Trimestre I. PROVINCIE % "3. ILLIRICHE TELEGRAFO OFFICIALE j<| Laybachy mercoledì io ottobre j8io. CONFEDERAZIONE RENANA. VESTFALIA. Con Decreto 4- settembre, Sua Maestà ha dato ai membri delia Camera dei Conti. 2-1 Tribunal d'appello, del Tribunal criminale e civr ai Giudici di pace, un abito di purità* i co-KV.ca «J . , .»v.* di-ÌU 1« • ■ i fiorii . f > I reggimenti vest A. ici ; inora stazi: •• an al nord della Germania, sttranno ri-upia^ajti „dai francesi, e marciano Terso Casse!, per unirsi ad altre truppe e formare in quoi contorni un campo d esercizio. Parecchie centinaia d'uomini han lavorato a costruir baracche, e fare i necessari! preparativi. Questo corpo di truppe, di cui Io Stato Maggior Generale deve essere giunto ad Annrtver , prende adesso nella sua marcia un'altra direzione, e non oltrepasserà Cassel.. ( Wien. Zeit. ) Maddeburgo , 8 settembre . Quanto prima si trarranno da (Ognuno dei due reggimenti francesi che sono qui di guarnigione, ottocento uomini , ptr formare un cordone sulle rive dell'Elba. Si accorda a parecchi uffiziali e soldati di questi due reggimenti la permission d'andare in Francia- ( Wien. Zeit• J PROVINCIE ILLIRICHE. Laybach} li io ottebre Affinchè ben estesamente note siano in tutte He disperse prorincie le disposizioni e gli Stabilimenti che in queste va ordinando S E. il Sig. Maresciallo Duca di Ragusa, Governator Generale delle Provincie 'Umiche, qui riportiamo l'Atto con cui stabilisce un î&ano generilo di Pubblica Istruzione per tutte queste prpyincie.: come faremo in seguito per gli altri Atti di simile natura e di generale interesse . In questo Piano devono vedere e saper questi popoli com'è provediito a quella educazione proporzionatamente colta, che ad ogni classe di luoghi e d'abitanti conviene . O RDI IS È »Relativo all' Organizzazione ddla Pubblica Istruzione nelle Provincie Illiriche . • In iì o m e bi sua M a e s t a* L'IMPERATORE DE'FRANCESI, RE D'ITALIA, protettore bella confederazione pel reno, mediatore della confederazione elvetica ecc. ecc. ecc. NOSTRO GLORIOSO SOVRANO, Ed in virtù dei poteri che ci sono stati dati dal Decreto di Sua Maestà dei 2,5 Decembre i8ó6. Noi Maresciallo d'impero , Governator-gene-rale delle Provincie Illiriche, Considerando che -Ja riorganizzazione dell' Istruzione pubblica nelle Provincie Illiriche è d'un'urgente necessità, e che preme di darle una direzione vantaggiosa per lo Stato e per i cittadini, é di stabilire una eguale maniera d' istruzione che malgrado la diversità delle lingue offra agli allievi i mezzi d' acquistarsi, coltivare e perfezionar« le scienze e cognizioni necessarie all'esercizio dello stato o professione alla quale -ciascheduno di loro si propone d applicare , IO Su la proposizione dell" Intendente generale delle finanze, Abbiamo ordinato ed ordiniamo ciò che segue : Titolo i. \ Dei stabilimenti destinati all' Istruzione pubblica. Art. i.Q L' Istruzione pubblica si compone delle Scuoie primarie j de'Ginnasj e de'Licei. , * Art. a. Vi sarà in ogni comune, che ne sarà suscettibile, una Scuola primaria destinata a dar educazione ai fanciulli. Il locale dovrà essere situato in una posizione che sia loro d'un facile adito, e più che sia 'possibile nel centro delle comuni. Allorquando le circostanze e le località l'esigeranno, vi saranno più Scuole primarie . Art. 3. Saranno stabilite delle Scuole primarie in ogni capoluogo di Cantone per le fanciulle . Art. 4. . Vi saranno dufe Scuole per le arti e mestieri^ una a Lubiana, e l'altra a Zara. Art. 5. Vi saranno venticinque Ginnasj nelle provincie illiriche, nelle città e borghi qui appresso dinotati, cioè : a Lubiana a Segna jì Kraimburgo „ Carlstadt 31 Neustadtl „ Scardona V Adelsberg ,, Traù }) Idria ,, Sebenico » Villacco « ,, Spalato » Gmund ,, Veglia 3> Gorizia „ Zara Trieste }) Lesina )> Monfalcone „ MacarsTca » Capo distria 5, Ragusa f> Rovigno ,, Cattaro Jì Fiume Art. 6. Saranno stabiliti dei Licei nelle seguenti città, cioè a Lubiana, Trieste, Gorizia, Villacco, Capodi-stria, Fiume, Carlstadt, Zara", Ragusa. Art. 7. I due Seminarj di Segna e Spalato saranno organizzati come i Licei; e gli allievi riceveranno, indipendentemente, l'istruzione analoga allo stato ecclesiastico, e saranno sotto la vigilanza dei Vescovi- Art. 8. I Licei delle città di Lubiana e Zara saranno organizzati in Scuole centrali ; ove sa ranno ammessi gli allievi de'Ginnasj e Licei delle altre provincie. Art. 9, Vi sarà in ogni Scuola centrale una Biblioteca, un Gabinetto di fisica e di chimica, ed un giardino botanico. Art. 10. Tutti gli stahilimenti dell'istruzione pubblica che esistono oggigiorno nelle Provincie Illiriche, e che non saranno compresi nella presente determinazione, saranno soppressi dal r.° ottobre di quest' anno . Titolo a. Della direzione dei pubblici Stabilimenti. Art. 11. Vi sarà in ogni Ginnasio un Direttore incaricato di tntto ciò che tende al buon ordine ed alla disciplina j essi invigileranno sulle Scnole primarie del circondario che loro sarà da noi assegnato. Art. 12. Vi sarà in ogni Liceo un Reggente che invigilerà suit ordine e disciplina del Liceo e dei Ginnasj della provincia. Art. i3. Vi sarà in ogni Liceo un Cancelliere incaricato di tenere il registro relativo agli oggetti d'istruzione e di disciplina dei Licei e dei Ginnasj dipendenti. Art. 14. In ogni Scuola centrale, un Reggente preso tra i professori sarà incaricato di mantenere l'ordine e la disciplina delle Scuole centrali e di quelle delle arti e mestieri. Art. i5. Uno dei professori di ciascheduna Scuola central« farà le funzioni di Cancelliere e terrà i registri relativi agli oggetti dell'istruzione e della disciplina delle Scuole centrali e di quelle delle arti e mestieri. Art. 16. Vi sarà in ciascheduna scuola delle arti e de' mestieri un Direttore che ne avrà là sorveglianza sotto l'ispezione del reggente delle Scuole centrali. Art. 17. La direzione delle Biblioteche, dei Gabinetti, e dei giardini di piante sarà affidata al professore delle scienze relative. Art. 18. Tutti i Direttori ed impiegati delle scuole indicate saranno nominati da noi. Art. 19. L'Ispettore generale dell'Istruzione pubblica dovrà mandare in brevissimo tempo ai Direttori dei Ginnasi e delle Scuole primarie, ai Reggenti de'Licei e delle Scuole centrali le istruzioni sul modo d'insegnare, e sulle discipline, dopo d'averle sottoposte alla nostra approvazione; e questi ultimi dovranno rendere un conto dettagliato all'Ispettore generale dell'Istruzione pubblica due volte all' anno, cioè nei mesi d'aprile e settembre, sopra tutto ciò che avrà avuto rapporto alla loro direzione, e su lo stato dei stabilimenti affidati alla loro vigilanza . Art. 20. L'Ispettore generale dell'Istruzione pubblica farà all'Intendente generale per esser a noi sottoposti in quelle due epoche, i rapporti generali su tutti i rami dell'amministrazione affidata alla sua cura. Titolo 3. Del pubblico ammaestramento. . Art. ai. I L'ammaestramento pubblico sarà uniforme in tutta l'estensione delle Provincie Illiriche . Art. 22. I corsi di studio nelle Scuole primarie saranno fatti nella lingua del paese ; quelli de' Licei e delle Scuole centrali in francese o italiano, salvo a servirsi del latino se'l caso l'esigesse. Art. a3. fNelle Scuole primarie s'insegnerà a scrivere e leggere nella lingua del paese: s'insegneranno pure gli elementi dell'aritmetica ed il catechismo che sarà Stato sottoposto alla nostra approvazione. Art. 24. S'insegneranno ne'Ginnasj nella lingua del paese i principi della lingua francese, italiana e latina, 1' aritmetica ed il sistema dei pesi e misure, come anche il catechismo. Art. a5. S'insegnerà nei Licei la grammatica e la retorica della lingua francese ed italiana, e vi si insegnerà la lingua latina in modo che gli allievi possano spiegare gli autori classici. Verranno insegnati in quelli anche i principi della storia e della geografia, quei delle matematiche, la logica, la morale e la fisica . Ajt. 26. Nel Liceo di Lubiana e nei Seminarj di Segna e di Spalato, verrà insegnata agli allievi l'istoria ecclesiastica e la teologia dogmatica e morale. ♦ Art. 27. S'insegnerà nelle Scuole centrali l'eloquenza francese, italiana e latina, la metafisica, il diritto naturale e la morale; l'istoria universale, il Codice Napoleone, il diritto eia procedura criminale, il disegno e l'architettura, le matematiche, la mecanica, l'idraulica , la fisica esperimentale, la chimica generale e la chimica farmaceutičal'istoria naturale e la botanica, l'anatomia e la fisiologia, la patologia e la clinica, la materia medicinale e la medicina legale, la chirurgia e F ostetricia. Art. 28. Il modo d'istruire nelle scuole delle arti e mestieri sarà fissato da un regolamento particolare fondato su i bisogni delle provincie. Art. 29. I corsi di studio per le scuole saranno regolati, in quanto alla loro condotta e disciplina, dalle istruzioni di cui si è parlato nell'articolo 19. Art. 3o. Non si potrà insegnare nelle scuole verun' altra scienza, che non sia qui sopra indicata, senza la nostra approvazioae. T i t o l o 4-De maestri e professori. Art. 3i. I maestri delle scuole primarie saranno nominati dalle Autorità locali, e la loro nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione degl'Intendenti delle Provincie. I professori de'Ginnasj, dei Licei, delle Scuole centrali e delle scuole d'arti e mestieri, saranno nominati da Noi, su la proposizione dell'Intendente generale di finanze. Art. 32. I maestri delle Scuole primarie non potranno allontanarsi dal luogo dalle loro lezioni, eccettuato il tempo delle vacanze, senza la permissione delle Autorità locali, che provvederanno alla sostituzione se 1' assenza è più d' una settimana . Art. 33. 1 maestri delle Scuole primarie renderanno conto due volte all'anno, cioè nei mesi d'aprile e di settembre, dello stato dei loro scolari al Direttore del Ginnasio j da cui ricevono gli ordini e sono sorvegliati. Art. 34. I professori dei Ginnasj, dei Licei e delle Scuole centrali non potranno allontanarsi dal luogo delle lezioni, fuorché nel tempo delle vacanze, senza il permesso dei direttori e de'reggenti i quali sono obbligati di prevenirne l'Ispettore generale." e proporranno una provisoria sostituzione , se 1' assenza sorpassa il tempo d' una settimana. 12, m Ait. 35. I professori de'Ginnasi, dei Licei e delie Scuole centrali renderanno conto due volte all'anno, cioè nei mesi d'aprile e di settembre, dello stato delle loro scuole ai Direttori e Reggenti, e riceveranno i loro ordini, T i t o L o 5. | Degli Allievi . • Art. 36. Gli allievi delle Scuole primi tive non potranno esser ricevuti neiGinnasj, se non sanno leggere e scrivere nella lingua del paese, e se non sanno i primi elementi dell'aritmetica ed il catechismo; saranno esaminati a quest'effetto dai professori dei Ginnasj in presenza del Direttore, Art. 37. Gli allievi dei Ginnasj non potranno esser ricevuti mei Licei, se non sanno gli elementi della lingua francese e della lingua italiana, F aritmetica, la teoria dei pesi e misure, ecc. e il catechismo. A quest'effetto saranno esaminati dai professori dei Licei in presenza del Reggente. Art. 38. 1 'Gli allievi dei Licei non potranno entrare nelle Scuole centrali , se non sanno la gmmatica e la retorica delle lingue italiana , francese e latina , la logica e gli elementi delle matematiche. A quest'oggetto ver-Tanno esaminati dai professori delle Scuole centrali in presenza del Reggente . Art. 39. Sarà rilasciata agli allievi delle Scuole centrali Una matricola sottoscritta dal Reggente e dal cancelliere, ove sarà fissato il corso dei studj che dovranno seguire. Art. 40. Gli allievi de' Ginnasj , dei Licei e delle Scuole centrali saranno obbligati d'assistere, una volta per settimana, fuori del tempo delle vacanze, alla Scuola dell'istruzione militare, la quale sarà loro data da un uffìziale destinato a quest' effetto. Art. 41. Gli allievi di tutte le Scuole saranno tenuti di uniformarsi ai regolamenti e discipline delle Scuole che: saranno state sottoposte alla nostra approvazione. Titolo 6. JDisposizioni generali. Art. 42. "Sarà Fatto ogni anno, prima delle vacanze,,. ,un «esame generale in tutti gli Stabilimenti d'Istruzione pubblica, secondo le istruzioni, di cui si è parlato nell'articolo 19. Art. 43. In seguito dell'esame saranno distribuiti in pubblica seduta dei prem j agli allievi che si saranno di- stinti nel corso dell'anno. Queste distribuzioni avranno luogo nel modo che noi ci riserviamo di fissare . Art. 44. Gli allie vi delle Scuole centrali avendo terminato i loro studj, porranno esser autorizzati da noi, sul rapporto dell'Ispettore generale dell'Istruzione pubblica , a esercitare in tutta l'estensione delle provincie illiriche le professioni di medici, chirurghi, speziali, periti ingegneri ? architetti, e legali secondo la forma che sarà determinata . Art. 45. L' Intendente generale di finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Ordine che dovrà esser posto in vigore al primo di novembre dell'anno presente. Fatto a Lubiana nel Palazzo del Governo li 4 luglio 1810. firmato- IL MARESCIALLO DUCA DI RAGUSA. Per S. E. il Governatore generale Il Secretarlo generale del Governo segnato - A. Hkim. Per copia conforme Il Secretarlo generale del Governo segnato - A. H e un. Per copia conforme li Barone d'Impero, Maestro di Richieste, Intendente general* Belllvjlle KAPOLEONIDE, Un'opera degna di risaltare liei fasti dell'italiana Iettatura e .{nella del signor Petroni uscita oia in luce a Napoli sotto il titolo di Napoleon,ide . La sola idea è ingegnosa , e £1 è sembrato che il merito dell'esecuzione corrisponda a ciò che deve aspettarsi dalla ricchezza e sublimità v dell argomento, e dai talenti dell'Autore, già conosciuto per altre stimabili produzioni. La Napoleoaide^ di cui S. M. ha gradito l'omaggio, è composta di cento medaglie emb.ematiche, e di cento Odi. Le medaglie, di gusto antico e corredate di leggende latine, presentano tutta la vita militare, politica e privata di NAPOLEONE il grande, sino alla pace di Tilsit. Nelle odi il poeta canta le azioni memorabili che son 1' argomento delle medaglie: l'opera nei tempo stesso è numismatica e poetica : le medaglie vengono rischiarate dalle <*di, e le odi dalle medaglie . ( Giorn. dell' Impero . ) ERRAT A CORRIGE. Nel numero 1del Telegrafo , parlando delle nonline de' nuovi Intendenti , fatte da S. E. il Sig. Governa/.or Gene-rale, sì è per inavvertenza adoperata la parola Decreto riservata agli Atti del Sovrano, in vece della parola Arrêté in francese, che avrebbesi dovuto ad oprar e, parlando degli Atti del Governo generale . A questa parola Arrête non corrispondendo il senso della parola italiana Arresto, si è adottato quella di Ordine e del verbo analogo Ordinare e aver ordinato, traducendo così Arrêter et .avoir arrêté. • Cambio di Vienna per ^Augusta li 3 ottobre ( 607 )