Prezzo Lit. 15’— V BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina 4 luglio 1946. Anno 1. - No. 13 CONTE 87. Decreto sull’apporto delle imprese industriali del legno spi territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno a profitto del »Fondo per la Ricostruzione« della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. 88. Decreto sulla prevenzione degli incendi nei boschi. 89. Decreto concernente la modifica sul decreto sulle abita- NUTO: zioni e sui locali di affari e sulla provvisoria sistemazione degli affitti del 2 gennaio 1946 (Bollet. Ufficiale N. 6). 90. Decreto sull’allevamento obbligatorio del bestiame. 91- Decreto sulla determinazione e sul controllo dei prezzi. Avvisi ufficiali. 87. Decreto sull’apporto delle imprese industriali del legno sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno a profitto del »Fondo per la Ricostruzione« della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Tutte le aziende industriali del legno sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno sono tenute a corrispondere la imposta del 5% per il »Fondo per la Ricostruzione« presso la Delegazione del CRLN. Quest’imposta viene riscossa in tutti i casi di vendita (di maggiore o minore entità) di qualsiasi specie di legno tagliato, squadrato o tondo o degli altri vari prodotti del legno, effettuati daìl’l. Vili. 1945 sino al 31. V. 1946. Per le vendite effettuate dall’l. VI. 1946 in poi si riscuote l’imposta del 3% per il »Fondo perda Ricostruzione«. Art. 2 L’imposta di cui l’art. 1 viene accollata a tutte le imprese statali, parastatali, consorziali e private ed ai negozi che si occupano della produzione e del commercio del legno tagliato, squadrato o tondo e di tutti i rimanenti vari prodotti finiti del legno. Art. 3 Quest’imposta viene corrisposta una volta. Il versa-mente dell’imposta deve apparire dalle fatture compilate su due copie (originala e copia). Per ie vendite eseguite a mezzo di intermediari (Commerciodegno, UIVOD), l’imposta non può essere di nuovo riscossa se è dimostrato che è. già stata corrisposta. Art. 4 L’imposta di cui questo decreto va versata alla sezione per le finanze di quel Comitato distrettuale di LN, dove avvenne la vendita, che confermerà sulla fattura l’effettuato versamento dell’imposta. Le sezioni per le finanze dei Comitati distrettuali di LN sono in dovere, di tenere una speciale contabilità .intitolata »Fondo per la Ricostruzione« e trasmettere ogni 15 giorni le somme versate alla Banca Economica per l’Istria, Fiume ed il Litorale Sloveno, filiale di Ajdovščina, a profitto del »Fondo per la Ricostruzione« della Delegazione del CRLN. Ari. 5 Il relatore per l’industria della sezione economica ed un membro della sezione per le finanze del Comitato esecutivo distrettuale di LN si autorizzano a controllare cumulativamente, acchè le imprese regolarmente ed in ordine osservino le prescrizioni del presente decreto ed hanno il diritto di prender visione di tutti i registri commerciali e delle corrispondenze. Art. 6 Le falsità in denuncia tributaria e le irregolarità nel pagamento della imposta e tutte le trasgressioni a questo decreto si puniscono ai sensi del decreto sulle trasgressioni e sulla procedura amministrative-penale, pubblicato dal Bollettino Ufficiale N. 5. Art. 7 Il presente decreto entra .in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 5 giugno 1946. Il Capodipartimento per l’industria e le miniere e la sezione per l’industria del legno: Il Delegato: Dušan Keber m. p. France Perovšek m. p. 88.' Decreto sulla prevenzione degli incendi nei boschi La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per -il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente decreto. Art. 1 Fer fuoco o comunque accendere il fuoco nel bosco è proibito. Le persone che per giustificato motivo devono trascorrere più .tempo nel bosco (i lavoratori forestali ed altri) possono in seguito a reale necessità far fuoco solo in luoghi stabiliti e ciò con tutte le misure di precauzione. Chi fa fuoco è tenuto a controllare il fuoco ed a spegnerlo completamente, prima di lasciar il posto, con acqua o terra. In periodo di siccità l’autorità competente può vietare ogni appiccar di fuoco nel bosco ed all’infuo-ri di esso per un perimetro di 50 m, sul fondo carsico per È vietato gettare o deporre tizzoni non spenti o fiammiferi accesi nel bosco od all’estremità del bosco ed è vietata l’accensione di alberi bituminosi. Le associazioni alpinistiche devono avere analoghi avvertimenti nei rifugi alpini. Art. 3 , L’accensione in luoghi di taglio, brulli e pianeggianti o all’estremità del bosco è ammessa solo in tempi assolutamente quieti ed umidi colla condizione che il luogo all’estremità del bosco sia ripulito, affinchè il fuoco non possa espandersi nel bosco. Art. .4 Chiunque avvisterà nel bosco o nei pressi del bosco fuoco non spento, dovrà immediatamente spegnerlo. Se ciò non potrà fare da solo, dovrà informarne il presidente del Comitato locale di LN, gli organi forestali, il possidente del bosco ovv. i di lui dipendenti oppure la più vicina autorità civile o militare. Art. 5 delle persone presenti, perchè sorvegli tanto tempo fino a che non sarà eliminato ogni pericolo di nuovo incendio. Art. ¡8 Se l’azione di spegnimento durerà più giorni, si dovrà provvedere affla sostituzione degli spegnitori. Per l’approvvigionamento e l’alimentazione di quelli che operano già da tempo è tenuto a provvedere il possidente ovvero l’amministratore del bosco. Per 'tutti 1 danni causati dall’incendio è responsabile colui che ha causato l’incendio. Se l’incendio è stato causato da pastori o da operai ingaggiati s’intendono responsabili questi ed i loro padroni o datori di lavoro, nel caso che non li abbiano sufficientemente controllati. Art. 9 Chi fa fuoco nel bosco o entro 50 m dal limite del bosco senza l’autorizzazione del competente organo' forestale, chi fa fuoco nel bosco o fuori dei luoghi concessi ed abbandona del fuoco non spento nel bosco, chi non spegnerà l’avvistato fuoco nel bosco o non ne avviserà i. vicini, gli organi forestali ed i possidenti del bosco, chi non risponderà alTappelo per lo spegnimento deH’incend'io nel bosco ovvero che non giustificherà la sua mancanza o che non vorrà mettere mano allo spegnimento e non osserverà l’ordine del dirigente l’azione di spegnimento, verrà punito con multa in danaro fino a L. 20.000 o con lavoro forzato senza restrizione di libertà personale fino ad un mese. Chi fa fuoco nel bosco in periodo in cui è ciò particolarmente vietato (in periodo di grande siccità art. Il capoverso 4) verrà punito con restrizione di libertà personale fino ad un mese. Il personale addetto ai boschi, il presidente del Comitato locale di LN, ,il comandante la DP od il distaccamento militare od il possidente del bosco che sono venuti a conoscenza od hanno avvistato l’incendio nel bosco-, sono in dovere di radunare tutta la popolazione del circondario, perchè oollabori allo spegnimento deL l’incendio'. Tutti gli abitanti atti allo spegnimento dell’incendio devono rispondere alla chiamata ed accorrere in aiuto sul luogo dell’incendio coi necessari attrezzi (zappe, badili, mazze, accette etc.) e far di tutto perchè l’incendio venga al più presto domato. Il comando per lo- spegnimento verrà assunto- dal più anziano dei presenti organi forestali e in sua mancanza, dal presidente del Comitato locale di LN o dal suo sostituto, -dall’organo della difesa popolare o del distaccamento militare. Art. '6 Se l’incendio non può -essere domato in tal modo, il comandante la azione di spegnimento dovrà invocare l’aiuto di forze militari, rivolgendosi al Comitato distrettuale di LN, che .tale richiesta notificherà quanto prima alla Delegazione del CRLN — dipartimento per l’agricoltura e le foreste. Art. 7 \ Il presidente del Comitato locale di LN è tenuto ad informare dello incendio la più vicina stazione di DP e telefonicamente o telegraficamente il Comitato distrettuale di LN. Dopo lo spegnimento delTincendio, dovrà rimarene sul luogo un corpo di guardia composto da qualcuna Art. 10 Per il procedimento e la pronuncia di pene sono competenti i Comitati esecutivi Distrettuali di LN. Art. 11 Il presente decreto entra in vigore col giorno di pubbìlicazio-ne ne-1 Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 5 giugno 1946. Il Capodipartimento per l’agricoltura e le foreste: Il Delegato: Danilo Kuštrin m. p. France Perovšek m. p. 89. Decreto concernente la modifica sul decreto sulle abitazioni e sui locali di affari e sulla provvisoria sistemazione degli affitti del 2 gennaio 1946 (Bollet. Ufficiale N. 6) La Delegazione -del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’appro-vazio-ne dell’Amministrazione Militare deffl’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Nell’art. Il si depennano- le par-ole »con forza retroattiva dall!, gennaio 1946« e Tartioolo si modifica in: »11 presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.« Art. 2 II presente decreto ha forza legale daf giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 1 Ajdovščina 30 maggio 1946. Il Capo dipartimento per gli affari interni: Il Delegato: Alojz Ravbar m. p. France Perovgek m. p. 90. Decreto sull’allevamento obbligatorio del bestiame La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno .in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume i Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Chiunque possiede terreni agricoli è tenuto ad allevare tanti animali bovini, per quanto lo permettano le sue disponibilità di foraggio e di locali economici-. Art. 2 Tutti i proprietari di animali bov,mi-femmine -devono ogni anno condurre queste al riproduttore che dev’essere regolarmente licenziato. Gli animali-femmine che in seguito a malattia o ad altri difetti sono iniatti alla rigenerazione, sono esclusi da tale disposizione. L’inabilità dev’essere accertata e confermata dal veterinario distrettuale. Quale prova d’accoppiamento deU’animale servirà al proprietario il certificato emesso su formulario d’ufficio, dalla stazione di monta taurina. Art. 3 I comitati locali di LN dovranno compilare per ogni podere agricolo uno speciale piano economico, che dovrà contenere anche la produzione media annua di foraggio: a) sui campi di trifogli, b) sui prati artificiali, c) sui prati stabili, d) sui pascoli e siri seminativi (barbabiet-o-la, rape, paglia ecc.), e) il numero degli animali che potrà essere allevato in relazione alla produzione di foraggio. II locale Comitato di LN compila .il piano economico d’accordo col proprietario (possidente) e ciò su due esemplari di cui uno rimane archiviato e l’altro viene spedito al Comitato distrettuale di LN. Art. 4 Nessuno deve vendere per -il macello del bestiame senza che lo stesso sia stato precedentemente visitato dal veterinario distrettuale che dovrà accertare l’inabi-lità deU’animale aH’aìlevamento per causa di malattia. Art. 5 Il permesso per la vendita di bestiame bovino che va al macello dev’essere concesso dai Comitati- locali di LN, che non dovranno rilasciare tale permesso al ri- chiedente fino a che questi non abbia allevato quel numero e specie di bestiame, previsto nel piano economico. Art. 6 In casi straordinari i Comitati locali di LN possono permettere la vendita del bestiame per il macello in contrarietà alle prescrizioni di questo decréto, se la situazione sociale del richiedente sia tale, che questi ha impellente bisogno di danaro, oppure se Tanimale in vendita è di scadente qualità, se Tanimal-e con riguardo all’età non è renditivo, ciò che deve risultare per iscritto dal certificato del veterinario distrettuale e se nessuno vuole comprarlo. ’ Art. 7 I proprietari di prati e pascoli che finora non hanno allevato alcun bestiame e sono in condizioni .di cui i’art. 1 di questo decreto, devono immediatamente acquistare il corrispondente numero di bestiame non più tardi di 2 mesi dopo la prima falciatura. Le disposizioni di questo decreto valgono anche pe-r gli affittuari. Gli affittuari possono prendere in affitto tanti prati, pascoli ecc., per quanto abbiano la possibilità di utilizzare tutto il prodotto di foraggio nel terreno preso in affitto per l’approvvigionamento del loro bestiame. Art. 8 Tutte le trasgressioni a questo decreto verranno punite ai -sensi del decreto sulla repressione del sabotaggio economico de della speculazione. Art. 9 II presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovsc-ina 5 giugno 1946. Il Delegato: France Perovsek m. p. 91. - Decreto sulla determinazione e sul controllo dei prezzi La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base aU’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la- Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed aU’au'torizzazione del CRLN per i,l Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 - Presso il dipartimento del commercio e delTapprov-vigionamento della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno si istituisce la sezione per i prezzi. , Art. 2 Tutte le imprese produttive industriali ed artigiane e tutti i commercianti alTingr-osso sono tenuti prima di dare la merce al mercato a trasmettere -il calcolo dei prezzi di vendita per rapprovazi-one alla sezione per i prezzi. Tutti- i conti emessi da tali imprese devono essere corredati colla clausola di approvazione dei prezzi. La clausola dovrà contenere -il numero e la data della decisione in base alla quale sono stati approvati i prezzi menzionati nella fattura. / I conti devono essere firmati dal responsabile capoufficio ed essere spediti dalle imprese contemporaneamente alla merce. Art. 3 I commercianti al minuto devono da soli, con piena responsabilità, calcolare i prezzi della merce acquistata in base alle fatture, corredate colla causa d’approvazione dei prezzi e secondò le istruzioni che saranno emanate dalla sezione per i prezzi. Dopo tale calcolo di prezzi costóro devono immediatamente dare la merce al mercato e contemporaneamente notificare i relativi prezzi al Comitato Distrettuale risp. al comitato' urbano di LN. A tale notifica devono essere allegati un distinto, abbreviato calcolo e tutti i documenti accompagnatori. Per la merce destinata alla vendita al minuto che è stata acquistata in base a fatture non corredate dalle clausole d’approvazione, dev’essere presentato un pre-' cedente calcolo dei prezzi di vendita presso il competente Comitato distrettuale ovv. 'Urbano di LN. Tale merce non dev’essere data al mercato sino a che .il competente Comitato di LN non amanerà la decisione sul prezzo. Art. 4 Le disposizioni di cui l’art. 3 non valgono' per i casi in cui i prezzi di vendita al minuto sono fissati dal listino ufficiale dei prezzi oppure con un provvedimento della sezione per i prezzi. Art. 5 Tutti i venditori al minuto' devono avere nelle vetrine o nei locali di affari v'isibilemente indicati i prezzi di vendita ed esposti i listini dei prezzi approvati. Art. 6 Per prestazioni artigiane fisserà i prezzi la sezione per i prezzi mediante listini unitari. Art. 7 Dettagliate direttive sul modo di calcolo, di denuncia dei prezzi .e sullo ammontare del permesso guadagno saranno emanate dalla sezione per i prezzi. Art. 8 Le domande per l’approvazione .dei prezzi di vendita e gli allegati, le denunCie dei prezzi di vendita nel negozio- al minuto sono libere dii tasse. Per la decisione dovrà éssera versata ta tassa a norma della tariffa p. 7 della ordinanza sulle tasse. Art. 9 La trasgressione alle disposizioni del presente decreto-, il sorpasso dei prezzi fissati d’ufficio sono punibili ai sensi del decreto sull’illecita speculazione e sul sabotaggio economico. - Art. 10 Il presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdo'vsòina 25 maggio 1946. Il Capo-dipartimento per il commercio e 1’approvigionamento: Il Delegato: France Bernct m. p. Franee Perovsek m. p. Avvisi ufficiali Autorità giudiziaria Procedimelo per dichiarazione di morte Bartole Antonio- fu Marco e di Petronio Antonia, nato- a Piram© il 1 gennaio 1893 ed ivi residente, marittimo, faceva parte deirequipaggio- del motoveliero- »Nuovo S. Giacomo-« il giorno in cui il detto- -natante ITI settembre 19-43 veniva affondato nelle acque di Gravosa (Da-lmazia) a cause di un’azione bellica aerea. Essendo probabile che il sunnominato- sia deceduto durante il ricordato- fatto di guerra, iniziavasi su ricorso della moglie dello scomparso il procedimento per la dichiarazione di morte del Bartole Antonio e nominava-si allo stesso quale- curatore il compagno Novel Giuseppe, funzionario- presso questo Giudizio disltrettuale del popolo. Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darle a questo Giudizio oppure al curatore, non oltre il 31 luglio 1946. Decorso tale termine questo Giudizio-, previa assunzione dei- descritti incombenti istruttori, deciderà sul prodotto ricorso per dichiarazione -dii morte delBarto-le Antonio. Giudizio distrettuale del popolo in Capodistria 7 maggio 1946. Tiskala tiskarna Merkur v Ljubljani.