, BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina, 20 febbraio 1946 Tip.: Consorziale - PrezzoT.it. 15- CONTENUTO: 42. Ordinanza sulle abitazioni e sui locali d’affari e sulla provvisoria sistemazione degli affitti. 43. Ordinanza sui doveri di denuncia di emigrazione ed immigrazione della popolazione. 44. Ordinanza sull’istituzione della centrale gestiva per le fabbriche di pesce conservato sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato regionale di LN per lTstria. 45. Ordinanza sul temporaneo disimpegno degli esami di maturità nel ginnasio inferiore e superiore, sul territorio della Delegazione del CRLN per il ¡Litorale Sloveno. 46. Ordinanza sull’istituzione della scuola industriale femminile in Idrija. 47. Ordinanza sull’istituzione del ginnasio inferiore in Isola. 48. Ordinanza suH’isiituzione in Idrija della scuola tecnicoprofessionale. 49. Ordinanza sulla reintegrazione della, scuola di ricamo in Isola. 50. Ordinanza sulla modifica del regolamento sulla provvisoria sistemazione delle percezioni dei salari e mercedi dei dipendenti statali di ordine pubblico e degli altri pubblici dipendenti della ¡Delegazione del CRDN per il Litorale Sloveno, del Comitati di LN Distrettuali, Locali ed Urbani del 22 Ottobre 1945 N. 20. 51. Ordinanza sulla modifica del Regolamento sulla provvisoria sistemazione delle mercedi e dei salari degli operai e dipendenti nelle imprese pubbliche ed economiche e private, nelle istituzioni ed organizzazioni private sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del 20 ottobre 1945 N. 9. 42. Ordinanza sulle abitazioni e sui locali d’affari e sulla provvisoria sistemazione degli affitti. La Delegazione del CRLN per il ¡Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare. dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga la seguente ordinanza. Art. 1. l’ino ad ulteriori disposizioni si limita la libera disposizione dei quartieri d’abitazione c dei locali d’affari. Art. 2. Sui quartieri d’abitazione e sui locali d’àffari dispone secondo le disposizioni della presente ordinanza il Comitato Locale di LN e il Comitato Urbano di LN in base ad istruzioni e sotto il controllo della Delegazione del CRLN, sezione per gli affari interni. Art. 3. I contratti sull’affitto di quartieri d’abitazione e di locali d’affari non possono essere disdettati o risolti, salvo per ragioni di rilievo, quali ad esempio: a) se il proprietario dello stabile necessita urgentemente del quartiere e dei locali d’affari per sè o per la sua famiglia. b) se sono necessarie urgenti riparazioni al fabbricato ed è perciò lo sgombero dei relativi vani impellente. c) se l’affittuario arbitrariamente e per grande trascu-ranza deteriora i vani locati, oppure se in rilevante misura manca alle pattuizioni. d) se il conduttore i suoi inquilini o subinquilini tengono nel quartiere una vita immorale o scandalosa, ovvero permettono che ciò sia fatto da altri. Art. 4. II proprietario ovvero il suo rappresentante deve denunciare i vani disponibili o vuoti al Comitato Locale di LN risp. Comitato Urbano di LN. In egual modo deve il proprietario risp. il rappresentante degli stessi denunciare ogni alloggiamento o sloggio e non deve accogliere nuovi inquilini senza il permesso delle autorità suindicate. Art. 5. Se i disponibili quartieri vuoti non siano sufficienti, il competente Comitato Locale di LN o Comitato Urbano di LN ha il diritto di disporre dei singoli vani dei già occupati quartieri, però sempre basandosi sul principio della giustizia sociale. Art, 6. a) Il prezzo d’affitto per i quartieri viene stabilito con validità dal 1-1-1946 in poi, coU’importo massimo maggiore di 8 volte alla pigione che si pagava nel periodo prebellico, ma che non deve superare le ¡L. 200.— per ogni singolo vano d’abitazione. b) Per i locali d’affari si stabilisce la pigione fino ad un importo 8 volte maggiore alla pigione prebellica. Gli accessori sono già integrati in tale stabilito prezzo d’affitto. c) Per i vani ad uso magazzino, garage e simili si stabilisce il prezzo d’affitto in ragione di L. 0.30 giornaliere per ogni inq.; per stalle e simili in ragione di L. 0.20 giornaliere per ogni mq. d) ¡Per le camere ammobiliate si stabilisce il seguente prezzo d’affitto: per camere ammobiliate di La categoria con un letto L. 600,— mensili; con 2 letti L. 900— mensili; per camere ammobiliate di 2.a sategoria con un letto L. 4'50.— mensili; con 2 letti ¡L. 700.— mensili. Le istruzioni per l’inqua-dramento delle camere in categorie vengono emesse dal Comitato Locale di LN ovvero dal Comitato Urbano di LN, avendo riguardo che appartengono alla l.a cetegoria le camere modernamente ammobiliate con l’uso del bagno. e) I prezzi delle camere giornaliere sono stabiliti, con approvazione della sezione per la previdenza sociale della Delegazione del CRLN, dai Comitati ¡Locali ed Urbani che devono in tal caso considerare le condizioni locali, il grado di comodità e tutte le altre circostanze. I listini dei prezzi devono essere affissi in luogo visibile nella camera di pernotta-zione ed autenticati dall’autorità che li ha emessi. Art. 7. I prezzi d’affitto elencati nella presente ordinanza valgono per le città, borgate e luoghi: Ajdovščina, Idrija, Cerkno, Tolmin, Grgar, Postojna, Capodistrìa, Pirano, Isola, Portoro-se, II Bistrica, Herpelje-Kozina. In tutti gli altri luoghi il prezzo d’affitto si corrisponderà in base a tali tariffe collo sconto del 35%. I prezzi d’affitto superiori, come disposto dall’art. 6 di questa ordinanza, vengono stabiliti dai Comitati Locali di LN e dai Comitati Urbani di LN pel loro territorio, d’accordo colla sezione della previdenza sociale della Delegazione del CRL1N. Art, 8. Per le decisioni di controversie fra le parti, scaturienti dalla presente ordinanza, sono competenti i Comitati Locali di LN ovvero i Comitati Urbani di LN eccettuati i casi di cui l’art. 3 della presente ordinanza. Art. 9. Contro ogni provvedimento e sanzione penale ai termini della presente ordinanza è ammesso il ricorso nel termine di 8 giorni al Comitato di LN di grado superiore risp. alla Delegazione del GRLN per il ¡Litorale Sloveno, sezione per gli affari interni, mentre la sezione per la previdenza sociale è competente nei ricorsi per vertenze di cui l’art. 6 di questa ordinanza. Art, IO. Le trasgressioni a tale ordinanza si puniscono con una multa sino a L. 5000.— oppure con lavoro forzato, colla restrizione di libertà personale sino ad 1 mese. Le multe si utilizzano per scopi sorgali da parte dei Comitati Locali di LN risp. dei Comitati Ui ani di LN. Art. 11. La presejité ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, con forza retroattiva dal 1-1-1946. Ajdovščina 2 gennaio 1946. Il Caposezione per gli affari interni: Il Delegato: Albin Cotar m. p. 'France Perovšek m. p. La caposezione per la previdenza sociale: ■Marija Bernetifi m.p. 43. Ordinanza sui doveri * denuncia di emigrazione ed immigrazione della popolazione. La Delegazione del CRLN per. il ¡Litorale Sloveno, in base alla omologazione delTAmministrazione Militare deil’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale ¡Sloveno ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente ordinanza. Art. 1. Ogni cambiamento di residenza (abitazione) si deve denunciare al competente ufficio anagrafico. Art. 2. Le persone che cambiano la loro residenza (abitazione) che immigrano ovvero che emigrano, hanno il dovere di denuncia con la compilazione dei prescritti formulari per la denuncia di immigrazione oppure di emigrazione consegnandoli entro 24 ore dopo l’avvenuto cambiamento al competente ufficio anagrafico. Art. 3. I locatori devono denunciare gTinquilini temporanei-fo-restierì entro 24 ore dopo l’arrivo oppure la partenza al competente ufficio anagrafico, . Se le persone di passaggio (viaggianti) abitano in propri mezzi di pernottamento (tende, attendamenti, capanne) devono eseguire la denuncia da sole entro 24 ore dopo l’arrivo ed entro 24 ore prima della partenza. I proprietari oppure gli amministratori di aziende (trattori, albergatori) devono oltre al dovere di denuncia, tenere pure il registro dei forestieri. Art. 4. L’ufficio anagrafico del Comitato Locale di LN oppure del Comitato Urbano di LN tiene una speciale evidenza sugli stranieri immigrati in un registro speciale per i forestieri. I cittadini esteri si denunciano entro 24 ore dopo l'arrivo oppure la partenza. Gli stessi devono legittimarsi all’atto della denuncia con il passaporto. Contemporaneamente devono procurarsi entro 3 giorni presso il Comitato Distrettuale di LN (sezione per gli affari interni), il permesso di soggiorno. Art. 5 II registro dei foreslieri è un documento d’ufficio, perciò è vietato e punibile ogni abuso del medesimo. Il registro dei forestieri si deve presentare a richiesta solamente al Comitato Locale oppure Urbano di LN ovvero agli organi della difesa popolare ed alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni. Art. 6. Tutte le variazioni derivanti dal movimento naturale della popolazione (nascite, decessi) vengono comunicate dalie autorità competenti (uffici anagrafici dei Comitati Locali di LN oppure Comitati Urbani di LN) all’ufficio dello stato civile distrettuale, che dirige tutti gli affari dello stato civile nel’ rispettivo territorio, entro 3 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte dei denuncianti. Per le variazioni matrimoniali, comunicano direttamente all’ufficio anagrafico, gli uffici dello stato civile distrettuali. Art. 7. Dall'obblìgo delle denuncia sono dispensati gli appartenenti alle forze armate sino a quando alloggiano nelle caserme ovvero negli altri quartieri militari. Questi si devono notificare secondo le norme della presente ordinanza soltanto all’inizio ed al congedo dal servizio militare presso quell’uf-ficio anagrafico del distretto dal quale essi si recano in servizio militare oppure nel distretto in cui essi rientrano a servizio terminato. In caso che i militari durante il servizio militare vanno ad alloggiare fuori dai quartieri militari sono pure essi soggetti all’obbligo di denuncia. Art. 8. Le persone che vivono nelle istituzioni sociali, terapeutiche ed altre, devono essere denunciate dagli amministratori dei nominati istituti. Art. 6. Le trasgressioni ai sensi della presente ordinanza saranno punite in quanto non siano di competenza dei Tribunali a mente delle disposizioni del decreto sulle trasgressioni a procedimento amministrativo penale. Art, 10. Le persone in servizio militare che contravvengono alle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite dalla competente autorità militare. Art, 11. Le dettagliate istruzioni sul funzionamento dei servizi anagrafici vengono impartite dalla Delegazione del CRLN (sezione per gli affari interni). Art. 13. La presente ordinanza eptra ip vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Aj do vicina, 31 gennaio 1946. 11 Caposezione per gli affari interni: Il Delegato: Albin Cotar m. p. France Perovsek m. p. 44. Ordinanza sull’istituzione della centrale gestiva per le fabbriche di pesce conservato sul territorie della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato regionale di LN per l’istria. Affinchè il lavoro nelle fabbriche di pesce conservato, che si trovano sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato regionale di LN per l’Istria, venga maggiormente a collegarsi e coordinarsi, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno con approvazione dell’amministrazione Militare dell'AJ per la ¡Regione Giulia. Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in concordanza col Comitato regionale di LN per l’Istria ed in base aU’autorizzazione del CRLIN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente ordinanza. Art. 1. La centrale gestiva per le fabbriche di pesce conservato sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato regionale di LN per TJstria, ha il compito: di coordinare il lavoro di tutte le fabbriche di pesce conservato su questo territorio; di provvedere al fornimento delle necessarie materie prime, del materiale accessorio e di tutto il rimanente, di cui le fabbriche abbisognano per la lavorazione; di prestare i suoi servizi per la vendita dei prodotti lavorati; di rivedere e stabilire i prezzi di vendita e di curare la posizione sociale dei lavoratori e dipendenti di dette fabbriche. Art. 2. Per il suo lavoro la centrale gestiva delle fabbriche di pesce conservato è responsabile alla Delegazione del CRLN per il Litorale ¡Sloveno ed al Comitato regionale di LN per Tlstria. Art. 3. La sede temporanea della centrale gestiva è in Isola. Art. 4, La centrale gestiva è composta di un direttore e di quattro piembri: quale direttore della centrale è nominato il comp. Parai Berislav quali membri i compagni: lanelil Andrej — Gjaja Ivo Degrasso Mario — Zlobec Emilio Art. 5. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore. Il Ajdovščina 15 gennaio 1946. Il Delegato: France Perovsek m. p. 45. Ordinanza sul temporaneo disimpegno degli esami di maturità nel ginnasio inferiore e superiore sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. I candidati che nelle scuole medie sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno superino durante l'anno scolastico 1945-1946 Tesarne del 4.0 e dell’8.0 corso, non sono soggetti alTesame di maturità inferiore risp. superiore. Art. 2. Sui certificati che attestano avere il candidato superato con successo il 4.o o T8.0 corso ginnasiale, viene aggiunta la clausola: «Il certificato supplisce al certificato dell’esame di maturità inferiore 0 superiore». Alla clausola si aggiunge fra parentesi: «Secondo l’ordinanza della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno N. 16/46 del 10 gennaio 1946». Ajdovščina, 10 gennaio 1946. Il Caposezione per l’istruzione: Il Delegato: Kmet Herman m. p. France PerovSek m. p. 46. Ordinanza sull’istituzione della scuola industriale femminile in Idria. Art. 1. In Idria si istituisce la scuola industriale femminile con le seguenti sezioni: a) sezione per taglio e cucitura di biancheria maschile, femminile e per bambini; b) sezione per taglio e cucitura di abiti maschili, femminili e per bambini; c) sezione per ricami comuni, artistici e nazionali. Art. 2. Alla prima classe della scuola industriale vengono ammesse le allieve con assolte tre classi della scuola media inferiore, che hanno all’atto dell’iscrizione un’età di almeno 14 anni. Nell’anno scolastico 1945/46 vengom ammesse anche allieve con corsi di studi inferiori, purcnè gradualmente raggiungano il limite di studi stabiliti. Art. 3. L’intento della scuola femminile industriale è di perfezionare praticamente e teoricamente le allieve quali lavoratrici specializzate. Le allieve che avranno assolto la scuola industriale saranno considerate quali aiutanti qualificate. Art. 4. Le dettagliate disposizioni sulla sistemazione e sul piano degli studi di tale scuola verranno diramate con uno speciale regolamento. Art. 5 L’ordinanza entra immediatamente in vigore. Aj dovSCina, 21 gennaio 1946. 11 Caposezione per l’istruzione: Kmet Herman m. p. 47. Il Delegato: France PerovSeTc m. p. Ordinanza sull’istituzione del ginnasio inferiore in Isola. La Delegazione del CRLiN per il Litorale ¡Sloveno in base ali|’approvazio|ne dell’Amministrazione ¡Militare detUfAJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del ORLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. In concordanza alla deliberazione della prima riunione della Commissione per l’istruzione in Capodistria e su desiderio della popolazione si istituisce in Isola il ginnasio inferiore. Art. 2. (La Commissione per l’istruzione in Capodistria voglia proporre alla Delegazione del CRLN il personale insegnante da nominarsi. Art. 3. L’ordinanza entra immediatamente in vigore. Ajdovščina 21 gennaio 1946. Il Caposezione per l’istruzione: Kmet Herman m. p. 48. Il Delegato: France Perovšek m. p. Ordinanza sull’istituzione in Idria della scuola tecnicoprofessionale. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CIRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. In Idrija si istituisce la scuola tecnico-professionale per gli apprendisti di ogni ramo. Art. 2. L’intento della scuola tecnico-professionale è di dare agli apprendisti che si addestrano praticamente nel ramo in officine di produzione un’abilità pratica e teorica per operai specializzati (aiutanti) nel determinato ramo. zione importo I. II. III. Art. 3. III./l 17,982:— L’insegnamento avrà la durata di tre anni. III./3 17.316.— Art. 4. IV./l 16.317.— 16.665.— 16.983 — 17.316,— Dettagliate disposizioni sulla sistemazione e sul piano di IV./2 T5.318,— 15.651.— 15.984,— 16.317,— studi saranno prescritte mediante uno speciale regolamento. V. 14.319.— 14.652,— 14.986.— 15.318,— Art. 5 VI. 13.332,— 13.653,— 13.986,— 14.319.— L’ordinanza entra immediatamente in vigore. VII. 11.988.— 12.321,— 12.654,— 12.987.— AjdovSCina, 21 gennaio 1946. Vili. 10.656,— 10.989,— 11.332.— 11.655,— Il Caposezione per l’istruzione: il Delegato: IX. 9.324,— 9.657,- 10.000.— 10.323.— Kmet Herman m. p. France Perovsek m. p. X. 8.325,— 8.658,— 8.991,— 49. Ordinanza sulla relntregazione della scuola di ricamo In Isola. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell'Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale ¡Sloveno ed all’au-torizzazione dei CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Alt. 1. In Isola si reintegra la scuola di ricamo. Art. 2. Dettagliate istruzioni sulla sistemazione e sul piano di studi verranno emanate dalla sezione per l’industria della Delegazione del CRLN. Art. 3. L’ordinanza entra immediatamente in vigore. AjdovSCina, 21 gennaio 1946. Il Caposezione per l’istruzione: Krnet Herman m. p. Il Delegato: France PerovSek m. p. 50. Ordinanza sulla modifica del Regolamento sulla provvisoria sistemazione delle percezzioni dei salari e mercedi dei dipendenti statali di ordine pubblico e degli altri pubblici dipendenti della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dei Comitati di LN Distrettuali, Locali ed Urbani del 22-X-1945 No. 20. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, con approvazione deir Amministrazione Militare dell’AJ per la Re-. gione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente ordinanza. Art. 1. L’art.. 1 si modifica come segue: I salari mensili degli impiegati, praticanti, avventizi ed uscieri (messi) sono i seguenti: a) Impiegati Gruppo di posi- Aumenti: IV. 13.332.- b) Impiegati praticanti: 51 fino al oltre 4 anno 4 anni a) nelle funzioni in cui le classi di rango sono disposte dall’VIII gruppo di posiz. S.658.— 9.324,— b) nelle funzioni in cui lo classi di rango sono disposte.dal IX gruppo di posizione 7.992.— 8.658.— c) nelle funzioni in cui le classi di rango sono disposte dal X gruppo di posizione 7.326.— 7.992 — c) Avventizi di l.a categoria. delle istituzioni statali e di comunicazione. Gruppo di posi- N. Aumenti: zione Importo II. III. I. 8.991,— 9324,— 9.657,— ÌO.OQO.— II. 7.992,— 8.325,— 8.658 — III. 7.493,— 7.059,— 7.992,— IV. 6.993,— 7.160,— 7.326.— d) Avventizi: I. 8.325,— 8.658,— 8.991,— 9.324.— II. 7.326.— 7.659,— 7992,— III. 6.666.— 6.827,— 6.993,— e) Uscieri (messi) I. 6.993.— 7.326.— 7.659,— 7.992,— li. 5.994,— 6.160,— 6.327.— 6.666.— Art. 2. L’art. 2 si modifica come segue: L'insieme delle percezioni dei diurnisti, operai giornalieri ed operai statali facenti funzione dei dipendenti categorizzati (impiegati, avventizi ed uscieri), è il seguente: da L. a L. a) dei diurnisti, operai giornalieri e degli operai che fanno il servizio degli uscieri (messi) ed a questi simili ....... 5.994,— 7.326,— b) dei diurnisti, operai giornalieri ed operai che fanno il servizio degli avventizi senza riguardo alla loro qualifica .... 6.327,— 8.325.— c) dei diurnisti, operai giornalieri ed operai con la scuola media incompleta, se fanno servizio che corrisponde alla loro qualifica .................................. 6.666,— 9.657,— d) dei diurnisti, operai giornalieri ed operai con la scuola media completa se fanno servizio che corrisponde alla loro qua- Iiiica ..................................... 7.326,— 10.656,— a) dei diurnisti, operai giornalieri ed operai con l’istruzione universitaria, se fanno servizio che corrisponde alla loro qua-lifica .......................................... 7.992,— 11.988,— Art. 3. Le mercedi e i salari di cui gli art. l e 2 vengono corrisposti nei luoghi compresi nella prima classe di caroviveri, nel mentre che nei rimanenti luoghi sono diminuiti del 10%. Art. 4. Questa ordinanza entra in vigore col 1 gennaio 1946. Ajdovščina 31 dicembre 1945. Il Caposezione per la Previdenza sociale: Il Delegato: Marija, Bernetil m. p. France Perovsek m. p. Ordinanza sulla modifica del Regolamento sulla provvisoria sistemazione delle mercedi e dei salari degli operai e dipendenti nelle imprese pubbliche ed economiche e private nelle istituzioni ed organizzazioni private sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del 20 settembre 1945 No. 9. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno con approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base al-l’Autorizzazion.e del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente ordinanza. Art. 1. Il primo capoverso dell’art. 2 si modifica come segue: Per gli operai oltre i 18 anni d’età vengono stabilite le seguenti mercedi orarie: da L. a L. a) per i non qualificati........................... 30. - 36.60 b) per i semi-qualificati (autodidatti e commessi professionali) ................................. 36.60 41.60 c) per i qualificati .............................. 41.60 53 25 d) per gli operai capi stabili (capigruppo e ca-pipartite) specialmente qualificati operai, di fatto equiparati agli operai capi............... 53.25 63.25 Art. 2. Alla fine dell’art, 3 si aggiunge il nuovo capoverso: Gli scavatori delle miniere e gli operai addetti agli altifor-ni ricevono un’aggiunta speciale da 3 a 10 Lire per ogni ora. Art. 3. L’art. 4 sì modifica come segue: Per gli apprendisti nelle officine industriali e nelle imprese industriali vengono fissate le seguenti percezioni: Lire a) fino a 6 mesi di tirocinio............................8.50 b) da 6 mesi a 18 mesi di tirocinio.................11.50 c) da 18 mesi a 30 mesi di tirocinio.................16.50 d) da 30 mesi a 36 mesi di tirocinio.................21.50 -Art. 4. Ij primo capoverso dell’art. 5 si modifica come segue: Per i dipendenti in tutte le imprese, istituzioni ed organizzazioni private, vengono fissati i seguenti salari: I./l per il personale tecnico ausiliare da Lire 5.994,— a Lire 8.658,- I./2 per il personale professionale, amministrativo e tecnico 6.328,— 10.000.- ■II./1 per praticanti impiegati con scuola media 7.326,— 7.992.- II./2 per i praticanti impiegati c. laurea 7.992.— 8.658,- III./l per assistenti inferiori 7.992,— 10.656,— III./2 per assistenti superiori .... 10.656,— 13.332 — IV./l per amministratori speciali (ger.) 15.332 — 17.332.— IV./2 per amministratori generali (ger.) 17.332,— 20.000.— L’ultimo capoverso dell’art. 5 è soppresso. Art. 5. L’art 6 si modifica come segue: Per gli apprendisti nei negozi, nelle organizzazioni consorziali ed imprese ad eccezione delle officine industriali ed imprese industriali, si fissano i seguenti salari mensili: Lire a) fino a 6 mesi di tirocinio......................... 1.666 — b) dal 6 al 16 mesi di tirocinio ........................2.334.— c) dai 18 ai 30 mesi di tirocinio........................ 3.334,— d) dai 30 ai 36 mesi di tirocinio........................ 4.334.— Art. 6. Le mercedi e i salari di cui agli art. 1, 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza vengono pagati agli operai, ai dipendenti ed agli apprendisti in luoghi compresi nella prima classe di caroviveri, nel mentre che nei rimanenti luoghi vengono diminuiti del 10 per cento. Art. 7. Questa ordinanza entra in vigore col 1 gennaio 1946. Ajdovščina, 31 dicembre 1946. Il Caposezione per la previdenza sociale: 11 Delegato: Marija BernetiC m. p. France Perovšek m. p.