GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO fio. 21 - 1 Luglio 1946 Indice ..... pag. 70 Pubblicato dal Governo Militare Alleato con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 Allealo G o v e r n o Militare 13 CORPO Ordine Generale N. 34 B VARIAZIONI ED AGGIUNTE ALL’ORDINE GENERALE No. 34 CHE STABILISCE AUMENTI NELLE PENSIONI PUBBLICHE Atteso che si ritiene opportuno e necessario di apportare modifiche. all'Ordine Generala No. 34 dd. 31 ’dicembre 1945, estendendo gli aumenti delle pensioni pubbliche nello stesso previsti ad altri pensionati, ed apportando variazioni allo istesso Ordine in altri riguardi, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata il «Territorio»), § Io, ALFRED C, BOWMAN,, Colonnello J.A.G.D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumento delle pensioni — Variazioni alla Sezione I, Articolo III dell’Ordine Generale No. 34 LaJ Sezione I. dell'Art. Ili dell'Ordine Generale No, 34 che stabilisce un aumento generale delle pensioni pubbliche è col presente Art. modificata secondo quanto ¡segue: a) All'infuori di quanto qui sotto disposto, sono aumentate del 100% le pensioni ordinarie dirette e di riversabilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, superstiti e viventi a carico relativi a cessazione dal servizio avvenute ante-r|iormente al 1 luglio ¡1945. b) Le pensioni e gli assegni da liquidarsi in seguito a cassazione dal servizio entro e dopo il 1 luglio 1945 saranno liquidati o riliquidati sulla base dello stipendio, della paga o delle retribuzioni stabilite nell'Art. IV dell’Ordine Generale No, 33 dd. 19 dicembre 1945. ARTICOLO II Vacazioni alla Sezione 2, Articolo V dell’Ordine Generale No. 34 La Sezione diell'Art. V deirOrdine Generale No. 34, che determina le pensioni e gli assegni ai quali viene applicata l’integrazione temporanea, è modificata dal presente Articolo secondo quanto segue: La predetta integrazione temporanea (sii applica: a) A tutte le pensioni ed agli assegni stabiliti nella Sezione 1 dell'Art. Ili di tale Ordine (Ordine Generale ’No, \34). b) A tutte le pensioni ed agli assegni stabiliti dalle Sezioni 2-a, 2-b e 2-c e dalla Sezione 3 dell'Art. Ili Idi tale Ordine (Ordine Generale No. 34). c) Alle pensioni di guerra. | d) Alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari e degli altri istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. ARTICOLO III Reclami — Yariazioni alla Sezione 1 dell’Articolo XIY dell’Ordine Generale No. 34 La. Sezione 1 dell’Art. XIV dell'Ordine Generale No. 34 è col presente Ordine modificata secondo quanto segue: I ricorsi individuali sono presentati, per la deliberazione alle Commissioni di Zona per le Pensioni ¡costituite coll'Ordine No. 63, dd. 19 gennaio 1946, per quanto si riferisca all’applicazione della parte A; per la determinazione degli aumenti stabiliti nelle! parti (B e D; per l'integrazione temporanea stabilita nella parte C e contro la mancata concessione di tali aumenti; tutti i richiami indicati sopra si riferiscono all’Ordine Generale JNo, 34. ARTICOLO IV Aumento delle pensioni tabellari SEZIONE 1: a) Le pensioni tabellari corrisponderanno con le tabelle allegate al presente Ordine e segnate Allegato «A» ¡(in seguito denominate le presenti Tabelle). Le Tabelle allegate all'articolo 9 della legge 16 aprile 1940, No. ¡237, e le misure delle pensioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del D.L.L. 6 aprile 1919, tNo. 494, convertito nella legge 21 marzo 1926, No. 597, sono (col presente Ordine modificate in conformità, b) L'ammontare delle pensioni stabilite dalle presenti Tabelle sono col presente Ordine ulteriormente ¡aumentate del 50%. SEZIONE 2: a) Gli aumenti di pensioni previsti dall'art. Ili dell'Ordine Generale No. 34 non si applicano per le pensioni ed assegni diretti o di riversibilità stabiliti nelle presenti Tabelle, anche se privilegiati. b) Tali pensioni, se relative la cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1945, sono aumentate in conformità alle presenti Tabelle e come ulteriormente aumentate dalla (Sezione 1-b del presente articolo. c) Nei riguardi dei titolari di tali pensioni non spetterà l'assegno supplementare stabilito dall'art. 20 del (R. D. 18 novembre 1920, No. 1626. d) Quelle di dette pensioni tabellari che furono liquidate in base alle norme anteriori (all'entrata in vigore del suddetto Decreto No. 1626, sono liquidate in conformità alle presenti Tabelle ed all'aumento previsto dalla Sezione 1-b del presente articolo, ferme rimanendo la categoria ,jdi infermità e le norme di liquidazione originarie e nei confronti dei loro titolari è soppresso l'aissegno di caroviveri di cui al R. D- 31 luglio 1919,No, 1304. ARTICOLO V Aumento degli assegni di caroviveri e concessioni di aumenti temporanei per le pensioni tabellari SEZIONE 1: Gli assegni caroviveri da corrispondere agli aventi diritto alle pensioni tabellari sono col presente aumentati come segue: a) Pensioni ed assegni diretti lire 3.000 annue lorde. b) Pensioni ed assegni di riversibilità lire 2.400 annue lorde. SEZIONE 2: L'integrazione temporanea prevista dall'Art. V dell'Ordine Generale No. 34 è estesa alle pensioni Tabellari stabilite dalle presenti Tabelle ed è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi dell'Art. IV del presente Ordine sempre escluso dal computo il caroviveri. SEZIONE 3: Le pensioni e gli assegni caroviveri e le integrazioni temporanee previste dal presente Art. e dall'Art. IV del presente Ordine, saranno disciplinate dai seguenti Articoli dell'Ordine Generale No. 34 Art. VI, Sezione 2 e *; Art. VII; Art. Vili; Art. IX, Sezione 4; Art. X; Art, XII; Art. XIII ed Art, XIV come emendati dall'Art. Ili del presente Ordine. ARTICOLO VI Data ài cessazione dal servizio Ai fini dell'applicazione del presente Ordine e dell'Ordine Generale No. 34. si considera data di cessazione al servizio l'ultimo giorno di precezione effettiva o virtuale degli stipendi, paghe o retribuzioni nella formazione della media triennale. ARTICOLO VII Pensioni miste Il computo per gli aumenti stabiliti dal presente Ordine e dall'Ordine Generale No. 34 riflettente pensioni o altri assegni ripartiti fra lo Stato, i Comuni o le Provincie ej liquidabili agli Ufficiali, sottoufficiali e militi di truppa del Corpo delle guardie di finanza designati ad esigere il dazio consumo nei Comuni o nelle Provincie è fatto con la premessa che l'ammontare complessivo di tali pensioni va a carico dello Stato, - ARTICOLO Vili Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato, con le sole eccezioni qui sopra specificate, e tutti i benefici e aumenti previsti in questo e nell'Ordine Generale No. 34 saranno applicabili dalla data di scadenza della prima rata mensile di pensione od assegno dovuto a partire dal 1 luglio 1945. Trieste, addì 20 maggio 1946, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PENSIONE DI RIPOSO DEI CAPORALI E SOLDATI DEL REGIO ESERCITO GRADI Minimo a 20 anni di servizio Aumento per ogni anno di servizio utile Massimo a 35 anni di servizio utile Caporale maggiore e caporale 2.100.-— 40,— 2.700,— Appuntato e soldato .... 1.800.— 40,— 2.400,— PENSIONI Dì RIPOSO DEI SOTTOCAPI E COMUNI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI J GRADI Minimo a 20 anni di servizio Aumento per ogni anno di servizio utile Massimo a 32 anni di servizio utile Sottocapo 2.100.— 50 — 2.700,— Comune I.a, IL a, e III.a classe 1.800.— 50,— 2.400,— PENSIONI DI RIPOSO DEGLI AVIERI DELLA REGIA AERONAUTICA GRADI Minimo a 20 anni di servizio Aumento per ogni anno di servizio utile Massimo a 32 anni di servizio utile Primo aviere e aviere scelto 2.100,— 50^— 2.700,— Aviere 1.800,— 50.— 2.400,— PENSIONI DI RIPOSO DEGLI ALLIEVI CARABINIERI, DEGLI ALLIEVI GUARDIE DI FINANZA E DEGLI ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA GRADI Minimo a 20 anni di servizio Aumento per ogni anno di servizio utile Massimo a 25 anni di servizio utile Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza ed allievo guardia di pubblica •sicurezza 2.000,— 110.— . 2.550.— . e Ordine Generale N. 54 B UFFICI COMUNALI RECLAMI PER GLI AFFITTI E COMMISSIONI D’APPELLO DI ZONA PER GLI AFFITTI — SUPPLEMENTO ALL’ORDINE GENERALE N. 34 ATTESO che l'Ordine Generale No. 54 di data 7 maggio 1946 dispone ¡per lo aumentoi ed (il controllo degli affitti in -quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata «Territorio»); ATTESO che l’articolo IV del predetto Ordine Generale prevede la istituzione degli uffici reclami per gli affitti, presso l'ufficio alloggi in ciascun Comune del Territorio, per esaminare e deciderere tutte le questioni che potranno sorgere dall'applicazione te l’osservanza del predetto Ordine Generale; ATTESO che .si ritiene opportuno e necessario di completare le predette disposizioni ed inoltre di istituire le Commissioni d'appello per gli affitti per ciascuna Zona del Territorio, allo scopo di esaminare e decidere gli appelli relativi alle decisioni prese dagli uffici comunali reclami per gli affitti, Io, ALFRED C. BOWtMAlN, Colonnello J. A. G. D.( Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ordino: ARTICOLO I Uffici reclami per gli affitti SEZIONE U Col presente Ordine vengono istituiti gli uffici reclami per gli affitti, presso l'ufficio ¡alloggi di ciascun comune del Territorio. Gli uffici reclami per gli affitti, come qui di seguito disposto esamineranno e decideranno su tutte le questioni che potranno sorgere in relazione all'Ordine Generale No. 54 di data 7 maggio 1946, intitolato «Aumento e Controllo dei canoni locatizi». SEZIONE 2; Nei Comuni con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, il Presidente del Comune eserciterà le funzioni demandate aH'ufficio reclami per gli affitti. SEZIONE 3: a) In tutti gli altri ¡Comuni del Territorio, fatta eccezione per il Comune di Trieste, gli uffici reclami per gli affitti ¡saranno formati da un Presidente e da due membri nonché da un sostituto presidente e da due membri supplenti, i quali ¡saranno nominati dal Presidente del Comune previa approvazione da parte del Governo Militare Alleato. b) Il Presidente ed i-1 sostituto presidente dovranno essere avvocati. c) Un ¡membro ed un membro supplente dovranno essere proprietari d immobili siti nel Comune. d) Un membro ed un membro supplente dovranno essere affittuari abitanti nel Comune. e) Ogni caso dovrà essere esaminato dal Presidente o dal suo ¡sostituto, dal membro proprietario d’immobili o dal suo supplente, nonché dal membro affittuario o dal suo supplente. f) Il Presidente designerà per ogni singolo caso i membri ed i membri supplenti. SEZIONE 4: a) ¡L’ufficio' reclami per glij affitti per il Comune di Trieste funzionerà e consisterà di due sezioni aventi uguali poteri denominate Sezione No. 1 e Sezione (No. 2 dell'ufficio reclami per gli affittii per il Comune di Trieste. b) Ogni Sezione consisterà di un ¡Presidente, di due membri, di un ¡sostituto presidente e di due membri supplenti, che verranno nominati dal Presidente del Comune di Trieste, previa approvazione del Governo Militare Alleato, c) Il Presidente ed il sostituto presidente di ciascuna Sezione dovranno essere avvocati. i j j d) Un membro ed un membro supplente di ciascuna Sezione dovranno essere proprietari d’immobili siti nel Comune di Trieste. e) Un membro ed un membro supplente di ciascuna Sezione dovranno essere affittuari, abitanti nel Comune di Trieste. f) Ogni caso dovrà essere esaminato dal Presidente o dal sostituto presidente della Sezione, dal membro proprietario d'immobili o dal supplente e dal membro affittuario o dal suo supplente. g) L’assegnazione dei casi alle Sezioni sarà fatta dal Presidente della Sezione No. 1 il quale eserciterà la vigilanza ed i controllo generale su entrambe le Sezioni. h) Il Presidente di ciascuna Sezione alla quale un caso sia stato assegnato designerà quali membri o loro supplenti debbano trattare il caso stesso, ARTICOLO II Commissioni d'appello di Zona per gli affitti SEZIONE 1: Col presente Ordine viene costituita una Commisione d'appello di Zona per gli affitti in ciascuna Zona del Territorio' presso gli uffici della Commissione prezzi di Zona, da nominarsi dal Presidente di Zona previa approvazione del Governo Militare Alleato. ¡SEZIONE 2: a) Ciascuna Commissione d'appello di Zona per gli affitti sarà formata da un magistrato quale Presidente e da un altro magistrato quale sostituto presidente da proporsi al Presidente di ¡Zona dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste, nonché di 4 altri membri e 4 membri supplenti, b) 2 membri e 2 membri supplenti dovranno rappresentare i proprietari di immobili della Zona. c) 2 membri e 2 Smembri supplenti dovranno rappresentare gli affittuari della Zona. d) Ogni caso dovrà essere esaminato dal Presidente o dal sostituto presidente, da due membri proprietari d'immobili o dai loro supplenti, nonché da due membri affittuari o dai loro supplenti. e) Il Presidente designerà per ogni singolo caso i membri ed i membri supplenti. a) La Commissione d'appello di Zona per gli affitti avrà la funzione di esaminare gli appelli dalle decisioni degli uffici Comunali reclami per gli affitti di ciascuna specifica Zona. bi laii appelli debbono essere inoltrati alle Commissioni entro 15 giorni dalla notifica della decisione emessa dall'ufficio reclami per gli affitti. cì Le decisioni della Commissione d'appello di Zona per gli affitti sono definitive. ARTICOLO III Poteri e procedura SEZIONE 1: Gli uffici Comunali reclami per gli affitti e le Commissioni d'appello di Zona per gli affitti decideranno ciascun caso in conformità con le disposizioni contenute nell'Ordine Generale No, 54 in base ai principi di diritto e di equità. (SEZIONE 2: Gli uffici reclami per gli affitti e le Commissioni d'appello di Zona per gli affitti avranno i seguenti poteri: a) assumere il personale occorrente per il disbrigo delle funzioni loro demandate; b) adottare norme di procedura non ¡contrarie all'Ordine Generale No. 54 ed al presente Ordine, Tali norme avranno efficacia dopo l'approvazione da parte del Governo Militare Alleato; c) citare testi e (ricevere giuramenti; ordinare la produzione e l'ispezione di contratti d'affitto, ed altri contratti o documenti rilevanti, promuovere ispezioni ed investigazioni ed in generale esercitare tutti gli altri poteri conferiti dal Codice di Procedura Civile ai magistrati. SEZIONE 3: Ai membri degli uffici reclami per gli affitti e delle Commissioni d'appello di Zona per gli affitti spetteranno i compensi che verranno stabiliti dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO IV Sanzioni in caso di violazione La violazione di qualsiasi disposizione del presente Ordine costituisce reato giudicabile davanti ai Tribunali civili in conformità all'art, 650 del C. P, ARTICOLO V Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 15 giugno 1946. ij Ordine Generale N. 60 REVISIONE DELLE CARRIERE DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Ritenuta la necessità di abrogare nella parte della Venezia Giulia ammini-nistrata dal Governo 'Miitare Alleato (qui di seguito denominata il «Territorio») certi privilegi di carattere fascista relativi alle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, nonché di rivedere le carriere di quei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono licenziati o altrimenti danneggiati per ragioni di carattere politico. Io, ALFRED C. BOWiMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli affari civili, ordino : quanto segue: PARTE I ABOLIZIONE DI PRIVILEGI DI CARATTERE FASCISTA ARTICOLO I Abrogazione di disposizioni di legge SEZIONE 1: Tutte le disposizioni di legge, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello -Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti pubblici sono abrogate. Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrare in vigore diel presente Ordine, sono revocati i riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza alle disposizioni abrogate con il precedente comma. SEZIONE 2: Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime. SEZIONE 3: Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui alla Sezione 1 sono abrogate. Sono altresì abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amminisrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati. Sono abrogati l'art, 9 del R. decreto 6 gennaio 1942 No. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da; attribuire nelle promozioni conferibili in base all’art, 8 del Reg. decreto medesimo. SEZIONE 5: Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o incompatibili con le norme del presente Ordine. ARTICOLO II Sospensione di scrutini e revisioni delle graduatorie di merito SEZIONE 1: - 1) Gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano1 conseguito promozioni ai gradi i8° di gruppo A, 9°di gruppo B e 11° di gruppo- C, con abbreviazioni di periodi di servizio prescritti (a) per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero (b) per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate nelle sezioni 1 e 3 dell'articolo I di questo Ordine, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che ¡abbiano raggiunto l'anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo più alto grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità. 2} La disposizione contenuta nel paragrafo 1 di ¡questa Sezione lascia salve le retrocessioni ai ruoli di provenienza disposte dalle Commissioni di Epurazione nel caso di indebiti / avanzamenti o di preferenza nei concorsi per titoli fascisti. 3) La sospensione degli scrutini di cui al paragrafo 1 di questa Sezione non si applica in favore di coloro che essendo stati scrutinati per le promozioni, siano ¡stati) pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità non abbiano conseguito la idoneità, nonché di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio. SEZIONE 4: Salve le retrocessioni e restituzioni nei ruoli di provenienza menzionate nella sezione precedente, coloro i quali nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito. ¡contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del R decreto 30 dicembre 1923, No. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per_benemerenza fascista previste dal paragrafo III ¡del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, No. 27, e siano ¡stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo di anzianità secondo l’ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati, A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino collocati innanzi alle persone già promosse per 1 attribuzione dei coefficieni predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni della Sezione 1 dell art. VII di quest'Ordine. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine. INEFFICACIA GIURIDICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI SOTTO L’IMPERO DEL SEDICENTE GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA SEZIONE 1: Sono privi d'efficacia giuridica tufi i provvedimenti emessi ¡dal cosidetto Governo della Repubblica Sociale ¡Italiana concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato oppure di enti ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento. SEZIONE 2: I provvedimenti specificati nella ¡sezione 1 di questo articolo possono essere dichiarati validi con atto del ¡Governo Militare Alleato, nei casi in ¡cui la nomina la carriera e la cessazione dal servizio risultino conformi alle leggi in vigore all'8 settembre 1943. Il riconoscimento di tali provvedimenti può però essere limitato a determinati effetti. PARTE II RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E PARASTATALI E CONTROLLATI DALLO -STATO, GIÀ’ LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI ARTICOLO IV Riammissione in servizio dei dipendenti già licenziati per motivi politici SEZIONE 1: Gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli Enti locali, degli Enti parastatali comunque costituiti e denominati, e in genere degli Enti ed Istituti idi diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela o vigilanza dello Stato, nonché gli appartenenti alle azioni dipendenti da dette Amministrazioni o da detti Enti o dalle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici dal Governo fascista o fascista repubblicano, saranno su loro domanda riammessi ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio. ¡SEZIONE 2: La riammissione in servizio prevista dalla Sezione precedente è ammessa anche nei casi in cui siano adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. SEZIONE 3: ¡Nel caso di amministrazioni i cui ordinamenti prevedano limiti massimi di età varianti a seconda del grado posseduto dai propri dipendenti, il requisito dell età per la riammissione è valutato in relazione al grado che il dipendente| avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1 luglio 1945 qualora la domanda di riammissione di cui alla Sezione 1 di questo articolo sia presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine; da sei mesi prima della data di presentazione della domanda se la stessa è presentata dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine, t ARTICOLO V Valutazione delle condizioni delle persone licenziate per motivi politici SEZIONE 1: Agli effeti del precedente articolo si considerano dispensati o licenziati per motivi politici: a) coloro che si siano rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista; b) coloro che siano stati privati dell'impiego in seguito a condanna penale per reati; politici o assegnazione al confino di polizia per motivi politi; c) coloro che possono dimostrare che la dispensa dal servizio o il loro licenziamento sia dovuto esclusivamente a motivi politici, SEZIONE 2: , La valutazione delle) condizioni di cui alla sezione precedente è affidata ad una Commisiione di Zona, nominata da ciascun Presidente di Zona, presieduta da esso o dal vicepresidente da esso delegato, e composta di quattro membri dei quali due magistrati deH'Ordine giudiziario designati dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste, un funzionario designato dall'Intendente di Finanza ed il capo dell’Amministrazione o dell'Ufficio dal quale l'interessato fu licenziato o dispensato. ARTICOLO VI Domande di riammissione in servizio Le domande di riammissione (in servizio di cui all’art. IV di quest'Ordine devono essere presentate alle singole Amministrazioni dalle quali i richiedenti siano stati dipendenti entro un anno dalla conclusione della pace. Le Amministrazioni ¡stesse provvederanno a trasmetterle entro un mese dalla presentazione alla Commissione stabilita ¡nell'articolo V sezione 2 di quest'Ordine, la quale si pronuncierà in merito entro i successivi trenta giorni. La pronuncia, contro la quale non è dato ricorso, dovrà essere immediatamente comunicata aH'Amministrazione interessata per l'esecuzione. ARTICOLO VII Condizioni dei riammessi in servizio SEZIONE 1: I riammessi in servizio riprenderanno nelle rispettive Amministrazioni il grado ed il posto di anzianità ¡nel grado, che possedevano al momento dell allontanamento dal servizio. Nel termine di sei mesi dalla rispettiva riassunzione le Amministrazioni esamineranno la posizione individuale dei riammessi in servizio e vaglieranno le loro attitudini, agli effetti delle eventuali promozioni, che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire su esami di idoneità o per anzianità congiunte al merito qualora fossero rimasti in attività di servizio. Tali ¡promozioni che non possono aver luogo, in ogni caso, per gradi superiori ja quelli rivestiti alla data del presente Ordine dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, possono essere conferite anche in soprannumero. La posizione di coloro che non avessero potuto conseguire le promozioni di cui al comma precedente sarà riesaminata successivamente quanto ciò sarà ordinato dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 2: I funzionari riassunti in base al presente Ordine potranno essere tenuti in soprannumero agli organici attuali, fino al riassorbimento nei ruoli. SEZIONE 3: Nei casi di sopravvenuta sopressione o di tramutamento di uffici sarà applicato alle persone riammesse in servizio il trattamento adottato per il personale in servizio al tempo della soppressione o del tramutamento. SEZIONE 4: Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in Servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto. SEZIONE 5: Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo deiramministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche ¡se di grado inferiore. In ogni caso è corrisposto alle persone riammesse in servizio il trattamento economico competente per il grado già rivestito. SEZIONE 6: La riammissione in servizio dei professori ordinari dell' Università di Trieste, ai sensi della sezione 1 dell'articolo IV del presente Ordine deve aver luogo nella cattedra alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università. Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è, disposta con criteri analoghi; ma nei casi di assoluta impossibilità essi possono essere destinati ad una sede viciniore della stessa importanza, ARTICOLO Vili Revisione della carriera dei dipendenti non promossi perchè non iscritti al P. N. F. La ricostruzione della carriera prevista dalla Sezione 1 dell'art. VII deve essere effettuata dall'Amministrazione anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perchè non iscritti al soppresso partito fascista o perchè puniti disciplinarmente per motivi esclus-ivamente politici da detto partito. Le promozioni previste dal precedente ¡comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in ¡vigore del presente Ordine. Nello stesso termine ¡deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regimi fascista. Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il ¡dipendente abbia su- bìto ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma. I comma 1 e 2 del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1945, No. 1405, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe. ARTICOLO IX Trattamento economico dei dipendenti promossi o riassunti SEZIONE U Le promozioni conferite ai sensi degli articoli VII e Vili del presente Ordine sono disposte con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera. Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione ideila carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione. SEZIONE 2: ¡Per il periodo intercorso tra la data della dispensa o licenziamento e quella della riassunzione al personale riammesso in servizio non spetta alcuna retribuzione o alcun indennizzo salvo quanto disposto nella sezione 4 dell’articolo IV del presente Ordine. Tale periodo è tuttavia computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza. Nessuna ritenuta dev'essere operata, relativamente al periodo anzidetto, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio. / ARTICOLO X Trattamento economico dei dipendenti già licenziati per motivi politici, che non possono essere riammessi in servizio per ragioni d’età o di sopravvenuta inabilità SEZIONE U Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o razziali, e non possono essere riammessi in servizio perchè non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di (quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi delTart, VII Sezione 1, considerando utile a tal fine: il -periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quei'a del raggiungimento del limite di età o a quella cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti .se fossero rimasti in attività di servizio. SEZIONE 2: Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilità, ove spetti. La pensione concessa ai sensi (dei precedenti comma ha effetto dal 1 luglio 1945. SEZIONE 3; Quando non risulti espressamente dalla motivazione dell'Ordine di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe) luogo per motivi politici, 1 accertamento di (questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici. Provvedimenti a favore dei dipendenti non di ruolo SEZIONE li I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la ¡sistemazione in ruolo, in base a norme speciali perchè non iscritti al partito fascista, possono (a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine), essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, semprechè ¡si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio, SEZIONE 2: La valutazione delle condizioni stabilite nella precedente sezione è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La Commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall’interessato. La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze. SEZIONE 3: G)i avventizi che, anteriormente al 25 luglio 1943 sono stati allontanati dal servizio dal cessato regime per comportamento ad esso contrario, sono riammessi a domanda ¡da proporsi ai sensi dell'articolo VI di quest'Ordine, ma nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, con la ¡qualifica (già rivestita, neffamministrazione dalla (quale dipendevano. SEZIONE 4: Le riassunzioni sono disposte anche in soprannumero rispetto ai contingenti stabiliti per le singole amministrazioni, salvo riassorbimento con le successive vacanze. SEZIONE 5: Il periodo intercorso tra la data dell'allontanamento e quella della riassunzione! viene computato soltanto agli effetti dell'indennità spettante, a norma delle disposizioni vigenti, in caso; di licenziamento. Per i reduci dai campi di prigionia o d'internamento il termine per proporre la domanda di cui al comma primo di questa Sezione decorre dalla |data del rientro nel Territorio, se posteriore a quella predetta. SEZIONE 6: Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data della riammissione in servizio, che! deve essere disposta entro un mese dalla data della presentazione della domanda. ARTICOLO XII Data di entrata in vigore del presente Ordine Il presente Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 27 maggio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 61 AMMASSO DEI CEREALI Dato che nelle attuali condizioni è indispensabile che gli agricoltori unitamente a tutti gli altri cittadini si assumano la piena responsabilità degli approvvigionamenti di carattere essenziale per la popolazione di quelle parti della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze Alleate (in seguito chiamate il «Territorio») ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Tutto il frumento, la segala, l’orzo, il granoturco ed il riso non pilato raccolti da qualsiasi persona durante l’anno 1946, eccetto quei quantitativi che possono essere trattenuti in base aH'autorizzazione del presente Ordine o che possono essere distribuiti in conformità alle norme sul razionamento, saranno consegnati ai «Granai del Popolo», secondo quanto qui di seguito disposto. ARTICOLO II SEZIONE 1. — Tutti i conduttori di aziende agricole e tutti gli' altri produttori (qui di seguito denominati produttori cerealicoli), .sono obbligati a denunciare le colture cerealicole della propria azienda o fattoria. Tale denuncia sarà fatta presso gli uffici dell’U.G.S.E.A. del Comune ove ha sede la Centrale dell’azienda secondo le modalità, condizioni ed entro il termine stabilito dall’Ispettorato Territoriale dell’Agricoltura e che saranno rese pubbliche dai sopradetti Uffici Comunali. SEZIONE 2. — Le denuncie saranno fatte entro il 5 giugno 1946. L’omissione di tale denuncia costituisce reato. SEZIONE 3. — I conduttori di aziende agricole cerealicole ordinate a mezzadria, o a colonia parziaria sono tenuti a specificare l’ordinamento colturale dei singoli poderi a mezzadria per conto del colono o del mezzadro e tali ordinamenti conterranno tutti i dati richiesti dal presente Ordine. SEZIONE 4. — Ogni conduttore o mezzadro che occulti o fornisca informazioni non corrispondenti ai fatti sarà passibile di denuncia in conformità, alle disposizioni del presente Ordine. ARTICOLO III ' Tutto il frumento, orzo, granoturco e segala fin dal momento del raccolto a quello dopo la trebbiatura saranno tenuti in custodia per conto dell’ U.C.S.E.A. dal produttore cerealicolo o da chiunque tenga il prodotto e non saranrio asportati dai depositi autorizzati ad eccezione di quanto qui di seguito stabilito. Qualsiasi contratto stipulato per l’acquisto di tali cereali in erba è da considerarsi nullo ai sensi delle vigenti leggi. I quantitativi di cereali destinati alla semina, al consumo familiare del produttore, del personale dipendente dall’azienda produttrice ed all’alimentazione del bestiame, come qui sotto specificato sono esenti dalle restrizioni di cui all’articolo precedente. I quantitativi tenuti a disposizione del produttore cerealicolo per gli scopi sopra accen" nati non possono essere comperati, venduti o ceduti. Qualsiasi eccedenza su tali quantitativi insieme con tutti i cereali ritenuti, se in grano o in farina, sono da consegnare ai «Granai del Popolo». Le persone' aventi diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto sono i seguenti : 1) Trattenute di frumento per il consumo familiare. Possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di frumento prò capite perle categorie qui di seguito specificate: a) I conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, proprietari od enfìteuti od usufruttuari od affittuari compresi i conduttori di benefici parrocchiali quali conduttori in economia od a mezzadria od a colonia parziaria od in compartecipazione che esercitino direttamente e continuatamente la conduzione dell’azienda : q.li 1.80 di frumento per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia conviventi a carico. b) Conduttori coltivatori manuali di' aziende cerealicole di qualsiasi categoria, per sè e per ciascuna delle persone conviventi a carico: q.li 2.40 per persona. c) Coloni parziari compateeipanti di aziende cerealicole, per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia conviventi a carico : q.li 240 per persona-, d) Convivenze che conducono direttamente aziende cerealicole in qualsiasi veste giuridica : q.li 2.40 per ciascuno dei membri conviventi che prestano la loro opera manuale continuatamente per la coltivazione dei terreni ; q.li 1.80 per ciascuno dei membri che presti continuatamente opera direttiva. I Parroci e gli Ordini Religiosi potranno trattenere, sui quantitativi raccolti per decima o per questua, fino a q.li 1.80 per ciascun membro. e) Spigolatori, fino a q.li 1.80 di frumento per ciascuno spigolature previamente autorizzato dall’U.C.S.E.A. f) Salariati fissi e traccianti di aziende cerealicole il cui contratto preveda il compenso in natura, per sè e per ciascun membro dei familiari viventi a carico, fino a q.li- 2.40 per persona. g) Coloni parziari, compartecipanti, salariati fissi e braccianti stabilmente occupati in aziende agricole il cui contratto preveda il compenso in natura : q.li 2.40 per persona. h) Per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che esplichino stabilmente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecnico-amministrative, di concetto e d’ordine : q.li 1.80 per ogni dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia viventi a carico. i) Per l’integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi assunti presso le aziende cerealicole per l’esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di frumento sulla produzione complessiva notificata per il conferimento all'ammasso ai . sensi dell’articolo 7 del presente Ordine : Per quantitativi fino a 200 q.li: Kg. 5 per q.le » » oltre i ‘200 » e fino a 500q.li: Kg. 3.5 per q.le » » » i 500 » Kg. 2 per q.le. 2) Trattenute di granoturco, segala ed orzo per il consumo familiare. In sostituzione totale o parziale di frumento possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali : Granoturco, in ragione di q.li 1.50 per ogni q.le di frumento Orzo, » » » » 1.30 » » » » » Segala, » » » » 1.10 » » » » » 3) Militari congedati. E’ consentita la retrocessione dai Granai del popolo della quota di spettanza per il fabbisogno del militare congedato avente diritto alla trattenuta semprechè la quota stessa sia stata precedentemente conferita ai detti granai. 4) Trattenuta per le semine. I quantitativi massimi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori cerealicoli per le semine sono stabiliti nelle seguenti misure per ogni ettaro: frumento di varietà precoce ..... q.li 2.20 grano di varietà tardiva....................» 1.80 orzo per produzione di granella .... » 1.50 orzo per erbai . . ...... » 1.80 segale per produzione di granella .... » 1.60 segale per produzione di foraggio .... » 2.00 granoturco per produzione di granella ... » 0.60 granoturco per la produzione di foraggi . . . » 1.60 5) Trattenute per usi zootecnici. I produttori Iranno facoltà di trattenere per usi zootecnici i seguenti quantitativi massimi di granoturco: a) maiali adulti in allevamento stallino . . . q.li 4.00 b) scrofe in allevamento stallino .... » 5.00 In sostituzione del granoturco è consentita una trattenuta di orzo, per l’alimentazione zootecnica, in ragione di Kg. 00 per ogni q.le di granoturco. 6) Proprietari di fondi dati in affìtto o in enfiteusi. I produttori e detentori temporanei dei cereali di cui all’art. I hanno l’obbligo di custodirli e rispondono dell’osservanza del vincolo sino al conferimento ai «Granai del popolo». Successivamente alla consegna essi sono sottoposti al controllo degli organi e degli uffici preposti da questo Governo Militare Alleato. ARTICOLO VI SEZIONE 1. — Gli Ispettorati dell’Agricoltura di Zona provvederanno tramite gli uffici locali dell’U.C.S.E.A. a) all’accertamento delle superflui investite a cereali ; b) alla determinazione delle produzioni coseguite ; c) alla determinazione delle trattenute di diritto; SEZIONE *2. — Gli accertamenti di cui sopra verranno fatti in conformità alle disposizioni dell’Articolo II. SEZIONE 3. — Per la revisione e la verifica delle denunce gli Uffici dell’U.C.S.E.A. hanno facoltà di eseguire controlli e sopraluoghi nelle aziende produttrici, nei locali di conservazione autorizzati, nonché di fare obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso i propri uffici. SEZIONE 4. — Contro le determinazioni degli Uffici dell’U.C.S.E.A. i produttori cerealicoli come pure gli altri interessati cui si riferisce il presente Ordine possono presentare ricorso all’Ispettorato dell’Agricoltura di Zona entro dieci giorni dalla data della notifica del vincolo. ARTICOLO VII Appena accertati, nei modi di cui agli articoli precedenti, la produzione, le trattenute ed il vincolabile per l’ammasso, sarà notificato per iscritto all’U.C.S.E.A. ai produttori cerealicoli ed a mezzo di pubblicazioni nell’albo comunale, la quantità di cereali che, al netto delle trattenute riconosciute per legge, dovrà essere conferita all’ammasso. ARTCOLO Vili I quantitativi di cereali soggetti all obbligo di conferimento ai sensi dell’Art. 7 dovranno essere conferiti ai «Granai del poolo» in conformità alle istruzioni da emanarsi dall’Ispettorato dell’Agricoltura. II rilascio del relativo bollettino di conferimento avrà luogo anche nel caso che il prodotto, con l’approvazione dell’U.C.S.E.A.,# resti temporaneamente in deposito presso gli stessi produttori o detentori anziché essere materialmenté trasferito nei magazzini del «Granai del popolo». ARTICOLO IX Il Consorzio Agrario viene col presente Ordine riconosciuto quale ente esclusivo per l’acquisto e per la gestione dei «Granai del popolo» per conto del Governo Militare Alleato rispetto a tutti i cereali indicati nel presente Ordine. Nesssun produttore o altro detentore di tali cereali può venderli od altrimenti disporne salvo che al Consorzio Agrario. Qualsiasi persona fìsica o giuridica diversa dal predetto Consorzio che acquisti od accetti la consegna dei suindicati cereali da qualsivoglia produttore o detentore commette reato. Il prezzo base del frumento » » » segale » » dell’orzo vestito » » » mondo fissato in Lire 2.250 al q.le » » » 2.250 » » » » » 1.755 » >; » » 2.375 » » I seguenti premi verranno corrisposti per il conferimento anticipato ai «Granai del popolo» : a) per i quantitativi conferiti entro il 10 giugno Lire 600 al q.le b) » » » » 20 » » 500 » » c) » » » » 30 » » 400 » » d) » » » » 10 luglio » 30C » » Il prezzo del granoturco sarà fissato dal Governo Militare Alleato in un successivo avviso pubblico. * ABTICOLO XI Il coferimento completato in conformità agli Articoli precedenti libera i produttori ed i detentori di cereali da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all’Articolo VII per i quantitativi conferiti, e trasferisce all liuto di Ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto salvo le responsabilità per custodia per conto dei Consorzi Agrari di Zona. ABTICOLO XII Gli Ispettorati dell’Agricoltura di Zona sono autorizzati a svincolare i quantitativi di frumento da riproduzione necessari secondo le disposizioni vigenti relative a questo tipo di grano espressamente selezionato. Tutti i produttori di cereali che desiderino di effettuare il cambio del proprio prodotto, seme con il migliore grano da riproduzione fornito da Stabili-menti a ciò autorizzati, debbono conferire ai «Granai del popolo» un corrispondente quantitativo trattenuto per le semine sulla produzione dell’azienda. ABTICOLO XIII I prezzi da pagarsi ai conferenti all’atto della consegna sono fìssati per prodotto secco’ sano, reale e mercantile, consegnato franco al più vicino posto di ammasso, senza tela, al netto di qualsiasi spesa inerente all’organrzazione ed alla gestione dei «Granai del popolo». ABTICOLO XIV Chiunque non agisca in conformità alle disposizioni del presente Ordine od altrimenti violi le stesse, o faccia delle denuncie false od incomplete commette reato e, se riconosciuto responsabile da un Tribunale Militare Alleato, sarà punibile con pena pecuniaria o detentiva od entrambe a seconda della decisione del Tribunale stesso; in seguito a tale dichiarazione di responsabilità il Tribunale potrà in sostituzione od in aggiunta a qualsiasi altra pena disporre la confisca a favore del Governo Militare Alleato di tutti i cereali costituenti l'oggetto del reato- ABTICOLO XV Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 17 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 128 MODIFICAZIONI ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAYORQ IN AGRICOLTURA Ritenuto giusto e necessario disporre un aumento della misura delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura ed estendere a tutti i lavoratori agricoli il diritto all'assistenza sanitaria nella Venezia (Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»); , ( Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Nuova misura delle indennità per infortunio sul lavoro in agricoltura SEZIONE L La misura delle indennità spettanti entro il Territorio ai lavoratori dell'agricoltura per gli infortuni sul lavoro verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 è quella fissata nella tabella allegata al presente Ordine, (SEZIONE 2r La tabella ammessa al D, L. L. 23 agosto 1917, No. 1450 e modificata dalla Legge 24 marzo 1921 No. 297 e dal D. L, Il febbraio 1923, No, 432 è pertanto abrogata. SEZIONE 3: Le indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte sono maggiorale di un decimo quando vi siano figli minori degli anni 15 in numero da uno a tre e di due decimi quando i figli minori siano più di tre. SEZIONE 4; Nel caso di morte la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto, a norma dell'art, 11 del D, L. L. 13 agosto 1917, No. 1450, sarà fatta dopo l’eventuale aggiunta dei decimi di cui alla sezione precedente. SEZIONE 5: Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura dell'indennità agli uomini. ARTICOLO II Pagamento delle indennità SEZIONE 1: Le indennità sono pagate in capitale e sono trattenute dall'Istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di Lire 2.500.— all anno per gli uomini e di Lire 1.800.— per le donne. SEZIONE 2: La rendita vitalizia di cui alla Sezione 1 del presente articolo è stabilita in conformità della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, approvata col R. D, 3 ottobre 1922, No, 1403. ARTICOLO III Facoltà dell’Istituto assicuratore L'Istituto assicuratore, qualora ritenga di far uiso della facoltà consentita dal-lultimo comma dell'articolo 11 del jD, L. L. 23 agosto 1917, No, 1450, tratterà la metà delle indennità liquidate. Le somme così trattenute frutteranno il 5% di interesse, che sarà corrisposto a decorrere dalla data di accettazione della liquidazione fino al compimento del biennio dal giorno dell'infortunio o fino alla definizione del giudizio di revisione, , ARTICOLO IV Sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali Alla lettera c) dell’art. 1 del D. L. L. 23 agosto 1917, No. 1450 è sostituita la seguente: ' t c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a L. 150,—, calcolando l'anno 1 per 300 giorni lavorativi. ARTICOLO V Assistenza sanitaria SEZIONE 1: , L'Istituto assicuratore nei casi di infortunio sul lavoro e salvo quando dispongono gli articoli 33 e 34 del R. lD. 17 agosto 1935, No. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, è tenuto a prestar^ a proprie spese( le cure mediche é chirurgiche necessarie per tutta la durata della invalidità temporanea e anche dopo la guarigione chirurgica, ifino al ricupero della capacità lavorativa del lavoratore assicurato. SEZIONE 2: Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 36 del citato R. D. 17 agosto 1935, No. 1765, si applicano anche ai casi considerati dal presente articolo. SEZIONE 3: Le cure di cui alla Sezione 1 del presente articolo sono dovute agli assicurati di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del D. L„ L. 23 agosto 1917, No. 1450, nonché a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo purché si trovino in stato di bisogno. SEZIONE 4: Agli infortuni di tale categoria che non si trovino in stato dii [bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche, chirurgiche e protetiche nella stessa misura che l'Istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse. ARTICOLO VI Speciali cure mediche e chirurgiche per il riacquisto della capacità lavorativa SEZIONE 1: L'Istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione dell'indennità, può disporre che l’infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, (quando siano ritenute utili per la resturazione della sua capacità lavorativa. SEZIONE 2: Durante il periodò delle cure e fin quando 1 infortunato non possa attendere al proprio lavoro, 1 Istituto assicuratore liquida 1 indennità per l'inabilità temporanea senza limitazione di durata, qualora si tratti di lavoratore di cui alla lettera a) 0 c) dell art. 1 del D. L. L. 23 agosto 1917, No. 1450 e sempre che il lavoratore stesso, per patto contrattuale, non abbia diritto a percepire per un determinato periodo di astensione dal lavoro e durante tale periodo, tutta la remunerazione o parte di questa non inferiore alla metà. SEZIONE 3: In caso di rifiuto deH'ihfortunato a sottostare alle cure di cui alla Sezione 1 del presente articolo sii provvede a norma dell'art. 32 del R. D. 17 agosto 1935, No. 1765. SEZIONE 4: Sono applicabili per gli atti operativi di cui alla Sezione 1 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 33 del precitato decreto. ARTICOLO VII Controllo delle cure SEZIONE i: ( L'Istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e idi disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'Istituto stesso, A tale fine i luoghi di cura presso i quali sono praticate le cure ed i medici privati devono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le ¡notizie ed elementi da esso richiesti. SEZIÓNE 2: In casi di contestazioni fra le parti di cui alla Sezione 1 di quest articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,o 3.o e 4.o dell art, 32 del R. D. 17 agosto 1935, iNoj 11765. ARTICOLO Vili Medici e stabilimenti di cura Se nel comune o provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall’Istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorità comunale e l'infortunato si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato, salvo quanto dispone il secondo comma dell'articolo 33 del R. D. 17 agosto 1934, No."l765. ARTICOLO IX Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine, entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato. Datato a Trieste, 24 maggio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. , Ufficiale Superiore per gli Affari Civili TABELLA DELLE INDENNITÀ’ PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA ETÀ’ DELLA VITTIMA DELL'INFORTUNIO Infortuni mortali: dai 12 ai 15 anni compiuti » 15 » 23 » » ». 23 » 55 » » » 55 » 65 » » rtuni che producono inabilità dai 12 ai 15 anni compiuti » 15 » 23 » » » 23 » 55 » » » 55 » 65 » » Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisce di più del 15% l'attitudine di lavoro. Infortuni che producono inabilità temporanea. dai 12 ai 15 anni compiuti » 15 » 65 » » Indennità una volta tanto uomini donne 20.000 14.000 38.000 19.000 48 000 24.000 28.000 14.000 34.000 23.000 48.000 28.000 62.000 38.000 38.000 19.000 L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per 1' inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro. Indennità giornaliera uomini donne 15 30 15 20 GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 140 RISCOSSIONE DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE IMPOSTE SUI PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI x Visto l'Ordine No. 33 dd. 27 ottobre 1945 con il quale la denominazione dell’«Ente Italiano per il Diritto di Autore» (E. I. D. A.), con decorrenza dalla stessa data, veniva modificata in quella di «Società degli Autori ed Editori» (S.A.E.) in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamate «Territorio») ; Visto l’Ordine Amministrativo No. 31 dd. 2 marzo 1946 con il quale veniva nominato un Commissario Straordinario quale rappresentante legale ed amministrativo della «Società degli Autori ed Editori» S. A. E.) ; Attesa la opportunità di conferire alla «Società degli Autori ed Editori» (S. A.E.) l’in-carico della riscossione dei diritti erariali, imposte e contributi dovuti sulle entrate derivanti da pubblici spettacoli e trattenimenti in tutto il «Territorio», e Tincarieo della riscossione dei diritti d'autore derivanti sulla rappresentazione ed esecuzione di opere cadute in pubblico dominio ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : PARTE I ARTICOLO 1 Riscossioni dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e trattenimenti La «Società degli Autori ed Editori, Trieste» (S.A.E.) è autorizzata a continuare l’attività dell’«Ente Italiano per il diritto di Autore» (E.I.D.A.) per l’accertamento e la riscossione dei diritti erariali, imposte e contributi diversi dovuti secondo le disposizioni vigenti, sulle entrate dervanti da pubblici spettacoli e tratteuimenti, cinematografi, gare sportive e simili iniziative tenuti in tutto il «Territorio». PARTE II ARTICOLO 2 Compensi spettanti alla S.A.E.. e modalità di riscossione A titolo di compenso per l’incarico conferito alla Società degli Autori ed Editori essa lia diritto di trattenere una commissione suirammontare delle riscossioni nelle misure qui appresso indicate : a) 6 per cento sui diritti erariali dovuti sui pubblici spettacoli e trattenimenti, riscossi durante i sei mesi dal 1 marzo al 31 agosto; b) 4 per cento sui diritti erariali dovuti sui pubblici spettacoli e trattenimenti, riscossi durante i sei mesi dal 1 settembre all’ultimo febbraio; c) 3 per cento sulle riscossioni effettuate per l’esazione dell’imposta generale sull’entrata (R.D.L. 9 gennaio 1940 No. 2 e successive modificazioni). Tali compensi sono comprensivi di tutte indistintamente le spese occorrenti per la esecuzione del mandato. ARTICOLO 3 La liquidazione e la riscossióne dei diritti e contributi di cui all’art. 1 di quest’Om dine saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti, eventualmente integrate da norme emanate dai competenti organi del Governo Militare Alleato. Nei casi di gravi e manifeste frodi all’erario, di recidiva nell’identica infrazione o di mancato pagamento dei diritti erariali, gli organi della Società degli Autori ed Editori possono provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente Intendente di Finanza ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 gennaio 1929 No. 4. In ogni altro caso di infrazione o violazione delle norme di legge vigenti per l’esazione dei diritti, imposte e contributi di cui al presente Ordine, gli Agenti e gli Accertatoli della S.A.E. potranno richiedere direttamente l’intervento per i provvedimenti del caso, degli Organi della Polizia Civile che saranno tenuti a coadiuvarli .nell’espletamento del loro mandato. Della richiesta di intervento e dei provvedimenti adottati, dovrà essere data comunicazione alla Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato. ARTICOLO 4 La Società degli Autori ed Editori deve trasmettere al Governo Militare Alleato (Divisione di Finanza) un elenco completo dei Comuni del «Territorio» nei quali ha un proprio rappresentante con l’indicazione del suo nome, cognome ed indirizzo e la precisazione della circoscrizione entro la quale egli svolge le sue funzioni. Nei Comuni in cui non espleti le sue funzioni alcun rappresentante della Società degli Autori ed Editori, ovvero nei casi di temporaneo impedimento dell’agente competente, l'incaric0 della liquidazione e della riscossione dei diritti erariali, può venire assunto per delega dell’agente residente nel capolugo di Zona, dai Procuratori del Registro o da altri funzionari od agenti dell’Amministrazione Finanziaria. In tali casi i sopraindicati delegati, dopo aver detratto dall’introito totale la commissione spettante all’agente della S.A.E. che hanno sostituito, e le spese postali, verseranno il residuo all’Agente della S.A.E. dal quale hanno ricevuto la delega. PARTE III ARTICOLO 5 Pagamento e rendiconti delle somme riscosse Le somme che la S.A.E. incassa, in base a questo Ordine per conto del Governo Militare Alleato, devono essere versate alla Tesoreria Provinciale di Trieste, detratti i compensi di cui all’art. 2, entro il termine di un mese, successivo a quello dell’esazione. In caso di ritardato versamento la S.A.E. è tenuta a corrispondere gli interessi del 6 per cento per anno su tutti gli importi arretrati per il mese od i mesi precedenti. ARTICOLO 6 La S.A.E. ed i suoi organi sono obbligati a tenere distinta dalle altre loro attività di gestione, la contabilità relativa all’accertamento, riscossione e versamento dei diritti e contributi di cui al presente Ordine. ARTICOLO 7 La S.A.E. deve trasmettere al Governo Militare Alleato (Divisione Finanza) un rendiconto mensile degli incassi netti effettuati per conto del Governo Militare Alleato in base al presente Ordine. Tale rendiconto dovrà essere distinto per ciascun gruppo di spettacoli (ordinari, cinematografici e sportivi) e deve essere redatto in prospetti dai quali devono risultare gli. incassi effettuati in ciascun Comune. ARTICOLO S Per le riscossioni effettuate in base a regolari «borderò», la S.A.E. è tenuta a conservare le figlie di detti «borderò», per gli eventuali controlli del Governo Militare Alleato (Divisione Finanza) per quel periodo di tempo che verrà dallo stesso stabilito. Per le riscossioni di cui al presente Ordine, la S. A. E. è responsabile delle sanzioni che possono possono venire imposte ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile. ABTICOLO 10 Qualora non venga diversamente disposto, l’incarico di cui al presente Ordine si intende conferito alle stesse condizioni alla S.A.E. per la riscossione di tutti i diritti erariali, imposte e contributi sui pubblici spettacoli e trattenimenti che il Governo Militare Alleato ritenesse di stabilire in aggiunta, sostituzione, integrazione e modifica di quelli attualmente in vigore ed indicati all’art. 1. PARTE IV ARTICOLO 11 Riscossione dei diritti d’autore per conto della S.I.A.E. La Società degli Autori ed Editori (S.A.E.) Trieste, è autorizzata a continuare, secondo le norme di legge e le modalità vigenti, la riscossione dei diritti di autore e dei diritti demaniali sulla rappresentazione ed esecuzione di opere cadute in pubblico dominio, per conto e quale diretta rappresentante nel «Territorio» della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) in taso al mandato della stessa alla Società degli Autori ed Editori (S.A.E.) di Trieste in data Roma 30 aprile 19-16. PARTE V ARTICOLO 12 Funzioni degli organi della S.A.E. Gli importi incassati e trattenuti, quale compenso per gli incarichi di cui gli art. 1 e 2, saranno impiegati dalla Società degli Autori ed Editori (S.A.E.) per le spese e per il funzionamento del suo organismo amministrativo. Tuttavia fino a quando non sarà diversamente stabilito, l'impiego e l’utilizzazione degli importi suddetti eccedenti l’ordinaria amministrazione, verranno disposti su proposta del Commissario Straordinario dal Capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato. Fino a nuova disposizione gli importi stessi continueranno ad essere versati presso un Istituto di Credito, su conto corrente intestato alla Società degli Autori ed Editori (S.A.E.) e vincolato alla firma del Commissario Straordinario, il quale è autorizzato a disporre i pagamenti occorrenti per l’ordinaria amministrazione della S.A.E. secondo l’attuale sua amministrazione, con 1 obbligo di rendiconto contabile consuntivo mensile da presentarsi alla Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato entro il mese successivo a quello cui si riferisce. ARTICOLO 13 Per l’espletamento dei loro doveri, gli Agenti ed i Funzionari della S.A.E., muniti di appposito documento di legittimazione, durante le loro ispezioni avranno libero ingresso in tutti i locali di pubblici spettacoli, trattenimenti, manifestazioni teatrali, cinematografiche,, sportive eco., tenuti nel «Territorio». PARTE VI ARTICOLO 14 Entrata in vigore Il presente Ordine ha effetto nel Territorio dal giorno in cui sarà da me Armato. Dato a Trieste, il 12 giugno 194C. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 144 MODIFICAZIONE ALLA TARIFFA DEI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI, SULLE CORSE DEI CAVALLI E ALTRE COMPETIZIONI E SULLE SCOMMESSE Considerato che si ritiene opportuno modificare la tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli e altre competizioni e sulle scommesse in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Soppressioni di disposizioni di legge I R. D. L. 23 gennaio 1933, No. 10, convertito nella legge 8 giugno 1933 No. 894 e 1C aprile 1936 No.734, convertito nella legge 4 giugno 1936, No. 1248, il R. D. L. 5 novembre 1937 No. 1899, convertito nella legge 24 gennaio 1938, No. 26; gli articoli 4 e 14 del R. D. L. 10 marzo 1943 No. 86 convertito nella legge 28 giugno 1943, No. 609 sono abrogati. ARTICOLO II Stabilizzazione dei diritti erariali SEZIONE I: II diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie, anche se questi hanno-luogo nell’ambito di esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali, nelle mostre e fiere campionarie ed in altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 15 percento. SEZIONE II: Il diritto erariale ~ sugli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali, alle mostre e fiiere campionarie ed a altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 3 per cento. SEZIONE III: Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo è stabilito nella misura seguente : per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiore a Lire 5.—, 15 per cento. per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a Lire 5.—, 30 per cento. Sezione IV : Il diritto erariale sugli introiti lordi dei concorsi ippici e degli altri spettacoli sportivi è stabilito nella misura del 22 per cento. Sezione V : Il diritto erariale sugli introiti delle scommesse è stabilito nella misura del 6 per cento. Sezione VI : Sull’introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d’ingresso e di abbonamento alle C'rse dei cavalli, dei levrieri, alle regate, ai giuochi di palla e pallone, alle gare di tiro a volo e a a ogni altra gara o competizione di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, nelle quali vengono svolte scommesse, è dovuto un diritto erariale nella misura del 30 per cento. ARTICOLO ITI Riscossioni dei diritti erariali Sezione I : La riscossione dei diritti erariali di cui alla Sezione V, dell’articolo 2 del presente Ordine, dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. D. L. 10 marzo 1943 No. 86 è affidata alla Società degli Autori ed Editori in base all’Ordine No. 140. Sezione II : Coloro che sono autorizzati ad esercitare scommesse al totalizzatore e al libro, per le gare di qualsiasi genere, sono obbligati ad attenersi alle norme che saranno loro impartite dalla S. A. E. con l'approvazione dell’Intendente di Finanza, per l’emissione dei biglietti, la compilazione delle distinte giornaliere, per il libro delle distinte di incasso e per il registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti. Sezione III : E’ facoltà del rappresentante della S. A. E. di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell’inizio delle gare a garanzia del regolare pagamento del diritto erariale previsto dall’art. 2 del presente Ordine e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. D. L. 10 marzo 1943 No. 86. In caso di disaccordo fra il rappresentante della S. A. E. e l’interessato sull’ammontare della somma da depositare, tale ammontare è determinato dallo Intendente di Finanza. " Ove il deposito non venga effettuato nel termine stabilito dallTntendente di Finanza, questi ha la facoltà di proibire l'inizio delle gare o di sospenderne il corso. Sezione IV : Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali sulle scommesse deve essere effettuato per cura delle persone legalmente autorizzate entro cinque giorni da quello in cui hanno avuto termine le corse o gare mediante versamento diretto delle somme dovute presso la S. A. E. Sanzioni SEZIONE I: * Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse o di constatata frode o alterazione nella compilazione della distinta di incasso, l’Intendente di Finanza, su richiesta del rappresentante della S. A. E. provvede alla chiusura del campo in cui si svolgono le gare o di altro locale. SEZIONE II: La chiusura del campo può avere la durata di tre mesi ed il ricorso dell’A. M. G. avverso il provvedimento dell’Intendente non ha effetto sospeifeivo. SEZIONE III: Per ogni biglietto o riscontro per cui sia comunque mancato il pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da Lire 100. a Lire 300.— SEZIONE IV : Le violazioni di cui all'art. 3 Sezione II, sono punite: a) per l’uso di biglietti di dotazione difformi da quelle prescritte: con la pena pecuniaria da Lire 1.000.— a Lire 10.000.— ; b) per ogni biglietto venduto senza la preventiva punzonatura da parte della S. A. E.: con la pena pecuniaria da Lire 50.— a Lire 500.— ; c) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico : con la pena pecuniaria da Lire 1.000.— a Lire 10.000.— ; d) per la irregolare tenuta del registro medesimo: con la pena pecuniaria da Lire 500.— a Lire 5.000.—. ARTICOLO V Controllo Il G. M. A. allo scopo di esercitare il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, dell’imposta generale sull’entrata, e degli altri diritti di pertinenza dell’Erario, ha la facoltà di assegnare presso la S. A. E un funzionario dello Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari di Trieste. Il funzionario designato ha l’obbligo di eseguire la ricognizione delle partite di introito e li controllare la esattezza contabile delle riscossioni e dei versamenti. » ARTICOLO VI Entrata in vigore 11 presente Ordine entra in vigore nel «Territorio» il giorno nel quale sarà da me firmato. Dato a Trieste, li 10 giugno 1946. Ordine N. 146 RIPARAZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AD AZIONI BELLICHE ESISTENTI IN ZONE DEVASTATE, SENZA SPESE OD OBBLIGHI A CARICO DEI PROPRIETARI CONSIDERATO che ci sono Comuni o frazioni (in appresso chiamati per opportunità «Zone Devastate») nella parte della ^Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, nei quali tutti gli edifici o la gran parte di questi sono stati distrutti o rilevantemente danneggiati in seguito ad azioni belliche o da parte dei tedeschi o dei fascisti per rappresaglia contro attività di partigiani ; e CONSIDERATO che il Governo Militare Alleato si è assunta la riparazione o la ricostruzione di tutti o di parte dei fabbricati situati nelle dette Zone Devastate senza alcuna spesa od obbligo a carico dei proprietari sia per il pesente che per il futuro, e che intende continuare tale opera in futuro sulle stesse basi ; CONSIDERATO infine che i sottoelencati Comuni e frazioni di Comune sono già, stati dichiarati da parte del Governo Militare Alleato quali Zone Devastate nelle quali sono state o saranno eseguite riparazioni ad edifiici danneggiati in seguito ad azioni belliche senza alcuna spesa od obbligo a carico dei proprietari: CARESANA ; CASIGLIANO ; SELLA ; SAN DANIELE (del Carso) ; RIFEMBERGO (COMUNE) ; TOMASEVIZZA : COMENO (COMUNE) ; VOISSIZZA : MALI DOL ; RAN-ZIANO ; MERNA; RUBBIA : PREVACINA; MONTESPINO ; BIGLIA; SALCANO ; MON-CORONA; BOCC AVIZZA ; SAN PIETRO; MEDEAZZA ; C'EROGLIE ; MALCHINA; VI. SOGLIANO ; STANO VISCHIE ; SAGA; BRETTO DI SOPRA; OLTRESONZIA ; VILLA SVINA; VALDIROSE; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello •!.A.G.I)., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I Riparazione di edifìci in Zone Devastate, senza spese a carico dei proprietari SEZIONE 1: a) E’ col presente Ordine confermato e disposto che la riparazione o la ricostruzione di edifici da parte del Governo Militare Alleato in ciascuna delle Zone Devastate di cui sopra, già effettuata o da effettuarsi in futuro, sarà fatta a spese del solo Governo Militare Alleato senza alcun obbligo di qualsiasi natura a carico dei proprietari di sostenere o contribuire al costo della riparazione o di parte di questa presentemente o in futuro. b) Nè il Governo Militare Alleato nè qualsiasi altro ente potrà avanzare o far valere contro i proprietari degli edifici reclami di qualsiasi natura relativi al costo della riparazione o della ricostruzione o di parte di queste presentemente o in futuro. c) Nè il Governo Militare. Alleato nè qualsiasi altro ente potrà avere, nè presentemente nè in futuro, diritti" nei confronti dei proprietari degli immobili, sia pure a titolo di privilegio, ipoteca o altro, relativi al costo della riparazione o della ricostruzione o di parte di queste. SEZIONE 2: In aggiunta alle Zone di cui sopra altre potranno essere di volta in volta dichiarate Zone Devastate in conformità alle disposizioni che precedono; in tal caso si applicheranno tutte le disposizioni della Sezione 1 di questo Articolo alla riparazione o alla ricostruzione di edifici in tali Zone, compresa l'esenzione totale e permanente dei prorietari e degli immobili da ogni obbligo di sostenere o contribuire al costo della riparazione o della ricostruzione o di parte di queste. SEZIONE 3: La riparazione o la ricostruzione di edifici nelle Zone Devastate sarà effettuata nella misura ritenuta necessaria a renderli abitabili in conformità alle direttive da emanarsi in seguito dairUfficiale della Sezione Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato. AETICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 6 giugno 1916. ; ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i3 CORPO Ordine N. 147 SUPPLEMENTO ALL’ORDINE GENERALE No. 14, RIPARAZIONI DI EDIFICI DISTRUTTI O DANNEGIATI QUALE RAPPRESAGLIA CONTRO AZIONI DI PARTIGIANI E CONTRIBUTI AI PROPRIETARI CHE ABBIANO EFFETTUATO RIPARAZIONI ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ORDINE GENERALE No. 14 ATTESO che con l’Ordine Generale No. 14 deU’ll settembre 1945, sono state emanate disposizioni per la riparazione di edifici danneggiati in seguito ad azioni belliche, su richiesta dei proprietari degli stessi e per un contributo del 50% sul costo delle riparazioni da parte del Governo Militare Alleato, purché il massimo di detto contributo non acceda le lire 150.000.— per ogni progetto e senza olcun obbligo di qualsiasi specie di rimborsare tale contributo a carico dei proprietari di detti immobili, ATTESO che si considera opportuno e giusto di estendere il predetto Ordine Generale per provvedere alla riparazione di edifici distrutti e danneggiati dai tedeschi o dai fa scisti quale rappresaglia contro azioni di partigiani o per il contributo dato alla Causa Alleata dai proprietari degli stessi durante la lotta contro i tedeschi ed i fascisti ; ed, inoltre di disporre che il detto contributo del 50% sia corrisposto ai proprietari che abbiano riparato edifici danneggiati in seguito ad azioni belliche anteriormente all’en. trata in vigore dell’Ordine Generale No. 14, in quella parte della Venezia Giulia, amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civli, ordino: ARTICOLO I Contributo per riparazioni di edifici danneggiati o distrutti quale rappresaglia contro azioni di partigiani o per altri contributi dati alla Causa Alleata a) I proprietari nel Territorio di edifici d’abitazione privati, che furono danneggiati o distrutti dalle truppe o dalle forze di polizia tedesche o fasciste, quale rappresaglia contro azioni di partigiani o per il contributo dato da tali proprietari alla Causa Alleata durante la lotta contro i tedeschi ed i fascisti, possono presentare la domanda per l’assistenza nella riparazione di tali edifici in conformità all’Ordine Generale No. 14 e se tale domanda sarà approvata, gli stessi avranno diritto al contributo del 50% da parte del Governo Militare Alleato senza alcun obbligo di alcuna specie di rimborsare tale contributo, in conformità all’Art. VII di tale Ordine Generale. b) Tutte le altre disposizioni dell’Ordine Generale No. 14 e di benefici previsti dal- l’Art. IV dell’Ordine Generale No. 27 di data 28 novembre 1945 (Riduzione dei diritti spettanti ai notai) ; Ordine Generale No. 31 del 18 dicembre 1945 (Agevolazioni Tributarie) ed Ordine No. 48 del 18 dicembre 1945 (Certificati di proprietà da rilasciarsi dai Presidenti Comunali), si applicano alle domande ed alle riparazioni di cui sopra. ARTICOLO II Contributi per riparazioni eseguite anteriormente all’entrata in vigore dell’Ordine Generale No. 14 a) I proprietari che abbiano riparato od abbiano provveduto a far riparare fra il 15 giugno ed il 1 ottobre 1945, edifici privati d’abitazione danneggiati da azioni belliche o dai tedeschi o fascisti quale rappresaglia contro azioni di partigiani o per avere baili proprietari contribuito altrimenti alla Causa Alleata durante la lotta contro i tedeschi ed i fascisti, avranno diritto di ricevere il contributo del 50% dal Governo Militare Alleato per il costo di tali riparazioni sempre che tale contributo non ecceda le lire 150.000, in conformità e soggetto alle disposizioni emanate con l’Ordine Generale No. 14. b) Le domande per tale contributo saranno presentate per iscritto al competente Genio Civile su moduli da fornirsi ed in conformità alle norme da emanarsi dagli uffici del Genio Civile del Territorio con l’approvazione del Governo Militare Alleato. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 6 giugno 1946. GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 154 DIVIETO DI CACCIA AL CAPRIOLO ATTESO che la selvaggina, in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate il «Territorio») ; ha sofferto gravi perdite a causa della guerra ; e ATTESO che si ritiene necessario di promuovere l’incremento della selvaggina e di assicurare la conservazione e la riproduzione di quelle specie entro il Teritorio, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino ARTICOLO I SEZIONE 1 : Nessuno può in qualsiasi tempo cacciare, tendere trappole cd uccidere con qualsiasi mezzo caprioli entro il Territorio. SEZIONE 2: La violazione delle disposizioni «del presente Ordine costituisce un reato da giudicarsi dal Tribunale Civile ai sensi dell’articolo No. 650 del Codice Penale. ARTICOLO II Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 14 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello .T.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Ci vii ■ GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 156 DISPOSIZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DEI MUNICIPI DISTRUTTI A SEGUITO DI EVENTI BELLICI DI TUMULTI POPOLARI O DI INCENDI, INONDAZIONI, TERREMOTI E ALTRE PUBBLICHE CALAMITA ’ cause, in quella parte della Venezia Giulia che amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata «.il Territorio») ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Presso tutti i Comuni del Territorio, nei quali a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità, siano andati distrutti o dispersi in tutto o in parte atti o documenti esisenti negli archivi comunali, è istituita una Commissione con l’incarico di provvedere alla ricostitu'zione degli atti e dei documenti stessi. ARTICOLO II La Commissione prevista dall’art. 1 è nominata dal Presidente di Zona, ed è composta : a) di un magistrato, anche a riposo, designato dal Primo Presidente della Corte d’Ap-pello, che la presiede. b) di due membri designati rispettivamente dal Presidente di Zona e dal Presidente del Comune interessato. ARTICOLO III La Commissione prevista daU'art. 1 direttamente o attraverso un membro da essa delegato, per il conseguimento dei suoi fini, ha facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti alla pubblica amministrazione ed ai privati e di compiere ogni altra indagine, richiedendo, ove occorra, l’opera dell’autorità di pubblica sicurezza. ARTICOLO IV La ricostituzione degi atti e documenti sarà fatta dalla Commissione con deliberazione, che dev’essere affissa all’albo comunale per la durata di venti giorni, durante i quali il pubblico ministero e gli interessati possono fare opposizione al Tribunale. Trascorso detto termine senza opposizione, gli atti ed i documenti ricostituiti terranno luogo degli originali ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità, con copia autentica dell’orginale andato distrutto. ARTICOLO V Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono ©senti da ogni tassa.. SEZIONE I: ARTICOLO VI Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi seguenti : a) se non appartengono al personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato, una diaria di Lit. 200.— b) se appartengono al personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato, una diaria di Lit. 100.— quando la designazione non abbia avuto luogo in dipendenza della carica o dall'ufficio che ricoprono. Negli altri casi possono essere corrisposti ai detti impiegati esclusivamente premi di operosità e di rendimento ai sensi del-l’arb. 7 del R. D. 17.2.24 No. 182. Le diarie di cui sopra si computano per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano avuto più riunioni. Ai componenti della Commissione, che non risiedono nel. luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno, che, per i funzionari dello Stato sono stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni, e per gli altri componenti saranno determinate in misura non superiore a quelle spettanti ai funzionari predetti appartenenti ai gradi Y e VI. Le spese relative sono a carico dei Comuni interessati. ARTICOLO VII Si applicano altresì le disposizioni contenute nel E. D. L. 15.11.1925 No. 2071, in quanto compatibili con le norme del presente Ordine. AETICOLO Vili Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, addì 16 giugno 1916 ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili . -j GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Amministrativo N. 35 NOMINA DELLA COMMISSIONE D’INCHESTA SUI SINISTRI MARITTIMI Poiché, in conformità alle leggi esistenti, si ritiene opportuno e necessario procedere alla nomina di una Commissione d’inchiesta sui sinistri marittimi per la Capitaneria di Porto di Trieste ; lo, H. P, P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino: 1. — Le persone qui sotto indicate costituiranno la Commissione d’inchiesta sui sinistri marittimi per la Capitaneria di Porto di Trieste : Presidente: dott. PAOLO DE KLODIC, quale Comandante e Direttore del Porto di Trieste. Presidente supplente : Capitano MARIO BUTTORA, Capo Sezione della Capitaneria di Porto di Trieste. Membri: dott. GUIDO RUGGERI, Giudice; Capitano ANTONIO IVIANI, via Italo Balbo No. 24, Trieste; Ingegnere Navale SCHIAVON, via Beccaria No. 6, Trieste; Capitano LUIGI RISMONDO, via Franca No. 11, Trieste. Membri supplenti per ciascuno, rispettivamente, dei membri suindicati: Dott. RUGGERO FALCHI,, Giudice; Capitano GIOVANNI FABRIS, via 23 Marzo No. 2, Trieste; Ispettore Navale MIOTTI, vìa Cappello No. 8, Trieste; Capitano MARINO SCOPINICH, via Giulia No. 45, Trieste. 2. — La Commissione di cui sopra sarà investita di tutti i poteri e sarà soggetta a tutti gli obblighi ed a tutte le norme di procedura stabiliti nel R. D. L. 17 settembre 1925, No. 1819, modificati dal E. I). 17 febbraio 1827, No. 262, e dalle leggi 2 dicembre 1928, No. 2833 ed 8 luglio 1929, No. 1369. H presente Ordine andrà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 3 aprile 1945. H. P. P. ROBERTSON, Colonnelo O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 40 NOMINA DI NEREO SALVI A DIRETTORE DELLE CARCERI DI YIA TIGOR E DEI GESUITI; DI ORLANDO CALANRA A DIRETTORE DELLE CARCERI DI VIA NIZZA; E DEL DOTT. DOMENICO ADOVASIO AD UFFICIALE SANITARIO DELLE CARCERI DI VIA TIGOR E DEI GESUITI Col presente Ordine si dispone quanto segue : 1. — NEREO SALVI è col presente nominato temporaneamente direttore delle carceri di via Tigor e dei Gesuiti, Trieste. 2. — ORLANDO CALANDRA è col presente nominato temporaneamente direttore delle carceri di via Nizza, Trieste. 3. —• Dott. DOMENICO ADOVASIO è col presente nominato temporaneamente ufficiale sanitario delle carceri di via Tigor e dei Gesuiti, Trieste. 4. — I nominati di chi sopra eserciteranno le funzioni di Direttori delle carceri e di Ufficiale Sanitario, rispettivamente, previste dal Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, R. D. 18 giugno 1931, No. 787, sotto la vigilanza ed il controllo del Governo Militare Alleato. 5. — Essi percepiranno gli emolumenti che verranno stabiliti dal Governo Miliare Alleato. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 1 giugno 1946. GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Amministrativo N. 41 CONFERMA DI NOMINA DI GIOVANNI ROATTI A CONSIGLIERE D’APPELLO E DI SALAYATORE CARDELLA A CANCELLIERE Atteso che con l’Ordine Amministrativo No. 9 del 4 ottobre 1945 si confermino e mantengono certi funzionari negli incarichi e ^nei gradi che allora tenevano nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, Atteso che sono stati omessi inavvertitamente dalla lista i nomi di altri due funzionari giudiziari, pertanto, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1. — GIOVANNI BOATTI è col presente Ordine confermato nell’mcarico e nel grado presentemente da lui tenuto di Consigliere d’Appello (grado quinto). 2. — SALVATORE CARDELLA è col presente Ordine confermato nell'incarico e nel grado presentemente da lui tenuto di Cancelliere di grado settimo. Le suddette nomine comportano la corresponsione di tutte le indennità concesse per legge alle persone che occupano le suddette cariche con i suddetti gradi. Trieste, addi 1 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. X Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CORPO Ordine Amministrativo 42 AUTORIZZAZIONE AL NOTAIO VLADIMIRO SENGIARI AD ESERCITARE TEMPORANEAMENTE A TRIESTE Considerato che vi è un posto vacante nel Collegio Notarile di Trieste che si ritiene opportuno di coprire ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1. — Il dott. VLADIMIRO SENCIARI, nominato notaio col R. D. 9 ottobre 1912 della sede di Pinguente del Distrtetto Notarile di Trieste, viene con ciò autorizzato ad esercitare temporanemamente il suo ufficio a Trieste. 2. — Il sunnominato notaio dovrà, nel termine di giorni 30 dall’entrata in vigore del presente Ordine curare la registrazione, senza spese, dell’Ordine stesso, ai sensi dell’arti- colo 18, No. 3 della Legge 16 febbraio 1913, No. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea. 3. — Avendo il nominato già depositato la cauzione prescritta dala Legge per Notai, gli viene dispensato di prestare altra cauzione per il temporaneo esercizio a lui concesso con questo Ordine. Questo Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 4 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPS Ordine Amministrativo 43 NOMINA DI GIUSEPPE CANTE AD UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO LA PRETURA DI POLA Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : quanto segue : 1. — CANTE GIUSEPPE è nominato Ufficiale Giudiziario provvisorio presso la Pretura di Pola con effetto dal 1 aprile 1946. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, addi 7 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Amministrativo 44 PROMOZIONE TEMPORANEA DI ANNA LAMPE, ERNESTO ZOLIA E DI GIUSEPPE BAUZON, IMPIEGATI PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO, TRIESTE Col-presente ordino che ANNA LAMPE, ERNESTO ZOLIA e GIUSEPPE BAUZON, impiegati presso la Capitaneria di Porto Trieste siano temporaneamente promossi dal grado X ..(Primo Archivista) al grado IX (Archivista Capo). , Tali promozioni hanno effetto dal l.o aprile 1946. Il presente Ordine entra in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste 13 giugno 1946. / PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 26 Promozione del Doti. Giovanni BASIOLI dal Grado ¥11, Gruppo A ai Grado ¥, Gruppo A. Io, .J. (C. SMUTS, Ten, Col. Commissario di Zona, Trieste, col presente Promuovo il Doti. BASIOLI Giovanni, Consigliere di Prefettura, dal Gruppo A, Grado VII al Gruppo A, Grado jV, con effetto dal 12 giugno 1945. Quest'ordine entrerà in vigore il giorno della sua prima pubblicazione. Trieste, 5 giugno 4946. Ten. Col. J. C. SMUSTS Commissario di Zona Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 27 SPECIALE ASSEGNAZIONE DI YIYERI A MARITTIMI DISOCCUPATI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO PER LA ZONA DI TRIESTE A seguito delle disposizioni dell'Art. V Sez. 2 dell'Ordine No. 139 del 3 giugno . 1946, io, J. C. SMlUTS, Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste, - ordino : le seguenti nomine alla Commissione di Controllo per l'accertamento dell'eleggibilità di persone per le assegnazioni di cui ¡è oggetto l’Ordine No. 139: Presidente: MENIS Andrea, f. f. Capitano di Porto. Membri: POLI Giovanni, rappresenta l’Ufficio Lavori del G. M. A.; FACCINI Giuseppe, rappresenta l'Intendenza di Finanza; (MATHION Baccio, rappresenta gli Impiegati; POSTOGNA ¡Giovanni, rappresenta gli Impiegati; RIZZI Giampaolo, rappresenta l'associazione degli Armatori; GALLO Luigi, rappresenta l'Associazione degli Armatori. i. Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da ime firmato. Trieste, 12 giugno 1946. J. C. SMUTS ' Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 83 NOMINA DI GIUSEPPE SPEGOGNA A PRESIDENTE COMUNALE DI DOLEGNA DEL COLLIO Con riferimento a quanto stabilito dall'Ordine Generale No. 11, SPECOGNA GIUSEPPE' è con ciò nominato Presidente comunale del Comune di Dolegna del Collio, con tutti i poteri e soggetto a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 5 di tale Ordine Generale. Questa nomina sarà esecutiva immediatamente e sarà in vigore sino a nuovo Ordine. I . Datato >12 giugno 1946. P. L. RUSSEL, Major f.f. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 84 NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGOGNA Con riferimento a quanto stabilito nell'Ordine Generale No. 11 i seguenti sono nominati per costituire il Consiglio (Comunale del Comune di Bergogna con tutti i poteri e soggetto a tutti i doveri stabiliti in tale Ordine Generale comma 7: Presidente: MAZORA Maksimilian, Bergogna 46. Membri: LAZZARI Josip, Seduta 52; SABOTIiC Anton, Seidula 11; BALLOCCHI Francesco, ‘Bergogna 15; TERLIKAR Ivan, Longo 22. Membro sostituto: CHIUSSLNI Josip, Podbola 15. Questo Ordine sarà esecutivo immediatamente e sarà lin vigore sino a nuovo Ordine. Datato a Gorizia il 28 maggio il946. P. L. RTJSSEL, Major f.f. Commissario di Zona Ordine di Zona N. 85 NOMINA DEL COMITATO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA ZONA DI GORIZIA Vista la necessità di nominare un Comitato per la Croce Rossa Italiana per la Zona di Gorizia | ' Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C. M, P., Commissario di Zona, Gorizia, con il presente ordino : 1. il seguenti sono con il presente nominati a formare il Comitato per la Croce Rossa Italiana per la Zona di Gorizia: Presidente: Dr. CARRARA iNieolangelo. Vice Presidente: Aw, STBGCHIiNA Giovanni, Consiglio del Comitato: Dr. BERNARDTS Ferruccio; Sr. ORZAN Antonio; Avv. VELVI Giuseppe; )Sr, VELO Giuseppe; Dr. MORPURGO ¡Beno. 2. Il detto Presidente e il Consiglio del ¡Comitato avranno tutte le funzioni, i poteri1 ed i doveri di un Comitato Provinciale come previsto dagli articoli 8 e 9, rispettivamente del R. D. 21 Gennaio 1929 No. 11, saranno soggetti al controllo e alla supervisione ed agiranno in conformità alle istruzioni del Governo Militare Alleato. 3. Le presenti nomine saranno effettive a corniciare dal 21 maggio 1946. (Data: 21 maggio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Avviso di Zona N. 9 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI ZONA PER LE CARTE D’IDENTITÀ’ PER LA ZONA DI GORIZIA Si richiama l'attenzione del pubblico su alcune disposizioni contenute nell Ordina No. 129 del ¡Governo Militare Alleato che stabilisce e definisce le funzioni della Commissione di Zona per le carte d'identità. ARTICOLO I Istituzione, composizione e funzioni delie Commissioni di Zona per le Carte d’identità SEZIONE 1: E' ¡istituita col presente Ordine una Commissione per le Carte d'identità per la Zona di Gorizia, composta dall'Ufficiale Legale di Zona che fungerà da Presidente, tìalTUfficiale per la Pubblica ¡Sicurezza di Zona e dal Governatore di Zona o da altro ufficiale da lui designato a tal fine. SEZIONE 2: La Commissione avrà i seguenti compiti: a) Decidere sui ricorsi di tutte le persone del Territorio le quali asseriscano di non aver ottenuto la Carta d’identità alla quale avevano diritto ai sensi dell'Ordine No. 14. b) Determinare, su domanda di coloro ai quali furono rilasciati Certificati di Registrazione ai sensi dell'articolo 3b dell'Ordine No. 14, se tali persone abbiano diritto a Carte d'identità del tipo «Residenti nella Venezia Giulia» e, in caso contrario, determinare il tipo di Carta d'identità ed esse spettante. c) (Determinare dopo il periodo utile, secondo quanto disposto in seguito per la presentazione delle domande da parte di coloro cui vennero rilasciati Certificati di Registrazione, il tipo di Carte Id'Jdentità spettante, in tutti gli altri casi in cui siano stati rilasciati tali Certificati di Registrazione, |e disporre inchieste ed indire e tenere udienze se ritenuto necessario allo scopo. ARTICOLO II Ricorsi e domande SEZIONE 3: a) I ricorsi di coloro ai quali furono rilasciate Carte ¡d'identità anteriormente alla (data di entrata in vigore del presente1 Ordine e che asseriscano che non fu loro rilasciato il tipo di Carta d'identità ad essi spettante ai ¡sensi dell'Ordine No. 14, e le domande di coloro ai; quali furono rilasciati Certificati di Registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Ordine ie che asseriscano di aver diritto alla Carta d'identità del tipo «Residenti nella Venezia Giulia», dovranno essere presentati alle Commissioni stesse entro 90 giorni a partire dalla prima data di pubblicazione del ¡suddetto avviso. b) Coloro ai quali vengano rilasciate Carte d'identità o Certificati di Registrazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente Ordine dovranno presentare ricorso o domanda entro 30 gionni a partire dalla jdata di rilascio della Carta d'identità o del Certificato di Registrazione. SEZIONE 4: . Ai ricorsi ed alle domande di cui sopra si applicheranno le seguenti disposizioni: a) Dovranno essere redatte per iscritto, sottoscritte e corredate deH'indirizzo del ricorrente o del richiedente. ' b) (Nessuna particolare forma legale sarà richiesta, potendo essere contenuta in una comune lettera. ; c) (Potranno essere redatte su carta semplice e saranno esenti da qualsiasi tributo d) Coloro ai quali fu rilasciata una Carta d'identità dovranno indicare nel loro ricorso la data e il luogo di emissione e il tipo e numero di detta Carta. e) Coloro ai quali fu rilasciato un Certificato di Registrazione dovranno indicare nella loro domanda la data ed il luogo di' emissione nonché il numero del Certificato. f) Il ricorso o la domanda dovranno contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali il ricorrente o il richiedente fonda la sua richiesta. Prove; documentali incluse dichiarazioni giurate, possono essere allegate benché non siano d’obbligo. g) Il ricorrente o il richiedente dovrà dichiarare nel suo ricorso o domanda se desideri la celebrazione di un’udienza da parte della Commissione o se preferisca che la Commissione stessa prenda la sua decisione sulla base det ricorso o della domanda e dei documenti o altre prove allegate agli stessi. In difetto di tale dichiarazione la Commissione potrà rinunciare all'udienza e decidere il caso sulla base del ricorso o della domanda e dei documenti e prove allegati agli stessi, a meno che la Commissione stessa non decida a sua discrezione che un'udienza è opportuna o necessaria. L'indirizzo degli Uffici della Commissione è il seguente: Ufficio Anagrafico - Municipio, Gorizia. Datato a Gorizia, il 13 maggio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 47 NOMINA DEL DOTT. ATTILIO PALIAGA A CAPO DEI SERVIZI SANITARI DI ZONA RETTIFICA ALL’ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 33 1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, 'Sostituto del Commissario della Zona di Fola, con questo mezzo NOMINO il ¡¡Dott. Attilio ¡PALIAGA temporaneamente quale Capo dei Servizi Sanitari ¡di Zona, con tutti i diritti di un funzionario di Grado Vili, con effetto dal 18 marzo 1946. 2, L'Ordine Amministrativo No, 33 è (con questo mezzo annullato. ¡Datato: Pola, giugno 1946. T. S. BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario di Zona,/Pola PARTE I II I SEZIONE CIVILE - INSERZIONI ZONA DI TRIESTE / Div. I No. 11419/5179 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda della Sig.na Alice Polatsek fu Giuseppe, nata a Trieste il 20 maggio 1873, abitante in Via Bonomea No. 16 con la quale (chiede di poter riassumere il cognome di «Polazzi» /cambiatole in «Polatsek» in base all'art. 2 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta ; E' revocato il decreto prefettizio jdd. 29 ottobre 1941 No. 11419/39 col quale alla Sig.na Polazzi Alice veniva imposto il cognome di polatsek in luogo di Polazzi e la richiedente è autorizzata a riassumere il cognome di «Polazzi». Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall'art. 163 del R. D. 9 luglio 1939. No. 1238. Trieste, li 3 giugno 1946, Il Presidente di Tona Ayy. Edmondo Puecher PREFETTURA DI TRIESTE Div. I No. 11419/5570 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda del ISig. Giuseppe Liedermann fu Giacomo nato a Trieste il 17.4.1897, qui residente in Via Pascoli No, 12 con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Cantori» cambiatogli in «Liedermann» in base all'art. 2 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta : E' revocato il decreto prefettizio dd. 29.10.1941, No, 11419/12 col quale al Sig. Cantori Giuseppe veniva imposto il cognome di Liedermann in luogo idi «Cantori» e il richiedente è autorizzato a riassumere il cognome di «Cantori». Uguale autorizzazione di cambiamento di cognome viene estesa pure alla moglie ed ai figli del richiedente. 2 Il presente decreto sarà, a cura dell’Autorità comunale notificato all'interessato nelle formé di legge a tutti gli effetti previsti dalFart. 163 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238. Trieste, li 4 giugno 1946. 1 Il Presidente di Zona Ayy. Edmondo Puecher Div. I No. 11419/5928 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda del Sig. Morengo Mario fu Elio Morpurgo, nato a Trieste il 17 settembre 1904, abitante in Via Crispi No. 56 con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Morpurgo» cambiatogli in Morengo in base all'art.| 3 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta : E' revocato il decreto Ministeriale dd. 24/8/1941 No. 18410 col quale al Sig. Morpurgo Mario veniva cambiato il cognome in Morengo in luogo di («Morpurgo» e il richiedente è autorizzato a riassumere il cognome di «Morpurgo». Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme/ di legge a tutti gli effetti previsti dall'art. 163 del R. D. 9 luglio 1939. No. 1238. Trieste, addì 5 giugno 1946. , '} Il Presidente di Zona Avv. Edmondo Puecher PREFETTURA DI* TRIESTE Div. I No. 11419/5180 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda della Sig.na (Polatsek Gilda fu Giuseppe, nata a Trieste il 26.9.1877, qui abitante in Via Bonomea No, 16, con la quale ¡chiede di poter riassumere il cognome di IPolazzi cambiatole in Polatsek in base all'art. 2 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta : E’ revocato il decreto prefettizio dd. 29.10.1941, No, 11419/40 col quale alla Sig.na Polazzi Gilda veniva imposto il cognome di Polatsek in luogo di «Polazzi» e la richiedente è autorizzata a (riassumere il cognome di Polazzi. Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall'art. 163 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238. Trieste, li 3 giugno 1946. Il Presidente di Zona Avv. Edmondo Puecher Div. r No. 11419/5176 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda della (Sig.na Polatsek Olga iu Giuseppe, nata a Trieste il 6.4.11868, qui residente in Via Bonomea No, 16 con la quale (chiede di poter riassumere il cognome di «Polazzi» cambiatole in Polatsek in base all'art, 2 della Legge 13 luglio 1939, No, 1055; Visto l’Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta: E’ revocato il decreto prefettizio dd. 29.10.1941 No. 11419/38 col quale alla Sig.na Polazzi Olga veniva imposto il cognome di Polatsek in luogo di («Polazzi» e la richiedente è autorizzata a riassumere il cognome di «Polazzi». Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dalTart. 163 del R. D, 9 luglio 1939. No. 1238. Trieste, li 3 giugno 1946. Il Presidente di Zona Aïs, Edmondo Puechce PREFETTURA DI TRIESTE Div. I No. 11419/5020 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda della jSig.ra Elda ved, Csillag fu Carlo Leipziger, nata a Trieste il 18.2.1885, Piazza S. Giovanni 1, con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Cilla» cambiatole in «Csillag» in base all'art. 2 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd, 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta : E’ revocato il decreto prefettizio dd. 29/10/4941 No, 11419/17 col quale al marito della richiedente veniva imposto il cognome di Csillag in luogo di «Cilla» e la richiedente è autorizzata a riassumere il cognome di «Cilla». Il presente decrgto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall'art. 163 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238. Trieste, li 3 giugno 4946, Il Presidente di Zona Avv. Edmondo Pnecbei Div. I No. 11419/5281 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda del Sig. Fabio Neumann fu, Samuele detto Sigismondo, nato a Trieste il 30/8/1902, abitante a Venezia (Campo S. Margherita No. 2958) con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Novelli» cambiatogli in Neumann in base all'art. 2 della Legge 13 luglio 1939, No, 1055; Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, No. 44; Decreta : E' revocato il decreto prefettizio dd. 16.11.1941 No. 11419/86 col quale al Sig. «Novelli» Fabio veniva imposto il cognome di Neumann in luogo di «Novelli» e il richiedente è autorizzato a riassumere il cognome di «Novelli». Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall'art. 163 del R. D, 9 luglio 1939, No. 1238. Trieste, li 4 giugno 1946. Il Presidente di Zona Avi. Edmondo Puecher No. 1137/5224.1. No. d'ord, 11. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto l'Ordine No. 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta No. 11 del 1 febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R, Decreto 8 luglio 1938, No, 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, No. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, No. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta; Visto l'articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, No. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto! 10 marzo 1941, No. 618; Ritenuto che Giulietta ved. Brückner n. Krassovich, Ervino Brückner fu Bruno e Fritz Brückner fu Bruno sono da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta; Decreta : Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti per 2/8 a nome di Giulietta veld. Brückner nata Krassovich; 3/8 a nome di Ervino Brückner e 3/8 a nome di Fritz Brückner. Part. Tav. 123 e 124 di Gretta territorio di tiq. 266 rispett. tq. 323. Art. 2 E’ nominato sequestratane dei beni indicati nell'articolo precedente l'Istituto di Credito Fondiario - Trieste — (Via Mazzini No. 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli '299 e seguenti del testo della legge |di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, No. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 ¡marzo 1941, No, 618, con l'osservanza delle cor • dizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario g tenuto al presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. ‘ Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla (scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal .sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui laU'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l’istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che ¡l'Intendente di Finanza provve-derà a designare ai sensi dell’ar.icolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione .saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, No. 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli .298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto' 10 marzo 1942, No. 618. Trieste, 20 maggio 1946, Il Presidente di Zona Ayy. Edmondo Puecher PREFETTURA DI TRIESTE D.iv. 4,a — Prot. No. 4128/5279 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE rende noto che l'Impresa Fratelli CIGQLOTTI di Trieste ha ultimato i lavori di sgombero di macerie nelle vie Sonnino - S. Giacomo e limitrofe. Dovendosi provvedere al pagamento della rata di saldo, ai ¡sensi deH'art, 360 della legge sili lavori pubblici, chiunque vantasse crediti per occupazioni o danni avuti in seguito a tali lavori da parte dell'Impresa stessa, è invitato a presentare i titoli entro il termine di giorni 15 (quindici) ia partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trieste, 1 giugno 1946. D’ordine del Presidente di Zona Basioli PREFETTURA DI TRIESTE No. 0318/366 Gab. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE VISTO che con l'ordinanza del Supremo Commissario germanico dd. l.o marzo 1944, l'Ente Provinciale per il Turismo di Trieste è jstato trasformato in Ufficio Regionale per il Turismo, con ordinamento ed jattribuzioni diverse da quelle degli Enti Provinciali per il Turismo, e con rappresentanze a Udine, (Gorizia, Pola e Fiume; ACCERTATO che il 13 giugno 1945 l'Ufficio Regionale per il Turismo ha cessato di esistere e l’Ente Provinciale per il Turismo di Trieste, ha ripreso le sue precedenti funzioni; ¡CONSIDERATO che l'Ufficio Regionale per il Turismo aveva un proprio patrimonio; |j RITENUTA la necessità e l'urgenza di scindere, per evitare un eventuale conflitto d'interessi, i beni patrimoniali dell'Ufficio Regionale per il Turismo da quelli dell'Ente Provinciale per il Turismo, esonerando il Commissario dell'E. ÌP. T. dall'am-miinistrazione dei primi; i VISTO l'art. 19 della legge comuale e provinciale dd. 3/3/1934, No. 383; Decreta : l’avv. Ermanno Laudi è nominato liquidatore dei beni patrimoniali del cessato Ufficio Regionale per il Turismo. A liquidazione ultimata sarà provveduto con separato provvedimento alla destinazione dei beni patrimoniali di cui trattasi. 1 Trieste, 15 maggio 1946. Il Presidente di Zona Avv. Edmondo Puecber PREFETTURA DI TRIESTE Div. 2/2 OO.PP. — N. 2216/2865 Vista la domanda 23.2.1946 del Commissario Prefettizio per l'Amministrazione degli Ospedali Riuniti con la quale, in relazione al deliberato dd, 31.12.1945, No. 1106, ha chiesto l'autorizzazione ad accettare la oblazione di L. 5000.— disposta dal dott. Umberto Gioppo a favore dell'Ospedale Maggiore di Trieste; Visti l'art. 1 della legge 21 giugno 1896, No. 218 ed il relativo regolamento; Visti il R. O. 4 febbraio 1923 No. 214 e l'art. 2 del R. D. 22 aprile 1923, No. 982; Visti l’art. 17 del Codice civile e l’art. 5 del R. D. 24/4/1939, !No. 610; Decreta : Autorizzarsi la accettazione della oblazione di che trattasi. Trieste, 4 giugno 1946. Il Presidente di Zona Avv. Edmondo Fuecher TRIBUNALE CIYILE E PENALE DI TRIESTE Costituzione di Società Con mio rogito 16 aprile 1946 venne costituita la «TERGESTE» società costruzioni edili a responsabilità limitata, in Trieste, col capitale di Lire 80.000.— Soci: Ing. Emerico Kovach Lire 30.000.— Dott. Vito Tondoni Lire 30.000.— Dott. Luigi Turk Lire 20.000.—- Durata; dieci anni, prorogabili. Oggetto; costruzione e ricostruzione immobili, assunzione lavori edilizi, stradali, marittimi, (Amministratori; ing. Emerico Kovach, dott. Vito Tordoni, dott. Luigi Turk, con firma congiuntiva di due degli stessi. Dott. Giovanni Dandri — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/6/1946 inscritto al No. 18093 del Registro d’Ordine, annotato al No. 1817 del Registro delle Società Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Costituzione di Società Si rende noto che con mio rogito 10572 notaio Sandrin del 13 maggio 1946 debitamente omologato è stata costituita la |«CGSTRUTTRICE GIULIANA» Società a r. 1. con sede a Trieste — capitale Lit, 60.000.— ¡duratura fino al 31 dicembre 1956, avente per oggetto costruzioni edili civili, industriali, stradali, marittime, ferrovarie e qualsiasi attività affine come meglio risulta dalTart, 2 dello statuto. Rappresentanza legale ai due amministratori Armonio iRainis ed Edoardo Faelli con diritto di firma singola nominati per i tre primi Esercizi. Dott. Bruno Sandrin — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 31/5/1946 inscritto ali No. 18081 del Registro d'ordine, annotato al No. 1815 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino SCIOGLIMENTO Con atto dd. 29 aprile) 1946 No. di Rep. 1893, registrato a Trieste il 15 maggio 1946, è stata sciolta «LA MECCANICA FERMO & POLACCO» Società in nome collettivo con, effetto dal giorno 6 aprile 1946. Dott. Mario Froglia Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 24 5 1946 inscritto al No, 18038 del Registro d'ordine, annotato al No, 1542 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE AUMENTO CAPITALE Con atto del 28 marzo 1946 No. di Rep, 1814 registrato e omologato la «S.P.LR.D.E. - Società Prodotti Industriali Rappresentanze Depositi . Società a g. 1.» con sede in Trieste, ha aumentato il capitale sociale da lire 20.000.— a Lire 100.000. 1 Dott. Mario Froglia — Notaio . Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/6/1946 inscritto al :N, 18111 del Registro d'ordine, annotato al No. 1033 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto contratto Trieste 21 maggio 1946, debitamente registrato portante recesso di Mario Boresti da società collettiva BERNARDO CATANIA &Ci sede Trieste. Dott. Giulio Paolina — Notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 28/5/1946 inscritto No, 18061 Registro ordine, annotato No. 1499 Registro Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE clviLE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto verbale assemblea ENTE SPECIALIZZATO SERVIZI ESPORTAZIONI E.S.S.E. società per azioni sede Trieste cap. 500.000.— datato 29 aprile 1946 omologato per decreto Tribunale 18 maggio 1946 C 397/46, portante modifica denominazione sociale in E.S.S.E. ORGANIZZAZIONE SCAMBI TESSILI società per azioni; aumento capitale sociale a Lire 5.000.000.— (autorizzato da Prefettura con decreto Trieste 20 aprile 1946) e modifica conseguente art, 1-5-8-17-12-18-19-20 Statuto: nomina Consiglio amministrazione nelle persone comm. Arturo Andreoletti; dottor Giancarlo Dosi Delfini; Dott, Antonio Gaeta; dott. Edoardo Mariani; Giulio Tamaro; Dott, Silio Tamaro. Dott. Giulio Paolina — Notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 3/6 1946 inscritto No. 18100 Registro ordine, annotato 1N0. /1113 Registro Società. 11 Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIYILE E PENALE DI TRIESTE Rende noto verbale assemblea COMPAGNIA ADRIATICA IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE società per azioni C.A.LE.S.A. sede Trieste, debitamente omologato datato Trieste 25 aprile 1946, portante: riduzione capitale sociale a |Lire 1.800.000,— effettivamente versate; modifica statuto sociale; abrogazione privata convenzione annessa all'atto costitutivo. v Dott. Giulio Paolina — Notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 3/6/1946 inscritto No. 18102 Registro ordine, annotato No. 975 Registro Società, Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE MODIFICA DI STATUTO Si rende noto il verbale dell'assemblea generale della SOCIETÀ’ ANONIMA DELLE PICCOLE FERROVIE del 24 aprile 1946 portante modifica degli art. 10, 14 e 19 dello statuto. Dott. Bruno Sandrin — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 31/5/1946 inscritto al No. 18082 del Registro d’ordine, annotato al No. 51 del Registro delle Società, Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE MODIFICA DI STATUTO Si rende noto il verbale dell'assemblea generale della Società TRIESTINA TRAiMWAY del 24 aprile 1946 portante modifica dell'art. 10 dello statuto. Dott. Bruno Sandrin — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile 'di Trieste li 31/5/1946 inscritto al No. 18083 del Registro d’ordine, annotato al No. 50 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE MODIFICHE STATUTARIE iSi rende noto il verbale dell'assemblea generale S, A, ALBERGO OBELISCO PQGGIOREALE in Trieste del 26 aprile 1946 debitamente omologato portante nella parte straordinaria modifica dello statuto sociale riflettente composizione del consiglio di amministrazione. Dott. Bruno Sandrin — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 4/6/1946 inscritto al No. 18104 del Registro d'ordine, .annotato al No. 207 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE MODIFICHE STATUTARIE Si rende noto il verbale 30 aprile 1946 della assemblea generale della RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ' in Trieste debitamente omologato portante nella parte straordinaria modifica dell'art. 29 dello statuto portante i sindaci |da 3 a 5. Dott. Bruno Sandrin — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 4/6/1946 inscritto al No. 18105 del Registro d'ordine, annotato al No. 286 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino » TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rende noto atto cessione quote Trieste 16 maggio 1946 debitamente registrato portante cessione quote partecipazione nella AUTOTRASPORTI A. N. C. A. società a responsabilità limitata sede Trieste; accettazione dimissioni (amministratore aw. Corrado Campeis; nomina nuovo amministratore unico Rodolfo Ciai fu Roberto. Dott. Giulio Paolina — Notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 23/5/1946 inscritto No. 18035 Registro ordine, annotato No. 1585 Registro Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Cariche sociali Si rende noto il verbale d'assemblea straordinaria dello STABILIMENTO ELETTROTECNICO TRIESTINO - UMBERTO NAVARRA Società a r. 1. del 27 mag- gio 1946 portante dimissione dell'amministratore Dott. Costantino Comotari e nomina in sua sostituzione della socia Margherita Presei in Navarca. Dott. Bruno Sandrin — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 31/5/1946 inscritto al No, 18087 del Registro d'ordine, annotato al No. 982 del Registro ideile Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE ESTRATTO del mandato conferito al iSig, GUIDO MAJONIGA fu Marco in qualità di PROCURATORE SPECIALE nell’AGENZIA GENERAi. E della Società per azioni denominata ASSICURAZIONI GENERALI (Soc. per azioni capitale interamente versato L. 120 milioni con direzione statutaria in Venezia e sede legale in Trieste) in TRIESTE Col rogito di data 30 aprile 1946 del Notaio di Venezia Dr, (Ferruccio Chiurlotto fu Francesco No. 28125 di Repertorio vennero accordate le facoltà di assumere per conto della detta Società assicurazioni: contro ai danni degli incendi e ¡rischi accessori, contro ai danni dei furti, ifirmando le relative polizze, di incassare e quitanzare i premi relativi, di eseguire atti giudiziari e stare in giudizio per le azioni riflettenti l'incasso dei premi, rappresentando in ogni miglior modo e per quant'altro la Società per azioni Assicurazioni Generali nei limiti di detto mandato. Venezia, 15 maggio 1946. La Direzione Veneta delle Assicurazioni Generali Firmato : Ara — Facco Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 23/5/1946 inscritto al No. 18033 del Registro d’ordine, trascritto al No. 9072. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto ordinanza G. M. A. datata Trieste 20 luglio 1945 portante rimozione avv. Carlo Scala ed E.G.E.L.I. da funzioni sequestratario FABBRICA ADRIATICA DI COLORI società a g. 1. Trieste, e riconferma e nomina Ferruccio Marse direttore e amministratore detta società. ' Dott. Giulio Paolina — Notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 3/6/1946 inscritto No. 18101 Registro ordine, annotato No. 400 Registro Società. Il Canoelliere: Giardino NOMINA DI PROCURATORE GENERALE Rendesi noto rogito 7 maggio 1946, registrato al No. 6114, portante nomina signor RODOLFO CAU di Rodolfo a procuratore generale della ditta «IiNG. ZAM-PIERI & ICO. IMPRESA! GENERALE DI COSTRUZIONI», società collettiva in Trieste, con facoltà di rappresentanza davanti Autorità, enti, banche, privati, nei rapporti inerenti specifica attività sociale; intervento ad aste; autorizzazione incassi; rappresentanza in (giudizio; uso firma sociale per procura. Doti. Silvio Quarantotto — Notaio Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 28/5/1946 inscritto al No. 18058 del Registro d'ordine. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE ISTITUZIONE FILIALE Con rogito 18 aprile 1946 del Notaio sottoscritto, l'Assemblea Generale della «SANCIIUSTO SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA», con sede in Milano, deliberò l’istituzione di una filiale in Trieste retta dal consigliere di amministrazione Rag. Carlo Prodam di Giovanni, con tutti i poteri ispettantegli in forza di Statuto. Dott. Gaetano Pignatti —- Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 24/5/1946 inscritto al No. 18039 del Registro d'ordine, annotato la iNo, 1809 del Registro delle Società. | Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE \ Si rende noto che nella Riunione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in data 3 maggio 1946 della KMEcKA BANKA - BANCA AGRICOLA Cons. reg. a r. 1. in Gorizia venne deliberata l’istituzione di una Filiale in Trieste Trieste, li 5 giugno 1946. Dott. Simeone Bianchi — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/6/1946 inscritto al No. 18114 del Registro d'ordine annotato al No. 1819 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino LIRSA» — LA IMMOBILIARE RENIS S. A. — TRIESTE Capitale sociale L. 250.000.— Attivo L. 885.795.70 Passivo » 878.120.70 Utile L. 7.675,— L’assemblea del 30 aprile ha pure riconfermato in carica l'attuale Consiglio d’Amministrazione nelle persone dei signori: Francesco Flego fu Francesco; Ing. Rai- D epos italo nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/6/1946 inscritto al No* 18148 del Registro d'Ordine, annotato al No. 1411 del Registro delle TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE «CALZI SOC. AN. DI NAVIGAZIONE» - TRIESTE Capiale (sociale L. 1.800,000,— Bilancio al 31 dicembre 1945 Attivo........................ L. 3.339.990.35 Passivo.......................... » 3.348.689.— Perdita . ................. L. 8.698.65 L'assemblea del'30 aprile 1946 ha pure nominato il nuovo Consiglio d’Am-ministrazione nelle persone dei signori: Riccardo Calcis e Ottone Tommasi. ì iPer copia conforme. Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/6/1946 inscritto al No. 18151 del Registro d’ordine, annotato al No. 961 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino Dott. Carlo Artico — Notaio Società. Il Cancelliere: Giardino APPROVAZIONE BILANCIO L'assemblea generale dd, 30 aprile 1946 della «LODOVICO SUSSLAND & FIGLI S. A. », corrente in Trieste, capitale sociale Lire 200.000.— ha approvato il seguente bilancio al 31 dicembre 1945: Attività L. 723.661.25 Passività » 735.619.20 Perdita L. 11.957.95 Gli Amministratori: Egone e Walter Siissland Il Presidente del Collegio Sindacale : Dott. Giordano Callegari Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile Idi Trieste li 22/5/1946 in- scritto al No. 18028 del Registro d'ordine, annotato al No. 837 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE GIORGIO TRI CCI S. A. - TRIESTE Capitale versato L. 30.000.—•. Bilancio al 31 dicembre 1945 Attivo L. 447.036.45 Passivo » 443.625.20 Utile L. 3.411.25 L’Amministratore Unico : Leone Tricci Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 22/5/1946 in- scritto al No. 18027 del Registro d’ordine, annotato al N.o 1115 del Registro delle Società. \ Il Cancelliere : Giardino «FORESTA» Soc, a r. 1, t- Trieste Capitale sociale L. 50.000.— Bilancio al 31 dicembre 1949 Attivo ......................... L. 46.309.50 Passivo......................... » 50.000.— Perdita L. 3.690.50 L’Amministratore Unico : Isidoro Tassi Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 22/5/1946 inscritto al No. 18029 del Registro d'ondine, annotato al No. 1259 del Registro della Società, Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE «JULIA - INTER TRANS» TRAPORTI SPEDIZIONI — S. ip. a. Trieste Capitale L, 1.000.000.— Bilancio approvato al 31 dicembre 1945 Attivo............................. L. 1,808.830.40 Passivo............................ » 2.951.231.60 Perdita L. 1.142.401.20 Il Vicepresidente : dott. Bruno Pemuliti Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste, li 6/6/1946 inscritto al No: 18123 del Registro d'ordine, annotato al No. 1433 del Registro delle Società. } Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE S. A. RICCARDO VENEZIANI & Co. — Sede Trieste, Via Rittmeyer [7 Cap. soc. vers. L. 200.000.—■ Bilancio al 31-12-45 e Conto Perdite e Profitti approvati dalTassemblea 31/3/46; Passivo.........................‘ L. 468.793.70 Attivo.......................... » 409.156.76 Perdita......................... L, 59.636.94 L’Amministratore Unico : ing, Gianni Fumolo Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 6/6/1946 inscritto al No. 18124 idei Registro d'ordine, annotato al No. 287 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino DECRETO DI AMMORTAMENTO Trieste, li 3.10,1945 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE Visto il suesteso ricorso: esaminati gli allegati: documenti: Assunte le opportune informazioni: Visto il verbale di giuramento della ricorrente. Ritenuta la propria competenza: Riteuta l'attendibilità dei fatti esposti giustificazione della domanda: P. Q. M. Appi, gli artt: 6-9 del r. d, 27.5.1909, n, 437: ed il Proclama No. 7 del G. M. A.: 1} Dichiara definitivo il fermo apposto dalla Banca Commerciale Italiana, sede di Trieste, al libretto di Risparmio No. 44714, emesso dalla stessa sede con un, saldo residuo di L, 87.927,40 al portatore, intestato a Liebmann Erminia. 2} Diffida l’ignoto detentore del libretto sopra indicato a produrlo nella Cancelleria di questo Tribunale, prefiggendogli ,il termine di mesi sei per la proposizione delle proprie eventuali opposizioni nei confronti della denunciante. 3) Ordina che il presente decreto, unitamente all'annuncio dello smarrimento, rimanga esposto, per il termine di mesi uno, nella sala delle udienze di questo Tribunale e sull'albo del Comune di Trieste, nonché per tutto il termine prefisso per le disposizioni, negli uffici della Banca Commerciale Italiana, sede di Trieste. 4) ¡Ordina altresì, la pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta del G. M. A. in Trieste per tre volte, con un intervallo non minore di trenta giorni tra una pubblicazione e l’altra. Trieste, 19 marzo 1946, 11 Presidente: f.to: dr. de Dottori 11 Presidente del Tribunale Civile di ITrieste, su ricorso di ORZAN Arrigo fu (Germano, da Trieste, del 12 ottobre 1945 per sottrazione di cinque libretti a risparmio della Cassa di Risparmio di Trieste, osservate tutte le formalità; Applicati gli art. 6 a 9 Decreto 27 maggio 1909, No, 437 e proclama 7 del G. M. A,: Dichiara definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Trieste ai libretti ¡a risparmio numeri 151.325 con lire 112.397; 143.047 con lire 16.^75.70; 454.171 con lire 12.255.80; 153.373 con lire 20.254.20 intestati ad Orzan Arrigo e 143.048 con L. 16.575.70 intestato a Mazzolimi Alessandra. | Diffida l’ignoto detentore dei libretti a produrli nella Cancelleria di questo Tribunale, prefiggendogli il termine di mesi sei per eventuali opposizioni nei confronti del denunziante. Ordina la pubblicazione nella Gazzetta del G. M. A. per tre volte con un intervallo [di giorni trenta tra una pubblicazione e l'altra. Trieste, 18 dicembre 1945, Il Presidente De Dottori Prima pubblicazione per Orzan Arrigo fu Germano fatta dall'avv. Bellizia. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 18 luglio 1946 alle ore 16 in Trieste — Galleria Protti 2 — per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci ; Bilancio al 31 dicembre 1945 e deliberazioni relative ; Elezione amministratori e sindaci ; y Modifica statuto — Trasferimento sede — Aumento capitale. Il Consiglio di Amministrazione L. CHIOZZA & Co. - INDUSTRIALE IMMOBILIARE TRIESTINA Società per Azioni - Trieste CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 luglio 1946 alle ore 17 in Trieste — Galleria Protti 2 — per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci ; Bilancio al 31 dicembre 1945 e deliberazioni relative; Il Consiglio di Amministrazione ZONA DI GORIZIA AMMORTAMENTO VAGLIA BANCARIO Il primo pretore del mandamento di Gorizia sull’istanza della signora Rina CERUTTI con decreto 13 maggio 1946, ha pronunciato'l’ammortamento del vaglia bancario N. 021.078 di Lit. 8.200.— emesso in data 3 settembre 1943 dal Banco di Napoli di TAURIANOVA (Reggio Calabria) e ne ha autorizzato il pagamento alla Signora Rina Cerrutti di Gorizia — Via don Bosco 17 — trascorsi quindici giorni della pubblicazione di detto decreto nella Gazzetta del Governo Militare Alleato, purché nel frattempo non venga proposta opposizione dall’eventuale possessore. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA Si rende noto che con delibera dd. 27 aprile 1946 del fi. del Presidente del Tribunale Civile e Penale di Gorizia, controfirmata dal LEGAL OFFICER del G.M.A. in applicazione del R.D.L. 16 marzo 1944 No. 89 pubblicato nella G. U. del 29 marzo 1944 N. 16 e del D.L.L. 18 gennaio 1945 N. 7 pubblicato nella G. U. del 30 gennaio 1945 No. 13 considerate le ragioni di forza maggiore e le attuali condizioni della Venezia Giulia, viene concessa al «CLAIGO» Consorzio Latterie Alto Isonzo Gorizia la proroga di sei mesi dei termini per la convocazione del l'assemblea ordinaria di cui all'ultimo comma deU'art. 2264 del Codice .Civile. Gorizia, li 27 aprile 1946. x «CLAIGO» Cons. Latterie Alto Isonzo — Gorizia F.to Maracutti Alfonso Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 4 giugno 1946, inscritto al No. 4555 del Reg. d’ordine ; annotato al N. 74 del Registro delle Società ed iscritto nel fascicolo V. 31 Cancelliere: Guglielmi Guido ZONA DI POLA TRIBUNALE CIVILE E PENALE 01 POLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ’ Con atto 21 marzo 1946 No. 4275 mio rep. venne costituita la Società Istriana Costruzioni Edili «SICE» a reponsabilit.à limitata con sede in Pola, via Massimiano 5. Oggetto: esecuzione eli.costruzioni edilizie, idrauliche, stradali, eoe. Durata : dalla costituzione al 31 dicembre 1947, tacitamente prorogabile. Capitale: lire 105.000.— Amministratori : Pasini Piero e Vianelli Bruno, con firma disgiunta. Il Tribunale di' Pola con decreto 6 maggio 1946 omologò l’atto suddetto, Carlo Franchi — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola il 6 giugno 1946 ed inscritto al No. 41 del registro d’ordine, al No. 174 del registro società. Il Cancelliere : A. Zaratin TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FOLA SOCIETÀ’ ANONIMA BBUSSI (S.A.B.) — POLA BILANCIO AL 31/12/1945 ATTIVITÀ’ 1. Cassa.......................... Lire 81,903.80 2. Banche............................. » 272,419.59 3. Debitori........................... » 3,034,961,33 i 4. Magazzino . . . ....,.» 79,032,07 5. Inventario........................ » 1,094,134.55 Lire 4,562,451.34 1. Capitale sociale 500,000.00 2. Creditori . . . ' » 2,487,205.75 3. Biserva 356,447.73 4. R. M. C/2 ... » 360,484.75 5. Utile ... » 858,313.11 Lire 4,562,451.34 CONTO PROFITTI E PERDITE AL 31/12/1945 INTROITI 1. Introiti per lavori • . Lire 7,823,665.63 2. Profit-tti vari .... . . . . » 115.30 Lire 7,823,780.93 1. Spese per lavori . . » 6,282,329.92 2. Spese generali . .... » 640,008.60 3. Imposte e tasse . . . 43,129.30 4. Utile 858,313.11 Lire 7,823,780.93 Si dichiara che il presente bilance è conforme alla verità ed alle risultanze contabili della società. Pola, 1. marzo 1946. L'Amministratore Unico: Ing, Aurelio Brussi I Sindaci : Federico Frattoni e Aminto Marzari Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola il 30 aprile 1946 ed inscritto al No. 30 del registro d’ordine, al No. 92 del registro società. Il Cancelliere: A. Zaratin FABBRICA ITALIANA BANDIERE — Società per Azioni — FOLA Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, e straordinaria il 25 luglio 1946 ore 17 in Pola sede sociale ORDINE DEL GIORNO : Parte ordinaria : discussotene bilanci esercizio 1942, 1943, 1944, 1945: deliberazioni relative nomina, del Consiglio e Collegio sindacale. Parte straordinaria : deliberazione dello scioglimento e liquidazione della società modifica dell’art. 17 dello Statuto. Eventuali. Il Consiglio d’Amministrazione N. 21 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generala No. 34 B Variazioni ed aggiunte all’ Ordine Generale No. 34 che stabilisco aumenti nelle pensioni pubbliche ....................... No. 54 B Uffici comunali reclami per gli affitti e Commissioni d’appello di Zona per gli affitti —• Supplemento all’ Ordine Generale No. 54 No. tfO Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ........................................................... No. 61 Ammasso dei cereali .......................................... Pag. 3 7 10 17 Ordini No. 128 No. 140 No. 144 No. 146 No. 147 No. No. 154 156 Modifica.zioni all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura .................................... 22 Riscossione dei diritti erariali e delie imposte sui pubblici spettacoli e trattenimenti ........................................... 25 Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sullo corse dei cavalli e altre competizioni e sulle scommesse 20 Riparazione di edifici ’ danneggiati in seguito ad azioni belliche esistenti in zone devastate, senza spese od obblighi a carico dei proprietari ................................................... 32 Supplemento all’ Ordine Generale No. 14 - Riparazione di edifici distrutti o danneggiati quale rappresaglia contro azioni di partigiani e contributi ai proprietari che abbiano effettuato riparazioni anteriormente all’entrata in vigore dell’Ordine Generale No. 14................................................... 33 Divieto di caccia al capriolo ....................................... 35 Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei Municipi distrutti a seguito di eventi bellici, di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti e altre pubbliche calamità .................................................. 35 Ordini amministrativi No. 35 Nomina, della Commissione d’inchiesta sui sinistri marittimi. . No. 40 Nomina di Nereo Salvi a direttore delle carceri di via Tigor e dei Gesuiti ; di Orlando Calandra a direttore delle carceri di via Nizza ; e del dott. Domenico Adovasio ad ufficiale sanitario delle carceri di via Tigor e dei Gesuiti ................... No. 41 Conferma di nomina di Giovanni Roatti a Consigliere d’Appello e di Salvatore Cardella a Cancelliere........................................ 38 39 No. 42 Pag. Autorizzazione al notaio Vladimiro Senciari ad esercitare temporaneamente a Trieste 39 No. 43 Nomina di Giuseppe Cante ad Ufficiale giudiziario presso la Pretura di Pola 40 No. 44 Promozione temporanea di Anna Lampe, Ernesto Zolia e Giuseppe Bauzon, impiegati presso la Capitaneria di Porto, Trieste 40 PARTE II Zona di Trieste Ordine amministraiivo di Zona No. 26 Promozione del Dott. Giovanni Basi oli dal grado VII gruppo A al grado V gruppo A 42 No. 27 Speciale assegnazione di viveri a merittimi disoccupati— Nomina della Commissione di controllo per la Zona di Trieste .... 42 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. S3 Nomina di Giuseppe Specogna a Presidente del Comune di Dolegna del Collio 44 No. 84 No. 85 Nomina del Consiglio Comunale di Bergogna 44 Nomina del Comitato per la Croce Rossa Italiana per la Zona di Gorizia 45 Avviso di Zona No. 9 Istituzione di una Commissione di Zona per le carte d’identità per la Zona di Gorizia , 45 Zona di Pola Ordine amministraiivo di zona No. 47 Nomina del Dott. Attilio Paliaga a Capo dei servizi sanitari di Zona — Rettifica all’Ordine Amministrativo No. 33 48 PARTE III SEZIONE CIVILE — INSERZIONI 49-69