GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO - AMERICANA TERRITORIO UBERO DI TRIESTE <5 GAZZETTA UFFICIALE » VOLUME VII N. 1Q - 11 aprile 1954 Pubblicala dal G. M. A. T. L. T. con I’ autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste Le Editoriale libraria S. p. A. Trieste • 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A PUBBLICAZIONE: ; il 1», 1’ 11 ed il 21 d’ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d’ogni mese. PREZZO: un fascicolo L. 60. VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO : solamente semestrale ; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N» 17, stanza N* 10, pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme L. 3.240 b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.. .. L. 1.080 c) per ima copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esolusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato: „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti lo inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. OFFICIO GAZZETTA : Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono : 29701-29794 int. 110 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA: Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 33 TARIFFA DELLE SPESE DI PERIZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 19 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI ATTESO che sì ritiene opportuno fissare la tariffa delle spese di perizia di cui all’ art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, nella parte del Territorio Libero, di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KOMG, CB, OBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Il compenso dovuto ai periti designati dal Capo della Dogana per la composizione, ai sensi dell’art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, delle contestazioni sul valore imponibile sorte tra i contribuenti e la dogana, è fissato nelle misure seguenti in relazione al valore dichiarato che forma oggetto delle singole contestazioni : sino a L. 100.000 .......................................................... L. 1.000 più di L. 100.000 sino a L. 500.000 „ 2.000 più di L. 500.000 sino a L. 1.000.000 ......................................... „ 4.000 più di L. 1.000.000 sino a L. 3.000.000 ......................................... „ 6.000 più di L. 3.000.000 sino a L. 5.000.000 ......................................... „ 8.000 più di L. 5.000.000 sino a L. 10.000.000 ............................................... 10.000 più di L. 10.000.000 sino a L. 20.000.000 ...................................... „ 12.000 oltre L. 20.000.000 ........................................................... „ 15.000 ARTICOLO II Per le perizie relative a partite di notevole entità, che comportino particolari difficoltà di accertamento, i compensi stabiliti all’Articolo I possono essere elevati fino al doppio, previa autorizzazione del Dipartimento di Finanza. ARTICOLO III Ai fini della determinazione dei compensi, il valore e le spese accessorie espressi in valuta estera sono ragguagliati in lire italiane in base al cambio ufficiale doganale valevole nel giorno in cui è stata intrapresa la verificazione della merce. ARTICOLO IV Ai periti chiamati a prestare la loro opera fuori della propria sede, oltre ai compensi di cui all’Articolo I, spetta il trattamento economico di missione stabilito dalle leggi in vigore. L’ indennità di missione viene fissata nella misura prevista per i funzionari di grado VII, se il perito è persona estranea alle Amministrazioni dello Stato, e nella misura attinente al proprio grado se il perito appartiene all’Amministrazione statale. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 29 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/ A/54/32 Comandante della Zona Ordine N. 34 MODIFICAZIONI ALL’ ART. 14 DEL D. L. 3 GIUGNO 1943, No. 452, RELATIVO AI PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI DEL COMMERCIO ATTESO che si ritiene opportuno modificare Vart. 14 del D. L. 3 giugno 1943, No. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMO, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Per i passaggi di merci contemplati nell’art. 14 del D. L. 3 giugno 1943, No. 452, posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del presente Ordine, continuano ad applicarsi le norme del R. D. L. 9 gennaio 1940, No. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, No. 762, e del regolamento approvato con R. D. 26 gennaio 1940, No. 10. Le ditte che, in seguito all’entrata in vigore del vigente Codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere, e prima dell’entrata in vigore del presente Ordine abbiano rilasciato le lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova dell’ incarico stesso, alla presentazione di tali lettere all’ Ufficio del registro per le formalità stabilite nel primo comma dell’art. 14 del citato D. L. 3 giugno 1943, No. 452, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Ordine. La presentazione all’ Ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d’uso e l’annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo. Entro il termine di cui al secondo comma del presente Articolo dovrà essere presentata la denuncia alla Camera di Commercio di cui all’art. 20 del regolamento approvato col predetto R. D. 26 gennaio 1940, No. 10, affinchè i passaggi di merci, contemplati nell’articolo stesso e posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del presente Ordine con l’osservanza di tutte le altre norme di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata imponibile. I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell’art. 13 del citato R. D. L. 9 gennaio 1940, No. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, No. 762, anteriormente all’entrata in vigore del presente Ordine, non danno luogo ad entrata imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto R. D. 26 gennaio 1940, No. 10, il prescritto libro delle „merci in lavorazione“ sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione. In nessun caso competerà il rimborso delle imposte e delle pene pecuniarie pagate per la inosservanza delle disposizioni di cui sopra. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 30 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T.J.W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : LR/M/54/6 Comandante della Zona Ordine N. 35 RINNOVAZIONE E ISTITUZIONE DI CONCESSIONI IN MATERIA DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE ATTESO che si ritiene opportuno rinnovare ed, istituire delle concessioni in materia di temporanea importazione nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIB JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: # ARTICOLO I E’ consentita, per la durata di sei mesi, 1’ importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati : QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale è consentita l’importazione temporanea Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 1. Tuorlo d’uovo conge- Per 1’ impiego nella fabbri- lato e/o in polvere cazione di specialità ali- mentari (concessione de- corrente dal 18 ottobre 1953) kg. 50 6 mesi QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale è consentita l’importazione temporanea Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 2. Caseina presamica Per la fabbricazione di ga- Ialite (concessione decorrente dal 28 settembre 1953) kg. 100 6 mesi 3. Cellophane tipo Zenith, Per la fabbricazione di trec- in fogli ed in nastri, ce per cappelli e di cap- pur avvolti in bobine pelli (concessione decorrente dal 3 ottobre 1953) kg. 50 6 mesi 4. Cellulosa nobile e lin- Per la produzione di ace- ters di cotone, greggi tato di cellulosa e di o candeggiati polveri da stampaggio all’acetato di cellulosa (concessione decorrente dal 28 settembre 1953) kg. 100 6 mesi 5. Cloruro di etile ; bro- Per la fabbricazione di etil- muro di etilene fluido miscela al piombo kg. 100 6 mesi tetraetile (concessione de- per ciascuna corrente dal 7 ottobre 1953) merce 6. Filati di cotone di titolo Per la fabbricazione di tes- pari o superiore a suto di puro cotone tipo 75.000 metri per y2 kg. „popeline finissimo“ (concessione decorrente dal 21 ottobre 1953) kg. 50 1 anno 7. Filati di seta e l|}ati di Da sottoporre a lavorazione cascami di seta di purga, tintura e/o carica (concessione decorrente dal 7 ottobre 1953) kg. 20 6 mesi 8. Legno comune, greggio Per la fabbricazione di im- e/o segato ballaggi (concessione de- kg. 100 6 mesi corrente dal 3 ottobre 1953) 9. Politene greggio Per la fabbricazione di la- stre, fogli, tubi, rivestimento conduttori elettrici, supporti isolanti e manufatti igienici, sanitari e per uso chimico (concessione decorrente dal 2 ottobre 1953) kg. 100 6 mesi QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale è consentita P importazione temporanea Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 10. Tessuti di cotone tipo Per essere sottoposti alla „popeline“ (rigati, fan- mercerizzazione e/o al tasia, contenenti in ca- procedimento chimico di ■ tena o in trama fili irrestringibilità denomi- tinti ; oppure lisci con nato „permashrunk“ e/o armature di semplice finissaggio (concessione tela o di raso ; od ope- decorrente dal 3 ottobre rati per effetto di ratier 1953) kg. 50 1 anno. o di jacquard) 11. Tessuto gommato in Per l’applicazione nell’ in- dischi (fondini per cap- terno di cappelli (conces- pelli) sione decorrente dal 18 ottobre 1953) N. 1000 6 mesi 12. Uva secca (uva sulta- Da impiegare nella fabbri- nina) cazione di prodotti dol- ciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (concessione decor- rente dal 28 settembre 1953) kg. 50 6 mesi 13. Acciaio dolce e ferro in Per essere ritrafilati e ridot- fili nelle misure da mm. ti rispettivamente nelle 2 a mm. 0,6 misure da mm. 0,07 a mm. 0,55 (concessione decorrente dal 28 set- tembre 1953) kg. 100 1 anno 14. Acciaio inossidabile Per la fabbricazione di sup- martensitico al carbo- porti plantari ortopedici nio cromo (concessione docorrente dal 3 ottobre 1953) kg. 100 1 anno 15. Lamiere di ferro sta- Per la confezione di barat- V t - ‘ -• '. gnate (banda stagnata), toli destinati ad essere tagliate a misura, com- impiegati per 1’ inscato- prese le striscie e i ri- lamento di prodotti con- tagli servati (concessione de- corrente dal 3 ottobre 1953) kg. 100 1 anno QUALITÀ DELLA MERCE Scopo per il quale è consentita l’importazione temporanea Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 16. Nastri di ferro e/o acciaio laminati a freddo e/o a caldo, barre o verghe profilate, trafilate, di ferro o di acciaio Per la costruzione di serrande avvolgibili, can-celletti estensibili, e ogni tipo di infissi e chiusure metalliche per l’edilizia (concessione decorrente dal 7 ottobre 1953) kg. 500 1 anno 17. Rhum in fusti ad alta gradazione Per essere portato alla gradazione di consumo ed imbottigliato hi. 1 1 anno 18. Alcool Per alcolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle hi. 1 1 anno 19. Piume e penne Per la spolveratura e sele-zionatura kg. 50 6 mesi 20. Perle coltivate Per la cernita e la montura — 6 mesi 21. Mica in lamelle Per essere argentata e/o metallizzata kg. 50 6 mesi ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 23 gennaio 1954. TRIESTE, 31 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : LD/A/54119 Comandante della Zona Ordine N. 36 IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE E SOL CAPITALE DELLE SOCIETÀ’ ESTERE MODIFICA ALL’ ORDINE GENERALE No. 21/1945 ATTESO che si ritiene opportuno modificare la lettera a) dell’Articolo I dell’ Ordine Generale No. 21 di data 23 ottobre 1945 riguardante le imposte di negoziazione e sul capitale delle società estere, nella parte del Territorio Lìbero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIB JOHN WINTERTON, KOMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I La lettera a) dell’Articolo I dell’ Ordine Generale No. 21 di data 23 ottobre 1945 è abrogata e sostituita dalla seguente : ,,a) Fino a nuove disposizioni la competenza del Collegio peritale istituito dall’art. 9 del D. L. 15 dicembre 1938, No. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, No. 739, è devoluta alla Commissione di Zona per le imposte.“ ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal l.o gennaio 1950. TRIESTE, 31 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : LDIAI54jl4 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 15 AUTORIZZAZIONE AL,L’ O.N.M.I. AD ACQUISTARE UN’AREA FABBRICABILE SITA IN TRIESTE, VALMAURA, PER LA COSTRUZIONE DELLA „CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO“ ATTESO che si ritiene opportuno autorizzare V Opera Nazionale Maternità ed Infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione della „Casa della madre e del bambino“, IO, SIB JOHN WINTERTON, KOMO, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — L’ Opera-Nazionale Maternità ed Infanzia è autorizzata ad acquistare dall’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro l’area fabbricabile dell’estensione di mq. 3086, sita in Piano S. Anna, Trieste, P. T. 2411 di Santa Maria Maddalena Inferiore part. cat. 147, 566, 567, 568, 557 e 556 al prezzo di Lire 1.500 (millecinquecento) al mq. perla costruzione di una „Casa della madre e del bambino“. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 30 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : LDfB/54110 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 16 MODIFICA ALLA SEZIONE SPECIALE PER L’ IMPOSTA GENERALE SULL’ ENTRATA DELLA COMMISSIONE DI ZONA PER LE IMPOSTE ATTESO che si ritiene opportuno modificare la composizione della Sezione Speciale per V imposta generale sull’ entrata della Commissione di Zona per le imposte nominata con Ordine Amministrativo No. 75 di data 23 novembre 1953 IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zong, ORDINO: 1. — Il dott. Giovanni SCOMERSI è nominato vice-presidente ed il dott. Ruggero FALCHI, membro effettivo della Sezione Speciale per 1’ imposta generale sull’entrata della Commissione di Zona per le imposte. 2. -— Il presente Ordine entrerà in vigore aEa data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 6 aprile 1954 H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDfBf54fl6 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 17 SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ’ ATTESO che il dott. Francesco GUTTY nominato con V Ordine Amministrativo No. 44 di data 23 giugno 1953, quale esperto nelle materie amministrative, membro del Consiglio provinciale di sanità, è deceduto, e si considera necessario nominare altro membro nel suddetto Consiglio, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — Il prof. dott. Elio CASETTA, straordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di economia e commercio dell’ Università degli Studi di Trieste, viene nominato membro del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del defunto dott. Francesco GUTTY. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 6 aprile 1954 Ref. : LD/BÌ54/17 Ordine Amministrativo N. 18 H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELL’ ENTE PER IL TURISMO DI TRIESTE ATTESO che il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell’ Ente per il Turismo di Trieste, nominato con V Ordine Amministrativo No. 9 di data 12 febbraio 1951 e successive modifiche, è scaduto ed è pertanto necessario nominare un nuovo Consiglio, IO, SIR JOHN WINTERTON, KGMO, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — Ai sensi degli art. 5 e 6 del R. D. L. 20 giugno 1935 No. 1425, convertito in legge col R. D. 3 febbraio 1936 No. 413, le seguenti persone sono nominate membri del nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’ Ente per il Turismo di Trieste : Avv. SLOCOVICH Piero — Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Trieste —■ Rappresentante della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura — Idem — Idem — Rappresentante dell’Associazione degli Albergatori ■—- Rappresentante dei dipendenti da Alberghi — Rappresentante delle Agenzie Turistiche (Datori di lavoro) — Rappresentante delle Agenzie Turistiche (Prestatori d'opera) — Esperto per il Turismo — Idem Dott. HAUSBRANDT Roberto— Idem Avv. PERSOGLIA Luciano — Rappresentante del Presidente di Zona Dott. VIS AL Giorgio — Rappresentante del Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura Il Presidente della Deputazione Provinciale Il Sindaco di Trieste. Sig. ALBERTI Steno Dr. GIROLAMI Giovanni Rag. SCOTTI Luciano Sig. GEPPI Elio Sig. POSTOGNA Dario Sig. SKOFF Gualtiero Sig. PATERNITI Emilio Sig. PADOA Carlo Prof. Dr. SCIOLIS Narciso 2. — Nella prima seduta il nuovo Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri il Presidente e ne darà comunicazione al Governo Militare Alleato. 3. — Il Governo Militare Alleato, ricevuta la comunicazione dell’elezione del Presidente, pubblicherà un successivo Ordine Amministrativo col quale la nomina verrà resa ufficiale. 4. •— Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 6 aprile 1954. Ref. : LD/B/54/20 H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Avviso N. 14 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE INDUSTRIALI GRAFICHE Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data 1° dicembre 19il ha emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende industriali grafiche non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO 1 L’efficacia del lodo pubblicato con l’avviso No. 17 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° aprile 1953, si intende prorogata sino al 31 dicembre 1954, con l’aggiunta indicata in appresso. ARTICOLO 2 Gli scatti di anzianità previsti nell’art. 7 del lodo pubblicato con l’Avviso No. 20 sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 maggio 1951, a partire dall’1 gennaio 1954, invece di essere calcolati solamente sullo stipendio base, saranno calcolati, all’atto della loro maturazione, tenuto conto anche della relativa indennità di contingenza. Il conteggio di tali scatti, per quello che si riferisce all’indennità di contingenza sarà effettuato alla fine di ogni anno solare e avrà applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. Viceversa, per quello che concerne gli scatti già maturati alla data predetta, saranno concessi, a titolo di rivalutazione, degli importi convenzionali in numero uguale a quello degli scatti maturati, nella misura sotto indicata. Uomini Donne Impiegati di la categoria ......................................L. 450 391 Impiegati di 2a categoria .................................... L. 375 326 Impiegati di 3a categoria A...................................L. 325 282 Impiegati di 3a categoria B ................................... L. 300 261 Le somme sopra riportate verranno corrisposte ogni mese unitamente alla retribuzione. ARTICOLO 3 Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo in data anteriore alla scadenza prevista all’articolo 1, solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 27 gennaio 1954. Il Presidente: F.to Walter LEVTTUS I Componenti: „ Bruno MARI „ Francesco MAZZUCHIN „ Renato CORSI „ Guido BORZAGHINI I Consulenti tecnici: „ Ruggero TIRONI „ Nicolò PASE Ratificato : 23 febbraio 1954 Fto. : E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 5 aprile 1954. Ref. : LDIGI54I8 Avv. Walter LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 15 RETRIBUZIONE MINIMA PER PORTINAI DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI STABILI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi dei portinai dipendenti da proprietari di stabili, non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo arbitrale pubblicato con l’Avviso n. 19 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 1° aprile 1953, si intende prorogata sino al 31 dicembre 1954. Sarà ammessa una richiesta di revisione anteriore alla predetta scadenza solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico di analoghe categorie di lavoratori. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 25 gennaio 1954. Ratificato : 23 febbraio 1954 F.to : E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente: F.to Walter LEVITUS I Componenti : „ Ubaldo ZANIER „ Vincenzo BACCI „ Renato CORSI „ Guido BORZAGHINI I Consulenti tecnici : „ Giovanni POLI „ Mario SMECCHIA TRIESTE, 5 aprile 1954. Ref. : LDIC/54/9 Avv. Walter LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 16 «. / RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE INDUSTRIALI DI VINI E LIQUORI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947 ha, emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende industriali di vini e liquori, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO I L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 21 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° aprile 1953, si intende prorogata sino al 31 dicembre 1954, con l’aggiunta indicata nell’ articolo che segue. ARTICOLO 2 A partire dall’l gennaio 1954, il personale con qualifica impiegatizia, dopo il compimento del ventesimo anno di età, avrà diritto a godere degli scatti biennali di anzianità, maturati e da maturarsi presso la medesima azienda, nella misura indicata in appresso. Gli scatti già maturati daranno diritto ad altrettante maggiorazioni del 5^ calcolate sullo stipendio base di categoria in godimento all’l gennaio 1954, con l’aggiunta di altrettante somme quanti saranno stati gli scatti stessi, somme variabili a seconda della rispettiva categoria di appartenenza, come indicato nella tabella sottoriportata. Uomini Donne Impiegati di la categoria ..................................L. 450 391 Impiegati di 2a categoria ..................................L. 375 326 Impiegati di 3a categoria A ................................L. 325 282 Impiegati di 3a categoria B.................................L. 300 261 Quanto agli scatti maturandi in data successiva all’l gennaio 1954, essi verranno calcolati nella misura del 5% della retribuzione globale di tabella (stipendio e indennità di contingenza), in atto al momento della maturazione stessa. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera mi massimo di dieci bienni. ARTICOLO 3 Sarà considerata legittima mia richiesta di revisione del presente lodo, in data anteriore a quella prevista all’art. 1, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente il personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Trieste, 29 gennaio 1954. Ratificato : 23 febbraio 1954 F.to : E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 5 aprile 1954. Ref. : LDICI54/10 Il Presidente : I Componenti : I Consulenti tecnici : F.to Walter LEVITUS „ Aldo CHERINI „ Virgilio NARDUZZI „ Renato CORSI „ Guido BORZAGHINI „ Giovanni POLI „ Ruggero TIRONI Avv. Walter LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 17 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AMBULATORI MEDICI, STUDI DI PATOLOGIA, DI RADIOLOGIA, DI GINNASTICA MEDICA, DI ODONTOIATRIA E DA ISTITUTI ORTOPEDICI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi, istituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da ambulatori medici, studi di patologia, di radiologia, di ginnastica medica, di odontoiatria e da istituti ortopedici, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria, o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO 1 L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso n. 71 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 1° novembre 1952, s’intende prorogata sino al 31 luglio 1954, con le modificazioni indicate negli articoli che seguono. ARTICOLO 2 A partire dal 1° gennaio 1954, la tabella dell’indennità di contingenza prevista nell’art. 2 del lodo citato nell’articolo precedente, viene sostituita dalla tabella che segue : Personale impiegatizio Uomini Donne Impiegato di concetto, tecnico radiologo diplomato, odontotecnico, capo laboratorio diplomato, infermiere diplomato, ass. sanitaria...... L. 18.620 mens. L. 16.147 mens. Impiegato d’ordine ....................... „ 17.179 „ „ 14.900 „ Personale non impiegatizio Uomini Donne Odontotecnico dipi., ortopedico L. 17.179 mens. Massaggiatore Odontotecnico non dipi., assistente di laboratorio, „ 17.179 „ L. 14.900 sviluppatrice di lastre fotografiche „ 16.904 „ „ 14.270 Infermiere „ 16.511 „ 14.113 Donna di pulizia — „ 13.925 Apprendisti oltre 18 anni „ 15.171 — sotto 18 anni „ 12.051 „ - ARTICOLO 3 Per la categoria cui si riferisce il presente lodo, rimane confermata la tabella dei salari e degli stipendi che segue Impiegati amministrativi Uomini Donne Impiegati di concetto L. 20.500 mens. L. 19.600 mens. Impiegati d’ordine „ 17.500 „ " 16.600 „ Impiegati tecnici Tecnico radiologo diplomato o comunque che svolga mansioni proprie del dipi „ 20.500 „ 11 19.600 Odontotecnico dipi, capo lab. con almeno un dipendente qualif. e con responsabilità tecnica „ 26.500 „ 24.600 Infermiere dipi, in quanto svolga le mansioni proprie dell’abili fazione ■.. ... „ 17.500 „ 16.600 Assistente sanitaria — ” 19.600 Personale non impiegatizio Odontotecnico dipi „ 20.500 „ 19.600 Odontotecnico non dipi. „ 15.500 „ 15.000 Odontotecnico apprend. con più di 18 anni .... „ 7.000 „ „ 7.000 Odontotecnico apprend. sino ai 18 anni 5.500 „ „ 5.500 Ortopedico massaggiatore „ 17.500 11 16.600 Infermiere non diplomato „ 16.500 „ 11 14.600 „ Aiutante o assistente di ambulatorio ovvero colui che prepara lo strumento e tiene la pulizia del medesimo, sviluppatrice di lastre radiografiche .... „ 16.500 „ 11 15.600 Donna di pulizia addetta agli ambulatori ' — 11 38 orarie. Il personale minorile percepirà : se con meno di 16 anni ....................-......... 50% se fra i 16 ed i 18 anni ............................ 65% se fra i 18 ed i 20 anni ............................ 86% degli stipendi e salari spettanti al corrispondente personale di età maggiore agli anni 20. A partire dalla data prevista all’articolo 2 le percentuali per il calcolo degli scatti di anzianità, che verranno a maturare successivamente a tale data, saranno le seguenti : 3% allo scadere del primo e del secondo biennio, 4% allo scadere del terzo, quarto, quinto e sesto biennio. Tali percentuali saranno conteggiate tanto sullo stipendio in tabella che sull’ indennità di contingenza in atto al momento della maturazione dello scatto stesso. Per quello che concerne gli importi degli scatti già maturati alla data sopracitata, questi saranno sostituiti dall’ importo risultante dal ricalcolo degli scatti stessi sulla retribuzione globale (stipendio e indennità di contingenza), in atto alla stessa data, prendendo a base le percentuali indicate nel presente articolo. ARTICOLO 5 L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e 48 settimanali. E’ ammessa la possibilità per il personale non impiegatizio di essere assunto ad orario ridotto con un massimo di 4 ore giornaliere. In tal caso egli sarà retribuito proporzionalmente ad ora ; con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale. ARTICOLO 6 Resta confermato che al personale impiegatizio verrà corrisposto alla Vigilia di Natale una 13a mensilità pari ad una mensilità di stipendio e di indennità di contingenza ; il personale non impiegatizio avrà diritto a percepire una gratifica natalizia pari a 25 giornate di salario e di indennità di contingenza. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro nel corso deU’anno, il personale di cui dianzi ha diritto a percepire tanti dodicesimi della 13a mensilità o gratifica natalizia, quanti sono i mesi di servizio prestati, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. ARTICOLO 7 Sarà considerata legittima la richiesta di revisione del presente lodo in data anteriore a quella di cui all’art. 1, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico di analoghe categorie di lavoratori. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 28 gennaio 1954. Ratificato : 23 febbraio 1954 F.to : E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro. Il Presidente: F.to Walter LEVITUS I Componenti: „ Antonio DELLA SANTA „ Platone CAVALIERI „ Livio NOVELLI „ Guido BORZAGHINI I Consulenti tecnici: „ Nicolò PASE „ Egidio FURLAN TRIESTE, 5 aprile 1954 Re/..- LDICI54/11 Avv. Walter LEVITUS ff. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 18 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ARTIGIANI BARBIERI - - ■ ■ - - ' ... : : I fi ho Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da artigiani barbieri non aderenti ad associazioni di categoria il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 18 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° aprile 1953, s’intende prorogata sino al 31 dicembre 1954. Sarà ammessa una richiesta di revisione anteriore alla predetta scadenza, solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. F.to Walter LEVITUS „ Ermanno FRAGIACOMO „ Giuseppe RODRIGUEZ „ Renato CORSI „ Ferruccio GRATTON „ Egidio FURLAN „ Ruggero TIRONI Avv. Walter LEVITUS Ref. : LDjCI54ll2 ff. Capo Dipartimento'del Lavoro Avviso N. 19 RETRIBUZIONE MINIMA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE SOCIETÀ’ DI CANOTTAGGIO E DALLA SOCIETÀ’ TRIESTINA DELLA VELA Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale dipendente dalle Società di canottaggio e dalla Società Triestina della Vela, il seguente _... . LODO ARTICOLO 1 L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 48 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° agosto 1953, s’intende prorogata sino al 31 dicembre 1954, con la modificazione indicata nell’articolo che segue. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 24 gennaio 1954. Il Presidente: I Componenti : I Consulenti tecnici: Ratificato: 23 febbraio 1954 J F.to : E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 5 aprile 1954. A partire dal 1° febbraio 1954, la tabella deirindannità di contingenza prevista dall’articolo 1 del lodo citato nell’artieolo precedente s’intende sostituita da quella sotto riportata. Custode e carpentiere ..................... Primo marinaio ....................... Secondo marinaio .......................... Aiuto costode e carpentiere .............. .. Aiuto marinaio e uomo di fatica............ t ... a!.;--.. , ARTICOLO 3 Giorn. Mens. L. 460 L. 11.960 L. 460 L. 11.960 L. 445 L. 11.596 L. 437 L. 11.362 L. 429 L. 11.154 Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo, in data anteriore a quella prevista dall’articolo 1, solamente nel caso di modificazione del trattamento economico concernente analoghe categorie di lavoratori. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 26 gennaio 1954. Ratificato : 23 febbraio 1954 F.to : E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 5 aprile 1954. Ref. : LD/C/54/13 II Presidente : I Componenti : I Consulenti tecnici : F.to Walter LEVITUS „ Leo PATTINO „ Silvio DOLLINAR „ Renato CORSI „ Guido BORZAGHIN1 „ Nicolò PASE „ Giovanni POLI Avv. Walter LEVITDS ff. Capo Dipartimento del Lavoro INDICE Ordine Pag. No. 33 Tariffa delle spese di perizia di cui all’articolo 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali.............................................. 115 No. 34 Modificazioni all’articolo 14 del D. L. 3 giugno 1943, No. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio................ 116 No. 35 Rinnovazione e istituzione di concessioni in materia di temporanea importazione ............................................................................. 117 No. 36 Imposta di negoziazione e sul capitale delle società estere — Modifica al- F Ordine No. 21/1945........................................................ 121 • Ordine amministrativo No. 15 Autorizzazione all’ O.N.M.I. ad acquistare un’area fabbricabile sita in Trieste, Valmaura, per la costruzione della „Casa della madre e del bambino“.. 122 No. 16 Modifica alla Sezione speciale per 1’ imposta generale sull’entrata della Commissione di Zona per le imposte............................................ 122 No. 17 Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità ............... 123 No. 18 Nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’ Ente per il Turismo di Trieste .................................................................... 123 Avviso No. 14 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende industriali grafiche ............................................................................. 125 No. 15 Retribuzione minima per portinai dipendenti da proprietari di stabili.... 126 No. 16 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende industriali di vini e liquori .............................................................. 127 No. 17 Retribuzione minima per il personale dipendente da ambulatori medici, studi di patologia, di radiologia, di ginnastica medica, di odontoiatria e da istituti ortopedici................................................................... 128 No. 18 Retribuzione minima per il personale dipendente da artigiani barbieri .... 131 No. 19 Retribuzione minima del personale dipendente dalle Società di canottaggio e dalla Società Triestina della Vela ........................................ 131