dalla propria famiglia, dai buoni amici e dalla societa. La Chiesa da un gran valore al matrimonio, ma si deve aggiungere anche che »la grazia del sacramento comporta uno specifico aiuto perché i coniugi si mantengano indissolubilmente fede-li« (Hervada 2010, 696).6 L'infedelta tra i coniugi si esprime in tanti diversi modi perché ciascuna coppia ha la sua vita, il proprio modo di vivere la vocazione matrimoniale. Dobbiamo specificare che non ogni matrimonio fallito (per infedelta) comporta la nullita matrimoniale. Per dichiarare nullo un matrimonio serve molta prudenza, tante prove, conoscere bene la storia dei contraenti e soprattutto la certitudo moralis: »Ad declarandam nullitatem matrimonii requiritur in iudicis animo moralis certitudo de eiusdem nullitate.« (DC, 247 § 1)7 Questo e stato confermato dall'articolo 12 delle Regole procedurali di MI, a norma del quale: »Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non e sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera pos-sibilita del contrario.« Nell'articolo l'autore sviluppa il tema della separazione canónica dei coniugi per adulterio. NeN'archivio del Tribunale ecclesiastico di Maribor abbiamo trovato alcune ma poche cause di separazione canónica dei coniugi per adulterio. Dt 32,4; Nee 9,33; Is 65,15; 1 Cor 1,9; 2 Cor 1,18; 2 Ts 3,3. Su questo vedi anche: Benedetto XVI. 2013, 170. Per raggiungere certitudo moralis »non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrariipossibilitas non tollatur« (DC, 247 § 2). Il giudice deve aiutarsi con le prove e altri atti. 4 150 Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 1 Uno dei capi per la dichiarazione di nullitá matrimoniale e l'esclusione del bo-num fidei. Il tema e stato dibattuto molto negli ultimi anni nella giurisprudenza rotale. Non era sempre (e non e ancora) del tutto chiaro questo concetto perché la giurisprudenza lo ha trattato equiparando l'unita del vincolo matrimoniale e il bonum fidei. Solo con la sentenza rotale del 1963 c. De Jorio 1963 si fa una distin-zione. Questa sentenza e la prima con la quale il bonum fidei seu fidelitas fu capo di nullita. (Szpak 2015, 39) Nella giurisprudenza rotale tradizionale si trova l'equi-parazione tra l'unita e la fedelta come se chi avesse escluso l'unita avesse pure escluso la fedelta, cioe chi contrae il matrimonio ha intenzione di concedere il diritto al corpo non solo al proprio coniuge ma anche ad altri. Nella menzionata sentenza c. De Jorio si fa una distinzione tra unita e bonum fidei. (41) Si nota che il concetto di bonum fidei non e semplicemente la proprieta essenziale dell'unita in senso stretto e percio e necessario uno sguardo piu approfondito. 4. L'unità e l'indissolubilité: le propriété essenziali del matrimonio Dobbiamo analizzare cosa dice il Códice di Diritto Canonico e come interpreta la fedelta matrimoniale. Nei due codici (1917 e 1983) in quel senso non esiste pra-ticamente nessuna differenza, i canoni corrispondenti sono quasi uguali. CIC 1917, can. 1013 § 2 CIC 1983, can. 1056 Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti. Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. L'unità e l'indissolubilité sono le propriété essenziali del matrimonio. Noi ci concentreremo sull'unità perché, insieme con l'infedeltà, è questo l'oggetto della nostra ricerca. Ció significa che non possono esistere più vincoli matrimoniali contemporanei, perché l'unità rappresenta un vincolo. Per molto tempo, la giurisprudenza rotale consideró che era nullo soltanto quel matrimonio nel quale il coniuge aveva escluso l'unità dimostrando l'intenzione di volere un altro rapporto coniugale. L'unità esclude ogni forma di poligamia e poliandria. (Monni 2001, 627) C'è stato, peró, un approfondimento nel Magistero che, alla fine, ha portato la giurisprudenza ad ammettere che l'unità implicava anche l'esclusività del dono della propria condizione maschile o femminile, in modo tale che chi avesse escluso mediante un positivo atto di volontà, nel momento del consenso, questo obbli-go di fedeltà, avrebbe celebrato un matrimonio nullo. Torneremo su questo punto, dopo una breve presentazione dell'arricchimento del Magistero su questo tema. Papa Pio XI nell'enciclica Casti connubii sviluppa il secondo bene del matrimonio di Sant'Agostino dicendo: »È il bene della fede, che è la vicendevole fedeltà dei coniugi nell'adem-pimento del contratto matrimoniale; sicché quanto compete per questo Sebastijan Valentan - L'infedeltà come capo di nullità matrimoniale 151 contratto sancito secondo la legge divina al solo coniuge, né a lui sia ne-gato, né permesso ad una terza persona; e neppure al coniuge stesso sia concesso ció che non si puó concedere in quanto contrario alle leggi divine e del tutto alieno dalla fede matrimoniale. Questa fede pertanto richiede in primo luogo l'unita assoluta del matrimonio, che il Creatore stesso adombró nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non fosse se non fra un uomo solo e una sola donna. E sebbene poi il supremo Le-gislatore, Iddio, allargó alquanto questa legge primitiva per qualche tempo, non vi e tuttavia dubbio alcuno che la legge evangelica abbia ristabi-lito pienamente l'antica e perfetta unita, abrogando ogni dispensa, come dimostrano chiaramente le parole di Cristo e la dottrina e la prassi costante della Chiesa. A buon diritto perció il Sacro Concilio Tridentino di-chiaró solennemente: >Cristo Signore insegnó piu apertamente che con questo vincolo due sole persone si vengono strettamente a congiungere, quando disse: Non sono dunque piu due, ma una sola carne.< E Nostro Signore Gesu Cristo non volle solamente proibire qualsiasi forma, sia suc-cessiva sia simultanea, come dicono, di poligamia e di poliandria o qual-siasi altra azione esterna disonesta; ma di piu ancora, perché si custodisse inviolato il santuario sacro della famiglia, proibi gli stessi pensieri volon-tari e desideri su tali cose: >Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha gia commesso in cuor suo adulterio con lei.< Queste parole di Cristo non possono andare annullate, neppure per consenso del coniuge, giacché esse rappresentano la legge medesima di Dio e della natura, che nessuna volonta umana puó distruggere o modificare.« (1930, 546-547) Occorre aggiungere la posizione di San Tommaso nella sua dottrina circa la fides. Egli riporta i casi in cui in un matrimonio non ci sono i figli e anche la fedelta coniugale non e sempre osservata, ma questo secondo San Tommaso di per sé non e un fatto sufficiente per affermare la nullita del matrimonio. Secondo lui per un matrimonio valido serve la fides in suis principiis, cioe il dovere morale di non adulterare. La fedelta fisica e un grave obbligo, ma violarla di per sé non implica la nullita il consenso, poiché quello che e determinante non e il vissuto succes-sivo alla celebrazione, ma che nel momento del consenso non ci sia stata presente una chiara voluntas adulterandi. Come dicevamo in precedenza, per alcuni autori, tra i quali il giudice rotale Burke, il bonum fidei non si riferirebbe alla fedelta fisica ma essenzialmente alla unita della coniugalita (1991, 662). La giurisprudenza rotale maggioritaria a partire dagli anni 80', invece, ritiene che esclude la fides in suis principiis non soltanto colui che ha una volonta poligamica ma anche colui che, nel momento del consenso, esclude l'obbligo della fedelta ed esclusivita del dono di sé nella coniugalita. Una sentenza c. Stankiewicz (1987, 144) menziona anche l'insegnamento di San Giovanni Paolo II che parla di coerenza tra fedelta e unita come proprieta del matrimonio. Dice il Pontefice: 152 Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 1 »E il contenuto della partecipazione alla vita del Cristo è anch'esso speci-fico: l'amore coniugale comporta una totalité in cui entrano tutte le com-ponenti della persona - richiamo del corpo e dell'istinto, forza del senti-mento e dell'affettivité, aspirazione dello spirito e della volonté - ; esso mira ad una unité profondamente personale, quella che, al di lé dell'unione in una sola carne, conduce a non fare che un cuor solo e un'anima sola: esso esige l'indissolubilité e la fedelté della donazione reciproca definitiva e si apre sulla fecondité.« (FC, § 13) San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Familiaris consortio si riferisce alla comunione coniugale e ci ricorda l'espressione famosa numero 48 di Gaudium et Spes: »Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedelté dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unité.« 5. Un rinnovamento pastorale della famiglia Sembra che non sia facile nelle societé odierne conservare con pienezza e fermez-za la fedelté coniugale, perché l'influsso del liberalismo e dell'egocentrismo è molto forte. I giovani di oggi non sono sempre in grado di difendere le proprie idee a causa della cattiva influenza di certe amicizie e compagnie. Anche se la persona ha ricevuto una educazione tradizionale, all'interno di una »buona famiglia cattolica«, l'influenza esercitata da soggetti esterni è spesso determinante. Ci si pone la domanda: qual è l'idea di unité e di fedelté per un giovane di oggi? I numerosi divorzi civili ci mostrano che è necessario un rinnovamento pastorale della famiglia e anche della societé. Stupisce che in una ricerca delle sentenze della Rota Romana tra il 1995 e il 2005 sull'esclusione del bonum fidei come unico capo di nullité o insieme ad altri capi la maggioranza delle sentenze sia negativa. (Franceschi 2012, 42) Certamente, come abbiamo gié detto, l'infedelté coniugale occasionale non rende nullo il matrimonio, ma occorre una esclusione dell'unita e/o della fedelté nel consenso matrimoniale, cioè una riservatio di que-sto diritto per darlo anche ad altri. Mentre alcuni pensano che il bonum fidei e la proprieté essenziale dell'unita siano due realté diverse, altri sono convinti che questi si possano considerare come »due dimensioni complementari necessarie per la comprensione di una stessa realté«. (2013, 180) Infatti, la riserva contro lo ius fidelitas-bonum fidei è connessa alla proprieté dell'unité. La dottrina tradizionale distingue tra l'esclusione dell'obbligo e quello dell'osservanza. Il matrimonio puô essere dichiarato nullo nel primo caso. (Sabbarese 2016, 109-110)8 La giuri-sprudenza rotale distingue tra l'esclusione del diritto stesso e l'esclusione del suo esercizio. Sono dichiarati nulli i casi di esclusione del diritto.9 La vita prima e dopo le nozze puô affermare o negare se il consenso è stato messo a rischio. Si deve certamente distinguere tra il matrimonio in fieri e il matri- 8 Di questo argomento vedi anche Bañares 2004, 1059-1060. 9 c. Gianecchini 1995; c. Defilippi 1998; c. Alwan 1999; c. Cianni 2002; c. Huber 2003; c. Alwan 2003. Sebastijan Valentan - L'infedeltà come capo di nullità matrimoniale 153 monio in facto esse (tra il diritto e il suo esercizio). Assumere il dovere della fedelta e il suo adempimento non e la stessa cosa. Dichiarare nullo un matrimonio sol-tanto per il fatto che un coniuge e stato infedele sarebbe in contrasto con ció che abbiamo detto, perché l'esercizio del matrimonio non equivale necessariamente a quanto espresso al momento del consenso. Sono presentí alcune sentenze nelle quali si nota che l'adulterio da solo non prova che sia stato escluso il bonum fidei.10 L'inadempienza dell'obbligo di fedelta non implica necessariamente la sua esclu-sione nel momento iniziale, perché questo momento puó essere completamente diverso. Occorre verificare quale sia stata la volonta reale del contraente. L'esistenza di una relazione con una terza persona prima e/o dopo le nozze non e sufficiente per poter automatícamente dichiarare nullo un matrimonio, perché occorre prendere in considerazione la volonta reale nel momento della manife-stazione del consenso matrimoniale. Se in quel momento un coniuge ha la volonta di non osservare la fedelta, possiamo parlare di esclusione del bonum fidei. Dob-biamo comunque notare che sembra »che ci sia una contraddizione intrinseca e insuperabile tra una pretesa volonta di assumere l'obbligo della fedelta e una volonta, presente nello stesso atto di contrarre, di escludere l'esercizio dell'obbligo presuntamente assunto«. (Franceschi 2013, 185-189) L'atto positivo di volonta per celebrare simultaneamente piu di un matrimonio non e l'unico caso per dichiarare nullo un matrimonio. Va aggiunto in questo contesto anche l'intenzione di mantenere rapporti con una terza persona di sesso opposto, o dello stesso sesso, caso quest'ultimo non tanto infrequente. Valerio Andriano, avvocato della Rota Romana, elenca quattro punti nei quali la giurisprudenza stabilisce alcuni criteri pratici di valutazione. Benché l'autore segua quella distinzione che abbiamo contestato della distinzione tra esclusione del diritto — che sarebbe rilevante — e quella del solo esercizio del diritto, ci sem-bra che le sue parole sono utili per chiarire se ci sia stata o meno una vera esclu-sione del bonum fidei nel caso concreto: »Il proposito di mantenere dopo le nozze relazioni sessuali gia avute in precedenza con terze persone, non costituisce una prova della esclusione del diritto, ma soltanto dell'esercizio; la prova della esclusione del diritto con atto positivo di volonta, risulta piu praticabile quando tra i contraen-ti c'e un accordo di concedersi sessualmente a terzi; si presume l'esclusione del diritto, quando esista una causa oggettiva che crei ostacolo all'adempimento del dovere della fedelta, come una patologia psicoses-suale, insieme al proposito di commettere adulterio; si presume l'esclusione del diritto alla fedelta, quando il proposito di tenere relazioni illecite con terze persone ha carattere perpetuo.« (2016, 133-135) Riguardo al tema oggetto della nostra ricerca, e necessario fare un riferimento alla recente riforma del processo matrimoniale. Il motu proprio MI di Papa Fran- 10 c. Serrano 1996; c. Stankiewicz 1997. 154 Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 1 cesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullita del matrimonio nel Códice di Diritto Canonico parla anche di processo matrimoniale piu breve davanti al Vescovo, che, come e ben noto, e una novita nel processo matrimoniale canonico. Per cominciare, con il nuovo processo piu breve la domanda deve essere proposta da entrambi i coniugi. Se invece la domanda viene posta da solo uno dei coniugi, l'altro deve dare il suo consenso al processo breve. Poi, e necessario che le testimonianze o documenti siano tali che non richiedano una istruzione piu accurata e rendano manifesta la nullita (CIC, can. 1683, § 1-2). Oltre a questo l'articolo 14 § 1 delle RP dello steso MI menziona alcuni esempi per i quali si potrebbe procedere al processo piu breve. In questo elenco e presente anche »l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo«. Dall'articolo 14 § 1 delle RP dunque si puo capire che questa relazione extraconiugale e una relazione con una certa stabilita e piu o meno nota con un partner diverso dal proprio coniuge. Altrimenti, sembra difficile che l'esclusione si possa provare con una istruttoria cosí breve e semplice come quella prevista per il processus brevior. Anche il tempo e prescritto: al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo. Esistono anche casi di relazioni extraconiugali al tempo delle nozze e in un tempo immediatamente successivo. Tali relazioni signi-ficano l'assenza di volonta di assumersi le responsabilita di un matrimonio cristiano, e non soltanto un peccato o una situazione occasionale. (Andriano 2016, 83)11 Certamente l'elenco di RP non va seguito con automatismo nel dichiarare nulli tutti i matrimoni con le condizioni simili a quelle citate. Deve invece essere inteso come una raccolta di indizi o elementi di prova che necessitano pero di testimonianze o documenti (D'Auria 2015, 572-573) per provare la verita e rag-giungere la certezza morale. 6. Conclusione L'argomento, cioe l'infedelta matrimoniale, che e stato al centro della nostra ri-cerca, richiude una realta molto delicata. Per arrivare a una chiara idea di fedelta nel matrimonio bisogna avere una buona educazione e degli esempi coraggiosi di vita quotidiana. Il mondo odierno non offre esempi positivi di questo genere. I mass media, la cultura contemporanea e conseguentemente lo stile di vita accet-tano l'infedelta come una cosa normale e a volte anche necessaria. La percentuale d'infedelta piu alta si registra al tempo delle nozze e dopo le nozze. Chi commette adulterio piu volte lo fa sia prima che dopo il matrimonio. Non e per niente facile identificare quando un tale comportamento comporti l'invalidita del matrimonio, come abbiamo visto per esempio nella giurispruden-za della Rota Romana. 11 Vedi anche: D'Auria 2016, 83. Sebastijan Valentan - L'infedeltà come capo di nullità matrimoniale 155 Proprio perché un'immagine sbagliata dell'infedelta e tanto diffusa nel mondo d'oggi, bisogna mostrare la qualita della vita nella fedelta. Affinché ció sia possi-bile, e richiesto il giusto approccio. E per tutti chiaro che l'educazione deve essere adeguata nelle famiglie e negli altri centri d'incontro, come per esempio nella scuola, durante la catechesi e nei gruppi parrocchiali dei giovani. Bisogna parlare di fedelta come di un valore prezioso e mostrare ai giovani la bellezza della vita coniugale nella fedelta. Il ruolo della Chiesa in questo campo e essenziale. Papa Francesco in un discorso recente rivolto ai parroci che hanno partecipato a un corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale promosso dalla Rota Romana, diceva: »Ma io mi domando quanti di questi giovani che vengono ai corsi prematrimoniali capiscano cosa significa >matrimonio<, il segno dell'unione di Cristo e della Chiesa. >Si, si< - dicono di si, ma capiscono questo? Hanno fede in questo? Sono convinto che ci voglia un vero catecumenato per il Sacramento del matrimonio, e non fare la preparazione con due o tre riu-nioni e poi andare avanti. /... / Cari fratelli, parlando recentemente alla Rota Romana ho raccomandato di attuare un vero catecumenato dei fu-turi nubendi, che includa tutte le tappe del cammino sacramentale: i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni immediatamente successivi. A voi parroci, indispensabili collaboratori dei Vescovi, e principalmente affidato tale catecumenato. Vi incoraggio ad attuarlo nonostante le difficolta che potrete incontrare. E credo che la difficolta piu grande sia pensare o vivere il matrimonio come un fatto sociale — >noi dobbiamo fare questo fatto sociale< — e non come un vero sacramento, che richiede una preparazione lunga, lunga.« (2017, 8) Il Pontefice ribadisce il grande valore della parrocchia, e soprattutto del parroci nel processo pre e post-matrimoniale. Non possiamo prescindere da questo lavoro. Anche i mezzi di comunicazione sociale devono essere uno strumento molto utile per la Chiesa, perché tramite essi puó e deve annunciare la bellezza della fedelta matrimoniale. Con una preparazione vera e propria al matrimonio, iniziata nella famiglia e sostenuta dalla societa e dalla Chiesa, siamo convinti che la situazione si possa migliorare. La donazione reciproca tra moglie e marito nella fedelta matrimoniale sara cosi un esempio eminente per i figli, per i giovani, per le persone in difficolta e per tutto il mondo. Sigle e abbreviazioni AAS - Acta Apostolicae Sedis. c. - coram. can. - canone/canoni. CIC 17 - Codex Iuris Canonici. 1917. Roma: Types Polyglottis Vaticanis. 156 Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 1 CIC 83 - Codex Iuris Canonici. 1983. Città del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. DC - Pontificium consilium de legum textibus. 2005. Dignitas connubii - in-structio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in per-tractandis causis nullitatis matrimonii. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. FC - Giovanni Paolo II. 1982. Esortazione apostolica Familiaris consortio. AAS 74:81-191. GS - Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes. 1965. La Santa Sede. Http://www.vatican.va/archive/hist_co-uncils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium--et-spes_it.html (estratto 19 aprile 2017). LG - Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium. 1964. La Santa Sede. 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