GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 1 bis - 5 Ottobre 1946 SEZIONE CIVILE - INSERZIONI Pubblicata dal Governo Militare Alleato con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Arti Grafiche L. Smolars - Trieste 1946 ZONA DI TRIESTE Divisione I. N.» 1137/2952/2. PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE Veduto il proprio decreto del 2 aprile 1946 N.° 1137/2952 con il quale è stato sottoposto a sequestro, fra 1’ altro, 1’ importo di L. 6.000.— (seimila) appartenente; al suddito nemico Goetz Francesco fu Ferdinando quale quota di partecipazione nella Società in nome collettivo « Goetz Stellmann e Reifner» Successori di Alessandro Billitz di Trieste; Visto risultare dall’ atto di cessione di quota sociale di data 30 novembre 1945 redatta dal Notaio Silvio Quarantotto di Trieste, che la quota di L. 6000.— è passata in proprietà del Sig. Dott. Riccardo Gropaiz fu Francesco, cittadino italiano; Veduta la nota N.° 232/BN dd. 6 luglio 1946 della locale Intendenza di Finanza; Decreta Il provvedimento prefettizio in data 2 aprile u. s., N.° 1137/2952, è revocato' per quanto riguarda la quota di L. 6000. — del Sig. Goetz Francesco. Trieste, 23 agosto 1946 Il Presidente di Zona lt° Avv. Eiì. Puecher Div. I - N.° 11419/11099 PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE Veduta la domanda del Sig. Piero Kronfeld di Roberto nato a Trieste il 14.5.1902, qui residente (Albergo Metropoli) con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Monselvio» cambiatogli in Kronfeld in base all’ art. 2 della Legge 13 luglio 1939, N.° 1055; Visto 1’ Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, N.® 44; Decreta È revocato il decreto prefettizio dd. 29.10.1941 N.° 11419/49 col quale al Sig. Piero Monselvio veniva imposto il cognome di Kronfeld in luogo di «Monselvio» e il richiedente è autorizzato a riassumere il cognome di «Monselvio». Il presente decreto sarà, a cura dell’Autorità comunale notificato all’ interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall’ art. 163 del R. D. 9 Luglio 1939, N.° 1238. Trieste, 17 settembre 1946 p. IL PRESIDENTE DI, ZONA: F.to Basioli N.° 1137/6483. N.° d’ ord. 42. IL PRESIDENTE DELLA ZONA PI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo .Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che Schalaudek Willy (Scala Belvedere N. I) è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1. Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a Schalaudek Willy e dei quali è detentore il Banco di Sicilia - Sede di Trieste - Cassetta di sicurezza N.ro 599 di La categoria; Art. 2. È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente il Signor Silvio Cavalli - Piazza Ospedale N. 4. Art. 3. 11 sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4- 11 sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto nella propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. 11 rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza- del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5. Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopra citato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che 1' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.« 1994. Art. 6. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7. L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del Regolamento approvato con E. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 30 agosto 1946. Il Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Puecher N® 1137/7818. N.° d’ ord. 27. IL PRESIDENTE DI ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n. 566 che ordina T applicazione della legge predetta; Visto T art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che le persone elencate nell’ unito elenco sono da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni appartenenti alle persone elencate nell’ unito allegato, che fa parte integrante del presente decreto e dei quali è detentrice la Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste). Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente la Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste). Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e degli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n. 618, con 1’ osservanza delle condizioni ecl obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratane» è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopra citato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre .1940 il.» 1994. Art. 6 Il sequestro lia effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 19 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 24 agosto 1946. Il Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Puecher Nome e cognome Paternità Residenza Nazionalità Ammontare del credito Grete BERN HE IME R di Edmondo v. Gayer Vienna austriaca L. 12.636.— Julie Sara, DOOTOR-WEIN-BERGER fu I sraele Weinberger Vienna austriaca )) 2.025,— Bertha Ll’SCHIN EBENGREUTH fu Arnaldo Graz austriaca » 1.458.— Victor DONNATH fu Salomone Vienna austriaca )) 324.— Dr. Hans ELKAN di Theodor Vienna austriaca )) 2.673.— Helene ELKAN n. NEUBURGER f Vienna austriaca )) 2.673.— Anne Marie FABER fu Eduard Kwisda Vienna austriaca » 324,— Claudia FENKART fu Ambros Fitz H ohenems austriaca » 1.053.— Moritz FEY di Emil Vienna austriaca » 648,— Oliva FITZ 1 Hohenems austriaca )) 1.215.— Erwin FITZ fu Ambros Hohenems austriaca )) 648.— Hermine FITZ 1 Hohenems austriaca )) 1.296,— Elsa GANAHL de GRABMAYR fu Giovanni Innsbruck austriaca » 486.— Dr. Ernst GANAHL di Arnold Innsbruck austriaca )) 324.— Anna HOCHSTETTER - KUGY fu Paolo Ramsau austriaca » 1.863.— Caroline HONSAK di Franz Steyr austriaca » 567,— Corridie HONSAK di Franz Steyr austriaca » 567,— Marie HONSAK di Franz Steyr austriaca » 567.— Hugo KAPFERER d Carlo Innsbruck austriaca » 810,— Ing. Rudolf KWISDA di Eduard Salzburg austriaca )) 486.— Wilhelm KWISDA ? Weis v austriaca )) 486.— Karl von MARSCHALL fu Carlo Vienna austriaca » 1.944.— Angelika MATHIS n. FITZ ? Hohenems austriaca » 1.296.— August MATHIS di Johann Georg Hohenems austriaca )) 486.— Nome e cognome Paternità Residenza Nazionalità Ammontare del credito Max Alois MOSER di Francesco Feldkirch austriaca » 324,— Max Alois MOSER per il minóre Peldkirch austriaca )) 972,— Helmuth Rudolf MOSER Annemarie von IMBOLGE I SSL I NG HOP H E1S H E IME R Vienna austriaca )) 405.— Pranziska HONSAK di Franz Steyr austriaca )) 567. - Willy RICHTER 9 Vienna austriaca R.M 215. IN TE RNATIONALE TRANSPORTE- Innbrucks austriaca L. 2.075.— Unterberger A Co. G.m.b.H. ĐEUTSCHER RING Oesterreichi sebe Lebensversicherungs - A.G. Vienna austriaca )) 3.240,— Maria GANZE R di Klementine Trieste austriaca )) 3.240.— Ganzer VICARIATO GENERALE VE- Peldkirch SCOVILE di PERDEIROII (Austria) austriaca » 486. INTE RNAT1 ON ALE l'N P ALLUNO SCHADENSVE PSICHE-R V NGS -GE SELLSC H A PT Vienna austriaca )) 29.970.— Berta K NOE BEL nata nob. de fu Teodoro Volosca austriaca )) 405,— Tuerk LAENDERBANK WIEN A.G. Vienna austriaca )) 243.— Cilicio Parrocchiale Romano Hohenems austriaca )) 324,- Cattolico di Hohenems (Austria) Melitta SANDRIN in FELIX di Bruno Trieste austriaca )) 1.539. )) 190. Peppina MOTKA di Venceslao Graz austriaca » 81.— Steinkogler Contessa Eleonora PALFFY - fu Geremia Frolisdorf austriaca )) 2.187. NUGENT (W. Neustadt) Elisabeth PERGER fu Johann Maut- austriaca » 648,— Salzbauer hausen Oscar Israel POLLAK di Bernardo Vienna austriaca » 405,— Eredi di Rosa SARAJKA fu Leopold Vienna austriaca )) 2.430.— Stiedl Ucrta SCHNEIDER di Ottone Vienna austriaca )) . 1.053. Stefania SCHNEIDER fu Francesco Vienna austriaca )) 810.-- Rosa ved. SV H BRANDT n. ') Innsbruck austriaca )) 81,— JCRACSEK Dorothea v. TRAVTENEGG ma- fu Carlo Vienna austriaca )) 1.296. ritata WOLPERT, nata KVHLEMANN Ing. Rudolf CII RICH fu Rodolfo Ternitz austriaca )) 81.— (Austria Inf.) Carl CULICI! Roemerbad austriaca )) 162,— (Austria) Eredi di Elsa WACHTL ' >) Vienna austriaca ))■ 1.620,— .Marietta MONGER n. KCHLE- fu Carlo Vienna austriaca )) 1.296,— MANN Martha von ZUBE R di August von Voelker- austriaca )) 648. Zepharovich markt (Austria) N.° 1137 10136 fi N.» d’ ord- 28. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale, si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto li R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento l’elativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto ohe le persone indicate nell’ unito elenco sono da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni indicati nell’ unito elenco che fa parte integrante del presente decreto che risultano appartenere a persone di nazionalità nemica e dei quali sono detentrici le Assicurazioni Generali (sede di Trieste). Art. 2 E nominato sequestratane» dei beni indicati nell’ articolo precedente le Assicurazioni Generali (sede di Trieste). Art. 3 Il sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del ■ suo ufficio. 11 rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario e la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge .19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro li.a effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 24 agosto 1946 Il Presidente di Zona f.to Avr. Ed. Pvcehcr DEBITI PECUNIAR I Home del creditore Importo Causate del debito 1) Eredi del Sig. Carlo Pitzschke Lipsia 2) Deutsche Sudamerikanische Bank A.( Amburgo 3) Bismarck conte Albrecht * Roma, V. della Dataria 22 ■ 4) Bruck dott. prof. Ernst Amburgo 20, Heilwigstrasse 20 5) Genzer Maria presso Mainardis Trieste, via degli Apiari 1 6) Hirnschrott Albina Trieste, via Carducci 22 7) Kaphan Max Israel Monaco 12, Heimernstrasse 2/1 8) Kopf Anna Lidia Roma, via Panisperna 78 9) Mayer Max Israel Oberammergau, St. Gregor 1, Wald-haus 10) Neuberg Elisa n. Michelsohn L’Aquila, Albergo Italia 11) Neuhaus Elisabetta n. Springer Depansar, Isola di Bali (Indie Oland.) 12) Scheiner Maria n. Rederer Albrecht Monaco, Lindenschmitstrasse 27 13) Schubert Renata n. Springer Trieste, via P. Revoltella 8 14) . Strugher Margherita Trieste, via Carducci 22 15) Reich minister der Pinanzen, Berlin beni ex ebraici 16) Oberfinanzpresideut Berlinbranden-burg beni ex ebraici 17) Deutsches Reich vertreten durch den Oberfinanzpresident Berlin-Brandenburg Beni ex ebraici Lit. 637.50 Interessi maturati sui titoli Lit. seicentotrentasette e 50/100 Lit. 1.075,— Danno Lit. millesettantacinque L.t. 1.575.— dividendo es. 1943 Lit. millecinquecentosettantacinque Lit. 1.842,75 Dividendo es. 1941,42,43,44 Lit. milleottocentoquarantadue e 75/100 Lit. 1.275,75 Dividendo es. 1944 Lit. milleduecentosettantacinque e 75/100 Lit. 28,35 Dividendo es. 1944 Lit. ventotto e 35/100 Lit. 7.892,50 Divid. es. 1940,41,42,43,44 Lit. settemilaottocentonovantadue e 50/100 Lit. 948,50 Dividendo es. 1941,43.44 Lit. novecentoquarantotto e 50/100 Lit. 8.505,— Dividendo es. 1941,43,44 Lit. ottomilacinquecentocinque Lit. 2.394,— Dividendo es. 1943. 44 Lit. duemilatrecentonovantaquattro Lit. 1.890,— Dividendo es. 1941, 42, 43 Lit. milleottocentonovanta Lit. 15.946,90 Dividendo es. 1943 Lit. quindicimilanovecentoquarantasei e 90/100 Lit. 141,75 Dividendo es. 1944 Lit. centoquarantuna e 75/100 Lit. 56,70 Dividendo es. 1944 Lit. cinquantasei e 70/100 Lit. 2.362.50 Dividendo es. 1941, 42, 43 Lit. duemilatrecentosessantadue e 50/100 Lit. 1.197,-— Dividendo es. 1943. 44 Lit. niillecentonovantasette Lit. 3.325,— Dividendo es. 1941, 43 Lit. tremilatrecentoventicin que 18) Eigentum Deutsches Reich vertreten Lit. 5.985,— Dividendo es. 1943, 44 durch den Herrn Reichspretektor f. Lit. 5.985.— Dividendo es. 1943. 44 Boehmen u. Maehren - Praga Lit. cinquemilanovecentoottantacinque beni ex ebraici N.° 1137/6478 N.° d’ ord. 31 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del I. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che il Sig. Hoeltzer Ernesto fu Carlo, Trieste - Via Moncolano 3, è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Hoeltzer Ernesto fu Carlo-Trieste - Via Moncolano, e dei quali è detentore 1’ avv. Escher Werner - Trieste , Largo Odorico Panfili n.° 1; 100 Azioni Cantieri Riuniti dell’Adriatico N.ri 273201/300 cedola 8 del valore di Lire 26.000.— Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste. - Piazza Ospedale n.° 4. Art. 3 11 sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con l’osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratane è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del pei'iodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratane per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che I’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 619. Trieste, li 22 agosto 1946 11 Presidente di Zona l.to Avv. Ed. Puevher N.° 1137/6472 N.° d’ ord. 38 IL PRESIDENTE DELLA ZONA Dl TRIESTE Visto P Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto T art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo a-1 trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Ditta, Ebers A Co. Amburgo V Langereihe 29 è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; - decreta: « Art. 1 Sono sottoposti a sequestrò i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta Ebers•& Co. Amburgo V. Langereihe 29, e dei quali è detentrice la S. A. Innocente Mangili - Adriatica - Trieste - V. G. Gaiatti 23 Doli. 4.67 (quattro e sessantasette). Art. 2 È nominato sequestratalo dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Cav. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale n.° 4. Art. 3 Il 8equestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo delle legge di guerra, approvato con R. Deci’eto 8 luglio 1938 n.° 1415. e dagli artieoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, appeovato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con l’osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratane è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua coni -petenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, lì 22 agosto 1946 Il Presidente della Zona j.to ir. Ed. Pueclier N.° 1137/6682. N.° d’ord.. 26. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto T Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto IO giugno 1940 n.° 566 che ordina P applicazione della legge predetta; Visto P art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che le persone elencate nell’ unito elenco sono da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta P opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni appartenenti alle persone elencate nell’ unito allegato, che fa parte integrante del presente decréto e dei quali è detentrice là Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste). Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente la Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste). Art. 3 Il sequestratai'io eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza dello condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratane è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Le somme riscosse dal sequestratane per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 23 agosto 1946. Il Presidente di Zona f.to A'vv. Ed. Puecher Nome e cognome Paternità Residenza Nazional. Ammontare del credito Dr. Fritz BAERWINKEL 1 Amburgo germanica Fior. ol. 111.31 Ernst HUEBNER fu Ermanno Berlino germanica L. 2.756.30 Eredi di Heinrich BRASSE » deceduto a Lugano germanica L. 25.100,— Joza de COPAITICH-GORUP REICH GERMANICO, rappresentato in Boemia e Moravia dal «Reichsprotektor» fu Giuseppe Fiume già a Praga germanica germanica L. L. 81.— 910.— Gustav GELIDER t Dresda germanica L. 1.288.-- Amelie KRUECHE nata NITSCH di Alfredo Monaco germanica L. 648.— Renato MEYNIER di Felice Fiume germanica L. 648.— Martha RATJEN n. SCHITZLER ? Garmisch germanica L. 1.197. Isabella RETTIG nata CROFT fu Giuseppe Trieste germanica L. 2.025,— Giorgio Mittenzwei fu Francesco Trieste germanica L. 1.620.— Mario Scarpa fu Emilio Merano germanica (optante altoatesino) L. 910.— Div. I. N.° 1137/6473. N.° d’ord. 49. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n. 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; ■ Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina T applicazione della legge predetta; Visto F art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con E,. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Sig.ra Kosler Maria detta Erika fu Pietro ved. Bernhart, è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Kosler Maria detta Erika fu Pietro ved. Bernhart, e dei quali è detentore il dott. Oscar Sandrinelli - Trieste - Via Fabio Severo N.° 10. 1/24 dello stabile di civile abitazione sito in Trieste - Via Fabio Severo N.° 10. Art. 2 E nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articlo precedente F Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini N.° 7, il quale a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. 11 rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, coh le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario e la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, dalle legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 2 settembre 1946. Il Presidente di Zona f.to À vv. Ed. Puecher Div. L N.° 1137/6465. N.° d’ ord. 43. Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del texto della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordine 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Sig.ra Reifner Luisa - Trieste - Via Commerciale N.° 60 è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; d ecreta : Art. I Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Reifner Luisa e dei quali è detentore il Banco di Sicilia - Sede di Trieste -Libretto Cassa Risparmio (libretto risp. Ord. nom.vo N.° 749 L. 522.90 (cinquecento-ventidue e 90 cent.). Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente il Banco di Sicilia - sede di Trieste. Art. 3 11 sequestratalo eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratalo è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a. designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza degli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del rego-làmento approvato con E. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 30 agosto 1946. 11 Presidente di Zona f.to Avvi Ed. Puecher Div. I. N.° 1137/6488-1. N.° d’ ord. 45. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge .16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno n.° 366 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti con le economici persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che il Sig. Reifner Federico - Trieste - Via Commerciale N.° 60, è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della' legge di guerra predetta; decreta: Art. I . Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Reifner Federico, e dei quali è detentore il Banco di Sicilia - sede di Trieste - Una Cassetta di sicurezza (1° ord. N.° 369). Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale 4. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 * Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 u.° 618. Trieste, 31 agosto 1946. Il Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Pueeher N.0 1137/6469 N.° d’ ord. 33 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che Brueder Risele, Balingen (Wuerthemberg), è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a Brueder Risele, Balingen (Wuerthemberg), e dei quali è detentrice la S. A. Innocente Mangili Adriatica - Trieste - Via G. Gaiatti n.° 22 Lstg 11.03 Doli. 7.52 Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale n.° 4. Il sequestratane) eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con l’osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. — Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto IO marzo 1942 n.° 618. Trieste, lì 23 agosto 1946 Il Presidente di Zona f.to Avv. Edmondo Puecher N.° 1137/8097 N.o d’ ord. 39 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che Hueller Rita n. Haderbitz e Dr. Rabar Herbold Roberti Freiherr von ('anstrin sono da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art, 1 Sono sottoposti a sequestro i tieni sotto indicati, ette risultano appartenenti ai Sigg. Hueller Rita n. Haderbitz e Dr. Rabar Herbold Roberti Freiherr von Caustrin. Particella Tavolare 317 di Malchina, , Particella Tavolare 311 e 318 di Malchina. Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - (Via dei Sabini 7), il quale a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini N.° 6. Art. 3 Il sequestratalo eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 2-99 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con T osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. . Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza pfovvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Perii versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 24 agosto 1946 II Presidente di Zona . f.to Avv. Edmondo Pueeher N.° 1137/6488. N.° d’ord. 47. Div. I. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica.; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che il Sig. Reifner Federico - Trieste - Via Commerciale N.° 60, è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti al sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Reifner Federico - Trieste - Via Commerciale N.° 60, e dei quali è detentore il Banco di Sicilia sede di Trieste: Libretto Cassa Risp. p.r.n. N.° 747 L. 579.85 (cinquecentosettantanove e 85). Art. 2 E nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente il Banco di Sicilia - sede di Trieste. Art. 3 11 sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con l’osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 11 sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. , Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a ■designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.» 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 ....... L’Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 31 agosto 1946. 11 Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Puécher, N.° 1137/6484/1. N.° d’ oni. 35. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina T applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Allgemeine Land- u. Seetransportgesellschaft Hermann Ludwig-Hamburg-Burchardtstrasse 16, è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Allgemeine Land- u. Seetransportgesellschaft Hermann Ludwig-Hamburg- Burchardt-strasse 16 e dei quali è detentore il Sig. A. Castellazzi (Arnaldo Castellazzi) spedizio-niere-Trieste-Via C. de Rittmeyer 14. Lire 6351.55 (Lire seimilatrecentocinquantuno e 55 cent.) quale saldo di conto ex clearing italo germanico. Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale 4. Art. 3 Il sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, appiovato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratane è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a-cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratane per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso T Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvedere a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e. 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 27 agosto 1946. Il Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Puecher N.° 1137/6492. N.° d’ ord. 36. IL PRÌSIDENTE DELLA ZONA DI TR.ESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1 0 febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n. 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di naàionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Sig.ra Rederer-Albrecht Maria fu Enrico in Schneiner residente a Neuhaus presso Schliersee-Josephtalerstrasse 5 Oberbayern (Germania) è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1. Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Rederer-Albrecht Maria fu Enrico in Schneiner residente a Neuhaus presso Schliersee Josephtalerstrasse 5 - Oberbayern - e dei quali è detentore il Sig. Alfredo Petelli fu Giovanni - amministratore stabile - Trieste - Via I'dine N. 2, 3/4 parti dei seguenti immobili : stabile N. tav. 459 di Trieste N. civ. 19 di Viale Miramare stabile N. tav. 898 di Chiadino Boschetto N. 15 di Via Bonomo Fondo e stabile N. tav. 208 di Seorcola, civ. N. 11 di Salita Trenovia. e N. poi. 481 di Pendice - Seorcola. Tettoia e fondo N. tav. 648 di Chiadino Città, Civ. N. 3 Via M. Buonarotti. Art. 2 È nominato sequestrata rio dei boni indicati nell’ articoli precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma, - Via dei Sabini 7 - che a sua volta delega 1’ Istituto di (’redito Fondiario - Via Mazzini 6. Art. 3 11 sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con l’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Il sequestratane) è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo ,con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 11 sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 28 agosto 1946. Il Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Puecher N.° d’ord. 51. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblica nella Gazzetta n.° Il del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415. e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.°. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 ohe ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n. °618: Ritenuto che la Sig. Sichenberger Giulia è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; d e c reta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.a Sichenberger Giulia e dei quali è detentore il Sig. Trevisan A. e F. - Amministrazione Stabili Trieste - Via Mazzini -N.ro 18; Stabile di Via Lavatoio N.ro 3 Stabile di Via Porta N.ro 7. È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma, Via dei Sabini N.ro 7, il quale a sua volta delega 1’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini N.ro 6. Art. 3 11 sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratane è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratane per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso T Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua •competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di Guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 3' settembre 1946 11 Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Puecber X." 1137/6470 , . N.» d’ord. 37 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto 1’ Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° I l del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Ditta Lange & Springer - Berlino n.° 7 «l'nter Den Linden» 60 è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’art. 295 della legge di guerra , predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro ì beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta Lange & Springer - Berlino - 7 » (inter Den Linden» 60, e dei quali è detentore la S. A. Innocente Mangili Adriatica - Trieste - Via G. Gaiatti 22 Rmk 35.40 (trenta,cinque e quaranta) per abbonamento prontuari tariffe commerciali. Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale 4. Art. 3 Il sequestratane eserciterà la attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 é seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratalo è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le Somme riscosse dal Sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ àrticolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e Seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, li 23 agosto 1946 Il Presidente di Zona j.to Avv. Ed. Puecher •N.° 1137/8479 N.° d’ ord. 29 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto l’Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto l’art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica. Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Ditta Mihig di Trieste è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 ► Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta, Mihig - Trieste, e dei quali è detentrice la S. A. Innocente Mangili Adriatica «S.A.I.M.A.'i - Trieste - Via G. Gaiatti 22 5 Casse pullower Pos. 480088 - Magazzino - Via Milano n.° 13 I partita ordigni Pos. 480089. Art. 2 È nominato sequestratane dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Piazza Ospedale n.° 4. Art. 3 II sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratane è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e. in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senzo ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituta bancario o la cassa postale di risparmio: che 1’ Intendente di Finanza provveder» a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione, saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. L’ Intèndente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua coinpetenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con E. Decreto IO marzo 1942 n.° 618. Trieste, 1! 24 agosto 1946 Il Presidente di Zona f.to Am. Ed. Pueeher 'N.°' 1137/6481 N.o d’ orci. 52. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto l’Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato ineia Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e 1 Gliappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti g[i articoli 195 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che i Sigg. Schwarz-Karsten Goffredo e Giovanni fu Teodoro sono da considerarsi di nazionalità nemica. Ritenuta T opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della' legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti ai Sigg. Schwarz-Karsten Goffredo e Giovanni del fu Teodoro e dei quali è detentore il dott. Oscar Sandrinelli - Trieste - Via Fabio Severo N. 10: 1/4 per ciascuno della casa civile di abitazione sita in Trieste Via Roma NT. 3 Art. 2 E nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente 1’ Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini N. 7, il quale a sua volta delega P Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini N. 6. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con l’osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del mio ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto, bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvedere a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, 3 settembre 1946. Il Presidente di Zona f.to 4w, Ed. Pke.ch.er N.» 1137/6479 - 2 N.° d’ord. 30 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto l’Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° Il del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme • riguardanti il trattamento (lei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la Ditta Mihig - Trieste è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della egge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta Mihig, e dei quali è detentrice la S. A. Innocente Mangili Adriatica (S.A.I.M.A.) Trieste - Via G. Gaiatti 22 14 Casse calzoni - Khaki - Magazzino - Via Udine 1 13 Casse spazzole e scope. Art. 2 E nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente il Signor Silvio Cavalli - Piazza Ospedale 4. Il sequestratalo eserciterà, le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 6 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’- articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha. effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, lì 24 agosto 1946 Il Presidente di Zona l.to Avi i. F.<ì. Pueeher N.° 1137/6494 N.° d’ ord. 32 IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto l’Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto T art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che Juan Lisser - Amburgo è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decreta: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a luan Lisser - Amburgo, e dei quali è detentrice la S. A. Innocente Mangilli - Adriatica Trieste - Via G. Gaiatti 22 Doli. 83.20 (ottantatre e venti). Art. 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale n.° 4. Art. 3 Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 De somme riscosse dal sequestratario per-qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto, bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. Trieste, li 22 agosto 1946 Il Presidente di Zona f.to Avo. Eiì. Puecher N.° 1137/6475/1. N.° d’ord. 34. IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE Visto l’Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici; Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di querra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.°.566 che ordina 1’ applicazione della legge predetta; Visto 1’ art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di-nazionalità nemica; Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618; Ritenuto che la «Feldmuehle» Papier und Zellstoffwerke S. A. Krause e Baumann Heidenau (Sa.) è da considerarsi di nazionalità nemica; Ritenuta 1’ opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall’ art. 295 della legge di guerra predetta; decre t a: Art. 1 Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a «Feldmuehle» Papier u. Zellstoffwerke A. G. Krause e Baumenn Heidenau (Sa.), e dei quali è detentrice la S. A. Innocente Mangili - Adriatica - Trieste - Via G. Gaiatti 22. Lire 5.171.60 (Lire cinquemilacentosettantuno e 60 cent.). Art, 2 È nominato sequestratario dei beni indicati nell’ articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale N. 4. Art. 3 Il sequestratane eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e- dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con 1’ osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti. Art. 4 Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessàzione del suo ufficio. Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce. Art. 5 Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all’ art. 13 del regolamento sopracitato, presso 1’ Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che 1’ Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell’ articolo stesso. Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.o 1994. Art. 6 Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto. Art. 7 L’ Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.° 618. 11 Presidente di Zona f.to Avv. Ed. Puecher IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE N.° 3131/10107 VISTE le relative disposizioni del T. U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per 1’ esercizio della caccia, approvate con R. D. 5 giugno 1939 N.°. 1016 ed in ispecie quelle degli art. 51 e 59 del T. U. stesso; VISTA la domanda prodotta dall’ avv. Campeis Giuseppe in data 28 agosto 1946 al fine di ottenere la concessione di riserva di caccia della tenuta di sua proprietà, denominata «Isola Domine» .situata, nel Comune di Grado, avente 1’ estensione complessiva di 111.501 ettari, completamente cintata; VISTO il parere favorevole espresso dal Commissario straordinario del Comitato provinciale per la caccia; VISTA la nota 4 luglio 1941 N.° 20031 del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, con la quale è stata conferita a questa Prefettura la facoltà di provvedere, a mezzo di ordinanza, prefettizia, alla concessione provvisoria di riserve di caccia; decreta: È impartita all’ avv. Giuseppe Campeis, la concessione provvisoria, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto, di riserva di caccia sul complesso del territorio descritto in premessa. Per la sorveglianza della detta riserva è fatto obbligo di assumere una guardia particolare giurata. Trieste, 24 settembre 1946 p. 11 Presidente di Zona f.to Biasini1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ’ Rendesi noto il rogito n.° 7790/2760, dd. Trieste 5.9.1946, sottoscritto notaio, portante costituzione società nome collettivo «F.lli Potocco» con sede in Trieste, capitale Lit. 200.000.— suddiviso in parti eguali fra i soci Giordano e Stellio Potocco fu Giovanni. Oggetto; commercio ingrosso - dettaglio generi alimentari - coloniali. Durata: 31 dicembre 1956. Utili: in parti eguali fra i soci. Rappresentanza: i due soci singolarmente. Doli. Giuseppe Artico - — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 18/9/1946 inscritto al N.° 18492 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1908 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino COSTITUZIONE DI SOCIETÀ’ Si rende noto il rogito notaio Sandrin N. 10741 in data 10 settembre 1946 portante costituzione della società a nome collettivo «V. Urbani & C. Pacor», sede in Trieste, capitale Lire 20.000.— suddiviso in parti uguali fra i soci Vittorio Urbani di Giovanni e Carlo Pacor fu Luigi, oggetto 1’ assunzione e 1’ esercizio di costruzioni come da art. IV del contratto, durata fino al 31 dicembre 1952 salvo proroga, amministratori con diritto di firma singola e rappresentanza della società i due soci; utili e perdite divisi fra i soci in parti eguali. Sandrin Bruno — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/9/1946 inscritto al N.° 18499 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1909 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE COSTITUZIONE SOCIETÀ’ Con atto autenticato in Gorizia il 20 maggio 1946, N.° 340/170-notaio Staffuzza Bruno si è costituita la Società «STAR di A. T. de Luca» Società Triestina Annunci Reclame - Soc..in accomandita semplice, con sede in Trieste; capitale Lire 50.000.— oggetto tutte le forme di pubblicità, durata tre anni. Socio accomandatario Aldo Teodoro de Luca di Eliseo. Conforme all’ atto suddetto. Gorizia, li 25 maggio 1946. Staff-uzza Bruno — notaio Depositato nella N.° 18469 del Registro Cancelleria del Tribunale di Trieste li 11/9/1946 inscritto al d’ ordine, annotato al N.° 1902 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ’ A R. L. SI RENDE NOTO 1’ atto 6 agosto 1946, registrato ed omologato, portante costituzione della «IMEX SOCIETÀ’ A R. L.», con sede in Trieste, capitale Lire 50.000.-Oggetto sociale: il commercio all’ ingrosso ed al minuto, rappresentanze e depositi di prodotti industriali, tecnici, di tessili, di prodotti del suolo, coloniali, legnami, importazione ed esportazione di merci nazionali ed estere. Durata: fino al 31 dicembre 1960. Utili in proporzione delle quote sociali. Amministratori i due soci rag. Remigio Anzilotto fu Giovanni e Natale Klepač fu Lodovico, Trieste, in via disgiuntiva e indipendente. Rappresentanze e firma spettano - in via disgiuntiva ed indipendente - ai due am ministratori. doti. Ferruccio Boccas-ini — notaio Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE Rendo noto atto Trieste, 30 agosto 1946, omologato per decreto Tribunale 11 settembre 1946 C 661/46 portante costituzione «A.B.I.» AZIENDA BREVETTI INDUSTRIALI, società a responsabilità limitata, capitale Lire 100.000.— vers., sede Trieste, oggetto: studio organizzazione aziende industriali, commerciali, patrimoniali, agricole, assunzione mandati commissioni; concessione brevetti e licenze industriali; - amministrata da Consiglio composto tre amministratori Gian Carlo Dosi Delfi; - dottor Silio Tamaro; - Giulio Tamaro; - il Presidente firma- validamente per società. Doti. Giulio Paolina — notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile 18/9/1946 inscritto N.° 18486 Registro ordine, annotato N.° 1906 Registro Società. TI Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE COSTITUZIONE Con mio rogito del 9 agosto 1946 N.ro di rep. 2154, registrato ed omologato è stata- costituita la «INCO - Industriale Costruzioni - Società a responsabilità, limitata» con sede in Trieste. Capitale Lire 50.000. Durata 31 dicembre 1967. Oggetto: assunzione e esecuzione per conto proprio e di terzi o per conto di pubbliche Amministrazioni di lavori edili, stradali, ferroviari, portuali, fluviali ed in genere ogni lavoro di carattere edile sia di demolizione che di costruzione; esercizio di stabilimenti ed opifici sia a carattere industriale che artigiano per tutte le lavorazioni accessorie del legno e del ferro, impianti sanitari e di riscaldamento, esercizio di cave ecc..., acquisto, vendita e rivendita di fondi e fabbricati sia urbani che rustici e di materiali inerenti all’ attività edile. Rappresentanza legale, ai due amministratori con fuma indipendente: Dott. Mario Zumin e Arch. Emilio Cisilin. Doti. Mario Froglia — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/9/1946 inscritto al 18445 del Registro d’ordine, annotato a-1 N.° 1896 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE Distillerie Giuliane Rohan società a responsabilità limitata T R I E S T E COSTITUZIONE Con atto 6 Agosto 1946, miei rogit-i, registrato, omologato, è stata costituita la- società »Distillerie Giuliane Rohan società a responsabilità limitata» con sede in Trieste, col capitale di Lire 200.000. Durata: 31 Dicembre 1956. Oggetto: Distilla- zione, trasformazione liquori, sciroppi e vini e la vendita dei propri prodotti. Amministratori: Matteo Ferronato, Vittorio G-iorgetti, Dante Paoletti e Daniele Pillin, con diritto di firma congiuntamente a due. . Doti. Francesco Froglia — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/9/1946 inscritto al N.° 18457 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1898 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE Di TRIESTE . COSTITUZIONE SOCIETÀ’ Con atto 26 agosto 1946 mio rogito venne costituita la «Società Italiana Luigi Annieri & Ci., Società a r. 1.» in Trieste, Riva Sauro 14, capitale Lire 70.000.— Oggetto: rappresentanze internazionali di prodotti chimici, tecnico-industriali, prodotti caratteristici italiani e cosmetici. Soci: Vidal Renzo, Mizzan Attilio, Mizzan Ferruccio., Pontini Mario Batti Cesare, Annieri Luigi. Amministratore unico il socio Luigi Annieri. Doti. F'.io Galante notaio Depositato nella Cancelleria dèi Tribunale Civile di Trieste li .13/9/1946 inscritto al N.° 18475 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1905 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Intercommercio società a responsabilità limitata COSTITUZIONE Con atto 9 Agosto 1946, miei rogiti, registrato, omologato è stata costituita la società «Intercommercio società a responsabilità limitata» con sede in «Trieste, col capitale di Lire 51.000.— Durata 30 Giugno 1956. Oggetto: Commercio in commissioni; rappresentanza di ditte estere e nazionali con deposito merci assunzione incarichi e mandati per conto di terzi. Voti. Francesco Froglia — notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/9/1946 inscritto al N,° 18458 del Registro d’ordine, annotato al N.° 1899 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE ESTRATTO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ’ A RESPONSABILITÀ’ LIMITATA Con atto del sottoscritto Dottor Vitaliano de Pertis - notaio in Milano - in data 20 Luglio 1947, venne costituita con sede in Trieste, Piazza Ospedale N. 6; la società a responsabilità limitata denominata «SOCIETÀ’ IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE TRIESTINA - SIET - soc. a R. L.% avente per oggetto qualsiasi operazione comunque connessa con la esportazione ed importazione di qualsiasi prodotto per qualsiasi zona sia continentale che extracontinentale, connessa sia col commercio marittimo che terrestre per conto proprio e per conto terzi. La durata della società è stata fissata dalla data dell’ atto costitutivo sino al 31 Dicembre 1960, con facoltà di proroga. Il capitale sociale venne determinato in lire Centomila (L. 100.000.—). L’ assemblea. potrà essere convocata anche in sede diversa da quella sociale e con modalità diverse da quelle stabilite dall’art. 2484 c. c. a giudizio degli-amministratori e sarà in tutti i casi valida anche senza la formale convocazione se vi sarà rappresentato l’intero capitale sociale e 1’ amministrazione al completo. Per le assemblee ordinarie saranno valide con la presenza di almeno tre quinti del capitale sociale; mentre quelle straordinarie saranno valide con la presenza di nove decimi del capitale sociale e se prese con la maggioranza dei voti presentati, salvo le disposizioni inderogabili di legge. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione secondo le deliberazioni dell’ assemblea. Gli amministratori ed i membri del Consiglio possono essere anche non soci. L’ amministratore unico od il consiglio di Amministrazione (nella persona del suo presidente) rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio. L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Degli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 10% da assegnare alla riserva ordinaria sino a che questa abbia, raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene così ripartito: 10% all’ amministrazione. 90% ai soci in proporzione alle rispettive quote sociali; salvo diversa deliberazione del-1’ assemblea. La società ed i soci eleggono il proprio domicilio presso la sede sociale. Ad amministratore unico della società venne nominato il signor Giovanni Re-da.elli di Milano. L’ estratto che precede è conforme alle risultanze del precitato mio atto. Milano addi 5 Agosto 1946. Doti. Vitaliano de Periis — notaio Depositato nella cancelleria del. Tribunale. .Civile di Trieste li 20/9/1946 inscritto ni X.° 18504 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 1911 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE COSTITUZIONE Si rende noto 1’ atto 22 agosto 1946, registrato ed omologato, portante costituzione della 'CITRUS SOCIETÀ’"A R.L.>, con sede in Trieste, capitale Lire 100.000,-Oggetto sociale: commercio all’ ingrosso di agrumi, prodotti ortofrutticoli, frutta secca e conservata, vini, alimentari ed affini, importazione ed esportazione di detti generi. Durata: fino al 31 dicembre 1976. Utili in proporzione delle quote Sociali, previa deduzione del 5% per fondo riserva. ______ .. Amministratori i due soci Alessandro Goljevšček fu Andrea e Francesco Stare di Pietro, in via disgiuntiva e indipendente. Rappresentanza e firma spettano - in via disgiuntiva e indipendente..- ai due amministratori. doti. Ferruccio Boceanini — notaio Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE D| TRIESTE FUSIONE DI SOCIETÀ’ Si rende noto il verbale dell’ assemblea generale straordinaria dei soci del ' PASTIFICIO TRIESTINO» Società per azioni in Trieste in data 21 Agosto 1946 di cui il rogito N. 10709 di pari data del notaio Bruno Sandrin debitamente omologato dal Tribunale di Trieste 1’ 11 settembre 1946 portante fusione mediante incorporazione della società per azioni «Pastificio Moderno» con sede a Zara nel «Pastificio Triestino» società per azioni con sede a Trieste sulla base della situazione patrimoniale di entrambe le società al 31 luglio 1946 e modifica degli art. 6 dello statuto riflettente la fusione e art. 13 riflettente la convocazione delle assemblee a Trieste o in altra città d’ Italia. Doti. Sandrin Bruno -— notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 14/9/1946 inscritto al N.° 18478 del Registro d’ ordine, annotato al N.° 93 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto verbale assemblea Cooperativa Lavoratori Associati Unire Ricostruire L.A.U.R. cooperativa a resp. lim. datato Trieste 8 agosto 1946, omologato per decreto Tribunale 26.8.1946 C 633/46 cron. 2706 portante trasformazione detta società nella C.O.I.S.E.T. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI FERROVIARIE società a responsabilità limitata, sede Trieste, cap. Lire 148.000.— - con durata sino 30 settembre 1970; oggetto: assunzione esecuzione lavori costruzioni eco., amministrata da consiglio amministrazione; composto rag. Ugo Abbondanno Presidente; Aldo Mario Tosi; consigliere delegato e Omero Alessio. Rappresentano società congiuntamente oppure separatamente Presidente e Consigliere delegato. Doti. Paolina Giulio — nota10 Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 3/9/1946 inscritto Tv.° 18435 Registro d’ ordine, annotato N.° 1704 Registro Società. Il Cancelliere: Giardino- TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendo noto atto Trieste 2 settembre 1946 debitamente registrato, omologato per decreto Tribunale Trieste datato 11 settembre 1946 C. 668/46, portante cessione quote SOCIETÀ’ LAVORAZIONE E COMMERCIO DI LEGNAMI CARBONI AFFINI - C.A.L.E.A. società a responsabilità limitata - Trieste - nomina amministratore unico sociale Leo Lokar,