GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO - AMERICANA TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE © GAZZETTA UFFICIALE VOLUME VII N. 24 - 1 settembre 1954 Pubblicata dal G. M. A. T. L. T. con l’autorizzazione dei Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste La Editoriale Libraria S. p. A. Trieste • 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M. A. PUBBLICAZIONE : il 1°, 1’ 11 ed il 21 di ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 16 di ogni mese. PREZZO : un fascicolo L. 60. VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO : solamente semestrale ; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme L. 3.240 b) per ima versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena L. 1.080 c) per una copia dei numori „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle Inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato : „Gazzetta G. M. A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del G.M.A., Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. OFFICIO GAZZETTA : Sede del GMA, stanza N°. 196. Telefono : 29701-29794 int. 110 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA : Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 85 TEMPORANEA IMPORTAZIONE DI CACAO IN GRANI PER LA SPREMITURA INTEGRALE ATTESO che si ritiene opportuno concedere la temporanea importazione di cacao in grani per la spremitura integrale nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMO, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I È consentita la temporanea importazione di cacao in grani non torrefatto per la integrale estrazione del burro contenuto. ARTICOLO II Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura : — chilogrammi quaranta di burro di cacao ; chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all’ uno per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, all’ imposta di consumo corrispondente a chilogrammi trentadue di cacao in grani ; — chilogrammi tredici di bucce e pellicole ; — chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti e calo peso di torrefazione. ARTICOLO III Le disposizioni di cui al precedente Articolo II si applicano, a richiesta delle ditte importatrici, anche per lo scarico delle bollette di temporanea importazione di cacao in grani già emesse, alla data di entrata in vigore del presente Ordine, in base alla concessione prevista dal R. D. L. 7 giugno 1928, No. 1356. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della' sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 4 luglio 1954. TRIESTE, 20 agosto 1954. F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref.. LDIA/54195 Comandante della Zona DISPOSIZIONI SUL TRASPORTO DI UN SECONDO PASSEGGERO SUI MOTOCICLI MODIFICA ALL’ ORDINE No. 158/1953 ATTESO che si ritiene necessario modificare l’ammontare delle penalità per le violazioni alle disposizioni dell’ Ordine No. 158 di data 31 dicembre 1953, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KOMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I L’Articolo II dell’ Ordine No. 158 di data 31 dicembre 1953 è abrogato e sostituito dal seguente : „Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’Articolo I del presente Ordine è punito con l’ammenda da Lire 1.000 a Lire 4.000. Il contravventore è ammesso a pa-. . gare immediatamente la somma di Lire 1.000.—“. ARTICOLO II* L’Articolo IY dell’ Ordine No. 158/1953 è abrogato e sostituito dal seguente : „Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’Articolo III del presente Ordine è punito con rammenda da Lire 200 a Lire 800. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.“ ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 25 agosto 1954. F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/AI54/28 Comandante della Zona Ordine N. 87 TRASFORMAZIONE DEL CORSO D’AVVIAMENTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO AGRARIO DI TRIESTE POGGIOREALE DEL CARSO IN SCUOLA D’ AVVIAMENTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO INDUSTRIALE MASCHILE E FEMMINILE ATTESO che si ritiene necessario provvedere, in rapporto alle esigenze della Zona, alla trasformazione del Corso biennale di avviamento agrario di Trieste-Poggioreale del Carso in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile ; VISTE le leggi 7 gennaio 1929, No. 8 e 22 aprile 1932, No. 490, sull’ordinamento delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale, IO, SIE JOHN WINTERTON, KCMO, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I A decorrere dal l.o ottobre 1954, il Corso biennale d’avviamento professionale ad indirizzo agrario di Trieste-Poggioreale del Carso è trasformato in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile con un corso completo ed i seguenti posti d’organico del personale : 1 posto di materie letterarie 1 posto di materie scientifiche 1 posto di esercitazioni pratiche maschili. ARTICOLO II L’ordinamento ed i programmi d’insegnamento della nuova Scuola sono quelli vigenti per le analoghe Scuole d’avviamento professionale ad indirizzo industriale. ARTICOLO III Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione e arredamento dei locali, all’ illuminazione, riscaldamento e spese varie d’ufficio, nonché gli stipendi al personale amministrativo e di servizio fanno carico al Comune di Trieste ai sensi dell’art. 91, lettera f) del R. D. 3 marzo 1934, No. 383, che approva il Testo unico della legge comunale e provinciale. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 26 agosto 1954. F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Bef.: LD/A/54157 Comandante della Zona TEASFORMAZIONE DEL CORSO D’AVVIAMENTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO AGRARIO DI TRIESTE - GUARDIELLA IN SCUOLA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO INDUSTRIALE MASCHILE E FEMMINILE ATTESO che si ritiene necessario provvedere, in rapporto alle esigenze della Zona, alla trasformazione del Corso biennale d'avviamento agrario di Trieste-Guardiella in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile, VISTE le leggi 7 gennaio 1929, No. 8 e 22 aprile 1932, No. 490, sull’ordinamento delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale, IO, Sin JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I A decorrere dal 1° ottobre 1954, il Corso biennale d’avviamento professionale ad indirizzo agrario di Trieste-Guardiella è trasformato in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile con un corso completo ed i seguenti posti d’organico del personale : 1 posto di materie letterarie 1 posto di materie scientifiche I posto di esercitazioni pratiche maschili. ARTICOLO II L’ordinamento ed i programmi d’insegnamento della nuova Scuola sono quelli vigenti per le analoghe Scuole d’avviamento professionale ad indirizzo industriale. ARTICOLO III Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione e arredamento dei locali, alla illuminazione, riscaldamento e spese varie d’ufficio, nonché gli stipendi al personale amministrativo e di servizio fanno carico al Comune di Trieste ai sensi dell’articolo 91, lettera f) del R.D. 3 marzo 1934, No. 383, che approva il Testo unico della legge comunale e provinciale. ARTICOLO IV II presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 26 agosto 1954 Ref. : LD/AI54I58 F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona TRASFORMAZIONE IN SCUOLA D'AVVIAMENTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO INDUSTRIALE MASCHILE E FEMMINILE DELLA SEZIONE STACCATA DI TRIESTE-S. SABBA DELLA SCUOLA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE „A. BERGAMAS“ ATTESO che sì ritiene necessario provvedere, in rapporto alle esigenze della Zona, alla trasformazione della sezione staccata di Trieste-S. Sabba della Scuola d’avviamento professionale „A. Bergamas“ in Scuola d'avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile, VISTE le leggi 7 gennaio 1929, N° 8 e 22 aprile 1932, N° 490, sull’ ordinamento delle Scuole e dei Corsi secondari d'avviamento professionale, IO, SIB JOHN W1NTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I A decorrere dal 1° ottobre 1954, la sezione staccata della Scuola d’avviamento professionale „A. Bergamas“, in funzione a Trieste — S. Sabba, è trasformata in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile con due corsi completi ed i seguenti posti d’organico del personale : 1 posto di materie letterarie 1 posto di materie scientifiche 1 posto di materie tecniche industriali maschili 1 posto di materie tecniche industriali femminili 1 posto di esercitazioni pratiche maschili I posto di esercitazioni pratiche femminili. ARTICOLO II L’ordinamento ed i programmi d’insegnamento della nuova Scuola sono quelli vigenti, per le analoghe Scuole d’avviamento professionale ad indirizzo industriale. ARTICOLO III Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione e arredamento dei locali, all’illu-minazione, riscaldamento e spese varie d’ufficio, nonché gli stipendi al personale amministrativo e di esercizio fanno carico al Comune di Trieste ai sensi dell’art. 91, lettera f) del R.D. 3 marzo 1934, No. 383, che approva il Testo unico della legge comunale e provinciale. ARTICOLO IV II presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 26 agosto 1954. F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDIA/54159 Comandante della Zona STATIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PER CIECHI „RITTMEYER“ DI TRIESTE ATTESO che si ritiene opportuno procedere alla statizzazione della Scuola elementare parificata per ciechi, in funzione presso l’Istituto „Rittmeyer“ di Trieste nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I È istituita presso l’Istituto per ciechi „Rittmeyer“ di Trieste una scuola elementare governativa speciale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi. ARTICOLO II Il personale insegnante della scuola elementare governativa speciale per ciechi di cui al precedente Articolo è iscritto nel ruolo speciale provinciale. L’insegnamento della musica e del canto nella predetta scuola è impartitola insegnanti incaricati, in ragione di un insegnante per ogni cinque classi d’insegnamento. L’incarico dell’insegnamento della musica e del canto è annualmente conferito dal Sovraintendente Scolastico tra coloro che siano forniti del diploma previsto dal successivo Articolo VII, con preferenza ai ciechi. Gli incaricati dell’insegnamento della musica e del canto fruiscono del trattamento eco nomico degli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato, e sono tenuti ad un obbligo di orario di venticinque ore settimanali complessivamente. ARTICOLO III L’Istituto „Rittmeyer“ continuerà a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, obbligandosi a tal fine con apposita convenzione da stipularsi con il Sovraintendente Scolastico. La convenzione sopra indicata è sottoposta all’approvazione dell’Ufficio Educazione del Governo Militare Alleato. ARTICOLO IV Gli alunni, nella scuola elementare governativa speciale per ciechi istituita presso l’Istituto „Rittmeyer“, non possono superare il numero di quindici per ciascuna classe. ARTICOLO V Nella predetta scuola elementare per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi. Il personale insegnante di molo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal Sovraintendente Scolastico, secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento. Per rammisione al concorso per l’insegnamento elementare è necessario, oltre al possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo „Augusto Romagnoli“ per gli educatori dei ciechi ih Roma. I titolari dei posti di molo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari. ARTICOLO VII Per il conferimento dell’inearieo annuale di insegnamento della musioa e del canto è richiesto il possesso del diploma di magistero in pianoforte, o in canto corale, o in composizione, rilasciato da un Istituto musicale governativo o pareggiato. ARTICOLO Vili Al personale insegnante della predetta scuola elementare viene corrisposto uno speciale compenso nella misura di lire mille mensili. Tale compenso è corrisposto in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d’insegnamento e di esame. ARTICOLO IX Agli insegnanti della scuola elementare per ciechi di Trieste si applicano, per quanto riguarda i trasferimenti, le stesse norme vigenti in materia per gli insegnanti di molo delle comuni scuole elementari. ARTICOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE II personale che, alla data di entrata in vigore del presente Ordine, è in servizio nella scuola elementare funzionante presso l’Istituto per ciechi „Rittmeyer“ di Trieste, sarà inquadrato nei moli statali di cui all’Articolo II purché in possesso dei seguenti requisiti : a) aver compiuto regolare servizio nella scuola parificata per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data del presente Ordine, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di „ottimo“ ; b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo „Augusto Romagnoli“ per gli educatori dei ciechi in Roma. Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione. Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia l’abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo „A. Romagnoli“ per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. Nei concorsi che, nel primo quinquennio dell’entrata in vigore del presente Ordine, saranno indetti a norma del precedente Articolo VI, la metà dei posti sarà riservata al personale in servizio, alla data di pubblicazione del presente Ordine, nella scuola elementare funzionante presso l’Istituto per ciechi „Rittmeyer“ di Trieste e che non abbia i requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente Articolo X. ARTICOLO XII Al personale che otterrà l’inquadramento nei ruoli statali in applicazione del precedente Articolo X sarà ricónosciuto, agli effetti dell’inquadramento stesso, un’anzianità corrispondente agli anni di servizio presso la scuola parificata per ciechi, purché la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal Sovraintendente Scolastico. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all’art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R.D. 5 febbraio 1928, No. 577. ARTICOLO XIII Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 26 agosto 1954. F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD\A\54!61 Comandante della Zona Ordine N. 91 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI SPEDALITÀ’ SOCCORSO E ASSISTENZA e ATTESO che si ritiene opportuno modificare gli articoli 10, 34 e 36 del R. D. 30 dicembr 1923, No. 2841 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e l’articolo 6 del Testo Unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, No. 1175, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I All’art. 34 —sub 78/a — comma primo, del R.D. 30 dicembre 1923, No. 2841, si aggiunge : „... o l’istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l’infermo risulti aver titolo all’assistenza.“ ARTICOLO II All’Art. 34 — sub 78/b — del R.D. 30 dicembre 1923, No. 2841, si aggiunge: „Quando, all’atto del ricovero, risulti che l’infermo ha titolo all’assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche proce- dersi alla notifica all’istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente. Nel caso che l’istituto non faccia pervenire all’amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell’onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall’istituto stesso. In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall’istituto mutualistico od assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest’ultimo verso chi di ragione. Nel caso che la spedalità venga posta — in qualunque momento — a carico di un istituto mutualistico od assicurativo, questo dovrà corrispondere agli Ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell’art. 82 del R. D. 30 settembre 1938 No. 1631.“ ARTICOLO III L’art. 36 del R.D. 30 dicembre 1923, No. 2841, è sostituito dal seguente : „Le controversie tra Provincia, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzio provinciale antitubercolare ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, No. 6535, sono decise in via amministrativa dal Presidente di Zona, su parere comforme di ima Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e da un funzionario designato di concerto dal Dipartimento dell’Assistenza Sociale e da quello del Lavoro. . La decisione del Presidente di Zona è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità.“ ARTICOLO IV I valori indicati nel primo comma dell’art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, No. 2841, sono elevati rispettivamente, a Lire 2.500.000 e a Lire 400.000. ARTICOLO V II termine previsto dal primo comma dell’art. 6 del T.U. approvato con R.D. 14 settembre 1931, No. 1175, è ridotto da tre a due anni. ARTICOLO VI Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1954. TRIESTE, 24 agosto 1954. Ref. : LD/AI54I85 F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 47 AUTORIZZAZIONE A CAMBIAMENTO DI COGNOME ATTESO che il Sig. Giovanni SOAMPERLE, fu Giovanni e di Adele Breda, nato a Pisino il 21 settembre 1900, residente a Trieste, Via Sottoripa No.2, ha eseguito le formalità di legge dirette ad ottenere il cambiamento del cognome della minore da lui affiliata Patrizia SEMERINI SOAMPERLE in quello di „SOAMPERLE“, in base alla autorizzazione concessagli dal Direttore per gli Affari Legali in data 26 marzo 1954, e ATTESO che la predetta persona ha ora chiesto che venga disposto il richiesto cambiamento di cognome, A TTESO che sono state osservate le disposizioni previste dal Titolo Vili, Gap. I del R D. 9 luglio 1939, No. 1238, sull" Ordinamento dello Stato Civile 'e non sono state fatte opposizioni, IO, SIR JOHN WIN TER TON, KGMG, CB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — Il cognome della minore affiliata Patrizia SEMERINI SOAMPERLE è cambiato in quello di „SOAMPERLE“. 2„ — Il presente Ordine sarà trascritto a cura del richiedente nel pertinente registro nascite ed annotato in calce all’atto di nascita stesso, ai sensi di legge. 3. — Quest’ Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 21 agosto 1954. F. C. LOUGH Ten. Colonnello JAGC Capo di Stato Maggiore • per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD\B\54\50 ‘ Comandante della Zona RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA TITOLARI DI ESERCIZI DI CAFFÈ5, BAR E SIMILARI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data l.o dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da titolari di esercizi di caffè, bar e similari non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 51 sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 agosto 1953, si intende prorogata “šino al 31 maggio 1955. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore alla predetta, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 24 giugno 1954. Il Presidente : F.to Nicolò Pase I Componenti : F.to Lionello Durissini, Francesco Degrassi, Renato Corsi, Guido Borzaghini I Consulenti tecnici : F.to Egidio Furlan, Ruggero Tironi Ratificato 21 luglio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 19 agosto 1954. Ref. : LD/C/54/34 Avv. WALTER LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso AT. 43 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA TRATTORIE RISTORANTI ED ESERCIZI SIMILARI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data l.o dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale dipendente da trattorie, ristoranti ed esercizi similari non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 52 sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 agosto 1953, si intende prorogata sino al 31 maggio 1955. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore alla predetta, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 25 giugno 1954. Il Presidente: F.to Nicolò Pase I Componenti: F.to Felice Mezzari, Lionello Durissini, Renato Corsi, Guido Borzaghini I Consulenti tecnici: F.to Giovanni Poli, Egidio Furlan Ratificato 21 luglio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 19 agosto 1954. Ref. : LD/C/54/35 Avv. WALTER LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 44 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA LABORATORI ARTIGIANI DI MAGLIERIA Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data l.o dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da laboratori artigiani di maglieria non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 54 sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 agosto 1953, si intende prorogata sino al 31 maggio 1955. Sarà considerata legittima ima richiesta di revisione di data anteriore alla predetta, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 28 giugno 1954. Il Presidente : F.to Egidio Furlan I Componenti : F.to Anna Maria Nicoletti, Bruno Perentin, Renato Corsi, Guido Borzaghini I Consulenti tecnici : F.to Giovanni D’ Elia, Giovanni Poli Ratificato 21 luglio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 19 agosto 1954. Ref. : LD/C/54/37 Avv. WALTER LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro RETRIBUZIONE MINIMA PER DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI LAMPADE ELETTRICHE E TUBI LUMINESCENTI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi, costituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data l.o dicembre 1947, ha emesso nei riguardi dei dipendenti da aziende produttrici di lampade elettriche e tubi luminiscenti non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 55 sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 agosto 1953, si intende prorogata sino al 31 maggio 1955. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore alla predetta solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 30 giugno 1954. Il Presidente : F.to Ruggero Tironi I Componenti: F.to Bruno Mari, Arturo Fonda, Paolo Rossetti, Guido Borzaghini I Consulenti tecnici : F.to Giovanni Poli, Nicolò Pase Ratificato 21 luglio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro Avv. WALTER LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 46 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO IN APPALTO DI PULIZIA DI LOCALI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data 1 dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende esercenti il servizio in appalto di pulizia di locali, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO 1 La tabella salariale per il personale cui si riferisce il presente lodo, è la seguente : personale addetto alla lucidatura, pulitura dei pavimenti, di lastre eco. ; a) operai qualificati (addetti alla raschiatura e lucidatura pavimenti)........ L. 50 ora b) manovali specializzati (addetti alla pulitura dei vetri, insegne eco. ) .... „ 43 ora c) donne addette alla pulizia .................................................... „ 30 ora Ai minori d’anni 18 sarà corrisposto il salario previsto per gli operai ridotto del 20%. TRIESTE, 19 agosto 1954. Bef.: LDIC/54I38 Oltre alle percezioni di cui alla precedente tabella verrà corrisposta l’indennità di contingenza, nelle forme e nella misura prevista per i lavoratori dell’ industria con tutte le eventuali modificazioni successive. ARTICOLO 2 La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è rimesso in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione dei pasti. In caso di esigenze di servizio, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera, oltre l’orario normale sopra stabilito, sia di giorno che di notte. Il lavoro straordinario, festivo o notturno, sarà compensato con le seguenti maggio- razioni da applicarsi solamente sulla paga base : lavoro straordinario diurno feriale........................................... 25% lavoro straordinario notturno................................................. 50% lavoro straordinario festivo ................................................. 65% lavoro straordinario notturno festivo ..................................... 15% lavoro compiuto nei giorni considerati festivi .............................. 50% lavoro compreso in turni avvicendati, notturno ............................. 15% lavoro notturno non compreso in turni avvicendati .......................... 25% Le predette percentuali di maggiorazioni non sono cUmulabili : la maggiore assorbe la minore. Per lavoro notturno si intende quello compreso tra le 22 e le ore 6 del mattino. ARTICOLO 3 In coincidenza con le festività natalizie, ai lavoratori sarà corrisposta una gratifica pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto. Ai lavoratori con orario discontinuo o che compiano un lavoro giornaliero inferióre alle ore 8, la gratifica natalizia verrà computata in relazione alle ore effettivamente prestate. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia, quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l’azienda ; frazioni di mese superiori ai 15 giorni, saranno computate per mese intero. ARTICOLO 4 Il presente lodo decorre dall’ 1 luglio 1954 e verrà a scadere il 28 febbraio 1955. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione, presentala in data anteriore a quella prevista al comma precedente, solamente nel caso in cui dovessero intervenire modificazioni nel trattamento economico concernente il personale disciplinato dal contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 10 luglio 1954. Il Presidente : F.to Giovanni Poli I Componenti :. F.to Luigi Carlini, Lionello Cechet, Guido Borzaghini, Renato Corsi I Consulenti tecnici : F.to. Egidio Furlan, Ruggero Tironi Ratificato 21 luglio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 19 agosto 1954. Avv. WALTER LEVITUS Ref. : LD/CI54I39 f.f. Capo Dipartimento del Lavoro 270 Gazzetta G.M.A. - T.L.T. •— Voi. VII, No. 24 — 1 settembre 1954 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA MACELLERIE DI CARNE EQUINA Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da macellerie di carne equina il seguente LODO ARTICOLO 1 L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso n. 26, sulla Gazzetta Ufficiale dd. 1° giugno 1952, si intende confermata col presente lodo e prorogata sino al 31 marzo 1955, con la modificazione indicata in appresso. ARTICOLO 2 A partire dal 1° giugno 1954 l’istituto degli scatti di anzianità, si intende disciplinato nel modo sotto descritto. Gli scatti di anzianità già maturati alla data citata, per le qualifiche di gerente con più o con meno di tre dipendenti, di cassiera e di banconiere, devono considerarsi rivalutati, sostituendo gli importi in cifra degli scatti in godimento il 1° giugno 1954, con i rispettivi valori in cifra, come detto nella tabella che segue : Valore di ciascun scatto in godimento in dd. 1/6/54 Lire Valore in cifra di ciascuno scatto rivalutato Lire Gerente con più di 3 dipendenti o con tre dipendenti .. Gerente con meno di 3 dipendenti ....................... Cassiera ............................................... Banconiere.............................................. 1.510 1.816 mens. 1.375 1.722 >» 690 968 237 297 sett. Gli scatti viceversa da maturarsi successivamente al l.o giugno 1954, saranno calcolati nella misura del 3.5%, sullo stipendio o salario base, aumentato dell’ indennità di contingenza in atto al momento della rispettiva maturazione. I lavoratori che, all’atto della maturazione degli otto scatti per effetto della totale o parziale rivalutazione convenzionale sopra accennata, non avranno potuto raggiungere il massimo della retribuzione globale di tabella (cioè la retribuzione minima aumentata del 28% per effetto degli otto scatti), verranno a maturare un ulteriore scatto biennale, dell’ importo necessario a raggiungere il massimo predetto. Quanto al personale con qualifica di aiuto banconiere e uomo di fatica, gli scatti già maturati in dd. 1° giugno 1953 saranno ricalcolati sulla base del 3% conteggiato su paga e contingenza in vigore a quella data ; quelli da maturarsi successivamente, saranno anche conteggiati con il 3% commisurato sulla retribuzione (paga e indennità di contingenza), in atto al momento della maturazione. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore a quella prevista dall’Art. 1, solamente in caso di modificazioni del trattamento economico concernente i lavoratori disciplinati dal contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 8 luglio 1954. Il Presidente : F.to Nicolò Pase I Componenti : F.to Giuseppe Marzotti, Giovanni Poli, Renato Corsi, Guido Borzaghini I Consulenti tecnici : F.to Egidio Furlan, Ruggero Tironi Ratificato 21 luglio 1954 : F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 19 agosto 1954. Ref.: LDIC/54I40 Avv. WALTER LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 48 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ARTIGIANI SARTI DA UOMO Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell’Ordine No. 63 di data l.o dicembre 1947, ha emesso nei riguardi dei dipendenti da artigiani sarti da uomo non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 53, sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 agosto 1953, si intende prorogata sino al 31 maggio 1955. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore alla predetta solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto, Trieste 26 giugno 1954. Il Presidente : F.to Ruggero Tironi I Componenti : F.to Pietro Rozza, Bruno Perentin, Renato Corsi, Ferruccio Gratton I Consulenti tecnici: F.to Giovanni Poli, Nicolò Pase Ratificato 21 luglio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro. TRIESTE, 19 agosto 1954. Ref. : LDIC154136 Avv. WALTER LEVITUS f.f. Capo Dipartimento del Lavoro INDICE Ordine Pag. No. 85 Temporanea importazione di cacao in grani per la spremitura integrale.... 257 No. 86 Disposizioni sul trasporto di mi secondo passeggero sui motocicli — Modifica all’ Ordine No. 158/1953 ..................................................... 258 No. 87 Trasformazione del Corso d’avviamento professionale ad indirizzo agrario di Trieste-Poggioreale del Carso in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile ...................................-......... 258 No. 88 Trasformazione del Corso d’avviamento professionale ad indirizzo agrario di Trieste- Guardiella in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile ......................................................... 260 No. 89 Trasformazione in Scuola d’avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile e femminile della sezione staccata di Trieste-S. Sabba della Scuola di avviamento professionale „A. Bergamas“ ....................................... 261 No. 90 Statizzazione della Scuola elementare parificata per ciechi „Rittmeyer“ di Trieste ..................................................................... 262 No. 91 Modifiche alle disposizioni relative al rimborso delle spese di spedalità, soccorso e assistenza ................................................................ 264 Ordine amministrativo No. 47 Autorizzazione a cambiamento di cognome ....................................... 266 Avviso No. 42 Retribuzione minima per il personale dipendente da titolari di esercizi di caffè, bar e similari .............................................................. 267 No. 43 Retribuzione minima per il personale dipendente da trattorie ristoranti ed esercizi similari........................................................... 267 No. 44 Retribuzione minima per il personale dipendente da laboratori artigiani di maglieria ................................................................... 268 No. 45 Retribuzione minima per dipendenti da aziende produttrici di lampade elettriche e tubi luminiscenti ........................................................... 269 No. 46 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende esercenti il servizio in appalto di pulizia di locali ............................................. 269 No. 47 Retribuzione minima per il personale dipendente da macellerie tji carne equina 271 No. 48 Retribuzione minima per il personale dipendente da artigiani sarti da uomo 272