Grazia TATO* Gli archivi privati in Italia * Direttore Archivio di Stato di Trieste TATO, Grazia, Private Archives in Italy. Atlanti, Vol. 17, N. 1-2, Trieste 2007, pp. 123-133. Original in Italian, abstract in English, Italian and Slovenian An overview is given about the present situation, the management, the protection and the legislation regardingprivate archives in Italy. Their different types arise many questions, and the richness of the documentation stored in them forces to the best attention possible to their preservation and availability. Questions: - the diffusion andfragmentation on the territory of private archives, many of them being very small but extremely significant for historical research; - the necessity of taking care of theirprotection, due to the extreme danger of loss; - the ongoing privatisation of many State institutions, that complicates and urges to intervene to safeguard these archives, under risk of being exclu-dedfrom the state protection because of their chan- - the extreme variety of the fonds and their scant organisation complicate the restoration of original order and the making of the inventories. Legislation: Italian legislation in the field has a very old and well structured tradition, positively maturede through the years. TATO, Grazia, Gli archivi privati in Italia. Atlanti, Vol. 17, N. 1-2, Trieste 2007, pp. 123-133. Si presenta unapanoramica della situa^ione, della gestione, della tutela e della legislazione in Italia in merito agli archivi privati. La loro diversificata tipologiapone moltepliciproblemi e la ricchezza delle fonti conservate impone la massima attenzioneper la loro salvaguardia e frui- Archivio privato e un complesso di documenti prodotti o ac-quisiti da un soggetto privato durante lo svolgimento della propria attivita. Ma la diversita istituzionale e archivistica che caratterizza gli archivi privati e molteplice e complessa. Una realta e infatti quella dell'archivio privato personale e fa-miliare di tipo tradizionale, altra quella dell'archivio di impresa, dal-l'artigianato alla grande industria al commercio, altra ancora quella dell'ente pubblico o statale privatizzato. Tutta questa varieta rende particolarmente difficile il lavoro archivistico in tale settore. Nell'esigenza di sintesi che impone l'occasione, cerchero qui di fissare alcuni punti che mi sembrano di maggiore rilevanza. Problemi: la diffusione e frammentazione sul territorio di ar-chivi privati, anche molto piccoli quantitativamen-te, ma molto significativi per la ricerca storica; la necessita di provvedere alla loro tutela a causa • L'ar^chivioper^sonal^e manca, nella maggior parte dei casi, di struttura archivistica e di titolario; l'ordinamento originario, spesso di tipo fi-sico piu che scandito da classificazione e collocazione, risponde agli interessi professionali e di diversa natura del soggetto produttore, e segnato dalle vicende di vita e dai rapporti personali intessuti. La difficolta che pone l'inventariazione riguarda proprio la ricostruzio-ne totale delle vicende di vita e la comprensione degli interessi-guida e delle motivazioni soggettive che hanno portato a produrre l'archi-vio e a sedimentarlo. • Gli archivi nobiliari e domestici rispecchiano invece le vicende e le funzioni familiari e questo comporta che la produzione documentaria avvenga in modo piu articolato, strutturato e complesso per ri-spondere alle esigenze di un gruppo invece che di un singolo; tali archivi presentano, per contro, serie archivistiche ricorrenti e rispecchiano l'intreccio delle attivita e dei rapporti interni ed esterni al nu-cleo. • Gli ar^chivi di impr^esa sono sempre piu simili ad un archivio pubblico in quanto le esigenze di contabilita, produzione, promozione, ecc., in connessione con i mutamenti istituzionali (fusioni, cessioni, evoluzioni, ecc.) portano a produrre fondi documentari complessi,ma organizzati anche per garantire la reperibilita (o non reperibilita) della documentazione sia a fini operativi che fiscali. Il rischio qui e che non venga colto dal suo produttore il valore culturale dell'archivio che, esaurita la sua funzione pratica, venga brutalmente eliminato; tale pericolo e molto forte per le piccole imprese e minore per le grandi che hanno piu coscienza di se e del valore, anche promozionale, del proprio patrimonio storico. E' il caso di grandi imprese, come Barilla, Peroni, Olivetti, ecc., che hanno posto in essere strut-ture archivistico-museali-pubblicitarie di tutto rispetto e che hanno provveduto a riordinare e inventariare i propri archivi promuoven-done anche la pubblicazione. In questo grande ambito degli archivi d'impresa vanno ricompresi gli archivi bancari che sono di solito esemplari per la gestione, tenuta e valorizzazione delle fonti sia per la maggiore tradizione culturale, che per la conservazione di documen-tazione anche molto antica ereditata dalle istituzioni delle quali sono evoluzione, sia la necessita di rispondere non solo al fisco ma anche all'autorita giudiziaria. • Archivi degli enti privatiz^ati. Si tratta del frutto della recente massic-cia operazione di privatizzazione di enti pubblici e uffici statali che ha portato alla nascita di soggetti privati per evoluzione istituzionale di soggetti pubblici e statali. E il caso delle Ferrovie dello Stato, delle Poste, delle Aziende sanitarie, ecc. Questo fenomeno ha comportato molti problemi di conservazione e gestione e merita un momento di approfondimento archivistico e giuridico. Secondo la normativa italiana di archivi privati sono conside-rati proprieta privata, gli archivi statali sono beni demaniali e quelli degli enti pubblici patrimonio indisponibile. Ne consegue che, quando il soggetto produttore muta fisiono-mia giuridica, il suo archivio resta in parte demanio o patrimonio indisponibile e in parte diventa proprieta privata, (ma l'archivio e uno!), quindi per la parte demaniale deve essere versato nell'Archivio di Stato competente, per la parte privata resta presso il produttore. Inoltre, il recente Codice dei beni culturali e del paesaggio ribadisce che solo dopo la dichiarazione di interesse culturale,un archivio pri-vato diviene bene culturale vincolato e, pertanto, ove questa dichia-razione non pervenga tempestivamente, il proprietario potrebbe li-beramente e legalmente disporre del suo patrimonio archivistico anche distruggendolo. Lo Stato italiano che vuole tutelare sia la propriety privata che il bene culturale-archivio, legifera in modo da operare piu tramite la sensibilizzazione dei proprietari e la valorizzazione del bene che con l'imposizione della norma e l'autorita. Questo si-gnifica intervenire concedendo contributi per restauro, inventaria-zione e conservazione, oltre che con sgravi fiscali per donazioni allo Stato di archivi di interesse culturale e per compensare le spese soste-nute dal soggetto proprietario per la migliore conservazione e valorizzazione del suo archivio. Un'azione "in positivo", dunque, che renda il proprietario consapevole e orgoglioso del valore del proprio archivio in modo che questo sia sentito come bene prezioso da tutelare e non come un peso molesto di cui disfarsi. Si tratta di costruire una rete "morale" di sicurezza che, nel lungo periodo, dovrebbe dare frutti migliori di quelli prodotti da una normativa costrittiva e sanzionatoria. Si riporta qui di seguito una selezione degli articoli relativi agli archivi privati del testo normativo, anche nell'auspicio che si possa pervenire, tramite un proficuo confronto internazionale, a pervenire del pericolo cogente di dispersione; la privatizzazione in corso di molti Enti pubblici e statali rende complicata ed urgente intervenire per salvaguardare gli archivi prodotti da tali Enti che, a causa della mutata natura giuridico-istituzionale delproduttore, rischiano di restare esclusi dalla tu-tela statale; la estrema diversita dei fondi e la scarsa struttura-zione di molti di essi creano difficolta negli interven-ti di riordinamento e inventariazione. Legislazione: La normativa italiana in merito e di antica tradi-zione, articolata e maturata negli anni in modo TATO, Grazia, Zasebni arhivi v Italiji, Zv. 17, Št. 1-2, Trist 2007, str. 123-133. Avtorica predstavlja sumarni pregled trenutne situacije zasebnih arhivov, njihovo vodenje, zaščito in pravo veljavnost v Italiji. Zasebni arhivi postavljajo nekatera vprašanja, kajti bogastvo dokumentacije postavlja tudi posebno pozornost za njihovo obravnavanje. Vprašanja se nanašajo na: 1. razpršitev in razdrobitev področja, kjer se nahajajo zasebni arhivi (nekateri so majhni, toda zelo pomembni za znanstven 2. potrebnost zaščite zasebnega g 3. privatiziranje vedno večjega števila državnih ustanov, kar bo v prihodnje zelo pomembno, še posebno z zakonodajnega vidika; 4. posebna različnost fondov in njihova nezadostna organiziranostpostavljata številna vprašanja resta-vriranja originalne organiziranosti in sestave inventarjev. ad una legislazione che, almeno a livello europeo, sia unitaria. Appendice legislativa Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 del-la legge 6 luglio 2002, n. 137. Parte Prima Disposizioni generali Art. 1. Principi. (Omissis) 1. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. Parte Seconda Beni culturali TITOLO I Tutela Capo I Oggetto della tutela Art. 10. Beni culturali. (Omissis) 1. Sono altresi beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13. (Omissis) b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rive-stono interesse storico particolarmente importante. Art. 13. Dichiarazione de^l'inter^esse cultur^al^e. 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. (Omissis) Art. 14. Procedimento di dichiarazione. 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di va-lutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonche l'indicazione del termine, co-munque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di even-tuali osservazioni. (Omissis) 6. La dichiarazione dell'interesse culturale e adottata dal Ministero. Art. 15. Notifica della dichiarazione. 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e notificata al proprieta-rio, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e trascritto, su richiesta del soprin-tendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni suc-cessivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Art. 16. Ricorso amministr^ativo avver^so la dichiar^azione. 1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 e ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Re-pubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Capo II Vigilanza Art. 18. Vigi^anza. 1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. (Omissis) Art. 19- Ispezione. 1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Capo III Protezione e conservazione Sezione I Misure di Protezione Art. 20. Interventi vietati. 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi non possono essere smembrati. Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione. 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con suc-cessiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quan-to previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi priva-ti per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche di archivi di soggetti giuridici privati. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e preventivamente denunciato al so-printendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo prescrivere le misure necessarie perche i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e soggetto ad autorizzazione. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e subordinata ad autoriz-zazione del soprintendente. 5. L'autorizzazione e resa su progetto o, qualora sufficiente, su de-scrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo contenere prescrizioni. Sezione II Misure di conservazione Art. 30. Obblighi conservativi. (Omissis) 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita e di ordinarli, nonche di inventa-riare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affa-ri esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assogget-tati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13. Art. 32. Inl^erventi conservativi imposti. 1. Il Ministero puo imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazio-ne dei beni culturali ovvero provvedervi direttamente. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4. Art. 43. Custodia coattiva. 1. Il Ministero ha facolta di far trasportare e temporaneamente cu-stodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29. Art. 44. Comodal^o e deposito di beni (ultur^ali. 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministra-zione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della col-lettivita, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rap-presentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e pur-che la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 2. Il comodato non puo avere durata inferiore a cinque anni e si in-tende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. 3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodan-te. Le relative spese sono a carico del Ministero. 4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. 5. I direttori possono ricevere altresi in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito. Sezione III (Omissis) Capo IV Circolazione in ambito nazionale Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione Art. 59. Denuncia di tr^asferimento. 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia e effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della destinazione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sen-tenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non con-cluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il egatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva ri-nuncia, ai sensi delle disposizioni del codice civile. 3. La denuncia e presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. 4. La denuncia contiene: a) i dati significativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati significativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferi-mento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventua-li comunicazioni previste dal presente Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni pre-viste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. Sezione II Prelazione Art. 60. Acquisto in via di prelazione. 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la re-gione o altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facolta di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 2. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effet-tuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 3. La determinazione del terzo e impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita. 4. La prelazione puo essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Art. 61. Condizioni delalapr^el^azione. 1. La prelazione e esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 59. 2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardiva-mente oppure risulti incompleta, la prelazione e esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costi-tutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4. 3. Entro i termine indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione e notificato all'alienante. La proprieta passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. 4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante e vietato effettuare la consegna della cosa. 5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facolta di recedere dal contratto. Art. 62. Procedimento per la prelazione. 1. Il soprintendente ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da immediatamente comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita a livello nazionale con descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. 2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predi-sponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finan-ziaria della spesa. 3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne da comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia mede-sima. La proprieta del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. 4. Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia mede-sima. Sezione III Commercio Art. 63. Obbligo di denuncia dell'altivita commer^dal^e e di tenuta del registro. Obbli-go di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti. (Omissis) 4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonche i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobi-liari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, en-tro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente puo avviare il procedimento di cui all'art. 13. 5. Il soprintendente puo comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interes-se storico particolarmente importante. Capo V Circolazione in ambito internazionale Sezione I Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale Art. 65. Uscita ^efinitiva. (Omissis) 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e soggetto ad autorizzazio-ne, secondo le modalita stabilite nella presente sezione e nella sezio-ne II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubbli-ca. (Omissis) b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale. (Omissis) Art. 66. Uscita temporanea per manifestazioni. 1. Puo essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Re-pubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a) e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita e la sicu-rezza. 2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblio-teca o di una collezione artistica o bibliografica. Art. 67. Altri casi di uscita tempor^anea. 1. Le cose e i beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a) e 3, possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: (Omissis) c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di con-servazione da eseguire necessariamente all'estero; d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocity e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non puo essere, comunque, su-periore a quattro anni. (Omissis) Capo VII Espropriazione Art. 95. Espr^opriazione di beni cultur^ali. 1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita, quando l'espropriazione ri-sponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tute- la ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. (Omissis) TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo III Consultabilita dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza Art. 122. Consultabilil^a d^ei d^ocumenti ^egli ar^chivi e tul^ela dell^a riservatezza. 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli enti pubblici territoriali nonche di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'art. 125, rela-tivi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche i dati relativi a provve-dimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare. (Omissis) 3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprieta privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilita di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, cosi come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione e altresi operante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si trat-ti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per titolo di acquisto. Art. 123. Ar^chivi di Stato e ar^chivi storici c^egli enti pubblici. 1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita degli atti di archivio riservati, istituita presso il Mi-nistero dell'interno, puo autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione e rilasciata, a parita di condizioni, ad ogni richiedente. 2. I documenti per i quali e autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e reso dal soprintendente archivistico. Art. 126. Protezione di dati personali. (Omissis) 3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali e assoggettata anche alle disposizioni del codice di deonto-ogia e di buona condotta previsto da la normativa in materia di trat-tamento dei dati personali. Art. 127. Consultabilita ^egli ar^chiviprivati. 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di documenti dichiarati ai sensi dell'art. 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secon-do modalita concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso. 2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'art. 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condi-zione di non consultabilita ai sensi dell'art. 122, comma 3, e 126, comma 3. 3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'art. 13, si applicano le disposizioni di cui agli artico-li 123, comma 3, e 126, comma 3.