Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonaniento annui fiorini 5. Semestre in proporzione.— L' abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione. statuto tii vic iimle di B U J E. (Continuazione V. N, antecedente). Capitolo 64. di guelli che fanno oglio. " Qiialunque fara far oglio, sia tenuto e debbi dar al Daciario del Torchio per ogni centenaro, e lire otto d' oglio, dieci lire d' oglio, e le spese alli Torchieri secondo alla possibilita delli palroni clie fan 1'oglio, e non piu sotto pena di lire dieci de piccoli per ogni volta, che sara contrafatto, la meta dalla qual pena sia del Co-mun di Buje e 1'altra deli'accusatore; e li gia creduto; et haver debbino li Torchieri le misure a lor date peril Regimento, e per li Giustisieri, cioe 1'orna, e la lira giusta e segnata, sotto detta pena. Capitolo 65. di i/uelli, che devono andar alli confini. Ordiniamo, che ciascuno, che si dovera mandar alli cor.fini per occasione di qualche olfesa, sia tenuto e debba prestar e far una buona et idonea segurta de lire cin-quanta de pinc. di obbedir e star alli confini a lui dati, e se non prestera sia bandito dal Castello di Buje, e distretto finehe dara la detta segurta, e nientedimeno devi andar e star alli confini a lui dati et assegnati sotto pena della detta segurta per ogni volta che contrafara. Capitolo 66. di quelli che parano sospetti. " Similm.te ordiniamo, che ciascuno, che parera sospetto di mala vita, e conditione per il quale possi na-scere romore, scandolo, briga, sospitione, o sisma, sia tenuto dar una segurta a beneplacito et volonta del Signor Podesta. Capitolo 67. di chi dicono cose vane ovvero buggie de alcuno. u Se qualche persona dira o levera qualche nova o buggia ad alcuna persona per le quali possi nascere scandolo, rumore, ovvero briga sia condannato in L. 10 de picc. comun. Capitolo 6 S. di quelli che contrafanno alli precetti del Sig. Podesta. " Se per il Sig. Pod.ta sara comandato ad alcuna persona cho non dica ad altra persona vilanie o parole ingiuriose, o che non offendi alcuna persona, in detti, ovvero fatti, e che gli sia data segurta, o no, perche gli sia stato comandato come e detto, e quel tale al quale sara stato comandato, contrafatto caschi in tutta la pena del comandamento la qual pena in niuo modo possi es-serli minuita ovvero mittigata. Capitolo 69. che il cittadino per il Forastiero non si obbliglii senza licenza del Pod.ta. " Alcun Cittadino, ovvero habitante di Buje non habbi ardir ne si possi per Pavenire obbligar far pieg-giaria ovvero far o riportar alcuna sicurta per alcun Fo-resliero senza licenza del Pod.ta e se altrimenti sara fatto sii invalida. Capitolo 70. di quelli che lavano li pani ovvero f i-mondeze nela fonte. " Niuna persona sia di qualsivoglia sesso o eta habbi ardire di lavare panni ovvero imondezze in qualche fonte appresso Buje, ne far ovvoro pore qualche cosa sporca intorno detta fonte soto pena de soldi vinti de picc. per ciascuno che contrafara, e per ogni volta, la meta della qual pena sia de comun, e P altra dell'ac-cusator e le sia creduto. Capitolo 71. di quelli che pigliano danaro d'alcuno per lavorare. aQualunqmtorra danaro d' alcuno per lavorare,nel giorno pre.nesso ovvero ordinato non sara andato a lavorar a quello al quale Invera proinesso, paghi al comun soldi dieci de picc.; e facci il lavoro a quello al quale haverapro-messo, ovvero di subito restituisca li danari che avera ricevuto; se non potra pagar li detti dieci soldi de picc. star debbi per la pena tutto il giorno nella prigione di Buje. Capitolo 72. di quelli che comprano qualche cosa di mano del Comune. " Qualunque COmprera alcun mobile, o slabile, dalla mano del Comand., sia tenuto subito, ovvero nel med.mo giorno, che avera comprato, paga li Danari per li qualli havvera comprato sotto pena di L. 5 de picc. se quella vendita fose conditionata a quelli patti si debba os-servare. Capitolo 73. delli Forestieri, che abitano in Buje. 8 Qualunque forestiero che venira e stara nel Castello di Buje, e havera habilalo un anno, o piu sia tenuto subito far in comun le guardie, e tutte le altre fatlioni, come fanno Ii altri vicini, e sia teuuto e riceputo per vicino et habitante in Buje. Capitolo 74. della Doma trovata in adulterio. 8 Statuimo che se qualche Donna Moglie di alcun Cittadino ovvero hobitante in Buje vivendo il de;to suo marito, commettera, ovvero fara adulterio e di cio sara pubblica vocee farna ovvero appariramaniftstam.leaIReg.to, debi perdere la sua Dote ed altri suoi beni divenghino al suo marito, il quale ha patito tanto vergogna, et in-giuria e d.ta non possi ricever ne haver eosa alcuna di detti beni. Capitolo 75. che il Marito, e la Moglie sono come fratello e sorella. " Statuimo che ciaschedun matrimonio fatto e che si fara cosi nella Terra che distretto di Buje, ognun d' essi jugali devi essere come fratello e sorella, cioe comuni in tutti beni mobili ed immobili cosi dotalici cheadventici o chi s'quisteranno per essi jugali, o alcun de loro, durando il loro matrimonio secondo la consuetudine di Fratello c Sorella se quel matrimonio non sara fatto sotto altri pati e con-ventioni, e sotto alta consuetudine per publico instromento. Capitolo 76. del debito fatto avvanti il contratto del matrimonio. 8 Similmente ordiniamo che se quahhe persona d' un e 1'altro sesso havera fatto qualche debito avvanti il contratto del loro matrimonio, ed il marito con ia mogli sara come Fratello e Sorella, se il debito sara del marito si paghi quel debito deli beni del marito solamente ed il medemo dicemo daila donna se essa avvra fatto il debito avanti il contratto del suo matrimonio, che si havesse a pagare. Capitolo 77. che la Donna che ha marito, non possi obbligarsi ovvero alienar de suoi beni. 8 Alcuna Donna che ha maiilo non possi obbligarsi in alcun debito, ne vendcr ne donar ne permutar, ne in alcun alienar de suoi beni con carta, o senza carta, senza licenzae contento del suo Maiito ese facesse altrimenti, non vag i ne tenghi ipso jure, anzi sia irrito et invalido ec-cetto che per Testamento, e desposizione del ultima volonta, Capitolo 78. che il contratto fatto tra il marito e la moglie non vaglia. 8Niuno Contratto di debito di alcuna obbli-gazione fatto et havuto tra marito e la Moglie, o che si fari per 1'avenireetil quale si facesse fra loro dopo il contratto del loro matrimonio, vaglia, o tenghi, eccetto che la disposizione del'ultima volonta. Capitolo 79. che non si faci dirisioni consigniationi ovvero atienazioni de beni tra il Marito e Moglie. 8 Non si deve, ne possi far in alcun modo alcuna con-signiazione, o divisione o alienazioni tra il Marito e Moglie delli loro beni, se non per divortio della Chiesa, salvo se occorera per qualche occasione che alcun d'essi jugali non possi insieme conversare e questo sara ma-nifesto al Sig.r Pod.ta, alora il Sig. Pod.ta sforzi il marito a dar alla moglie, per il vito e vestito, soldi doi de picc. per ciaschedun giorno finche essa stara fuori della časa del Marito suo, ed in maggior o minor quantita secondo li parera secondo )e conditioni delli jugali, rimar.endo tutti i loro beni ad utilitii propria del Marito, finche la sua Moglie sara ritornata in časa ad habitar con il suo Marito in concordia con quello. Capitolo 80. del Testamenta della Donna che ha marito. 8 Ogni Donna maritata che vuol far testamento facci quel testamento alla presenza del suo Marito, ed almeno alla presenza de uno de suoi piu propinqui, che si po-trano ritrovare, inv.tati del suo marito e se per sorte il marito di quella Donna non si trovasse in Buje o non vo-lesse invitar alcuno a trovarsi presente a tal Testamento devi il Sig.r Pod.ta ovvero Regimento mandar alla detta donna unidoneo nuncio alla presenza del quale essa donna possi testar li suoi beni secondo la consuetudine fin' ora osservata. Capitolo 8 i. Che in ciaschun Testamento contralo de testamento sii presente ciiu/ue Testi}. 8 In ciascun Testamento e contrato de testamento sii presente il Nodaro publico, e cinque tesli-monij idonti ovvero piu di buona farna, e se altrimenti sara fatto non vagli quel testamento e niuna persona habbia ardire o presumi in modo alcun di contradir ad alcuna persona che vogli far testamento; o se per caso interdira al Nod.o che vuole scrivere, queltal inter-detto non vagli, ed il Nodaro per tal interdetto non lasci di scnver qual tal testament o, anzi scrivi quello secondo la volonta di quel, che vuol far testamento e sia lecito far a tutti celatamente ogni volta che vorra; 1'ultimo testamento si abbia sempro per fermo, in tutte lo cosepurche a detto testamento intervenghino il Nod.o pubblico, e cinque testi-monj idonei al meno. Capitolo 82. della successione de Padri che muorono senza testamento. "Se alcun del'un o del'altro gesso morirž senza far testamento li figli e figlie e tutte le persone di esso de-fonto disendenti, li qu«li non-sarano stali emancipati, suc-cedinonebeni d'esso. Nondimeno se esso defonto haveia ancora altri figli o figlie emancipati ovvero emancipate, et voranno avere la parte ne beni paterni, et materni siano tenuti a ridur tutti i beni loro nella emancipa-tione ovvero maritaggio insieme con li beni del-Padre ovvero madre talmente defonto e defonta, ed aH' hora li detti beni comunemente siano partiti tra essi Eredi intendendo delli boni salamenle che il Pa Ire e la Madre avevano nel tempo della emancipatione, o inaritaggio gia delti. Delli altri beni veramente acquistati per quelli doppo la emancipatione, o maritaggio, tal emancipato overo maritato non habbi cosa alcuna salvi nondimeno laraggione della propinquita. E se P emancipato ovvero maritato vora aver la parte nei beni paterni, e materni, come e detto, elegi la parte fra doi mesi seil sara in Buje, ovvero di qua di Venezia; e se il sara oltre le parti di Venezia debbi nel termine di mezzo anno doppo la morte del Padre ovvero Madre eleger la d.ta parte altrimonti passato il pred.o tempo no habbi parte alcuna, ne possi dimandar delle cose predette. Et s'intenda essar emaucipato ogni uno al quale sara stata data la dotte dei Padre ovvero Madre nel tempo che havera maritato. Capitolo 83. di quelli che sucedono alli Defunti ab inte-stato senza Figluoli. " Se alcun de un o 1' altro sesso morira senza far testamento, non essendo figliuoli, o altri da quello, o da quella discendenti, tutti li beni di quel tal defonto pervenghino alli Fratelli o Sorelle di qual defonto, se saranno di Padre o Madre. E se quel tale defonto havesse Fratelli o Sorelle solamente da parte di Padre, tutti i beni che fossero stiti di quel tale defonto da parte di Padre pervenghino a quelli Fratelli o Sorelle sopra-delti. Et e converso se havera Fratelli o Sorelle da parte di madre solamente, tutti li beni che esso defonto havesse havuto da parte di madre. Li altri beni veram.te acquistatidi quel defonto se ve ne sarano, tutti comunemsnte sieno divisi tra i Fratelli e Sorelle di quel defonto tanto da parte di padre che da parte di madre. Inteso, e riservalo pero que-sto sempre, che se quel tal defunto havera il Padre e la Madre vivi, che li delti Fratelli, e Sorelle, che succedes-sero in detti beni, siano tenuti proveder, e sovenir de detti beni alli predetti Padri, e Madri di quelli al loro comodo nelle spese del vitto, e vestito, il che se non fa-ranno il Regiin nto di Buje sia tenuto astringier quelli alle cose predette, se per li detti Padre e Madre sara fatta istanza, secondo le conditioni et stato delle parti. E se quel tal defonto non havesse Fratelli o Sorelle da Parte di Padre, et havesse padre, tulti li beni, che fossero stati hovero havessero avuto di Parte di Padre, pervenghino al Padre et e converso se non havesse Fratelli o Sorelle da parte di Midre ed havesse Madre, tutti li boni, che avesse havuto da parte di Madre pervenghino alla Madre E se non havesse Fratelli o Sorelle, ne da parte di Madre, ne da parte di Padre, ed havesse pareati, quel tal defonto, tutti li suoi bani pervenghino alli parenti E ;e avesse solamente Padre e non Madre tutti li beni che al defonto havesse havuto da parte di Padre et acqui-,tati, tulti pervenghino al Padre. E tutti li beni che ha-esse havnto da parte di Madre pervenghino alli pili pro-nnqui di quel defonto dido,godendo, o usufrutando essa possessione, sia et esser s'mtendi vero patron proprietario, e possessore di quella robba, o possessione e, di aver, 11 posseder tal robba predetta come sua, quantun-que non polesse iar conosser, o mostrar istromento, o titolo di Compreda o instromento daltra sorte. Parimente dicemo e volemo, che ai Comun di Buje nelle sue lejgion delle cose immobili non corre preserit-tione di tempo se non passato il spacio di trenta anni. Intendendo, e volendo sempre, che se qualcbe persona havera tenute, e tenira, o possedera in stra, o via puhlica o sopra la strada qualche cosa, come vasi, sassi, covoli, frascati, legni pendenti, et estendenti sopra la stradda, o qualche altre cose nella stradda, e via publica e che non pregiudichi al Comun di Buje ne si acquisti raggion alcuna a tal persona, che tiene o possede talmente nelle stradde, o sopra le dette stradde publiche per qualche preserittione di tempo, anzi sempre, et in tempo et in qualunque volta parerš, si possi comandara tali persone tenenti, o possidenti che levino via le dette robbe, e taglino fuori, e via delle dette stradde. E che delle cose predette non sinteudi, o dica alcuno posseder, o havera posseduto, e caso che se alcuno il quale ulterior-mente tenisse, e possedesse, havesse carta, d Instrom.to come quel terreno, o quella raggion de tenir le cose predette li fosse data, et concessa, vendula, altrimenti donata dal Coinun, o altrimenti sentenziata alcun haver giusta causa, o raggion di tenerle cose predette. Parimenti diciamo, et ordiniamo, che se qualche persona andera e pubbli-chera per qualche terra di alcun altro, la qual terra sia e rimanghi in baretto in postota, e non lavorata; cho tal publicazione non pregiudichi al Patron della Terra predetta, essendo la detta Terra in bareddo eccetto che se quel tal sara andato, et havera publicato per essa Terra havendo publico Ins.to, o Testii idonei, per Ii quali Iegitim.te provasse, che di raggione fosse sua la via, ovvero che li dovesse andare di raggione, non ostante alcun statuto. Capitolo 105. della preseritione di dieci anni. u Se alcun Cittadino del Castello di Buje maggior di eta de quiridici anni havera qualche Int.o di debito di danari o di quaiche altra cosa mobile contro qualche Cittadino o habitante di Buje et non havera presentato esso In.to sin alli dieci anni, passati il spacio, e termine in esso In.lo contenuto, in ragion avanti il Reg.to e quello non havera usato, dicemo che finiti li dieci anni predetti, esso In.to di niuna forza, o valore, e al tulto invalido. Et esso Creditore per la preserilione de dieci anni sia es-cluso dalla opositione del debito. Con tutto cio si dia giuramento al debitore, se e aneora debitor di quel debito dimandatogli in tutto o in qualche parte, ovvero se le tenuto dar danari, o le robbe in esso tal In.to contenuto, o qualche parte di essi. E se neghera con suo giuramento aH' ora sia assolto il Reo, ovvero quel debitore. Ma se confessera ali'hora non sia eseluso dalla preseritione de dieci anni, ma si astringi il Reo, o debitor a pagar quel, che confessera secondo il tenor di quel In.to e secondo la forma del Statuto di Buje. Ma se tra il detto tempo di dieci anni il Creditor havera prodotto in ragion esso In.to, equelo havera usato come d detto, sia tenuto, e debbi mostrar questo per pub.o In.to et altrimenti non si possi mostrar. Capitolo 106, da presentar li Testa.ti falti fuori del Distretto di Buje. " Di piu se alcun Cittadino, o habitante di Buje, d' un e 1'altro sesso farsi il suo ultimo Testamento fuori del Castel'0, e distretto di Buje in Istria, in Friuli, in Venezia, ovvero la marca Trivesana, e morira, quel testamento fia tre mesi doppo la morte di quel testator si devi presentar avvanti il Reg.te di Buje, altrimenti non devi valere. E se alcuno farii testamento oltre i detti confini, quel Testamento si debba portar fra mezzo anno alla presenza del Reg.to di Buje, altrimenti non vaglia, et il Po.ta con li suof Giudici, quando sara presentato, sia tenuto far notar, et esaminar e veder se quel Tes.to sia Idoneo. Capitolo 107. che li creditori debbino convenir li suoi debitori, e loro Eredi. * Oltra di cio statuimo, che li Creditori habino ri-corso alli suoi debitori tanto, e quelli debbino convenir in raggion secondo Ia forma del Statuto di Buje, ma se il diffettodel pagamento fosse in essi debitori talmente che degli beni possodnti, da quelli li suoi Creditori non po-tessero proseguir le sue raggiini, e cid legitimamente constara al Reg.to, ali' ora i Creditori, habino ricorso o sopra li bani posteriori, et ultimo loco alienatiper esso debitore doppo il contratto degli Creditori, cha ricercano; Riservato perd la ragion di qualsivoglia parte. E niente di meno il Reg.to sia tenuto procedere con tal debitor che non ha con che pagar, secondo la forma del Statuto seguente. E il med.mo dicemo, che ogni creditor sia tenuto convenir 1'Erede, ovvero Eredi ovvero successori del debitor suo morto, e essi Eredi, et successori sia tenuti alli debiti di quel!o, del quale sono Eredi, o successori in tanto quanto sara deli' Eredita,o successione, ovvero in quanto saranno, et valeranno, e durano li bani, et facolta di quello, che sara stato obbligato. Ma se il Creditore, ovvero Creditori non potessero integrame,ite per-venir al pagamento suo delli detli Eredi, o successori delli beni della detta Eredita, o successione, aH' ora esso Creditore possi haver ricorso sopra li altri beni posteriori, et ultimo luoco alienati; Cominciando nondimeno alli beni posteriori, et ultimn loco alienati; gradatamente e cosi suc-cessivamente finehe il Creditor havera conseguito integra.te la sua raggion. Riservata pero la raggioae di qualsivo-glia persona intendemo anco e volemo che quello il quale havera alienato quelli beni sia tenuto rifiutar la detta possessione nel pred.o Creditore, cha era anterior, et prima di quel tempo e ha miglior ragg.ne, che p on ga quella possessione a vendere stimar per il suo Credito, e spese iegittime, ovvero che sia tenuto dar, et pagar ad esso creditore quanto valeva Ja detla possessione nel tempo che pervenne ad esso possessor, e quello, che possedera non sia tenuto ad alcuna altra cosa. Capitolo 108. della causa della appellazione e nullita. "Di piu ordiniamo, che qualunque vorra appelarsi da qualche sentenza, dalla quale si possi appellar, in-terponga detta appellazione fra un mese dal g.no della publica.ne della Sentenza e l'appellatione fra un altro mese doppo il complemente di quella potesta, il che se non havera fatto, rimanghi la d.la Sentenza ipso jure ferma, e contro quella de cetero non si possi in alcun modo oppore. E so sara determ.to esser sta ban giudicato e male appellato, sia tenuto I'Appellante refar aH'altra parte tutte le Spese, che havera fatto, o sastenuto per l'oc-casione predetta fra dieci g.ni, dopo che sara stato giudicato datoli prima il giuramento, le quali cosevolamo, che habbino loco sopra le sentenze solam.te fatte, e che si faranno sopra cose immobiii, e non in altro caso, e che il detto Appal.te sia tenuto far cittar la parte contrario, che venghi, ovvero mandi se il vuol difendere le sue ragg.ni e la sentenza dalla quale se ha appellato. Capitolo 109. del rifar le Spese per la parte sottogia-cente al vincitor. " Ordiniamo, che se nascera diferenza, e contrasto, che siano rifatte le spese per la parte sottogiacente alla parte che havera ottenuto, o havuto la vitoria sia tenuto il Reg.to di Buje, avanti il quale si tratera le cause tan-sare quelle, e farle rifar alla parte vincitrice nel spacio di dieci g.ni pretermessa ogni solenita di rag.ne da farsi la tansa incontinente, proferita la Sentenza e datto il giuramento prima sopra le prede tle spese da esser rifate per la parie sottogiacente. Intendendo peri) quelle, che saranno stata in Avocaii, Nodari Scritte et officiali, ;aven-do testimonio che testifichara. E se andara fuori della Terra sopra 1'altrui possessione, della quale sara stato prodotto in testimonio habbi grosso un de picc. Capitolo 110. di quelli che dlmandano termine a provar il pagamento di i/ualche debito. "Se alcuno sara placitato davanti il Reg.to di Buje, per qualche cosa con qualcha In.to il qual debito certo sia de soldi cento, ovvero de li in giti, et il debitor, ovvero Rao, che sara stato placitato deponera contro quel-la eccezione del pagamento del fine ovvero assolutione, o deliberatione, o di paSto di non domaadar piu altro, e domandara termine a provar la detta eccezione o pagamento, fine, o assolutione o patto de non domandar in perpetuo li sia dato termine. E se non provera le cose predetto nel termine datogli per publico Ins.to paghi esso debito secondo il tenor di quell'Istroment) e paghi il danno. Ma se esso debito de soldi cento in su et il suo domandara termine a provar il pagamento desso debito in parte e in tutto, ovvero qualche cosa delle predette e non provera nel termine datogli, paghi al Comun soldi cento de picc. e paghi quel debito e sia tagliato. Intendendo sempre, che le predette eccettioni, a pagamento di debito, che si domandasse un carta non si possono provare per Testimonio se non per pub.co Instromento. Capitolo 111. della penna di quello che produ.ee Ins.o di debito pagato. " E se occorese, che alcun producesse in ragg.e avvanti il Reg.to di Buje qualche inst.o pagato in tutto o in qualche parte, efraudolentem.te domandasse o ridomau-dasse esso debito pagato, e tal pagamento cosi in parte, che in tatto se si potra provar par pub.co Ins.to la delibera.ne la assolu.ne, e pato perpetuo de non domandar esso debito, in tutto ovvero in parte, sia condanato a soldi cento de picc. al comun. Volendo nondimeno, che alla detta penna, non siano tenuti quolli, ch; sucoedono in luoco d'altri in tal debito. (Continua.) ANTICHITA' DI SALAMA E uscita per le stampe del L'oyd 1'opera del D.r francesco Carrara di Spalato = Topografij* e Scavi di Salona, un volume in ottavo di pag. 172, con tavole.