ACTA H1STR1AE • 8 » 200» • 1 (IX.) ricevuto: 2000-03-28 UDC 179,8-055-1(450)" 17" UNO "SCABROSO ARGOMENTO": IL DUELLO NELLA CODIFICAZIONE PENALE ITALIANA (1786-1889)* Daniela FOTZIe Mario DA PASSANO Università di Saxsari, Dipartiraento di Síoria, IT-0710Q Sassari, Vjale Umberto 1,52 SINTES1 Dalla fine del Settecento e soprattutto nel corso dell'Ottocenío viene discussa a lungo la questkme del trattamenta penóle cía riservare al duello, che implica la soluzione di numerosi prohlemi. Im dottrina elabora in proposito rispaste anche assal differenú, che si riflettono poi suíle diverse soluzioni legislative proposte o adottate. In particolare per quanto riguarda l'Italia tale diversitá si pub riscontrare sia nei codici degli stati preunitari, sia nei numerosi progetti che si susseguono durante un trentennio nel tentativo di giungere ad un códice penale unitario. Cid assume un'importanza particolare poiché le discussioni si sviluppano in una situazione caratterizzata da una larga diffusione della pratica del duello (soprattutto dopo l'Unitá) e da una sua sostanziale impunitá. Parole chiave: etica, onore, codificazione penale, duelli, Italia, i 786-1889 1. Mettcre l'onore sulla punta della spada II duello, sconosciulo nelíantichitá secondo i pin', con le invasión! barbariche cominda a diffondersi come mezzo per risolvere controversie fra privati e di prova giudiziaria2. poiché il ricorso ad csso viene ammesso nelle leggi di numerosi popoli (Borgognoni, Franchi Ripuari, Germani, Bavarí, Turingi, Frisoni, Sassoni, Longo-bardi), sino a mutarsi, per influsso del crístianesimo, m una forma di giudizio di dio, * La defmizionc del titolo è di Zanardcüi (Relazionc, 1887. 154) Questo lavoro e frutto tli un rapporta di collaborations che ha impegnato entrambi gli au Ion, tuttavia i §§ 2 e 3 sotio di Datiiela Fo7¿¡ e i §§ 4 e 5 di Mario Da Passano. 1 La tesi contraría è sostentita da Pisanelli, sulla scorta anche di Vico, e da Pierantom (Pisanelli, 1859, 11-15; APS, 1888,2247, lOnov.) 2 Per gli opportuni rinvii bibiiografici su] duello giudiziario v. Levi, Gcili, 1903, 83-100. OUre a que-sta monumentale bibliografía, curara con Jacopo Geí'i. il barotte Giorgio Enrico Levi aveva anche fatto pubbiicare un catalogo dei volumi sull'argomento da luí posseduti (Catalogo, 1929) e poi donati nel 1936 alia Biblioteca Nationale di Roma, dove sono tuttora conservait. 243 ACTA H1STRIAE • 8 • 2000 • I (IX.) Daoicla FOZZl c Mar» OA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMF.NTO" .... 243-304 nonostante l'osûltlà délia Chiesa. Tra il Xîl e il XIV secolo il duello giudiziario nell'Europa continentale è oggetto di conlestazioni sempre maggiori sino alla sua completa abolizione, ma nel medioevo l'opposizione crescente del potere regio aile guerre prívate largamente in uso e l'affermarsi délia cavalleria finiscono col favorire la nascita del duello come strumento individúale delíaristocrazia per tutelare il proprio onore che si ritiene offeso, e in tale forma conosce una grande diffusione neli'età moderna, nonostante le severissime leggi répressive pubblicate in molü paesi3. Solo a partiré dalla seconda metà del Settecento. con la diffusione delle idee illuministiche e i primi sviluppi del processo di codificazione anche in campo penale, da un lato si comincia a considerare il punto il'onore come un pregiudizio e dall'altro si afferma sempre pui l'idea del monopolio stalale dell'amministrazione della giustizia (e quindi deU'illiceitá di qualsiasi forma di autotutela) (Kiernan, 1991,210-234). Da ció consegue che anche relativamente al duello iniziano ad essere poste in discnssione diverse questioni: "anzilutto, il legislatore deve reprimere il duello? Quali sono gli argomenti che si pongono innanzi in favore della sua impiinità? Con quali ragioni possono essere combattuti? Quali sono i motivi ai quali si appoggia la re-pressione? Se si vu ole puniré il duello, in quale categoría di misíatü dev'essere cías-silicato? Quali sono le ca¡ allerístiche del reato di duello? Quali i momenti punibili di esso? Con quale pena deve essere colpito? Non basta: importantissimo è l'esame circa i compartceipanti al duello. Vi possono essere i portatori del cartello di sfida; vi sono i padrini, i testimoni, coloro che forniscono le armi ed il locale; vi sono i medíci infine. Questioni del parí gravixsimc sollo il punto di vista giuridico" (Crivellari, 1384,2). E tuttavia, mentre si disputa a lungo e vivacemente di tali problemi e si adottano provvedimenti legislativi di volta in volta diversi al riguardo, dopo un periodo di declino, nel corso delJ'Ottocento, e specialmente dopo l'Unità, il duello torna ad essere una pratica largamente diffusa in Italia (ma anche in Francia), a cui ricorrono ormai non solo i nobili ma anche (e soprattutto) i borghesi e ció fa diventare i! tema di un suo adeguato trattamcnlo penale particolármente ríievante, tanto pâù che per un trentennio si discute sul códice da elaborare per il nuovo Stato. 2. Una scelfa drastica: il modelk» francese e la sua contrástala estensione In relazione ai problemi suaccennati e ad altri ad essi connessi, la dottrina fra Sette e Ottocento propone risposte anche molto diverse fra loro e sempre più articolate4. E' nota e sempre ricordata la posizione di Rousseau, che nel Contrat social 3 Per gli opportimi rinvii biblíografici v. Levi, Gelli, 1903, 399-47(1 4 Per una rassegna Uellc diverse opinioni dottrinali in materia v. Pellegrini. 1868, Carrara, 1870, 192208; Hilero, 1874, 169-244; Crivellari, 1884; Crivellari, I89ÍM898, VI, 800-815, Carrara, 1890, 568-625. Cariota, 1899-1902, 1170-1186. 244 ACTA HISTR1AE ■ 8 • 2000 • 1 (IX.) 245 ACTA HLSTRIAE - 8 ■ 2000 • 1 {ÍX.Í Daniela FOZZ1 c Maño DA PAS5ANO: UNO "SC AHROSO ARGUMENTO' ..... 243.304 scrive ehe "le guerre private (...) sono abusi del governo feudale, sistema assurdo, se mai ve ne fu, contrario ai prinripi del diritto naturale e ad ogni buona costituzione poliiica" (Rousseau, 1959-1969, III, 537) e ne La nouvelle Hèl oi.se dedica lunghe pagine a condannare duramente quelio che ritiene uno strumento erróneamente usato per la salvaguardia del proprio onore (Rousseau. 1959-1969, II, 152-160)3; ma accanto a chi afferma la tesi délia punibilità del duello, da Bohemer6 a Cremani (Cremani, 1835. 397-402) sino a Carraru", ce anche chi sostiene quella contraria, come Bentham, che, in virtit del principio che volenti et consentienti non fit injuria, ritiene che il duello non vada punitos e gli riconosce arizi un'utibtà sociale9, o come, tra gli altri, il francese Ctivier10, che vede in csso un freno agli insidiatori deü'altrui 5 A proposito délia sua posi/.ione cslremaine.ntc oslilc al duello, Kicrnan strive dit, ave«do igli dichi-aiato nelle Confessions di aver preso le/ioni di schemia e di aver sc operto di non essere portato per qucH'aric (Rousseau, 1959-1969, I, 2fi0j, " sorge if dubbio se ciiN lo abbía i rulot (o a prendere [taie] posi/ionc contraria ..." (Kiernan, 1991, 218). 6 "... Si nianci iudicium singulorum de propriis actionibus, scpeiesl queque mutua resisiendi facultas; qua: necessario uvapxíotv cl rejtim publicarum exitium inducit. Dciiique de perdite et ¡egretantix reipublicfc evidentissimmn indicium est m singulis vindicta sui ipsius conceditur, qua omnes pax civilisevertitur ..." fBohcm:r. 1747, II. 5). 7 "... coloro che negavano il diiitlo di puniré il duello per deduzioni giuridiebe del condenso non avvertivano aî sommo principio délia inalienabilità di ccjIj dirillj. ed al falto che il consenso è spesso apparente perché figlio di poten lissima coazioue morale estai lata da perverti mentó délia pubblica opinion« che mínaccia disonore a chi in ccrte condi/ioni non sfida e non accetla la sfida. La quale coazione poiché non giunge a tale da loglicre affatto la iifcerlà non vale ad escludere ¡a iroputazione, nia pur basterebfce a non rendere valutsbile il consenso perché meno libero quando pure si traitasse di diritti malienabili..." (Carrara. 1890, 589-590) 8 "... L'offensé ne peut réclamer ie droit de punir l'offenseur qu'en s'exposant lui même avec un désavantage manifeste, car la change est naturellement en faveur de celui qui a pu choisir son homme avanl d'exposer..." (Bentham, 1840, 146 e 1962a, I, 377-381). Anche in kationale of judicial evidence, specially applied to English practice. Bentham sostiene la non punibilità del duello e dcl-1'eventuale omicidio avvenuto durante il combaltimento, in virtù del fat'o che entrambc le parti dc-cidono Iiberamente di battersi (Benlham. 1962b, Vil, 22). 9 Bentham sostiene infatti che pur essendo il duello un mezzo esiremanlente "difettoso" perché per esempio non puô ricorrervi ogni persona che si niiene offesa (come vet chi, donne, infermi), ha come primo efletto quelio di cancellare il disonore caúsalo daM'insulto, soppereodo in tal modo al silencio delle leggi che, non dando sufficient importanza alie conseguenze deil'insulto, non lo puniscono, omellendo cosí di salvaguardare l'onore dei cíttadmi. II duello quindi "... s'esi offert pour combler cette lacune (...). Le primer effet du duel est de faire cesser en grande partie le mal du délit, c'est-à-dire la honte qui résulterait de l'iasulle (. ..). Le second effet du duel est d'agir en qualité de peine, et de s'opposer à la reproduciion de semblabes délits ..." (Bentham, 1840, 145) Quando si iratta del duello, aggiuge ancora il filosofo ingles«, bisogna evitare di incorrcre in tre errori comuni, "...d'avoir laissé subsister, par rapport aux insultes, celle anarchie qui a forcé de recourir à ce bizzarre et malheureux moyen, d'avoir voulu s'opposer a l'usage du duel, remède imparfait mais unique; de ne l'avoir combattu que par des moyens disproportionnés et inefficace-...." (Bentham, 1840, 147). 10 Nel Í832 il barons Cuvier, si oppone vivamente a una prcposla di legge volta a puniré il duello con pene specifiche e non únicamente nelle sue conseguenze, corne avveniva invece secondo ti códice in vigore in Francia ICarfora, 1899-1902, 1172; Carrara. 1890, 579). ACTA H1STRIAE • 8 • 2000 • I (IX.) Daniel« VOZZl c Mario DA PASSANO' UNO "SCABKOSO ARGUMENTO-: ... 243-304 onorc; aitri pensano che vada punito soltanto chi ha dato luogo al duello, tra questi innanzitutto Beccaria, che sostiene debba essere dichiarato innocente chi "senza sua colpa & stato costretto a difendere ciö che le leggi attuali non assicurano, cioe i'opinione" (Beccaria. 1984, § X, 52), e ancora Filangieri, ehe, se al pari di Beccaria, distingue fra oltraggiatore e oltraggiato, ritenendo punibile solo il primo in caso il duello si concluda senza conseguenze, sostiene invece la punibilitá di entrambi nel caso contrario, riservando pene piu severe a chi ha pro vocato il combattimento11. Stabilito che il duello costituisce un reato, la questíone viene complicata dalla neccssitä di dccidere in quale categoría lo sí debba far rientrare e anche qui le in~ dicazioni della dottrina sono diverse: Filangierí tratta de! duello ira i delitti contra la vita e l'integritä delle persone (Filangierí, 1827, 305), Chauveau ed Hélie (Chauveau-Hélie, 1855, 91-111), Carmignani (Carmignani, 1865, 323-324), Carrara'2 lo riten-gono invece un reato contro la pubblica giustizia, come gia Cremani, che pero soste-neva che i duellanti dovessero essere ptiniti con le pene previste per chi commetteva reaii contro la giustizia solo qnaiora il combattimento si íosse risolto senza conseguenze13, mentre in caso di omicidio o lcsioni dovessero comminarsi le pene ordinariamente previste per questi rea ti'4, piü latdi Brusa ne propugna invece la classi-ficazione tra i reati contro la pubblica tranquilina*5, e cosi anche Lucchini, secondo ti "... Le Icggí relative [al duello] dovrebbero punir[lo) nella persona di colui che ha recato l'oltraggio, e ¡asciarlo impunito nella persona dell'offeso. Ma se nel duello è avvenuta la morte o la mutiíazione ¡n «no de' combattenti [la legge] dovrebbe stabilire in ta! caso una differenza nella persona. L'o-micidio, o la mutiíazione dovrebbe sempre esser punita in uno de' gradi di colpa allorché il mutílalo«, o l'omicida è f'oliraggialo, ed in uno de' gradi di dolo allorché è l'oltraggiatore"; l'oltraggiato "non avrà fperoj alcun vantaggio suH'oltraggiatore" qualora vengano "violate le stabilité leggi del-l'onorc ne¡ duello, [per cui] colui che le avrà violate sarà punito come assassine ..." (Filangierí, 182?. IU, 308-309). 12 Carrara ritiene il duello un reato contro la pubblica giustizia e non un reato connu ¡e persone, in quanto ta volontà di uccidere o ferire è incerta c puô anche non esserci, mentre l'intenzione di farsi giustizia da sé "i certa c costante" (Carrara, 1890, 595). 13 "... Alterutro autem tice occiso, nec vulnéralo, ambo non atiam fere dabuni pœnam, quam qux in eos constituía est, qui sibi temen; jus dicunt; qua; pœna solum provocante manebit, si provocatus prudenter fecerit, eladconflictum se sisterenegaverit..." (Cremani, Î835,400). 14 "... Adeos vero quod vero quod attinet, qui in duello sic proprie dicto arma capiunt, etpugnant, si alter alteram occidat, hac quidem state, qua vi vi mus, quaque vera a falsis, et przjudicatis vulgi opinionibus tam facile secemi gloriamur, magis esse videtur, ut occisor pœna homicidíi plectatur. Ac de provocante, qui provocatum inteíimit, clara res est (..,), Ac quae de provocante dixi, ad provocate m simili fere ratione spec tare videntur, quippe provocantus sciens, prudensque irs eum descendit locum, in quo vulneret, aut vulneretur, occidat, aut occidatur necesse est. Casso deinceps adversario, cur poena gladii remittenda interfectori sit, non video ..." (Cremani, 1835, 398-399). Essendo peri la sfida e I'accetazionediquesta sempre precedute da una lunga riflessionc, Cremani aggiunge: "... qUíe quidem omnia aliter omnimo se in iis habent, quos vei subitus iracundia calor; ve I modera men inculpáis tutela: pro parte, vei in totum ab ordinaria homicidii pcenaexcusât. . ." (Cremani, 1835, 399). 15 Brusa, neli'introduzione alia traduzione del códice z.urighese del 1871, serive che se in un primo tempo era stato incline a considerare il duello un reato contro la giustizia, ave va poí aderito a quanto 247 ACTA H1STRIAE • 8 • 2000 • I (IX.) DanictaFOZZt« Mario DA PASSANO: UNO SABROSO ARGOMKNTO":....243-JIM cui i! ducllo perturba la pace pubbliea e la pubblica opinione, "alimentando, ogni volta che si ripete il pregiudizio sociale su cui si fonda, tenendo vivo un disordine che ad ogni dove e nelle piü elevate classi delía societá pone a repentaglio gli individui e le famiglie, c da cui non possono sottrarsi neppure gli uomini piü probi c asscnnati"16; Ellero, al contrario, pur ammcttcndo che il duello sia un modo "arbitrario di farsi giustizia", lo ritiene un delitto con tro la vita e l'integrítá delle persone, "non perché il ducllante esponga se stesso, ma perché espone altrui a grave o supremo nocumcnto della persona" (Ellero, 1874,208). Le divergcnze dottxinali si riflettono anche sulle differenti soluzioni normative che vcngono via vía adouate e che spesso sono il prodotto di discussioni che si sviluppano nel corso dei lavori preparatori. Gia i prinu tcntativi di codificazione penale in Italia offrono soluzioni anche molto diverse fra loro. Cosí nella Leopoldina (Riforma, 1786) non c'e alcuna norma specifica e quindi si dovrebbe considerare ancora in vigore una leggc del 1634 (Crivellari, 1S84, 31; Carfora. 1899-1902. 1196: Levi, Gelli. 1903. 457), che prevedeva pero pene estremamenle severe contro i duelianii, i padrini e gli spettaloi'i e che perció é da tempo inapplicata, oltrc che evidentemente incompatibile con la Leopoldina stessa. II códice penale austríaco del 1803 e quello francese tleí 1810, due testi fonda-mentali per il processo di codificazione penale in Italia, di cui costituiranno i modelli (Cadoppi, 1997, XCV-CXLU), in ordirse al duello adottano soluzioni profondamente diverse tra loro II primo riprende in gran parte le dísposizioni del códice giuscppino del 1787 (Códice generale, 1787), che comminava pene, anche molto severe, per chiunque partecipasse in qualchc modo al duello17, e, enllocando il duello ira i reati "che hanno immediala relazione alia vita umana, ed alia sicurezza corporale"18, lo ritiene commesso tanto da parte dcllo sfidante chc dello sfidato, quando entranibi si siano recatí nel luogo stabilito per il combattimento con armi micidiali, a prescindere dall'esito che questo puó avere (§ 1U6)?9. Nel códice austríaco del 1803 (Códice disposto dal legislalore di Zurito chc invecc inseriva il duello fra i reati contro la pace,"... perché, si guard: tal pace nei due battaglieri, o in uno di essi, si guardi neü'altje perdone in generale. essa non puó dirst rimasta intacta di fronte ad un duello, persino di frome a! fallo della semplice sfida ed accella/ione seriamente avvenuladell'unae deli'alua parle ..." (Brusa, 1873, 114-116). 16 Setondo Lucchini, considerare il duello un reato eonlro ¡a vita e i'in(cgn(ü delle petxone parla all'assurda ccmseguenza di "... classificaie un reato in base alie circostanze che lo possono accom-pagnare(. >e- non a! falto principal« che si vuol col pire .." (Lucchini, 1884, 154-155). 17 Sono infatti considerali conei coloro chc sono intervenuli al duello in qualita di assistenti dei duellanti e coloro che in qualchc modo hanno contribuiío alia provocaziore o allaccetlazione tleila sfida, & inollre coloro chc avrnnno minaccialo o mostrato disprezzo per chi "fédele alia lcgge avrá procurato di trastornare la sfida" (§ 110), che saranno puniti con la prigionia (§ 111). 18 Parle 1, De' detitii criminali, e delle pene criminali, Capo IV, De' deli/li che hanno inmediata relazione alia vilo umana e olla sicurezza corporale. 19 In caso di mortc di uno dei "campioni", se questa é caúsala dal provocatore é punito alia stregua di un couwne assaxsino; .se invece l'omicida i il provocato e comminata la pena del carcere duro a cui 248 ACTA HISTRIAF. • 8 • 20(10 • I (IX.) Daniela FOZZt c Mario DA PASS ANO UNO "5CARR.OSO ARGOMF.NTO": .... 2*3.3(14 pénale, 1815) la durata delle pene è solo maggiormente articolata a seconda delle circostanze20 e le norme rimangono pressoché le stessc anche nel successive códice del 1852 (Códice penale, 1852)21, che costituisce un aggiornamento del precedente e che si ¡imita ad aboliré la tumulazione infamante del cadavere dell'ucciso e a prevedere alcuni casi di non punibilità2- Nel códice penale napoieonico, invece, è completamente assente qualsiasi dispo-sizione esplicitamente diretta a puniré il duello, il quale quindi non compare come un reato a sé. Il consigliere di Stato Treilhard quando gli viene chiesto il motivo per cui nella sua relazione non si è occupato del duello e non ha fatto parola del silenzio deüa legge a riguardo, risponde di non aver voluto fare al duello "l'onore di nominarlo" (APC, 1888, 2327, 13 nov.); uno dcgli oratori del govemo, Monseignat, spiega che se gli autori del progetto "non hanno particolarmente designato un attentato cuntro le persone troppo sgraziatamente conosciuto sotto il nome di duello; l'c perché lo si trova compreso nelle disposizioni generali che vi si sommetteranno": in questo modo chiarisce che il duello, che "i nostri Re, creando dei giudici di cccezione per tal misfatto, aveanlo quasi nobilitalo", verra punito nelle sue con-seguenze e cosi, se ci sarà omicidio o ferita, al duellante che li avrà provocati ver-ranno semplicemente applicate le pene previste peí le fente e gli omicidi, gradúate secondo le circostanze previste dalla legge (Locré, 1843, 598-599). E del resto il code pénal adotta la medesima soluzione del códice rivoluzionario francese del 1791, in cui il duello non compariva come un reato, nonostante che quatche mese prima délia sua promulgazione, a seguito del clamore suscitato da un duello combattutosi tra due membri deH'Assemblca nazionale, il duca de Castries e Charles Lameth23, si saranno aggiunti í tavori foc/ali (§ ¡07); a( sopravvissulo, sia egli provocato o provocatore, spelta i'iiïiienmzzo ai familiar! dell'ucciso (§ 108); se il combatí imento si risolve senza conseguenze, lo s Mante sarà punito con la prigionia dura t "con lavoro pubblico", lo sfkiato con la prigionia mite (§ 109). Va rícordato che puniré il provocato alla stregua di un comune assassino comporta che venga condannato a "lunghissima e dura carccjc ín primo grado" (Parte Prima, Capo [V, § 91). 20 Parte I, Dei Mit fi, Sezione t. Dei detitti. <■ delle pene (<;§ 140-146). in questo códice è abolito l'ob-bligo
  • A PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMENTO":.... 243-TO4 illustrazioni traite del Manuale del duellante di Jacopo Gelli (Milano 1894). 253 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Dan ida l'OZZI c Mai» DA TASSANO UNO "SCA8ROSO ARGOMENTO ... 24J-3W 3.1aí diverse soluzioni dei cudicí dcgli Stati preunitari Dopo la caduta di Napoleone e la Restaurazione, i! primo Stato italiano a darsi una nuova legislazione penale e il Regno delle Due Sicilie (Códice, 1819)33. che su) punto adotla la medesima soluzione del códice imperiale, non contemplando i! duello come reato autonomo, e punendo evidentemente Je sue eventuaii conseguenze come rcati ordinari. La situazione rimane invariata sino al luglio del 1838, quando viene promúlgala una nuova legge con la quale ta sfida, il duello concordato anche se non com-battuto, le í'erite e l'omicidio avvenuti durante lo scontro sono severamente puniti34. II códice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (Códice penale. 1820; Cadoppi, 1991, 1-74; Cadoppi, 1993, 196-272; Da Passano. 1992b, 255-317), ha per modello genérale quello napoleonico, ma non lo segue peT quanto attienc al duello, in oídme al quale vengono tenuti presentí piuttosto gli esempi offerti dal progetto itálico del 1806. per qnanto riguarda la graduazionc delle pene, e dal códice austríaco del 1803, di cui vengono riportate quasi alia letiera alcuné disposizioni. 11 duello é infatli contémplalo ira i "deliilí contro le persone"35, punito anche se si conclude senza conseguenze o se non viene combattuto per cause indi-pendenti dalla volonta delle parti; la sñda é considérala un reato36, anche qúi l'omicidio e le ferite commessi in duello sono puniti in maniera diversa se commessi dallo sfidante o dallo sfidalo37; chi avrá concorso alia provocazsone o accetlazione del duello c chi mterverrá nel duello in qualita di padrino, sará passibile di pena a seconda dell'esito del combaitin.cnto (art. 365). 33 Sulla vicenda relativa al Regno delle Due Sicilie v. Mazzacane, 1996, XXVI1-XLÍV. Anche i ta vori preparatori relalivi a) Códice per lo Kegno delle Due Sicilie promúlgate il 26 marzo 1819 sono andati disímil). anche se quale he traccia t rimasta in Sicilia (Novarese, 1997. 33-52) 34 Le pene, a seconda delle circoslanze, possono consistiré nella prigionia, ne; Terri, ne II a relcgazionc. accompagna le dall'imtrdizione da i pubbhci uftlci. da quel la patrimoniale e dalla sospensione par futía la durata dclla pena del'e "pensioni rimunerative", fino alia pena capitale che viene comminata a chi provoca morle o ferite mortali aH'avversario Ai dueílanti uccisi durante ¡o scontro e a qtielli con-dannatl a morte viene riscrvala la sepultura infamante; i portatori dei cartelli di sfica sono puniti con le pene previste per la sfida, menlre gli isligatori, i padrim. con le stesse pene previste per i ducllanti (Mango, 1846, 147-148. Crivellari. 1895, 871 ; Levi, Gelli, 1903,457). Il senatore Pierantoni ricorderà un episodio di cui sono stati protagonista " un illustre italiano .. :! gsnerale Carrano" il quale, per aver falto da padrino in un duello, era stato ccndannaio ai ferri (pena prevista per tale teato dalla legge del I838)e Ferdinando di Boibone, che recatos! "a vedere il giovane. che lo avevu servito ira le guardie del corpo, che indossava la giubba del galeotlo,...sent) neli'anima sua, non ancora rea di altre gravi colpe, la ignominia délia sua legislazioneefece la grazia..." (APS, 1887-1888,2353-2354, 14nov.) 35 Pane II, Crímini e delilli contro i prtvati. Titolo 1, Crimini e delitti contra le persone. Capo V, Del Duello. 36 In queslo caso la pena da iirogarsi e il confino (arl. 364). 37 La pena prevista per l'omicidio e le ferite ù la relegazione di durala diversa a seconda del ruoio dei ducllant:, iu caso di "scmplici ferimenti" la pena sari la prigionia anche in questo caso con durala diversa (artl 360-362). 254 ACTA HJSTRIAE - « ■ 2009 - 1 (IX.) Danicla KOZZ1 « Mariu DA PASSANO; UNO "SCABROSO ARGOMENTO": .... 243-304 Nel Regolamenlo sui delitli e .sulle pene dello Stato pontificio, promúlgalo nel 1832 da Gregorio XVI (Regolamenlo, 1832) dopo una lunga serie di tentativi precedenti (Da Passano, 1998a, CXLIII-CLXXXIII; Fioravanü, 1993 , 273-299), l'omicidio perpetrato in duello è punito severamente, anche con la morte38; la semplice sfida costituísce anch'essa un reato e cosi pure il duello senza con-scguenze39; i padrini e coloro che incitano al duello o disprezzano chi si rifiuta di combatterlo sono puniti come complici (art. 303); le autorité civüi o militari, che non impediscono il duello pur avendone Fautorità, sono pumte con la perdita dell'im-piego, della reíribuzione e degli onori. (art. 304)4Q. E anzi nel progetto iniziale (Gia-comelli, 1828) la severità era anche maggiore, in base all'idea che "il duello deriva d'ordinario dal sentimento d'ingiuria, o vera, o immagraaria, che muove l'offeso alia collera, ed alia vendetta per farsi ragione da se, in vece d'implorare l'autorità de' Magistral!, onde riparare l'offesa"41, ed era inoltre previsto che la sepoltura del-l'ucciso in duello si effettuasse in un hiogo separato dal comune cimitero "senza onori funebri, e senza vcruna iscrizione, o epígrafe sepolcrale" (art. 452)'12. Anche il códice toscano del 1853 (Códice penale, 1853)43 che giunge alla fine di un periodo moilo lungo di preparazione, con la presentazione di numerosi progetti, e che in generaie si ispira piuttosto ai codici pubblicaíi nel frattempo nell'area germanica, in particolare a quello del Badén (Da Passano, 1992a; Da Passano, 1994; Da Passano, 1995; Da Passano, 1996), considera il duello un reato autonomo che 38 Art. 296; "1'autOre della disfidu a duelto, che abbia anche provócala l'altercazioiie, divenendo oini-cída del disfídato, e punito colla inorte"; qucsta pena puí> discendere alia galera perpetua .se si acccrta che lo sfidante o nucida non ha provócalo l'alterco (art 297); anche nella piwizione del ferilore si tiene ferina taledístmzione(art 300). 39 La semplice sfida e il duello cor.dtisosi senza conscgueiize sono puniti con la delenzione e la multa, nel primo caso di ditrala e valore inferióte rispetto al secondo (arít. 301- 302). 40 Gli articoii refativí a! duello sono conienuti nel Libro I, Dei delilti. e delle pene in genere, Titolo XX. Del duello. 41 Nello stesso articolo 449 veniva inoltre disposto che "violando perció i ducllanti piü diritü, debbono essere soggetti a pena piü grave di quella che i stabilila per t'ornicidio rissoso"; quest'ulrimo era punito con ta "morte semplice" se fra la rissa e l'omicidio decorrevano dieci ore (art. 447), pena che, secondo 1 articulo successivo poteva essere aggravaia di un grado e applicata sia alio sfidato sia alio sfidante, qualona "segua la disfida, ed i! cornbaitimento entro il periodo di dieci ore dall'offesa, od ingluria sofferia"; ma "se la disfida, e molto piü se il combatirme tito segue dopo le dieci ore dall'offesa, od ingiuna sofferta, e lo sfidaíors uccida lo sftdato, quello sari punito di morte, se avvjene 1'uccisione dello sfidatore, fomicida sara punito colla perpetua recSusione in un Forte" (arl. 451); anche le ferite provócate in duello sono punite al parí delte ferile rissose, maggiorate pero di un grado (art. 453). 42 Gli articoii relatjvj al duello sono contenuti nella Parte H, Titolo II, Dei delitli conlro l'esislenza individúale, Capo 01. Degli Omicidj dolosi, edi quelli, che sono scuxabíli. 43 A proposito deIJe disposÍ2,ioni relative al duello, contenute nel códice toscano, Retro Ellero serive; "... panni che il Códice toscano, il quale giá vige in alcune delle itaiiche provincie, sia da imitare ...": (Ellero, 1874, 220). Carrara, invece. pur riconoscendo al legisiatore toscano il mérito di aver accettalo il principio di considerare il duello un reato distinto dalle sue conseguenze, sostiene che "lo ha poi falsato nell'appficazione" annoverandolo fra i reati contra le persone (Cañara, 1890,597-598). 255 ACTA H1STR1AE • 8 • 2000 • 1 (IX.) Daniela KJZZI e Mario DA PAS S ANO UNO "SCAHROSO ARGOMENTO'..... 243-304 viola la vita e l'integrità persónate44; puntsce la semplice sfida45 e il duello com-battuto conelusosi senza eonseguenze; aggrava le pene in caso di morte o lesioni awenutc durante lo scontro46; se perô risulta che il duello sia siato architettato con frode, l'eventuale omicidio o lesione avvenuti in combatíimento, non saranno più soggetti a pene spcciali, ma verranno puniti "secondo le norme che governano l'omicidio o la lesione premeditati" {art. 346); chiunque ecciti al duello sarà punito come istigatore (art. 347); i secondi non incorreranno in pena alcuna solo in caso si siano adoperati per riconciliare le parti (art. 348); a diflerenza délia maggior parte dei codici preunitari, oltre a puniré lo sfidante con maggior severità rispetto allo sfidato, prevede pene quaiitativamente diverse per l'uno e per l'altro. Nel Rapporto che accompagna il progetto del códice, le cui disposizioni relative al duello restaño invariate nel testo definitivo, i redaltori spiegano la scella di puniré il duello e le sue eveniuali eonseguenze in maniera autonoma rispetto all'omicidio o aile fcriie avvenute con premeditazione o in rissa, con la motivazione che il duello è preceduto da tina "convenzione ... mercè délia quale ciascuno degli avversari si espone alio siesso pcricolo: tantoche quegh. che rimane ucciso o ferito, non solamente si poteva difendere, ma poteva egli siesso esserc il feritore l'uccisore il leso del-l'altro" (Rapporto, J851, ins. 73, 174-175). Anche nei vari progetti preceden» elaborati durante un quarantennio il duello è considérate in genere un reato da trattare con disposizioni speciali. Cos} nel progetto di Giuseppe Puccioni (Puccioni, 1838) la sfida, il duello combattuto senza eonseguenze, quello concordato e non combattuto sono considerati reati"1'; ai giudici c riconosciuta la facoltà di puniré con maggiore severità îo sfidante, mentre i padrini o chi avrà "eccitata o foméntala" la sfida sarà considéralo correo e punito alla stregua del duellante che ha sfidato (art. 247). Anche Luigi Matteucci intorno al 1840 presenta un suo progetto, di cui perô rimane soltanto la relazione introduttiva48 (Da 44 Libro II. Dei tlelitti e deiia loro punivone in particolare, Tiiolo VII, Dei dehtli caatro ia persono, Sesione 1, Dei dtrlilii conlro la vilo e contro l'integrità persónate. Capo IV, Del duello. 45 In entrambi i casi la pena è 1''esiglio particolare": da due a cito mesi in caso dt semplice sfida {art. 340); da uno a tre anni se il duello e stato combattuto, ma si è concluso senza eonseguenze (art. 342). 46 In caso di morte di uno dei duellanü, l'ornicida sarà punito con la casa di forza (arl. 344). mentre per le ferite la pena prevista è it carcere (art. 345). 4? Saranno puniti con Ja pena del carcere di du tata diversa a seconda de Ile circos ¡a rue (art. 247). In caso i! combattimento si risolva con la morte o il ferimento di uno dei duellanti, quetlo che le avrà inferle verià satà soggetto alla stesse pene previste per chi commette tali delitti "per causa improv-vísa", mentre i) ferito sarà punito con le pene previste per il duello combattuto ma conclusos! sena eonseguenze (arl. 247). 48 Su Matteucci, anche per altri nnvú bibliografici, v. Colao, 1999, XXXV-LX Va ricordalo che il Ragionamento introduitivo alla cvmpilazione di un naovo códice penale, che Matteucci presenta in occasione dei lavori per il códice toscano nel 1840, t stalo dallo siesso redalto molli anni prima e tnviato nel 1823 alla duchessa di Lucca, Maria Luisa, imenzionata a dotare il ducato di un nuovo codicc pénale (Colao, 1999, XXXVIII). 256 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 • i (ÎX.) »afticfo l-OZZ! c Mario DA TASSANO: UNO "SCABKOSO ARGOMliNTO":.... 243..VM Passant), 1995, XXVI-XXVÏÏ), in cui in ordine al duelio ritiene determinante il ruolo svolto dai padrini, che dovranno perseguirsi con le "pene di opinione", in questo modo infatti il duello riceverebbe "un gran colpo" perché verrebbe "denigrato al cospelto del pubblico, il vituperevole offizio di coloro che formano parte intégrale, o, mancherebbe (...) al duello quell'aspetto di pretesa legittimità che desumer vuolsi dall'autorità, e dalla fede di coloro, che ci assistono" (Ragionamento, 1840, 55); i duellanti invece dovranno essere puniti con le pene ordinarie previste per le lesioni o l'omicidio. Nel successivo progetto dell'auditere Giovanni Targioni Tozzetti (Tar-gioni Tozzetti, 1840) il duello, delitto contro i privati, non è un reato punibile di per sé, ma esclusivamente nelle conseguenze, con le pene ordinarie previste per le feritc e l'omicidio, a cui saranno sottoposti tanto i duellanti quanto i padrini49. Va ricordato, infine, il penúltimo progetto d'istruzioni ai compilatori del códice, elabórate dalla Consulta e preséntalo nel 1845 (Progetto, 1845), in cui si legge che la sfida costituísce un reato e cosi il duello che va "riguardato come un delitto, di suo genere, e punito a seconda delle circoslanze che lo banno accompagnato, e degli effetti che ne siano conseguitaü" (arí. 41). Nel Ducato di Modena si giunge alia promulgazione del códice pénale solo nel 1855 (Códice crimínale, 185 5)50, sei anni dopo l'inizio dei lavori. Sino ad allora rimane in vigore il Códice di leggi e costituzioni (Códice, 1771) promúlgate da Francesco 112 d'Bstc, in cui la sfida c il duello erano proibiti e punibili con la morte e la confisca dei beni anche nel caso che lo scontro non avesse avuto alcun esito o il duello non si fosse combattuto per ragioni indipendenti dalle parti51; la confisca dei beni doveva essere comminata non solo al duellante sopravvissuto, ma anche a quello che nello scontro rimaneva ucciso (§ III); alie stesse pene previste per i duellanti potevano infine assoggettarsi i padrini e coloro che in qualche modo avevano contribuito all'organizzazione e combattimento del duello (§ IV). La lunga elahorazione del códice penaie estense del 1855 inizia nel 1849, quando il duca Francesco V nomina una commissíone, che realizza e sottopone all'attenzione del sovrano tre diversi progetti (Lattes, 1930, 31), di cui alio stato attuale della ricerca si conosce únicamente il terzo (ASM, 1854-1855, ins. 22). Per i redattori di questo sia lo sfidante sia lo sfidato che si presentano "alia pugna" (art. 251), devono essere condannati alia medesima pena (sei mesi di carcere); nel caso invece abbia luogo i) combattimento la durata di questa viene differenziata e sarà maggiore per il provocatere52; la pena del carcere, di durata varia a seconda delle circostanze, è 49 Libro V, Delitti contro i privati. Titolo IH, Del Duelio (artl, 190-191). 50 Si veda in proposito Lattes. 1930; Martini, 1993.300-349. 51 Libro V, Titolo V, De'Dueití (᧠Mí). 52 È previsto infatti che ¡I provócalo« sia condannaío a un anno di carcere. ¡nentre il provocate alla nieta di questa stexsa pena (art. 252). 257 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) »unida FOZZI c Mario DA PASSANO: UNO SCABROSO ARCOMENTO":.... 243-304 comminata anche in caso di ferimento durante il combatlimento sia al provocatore53 che al provocato54 e pub aggravarsi fino alia mortc, ma per il solo provocatore55. alie pene previste per quest'ultimo dovranno essere condannaü anche i padrini "se ec-citarono al duello", in caso contrario "avranno una pena sempre maggiore di quella cui andrebbe soggetto il provocato" (art. 256); pene severe sono inollre previste per coloro che "ecciteranno, o faciliteranno il combatlimento od csterneranno il disprezzo per chi ccrcasse di esimersene"56. II progeito viene sottoposto all'attenzione del duca che interviene piü volte anche sulle disposizioni relalive al duello57. Cosi scrive alia commissione riisapprovando che quesla non si sia ancora adeguata ad una sua precedente osservazione secondo cui i padrini devono essere puniti con la medesima pena prevista per il provocatore del duello (ASM, 1854-1855, ins. 3 autogr.); successivamente si nvolge al ministro di Grazia e Giustizia, observando che, avendo esaminato il capiiolo del códice austríaco del 1852 dedícalo al dueilo, ritiene opporHmo che sia aggiunto un articolo sinnle al paragrafo 165 di quel códice58 (ASM, 1854-1855, ins. 10); altre osser-vazioni sono invecc relaíive alia punizione del provocatore e del provocato e sono 53 La duratn piii o roeno breve de 11 a pena del carcere di pende dalla gravitó delle ferite provócate (an. 253). 54 II provocato, anche in caso di morte del provocatore dovrà comjnque essere punito con la pena del carcere, fino ad un ma.ssimo d¡ cinqne anni nel caso il provocatore muoia durante il combattiincnto o entro breve tenipo (art. 255). Su tale disposizione. che picvec; una raiggiore du raía della pena del carcere se i! provocatore muoie subito piutlosto che dopc quaichc lempo, per la precisione quaranta giorni, il duca esprime qualclie. perpiessità (Osservazioni, III, ins. 54). 55 Tale pena puo pero aggravarsi finn a quella dei lavori forzati tía un minime di tre anni ad un massimo di cinque nel caso il fcn:o muoia entro quaranta giomi dal ferimento, e da cinqne a dieci anni neí caso invece muoia entro le venliquaitro ore (art. 253) La morte sarà contramata al provocalo "se la provocazione fu gravissima con insulto grave dei provócale o sua fairüg,lia, e futió per Miarlo al duello colla coscienza della sua supériorité nell'arma che adoperava se la mortc del feritoenlro le venliquattro ore" e se invece il ferilo cessera di vivere eruro quaranta giomi dal feri-menlo il provocatore sarà punito con l'ergastolo a vita (ait 254). A proposito della dispositions contenula nell'art. 254 Lattes scrive "... ¡totevole anche l'articolo coniro il cora bal ti mentó sleale (che manca in tulti gli altri codici, salvo il toscano).. ." (Lattes. 1930, 49). 56 Le pene previste per tali catégorie vanno dal carcere ai lavori forzati a seconda delle consegucnze del dueíio (art. 257). Gli articoli rclativi al duello sono contenuti nel Libro I, Del delilio, delle pene e «yegli effetti delle medesime, e rególe generiili xulla toro applicajione. Titoio XIX, Del Duello. A proposito della cnüocazione data dalla comiiiissione alie disposi7.ioni relative al duello Lattes scrive che "... si pub credere che la Commis.sione lo ahina collocato piuttosto fra i reali atlenenti alia cosa pubblica, che tra quel!] contrO i pnvati ." (Lattes. 1930.49). SI Tra i document! che conlengono le csscrvaziom dei duca vi sono anche que 11 i relalivi ai progelti precedenti al lerzo e a proposilo del duello, appare evidente che la durata delle pene previste per il provocatore e i? provoealo doveva essere in parte diversa e che la commission« introduce delle correzioni atlenendosi alie osservazioni del duca (ASM, 1S54-IR55, ins. 34); anche Latles nota che ".. le proposte imorno al duclfo non piaequero al duca ..." (Latles, 1930, 49). 58 Per il contenu lo del paragrafo 165 del códice austríaco v. supra, nota 22. 258 ACTA HISTRIAE • 8 * 2000 • 1 (IX.) líamela FOZZI t Mano DA PASSANO; UNO "SCABROSO ARC.OMENTO": ... 241-304 annotate ai margini di alcuni articoli relativi ai düelio in cui già vi sono state delle modifiche in realtà mollo marginaii e relative soprattutto alia durata del carcere e dei lavori forzati (ASM. 1854-1855, inss. 37, 38 e 39); c'è infine un ulteriore documento che, quanto alie norme sul duello contiene solo una modifica ulteriore peraltro di scarso rilievo (ASM. 1854-1855, ins. 5G)59. Rispetto al progetto il testo definitivo presenta alcune diversità. Innanzitutto la dífferenziazione tra il provocatore e il provocato60, anche se le pene previste risultano comunque particolarmente severe: a seconda delle circostanze infatti si puô arrivare alla morte o ai lavori forzati6', a cuj sono condannabili anche i padrini, i testimoni, e chiunque abbia cooperato al duello, a seconda delle conseguenze di questo62; anche i duelli combattuti in "estero Slato", saranno puniti secondo le stesse rególe (art. 258). Nel Regno di Sardcgna fino alla promu lgazione del códice albertino del 1839 (Códice, 1839), rimangono in vigore le Leggi e costituzioni di Sua Maestà del 1770 (Lcggi, 1770) pubblicatc da Cario Emanuelc III e destínate agli Stati di terraferma, che riprendendo una costituzione dei 1643, punivano la sfida e il duello con la morte e la confisca del bem63, anche se lo scontro si fosse risolto senza conseguenze (§ 3); in caso di morte di uno dei duellanti l'omicida era punito con le pene previste per tale reato, a cui andava aggiunta la confisca dei beni che veniva comminata anche all'ucciso (§ 3)64; le stesse pene erano applicate a chi in qualche modo aveva avuto a che fare con i! duello (§5). 59 Si tratta deli'art. 253. La stesura definitiva di tale articolo prevede infatti la punizionc del provocato che ha ferito il provocatore se questo muorc entro quanmta giorni, menue nef progetto il termine è di quindici giorni. 60 Infatti pur esseiido entramhi punibili con i! carcere per il solo falto di essersi piesentati alla pugna, inentre il provocatore puô essere punito con set mesi di carcere, il provocato è condannabile a soli quattro mesi (art. 251). Per questo stesso motivo anche in caso il duello venga combattulo senza conseguenze, essendo previsto che i duellanti "rispettivamente" devono esserc puniti con il doppio delle pene previste neil'art. 251, saranno puniti diversamente (art. 252). 61 Alta pena di morte potrà essere condannato ti provocatore che ha inferto la morte all'avversario, che potril essere dimitiuita di un grado nel caso si accerti che egii è stato mosso alia sfida da forte ingitiría fatta dal provocato; ai lavori forzati sarà condannato in caso ptwochi lesioni all'avversario (art. 253). F! carcere e i lavori forzati sono Se pene previste per il feritore o l'omicida provocato, variamente articolale a seconda delle circostanze (arL 254). 62 L'art. 257 dispone infatti che "i padrini, i testimoni, e chiunque col fatto o col consiglio abbia cooperato al duello, soggiaceranno alia pena, che giusta le risultanze della pugna sari da infliggersi al provocatore od al provocato". f| duca, per<>, a proposito della punibilifá dei padrini aveva os servato che era opportuno puniré i padrini con pena "sempre eguale a quella del provocatore" (ASM, MCG, ins. 3 autogr.) 63 II reato di duello st considerava commesso per il solo fatto che lo sfidante e lo sfidato si erano présentait, armi in pugno, net luogo stabilito. Libro IV, Tilolo XXXtV, Dei reati e delle loro pene, Capo V, De' Duelti (§ I). 64 La confisca dei bem era comminata a entrambi i duellanti anche se deeeduti tutti e due (§ 4). 259 ACTA HISTRIAE • 8 * 2000 • 1 (IX.) Danicis tOZü c Mx» DA PASSANO. UNO "SCABROSO ARCOMCNTO": ... 243-MW Invece, le Leggi civili e criminali del Regno di Sardcgna (Leggi, 1827), il cosí detto "códice" feliciano, destínate únicamente all'isola, che restaño in vigore ñno all'estensione del códice penale del 1839 awenuta solo nel 1848, riprendendo un pregone del 1732, puniscono la "disfida" con la pena del carcere, della galera c della multa65 a cui erano sottoposti anche i padrini nel caso a quesla fosse segmlo lo scontro; in caso di ferila o omicidio si applicavano le pene previste per questi reati. II códice albertino (Códice penale, 1839; Vinciguerra, 1993a; 350-393; Vinci-guerra, 1993b, VII-XXVIU), pur seguendo in generale il modello Tráncese, accoglie in proposito le modifiche parmensi e classifica il ducllo Ira i reati contro le persone66. con una differenza, che mentre il códice di Parma distingue solo lo sfidante dallo sfidato, che chiarna rispetlivamente provocante c provocato, il codicc. albertino, al pari di akri progetti o codici prcunitari, come quello itálico del 1806 e quello gregoriano, distingue sia tra sfidante e sfidato sia ira provocatore e provocato, termine che in questo caso indica chi ha offeso o inginriato spingendo l'oltraggiato ad avanzare la sfida. Anche questo códice riconosce colpevole del deiitto clii ha sfidato c chi ha accettato la sfida (art. 632) e clu non si c baituto peí ragioni estranee alia sua volonta (art. 638, Io); punisce, con pene diverse ma comunque non eccessivamente severe, lo sfidante e lo sfidato (art. 638, 2o), il provocatore e il provocato67; e coloro che sono "concorsi" nella proposta od accettazione del ducllo, o che hatino mostrato disprezzo verso chi intende non battersi, sono soggetti a pene di varia intensitá a seconda dell'esito dello scontro (art. 639). Rispelto agli altri codici finora considerati, in questo si nota innanzitutto l'assenza di qualsiasi disposizione diretta a colpire i padrini nonostante che il Senato di Genova, nellesaminame il progetto68 avesse 65 La durata del carcere o della galera era di tre anni, mentre la multa poltva cssere da ccnto fino a trcccnlo scudi, "secondo la qualiUt delie persone": Parte I!, Delie leggi criminali e del moda di procedere nelle cause criminali, Libro 1, Titolo XVI, Delte [tisftde (art. 1837). Va sottolineato come in questo "códice" non venga mai úsalo il termine duello e ci si timifi a indicare che sará punita ¡a sfida che "avesse avuto effetto", cioé quella falta e accettata seguita dallo sconlro con o senza con-seguenze. In ordine all'articolo dedica!» aíle "disfide", la Reale udien?a, riprendendo un'osservazione critica piíi generale. snltolinea che anche in questo casoé si ata elimínala la dislinaone "... riguardo alia pena tra ]¡ Nobili od allre persone qualilicate, e li Plebei..." e ci si é limitan stabilire che le pene da applitarsi sono il carcere. la galera e la multa, "secondo la qualiía delie persone" (Oss., 1824, 163 v -164 r). Sulla formaztone del "códice" feliciano e sugli inlervenli della Reale udienza in mérito ai primo progetto v. Da Passano, 1984, 33-59. 66 Libro II, Dei crimini e dei delilti e delie loro pene, Titolo X, Dei reati contro i privalL Capo I, Peí reati contro le persone, Sezione VHI, Del duello. 67 Enirambi sono punili con la relegaáone di vario grado e durata a seconda delie circos ta n^e (artl. 633-634). La pena deila rclega¿ione potra discerniere fino al carcere in caso di fcrite lievi (art 636) 68 Probabilmenle il progetto che viene sottoposto alTesame dei Scnati e della Camera dei conti non ¿ il primo, quello cioe che viene indicafo come "prima minuta" (Progetto. 1833), in quanto, come in allri casi, anche in ordine alie disposúioni sul duello, sia le singóle osservazioni dei Senaii che la numeraron« degli articoii a cui tali osserva?joni si riferiscono non corrispondono a quelli contínuti 260 ACTA HISTR1AE« 8 ■ 1000 • 1 (IX.) Dan iota FOZZ1 c Mario DA PAS5AN0: UNO ' SCARROSO ARCOMENTO":. .. 243-3W soüolineato I'opportunita di considerare i padrini complici e di punirli come tali, provvcdimenio che avrebbe persuaso chi fosse stato sceito dai futuri dnellanti come loro assi siente a non accettare la richiesta o ad adoperarsi con ogni mezzo per evitare che le parti venissero alie armi (OSG, 1833, 35) e che quello di Savoia avesse ritenulo i padrini imputabili anche se perseguibili con pene meno severe rispetto a coloro che avcvano avuto in qualche modo parte alia sfida o aU'acccttazione di questa (OSS, 1833, 97). La commissione pero non condivide le osservazioni dei Senati di Genova e di Savoia sui padrini e risponde con le considerazioni faite dalla Camera dei conti (RRC, 1833, 471), secondo cui essi non sono imputabili, in virtu del fatto che svolgendo spesso il ruolo di "utile mediazione" impedendo o arrestando "il furore" dello scontro, se minacciali di pene potrebbero cessare di offrire la loro opera utile a diminuiré o rendere meno cruenti i combattimenti (OCC, 1833, 47); ribadisce quindi che reputa imputabili i padrini se abbiano cooperato alia provo-cazione o aü'accettazione della sfida, ma non quando hanno svollo únicamente il loro ruolo di testimoni (RRC, 1833, 471). Va segnalato anche che la pena dell'inter-dizione dai pubblici uffici compare per la prima volta in un códice (art. 640), dopo la legge napoletana del 183869, c che viene inserita accogliendo un'indicazione del Senato del Píemontc, in quanto puó cosütuire un freno a fare o accetlare la sfida, essendo una misura con cui si perdono "que' diritti che piü sogliono aversi in pregio da ogni onorata persona" (OSP, 1833. 176-177). appunto Retía casi delta "prima minuta", tu questa gli articoli reiatívi at duello (613-620) sono cíillocati nel Libro II, Dei reuli. e della loro punizione, Titolo II, Dei reati contra i particolari, Capo primo, Dei reali amtro le persone, Sezione VII, Del duello e della sfida; in essi cbi provoca qual-cuno "a combattere con armi di loro natura alte ad uccidere" e chi accetta tale provocazíone si rende colpevole di duelto (art. 6!3); if "provocante" í! duello anche omitida ¿ punito con )a felegazione da dieci a venti anni, il provocato omitida con la slessa pena da tre a dieci (art. 614), !e ferite. "che vestono ii earaítere di reato punibile di pena crimínale" se caúsate da! proveíante sono punite con ta relegazione da tre a dieci anni, e con la stessa pena da uno a dieci anni se caúsale da! provocato (art. 6i5); le ferite meno gravi sono invece punibili con it caicere di durata piü o meno lunga se caúsate [9); ¡afine, sono punibili anche quei ducllanti che decidono di combatiere "fuori dai Regi Staíi, purché in essi sia seguilo traltato" (art. 620). 69 Sulla legge del 1838 si veda supra n. 34. 261 ACTA HISTRIAE • 8 * 2000 • 1 (IX.) Daniels FOZZI c Mario DA PASS ANO: VNCJ "SCABROSO ARCOMF.NTO" , 241-104 Del progetio parzialmente modifícalo viene falta un'ulleriore redazione (Progetto, 1839)70 che è inviata all'csame del Consíglío di Stato a cui il Guardasigilli Barbaroux spiega le scelte adottate dalla commission^71. 11 Consiglio di Stato si limita ad apportare delle modifiche marginali rispetto al testo délia "seconda minuta" riguar-danti soprattulto la durata delle pene, che riinangono le stesse proposte dalla com-missione, e ad aggiungere un ulteriore articolo in cui è disposto che "qualunque militare o aitro individuo appartenente alia pubblica forza che s'imbattesse ín persone che si accingcssero a combatiere o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separar»!"; in caso di disobbedienza a tali ordini le pene per i duellanti devono essere aumentate di un grado, "senza perô eccedere il maximum délia relegazione (Processi, 3 giugno 1839)72. Durante la discussions vengono sollevate alcune questioni di earattere générale. Un consigliere sostiene che inserire nel códice penale disposizioni speciali sul duello "ha per tanta conscgtienza di ammefíere e in certo quai modo di l'avorire questa sociale aberrazione, e conduce a credere che il legislalore vogiia bensi puniré il duello, ma non recideme le radici" e che i casi specifici che ü Legislatore prevede. conlerrebbero "gravi eccezioni" alie disposizioni relative aglí omícidi e alie ferile; "le pene si troverebbero poi misurate sui risultamenti deí duello, e non sulle intenzioni dei duellanti; c si verrebbero a sancionare implícitamente le rególe e le condizioni che Tuso ha stabilité per íl duello"; propone quindi di inserire nel códice due soli articoli, con cui venga data la definizione del duello e si disponga esplicitamentc che gli omicidi e le ferite in duello sono puníti con le pene previste per gli omicidi e le ferite commesse con premeditazione (Processi, Io giugno 1839). Un altro consigliere interviene invece sulla queslione délia punibilità dei padrini, richiesta dai Senati di Genova e Savoia e respinta dalla eommissione73, appoggiando la scelta di quest'ultima in quanto "è meglio che vi siano testimoni presentí, sia perché moite voite questi lo impediscono, sia per evitare succedano soprusi, o si ferisca a tradimento" (Processi, Io giugno 1839). Al termine dclla discussione sulle disposizioni relative al duello, il márchese di Balestrino, dopo averio definito un "bárbaro relaggio che ebbero le italiane contrade dai Goti e dai Scandinavi nel sesto secolo, e fin allora ignoto alie nazioni più grandi quali furono li Greci e ii Romani" e sempre ostacolato dai Savoia, esprime 70 Si traua dclla cosí detta 'minuta seconda". 71 "... L'impulabilità di queslo reato si presemava in varii aspelti, seconde ebe trattasi di sfidante, o di sfidato, di provocante í'alíercazione o di provocato, di omicidio coinntesso nel duello, o di ferita. o di semplice duello senza che fosse a we nul a morte, o ferita, e per ultimo sola disfida. Time queste distinzioni forman» la base della gradua?.ione dcüe pene. Domina pero un principio nella distri-buzione di queste pene, ed è quelio di farie gravitate col giusto suo rigore sull'autore deíla disfida, e sul provocalore. Parve essere queslo il migliore mezzo di prevenire i! duello . ." (Lettera, 1839,99) 72 Art. 649 bis (Processi, 1839) cotrispondenle all'art. 641 del testo definitivo (Códice, 1839). 73 Vedi supra, p. 14. 262 ACTA HISTR1AE • 8 • 20ÜÜ ♦ 1 (IX.) n.inicla FOZZf c Mutin DA PASSANO: ISN0 ' SCA8KOSO ARCOMF.NTO":.... 24Î-304 la propria perpiessitá sull'efficacia delle misure adoítate, in quanto "attaccando questo nemico dcíla societá con mezzi vioJenti si, ma da! lato in cui é presso che inespugnabile non otteniamo il desiderato intento, quando invece si potrebbe conseguiré attaccandolo con mezzi anche meno robusú, ma dalia sua piü debole"; egli crede quindi piü conveniente puniré il duellante "neil'amor proprio, e nei suoi maggíori interessi" come la perdita o sospensione deü'impiego, salvo comminare le pene ordinarie previste per l'omicidio e le ferite in caso il duello si concluda in uno di qucsti modi (Processi, 3 gíugno 1839). Nel códice del 1859 (Códice penale, 1859), pubblicato dal ministro Rattazzi in virtü dei pieni poten conferitigh in occasione della guerra contro l'Austria, in ordine al duello74 risulta una ancor minore severitá nelle pene, che consistono esclusiva-mente nel carcere7S, che puó pero essere commutato nel confino76; si riscontra un'imporlante differenza nella definizione del reato di duello, che si ritiene com-messo solo quaJora i duellanti facciano uso delle armi (art. 588) e non. come prc-vedeva il códice precedente, con il solo fatto di essersi presen Cali nel luogo stabiliío; i padrini sono qui trattati come complici nel solo caso abbiano istigato al duello (art. 593), meiitre manca qualsiasi disposizione diretta a puniré coloro che mostrano disprezzo nei confronti di chi si rifiuta di sfidare o accettare la slida; infine non sono previste l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di questi. Questo trattamento riservato al duello verrá poi da molti ri ten uto ecccssivamente mite e tollerante ed anzi alcuni non mancheranno di indicarlo fra le cause del-l'aumento del numero dei reati commessi77. 74 Titolo X, Dei reati contro le persone e la propriété, Capo 1, Dei reati contro te persone (artt. 588595). 75 La pena del cajcerc era prevista per fomicidío. per ie ferite e per il duello combattuto anche se risoltosi senzaconseguenze (art. 589) 76 Tale commutazione poteva avvenire in luui i casi previsti nell arltcclo qui sopra riassunto seconde le circostanze (art. 590). 77 Pictro EHero ritícnc insufftcíenti le misure previste dal códice del 1859 e definiste "illusoric" le pene del confino c della multa, che non avrebbero il valore di pene criminaii per gli agiati ("come sono ordinariamente i duellaiori"); propone, invece, pene deten ti ve di durata compresa tra il mínimo di un anno e il massimo di dieci a seconda delle circostanze; itiílne propugna l'interdizione "dei pubblici maestral!, dei diritti politici, deila patria podeslà e della tutela, te destitution!, perdite c incapacita relative, il divieto d'insegnare, di portare armi, eecetera" (Ellero, 1874, 219-22Ü). La commissions dí revisión« del progetto de! 1868 sosteneva in proposito; "... II Códice del 1859 ha seguito la fiac-chezza del belga, quasi temando meno il reato, che la punizione dei colpevoü. E la mitezza delle pene fece sí che anche la pubblica pot está si credesse autorizzata a suppone, che fossero scritte nel Códice piuttosto per pudore della legge, che per fine di severa «1 efficace répressions ...". Ambrosoli nella sua relazione al progetto del 1870 aggiungeva: "... Quanto ai duello in se stesso, poi, il progetto, pur ammettendo, conte si è deten, un sistema d'attenuazione, si ten ne pero lien lon-tanodalla inconsultabenigmtà, o piuttosto ritassatezza del Códice sardo ... Qualí conseguenze abbia prodotto questa debolezza della legge, ognuno lo sa; e se ne convincerà ancor piü considerando che nel Veiieto, dove vige il Códice austríaco che puniste il duello severamente e persino (in caso dí 263 ACTA HÍSTRIAE - 8 • 2W8 - 1 (IX.) Daniela KJ2Z1 c Mario DA PASSANO; UND 'SCABROSO ARGOMENTO":.... 243-3W Come si vede quindi, cosí come per aJtri temi talora di rilievo cerlo maggiore, anche da questo punto di vista le soluzioni adottate nci diversj stati preunitari sono diverse e in particoiare puré quelle dei due codici che restaño in vigore dopo l'Unitá. quello toscano e quello sardo piemontese del 1859, esteso poi anche allltalia centro-settentrionale e a quella meridionale con modifiche che non riguarduno pero questo punto. 4. La lunga marcia verso il códice unitario La scconda meta delíOllocenlo e un periodo particolarmente felice e fecondo per Ja penalistica italiana; mentre comincia anche a manifestarsi una crcscente aitenzione da parte dei giuristi per discipline quali la statistica, l'anlropologia, la sociología, la medicina legale, la necessitá di daré al nuovo Regno un códice penale unitario produce infatti un notevole sviluppo degli studi nel settore e contribuisce non poco a sprovincializzare l'claborazione dottrinale, sino ad al lora abbastanza asfittica, chiusa nei limitan orizzonti degli stati regional!, condizionate da sistemi politici autoritari. Nonostante ció e nonostante cmerga sempre piü nettamente Ja centralita del problema penale (Sbriccoli, 1990, 152-154 e 1998, 492-494} occorre un trentennio per giun-gere all'unificazione legislativa nel campo del diritto penale, in conscguenza delle vicende belliche e parlamentan, ma anche deJIa gravita dei problemt scientifici e politici da tí solvere, primo íra tutti quello delia pena capitule, che costituisce lo scoglio su cui per almeno un ventenmo si infrangono i tcntativi di giungere ad un nuovo códice penale unitario (Da Passano. 1992; Sbriccoli 1987, 1990, 1998). In questo quadro anche la questione del trattamento penale del duello continua ad essere discussa ed anzi i numerosi progetti che si susseguono nel trentennio di preparazione (Crivellari, 1894, 107-111 e 1890-1898, I, Introd.; Guidi, 1901, 789798; Manzini, 1897-1902, 503-512; Pessina. 1906, 685-707. 733-736; Da Passano, 1992, 365-384) offrono spesso soluzioni diverse su vari punti, che riflettono le divergenze dottrinali in proposito I temi oggetto di discussione sono nuinerosi. Anzitutto va sottolineala una gene-ralizzata accettazionc deí principio che il duello costituiscc un reato c va samionato cmicidio) col carcere duro da dieci a venli anrii, il duello c un caso estrcmamentc caro ed eccezi-onale, mentre nel resto del regno b purtroppo assai frequente ...", E ancora Zanardelli nelta rclazionc al suo primo progetto sosteneva che csso "... ahbandona ¡1 sistema d'improvvida mitezza a cui e infórmalo rl Códice penale del 1X59 ('.,.), che non fu for.se ¡'ultima causa dell'aumenlala freijuenza di siffatti reati ..." e in quella al secundo aggiungeva che "... il códice del 1859 vigente nella mapgior parte d'flalia, ¿ giuslamente accusato da moiti di conuninare pene di tanta mitez^a che e fací le scani-biarla per una derisione, sicché a tale rilassatezza di pene m confronto di qucllc stabilitc ne' codici anteriormenle vigenti negii Stati italiani si valle da taluni atiribuire !'aumento del numero dei duclli avvenuti nel noslro paese dopo i) 1859 ..." (Crivellari. 1884, 117, 125, 201; Relazione, 1877, 143). 264 ACTA fflSTRIAE • 8 - 2000 ♦ ! (IX.) Dap/cla FOZZicMar,o DA PASSANO UNO \SCABKOSO ARGUMENTO":..., 243-304 penalmente, anche se poí íl ventaglio delle posizioni é molto articolato. Asso-lutamente minoritaria (e scartata espressamente da Ambrosoli c Tolomei ncl 18ó87R) t la tesi secondo cui uccisioni e íerimenti in duello costituiscono dei reati gravissimi, che vanno fatli rientrare nelle previsioni normative generali su tali crimini, sostenuta soltanto dai senatori Sineo nel 187 579 e Deodati (d'accordo con Bargom>nel 18888", sia purc lasciando "un margine grandissimo alie Corli d'assise nel valutare le cir-costanze attenuanti"; e cosí del parí quella secondo cui il duello non coslituisce in realtá un reato, sostenuta da] senatore Pierantoni nel 1888"'. Ambrosoli e- Toloniei ncl 1868 ritengono invece che il duello vada valutato come "una modificazione in senso di minor gravita dei casi di omicidio e di lesione", in quanto "ha il carattere di una transazione tra il perdono, che non puó sempre pretendersi. e la vendetta comune, che riescirebbe anche piü seivaggia e contraria alia civiltá" ed é "quasi una valvola di sicurezza a sfogo di passioni che potrebbero cercare piü truci sod-disfazioni, etemando 1c cause d'odio c di risentimento" (Crivellari, 1884, 112-114). 78 "... Anztumo a nome della Sotío-eommissione, rtfetisce il tav. Ambrosoli, che essa non accolse it suggeriroento da laluno posto innan/j tli non contemplare il duello come realo speciale, quasiché baslino le tíisposi/.ioni ordinaria suli'omicidio e la lesione. Non puo disconuscersí infatli che eolio esporre la propria vita ib regulare combattimento, antecedentemente convenuto. scompaiono i carat-ceri deli'omicidio e delta lesione; sicehé se si tace del duello, pub avvenire, come avvenne in Francia, che glí omitid) ed i ferimenii commissi in duello vadano impuoiti, sia come fatti cotnuni perché non ne hanno i caratteri, sia come conseguenze del duello pel silenzio deüa legge...": Crivellari, 1884,112. 79 "... Per me, ii duello spinto aH'omicidio c la cosa la piü imniorale, la piü iniqua, la piü lurpe chc si possaconcepirc ... quando dal duello nasce la morte, per meé un reato dei piü gravi... se lodovessi far la Segge, non vorrei che fosse ií duello nominate nel Códice penaie. Per me iE duello i sempre un tentativo di omicidio, e le lesioni che da esso provengono sono tutte coniemplate negli altri capi dei reati controle persone...": Crivellari, 1884, 172. SO "... mi sentó il coraggio di domandare che nel Códice pénale italiano, ed in que.st'anno 18118, non figuri piü il capitolo del duello ... i! miglior parti to fe quelio di c amellare addiriltura il (¡tolo del duello dal Códice pénale, e quindi ricondurre le ferite e te uccisioni che avvengonu in duello sotto il regime del tliritto eotntlneAPS 1888.2323, 13 nov. 81 "... lo non avjei difíiooltü di votare un Códice che non djehiari delitto il duello, neppute se ne fosse avvenulo omicidio, purehé lealmenle pugna!». II sentinienfo dell'onore. come il coraggio delle opiniani dev'essere rafforzato in Italia. II punto d'onore é ció chc vi ha di piü intimo e di piü profondo nella personalitá umana Per me t'uamo non esiste piü nwralmente, quando patiscc oHesa al-l'onore; la sua individuality si pub dire disLrutta. Egti ha piü che il diritto. ha it aove re di rcspingcrc ogni attacco alia sua personality. E poi conosco per esperienza que! che pub dare la giustizia nostra. (Sensazioni)... Quando vii il consenso,prctettoda! gíudi/.iodiuomini d'onore,i'atlaccosimultaneo e l'evento ignoto tolgono il dolo e il danno, i due eiementi del reato, perché volenti non fit iniuria ... II rcgolamento di disciplina ed i! Códice militare possono puniré i soli ferimenii o le sole morti occasional da duelli non soitopostí al giurl d'onore. II Códice comune pub reprimere il solo duello proditorio c sostiluire alia pena delia lietenzionc buone indennitá pecuniaric per que i casi rarissimí e singolari, in cui I'csito incerto del duello potra togiiere il braccio a qualche persona o la vita a chi debba dare assistenza ai suoi. Ma tale rifazione é piü da cercare eon l'azione civile che con la pénale ,..". APS, 1888, 2251-2252, 10 nov. I due intervenli di Pierantoni ai Senato vengonopoi pubblicati anche come opuscolo (Pierantoni, 1888). 265 ACTA fflSTRIAE • 8 - 2000 ♦ ! (IX.) Dnnicla FOZZt e Mario DA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMKNTO": .... 24.V394 In genere prevale perb la tendenza a considerare il duello (c soprattutto le sue eventuali conseguenze) un reato a sé, un reato sui generis, come scrive espres-samenie Zanardelli nel 188782. ma le posizioni si diversificano quando si tratta di valutarne la gravita (e quindi il trattamento pénale da riservargli): alcuni lo con-siderano "un rimasuglio di barbarie" (De Foresta nel 1868; Crivellari. 1884, 113), un"'istituzione contraria ai sentimento nazionale, alla ragione, alla civillà dei tempi... una piaga cancrenosa, fatale alla Iranquillità delle famiglie e all'ordine sociale" (Chiesi nel 1875; Crivellari, 1884, 136) e quindi un reato molto grave per il quale vanno comnunatc pene severe; altri, e sono la maggioranza, tendono invece a comminare per il duello pene equilíbrate, ma soprattutto non eccessive83- anche per ¡mpedire che nella pratica si vada poi ad tina sostanziale impunila84 - in quanto lo considerano un reato particolare, "uno strano anacronismo"85, ineliminabile, talora 82 "... Se queste ragioni (quelle addotte per chiídere ¡a non punibiliti del duello] non possono né jiuriditamente né moral mente, conduire a si assoiuta consegucnza, rendono pero manifesta Is. sconftnata diversilü che avvi fra i! duell3nte leaïe e il volgare malfatlore; diversité, del resto ]a quale puo dusi radical« nella coscienza iiniver.ile Eil anche considéralo giuridicamente il fallo, è chinro i lie la reciprocilà del consenso, la pan ta delle arnu, le rególe del comballmienlo atlenuano di gran lutiga la gravita penale delle fente e degh omicidii avvenuti in duello, mentre d'ailra parte in esso l'inten/ione üei conlcndcnti non è sempre queda di uccídere o di fe.rire, ma di dar prava di coraggio, di esporsi ad un cimento di vicendevole pericolo e di imeilo risuliaio Percií» il duello, come già vedemmu aveme dato l'csernpio quasi tulle le legislazioni, dev'essere Iraltato quale un reato jwt generis e represso con dispiwizioni speciali ..": Relazione, 1887, 142. 83 Scrive ad esempio Vigíiani nella rciazione al suo progetto del 1874; "... Vi sono infins coloro che vedono nel duello un doppio atiéntalo all'autorità della legge eti all'integrilà persónate, ma atlenualo sono questa seconda figura, da! consenso delle parti iniercssate; percift riconoscono la necessilâ di puniré e vedono nel tempo stesso la ragione di «pnmere lo speciale reato con pene di rigore tempéralo a fronte di quelle slabilile per g!¡ omicidii o fcrirncnii comuni. Qucsla ultima opinione è quella che è prevalsa nella nostra tegislazione e che vcdssi adotuta nel progetto colla introduzione di più efficaci garan/ii" e convien pure riconoscere che css» e preferibite ai sislemi improvvidi de'l'ec-cessivo r¡gore e della iinpuniià ... Si soto sludiosamenta evitati i due estrena del ngore eccessivo e detl'indulgenza soverchia che quast rasenta la tolleranza ..." (Crivellari, 1884. 127-¡23). 84 Si veda ad cscrnpio it verbale della sedula del 14 gennaio 1870 itelia commissione mcaricata dal ministro Pironli delt'esame dei progeilo del 1868 e dei pareri delta magistratura (Borsani, Costa, Marlinelli, Arnbrosoli, Criscuolo); "... non è men vero che la giusta punizione di un reato deve tenersi ion lana ugualmente daU'esagerazione e dalla debolezza. L'esagerazione delle pene è féconda di facili assoluziom, massime nel giudizio per giurati. ed m un argomenlo nel quale alia coscienza pubblica ripugna di equiparare a volgari assassins coloro, che spmti da un sentimento di onore offeso, mirano a restaurarlo venendo Icalments a conilitto in presenza di padrini. incaricati di vegliarc all'esccuzionc dei patti preslabilili. La leggc, è vero, ha pure una missiORe educativa: ma l'opéra sua, per essere efficace, deve agli abusi opporre una resistenza non maggiore di quella che è sueltamentenecessariaperotiencreeffeltimigliori ..."(Crivellari. 1884. 116) 85 "... cambiando veste e semblanza, si trasforma col muiarc dei costumi e passa illeso a traverso sei secoli, fra gli osanna e gli anatemi delle moltiludini. sempre ringiovanito. sempre vigoroso ...": la definizione è di Borsani, relatare della commissione del Senato per l'esame del progetto Vigliani nel 1875 fCrivellari, i884, 13i). 266 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Daniela POZZJ C Mario DA PASSANO WO ' SCABROSO AROOMENTO":..., 243-304 Un duello alia pistola (Gelli, Manuale del duellante, Milano 1894). 267 ACTA HISTRIAE • 8 * 2000 • 1 (IX.) Iloiiicfct FOZ7J c Mario DA PASSANO; tfNO SCABROSO AKGOMKNTO"; ... 243-304 necessario (in particolare per i militan) e addirittura giustificabile, sotto diversi punti di vista: per alcuni evita che ci siatio "altri delitti. piü irfami, piú atroci, piü crodeli e che deformeranno il carattere morale della nazione"86, affcrmazione che non manca di trovare risposte anche ironiche87; per altri ci sono offese conlro cui non si puó trovare adeguata tutela, sia per la loro natura, sia per !e carente legislative in materia8'', anche 86 ... se si crcde che togliendo lateramente il duello si otterrá un guadagno, ¡o sono d'opinione invecc che si tornera al sicario, al tradimento. agli attacchi proditorii, al coítello, a meno che mm si posseda un inezzo per cstinguere nella natura emana ¡o spiritn di vendetta .. il duello é nunoi inaíc di quellu che sia la vendetta esercitata in questo modo .. Le nazioni clic avevuno il (lucilo sono state Je pj(i grandi e le piii forti, e quelíe del c.oltello, del velero c del sicario sono stalc ]e conquístate, ie schiave. E ció perché? Perché :l duello si fonda su! sentimento dclla dignitik, sut coraggio, sullí lorti convinzioni; e la vendetta secreta, che ne prende il po-fo, include la prodizione, 1a vllti, la uodartíu Se per molti secoli non abbiamo avuto il ducllo, dai barban abbiamo avisto pero la servitú, la schijvjlü, la tiiannide; e se ora da pochi anni abbiamo avuto in g:an vogn il duello, sono i ¡it:i:ií anni della nostra rigctieraziune. della nostra emancipazione. dclla nostra Itbcr'a .. " interven») di Pan ialeoiii al Señalo nella discussionc sul progclto Vigliani ¡I 16 aprilc 1875 (CriveJlaii, 188-s í43-144). Anche il señalóte Viicllcsthi nella discussionc sul secondo progetto Zanardelli esprinie la stessa ctmvinzionc; "... il ducllo £ un mtnor mate ... ío non sarei punió mernvigliato che ¡tetiza essere divenuti tuiti cavalieri della Tavola Rotonda, al giorno dYigpi piü duna vendetta sia escrcifata sul campo dell'onoic che fotse in altri tempi avrebbe avuto ricorso a mezzi assa; piü spediti, ma tnfi nítamente meno morali. lo credo che una tegge troppo severa sul duello sia ancora improvvtdn. perché dovretc convenire. o signori, che é preferíbite un dueilisra ad un assassino ..." (APS, I88K. 2205, 9 nov). Analoga é anche la lesi sostenida da Paulo Fambri: "... Ora late un po che cotesta abboininata soluzione che é il duello non esistesse, le suscetlibilitá esislercbbcro del parí, non e vero? Ebbene su freunía rancori insoddisfaUi, non ammetterete che il sesto p-orompa? Le sono cinquecento risse. Non basta. Le risse si itiano comí 1c ciliegtc Una rissa, si sa, non é se non il principio di una serie d'allre Ira i due avvcrsari, non che spessissime volte tra gli aderenli per parentela, amicizia, inlcressi. ecc.,con ciascunodes due conlendenti..." (lrambr¡. 1869, 1314). 87 Osserva in propositoCanonico:" ... o si tratla di persone oneste, colts, civili,e queste si batteranno in duello. e magari .si ammazzeranno con lutte te rególe della cavallcria, ma ceitamsnle non sarebbero quelle che pagherebbero un sicario per soddisfare te loro vendette. Se poi si tratta d¡ persone malvagic ed abbietie, iocredo, onorevole Vitelíeschi, che quatora alcuna di queste persone volesse darc sfogo ad un nsentimento verso di lei (risentimento, il quale ciascuno di noi. che la sltnuamo. sa che non potrebbe esserc se non ingiusto) non te mandereblie cetlo due setondi. ma lo aspettcrcbbc alio svoltar d'una vía o dietro una siepc, per cacciarls un puguaie od una palla nel dorso. Anche la prostituzione aprc, fino ad un cerlo punto, una vaivola di sicurezza per l'onore e per la pacc delle fatnigfie. Ma ció non loglie che la prostituzione sia una cosa eminentemente iramcrait o che, sebbene essa non presenil gli estremi di un reato, pur tuttavia il Governo debba occuparsenc in via amministrativa per limitarla al possibile e renderne menoperniciosi gfi eífelli. .." (APS. 1888, 2423-2424,17 nov.). 88 L'argomcnto é uno dei ptó ricorrenti: si vedatio ad es. la relazione di Ambrosoli e Tolomei (1868) "... non si puó disconoscere che una adeguata riparazione delle ingiurie non puó darsi dalle leggi, né i forse atluabile per mezzo dei processi. sia per la inevitabile lentezza, sia per la prova della venta, ecc. ."; il discorsodi Pantaleoni in Senato(1875): "... quaíe riparazione vi dá la tegge quando pórtetele in Tribunale l'aixusa di aver ricevuto uno schiaífo? ín qual modo vi diminuirá il danno, il disonore ricevuto? Per primo effetto í'accusa non fa che propalare al pubbl ico intiero l'accusa ricevuta .. vi sono dei reaii che la legge wessa ha chiamati scusabilL Quando un povero padre di famiglia si trova, per opera di «n i-s-duítore, non solo nella condizione di essere ferito ntgli affetti i piii leneri del cu ore, ma colpito in tullo quelloche vi ha di piü sacro al mondo, nelf'onore stesso, nell'onore della sua prole e 268 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ■ 1 (IX.) Diüicla FOZZl « Mai ¡o DA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMF.NTO":.... 24Î-304 se non tutti concordano su ció89; per aJtri infine sarebbe addirittura un mezzo per rafforzare lo spirito nazionale e mantenere i giovani militarmente pronti alie evenienze90. Un altro problema a cui vengono date soiuzioni diverse, come del resto sono divergenti in proposito le opinioni della dottrina, è quelto della collocalione sistemática del duello aU'interno dei códice penale. Accolto pressoché generalmente il della sua farajglia, dove andcà eglî per oltenere una rtparazione? Al Tribunale? Ma cgli disenora se stesso c la sua famiglia iivelando atti e íatíi che l'opiniune pubblica gli mette a disottoie. Quale riparazione gli puô dare ¡a legge in questo caso? Nessuna ..."; l'intervenu.! di Oliva in seno alia commissionc Mancini (!877j: "... Conviene altresî osservare che non u/íte le question! che danno luogo al duello son ti di lat natura da poteressere pórtate e risolute innanziai tribunal! ..."; gli interven ti di Massarani e Pieratttoni in Senato (1888,): "... quando niai poltà l'offeso rassegnarsi a chieder ragíone a que' tribunal!, do ve egli patisce peggior ludibrio dell'offcnsore? ..."; "... il titaggior numero dei duelli avvíene per la isnpeiieziorie délie leggi c della gíustizia disadatte a daré riparazione all'onore ... spessissimo i duelli sono eccilati da cause, vhe non potrebberu daie materia ad una denunzia o ad una condanna Ç..). In tali casi il duello è ia sanzione, perquanto incerta, del galateo (Betie),.. Colui che per croire o per neccssità si rtvolge al tribunale deve percorrcre due o tre gradi, si sentirá assalito dagli avvocati, che spesso usano quell'etoquenza che Appio chiairul canina. Per lui la difesa si couverte in nuove niaggiori offese, ovvero nella difl'aniazionc moltiplicala per nulle ... Chi ira voi, onorevoli signori delia Commissionc, stippone che lo stato giuridico della nostra legislaáone sia cosí pieno, tal che sia vera la regola: "ad ogni tono la sua riparazione"? ..." (Crivellari, 1884, 113, 142-143, 189, APS, 1888, 2188, 2249-2250,8 e 10 nov ). 89 Ad es. nella relazione a! su o secondo progetto Zanardclli, pur ammettendo che "... il duello purtroppo s'imponc per l'impotenza slessa della legge, essendovi offese all'onore per !e qnaií mercé le sanz.ioni penali non si possono ottenere che riparazioni inadeguatc, incomplète, talvolta derisoric, di guisa che il ricorso ai tribunali è sovente un rimedio peggíore del male ...", sostiene poi che "... se la legge fosse impotente verso alcune offese all'onore, converrebbe chiedeme la rifonna, assictirare a tali offese una adeguata repressione, sulla quale via il presente Progetto di códice si è posto. (...) «¡a non si potrebbe dedume ta conseguenza che per le inadeguate sanziom di legge contro determínate offese l'índividuo debba porsi al di sopra delta società e supplire al diritto con la fotza. la quale, invece che riparare íoltraggío, assai sovente lo aggrava, invece che punir l'offensore, gli arreca nuova soddísfitzione e nuovo triotifo ..."; e a sua volta il relatorc Canonico, nella sua replica in Senato, afferma: "... Si dice: ma se íoffeso ricorre aj tribunali, cresce il ludibrio; vj sono offese di cui i tribunali non si occupano. lo rispando: se vi sono offese di cui i tribunali non si occupant!, lo spreto alia pubblica gíustizta in chi si batte in duello esiste ¡igualmente; pojehé chi si batte per tali offese vuol definire colle armi una controversia che !e leggi dello Stato riconoscono non essere meritevole di ríguardo, perché o trop p o lieve, o fors'anco immaginario, ne è il motivo. Se poi l'offesa è reale e degoa di riguardo, provvedono le leggi, i tribunali, Si è già auméntala, in questo progetto, la pena defla díffamazione; la si aumemi anco/a, se occorre; ma non si íasej sostituire la guerra privata ai pubblicogiudizio ..." (Reiazkme, 1877, ¡37-138; APS, Í888, 2423, 17 nov.). 90 Nei 1888 il senatote Pierantoni afferma: "... Se voleie una gioventù italiana e una nazíone forte che sappia combatiere e vincere, non accettale su questo obbietto un Códice, che non va alla pari colle nuove condizioni della educa7tone militare ... noí viviamo in tale disordine político uilernazionale. per cui una pace continuamente armata non sa aulla deciden;; quale meravigiia se nella movenza delle pubbliche psssiom e per queüimpeto prirno deüa nos (ra tazza, se per Tanta compressione dello spirito militare, che da un giorao aH'altro potrebbe trovare il suo sfogo alie frontière, non sia rara la cronaca di poco san guiñan duelli? ..." (APS, 1888, p. 2252, 10 nov,). ACTA HISTRIAE ■ 8 ■ 20(10 ♦ 1 (IX.) Darnüla FOZZI c Mai ¡o DA PASS ANO; UNO "SCABROSO ARGOMENTO': .... 243 304 principio che esso costituisca un reato spcciaJe. si tratta infatti di stabilire dove collocarlo più opportunamente, poichc quasi tutti convengono, come scrive Vigliani neila relazione ai suo progetto, che si tratli di "un doppso attentato all'auiorità deJla iegge ed allintegrità personale, ma attenuata sotto questa seconda figura, dal consenso delle parti interessate" (Criveliari, 1884, 127), a cui altri aggiungono un terzo aspetto. vedendovi anche "un attentato aJla tranquillità pubblica, un disprezzo della lcgge, una protesta contro l'organizzazione sociale"91. Tuttavia, per tutta la prima fase dclla progettazione del nuovo códice penale unitario, il duello viene sempre compreso fra i reatt contro la vita e l'integntà personale; sollamo nel 1877, nella discussione in seno alia commissione Mancini, Canonico. con cui concordano Tolomei. Nocito e Brusa, solleva il dubbio se non "debba invece piü lógicamente collocarsi fra i reati contro I'amministrazione della giustizia ', poiché "l'essenza criminosa del duello non risiede propriamente negli effetti che esso puô produire, sibbene ncl falto stesso del baüersi per sustituiré la serte- dellc armi al giudizio del magistrale e la violenza privaia alia pubblica forza", ma prevale l'opinionc di Casorati secondo cui 'Tobiettivo principale del duello non e I'offesa aH'aminini-strazione della giustizia, bensi la violenza contro la persona. La surrogazione della vendetta privata alie vie legali non e che una conseguenza mediata" (Criveliari, 1884, 189-190). E' solo nel progetto Savelii del 1884 che il duello viene posto fra i delitti contro l'amministra/ione e l'auSorità pubblica, perché il carattere prevalente del reato m relazione al dilitio aggredito "è quello di disconoscere la pubblica autorité, di surrogarsi alia medesima, in una parola di farsi ragione da sé, iaddove o non è offesa o la legge impone di rivolgersi alie autorità per otteneme riparazione. II duello non è che la vis prívala la quale si sostituiscc alia pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio" (Criveliari, 1884. 205). Pessina a sua volta propone invece di collocarlo (assieme all'esercizio arbitrario delle propric ragioni) fra i reati contro l'ordinc pubblico e la pubblica tranquillità. perché "lede in spécial modo e più direilamente il diritto sociale della pubblica tranquillità, gettando in seno del consorzio civile un elemento di perturbazione e quasi di disorganizzazione, che importa alla société di reprimerc per poter raggiungere i proprii fini: constituía respublica vis abesto" (Criveliari, 18901898, VI, 848). Zanardelli infine, che pure nel suo primo progetto del 1883 aveva mantenuto il duello fra i reati contro la persona92, modifica la sua precedente yi Cosí sostiene in Señalo Chiesi (16 aprile Í875), citando il procuratore gcncraje della Cassazione francese Dupin (Criveliari, 1884, 135), che nel 1832 aveva dctcmiinato un cambiamenlo d'indirizzo nella giurisprudenza francesa. sos te riendo che, nel silenzio della icgge, le norme generali sugli omi-cidi e le ferite andavano applicale anche alie conseguenze dei duel Si (Criveliari. 1884, 46-47, 51-52). 92 "... Si è maturamente pondérate se dovesse accogiiersi qualcun» di queste proposte, che non man-cano di esserc appoggiate a serie consideraziom. Quanto alia prima fdelitío contro la giustizia], si è osservato che non sempre il duello accade per questioni in cui la giustizia sociale puó utilmente intervenirû, e che non s'intende come 1'esporre la vita o la integrità personale di sé e dell'avversario in combattimenlo equivalga ad un sunrogato dclla giustizia. Quanto alla seconda fdélit!» conirr, la 270 ACTA fflSTRIAE • 8 - 2000 ♦ ! (IX.) Danicla TOZ7.I c Mario DA l'ASSANO: UNO "5CABR050 AKCOMENTO' :.... 243-3W posizione e riprende la soluzione già proposta da Savelli, metiendo il duello fra i delitti contro l'amministrazione de [la giustizia, "dovendosi (...) incriminare per se stesso indipendentemente dalle conseguenzc che ne possonD derivare" (Relazione, 1887, 1.07), soluzione approvata anche dalla commissione deíla Camera incarícata dcll'csame del progetto e accolta nel testo definitivo (Crivellari, 1890-1898. VI, 853). Per quanto riguarda le pene da comminarc, viene ripetutamentc sollevata la questionc se sia opportuno ricorrere in alcuni casi, oltre che a pene restrittive, anche alia multa e alia sospensione o interdizione dai pubblici uffici, su cui si registra una radicale diversité di vedute. Cosí De Foresta è favorevole al ricorso ad entrambe, ritenendo che "le pene più efficaci per questo delitto sieno quelle che colpiscono nella borsa e nella posizione sociale il deíinquentc, tanto più che il duello avviene sempre tra persone dell'alla società" e la commissione fa sua tale posizione «e¡ progetto del 1868 (Crivellari, 1884, 113). Due anni dopo invece, come spiega Am-brosoli nella sua relazione. viene consérvala la sanzione pecuniaria, "perché il duello avviene sempre tra persone appartenenti a classi facolíose od almeno in condizione di soddisfare una nuilta", ma viene accolta la tesi della Corte d'appello di Napoli, che l'interdizione dai pubblici uffici va "riservata ai reati degradaníi" e "non par giusto applicare una pena che tocca l'onore e la riputazione a coloro, che appunto per un esagerato concetto dell'onore e della loro dignité, si inducono al duello" (Crivellari, 1884, 125)93. Nel progetto Vigliani sono invece previste sia la multa sia la sospensione dai pubblici uffici (per il solo provocatore) e cib dà luogo ad una vivacc discussione fra i senatori Pantaleoni94 e Gallotti95, contrari in particolare alia sospen- pubblica tranquilina] poi ¿ agevole rilevare come essa, più che sulla obiellività giuridica, fondasi sopra una ctrcoslanza che íl duelio ha coro.une con quasi lutte le specie di reati, in quanto che puo dirsi, generalmente parlando, che non vi siafatto dcíittuoso che o non alimenti un pregíudizio sociale o non perturbi la pace pubblica. Ció posto e dacché una diversa cotlocazione non avrebbe potuto sfuggire assolutamente a critica, slanlc la complessivilà dei diritli che vengono lesi mediante il duello, si è crédulo ptil conveniente di collocare le disposition i che lo riguardano, nella sede dei reati contro le persone ta cui incolumiià è più direítamente e frequentémeme cumproracssa da questa specie d¡ reati; e ció tanto più in vista deU'avverlita circostanza che tutti i progclti prccedenti e ¡ Codici penal i in vigore presso di noi adottarono lo stesso sistema di classificazione. In altri tennini, meglio conservare la classiíicazione esísreníe, per quanto non scevra di difefti. che inlrodume una tmova, essa pure inevilabilmeme dife llosa ..." (Crivellari, 1884,200) 93 La commissione ha rilenulo opportune aecoglíere ta proposta della Corte d'appello di Napoli, "... perché non sarcbbe giusto di puniré con ¡'interdizione dai pubblici nffici, riservata a reati dcgrad&nti, un cittadíno, chc, vittima di un piegíudízio, s'induce ad un falto, niercé il quale solíante crede di poter tutelare íl proprio añore s la propáa digniti ..." (Crivellari, 1884. 117). 94 "... ¡I duello non è un fallo disonorevolc, e non credo che sia né nelle idee del législature né in quella dei componenli il Señalo di volerto dichiaiare come falto disonorante ..." (Crivellari, 1884, 1-16). 95 "... La pena della sospensione dai pubblici uffici è di una severilà straordinaria. Vorrei che sí pensasse che Ministri, Ufficiali, e molti uontini che molto giovarono e giovano alia Patria, non lo avreb-bero poluto per cinque anni, se questa legge fosse Stata messa in vigore molti anní innanzi ..." (Crivellari, I884, 157). 271 ACTA H1STRIAE - 8 ■ IftÛO • 1 (IX.) Daniel a FOZZt e Mario DA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMHNTO' : ... 24J-W sione96, e il relatore Borsani97 e il commissario regio Bula98, che sostengono invece con successo il progetto, appoggiato anche da Mauri". In seno alia commissionc Mancini, incaricata del riesame del progetto approvato dal Senato, la proposta di De Falco di cancellare la sospensionc, soslenuta anche da Brusa, ma combattuta da Oliva e Arabia, non viene approvata (Crivellari, 1884. 19l)l0í). Nel primo progetto Zanar-delli e in quelli di Savelli e Pessina alia sospensione viene sosútuila I'intcrdizione temporánea dai pubblici uffici (Crivellari, 1884, 202. 206), mentre poi Zanardelli la cancclla ne! suo secondo progetto (soluzione che non subirá al riguardo ulteriori niodifiche), perché la ritiene inefficace11" e perché "è inílitta a coloro ai quali sarebbe pericoloso lasciarnc il godimento, perché con íatti intrínsecamente disonesti se ne mostrano indegni; ora il duello non rivela una tale indegnità. non offusca la onoratezza di chi lo commette ". eos) come riduce l'applicazione della multa ritenendo che "per il duello se ne dovesse far uso solo eccezionalmcnte essendo essa poco confacente ai dclittj chc non sono mossi da avidità di lucro" (Relazione, 1887, 147-149). % Contro la multa mterrengono mo Gallnlti (". serle di aristocrazia, di ricchezza ( . i per taluni i dannosissiína, peralln Oí puchissima importan/a ..."), sia Pesca core che rammenta ia si;a posi/jone piú general« viilla diseguagliori/.¡i della mulla comptesn ira due limiti iroppo vlcini (Cnveltari, {884, 157, ¡66). 97 "... [Quanio alia multa] Ja slessa argonientaioone si puófare non solamente a proposito de! duello, rúa per tutti reali a cui la legge apphca I» multa . Quanto alia sospensione dai pubblici uffici, corfesso che froverei moho fondata l'opposizione se non si fosse provveduto coi testringerla al solo duellante chc sia provocatoie. In un rcalo tome il duello, la sospensione dai pubblici uffici per quailo che fu provocato sarebbe una enorniezza: ma i! provoca lo re, colui ctoé che con modi incivili (perché sen/a modi incivili non si viene a qussti estrcmi) dá causa al duello, menta di essere attaccato qualche po' nel inórale, nel senlimento dell'onore, ne¡ sentimento del decoro personale, e a questo eífetto la sospensione dai pubblici uffici riesce mol lo opportuna .. "(Crivellari, 1884, 16I-162). 98 "... i'argoniento fondato su che la pena pecuniaria non sia eguale per tutti (...) prova troppn. imperoeché, se regge-.se, conveirebbe toglierla affatto dal Códice ... Trattasi di un reato che si commette per un cosi delto punto d'onore, quindi la pena piú propria ed adatta che si possa appiicare k quclla che colpisce ti duellanlc precisamente !á dove ha mancato: !a sospensione dai pubblici ufftci diventa in questo caso la pena del laglione ..." (Crivellari, 1884, 164-165) 99 "... mi sembra ancora che la sanzione ( ) sia di quede che devono tenersi pjíi accoace al caso ... aü sembra che la sospensione dall'escrcizio dei diritti civili e quindi dai pubblici uffici per tal falta di persone debba riuscire una punlzlone assai grave e tale da tenderle meno proclivi ¿ lasciarsl trascinarc in balia di quellc passioni impetuose e sbngliute. onde, e non gia dalla ditcsa delt'onore. han no per solilo origine i duclli ..." (Crivellari. 1884. 149-150). 100 A proposito invecc dclla multa c'é da segnalare l'osservazione det Consigtio detl'ordine degli av-vocati di Campobasso, il quale ritiene che "1a p;na dovrcbbc esserc della carcere, perché i ricchi debbono stare alia parí dei poveri; ed i! duello che i reato det biavi, c danarosi. sarebbe privilegíalo per costoro che si burlano della legge sol perché possono pagare la multa" (Crivellari, 1884. 196) 501 "... quando si pensa che anche in passato indamo si ricorse a tali mezzi, mdamo per reprimere il duello si Misero ai nobili i privilegi potitici, si affissero i loro nomi ai patiboli. si pnvarono le famiglie dclla nobiltá, facendone infríngete dal carnefice gli stemmi, si i indotti a metiere in dubbii» che eos) poderosa sia la loro efficacta, tanto piii che queste pene, facendo violenta 3l sentimento pubblico, polrebbcro, esse puré, riuscire causa di assoluzione ..." (Rela/.tone, 1887, 147). 272 ACTA H1STR1AE • 8 • 2000 • 1 (IX.) DanicUTOZZi c Matto DA l'ASSANO: tINO "SCABROSO ARGOMENTO": .. 243-304 Esperto di duello Jocopo Gelli (J. Gelli, Bibliografía generale ctella schcnna, Ftreme 1890). 273 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Danielii FOZZI » Mario DA PASSANO UNO "SCABROSO AKGOMHNTO" 247-M4 Un'altra questíone più voltc affrontata à quclia della punibililà anche dclla sem-plice sfida, deila sua accettazione e dello scontro senza conseguenze Nel progetto del 1868 viene accolta Ja posizione favorevole di De Foresta (Crivellari, 1884, 113115) e la commissione di revisione nel 1870 introduce ulteriori articolazioni nella gravita delle pene comminate, seguendo I'opinione della Corte d'appello di Napoli (Crivellari. 1884, 117, 120-121). La stessa via è seguita dal progetto di Vigliani del 1875, in cui "le pene vengono sancite per tutti gli atti preparatori e di esecuzione, e sono ragguagliate. nel caso di seguito certaine, alie conseguenze che ne sono dcrivate" (Crivellari, 1884. 128); nclla discussione, mentre C'hiesi vorrebbe un ag-gravamento della pena prevista, Pantaleoni preferirebbe che non ci fosse pena se poi le parti rinunciano al duello, ma otticnc solíanlo che i portatori della sfida siano esentati dalla pena se si sono adoperati per impedire il duello (Crivellari, 1884. 138139, 155-156, 178-181). La commissione Mf.ncim introduce un masprimento di pene per la sola sfida, ma anchc un'ulteriore articolazione. del Se stesse (Crivellari, 1884189, VI, 191). il primo progetto di Zanardellí, cosí come queUo di Savclli e infine il secondo progetto Zanardelliin2 non innovano al riguardo (Crivellari, 18S4, 200-202, 206: Crivellari, 1890-1898, VI. 799), nonostanle che la commissione della Camera, al contrario di quclia del Senato'03, abbia approvato con selle voti su tredici un emendamento soppressivo dell'articolo che considera la sfida come reato104. 102 "... dovendosi ¡I duellu incriminare perse stesso indipendentemcnte dalle conseguenze che ne possono derivare, la legge lo colpisce con pene adeguale fino dal suo primo momento, che consiste nella sfida. Lo sfidante infalti è i! motorc del pericoloso combattimento, la sfida essendo l'atto essenziale d'isti-ga/ione al delitto, sicché psrqucsto aspelto, ove anche inàscoltata, dev'esscre puniia. A maggior ragi-one i) duello dev'esscre colpito nel momento conseculivo, che è qucllo del combattimento sui terreno, mediante uso delle anuí, ancorché non ne segua ulcuna lesione ."(Relacione, 1887, 147-148). 103 "... riconosciuto che l'essenza de! delitto sta nella sostituzione della forza prívala all'autontà pub-blica, dal momento che questa volontà è nianifestata all'avvcrsario, l'offesa a! diritto é cominciata, e l'alto, come primo ano d'csecuzione, comincia ad essere punibile, non avendo mancato di produce effetti ulteriori se non per un falto uidipcndcnte dalla volontà dello sfida tore, cios per la mancata accettazione della sfida da parte dello sfidato. Ammessa I impunità dello sfídatore quan.dû la sfida non è accettata, m esautora nella sua radies la repressione del dueílo ..." (Relazione della commissione spéciale, 1888, 146-147} Ki4 "... E' utile puniré il duello per evitarlo o diminuirne la í'requenza, ma non è giustificata la punizione dclla semphee sfida, la quale non pu6 cortsiderarsi come un tentativo, ma come un semplice atlo preparatorio, non punibile, quando, non es.scndo seguito da ulteriori atti, bisogna presumere che vi sia stata la desistenza . De! resto, nella maggior parte dei casi, la sfida non è un'inelutiabile provo£â2ione alie artrii. Ad essa segue il giudizio dei secondi, la verte nía pu 6 essere deferita ad un giurí d'onore & pu6 farsi luogo a compon imento. Osiacolando la sfida si si i molerá allimmediala vendetta, poiché vi sono offesecui nonprovvede, ní puoprovvedere it códice pénale . .." (Rtiazione della commissione, 1888, 202-203). In aula sostiene la stessa lesi Chimirri, mentre Petlegrim, Luporini e Delta Rocca intervengono eoniro la punibilità dei portatori di sfida (Crivellari, 1S90-1898,854-856). 274 ACTA HISTRIAE « 8 - 20u0 ♦ I (IX.) Daniela POZZt e Mario DA TASS ANO: WO "SCARROSO A RGDMENTO": .... 243-304 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Danfcb FOZZI»' Mario DA PASSANO: UNO "SCABR050 ARGUMENTO". . .. 243-3« Al momento iniziale del duello, l'offesa e la conseguente sfida, si ricollega anche un altro tema che viene affroníato, qucllo della eventuale differenziazione delle pene da comminare per il provocante e il provocato e per lo sfidante e lo sfidato e di volta in volta vengono proposte soluzioni diverse. Cosi nel progetto de! 1868 viene cancellata la disposizione progettata dalla commissione, che prevedeva l'eschisione del mínimo della pena per il duellante che avesse "provocato l'altercazione che diede luogo al ducllo"105; in quello del 1870, a seguito delle osservazioni della Corte d'appello di Napoli, si torna all'esclusione dei minims per il "duellante che con ingiusta provocazione ha dalo luogo al duello" (CriveHari. 1884, 117, 121), menlre in quello lasciato da De Falco non c'é alcuna norma in proposito (Criveilari, 1884, 126127); Vigliani segue invece un'altra via, prevedendo il massimo della pena per "il provocatorc del duello", ma dopo la discussione in Senato, con interventi di Sineo. Eula, Angioleth. Borsani e Pantaleoni, il testo viene modifícalo prevedendo una diniinuzione di un grado e la non applicazione della sospensione dai pubblici uffici per il provocato (Criveilari, 1884, 129. 174-178, 186); la commissione Mancini si limita ad aggiungerc la comminazione di una multa senza detenziotie per la sola sfida da parte del provocato e di una multa per il provocatore che accetti la sfida "ancorché il ducho non sia avvcnuto" (Criveilari, 1884, 194)100; il primo progetto Zanardclli mantiene queste disposizioni per la sfida. ma articola maggiormente la modulazione delle pene in caso di duello avvcnuto (esclusione dell'inícrdizione dai pubblici uffici e diininuzione di un grado per il provocato, di due se é anche sfidato) (Criveilari, 1884, 202); Savelh a sua volta esenta da pena il provocato in caso di duello senza conseguenze e cancella l'ulteriore diminuzione di pena per il provocato sfidato (Criveilari, 1884, 205-206). Infinc Zanardelli nel sccondo progetto aprende 1c norme proposte nel primo107, ma i! suo testo viene poi modificato in sede di commissione di revisione, dove si sviluppa in proposito un'ampia discussione (Criveilari, 3890-1898, VI, 859-864): come spiega lo stesso ministro nella relazione finale al re, viene 105 "... la provocazione, cau>a delta sfida, si risconlrerebbe in ogni caso di sfida per modo che riescirebhe un'aygravante necessaria sempre laddove se ne c tenulo conto col parcggiare nella pena lo sfidato che si presenta al corobaltinicnto, o che ferisce od ucride, ai lo sfídante che pur fu quello da cu i partí ta provocazione diretla a duello. Del resto la influenza che la offesa prima possa a veré siill'animo dei duellunti. puócalcoiajrsinei limiti della latitudinc tlella pena ..."(Criveilari, 1 884, J12-IJ5). 106 Su questi leuii intervengono anche nei loro purcri sul progetto anche s le une Corti d'appello (Ancona, Firenze. Venezia), la FacoJla di giurisprudenza di Siena, e il Consigtio dcll'ordine degli avvucati dell'Aqujla (Criveilari, 18K4, 195-197). 107 "... L'arlicoki 229, conforme agli schemi preeedenti, stabilisce una diminuzione della pena per il duellante che sia stalo provocato. Ed invero. provocatore e provocato non possono essere, dinanzi alia legge, in condizioni identiche. Maggior colpa e maggior danno sono congiunli all'azione del provocatore, il quale e la prima cagione del delillo. 11 provocato ha nella provocazione medesima una circoslanza imperiosa che ne diminuisce la responsabilitl Nel progetto atluale la diminuzione é piü notevoie se egfi sia stalo anche sfidato, poiche ncllo slidato c maggiorc la coazionc a battersi ..." (Relazione, 1887, 150-1 SI). 276 ACTA HISTRJAE • 8 • 2000 .1 (IX.) Danieía FOZZi o Mario DA PASSASO: UNO "SCABROSO aROOMENTO": .... 243-3ÍM precísalo "cosa intender debba la legge per provocazione", definendo "il provocatore in colui il quale sia "la causa ingiusta e determinante" del fatto da cui è derívala la sfida", viene prevista come esimente per la sfida e coirte atténuante per il duello combattuto la circostanza di "essere stato vittima di grave insulto o grave onta" e infine "si inverti il modo di valutarc la provocazione, che nel Progetto (...) era preveduta quale atténuante per il provocato, e che nel Códice è preveduta invece quale aggravante per il provocatore" (Crivellari. 1890-1898, VI, 869). Un ulteriore problema riguarda la punibilità dei padrini. Anche qui nel progetto del 1868 viene accolía ia posizione favorevole di De Foresta, sia pure introducendo qualche possibilité di mitigazionc nspetto ai duellanti (Crivellari, 1884, 113-115) c la stessa via viene seguíta nel progetto del 1870, perché, come sostiene Amhrosoli netla sua relazione, "sono parti essenzialmente necessarie a costúuirc il duello", esclu-dendo perô la pena, anziché diminuirla soltanto, se ríescono ad impedire lo scontro (Crivellari, 1884, 121, 125). E cosí pure fa Vigliani nel suo progetto in cui, come egli stesso scrive, "nessuno degli attori che vj partecipano, vi è risparmiato" (Crivellari, 1884, 128); ma già il relatore Borsani propone comunque per i padrini una dimi-nuzione di pena rispetto ai duellanti, poiché il loro "è un ufficio di temperanza mitigatrice" e nella discussione Pantaleoni e Gallotti si dicono favorevoli alla non punibilità, perché credono che "la missione dei secondi è missione umanitaria", c che "i'intervento dei secondi nei dueUi giovi invece di nuoccrc, e quináí non si debba íarc cosa aicuna per abolirne l'uso", ma anche in questo caso ottengono solo che siano esenti da pena se si sono adoperati per impedire il duello (Crivellari, 1884, 128, 132, 145, Î54, 178, 181). Anche in seno alia commissione Mancini sí sviluppa sul punto lina discussione, peraltro senza esiti concreti, fra Brusa, secondo cui "i padrini o secondi del duello non dovrebbero mai essere soggetti a pena" perché il loro intervento "è una necessità delle cose, e costituisce per cosí dire una guarentigia della lealtA del procedimento, ed un freno ai duellanti, di astenersi da qualsiasi atto ignobile che possa convertiré il duello in un'aggressione ancor più brutale", Arabia, che vorrebbe invece comminare per essi una pena ancor più grave "come interventori al tutto volontari e sempre necessari in un reato", e Oliva, favorevole alie norme del progetto senatorio (Crivellari, 1884, I91-192)m. TI primo progetto di Zanardelli e quello di Savelli si limitano ad eliminare la possibilité di esenzione dalla pena (Crivellari, 1884, 202, 206) e infine neU'ultimo progetto, destínalo a divenire il testo definitivo, Zanardelli ripropone la stessa soluzione. in quanto "giuridicamente e moral mente i padrini o secondi non possono essere omessi nelle sanzioni di legge; giuridicamente, perché il Jasciarli impuniti sarebbe un'aperta contraddizione, quando si considera come delitto il fatto al quale hanno cooperato; moralmente, perché assai 108 Sulla queMione iniervengono anche nei lora pareri la Cassazione di Fírenze, le Corti d'appello di Palermo e Torino e la Facoltà di giunsprudenza di Siena (Crivellari, IR84, 197). 277 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Daniel o FOZZI t Mario DA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMENTO -.... 24MW spesso i duelli avvcngono o rendonsi gravi e funesti per la colpa, la vanita, la leg-gerezza dei secondí. e perché questi partccipano a! dclitto senza alcuna di quelle spinte imperiose che possono muovere i duellanti"; tuttavia "tale partecipazione viene considerata non come una complicitá propiamente detta, ma come una «implícita sui generis, o, meglio. come un reato distinto nella sua specie; e perianto la pena ad essi minacciata non é commisurata in ragione di quella comminata ai duellanti, ma in modo indipendente. quantunque sempre in relazione all'evento, vale a diré, secondo che il dueilo sia stato cruento o incruento"; e lesenzione dalla pena per "aver contribuito a rcndcr meno gravi le conseguenze del dueilo o (...) cssersi adoperati per impedire il combattimento"ln prigione a un uffictale d'onore..." (Crivellari, 1890-1898, VI, 855-856). 115 "... Peí militari il duello è non solo una specie di necessità sociale creata dal prcgíudizio, ma un dovere del prüprio stato. Ond'è che, per una sirana contraddizione, col puniré il duello nel militare, si punisce in lui Pobbedienza alie proprie íeggi ed ai propri regolamenti; quindi non senza fondamento si puo dire che manca in tal caso nel militare la liberta d'elezione ..." (Relazione della commissione spectale, 188«, 147), 116". .. Lo stesso códice pénale militare deve essere riveduto ... quel che ripugna all'ufficiale italiano t ad ogni norma di giuslizia c di equitá è la disarmonia fra ta legge penale e la legge comune, che sanziona un dopplo peso e una doppia rtiisura: se un militare offeso non si batte, è punito severamente e quasi sempre espulso con nota d'ignominia dallo esercíto e si vede cosí spezzata la camera. Se accetta il duello. è punito dalia disciplina militare e dal Códice comune. Talclié la legislazione vigente non solamente è assurda, nja ingiusta, perché il militare è punito due volte, e ji borghese una voltâ sola ..." (APS. 1888, 2252, 10 nov ) 117 "... avvt, a mió avviso, un'altra particolare deplorevole confusione, ed è quella per la quale non si vuole fare rellae rccisa distinzione fra i militari e i borghesi ... Ncí militari luttoè eccezionale ... In <|uel mondo tutto è eccezionale, e possono non essere avvertite ed anche totlerale, come necessaric, talune contraddizioni non ammissibili altrove ... In quel mondo è bene che sia anche esagerato íl punto d'onore. Là si pratichí pure il duello, e se reato, dovrà esser reato spéciale c cosí giudicalo da giudici militari.. ." (APS, 1888, 2328. 13 nov ). 279 ACTA HISTRIAE • 8 • 2UOO ■ 1 (IX.) Danicta FOZZl c Muir. DA PASSANO: UNO "SCARROSO ARGUMENTO":.... 24Í-J04 plinarlo""8 e Canonico, che ripropone il suggerimento della commissione, indicándolo fraquelii che questa "specialmenle raccomanda all'attcnzione delja Commissione ordinatrice"'Nella relazione finale di Zanardelü al re, il ministro spiega le ragioni per cui la proposta della commissione senatoria, non presa in cansiderazione neppure dalla commissione di rcvisione, non puó essere accolla'20 e che tuttavia, per "aver riguardo alia posizione speciale dei mibtari in altro modo", ha proweduto a diminuiré fortemente in generaie il mínimo delle pene previste per omicidi e ferite in duello, "in guisa che in questa maggior latitudine di pena, i] Giudice possa aver riguardo alia condizione di colui che conforma« alie esigenze del proprio stato". Un'ultima questione oggetto di dibattito e quella dei giuri d'onore121. Giá r.ella relazione a! progetto del 1868 si sostiene che la severitá delle pene proposte "sarebbe 118*... per 1'esetciu.i (il duellnj va considera» in mudo del mito diverso. Nella vita degli uffkiali, in quella vita costantentenle w coinunc; in qocila specte di compagnismo che si tica ira loiu. sorgono tame susccltibilitá, che degenererebbeio in deplorevnli contestazioni, se si dovessc riconete ai giudizi con tu ni; e ritenete, che non vi si riescirebbe ... lo credo che rjnianíbbe afllcvolito quelio squiíito senlimento di onore c di delicatez.*«, che si cerca di sviluppare ne' mjl tari Eppero io creda. che il duello debba es.sere considéralo in modo speciale dal Códice militare ... vomsmmo che v¡ fosse questo sfogo, la cui merc¿, quelle piccole inimicizie fra gli Ufficialt, che sarebhero duruturc, scompaiono col duello, e si toma anucs c cameral; come prima. Col duello si cvitano, fra persone ármate, collultaziom, che sarebbfcrc; indecoroso per ufficiaü ... Quando invece il duello non b un dehtto per gli ufficiaü, i capi esercilano la loro azion; per disciplinado e contenerlo entro ceni iiniiti .. "(APS, 1888, 2365, 15 nov.). 119 "... la diflicoltá grave, lo riconosco, e nello stabilire la penaltis del duello (...) spec talmente aílorché ai duello partecipano mílitari; i quali, si batlano o non si banano, con deplorevole assurdo, sono puniti ugualmente . . . Le nonne del cosiddeito diriiio di guerra non sono che lemperameníi attinti al principio suptetrio di giustizia per muderarne gli eccessi E' quindt naturale che l'esercito cssendo un iscitulo coordínalo alia guerra, come organo, mi si perdoni la frase, di questa tenibilo funzione, partecipi anch'esso di questa condizione giuridicamente ar.ormale, e non possano quindi i suoi atti giudicarsi alia strtgua delle norme comuni . ."(APS, 1888,2424, 17 nov ). 120 "... La diminuzione di pena peí mílitari costituirebbe un privilegio in favore di una determinata cíasse di persone, mediante una distinzionc la quale non avrebbe una base giuridica e sarcobe ta negaziotie del principio che determina il legislalore a puniré il duello. Inoílrc, siccome le esigenze dello stato militare légano anche coloro i quali non trovansi ;n servizio altivo, l'eccezione comprendere bbe tutti i cittadini dal ventesimo al trentanovesimo anno Infme, tale disposizione favorirebbe tutti i duellanti, che appartenessero alia miíi/.ia, e quindi anche coloro, che, provocalnri o indotti da cause non onorevoli né giustificabili, sotto verun aspetto sarebbero rneritevoli di indulgenza ..." (Crivcllari, ¡890-1898, VI, 868-869). {21 Giü neí 1848 Pisaneüi aveva sostenuío che i dtielli andassero puniti ('con "una leggerissima pena"), ma solo dopo l'istituzione di "un giuri composto d'uomini reputati per genlilezza di sentite", a cui fosse obbligalorio sottoporro le controversie. e aveva preséntalo un progetto di legge ni tal senso alia Comerá napolelana del 1848, anche se negli atti della sicssa non nc e nmasía traccia: lo ricorda Pisanelli s-tesso pubblicando le sue osservazioni in proposito una die^ina d'anni piú (ardí, prima sulla "Gazzetta dei tribunali" di Pircaste e poi come opuscolo (Pisanelli. 1859) Nel 1888 anche il deputalo De Martíno presenta senza esito una proposta di legge al riguard;i. con tro la quale interviene i sottosegretario alia giustizia Pañi (Carfora, 1899-1902, 1179). 280 ACTA ÏHSTRIAF. • g • MOT • I (IX.) Daniela F0771 c Main DA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMENTO";.., 243-304 Il duello Cavallotti-Macola nella illustrazione di un giornale dell'epoca (1898). A8SONAUSMTI W ...... <«> (. \ - , lî L.Vr' t i Î.Vl 11 nwuioro ocut. 10 lit '* vi. • '■ «^inY'i n 281 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Djnicla F07.Z1 c Mutio DA PASSANO: UNO "SCA8ROSO ARGOMIiNTO": .... 243-3M tanto pin opportuna, se, riuscendosi a comporre le cosí dette Corti d'onore e ad aprire per tal modo una uuova via alia riparazione legale delle offese, vi fosse pur non-dimeno chi volesse cercarla nell'uccisione del vero o supposto suo offcnsore", ma si rimane appunlo a livello di scmplice auspicio (Crivellari, 1884, 114). Invcce nel progetto del 1870, accogliendo un suggerimento della Corte d'Appeilo di Napoli, la commissione inserisce una norma che stabilisce "le forme e le condizioni, ii cui inadempimento costituisce una circostanza aggravante", ponendo al primo posto "la necessità di sottoporre previamente la questione ad un giuri d'onore" (le altre sono volte ad "impedire che il duelio si traduca in una nssa atroce e micidiale, invece di essere un mezzo, per quanto punibiie, di riparazione dell'onore") e risponde alie possibili obiezioni, sostenendo che con ció non si Icgalizza affalto il duello, ma semplicemente si favorisce la composizione amichevole delle controversie, contri-buendo a limitare ii numero dei duelli (Crivellari, 1884. 118-124). La norma, can-cellata nel progetto De Falco del 1873 (Crivellari. 1884, 126), ricomparc idéntica nel progetto che Vigliani presenta ai Scnato nel 1875, segnalandola come "una vera innovazione", volta a "tracciare una linea di confine tra il dueilo ed il reato comune di lesione personale o di omicidio" (Crivellari, 1884, 128, 130); ma il rclatore, Borsani. a nomc della comntissione emenda il progetto proponendo proprio la sop-pressione dell'alinea sul giuri d'onore, ritenendolo "un'inutile complicazione" (Crivellari, 1884, 132-133) e nella discussione in aula il problema non viene piü sol-levato, cosi come non se ne fa cenno nel 1877 in seno alia commissione mcaricata dei riesame dai nuovo ministro Mancini nú nei paren richiesti alie facoltà di giurisprudenza, alie magistrature superior! e ai consigli degli ordini degli avvocali. La questione passa egualmente sotto silenzio nel primo progetto di Zanardelli e in quelli di Savelli e Pessina, cosí come neU'uItimo progetto di Zanardelli c nel testo definitivo, nonostante una proposta della commissione della Camera122. Zanardelli se ne occupa perô nella sua relazione al progetto, in cui sostiene che, pur dopo qualche esitazione, non ha ritenuto opportuno né riprendere la norma del progetto Vigliani né accogliere la proposta di sanzionare penalmente i duelli leali solo se le 122La commissione ritiene tuttavia che i) ricorso a! giuri valga solíanlo "... ad attenusre la respon-sabilitá di Cutli coloro che al duello partcciparon» neile suindteate qualitá (duellanli. portatori di sfida, padrini o secondi], lacendo diminuiré detla me ti 1c pene ..." (Relazione della commissione. 1888, 204; Proposte, 1888, 12), nella discussione in aula a lavorc di tale soluzinne intervengono anche Chimirri e Mancini (Crivellari, 1890-1894. 856, 858). La commissione senatoria pensa invcce che "... rimpulabilita del duellanle potra in tal caso esser minore, ed il giudice ne terrá conlo, giovandosi della laütndine concessagli, netl'applicazione della pena; ma elevare una siffatla circo-stanza a scusa legale (...) sarcbbe inen giusto e spesso pericoloso . ." (Relazione della commissione spcci&lc, 1888, 145-146) La proposla di tener tonto del ritorso preventivo al giuri viene riformulata anche in sede di commissione di revistone da Cure ¡o, appoggiato da Mucura, ma viene respinta, dopo gli inlerventi con Irán di Lucchini e Canonice (Crivellari, 1890-1898. VI, R 59-860) 282 ACTA HISTRIAE ■ 8 ■ 20(10 ♦ 1 (IX.) Diniula FOZZJ e Mario 'OA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGOMF.NTO": .... 243-304 kirn X, «. wo. Uom»«mUw», it» ««mo Militi. mMaA rnrnmim Il duello Cavaüotli'Macola ttella illustrazione di un giomale dell'epoca (1898). 283 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Daniel» P02ZI t Mari« DA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGUMENTO"-.... 243-39« parti non abbiano prima fatto ricorso ad un giuri d'onore per un tríplice ordine di motivi: anzitutto perché "sarebbe un'incoerenza nel legisiatore quelta di attribuire carattere criminoso ad un fatto per sé medesimo e ai tempo stesso conferire altrui la polcstà di spogharlo di tale caratlere e rcnderlo lecito ed irreprensibile", in secondo luogo perché se "[la pcrsecuzione del duello] si l'acesse dipendere dal previo verdetto di un giuri, tale istituto ben presto si Iramulerebbe in un volgare artificio, mcrec cui gli accorti duellanti cercherebbero di eludere la legge" e ínfine perché "in parecchi delicatissimi casi i contendenti stessi non poírebbero ammettere l'intervento del giuri d'onore". Tuttavia lo stesso Zanardeili auspica che "l'istituzione del giuri d'onore si diffonda e guadagm il suffragio générale, ma non per decidero se a dirimere una vertenza debba aver luogo uno scontro (...); bensi per dichiarare da quale delle due parti stia la ragione e da quale il torto, affinché questa porga all'altra la dovuta soddisfazione morale, quai è degna di uomini veramente civili" (ReJazione, 1887, 154-156). E, coerentemente con tali premesse, il 2 giugno 1888 "su proposta e sotto gli auspici di S. ti. Giuseppc Zanardeili" si costituisce ia Corte d'onore permanente di Firenze, composta da ventisei "gentiluomini", fra cui lo stesso ministro, due senatori, duc dcputaií e un ex deputato (Gelii, 1888: Gelli. 1932, 247). 5. Duelli, duellanti, legislatori In conclusion« si puô osservare anzitutto come, nella seconda metà del-rOttocento, il problema assuma in Italia una notevole rilevanza: "Non sono più soltanto coloro che cingono la spada. i gentiluomini lesquels font profession expresse Je l'hommeur come scrive il Pasquier, i quais si sfidano e si battono, ma il militare come il civile, il nobile come il borghese" (Levi, 1903, XXV), "al duello ricorrono un po' tutti, anche i socialisai e gli anarcoidi, che contra il duello hanno scagliato più fulmini che non scomuniche la chiesa ' (Gelli, 1928. 18) e persino gli oppositori del duello all'occorrenza non disdegnano di incrociare le lame o comunque assumono atteggiamenti in palese contraddizione colle loro tesi (Gelli, 1928, 207-209)'23. In un recente saggio vengono proposte una serie di convmcenii spiegazioni circa "l'eccezionale aumento délia pratica del duello dopo il 1860 e il ruolo che essa svoîse nella société italiana", "un fenomeno che svoigeva molteplici funzioni polinche e sociali connesse all'affermazione nella penisola di un regime liberal-costituzionalé1', 123 Gelli ricoida gli episodi del barone Perrone di S. Martirio, autore nel 1830 di un opuscolo contra il doell« pubblicaio in Rancia t poi preséntalo comc petizione alia Camera subalpina, che toglie il suluto ad un conoscente che schíaffeggiato non ha reagito; del colonnello Bmnotta d'Us.seaux, con-vinlo abolicionista, che si infurta quando gli riferiscono che i! flglio non ha chiesto riparazione per un'ol'icsa: del maggiore Francesco Lorenzini che, dopo aver soslenulo oltre cinquanta scontri, pubblica un volume contro i! duello (Lorcnzini, 1852) e súbito dopo si batte con due giomalisti per 1c loro criliche, di Filippo Abignenle che scrive un opuscolo comto il dueílo (Abigneníe, 1898) e si batte poi con l'uccisore di Cavallotti 284 ACTA HISTRIAE • 8 * 2000 • 1 (IX.) Danish IXjZZI c Mark) DA PASS ANO: UNO "SCABKOSO ARGOMIÎNTO":.... 24Î-3M tipico non solo del 11 talla ma piü in generale "del sistemi parlamentan in via di formazione": le sue ragioni starebbero nella recente conquista della liberta di stampa (tanto piü in mancanza di adeguate forme di tutela contro la diffamazione) e delle liberta politiche, che accentuano ed enfatizzano divisioni e scontri; neí fatto che "il duello prolungava (...), sia puré in forma individúale, il dramma e l'eroismo del Risorgimento" e "offriva, a livello individúale un antidoto contro le accuse di scarsa fierezza e di mancanza di coraggio in guerra che potevano essere rivolte contro la nazione italiana'124; infine nella persistente preminenza, anche dopo l'Unitá, dell'elemento militare picmontese, che aveva "mantenuto, piü a lungo degli altri staú preunilari, un'inintcrrotta tradizione di duelii". Tutto ció porla ad ipotizzare che il duello fosse per i militari "una prova di coraggio e di senso dell'onore che avrebbe favorito la carriera di un giovane ufficiale", mentre nella vita civile "le nuove élites potevano metiere alia prova il loro valore nell'agone semipubblico del duello e simbolizzare in questo modo l'acquisizione del nuovo status di gentiluomini" (Hughes, 1997). Anche i dati pubblicati da Gelli sulle cause dei duelii awenuti fra II 1879 e il 1895 sembrano offrire una conferiría indiretta di queste ipotesi interpretative; al primo posto troviamo le poleiniche giomalistiche (1125) e al terzo (dopo le dispute per motivi non specificati) le questioni politiche (431)12-"1; e lo stesso vale per i dati sulla professione o condizione dei duellanti: su un totale di 2.069, mili-taxi126 (702, prevaientemente sottufficiali e bassi ufficiali) e giornalisti (425) occu-pano le prime due posizioni, ma anche il numero dcgli uomini politici non b certo esíguo (109, di cui pero solo 2 senatori) (Gelli, 1896b). Ancora va notato che da ogni discussione in proposito vengono comunque generalmente tenutifuori le síide e gii scontri armati che non seguono le norme "caval-leresche", ma altre rególe e altri ntuali: i "duelii rusticani" o peggio quelli dei camor-risti, in cui fra l'altro si usa un'arma plebea come il coltello a serramanico, vanno consi-derati semplici risse, indegne di rientiare nelle previsioni normative (mitiganti) spe-cificamente riservate ai duelii127; certo, la qualstá di "gentiluomo" (e quindi la possibi- 124 Cío ê particolarmente evidente dopo la sconfma di Adua, che porta fra t'aliro ad un duello san-guinosco fra ií contc di Torino e il principe di Orléans (Gelti, 1928, 90-92) e del resto qualchc cosa di analogo accade in Francia dopo la sconfiua del 1870 (Nye, 1993) 125 Anche Ferriani fa un elenco moito variegato delle cause dei 1052 duelii che sarebhero avvenuli fra il 1886 e il 1895, e indica 97 questioni politiche. 101 questioni politíco-etettorali, 47 questioni di pubblica amministrazione, 75 ingiuríe parlamentan, 184 questioni varíe tra militari e ira militan e borghesi (Ferriani, 1897,434). 126 Come soltolinea Hughes, 1997, 104 "dalle informazíoní di Gelli risislta tuttavia che, per ironía della sorte, t civili avevano avuto la meglio sui militari in ben 99 dei 153 duelii "mistí", mentre ii contrario si era verifícalo in 39 casi e in altri 15 enlrambi i duellanti erano rimaslí feriti". 127Levi (ly()3, XXV) depreca che lalnni arrivino persino a "... pretendere (...) che certe risse sanguinoso tra opérai, e perfmo tra camorristi, abbiano le caríitteristichc di veri e propri duelii e pereifi anche ad esse debbano essere accordate le diminuentí del duello .. .". In paiticolare sui duelii della camorra v. D'Addosio, 1893; De Blasio, 1897, 68-77; ai riguardo Carfora, che pure sostiene che 285 ACTA HISTRÍAE • 9 • 2000 • I (IX.) Daniela FOZ/J c Mario Da PASS ANO; UNO SCABROSO ARGUMENTO : ... 243-3W lili, anzi il doverc, di difendere privatamentc il proprio onore) almeno in linea di principio non viene légala all'origine sociale128, ma chi apparliene ai ceti inferior! deve adeguarsi a procedure e norme di altre classi, menlre quclle che gli sarebbero eventualmente proprie non vengono neppure considérale tali. Qucsie posizioni portano a pensare all'inlroduzione di norme che limilino l'applicabihta delle disposizioni su omicidi e ferite in duelio agli sconlri che seguano le rególe "cavalleresche" (e non siano all'ultimo sangue): nel progeito del 1870, in quelli di Vigliani, del Señalo, di Mancini, di Zanaideili e di Savelli (Crivellari, 1884, 118, 121, 124, 128-130, 186, 192-195, 202, 207), cosi come nell'ultimo progetto e nel leslo definitivo, si ntrovano cosi arlicoli piíi o meno simili. che fanno rientrare fra gli omicidi e le lesioni anche le conseguenze di combaltiinenti le cui condizioni non siano staie stabilite da padrini, o siano avvenuti in assenza di padrini, o facendo ricorso ad armi non cguali o che non siano spade, sciabole o pistóle non di precisione o a un colpo129. Tuttavia non manca chi, come Carrara, sostiene tesi opposte150: nel l'esisienza del duelio non puô più fui si dipenriere dalla qualitü delle anni o de lie persone, sostiene perí> che gli scontri armali dei membri di sccictk malavitose. non possono esserc íatti rienírare Ira i duelli: "... Vi hanno infalli cerle associazioni fuori legge, come la camorra napolitana, la mafia siciliana c la leppo lombarda, delle quaii è canone fondamentale la vendetta delle cífese patite mediante uno scontro tra offeso ed offensons secondo cene nonne accuratamente determínate in un apposito statuio con minuziositá ¡¡cnipolosc; non perianto non è chi vorri considerare: come un duelio nel senso técnico della parola, lo scontro fra due camomsti a fra due mafiosi, c ció non già per ta qualità delle persone o per l'arma aduperata, ma perché le n¡>nr,c. secando le quali !o scontro ha avuta luogo, non sono umversalmente accetlate. ma sono proprie di una speciaJe associazione, pesta per giunla fuori legge per gli scopi delittuosi, a cui ô indirizzats, e perché in uno scontro ira gente di símil risma non puô presurnersi quella lealti di azione, che t (a condizione fondamentale di ogni duello inteso nel suo vero e proprio signifícalo . ." (Carfora, 1899-1902, 1 J68). 128 "... Ccntiluomoè colui, che, per una raffinata sensibiiità morale, nienendo insufficiemi alla tutela del proprio onorc le disposizioni con cui le patrie leggi lutdano l'onorc di ogni cittadino, s'impone la rigida osservanza di speciali norw che si chiatnano leggi cavalleresche ...'': Celli, 1932, 1. In proposito il senalore Deodati afferma "... a nie pare davvero una canzonatura che dopo un secolo di crescente impero delle idee deinocratiche si faceia ancora la dislinzion: Ira gsnlUuomini e non gentiluornini e si tenga il duello un deliito ion figura spéciale, con figura nobiie, solíanlo per una classe (...) di persone, la quale poi non polrebbe nemmenoessere determinata!..." (APS, 1888,2326-2327,13 nov ). 129 "... 1 rigoardi che si hanno ai dueltanli ed ai padrini (...) ccssano e devono necessariarnenlc cessare se il combanimentü non sia leale, o se siano state stabilite condizioni feroci che la legge non puít tollerare, cd in (ulli gli altri casi enumeráis nell'arlicolo 233. In queslc ¡potes) il duellaníe o i duellanti .steali diventanocomuni c volgari delinqueoli ..." (Kelaíione, 1887, 153-154). Alriguardoin Senato Deodatl osserva pero: "... in quesh tempi di avanzara dcniocra?ia. e posto che da ben un secolo è cominciata ta evolucione del ciclo democrático, non so comprendere come pensiate di mantencre una figura di rea lo spcciale o di un reato nobiie, riguardo al quale voi prevedetc e disciplínate il genere e la qualità delle armi, con le quali dcv'cssere commesso per essere considéralo tale ... Con quale diritto e con qtialc criterio giuridico voi distingüele oggidi anni nobili da armi non nobili? .." (APS, 1888,2236, 13 nov ). 130 L'opinione di Cairata è condivisa anche da Carfora: ... i costuim dei tempi nostri e il principio della eguaglianza civile, omiai riconosciuto come base della societá cristiana, non anuiiettono che nel 286 ACTA fflSTRIAE • 8 - 2000 ♦ ! (IX.) Danida KOZZI c Mario DA PASSANO: UNO "SCADROSO ARGOMENTO":.... 243-TO4 1863 l'illustre giurista, affermando in generale chc "un buon códice deve procaeciare una certa proporzione fra la penalitá dell'omicidio in rissa, e la penaiitá deH'omicidio in duello", ma senza parifícarli completamente per le diffeTenze tra le due fattispecie, sostiene infatti che vi é "in molti casi (...) nel fatto una grande analogia ira il duello e la rissa", che "spesso i duelli istantaneamente concordad e combattuti non sono chc risse, consúmate alia foggia dei gemiluomini; spesso le risse sono duelli alia foggia del basso popolo", che "alia essenza del duello niente importi la qualitá dello strumento, o la condizione personale dei combattenti; purché vi sia determinazione spontanea di battersi per ambo i latí, ed accordo sull'arme", che "nou possono oggidi introdursi idee aristocratiche in un códice penale. L'idalgo e il mulattiere devono essere uguali in faccia alia legge, e in ambedue si deve rispettare il sentimento dell'onore" (Carrara, 1870-1877, III, I91-192)1?i. Che comunque il fenomeno sia tutt'altro che secondario, to dimostrano da un lato la frequenza dei duelli e dali'altro la loro sostanziale impunitá, nonostante la mítezza delle pene previste dal códice sabaudo del 1859132. duello si intendano distínzioni in ragione delle armi scelte dai combattenti e delle loro condizioni sociali. Cosicché si avra oggi un duello, quando ne ncotrano le allre condizioni giuridiche, anche in una pugna comballuta tra plebei della piO abbietta conrlizione e con armi volgari. Ora questa fonnula comprensiva a noi pare che si riscontri nella univcrsalitá delle norme, secondo fe quali vien regolato 10 scontro c nella lealta delle condizioni, a cui viene sottoposto .." (Corfora. 1899-1902, 1168). 13! Cantara ricorda in proposito che quindici anni prima a Livomo due marinai greci si erano sfídati al coltelfo, si erano battuti ed uno era slato ucciso e che egli aveva difeso con successo l'omicidu davanl! alia Corte regia di Lucca, sostenendo appunto che si era írattato di un duello: il marinaio era stato condannato a sei mesi di carcere "secondo la giurisprudcnza toscana di qucll'epoca, che alia uccisione in duello applicava la teoría dell'eccesso di difesa". Anche nel suo Programme Carrara non manca di sostenere che "... la «ozionc del duetlo si é emancípala da tante pastóle di persone, di armi, di lempo e di modo, e si é costm¡ta sopra un concetto principalmente ideológico ..." e che "... tutta la esxenziahtá del duello sta nel precedente accordo, e riel fine di faisi privatamente giustizia, invece d'impetraria dai tribunal), Ogni altra malerialilá accessoria i una contingenza che non tiene alia essenzialititspeciale diquesto reato ..." (Carrara. i890, 604-606) 132 Lacommissione di revisione del progetto del 1868 susteneva in proposito: "... II Códice del 1859 ha seguito la fiacchczza del belga, quasi (emendo meno i) reato, chc ¡a punizíone dei colpevoli. E la miiezza delle pene fece si che anche la pubblica potesii sí credesse autorizzata asupporre, che fosserD scritte nel Códice piuttosto per pudore della legge, che per fine di severa ed ef'íicace repressione ...". Ambrosolí aelia sua relazionc al progetlo del 1370 aggiungeva: "... Quanto al duello in se slesso, poi, 11 piogetlo. pur ammetlendo, come si e detto, un sistema d'attenuazione, si tenne pero ben lonlano dalla inconsulta benignita, o piuuosto rilassatezza del Códice sardo ... Quali conseguenze abbia prodotto questa debolezza deila legge, ognuno ío sa; e se ne convincerá ancor pü) considerando chc nel Véneto, dove vige il Códice austríaco che punisce il duello severamente e persino (in caso di omitidlo) co) carcere duro da dieci a venti anni, il duello é un caso estremámente raro ed cccezionalc, mentre nel resto del regno 6 purtroppo assai l'requente .E anco» Zanardelíi nella relazione al suo primo progetlo sosleneva che esso "... abbandona il sistema d'improvvida tnitezza a cüí e infomsato il Códice penale del 1859 (...), che non fu forse ('ultima causa dell'aumentata frequenza di sift'alti reati ..." c in queüa al secondo aggiungeva che "... il códice del 1859 vigente nella maggioc parte d'Itaiia, e giustamente accusato da molti di comminare pene di tanta mitezza che é faciíe scambiarla per una 287 ACIA HÍSTRIAE • 8 • 2000 -1 (IX.) Daniel» FOZZt <¡ Mario I5A PA.SSANO: UNO "SCABROSO ARGOMF.NTO :.... 21J.J04 Quanio al primo punto, alcuni sostengono che negli anni sessanta si aveva almeno un duello aJ giorno (Dossena, 1861, 5-6: Scaglione, 1869, 5; Cariara, 1890, 628), un esperto in materia come Paulo Fanibri afferma che fra il 1859 c il 1866 i duelli in Italia sono stati circa iremila (Fambri, 1869, 13) e Lino Ferriani, sulla base delle cronache giornalistiche e di notizie prívate, ritiene che fra il 1886 e il 1895 se ne siano svolti oltre un migliaio (Ferriani, 434-435). Jacopo Geiü, giornalista, grande esperto di duelli, di rególe cavalleresche e di schcrma, sulla base di accurate rile-vazioni empiriche (sia puré con qualche approssimazione)133, compiute per incarico di Giovanni Bodio, che poi inserirá i risultati nella sfafistica ufficiale sulle cause di morte, calcóla che le medie annuali siano state di 276 per il 1879-89, di 116 per il 1890-1900, di 65 per i] 1901-10, di 45 per il 1911-15 di 2,5 per il 1916-18 e di 74 per il 1919-25 (Gelli. 1928, 17). In proposito va pero sottolmeaío chc ormai raramente I esito di questi scontri sul campo e letale o anche solíanlo realmente pericoloso134, non solo per ragioni tec-niche (largo uso della scjabola e scarso ricorso alia pistola e ancor piü alia spada, sostituzione poi della spada da terreno alia sciabola135, rególe dello scontro), ma anche perché spesso il duello non é che una messa in scena. tanto che qualcuno, riprendendo seriamente il paradosso di Dumas figlio su quelli chc chiamava duds dcrisionc. sicché a tale rilassate/za di pent in confronto di (¡telle siabilite rsc' codici anteriormente vigenti negli Slati italiani si vollc da taluni altribuire faumento del numero dei duelli avvenuti nel nostro paese tlopo il 1859 " (Crivellari, 1884. 117. 125, 201; Relacione, 1877, 143). 133 Gelli pubbfica a piü riprese c con numerosí sggiomamenti i risukati rfetle sue indagini (Geiü. ¡892; 1894acb, 1896ae b, 1901; 1928) e avverte explícitamente che, pur essenda egli in qualche modo un ossetvatore privilegíalo, le cifre fomile non corrispondono teriamente alia reaiia, per il numero di conihatlimenli che rimangono comunque occultati, soprattullo in caso di militari. E ancora occorre tener conto che, grazie a vane forme di composizione, solo una piccota pane deíle "questioni d'onore" sfociano poi realmente in un duello (Hughes, 1997, 95.98). 134 "... Le perdí te non passarono il ccnlinaio ed io nevero tra queste i mutiláis e gH storpiati, senía di che qucsla cilia sarcbbe diminuila di quasi nove dccitnj perocché i moni non passano !a dozzina I^e feote guaribili in quimJtci g;omi saranno cerlamente qualche migliaio, chi lo sa? Chi ne puó avers tenuto conto? esse non francano davvero la spesa duna speciale statislica ..." (Fambri, 1869, 13), " .. il numero delle vittirne non sia nella proporzion; di una volta col numero dei dueüi combattuti Diventano sempre piii rari i veri duelli all'ultimo songue, i veri dueili micidiali, e quando si ha da deplorare una cataslroíe, piü che alia volonls dei combattenit, cjii é da atlribuirsi o al caso, o all insipienza dei testirnoni. o all'ignoranza dei duellanli siessi nel inaneggiare delle armi, che forse furono loro messe in mano per la prima votta ..." (Levi, |903, XXVI). Secondo Fambri i circa Iremila duelli avvenuti fra il 1R59 e il 1866 avrebbero caúsalo una dozzina di moni e un'otlantina sarehbero stati "i mutilaticgli storpiati" (Fambri, 1869. 13), mentre seeondo Gelli i 3.918 combattuti fra i! 1879« il 1899 avrebbero prodotto 20 moni e 5 090 ferile gravi (Gelli, 1901) 135 "... con la prima si mira "alia france.se" alie parli piü avanzate del corpo dell'awersano, tirando a fordeüare: con la steonda occorre farsi sollo misura e spesso a breve misara per eolpirc, andando ü fondo. Ma di ció non dobbiamo laroentarci; la scherma e ia spada sia terreno hartno risparmiato molte vite ..."(Gelli, 1928, 17). 288 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ■ 1 (IX.) Daniel» FOZZ1 c Mario DA PASS ANO: UNO SCA8ROSO ARCOMCNTO":... 7AÏ-VH ACTA HISTRIAE • 8 * 2000 • 1 (IX.) Daniela F0Z2I e Mario DA PASSANO: UNO SCABROSO ARGOMENTO":...,243-304 apéritifs, visto i'uso di andaré poi a pranzo assieme (Dumas, 1888), sostiene che occorrerebbe applicare rigorose sanzioni solíanlo contre questi duelli combattuti pour ht galerie13. 292 ACTA HISTRIAE • 8 • 2000 ♦ 1 (IX.) Daniela FOZZ1 c Maria DA PASSANO UNO SCABROSO ARGOMENTO":.... 243-304 Laseduta inauguróle del Parlamento italiano nel 1873 (Italia moderna, Milano 1982). vieta agli iscritti di battersi e di partecipare a duelli (Ferriani, 1897, 427) e anche m Italia comineiano a sorgere delle associazioni contro il duello, su iniciativa so-prattutto del cattolico Füippo Crispóla (Manzi, 1932, 253)143. Sopratmtto peró emerge chiaramente come, nei confronti di una pratica tanto diffusa, l'atteggiamento del lcgislatore sia tutto sommato abbastanza ambiguo. Se é vero infatti che, salvo qualche eccezione, tutti concordano nel ritenere il duello un 143 La prima riunione del comitato centrale della Lega italiana contra il duello, imitolata al generale Ettore Perrone di S. Martino, si tiene a Roma, nella biblioteca del palazzo Doria Pamphili, il 20 dicembre 1802 e viene aperla da una relacione di Crispoiti; fauno segueitte si sviluppa anche una polémica fra "L'liatia reale" e "II Capitan Fmcassa", perché quest'ultimo giornale, otgano ufficioso di Zanardelli, aveva motívalo ta non adesione alia Lega intemazionale antiduellistiea nnicamente col falto che si trattava di un'iníziativa clericale (Levi, Gelii, 1903, 477-47S); nel 1907 if comitato centrale della Lega presenta ai ministro di grazía c giustizia un voto, in cu t si auspicia che "... la magistratura italiana riconoscendo la giustizia c la necessita di daré una valutaüione sempre piíi elevata ed effettiva all unore dei cittadini, prenda ad applicare il códice penaíe netl'inlerezza del suo rigoroso e moderno spirito ..." (Notiziario, 1907). Tuttavia sccondo altri giá nei 1848 esistevano six-icla aniiduellistjche a Mantovae Venezia (Malenza, 1871). Sulla figura di Crispolli, che pubblica anche un romanzo sul lema (Crispoiti, 1898) v. Albertazzi, 1984. 293 ACTA HISTR1AE • 8 ■ 2000 • i (IX.) Danicla FOZZT i- Mario DA PASSANO; UNO "SCABROSO ARGOMKNTD-:.... 243-JW auo da perseguire penalmente, solo per alcuni si tratta di un reato partícolarmentc grave; prevale nettamente la tendenza a considerarlo appunto un reato sut generis, un caso particolare, nel provvedere al quale occorre tener conto deil'opiníone pubblica e del fatto che coraunque le sue motivazioni sono in qualche modo non riprovevoli, in quanto fondale sul senso delíonorc, per quanío malinteso; perció, dopo un trentennio in cui le discussioni in proposito sono fra quelle piü lunghe e vivaci. anche le soluzioni finali adottate nel códice ZanardeM, pur meno miti rispetto a quelle adottate nel 1839 e ancor piü nel 1859, non sono certo eccessivamente severe. Né puo essere altrimenti. se si pensa che, como fa giá rilevare il senatore Chiesi nel 1875, "si sono visti in Italia aiti funzionari ed uomini politici passare dal terreno del combattimento a disetttere nelle aule parlamentar» leggi e provvedimenti di ordine pubblico e d'intercsse generale" e che su 14 domande di autorizzazione a procederé per duello presentate alia Camera sino al 1887, "12 rimasero sepolte nell'Ufficio Céntrale e per le due che vennero innanzi alia Camera venne deliberáis la sospensiva"144, cosi come del resto viene adottata la sospensiva (relatore Nocito) per altre dodici richiests di autorizzazione a procedere presentate nel 1892 (Gelli, 1928,26)145. Del resto, come segnala anche Pierantoni nel 1888 (APS, 1888, 2353, 14 nov.), fra i patrocinatori del Códice cavaüeresco italiano pubbiicato dal generale Achille Angelini146 figurano fra gli altri i senatori Acton, Assanti, Bertolé Víale (alíepoca ministro della guerra), Cialdini, Corsiní. Corle, Longo, Moliterno, Negri di St. Front, Pallavicini di Priolo, Pisanelli, Pierantoni, Ricasoli, Sacchi e Torre e i deputati Arbib, Baratieri, Borromeo, Canevaro, Chiala, Conti, Corvetto, Di S. Giuseppe, Ginori-Lisci, Pianciani e Torrigiani (Angelini, 1888, 3)147; e infine, anche senza ricorrere al solito esempio di Felice Cavallolti, ucciso da un altro deputato, Ferruccio Macóla, nell'ennesima "partita d'onore" sostenuta148, precedenti anche illustri non ne man-cano: lo stesso Cavour si era batluto con il deputato nizzardo Avigdor nel 1850, c. 144 I due casi a cui si fa rifen mentó sono le richieste con tro Cavour e Avigdor (18 maggio 1850) e conlro Dotlo (26 gennaio !S85): Mancini, Galeotli, ¡887, 540.544. f45 Jucopo Gelli pubblica in proposito anche alcuni ártico!i su "La scherma italiana" (Gli onorevoli colpevoli di ducllo; I deputati rei di duello; 1 duelli del deputati processandi): Levi, Gelli, 1903. 146 Sulla figura di Angelini cfr. Adamoli Castiglioni Branda, 1900 e Barsalt, 1961. ¡47 Paulo Fatnbri, dalle pagine della "Gaxzetia di Vcnezia", sosteneva pero che molli nonti, a cominciare dal suo, crano stati inscriti senza consenso, anche se fra te sue stesse cavte eta consérvala una copia dellc bozze del Códice invialagli evidentemunte per avere il suo parere: Levi, Gelli, 1903, ! 80. 148 Lo stesso Cavallolti, auiore anche di una poesía intitoiata It duellhla. o la enmone di Truffaldino dal pie' fermo (Cavallotti, 1873, 345-348), si era precedentemente battuto anche con aliri deputati o uomini di governo o li aveva sfidati (Arbib, Corvelto, Arnaboldi, Lefebvre di Balzorano) (Gelli, 1928, 329-347), ma anche números* altri uomini politici piü o meno noti si batlono (come Indelli e Sonnino, Nicotera e Lovito, Barzilat e Mocenni, Leali eCalluppi, Galli e Marescalchi, Franchelti e Prinetti) o si sfidano (come Garibaldi e Cialdini, lo stesso Garibaldi e Sansfront, Crispí e Bixio) (Gelli, ¡928,93-103; Levi, Gelli, 1903,485-488) 294 ACTA H1ST.RIAE • 8 ♦ 21)00 »1 (IX.) Oaniola KOZ/J c Mario DA I'ASSANO; UNO "SCABROSO ARGOMHNTO":.... 243-304 come fa rilevarc il senatore Pantaleoni riel 1875, con Rattazzi ha duellato Minghetti, cíoí; proprio il presidente del Consiglio di cui é ministro Vigliani, autore di un progetto di códice penale che vorrebbe puniré í duelianti anche con la sospensione dai pubblici uffici. Giustamente, almeno in questo caso, il barone Levi osservava: "Come credere alia grande effieacia delle pene contro i duelianti, quando gli stessi legislatori, i quali hanno volato le disposizioni contro quel delitto, non dubitano alia prima occasione, neüa quale credono in giuoco il loro onore, di ricorrere a quel mezzo per sciogliere le loro questioni persone!i? E per di piü poi la Camera nega l'autorizzazione a procedere quando eccezionalmenle le si richiede ii pennesso di potere intentare un processo contro un deputato che si é battuto in duello" (Levi, 1903, XXVII1-XXIX). "KOČLJIVA TEMA": VPRAŠANJE DVOBOJA V ITALIJANSKI KAZENSKI ZAKONODAJI (1786-1889) Da,riela FOZZle Mario DA PASSANO Univerza Sassari, Oddelek za zgodovino, IT-07100 Sassari, Viaie Umberto l, 52 POVZETEK S širitvijo razsvetljenskih idej in z razvojem postopka sestave kazenske zakonodaje, so v drugi polovici 18. stoletja začeli dojemati občutek časti kot negativni predsodek in vedno bolj se je uveljavljala zamisel o državnem monopolu pri upravljanju pravice (in torej nedovoljenosti kakršnekoli oblike samozaščite). Od tod tudi začetki razprav kako naj bi se dvoboj kazensko obravnavalo. V zvezi s takimi problemi, je med 18. iti 19. stoletjem doktrina obdelala zelo različne, vedno bolj razčlenjene odgovore, ki se nato odražajo na sprejemanju različnih kriterijev pri reševanju problema, ter na razpravah, ki se razvijajo med pripravljalnimi deli. Že prvi poskusi sestave kazenske zakonodaje v Italiji nudijo zelo različne rešitve. Tako »> leopoldinskem zakoniku (1786) ni nobenega posebnega predpisa medtem, ko je v italskem načrtu (1806) dvoboj natančno obdelan, neapeljski zakon iz leta 1808 pa upošteva samo smrt v dvoboju. Poglejmo še dva zgleda, ki sta kasneje vplivala na razvoj italijanskega zakonika: avstrijski in francoski. Prvi (1803) obdela temo v posebnem poglavju in ga ponovno obravnava v delu, ki govori o umorih (tako kot tudi v jožefovem zakoniku iz leta 1787 in nato v tistem iz leta 1852), medtem ko drugi 295 ACTA HISTRIAE • 8 • 204)0 • 1 (IX.) Dnnicin FOZZI c Mario DA PASSANO: UNO "SCABROSO ARGUMENTO": ... Z4.V3W ne vsebuje nobenega posebnega predpisa. V obnovljenih italijanskih državah tudi zakoniki, ki se zgledujejo po napoleonovem, samo neapeljski (1819) uporabi enako rešitev, medtem ko parmski (1820) in sabaudski (1839 in 1859) izrecno kaznujeta dvoboj, tako kot tudi estenski (1855), ki se zgleduje po avstrijskem zakoniku, ter toskanski (1853) in papeški (1832) ki so bili obdelani na bolj neodvisen način. Po politični združitvi Italije, v obdobju tridesetih let. po katerih je prišlo tudi do poenotenja zakonodaje na kazenskem področju, so v številnih zaporednih načrtih obravnavali dvoboj kot posebno kaznivo dejanje, a so predlagane rešitve ponovno Zelo različne, ter odražajo različna znanstvena mnenja. Gre zsi velik problem, kajti po združitvi je število dvobojev (ki so sicer dokaj nenevarni) zelo veliko, ti pa so praktično nekaznovani, kar je javnost še podprla, ker ni izrazila svojega neodobravanja s tem v zvezi- To razlaga obnašanje sestavljalcev zakona, ki teži predvsem k izogibanju prehudi strogosti . kar je določeno tudi s tem da gre za ljudi, ki so pogosto del iste kulture in istega socialnega sloja kol tisti ki sodelujejo v dvoboju. Ključne besede: etika, čast. kodeks časti, zakonodaja, dvoboji, Italija, 18. stoletje FONTI E BIBLIOGRAFIA Abignente, F. (1898): Il duello. Brescia, Tipografía Editrice (2a éd.). Ad a mol i Castiglioni Branda, A. M. (1900): Cenni biografici del générale Achille Angelini. Firenze, Locscher. Albertazzl, A. (1984): Crispoiti, Filippo. In: Dizionario biográfico degli Italiani, XXX. Roma, Istituto délia Enciclopedia italiana, 813-818. Angelini, A. (1888): Códice cavalleresco italiano. Roma, Eredi Vercellini (3a éd.). 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Roma, Tipografía della Camera dei Deputati. Relazione della commissione speciale (1888): Senato del Regno. Document!. Legisl. XVI. Sess. 2a. N. 96A, Relazione della commissione speciale composta dei senatori Vigliani, près., Ghiglieri, vicepres., Puccioni, segr., Auriti, Bargoni, Calenda, Canonico, Costa, Deodali, Errante, Eula, Majorana-Calatabiano, Man-fredi, Paoli e Pessina Sul disegno di legge che autorizza il Governo del Re a pubblicare il Códice penale per il Regno d'Italia già approvato dalla Camera dei Deputati c preséntalo al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardeili) nella tomata del 14 giugno 1888 ... Parte Seconda. Relatore Senatore Canonico ... s.n.t. Riforma (1786): Riforma della legislazione crimínale toscatia. Firenze, Cambiagi. Rousseau, J. J. (1959-1969): Œuvres complètes. Paris, Gallimard. RRC (1833): Risposte della Regia Commissione di legislazione aile osservaziom dei Senati e della Camera dei Conli sul progetto di códice penale. 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