GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO - AMERICANA TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE « GAZZETTA UFFICIALE VOLUME VII N. 26 - 21 settembre 1954 Pubblicala dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americana, Territorio Libero di Trieste la Editoriale libraria S. p. A. Trieste • 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A. PUBBLICAZIONE: : il 1°, 1’ 11 ed il 21 di ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 di ogni mese. PREZZO: un fascicolo L. 60. VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO : solamente semestrale ; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme L. 3.240 b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena L. 1.080 c) per una copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in ita- liano, sia in sloveno , L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“ INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato : „Gazzetta G. M. A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del G.M.A., Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. UFFICIO GAZZETTA : Sede del GMA, stanza N°. 196. Telefono : 29701-29794 int. 110 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA : Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 95 VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI MODIFICA ALL’ ORDINE No. 50/1953 ATTESO che si ritiene opportuno apportare delle modificazioni alV Ordine No. 50 di data 23 marzo 1953 riguardante la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime al-cooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I All’ Ordine No. 50 di data 23 marzo 1953 sono apportate le seguenti modifiche : 1. — All’Articolo I, comma primo, dopo le parole : „esclusi la produzione ed il commercio del vino genuino“, sono aggiunte le parole : ,,e dei succhi non fermentati di agrumi“. 2. — All’Articolo V, il secondo comma è sostituito dal seguente : „Dall’ obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi“. 3. — All’ Articolo VI, comma terzo, sono soppresse le parole : „dagli agrumi“. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 10 settembre 1954. F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGO Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. ; LDjAl53l75 Comandante della Zona Ordine N. 96 RIAPERTURA DEL TERMINE PER ESERCITARE LA FACOLTA’ DI PROVVEDERE AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI BASE, DI CUI ALL’ARTICOLO I DELL’ORDINE No. 30, DI DATA 6 FEBBRAIO 1952 ATTESO che si ritiene opportuno riaprire il termine concesso agli impiegati, già esclusi dall’ obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'artìcolo 5 del li.D.L. 14 aprile 1939, No. 636, per provvedere al versamento dei contributi base, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane ; IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Il termine di cui all’Articolo I dell’Ordine No. 30, di data 6 febbraio 1952, entro il quale gli impiegati, già esclusi dall’obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente Ordine. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 15 settembre 1954 Re/. : LD/A/54/112 Ordine N. 97 DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E VENDITA DEGLI ESTRATTI ALIMENTARI E DEI PRODOTTI AFFINI ATTESO che si ritiene opportuno disciplinare la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane (qui di seguito indicata col termine „Zona“), IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO I La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all’alimentazione, sono sottoposte all’autorizzazione dell’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato d’intesa con il Dipartimento della Produzione F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona e con il Dipartimento del Commercio del Governo Militare Alleato. Tale autorizzazione è richiesta anche per l’immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente provenienti dall’estero. Il rilascio dell’autorizzazione è condizionato esclusivamente all’accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti. ARTICOLO II Le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dall’Articolo I debbono essere rivolte all’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato, distintamente per ogni singolo prodotto. Ciascuna domanda deve indicare : 1) il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa ; 2) il tipo del prodotto ; 3) le materie prime impiegate ; 4) la composizione analitica del prodotto ; 5) la denominazione commerciale ed il marchio di fabbrica con il quale il prodotto sarà posto in vendita ; 6) l’ubicazione degli stabilimenti nei quali si effettua la lavorazione ed il confezionamento del prodotto con la descrizione dei locali e degli impianti. Alle domande debbono essere uniti : a) numero tre campioni del prodotto nella confezione definitiva di vendita ; b) numero tre esemplari dell’etichetta con cui il prodotto verrà posto in commercio ; c) la pianta topografica, firmata da un tecnico iscritto in un Albo professionale, degli stabilimenti di lavorazione, in scala non inferiore a 1/500. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per la immissione al commercio interno dei prodotti importati, prevista dal secondo comma dell’Articolo I del presente Ordine, debbono portare le indicazioni stabilite nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e debbono essere corredate dai campioni e dagli esemplari di etichetta, previsti nelle lettere a) e b). A ciascuna domanda deve essere unita la -quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile per l’eventuale differenza non coperta dalle spese — effettuato presso la Tesoreria Provinciale dell’importo relativo alle spese di ispezioni degli stabilimenti e di analisi dei campioni, nonché la quietanza modello 72-A ovvero l’attestazione di versamento della relativa tassa di concessione governativa sul conto corrente postale dell’Ufficio del registro. L’importo di tali spese sarà stabilito, di volta in volta, dall’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato. ARTICOLO III L’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato dispone per l’analisi dei campioni e dispone, inoltre, l’ispezione degli stabilimenti. L’ispezione sarà eseguita da una Commissione composta : 1) da un funzionario del Dipartimento della Produzione del Governo Militare Alleato ; 2) dal medico provinciale ; 3) dal direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, e, quando si lavori estratto di lievito, anche dal direttore del reparto medico micrografico ; 4) dal veterinario provinciale quando negli stabilimenti si effettui la lavorazione della carne o ad essi siano annessi i mattatoi. ARTICOLO IV La Commissione deve accertare che gli stabilimenti si trovino in condizioni igieniche idonee e siano dotati di : a) magazzini deposito per le materie prime e semilavorate e per i prodotti finiti ; b) impianti di refrigerazione per la conservazione delle materie prime e semilavorate che possono alterarsi alla temperatura ordinaria ; c) apparecchi di riscaldamento a vapore o elettrici per la preparazione ed il confezionamento ; d) ambienti destinati a contenere gli apparecchi di produzione di vapore, distinti da quelli di lavorazione ; e) impianti adeguati per una razionale lavorazione dei prodotti, rispondenti ai moderni requisiti tecnologici ed igienici. I macelli annessi alle fabbriche di estratti di carne, brodi concentrati e dadi debbono corrispondere ai requisiti voluti dal R.D. 20 dicembre 1928, No. 3298. ARTICOLO V L’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato a seguito della relazione della Commissione di cui all’Articolo III decide su ciascuna domanda, di concerto con i Dipartimenti della Produzione e del Commercio del Governo Militare Alleato. L’autorizzazione può essere condizionata all-’obbligo di eseguire particolari adempimenti entro un determinato termine. Dell’autorizzazione è rilasciata all’impresa un attestato munito di numero progressivo, recante le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell’Articolo II. ARTICOLO VI È vietato tenere, nei locali adibiti alla produzione e alla confezione degli estratti alimentari e affini, materie prime o semilavorate ovvero sostanze estranee alla lavorazione che possono essere usate per la sofisticazione dei prodotti. ARTICOLO VII Le disposizioni contenute nell’art. 262 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, No. 1265, si applicano anche alle persone addette alla produzione, manipolazione e confezione dei prodotti disciplinati dal presente Ordine. Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all’alimentazione : a) debbono essere prodotti esclusivamente con le materie prime autorizzate ; b) non debbono essere preparati nè ottenuti : con sostanze guaste o alterate o infette o in putrefazione ovvero con carne che non sia licenziata al libero consumo ; con frattaglie, cartilagini, aponeurosi, midollo osseo, unghie, camici di pelle e sottopelle, residui non muscolari della lavorazione del pesce, crisalidi del baco da seta ; c) non debbono essere addizionati di farina di carne di qualsiasi specie, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, gelatina, metalli estranei, sostanze antisettiche o coloranti o sostanze che possono comunque alterarne o variarne la composizione indicata nella richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute. È consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di droghe in misura non superiore all’uno per cento. ARTICOLO IX Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini devono essere messi in commercio nei modi e con le denominazioni previste dal Titolo secondo del presente Ordine. Tali denominazioni debbono essere a caratteri di colore uguale e di dimensioni non inferiori a quelli usati per le eventuali denominazioni di fantasia. Per gli estratti ottenuti dalla carne muscolare bovina è consentito usare ima denominazione di fantasia che faccia riferimento all’animale dalla cui carne è stato ottenuto l’estratto, nonché marchi di fabbrica e figure che rappresentino in tutto o in parte l’animale stesso. Non sono consentite denominazioni, marchi di fabbrica, figure e mezzi pubblicitari che facciano riferimento ad estratti, brodi e grasso di pollo o di altro animale da cortile, o che possano indurre in inganno i consumatori sulla natura e sulla effettiva composizione dei prodotti. Le confezioni degli estratti, dei brodi concentrati, dei dadi e dei prodotti affini devono recare, oltre alle indicazioni prescritte dal presente Ordine, anche gli estremi della autorizzazione dell’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato. ARTICOLO X Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini provenienti dall’estero per essere importati e posti in commercio nella Zona, debbono corrispondere ai requisiti prescritti dal presente Ordine e le confezioni con cui sono messi in vendita debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni in questo stabilite. È consentita per l’esportazione la produzione e la confezione di estratti, brodi, dadi e prodotti affini aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente Ordine e corrispondenti invece a quelli prescritti nei Paesi ai quali sono destinati, purché l’impresa produttrice o confezionatrice ne faccia preventiva comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Sanità ed al Dipartimento del Commercio del Governo Militare Alleato. TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI SPECIALI ARTICOLO XI Gli estratti alimentari possono essere ottenuti dalle materie prime di origine animale o vegetale riconosciute idonee dall’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato. Essi vengono distinti in : 1) „Estratto di carne“, se ottenuto dalla carne muscolare bovina, liberata dalle sostanze albuminoidi coagulabili e dai grassi ; 2) „Estratto di lievito“, se ottenuto dai lieviti attivi ; 3) „Estratto per brodo“, se ottenuto dalla idrolisi delle proteine di origine animale, vegetale o del latte. Gli estratti per brodo indicati nel numero 3) non debbono contenere albumine, nè pro-teosi secondarie. Gli estratti alimentari, disciolti in acqua, debbono dare soluzione limpida o soltanto leggermente torbida. ARTICOLO XII Gli estratti di qualsiasi specie .debbono essere venduti nella confezione originale in recipienti chiusi, che debbono portare all’esterno le seguenti indicazioni in lingua italiana ed a caratteri leggibili ed indelebili : 1) la dicitura, a seconda del prodotto di: a) „Estratto di carne“ o b) „Estratto di lievito“ o c) „Estratto per brodo“. Le diciture di cui alle lettere a) e b) possono essere precedute dall’ indicazione „Estratto per brodo“ ; la dicitura di cui alla lettera c) può essere seguita dall’ indicazione della materia prima impiegata e cioè „proteine animali“ o „proteine vegetali“ o „proteine del latte“ ; 2) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice ; 3) la composizione del prodotto ed il suo peso in grammi. Le diciture di cui al N° 1) debbono essere a caratteri di colore unico, di dimensioni maggiori delle altre indicazioni. ARTICOLO XIII L’estratto ottenuto dalla carne bovina fresca, di cui al N° 1) dell’Articolo XI, deve avere le seguenti caratteristiche : residuo secco a 100° : non meno di 80.00% ; azoto totale : non meno di 11.00% su sostanza secca ; ammoniaca : non più di 1.00% su sostanza secca ; creatinina totale : non meno di 7.80% su sostanza secca ; anidride fosforica totale : non meno di 8.20% su sostanza secca ; ceneri totali : non più di 29.00% su sostanza secca ; cloruro sodico calcolato dal cloro presente : non più di 5.00% su sostanza secca ; sostanze grasse : non più di 2.00% su sostanza secca ; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico : non più di 1.00% su sostanza secca. Possono essere tollerate percentuali di azoto totale non inferiori a 10.50 e di creatinina totale non inferiori a 7.40 riferite alla sostanza secca. ARTICOLO XIV L’estratto di lievito ottenuto da lieviti attivi, di cui al N° 2) dell’Articolo XI deve avere le seguenti caratteristiche : residuo secco a 100° : non meno di 75.00% ; azoto totale : non meno di 8.00% su sostanza secca ; céneri totali : non più di 25.00% su sostanza secca ; cloruro sodico calcolato dal cloro presente : non più di 15.00% su sostanza secca ; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico : non più di 1.00% su sostanza secca ; sostanze riducenti (come invertito) : non più di 0.50% su sostanza secca. ARTICOLO XV Gli estratti per brodo, di cui al N° 3) dell’Articolo XI, possono essere ottenuti per idrolisi delle proteine di origine vegetale o animale (cereali, legumi, vegetali in genere, proteine del sangue, del latte, della carne, di pesce ecc. ) e devono avere le seguenti caratteristiche : residuo secco a 100° : non meno di 80.00% ; azoto totale : non meno di 5.80% su sostanza secca ; ceneri totali: non più di 42.00% su sostanza secca; cloruro sodico calcolato dal cloro presente : non più di 35.00% su sostanza secca ; ammoniaca : non più di 1.00% su sostanza secca ; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico : non più di 1.00% su sostanza secca. Può essere tollerata una percentuale di ammoniaca non superiore all’ 1,50% su sostanza secca. ARTICOLO XVI E’ consentita la miscela di due soli degli estratti di cui agli Articoli XIII, XIV e XV. Il prodotto risultante dalla miscela sarà denominato, a seconda della percentuale dei componenti, nel modo seguente : a) estratto di. e di... se gli estratti componenti sono in uguale proporzione. La deno- minazione risultante deve essere a caratteri di uguale formato, colore e dimensioni e si applica per essa la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’Articolo XII ; bj estratto di.. (nome dell’estratto che entra nella miscela in misura preponderante) con aggiunta di... (nome dell’altro estratto che entra in miscela nella misra non in- feriore al 25%.). L’ indicazione dell’estratto aggiunto deve risultare nelle denominazioni con caratteri dello stesso colore e di dimensioni minori. Nelle predette denominazioni, all’eventuale dizione „Estratto per brodo“ può essere sostituita 1’ indicazione della materia prima usata per prepararlo e cioè „proteine animali“ o „proteine vegetali“ o „proteine del latte“. Gli estratti miscelati debbono essere posti in commercio, oltre che con le indicazioni prescritte dai numeri 2 e 3 dell’Articolo XII, con quelle relative alle percentuali degli estratti componenti. ARTICOLO XVII I brodi concentrati si differenziano dagli estratti per il maggior contenuto di acqua e per la maggior percentuale, sulla sostanza secca, di cloruro sodico ed eventualmente di sostanze grasse. La loro denominazione deve essere, secondo i casi, di : 1) brodo concentrato di carne ; 2) brodo concentrato di lievito ; 3) brodo concentrato. Quest’ultima denominazione può essere seguita dall’ indicazione della materia prima impiegata e cioè : „proteine animali“, „proteine vegetali“ o „proteine del latte“. La quantità di cloruro sodico contenuta in 100 g. di brodo, calcolata dal cloro presente, non deve essere superiore a g. 20 ; quella delle sostanze grasse non deve essere superiore a g. 4. Gli altri componenti essenziali, contenuti in 100 g. di brodo, devono essere negli stessi rapporti in cui si trovano negli estratti di cui agli Articoli XIII, XIV e XV ed in quantità non inferiore ai 4/10 di quelle fissate, nella sostanza secca, per gli estratti corrispondenti. Le disposizioni contenute nell’Articolo XII si applicano anche per i brodi concentrati, sostituite le diciture di cui al N° 1) di detto Articolo con quelle indicate nel secondo comma del presente Articolo. E’ consentita la miscela di due soli brodi concentrati. Per la denominazione del prodotto risultante dalla miscela, si applicano le disposizioni contenute nell’Articolo XVI, sostituita la dicitura „estratto di. „con la dicitura „brodo concentrato di......................................................Nel caso in cui uno dei brodi costituenti la miscela sia il brodo concentrato di cui al N° 3) del secondo comma del presente Articolo, nella denominazione del prodotto deve essere indicata la materia prima da cui tale brodo deriva. I brodi concentrati devono essere venduti in recipienti chiusi nella confezione originale, recanti all’esterno in modo ben visibile la denominazione del prodotto, in lingua italiana, nonché le indicazioni di cui all’ultimo comma dell’Articolo XVI. ARTICOLO XVIII - I dadi per brodo o condimento, siano nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essicazione degli estratti di cui agli Articoli XIII, XIV e XV e possono contenere, come sostanze aggiunte, grasso, sale, sostanze aromatizzanti e droghe. Essi devono presentare le seguenti caratteristiche : residuo secco a 100° : non inferiore a 95.00% ; cloruro sodico totale calcolato dal cloro presente : non superiore a 60.00% su sostanza secca ; grasso : non superiore a 5.00% su sostanza secca ; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico non superiori a 1.00% su sostanza secca ; estratto (o miscela di estratti) esente d’acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100. L’estratto impiegato nella fabbricazione dei dadi può essere anche costituito dalla mescolanza di due soli estratti, di cui uno deve essere presente in misura non inferiore al 12%. La composizione della miscela deve corrispondere a quella che deriva dalle percentuali dei singoli estratti presenti. Se uno dei componenti la miscela è estratto di carne i dadi debbono contenere creatinina .nella quantità corrispondente alla percentuale di estratto di carne presente ed in ogni caso in quantità non nferiore a 0.72% del residuo secco totale. Il grasso impiegato nella preparazione dei dadi deve essere commestibile. ARTICOLO XX I dadi posti in commercio debbono essere avvolti o chiusi ciascuno in un involucro impermeabile e debbono recare all’esterno T indicazione del nome o ragione sociale e della sede della impresa produttrice o confezionatrice, ed inoltre la dicitura „Dado per brodo“ ovvero „Dado per brodo e condimento“. I dadi preparati con un solo estratto debbono contenere i componenti essenziali dell’estratto stesso nella quantità corrispondente ad esso e debbono essere posti in commercio con la dicitura : „Dado a base di estratto di...“, seguita dal nome dell’estratto impiegato. La dicitura dei dadi miscelati, scritta a caratteri leggibili ed indelebili, di uguale colore, formato e dimensioni, deve essere „Dado con estratto di...“, con 1’ indicazione dell’estratto che entra nella miscela in misura non inferiore al 12%. I dadi debbono essere venduti nel loro involucro originale, sciolti od in barattoli. II peso netto di ciascun dado destinato alla preparazione di una sola razione di brodo non può essere inferiore a g. 4 ; il peso netto di quello destinato a più razioni non deve essere inferiore al multiplo di 4 corrispondente al numero delle razioni che con esso si possono preparare. I recipienti o le confezioni contenenti un quantitativo di dadi superiore a g. 60, in peso netto, debbono essere posti in commercio con una etichetta recante a carattere leggibile ed indelebile, la precisa denominazione dei dadi, secondo i comma precedenti ed inoltre le indicazioni stabilite dai numeri 2) e 3) dell’Articolo XII. Nel caso previsto dalTArticolo XIX deve essere inserita in etichetta l’indicazione della percentuale degli estratti componenti. E’ vietato apporre sui recipienti o confezioni, sulla etichetta o comunque sugli involucri, nomi di fantasia, figure, disegni o stampe che facciano comunque riferimento ad animali o a parti di essi. ARTICOLO XXI Sono considerati estratti, brodi concentrati e dadi ai sensi ed agli effetti dell’Articolo I : a) gli estratti di cui agli Articoli XIII, XIV e XV del presente Ordine o loro miscele, addizionati di grasso idrogenato alimentare, in misura non superiore al 20%, di cloruro di sodio ed eventualmente di verdure essicate e droghe. La denominazione di tali prodotti deve essere : „Preparato per brodo con aggiunta di grasso.“ Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno degli estratti componenti soltanto quando questo è presente nel prodotto in quantità non inferiore al 12%. I prodotti debbono corrispondere ai seguenti requisiti : residuo secco a 100° : non inferiore a 92% ; cloruro sodico totale calcolato dal cloro presente : non superiore a 50% ; sostanze grasse : non superiori a 20% ; sostanze insolùbili totali : non superiori a 1 % ; estratto (o miscela di estratti) esente d’acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100. Gli estratti impiegati per la preparazione dei suddetti prodotti devono aver composizioni rispondenti a quelle fissate dagli Articoli XIII, XIV, e XV del presente Ordine. Sull’etichetta devono essere riportate a caratteri dello stesso colore, formato e dimensioni, le percentuali di estratto, o di estratti nel caso di miscele, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte ; b) i brodi concentrati di cui all’Articolo XVII del presente Ordine, o loro miscele, addizionati di grasso idrogenato alimentare ed eventualmente di verdure essicate e droghe. La denominazione di tali prodotti deve essere : „Brodo composto con aggiunta di grasso.“ Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno dei brodi impiegati quando questo è contenuto nella miscela di brodi in quantità non inferiore al 25%. La quantità di grasso non deve essere inferiore a g. 7 per ogni cento grammi di prodotto. I brodi impiegati per la preparazione di tali prodotti devono avere composizioni corrispondenti a quelle fissate dall’Articolo XVII del presente Ordine. Sull’etichetta debbono essere riportate, a caratteri di uguale colore, formato e dimensioni, le percentuali di brodo concentrato, o di brodi concentrati nel caso di miscela, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte ; c) i prodotti costituiti dagli estratti alimentari di cui agli Articoli XIII, XIV, XV e XVT ed al presente Articolo, addizionati di pastine o riso o altri cereali o leguminose e relativi sfarinati e di grassi alimentari allo scopo di ottenere minestre preconfezionate. Gli estratti possono essere parzialmente o totalmente sostituiti con sali dell’acido glutammico. Tali prodotti possono essere addizionati di formaggio, verdure essicate, droghe e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all’Articolo Vili. La loro denominazione deve essere quella di „Minestra preparata“. Sull’etichetta deve essere indicato il contenuto in peso di pasta o riso o altri cereali o leguminose e loro sfarinati, di condimento e altre sostanze eventualmente aggiunte, e deve essere inoltre riportata la composizione percentuale del condimento ; d) gli estratti o brodi concentrati di cui agli Articoli XIII, XIV, XV, XVI e XVII, ed al presente Articolo, addizionati di sali dell’acido glutaminico in quantità non superiore a quella corrispondente al 10% di acido glutammico. La loro denominazione deve essere quella che compete al corrispondente prodotto non addizionato di sali dell’acido glutammico seguita dalla dicitura : „con aggiunta di...% di glutammato“. La loro composizione deve corrispondere a quella degli estratti o dei brodi concentrati previsti dal presente Ordine, detratta la quantità di sali dell’acido glutammico aggiunta ; e) i prodotti destinati a preparare brodi e minestre od a ravvivare il sapore delle vivande contenenti sali dell’acido glutammico in misura superiore al 10% riferito ad acido glutammico e cloruro sodico, ed eventualmente estratto alimentare, verdure essicate, droghe, grasso idrogenato alimentare, formaggio e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all’Articolo Vili. La loro denominazione deve essere : „Preparato per brodo e condimento a base di glutammato“. SuH’etichetta devono essere riportate le percentuali dei singoli componenti il prodotto. Tutti i prodotti di cui al presente Articolo devono essere venduti in confezioni originali recanti le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) dell’Articolo XII. Ai prodotti di cui al presente Ordine contenenti in qualsiasi proporzione acido glutammico o suoi sali non deve essere in alcun modo attribuita efficacia terapeutica o particolare valore alimentare. VIGILANZA E SANZIONI ARTICOLO XXII La vigilanza sull’applicazione delle norme contenute nel presente Ordine è affidata allo Ufficio Sanità, al Dipartimento della Produzione ed al Dipartimento del Commercio del Governo Militare Alleato, secondo le rispettive attribuzioni. ARTICOLO XXIII L’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato d’ intesa con il Dipartimento della Produzione del Governo Militare Alleato, fa eseguire, almeno ogni triennio dalla Commissione indicata nell’Articolo III, una ispezione agli stabilimenti autorizzati. L’ Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato, a seguito dei risultati dell’ ispezione, può ordinare alle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione per gli stabilimenti .ispezionati, di eseguire, entro un congruo periodo di tempo, i lavori ritenuti necessari. Nel caso in cui le imprese non eseguano nel termine fissato i lavori prescritti e nel caso in cui gli stabilimenti ispezionati risultino in gravi condizioni di irregolarità, 1’ Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato può disporre la revoca o la sospensione dell’autorizzazione. Le imprese autorizzate debbono comunicare preventivamente all’ Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato qualsiasi modificazione rilevante o sostanziale che intendono apportare negli stabilimenti. ARTICOLO XXIV I funzionari appositamente incaricati dalle Amministrazioni indicate nell’Articolo XXII, i funzionari ed agenti degli uffici sanitari provinciali e comunali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che potranno essere all’uopo richiesti dalle autorità sanitarie, hanno facoltà di accedere in tutti i locali adibiti alla produzione, al confezionamento, al deposito ed alla vendita dei prodotti disciplinati nel presente Ordine e possono prelevare, di ciascuno, quattro campioni identici. Ogni campione deve essere, per gli estratti ed i dadi, del peso non inferiore a g. 50 e per i brodi a g. 100 e deve essere avvolto in un involucro resistente che è chiuso e suggellato dal prelevatore. All’esterno, oltre alle indicazioni sul contenuto ed alla data del prelevamento, verrà apposta la firma del prelevatore e del detentore del prodotto o di chi lo rappresenta. Per ogni prelevamento è redatto, in duplice copia, il processo verbale, nel quale sono inserite le dichiarazioni del detentore del prodotto. Presso i produttori o presso coloro che detengono il prodotto in deposito per conto del produttore, i campioni sono prelevati senza alcun rimborso. Se il titolare dello stabilimento, deposito, magazzino, negozio in cui si trovano i prodotti da prelevare, è assente o rifiuta di consegnare i campioni, il prelevamento è sempre fatto con l’assistenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. II verbale di prelevamento, con tre campioni, è spedito ad uno dei laboratori incaricati dell’analisi il quale dovrà conservare uno a disposizione dell’autorità competente per il caso che si proceda a denuncia. Il quarto campione, insieme ad una copia del verbale di prelevamento è lasciato alla persona presso cui è stato fatto il prelevamento. Le analisi dei campioni sono eseguite, secondo le rispettive competenze : 1) dal Laboratorio chimico provinciale d’igiene e profilassi; 2) dal Laboratorio chimico della dogana. Le analisi debbono essere fatte secondo i metodi indicati dall'Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato e debbono essere espletate entro 20 giorni dalla data in cui sono pervenuti i campioni. ARTICOLO XXVI Il capo del Laboratorio che ha eseguito l’analisi del campione, quando risulta che il prodotto non corrisponde ai requisiti o alle condizioni stabiliti dal presente Ordine, invia un rapporto al Presidente di Zona unendo il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica alla persona presso cui è stato fatto il prelevamento ed alla ditta produttrice o confezionatrice, l’esito dell’analisi. ARTICOLO XXVII Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista nell’Articolo precedente gli interessati possono presentare al Presidente di Zona istanza per la revisione della analisi, unendo la ricevuta del versamento effettuato, a titolo di deposito provvisorio, presso la Tesoreria provinciale. Il versamento è di L. 3.000 per ogni singolo campione ed è destinato al rimborso delle spese di revisione dell’analisi. Il Presidente di Zona, ricevuta l’istanza di revisione, invia gli atti, insieme ad uno dei campioni depositati presso il laboratorio, all’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato. Nel caso che la revisione confermi la irregolarità del prodotto analizzato, il Presidente di Zona emetterà un ordinativo di pagamento a favore di chi ha eseguito la revisione, per la somma corrispondente all’importo del deposito provvisorio. Quando la revisione dell’analisi accerta che il prodotto è corrispondente alle disposizioni del presente Ordine, il deposito provvisorio è restituito all’interessato. ARTICOLO XXVIII Quando non sia presentata dagli interessati l’istanza di revisione entro il termine stabilito nell’Articolo XXVII, ovvero quando i risultati della revisione dell’analisi abbiano accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto o in parte ai requisiti od alle condizioni stabiliti dal presente Ordine, il Presidente di Zona trasmette rapporto all’autorità giudiziaria, unendo il verbale di prelevamento, il certificato di analisi ed eventualmente quello di revisione e tutti gli atti relativi. Al rapporto è unita la specifica delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni e per l’analisi degli stessi. In caso di condanna l’importo delle spese è posto a carico del reo e verrà riscosso insieme alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia dall’Ufficio del registro, che curerà di farne il relativo versamento all’ente che lo ha anticipato. ARTICOLO XXIX Ogni violazione alle norme del presente Ordine potrà essere punita con la pena dell’ammenda fino a Lire 500.000, ed eventualmente con la chiusura temporanea dello stabilimento salvo che il fatto costituisca reato più grave. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO XXX Le imprese produttrici che abbiano in giacenza estratti alimentati ed affini al momento dell’entrata in vigore del presente Ordine, possono essere autorizzate a venderli, qualora ne facciano domanda entro due mesi all’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato. Entro lo stesso termine le imprese che hanno in commercio prodotti non corrispondenti ai requisiti o alle condizioni stabiliti dal presente Ordine dovranno denunciare i quantitativi all’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato indicando il periodo di tempo necessario per esitarli. L’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato di concerto con il Dipartimento della Produzione ed il Dipartimento del Commercio del Governo Militare Alleato, potrà concedere, per l’esaurimento di tali scorte, un termine che non potrà essere, in nessun caso, superiore ai 7 mesi successivi all’entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO XXXI È abrogato il R.D. 30 gennaio 1936, N° 398, che approva le norme per l’attuazione della legge 13 giugno 1935, N° 1350, sulla disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini. ARTICOLO XXXII Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 20 settembre 1954 Ref. : LDIA/54/75 Ordine N. 98 TRASFERIMENTO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITÀ’, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI DEGLI EX IMPIEGATI DEL SOPPRESSO ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI PER LA VENEZIA GIULIA E ZARA TITOLARI DI RENDITE VITALIZIE LIQUIDATE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ATTESO che si ritiene opportuno disporre il trasferimento all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall’ Istituto nazionale delle assicurazioni, nella parte del Territorio Libero di Trieste ammninistrata dalle Forze britannico-ameri-cane, JAMES EVANS Ten. Colonnello f.f. Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona IO, SIR JOHN WINTERTON, KGMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall’Istituto nazionale delle assieurazioni, in conformità a quanto stabilito nell’art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1934, No. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, No. 1499, sono trasferiti nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1953. ARTICOLO II L’Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell’Articolo precedente, nonché le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie. ARTICOLO III I trattamenti di rendita di cui al precedente Articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dall’Ordine N° 134, di data 8 luglio 1952, alla pensione base dell’assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, No. 636, come modificati dall’Articolo II dell’Ordine N° 134, di data 8 luglio 1952. ARTICOLO IV II presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trieste, 20 settembre 1954. Ref. : LD/AI54/104 JAMES EVANS Ten. Colonnello f.f. Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 50 NOMINA DEL FACENTE FUNZIONI DI CAPO DI STATO MAGGIORE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO ATTESO che il Ten. Col. Frederick C. Lough, JAGC, U.S. Army, nominato Capo di Stato Maggiore del Governo Militare Alleato della Zona britannico-americana del Territorio Libero di Trieste con Ordine Amministrativo No. 25 di data 15 maggio 1954, sarà temporaneamente assente dal Quartier Generale del Governo Militare Alleato per ragioni di servizio ed è necessario, per la durata della sua assenza, nominare un facente funzioni di Capo di Stato Maggiore, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. Con effetto dal 15 settembre 1954 il Ten. Col. di Fanteria James EVANS, U.S. Army, è nominato facente funzioni di Capo di Stato Maggiore del Governo Militare Alleato durante l’assenza del Capo di Stato Maggiore Ten. Col. Frederick C. Lough, JAGC, U.S. Army. 2. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 18 settembre 1954. T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/B/54157 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 51 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIESA CAPPELLANI ALE DI S. GIOVANNI BATTISTA DI BAGNOLI DELLA ROSANDRA A PERMUTARE IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ’ ATTESO che la Chiesa Cappellaniale di S. Giovanni Battista di Bagnoli della Rosandra ha presentato domanda per ottenere Vautorizzazione a stipulare una permuta di fondi con l'ing. Giovanni Pucalovich ; ATTESO che tale domanda è stata debitamente approvata dal Presidente di Zona e che nulla osta all’accoglimento della stessa,. IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. La Chiesa Cappellaniale di S. Giovanni Battista di Bagnoli della Rosandra è autorizzata ad effettuare la seguente permuta di proprietà : particella cat. N° 499, corpo tav. 16 della P.T. 607 di Bagnoli della Rosandra, di proprietà della Chiesa Cappella- niale di S. Giovanni Battista di Bagnoli della Rosandra, verso cessione delle parti-celle cat. N° 395/1, 403, 402/2, 402/1, 401 e 400, corpo tav. 3 della P.T. 292 di Bagnoli della Rosandra, di proprietà delPing. Giovanni Pucalovich fu Pietro. 2. 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 20 settembre 1954. JAMES EVANS Ten. Colonnello f.f. Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale .Re/. •• LD\B\54\51 Comandante della Zona Avviso N. 53 RETRIBUZIONE MINIMA PER I BRACCIANTI AVVENTIZI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI (ESCLUSE LE IMPRESE DI SPEDIZIONI) Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data l.o dicembre 1947 ha emesso nei riguardi dei braccianti avventizi dipendenti da aziende commerciali (escluse le imprese di spedizioni), non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO 1 L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 59 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 settembre 1953, si intende prorogata sino al 30 giugno 1955, con l’aggiunta indicata nell’Articolo che segue. ARTICOLO 2 A partire dall’1 luglio 1954, la cifra dell’indennità di contingenza di L. 728 giornaliera fissata dall’Articolo 2 del lodo nominato nell’Articolo precedente, deve considerarsi aumentata a L. 738 giornaliere. ARTICOLO 3 Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo, in data anteriore a quella prevista all’Articolo 1, solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 31 luglio 1954. Il Presidente : F.to Nicolò Pase I Componenti : F.to Penato Corsi, Guido Borzaghini, Bruno De Mori, Ottone Miletta I Consulenti tecnici: F.to Giovanni Poli, Ruggero Tironi Ratificato: 31 agosto 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro. TRIESTE, 16 settembre 1954. Ref. : LD/C/54/47 Avv. W. LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro INDICE Ordine Pag. No. 95 Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime aleooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori — Modifica all’ Ordine N. 50/1953 ........................................................ 287 No. 96 Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all’Articolo I dell’ Ordine N°. 30, di data 6 febbbraio 1952................................................................. 288 No. 97 Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini 288 No. 98 Trasferimento nell’assicurazione obbligatoria per 1’ invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall’ Istituto nazionale delle assicurazioni ..................................................................... 299 laJ Ordine amministrativo No. 50 Nomina del facente funzioni di Capo di Stato Maggiore del Governo Militare Alleato......................................................................... 301 No. 51 Autorizzazione alla Chiesa Cappellaniale di S. Giovanni Battista di Bagnoli della Rosandra a permutare immobili di sua proprietà................................. 301 Avviso No. 53 Retribuzione minima per i “braccianti avventizi dipendenti da aziende commerciali (escluse le imprese di spedizioni) ........................................, .. .. 302