GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO fio. 24 — 75 Agosto 1946 Indice..pag. 66 Pubblicata dal Governo Militare Alleato con I’ autorizzazione del Comandante Supremo Allealo delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste • 1946 Allealo Governo Militare 13 CORPO Ordine Generale N. 30 B ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE — SUPPLEMENTO ALL’ORDINE GENERALE N.o 30 Considerato che si ritiene opportuno in quella parte delia Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate di apportare ulteriori modifiche al Codice penale ed al Codice di procedura Penale in aggiunta a quelle già disposte con l’Ordine Generale N. 30 in data 31 dicembre 1945. Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli affari civili ordino: ARTICOLO I Cambiamenti ed aggiunte al Codice Penale SEZIONE 1. , ! , Il testo dell’Art. 24 del Codice penale è sostituito dall seguente : «La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, nè superiore a lire centomila. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento a lire quarantamila. Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino a] triple». SEZIONE 2. Il testo deH’Art. 26 del codice penale è sostituito dal seguente : «La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire ventimila. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo». SEZIONE 3. La seguente disposizione farà parte del codice penale e seguendo l’Art. 26, verrà numerata Art. 26 bis; «Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal codice penale e dalle leggi penali speciali, nonché le altre: sanzioni pecuniarie comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale sono raddoppiate. La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali. Il testo dell’Art. 66 del codice penale è modificato come segue : «,Se concorrono più cieostalnze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel terzo comma dell’Art. 63, nè comunque eccedere : 1. gli anni trenta, se si tratti della reclusione ; 2. gli anni cinque se si tratta dell’arresto ; 3. e,* rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o del-Tammenda; ovvero, rispettivamente lire seieentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel terzo comma dell’Art. 24 e nel secondo comma deH’Art. 26»- SEZIONiE 5. (a) Il testo deH’Art. 78 primo comma del codice penale è modificato come segue : «Nel caso di concorso di reati, preveduto dall’Art. 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave delle pene concorrenti, nè comunque eccedere : 1. trenta anni per la reclusione, 2. sei anni per l’alrresto, 3. lire trecentomila per la multa e lire sessantamila per l’ammenda; ovvero ottocento-mila per la multa e lire centosessantamila per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel terzo comma dell’Art. 24 e nel secondo comma dell’Art. 26. (b) (Restano ferme le rimanenti disposizioni dell’Art. 78 iC. P. SEZIONE 6. Il testo dell’Art. 135 del codice penale è sostituito dal seguente : «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire o frazione di cento lire di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva». SEZIONE 7. Il testo dell’Art. 162 del codice penale è sostituito dal seguente : «Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena deH’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma -corrispondente alla terza parte dell massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato». SEZIONE 8. Alla disposizione del primo comma dell’Art. 23i7 del codice penale |è sostituita la seguente : «La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, in libretto postale infruttifero, di una somma non inferiore a lire duemila nè superiore a lire cinquantamila, la quale, nei casi di devoluzione previsti dalla legge, passa all’Erario dello Stato».' ARTICOLO II Cambiamenti ed aggiunte al Codice di procedura penale SEZIONE ¡1. Il testo dell’Art. 30 del codice di procedura penale è sostituito dall seguente : «Appartien ì al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell’articolo precedente (Art. 29) e che non sono attribuiti alla competenza del pretore. Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell’Arte 62 bis C. P., il procuratore di Stato ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell’articolo seguente, può, con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al umore del procedimento di competenza del tribunale. Ugualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore». SEZIONE 2. Il testo dell’Art. 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente : «Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore, nel massimo, a. tre anni, ovvero una p na pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Tuttavia il procuratore di Stato, con provvedimento insindacabile, può. disporre, fino a. che -non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale». SEZIONE 3. All’Art. 166 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente comma: «Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell’imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporre le notificazioni a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso, l’atto, insieme ad uin numero di copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato,. è rimesso) all’Ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questui delega per l’esecuzione uno dei propri agenti, il quale è temuto ad osservare la disposizione -degli articoli seguenti. SEZIONE 4. Il resto dell’Art. 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Il giudice istruttore, compiuta l’istruttoria, comunica gli atti al procuratore di Stato. Questi, se ritiene che la cognizione del reato appartenga alla corte di assise, trasmette gli atti al procuratore generale con relazione motivata; m ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene alla corte di assise, trasmette gli atti al procuratore generale con ordinanza motivata. Il procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione istruttoria.» SEZIONE 5. La disposizione del primo comma dell’Art. 374 del codice di procedura penale è modificata 'come segue : «Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato'di competenza dell’Autorità giudiziaria e che vi sono sufficenti prove a carico dell’imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio ddl’imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga, di concedere il perdono giudiziale». La disposizione del primo comma dell’Art. 506 del codice di procedura penale è modificata come segue : «Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all’esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l’ammenda, può pronunciare la condanna per decreto, senza procedere al dibattimento. Col decreto di condanna il pretore applica la pena, pone a carico del condannato le spese del procedimento ed ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Nei casi preveduti degli Art. 196 e 197 de! codice penale dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per l’ammenda. SEZIONE 7. Il testo dell’Art. 512 del codice di procedura penale è modificata come segue : «Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 1. rimputajto, nel caso di condanna, quando con la sentenza gli è stata inflitta una pena detentiva, o una pena pecuniaria superiore a lire' quattromila, ovvero quando egli è stato dichiarato delinquente o contravventore albituale o professionale, o delinquente per tendenza ; 2. l’imputato, nel caso di proscioglimento per insufficenza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se l’imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena/ della reclusione ; 3. il rappresentante del pubblico ministero, nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore di Stato, nel caso di proscioglimento, se l’imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione; e, nel caso di condanna, se è stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore a lire quattromila.» SEZIONE 8. Il testo dell’Art. 513 del codice di procedura penale è modificato come segue : «Contro le sentenze del tribunale comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta del secondo comma dell’Art. 31 C.P.P., possono appellare alla corte d’appello, salvo che la legge disponga altrimenti : 1. l’imputato, nel caso di condanna., quando con la sentenza gli è stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore a lire quattromila, ovvero quando egli è sta o dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza; 2. l’imputato, nel caso di proscioglimento per insufficenza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se l’imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce / la pena della reclusione. 3. Il procuraitore di Stato e il procuratore generale generale presso Corte d’Appello, nel caso di proscioglimento, se l’imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione ; e, nel caso di condanna, sè è stalta inflitta una pena detentiva, o una pena pecuniaria superiore a lire quattromila.» ARTICOLO III Entrata in vigore Quest’ordine entrerà in vigore dal giorno iin cui sairà da me firmato. Trieste, 1 giugno 1946 ALFKED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Generale N. 61 B AMMASSO DEI CEREALI — EMENDAMENTO ALL’ORDINE GENERALE No. 61 Ritenuta la necessità di prorogare il termine per la corresponsione dei premi relativi al conferimento anticipato ai «Granai del popolo» nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio») Io, ALFRED C, BOWtMlAN, Colonnello J.A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I ■E' abrogate il II comma Articolo X dell'Ordine Generale No. 61 ed è sostituito dal seguente: I seguenti premi verranno corrisposti per il conferimento anticipato ai «Granai del popolo»: a) per i quantitativi conferiti entro il 10 giugno L, 600.— al q.le, b) per; i quantitativi conferiti entro il 20 giugno L, 500.— al q.le, ¡, c) per i quantitativi conferiti entro il 30 giugno L. 400.— al q.le, d) per i quantitativi conferiti entro il 31 luglio L. 300.— al q.le. II prezzo del granoturco sarà fissato dal Governo Militare Alleato in un successivo avviso pubblico. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 12 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Generale N. 61 C EMENDAMENTO ALL’ORDINE GENERALE No. 61 Premesso che è stato provvedutoi all'ammasso obbligatorio del frumento prodotto durante l'anno (1945-1946; e che si ritiene necessario di provvedere che il frumento venga portato agli «ammassi» nella maggior Quantità possibile nonché di autorizzare delle trattenute in sostituzione di cereali ' si ordina quante^ segue: ARTICOLO I 1. L'Ordine Generale No. 61, articolo IV sezione 2 è emendato con l’aggiunta seguente: Sj ! j ; ! a) La trattenuta di frumento per coloro che producono anche granoturco, prevista nell'articolo IV sezione 1, sarà ridotta a 1.50 q.li. I quantitativi addizionali di frumento autorizzati nella sezione su menzionata saranno compensati con la trattenuta autorizzata di granoturco per tale ammontare in ragione di 1.50 q.li di granoturco per 1 q.le di frumento. ARTICOLO II Entrata in vigore il presente Ordine entrerà in vigore alla data in icui sarà da me firmato. Trieste, 18 luglio 1946. | ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 62 ALLOGGI I Atteso che con l'Ordine (Generale No. 10 del 4 luglio 1945 furono emanate disposizioni per il controllo degli alloggi della popolazione civile nelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate il «Territorio») e ! Atteso che è necessario apportare variazioni a certe disposizioni dell'Ordine Generale No, 10 e farvi delle aggiunte e di disporre per l'occupazione di locali d’affari, Io, ALFRED iC. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I Abrogazione dell’Ordine Generale No. 10 L’Ordine Generale No. 10 del 4 luglio 1945 è abrogato. ARTICOLO II Delega di poteri 1. I (Commissari di Zona sono autorizzati ad istituire Uffici e costituire Comitati, ad emanare le necessarie norme e regolamenti ed a requisire locali disponibili allo scopo di assegnarli alle persone comprese nelle categorie in appresso elencate in conformità alle disposizioni del presente Ordine ed a provvedere alloggi per la popolazione (civile nella zona di loro competenza. 2, 1 Commissari di Zona sono autorizzati ad emanare ordini, norme e regolamenti (ed a restituire locali d'affari in casi speciali e/o di emergenza. ARTICOLO III Costituzione di Comitati Il Commissario di ciascuna Zona entro il Territorio potrà istituire un Ufficio alloggi ed un Comitato alloggi in quelle località della rispettiva zona da lui ritenute opportune. ARTICOLO IV Funzione degli Uffici per gli alloggi e dei Comitati per gli alloggi 1. (a) L'Ufficio per gli Alloggi prowederà perchè nel limite delle possibilità sia assicurato l'alloggio alla popolazione civile nella località di sua competenza in conformità al comma 1 dell'Art. II del presente Ordine, (b) L'Ufficio per gli alloggi prowederà i locali d'affari seguendo le istruzioni del Commissario di Zona in conformità alle disposizioni deli Comma 2 Art. II. 2. Il Comiiato per gli Alloggi fungerà da Commissione di Appello per1 esaminare e giudicare le decisioni prese e gli ordini emanati dall'Ufficio per gli Alloggi. ARTICOLO V Poteri degli Uffici per gli alloggi Allo scopo di rendere (possibile agli Uffici per gli Alloggi di esercitare le proprie funzioni, gli stessi avranno facoltà, salvo il diritto di ricorso al Comitato per gli Alloggi: a) di assegnare sistemazioni a persone che per qualsiasi ragione ne siano prive, facendo loro obbligo di accettarle; b) di obbligare i proprietari, occupanti o persone che abbiano la sorveglianza di qualsiasi edificio, costruzione od altro posto di iqualsiasi genere in cui tale sistemazione sia stata assegnata, di ricevere ¡le persone a favore delle quali la: sistemazione fu disposta; c) di richiedere alla ¡popolazione civile della località di loro competenza di fornire tutte le informazioni necessarie ad esercitare le proprie funzioni; d) di richiedere ai proprietari di edifici o di folcali od ai loro rappresentanti o inquilini di ottenere la loro approvazione prima di affittare o subaffittare qualsiasi di questi edifici o locali o parte degli stesisi a scopo di alloggio; e) obbligare tutti i membri della popolazione civile della località di loro competenza ad ottenere la loro autorizzazione prima di effettuare un cambiamento di residenza sia temporaneo che permanente; f) compiere in genere tuttociò che è necessario ai fini dii esercitare le proprie funzioni. ARTICOLO Vii Emissione di ordini 1. Alle decisioni degli Uffici per gli alloggi e dei Comitati per gli alloggi sarà dato! effetto dai Commissari di zona o da Ufficiali designati dagli stessi e a questo scopo i Commissari di zona o i detti Ufficiali saranno autorizzati ad emanare ordini locali a loro firma. 2. Qualunque di questi ordini locali che sia di applicazione generale verrà pubblicato nelle forme da stabilirsi dal Commissario di Zona. ARTICOLO VII Precedenze Onde facilitare ¡'applicazione di questo Ordine, i Commissari. di Zona; potranno istituire categorie o fissare precedenze rispetto alle persone che rientrino nelle disposizioni del medesimo. • ) ARTICOLO VII! Occupazione temporanea I Commissari di Zona sono autorizzati ad emanare disposizioni per l'occupazione temporanea di locali abbandonati dagli inquilini per brevi - periodi di tempo e di pubblicare norme e regolamenti per l'osservanza d'elle stesse. ¿i . / | ARTICOLO IX Contravvenzioni Chiunque non ottemperi a qualsiasi ordine legalmente emanato- ai sensi del presente Ordine commetterà un reato e, se trovato colpevole da un Tribunale Militare, sarà ¡passibile di una pena detentiva o pecuniaria o di ambedue, a seconda della decisione del Tribunale. Ratifica di disposizioni emanate in seguito all’Ordine Generale No. 10 Tutte le nomine fatte in .seguito all'Ordine Generale No. 10 continueranno ad avere pieno vigore. ARTICOLO XI Entrata in vigore Il presente Ordino entrerà in vigore in ogni Zona o parte di essa entro il Territorio occupato alla data in cui sarà da me (firmato. Trieste, 3 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. • Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 63 AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI DIPENDÈNTI STATALI Attesal l'opportunità di applicare nuove misure delle competenze da liquidare ai dipendenti e pensionati statali e di enti pubblici nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino: ARTICOLO I Aumenti degli stipendi e delle paghe SEZIONE 1: Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle amministrazioni statali, comprese quella con ordinamento autonomo, a titolo: (i) di stipendio del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno tdeH'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo; (ii) di paga dei sottufficiali, graduati e militi del Corpo Vigili del Fuoco e della Crocei Rossa Italiana; (iii) di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali; (iv) di paga degli operai permanenti; (v) di retribuzione, o paga, o salario,' od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo articolo VII sono aumentate come appresso indicato: del 130 per cento del 120 del 100 dell' 80 » del 60 » le prime 10.000 lire annue lorde; la ¡quota eccedente le Lire 10.000 fino alle Lire 20.000 annue lorde; la quota eccedente le L. 20,000 fino alle L. 30.000 annue lorde; la quota eccedente le Lire 30.000 fino alle Lire 60.000 annue lorde; la quota eccedente le Lire 60.000 annue lorde. SEZIONE 2: iSuH'importo lordo di ¡ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotonidlamlento come segue: a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si Arrotondano, per eccesso, a cinquecento; b) sugli stipendi o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta; c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad una lira si arrotondano, per eccesso, ad una lira; d) sulle retribuzioni, o ¡paghe, le cui misure sono stabilite ad ora; le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrontondano, per eccesso, a dieci centesimi. ARTICOLO II Istituzione dell’indennità di carovita SEZIONE 1: ) A favore dei personali indicati nel precedente Art. I è istituita un'indennità mensile di carovita di L. 5000 lorde, eccezione fatta pei quelli di cui ¡alle sezioni seguenti del presente Articolo. SEZIONE 2: Nei riguardi del personale celibe o nubile, idi età inferiore ai 30 anni che conviva con il padre non inabile al lavoro l'importo della predetta indennità di carovita è di L. 4.000 mensili lorde. SEZIONE 3: Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l’importo di ;detta indennità (di carovita è di L. 2000 lorde se celibe'jo nubile o vedovo1 senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui alle sezioni 1 e 2 del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura; riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione, SEZIONE 4: Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui alle Sezioni 2 e 3 l'importo dell’indennità di carovità predetta è di L. 1.500 mensili lorde. SEZIONE 5: Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l’indennità di cui alle Sezioni 1 e 3 è aumentata di una quota complementare di L, 900 mensili lorde per la prima persona a carico e ¡di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni. SEZIONE 6: Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio della indennità (di cui alle sezioni dall 1 al 5 del presente articolo (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o da ente idi diritto pubblico, o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè ¡dei figli minorenni che prestino servizio retribuito alle ¡dipendenze dello ¡Stato, di enti pubblici locali o: di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a L. 3000 mensili, nè infine dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in ¡servizio militare. SEZIONE 7: Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due ¡categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, No. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde, SEZIONE 8: ¡Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui alla precedente Sez. 5 per la prole minorenne quando il marito ¡sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonché per il marito quando questo1 sia assolutamente e permanentemente inabile al lavori per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, No. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e dellal famiglia. SEZIONE 9 ; Se il marito permanentemente inabile ,al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari di cui alla citata Sezione 5 soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui man-’ tenimento le risorse stesse non bastino. SEZIONE 10: Ai fini dell'applicazione delle Sezioni 7, 8 e 9 si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di L. 4000 mensili e per il mantenimento della prole un ulteriore reddito di L. 3000¡ níensili ¡per ciascuni figlio minorenne. SEZIONE 11 : Ai fini del presente Articolo si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati. SEZIONE 12: Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle due prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, No. 137. Variazioni nell’importo dell’indennità di carovita SEZIONE 1: L’importo dell'indennità di carovita e delle quote complementari spettanti in applicazione dell'Articolo 2 del presente Ordine sarà ridotto come segue; del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti; del 14 per cento per il personale con sede normale di servizio , nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 244.999 o nel Comune di Pola; del 18 per cento per il personale con sede (normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più 49.999; del 20 per cento per il personale con sede normale dii servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5000 abitanti e non più di 9.999; del 25 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5000 abitanti. SEZIONE 2: Agli effetti del presente Articolo il numero degli abitanti residenti' nei Comuni del Territorio sarà quello indicato nell'allegato accluso al presente Ordine. SEZIONE 3: L'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'applicazione delTAritiicolo II del presente Ordine Generale, come da modificazioni delle Sezioni 1 e 2 del presente Articolo, è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all’aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione. Si intende per indice base quello medio accertato per ciascun dei trimestri successivi al 30 settembre 1945 dal Governo ¡Militare Alleato. SEZIONE 4: . L'importo dell'indennità di carovita sarà aumentato o diminuito dall'inizio di ciascun trimestre della percentuale di aumentoi o di riduzione dell'indice base accertato nel trimestre precedente rispetto a quello accertato dal Governo Militare Alleato relativamente al trimestre luglio-settembre 1945 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5. ARTICOLO IV Istruzioni generali relative all’indennità carovita e ad altre retribuzioni SEZIONE 1: La indennità mensile di carovita, risultante dalTapplicazione degli articoli precedenti, comprese le quote complementari per le persone a carico: a) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle No. 1, 2 e3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, No. 591, i sot- tufficiali graduati e militi del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno; b) è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, (i) nei casi di aspettativa, o di disponibilità, (ii) di punizioni disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze. L'indennità è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della ¡paga, o della retribuzione; c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; d) è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative 'di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 25 dell'Ordine Generale No. 25. SEZIONE 2: L'importo dell’assegno personale previsto dall’Art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, No. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dal 1 ottobre 1945 in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente Art. 1. SEZIONE 3: Gli altri ,assegni personali che ai sensi dellle vigenti disposizioni siano rias-sorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e ¡competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli .o dell'Art. V del presente Ordine (Generale. SEZIONE 4: Le nuove misure delle competenze risultanti dall’attuazione dell'Art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto Art. 1, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette. SEZIONE 5: ¡Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni spetta una sola indennità mensile di ¡carovita. SEZIONE 6: ¡111 limite di cui all'Art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, No. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'Art. 3 del R. decreto legge 26 luglio 1925, No. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, No. 562, è elevato da L, 15,000 a L, ¡60.000. SEZIONE 7 : ¡La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionanti che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all’atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante. Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni. ARTICOLO V Soppressione di certe indennità SEZIONE lt Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi: a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, No, 1047 e successive modificazioni ed estensioni; b) l'integrazione temporanea concessa con l'Art. Vili, Sez. 1, dell' Ordine Generale No. 33; j 1 c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui all'Art, Villi, Sez. 2 dell'Ordine Generale ¡No. 33; d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'Art. IX dell'Ordine Generale No. 33; \ e) l'indennità di caroviveri prevista dagli articoli 9 ed 11 del R, D. L. 1920, No. 737, e successive modificazioni, per i sottufficiali, graduati e ¡militi del Corpo Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana. , SEZIONE 2: (Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non contemplati pei precedenti articoli e nella Sezione precedente del presente articolo. ARTICOLO VI Determinazione degli armenti minimi delle retribuziotni complessive SEZIONE 1: Al personale che nella prima applicazione del presente Ordine Generale non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in |natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisca o dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente Articolo 1 del presente Ordine Generale è attribuito un assegno ad per-sonam idell’importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o minore importo. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga o salario nei riguardi dei personali indicati nell'articolo IV, Sez. 1-a del presente Ordine Generale. Al personale che fruiva degli assegni indicati nell'Art. V del presente Ordine Generale e che nella prima applicazione del presente Ordine non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 nette. Gli assegni personali di cui .sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti. ■Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente Ordine Generale si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione deH’Ordine Generale No. 33 sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente. ARTICOLO VII Categorie di persone escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Ordine Le disposizioni contenute nel presente Ordine non si applicano nei confronti delle seguenti categorie: I a) del personale non di ruolo — insegnante o non insegnante — delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado; b) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed,1 in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonché del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio; ¡1 c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali; d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati; e) del personale aggregato delle carceri; f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia; g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto legge 4 febbraio 1937, No. 100; h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonché degli incaricati (provvisori; i) del personale degli uffici del lavoro. ARTICOLO Vili Facoltà di altri enti statali e pubblici di concedere aumenti e benefici SEZIONE 1: Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari di Zona ed ai segretari comunali.^ SEZIONE 2: Le Amministrazioni di Zona, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli Articoli precedenti. Hanno facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di Icui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni ¡che ne assorbano solo parzialmente la attività, Ì In relazione alle deliberazioni di cui alla Sezione 2 possono essere accordati alle Amministrazioni di Zona e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, che sarà stabilita dal Governo Militare Alleato, Ufficiale Capo di Finanza, SEZIONE 4: La Sezione 2 del presente articolo si applica pure ai idipendenti degli Enti parastatali ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Amministrazioni di Zona o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita risultante dall'applicazione della Sezione 2 del presente articolo e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, potrà eccedere del venti per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell indennità di carovità del personale statale derivante dall'applicazione del presente Ordine Generale per il grado gerarchico al quale il personale degli Enti di cui al presente articolo può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente e alle funzioni esercitate. SEZIONE 5: A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscono già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento del Governo Militare Alleato. SEZIONE 6: E’ abrogata la Sezione 2 dell'Ordine Generale No, 33 che viene sostituita dalla seguente, con effetto' dal ¡I maggio: «Qualsiasi riduzione necessaria a porre in effetto questa limitazione, sarà operativa anzitutto sull’assegno di razione viveri e successivamente sull’aumento dell'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione». | ABTCOLO IX Aumento delle pensioni dei dipendenti statali SEZIONE 1: Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o deirAmministrazione ferroviaria del Fondo per il culto, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei salariati e delle loro famiglie relativi a cessazioni dal servizio avvenuto anteriormente al 1 ottobre 1945, sono aumentati: (i) del 100 per |cento sulle prime Lire 16.000 annue lorde; (ii) del 90 per cento sulla quota eccedente le Lire 16.000 annue lorde fino a Lire 32.000; , (iii) del 70 per cento sulla quota eccedente le Lire 32.000 annue lorde fino a Lire 48.000; ! (iv) del 50 per cento sulla quota eccedente le Lire 48.000 annue lorde, SEZIONE 2: L'integrazione temporanea concessa con l'Ordine Generale ¡No. 34, Parte C, viene assorbita nelle pensioni ed assegni aumentati ai sensi della Sezione 1 del presente Articolo. y V SEZIONE 3: Per determinare l’aumento da concedersi ai sensi idei presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, ' a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante ¡dlall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100. SEZIONE 4: Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibiiità, coiripresi quelli privilegiati, a carico dello' [Stato o ideile Amministrazioni indicate nella Sezione 1 del presente Articolo relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1 ottobre 1945, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percepiti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione jdeH'Art, 1 del presente Ordine Generale. ¡SEZIONE 5: Nelle stesse misure previste dalla Sezione 1 del presente Art. sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative alla cessazione ¡dal servizio che si verificheranno a partire dall'entrata in vigore del presente Ordine Generale, nonché le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie ideilo Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume. SEZIONE 6: Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nelle precedenti Sezioni non spetta l’integrazi&ne temporanea di cui all'Ordine Generale No. 34 Parte C. SEZIONE 7: L'importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui alle Sezioni 4 e 5 va arrotondato, per eccesso, a Lire 100. SEZIONE 8 : L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dallo Art. VII dell'Ordine Generale No. 34, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto- il presente Ordine Generale, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della ¡Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuerà a trovare applicazione. Aumento degli assegni di caroviveri SEZIONE 1: Gli assegni di caroviveri stabiliti dalla Parte D dell'Ordine Generale No. 34 sono elevati: da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni e assegni privilegiati ordinari diretti; da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità. SEZIONE 2: Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a IL. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. SEZIONE 3: (i) L'Art. IX, Sezione 1 dell'Ordine Generale No. 34 è abrogato e sostituito dal seguente: «Sezione 1. Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, No. 1827 ie col R. D. L. 29 dicembre 1921, No. 1964, convertiti nella legge 17 aprile 1925, No, 473, e successive modifiche, nonché col R. D. L. 23 ottobre 1927, No. 1326, sono aumentati nelle seguenti ¡rtíisure: a) ad annue Lire 9600' lorde, per le pensioni o gli assegni diretti; b) ad annue Lire 8400 lorde per le pensioni od assegni ai superstiti o ai viventi a carico», (ii) L'Art. IX Sezione 2 dell'Ordine Generale No. 34 è abrogato. (iii) L'Art. X dell'Ordine Generale No. 34 è abrogato e sostituito dal seguente: «Limitazioni sugli assegni di caroviveri» «Ai titolari di più pensioni sarà concesso un solo assegno di carovita e, precisamente, quello che risulta il più favorevole», SEZIONE 4: Agli effetti dell'Art. IX del presente Ordine Generale e del presente Articolo, quale data di cessazione dal servizio sarà considerato l'ultimo giorno in cui lo stipendio, paga o retribuzione (sulla cui base si calcola la media triennale), è effet tivamente percepito, o si sia maturato il diritto a percepire tale stipendio, paga o retribuzione. SEZIONE 5: Agli effetti degli Art. IX e X del presente Ordine Generale in merito alle pensioni od altri assegni ripartiti fra lo Stato i comuni le amministrazioni di Zona pagabili ad ufficiali, sottufficiali o militi di truppa del Corpo della R. Guardia di Finanza distaccati per il servizio di riscossione del dazio consumo in quei comuni o zone, gli aumenti concessi da tali Articoli sono liquidati come se l’intera pensione o assegno andasse a carico dello Stato. Reclami I reclami personali risultanti daH'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli IX e X del presente Ordine^ Generale e 'dalla determinazione dell’ammontare degli aumenti concessi ai termini delle predette disposizioni o la mancata concessione di tali aumenti, saranno prodotti per la decisione alla Commissione di Zona per le pensioni costituita ai sensi delle disposizioni contenute nell'Ordine 63, Tali reclami dovranno prodursi a pena di decadenza prima dello scadere del sesto mese successivo alla formale dichiarazione della cessazione dello Stato di guerra. ARTICOLO XII Concessione di aumenti ad altri pensionati Le amministrazioni di Zona, i Comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali, e, in genere, gli enti édl istituti di diritto pubblico sono col presente Ordine autorizzati ad estendere ai propri pensionati mediante deliberazione dei competenti organi, le concessioni di cui agli Art. IX e X del presente Ordine Generale in misura inferiore a quella prevista dalle disposizioni con gli stessi stabilite. ARTICOLO XIII Contributi per la previdenza sociale SEZIONE 1: L'Art. 2 della legge 19 gennaio 1942, No. 22 è abrogato e sostituito dal seguente: «L'Ente provvede nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo Art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto». «L’assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto». , «¡Si prevede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento ideilo stipendio, o paga, o salario, o retribuzione altra analga competenza comunque denominata e deU'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui a successivo Art, 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende». «Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento assieme con le quote a carico delle Amministrazioni stesse, in un conto corrente da aprirsi dalla Tesoreria Provinciale a nome deH'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali ed intitolato «Gestione Sanitaria», SEZIONE 2: II contributo del 2 per cento a favore dell’Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dellò Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello (Stato, previsto dall'Art, 10 della legge 20 aprile 1939, No. 591, è ripartito in parti uguali fra Amministrazioni ed il dipendente, e le Amministrazioni, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato, sono tenute ad eseguire le ritenute delle ìquote a carico delle Amministrazioni stesse in un conto corrente da aprirsi dalla Tesoreria Provinciale a nome dell'«Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali» ed intitolato «Gestione Opera di Previdenza a favore dei personali dello Stato e dei loro superstiti». L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale versando l'importo relativo assieme con le quote a carico dell Amministrazione delle ferrovie in un conto speciale da aprirsi nei propri libri contabili intitolato «Opera di previdenza per il Personale delle Ferrovie dello Stato». I pagamenti al personale stesso ed a altri effettuati in conformità ai regolamenti in vigore per la sopra citata Opera saranno addebitati su tale conto speciale e non figureranno nei bilanci delle Ferrovie. ARTICOLO XIV Personale in prova SEZIONE U L'ammontare massimo degli assegni mensili da corrispondere al prova non può superare un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado sonale sarà assegnato al termine del periodo di prova. SEZIONE 2= Restano invariate le disposizioni di legge che prevedono per il prova un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla Sezione precedente, SEZIONE 3: Le disposizioni contenute nell'Articolo 2 e negli Articoli successivi del presente Ordine concernenti i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali saranno applicate pure al personale in prova. ARTICOLO XV Entrata in vigore SEZIONE 1: Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato. SEZIONE 2: I benefici previsti per i pensionati di cui alle Sezioni 1, 2 e 3 dell’Articolo IX e delle Sezioni 1 e 2 dell'Articolo X si applicano a decorrere dalla prima mensilità di pensione o assegno percepiti dopo il 30 settembre 1945. SEZIONE 3: Eccetto quanto specificatamente stabilito altrove nel presente Ordine Generale, tutte le disposizioni del presente Ordine avranno effetto ed applicazione con decorrenza dal I ottobre 1945. • Trieste, 13 luglio 1945. personale in cui tale per- personale in ALFRED C; BOWMAN Colonnello J.A.G.D. ALLEGATO COMUNI AYENTI UNA POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI Zona di Gorizia Capriva di Cormons .................5.137 Cormons . ..........................8.563 Gorizia . ......................51.972 San Martino Quisca...................5,601 Zona di Trieste Grado , ........ 7.495 Monfalcone........................ 23.389 Muggia..............................12.775 Ronchi dei Legionari...... , . . . . 8.138 S. Canziano d'Isonzo ............ 5.377 S, Dorligo della Valle ........ . . : 5.243 Trieste . . ............ 252.317 GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Generale N. 66 ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’EPURAZIONE Atteso che si considera necessario di concedere alla Commissione di Epurazione di prima istanza istituita con l'Ordine Generale |(No. 7 (qui di seguito denominata la «Coir,unissi one » ) l'ulteriore facoltà di far retrocedere di grado o di categoria le persone sottoposte a procedimenti di cui l’Ordine Generale [No. 7, in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate il «Territorio»); e Atteso che si considera necessario di apportare ulteriori variazioni ed! emendamenti agli Ordini Generali (No. 7, 8 e 13, ¡( ordino : ARTICOLO I Retrocessione di grado di funzionari ed impiegati L Chiunque abbia conseguito promozioni indebite o abbia goduto preferenze agli esami a concorso, per i suoi rapporti con il fascismo, al posto di essere licenziato o sospeso, può subire una retrocessione di grado o di categoria od essere restituito alla qualifica che aveva prima della predetta indebita promozione e della preferenza, ARTICOLO II Limiti per la domanda di reimpiego ai sensi degli Ordini Generali No. 7 ed 8 L Tutte le domande di reiirqúego da farsi in conformità alla Sezione XIII dell Ordine Generale No. 7 e della Sezione XI dell’Ordine Generale No. 8 devono essere presentate agli uffici dtella Commissione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine per quanto si tratti di persone residenti nel Territorio ed entro un mese dalla data del loro ritorno nel Territorio se non risiedono nel Territorio 0' non sono in grado di farlo per motivi indipendenti dalla loro volontà. 2. Trascorso tale limite di tempo i licenziamenti e le sospensioni messi in atto precedentemente al 12 giugno 1945 si considerano legali ed hanno lo stesso vigore ed effetto come se le Commissioni nominate dal Governo Militare Alleato avessero' emesso un ordine ai sensi degli Ordini Generali No. 7 ed 8. ARTICOLO III Salario base 1. Ai sensi della Sezione II dell'Ordine Generale No. 7 i salari base saranno calcolati di volta in volta in conformità alle istruzioni emanate dall' Ufficiale Capo della Divisione Finanza del Governo Militare Alleato, 13 Corpo. ARTICOLO IV Applicazione per analogia degli Ordini Generali No. 7, 8 e 13 1. Ogni Commissione può, quando ed ove necessario, applicare jjer analogia le disposizioni contenute in altri Ordini relativi all'epurazione ed emanati dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO V Revisione delle decisioni 1. Se dopo una decisione presa da una Commisisone di prima istanza oppure dalla Commissione Territoriale di Appello la persona soggetta alla decisione, a) viene in possesso di prove di cui non disponeva all’udienza davanti alla Commissione di prima istanza o di appello, prove che da sole o insieme ad altre fornite alla Commissione potevano provocare una differente decisione; e/o b) viene in possesso di prove che la decisione venne presa sulla base di deposizioni o documenti falsi o di fatti considerati dalla legge come reati, prodotti o resi davanti alla Commissione, la stessa può chiedere su domanda scritta che la decisione sia riveduta, a seconda del caso, dalla competente Commissione o Commissione d'appello. 2. Tutte le domande di revisione ai sensi della Sezione 1 del presente Articolo saranno presentate per iscritto alla Cancelleria della competente Commissione o alla segreteria della Commissione territoriale d'appello, a seconda del caso, e dovranno contenere brevi dettagli dei motivi sui quali la domanda è fondata. 3. La Commissione e la Commissione territoriale di appello tratteranno tali domande di revisione nello ¡stesso modo che la Commissione di appello tratta i ricorsi, e tutte le disposizioni degli Ordini Generali No. 7, ¡8 e 13 che trattano di ricorsi si applicheranno alle domande di revisione. 4. Nessuna domanda di revisione sarà presa in considerazione da una Commissione o dalla Commissione territoriale di appello senza previa approvazione scritta dell’Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, Governo Militare Alleato, 13 Corpo, oppure di un ufficiale designato dallo stesso a tale scopo. ARTICOLO VI Riesame di casi da parte delle Commissioni 1, Qualora la, Commissione venga in possesso di nuove prove o di ulteriore materiale che non sono stati considerati all'epoca in cui ila decisione venne presa, la stessa può riaprire il procedimento eid emettere un'ordinanza che si consideri giusta ed opportuna, incluso un ordine di licenziamento o di sospensione. 2, Il riesame di casi ai sensi di questo Articolo sarà valido — rispetto ai casi decisi anteriormente alla data di entrata in vigore) del presente Ordine Generale — per un periodo di tre mesi dalla stessa e, trattandosi di casi decisi dopo la data di entrata in vigore del presente Ordine Generale, sarà valido per un periodo di sei mesi dalla data della decisione della Commissione. ARTICOLO VII Entrata in vigore 1. Il presente Ordine Generale entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato Trieste, 15 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ordine Generale N. 68 ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA RETRIBUZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUALE E’ DOVUTO UN CONTRIBUTO PER GLI ASSEGNI FAMILIARI Visto l'Ordine Generale No. 47, di data 20 marzo 11946, con il quale sono stati determinati gli elementi e i limiti della retribuzione dei lavoratori agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; e I ¡Ritenuto necessario di elevare il limite massimo della retribuzione di cui al-ì'art. VII del predetto Ordine Generale No, 47, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ordino : ARTICOLO I Elevazione del limite massimo della retribuzione La Sezione 1 dell'Art. VII dell'Ordine Generale No. 47 è abrogata e sostituita dalla disposizione seguente: «Il limite massimo della retribuzione, fino a concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è elevato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai, alle misure seguenti: 1 a) per le retribuzioni mensili L. 6.250,— b) per le retribuzioni quindicinali o quattordicinali L. 3.125.— c) per le retribuzioni .settimanali L, 1.562.— d) per le retribuzioni giornaliere L. 250.— ARTICOLO II Entrata in vigore III presente Ordine avrà effetto con il primo periodo di paga successivo al 27 giugno 1946 ed entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 23 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 96 B SUPPLEMENTO ALL’ORDINE No. 96 — RIPARTIZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di apportare un’aggiunta all’Ordine No. 96, concernente i diritti dovuti alle cancellerie e segreterie giudiziarie nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio!»), Io, ALFRED C. BOWMiAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale (Superiore per gli affari Civili ordino : ARTICOLO I Distribuzione dei proventi SE ZIO,NE 1. La ripartizione dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie in conformità alle disposizioni dell’Ordine No. 96, di data 26 marzo 1946, è effettuata ogni due mesi nella misura seguente^: a) — due terzi vanno divisi ini parti eguali fra i funzionari che prestano servizio nelle rispettive cancellerie e segreterie e b) —'un terzo di tali proventi è depositato presso la segreteria della Procura Generale e distribuito in parti eguali fra tutti i cancellieri segretari che prestano servizio negli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Trieste. SEZIONE 2. Per la ripartizione dei due terzi della somma, di cui alla sezione 1, a) del presente articolo e per gli eventuali reclami, che devono essere proposti nel termine di giorni dieci dalla ripartizione, si osservano le disposizioni stabilite dagli articoli 13 e 15 del R. D., 9 febbraio 1896 ¡N. 25. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, li 9 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 143 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LE PERSONE ADDETTE AI SERVIZI FAMILIARI Visto l’Ordine No. 102 del 5 aprile 19416 il quale stabilisce la misura e le condizioni dei contributi integrativi per il pagamento dell’aumento delle pensioni d’invalidità e vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ; Visto l’Ordine No. 104 dell’8 aprile 1946 il quale stabilisce la misura e le condizioni dei contributi integrativi per il pagamento degli assegni integrativi a favore degli aventi diritto all’indennità per tubercolosi e per il maggior costo del ricovero in luoghi di cura a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ; e Atteso che si ritiene opportuno e necessario di determinare la misura dei contributi integrativi per le assicurazioni sociali dovuti a favore delle persone addette, ai servizi familiari, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, 'Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli affari Civili ordino : ARTICOLO I 1 Misura dei contributi integrativi SEZIONE 1. Per le persone addette ai servizi familiari i contributi per gli assegni integrativi delle pensioni previsti dall’Art. I dell’Ordine No. 102 del 5 aprile 1946 e quelli per il maggior costo delle prestazioni sanitarie deirassicuraziohe obbligatoria per la tubercolosi previsti dall’art. Ili dell’Ordine No. 104 dell’ 8 aprile 1946, sono dovuti nella misura fissata dalla Tabella allegata al presente Ordine e saranno versati unitamente a quelli dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie. SEZIONE 2. I contributi di cui alla Sezione precedente del presente Articolo decorrono dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946. ARTICOLO II Entrata in vigore II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 4 giugno 1946. ' ALFRED C. BOWMAN Colonnello J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili TABELLA COMUNI Con più di 100 mila abitanti Con meno di 100 mila abitanti Invalidità Tubercolosi Invalidità Tubercolosi e vecchiaia e vecchiaia Ordine No. 102 Ordine No. 104 Ordine No. 102 Ordine No. 104 Contributi integrativi Contributi integrativi settimanali settimanali Uomini Uomini a servizio intero Lire 3.60 Lire 2.20 Lire 2.85 Lire 1.70 ' a mezzo servizio Lire 2.85 Lire 1.70 Lire 2.85 Lire 1.70 Donne Donne a servizio intero Lire 1.80 Lire 1.30 Lire 1.05 Lire 0.60 a mezzo servizio Lire 1.05 Lire 0.60 Lire 1.05 Lire 0.60 GOVERNO MILITARE ALLEATO 1 3 C o r p o Ordine N. 144 B MODIFICHE ALL’ORDINE No. 144 — DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI ATTESO che si ritiene opportuno modificare ed ampiare l Ordine No. 144 relativo alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata (dalle Forze Alleate (e designata, qui di seguito, quale «Territorio»): a i s p o n g o : ARTICOLO I Le seguenti disposizioni di legge sono revocate: a) Art. 31 R. D. 30 dicembre 1923, No. 3276; b) R. D. L. 14 novembre 1929, iNo. 2096, convertito nella legge l.o maggio 1930, iNo. 540; c) R. D, L. 26 marzo 1931, No. 368, convertito nelle legge 9 luglio 1931, No. 1008; d) R. D. L. 14 luglio 4937, No, 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, No. 10; e) Art, 4, No, 1 della legge 11 aprile 1938, No. 612; f) Art. 13 R, D, L. 16 giugno 1938, No. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, No. 466; g) Art. 2 R, D. L. 11 gennaio 1943, (No. 65; h) Art.li 4 e 5 R. D. L. 10 marzo 1943, Noi. 563; j i) Art.li 2, 3, 11 e 12 R, D. L, 10 marzo 1943, No. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, No. 609; l) Art. 48 della legge 30 dicembre /1923, No. 3276, e art. 12 del R. D. 2 ottobre 1924; No. 1589; m) Art, 49 (della legge 30 dicembre 1923, No. 3276, n) Sezioni III e IV dell’Art. II dell'Ordine No. 144. ARTICOLO II SEZIONE i: Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque ed in qualsiasi luogo offerti al pubblico (in essi compresi i trattenimenti dati in circoli od in sale private), è stabilito nella misura seguente: per i prezzi d'ingresso, non compreso il diritto erariale, non superiori a Lire 20.—; 15 per cento; per i prezzi d'ingresso, non compreso il diritto erariale, superiori alle Lire 20 e non eccedenti le Lire 60.—, 30 per cento; n per i prezzi d'ingresso, non compreso il diritto erariale, superiori alle Lire 60.—, 40 (per cento, SEZIONE 2: Il diritto erariale sugli introiti lordi dei concorsi ippici di qualsiasi specie e degli altri spettacoli sportivi, come previsto all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1923, No. 3276; è stabilito nella misura del 18 iper cento. SEZIONE 3: E' abolita la riscossione, entro il Territorio, del «Diritto Erariale Addizionale» (D. E. A.), prevista all’articolo 4 dell'Ordine Generale No. 1. ARTICOLO III In conformità al disposto dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1923, No. 3276, il diritto erariale per i teatri provvisti di Iqualsiasi specie di palchi di proprietà privata, è stabilito nella misura del 7.50 per cento. Il diritto erariale per i giuochi e gli altri divertimenti specificati all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1923, No. 3276, come pure per le rappresentazioni ¡dei circhi e delle marionette, è stabilito nella misura del 12 per cento. ARTICOLO V La riscossione di diritti addizionali o di contributi speciali, sia pure a scopi assistenziali di beneficenza, su biglietti d'ingresso o d'abbonamento a locali in cui hanno luogo rappresentazioni o trattenimenti di qualsiasi specie, non potrà essere consentita da parte di alcuna Autorità. ARTICOLO VI SEZIONE U Il diritto erariale sarà proporzionalmente diminuito in ragione del prezzo .ridotto di quei biglietti d'ingresso, che dagli esercenti di cinematografi o di teatri vengono ceduti ai soci dell’«Ente Nazionale Assistenza» (E. N. A. L.). SEZIONE 2: La disposizione, di cui alla precedente Sezione, si applica a favore di ogni persona che, a mezzo di tessera munita di fotografia rilasciata dall'«Ente ¡Nazionale Assistenza Lavoratori», comprovi la sua apparteneza a tale Ente. SEZIONE 3: Gli esercenti di cinematografi e di altri locali di spettacolo staccheranno i biglietti d'ingresso a prezzo ridotto, di cui alle due precedenti ¡Sezioni, in colori e serie differenti da quelli usati per i biglietti normali. ARTICOLO VII Per le scommesse nelle gare di tiro a volo, in esse comprese quelle in cui il bersaglio pon è costituito da un volatile, ogni effettivo partecipante o scommettitore sarà tenuto a corrispondere, in, aggiunta al diritto erariale dovuto per la scommessa; l'importo di L. 20,— per ogni giornata di gara e di Lire 3.— per ciascun bersaglio contro cui fu sparato. ARTCOLO Vili SEZIONE 1: In caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatata frode o alterazione della distinta d'incasso, sarà in' facoltà dell'Intedente di Finanza di provvedere, su richiesta del rappresentante la «Società degli Autori ed Editori», alla chiusura del rispettivo teatro, cinematografo od altro locale. ! SEZIONE 2; Oltre alle sanzioni, di cui alla precedente Sezione, sarà inflitta una pena pecuniaria fino al massimo di L, 300.— per ogni biglietto o riscontro per cui sia comunque mancato il pagamento del diritto erariale, oppure sia stata commessa una frode od un'alterazione nella rispettiva distinta d'incasso. Per qualsiasi violazione diversa da quanto previsto all’Articolo Vili, il rispettivo impresario, l’organizzatore od il gestore incorrerà in una pena pecuniaria fino al massimo di Lire 3000.— ARTICOLO X Il presente Ordine avrà effetto a partire dal giorno 22 luglio 1946. Trieste, 29 luglio 1946, ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 153 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI — DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE INDENNITÀ’ Ritmuto consigliabile e necessario di provvedere alla determinazione degli elementi della retribuzione dei lavoratori da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea derivante da infortunio e malattia professionale nell’assicurazione obbligatoria in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio») ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli affari Civili ordino : ARTICOLO I Applicazione dell’Ordine Generale No. 47 Per la determinazione degli elementi della retribuzione dei lavoratori ai fini del calcolo dei premi e dell’indennità per inabilità temporanea derivante da infortunio e malattia professionale 'nell’assicurazione obbligatoria si applicano entro il Territorio tutte le disposizioni contenute nei primi quattro articoli dell’Ordine Generale No. 47, di data 20 marzo .1946, intitolato «Contributi per gli assegni familiari», che ad ogni’effetto si considerano qui come interamente riportate. Indennità sinora a carico dei datori di lavoro Le indennità e assegni per inabilità temporanea dell’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo I del presente Ordine assorbono e sostituiscono le indennità e assegni smora dovute dai datori di lavora per legge a per contratti o per accordi collettivi, o che erano sinora corrisposte di fatto dai datori di lavoro in caso di infortunio o di malattia professionale. ARTICOLO Ili Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno i.n> cui sarà da me firmato e le disposizioni in esso contenute avranno effetto a decorrere dai 20 maggio 1946. Datato a Trieste, 15 giugno ,1946. ALFRED C. BOWMAN 1 Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 158 CESSIONE GRATUITA DI ATTI E CARTA FUORI USO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA — L’ARTICOLO 7, D. L. 12 FEBBRAIO 1930, No. 84 RESTA IN VIGORE PREMESSO, che l’articolo 7 D. L., 12 febbraio 1930, (No. 84 dispone in sostanza (a) che tutti gli uffici statali ed enti dipendenti dallo Stato (cederanno gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti e la ¡¡carta fuori uso non più utilizzabili a scopi Id'uificio, cui erano destinati; (b) che le Provincie (ora Zone), i ¡Comuni, le isti_ tuzioni pubbliche di beneficienza e tutti gli enti posti Sotto il controllo e la vigilanza dello Stato provvederanno in ugual modo; (c) che le amministrazioni .statali o amministrazioni dipendenti dallo Stato potranno pure mettere a disposizione della Croce Rossa Italiana mobili o materiali di tali uffici ritenuti inutilizzabili^ fuori uso; le che il termine previsto per l'articolo 7 del su Icitato Decreto è scaduto il 30 giugno 1936 ed è stato quindi prorogato sino; al 30 giugno 1946,1 (e RITENUTA l'opportunità di mantenere in vigore le disposizioni del predetto articolo oltre il 30 giugno 1946 in quella parte della Venezia (Giulia amministrata dalle Forze Alleate; ■{ ARTICOLO I L'articolo 7 D. L. 12 febbraio 1930, No. 85 resta in vigore Resta in vigore, anche oltre il 30 giugno 1946 e sino fa Ordine ulteriore del Governo Militare Alleato, l'articolo 7 del D. L., 12 (febbraio 1930, No, 84. ARTICOLO II Limitazione nell’uso del provento Il provento maturatosi in base al disposto dell'articolo I, derivante dal ricavato della vendita idi tali materiali, sarà distribuito esclusivamente entro il territorio della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine avrà effetto dal 30 giugno 1946 ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione. Trieste, 15 luglio' 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 169 EMENDAMENTI, MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ED ASSEGNI DA CORRISPONDERSI AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO Atteso che si ritiene necessario di apportare alcuni cambiamenti alle disposizioni di legge relative alle competenze accessorie e ad assegni da corrispondersi al personale delle Ferrovie dello 1 Stato in 'quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, indicata quale «Territorio»), Io, ALFRED iC. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale 'Superiore per gli affari Civili AJ. s p o n g o : ARTICOLO I Ad eccezione di quanto sarà qui di séguito espressamente rilevato, tutte le disposizioni emanate dal Governo Italiano con il Decreto legislativo luogotenenziale del 24 maggio 1S46, n. 4S4 «Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato», una copia del quale c qui unita e contrassegnata quale «(Allegato A», saranno adottate quale parte integrante del presente Ordine, con piena efficacia in tutto il territorio, come se fossero qui integralmente riportate; ARTICOLO II lutti i riferimenti allo Stati) Italiano, a qualsiasi dicastero, ente, ministri o funzionari operanti in nome dello stesso; contenuti nelle su menzionate: disposizioni, relativi regolamenti ed istruzioni si riterranno annullati e ad essi si sostituiranno il Governo Militare Alleato, gli enti ed i funzionari operanti nel Territorio, .sotto ■ il controllo dello) stesso e nulla di quanto qui contenuto potrà conferire allo .Stato italiano, a funzionari o ad enti operanti in suo nome una; .qualsiasi competenza ad, agire nei confronti di persone, di proprietà o di cose pertinenti al Territorio. ARTICOLO III Le disposizioni contenute nel D.LjL. 24 maggio 1946, n. 454 che non si considerino quale parte integrante del presente 'Ordine e le conseguenti modifiche che avranno vigore nel Territorio, sono le seguenti : ■La prima parte dell’articolo 5 viene soppressa. ARTICOLO IV Il decreto menzionato all’,Articolo I entr.rà in vigore nel Territorio alla data,, in cui quest’Ordine sarà da me firmato. Trieste, 9 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE 13 Corpo ALLEATO Ordine N. 170 SUSSIDI A FAVORE DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI SOGGETTI ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E RELATIVI CONTRIBUTI Atteso che si ritiene opportuno e necessario'apportare delle modifiche relative ai sussidi da corrispondersi agli operai e agli impiegati che beneficiano dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, nonché ai rispettivi contributi, e ciò per. (quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, (Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ARTICOLO I Sussidi e contributi SEZIONE 1: ' a) La tabella allegata al presente Ordine, del quale essa forma parte integrante, sarà normativa riguardo all'aumentare dei sussidi da corrispondersi agli operai e lagli impiegati aventi diritto a tali provvidenze. ARTICOLO II Entrata in vigore Quest Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto dal primo periodo di paga maturato successivamente al 25 maggio 1946. Trieste, 9 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili TABELLA DEI SUSSIDI E DEI CONTRIBUTI IN VIGORE PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PARTE «A» SUSSIDI 1) Il sussidio giornaliero sarà eguale a metà della retribuzione giornaliera complessiva percepita dall'operaio nei due periodi di paga precedenti all'inizio della malattia. Nel caso in cui l'opera prestata {durante i suddetti periodi non fosse stata continuativa, il sussidio sarà uguale al triplo della complessiva retribuzione oraria media già corrisposta all’operaio. 2) Il massimo delle spese di degenza che potranno corrispondersi all'impiegato resta fissato come segue: j a) Lire 2500.—; oltre al 50% di qualsiasi somma eccedente tale importo relativa a spese ospedaliere, ad operazioni chirurgiche, nonché all'assistenza medica, qualora 1'assicurato sia stato accolto in un ospedale o in un sanatorio privato, debitamente autorizzato dail'Istituto Naz:onale per l'Assicurazione contro le malattia. b) Lire 3000.—, per interventi chirurghici a domicilio ' PARTE «iB» CONTRIBUTI 1) Il 6% della retribuzione lorda, per l’assicurazione degli operai e loro familiari a carico. 2) Il 3.50% della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari a carico. 3) Il 3% della retribuzione lorda per l'assicurazione di quegli impiegati e loro familiari a carico, cui, in caso di malattia, è garantita ¡da parte del datore di lavoro la corresponsione dello stipendio per la durata di sei mesi. 1 3 C o r p o Ordine N. 171 RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ’ ADRIATICA DI SCIENZE NATURALI IN TRIESTE Ritenuta l'opportunità a provvedere alla riorganizzazione, secondo principi democratici, della Società Adriatica di scienze naturali in Trieste (qui di seguito denominata la «Società») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnelle J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I a) E' annullato l'attuale statuto, approvato con R. D. 16 ottobre 1934 No, 2397, b) Non è più applicabile il R. D. 26 settembre 1935 No. 1803 contenente i regolamenti per l'elezione dei Presidenti e Vice-presidenti delle accademie, istituti e associazioni di scienze, lettere e arti. ARTICOLO II Nomina di un Commissario straordinario a) Il Prof. Mario PICOTTI è nominato Commissario straordinario della «Società». b) l! detto Commissario avrà le attribuzioni del C-onsigiio direttivo sotto lo statuto attuale sino all'elezione di un nuovo consiglio direttivo, allorché cesseranno tutte le sue funzioni di commissario. ARTICOLO III i Preparazione e sottoposizione di un nuovo statuto a) Il Commissario nominato con l'Art. II del presente Ordine preparerà immediatamente la proposta di un nuovo statuto peri la «Società» che in sostanza potrà richiamarsi allo statuto e regolamenti approvati dall'Assemblea generale tenutasi in data 1 luglio 1925 e modificati dall’Assemblea generale di data 22 giugno 1932, con i cambiamenti che saranno ritenuti opportuni e necessari. b) Il Commissario convocherà un'assemblea generale dei membri della «Società» che avrà luogo entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, nel corso della quale il nuovo statuto proposto verrà sottoposto all'esame e all'approvazicme. c) Approvato lo statuto, l'assemblea procederà all'elezione delle cariche ufficiali, del consiglio direttivo e degli altri organi della «Società» in conformità alle disposizioni del nuovo statuto. Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato, Trieste, 11 luglio Ì1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 172 MODIFICAZIONI DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO E PER LE CONTRAVVENZIONI SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI Attesa 1 opportunità idi modificare le pene per il contrabbando e per le contravvenzioni sul Monopolio dei isali e tabacchi nella p art e della Venezia Giulia amministrata dal Governo Alleato (qui di seguito denominata ’«Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D,. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 Modifiche Le multe stabilite inelTOrdine No. Ili sono modificate come segue: 1) L'Articolo II, numero 1 viene modificato sostituendo/ alle cifre 500, 1.000, 100 e 400 rispettivamente: • 2.000 , 4.000, 500 e 1.500. 2) L'Articolo II, numero 2 viene modificato sostituendo alle cifre 600, 1.200, 200 e 1.000 rispettivamente: 2.500, 5.000, 1,000 e 4.000. 3) L'Articolo II, numero 3, viene modificato sostituendo alle cifre 100, 200, 10 e 20 rispettivamente: 300, 600, 30 e 60. 4) L'articolo III, viene modificato sostituendo alle cifre 1.000 e 10.000 rispettivamente: 5.000 e 25.000. 5) L’Articolo IV, numero 1, viene modificato sostituendo alle cifre 400 e 2.000 rispettivamente: 1.500 e 8,000. 6) L'Articolo IV, numero 2, viene modificato sostituendo alle cifre 500, 1.000, 10 e 30 rispettivamente 2.000, 4.000 , 40 e 120. 7) L'Articolo IV, nuniero 3, viene modificato sostituendo alle cifre 600, 1.200, 30 e 50 rispettivamente: 2.500 , 5.000, 100 e 200. 8) L'Articolo V viene modificato sostituendo alle cifre 100 e 2.000 rispettivamente: 600 e 10.000, 9) L'Articolo VI viene modificato sostituendo alle cifre 400 e 500 rispettivamente: 150 e 600, 10) L'Articolo VII viene modificato sostituendo; alle cifre 400 e 4.000 rispettivamente; 600 e 6.000. 11) L’Articolo Vili, numero 1, viene modificato sostituendo alle cifre 100-, 500, 500 e 5.000, rispettivamente: 300', 1.500, 1.000 e 5.000. 12) L’Articolo Vili, numero 2, viene modificato sostituendo alle cifre 100 e 500 rispettivamente: 200- e 1.000. 13) L'Articolo IX viene modificato sostituendo alle cifre 200 e 2.000 rispettiva-vamente: 600 e 6,000. 14) L'Articolo X viene modificato sostituendo alle cifre 400 e 8,000 rispettivamente 6001 e 10,000. 15) L'Articolo Xil viene modificato sostituendo alle cifre 40 e 2.000 rispettivamente 100. e 3.000. AETICOLO II ¿nnullamento L'Articolo I dell'Ordine 111 viene completato con la seguente aggiunta: Gli articoli 92, 93, 94 , 95 della Legge ¡No, 907 dd. 17 luglio 1942, concernente il’ monopolio dei sali e tabacchi, sono annullati. AETICOLO III Ammende per differenza di peso in confronto alla quantità di tabacco indicata nel manifesto di bordo 11 Comandante di qualsiasi nave con carico; di tabacco, qualora si trovi differenza in più, o in meno; nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da Lit. 600 a Lit. 2.000 per chilogrammo di differenza in più o in meno del peso dichiarato sq trattasi di tabacco in foglio e da L. 2.000 a L. 5.000' se trattasi di tabacco lavorato. Agli effetti ideila determinazione deH'ammenda, il peso dei colli manicanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire jl peso effettivo. AETICOLO IV Ammende per differenza di peso o di qualità in confronto alla dichiarazione di tabacco resa per l'importazione Chiunque intenda importare tabacco e dichiari alla Dogana una quantità minore di quella successivamente accertata dalla medesima, è punito, se la differenza oltrepassa il 5% del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1.000 „a L. 1,500 per ogni chilogrammo in più, trattandosi di tabacco in foglia; e da L. 2.000 a L. 3.000 s,e si tratta di tabacco lavorato. Chiunque dichiari una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella accertata dalla Dogana, è punito con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 4,000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato. Ammende per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori Il viaggiatore il quale ommette di dichiarare alla Dogana i tabacchi lavorati che importa per suo uso personale, è punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2.000 qualora la quantità importata non sia superiore ad un chilogrammo. Se la quantità importata è superiore ad un chilogrammo, si applicheranno, per l'eccedenza, le ammende previste dal precedente articolo I, numero 2. Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i 30 grammi. ARTICOLO VI Trasporto di sali e tabacchi in transito Qualora nel trasporto di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61 della legge No. 907, did. 17 luglio 1942, si verifichino le ipotesi preve- dute nell'articolo 120 della legge doganale '25 settembre 1940, No. 1424, lo speditore è punito coni l'ammenda Ida L. 200 e L. 3.000 al quintale se si tratta di sale; da Lit, 50 a Lit. 1.000 al chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2.000 al chilogrammo ,se si tratta di tabacco lavorato. Un ogni caso la pena dell'ammenda non può; essere inferiore a L. 200. Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'Articolo 121 della predetta legge doganale, lo speditore è punito' con le seguenti ammende: D,a L. 600 a L. 5.000 al quintale se si tratta di sale. Da L. 500 a L. 1.500 al chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di pro- dotti derivati dal tabacco. Da L. 700 a L. 3.000 al chilogrammo se si tratta di tabacco lavorato. ARTICOLO VII Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella «Gazzetta». Trieste, 16 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 173 EMENDAMENTO DEGLI ORDINI GENERALI No. 33, 34, 34-B E 52 — RETROCESSIONE DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE CON RIGUARDO AGLI EFETTI ECONOMICI Premesso che negli Ordini Generali No. 33, 34, 34-B e 52 gli effetti economici decorrono dal l.o luglio rispettivamente. 30 giugno 1945; ' Ritenuta l’opportunità di cambiare le date rispettive dei predetti quattro Ordini Generali fissando la decorrenza degli effetti economici al l.o maggio rispettivamente 30 aprile ¡1945; Io, ALFRED C. BO’WMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino ; ARTICOLO I Retrocessione della data di entrata in vigore degli effetti economici I suddetti Ordini Generali sono emendati nel modo seguente: 1) Ordine Generale No. 33: a) negli articoli IX, sezioni 1 e 2, XVI e XVIII, la data del l.o luglio 1945 sarà sostituita con ¡quella del l.o maggio 1945; b) nell’articolo X, sezione l.a, la data del 30 giugno 1945 sarà sostituita con quella del 30 aprile 1945; 2) Nell'Ordine Generale No. 34, articoli II, Sezione 2 e III Sezione 1, VII e XV, la data del l.o luglio 1945 è sostituita con. quella del l.o maggio 1945; 3) NeirOrdine Generale No. 34-B, articoli 1, IV ¡sezione 2 comma b), e Vili; la data del l.o luglio 1945 è sostituita con quella Idei l.o maggio 4945; 4) Ordine Generale No. 52: a) negli articoli ¡11, sezione 8, e III, la data del l.o luglio 1945 ¡è sostituita con quella del l.o maggio 1945; b) nell’articolo IV la data del 30 giugno 1945 è sostituita con quella del 30 aprile 1945, ARTICOLO II Entrata in vigore II presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Miitare Alleato. Trieste, 15 luglio 1946. Ordine N. 174 EMENDAMENTO DEGLI ORDINI GENERALI No. 44 e 60 — RETOCESSIONE DELLA DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI AL 1 GENNAIO 1944 Poiché negli Ordini Generali No. 44 e 60 la data di decorrenza degli effetti economici ivi stabiliti è fissata al 1 luglio 1945; Ritenuta ora l'opportunità; ; a) di modificare tale data in entrambi gli Ordini menzionati facendo decorrere i suddetti effetti economici dal 1 gennaio 1944, e b) di estendere inoltre l'applicazione di tale data anche ai casi contemplati nella Sezione 1 dell'Articolo X dell'Ordine Generale No. 60, Io, ALFRED C, BO'WMAN, Coonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Retrocessione della data di decorrenza degli effetti economici Sono col presente Ordine apportati i seguenti emendamenti agli Ordini Generali No. 44 e 60: a) NeH'Articolo VII Sezione 2 dell'Ordine Generale No. 44 la data del 1 luglio 1945 s'intende sostituita con quella del 1 gennaio 1944. b) Nell'Articolo IV Sezione 4 dell'Ordine Generale No, 60 la data del 1 luglio 1945 s'intende sostituita con quella del 1 gennaio 1944. c) Il secondo comma della Sezione 2 dell’Articolo X dell’Ordine Generale No, 60 è sostituito col seguente: «Le pensioni concesse ai sensi della Sezione precedente e di questa stessa Sezione hanno effetto dal 1 gennaio ¡1944», ARTICOLO II Data di entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 15 luglio 1946. Ordine N. 176 LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE PREMESSO che il Senato Accademico dell'Università di Trieste ha deliberato che con l'anno accademico 1946-1947 la Facoltà di ingegneria attualmente esistente venisse completata con l'istituzione del Corso di Laurea in Ingegneria industriale, Sezione Meccanica; I E CHE dopo accurato esame è stato deciso che tale provvedimento venga approvato dal Governo Militare Alleato; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1) A partire dall'anno accademico 1946-1947 verranno istituiti nella Facoltà di Ingegneria Navale e Meccanica dei corsi di Laurea in ingegneria industriale, Sezione Meccanica. 2) I corsi di avviamento all'Ingegneria già esistenti presso la Facoltà, saranno trasferiti, a partire dall'anno accademico 1946-1947, alla neo istituita Facoltà di Scienze. 3) Il Governo Militare Alleato, 13 Corpo, riconosce ad ogni effetto e fine i corsi di laurea in ingegneria industriale, Sezione Meccanica, intendendosi tale riconoscimento legale esteso a tutti gli attestati e i diplomi rilasciati per tali corsi. 4} Per la nuova Sezione industriale non ¿sono istituiti per ora nuove cattedre; ne potranno tuttavia essere istituite quando se ne manifesti la necessità. 5) L’ordinamento interno della nuova Sezione sarà disciplinato dalle medesime norme e dai medesimi regolamenti vigenti per le altre Facoltà dell'Università. 6} Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Ordine N. 177 FACOLTÀ’ DI SCIENZE, UNIVERSITÀ’ DI TRIESTE PREMESSO che il Senato Accademico dell'Università di Trieste ha deliberato che con l'anno accademico 1946-1947 venisse istituita nella predetta Università una Facoltà di Scienze; ji E CHE dopo accurato esame è stato deciso che tale provvedimento venga approvato dal Governo Militare Alleato; Io, ALFRED C, BO'WMAN, .Colonnello; J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1) a partire dall'anno accademico 1946-1947 verrà istituita una Facoltà di Scienze. 2) (Nel primo anno la Facoltà di Scienze sarà limitata ai corsi di laurea in matematica, di laurea in fisica, nonché di laurea in matematica e fisica. 3) La Facoltà di Scienze assorbirà il biennio di avviamento all'ingegneria già esistente presso la Facoltà di Ingegneria navale e meccanica. 4) Il Governo Militare Alleato, 13 Corpo, riconosce ad ogni effetto e fine la Facoltà idi Scienze; intendendosi tale riconoscimento legale esteso a tutti gli attestati ed i diplomi rilasciati da codesta Facoltà. 5) Per la Facoltà di Scienze sono istituite otto cattedre, il numero delle quali può essere eventualmente aumentato quando se ne manifesti la necessità. 6) L'ordinamento interno della Facoltà sarà disciplinato dalle medesime norme e dai medesimi regolamenti vigenti per le altre Facoltà dell Università. 7) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 22 luglio 1946. ALFRED C, BOWMAN Colonnello .J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 178 ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI — REVISIONE DEGLI ONORARI AI MEDICI Visto l'Ordine No. 44 del 18 dicembre 1945, con il quale venivano aumentati e regolati gli onorari spettanti ai medici per l'opera da essi prestata per l'Istituto Nazionale per l'Assistenza di (Malattia ai Lavoratori (qui appresso denominato «l’Istituto») in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata «il Territorio»); e Ritenuto equo e necessario rivedere e ¡aumentare le tariffe dei compensi spettanti ai medici che prestano la loro opera per l'Istituto. Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli affari civili, ordino : ARTICOLO I » Onorari dei medici SEZIONE 1; I medici .generici che prestano la loro opera per l'Istituto nel Territorio, riceveranno un onorario mensile di 10.000.— lire al netto di trattenute per R. M. per le seguenti prestazioni: 1 a) 14 ore settimanali di servizio ambulatoriale; b) Le necessarie visite a domicilio; c) servizio d'ispezione domenicale e festivo. Qualora tutta o parte delle attività qui sopra elencate sub a), b) e c) dovesse essere aumentata o diminuita, o cessare del tutto, l'onorario dovrà essere regolato in proporzione. i SEZIONE 2: Ove il numero medio dei pazienti risulti notevolmente superiore o inferiore al numero medio normale di ¡pazienti assistiti dagli altri medici generici, che prestano la loro opera per l'Istituto nel Territorio, gli onorari loro, spettanti dovranno essere regolati in proporzione agli aumenti. risultanti dall'applicazione dei termini della Sezione I dì quest'Articolo. SEZIONE 3: I medici specialisti che prestano1 la loro opera per l’Istituto nel Territorio, riceveranno ì seguenti onorari al netto di trattenuta per R. M.: Servizio ambulatoriale - - 15 ore settimanali IL. 7.800,— » » 12 » » » 6.600,— » » 10 » » » 5.680,— » » 9 » » » 5.325,— » » 6 » » » 4.050,— » » 3 » » » 2.220,— Visite a domicilio Lire 65,— per visita. c) Interventi speciali in ambulatorio o a domicilio fuori dell’orario normale: da onorare separatamente a notula o a forfait, da fissarsi dall' Istituto ¡di volta in volta. I' ¡d) Fermo restando il compenso qui sopra indicato alla lettera ib), è data facoltà all'Istituto di stipulare accordi speciali con i medici specialisti per compensi a forfait ida corrispondersi per visite a domicilio, ove le circostanze rendano opportuna una siffatta procedura. ARTICOLO II Decorenza dell’Ordine Le disposizioni di cui all'Articolo I del presente Ordine entrano in vigore con effetto dal l.o gennaio 1946, con la sola eccezione degli onorari stabiliti alle lettere c) e d) della Sezione 3, i quali avranno effetto dal l.o luglio 1946. Trieste, 23 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CÒRFO Ordine N. 181 DIVIDENDI DELLE SOCIETÀ’ COMMERCIALI ATTESO CHE si ritiene necessario' emettere dei provvedimenti in materia di dividendi relativi alle società commerciali e ciò per quanto riguarda quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito designate quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I SEZIONE 1: Le disposizioni contenute neH'Art. 1 del R. D. L. 27 dicembre 1940, No. 1714, convertite, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, No. 277 e ogni altra disposizione relativa alla distribuzione dei dividendi delle società commerciali sono abrogale. SEZIONE 2: Il presente provvedimento avrà effetto nei riguardi delle società commerciali a decorrere dall'esercizio sociale in corso alla, data del presente Ordine ARTICOLO II Quest'Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 25 luglio 1946. ALFRED Cs BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 182 DIRITTI ASSICURATIVI DI CONTINGENZA — MODIFICA DELL’ORDINE No. 8 Atteso che, con l'Ordine No. 8, in vigore dal 1 settembre 1945, venivano emanate delle disposizioni per il rimborso di diritti assicurativi di contingenza riscossi in più, anteriormente alla suindicata data d'entrata in vigore, da enti ed istituti d assicu-zione; e Atteso che si è ritenuto opportuno e necessario non includere nelle accennate disposizioni i diritti di contingenza riscossi sulle polizze d'assicurazione marittima in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Le parole «marittime e », contenute al comma c) dell'articolo 3, nonché all articolo 4 dell'Ordine No. 8 sono da considerarsi cancellate. ARTICOLO II La modifica disposta al precedente Articolo avrà effetto a decorrere dal 1 settembre 1945. Ordine N. 194 ISTITUZIONE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO NELLA LINGUA SLOVENA PER PER INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI Considerato che si ritiene utile e necessario di istituire corsi di perfezionamento nella lingua slovena per insegnanti di scuole elementari in ¡quella parte della Venezia Giulia che ¡viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio») ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. ¡G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Istituzione di corsi di perfezionamento nella lingua slovena per insegnanti di scuole elementari e loro programma PARTE I, — I corsi di perfezionamento nella lingua slovena per insegnanti di scuole elementari incominceranno il giorno 1 agosto 1946 e dureranno fino all' inizio dell'anno scolastico 1946-47. ¡PARTE 2. — I corsi saranno tenuti nell’edificio del «Liceo scientifico sloveno» a Trieste ed a Gorizia nell'«iIstituto «magistrale sloveno». I presidi delle suddette scuole provvederanno per il funzionamento di questi corsi. ¡PARTE 3, — 11 programma dei corsi comprenderà le seguenti mlaterie: grammatica ¡slovena, esercizi orali e scritti (6 ore settimanali), storia ¡della letteratura slovena ('4 ore), storia slovena (3 ore), geografia (2 ore), didattica ((5 ore) storia e pedagogia generale (4 ore). ARTICOLO II Frequentazione obbligatoria dei corsi Sono tenuti a frequentare questi corsi, senza riguardo ad anzianità d’insegnamento o ¡qualifiche e senza diritto ad alcuna indennità o speciale rimunerazione, i seguenti insegnanti: 1) gli insegnanti che, avendo insegnato durante l’anno scolastico 1945-46 nelle scuole elementari pubbliche slovene, desiderano continuare tale insegnamento e sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento rilasciata da qualche istituto magistrale non sloveno o da qualche equipollente scuola media; , 2) gli insegnanti che hanno ottenuto l'abilitazione magistrale entro la prima sessione d'eH’anmo scolastico 1942-43 dall'Istituto ¡magistrale di Tolmino, conseguendo il diploma di insegnamento dopo l'anno 1923 e non superando 1 esame d integrazione presso l'Istituto magistrale sloveno. Frequentazione volontaria dei corsi Possono frequentare volontariamente i corsi i seguenti insegnanti: 1} quelli che durante l'anno scolastico 1945-46 hanno insegnato in scuole elementari slovene non riconosciute; 2) quelli che sono in possesso del diploma di abilitazione di qualche Istituto magistrale italiano o di qualche altra equipollente scuola slovena od italiana ed hanno sufficiente conoscenza della lingua slovena. Le domande idi ammissione ai corsi degli insegnanti vanno presentate entro il l.o agosto (1946 al competente Sovraintendente Scolastico. Gli insegnanti indicati al No. 1 del presente Articolo dovranno indicare nelle loro domande quale è stato il loro atteggiamento meli' insegnamento in riguardo alle direttive impartite dalla Divisione per l’educazione dell' A. M. G. ABTICOLO IV Trattamento economico A tutti gli insegnanti attualmente in servizio che frequentano i corsi verrà corrisposto il loro salario per la durata del corso. Agli insegnanti indicati nell'Articolo III del presente Ordine Iche si obbligheranno per iscritto ad insegnare nelle scuole slovene per lo meno per un ¡anno secondo le direttive delle Autorità scolastica del Governo Militare Alleato, competerà il trattamento economico ¡spettante ad insegnanti incaricati. ABTICOLO v Presentazione degli insegnanti Tutti gi insegnanti indicati ¡negli Articoli II e III del presente Ordine dovranno rimettere prontamente le loro domande d’ammissione al competente Sovraintendente Scolastico e dovranno presentarsi nelle anzidette scuole ¡di Trieste e Gorizia il giorno 1 agosto 1946. ABTICOLO VI Esami e certificati Alla fine dei corsi verrà tenuto un esame secondo le direttive che verranno emanate dall'Ufficiale Capo per l'Educazione del Governo Militare Alleato. Il certificato d'averi ¡superato con esito favorevole tale esame darà all'insegnante la qualìfica di insegnare nelle scuole elementari con lingua d'istruzione slovena. Insegnanti sforniti di tale certificato non verranno' amimessi all' insegnamento nelle scuole elementari pubbliche slovene, a meno chè l’Ufficiale Capo della Divisione per l'Educazione non riconosca equipollenti altri certificati da loro prodotti. ABTICOLO VII Esecuzione del presente Ordine I competenti Sovraintendenti Scolastici fisseranno, secondo le disposizioni vigenti, le speciali indennità da corrispondersi alle persone incaricate di tenere i corsi e provvederanno per tutto quanto sarà necessario per l'esecuzione del presente Ordine, Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno che sarà stato da me firmato. Trieste, 27 lugliot 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO j 3 CORPO Ordine N. 196 EMENDAMENTO DELL’ARTICOLO 44 DEL TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE APPROVATO CON R. D. 13 FEBBRAIO 1933 No. 213 RITENUTO che l'Articolo 44 del Testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con R. D. 13 febbraio 1933 No. 215 stabilisce che il sussidio dello Stato per le opere di miglioramento fondiario previste nell'Articolo 43 del Testo stesso può r essere portato fino al 38% della spesa; Considerato che nelle presenti condizioni economiche di quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata «il Territorio») il sussidio massimo così ¡fissato è insufficiente allo scopo di portare a buon termine tali opere e che opportuno si manifesta il suo aumento temporaneo fino al 60% della spesa; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ordino ARTICOLO I Aumento del sussidio m sr m dello Stato per miglioramenti fondiari Il sussidio massimo a carico dello Stato per le opere di miglioramento fondiario previste dallArticolo 43 del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. D. 13 febbraio 1933 No. 215, che siano da eseguirsi nel Territorio; è fissato nel 60% della spesa, in luogo del 38% come stabilito nell'Articolo 44 del Testo suddetto, ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà firmato da me. Ordine Amministrativo N. 49 NOMINA DEL PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TEMPORANEO PER DIRETTORI DIDATTICI ED INSEGNANTI DI SCUOLE MEDIE E SECONDARIE VISTO lOrdine ¡No. 119, col quale viene istituito un Consiglio di disciplina temporaneo per direttori didattici ed; insegnanti di scuole medie e secondarie, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»): | Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei membri di detto Consiglio di disciplina in conformità all'Articolo I Sezione 2, dell'Ordine sopra citato: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : 1. Il Dott. Angelo iMiIiNiESSO, consigliere d'Appello presso la ¡Corte d'Appello di Trieste, è nominato presidente del Consiglio di disciplina temporaneo per direttori didattici ed insegnanti di scuole medie secondarie nel Territorio; 2. ¡11 Prof. Dott, Vittorio RUBINI, Sovraintendente scolastico della zona di Trieste, è nominato Vice-Presidente di detto Consiglio; 3. Il Sig Prof. Romeo NERI, Preside dell'Istituto Tecnico Governativo «L. da da Vinci» — Trieste; Dott. Rudolf PERHAUC, preside dell’Istituto Tecnico Commerciale sloveno di Trieste; Prof. Luciano SERTI, ordinario presso il Ginnasio - Liceo « PETRARCA » di Trieste; Prof. Edoardo MIZERIT, della Scuola media slovena di Gorizia; Prof. Vittorio FURLANE Ispettore di zona — Trieste; Dott. Antonio KACiIN, Ispettore di zona — Gorizia; sono nominati membri del consiglio stesso. l 4. Quest'Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. Avviso N. 14 CESSAZIONE DELLA CORTE D'ASSISE STRAORDINARIA La Corte d’Assisé Straordinaria, costituita ai sensi del Proclama No. 5 per giudicare le persone imputate di aver commesso reati di collaborazionismo con il Tedesco invasore, continuerà a funzionare fino all'8 novembre 1946, quando, a quanto si prevede, tutti i processi saranno ultimati. Il termine, durante il quale ulteriori denuncie contro persone ritenute responsabili dei reati preveduti nel Proclama suindicato, potranno essere presentate all'Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d'Assise Straordinaria, viene prorogato a tutto il 31 agosto 1946. Si fa presente che le denuncie potranno prodursi contro qualsiasi persona ritenuta responsabile di reati previsti nel Proclama No. 5, indipendentemente dal fatto se il denunciato si trovi attualmente entro o fuori del Territorio. Per la validità della denuncia non si richiede che l'indirizzo del denunciato sia conosciuto, qualora egli sia stato effettivamente residente nella Venezia Giulia o gli atti denunciati siano stati commessi ne! Territorio. Delle denuncie che dovessero pervenire posteriormente al 31 agosto 1946, non sarà tenuto alcun conto. Trieste, 2 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN , Colonnello J.A.G.I). Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ZONA PARTE II DI TRIESTE GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 6 B -EMENDAMENTO ALL’ORDINE DI ZONA No. 6 — NORME RIGUARDANTI GLI ALLOGGI Poiché in seguito all Ordine Generale No. 62, sono state introdotte delle varianti alla legge che regola l'assegnazione degli alloggi, e ; Poiché si ritiene necessario modificare l'Ordine di Zona No. 6 del 13 settembre 1945, Io, J. C, SjMUTS, Ten. Col., Commissario di Zona per la Zona di Trieste ordino : ARTICOLO I Abrogazione dell’Ordine di Zona No. 6 L Ordine di Zona No. 6 del 13 settembre 1945 è con il presente abrogato. ARTICOLO II Funzioni dell’Ufficio Alloggi SEZIONE i: L’Ufficio Alloggi del Comune di Trieste, sempre subordinatamente alle richieste delle Forze Alleate, assegnerà alla popolazione civile alloggi e locali d'affari disponibili, in conformità alle presenti disposizioni. SEZIONE 2- Per locali d'affari, come menzionati nella sezione 1, si intendono inclusi tutti i locali adibiti a magazzini, negozi, depositi, uffici professionali e commerciali, cinematografi, teatri ed altri locali usati a scopo ricreativo nonché tutti i locali usati per scopi professionali e commerciali (qui di seguito chiamati «locali d'affari»). ARTICOLO III Denuncie di locali disponibili SEZIONE 1; I proprietari (persone fisiche o giuridiche, istituzioni private o pubbliche), gli amministratori e i portinai degli stabili situati nel Comune di Trieste, sono tenuti a notificare all'ufficio Alloggi ogni alloggio o locale d'affari disponibile. Tale notifica, a meno che non sia stata già presentata in conformità all’Articolo I dell'Ordine di Zona No. 6, dovrà venir fatta entro sette giorni dalla data in cui il presente Ordine entrerà in vigore o dalla data in cui tali locali rendendosi disponibili verranno a sottostare alle norme di questo Articolo. I locatari che intendono lasciare vacanti le loro ' case, appartamenti o locali d affari per più di 60 (sessanta) giorni, dovranno notificare in precedenza all'Ufficio Alloggi la data del loro allontanamento e la probabile! data del ritorno. iL’Ufficio Alloggi durante tale assenza potrà assegnare ad altre persone tali abitazioni o locali d'affari. ARTICOLO IV Trasferimento od affitto di locali Nessun proprietario od altra persona potrà affittare, subaffittare o in qualsiasi altro modo disporre di qualsiasi locale, nè cambiare il suo alloggio o locale d'affari senza il permesso scritto 'dell'Ufficio Alloggi; .qualsiasi disposizione di locali senza tale autorizzazione potrà essere dichiarata nulla ed inefficace e l'Ufficio Alloggi potrà disporre [dei locali stessi. ARTICOLO V Requisizione dei locali L'Ufficio Alloggi, dopo indagini eseguite dai propri funzionari — muniti di regolare autorizzazione — potrà requisire alloggi e locali disponibili allo scopo di assegnarli alle persone che rientrino nella categoria di cui all'Articolo VI. ARTICOLO VI Richiesta ed assegnazione di locali SEZIONE 1: Le persone che si trovino nelle condizioni contemplate alle ¡sezioni 2 e 3 del presente articolo potranno rivolgere richiesta all'Ufficio Alloggi onde ottenere un'assegnazione di locali. SEZIONE 2 : L'Ufficio Alloggi, sempre subordinatamente alle esigenze delle Forze Alleate, potrà assegnare alloggi, e locali d'affari alle persone che rientrino nelle seguenti categorie disposte in ordine di precedenza: a) prima categoria — persene private delle loro abitazioni nel Comune di Trieste; 1) — In .seguito a danni di guerra; 2) — In seguito a persecuzioni razziali e politiche; 3) — In seguito ad occupazione da parte delle autorità militari o politiche; 4) — In seguito ad una sentenza di sifratto del Tribunale: b) seconda categoria — persone trasferite nel Comune di Trieste in seguito ad un ordine delle Autorità competenti. c) terza categoria — qualsiasi altra persona (pur non rientrando nelle suaccennate categorie) isemprechè vi siano alloggi disponibili. SEZIONE 3 : I locali d’affari potranno essere assegnati secondo le norme di questo Ordine solo in casi speciali, secondo le istruzioni emanate dal Commissario di Zona, qualora il richiedente possa fornire prove di speciali avversità o speciali necessità per richiedere l'assistenza dell'Ufficio Alloggi. fife 00 L'Ufficio Alloggi potrà alloggiare più d’una persona o famiglia nello stesso locale. Tali assegnazioni (chiamate in seguito «abitazioni») verranno effettuate soltanto qualora necessarie ad alleviare la penuria di abitazioni. Nell'assegnazione delle coartazioni l’Ufficio Alloggi terrà in considerazione le condizioni di precedenza delle persone alle quali deve venir assegnato un locale in coabitazione e terrà inoltre in considerazione la loro accettabilità da parte dell'occupante l'alloggio. Qualora l'occupante lo alloggio, rifiutasse di accettare le persone assegnate in coabitazione, per ragioni dàl-rUfficio Alloggi ritenute non valide dette persone potranno venir imposte da parte del predetto Ufficio. ARTICOLO VII Istituzione di, Comitati per gli alloggi per l’esame di appelli SEZIONE 1: Qualsiasi persona interessata potrà appellarsi, contro le decisioni dell’Ufficio Alloggi, ai Comitati per gli Alloggi, ciascuno del quali sarà formato da un Presidente e da quattro Membri nominati dal Presidente del Comune e approvati dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 2 : 1 Comitati per gli Alloggi decideranno ¡sugli appelli presentati contro le decisioni dell'Ufficio Alloggi. SEZIONE 1: ARTICOLO Vili Appelli Le seguenti norme dovranno applicarsi alle domande ed agli appelli diretti ai Comitati per gli Alloggi: a) Dovranno essere redatte per iscritto, firmate e corredate dell'indirizzo del ricorrente; b) Nessuna particolare formai legale sarà richiesta potendo essere contenuta in una comune lettera; c) Potranno esisere redatte su carta semplice e saranno esenti da qualsiasi tributo; d) Dovranno contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali il ricorrente fonda la sua richiesta. Prove documentali, incluse dichiarazioni giurata, possono essere allegate, benché non sia d'obbligo; e) Il ricorrente dovrà dichiarare se egli desidera la celebrazione di una udienza da parte del Comitato o se preferisca che lo stesso prenda la sua decisione sulla base del ricorso o della domanda e dei documenti o altre prove allegate agli stessi. In mancanza di tale dichiarazione la Commissione potrà decidere il caso sulla base del ricorso o della domanda e dei documenti e prove eventualmente allegati senza la celebrazione di una udienza a meno che la Commissione stessa non decida a sua discrezione che una udienza è opportuna o necessaria. Le .'Commissioni dovranno decidere ogni caso in assoluta conformità alle risultanze di fatto ed alla legge. SEZIONE 3 : Le Commissioni terranno registrazioni ed evidenze adeguate di tutti i loro procedimenti. SEZIONE 4: Ove un'udienza sia richiesta oppure ove le Commissioni decederanno sulla necessità della stessa, in conformità all'Articolo Vili Sez. 1-e), del presente Ordine, le stesse fisseranno immediatamente la data di tale udienza notificandole al ricorrente o richiedente a mani proprie o a mezzo posta. Al ricorrente o richiedente sarà ììdato tempo sufficiente per comparire alla predetta udienza e per preparare e sottoporre le sue prove. ' SEZIONE 5: A dette udienze si applicheranno le seguenti disposizioni: a) il ricorrente potrà comparire personalmente o a mezzo di un difensore; b) le Commissioni non, saranno vincolate dalle norme di prova legale, ma potranno accettare e prendere in considerazione prove di qualsiasi genere e forma, orali e documentali, che ritengano rilevanti in relazione agli argomenti presentati ed utili ai fini di una giusta decisione. c) le decisioni delle Comlmissioni saranno finali e conclusive. SEZIONE 6: Allo scopo di esercitare le loro funzioni, le Commissioni avranno il potere di ordinare la produzione di qualsiasi documento o altro scritto rilevante, citare testimoni e sottoporre a giuramento le parti ed i testimoni. ARTICOLO IX Pigione da pagarsi ¡SEZIONE 1: La persona alla quale viene assegnato un locale addiverrà ad un accordo con il proprietario o locatore riguardo all'ammontare della pigione da pagarsi. SEZIONE 2 : Se non si giunge a tale accordo, l’Ufficio Reclami Pigioni, istituito dall'Ordine Generale No. 54, fisserà l'ammontare della pigione dopo aver ascoltato il parere dell'Ufficio Tecnico Erariale. ARTICOLO X * Emanazione di ordini ARTICOLO XI Poteri d'emergenza La, facoltà di emanare Ordini di emergenza o di assegnare abitazioni in caso di emergenza è a me riservata. ARTICOLO XII Trasgressioni Chiunque trasgredisca le norme di questo Ordine o di qualsiasi altro Ordine legalmente emesso in conformità al presente sarà ritenuto! colpevole e su giuidizio di un Tribunale Militare Alleato sarà passibile di multa ò carcere o entrambi come la Corte deciderà. ARTICOLO XIII Entrata in vigore Questo Ordine entrerà in vigore dalla data della sua prima pubblicazione nella Zona 'di Trieste. Trieste, 10 luglio 1946. J. C. SMUT5 Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 45 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA CACCIA E NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO Visto l’Art. 82 del «Testo Unico» delle Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. Decreto Legge 5 giugno 1939, No. 1016, che prevede la costituzione di un Comitato Provinciale per la caccia, e Considerata la necessità di sciogliere il Comitato Provinciale suddetto e di procedere alla nomina di un Commissario Straordinario, Io, J.C. SMUTS, Ten, Col. Commissario di Zona per la Zona di Trieste, con il presente ordino : ARTICOLO I Il Comitato Provinciale per la caccia è sciolto. ARTICOLO II L’Ispettore Capo per l'Agricoltura per la Zona di Trieste assumerà le funzioni di Commissario Straordinario del Comitato Provinciale per la caccia ed adempirà le funzioni ed osserverà i doveri previsti dall'Art. 83 del citato Testo Unico. ARTICOLO III Tutte le norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia rimangono in vigore purché non siano incompatibili col presente Ordine. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore il 6 agosto 1946. Data: 3 luglio 1946. J. C. SMUSTS Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO Z O N A DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 26 B AGGIUNTA ALL’ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 26 — PROMOZIONE DEL DOTT. GIOVANNI BASIOLI, CONSIGLIERE DI PREFETTURA Poiché il Doti. Giovanni BASIOLI, Consigliere di Prefettura, è stato promosso dal Grado VII, Gruppo «A», al Grado V, Gruppo' «A», in virtù dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 26; Poiché sii considera opportuno apportare un'aggiunta al suddetto Ordine; Io, J. C. SMUTS, Tenente Colonnello, Commissario di Zona, Trieste ordino : 1. — E' stata apportata la seguente aggiunta all’*Ordine Amministrativo di Zona No, 26: «Questa promozione deve intendersi quale promozione temporanea per il periodo in cui questa Zona sarà amministrata dal Governo Militare Alleato, a meno chè la stessa non venga confermata dalla potenza che subentrerà al Governo Militare Alleato nell'amministrazione della Zona». 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 25 luglio 1946. J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 82 CONSIGLIO DI DISCIPLINA TEMPORANEO PER INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI In conformità al potere conferitomi dall'Art. No, 1 dell’Ordinè No. 137 in data 22 maggio 1946, Io, J.C. SMUTS, Ten. Col. Commissario di Zona per la Zona di Trieste, con il presente ordino : che le seguenti persone .siano nominate temporaneamente quali membri del CONSIGLIO DI DISCIPLINA TEMPORANEO PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI della Zona d:i Trieste: PRESIDENTE : Prof. RUBINI Vittorio VICEPRESIDENTE: Doti. FALCHI Ruggero MEMBRI : LOJACONO Francesco BENCIC Giovanni CAPE IERI Bruno STU.BEL Adalberto DALL'OGLIO Bruno LEKAN Paola Il presente Ordine entrerà in vigore i Data: 16 luglio 1946, Sopraintendente Scolastico di Trieste Magistrato del Tribunale Ispettore ¡scolastico Ispettore scolastico Ispettore scolastico Ispettore ¡scolastico Insegnante Insegnante. giorno in cui sarà da me firmato. J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 38 NOMINA DELL’ING. MATTEO EULAMBIO A MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE PER LE LIBERE PROFESSIONI ED ARTI - TRIESTE In seguito ai poteri conferitimi in virtù dell’ Articolo 4 dell' Ordine Generale No. 13, Io, J. C, SMUTS, Tenente Colonnello, Commissario di Zona per la Zona di Trieste, nomino : L’Ing, Matteo EULAMBIO membro della Commissione di Epurazione per le Libere 'Professioni ed Arti per la Zona di Trieste, in sostituzione dell Ing, Giusto CAL-LIGARIS dimissionario. Il presente Ordine di nomina entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 20 luglio 1946. J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona Trieste ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 92 PROMOZIONE DEL DOTT. MARIO CAPON DAL GRADO VII GRUPPO «A» AL GRADO VI GRUPPO «A» Io, JAMES E. LONG; Maggiore; C. M. P., Commissario di Zona; Gorizia, col presente PtOIMOYO il doti. MARIO CAPON, Consigliere di Prefettura, dal Gruppo A, Grado VII al Gruppo A Grado VI Questo Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Gorizia, 15 luglio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario'di Zona ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 56 RETTIFICA DELL’ORDINE AMMINISTRATIVO No. i3 — COMMISSIONE PENSIONI — SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO 1. Io, 'Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo temporaneamente NOMINO il Prof. SAVERIO (Giacobbe Ispettore Superiore, quale Reggente l’Ufficio Provinciale del Tesoro di ¡Pola per la Commissione Pensioni, in sostituzione del Sig. MALEiNiCHIiNI Dino, Direttore del suddetto Ufficio del Tesoro, con effetto dal 19 maggio 1946, Pola, 12 luglio 1946. T. S., BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario di Zona. Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona 57 NOMINA TEMPORANEA DEL COMITATO DELL’«OPERA PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA AGLI INVALIDI DI GUERRA» 1. Io, Maggiore T. S. BBLSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo temporaneamente ¡NOMINO le seguenti persone, costituenti il Comitato della «Opera per la Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra,»: Presidente: Sig. FRANiCIONI Enrico . Membri: Dott. PALIAGA Attilio Sig. BULLO Riccardo ^ 2, Quest'Ordine avrà effetto immediato. Pola, 20 luglio 1946. T. S„ BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario di Zona, Pola Ordine Amministrativo di Zona N. 58 NOMINA TEMPORANEA DELL’ING. LUIGI SELENATI A CAPO INGEGNERE DEL COMUNE DI POLA 1. Io, Maggiore T, S. BELSHAW. Sostituto del Commissario della Zona di Pola con questo mezzo temporaneamente NOMINO l'Ing. Luigi SELENATI quale Ingegnere Capo del Comune di Pola. 2. Quest’Ordine avrà effetto immediato. Pola, 28 luglio 1946. T. S. BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario della Zona di Pola P A R T E I I I SEZIONE CIVILE - INSERZIONI ASSICURAZIONI GENERALI Società per azioni con sede in Trieste Capitale sociale interamente versato L. 120.000.000 Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 agosto 1946 alle ore 11 in Trieste, nella sala della Camera di Commercio (Via della Borsa 2), per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Comunicazioni, 2) Aumento del Capitale sociale e conseguenti modifiche dello statuto. 3) Nomine nel Consiglio di amministrazione. 4} Fusione per incorporazione della Soc. An. Stabili via Como con sede in Roma e della Società Immobiliare Agricola Romana, Società per azioni con sede in Roma. 5) Eventuali. Qualora i soci intervenuti non rappresentassero, in proprio o per procura, il prescritto numero di azioni, l'assemblea verrà tenuta in seconda convocazione il 16 settembre 1946, alle ore 11, nella predetta sala della Camera di Commercio. 11 Consiglio di Amministrazione (firme illeggibili) N. 24 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 30 B Ulteriori modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale — Supplemento all’ Ordine Generale No. 30 ....... 3 No. 61 B Ammasso dei cereali—■ Emendamento all’ Ordine Generale No. 61 7 No. 61 C Emendamento all’ Ordine Generale No. 61 ........................... 8 No. 62 Alloggi ........................................................... 8 No. 63 Aumento delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti statali 11 No. 66 Ulteriori disposizioni sul l’epurazione .......................... 23 No. 68 Elevazione del limite massimo della retribuzione fino a con- correnza del quale è dovuto un contributo per gli assegni familiari............................................... 26 Ordine No. 96 B Supplemento all’ Ordine No. 96 — Ripartizione dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie .... 27 No. 143 Contributi integrativi per le persone addette ai servizi familiari 28 No. 144 B Modifiche all’Ordine No. 144 — Disposizioni supplementari relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ... 29 No. 153 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — Determinazione dei premi e delle indennità ...................................................... 32 No. 158 Cessione gratuita di atti e carta fuori uso alla Croce Rossa Italiana — L’articolo 7, D. L. 12 febbraio 1930, No. 84 resta in vigore ...................................................... 33 No. 169 Emendamenti, modifiche ed aggiunte alle disposizioni di legge relative alle competenze accessorie ed assegni da corrispondersi . al personale delle Ferrovie dello Stato ...................... 34 No. 170 Sussidi a favore degli operai e degli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e relativi contributi 35 No. 171 Riorganizzazione della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste ........................................................ 37 No. 172 Modificazioni delle pene per il contrabbando e per le contravvenzioni sul monopolio dei sali e tabacchi ................................. 38 No. 173 Emendamento degli Ordini Generali Nri. 33, 34, 34 B e 52-— Retrocessione della data di entrata in vigore con riguardo agli effetti economici............................................... 41 No. 174 Emendamento degli Ordini Generali No. 44 e 60— Retrocessione della data di decorrenza degli effetti economici al 1 gennaio 1944 ........................................................... 42 No. 176 Laurea in ingegneria industriale ......................... 43 No. 177 Facoltà, di Scienze. Università di Trieste................ 44 Ordine pag. No. 178 Istituto Nazionale per l’Assistenza di malattia ai Lavoratori Rev'sione degli onorari ai medici.......................... 45 No. 181 D'v'dendi delle società commerciali............................ 46 No. 182 Diritti assicurativi di contingenza.—■ Modifica dell’ Ordine No. 8 47 No. 194 Istituzione di corsi di perfezionamento nella lingua slovena per insegnanti di scuole elementari ............................... 48 No. 196 Emendamento dell’articolo 44 del testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con R. D. 13 febbraio 1933 No. 215 .. 50 Ordine Amministrativo Pag- No. 49 Nomina del Presidente, Vice-Presidente e dei membri del Consiglio di disciplina temporaneo per direttori didattici ed insegnanti di scuole medie e secondarie ........................ 51 Avviso No. 14 Cessazione della Corte d’Assise Straordinaria.................. 52 PARTE 11 Zona di Trieste Ordine di Zona No. 6 B Emendamento all* Ordine di Zona No. 6 — ÌsTorme riguardanti gli alloggi.................................................... 54 No. 45 Scioglimento del Comitato provinciale per la caccia e nomina di un Commissario*straordinario.................................... 58 Ordine Amministrativo di Zona No. 26 B Aggiunta all’ Ordine Amministrativo di Zona No. 26 — Promozione del dott. Giovanni Basidi, Consigliere di Prefettura 59 No. 32 Consiglio di disciplina temporanea per insegnanti di scuole elementari..................................................... 60 No. 33 Nomina dell’ ing. Matteo Eu*ambio a membro della Commissione di epurez one per le 1 bere professioni ed arti - Trieste 60 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 92 Promozione del Dott. Mario Capon dal grado VII gruppo A al grado VI gruppo A............................................... 62 Zona di Pola Ordine Amministrativo di Zona No. 56 Rettifica dell’ Ordine Amministrativo No. 43 — Commissione pensioni -—■ Sostituzione di un membro.......................... 63 No. 57 Nomina temporanea del Comitato dell’ „Opera per la protezione ed assistenza agli invalidi dì guerra.“ ................... 63 No 58 Nomina temporanea dell’ ing. Luigi Selenati a Capo Ingegnere del Comune di Pola................./........................... 64 PA R TE III Sezione Civile - Inserzioni.................................................... 65