L' ASS0C1AZI0NE {per un anno anticipati f. 4. Del Parlamento Istriano \J tenutosi in sui principio del IX Secolo. Grandissima farna ebbe nel mondo letterario un do-cumento, ricuperato gia nel celebrato Codiee Trevisani, e ) pubblicato dapprima nell'Italia Sacra deli'Ughelli, indi ri-petuto da altri, documento il quale registra le cosetrat-tate nel parlamento convocato da Carlo Magno e da Pi-pino intorno Fanno 804 deli'Era comune. I nostri ci-tano assai spesso quella carta, registrata anche dal Carli nell e\ sue antichita italiche fra i documenti, e solitamente lo credono un giudizio provocato dalle lagnanze degli Istriani contro il Duca Giovanni preposto al Governo della Provincia, a motivo delle prepotenze e degli abusi di quel Preside provinciale; ne per quanto ci e noto andarono piu in la nel trarne notizie. Ma cosi non e. Fino da quando I'Istria si diede al popolo romano, e fu ridotta in Provincia, ebbe* come le altre e sulla foggia generalmente usitata, propria costituzione, secondo la quale i poteri del Preside Provinciale venivano fissati e controllati. Appena potrebbesi porre in dubbio che 1'Istria formasse provincia da se, avendosi in testiinonio le lapidi, i geografi, gli storici; era provincia piccola bensi, governata da un Procuratore il quale veniva tolto dali'ordine dei liberti, ma era provincia, con propri ordinamenti, e ne daremo alcuni cenni. La terra fu divisa in due categorie che noi diremo, colonica, e tributaria; nella terra colonica il comune libero aveva il reggimento di se medesimo; nella tributaria non v' erano comuni che propriamente meritas-sero tale nome, ma vicini e per le piccole cose, e pei bisogni materiali, dacche quelli di piu alta irnportanza, i bisogni morali, erano riservati ai comuni, e propriamente a quelli che erano perfetti, dacche anche i comuni, come gli agri tributari non erano tutti di egual rango. Ouella amministrazione che fu conceduta ai comuni era ben maggiore di quella accordata agli agri tributari; ma era inferiore a cio che solitamente si ritiene: Impercioc-che i comuni anche perfetti, quelli medesimi che si rite-nevano parte integrante di Roma, non ebbero poteri che per liti civili fino a importo determinato, per reati minori, per rivelazione di crimini; il potere maggiore era nei Pretori di Roma medesima, poteri che poi passarono nei Presidi delle Provincie. Gli agri tributari stavano soggetti a questi, i quali concentravano in se frequentemente anche il potere militare. Augusto assegno molti agri tributari ai comuni in reddito ed in governo, facendosi cosi a propagare le instituzioni municipali, anche in queste regioni d'Istria; ma F autorita provinciale non percio ebbe a cessare del tutto, 'che anzi dopo di lui ebbe ad aumentarsi. - \ II Preside della Provincia''o Procuratore, o quale altro nome avesse, non aveva per legge il libero ar-bitrio, aveva allato Magistrature e Giudici tratti dalla provincia medesima, che tutti avrebbero dovuto agire secondo legge, ma fu antica lagnanza quella che i Presidi ignorassero la costituzione e le leggi del paese, che le persone provinciali poste al suo lato, pendevano a servilita e faeevano il beneplacito del Preside, e che i reclami in Roma non trovavano orecchie inclinate non diremo a crederli, ma ad ascoltarli. L' andare in provincia, era allora quanto gettarsi aila strada; Cicerone ci ha tramandato i modi e gli usi di uno di questi che ebbe in vendemmia la Sicilia. Gli atti dei Santi Martiri nostri quando parlano dei Presidi e dei Prefetti, intendono del Pre/ide della Provincia, perche spettava aila sua giurisdizione il punire il cangiamento di religione, considerato caso di lesa Maesta divina ed umana. A frenare in qualclie modo 1' abuso del potere, dacche le Magistrature provinciali non si mostrarono suf-ficienti, fu introdotto di mandare ogni anno due Messi dali' Imperatore medesimo, i quali ascoltessero le lagnanze della provincia e ponessero riparo; pero i Messi spesse volte si contentavano del primo. Grandi erano le restri-zioni imposte ai Presidi, a segno che non era loro lecito , di prendere alloggio in rasa privata, la stessa loro pre-senza nelle citta non era dappertutto concessa che pel tempo di loro affari, e giravano dali'una ali'altra per. intendere al loro officio. Ouesi ordinamenti durarono anche nel tempo che F Istria passo sotto gli imperatori Bizantini, ed il Maestro dei militi, o Duca aveva preso luogo dei Prefetti o Presidi. E questi ordinamenti non vennero tolti da Carlo Magno quando s'impadroni deli' Istria; -la carta che giunsc a noi, fu non solo un parlamento ma un placito, che e quanto dire una sentenza sulle querimonie della provincia; pero non chieduto espressamente, ma tenuto come di uso e di legge. Non si čreda pero che il Parlamento fosse un corpo costituito partecipante o della sovranita provinciale o del Governo della provincia; che di cio non fu mai pensiero, ne durante 1' Impero Romano, ne durante il Bizantino; non era piu che una ra-' dunanza per udire e termine sugli eccessi di potere degli amministratori tutti, anche dei municipali. Fu piu clamo- roso forse degli altri, perche occasionato dal cangia-inento di sistema che il Duca voleva introdurre, cioe il sistema baronale. Non gia che questo sistema fosse in-usitato in precedenza, ma a quella base che gia esi-steva, il Duca voleva applicare 1' esercizio di poteri che nella provincia erano inusitati ed abborriti. 11 documento e per cio preziosissimo, non solo perche e unico di tale fatta, ma perche i cangiamenti che il Duca introdusse ci fanno conoscere quale fosse il sislema dei Bizantini nel governo deli' Istria, e non aven-do questi cangiata la base che esisteva in precedenza, ci guida a penetrare in tempi ancor piu remoti, pei quali si ha suffragio di altri monumenti. Abbiamo in altre occasioni segnato come dai tempi di Giustiniano i Vescovi avessero pubblci poteri nel governo civile, poteri che prepararono anche in Istria la loro posteriore grandezza temporale, estesa come erano ali agri giurisdizionali delle citta di loro sede. II parlamento istriano venne convocato in Risano fuori della citta di Capodistria, la quale si dice nella carta Capris, come la intitolarono Pre Guido di Raven-na, gli atti dei Santi Fermo e Rustico, e come la si dice nella lingua volgare italica e slava. Stava in diritto dei Messi di convocarlo in quel luogo che meglio credessero, ma venuti dal Friuli, e come pare da Civi-dale, sembra che abbiano voluto risparmiare possibilmente le noje del viaggio, scegliendo luogo prossiino alla loro residenza. Nel parlamento presero luogo li seguenti colla precedenza che si viene a dire. II Patriarca di Grado, metropolita della provincia, che aveva in questa sostanze e diritti. II Duca della Provincia, il quale cede il passo al Metropolita soltanto pel rango assegnato fra i due poteri. Si vede dalla carta che il Duca era subentrato a quel Magistrato che aveva nome di Magister Militum durante 1' impero dei Bizantini. I Vescovi della Provincia assistettero in numero di cinque, ne mancava uno che puo supporsi essere stato quello di Capodistria, la quale non era soggetta a Carlo Magno, e come sembra non aveva piu proprio Prelato. Carlo Magno medesimo aveva accordato ai Vescovi istriani il diritto di giudicatura sulle persone che stavano sulle terre delle chiese, per cui divennero Baroni. I Primati delle citta, cioe a dire il Princeps Curiae di ogni comune libero, il primo del Consiglio. Alcune Municipalita romane avevano i Decemprimi, od i Sexprimi; le lapidi istriane note finora taciono di questo sommo onore municipale; dal testo del parlante laddove parla il Primate di Pola, si vede che era un solo. I Giudici, dei quali dovressimo dire che fossero soltanto i Giudici dei Comuni, non i Giudici della Provincia (pei quali iorse rispondeva il Duca) prendendo rango dopo i Primati come sembra. Mancano nel Parlamento i Tribuni, ma erano stati tolti dal Duca. Poi venivano i Comuni, i quali si veggono divisi in due categorie: citta e castella, luoghi affrancati, o comuni di secondo ordine. Citta che presero parte, erano a nostro avviso Trieste, Cittanova, Parenzo, Pola, Al-bona, Castelli: Pinguente, Montona, Rovigno. Pedena forse va collocata fra le citta. Non presero parte Capo- distria, Pirano, Umago, perche come pensiamo soggette allora ali' Imperatore di Costantinopoli. Le citta avreb-bero rapresentato anche gli agri tributari loro asse-gnati in amministrazione, ma si vede dali' atto che appunto di questi agri era questione. Fra le citta sembra che Pola avesse la precedenza. Le citta erano rappresentate dai Decurioni, cioe dai Membri del Consiglio Municipale, fra i quali ne vennero scelti cento settantadue homines capitanei, cioe preva-lenti agli altri. La singolare circostanza che 1' imposta pagata dalle citta e precisamente il doppio del numero dei Deputati, fa supporre che Trieste ne avesse 30, Cittanova 6, Parenzo 33, Rovigno 20, Pola 33, Al-bona e Montona 15 cadauna, Pedena e Pinguente 10 ca-dauna. La radunanza sarebbe stata di 200 persone, tra Magistrature e popolo, sotto la quale ultima voce non si comprendevano i Primati. Prima di aprire il giudizio, i soli deputati furono chiamati al giuramento promissorio di dire la verita su qualunque cosa venissero interrogati. Non giurarono i Primati forse per la dignita loro, non giurarono i Magistrati perche la loro posizione poteva essere quellc di accusati. Le domande dovevano riguardare tre Capi soltanto = sulle cose delle Chiese = sulle esazioni del Fisco imperiale = sulle cose delle Vedove e dei Pupilli; il primo e terzo punto toccava i Vescovi; il secondo toc-cava il Duca; ma i Deputati versarono anche su altre cose. Le lagnanze contro il Patriarca furono che cercas-se di sottrarsi ai pubblici pesi, e di allontanarsi dalle consuetudini. II Patriarca addusse di avervi partecipato, di avere mandato oratori ali' Imperatore per i bisogni del Popolo, e di avere contribuito a molte contribuzioni. II Patriarca aveva in Pola un palazzo, come lo aveva il Duca, e quando veniva a Pola sia per tenere Parlamento col Duca , o per mandare oratori ali' Imperatore, il Vescovo, il clero, il Magistrato, il popolo gli venivano incontro usandogli grandi onori, il Vescovo gli offriva il palazzo suo, del quale disponeva per tre giorni. II Patriarca aveva greg-gi che pascolavano senza pagar cosa alcuna. Oueste giurisdizioni potrebbero spiegare, perche il Patriarcato di Grado si dicesse provincia ecclesiastica i-striana. Contro i Vesovi si lagnarono: Che delle terre dotninicali volessero per fitto la terza parte dei prodotti in luogo della quarta, che cacias-sero i fittajuoli delle terre anche dopo rinnovate tre suu-cessive locazioni. Che adulterassero le carte di enfiteusi e di livello (il che fa supporre chc avessero propn Nodari.) Che nell' esercitare il diritto deli' erba e della ghianda nei boschi pubblici usassero violenze. Che nelle Diete pei Messi imperiali e nelle contribuzioni straordinarie non volessero pagare la meta. Che non albergassero i Messi imperaili. Che volessero usurpare la pešca esclusiva, nel mare aperto. Che usassero violenze contro i cittadini. Le lagnanze contro il Duca furono: Di appropiarsi quell' annua somma che la provincia pagava per essere versata nel tesoro deli' lmpera-tore. Di non accontentarsi deli' appanagio col quale era dotata la sua carica, che consisteva in beni fondi e nel reddito fiscale di Cittanova ove aveva duecento coloni; ma di esigere insolite contribuzioni e straordinarie, per se, pelle figlie, pel genero, di esigere angarie (robotte) di carri, di cavalli, di barche, di pedoni, per le vigne per la fabbrica di castelli, di esigere il fodero(foraggio pei cavalli) e la nutriztone dei cani da caccia; di richie-dere doni straordinari per 1' Imperatore e di proffittare in proprio vantaggio. Di avere depauperato i comuni togliendo loro i boschi dai quali percepino la tassa per 1'erba e le ghian-de; di avere tolto ai comuni i castelli di rango minore, cioe i disretti tributarl dai quali percepivano lucri materiali, di avere dato terre alli Slavi e di percepirne desso il censo. Di avere cangiato la costituzione municipale col togliere i Tribuni, i Vicari, e cosi gli onori che ne ve-nivano fra i quali anche 1' ipatico, o consolare; di avere tolto ai comuni la giurisdizione sui liberi, sugli affran-cati, sui forestieri, limitandola cosi sui servi soltanto, o come pare sui membri soli del comune, quasi fossero col-legi pridati. Memorabili sono le risposte del Duca: Dei boschi, disse avere creduto che fosse re di ragione del Fisco Imperiale; si disse pronto a restitiiire le giurisdizioni dei ' Comuni, promise di non richiedere contribuzioni piif di ^uello che era di consuetudine, promise di provedere conlro i guasti che potrebbero recare gli Slavi, propo-nendo anzi di trasportarli sopra terre derelitte, al che era necessario 1' assenso dei comuni , perche siffatti beni cadevano in Comune; Le cariche Municipali di Tribuni non vennero re-stituite, piu tardi se ne fa menzione in diploma di Lo-dovico, ma sembra che fossero passato in dessuetudine. Degli agri assegnati ai Comuni, dei castelli minori, non si fa parola, vennero ritenuti di giurisdizione deli' Imperatore, difatti nello stesso secolo vediamo dispor-sene e propriamente a favore dei Vescovi i gran parte, o di nobili famiglie, per cui il sistema baronale, che dicono sebben impropriamente feudale prese piede, pero mite. Oueste cose premettiamo al testo del diploma che registra il parlamento istriano del nono secolo, affinche sia agevolala la intelliggenza di chi prende a leggerlo. Non tendiamo di illustrarlo, perche cio sara facile ad altri, coll' ajulo di lapidi e di carte che si hanno; la lingua latina usata non e di si facile intelliggenza come a primo aspetto potrebbe sembrare; or sono piu anni 1' abbiamo dato italiano in un giornale che allora usciva, ma da allora impoi molte cose abbiamo apprese che ignorava-mo. II che viene detto non per jattanza ma per avver-tire chi volesse ricorrere a quel testo; ne daressimo un altro og-gi, ma abbiamo anche troppo nojato i nostri lct-tori, per non darlo se non richiesti. ■ Ma ben diremo invece che quecta ptevincia d'Istria conserva preziosi monuraenti della sua storia, tali da poterne essere invidiata. La mancanza di scritto che la registri, fa si che la si tenga a vile; e la ritrosia di darvi mano raccogliendo le pietre e 1'arena, fa si che tentisi colorire la pigrizia collo spregiare cio di che altra regione andrebbe superba. Ancor due parole sulla Costituzione provinciale. Ouella che ebbe 1' Istria dai Romani, che duro sotto 1'Impero di Teodorico e dei Bizantini non cesso nel medio tempo, fu modificata pel rango polilico che eb-bero i baroni, e per la sede che presero non soltanto nolla curia provinciale, ma altresi nel parlamento, nel quale le citta andavano discapitando come i baroni si al-zavano. -Del tempo di Teodorico abbiamo documento che ne fa cenno, come ne abbiamo altro di tempi suc-, cessivi e non lontani dal IX. secolo, del quale ultimo documento diremo' come i poteri provinciali andavano crescendo con detrimento del potere regio fino a fare guerra e pace separata dalla guerra e pace che faceva il Re. La provincia che allora ebbe nome di Marchesato titolo che non diversifica dal Ducato se non in cid che indica provincia di confine, abbracciava tutta intera la penisola comprendendovi Trieste ed-Albona; sennonche staccato Trieste dal Marchesato nel 948 e formata provincia da se, sebbene non del tutto straniera ali' Istria anche per le cose di vincolo politico, il Marchesato fu compreso fra il Formione ed il Ouarnero. Invano cercheressimo le carte dei Marchesi d' I-stria dei secoli XI, XII; essi erano stranieri alla provin-• cia, non vi risedevano, non la guardavano piu che per loro appanaggio , il loro Vicario, sembra che-pigliasse in af-fitto la provincia come si prendeva un predto; la civil-ta era tutta in mano dei comuni, i quali crebbero in potere durando questi tempi; Pola siccome .capitale avrebbe potuto conservare memorie; sennonche'le sventure di quella citta furono si grandi, che non fa meraviglia se col popoio e col materiale di citta andarono perduti anche i documenti che avrebbero comprovata 1' antica condizione. Venuta 1'Istria nel 1200 in potere dei Patriarchi di Aquileja, essi trasportarono la sede del Governo in Giustinopoli che assunse il nome di Capo d' Islria, e vi tennero parlamenti; potressimo sospettare che fossero sulla foggia di quelli del Friuli, baroni e citta; l'Archi-vio che custodiva le carte, forse anche alcune -del tpmpo precedente, fu trasportato in Venezia, e fatto VnVisibile a tutti per alta ragione di stato; cosa !ie sia divenuto noi sappiamo. Bensi sappiamo che S. Marco non ne volle sapere affatto di Parlamenti, o di rappresentanze provinciali; il Capitano di Raspo percepiva i proventi annessi alla carica, ma i baroni ed i comuni, non furono uniti da altro vincolo fuor di quello che sarebbe apparso da colori sopra una carta geografica, ognuno fece da se; lo stesso Magistrate di Capodistria durante il Govarno VenetoJ fu piuttosto una neccessita di amministrazione, e non tutta 1' Istria vi obbetjiva, perche Pirano dipen^eva di Raspo, qualche barone non dipendeva ne da questo ne da quello. Polemica. E quando o Tedeschi formerete anche voi una Falange (in Trieste) a difesa dei voslri diritti? (Continuazione del Nro. precedente.) Vi ha una terza categoria di persone che servono il pubblico, e queste hanno locato allo stato le loro opere che si dicono servili, il pulire le stanze, T accendere i lumi, lo scaldare le stufe, il guardare il portone, e questa non coopera ali' esercizio del pubblico potere come fa-rebbe il copista, il suggellatore, il cursore, ma servono unicamente agli usi della vita. Un tempo 1'assumere, il licenziare, il tenere queste persone dipendeva onnina-mente da chi ne aveva bisogno, e vi hanno governi che assegnano ai Capi d' officio un' indennita annua per can-celleria, ceralacca, spille, scaldatura ecc., come si spera che ritornera fra noi. Allorquando si formo dei pubblici funzionari una casta propria, che ebbe proprio modo di pensare, di agire, di vivere, di vestire, perfino di camminare, e si staccarono queste persone dali' umana societa, si com-presero nella casta anche i serventi, tutti furono legati con speciale giuramento, quasi formassero una congiura; il Consigliere, il Cancellista, il fante, lo spacca legne, si tennero dal volgo per impiegati, in eguale grado, il volgo forse trasse tale credenza dal vedere, che i posti non sempre venivano conferiti dietro capacita dell'individuo, e seppe, che qualche volta lo scrittore, il praticante fa-cevano cio che non sapevano fare quelli che dicono di concetto, per cui naquero quelle lagnanze che tutti sanno, e che la costituzione e diretta a togliere; si, la costituzione che vuole il potere dipendente dal sapere. Ora si chiedera ali' Autore di quell' articolo se-gnato M. Iv; in quale di queste categorie vorreste col-locare il Civico Procuratore? Nella prima e nella terza no certamente, e quanto alla seconda che ne farebbe uno stipendiato con rango e coi benefizi di impiegato; se la Risoluzione Sovrana che fu stampata nel Nro. 5556 per uso del Dr. Schmutz e di quelli che lo mandarono a fare quella figura che fece, non bastasse, eccovi il passo del Decreto del Magistrato dei 26 Agosto 1844 Nro. 7842 che affida la Procura civica ali' attuale Procuratore, = il pošto di Procuratore Civico non le da diritto al carattere di Civico impiegato, ne al conseguimento di pensione. 11 Nlagistrato si reputa fortunato di avere nella di lei persona un Procuratore il quale . . . colle sue esimie cognizioni prestera in ogni occasione ottimi servizi a questa citta sun patria. Non esercizio di poteri pubblici, non obbligo della persona, non paga, non giuramento, la qualita di impiegato non potrebbe cercarsi se non nel desiderio di non avere in Consiglio Procuratore Civico, non per la persona, ma pel ministero suo, e questo desiderio e il filo piu sicuro per giungere fino a quelle persone dal quale parti, e che sebbene non nominate dal Dr. Schmutz, sono note al pubblico tutto. Ed in verita se 1'esclusione che M. K. vorrebbe dare al Procoratore Civico non e pro-dotto di avversione, conviene dire che questo Signore sia di quelli alla mente dei quali 1'accendistufe, od il Ministro sono egualmente impiegati. Ma seppure il Procuratore Civico fosse impiegato contro 1' espressa dichiarazione della legge, contro il fatto, e contro 1'ufficio suo, non sarebbe di quelli che la legge e-sclude dal sedere in Consiglio. Impercioche vi se--dono il Preside che e Consigliere di Governo, vi sedono li Assessori che sono veri funzionari ed impiegati. Ora il Sig. M. K. e pregato di farsi dare la for-mola del giuramento che hanno prestato questi Signori, e veda quanto hanno promesso di operare per 1' interesse del Comune o se forse non vi sia promessa di altra categoria. II Procuratore ali' invece non ha giuramento, ma in luogo di questo si richiedono tre qualita = qualifi-cazione eguale a quella degli Assessori = Giurispru-denza distinta ed esercizio di questa = peculiare cono-scenza delle cose del Comune; e queste due ultime qua-liiicazioni non si richiedono per gli Assessori ne pel Preside, pei quali e sufficiente 1' esame politico e delle gravi trasgressioni di polizia, conoscenza del tedesco e dello slavo. Torneransi a dire le parole della Risoluzione Sovrana 1817 3ur Črlangung ter !itim>albžjMe iiber jene OSorjuge mit njetdjen bte ©tabt = Oberbeamten auS= gejekfjnet fetjen, muflfen, nocf) tnšbefonberS bie Grigenfdjaften erforCerlid), bajj ber Sompetent ein beim feteftgen f. f. ©tabt* unb Canbrecfjte aufgenommener ©erictjt^Slboocat fet. Q3et tem 23orfcf)(age ift mit 93eriicfftcf)tigung ber erprobten gabtgfetten jenem ®erid)tž j Stbcocaten ber Q3orjug einjuraamen, ber mit ben OSerbaltmiTen ber ©tabt * ©emeinbe genauer befamit ift.— 3er aufgeftettte 9(nnsalD er(a'igt bieburcJj nid)t ben Sarafter einež ftabtifcfjen SSeamten. Ser Jtnnsalb bejtebt fettien ©ebalt.; Non potrebbe supporsi che la prima e la terza qua-lificazioire si esigessero nel Procuratore Civico, per avere in lui soltanto un'Avvocato; fu in precedenza pubblicata 1'altra Sovrana Risoluzione 1835, che ordinava al Magistrato ed alla Deputazione Comunale di non trattare gli alfami del Comune, senza intervento del Procuratore perche la Rappresentanza risedeva in tre persone, nel Magistrato, nella Deputazione, e nel Procuratore Civico. Per quale motivo sedesse in Consiglio il Consigliere di Governo, Preside del Magistrato, non occorre dirlo; gli Assessori vi siedono non gia perche sono rivestiti del potere esecutivo, del quale non si saprebbs cosa fare in un Consiglio deliberante, m3 perche hanno conoscenza deli'amministrazione del comune, e per debito di carica devono dare comunicazione, affinche il Consiglio sia avvertito di non dare contro le leggi amministrative e contro le deliberazioni precedenti. Ebbene li stessi motivi sarebbero pel Procuratore Civico, affinche il Consiglio non ignori i patti ed i contratti che lo legano, le leggi, e le condizioni peculiari del Comune, delle quali esso solo ha debito di studiare e tli conoscere. (Sara continuato.)