Prezzo Lit. 20.— Y& -.La, v BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIDERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 25 settembre 1946 Anno 1. - No. 17 CONTENUTO: 124. Decreto sul diritto dei lavoratori, dipendenti ed apprendisti alla paga giornaliera e mensile per il caso di malattia e di infortunio. 125. Istruzioni al decreto sul diritto dei lavoratori, dipendenti ed apprendisti alla paga giornaliera e mensile per il caso di malattia o (l’infortunio. 126. Decreto sul permesso delle donne prima e dopo il parto. 127. Regolamento sul completamento delFordinanza sulla regolazione dei salari per il personale ausiliario domestico e portinai delle case (Bollettino Ufficiale No. 11/82 ex 1946). 128. Decreto sul rilascio di tessere interinali di lavoro. 120. Decreto suiristituzione del dipartimento per l’isipezione del lavoro. 130. Decreto sulL’emendaménlto del decreto 'concernente la provvisoria sistemazione dei Tribunali popolari e dei giudici popolari (del 3. IX. 1944). 131. Ordinanza suiristituzione dell’,impresa edilizia regionale »Primorje«. 132. Decreto sull’emendameiito del decreto per la fissazione e controllo dei prezzi. 133. Decreto sulla confisca dei beni fascisti, delle società ed istituzioni fasciste. 134. Decreto' suiristituzione del »Fondo per l’asistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terore fascista. 135. Istruzione per l’attuazione dell’art. 1 dell’ordinanza sulle ferie annuali pagate agli operai, impiegati e dipendenti. 136. Decreto sui controllori contabili ufficiali per le società anonime. — Procedimento per dichiarazione di morte. 124. Decreto sul diritto dei lavoratori, dipendenti ed apprendisti alla paga giornaliera e mensile per il caso di malattia e di infortunio. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazicne Militare dell’JA per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente lario loro spettante per l’epoca dell’impedimento. Nel conteggio paga a giorni, a mente del presente capoverso si applica la relazione che la paga comporta per un giorno la 25. parte della paga mensile. 3. Gli operai, dipendenti ed apprendisti possono godere i diritti dallo 1. e 2. capoverso, se l’occupazione presso il datore di lavoro ebbe una durata, di almeno 30 giorni prima di ciascun impedimento a mente dei precedenti due capoversi. Art. 2 decreto. Art. 1 1. Agli operai rimunerati in base all’art. 2. ed agli apprendisti rimunerati in base all’art. 4. dell’ordinanza sulla sistemazione delle paghe giornaliere e mensili dei lavoratori e dipendenti nelle imprese pubbliche, economiche e private, istituzioni ed organizzazioni private (Bollettino Ufficiale No. 2/9 ex 1945) che sono assicurate a mente delle disposizioni sull’assicurazione sociale, devono i datori di lavoro per l’epoca della loro incapacita al lavoro, ma il massimo per C giorni, corrispondere la differenza tra l’indennità di vitto loro spettante a mente delle disposizioni sull’assicurazione sociale e loro paga giornaliera, se in seguito alla malattia od infortonio al lavoro senza propria colpa sono impediti per più di 3 giorni, di non poter lavorare. Se l’impendimento di non poter lavorare, durerà soltanto 3 giorni o meno, i datori di lavoro devono loro corrispondere salari per l’epoca che l’impedimento durerà. 2. Ai dipendenti rimunerati a mente dell’art. 5. ed agli apprendisti, rimunerati a mente dell’art. 6. della citata ordinanza, i datori di lavoro sotto le condizioni del precedente capoverso, se l’impedimento di non poter lavorare durerà più di tre giorni, devono corrispondere la differenza tra l’indennità di vitto ed il salario per l’epoca di incapacita al lavoro, ma al massimo per un mese. Se tale impedimento di non poter lavorare durerà solo tre giorni o meno, i datori di lavoro devono corrispndere loro tutta la porzione del sa- 1. Gli operai, dipendenti ed apprendisti dimostreranno il loro diritto dallo art. 1. del presente decreto col certificato medico sull’incapacità al lavoro e sulla durata, emesso del competente istituto per l’assicurazione sociale. 2. Se il datore di lavoro ha sospetto che l’operaio, risp. dipendente od apprendista abbia dolosamente cagionato la malattia o infortunio, chiederà tosto al riguardo il parere del fiduciario degli operai che obbliga ambedue le parti, fuori ' che una delle stesse non presenti entro 3 giorni, dopo la partecipazione del parere del fiduciario, la contraversia per la decisione al tribunale, competente di giudicare sulla controversie di lavoro. Art. 3 La Delegazione del CRLN, dipartimento per l’ispezione di lavoro, emetterà le necessarie istruzioni per l’attuazione del presente decreto. Art. 4 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina il 10. agosto 1946. 125. In base all’art. 3. del decreto sul diritto dei lavoratori, dipendenti e apprendisti alla paga giornaliera e mensile per il caso di malattia o d’infortunio, la Delegazione del CRLN, dipartimento per l’ispezione al lavoro, emana le seguenti Istruzioni al decreto sul diritto dei lavoratori, dipendenti ed apprendisti alla paga giornaliera e mensile per il caso di malattia o d’iniortunio Per una giusta applicazione delle disposizioni del citato decreto deve necessariamente aver cura il datore di lavoro. A mente della disposizione delFart. 1. del decreto menzionato spetta all’assicurato: 1) Se l’incapacità al lavoro dura soltanto 3 (tre) giorni o meno e rassicurato in seguito a ciò non abbia diritto all’indennità di vitto, la paga intera per tutti i giorni di malattia. 2) Se l’incapacità al lavoro dura 4 o più giorni e rassicurato ha diritto all’indennità di vitto, la differenza tra la paga e l’indennità di vitto, e precisamente: a) al massimo per i primi 6 giorni di malattia, quando si tratta di un operaio con la paga giornaliera od oraria, oppure d’un apprendista nell’artigianato ed industria, b) al massimo per un mese di malattia, quando si tratta di un dipendente colla paga mensile, ovvero d’un apprendista nel negozo risp. organizzazione ed istituzione consorziale. (Vedi il decreto sulla modifica dell’ordinanza concernente la regolazione di paga giornaliera e mensile degli operai e dipendenti nelle imprese pubbliche, economiche e private, istituzioni ed organizzazioni private sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del 31 Dicembre 1945 — Bollettno Ufficiale No. 6). Per il comma a) sono normativi gli art. 1, 2 e 3, per il comma b) poi gli art. 4 e 5. Se comprende la malattia nella durata di 6 giorni o meno, anche soltanto la domenica, il datore di lavoro è tenuto a sensi del presente decreto corrispondere al lavoratore la differenza per 5 o meno giorni lavorativi, non però la domenica perchè il datore di lavoro secondo le disposizioni vigenti non paga gli operai per la domenica, quando di regola non si lavora. Se quindi l’operaio era ammalato soltanto 5 giorni (lavorativi), e ciò da mercoledì sino al lunedi, paga il datore di lavoro all’operaio la differenza per 4 giorni senza riguardo se l’istituto d’assicurazione sociale fosse in dovere di corrispondere all’operaio l’indennità di vitto per tutti i giorni di malattia, quindi anche per la domenica, quando non si lavora. In egual modo si procede nel caso di malattia dei dipendenti. Al dipendente ammalato per un mese corrisponde il datore di lavoro la differenza tra la paga e l’indennità di vitto, calcolando che la paga per un giorno ammonta alla 25. ma parte della paga mensile per i giorni lavorativi durante la malattia ovvero al massimo per 25 giorni senza riguardo al fatto che il dipendente riceve dall’Istituto per l’assicurazione sociale l’indennità di vitto per tutto il mese. Agli operai che lavorano a cottimo, si deve corrispondere la differenza tra l’indennità di vitto e la paga in base alla media del suo guadagno, percepito in un mese prima della malattia. Il diritto sulla differenza tra l’indennità di vitto e la paga hanno soltanto quegli operai e dipendenti che erano occupati presso lo stesso datore di lavoro almeno 30 giorni senza interruzine causa malattia od infortunio e questo loro diritto dimostrino con attestazione medica, emessa dall’istituto competente dell’assicurazione sociale. Perciò devono gli istituti pagatori dei sussidi di malattia (indennità di vitto, ecc.) consegnare ad ogni assicurato a sua richiesta un attestazione sulla durata della di lui incapacità al lavoro.- Gli istituti dell’assicurazione sociale non devono in tale attestazione menzionare la diagnosi come causa della malattia, bensì soltanto la constatazione che la causa della incapacità è la malattia od infortunio al lavoro, in strada ecc. Se poi in casi eccezionali sia indispensabile di menzionare la diagnosi come causa dell’incapacità al lavoro, può essere tale osservazione inserita nell’attestato medico soltanto se le norme sanitarie lo permettono. Gli istituti dell’assicurazione sociale rilascieranno agli assicurati l’attestazione nella seguente forma: ............................ (nome e cognome), operaio, dipendente, apprendista presso ................................ (nome e cognome e sede del datore di lavoro) è stato, causa malattia (infortunio), inabile al lavoro da ............. al ............ assieme .............. giorni ........... Per tale epoca il menzionato ha ricevuto per indennità di vitto giornalmente lire ......... (in parole). (Data) ............................ Firma del liquidatore: Sigillo dell’istituto: Firma del medico: La presente istruzione vale dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina il 10 settembre 1946. Dipartimento dell’ispezione del lavoro: Il Delegato: Valenčič Jože m. p. Perovšek Franc m. p. 126. Decreto sul permesso delle donne prima e dopo il parto. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deH’Amministeazione Militare dell’JA per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente decreto. Art. 1 Donne, occupate nelle imprese, uffici, istituzioni ed organizzazioni, hanno diritto al permesso di 6 settimane prima del parto e 6 settimane dopo il parto. Donna gravida ha diritto di cessare col lavoro tosto che sia accertato con visita medica che il parto seguirà non più tardi di 6 settimane. Art. 2 Tra il permesso a mente dell’art. 1. la donna gravida goderà presso l’assicurazione sociale il sussidio per le puerpere in quanto saranno osservate tutte le premesse a mente delle susseguenti disposizioni. Se alla puerpera sarà corrisposta dall’Istituto per l’assicurazione sociale un sussidio minore di puerperio in confronto del normale guadagno, le spetta pure questa differenza. Art. 3 Donne occupate negli uffici ed organizzazioni di pubblico diritto riceveranno il loro normale salario, se non sono assicurate presso qualche istituto d’assistenza sociale. Art. 4 Chi non adempierà alle disposizioni del presente decreto, risponde in via penale. I trasgressori alle disposizioni del presente decreto sono passibili di pena del lavoro forzato senza restrizione della libertà personale sino ad un anno oppure colla multa sino a Lire 85.000. — ; nel caso di più gravi, conseguenze anche colla restrizione di libertà personale con lavoro forzato. Per il procedimento penale sono competenti i Tribunali distrettuali popolari. Art. 5 La Delegazione del CRLN diramerà istruzioni per l’applicazione delle prescrizioni del presente decretò secondo il bisogno. Art .6 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina il 10 settembre 1946. Il Delegato France Perovšek m. p. 127. Regolamento sul completamento dell’ordinanza sulla regolazione dei salari per il personale ausiliario domestico e portinai delle case (Bollettino Ufficiale No. 11/82 ex 1946) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’JA per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente regolamento. Art. 1 Dopo l’art. 2 vengono inseriti due nuovi articoli 2a e 2b del seguente tenore: art. 2a) I datori di lavoro devono dare al proprio personale ausiliario .domestico, elencato nell’art. 1 del regolamento concernente la regolazione dei salari per il personale ausiliario domestico del 30 maggio 1946, Boll. Uff.. 11/82 sotto i numeri correnti 1, 2, 3 e 4, che convive e coabita con loro, ogni domenica dalle ore 14 alle 23 ed ogni giovedì dalle ore 15 alle 22, piena libertà. In questo tempo libero i datori di lavoro non devono dar fastidio al proprio pérsonale ausiliario domestico. Nell’epoca dalle ore 21 alle 6 i datori di lavoro devono concedere al proprio personale ausiliario domestico un riposo indisturbato e non devono loro ordinare nessun impegno eccettuati i casi di un straordinaria impellente necessità. Dopo le ore 20 il personale ausiliario domestico può essere adibito soltanto al servizio della cena dei propri padroni. Art. 2b) Diritti scaturienti dal presente regolamento al personale ausiliario domestico non possono essere contrattualmente limitati. ' Art. 2 Il presente regolamento entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina il 18 settembre 1946. Il Delegato France Perovšek m. p. 128. Decreto sul rilascio di tessere interinali di lavoro. La Delegazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno in base all’approvazione delTAmministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sl°veno ed in base all’autorizzazione del G. R. L. N. per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente decreto. Art. 1 Tutti gli operai ed addetti occupati o che cercano occupazione, dev°no avere la tessera di lavoro giusta Tallegato modulo. Fino ad ulteriore disposizione valgono sul territorio della Delegazione del C. R. L. N. soltanto le tessere operaie rilasciate ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Tutti gli attuali libretti di servizio, documenti di lavoro ,e simili che sono stati rilasciati da autorità occupatrici italiane o tedesche ovvero dalle nostre autorità, sono annullati. Questo decreto non si riferisce a dipendenti di pubblico diritto. Art. 2 Tutti ì datori di lavoro, operai, dipendenti occupati e disoccupati che sono obbligati a tenere tessere di lavoro in base ai disposto sumenzionato, dev°no provvedersi di nuove tessere provvisorie presso i competenti Comitati locali ed urbani, di L. N. e precisamente fino al 1 dicembre 1946. Art. 3 Nuove tessere di lavoro provvisorie saranno fomite ai lavoratori tramite il Comitato locale di L.N. da parte della sezione per il collocamento al lavoro presso il Comitato esecutivo dei sindacati unici in Ajdovščina e ciò gratuitamente. Art. 4 Il datore di lavoro che assume un operaio o addett0 al lavoro senza la tessera di lavoro o lo tiene al lavoro senza la tessera, sarà punito con multa da 509—3000 lire. Operai ed addetti già occupati che saranno sprovvisti di tessere di lavoro al 1. dicembre 1946 vengono puniti con multa da Lire 100—1000. Le pene saranno inflitte dai Comitati locali o urbani. Le multe introitate si assegnano al Fondo per la ricostruzione. Art. 5 Dettagliate istruzioni sul procedimento per il rilascio delle tessere provvisorie di lavoro saranno diramate dalla sezione per il collocamento al lavoro presso il Comitato esecutivo dej Sindacati Unici in Ajdovščina. Art .6 Il presente decreto entra in vigore col giorno della / sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 20 settembre 1946. Il Delegato: Perovšek Frane m. p. Modulo; (1. pagina) Tessera di lavoro N° Cognome (per i coniugati cognome prima del matrimonio): Nome:.................................................:......... Nascita: ....................................................... Luogo di nascita: .............................................. Distretto: ..................................................... Proffessione, categoria e ramo: ................................ Domicilio: ..................................................... Via:.....................................,........N° ........... N° della legitimazione:............. Tessera di lavoro vale fino alla revoca. Ai datori di lavoro deve esser esibita per Inscrizione e custodia tutto il tempo di servizio. ...................... li ......................... Sigillo d’ufficio Firma autografa del proprietario (2. pagina) Da riempirsi dal 1 2 3 Nome e sede dell’impresa (imprenditore, sigillo della ditta) Categoria dell’impresa o del reparto aziendale Principio dell’occupazione Ad ogni eseguita iscrizione nella tessera di lavoro, il datore di (3 pagina) datore di lavoro 4 5 6 Categoria dell’occupazione (se possibile indicazione esatta) Cessazione d’occupazione Firma del datore di lavoro lavoro deve informare la sezione per il collocamento al lavoro (4 pagina) AGLI EROI DI LOTTA SEGUONO GLI EROI DEL LAVORO Avvertenza Tessera di lavoro deve esser custodita con cura e ad ogni richiesta esibita alle autorità. La tessera è un documento pubblico. Ogni abuso viene punito. IN LAVORO È LA CHIAVE ALLA FELICITÀ E BENESSERE 129. Decreto siiH’istituzione del dipartimento per Ispezione del lavoro. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deU’Ammmisteazione Militare dell’JA per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente decreto. Art. 1 Si istituisce il dipartimento per l’ispezione del lavoro presso la Delegazione del CRLN per il litorale Sloveno. Art. 2 I compiti del dipartimento per l’ispezione del lavoro consistono nel controllo sull’attuazione di allestimenti igienici, tecnici e protettivi sul lavoro e circa l’esecuzione di disposizioni dei rapporti lavorativi nelle imprese, istituzioni ed organizzazioni, dove vi esistono rapporti di lavoro. Art. 3 Il servizio dell’ispezione di lavore viene compiuto dal dipartimento per l’ispezione di lavoro presso la Delegazione del CRLN. Presso i Comitati Distrettuali di L. N. sono collocati relatori d’ispezione di lavoro che funzionano giusta le istruzioni del dipartimento dell’ispezione di lavoro come pure sbrigano gli affari attinenti ai rapporti di lavoro, che con speciale disposizione saranno sottoposti ai Comitati Distrettuali di L. N. Ari. 4 Al controllo dell’ispezione al lavoro sono soggetti: a) tutte le imprese industriale, di diritto pubblico e privato, b) tutti i negozi, trattorie, officine, organizzazioni e istituzioni, cooperative ed in genere tutti i luoghi di lavoro. Art. 5 L’ispezione di lavoro può servizi, nel compiere la sua opera, di esperti del ramo. Art 6 L’ispezione di lavoro, nell’esecuzione dei suoi doveri, si appoggerà sulle organizzazioni sindacali e sui operai-f iduciari. Art. 7 I fiduciari dei lavoratori son tenuti ad informare i relatori dell’ispezione di lavoro presso i Comitati Distrettuali di L. N. su tutte le manchevolezze ed irregolarità del servizio d’ispezione del lavoro che sono stati da loro notati nell’impresa, istituzione od organizzazione. Art. 8 Con la pena pecuniaria dal Lire 300 a 20.000.— viene punito il datore di lavoro ed il suo autorizzato capotecnico: 1) che impedisce o reca fastidio agli organi d’ispezione del lavoro nel compimento dei loro obblighi; 2) che non offre a visione agli ispettori del lavoro, a loro richiesta, libri sull’evidenza degli infortuni al lavoro, scontrini di: controllo sul salario e pagamenti, piani e pratiche d’installazioni tecniche, autorizzazioni per istituzioni o modifiche delle imprese, registri (elenchi) degli operai come pure campioni delle materie prime e materie che si adoperano nella produzione; 3) che nel tempo fissato non elimina i difetti accertati od irregolarità, ovvero nel termine stabilito non trasmette relazioni sulla effettuazione delle misure imposte. La pena viene proferita dal dipartimento dell’ispezione di lavoro presso la Delegazione del C. R. L. N. Nella commisurazione della pena viene preso riguardo alla gravità del reato, al dolo dellautore, entità dell’impresa come pure il caso di recidiva. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, viene punito il responsabile capo ovvero i membri dell’amministrazione deH’impresa, solidariamente responsabili. In caso d’insolvibilità, la pena viene commutata nella pena di lavoro forzato senza la restrizione della libertà personale. Le pene pecunia rie pronunciate a sensi del presente decreto affluiscono al Fondo per l’istruzione professionale presso il dipartunento per l’industria ed artigianato della De-legaz’ione del C. R. L. N. La pena proferita a sensi del presente decreto non esclude Ravviamento del procedimento penale in quanto il reato palesi elementi d’un altro delitto e non esime della responsabilità civile per i danni recati. Art. 9 Avverso le decisioni riguardo le trasgressioni a mente del presente decreto, è ammesso il gravame entro il termine di giorni otto dal giorno della notifica della decisione alla Delegazione del C. R. L. N., dipartimento per l’ispezione del lavoro risp. alla Commissione per la decisione dei gravami derivanti dai rapporti lavorativi che così viene istituita presso la Delegazione del C. R. L. N. in Ajdovščina quale autorità di II. grado, competente per la decisione dei gravami contro le decisioni della Delegazione del C. L. R. N., dipartimento dell’ispezione del lavoro. Art. 10 La Delegazione del C. R. L. N. nomina la Commissione per la decisione dei gravami consistente di tre membri di cui uno deve essere legale, uno membro del dipartimento per l’industria e artigianato ed uno membro del dipartimento per l’ispezione del lavoro che non ha cooperato alla decisione in 1° grado della stessa vertenza. Art. 11 La Delegazione del C. R. L. N., dipartimento per l’ispezione del lavoro emetterà istruzioni riguardo l’esecuzione del presente decreto. Art. 112 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sull Bollettino Ufficiale . Ajdovščina, li 14 settembre 1946. L’Ispettore del lavoro: Il Delegato: Valenčič Jože m. p. Perovšek Franc m. p. 180. Decreto sull’emendamento del decreto concernente la provvisoria sistemazione dei Tribunali popolari e giudici popolari (del 8. IX. 1944). La Delegazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deH’Amministrazi°ne Militare dell’A. .1, per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Il 3° capoverso dell’art. 8 del decreto sulla provvisoria sistemazione dei Tribunali popolari e dei giudici popolari del 3 settembre 1944 viene modificato nel seguente modo: »Qualunque sia il valore dell’oggetto controverso, giudicano nelle liti per difetti degli animali, per risarcimento dei danni dati ai fondi rustici ed alle foreste, per servitù di abitazione ed usufrutto nonché sulla paternità del figlio ed obblighi del padre verso la madre ed il figlio.« Art. 2 Nel 3° capoverso dell’art. 9 del citato decreto si depennano le parole: »sulla paternità del figlio e obblighi del padre verso la madre p figlio«. Art. 3 Le cause pendenti vengono cedute ai Tribunali popolari distrettuali per ulteriore procedimento. Art. 4 Il presente decreto entra in vigore col giorno ’della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 10 settembre 1946. 131. Ordinanza sull’istituzione dell’impresa edilizia regionale »Primorje«. La Delegazione del Comitato regionale di L. N. per il Litorale Sloveno col consenso deH’Ainministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del Comitato Regionale di L. N. per il Litorale Sloveno e Trieste promulga la seguente ordinanza. Art. 1 Per l’attuazione pianificata di lavori edilizi nel Litorale Sloveno e controllo tecnico e commerciale, si istituisce presso la Delegazione di CRLN per il Litorale Sloveno l’impresa edilizia regionale »Primorje« con sede a Vipava. La sfera d’azione dell’impresa edilizia regionale »Primorje« è tutto il territorio della Delegazione del CRLN. Col consenso dell’Amministrazione Militare dell’A. J. assume la impresa edilizia regionale »Primorje« anche incarichi fuori del suo territorio. Art. 2 Il compito dell’impresa edilizia regionale »Primorje« consiste nell’incremento dell’attività edile del Litorale Sloveno nei riguardi dell’economia edilizia, della qualità dei lavori compiuti, deH’organizzazione di opere edilizie, nonché di curare un adeguato trattamento delle forze lavoratrici e abilitazione delle maestranze professionali. Art. 3 , Sono di competenza dell’Impresa edilizia regionale: a) La creazione di filiali comuni e speciali della gestione edile e delle officine di carattere edile ed affine, in quanto ciò è necessario per la completa esecuzione di opere edili. b) Controllo tecnico e commerciale, regolazione e coordinamento di opere delle singole gestioni edilizie, delle filiali. c) Organizzazione pianificata ed esecuzione di lavori pubblici. d) Distribuzione pianificata di risorse materiali e viventi per l’esecuzione di lavori edilizi pubblici. Art. 4 L’impresa edilizia regionale »Primorje« è una persona giuridica, che funge secondo i principi Commerciali comuni e deve insinuarsi per la registrazione. Art. 5 Il cap'tale base dell’Impresa edilizia regionale »Primorje« consiste da Lire 5,218.443.— in inventario e materiale edile, che gli fu ceduto dalla Delegazione del CRLN, dipartimento edile, da forniture dell’anno 1945. Art. 6 L’impresa edilizia regionale è gestita d’un direttore e vicedirettore, nominati dalla Delegazione del CRLN. Il direttore e vicedirettore collocano i capi-officina ed i capi di altri reparti, che formano la compagine delTimpresa edilizia regionale »Primorje«, d’accordo colla Delegazione del CRLN. Art. 7 Colla loro firma il direttore ed in sua assenza il vice-direttore od a tal scopo autorizzato dipendente si obbligano validamente nel nome delTimpresa edilizia regionale »Primorje«. Art. 8 L’impresa edilizia regionale »Primorje« tiene una contabilità. L’ordinamento del servizio contabilità, la sistemaz- zione interna dell’impresa edilizia regionale »Primorje« si dispone con regolamento della Delegazione del CRLN. Art. 9 L’impresa edilizia regionale »Primorje« sta sotto la dilezione operativo-amministrativa della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Coll’utile netto dell’impresa edilizia regionale »Primorje« dispone la Delegazione del CRLN. Art. 10 La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 10 settembre 1946. I Il capo dipartimento per le costruzioni: Il Delegato: Okroglic A. m. p. Perovšek Franc m. p. 182. Decreto sull’emendamento del decreto per la fissazione e controllo dei prezzi. La Delegazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 L’art. 9 del decreto sulla fissazione e controllo dei prezzi del 25 maggio 1946 Bollettino Ufficiale della Delegazione del C. R. L. N. N° 13/91 viene modificato ed è del seguente tenore: La trasgressione alle disposizioni del presente decreto ed il sorpasso dei prezzi ufficialmente fissati, vengono puniti in quanto non si tratti d’un reato più grave, punibile giusta il decreto sulla repressione della speculazione illecita e sabotaggio economico, con la pena pecuniaria sino a Lire 50.000. Per il proferimento della pena è competente il Tribunale distrettuale popolare. Art. 2 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 10 settembre 1946. Il Delegato: Perovšek Franc m. p. 138. Decreto sulla confisca dei beni fascisti, delle società ed istituzioni fasciste. La Delegazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’J. A. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente decreto. Art. 1 Tutti i beni mobili ed immobili, tutto il denaro contante, investimenti, azioni ed altre carte di valore nonché, qualsiansi beni ovunque trovantisi dei fascisti e collaborazionisti del- -l’occupatore, delle società ed istituzioni fasciste, vengono confiscati. Sotto confisca vengono anche tutti i beni che sono stati col decreto della Delegazione del C. R. L. N. del 20 maggio 1946 sottoposti al sequestro, in quanto collimino colle disposizioni di cui il 1° capoverso del presente articolo. Art. 2 Chi ha in deposito o pegno o custodia od in possesso' per qualsiasi altro titolo beni sottoposti alla confisca a mente del-l’art. 1, è tenuto a denunciarli in iscritto od" oralmente sul v.erbale al Comitato distrettuale esecutivo di L. N. sotto cui giurisdizione i beni si trovano. Art. 3 La denuncia a sensi dell’art. 2 deve fare chiunque ha nozione di tali beni. Art. 4 Il procedimento sulla confisca dei beni a mente deipari 1 viene avviato su proposta del Pubblico Accusatore o su denuncia di cui art. 2 e 3 o d’ufficio. Art. 5 La confisca viene, proferita dalla commissione consistente da 3 membri del Comtiato distrettuale esecutivo, che sono relatori della sezione economica, per gli interni e per le finanze. La commissione elegge il presidente dal suo seno. Art. 6 Presentata la denuncia, la commissione effettua le necessarie indagini. Il procedimento di confisca si deve eseguire in modo accelerato. La commissione deve emettere la sua decisione nel termine di 5 giorni dopo la fine del procedimento investigatorio. Art. 7 La commissione notifica la decisione sulla confisca all’interessato o al suo procuratore, al Fondo per l’assistenza alle vedove, orfani ed ai danneggiati materialmente dal terrore fascista presso la Delegazione del C. R. L. N. ed al Pubblico Accusatore presso la Delegazione del C. R. L. N. In caso dell’assenza di colui, al quale siano stati confiscati i beni e che non ha un rappresentante autorizzato sul territorio della Delegazione del C. R. L. N., la notifica della decisione viene fatta nel modo di affiggerla sull’albo del Comitato distrettuale di L. N. e di attaccarla sulla porta dell’ultimo domicilio o del locale d’affari dell’interessato. Il provvedimento affisso sulla porta dell’abitazione o del locale d’affari viene firmato dall’usciere e da due testi. L’usciere deve consegnare alla Commissione per la confisca una relazione scritta. Art. 8 Contro la decisione della Commissione presso il Comitato distrettuale esecutivo di L. N. è ammesso il gravame alla Commissione presso la Delegazione del C. R. L. N., nominata-dalia Delegazione del C. R. L. N. Il gravame è da presentarsi entro il termine di 5 giorni dopo la notifica o dopo la notifica supplettiva di cui art. 7. La Commissione presso la Delegazione del C. R. L. N. deve, entro 5 giorni dopo pervenuto il gravame, emettere ima decisione che è definitiva. Art. 9 I beni confiscati passano, tosto divenuto il provvedimento esecutorio, in proprietà del Fondo per assistenza alle vedove, orfani e danneggiati dal terrore fascista presso la Delegazione del C. R. L. N. che amministra i beni consegnati a norma del suo regolamento. Ogni disposizione coi beni dall’epoca dell’avviamento del procedimento sulla confisca, da parte dell’attuale proprietario da terzi è nulla. Se i beni sono stati allienati o aggravati prima dell’avviamento del procedimento di confisca, passano sotto sequestro fino all’accertamento del fatto che la disposizione coi beni è stata fatta in frode dei beni nazionali. Art. 10 Il procedimento di confisca non esclude la persecuzione in via penale nei confronti dell’attuale proprietario, in quanto è provata la colpa dello stesso concernente" la sua attività fascista o l’attività di cui l’art. 9. Art. 11 I beni sequestrati sotto l’amministrazione provvisoria (sequestro) l’amministratore provvisorio deve consegnarli tosto al Fondo di cui l’art. 7, eccezione fatta che l’amministrazione del Fondo non lo autorizzi di continuare con l’amministrazione provvisoria. Art. 12 Nel caso di confisca degli immobili, il trapasso di diritto di proprietà deve essere intavolato d’ufficio al nome del Fondo menzionato all’art. 7. Aggravi ipotecari ed altri diritti reali rimangono intatti in quanto non si palesi che fossero impugnabili. Art. 13 Tutte le trasgressioni dell’art. 9 capoverso 2 del presente decreto vengono punite a sensi del decreto sulla repressione del sabotaggio economico ed illecita speculazione del 25. VII. 1946 Boll. Uff. 1/8 della Delegazione del C. R. L. N. Art. 14 II presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 18 settembre 1946. Il Delegato: Perovšek Franc m. p. 134. Decreto sull’istituzione del »Fondo per l’assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terore fascista. La Delegazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del C. R. L. N. per il Litorale Sloveno e Trieste promulga il seguente decreto. Art. 1 Art. 3 I mezzi, del Fondo sono: a) dotazione della Delegazione del C. R. L. Ni, b) elargizioni volontarie, c) beni sequestrati a sensi del decreto della Delegazione del C. R. L. N. del 18 settembre. 1946 sulla confisca dei beni fascisti, delle società ed istituzioni fasciste. Art. 4 L’amministrazione del Fondo è affidata a 5 persone nominate dalla Delegazione del C. R. L. N. L’amministrazione deve rendere i conti della sua gestione alla Delegazione del C. R. L. N. ed è responsabile per tutta la sua gestione. Art. 5 L’amministrazione del Fondo deve tenere un esatto elenco dei beni e deve presentare il rendimento di conti della sua gestione al dipartimento per le finanze della C. R. L. N. Il bilancio ordinario annuale o straordinario deve trasmettere al Pubblico accusatore presso la Delegazione del O. R. L. N Art. 6 Gli stabili divenuti di proprietà del Fondo possono essere locati od affittati od allienati. Art. 7 Abusi nella disposizione coi beni, del Fondo vengono puniti a mente del decreto sulla repressione del sabotaggio economico e della illecita speculazione del 25. luglio 1945 Bollettino Ufficiale 1/8 della Delegazione del C. R. L. N. Art. 8 II presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina, li 18 settembre 1946. Il Delegato: Perovšek Franc m. p. 135. In base all’art. 6 dell’ordinanza sulle ferie annuali pagate agli operai, impiegati e dipendenti, il dipartimento per l’ispezione al lavoro d’accordo colla Delegazione del C.R. L.N., emana la seguente Istruzione per l’attuazione dell’art. 1 deirordinanza sulle ferie annuali pagate agli operai, impiegati ei dipendenti. 1) Agli operai, impiegati e dipendenti che hanno cooperato nella lotta per la liberazione nazionale fino al 9 maggio 1945 e che sono entrati in servizio dopo la smobilitazione, senza riguardo quando siano stati smobilitati, viene computato nel periodo di ininterrotta occupazione di almeno 11 mesi di cui l’art. 1 dell’ordinanza sulle ferie annuali pagate agli operai, impiegati e dipendenti anche il periodo trascorso nella lotta per la liberazione nazionale. Presso la Delegazione del C. R. L. N. nell’ambito del dipartimento per l’assistenza sociale, si istituisce il »Fondo per l’assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terrore fascista« con sede in Ajdovščina che negli articoli susseguenti brevemente viene denominato »Fondo«. Art. 2 Il fine del Fondo consiste nell’assistenza delle vedove ed orfani — vittime del terrore fascista e dei danneggiati materialmente dal terrore fascista. 2) Agli operai, impiegati, dipendenti assunti, risp. trasferiti secondo il bisogno da una istituzione (ufficio) all’altra ovvero da una impresa economica di diritto pubbTco all’altra oppure da ima istituzione (ufficio) in un impresa economica di pubblico diritto e viceversa, viene computato nel periodo d’ininterrotta occupazione di almeno 11 mesi di cui l’art. 1 dell’ordinanza sulle ferie annuali pagate agli operai, impiegati ed dipendenti, anche il periodo trascorso da tali persone n,el-l’istituzione (ufficio) ed impresa economica di diritto pubblico prima dell’assunzione in servizio risp. trasferimento d’ufficio. 3) Agli operai, impiegati e dipendenti vengono detratti dalla somma del pagato permesso annuale tutti i prescritti contributi per l’assicurazione sociale e l’imposta redditi. 4) La presente istruzione entra in vigore col giorno della sua pubblicazione. Ajdovščina il 18 settembre 1946. Dipartimento per l’ispezione del lavoro: Il Delegato: Valenčič Jože m. p. Perovšek Franc m. p. 186. Decreto sui controllori contabili ufficiali per le società anonime La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente decreto. Art. 1 Presso il Tribunale popolare circondariale con sede a Postojna viene istituito l’albo dei controllori contabili ufficiali per le società anonime. Art. '2 La società anonima, da cui capitale supera un milione di lire deve eleggere almeno un controllore contabile, che è iscritto nell’albo del controllori contabili per le società anonime. Art. 3 I controllori contabili sono eletti all’assemblea della società anonima. L’epoca di funzionamento dura un anno, se lo statuto della società non stabilisce un periodo maggiore. Art. 4 I controllori contabili svolgono loro attività secondo le disposizioni vigenti. È loro competenza: 1. La partecipazione almeno di un controllore contabile alle sedute del consiglio d’amministrazione, alle assemblee ordinarie e straordinarie della società. 2. La revisione della gestione della società anonima almeno una volta ogni trimestre, di cui devono estendere un verbale. 3. Dagli azionisti devono prender in consegna i gravami sul funzionamento della società anonima. Sul gravame devono tosto iniziare le indagini ed estendere le relazione. 4. La relaz'one all’assemblea degli azionisti. Art. 5 I controllori contabili sono tenuti di serbare il massimo segreto sul funzionamento della società. Art. 6 Ogni trasgressione in tal riguardo viene punita con pena pecuniaria sino a lire 200.000 ed in casi più gravi con lavori, forzati con restrizione di liberta personale sino a 5 anni. Per il giudizio di tali reati è competente il Tribunale popolare circondariale. Art. 7 I controllori contabili possono esser revocati soltanto per trasgressioni gravi ovvero se sono loro venute a mancare le premesse di cui l’art. 8 del presente decreto. Nel caso di controversie tra i controllori contabili e la società anonima decide il Tribunale popolare circondariale a Postojna. Art. 8 Nell’albo di controllori contabili ufficiali per società anonime può esser iscritto chi è nato e pertinente nella Regione Giulia ed: a) ha assolto scuola commerciale superiore oppure b) ha assolto accademia commerciale ed, era occupato almeno due anni nella qualità di direttore, consigliere d’amministrazione, amministratore o ragioniere della società anonima o c) è stato almeno 7 armi direttore o consigliere d’amministrazione oppure ha svolto simile attività in società commerciali séanche senza esser laureato. Art. 9 Controllore contabile non può essere: 1. L’impiegato della società anonima presso cui è stato eletto a controllore contabile. 2. Colui che è in parentella fino a 4. grado col direttore o coi consiglieri d’amministrazione. 3. Colui che non è in possesso di suoi diritti ovvero si trovi in stato fallimentare od è stato punito con pena di restrizione di libertà personale o condannato alla perdita dei diritti civili. Art. 10 La domanda per l’iscrizione nel l’albo dei controllori contabili, corredata con i relativi allegati, va presentata al Tribunale popolare circondariale di Postojna. Art. 11 Il Tribunale popolare circondariale decide sulle domande in collegio di tre, a cui presiede il presidente del Tribunale popolare circondariale. Centra il provvedimento non è ammesso alcun gravame. Art. 12 L’ammontare della rimunerazione dei controllori contabili stabilisce l’assemblea della società anonima. Art. 13 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina li 20 settembre 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. Procedimento per dichiarazione di morte Addì 30 novembre 1942 Potocar Silvano — già dimorante a Capodistria — via Cicogna No. 222 — scompariva in mare a seguito dell’affondamento di un piroscafo in viaggio per dichiarazione di morte del Potocar Silvano e nominavasi scafo quale militare. Da allora dello scomparso non si hanno più notizie. Essendo probabile che il sunominato sia deceduto durante il ricordato affondamento causato da una mina, inizia-vasi su ricorso della moglie dello scomparso, procedimento per dichiarazione di morte del Potocar Kilvano e nominavasi allo stesso quale curatore il comp. Novel Giuseppe, funzionario di questo Giudizio Distrettuale del Popolo. Chiunque avesse notizie sulla scomparsa è invitato a darle a questo Giudizio oppure al curatore non oltre il 30 settembre 1946. Decorso tale termine questo Giudizio, previa assunzione dei prescritti incombenti istruttori, deciderà sul prodotto ricorso jer dichiarazione di morte del Potocar Silvano. Giustizio Distrettuale del Popolo — Capodistria addì 14 agosto 1946 Sp 88/46.