LA GAZZETTA DEL “ GOVERNO MILITARE ALLEATO » VOLUME II N,3 - 1 Novembre 1946 Indice pag. 178 Pubblicala dal Governo Militare Allealo con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 G overno Militare Allealo VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 17 B AUMENTO DELLE PENSIONI PER INVALIDITÀ’, VECCHIAIA E PER I SUPERSTITI DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E DELLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE DELL’ASSICURAZIONE STESSA Visito l’Ordine Generale No. 17 di data 13 ottobre 1945, con il quale è stato disposto l’aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria; Visti gli Ordini No, 104 di data 5 aprile 1946 e No, 193 di data. 16 agosto 1946 con i quali è stato esteso ad altri Fondi speciali di previdenza, sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, il medesimo aumento delle pensioni disposto nell'Ordine Generale No. 17; e 'Ritenuto opportuno e necessario di provvedere per un maggior aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione stessa, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»); Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnelli J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumento delle pensioni SEZIONE 1 : , La misura dell’aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi entro il Territorio in base all'assicurazione generale obbligatoria, stabilita negli Articoli II e VI dell’Ordine Generale No. 17, è sostituita dalle misure di aumento indicate nella seguente tabella: Maggiorazione Quote della pensione annua 700% Sulle prime Lire 1,350,— ' e importi inferiori 260% Sull' eccedenza dalle L, 1.350.— fino a L. 2.000,— 254% » » >> » 2.000.— » » 2.650,— 235% » » » » 2.650.— » » 3.300,— 222% » » » » 3.300,— » » 3.950.— 208% » >> » » 3.950.— » ■ » 4.600 — 194% » » » » 4.600.— » » 5.250 — 180% *» » » » 5.250,— » » 5.900.— 166% » » »' » 5.900,— » » 6.550,— 152% » » » » 6.550.— » » 7.200,— 138% » » » » 7.200,— » . » 7.850,— / 125% Sull'eccedenza dalle L. 7.850,— fino a L« 8.500,— 110% » » » » 8.500.— » » 9.150 — 97% » ' » » » 9.150.— » » 9.800,— 83% » » » » 9.800,— » » 10.450,— 70% » » » » 10.450,— » » 11.100.— 55% » » » » 11.100,— » >> 11.750.— 42% » » » » 11.750,— » » ' 12.400.— 36% » » » » ' 12.400,— SEZIONE 2: La Sezione 1 dell'Arlicolo III dell'Ordine Generale No. 17 è abrogata e sostituita dalla seguente: «SEZIONE 1 : L'ammontare minimo delle pensioni per invalidità e vecchiaia è fissato come segue: a) Per vecchiaia: L. 10.800.— annue iper gli uomini; L. 8.640.— annue per le donne; b) Per invalidità: L. 8.640,— annue per gli uomini; L. 6.480.— annue per le donne; c) I suindicati ammontari minimi vanno rispettivamente aumentati del 10 (dieci) per cento per ciascun figlio a carico del pensionato in conformità ed alle condizioni stabilite nell'articolo 12 del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636». ARTICOLO II Fondi speciali di previdenza Le nuove misure di aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti e i nuovi minimi delle pensioni stesse, di cui all'Art. I, Sezioni il e 2 del presente Ordine, si applicano anche a tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico di quei Fondi speciali di previdenza, considerati sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, per i Iquali è stato già disposto o sarà successivamente disposto l’aumento delle pensioni nella stessa misura e con le stesse norme stabilite nell'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945. ARTICOLO III Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine avrà effetto a decorrere dal 1 giugno 1946. Trieste, 8 ottobre 11946. Ordine Generale N. 25 C EMENDAMENTI ALL’ORDINE GENERALE No 25 — MODIFICAZIONI A TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E L’IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUI REDDITI DEL LAVORO ■Premesso che si è considerato opportuno apportare delle modifiche a talune disposizioni riguardanti l'imposta di Ricchezza Mobile e l'imposta complementare progressiva sul reddito in quelle parti della Venezia Giulia ammnistrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I Il minimo imponibile fissato dall'Articolo 16 dell' Ordine Generale No, 25, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito è elevato a Lire 60,000,— ARTICOLO II Il limite di detrazione del reddito complessivo' per ciascun componente la famiglia stabilito dalTArt. 15 dell’Ordine Generale No. 25, è elevato per ogni persona a carico a Lire 10,000,— o Lire 20.000.— nel caso- previsto dalTArt. 14 del R. D. L, 21 agosto 1937, iNo. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, 'No. 1. ARTICOLO III L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella «A» allegata al presente Ordine e pubblicata pel [Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale italiana No. 207 di data 13 settembre 1946. La suddetta tabella è considerata parte integrante del presente Ordine e sarà depositata presso l’Ufficio del rispettivo Presidente di Zona e Intendente di Finanza del Territorio. ARTICOLO IV La ritenuta per l'imposta complementare sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2, si opera suH'ammontare della retribuzione assoggettata all’imposta di ricchezza mobile. ARTICOLO . V Il minimo imponibile fissato dalTArt. 10 dell'Ordine Generale No, 25, viene elevato a Lire 84.000,— per i possessori di redditi di lavoro di categoria C/2. Sui redditi di ciascun periodo di paga al netto della quota esente di Lire 12.000.—, di cui all'Art. 5 del citato Ordine Generale, si applica T imposta di ricchezza mobile con le aliquote seguenti: da Lire 84.000.— a Lire 96.000.— ragguagliate ad anno . • aliquota 4%; da Lire 96,000.— a Lire 108.000.— ragguagliate ad anno . • aliquota 6%; oltre Lire 108.000,— ragguagliate ad anno ...... aliquota 8%. Le aliquote indicate nel comma precedente sono ridotte a metà per gli operai. ARTICOLO VI I limiti di esenzione per ,le famiglie numerose stabiliti dall'Art. 1, lettere a) e b) della legge 14 giugno 1928, No. 1312 e dall’Art. 26 dell'Ordine Generale No. 25, sono elevati a Lire 200.000.— ARTICOLO VII Le disposizioni degli Art. 1, 2, 3 e 6 hanno effetto dal 1 gennaio 1947, quelle degli Art. 4 e 5 dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese di novembre 1946. ARTICOLO Vili II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 8 ottobre 1946, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 61 F MODIFICA DELL’ORDINE GENERALE No. 61 — NUOVO PREZZO DEL GRANOTURCO ATTESO che, 'con l’Ordine Generale No. 61, si sono date disposizioni tendenti a fissare il prezzo base di generi alimentari destinati alla popolazione di quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate Idalle Forze Alleate, e che l’ultimo alinea dell’Articolo X del su menzionato Ordine Generale prevede che il prezzo del granoturco sarà fissato dal Governo Militare Alleato con un successivo avviso pubblico; e che si ritiene necessario Idi fissare il prezzo del granoturco, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J, A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Nuovi, prezzi base del granoturco e relativo premio per rammasso nei granai del popolo Con riferimento all’ultimo alinea dell’Articolo X dell’Ordine Generale No. 61 di data 17 giugno 1946, il prezzo base idei granoturco resta fissato in lire 1600— il quintale. Un premio per il conferimento anticipato ai «Granai del Popolo», sarà corrisposto in ragione di lire 300,— al quintale. ARTICOLO II Limiti di tempo per il conferimento Il conferimento del granoturco ai «Granai del Popolo» dovrà effettuarsi non oltre il 31 dicembre 1946. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà ida me firmato. Trieste, 15 ottobre 1946. Ordine Generale N. 74 TEMPORANEITÀ’ DELLE NOMINE E PROMOZIONI DI PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIYILE FATTE DAL G.M.A. Considerato che il Governo Militare Alleato ha proceduto, entro i limiti di quella parte della Venezia '.Giulia che è da esso amministrata (qui di seguito denominata «il Territorio») a nomine e promozioni di personale appartenente alle varie amministrazioni civili; Ritenuto che tali nomine e promozioni, pur avendo sempre carattere provvisorio e temporaneo e dovendosi considerare limitate alla durata delTAmministrazione nel «Territorio» del Governo Militare Alleato, non tono sempre state espressamente qualificate tali, e che pertanto si manifesta opportuno dichiararne espressamente ed in via generale detto carattere; Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A, G, D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili. ordino: ARTICOLO I Natura delle nomine e promozioni di personale dell’Amministrazione civile fatte dal Governo Militare Alleato Tutte le nomine e promozioni di personale appartenente alle varie amministrazioni civili del «Territorio», fatte dal Governo Militare Alleato dal 12 giugno 1945 fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine e quelle che potranno essere fatte successivamente a tale data sono da considerarsi di natura provvisoria e temporanea. , Esse avranno vigore fino a revoca da parte del Governo Militare Alleato o dell’Autorità che gli succederà nell’Amministrazione del Territorio. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine Generale entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 22 ottobre 1946. Ordine Generale N. 77 (41 D) CORTE STRAORDINARIA D’ASSISE PREMESSO che la Corte Straordinaria d'Assise vense istituita con il Proclama No. 5 e con le finalità in. esso fissate, per la'/durata di mesi sei, termine questo scaduto addì 8 febbraio 1946; 1 che, con l’Ordine Generale No. 41 d.d. 25 gennaio 1946, detta Corte [Straordinaria, come istituita dal Proclama. iNo. 5, fu prorogata per un periodo idi altri tre mesi scaduti addì 8 maggio 1946; che, con l’Ordine Generale No. 41/B d.d. 18 aprile 4946, tale Corte Straordinaria, come istituita dal Proclama No. 5, fu prorogata per un ulteriore periodo di tre mesi, spirato in data 8 agosto 1946; che, con l’Ordine Generale No. 41/C d.d. 2 agosto 1946, la Corte Straordinaria d’Assise, come istituita dal Proclama No. 5, fu ancora prorogata per altri tre mesi che andranno a scadare addì 8 novembre 1946; che si ritiene necessario prolungare per un ulteriore periodo l’attività della predetta Corte ; Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari iCivili dispongo : ARTICOLO I La Corte straordinaria d’Assise, istituita con il Proclama No-. 5, rimarrà in in attività per un ulteriore periodo di tre mesi, a datare dall’ 8 novembre 1946. ARTICOLO II La competenza della Corte, tutte le facoltà ed i compiti attribuiti alla stessa dal Proclama No. 5, rimarranno inalterati, come se la stessa Corte fosse stata istituiia da tale Proclama per il su indicato ulteriore periodo di mesi tre, a datare dall’ 8 novembre 1946, ARTICOLO III Il presente Ordine andrà in. vigore nel Territorio alla data dell’8 novembre 1946. Trieste, 17 ottobre 1946, 'J j Ordine Generale N. 78 PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA Premesso che si è considerato opportuno prorogare alcuni termini di decadenza relativi agli Ordini Generali No. 39 e No. 70, nonché aH'Ordine No 149, emanati in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I L’abbuono consentito dall'Articolo 21 dell'Ordine Generale N°- 39 è prorogato fino al 31 dicembre 1946 e sarà applicabile tanto ai procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data del 15 aprile 1946, quanto a quelli derivanti da atti e denunce che siano stati rispettivamente registrati e pagati a tutto il 15 aprile 1946. ' ARTICOLO II Entro il 34 dicembre 1946, Tamministrazione delle Finanze ha la facoltà di consentire, — a condizione che il pagamento dell'imposta stabilita nell'accordo sia effettuato entro il termine di giorni cinque, — un abbuono fino al 15% del valore presunto dall’Amministrazione stessa, della ricchezza a qualunque titolo trasferita, il cui accertamento sia divenuto definitivo posteriormente al 10 giugno e prima del 15 aprile 1946. ARTICOLO III L'Articolo I dell'Ordine No. 149 del 15 giugno 1946 viene abrogato e sostituito come segue: «Il termine fissato dal R. D. L, 25 ottobre 1941, No. 1148, per la dichiarazione di decadenza dei titoli azionari non ancora convertiti al nome, viene prorogato al 31 dicembre 1946». ARTICOLO IV Il termine fissato dall’Articolo 45, Sezione I dell'Ordine Generale No. 70, è prorogato al 31 dicembre 1946. ARTICOLO V Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 24 ottobre 1946. Ordine N. 208 ASSICURAZIONI SOCIALI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE FORZE ALLEATE Ritenuto utile e necessario di emanare disposizioni che disciplinano le assicurazioni sociali dei prestatori di lavoro (impiegati ed operai) alle dipendenze delle Forze Alleate in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze stesse (in appresso denominata «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.. A, G, D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispoDgo : ARTICOLO I Provvidenze a favore dei prestatori di lavoro SEZIONE 1: Ai prestatori di lavoro che entro il Territorio sono alle dipendenze delle Forze Alleate sono dovute le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'inva-lidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni vigenti e a quelle contenute nel presente Grdine. SEZIONE 2: Agli effetti del diritto e (della misura delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione, per a tubercolosi e per la nuzialità e la natalità, si computa come versato il contributo maissimo previsto dalle tabelle annesse al R. D, L, 14 aprile 1939, No, 636, modificato con il R. D. L. 18 marzo 1943, No. 126. . ARTICOLO II Formatila per ottenere le prestazioni e il riconoscimento dei| periodi di lavoro SEZIONE 1; Per ottenere le prestazioni, di cui all'art..! del presente Gridine, o il riconoscimento dei periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze Alleate, gli aventi diritto debbono presentare al competente Istituto assicuratore, insieme alla domanda, un apposito certificato rilasciato idagli organi competenti dalle Forze Alleate, che sarà redatto su modello 92 C„ (M. F, (SI - 1) se il rapporto di lavoro è cessato o è interrotto per malattia o infortunio sul lavoro ovvero su modello 93 C. M, F. (SI - 2) qualora si tratti di prestazioni a favore dei familiari a carico del prestatore di lavoro o per eventi (matrimonio, nascite o morti) verificatisi durante la permanenza al lavoro presso -e Forze Alleate. SEZIONE 2: Il riconoscimento dei periodi di lavoro di. cui alla Sezione precedente può essere richiesto all'atto della domanda idi prestazioni o indipendentemente da essa, dopo cessato il rapporto di lavoro, ARTICOLO III Onere delle prestazioni SEZIONE J : Fino all'emanazione di disposizioni che disciplinino: definitivamente la materia, le spese per le (prestazioni, ivi comprese le quote di pensioni ed i ratei di rendita, dovute per effetto dall'a rticolo I del presente Ordine saranno rimborsate dal Governo Militare Alleato agli Istituti assicuratori: a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro: gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze Alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la nuzialità e natalità: In tutti; gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore; c) per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui all'art. I, Sezione 2 del presente Ordine, Gli assegni corrisposti ai superstiti di prestatori di lavoro assicurati per l'invalidità te vecchiaia ai sensi degli articoli 14 e 40 del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio: 1939 No. 1272, saranno rimborsati per un ammontare pari all’importo dei contributi accreditati, in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze .Alleate, qualora l'ammontare complessivo dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia accreditati sulla posizione assicurativa risulti compreso entro i limiti minimo e massimo fissati per la corresponsione degli assegni. Sono invece rimborsati per una quota proporzionale Eull'ammon-tare dei contributi accreditati per il periodo prestato alle dipendenze delle Forze Alleate, qualora l’ammontare complessivo dei contributi iscritti sulla posizione assicurativa risulti inferiore al limite minimo ovvero superiore al limite massimo della misura degli assegni, SEZIONE 2 : Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corresponsione delle prestazioni di cui alla Sezione precedente sono rimborsate dal Governo Militare Alleato anche con quote forfetarie. SEZIONE 3: 11 rimborso delle suddette somme è effettuato al termine di iciascun esercizio e dietro presentazione di appositi rendiconti. \ SEZIONE 4: Nel corso dell'esercizio il Governo Militare Alleato può concedere agli Istituti assicuratori anticipazioni di fondi da conguagliarsi con i rimborsi spettanti agli Istituti stessi ai sensi della Sezione precedente. Rimborso delle rendite di infortunio e delle pensioni di invalidità e vecchiaia Il Governo Militare Alleato ha facoltà di versare agli Istituti interessali, in luogo delle rendite di infortunio e delle pensioni di invalidità e vecchiaia, i valori capitali di esse in base a tariffe che saranno stabilite. ARTICOLO V Rimborso di prestazioni erogate anteriormente all’entrata in vigore del presente Ordine Il Governo Militare Alleato rimborserà con le norme di cui agli articoli precedenti, le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine per i prestatori di lavoro alle dipendenze delle Forze Alleate. ARTICOLO VI Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 15 ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 204 (40 B) NUMERO DEI MARCONISTI A BORDO DELLE NAVI — RADIOTELEGRAFIA PREMESSO che si ritiene opportuno fissare delle norme per l’installazione di. apparecchi radiotrasmittenti, nonché per l'impiego di marconisti a bordo delle navi appartenenti al Compartimento di Trieste o, in genere, ad un porto situato in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguilo, designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A, G. D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Revoca dell'Ordine No. 40 L’Ordine No. 40 è revocato. ARTICOLO II Assunzione di marconisti SEZIONE 1 : Tutte le navi mercantili registrate nel .porto di Trieste o in qualsiasi altro porto situato nel Territorio controllato dal Governo Militare Alleato, dovranno uniformarsi alle norme previste dalla Convenzione Internazionale sulla radiotelegrafia, conclusa al Cairo nel 1938. SEZIONE 2 : Il numero dei marconisti occupati a bordo dovrà essere corrispondente a quanto, in proposito, è stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale del Cairo. Tali marconisti dovranno essere provvisti del certificato d'abilitazione di validità internazionale, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale che fa parte della vigente Convenzione internazionale per la radiotelegrafia. SEZIONE 3 : I marconisti potranno appartenere ai ruoli della Società Italiana Radio Marittima oppure essere marconisti liberi. ARTICOLO III Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 19 ottobre 1946. Ordine N. 208 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’ E URGENTE NECESSITA’ DELLA COSTRUZIONE DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE NEL COMUNE DI TRIESTE CONSIDERATO che si ritiene essere di urgente necessità per la pubblica utilità ed interesse la costruzione della strada di circonvallazione di Trieste, come tracciata nella mappa depositata nell’Ufficio (dei Lavori Pubblici del Comune di Trieste. CONSIDERATO che il progetto per la costruzione di detta strada da parte del Comune di Trieste è stato approvato dal Governo Militare Alleato per il tratto via Romagna - via Fabio Severo, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino: ARTICOLO I Dichiarazione di pubblica utilità a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità per la pubblica utilità ed interesse la costruzione della pubblica strada di circonvallazione come tracciata nella mappa (allegato «A» menzionato nelTArt. II) per il tratto via Romagna - via Fabio1 Severo secondo il progetto presentato dal Governo Militare Alleato. b) La suddetta (dichiarazione avrà tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle leggi in vigore T8 settembre 1943 ARTICOLO II Efficacia della mappa sfessa e suo deposito La mappa «A» annessa, menzionata nel precedente Articolo fa parte integrante' del presente Ordine e viene depositata nell'Ufficio dei Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato, Trieste, e nell'Ufficio Lavori del Comune di Trieste e potrà essere liberamente ispezionata dalle parti (interessate. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato, Trieste, 8 ottobre 1946. Ordine N. 221 LAVORATOSI AGRICOLI — COMMISSIONI COMUNALI — MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GIORNATE LAVORATIVE PREMESSO che si è ' ritenuto opportuno e necessario nominare delle Commissioni Comunali con il compito di provvedere all’accertamento dei lavoratori della agricoltura in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguite, designate quale «Territorio») ; che si è ritenuto opportuno e necessario modificare la composizione delle attuali Commissioni prvinciali per la determinazine delle giornate lavorative per le colture agrarie e forestali: Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello; J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ( determino : ARTICOLO I Nomina di Commissioni comunali SEZIONE 1 : In ogni singolo Comune del Territorio sarà costituita una Commissione che avrà il compito d'accertare il numero dei lavoratori dell'agricoltura, la misura dei contributi agricoli unificali, di accertare eventuali disavanzi allo scopo di eliminarli, raccogliere altri dati di notevole rilevanza e assicurare l'ottemperanza alle direttive impartite dalla Commissione centrale e approvate dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 2 : Detta Commissione è composta dal Presidente del Comune o da un membro del Consiglio comunale da lui delegato, che la presiede; da un rappresentante dei datori di lavoro e da iun rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, scelti dal Presidente, sentite/ ove esistano, le rispettive organizzazioni locali. Assiste la Commissione il dirigente dell'Ufficio di (collocamento e, ove tale ufficio non esista nel luogo, il /dirigente dell'Ufficio di collocamento d'un Comune viciniore, — nonché dal segretario comunale od un (funzionario da lui delegato. SEZIONE’ 3 ; La Commissione è nominata dal Presidente del Comune. I suoi membri durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Ad essi non è dovuto alcun compenso. Modifica nella composizione delle Commissioni provinciali per la determinazione delle giornate di lavoro occorrenti per le colture agrarie e forestali SEZIONE 1 : I componenti che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in conformità a quanto disposto all'articolo 5 del R. D, 24 settembre 1940, No, 1949, sono nominati dal Presidente di Zona, — sentite le rispettive organizzazioni di Zona, — in numero di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, SEZIONE 2 : A far parte della Commissione è chiamato anche il capo dell'Ufficio Tecnico Erariale. ' i 1 'šUfJ ARTICOLO III Entrata in vigore II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato, Trieste, 19 ottobre 1946, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.Gr.D. Officiale Superiore per gli Affari Civili G_0 V E R N O MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine N. 236 ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA AGGIUNTO A TALUNI ASSEGNI VITALIZI DELL’OPERA DI PREVIDENZA PER I PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO E MODIFICHE APPORTATE AL TESTO UNICO IN RELAZIONE A TALI ASSEGNI Considerata l'opportunità di aumentare Tammontare di taluni assegni vitalizi dell'Opera di Previdenza per i personali civile e militare dello Stato e di apportare delle modifiche alle disposizioni del Testo Unico approvato con R. D. 26 Febbraio 1928 No. 619 in tale materia per quanto concerne il loro ammontare e ciò in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata !il «Territorio»), Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. PARTE A ordino : E' concesso un assegno temporaneo di contingenza di Lire 720.— annue dalla data del l.o Gennaio 1944 o da quella, ida cui.ne decorra il godimento e precisamente; a) Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico dell'Opera di 'Previdenza per i Personali civile e militare dello Stato a norma del 'Testo Unico approvato con R. D, 26 Febbraio 1928 (No, 619; b) Ai titolari di assegni vitalizi conferiti o da conferire sui fondi dell’ex «Cassa di Sovvenzioni» in base al sopracitato Testo Unico, ARTICOLO II Assegni vitalizi spettanti alle vedove L'Articolo 16 del Testo Unico sopracitato è sostituito dal seguente ; «L'assegno vitalizio compete alla vedova dello iscritto non separata legalmente dal marito in virtù-di sentenza pronunciata pèr colpa di lei, o di entrambi, passata in giudicato1, purché il matrimonio risulti contratto prima della cesazione dal servizio. Se il.matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto1 aveva compiuto i 50' anni di età, è necessario che esso sia idi un anno anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente, ARTICOLO III Assegni vitalizi dovuti ai congiunti SEZIONE 1 ; L'Articolo1 18 del Testo Unico sopracitato è sostituito dal seguente; «Se alla data di morte, dell'isicritto l'assegno non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati negli Articoli 16 e: 17, possono! farne domanda gli altri congiunti che abbiano i requisiti richiesti secondo l'ordine di precedenza appresso indicato : 1) le orfane nubili e le orfane vedove, purché siano nate da matrimonio contratto prima della cesazione dal servizio dell'iscritto ed abbiano ugualmente raggiunto l'età di 40 anni; 2) il padre dell'iscritto purché inabile al lavoro, o se deceduto, la madre che non abbia contratto altro (matrimonio e sia inabile al lavoro, ©, se privi di altri figli in condizioi di corrispondere loro gli alimenti; ' 3) i fratelli e le sorelle nubili o vedove inabili al lavoro, purché privi di altri fratelli o sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti. SEZIONE 2 : L'art, 19 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente ; I superstiti degli iscritti di cui al precedente art. 18 soon esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora esistano altri (superstiti per ordine di precedenza, che abbiano diritto a pensione o ad asegno vitalizio. Qualora però vengano a cessare Tastsegno vitalizio o la pensione conferita ai superstiti indicati nell’art. 17, avranno diritto all'assegno le orfane, nubili o vedove, che alla data di detta cessazione abbiano raggiunto l'età di quaranta anni, siano nullatenenti e a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte. ARTICOLO IV Aumento degli assegni vitalizi in favore delle vedove e di altre persone SEZIONE 1 : L'art. 23 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente : Gli assegni vitalizi dovuti alla vedova, agli orfani e agli altri congiunti dei-rassicurato, con decorrenza dal l.o gennaio 1945 in poi, sono liquidati in base alla tabella annessa al presente Ordine in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito all'iscritto in servizio attivo, compresi gli asegni valutabili nella liquidazione della pensione. SEZIONE 2 : Con decorrenza dal l.o genaio 1946 sen oaumentati di L. 360 gli assegni dovuti alla vedova, e ciò per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, a suo carico. Gli assegni dovuti dalla data predetta, a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle sono aumentati di Lire 360 per ciascun compartecipante oltre il primo. SEZIONE 3 : Le tabelle allegato a) e allegato b) annesse al testo unico sopracitato, sono sostituite dalla tabella allegata al pre:iente Ordine. ARTICOLO V Indennità di buonuscita SEZIONE 1 : All'art. 48 del testo unico sopracitato è aggiunto il seguente comma J Per le categorie d personale iscritto dopo il l.o gennaio 1940 il servizio utile per la indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con. iscrizione. SEZIONE 2 : L’art. 54 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente : I dipendenti a cui sia già stata corrisposta l'indennità di buonuscita e che vengano riassunti in servizio, potranno percepire un supplemento di indennità di buonuscita al termine del richiamo in servizio, purché il periodo di richiamo non sia inferiore a dodici mesi continuativi e sia valutabile per la pensione. La liquidazione del supplemento di indennità di buonuscita verrà fatto sulla base dello stipendio goduto al termine del richiamo e per gli anni di servizio effettivo prestati dopo la riassunzione in servizio. SEZIONE 3 : L’articolo 55 del sopracitato testo unico è soppresso. PARTE B ARTICOLO VI Assegni vitalizi a carico dell’ex «Cassa Sovvenzioni» SEZIONE I L'art. 68 idei testo unico sopracitatc è sostituito dal seguente : Gli assegni vitalizi concessi sui fondi dell’ex Cassa Sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli ad impiegati civili di ruolo deio Stato, cessati dal servizio anteriormente al l,o febbraio 1918, ed ai loro superstiti come appresso, purché non siano titolari di una rivenidta di generi di (privativa e siano privi di assegno fisso a carico di enti pubblici. 1) ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o età avanzata, senza diritto a pensione ; 2- a vedove senza pensione contro le quali non sia stata pronunciata sentenza di separazione per loro colpa, o di entrambi i coniugi, passata in giudicat, purché il matriomonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio; 3) a prole orfana senza pensione (prole minorenne o maggiorenne) inabile a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili e figlie vedove che abbiano ugualmente raggiunto l’età di quaranta anni, purché il matrimonio del padre sia avvenuto prima dell’abbandono del servizio attivo, e non sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre ; 4) ai genitori. I Un terzo degli asegni messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati di ruolo! dello Stato cessati dal servizio dopo il l.o febbraio 1918, ed ai loro superstiti, indicati nel comma precedente, senza pensione p diritto ad assegno a carico dell’Opera di previdenza. ( Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo. SEZIONE 2 .. L’art. 69 del testo unico sopracitato è Costituito dal seguente ; a) che per gli ex impiegati siano trascorsi 2 anni dal diritto alla concessione deH’indennità per juna volta tanto ; bj che per le vedove e gli orfani siano trascorsi quattro anni dal diritto alla concessione dell’indennità stessa ; c) che gli orfani e le orfane non abbiano fratelli o sorelle in godimento di pensione o di assegni quali superstiti del medesimo impiegato. SEZIONE 3 : L’art. 74 del teslo unico sopracitato è sostituito dal seguente : Gli assegni attribuiti alle vedove ove sueste muoiano lo passino ad altre nozze, sono riversibili alla prole minorenne o inabile a proficuo lavoro o alle figlie nubili, che abbiano raggiunto l’età di cinquanta almi. Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compariecipazione all assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni dello stesso padre, la loro quota si accresce a favore dei comlpartecipanti superstiti. L'art, 72 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente : Gli assegni da conferirsi sui fondi dell’ ex Cassa Sovvenzioni sono stabiliti nelle misure seguenti : a) per gli impiegati, da L. 1200 a L. 1800 annue tenuto conto del grado dello stipendio percepito ; b) per la vedova con prole minorenne o inabile a proficuo lavoro, L. 1200 annue; c) per la vedova senza prole o con prole maggiorenne, nonché per gli orfani L, 1000 annue ; d) per i genitori, L, 800 annue. Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal l-o gennaio successivo al bando di concorso. ARTICOLO VII Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 15 ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI DA CORRISPONDERSI ALLA VEDOVA ED AGLI ALTRI SUPERSTITI DEGLI ISCRITTI ALL’OPERA DI PREVIDENZA DAL l.o GENNAIO 1945 Stipendio di diritto goduto dallo iscritto alla data di cessazione dal servizio compresi gli assegni valutabili per la pensione Assegno alla vedova Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori • fino a : L 10.000 1.380 1.260 L. 10.001 12.500 1.680 1.440 „ 12.501 15.000 1.980 1.620 „ 15.001 17.500 2.280 1.800 „ 17.501 20.000 2.580 1.980 20.001 25.000 2.880 2.160 „ 25.001 30.000 3.180 2.340 „ 30.001 35.000 3.480 2.520 „ 35.001 40.000 3.780 2.700 .. 40.001 45.000 4.080 2.880 oltre Lire 45.000 4.380 3.060 Ordine N. 237 RICOSTITUZIONE DI COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI ALBI COMMERCIALI Considerato che in base al R. D. 20. settembre 1934, No. 2011 ed in base alla legge 31 dicembre 1931, |No. 1806, al R. D, L. 20 aprile 1936, No. 707, alla legge 29 aprile 1940, No. 496 ed alla legge 14 novembre 1941, No. 1442, l’esercizio di certe funzioni ed attività (commerciali è condizionato all'iscrizione in speciali elenchi; che l'iscrizione ’in questi elenchi è soggetta all'approvazione di apposite Commissioni, previste dalle disposizioni ora citate (e, qui di seguito, designate quali «Commissioni»); Considerato che, in conseguenza deH'Ondine Generale No. 4 del Governo Militare Alleato, dette Commissioni non possono più oltre funzionare; Ritenuto che le suddette disposizioni legislative stabilivano inoltre che, contro le decisioni delle Commissioni, potessero essere presentati ricorsi a certe Commissioni centrali che non hanno la loro sede in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui, di seguito, designata quale «Territorio»); Ritenuto infine che si considera ora necessario provvedere alla ricostituzione nel Territorio di dette Commissioni e prendere provvedimenti, perchè, contro le decisioni delle stesse, possa prodursi validamente ricorso entro il Territorio; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo ; ARTICOLO I Formazione delle Commissioni SEZIONE 1 : Le Commissioni previste dalle norme regolamentari di cui al No. 3 dell'art. 32 del Testo unico delle leggi sui cessati Consigli Provinciali dell'Economia approvato con R. D. 20/9/1934, No. 2011, dall’art. 8 della legge 31/12/1931, No. 1806, dall’art. 6 del R. D. L. 20/4/1936, No. 707, dall’art. 6 della legge 29/4/1940, No. 496 e dall'art. 9 della legge 14/11/1941, No. 1442, saranno d'ora innanzi composte dallo stesso numero di membri stabilito nelle disposizioni (suddette, .scelti però secondo i principi fissati nelle seguenti Sezioni del presente articolo. SEZIONE 2; , I membri delle Commissioni che esplicano le loro funzioni nei limiti della giurisdizione d'una sola Camera di Commercio saranno designati da detta Camera di Commercio sentito il parere delle organizzazioni sindacali interessate. I membri delle Commissioni che estendono la loro attività anche fuori dei limiti della giurisdizione di una Camera di Commercio (Spedizionieri ed Agenti marittimi raccomandatari) saranno designati dalla Camera di Commercio presso la quale dette Commissioni hanno sede, sentite le altre Camere di Commercio interessate e le organizzazioni sindacali interessate. Quando, ai sensi delle norme citate nella Sezione 1 di quest'articolo, presidente d una Commissione dev’essere un magistrato dell'ordine giudiziario, la designazione dello stesso spetterà al Presidente del Tribunale locale. SEZIONE 4: Nessuna persona nei confronti della quale sia stato emesso un ordine definitivo di epurazione o contro la quale penda un procedimento di epurazione potrà essere designata, ai sensi della Sezione precedente, quale membro d'una Commissione, SEZIONE 5: Le (persone designate quali membri di una Commissione ai sensi delle precedenti disposizioni saranno nominati dal Commissario di Zona il quale potrà anche revocarli. ARTICOLO II Funzionamento delle Commissioni Per tutto quanto non è specificatamente previsto nel presente Ordine, le Commissioni osserveranno le norme di legge citate nella Sezione 1 dell'Articolo I, nonché tutti gli Ordini ed istruzioni che potranno essere impartiti dal Governo Militare Alleato. i ARTICOLO III Costitutzione d’una Commissione Centrale d’Appello SEZIONE 1 : . Per la decisione dei ricorsi prodotti contro le decisioni delle Commissioni costituite ai sensi dell’Articolo I (del presente Ordine, viene costituita presso la Camera di Commercio di Trieste una Commissione Centrale d’Appello che avrà giurisdizione su tutto il Territorio. SEZIONE 2 : La Commissione Centrale d'Appello sarà composta di sei membri nominati, su proposta della Giunta della Camera di Comlmercio di Trieste, dal Commissario di Zona di Trieste. Fungerà da presidente di detta Commissione d’Appello un magistrato della Corte d'Appello di Trieste designato dal Presidente di detta Corte e nominato dal Commissario di Zona di Trieste. ARTICOLO IV Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 13 agosto 1946. 1 Ordine N. 245 ISTITUZIONE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO NELLA LINGUA CROATA PER INSEGNANTI ELEMENTARI Premesso che si ritiene opportuno e necessario istituire dei corsi di perfezionamento nella lingua croata per insegnanti elementari; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A, G. D,, 'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo ; ARTICOLO I Corsi di perfezionamento nella lingua croata per insegnanti SEZIONE 1 ; Presso la scuola magistrale di Pola si terranno dei corsi di perfezionamento nella- lingua croataper insegnanti elementari. SEZIONE 2 : Tali corsi che isi inizieranno al l.o ottobre 1946, avranno la durata di sei mesi. SEZIONE 3 ; Il programma dei corsi comprenderà le seguenti materie d'insegnamento : Lingua croata . /. . . . i ( 11 ,ore settimanali) Storia . , » ) Geografia » ) Materie Id'idattiche y , . ( 2 » » ) Pedagogia generale . . . ( i » » ) SEZIONE 1 : ARTICOLO II Frequenza Tutti gli insegnanti elementari che, durante l'anno scolaistico 1945-1946 hanno insegnato nelle scuole elemetari pubbliche del Territorio amministrato dalle Forze Alleate, con lingua d'insegnamento, croata, e che non siano in possesso del diploma di licenza rilasciato da un istituto magistrale croato, sono tenuti a frequentare i corsi di cui trattasi, senza riguardo alla conseguita abilitazione e ial numero degli anni, durante i quali hanno insegnato. Candidati che siano in possesso del diploma di licenza rilasciato da un istituto magistrale italiano ed abbiano sufficienti condizioni della lingua croata, ma non siano già occupati in una scuola elementare croata del Territorio, avranno facoltà di frequentare i corsi di cui sopra. Essi dovranno però pagare le tasse, come prescritte dal Governo Militare Alleato. ABTICOLO III Esami e certificati SEZIONE 1 : Alla fine dei corsi sarà indetto un esame, secondo le modalità da stabilirsi dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 2 : Il certificato comprovante che il candidato abbia superato tale esame con esito soddisfacente costituirà titolo d’abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di lingua croata. SEZIONE 3 : Soltanto gl’insegnanti in possesso di tale certificato saranno ammessi ad insegnare nelle pubbliche scuole elementari croate. ABTICOLO IV Stipendio agii insegnanti dei corsi di perfezionamento Agl'insegnanti (dei corsi, di cui trattasi, sarà corrisposta una speciale indennità mensile nell'ammontare netto di Lire 13 mila. ABTICOLO V Direzione dei corsi Al Sovrintendente scolastico di Pola spetterà di curare l'applicazione del presente Ordine, ABTICOLO VI Entrata in vigore 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato, Trieste, 17 ottobre 1946. Ordine N. 246 RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DELLA PARROCCHIA DI SAN NICOLO’ IN ARIS (MONFALCONE) CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di procedere al riconoscimento agli effetti civili della Parrocchia di S. Nicolò in Aris, Monfalcone, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Riconoscimento agli effetti civili della Parecchia di San Nicolò in Aris (Monfalcone) La Parrocchia di S. Nicolò in Aris, Monfalcone, viene con ciò riconosciuta agli effetti civili. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà ' da me firmato. Trieste, 13 ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 247 RESTRIZIONI SULLA PESCA NELLE ACQUE DOLCI ATTESO che si ritiene pecessario e opportuno .stabilire una più rigorosa disciplina della pesca nelle acque dolci in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «Il Territorio»), VISTO l'Ordine Generale No, 55 del 19 Giugno 1946 del Governo Militare Alleato., che provvede alla riorganizzazione del Consorzio per la Tutela della Pesca nella Venezia Giulia, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A, G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, o r d 1 n o : ARTICOLO I ' Periodo di divieto della pesca nelle acque dolci La pesca di qualsiasi genere nelle acque dolci in ogni parte del Territorio è vietata dal 15 Ottobre 1946 al 28 Febbraio 1947. ARTICOLO II Necessità di speciale licenza per la pesca nelle acque dolci SEZIONE 1 : Fuori d!el periodo indicato all'Articolo 1, la pesca dii qualsiasi genere nelle acque dolci del Territorio potrà essere praticata esclusivamente da coloro che saranno muniti di regolare licenza di pesca, ! SEZIONE 2 : La licenza di pesca nelle acque dolci, di cui alla precedente Sezione 1, potrà venire concessa, su richiesta dia presentarsi al Consorzio per la Tutela della Pesca nella Venezia Giulia, verso pagamento della tassia all uopo stabilita, ARTICOLO III Penalità La violazione delle disposizioni del presente Ordine costituisce reato punibile ai sensi dell’Art. 650 de Codice Penale, 1 ARTICOLO IV Data di entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato, Trieste, 15 Ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 248 CONTRATTI D’APPALTO DELLE IMPOSTE DI CONSUMO Premesso che non si ritiene opportuno, allo stato attuale delle cose, apportare dei cambiamenti all'organizzazione relativa alla riscossione delle imposte dii consumo nei Comuni situati in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui idi seguito, designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello; J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Proroga dei contratti esistenti I contratti d'appalto delle imposte di consumo s'intendono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1947, salve le limitazioni previste alTartiicolo III. ARTICOLO II Revisione dei canoni SEZIONE 1 : Le revisioni dei canoni ed aggi per gli appalti delle imposte di consumo sono ammissibili inei termini della legge 11 luglio 1941, No. 685, fino al 31 dicembre 1947. SEZIONE 2 : Qualsiasi revisione fatta successivamente e non in conformità alla citata legge 11 luglio 1941, No. 685, qualora alla stessa sia stato dato inizio da parte degli interessati e la relativa deliberazione comunale sia stata approvata dalla competente autorità tutoria non oltre il l.o maggio 1945, conserverà il suo vigore. ARTICOLO III Limite massimo della validità Le disposizioni contenute nel presente Ordine non potranno essere, in alcun caso, prorogate oltre il termine di mesi sei dalla fine dell’occupazione del Territorio da parte delle Forze Alleate. ARTICOLO IV Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel giorno' in cui sarà da me firmato. Trieste, 22 ottobre 1946. Ordine N. 249 CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DELL’O.N.A.I.R. ED ESTENSIONE DELLA SUA ATTIVITÀ’ ATTESO che si ritiene opportuno di mutare la denominazione dell'Ente sotto indicato e di estendere la sua attività in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (e |qui di seguito designata quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello', J. A, G, D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili. ordino : ARTICOLO I Cambiamento di denominazione A partire dal Lo novembre a. c. l'Opera Nazionale di Assistenza all’Italia Redenta di Trieste assume la nuova denominazione di «Opera Asili Infantili di Trieste» e rimarrà sotto la vigilanza ed il controllo del Governo Militare Alleato, ARTICOLO II Estensione dell’attività « Fermo restando l'ordinamento (e l'organico attuale dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta, s'istituisce in seno all'«Opera Asili Infantili di Trieste» un reparto che curerà Tandàmefito degli asili ospitanti sloveni, ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato. Trieste, il giorno 17 di ottobre 1946 ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore, per gli Affari Civili Ordine N. 252 REVOCA DELL'ORDINE No. 69 E SOPPRESSIONE DELL’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI Premesso che, con l'Ordine No. 69 del 13 febbraio 1946, era stato indetto un concorso per titoli per la nomina aid amministratori giudiziari nelle giurisdizioni dei Tribunali situati in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»); e che, ora, si ritiene opportuno sopprimere l'albo degli amministratori e; di conseguenza, revocare l'Ordine No. 69: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A, G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I Revoca dell’Ordine No. 69 L'Ordine No. 69, a suo tempo emesso dal Governo Militare Alleato, viene revocato. ARTICOLO II Soppressione dell'albo degli amministratori giudiziari SEZIONE li L’albo degli amministratori giudiziari è soppresso. Gli incarichi che il R. D. 16 marzo 1942, No. 267, prevede per tali amministratori, saranno affidati a professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei laureati in scienze economiche e commerciali, nonché dei ragionieri. SEZIONE 2: Per particolari motivi, ida menzionarsi nel rispettivo decreto di nomine, le mansioni di amministratore giudiziario potranno venir tuttavia affidate anche a professionisti non iscritti negli albi su indicati e, financo, a persone non iscritte in alcun ruolo professionale. SEZIONE 3: Per quanto concerne le attribuzioni dei consulenti tecnici e i singoli albi professionali, nulla è innovato, all'infuori di quanto è espressamente stabilito nelle Sezioni che precedono. ARTICOLO III Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 17 ottobre 1946. Ordine N. 254 (7B) NORME INTEGRATIVE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO I/B DELL’ORDINE NUMERO 7 POICHÉ' appare opportuno integrare le disposizioni di cui all'articolo I/B dell'Ordine No. 7 relative aiH'obbligatorietà d;i conseguire l’autorizzazione da parte del iPresidente di Zona per t'acquisto di proprietà immobiliari, la partecipazione ad imprese commerciali e l'investimento di capitali nelle stesse, da parte di cittadini esteri, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata alle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»); Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Modificazione dell’articolo I comma B dell’Ordine No. 7 Il comma B dell'articolo I dell'Ordine Noi. 7 viene completato con l'aggiunta della seguente disposizione; «La medesima autorizzazione è prescritta anche nel caso di cittadini o enti italiani che acquistino proprietà immobiliari o partecipino ad imprese commerciali o investano capitali nelle stesse, per conto di persone da nominare». . ARTICOLO. II Divieto di registrazione e di intavolatane di certi contratti E' fatto divieto agli Uffici del Registro idei Territorio di procedere alla registrazione, e agli Uffici Tavolar! del Territorio di procedere alla trascrizione tavolare dei contratti relativi alle operazioni previste nel comma B dell'articolo I deH’Ordine No. 7, quando; a) non risulti indicata nel contratto la cittadinanza dei contraenti, e, b) nel caso di acquirenti cittadini esteri o di acquirenti per conto di persona da nominare, non risulti già ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo I comma B dell'Ordine No, 7. ARTICOLO IH Obblighi dei pubblici notai E' fatto obbligo ai pubblici notai che stipulino uno dei contratti contemplati nell'articolo precedente: a) di indicare nel contratto la cittadinanza dei contraenti, e, b) ove l’acquirente risulti essere cittadino estero o acquirente per conto di persona da nominare, di rimettere immediatamente al competente Presidente di Zona copia del contratto per il conseguimento dell'autorizzazione prescritta dal comma B dell'articolo 1 idell'Ordine No,, 7. ARTICOLO IV Obbligo di registrazione nel Territorio di certi contratti I contratti indicati all’articolo I di quest’ordine, conclusi tra contraenti, di cui .almeno uno abbia la residenza o la seidie principale nel Territorio, devono essere presentati per la registrazione ad'- un Ufficio del Registro del Territorio. ARTICOLO V Penalità Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge a carico di notai e dei pubblici funzionari, qualsiasi violazione alle norme del presente Ordine costituirà reato punibile ai sensi dell’articolo 650 C. P. ARTICOLO VI Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio, alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste,! 24 ottobre 1946. ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine N. 256 MODIFICAZIONE DELL’ORDINE No. 141 E FISSAZIONE DELLE NORME DI PRO. CEDURA PER I PROCEDIMENTI pAVANTI ALLE COMMISSIONI AGRARIE MANDAMENTALI E DI ZONA CON ESSO ISTITUITE Considerato che con la Sezione 5 comma (b) dell'articolo IV dell'Ordine No. 141 veniva delegato alle Commissioni Agrarie Mandamentali e alle Commissioni Agrarie di Zona il potere di (adottare norme di procedura da servire nei procedimenti davanti alle Commi,sisoni stesse dopo essere state approvate da parte di tutti i Presidenti delle ICommisisoni Agrarie di Zona e del Governo Militare Alleato; Ritenuta ora l'opportunità di revocare detta disposizione e di. emanare direttamente tali norme di procedura, uniche per tutte le Commissioni; Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 14R