DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Ajdovščina, 22 settembre 1945 Redazione e Ammin.: Ajdovščina Tip.: Consorziale - Prezzo 8'— Lit. 1. Decreto sull’istituzione del «Bollettino Ufficiale», 2. Decreto per l’attuazione delle obbligatorie assicurazioni sociali. 3. Ordinanza sull’istituzione di espositure e delegazioni per l'istituto Regionale per le Assicurazioni Sociali. CONTENUTO: 7 I 1 8 3. Decreto sulla continuazione delie elezioni nei Comitati di Liberazione Nazionale. 5. Decreto sulla nomina della Commissione elettorale. ?, 6. Regolamento sul movimento stradale. 7. Ordinanza sui patentini di guida. 8. Decreto per la repressione del sabotaggio e 6peculazione. 1. Decreto sull’istituzione del „Bollettino Ufficiale“ perla delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno in base all’omologazione dell’am-niinistrazione militare dell’Armata Jugoslava per la Venezia (dulia, Istria e Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 31 luglio 1915 ha promulgato il seguente decretò/ ' ■ « t. Si istituisce presso il Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il LitoiAile Sloveno il '«Bollettino Ufficiale» sul quale verranno pubblicati i testi autentici dei decreti, ordinanze altri av\ isi della Delegazione#del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale' per il Litorale Sloveno, di altre autorità nazionali e dei loro istituii. 2. Da ora in poi devono venir pubblicati su questo «Bollettino Ufficiale» tutti gli atti per cui efficacia, giuridica è necessaria la pubblicazione. 3. 11 «Bollettino Ufficiale» sarà redatto.in lingua slovena e italiana. Entrambi i testi sono autentici. 4. Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione. ± ,, ‘ * y < Ajdovščina, li 7 settembre 1945. • Il Delegato: Frane Perovsek m. p. 2. Decreto per l’attuazione delle obbligatorie assicurazioni sociali nel territorio della Delegazione’del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litoriale Sloveno e Trieste. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, in base H’omologazione dell’amministrazióne militare .dell’Esercito Iugoslavo per la Venezia Giulia, Istria, Fiume e il Litorale Sloveno e dell’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 31 luglio 1945 allo scopo di promuovere l'attuazione unitaria delle assicurazioni di malattia, invalidità, vecchiaia e morte, infortuni nonché delle altre assicurazioni sociali, emana il seguente Disposizioni generali Art, 1. * Tutte le leggi ed i regy decreti finora vigenti nonché tutte le disposizioni integrative con tutti i cambiamenti sulle assicurazioni sociali obbligatorie dell’ex Regno d’Italia vengono riformati come segue: Nel territorio della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste vengono introdotte dal l, maggio 1945 le assicurazioni sociali obbligatorie secondo le disposizioni delle autorità popolari a mente delle quali dalla data menzionata in poi ha esercitato le sue funzioni l’Ente provvisorio dell’assicurazione sociale a Fiume nel territorio dell’ex Provincia del Carnaro. Art. 2. Per l’attuazione delle assicurazioni viene istituito quale unico assicuratore per tutte le specie e tutti i rami delle assicurazioni sociali obbligatorie, per tutto il territorio della Delegazione, del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste l’«Istituto Regionale per le Assicurazioni Sociali» con sede a Capodistria. Art. 3. Tutte le persone occupate nel. suddetto territorio e che erano finóra assicurate presso gli Istituti di assicurazioni sociali italiani aventi sede a Trieste, Gorizia e Pota o presso qualunque altrp Istituto italiano di assicurazioni sociali, sono assicurate dal 1 maggio 1945 in poi presso l’assicuratore delle Assicurazioni sociali obbligatorie di cui all’art. 2, senza distinzione di sesso, età e cittadinanza. . Notiiica e cancellazione dell’assicurazione contributi Art. 4. Ogni datore di lavoro è tenuto a notificare su modulo prescritto all'assicuratore tutte le persone occupate presso di lui e soggette all’assicurazione, al, più tardi entro 8 (otto) giorni dalla loro entrata in servizio; i marinai all’Estero devono essere notificati dacché il datore di lavoro è venuto a ricevere notizie sul loro conto. Entro lo stesso termine di 8 giorni è tenuto ogni datore di lavoro a notificare all’assicuratore anche ogni mutamento avvenuto nelle circostanze notificate dell’assicurato come: cambiamento nella posizione (qualità del dipendente) nella sua paga, mercede, percezioni ecc. Entro lo stesso termine deve anche denunciare la sua uscita dall’azienda. Art. 5..... Il datore di lavoro che nel termine prescritto non presenta la notifica o presenta una notifica non corrispondente alla verità, deve pagare all’assicuratore senza diritto di rivalersi verso il dipendente: decreto. 1. i contributi del giorno in cui il dipendente è entrato nell’azienda fino al giorno in cui la notifica venne di fatto prlsentata o se il rapporto di lavoro è cessato prima, fino alla fine della durata del rapporto di lavoro; 2. i sussidi in denaro e spese di cura sorte per malattia dell’assicurato non notificato nel termine di legge e preeisa-mente per malattia, sorta prima dèll’avvenuta notifica o al più tardi entro 8 giorni dopo avvenuta la notifica tardiva; 3. il danno emerso dalia mancata denuncia del cambiamento nel rapporto di lavoro o perchè fu presentata una notifica non corrispondente alla verità; 4. le spese del procedimento. Se il datore di lavoro tralascia di presentare la notifica d'uscita nel termine di legge, deve corrispondere a pieno i contributi fino al momento della presentazione effettiva della notifica di cancellazione. Art. 6. Il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ad ognuno dei propri operai e dipendenti, su'loro richiesta, subito e gratuitamente la conferma, che rassicurato è effettivamente occupato; la conferma si rilascia allo scopo di dimostrare il diritto aH’assistenza in caso di malattia ed infortunio. Art. 7. Ai fini dell’assicurazione, gli assicurati sono inquadrati in classi di mercede in rapporto al loro guadagno. La mercede assicurata di ogni classe di mercede costituisce la base per la commisurazione dei contributi e delle sovvenzioni. Quale mercede assicurata vale la mercede più bassa delle singoli classi dì mercede. Per ora si fissano le seguenti classi di mercede: Classe di mercede Guadagno giornaliero Mercede assicurata 0 fino a 80.— 40.— 1 oltre 80.— » » 120,— 80.— 2 » 120 — » » 160.— 120,— 3 » 160.— » » 200.— 160.— 4 » 200.— » » 240.— 200,— 5 » 240.— » » 280 — 240,— 6 » 280.— » » 320.— 280,— 7 » 320,— » » 400 — 320.— 8 » 400,— J> » 500.— 400,— 9 » 500.— » » eoo.— 500,— 10 » 600.- )) » 700 — 600,— 11 » 700.— » » 800,— 700,— 12 » 800,— 800.-- Nello stabilire l’ammontare del guadagno ai sensi di i articolo devesi tener conto non solo delle percezioni in miro alle quali l’operaio o dipendente ha diritto ai sensi del contratto d’impiego per il tempo normale di lavoro stabilito ina anche degli assegni in natura percepiti in sostituzione integrale o parziale della paga o mercede. Il valore in denaro di queste prestazioni viene fissato dall’equivalente speciale delle prestazioni in natura. Art. 8. Gli operai e dipendenti che non ricevono rimunerazione in denaro vengono inquadrati nella seconda classe di mercede. Per l’Occupazione che dura senza interruzioni tutto il mese, i contributi si commisurano per 26 giorni. Art. 9. L’istituto assicuratore delle assicurazioni sociali obbligatorie commisurerà i contributi e le aggiunte secondo una tabella specialmente compilata, nelle seguenti percentuali della mercede giornaliera assicurata: 7% a conto del contributo per malattia (tubercolosi e matern.) 3% » » » infortunio 9% » » » invalidità, vecchiaia e morte 7,7% » » » assegni familiari 1% » » » aggiunta disoccupazione 0,3% » » »• contrib. Camera del lavoro (as- sistenza legale) Art, 10. Per gli assicurati inquadrati fino alla terza classe di mercede, paga il datore di lavoro tutti i contributi e le aggiunte coi propri mezzi, nel mentre per i contributi e aggiunte per operai e dipendenti inquadrati dalla 4.a classe di mercede fino alla 12.a, il pagamento è regolato come segue: a) il datore di lavoro deve pagare la metà .del contributo malattia, l’intero contributo infortuni, due terzi (2/3) del contributo pensioni (invalidità, vecchiaia e morte), metà del contributo disoccupazione e l’intero contributo per il fondo di sussidio alle famiglie operaie e impiegatizie con prole; b) l’operaio deve pagare la metà del contributo malattia, un terzo (1/3) del contributo pensioni, metà del contributo disoccupazione e l’intero contributo per l’assistenza legale (Camera di Lavoro). La sormnà di tutti i contributi a carico del lavoratore è dunque di 7,3% della mercede assicurata. Art. 11. Per l’assicurazione dei dipendenti di ruolo statali e di amministrazioni autonome (che hanno il diritto alla pensione e che in caso di malattia e inabilità al lavoro ricevono gli emolumenti per un periodo di tepipo non minore di 6 mesi), l’istituto assicuratore commisurerà soltanto il 7% per malattia secondo la classe 4 di mercede; questi assicurati ed i loro familiari hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia previste nell’ordinanza ad eccezione della sovvenzione di sostentamento intera e dimezzata. Art. 12. Il contributo per gli assicurati volontari, che durante la malattia congiunta con l’inabilità al lavoro hanno diritto alla sovvenzione .li sostentamento, sarà commisurata la sovvenzione secondo la 9 classe di mercede, per gli alili assicurati volontari secondo la 4.a classe di mercede. Diritti degli operai ed impiega^ assicurati Art. 13. In caso di malattia gli assicurati hanno diritto minimalmente alle seguenti prestazioni:’ 1. assistenza medica gratuita finché dura la malattia, per 26 settimane consecutive ed anche oltre finché spetta loro la sovvenzione di sostentamento; 2. medicine, bagni, acque curative, bendaggi e preparali ausiliari (occhiali, stampelle, cinti, arti artificiali) gratuiti pure pei 26 settimane; tuttavia questi preparati ausiliari possono essere lasciati agii affiliati anche oltre questo tempo, finché sono necessari; 3. sovvenzione di malattia se la malattia provoca l’inabilità al lavoro ed ha una durata maggiore di 3 giorni, per la durata deU’inabilità al lavoro dal giorno deH’ammalamento in poi rispettivamente dal giorno quando si verificò l’inabilità al lavoro al massimo per 26 settimane. Il suo ammontare giornaliero è di 2 terzi della mercede assicurata; 4. cura ospedaliera in ospedali pubblici, cliniche universitarie e scuole di ostetricia — tutto nella classe comune, finché dura il diritto alla sovvenzione. Le spese della cura sono a carico dell’ente assicuratore soltanto nel caso, ove l’enle stesso abbia inviato l’affiliato all’ospedale o abbia posticipatamente acconsentito di assumere le spese a proprio carico. Art. 14. In caso di morie dell’affiliato la famiglia ha diritto all’indennità funeraria in ragione del trentuplo della mercede assicurata. Art, 15. In caso di parto l’ente assicuratore concede all’assicurata la necessaria assistenza ostetrica, la cura, le medicine e gli ausiliari preparati terapeutici, se rassicurata nell’anno precedente al parto risulta, affiliata per almeno 6 mesi o immediatamente prima del parto per 90 giorni senza interruzioni. In luogo di queste prestazioni l’ente assicuratore può concedere la cura necessaria nell’ospedale o istituto di maternità per un màssimo di 14 giorni. In caso di parto dell’assicurata che nell’anno precedente 11 parto era assicurata per almeno 10 mesi o negli ultimi 2 anni per almeno 18 mesi, l’ente assicuratore concede oltre le prestazioni di cui al primo capoverso ancora: 1. la sovvenzione di puerperio per il periodo massimo di 12 settimane e precisamente 6 settimane prima e 6 settimane dopo il parto neH’ammontare giornaliero di 3 quarti della mercede assicurata, in quanto in questo periodo di tempo la assicurata non lavorava; 2. l’assegno per il corredino nell’importo di lire 500 per ogni nato vivo; 3. la sovvenzione di slattamento alla donna assicurata per 12 settimane dopo la cessazione della sovvenzione rii puerperio nell’importo giornaliero di lire 12. Art. 1G. 1 familiari (coniuge legittimo o illegittimo, figli legittimi, illegittimi e adottivi), i genitori, i nonni, i nipoti, i fratelli e le sorelle dell’assicurato se non hanno redditi o che convivono coll’assicurato, hanno in caso di malattia diritto alla cura gratuita, alle medicine ed ai necessari sussidi terapeutici per '26 settimane, ma soltanto finché anche l’assicurato abbia diritto alle prestazioni. I congiunti elencati hanno diritto alla prestazione soltanto, se sono in parentela col membro assicurato. in caso di parto della moglie dell’assicurato l’ente assicuratore concede le prestazioni di cui al primo capoverso deipari, 15 e al punto 2 del cpv. dello stesso art., ma soltanto nel caso che l’assicurato abbia adempiuto alla condizione di cui al secondo cpv. dell’art. 15. Le presentazioni spettano alla moglie anche dopo la morte dell’assicurato se il parto si verifica entro 5 mesi dalla data di morte e l’assicurato abbia ancora vivente conseguito il diritto alle prestazioni. In caso ci’infortunio spetta all’assicurato la seguente indennità .- 1. assistenza medica gratuita, medicine e preparati ausiliari per la cura nei modi stabiliti nell’art. 13 di questo decreto; 2. la sovvenzione di sostentamento fino alla cura ultimata, al massimo fino al compimento di 10 settimane dall’infortunio; 3. la rendita finché dura l’inabilità al lavoro o la diminuzione della inabilità ai lavoro, daini settimana in poi, ovvero, cessando prima il pagamento della sovvenzione dì sostentamento, dal momento in cui questa viene, sospesa. La rendita per la totale inabilità al lavoro e .finché questa ultima dura è pari ai guadagno assicurato annuo dell’assicurato come indennità totale; per la riduzione parziale dell’abi-iiià al lavoro e finché questa ultima dura spetta all’assicurato ima rendita pari alla quota della rendita totale che proporzionalmente corrisponde alla perduta abilità al lavoro. L’infortunato ha tuttavia diritto a tale indennità parziale se la riduzione della sua abilità al lavoro supera il 10 p. c. Se l’infortunato muore per causa d’infortunio, oltre alla indennità datagli ai sensi del l.o cpv. di questo art, e senza riguardo al momento della morte, devesi corrispondergli : 1. 1’indennità funeraria nelPimporto fissato nell’art. 14 del presente decreto; 2. la rendita annua alla vedova, legittima o illegittima, dalla data di morte del defunto l'ino alla sua morte o contrazione di nuovo matrimonio, nell’importo di 1 terzo della mercede annua assicurata del coniuge morto; 3. la rendita annua al vedovo se sua moglie era assicurata e lo manteneva per causa della sua totale o parziale inabilità al lavoro, nell’importo di 1 terzo della mercede annua assicurata della moglie defunta e ciò per tutta la durata della sua inabilità al lavoro; 4. la rendita annua ai figli superstiti legittimi o illegittimi o adottati prima dell’infortunio, fino al 16.o anno compiuto ad ogni tiglio 1 quarto della mercede annua assicurata dal genitore morto; 5. la rendita annua agli orfani senza genitore ed ai figli divenuti in seguito orfani, nell’importo di 1 terzo della mercede annua assicurata a cipscun figlio; 6. la rendita annua ai genitori e nonni di figli legittimi o illegittimi risp. di nipoti, nella misura di 1 terzo della mercede annua assicurata dell’assicurato morto se provvedeva per la maggior parte al loro mantenimento; la rendita va fino alla loro morte risp. finché hanno bisogno di aiuto; 7. la rendita annua ai nipoti del membro assicurato, fratelli e sorelle nella misura di 1 terzo della mercede annua assicurata, fino ai 16- anni compiuti se al loro mantenimento provvedeva per la maggior parte colui, che morì per causa d’infortunio. Art, 18. In caso d’invalidità, l’assicurato ha diritto alla rendita d’invalidità se vi sono state versate 200 settimane di contributi a condizione che sia diventato stabilmente o temporáneamente invalido. Invalido è colui che a causa di malattia, vecchiaia o altri difetti non può guadagnare col lavoro secondo le sue forze e capacità, prendendo in considerazione la sua qualificazione e la sua attuale professione, neppure la terza parte di quanto guadagnano, prestando la loro opera, le persone fisicamente e mentalmente sane, che appartengono alla stessa categoria, e che hanno una qualificazione simile nella stessa località. All’assicurato che ha raggiunto i 65 anni d’età e sono stali pagati per lui 500 contributi settimanali, spetta la rendita di vecchiaia. In caso di morte dell’assicurato o di colui che gode la rendita, spettano alla sua famiglia, se non ha già diritto ad una rendita per il caso di morte, provocalo da infortunio e se vi sono stati pagati 10O contributi settimanali, le seguenti sovvenzioni : a) indennità funeraria, ove non abbia diritto a questa indennità ai sensi dell’art. 14 del presente decreto; essa ammonta per l’assicurato a trentuplo dell’ultima mercede assicurata, per colui che godeva la rendita il 30% della sua rendita; b) , rendita infantile per ogni figlio legittimo, illegittimo e adottato prima dell'inizio dell’invalidità e d’età sotto i 16 anni; la rendita si paga fino all’età di 16 anni compiuti nell’importo annuo di 1 quarto del diritto dei genitori alla rendita risp. della rendita dei genitori; c) sussidio vedovile, cioè una rendita della durata di 3 anni nell’importo annuo di 1 quarto della rendita del marito o del suo diritto alla rendita; al vedovo che per sé non abbia diritto ad una rendita maggiore, si concede questo sussidio soltanto nel caso che sia invalido ai sensi del presente decreto ed era mantenuto dalla defunta moglie. Art, 19. L’ente assicuratore corrispondèrà fino a nuova disposizione agli assicurali l’aggiunta per i figli nell’importo di lire 8 per ogni giorno lavorativo risp. lire 200 mensili per ogni figlio fino ai 14 anni compiuti risp. fino ai 18 anni se il figlio studia e non è occupato. Art, 20. Il sostentamento ed il sussidio di puerperio, scaduti fino alla pubblicazione del presente decreto sarà pagato dall’ente assicuratore ai sensi delle disposizioni anteriormente in vigore-per le assicurazioni obbligatorie. I sussidi già versati non saranno riconteggiati. Gli altri sussidi in denaro saranno versati secondo le classi di mercede, di cui all’art. 7 del presente decreto. L’ente assicuratore, il controllo e la risoluzione di controversie Art, 21. 1. l’assicurazione nel caso di malattia, infortuni, invalidità, vecciiiaia a morto nonché disoccupazione di tutte le persone soggette alla assicurazione nel territorio di sua competenza; 2. la decisione sulle controversie fra i dipendenti' e datori di lavoro concernenti l’ammontare dei contributi d’assicùra-zione come pure delle controversie concernenti le pretese dei datori di lavoro per il risarcimento dei sussidi concessi agii affiliati ammalatisi all’estero; 3. la riscossione dei propri crediti mediante organi propri; 4. la sistemazione dei circondari e delle sedi delle proprie esposi ture e delegazioni; 5. la costituzione di riserve per i singoli rami d’assicurazione; 6. la decisione sulle controversie che per disposizione di legge sono di sua competenza. x Art. 22. L’istituto regionale per le assicurazioni sociali è un ente di diritto pubblico basato sul principio dell’autonomia amministrativa. Finché non si procederà all’elezione degli organi autonomi, la delegazione del CRLN nominerà su proposta delle organizzazioni interessate 5 membri per la temporanea amministrazione autonoma. Art. 23. Per la decisione delle controversie riguardanti i diritti degli assicurati a. sussidi e rendite, si costituisce nel luogo della sede dell’istituto un tribunale per le assicurazioni sociali con competenza per tutto il territorio dell’istituto., Art. 24. Il controllo sull’esecuzione delie assicurazioni sociali obbligatorie a tramite dell’Istituto Regionale per le Assicurazioni Sociali viene esercitato dalla Sezione per la previdenza sociale della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 25. i La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno deve mettere a disposizione i mezzi necessari per il pagamento delle rendite scaturienli dal ramo dell’assicurazione infortunio e invalidità, vecchiaia e morte alle guati Si ¡diritto è stato acquisito prima del l.o maggio 1945, Per la copertura ideile maggiori spese d’amministrazione provocate dall'istituzione dell'istituto Regionale, delle sue espositóre, delegazioni, la Delegazione dei CRLN per il Litorale Sloveno contrmuirà nei primi t> mesi con 1 terzo delle spese d’amministrazione. Art. 26. Con decreti speciali sarà disciplinata rassicurazione degli opeiai agricoli, la questione dei pagamenti deile aggiunte caroviveri ai grandi invalidi, alle vedove ed agli orfani godenti le rendite in base alle anteriori assicurazioni nonché la questione del riconoscimento dei diritti acquisiti dagli assicurati in merito alla cura nei sanatori ai sensi della legge italiana sull’assicurazione obbligatoria cóntro la tubercolosi. Art. 27. Nella sistemazione della questione dell’assicurazione di affiliati clie oltrepassano continuamente la linea di demarcazione perchè hanno la sede del lavoro da una parte della linea e’la residenza dall’altra, come pure nella sistemazione di prestazioni degli effettivi sussidi agli assicurati ed ai loro famigliai! da una parte delia linea di demarcazione all’altra parte, si procederà seguendo il principio della reciprocità, giusta l’usuale procedimento internazionale. In questo- riguardo gli istituti assicuratori stipuleranno direttamente i relativi accordi. Art, 29. Tutte le disposizioni pubblicate nel territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno che riguardano le assicurazioni sociali obbligatorie e sono contrarie alla presente ordinanza, sono abrogate. Art, 30. La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale»-. Ajdovščina, G agosto 1945. Il Delegato del CRLN per il Litorale Sloveno : Perovsek Frane m. p. 3. Ordinanza suH’istituzione di espositure e delegazioni per l’istituto Regionale per le Assicurazioni Sociali In base dell'art. 21 all, 4 del decreto per l’attuazione della obbligatoria Assicurazione Sociale sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del 6 agosto 1945 vengono istituite espositure e delegazioni all’Istituto Regionale per l’Assicurazione Sociale (IRAS) e precisamente: a) Espositure: a Ajdovščina per il territorio del Comitato Distrettuale di Liberazione Nazionale a Ajdovščina; a Idrija per il territorio del CDLN di Idrija e Cerkno; a Ilirska Bistrica per il territorio CDLN; ' a Isola; a Pirano ed a Capodistrìa per il territorio nei limiti della competenza attuale. ’ _ b) Delegazioni : a Tolmino per il territorio del CDLN di Tolmino; a Grgar per il territorio del CDLN di Grgar. Gli amministratori delle espositure nomina la direzione IRAS di Capodstria d’accordo colla delegazione del CRLN di Ajdovščina, mentre le agende delle delegazioni sbrigheranno i corrispettivi relatori per la Previdenza Sociale presso il CDLN. Tutti i datori di lavoro sono tenuti a denunciare i loro dipendenti presso le competenti espositure e delegazioni e giammai presso la centrale del IRAS a Capodistria. Tutti gli operai e dipendenti, membri dell’IRAS sono temili a rivolgersi negli affari d’assicurazione sociale alle competenti espositure e delegazioni. Il servizio sanitario fino ad altri provvedimenti manterranno presso le espositure di Capodistria, Isola, Pirauo gli attuali medici, in altri luoghi i medici distrettuali. Morte al fascismo — Libertà ai popoli ! Ajdovščina, lì 12 settembre 1945. 4. Per la Delegazione del CRLN Capo sezione delle Previdenze Sociali: Dr. Zalka Batti m. p. Decreto della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno sulla continuazione delle elezioni nei Comitali di Liberazione Nazionale Art. 28. Disposizioni dettagliate per l’esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza saranno emanate dalla Sezione per la previdenza sociale- della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. • Arti. 1. In base all’ordinanza della Presidenza del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno sulle elezioni nei Comitati di Liberazione Nazionale e nelle Assemblee di Liberazione Nazionali, Distrettuali e Circondariali del ty Zi settembre 1944 in connessione coll’omologazione dell’amministrazione militare dell’Armata Jugoslava per la Venezia Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno e eoU’autcrrizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Triesle del 31 luglio 1945 viene indetta la continuazione delle elezioni inei' Comitati di Liberazione- Nazionale locali, urbani e distrettuali in quanto non fossero state già espletate ed in quanto, la necessità si dimostrasse di esperire elezioni suppletorie. Le elezioni avranno luogo dal 25 settembre a. c. in poi. Art- 2. La Commissione elettorale presso la Delegazione è incaricata di espletare le elezioni sul territorio della Delegazione, tenendo conto delle disposizioni del regolamento omologato dal Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno dal 22 settembre 1944 per il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali, distrettuali e locali. Art, 3. La fissazione del giorno delle elezioni per i singoli luoghi, distretti e città sarà ordinata dalla Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per i.1 Litorale Sloveno. Ajdovščina, lì 7 settembre 1945. Il Delegato: Frane Perovgek m. p. 5. Decreto della Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale sulla nomina della Commissione elettorale presso la Delegazione In base all’art. l.o del regolamento dèi Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno del 22.settem- hi1» "ItLLi Dhtlr ll i. - 1 - *•’ ^ \ . ' ' emular .ali, distrettuali 'e, locali per le elezioni dei Comitati locali di Liberazione Nazionale e dei Delegati nell’Assemblea di Liberazione Nazionale Distrettuale- e in connessione col rescritto sulla continuazione delle elezioni del 7 settembre 1945 vengono nominati nella Commissione Elettorale presso la Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale i seguenti compagni : ^ 1. Kenda Jole, minatore, Idria, 2. Dr. Jurca Ciril, capo della Commissione amministrativo-politica presso la Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, Ajdovščina, 3. Peric Lojze, procuratore pubblico presso la Delegazione dei Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, Ajdovščina, 4. Urbančič Alojz, industriale legnami, Bač pri Ilirski Bistrici, 5. Hreščak Anton, contadino, Nova S-ušica, 6. Felluga; Mario, operaio, Isola, 7. Divo Nicolò, colono, Koper. Ajdovščina, lì 10 settembre 1945. Il Delegato : Frane Perovgek m. p. Regolamento f sul movimento stradale La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale sloveno, in base all’omologazione, della Amministrazione Militare dell’Armata Jugoslava per la Venezia Giulia, Istria e Fiume ed il .Litorale Sloveno ed in base all’auto- 1 Jsitora rizzazione del C. R. L. N. per il .Litorale Sloveno e Trieste del 31 luglio 1945 ha promulgato il seguente regolamento. Art. i. Il conducente del veicolo di ogni sorta deve tenere la parte destra della strada. Il cambiamento della direzione deve indicare colla màno o con là freccia. Alle svolte è proibito di ta-gl i ar6 la curva. Art. 2. Sorpassare si. può soltanto dalla parte sinistra. In tal caso il conducente dell’autoveicolo deve dare il segno colla tromba. Il sorpassare non è permesso nelle svòlte, incroci, sul vertice della riva, su una strada col visuale aperto quando dalla parte opposta arriva un’altro veicolo. Accanto al pedone che. attraversa la strada può 11 conducente passare dietro di lui. Se si trovi qualcuno sulla strada innanzi al veicolò deve essere avvertito con segnali sonori. Art, 3. Permessa è la velocità tale che il conducente ^sia nella possibilità di fermare il veicolo in ogni situazione. La massima velocità permessa nel compatto abitato è di 30 km. ai-' l'ora per, ile automobili e 20 km. -per le motociclette, fuori di tali abitati 80 km. per le automobili e motociclette e 50 Km. per altri veicoli a motore. Veicoli dei pompieri e del salvataggio possono oltrepassare la prescritta velocità, devono però condurre il veicolo con tutta la previdenza. Art. 4. 11 conducente deve condurre il veicolo con tutta la previdenza se sulla strada le bestie si -sono spaurite o se sulla strada si trovi un mucchio di gente o vi si trovino delle per-sone, ve,o;liie o invalide o degli oggetti. Art. 5. , . -m'ihu ih itt" preeeueuza il veicolò che giunge per lai strada-maestra. Nel caso di equivalenza delle strade ha la precedenza il veicolo die giunge dalla parte destra. Veicoli a motore hanno la precedenza Innanzi ad altri, sebbene arrivino dalla sinistra. Veicoli dei pompieri e di salvataggio in servizio hanno sempre la preferenza. Art, 6. : Il conducente può fermarsi soltanto aifà parte destra all’e-strènio orto della strada. Quando i viaggiatori scendono alla parte -sinistra della vettura devono bene osservare che non venisse dietro di loro ancora qualche vettura. 11 posteggio deile automobili è permesso soltanto in luoghi dove il movimento non è ostacolato. Dal Incrocio la vettura • fermatasi deve distare almeno 10 metri. E’ proibito 11 posteggio alla parte sinistra della strada, in un luogo, della strada dove questa è stretta, dove la visuale è impedita ed alle svolte. Art, 7. All’uscita' ilei cortili il conducente deve essere specialmente attento. Se la strada non ha una visuale libera deve stare al-l’usQjta una persona che avvisa l’arrivo del veicolo. La stessa attenzione .è dovuta alia voltura del veicolo sulla strada. Art. 8. NelFoscurilà e nebbia i fanali devono essere accesi. Nel-incor.trarsi con altre vetture o con pedoni in colonne compatte ■ il conducente deve abbagliare i fanali elettrici. Art. 9. Se si trovano sulla vettura oggetti che per molto di dietro sorpassano la vettura dove il conducente alla coda dell’oggetto più sporgente appendere una luce nell’altezza massima di 1.30 metri dal suolo. Art. 10. Il conducente del veicolo a tiro deve essere sempre attento sul movimento stradale. Egli deve accompagnare l’animale sempre accanto al carro o sul cario così di avere sempre buona vistale sull innanzi della strada. Quando il carro è fermo egli non può lasciare il bestiame sulla strada non legato o incustodito. Art. 11. . per gli affari interni presso la Delegazione del C. R. L. N. che deve decidere sul gravame, può però anche senza il gravame entro 15 giorni dopo ricevuto l’incartamento d’ufficio riformare la decisione del c. L. N. Distrettuale. Le multe affluiscono nel fondo per la manutenzione delle strade. Il diritto di inseguimento si prescrive entro.3 mesi. Art. 19. Il ciclista deve tenersi sempre sull’orlo estremo della strada. E’ proibito il viaggio colla bicicletta senza tenere il manubrio, come pure gare e appendersi alla bicicletta. Il ciclista può portare in bicicletta soltanto i bambini sino agli 8 anni se per loro sulla bicicletta è approntato un adeguato sedile. E’ proibita la corsa di due o più biciclette paralleli. DeU’inadempimento di queste disposizioni da parte dei minorenni rispondono i genitori. (1 ' t Art. 12. Anche i pedoni devono comportarsi sulla strada' secondo tutte le regole di attenzione. Nell’attraversare la strada devono tener conto che tutti i 'veicoli hanno la precedenza. Per il cammino devono usare il lastrico. Vale la disposizione: cammina a destra! Se portano oggetti lunghi, devono usare la strada all’estrèmo orlo destro. Art. 13. Il giocare, dei bambini sulle strade è proibito. Art. 14. Sugli incroci dove gli agenti del movimento regolano il passaggio, tutti devono comportarsi secondo i loro segni. Ciascun veicolo a motore deve avere in un posto visibile una targa ed il numero della vettura, e precisamente davanti ed a tergo. Art. 20. Il presente regolamento entra in vigore col giorno della pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale». Ajdovščina, li 24 luglio 1945. II Delegato : Frane Perovsek m. p. 7. Ordinanza sui patentini di guida La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, in base all’omologazione del-T Amministrazione Militare dell’Armata Jugoslava per la Venezia Giulia, Istria, Fiume ed il Litorale Sloveno ed in base alla autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 31 luglio 1945, ha promulgato la seguente Art. 15. Soltanto ai conducenti provati die hanno ì,.:uo t es*. di guida è permesso di condurre i veicoli a motore. Art, 16. ordinanza. E’ proibito di condurre veicoli a motore fenza avere sostenuto Tesarne di conducente. Questo divieto non concerne motociclette leggere fino ai 200 cm. cub. E’ proibita stando fermi sul postò la insensata spinta del motore che provoca un rumore, come pure la corsa a tutto gas negli abitati. Art. .17. Ognuno è tenuto a regolarsi fecondo i segni internazionali del movimento. Art. 2. Ciascun conducente ,un veicolo a motore è tenuto portare seco il patentino interinale* deli’esame sostenuto che gli venne rilasciato dalla competente autorità giusta le disposizioni vigenti e legittimarsi su richiesta degli organi della sicurezza pubblica. ‘J Art. 18. Trasgressioni di queste disposizioni vengono punite: a) colla multa da 100 a SO.OOO lire, b) coi lavori forzati d;j/5 a 30 giorni, c) col ritiro del patentino di guida al massimo fino ad un anno, d) col sequestro della vettura. Queste pejne vengono pronunciate singolarmente o cumulativamente. Le pene vengono inflitte dai Comitati di Liberazione Nazionale Distrettuali. (Comitati Esecutivi) del luogo dove la trasgressione avvenne, in quanto ciò secondo speciali disposizioni non spetti alla competenza dei Tribunali nazionali. Contro il decreto penale del Comitato di Liberazione Nazionale Distrettuale è ammesso il gravame alla Delegazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno, Sezione per gli affari interni, che deve presentarsi presso il C, L. N. Distrettuale che pronunciò la pena entro 15 giorni dal giorno quando il decreto penale in iscritto fu notificato all’interesato, Decorso questo termine il C. L. N. Distrettuale trasmette la sua decisione assieme col gravame, se vi fu interposto, alla Sezione Art, 3. L’interinale patentino di guida rilascia ad istanza la Sezione per il movimento presso la Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno in base al dimostrato esame del conducente. Art. 4. Colui che conducendo un veicolo a motore viene trovato un mese dopo la pubblicazione della presente ordinanza senza il nuovo patentino di guida viene punito giusta le disposizioni dell'art. 18 del Regolamento Stradale del 24 luglio 1945. Art. 5. La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale». AjdovSCina, 11 7 agosto 1945. v Il Delegato: Frane Perovsek m. p y Decreto per la repressione del sabotaggio e della speculazione La Delegazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno in base all’omologazione della Amministrazione Militare deU’Arinata Jugoslava per la Venezia Giulia, Istria, Fiume ed il Litorale Sloyeno ed in base all’autorizzazione del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste del 31 luglio 1945 ha promulgato il' seguente decreto. loro carico col compito di soprassedere alla regolarità della gestione. Il ricompenso per il lavoro del delegato stabilisce l’autorità che ne fece la nomina. Fuori di questo ricompenso il delegato non può accettare dall’impresa nulla. Art. 7. La merce sequestrata viene consegnata in custodia al più vicino Comitato Locale di L. N. che trattandosi di merce deperibile, bestiame e volatili, deve venderla, notificando alla Sezione per le Previdenze Sociali presso la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno che continua a disporre colla merce e col ricavato della merce venduta. La multa viene consegnata alla Sezione per la Previdenza Sociale. Arti. 1. Tutte le azioni del sabotaggio economico e dell’illecita speculazione sono passibili di punizione nel caso se sono commessi dal l.o maggio 1945 in poi dolosamente o con colpa grave. Art. 2. Come sabotaggio viene considerata ogni azione rispettivamente tralasciamento della azione fatta con l’intenzione di ostacolare, impossibilitare o rendere pericoloso la regolare e spicciativa gestione delle imprese economiche, imprese del movimento ed altre e delle aziende o economie rurali come pure tutto ciò che potrebbe essere a danno agli interessi dell’economia nazionale o politica dell’economia nazionale. Art. 3. Come illecita speculazione viene considerata ogni attività economica che ha per lo scopo di sfruttare le condizioni straordinarie, sorte causa le conseguenze belliche e la occupazione fascista e così si raggiunge un utile sproporzionato a discapito dell’interesse nazionale specialmente ogni trasgressione dei prezzi ufficialmente fissati. Art. 4. Il sabotaggio economico e l’illecita speculazione vengono puniti giusta la gravità del delitto : a) con la multa non inferiore alle lire 100; b) con lavori forzati da 1 mese sino a 10 anni; c) col sequestro della merce che forma Toggetto dell’illecita speculazione; d) col sequestro dell’impresa risp. azienda o di una parte di tutti i beni del condannato; e) colia perdita dei diritti civili; f) coll’interdizione del condannato di continuare colla gestione della impresa risp. azienda o economia; g) con la pena di morte nei casi specialmente gravi. La cumulazione di più pene può avere luogo. La multa ed il sequestro della merce vengono dati a disposizione della Sezione per le previdenze sociali presso la Delegazione del CRLN per 11 Litorale Sloveno. Nel caso deH’insolvibilità viene sostituita la multa colla pena di lavori forzati computandone per ogni 100 lire un giorno di lavori forzali. Questa pena sostitutiva non deve oltrepassare 3 anni. Art. 5. Pene condizionali non possono essere applicate. I delitti del sabotaggio economico e della speculazione Illecita come pure l’eseguibilità della pena non sono passibili di prescrizione. Art. 6. Colla condanna giusta le. presenti disposizioni l’autorità competente (la Delegazione del Comitato Reg. di Liberaz. Naz. per il Litorale Sloveno a tramite della corrispondente sezione) può istituire, quando ne sia dimostrata la necessità, un delegato presso le imprese o economie rurali di maggior entità a Arti. ¡3. Il procedimento viene introdotto in base alla denuncia di qualunque o d’ufficio. Tutte le autorità che vengono a cóno-scenza dei delitti sono tenute a fare la denuncia presso la competente autorità giudiziaria nazionale fuorché fossero le stesse competenti secondo le disposizioni del susseguente art. 9.0 per il pronunciamento della pena. Art. 9. Quando l’autorità giudiziaria neil’esamina della denuncia stabilisce trattarsi di una trasgressione più lieve, rinvia la vertenza per la punizione al locale C. L. N. che pronuncia una multa da 100 sino a 2000 lire. La stessa pena pronuncia il C.L.N. quando riceve TaTdenùncia del delitto direttamente, risp. quando lo stesso constata il delitto. Se poi il locale C. L. N. durante il procedimento constata di punire il trasgressore più rigorosamente o di pronunciare cumulativamente la multa, ed un’altra pena di cui l’art. 4.o, deve rinviare la vertenza al Tribunale nazionale distrettuale. Art. 10. Avverso la decisione del locale C. L. N. con cui viene inflitta una pena pecuniaria è ammissibile un gravame al Tribunale distrettuale nazionale entro il termine di 3 giorni da presentarsi presso il locale CLN che pronunciò la pena. Il Tribunale distrettuale nazionale può cassare la decisione o riformarla perfino a danno del ricorrente. Art, 11. Negli altri casi procedono e pronunciano le pene in Lo grado i Tribunali distrettuali nazionali. Se durante il procedimento si palesa che il delitto potesse avere per conseguenza la pena di morte, il Tribunale distrettuale nazionale è in dovere di interrompere il procedimento e di rinviare la vertenza al competente Tribunale circolare nazionale. Il procedimento del Tribunale deve svolgersi con speditezza. Art, 12, Avverso la sentenza de Tribunale nazionale emessa in Lo grado è ammesso il gravame nel termine di 8 giorni al Tribunale superiore nazionale di cui la sentenza è definitiva. Il gravame fuori dei casi della pena di morte non arresta l’esecuzione della pena, il Tribunale, però può prorogare l’esecuzione fino all’esecutorietà della sentenza. Art. 13. . I Tribunali sono tenuti di notificare alla Sezione per gli Interni presso la Delegazione del G. R. L. N. per il Litorale Sloveno tutte le sentenze esecutorie. * Art. 14. Questo decreto entra in vigore col giorno della pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale». Il Delegato: Frane Perovsek m. p.