ANNO VII. Capodistria, 16 Settembre 1873. N. 18. LA giornale degli interessi civili, economici, amministrativi DELL' ISTRIA, ed organo ufficiale per gli atti della Società Agraria Istriana. Esce il 1° ed il 16 d'ogni mese. ASSOCIAZIONE per un anno fior. 3; semestre e quadrimestre in proporzione. — Gli abbonamenti si ricevono presso la Sedazione. Articoli comunicati d'interesse generale si stampano gratuitamente. — Letteye e denaro franco alla fiedazioue. — Un numero separato soldi 15. — Pagamenti anticipati. Atti ufficiai! della Società agraria istriana. LA TUTELA DEI CAMPI. Pubblichiamo il seguente progetto di legge, che venne comunicato alla presidenza della Società Agraria Istriana per studio e parere, pregando CJmizii, Comuni, membri di Comitato, Socie quanti altri avessero a cuore l'importante argomento a volerne far giungere eventuali ricordi a tutto il 1° Ottobre p. v. LEGOE dei .................. concernente la tutela delle possessioni campestri Col consenso della Dieta provinciale del . . Mi . . . . . ......... . trovo di ordinare quanto segue: Capo I. Delle possessioni campestri e dei provvedimenti speciali a tutela delle medesime. § 1- Le possessioni campestri vengono poste sotto la tutela speciale della presente legge. Sotto la denominazione di possessioni campestri comprendonsi tutti quegli oggetti i quali stanno in relazione indiretta o diretta coli'esercizio dell'economia rurale e campestre, purcbè i medesimi si trovino al campo aperto. Si annoverano quindi alle possessioni campestri tanto gli stessi fondi stabili come campi, prati, pascoli, giardini, vigne, alberi fruttiferi e piantagioni d' ogni specie, torchi, granai, fenili, alveari, capanne (baracche) campestri, siepi fratte, viali piscine, opere di inaf-fiamento e di prosciugamento, argini, opere idrauliche ed acquedotti, vie e viottoli attraverso i campi, pozzi e simili ; quanto i frutti e le messi non ancora raccolti, i covoni di fieno e di altri prodotti, gli utensili e gli strumenti rurali abbandonati sui campi, il bestiame da tiro e da pascolo, il concime ecc. Non si potrà abbandonare il bestiame in balìa di se stesso e quindi lasciarlo senza sorveglianza, eccet-tochè nelle tenute chiuse o in qualunque altro luogo ricinto da siepi o da muri. Qualora in un comune emergesse per ispeciali rapporti locali la necessità di deviare da questa prescrizione, 1' autorità chiamata ad accordare delle eccezioni è il consiglio comunale. § 3- Non è permesso di pascolare il bestiame fuori dei luoghi recinti senonchè affidandolo alla sorveglianza di un abile pastore. § 4. Se i pascoli hanno un'area si piccola ed una posizione tale da far temere con fondamenlo che il bestiame possa passare sui campi altrui, è necessario che l'animale sia legato a mezzo di una corda ad un oggetto fisso o che il sorvegliante lo guidi tenendolo ad una corda. Quest' ultima precauzione converrà pure osservare, quando il bestiame andando al pascolo, passa per delle vie, alle quali manca la necessaria larghezza. § 5. . In tempo di notte è proibito il pascolo libero, nonché quello, in cui si tiene 1' animale legato a corde, se avviene su dei fondi, i quali non sono chiusi da ogni parte in modo da impedire che il bestiame ne possa uscire. Il Consiglio comunale in riflesso a particolari condizioni locali è autorizzato di fare delle eccezioni a questo divieto, per i pascoli sui monti o in qualunque altro luogo. Non rimanendo il bestiame al pascolo durante la notte in un luogo ricinto, se lo dee condurre alle stalle già nelle ore di giorno e non può essere ricondotto al pascolo nel tpmpo di notte. § Se il bestiame resta di nottetempo all' aperto in luoghi rinchiusi, non potrà esser condotto o ricondotto dal pascolo che durante il giorno. § 8. Il passare in tempo di notte con mandre altrui per istrade o vie, che attraverso campi o seminati senza alcun ricinto, è indispensabile che vi sia la sorveglianza di una persona a ciò designata dal capocomune e rimunerata, in base a tariffa sanzionata dalle autorità, da colui che conduce il bestiame ; al qual passaggio ci occorre pure un ordine espressamente rilasciato e debitamente notificato dall'autorità politica distrettuale, avuto riguardo ai rapporti locali per la tutela delle possessioni campestri. § 9. Salvo un'eventuale eccezione basata su particolari titoli legali, non è permesso di attraversare, conducendo il bestiame al pascolo, i campi maggesi o i campi tagliati di altrui proprietà senza il consenso dei rispettivi proprietari. § io. E incondizionatamente vietato di spigolare dopo la raccolta in tempo di notte i frutti rimasti nei giardini, nei frutteti, nelle vigne o sopra i campi, a meno che i rispettivi proprietari dei fondi non vi abbiano dato il loro consenso. § H- Per tempo di giorno in opposizione al tempo di notte è da riguardarsi lo spazio di tempo che comincia nn ora prima del lavoro del sole e finisce un' ora dopo il tramonto. § 12. A tuttela delle possessioni campestri si dichiarano pure vietate particolarmente le seguenti azioni: a) Custodire e guidare il bestiame sopra un fondo altrui senza esserne autorizzato ; b) Pascolare il bestiame, senza averne ottenuto il permesso, sui canali o fosse che costeggiano le strade, sulle vie o sui lembi dei campi; c) Tagliare o strappare l'erba sui canali o fosse che costeggiano le strade, sulle vie o sui lembi dei campi, senza averne il diritto ; d) Soffermarsi, andare a piedi, a cavallo in carozza, col carro nei giardini, sui prati non ancora mietuti, bagnati o che hanno un terreno assai molle, e sui campi coltivati quando non si è a ciò autorizzati. Indi l'attraveisare senza permesso in un veicolo i terreni incolti, nonché camminare o andare a cavallo su fondi non coltivati, i quali vengano indicati come luoghi chiusi sia perchè hanno qualche recinto, o perchè 11 una tabella o qualunque altro segno d'avvertimento li dichiarano come tali ; e) Camminare per quelle vie, le quali al tempo della maturazione dell' uva o di altri frutti, che danno i campi o gli alberi, sieuo state dichiarate chiuse per disposizione del capocomune ; o mediante apposite tabelle d'avvertimonto o per altri segui d'uso in un dato luogo, che spicchino alla vista del passante sieno state dichiarate strade proibite; f. L'aprire arbitrariamente sentieri o scorciatoie; g) Aprire senza autorizzazione cancelli porte, siepi e simili, che servono a chiudere le vie o le entrate di luoghi riuniti o lasciarli aperti dopo esservi passati; li) Smuovere, distruggere o rendere irriconoscibili i ricinti, le tabelle con suvvi scritto il divieto o i segni che servono di avvertimento; senza esservi chiamati a farlo ; «) Danneggiare coli' aratro, colla zappa o in qualunque altro modo le vie attraverso i campi, le quali sono di uso comune ; h) Spezzare o tagliare rami, ramoscelli, fiori o frutti 0 levare le foglie dagli alberi o dai cespugli altrui; fendere, spezzare, strappare o sradicare o in qualche altro modo danneggiare gli alberi che costeggino le strade o i viali, o che si trovano nei campi o nei giardini; e questi medesimi divieti valgono pure per 1 cespugli che in qualche modo ci sono di utilità e per le piantagioni che servono di circuito ai fondi; l) Eaccogliere senza la debita autorizzazione il concime (letame) sui campi, sui prati o sui pascoli; ni) Fare degli scavi o fosse o raccattare gli ossi sui campi, prati o pascoli senza esservi autorizzati ; n). Scaricare o gettare senza un permesso pietre, macerie, cocci, immondizie o erbe selvatiche sui fondi altrui o sulle vie private o pubbliche ; o) Usare senza permesso i fendi o le capanne campestri (baracche) altrui o gli utensili e strumenti lasciati in sui campi ; nascondere o trasportare altrove questi utensili e strumenti ; p) Rovesciare o sparpagliare a bella posta e per insolenza i frutti ammucchiati o i covoni del fieno e di altri frutti; q) L'accènder fuoco in vicinanza ai frutti maturi o ai covoni di fieno o di altri frutti, nonché abbruciare arbitrariamente le paludi torbifere ; r) Danneggiare i pozzi dei campi, gli stagni, i fossali, gli acquedotti, le opere di inacquaineuto e prosciugamento e simili, e renderne le acque impure; in-quautochè le citate azioni non soggiacciano già ad una punizione a norma delle prescrizioni della legge concernente 1' uso, la conduttura ed il riparo delle acque. § 13. Ove delle condizioni locali particolari esigessero la tutela dei campi seminati, il consiglio comunale può spiccare un ordine di possessori di colombi, d'impedire che questi volino all' aperto al tempo della geminazione in primavera e autunno, la durata del. qual tempo dovrà essere determinata ed indicata con tutta precisione; e che non osservando cotesto divieto, ognuno avrà il diritto di pigliare o di uccidere i colombi, qualora entro il termine prefisso venissero trovati all'aperto. Siffatta prescrizione sarà da notificarsi anche ai comuni confinanti, come pure a coloro che hanno il diritto di andare alla caccia. § 14. Trovandosi determinate parti del territorio di un comune composte esclusivamente o in gran parte di vigne le une attigue alle altre ed appartenenti a diversi proprietari, è in potere del consiglio comunale d'accordo con questi proprietari di prefiggere, mediante una notificazione d'uso nel dato luogo, il giorno, nel quale in quel dato territorio si darà principio alle vendemmie. Il capocomune può accordarne l'eccezione a singoli proprietari di vigne soltanto nel caso, in cui per riguardi alla sicurezza della proprietà non vi sia nulla a temere tenendo le vendemmie in un tempo anteriore e se le misure di sorveglianza necessarie alla tutela delle altre vigne vengono attivate a spese di quei proprietari. Capo II. Contravvenzioni e Condanne. Iwìh'ì % S^^^^uoišSS^nr Ogni violazione o danneggiamento delle possessioni campestri, come pure ogni contravvenzione a questa legge inquantochè non soggiaccia alla procedura penale, viene qualificata come un guasto commesso alle campagne (delitto campestre) e punita, a seconda delle circostanze mitiganti o aggravanti, con una multa da 25 soldi a 40 fiorini o coli'arresto da sei ore sino ad otto giorni, qualora la presente legge non prefigga condanne speciali in certi casi determinati. Alla medesima pena va pure soggetta in prima linea la contravvenzione alla disposizione presa a norma del § 14 dal consiglio comunale, come pure le contravvenzioni alle prescrizioni emanate dal Governo per f esecuzione della presente legge. § 16. Le contravvenzioni alle prescrizioni contenute nei §§ 2 sino incl. 9 nonché al § 12 lett. a e b, sono punibili colle seguenti multe, però in modo che la misura complessiva della multa non possa mai eccedere l'importo di 40 fiorini. Per un cavallo oltre i due anni . io 'i. l. — n sotto i, f. „ r> —. 50 soldi ' » „ manzo oltre un anno . , ■ 4 » -.50 v V sotto „ » | » » porco.....\ . » -.30 „ » una capra..... V „ pecora, ..... -.20 „ V un'oca. ...... » — 10 „ It ogni altro volatile ... —• o i Cotesta multa dovrà essere raddoppiata, quando le bestie sono state condotte a bella posta sopra i fondi, per essere pascolate o nel caso in cui la contravvenzione fosse stata commessa in tempo di notte. Sarà pure da raddoppiare la multa, quando le bestie entrano nei campi, nei giardini, nelle vigne, sui prati bagnati o di terreno molle o in luoghi, i quali per recinto, per tabelle di divieto o per altri segni sieno qualificati come luoghi chiusi. In caso di recidiva la multa può essere triplicata. In caso di contravvenzione al § 12 lett. d ed e inquantochè essa si riferisca a giardini, a vigne, a prati non ancora mietuti, bagnati o di terreno molle o infine a campi coltivati, la multa per il camminare o per il soffermarsi sopra i medesimi sarà commisurata a 50 soldi per ogni persona; per il cavalcare o per l'attraversare i medesimi in un veicolo, si pagherà per ogni animale da sella, da soma o da tiro un fiorino di multa. Se poi la contravvenzione avesse avuto luogo sopra fondi incoltivati o su delle vie designate come proibite, la multa per il camminare e per il soffermarsi sui detti luoghi sarà di 25 soldi per ciascuna persona, e per cavalcare o attraversare i medesimi a cavallo o in un veicolo si pagherà la multa di soldi 50 per ogni animale da sella, da soma o da tiro. § 18. I danneggiamenti, compresi al § 12 lett. le. fatti agli alberi dei viali, dei campi e dei giardini, nonché ai cespugli che ci arrecano utilità, vengono puniti coii una multa li 2 fiorini per ciascun albero o cespuglio, e con 1 fiorino di multa per ogni albero o cespuglio a chi leva le foglie, rompe o danneggia in altro modo i rami, le frondi, i fiori e i frutti. § 19. Ove la contravvenzione fosse commessa da fanciulli, da servi o da pastori in seguito ad ordine non esattamente spiegato o per essere incapaci di adempiere l'ordine in base alle istruzioni avute, colui che da l'ordine sarà condannato per mancanza alla debita sorveglianza ad una multa che può ascendere sino a 10 fiorini, senza distinzione se le citate persone stesse sieno state o meno assoggettate ad una procedura penale. L' applicazione di cotesta multa ha luogo specialmente per i pastori, ai quali non sieno stati indicati esattamente i confini dei pascoli. La multa però non può sorpassare quell'importo, che è prefìsso alla contravvenzione stessa commessa dalle suddette persone. Nei casi qui menzionati è responsabile la persona che impartisce l'ordine, anche del danno che risulta dalla contravvenzione (§ 1315 Codice gen. civ.) § 20 Se qualcuno è stato costretto di passare in un veicolo o a cavallo attraverso un fondo altrui in seguito allo stato cattivo della pubblica via che si estende rasente questo fondo, e che sieno fornite le prove di questa necessità; esso non viene assoggettato alla multa, qualora entro il termine di 24 ore ne dia avviso al rispettivo capocomune. Capo III. Del personale che serve alla tutela dei campi. § 21. A tutela delle possessioni campestri contro le violazioni e contro i danni alle medesime possono essere istituite apposite persone giurate (guardie campestri). A istituire cotesti organi di sorveglianza sono autorizzati : 1) I comuni, e segnatamente per sorvegliare o tutte o una parte delle campagne e dei luoghi, coltivati posti nel distretto comunale; 2) Il proprietario di un complesso di fondi o di esercizi economici abbracciatiti almeno 100 jugeri austriaci (dell'Austria inferiore) di terreno coltivato; 3) Parecchi comuni oppure parecchi proprietari contemplati al punto 2 possono andar d'accordo ed istituire in comune le guardie campestri ; 4) Un simile accordo può essere preso anche da parecchi proprietari di fondi minori, l'uno all'altro vicini, il possesso dei quali preso assieme dà almeno la superficie di terreno coltivato contemplata al punto 2 ; 5) L'autorità politica distrettuale può accorciare questo diritto in via eccezionale anche a singoli proprietari, il cui terreno coltivato non raggiunge la superficie indicata al punto 2, qualora i 'medesimi sieno persone tali, dai cui rapporti personali e da altre circostanze si abbia ragione di attendere, che le prescrizioni contenute nella presente legge saranno scrupolosamente osservate. Il Comune ha il diritto di affidare a singoli membri del medesimo come un ufficio onorifico la tutela delle possessioni campestri. Si possono finalmente assumere a guardie campestri col vincolo del giuramento e coi doveri inerenti e queste anche il personale addetto alla guardia dei boschi. § 22. Affinchè il guardiano campestre venga riguardato nell'esercizio del suo servizio come una guardia pubblica ed abbia a godere i diritti basati in legge, spettanti ai membri di un' autorità ed alle guardie civili, fa d'uopo eh' esso venga anteriormente confermato nel suo ufficio dall' autorità politica distrettuale e che deponga il giuramento a mani della stessa. La conferma e il giuramento non possono aver luogo che a richiesta di chi dà il servizio e relativamente dell' istitutore della guardia campestre. */. Il giuramento sarà fatto secondo la forinola qui unita. § 23. Non possono essere assunte a giuramento per la tutela delle possessioni campestri senonchè quelle persone di condotta intemerata, le quali abbiano compiuta l'età di 20 anni. § 24. Non possono essere assunte a giuramento per il servizio a tutela delle possessioni campestri tutte quelle persone, le quali stanno sotto inquisizione giudiziale a motivo di uu delitto, a motivo del crimine di violenza esercitata sulla persona di un altro o per contravvenzione di siffatto genere, indi a motivo di un crimine o di una contravvenzione contro 1' ordine pubblico e contro la pubblica tranquillità ovvero a motivo di un crimine o di una contravvenzione commessa per sete di guadagno o contro la pubblica moralità, e sarà escluso dal giuramento per tutta la durata dell' inquisizione. Una condanna giudiziale, la quale secondo il co- dice penale ha per conseguenza la perdita della idoneità ad occupare un pubblico servizio, implica pure l'impossibilità ad essere assunto nel servizio delle guardie campestri. Il codice penale serve pure di base a giudicare inquantochè una condanna giudiziale abbia per conseguenza la perdita dei diritti di uua guardia campestre giurata. § 25. Può essere rifiutata l'ammissione al giuramento, quaudo l'aspirante ha debolezza di sensi e di memoria; quando è inclinato all' ubriachezza, al giuoco, alle zuffe, agli eccessi ; quando è in sospetto di lasciarsi corrompere dal denaro o di far contrabbandi; ed in generale quando ha dei difetti fisici o morali, i quali al giudicare dell' autorità lo rendono poco adattato o affatto inetto ad esercitare il servizio alla tutela dei campi coi diritti di una pubblica guardia. § 26. Ad ognuno che presterà giuramento in qualità di guardia campestre, verrà rilasciata a sua legittimazione una dichiarazione in iscritto del seguito giuramento, la quale dovrà contenere il nome dell' istitutore e l'esatta descrizione del circuito affidato alla sorveglianza della guardia campestre. Essendo in servizio le guardie campestri porteranno al braccio un' insegna, la cui forma dovrà essere notificata nel distretto. In pari tempo hanno desse il diritto di portare, quando sono in servizio, una spada corta, della quale però non deggiono far uso che nel caso di uua necessaria e giustificata difesa. § 27. L' autorità politica distrettuale giudica sull' ammissibilità della conferma e del giuramento di una guardia campestre in carica e, subentrando le circostanze previste dai §§ 18 e 19, decide della revoca della conferma anteriormente avvenuta, casochè la perdita dell'impiego non sia già seguita in forza della legge penale. § 28. Ognuno è obbligato di obbedire alle richieste delle guardie campestri giurate quando souo in servizio, ed esse dal canto loro sotto la più gran responsabilità devono astenersi da ogni atto contrario alle leggi. § 29. La legge dei 16 Giugno 1870 (Boll, delle leggi dell' Impero N. 84) contiene le prescrizioni concernenti la posizione ufficiale delle guardie campestri giurate e la validità delle loro deposizioni in qualità di testimoni; poi quelle concernenti 1' autorizzazione delle medesime di arrestare ed inseguire persone, che furono trovate in sull'atto che commettevano un'azione contraria alle leggi di sicurezza delle possessioni campestri, o che di uua tale azione sono evidentemente sospette ; inoltre quelle prescrizioni concernenti il sequestro degli oggetti provenienti dall'azione punibile o che erano destinati a commetterla, e finalmente spezzato ; fatto poi espresso ricordo che il canneto non si può considerare qui come coltura destinata ad una speciale rendita, ma seniplicemeute come scorta della coltura delle viti, e quindi il suo prodotto non apprezzabile nelle proporzioni risultanti dalla tariffa. Da questi riflessi risulta che il prodotto medio del canneto (rendita lorda) si potrebbe tutto al più ritenere ascendente aila metà di quello considerato nelle ragioni della tariffa, e che quindi, specialmente in riguardo all'uso di questo prodotto, la rendita netta dovrebbe ascendere al più alla metà della proposta, cioè a fior. 20 „ 50. - il ri ni- ibffiup .aiflouriß?. eli i iitf&iiogjö.fi! i«q II. Orti a verdura. In questa sezione, costituente a prevalenza la II. Classe degli orti, va considerato che se pur si volesse ritener per esatta la rendita lorda in fior. 200, l'aggravio delle spese-di coltura supera di molto quello che fui proposto come sottraendo a far risultare ia rendita netta iu fior. 33, poiché i fiorini 167 „ 10 per certo non bastano alla spesa di quella delicatissima coltura richiedente l'inaf-fiamento frequente,speciali attitudini, pazienza, ed abilità straordinaria E per vero è impossibile che con sole 60 giornate di operajo in un' anno si possa preparare, coltivare, e raccogliere da un jugero di terra il suo prodotto in ortaglie; non meno di 120 e 150 giornate di operajo abile si richiedono a questa coltura 'come risulta dalla dichiarazione peritale sub B, e ciò non parrà punto esagerato se si consideri. che, oltre al lavoro ordinario, si richiede fastidiosa briga per la distruzione degl'insetti, giornaliero trasporto d'acqua per l'inaffiamento, qui sempre scarsa spesso lontana, che la stessa rendita del prodotto succedendo a piccole frazioni, secondo la maturazione e le epoche favorevoli per lo smercio," esige ingente opera di trasporto, la quale, applicata al dettaglio di piccole partite, riesce, sommata, ad una spesa immensamente maggiore di quella che occorrerebbe pel trasporto in una, due o tre sole volte, dell'intero prodotto al mercato. Se sulla base di questi riflessi si calcola la vera rendita netta, ricavabile dalla vistosa lorda di fior. 200, è d'uopo convenire che essa non ascende a più di fior. 16 „ 50 per jugero. III. Capuzzere. Molto dell'esporto per la II. Classe (orti a verdura) è applicabile anche a questa IIL^Classe, ma specialmente il prodotto lordo apparisce "troppo elevato, poiché, tenuto conto dei danni costanti a cui vanno soggetti i cappucci per insetti e siccità frequentissime, non può ritenersi la riuscita di 6, o 7000 B, Copia. Noi giurati periti di cose campestri attestiamo come per preparare, coltivare e raccogliere da un jugero di terra del distretto capitanale di Capodistria il suo prodotto in ortaglia (verdura) non occorrono meno di un numero che varia dalle centoventi alle centocinquanta giornate di lavoro di abile operajo. Capodistria 20 Luglio 1873. N. Baseggio m. p. perito giurato Giovanni Padovan m. p. perito giurato. piante commerciabili per jugero, e nemmeno di 4800, ciocche risulta dalla dichiarazione peritale sub C. Dal confronto dell' operato del Referente con quello della Commissione, risulta poi il differente apprezzamento della quantità di lavoro occorrente all' uopo, per cui nè l'uno nè l'altro può ritenersi esatto, ma ambedue di molto inferiori al vero; difatti nemmeno le 46 giornate di lavoro supposte dal Referente bastano, mentre per quella coltivazione occorrono per lo meno 55 abili giornalieri come è attestato dai Periti sub B. Su questa base il prodotto netto di questa Classe verrebbe ridotto a fior. 12 „ 50. IV. Olivati La reudita lorda di 2 centinaja e mezzo d'olio attribuita in media ad un jugero di terra coltivato ad olivo, non può ritenersi, da chi sappia come dalle 70 alle 80 piante siano al più contenute in un simile spazio, come, i geli, i venti freddi dell'inverno e della primavèra, la schiuma del mare, presso al quale si incontrano più spesse queste piantagioni, influiscano sinistramente, presso noi, sulla produttività di quella piauta; ma se pur si volesse anche, per inconcessa ipotesi, prossimo al vero quel prodotto lordo, è certo che nell' operato di classificazione non venne fatto esatto calcolo delle necessarie spese di coltura. Sorpassato per un momento lo stretto limite di operai calcolato per la zappatura, serratura e mondatura, si manifesta evidendemente erroneo il calcolo di soli 12 operai per la raccolta dell'oliva, perchè è notorio, ed attestato dai Periti come sub E. che un uomo abilissimo non può, anche su olivi mediocremente producenti in buona annata, raccogliere, in un giorno, più di una brenta di C. Copia. Noi periti giurati di cose campestri certifichiamo che nel Distretto politico di Capodistria riescano commerciabile al più quattromillaottocento piante di ca-pucci in un jugero di terra della miglior qualità e nelle migliori condizioni relative al detto distretto. Capodistria 20 Luglio 1873. N. Baseggio m. p. perito giurato Giovanni Padovan m. p. perito giurato. D. Copia. Noi giurati periti di cose campestri attestiamo che per la coltivazione di un jugero di terra del nostro distretto a Capucci occorrono non meno di cinquantacinque giornate di abile operajo all' anno. Capodistria 20 Luglio 1873. N. Baseggio m. p. perito giurato Giovanni Padovan m. p. perito giurato. E. Copia. Noi giurati periti di cose campestri attestiamo che uu abile operajo non può sopra olivi mediocremente producenti in buona annata raccogliere in un giorno più di una brenta di oliva. Capodistria 20 Luglio 1873. N. Baseggio m. p. perito giurato Giovanni Pudovan m. p. perito giurato. oliva. Ora premesso che 30 brente di oliva appena staccata dall'albero, lasciate riposare in un tino o sù di un piano, si riducono a molto di meno, che 12 brente di oliva riposate, le quali costituiscono un usuale carico (macina) non danno in media che una quantità di olio molto minore dell' orna (funti 107), che quindi a formare le due orne e mezza, ci vogliono per lo meno 36 brente di buona oliva riposata, ma pur immaginato, per esuberanza ed in via di sola ipotesi, che, a conto rotondo 12 brente d'oliva diano un'orna netta d'olio {il che come si è detto è superiore al vero) a formare le due orne e mezza ritenute d'accordo della commissione, occorrono non meno di 30 brente di oliva, e quindi a stretto conto 30 operai per raccogliere, il che dà in più del dispendio calcolato dalla Commissione, una spesa di fior. 14 „ 04 che andrebbe, a tutto rigore, sottrata dalla reudita netta; riducibile così a fiorini 2 „ 50, la qual rendita andrebbe poi a sparire totalmente ove si volesse, secondo il vero, calcolare per lo meno 24 in luogo di 18 gli operai occorrenti per la zappatura e serratura. Dimostrato così l'aperto errore del computo, base alla tariffa, non potrebbe la rendita netta di tali fondi, ritenersi maggiore di fior. 8 „ 50 per jugero, fatto esatto calcolo di tutte le circostanze. — Per le classi susseguenti si manifesta logica la proporzionale diminuizione con riflesso speciale all'ultima, che come sta, è oltremodo esagerata. Vigne. Classi I, II, III (Vigne pure) La rendita attribuita alle 4500 piante possibili in un jugero di terra, non può riteuersi in un funto e un quinto di uva per pianta, ma presso a poco di un funto solo. Da questo fatto accertato dalla attestazione di Periti sub F. emerge che non è per certo inferiore al vero il prodotto di soli 23 emeri di vino ricavabile da una vigna di I. Classe di un jugero, rammentando che secondo l'operato del Barone Babo direttore della prima scuola enologica dell' impero, il prodotto degli invidiabili vignetti dei colli di Klosterneuburg, appartenenti alla scuola ed al monastero, tenuti a coltivazione perfetta, esclusiva ed intensiva, ed intensiva, non oltrepassa nella media di un decennio gli annuali 10 emeri per jugero (Weinlaube N. 18 del 1872 pagina 287 e seguito). Questo prodotto di 23 emeri calcolato al valore di fior. 7 all'emero, darebbe un ricavato di fior. 161. Se a questo si aggiunge il ricavato delle sarmente. anche ritenuto in fior. 2„50, ed il valore F. Copia. Noi giurati periti di cose campestri attestiamo che il prodotto medio in un quindicennio di una pianta di vite a vigna in ottimo terreno e libera dalla cri-togama, non superi un funto di Vienna di uva all'anno, e che a formare un emero di vino, non occorrano meno di duecento cinque funti di uva. Capodistria 20 Luglio 1873, N. Basegio m. p. perito giurato Giovanni Padovan m. p. perito giurato. vinacce in fior. 5, si avrà un reddito lordo di fiorini 168 „ 50. Però da tale ricavato vanno sottrate, oltre i fior. 140„61 di spese apparenti dall'operato del Referente (che più si accosta al vero) anche altre speso le quali devono considerarsi come completamento di partite troppo esiguamente calcolate, o come aggiunta di partite ommesse. A completamento di quell'elenco vanno aggiunti per lo meno due operai per la prima zappatura, il che porta un di più di fior. 1 „ 56, un operaio per la seconda zappatura con aumento di soldi 78, e sei operai per terza indispensabile zappatura, e quindi un aumento di fior. 4 „ 68, 4 donne per la fascinatura delle sarmente, quindi in più fiorini 2, il che assieme vale fior. 9 „02 di spesa maggiore, e porta l'aggravio complesso a fior. 149 „ 63, che sottrato dall'anzi supporto reddito lordo di fiorini 168 „ 50, lascierebbe un netto di fior. 18 „ 87. (Continua). Popolai iella Diocesi ii Capotta nel 1744. Un nostro egregio concittadino ci comunica i seguenti dati statistici: ATTI DEL VESCOVO AGOSTINO BRUTTI Fo. 26 c. 203 To. e 204. In quest'anno (1744) si fece la dinumerazioue distinta di tutta la Diocese, ricercata dall'Ili, et Ecc. sig. Marc Aut. Dolfin Provveditore alla Sanità in Istria, con sua lettera 10 Aprile registrata in Atti, dove si vedono gli Ordini dati li 14 d. e sotto li 29 pur Aprile la dinumerazioue epilogata in pochi fogli. C. 204 Stato dell' Anime di questa Città di Capodistria fatto da me infrascritto li 24 Aprile 1744. Vomeni e Donne di Communione N. 3423, — Adulti e Bambini N. 333. Nel Monastero di S Chiara tra Monache, Converse e Serventi N. 44, — Nel Monastero di S. Biaggio in tutto N. 52. — In Conventi de Regolari N. 6 in tutto N. 82, — In Seminario Episcopale in tutto N. 27, — Nel Collegio de Scolopi in tutto N. 30, — Nel Pio Ospitale di S. Nazario in tutto N. 29, — In Palazzo e Sua Corte, e Ministri in tutto N. 26, — In Cà di S. Ecc. Consigliere di Piazza in tuttoN. 5, — In Cà di S. Ecc. Consigliere agli Orti.... In Cà del sig. Capitano di S. Eccell. Podestà e Soldati N. 54. — Assieme N. 4105. P. Nazario Lugnan Can. Dee. e Parocho, C. 206 (Pirano) Huomini, e Donne N. 2282, Fanciulli e Fanciulle adulte 607, Bambini, Infanti N. 1015, — Preti N. 30 Frati Osservanti, e Conventuali N. 30, Ebrei N. 30. — Assieme N. 3994. Data Pirano li 16 Aprile 1744. D. Giovanni Colombano Arciprete. C. 207 (Isola) N. 1847. Isola 16 Aprile 1744 Aut. de Lise Pievano di mano propria, — ed a Car. 210 li 23 Aprile 1744, — Anime tra maschi, e femmine d' ogni età in tutto N. 1849. — Anime tra maschi, e femmine di Communione N. 1305, — Anime tra maschi e femmine di sola Confessione N. 286, Anime tra maschi e femmine incapaci de Sacramenti N. 258 — 1849. C. 218 L'anime di codesta Parochia di Risano ascendono ora (23 Apr. 744) al N. 713 tanto de piccoli che de grandi, in fede di che mi sottoscrivo col proprio pugno P. D. Bortholo Buda P. di Risano (Uomini di Comunione 285, Donne di Com. 249, — dette donzelle che si confessano N. 20, — dei putelli che si conf. N. 21, — dei putelli incapaci di Sacramenti N. 74, delle putelle incapaci ecc. N. 64— 713). C. 220. 20 Aprile 1744 Antignano. Anime di Communione N. 160, di sola confessione N. 16 e di incapazzi de Sacramenti N. 34, in tutto N. 210. D. Mattio Bertetich Parocho. C, 221 Villa Decani 24 aprile 1744. Le anime a questa Parochia sottoposte le quali ascendono al numero di 434 ; a Carte 222 anime di Communione N. 335, di Confessione 38, anime incapaci di Confess. 61. D. Michel Spagnoletto. C. 224. S. Antonio 17 aprile 1744 P. Nicolò Micoli anime 283. C. 227. La pieve di Co vedo composta da Centosei capi di casa, divisi nelle quattro Ville Covedo, Cristoia, Villadolo e Gracischie numera anime 542 comprese le persone che attualmente servono Covedo numera anime N. 188 capazzi de Sagra-menti N. 148, — Incapazzi N. 40. Cristoia numera anime N. 146 capazzi de Sagra-menti N. 112, — Incapazzi N. 34. Villadol numera anime N. 110 capazzi de Sagra-menti N. 92, — Incapazzi N. 18. Gracischie numera anime N. 98 capazzi de Sagra-menti N. 72, — Incapazzi N. 26. Covedo li 17 Aprile 1744. Giampietro Fermeglia Piev. C. 229 Anime di Communione nella Villa di Val-morasa N. 166, — Anime di confessione pure nella suddetta N. 14, — Fanciulli incapazzi de Sachramenti pure in detta N. 48, — Anime di comunione nella Villa di Figarola N. 74, di sola confessione N. 4, Fanciulli incapazzi de Sachramenti N. 24 — Summa tutte N. 330. Valmorasa 23 Aprile 1744. Pre Mattio Colle P.no C. 231 Anime nella Parochia di Tresche — Villa Bost 148, Villa Laura 91, — Villa Lopar 55, — Villa Popetra 54, — Villa Sabavia N. 22, — Villa Tersecco 68, — Villa Trusche 103. In tutto N. 541. P. Giacomo Saule P.no C. 232 Pieve di Maresego : In Maresego N. 240, Nella contrà di Centora sotto il Capo N. 26 — N. 266. C. 234 Pieve di Paugnano N. 145. C. 236 (Costabona, 15 Aprile 1744) Maritati N. 53, N. 106, Vedovi N. 9 N. 9, — Vedove N. 11, N. 11. Giovani N. 26 N. 26, — Giovane N. 32 N. 32, Fanciulli N. 51 N. 51, Fanciulle N. 59 N. 59 — N. 294. P. Simon Voch Parocho. C. 238 Nella Villa di Careauze vi sono persone 283, Nella Villa di S. Pietro N. 157, In Villa uova N. 74, Nella Villa di Padena N. 86 -- In tutto sum-mano N. 600. P. Stefano Vmer P.no C, 241 Nota dell' Anime che si ritrovano nella Pieve di Monte e Monte Toso, come pur in Cauriago sotto il Zuppano. Di communione sono 196, di confessione sono 13, di quelli che non si confessano 69. — Quelli del Concernedo cioè Alli Sergassi di communione sono 50, di confessione sono 6, di quelli che non si confessano 24 ; — Quelli di Gason di communione sono 93, di confessiou sono 3, di quelli che non si confessano 37 — N. 491. P. Giorgio Zaiaz economo. C. 245 Stato delle anime (in Corte d'Isola) Di comunion N. 155, di confessiou 42, incapazzi 65 — N. 262. I). Iseppo Longo. C. 248 Castel Venere 49 famiglie che summano assieme anime 304 delle quali da Comunione 191, non capazzi N. 113. P. Antonio Brunori. / C. 252 e 253 Adì 20 Aprile 1744 Salvore. Notta distinta e fedelle, del numero delle Anime soggette alla Pieve di Salvore composta da Vinti Famiglie tutti Codoni degl'Infrascritti Padroni ecc. Possessione Bonifacio. Marco Voco-uich, sua moglie tre creature, e serventi quattro in tutti N. 9 fanciulli N. 3 „ Arberi di S. E. Caudian Bollani, Andrea Remaz, sua moglie, una vedova con una creatura in tutti.......4 „ 1 „ Sig. Co. Giulio Caldana, Bonetto Gam&oz, tre figlioli, sua nuora e due creature.....7 „ 2 „ Sig. Co. Giulio Caldana. Zuanne Cragnolin sua moglie e due creature.......4 „ 2 „ del Monte di S. E. Bollani, Zuane Vuch, sua moglie, sua matrigna una putella e due pastori........6 „ 1 „ Corrona di S. E. Bollani, Domenica vedova Soratto, due creature, sua sorella, e tre serventi 7 „ 2 „ Sig. Co. Furegon, Cosma Ps- rich, sua moglie, tre creatuie 5 „ 3 „ Sig. Ant. Zauci (Zanchi?), Lorenzo Sumber, sua moglie e tre creature ...... 5 „ 3 „ de RR. Padri di S. Frane, di Pirano, Mattio Chirin, sua moglie, tre figlioli .... 5 „ 3 „ de Fratelli del Seno. Stanne Vuch sua moglie due figlioli, et un famiglio ..... 5 » 2 n Monsig. 111. Rev. Vescovo Fonda. Giacomo Goldin, sua moglie, due figlioli, uno maritato di essi con sua moglie e tre creature...... . 8 „ 3 „ Lucia Ved. Co. Rota. Zuanne Valentich sua moglie e tre figliole, e due creature piccole 7 „ 2 ----„— Möns 111. Rev. Fonda. Una povera Vedova e due creature 3 „ 2 Poss. Ill.mogig. Pizzamano, e signor Apollonio. Antonio Vuch sua moglie, una creatura, e suo fratello.......4 „ 1 „ Sig. Don Fran. Fonda. Andrea Vechiut sua moglie, due creature........ . ... 4 „ 2 „ Sig. D. Zaccaria. Zaccaria Giac. Busan, sua moglie, sua sorella 7 o con quattro creature et un famiglio, et una serva . . 9 „ 4 „ del detto sig. D. Zaccaria. Anton Busan sua moglie, due creature; et una putella . . 5 „ - 3 „ Sig. Bortolamia Nozze e Compagni. Biasio Peri eh sua moglie, tre creature, due fratelli, et una sorella, et una povera vedova........9 „ 3 „ Sig. Eastelli, Mansionaria Vietali. Anton Babich sua moglie, tre creature, et due altri poveri marito e moglie ... 7 „ 3 „ di S. E. Bollani detta Bisoria. Ant. Bolzacchi sua moglie tre i creature........ . 5 „ 3 più in detta Possess. Zuanne Chirin sua moglie due creature 4 „.. 2 „ Nob. Sig. Co. Nicolò Borisi, una povera Ved. con quattro creature .........5 „ 4 In sasa del Sig. Pievano un solo Vomo i „ Campanaro........ y 1 t Anime N. 128 Don Francesco Bosetti Pievano. La Pieve di S. Sirgo, o S. Quirizio (ora Socerga) non comparisce sebbene dipendesse da Capod., detta Parrochia avea però nel 1742 N. 322 anime, nel 1745 N. 246. NOTIZIE. La Giunta Provinciale nella Seduta 13 Agosto — Parenzo — ha preso per notizia la partecipazione luogotenenziale essere stata sovranamente approvata l'assunzione del ginnasio inferiore di Pisino nell'amministrazione dello Stato con lingua d'insegnamento italiana e tedesca. (?) Nella stessa Seduta ha deliberato di avvertire tutti i Comuni che nei rispettivi conti di previsione pro 1874 essi dovranno contemplare anche tutte le spese scolastiche entro i limiti della concorrenza comunale nelle medesime fissata dalla legge provinciale 30 Marzo 1870, non essendo dato di presagire le deliberazioni che sarà per prendere la Dieta provinciale nell'argomento delle leggi scolastiche, in seguito alla non ottenuta sanzione sovrana. In evasione alla supplica presentata col mezzo della Giunta Provinciale, all'I. E. Luogotenenza, dal Municipio di Buje in unione ad altri, onde ottenere la sos- TKIESTE - Stab. Tip. Appolonio e Caprin. pensione dei passi esecutivi nell'esazione dell'imposta fondiaria, 1' I. E. Luogotenenza partecipava alla Giunta Provinciale di non poter appoggiare la domanda presso 1' I. E. Ministero delle finanze, il quale aveva deliberato di non accogliere domande collettive, ma soltanto quelle di singoli individui interessati. La Giunta Provinciale in base alla deliberazione della dieta 10 Novembre 1872; ha deliberato di interessare gl'I. E;Uffici delle Imposte, per l'esecuzione poli1-tica contro tutti i debitori del fondo provieciale di esonero in arretrato, e specialmente contro quelli i quali non pagarono finora neppure nna delle rate determinate per legge alla estinzione dei debiti derivati dall'esonerazione dei tereni. ü finirci? s J .4-1- ì 1 sirici r_ 'iiirj'id Blu/ ISS .0 . Nella seduta del 22 Agosto — ha deliberato la Giunta Provinciale di avanzare all' i, r. Presidenza luogotenenziale, alcune considerazioni contro la tariffa di classificazione della rèndita dei fondi campestri nell'Istria, pubblicata dall'i, r. Commissione provinciale pel regolamento dell'imposta fondiaria. La Commissione distrettuale di estimo fondiario di Parenzo convocata per 1' esame dei ricorsi prodotti contro la tariffa di classificazione, stabilita per il distretto di estimo di Parenzo, con assoluta maggioranza di voti ha deliberato:- aqeoul — ,84-1 Yi ! "Non potersi appoggiare in generale i prodotti reclami, perchè tutti mancanti delle necessarie motivazioni e documenti comprovanti la voluta riduzione delle stabilite poste della tariffa di classificazione; appoggiare e raccomandare però i medesimi puramente in quella parte ove tendono a mantenere ferma la tariffa stabilita dalla Commissione distrettuale, facendo voto che in questo riguardo voglia la Commissione provinciale prenderli in considerazione : dichiarava poi con assoluta maggioranza, meno un solo voto, esser falso e doversi recisamonte negare 1' asserto contenuto nella maggior parte dei reclami stessi che il referente! provinciale nelle sedute della Commissione distrettuale avesse proposta una transazione sui prodotti progetti di tariffa e perfino applaudito ai relativi risultati ; e finalmente di disapprovare e deplorare tutte quelle indecorose invettive personali contenute nei reclami stessi contro gli i. r. impiegati dello stato, nonché 1' attacco contro l'operato della Commissione distrettuale,,. (IOss.'Tri.) alttl -- Ü ./ sii i■.>' '"'. kilil g;tfiqo't «IJiTJ Coler* a. Nel Comune di Capodistria a Pobeghi, dallo scoppio dell'epidemia (10 Agosto 1873): casi 16, morti 10,. guariti 6. — Dal 4 Settembre in poi non vennero constatati altri casi nei comunisti; un contadino di Gradigna colto dal male sulla strada erariale a S.* Michele presso Capodistria, morì. Pur troppo venne constatato che il colèra è pe-" netrato nell' interno della Provincia, favorito dalle condizioni miserabili in alcuni villaggi; alle quali s'aggiunge, a quanto ci scrivono, poca energia nelle autorità onde porvi freno! ' Nicolò de Madonizza Edit. e Redat. responsabile. quelle riguardanti l'obbligo di consegnare all'autorità competente le persone arrestate. •Casochè la possessione campestre fosse stata danneggiata dal bestiame, la guardia dovrà eseguire il sequestro privato a prò della persona danneggiata. Cotesto sequestro non verrà fatto da patte della guardia campestre istituita dal comune se il danneggiamento è stato causato da animali appartenenti al comune ed affidati alla custodia di un pastore incaricato da esso. § 31. La guardia campestre è obbligata di portare a conoscenza del capocomune senza dilazione alcuna ogni violazione o danneggiamento della possessione campestre, eh' essa giungesse a rilevare, come pure in par-ticolar modo ogni contravvenzione alla presente legge, che venisse a scoprire ; e ciò senza differenza alcuna, se il colpevole sia noto o ignoto ; e consegnerà ad esso capocomune gli oggetti e gli strumenti sequestrati in seguito al delitto campestre a norma dei §§ 5 e 6 della legge 16 giugno 1872 (Boll, delle Leggi dell'Impero N. 84), e segnatamente gli consegnerà il bestiame sequestrato. P,TT kP? ili L' autorità politica distrettuale deve avére esatte specifiche di tutte le persone giurate che si trovano nel distretto addette alla tutela delle possessioni campestri e tenere queste specifiche in continua evidenza. Coloro, che hanno il diritto di mantenere guardie campestri giurate, hanno l'obbligo, a scanso di una multa da due a dieci fiorini, di notificare alla rispettiva autorità politica distrettuale entro il termine di tutto al più sei settimane ogni cambiamento che avvenisse nello stato del loro personale addetto con giuramento alla tutela dei campi. Capo IV. Delle Autorità chiamate alVinquisizione ed alla punizione degli accusati, e della procedura. § 33. L'inquisizione e la punizione dei delitti campestri spetta al capo di quel comune, nel territorio del quale fu commessa la contravvenzione alla legge. Questo diritto di punizione viene esercitato secondo le prescrizioni della legge comunale in una sfera d'azione trasmessa. La procedura penale però viene incamminata soltanto a richiesta della parte, che fu danneggiata o che incorse in qualche pericolo in seguito al delitto campestre ; o in base a rapporto immediato della guardia campestre. § 34. Il ca;po-comune dee consegnare gli oggetti provenienti da un delitto campestre (che in conformità al § 31 gli sono stati consegnati dalla guardia addetta ai campi) al proprietario danneggiato, se questi gli è noto, facendogli in pari tempo sapere la con- travvenzione a di lui danno commessa ed esigendo ad lui una ricevuta sugli oggetti consegnati. Non conoscendo la persona del danneggiato, il capo-comune disporrà 1' opportuno per giungere a conoscerla e nel frattempo terrà in custodia i summen-tovati oggetti ovvero se i medesimi fossero soggetti a deperimento, li metterà all'incanto o li realizzerà in qualche altro modo Corrispondente a favore dell' ignoto danneggiato. Qualora il danneggiato ad onta dei passi fatti per conoscerlo, non s'insinua entro un'anno, calcolato dal giorno del commesso delitto campestre, per prendere in consegna gli oggetti e rispettivamente il loro valore questi si devolvono a favore del fondo dei poveri del rispettivo luogo. § 35. In quanto ai capi di bestiame consegnati in base al § 31 al capocomune, si osserva che questi dovrà tosto prendere le disposizioni sul numero degli animali da trattenersi, per sicurezza del risarcimento del danno, come pure sul modo di tenerli in consegna, e partecipare al danneggiato l'avvisatogli delitto campestre ed il seguito sequestro, significandogli di far valere le sue pretese di risarcimento del danno alla più lunga entro il termine di 48 ore, poiché in caso diverso il bestiame sequestrato dovrebbe essere restituito al proprietario che s'insinuasse come tale. Incombe inoltre al capocomune di interporsi ad effettuare un accordo amichevole fra il danneggiato ed il proprietario del bestiame sequestrato in merito all'ammontare dell'indennizzo; e nel caso che l'accordo non potesse aver luogo, dovrà a garanzia del risarcimento del danno prefiggere l'importo, verso il deposito del quale verrà consegnato al proprietario il bestiame assicurato ancor prima che venga pronunziata sentenza (§ 1322 Cod. gen. civ.) § 36. Il capocomune dovrà tenere l'ulteriore procedura secondo i dettami dell'ordinanza ministeriale del 5 Marzo 1858 (Boll, delle leggi dell'Impero N. 34) ed allo scopo di pronunziare la sentenza dovrà stabilire oltre alla constatazione del fatto anche l'indennizzo spettante al danneggiato in riflesso alla già seguita consegna (in base al § 34) degli oggetti provenienti dal delitto campestre. Casochè vi fossero [delle terze persone, le quali non possono essere accusate di complicità, ma che hanno avuto un profitto in seguito al delitto campestre, come p. e. nei danni prodotti dal condurre il bestiame sui pascoli, si dovrà stabilire sotto quali circostanze queste persone abbiano da risarcire il danno al danneggiato. Se il delitto campestre è stato commesso da diverse persone, ognuna di esse è responsabile in modo solidale di tutto il danno (§ 1301 1302 Cod. gen. civ.) § 37. Tenendo danneggiata la possessione campestre da animali, il proprietario di questa è responsabile del risarcimento del danno sia o non sia stato fatto il sequestro, e segnatamente anche allora, se gli animali fossero stati incorporati in altra mandra o gregge ed affidati alla custodia di un solo pastore, Avvenendo il danno da parte di una mandra o greggio appartenente a, diversi proprietari e non potendo rilevare quali sieno gli animali che lo produssero, o i proprietari ai quali appartengono, allora tutti i proprietari degli animali formanti il gregge o la niau-dra sono responsabile in modo solidale verso il danneggiato del risarcimento del danno; fra essi però contribuiscono all'indennizzo soltanto secondo la specie ed il numero degli animali, che ognuno di essi aveva nella mandra o gregge comune al tempo dell'avvenuto danno. § 38. La sentenza pronunciata in merito all'indennizzo del danno contiene pure la tassazione del risarcimento delle spese cagionate dal sequestro degli animali e dal loro mantenimento, e segnatamente dal pagamento fatto alle persone state necessarie a condurli al pascolo, nonché dall'eventuale estimo del danno fatto da periti giurati, inqiiantochè queste spese sieno conosciute al tempo in cui viene pronunciata la sentenza. § 39. A stimare il danno cagionato da un delitto campestre è chiamato in prima linea il personale delle guardie campestri giurate. Ritenendo la guardia campestre che il danno sorpassi l'importo di cinque fiorini, essa dovrà tosto Ghiere al capocolli une che faccia stimare il danno da appositi periti giurati, e quest'ultimo sarà obbligato di far assumere all'istante il chiesto estimo. Tanto il danneggiato quanto colui, il quale è obbligato al risarcimento del danno possono in qualunque caso pretendere dal capocomune, che faccia assumere da periti giurati l'estimo del danno cagionato da un delitto campestre. § 40. Nell'estimo, a meno che esso non venga fatto in base al § 39 dal personale delle guardie campestri giurate, dovrà servirsi il capocomune dei periti giurati iucaricati dai tribunali all'estimo in affari giudiziari. Nei casi in cui tali periti mancano o non si trovano in numero sufficiente, dovrà incaricare l'autorità politica distrettuale a richiesta del comune, appositamente dei periti per cotesti estimi e li sottoporrà a giuramento o delegherà il capocomune a farselo prestare. Nelle contravvenzioni a §§ 2 sino ind. 9, e al § 12 lett. a. h. d. e. e jfc, il capocomune può commisurare il risarcimento del danno secondo le norme che servono di guida a stabilire l'importo della multa in base ai §§ 16, 17 e 18, casochè dal danneggiato o dall'accusato non fosse stato chiesto il rilievo di questo risarcimento per via dell'estimo. § 42. Gl'istrumenti presi all'accusato i quali servirono a commettere l'azione punibile, vengono in ogni modo aggiudicati a favore del fondo dei poveri di quel comune, nel territorio del quale fu trasgredita la legge ; del resto ciò vale anche per il caso, in cui non si potesse scoprire il trasgressore. Si comunicherà la sentenza all'accusato a voce ed in presenza di due testimoni, i quali constateranno l'avvenuta notificazione, come pure il giorno in cui essa è seguita, nella rispettiva rubrica del registro delle condanne. Qualora la sentenza fosse stata pronunciata in assenza della parte o se questa espressamente il rieh ie-desse, si dovrà intimarle in iscritto la sentenza facendo un sunto dalla rispettiva rubrica del registro delle condanne. La parte dichiarerà con ricevuta, esserle stata consegnata la sentenza. § 44. Il ricorso contro la sentenza del capocomune passa all'autorità politica distrettuale e dovrà essere presentato al protocollo del capocomune a voce o in iscritto entro 8 (otto) giorni calcolati dal dì della notificazione e rispettivamente dall'intimazione. Contro due sentenze di egual tenore non ha luogo un ulteriore ricorso. § 45. Le multe affluiscono al fondo dei poveri di quel comune, nel quale fu commessa la contravvenzione. In caso d'insolvibilità la multa viene commutata in arresto o in giornate di lavori a scopi di utilità comune. Cinque fiorini sono in tal caso pareggiati ad un giorno di arresto e la mercede giornaliera, di uso nel luogo, viene calcolata come una giornata di lavoro. § 46. L'inquisizione e la condanna pei delitti campestri divengono nulle per prescrizione, quando il colpevole non sia stato assoggettato ad inquisizione entro tre mesi calcolati dal giorno della trasgressione di legge. Per far valere la pretesa di risarcimento di danno proveniente da un delitto campestre non sottomesso a. inquisizione per motivo di prescrizione, la parte dovrà lare i debiti passi in via di diritto civile. § 47. Il capocomune è obbligato di insinuare senza dilazione alcuna all'autorità punitiva per l'ulteriore esecuzione d' ufficio, ogni lesione o danneggiamento della possessione campestre, che pervenisse a di lui conoscenza che fosse soggetto a pertrattazione in base al codice penale generale. § 48. E obbligo del capocomune di presentare all'autorità politica distrettuale ogni trimestre una specifica dei delitti campestri insinuati e puuiti, e di esporre nel medesimo tempo il modo, in cui venne inflitta la pena. § 49. Se il capocomune non adempisse puntualmente ed esattamente agli obblighi impostigli dalla presente legge, l'autorità politica distrettuale dovrà procedere contro di lui e rispettivamente contro il comune secondo le prescrizioni della legge comunale concernente la trascuranza dei doveri negli affari, in cui la sfera d'azione viene trasferita a terzi. Capo V. Disposizione con cui vengono messe fuori di attività le già esistite prescrizioni e posta in vigore la presente legge. § 50. Col giorno in cui entra in vigore la presente legge, wigouo messe fuori d'attività tutte le prescrizioni già esistite in affari di tutela campestre, inquantochè queste ultime abbiano trovato il loro regolamento nella »esente legge. § 51. Sono incaricati dell' esecuzione di questa legge il Ministro d'Agricoltura ed il Ministro dell'Interno. Formola di Giuramento per il personale addetto alla tutela dei campi. Giuro di sorvegliare e di tutelare sempre colla premura e colla fedeltà più possibile le possessioni campestri affidate alla mia custodia ; di insinuare senza riguardi personali e con tutta coscienziosità coloro i fualt iti qualche modo cercano di danneggiarle o realmente le danneggiano ; secondo il bisogno di operare sequestri o di arrestare in modo legale ; di non accusare falsamente o rendere sospetta una persona innocente ; di impedire il più che possibile ogni danno e ii indicare e stimare secondo la mia miglior scienza i danni cagionati, come zure di chiedere riparo ai medesimi in via legale; di 11011 sottrarmi mai agli ob-iighi che m'incombono, sonza la saputa e 1' appro-azione dei miei superiori o senza un impedimento insormontabile, e di rendere debito conto in ogni lempo di ciò che mi viene affidato. Cosi Iddio mi aiuti. Diamo principio alla pubblicazione dei ricorsi contro la tariffa di classificazione concretata e stabilita per la provincia dell' Istria dalla commissione provinciale per la regolazione dell'imposta fondiaria, con le : ECCEZIONI lei Comune di Capodistria a cui si associano i lomuni di Pirano, Pollina, Pauguano, Pinguente, lecani, Isola e Muggia. Eccelsa I. R. Commissione ecc. ecc. (. 1665. Eccelsa i. r. Commissione provinciale ! Il Comune di Capodistria., in seguito a conchiuso ireso dalla Rappresentanza cittadina nella sua tornata >3 luglio corrente, non può trattenersi dal presentare ielle eccezioni a norma del § 32 contro la tariffa di lassificazioue pel distretto politico di Capodistria qui pubblicata. Il riflesso che la rendita catastale diviene cotante base ad importantissime operazioni di finanza da solo basta a spiegare le ragioni della determinazione presa. Neil'esprimere le eccezioni si terrà l'ordine della tariffa, opponendo ad ogni singola partita quelle osservazioni che paressero al deducente comune del caso; fatta avvertenza che, per sistema, si si limitò ad esaminare più dettagliatamente la I Classe di ogni coltura, aggiungendo solo per le vigne speciali riflessi sulla IV inquantochè per le susseguenti debba ritenersi l'emmenda in modo che ne segua la proporzionale riduzione in meno, secondo il posto più avanzato delle singole classi. Dopo ciò si passa all' esame di dettaglio e si osserva. Arativi di I Classe. La tariffa unificata porta il loro reddito a f. 16, però è da osservarsi che se il Referente la propose in f. 20, la Commissione nel suo operato la limitò a soli f. 13.50; ma ambedue questi apprezzamenti sembrano esagerati inquantochè lo stesso Referente dovette ammettere per lo meno il calcolo di spese fatto dalla commissione, le quali, secondo l'operato di quest' ultima, ascenderebbero a f. 62.52 da sottrarsi dal totale reddito dei prodotti, calcolato secondo il prezzo normale adattato ; è appunto questa quantità di prodotti che nemmeno si approssima al vero, poiché se essa veline ritenuta in metzen 10 di frumento e 14 di frumentone, non è vero che un jugero di nostra terra, anche della miglior qualità e nelle migliori condizioni, possa rendere un tanto ; e difatti dalla attestazione di periti giurati praticissimi del distretto la produzione in frumento di un jugero di terra, non può sorpassare i metzen 8 e quella di frumentone i metzen 8s/4, come si evince dalla dichiarazione che si unisce in originale sub A. La attestazione peritale allegata, se pur ne abbisognasse, acquisterebbe solido appoggio dai fatti che, secondo i calcoli dell' ingegnere Bertazzi, nella uberto-sissima provincia di Udine il prodotto medio del frumento non supera gli ettolitri 6.94 per ettaro, ciocché all'incirca corrisponde ai 71/» metzen per jugero; che nella provincia di Gorizia, secondo il rapporto di quella Camera di Commercio e d'Industria, il prodotto non supera gli ettolitri 6.153 per ettaro, il che vale presso a poco metzen 7 per jugero ; che nel regno d'Italia nella „magna parens frugum" giusta circolare 13 ottobre 1867 del Ministro di agricoltura de Blasis il prodotto oscilla fra i 10 e 12 ettolitri per ettaro; che in Francia, secondo la ministeriale statistica pubblicata nel 1869 non oltrepassò nel 1853 gli ettolitri 10.26, e nel 1867 gli 11.407 per ettaro; che nella tenuta diretta dall'illustre Dombasle dal 1829 al 1855 non si ebbero più che 12 ettolitri per ettaro ; che finalmente nella prodigiosa America, secondo opera di A, Copia. Noi giurati periti di cose campestri attestiamo che uu jugero di eccellente arativo nel distretto capitanale di Capodistria non produca in media di un quinquennio più di otto Metzen di frumento ed otto e tre quarti Metzen di grano turco all'anno. Capodistria 20 Luglio 1873. jV. Baseggio m. p. Perito giurato Giovanni Padovan m. p. Perito giurato Aldermann Mechi, non sorpassa i 13.47 ettolitri per ettaro. Basta rammentarsi che cosa sia l'arida, la petrosa Istria di confronto ai citati paesi emporei di granaglie e specialmente alla vergine America, per persuadersi che il computo fatto pel nostro distretto superi forse, ma certo non sia al disotto del vero. Se d'altronde, preso a base il prezzo normale ritenuto per ambedue le derrate, ed anche per inconcessa ipotesi il quantitativo ili 10 metzen frumento e 14 metzen frumentone tollerato dalla Commissione, e si lascino immutate le spese di coltura confessate manchevoli nel protocollo 30 agosto 1872 dallo stesso Referente, e quindi ritenute ferme per la considerazione che, diminuita la rendita, anche la spesa di raccolto e trasporto va ordinariamente a scemare, e che perciò la confessata loro aumentabilità si può ritenere causata dalla predetta circostanza, si deve pervenire a risultati ben differenti sulla rendita netta, poiché 10 metzen di frumento a f. 4.94 il metzen danno un importo di f. 49.40, e 14 metzen frumentone a f. 3.03 danno un valore di f. 42.42, il che vale assieme f. 91.82 a cui, pur ritenuto aggiunto il prezzo della paglia in f. 6.15, risulta un prodotto lordo di f. 97.97 la cui metà ascendente a f. 48.98\/2 diminuita della metà delle spese con f. 46.79 lascia un prodotto netto di soli f. 2.191/» il che è evidentemente molto meno dei f. 16 ritenuti. Dimostrato così affatto insussistente il computo che sorregge la tariffa, si manifesta tutto al più logica, secondo vero computo da farsi, la rendita netta ritenuta nel vecchio catasto pegli arativi di I Classe. Chiarita erronea e da diminuirsi d'assai la rendita attribuita alla prima classe quella delle altre 7 classi dovrebbe scemare proporzionatamente, e nel rapporto già adottato per la impugnata tariffa. Prati. Premesso che non è plausibile ragione a dividere in 7 anziché in 8 classi i prati, mentre appunto in questo genere di coltura ogni piccola diversità di posizione, esposizione ecc., porta una rimarchevole differenza, ed impugnata quindi, come non pratica, la detta limitazione, si osserva che la Commissione Distrettuale, di tutto accordo, aveva ritenuto la produttività dei prati di I Classe in centinaia 24 di fieno, vendibile a f. 1.10 ed in centinaia 8 di guaime vendibile a soldi 60 ; che solamente la Commissione provinciale trovò di considerarne il prodotto in centinaia 26 di fieno al prezzo di f. 1.10 e centinaia 12 di guaime al prezzo di soldi 80, e ritenere lo spese di coltura e raccolta in ragione del solo 25% del prodotto lordo in denaro, mentre la Commissione distrettuale, coli' accordo del Referente e scernendo in dettaglio, vi aveva dato una proporzione di oltre il 30 V In primo luogo si trova di opporsi a questo non giustificato calcolo delle spese, perchè non reggente al paragone di quello desunto da analitici dati positivi, e si crede aver tutta la ragione di insistere acciocché le spese come proposte dal Comitato Distrettuale vengano, abbenchè miti assai, ritenute per base, coli'aggiunta però di un maggior dispendio per gli sfalciatori, la cui mercede non può calcolarsi a meno di f. 1.20 per cadauno a cagione del lauto mantenimento che esigono, il quale, secondo espressa disposizione di legge, va computato e col radoppiameuto della spesa del carro perchè due ne abbisognano, uno cioè pel fieno, ed altro pel guaime. Passando alla disamina degli altri fattori si rileva come il prezzo normale del fieno sia evidentemente eccessivo, se ritenuto in f. 1.10 il centinaio, mentre si sa che quella merce è la più soggetta ad incagli d' ogni genere, a guasti nei fenili, ed ai capricci delle piazze consumanti, come pure che il prezzo di soldi 8C il centinaio pel guaime si manifesta enorme perchè questa è cosa vile assai, non commereiabile ed appena dedicata, mista ad altro foraggio, a nutrire le più degnevoli bestie. La produttività attribuita poi ai prati con centinaia 24 di fieno ed 8 di guaime è pur essa per certo enorme, poiché nel distretto non vi è prato che produca tanto in una media quindicennale, e più esagerata si manifesta se si pensi che appunto i prati capaci del maggior prodotto, vanno soggetti ad inondazioni, ristagni d'acqua, che talvolta anulìano il prodotto, e spesso assai lo deturpano in guisa da renderlo affatto incommerciabile e da dedicarsi solamente ad uso di strame, e che per quei prati i quali, per frequenti ricche concimazioni, altri mazzi straordinari, potessero forse produrre la quantità ritenuta, si dovrebbe non aver riguardo a norma del disposto della legge o considerare in diffalco la ingente straordinaria spesa di coltura. È d' uopo rammentare che l'antico catasto attribuiva la rendita di f. 10.50 moneta di convenzione ai migliori prati di I Classe e che poco discosto da quello è 1' utile netto che effettivamente danno. Le altre classi dovrebbero essere proporzionate in degrado al vero reddito di questa. Orti. Questo genere si manifesta variatissimo appunto per le diverse colture che si ritengono costituirlo ; fu quindi nella rettificata tariffa distinto per modo che nella I. Classe abbiano a collocarsi principalmente i canneti, nella II. le ortaglie a verdura, nella III. le cappuzzere, nella IV. ed in quelle di seguito gli oliveti. 1. Canneti. In quanto alla I. Classe, nella quale vanno particolarmente contemplati i canneti, si presenta subito l'idea della enormità della rendila attribuita, quando si pensi che quella coltura richiede straordinario lavoro, il quale va ad ascendere a somma annuale ben maggiore dei fiorini 90 „ 50 presi a base del calcolo per la tariffa, perchè in particolare i trasporti, la zappatura e la raccolta, esigono spese mag-; gioii di quelle ritenute, e che il prodotto in una media di 15 anni non può fornire la quantità di canne immaginata, poiché posti di necessità i canneti in vicinanza di acque, che qui non esistono se non correnti, assai spesso l'intero impianto viene danneggiato ed anche asportato da quelle, nella stagione delle acque, che la canna esile ed alta viene assai di frequente infranta dai furiosi venti che qui annualmente succedono, e quindi, come cosa che ha pregio solamente quale oggetto lungo e rigido, perde ogni valore allorché sia