received: 2005-26-01 UDC 930.22:340.153(09)(497.4/.5 Istra)"8" original scienfic article GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO Lujo MARGETIC HR-5100 Rijeka, Ul. G. Carabino 11/IV SINTESI L 'articolo si divide in due parti. Nella prima si analizza la natura giuridica del documento, noto nella letteratura come il Placito di Risano, verbale della riunione giudiziaria tenutasi sulla riva del fiume Rizana nell'804. Dall'analisi del autore ri-sulta che il Placito di Risano ricorda solo formalmente la procedura per inqui-sitionem. Infatti, nel verbale si stabiliscono gli obblighi delle autorita civili ed ec-clesiastiche, in primo luogo quelli del dux Giovanni e dei vescovi istriani. Nella seconda parte si discute sulla questione della sede del magister militum istriano, che secondo l'opinione prevalente si trovava a Pola. L'autore invece cerca di provare che questa sede si trovava a Cittanova ed elenca le ragioni a favore della sua tesi. Parole chiave: procedura per inquisitionem, sede del magister militum JURIDICAL ASPECTS OF THE PLACITUM OF RIZIANO ABSTRACT The article is divided into two parts. The first part sees the analysis of the juridical nature of the document, which is known in literature with the name Placitum of Riziano, and is focused on the judicial assembly held on the shore of the river Riziano in the year 804. From the author's analysis the Placitum of Riziano recalls only formally the procedure per inquisitionem. Indeed, the minutes define just the obligations of the civil and church authorities, first of all the duties of the dux John and of the Istrian bishops. In the second part some considerations about the issue of the seat of the Istrian magister militum, which is believed it was placed in Pula, are developed. On the contrary, the author tries to prove that the seat was indeed in Novigrad and he lists the reasons to support his thesis. Key words: procedure per inquisitionem, seat of the magister militum 79 Lujo MARGETIC: GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO, 79-86 I Sono pochissimi i documenti di tale importanza per la storia sociale europea nel Basso Medio Evo come lo e il Placito di Risano (in seguito: PR) dell'804. Immensa e la rispettiva letteratura e complessa l'interpretazione del testo. Pero e strano che una delle piu importanti questioni, cioe quella dell'aspetto giuridico del documento, nono-stante sia di primaria importanza, non abbia suscitato troppo l'interesse degli studiosi. Il Placito e un atto giuridico, ed e chiaro che proprio dall'interpretazione della forma e del contenuto giuridico di questo atto dipende in gran parte la risposta ai problemi ancora aperti. Dunque, che cose, giuridicamente, il PR? La letteratura meno recente (p. es. Bethmann-Hollweg, 1873, 148-157; cfr. Brunner, 1964) come pure i nuovi autori (p. es. Cavallari, 1950, 37-95) sono unanimi nell'avviso che la dichiarazione dei 172 rappresentanti delle citta istriane non e altro che l'applicazione del noto mezzo probatorio dell'eta carolingia, la c. d. probatio per inquisitionem, spesso usata nelle liti civili, quando una delle parti era il re (o per meglio dire, il fisco), gli enti ecclesiastici, e le c. d. personae miserabiles, cioe i poveri, le vedove e gli orfani. Nelle cause concernenti queste istituzioni e le persone privilegiate, la corte citava d'ufficio i testimoni. Secondo le disposizioni esplicite delle leggi (capitularia) carolingie, la procedura per inquisitionem si applicava solo eccezionalmente, perché "l'infermita" di queste persone consisteva proprio nella circostanza che esse da sole non potevano facilmente trovare i testimoni per dimostrare la veridicita delle loro affermazioni. A prima vista sembrerebbe strano che il re appartenesse a questa categoria di persone miserabili, ma tutto diventa chiaro e comprensibile se si prende in considerazione che testimoniare a favore del re contro gli abitanti di un paese poteva facilmente suscitare l'odio degli abitanti verso il testimone, che favoreggiando gli interessi del re aumentava gli oneri della popolazione, e che, dopo la partenza degli organi statali, poteva con ragione trovarsi in serio pericolo di subire una vendetta. Cavallari, interpretando il Placito e la procedura per inquisitionem, sottolinea (Cavallari, 1950, 46, nota 13 bis) che quegli homines capitanei in sostanza non erano quelli boni et veraces homines nominati in altre procedure per inquisitionem, ma che, anche se scelti dagli inviati imperiali, rappresentavano in verita la delegazione della popolazione interessata. Essi in realta erano "portatori di funzioni politiche". Con questa affermazione Cavallari ha aperto un problema molto serio. Abbiamo testé sottolineato che la procedura per inquisitionem carolingia e stata organizzata a favore del fisco, degli enti ecclesiastici e delle c. d. personae miserabiles. Pero, nelle deposizioni dei 172 capitani, che riempiono quasi tutto il contenuto del Placito, non c'e neanche una parola sulla tutela delle vedove e degli orfani, e quasi nulla sui diritti del re. L'intero contenuto del Placito e pieno di attacchi dei rappresentanti istriani 80 Lujo MARGETIC: GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO, 79-86 contro il comportamento del duca Giovanni, rappresentante del potere reale e contro i vescovi. E questo non e tutto: le piu importanti lagnanze degli Istriani erano senza alcun dubbio dirette contro il duca, che, tramite mezzi legali ed illegali a sua disposizione, introduceva il sistema feudale franco. In breve, gli Istriani attaccavano con veemenza le basi giuridiche ed economiche sulle quali poggiava il potere franco. Essi non chiedevano il rispetto e l'osservanza delle leggi franche; essi si opponevano energicamente al sistema franco e chiedevano la sua abolizione ed il ritorno alla loro posi-zione giuridica privilegiata che avevano durante il governo di Bisanzio. Il risultato di tutto ció e sorprendente: i missi imperatoris dichiarano che le lagnanze del popolo erano fondate. Il duca Giovanni, e specialmente i vescovi, dovettero promettere che in futuro non si comporteranno in modo illegale e brutale. Dunque, si puó concludere che il Placito ricorda solo formalmente la procedura per inquisitionem. I 172 rappresentanti istriani non testimoniarono a favore di altre persone, bensi chiesero per se e per il ceto sociale al quale appartenevano, un profondo cambiamento della loro posizione nell'ambito del diritto pubblico. Si potrebbe definire il PR come una forma con la quale si fissarono gli obblighi delle autorita verso i sudditi istriani, i quali avrebbero dovuto riconquistare la loro posizione giuridica ed economica esistente durante il potere bizantino. Il piu alto ceto del potere franco aveva senza dubbio deciso gia prima dell'arrivo dei missi a Risano di accogliere le lagnanze del popolo istriano. A prima vista questo sorprende. L'unica lagnanza che il duca istriano, vero imputato nel Placito, non aveva ac-cettato - e non poteva accettare - era collegata alla proprieta della terra. Le terre istri-ane, come anche tutte le altre terre conquistate dai Franchi, erano proprieta del re, e il duca, anche volendo, non poteva desistere da questo principio centrale ed inamovibile della "costituzione" del regime feudale franco. E oltremodo significativo che i rappresentanti istriani parlavano continuamente di nostrae terrae, nostrae runcorae, nostrae pradae, nostra pascua e rimproveravano con veemenza al duca il suo comportamento con il quale Sclavos super terras nostras posuit. Al duca non venne mai in mente di ammettere che si trattava di terre di possessori istriani, non disse mai per queste terre erano vestrae. All'opposto, parlando delle terre, il duca affermava immancabilmente che si trattava di istas silvas, ipsas teras (mai vestrae silvae, vestrae terrae!).1 1 Questo passo originale del PR e oltremodo interessante e significativo. Perciö lo citiamo in esteso: I 172 rappresentanti del popolo dichiarano: PR 22r 6: (il dux) tulitnostras silvas unde nostriparentes herbatico etglandatico tollebant PR 22r 6-10: Sclavos super terras nostras posuit; ipsi arant nostras terras et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua et de ipsas nostras terras reddunt pensionem Ioanni, ecc. Dunque, 7 volte: nostrae! Al contrario, il duca risponde (PR 22r 19): Istas silvas et pascua, quae vos dicitis, ego credidi quod a parte domni imperatoris in publico esse debent ecc. Per dettagli ed ulteriore interpretazione cfr. Margetic 1993, 411-412. 81 Lujo MARGETIC: GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO, 79-86 Difendendosi dalle lagnanze concernenti gli Slavi, egli non promette di allontanarli dalle terre degli Istriani ma solo che cercherà di stabilire se gli Slavi danneggiavano gli Istriani. Se gli Slavi avrebbero danneggiato le terre degli Istriani, il duca a causa del loro comportamento doloso e nocivo (e non perché occupavano le terre degli Istriani!), li avrebbe cacciato da questi possedimenti. La verità probabilmente era molto più complessa: "ai tempi dei Greci" i possessori istriani qualche volta usurpavano le terre statali (dove gli Slavi si erano insediati), mentre durante il governo franco il duca probabilmente non di rado insediava gli Slavi sulle terre degli Istriani. C'è ancora un problema da chiarire, cioè perché proprio nell'804 i Franchi durante il PR mostrarono tanta comprensione per la posizione della popolazione istriana e perché erano pronti a non poche concessioni che non di rado erano in contrasto evidente con il sistema feudale franco? Ci pare che la risposta si trovi nella lotta tra i Franchi e Bisanzio per il potere sulle sponde dell'Adriatico. Non si deve dimenticare da una parte l'espansione franca verso l'Italia meridionale, dove i Franchi erano riusciti ad occupare alcune città, e dall'altra l'incerta posizione franca in Dalmazia e Venezia. Con il PR i Franchi "corteggiavano", per cosí dire, i Dalmati ed i Vene-ziani. Nel PR si insiste nel intitolare il patriarca di Grado vir venerabilis Fortunato patriarca e sulla devozione ed amore che la popolazione istriana gli dimostrava. Carlo Magno cercava di persuadere i Veneziani ed i Dalmati che per loro la migliore soluzione sarebbe di sottrarsi alla (quasi) sovranità bizantina. Il potere franco non poteva essere troppo attraente per i Veneziani ed i Dalmati se in Istria il ceto dominante, una volta sottomesso ai Franchi, si era trasformato in uno strato di sudditi aggravati da insopportabili angarie verso i nuovi dominatori. Ecco la ragione delle decisioni del PR che prometteva ai possessori delle città istriane l'autonomia e l'autogoverno che avevano perduto sotto i Franchi. In breve, il PR è un tentativo di chiaro stampo politico e tattico per far sembrare il potere dei Franchi meno opprimente. II Secondo la nostra opinione ripetutamente espressa, la sede del magister militum bizantino in Istria nel secolo VI si trovava a Cittanova e non a Pola come generalmente si crede (Benussi, 1894, 410). Per il secolo VI e l'inizio del settimo questo è poco probabile. Difficilmente un magister militum avrebbe avuto la sua residenza in una città scismatica senza avervi prima soffocato quel movimento tricapitoliano che, come abbiamo visto, aveva uno sfondo decisamente politico. E proprio in quel periodo che il vescovo di Pola aderiva fedelmente allo scisma, senza dubbio con l'appoggio degli organi cittadini, senza il quale la sua resistenza alla dottrina ufficiale di Costantinopoli non si puo immaginare. Dunque, Pola, città 82 Lujo MARGETIC: GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO, 79-86 decisamente antigovernativa, non poteva essere la residenza del magister militum. Lo stesso vale per Trieste. E piu che probabile che la sede del magister militum sia stata Cittanova, perché la si estendevano vasti possedimenti demaniali, la un magister militum poteva facilmente trovare risorse finanziare e appoggio militare, e la nel secolo VIII troviamo anche un centro dell'amministrazione bizantina dell'Istria con un esteso demanio. Il problema della sede del magister militum istriano non e privo d'interesse perché ci puo essere d'aiuto per comprendere meglio il funzionamento dell'amministrazione bizantina nelle province durante il periodo quando il potere bizantino provinciale era molto debole e dipendeva in buona parte dal rapporto amichevole con gli stati adiacenti e dall'abilita diplomatica del potere centrale bizantino nel trattare le questi-oni riguardanti le province. Stih ricorda le parole del primas polesano menzionate nel PR secondo il quale i dignitari istriani venivano a Pola per colloqui ufficiali - il c. d. placitum - con il magister militum ovvero per incontrarsi con gli emissari dell'imperatore (missi dominorum nostrorum) (Stih, 2001, 5) e critica la nostra tesi obiettando che non abbiamo preso in considerazione questa informazione decisiva. L'argomentazione di Stih pare convincente, perché le parole del PR a prima vista non ammettono dubbi: Primus omniu(m) primas Polle(n)sis dixit: Qua(n)do patriarcha i(n) nostra (m) civitatefm) veniebat, et si oportunu(m) erat p(ro)pter missos dominor(um) no-stro(um) aut aliquo placito cu(m) magistro militufm) Grecorum habere ecc. (PR 21r, 30-39). A favore della sua tesi, cioe dell'opinione prevalente nella letteratura, si puo aggiungere il titolo del vescovo polesano usato nel Placito: primas pollensis. Senza dubbio questo titolo suggerisce, se non altro, che il vescovo polesano era almeno primus inter pares, cioe, era considerato superiore agli altri vescovi se non per rango, almeno per deferenza e rispetto. E poi, non bisogna sottovalutare il fatto che e stato lui, il primas pollensis, ad iniziare la discussione e le lagnanze. Pero, l'opinione che prevale nella letteratura e alla quale aderisce Stih non e tanto adamantina ed indiscutibile come sembra a prima vista. Prima di tutto, e vero che i missi bizantini venivano a Pola, come lo sostiene Stih. Ma, loro si recavano anche in altre citta istriane. Questo appare evidente dalle lagnanze del popolo istriano contro i vescovi istriani proferite dopo la conclusione del dibattito sul comportamento del patriarca. I rappresentanti del popolo sono estre-mamente duri quando espongono i misfatti dei vescovi istriani verso la popolazione. Essi dichiarano: Nam vero sup(er) ep(iscop)os multa habemus quod dicere: I capitulo: Ad missos imperii sive i(n) quacu(m)q(ue) datione aut collecta, medietatefm) dabat ecclesia et medietate(m) populus. II capitulo: Qua(n)do missi imperii veniebant, i(n) episcopio habebant collocationefm), et du(m) interim reverti d(e)berent ad sua(m) domi-natione(m) ibiq(ue) habebant ma(n)sione(m). (PR 21v, 9-13). In sostanza, con 83 Lujo MARGETIC: GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO, 79-86 questo i rappresentanti del popolo affermano che durante il governo bizantino gli emissari bizantini (missi imperiali) si recavano in varie città e che le spese di questi missi erano sostenute in uguale parte dal popolo e dal vescovo residente. Inoltre, durante il loro soggiorno in una delle città i missi alloggiavano nell'episcopio. L'al-lusione è evidente, benché non proferita expressis verbis: adesso, durante il regime franco, le spese del soggiorno dei missi imperiali erano a carico della popolazione. Lo stesso vale per l'alloggio dei missi del popolo. I rappresentanti ovviamente chie-dono che si ritorni al sistema bizantino, cioè che la metà delle spese dei missi siano a carico dei vescovi. Dunque, i missi imperiali non si recavano esclusivamente a Pola, e il loro arrivo (anche) a Pola non è argomento valido per la tesi che a Pola si trovasse la sede provinciale del magistrum militum istriano. L'argomento decisivo contro la tesi dell'opinione prevalente si trova proprio nello stesso PR che si svolgeva non molto lontano da Pola. Pare chiaro e convincente che ogni placitum si tenesse nel posto più appropriato. P. es., in una contesa sui confini tra le città di Rovigno e di Pola era logico che il relativo placitum doveva per forza aver luogo in un posto situato tra queste due città. Se è cosí, ci pare evidente che dal fatto che i placiti si tenevano anche a Pola, non si puo dedurre che la sede provinciale dell'Istria bizantina fosse a Pola, come lo sostiene Stih basandosi su un caso men-zionato nel PR. In breve, dal PR non si puo ricavare una prova diretta della sede provinciale istriana, il che significa che dobbiamo cercare delle prove indirette. Come abbiamo dimostrato già nel nostro saggio del 1983 (Margetic, 1983, 125), e anche più dettagliatamente nel 1993 (Margetic, 1993, 316), la posizione giuridica di Cittanova è complessa e molto differente delle altre città istriane. Perché Pola e Parenzo versano al potere centrale bizantino 66, Trieste 60, Rovigno 40, Albona e Montona 30, Pinguente e Pedena 20 mancosi e Cittanova soltanto 12? Perché soltanto a Cittanova si menziona il cancellarius quando si parla degli obblighi delle città istriane (PR 21v, 28-34)? È evidente che la posizione giuridica di Cittanova differisce profondamente da quella delle altre città. Se solo a Cittanova si menziona il cancellarius Civitatis Nove cio molto probabilmente significa che a Cittanova l'auto-nomia della città era alquanto ristretta rispetto alle altre città. Il tributo tanto minore di Cittanova si spiega facilmente con il fatto che li esisteva un vasto demanio statale, dove vivevano, come lo stesso Placito riferisce, più di 200 coloni statali che pa-gavano al fisco annualmente più di 100 moggi di olio, 200 moggi di vino e una grande quantità di grano e castagne. Inoltre, la sede del magister militum a Pola richiederebbe spese considerevoli per l'alloggio e vitto dello stesso magister, della sua famiglia e domestici e della sua scorta militare. Risiedendo a Cittanova, il magister poteva trovare senza difficoltà alloggio e vitto in una delle case del demanio. La scorta militare poteva essere composta da giovani contadini, ricompensati con la riduzione dell'affitto, sistema 84 Lujo MARGETIC: GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO, 79-86 molto diffuso e noto. In breve, la sede provinciale a Pola richiederebbe spese enormi a la sicurezza sarebbe stata scarsa, mentre a Cittanova le spese dovevano per forza essere minime e la sicurezza totale. Ma se è cosí, sorge un altro problema: perché il PR non si era svolto più vicino a Cittanova? I missi imperiali con le loro scorte potevano alloggiare con spese molto minori, e la presenza al raduno di tanta gente poteva rappresentare per Cittanova una fonte di un guadagno considerevole. Ci pare che la scelta della valle del Risano debba essere collegata allo strano fatto che al Placito non parteciparono le città di Pirano, Isola e Capodistria. Questo pero è un problema che oltrepassa i limiti del presente articolo. PRAVNI VIDIKI LISTINE O RIŽANSKEM ZBORU Lujo MARGETIČ HR-5100 Rijeka, Ul. G. Carabino 11/IV POVZETEK Rižanski zbor, eden od najpomembnejših dokumentov socialne evropske zgodovine zgodnjega srednjega veka, so doslej analizirali v številnih strokovnih prispevkih in knjigah. Veliko manj pa je povedanega o njegovi pravni vsebini. V analizi našega prispevka, kjer se ukvarjamo predvsem s formalno platjo dokumenta, ugotavljamo, da gre tu za formalni postopek per inquisitionem, to je, za postopek, ki so ga v karolinškem obdobju uporabljali pri civilnih sporih, kjer so eno od strani predstavljali državna zakladnica (torej, kralj), cerkvene ustanove in tako imenovane personae miserabiles (reveži, vdove, sirote). Vendar pa ugotavljamo, da Rižanski zbort ne obravnava pravnih vprašanj, povezanih s pravkar omenjenimi osebami. Prava vsebina Rižanskega zboraa je uperjena proti nepravilnostim civilne (predvsem istrskega vojvode Giovannija) in cerkvene oblasti, kar pomeni, da je bil namen postopka odpraviti hudodelstva oblastnikov. Ali, na kratko, vsebina postopka je diametralno nasprotna normalnemu postopku per inquisitionem. Proces se zaključi z obljubo vojvode in škofov, da se bodo izogibali hudodelstvom proti istrskemu ljudstvu. Prva tako je obljubljeno, da bo pravni položaj tega ljudstva ostal na ravni, ki jo je imelo med bizantinsko vlado. Pravi razlog za povratek k bizantinskemu sistemu, ki je bil bolj naklonjen ljudstvu, kot frankovski, je bilo dejstvo, da so Franki, ob skorajšnjem spopadu z Bizan-cem za nadvlado na Jadranu, hoteli pokazati svojo velikodušnost v zvezi z varstvom pravic in lokalnih samouprav istrskega ljudstva ter s tem tudi prednosti, ki bi jih, v primerjavi z bizantinsko oblastjo, dalmatinska in beneška ljudstva imela pod fran-kovsko nadvlado. 85 Lujo MARGETIC: GLI ASPETTI GIURIDICI DEL PLACITO DI RISANO, 79-86 Na koncu teče razprava o problemu sedeža istrskega magister militum, v kateri nasprotujejo prevladujočemu mnenju, da mora ta sedež biti v Pulju. Avtor meni, da je ta sedež bil v Novigradu in navaja dokaze v podporo svoji trditvi. Ključne besede: postopek per inquisitionem, sedež magistra militum FONTI E BIBLIOGRAFIA Benussi, B. (1897): Nel Medio evo. Pagine di storia istriana. Parenzo. Betham-Hollweg, M. A. Von (1873): Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung, V. Bonn. Brunner, H. (1864): Zeugen -und Inquisitionsbeweis der carolingischen Zeit. Wien. Cavallari, V. (1959): La costituzione tribunizia istriana. Rivista di storia del diritto italiano 23. Margetic, L. (1983): Histrica et Adriatica: raccolta do saggi storico-giuridici e storici. Trieste - Fiume, Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume, Univerista popolare Trieste. Margetic, L. (1993): O nekim pitanjima Rižanskog placita. Zbornik Pravnog fakul teta u Zagrebu, 43. Zagreb, 407-438. PR - Placito di Risano (cfr. Margetic, 1993). Stih, P. (2001): Istra v času nastanka koprske škofije. Acta Histriae, 9, 2001, 1. Ko per, 1-37. 86