Redazione e Ammin. : Ajdovščina ' Ajdovščina 28 agosto 1946 Anno 1. - N9. 16 CONTENUTO: 108. Decreto sulla regolazione dell’esercizio di caccia sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. 109. Decreto sulla provvisoria regolazione della pesca. 110. Ordinanza sull’abrogazione dell’ordinanza. concernente il traffico interno. 111. Ordinanza sull’istituzione dell’impresa regionale per il traffico colla carne »Promes«. 112. Decreto sull’istituzione dei Comitati agrari. 113. Ordinanza sulle ferie annuali pagate agli operai, impiegati e, dipendenti. 114. Ordinanza sulla modifica dell’ordinanza sull’elezione dei fiduciari degli operai (Bollettino Ufficiale N. 9/63 del 10 maggio 1946). 115. Decreto sulla modifica del decreto sui fiduciari degli operai (Bollettino Ufficiale N. 8/60 del 20. IV. 1946). 116. Ordinanza sulla modifica deH’ordinanza sulla riscossione delle tasse per l’Istria, Fiume ed il Litorale Sloveno N. 779 del 10. XII. 1945). 117. Decretq sulla modifica del decreto sugli allogi e locali d’affari e sulla provvisoria regolazione degli affitti (Bollettino Ufficiale N. 6/42 del 1946). 118. Decreto sulla modifica del decreto sulla revisione delle licenze industriali (Bollettino Ufficiale N. 3/26 del 1945). 119. Decreto sulla, modifica del decreto concernente l’istituzione dell’Ufficio per il collocamento (Bollettino Ufficiale No. 2/16 del 1945). 120. Decréto sulla modifica del decreto sulla repressione di sabotaggio e di speculazione (Boi. Uf. No. 1/8 del 1945). 121. Ordinanza eull’apertura della quinta classe presso il ginnasio di Tolmino e di Idria. 108. Decreto sulla regolazione dell’esercizio di caccia sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno-in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 / Nel territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, secondo le norme del presente decreto si può allevare, cacciare ed appropriarsi la selvaggina. Art. 2 Chi vuole esercitare la caccia dev’e-ssere socio dell’associazione cacciatori. Le unità basilari dell’organizzazione cacciatori -sono le famiglie venatorie. Il numero ammesso delle famiglie venatorie è fissato per ciascun distretto dal Comitato distrettuale di LN. Le famiglie venatorie del distretto eleggono cadauna un delegato nel consiglio di caccia distrettuale che è l’organo consultivo del Comitato distrettuale di LN „in tutti gli affari di caccia. Art. 3 £ Tutti i distretti di caccia sono distrettuali, dati in appalto, fuori di quelli che la Delegazione del CRLN designa quali distretti d!i caccia regionali. Quali distretti di caccia regionali -so-no tutti i territori delle amministrazioni forestali. Questi può la Delegazione del CRLN arrotondare adeguatamente. Il numerò e l’estensione -dei distretti da caccia s-o-no proposti dal Comitato distrettuale di LN -previa audizione dei Comitati locali di LN, alla Delegazione del CRLN per Ta-pprovazione ed ai fini del conférme arrotondamento dei distretti di caccia- regionali. I distretti di caccia distrettuali vengono dati in appalto soltanto alle famiglie venatorie. L’epoca d’appalto dura 5 anni. Il nolo d’appalto annuo viene stabilito per ciascun distretto di caccia del Comitato distrettuale di LN per il proprio distretto e viene pagato anticipamente per l’anno ed affluisce al fondo di caccia. Art. 4 Le famiglie venatorie devono per ciascun distretto-compilare il piano amministrativo di caccia per tutta l’epoca d’appalto e presentarlo al consiglio di caccia distrettuale che lo trasmette unitamente col suo parere alla Delegazione del CRLN, per l’approvazio-ne. Art. 5 Nessuno può esercitare la caccia senza la licenza di caccia intestata al suo nome. La licenza di caccia è emes: sa ai soci delle famiglie venatorie per il proprio territorio dal Comitato distrettuale di LN. Per i cacciatori-ospiti da altri distretti o dal territorio della FRPJ vigono i documenti di caccia colà emessi. La licenza di caccia vige per l’epoca di un anno venatorio. Le licenze non possono ricevere le persone: 1. che non hanno compiuto i 18 anni, 2. che si trovano sotto curatela, 3. che sono stati condannati alla perdita dei diritti politici i civili, per reati di qualsiasi specie ovvero per contravvenzioni perpetrate -per lucro- fino a che durano-le conseguenze della pena, ( 4. che so-no infermi di mente o comunque ubbriaooni abituali; 51 che sono stati condannati per caccia con licenze di caccia altrui, per caccia durante il divieto di caccia, per caccia dolosa senza la licenza di caccia nei distretti di caccia altrui, per caccia col cane nell’epoca di divieto, camuffaggio, per celamento del proprio nome ovvero indicazione di un nome apocrifo, per uso di minaccia o violenze avverso l’organo di s-orveglianza venatoria o di guardlacaccia; in tal caso non possono ricevere la licenza di caccia per un’epoca da 1 a 3 anni dal giorno della condanna inappellabile, 6. che sono note quali tenditori di lacci ovvero che sono complici da tali imprese. Le licenze di caccia non possono ottenere pure coloro che difettano di sufficiente espriènza in caccia e coloro che non sono soci delle organizzazioni di caccia. Il Comitato distrettuale di LN inibisce le licenze di caccia senza la restituzione della tassa versata se in seguito si verifichino almeno due dei casi suelencati. Art. 6 L’anno venatorio dura dal 1. aprile fino al 31 marzo. La selvaggina è protetta e non protetta. È protetta durante il divieto di caccia ed è vietata la cattura della seguente selvaggina: camoscio (capro) dal 1. gennaio al 31 luglio, camoscio (capra) dal 1. gennaio fino 31 agosto, cervidi (cervo, cerva e vitelli) tutto l’anno, caprioli dal lo agosto sino al 15 settèmbre e dal 1. dicembre al 31 maggio, capriole e giovani tutto l’anno, lepre dal 1. gennaio al 15 settembre, catornici, faggiani (maschi), pernici, quaglie, re di quaglie dal 1. gennaio al 15 settembre, faggiane (femmine), tutto l’anno, gallo di montagna (maschi) dal 1. giugno al 31 marzo, urogallo (maschi) dal 16 giugno al 15 aprile, gallo di montagna (femmina), urogalli (femmine) tutto l’anno, pernici (galletti) dal 16 settembre al 15 agosto, pernici (gàiline) tutto 1’ anno, pernice bianca dal 1. gennaio al 30 settembre, piccioni selvatici e tortore dal 1. aprile al 30 giugno-, beccaccie dal 1. aprile al 31 agosto, oche, anitre selvatiche, uccelli di palude ed acquatici.dal 1. aprile al 31 ottobre. Tutto l’anno sono protetti e non è permessa la caccia agli uccelli cantatori ed uccelli utili all’agricoltura ed alla foresta; è proibito di sterminare o togliere le loro uova e giovani. Su invito e secondo le istruzioni dei Comitati distrettuali di LN le famiglie venatorie sono tenute ad effettuare perseguimenti degli animali non protetti. Art. 7 All’avente diritto alla caccia spetta nell’ambito del suo distretto di caccia tutta la selvaggina viva e morta, le singole parti di essa, le corna staccate e le uova. I proprietari, gli affittuari ed usufruttuari terrieri hanno diritto sulla propria terra di uccidere la selvaggina non protetta,, pero con arma da fuoco solamente in quei luoghi che sarano proclamati dalla Delegazione del CRLN quali minacciati da questa specie di selvaggina; con lacci possono cacciare soltanto nei cortili circondati da steccato. Cosi la selvaggina catturata appartiene alFoccupatore che è in dovere di denunciare subito la cattura all’avente diritto di caccia. Se l’occupatore vuole vendere la selvaggina catturata o la pelle, deve’offrirla con preferenza per la comprila all’avente diritto alla caccia a prezzi normali. L’ontra appartiene all’avente diritto alla pesca, se è stata catturata secondo le prescrizioni di pesci-coltura nel letto del fiume. Art. 8 La selvaggina protetta è permesso di cacciare soltanto col fucile da caccia, la selvaggina unghiata, eccet- tuato il cinghiale (femmina), soltanto con proiettile da fucile con canna rigata. È proibito di usare il fucile automatico militare fuori del caso di perseguimento deíla selvaggina non protetta che viene promosso in seguito all’oTdine della Delegazione del CRLN dal iCòmitato distrettuale di LN. La braccata è permessa dal 15 settembre fino al 15 gennàio. In tali occasioni non si da caccia alla selvaggina unghiata fuori del cinghiale. Non si può cacciare in campi dal 1. gennaio sino al momento- della raccolta di cereali; nei vigneti ed orti fino a che viene raccolto, su prati poi dal 1. aprile fino al momento, in cui il fieno e quello di seconda falciatura non è stato raccolto. Art. 9 La sorveglianza concernente la caccia e l’attività per l’incremento della caccia viene effettuata dal Comitato distrettuale di LN quale autorità di 1. grado, dalla Delegazione del CRLN quale autorità di 2. grado. La sorveglianza suprema appartiene alTAmministrazione Militare dell’AJ. Agli organi di servizio di codeste autorità nell’ambito di loro competenza deve ognuno obbedire. Le' famiglie venatorie devono istituire per i distretti di caccia o guardiacaccia che prestano giuramento al Comitato distrettuale di LN e ricevono la attestazione del giuramento fatto, ciò che equivale alla legittimazione ed autorizzazione al porto d’armi. I guardiacaccia portano nel servizio il fucile da caccia ed altre armi di difesa, l’attestazione di giuramento ed in luogo visibile il distiiv tivo di servizio. I guardiacaccia che hanno prestato giuramento godano in servizio il privilegio degli organi pubblici. Art. 10 Al fondo di caccia affluiscono: a) Il nolo di appalto per i distretti di caccia, distrettuali, b) le tasse per le licenze di caccia, c) le pene pecuniarie secondo il presente decreto, d) gli introiti dalla vendita di selvaggina catturata ed armi. La metà del fondo di caccia va a favore del Comitato distrettuale di LN, l’altra metà viene versata ,al fondo di caccia presso la Delegazione del CRLN. Il fondo di caccia è destinato per l’incremento della caccia, agricoltura e foreste. Art. 11 I danni di Saccia causati ooH’esecuzione della caccia deve risarcire Tautore stesso e vengono fatti valere presso le regolari autorità giudiziarie. Il danno causato dalla selvaggina, eccetuata la volpe, viene risarcito al danneggiato dal fondo di caccia distrettuale. Il danno viene accertato e stimato dalla commissione estimativa locale, nominata dal Comitato locale di LN. La decisione sull’ammontare del danno pero viene emessa dalla Comis-sionè distrettuale per i danni istituita dal Comitato distrettuale di LN. Art. 12 Le pene riguardo alla trasgressione del presente decreto profferisce -in 1. grado il Comitato distrettuale di LN e precisamente la pena di restrizione di libertà personale o di lavori forzati senza la restrizione di libertà personale fino a 2 mesi, ovvero la. pena pecuniaria fino a 10.000 lire. Simultaneamente Tautore può es- sere punito coll’inibizione del certificato di caccia e col sequestro d’armi da caccia. Avverso la decisione del,Comitato distrettuale,di LN è ammesso il gravame nel termine di 8 giorni alla Delegazione del CRLN il cui provvedimento è definitivo. Chi a mente del presente decreto viene punito per la 3. volta, perde il diritto al certificato, di caccia per sempre e l’arma di caccia gli viene sequestrata. La punizione ai sensi del presente decreto non esclude il perseguimento giusta altre disposizioni di legge. Art. 13 Le attuali bandite vengono abolite senza risarcimento. Per l’epoca fino a che non vengono eletti i consigli distrettuali di caccia, le loro agende vengono gestite dai consorzi di caccia distrettuali. Art. 14. Interpretazioni autentiche e dettagliate disposizioni ed istruzioni per l’esecuzione del presente decreto vengono emessi dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste. \ ' Art. 16 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua ipublicazione nel Bollettino Ufficiale. Colla stessa data cessano a vigere tutte le attuali disposizioni sulla caccia sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Ajdovščina 15 agosto 1946. Il Capodipartimento per l’agricoltura e le foreste II Delegato Dr. Danilo Kuštrin m. p. France Perovšek m. p. 109. Decreto sulla provvisoria regolazione della pesca La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base alTaipprovazione delTAmministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed alTautoTizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno, emana il seguente d e c r e t o. Art. 1 La pesca nelle acque aperte viene provvisoriamente regolata ai sensi del presente decreto. Per le acque chiuse non vigono' le presenti disposizioni. Art. 2 Quali acque chiuse a mente del presente decreto sono considerate: 1. Piscine, vani circondati, chiusi, nei quali vengono allevati pesci e che con speciali attrezzature possono essere riempiti coll’acqua o vuotati, ' 2. quasi piscine, vani circondati, chiusi, nei quali si allevano i pesci, ina non possono a piacere essere riempiti coU’acqua e vuotati, 3. acque correnti minori, artificialmente preparate per l’allevamento dei pesci e che sono stabilmente steccate fino a che sono destinate a tale fine e 4. tutte le altre acque artificialmente allestite per il conservamento di pesci. Tutte le altre acque sono acque aperte. Se una determinata acqua è da considerarsi acqua chiusa, decide la Delegazione del CRLN su istanza degli interessati o d’ufficio. Art, 3 Tutte le acque aperte la Delegazione del CRLN con speciale provvedimento ripartisce in unità peschereccie così che saranno in possibilità quali oggetti pescherecci autonomi di promuovere un’attività peschereccia consorziale razionale sia dal lato della pesca, come riguardo l’allevamento stabile ed efficace di determinate specie di pesci. La Delegazione del CRLN può escludere da unità pesQhereceie quelle acque necessarie agli istituti di pescicoltura per il procacciamento di uova da pesce ai fini dello incremento della pesca ovvero che sono necessarie per l’incremento della industria turistica. Art. 4 Per ciascuna unità peschereccia viene istituito dalla Delegazione del CRLN un consorzio peschereccio. Socio del consorzio può essere ogni cittadino che ha stabile dimora sul territorio della Delegazione del CRLN ed è in possesso dei diritti politici e civili, minorenni pero soltanto col consenso dei genitori, rispettivamente del tutore. L’adesione al consorzio può essere negata alle persone fondatamente sospette che esercitando la pesca commetteranno abusi. I soci che hanno trasgredito alle disposizioni sulla pesca od alle prescrizioni consorziali per il funzionamento della pesca possono essere esclusi per un determinato periodo, in casi più gravi per sempre. Art. 5 La pesca nelle singole unità peschereccie viene data . in appalto dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste, per un determinato periodo e per uno stabilito affitto annuo al consorzio peschereccio che è stato costituito per la relativa unità peschereccia. Contemporaneamente prescrive le altre necessarie modalità d’appalto. \ Se alla prima asta della pesca in seguito a condizioni straordinarie Taffitto per Tanno 1946 non potrebbe essere fissato, il consorzio è obbligato di anticipare solamente una congrua parte dell’affitto, mentre Taffitto viene'fissato dopo la chiusura dello stesso anno, Art. 6 I consorzi pescherecci devono concernente la gestione peschereccia nelle relative unità peschereccie, date Ioto in appalto, specialmente: 1. provvedere per la sicurezza della pesca inanzi-tutto riguardo l’illecita pesca e lo sterminio dei pesci, 2. presentare ogni anno alla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste, il piano1 economico della pesca per la approvazione, 3. costruire i propri covi pescherecci, 4. depositare nelle acque le uova ed i pesciolini giusta gli ordini della Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste, 5. emettere i permessi di pesca (art. 9) ed i permessi di pesca giornalieri (art. 10), avendo riguardo allo stato dei pesci nelle singole acque ed all’approvato piano economico di pesca, 6. tenere una statistica peschereccia. I consorzi pescherecci stanno sótto il controllo della Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste, in quanto riguarda gestioni professionali della pesca e devono uniformarsi alle istruzioni della stessa. Art. 7 Le pesca nelle acque riservate (2. capoverso, art. 3) viene gestita dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste, in propria regia. Art. 8 Pescare jmssono soltanto coloro che hanno il certificato per la pesca ed il,permesso di pesca od il permesso di pesca giornaliero. Art. 9 / - I certificati per la pesca^elle acque date in appalto ai consorzi pescherecci vengono emessi dai Comitati esecutivi distlettuali di LN ai soci dei consorzi pescherecci quando si legittimano colla legittimazione sociale. È competente il Comitato del distretto, ove l’istante ha la sua fissa dimora. I certificati di pesca vengono emessi per l’anno calendario. I certificati di pesca possono essere negati a coloro che sono stati condannati per la trasgressione delle disposizioni sulla pesca e precisamente per la durata di. due anni, dall’esecuzione della pena. II permesso per la pesca viene annotato ai soci del, consorzio peschereccio sul certificato della pesca stesso. Art. 10 Per la pesca soltanto coll’amo, possono essere concessi i permessi di pesca giornalieri da 1 fino a 60 giorni ed anche a persone che non possiedono i certificati di pesca. Qusti permessi possono essere emessi dai consorzi pescherecci per la pesca in acque che tengono in appalto. Possono essere concessi pure a persone che non sono loro soci. Art. 11 I certificati di pesca ed i permessi per la pesca come pure i permessi per la pesca giornalieri nelle acque riservate (secondo cap. 3. articolo) vengono emessi dalla Delegazione, dipartimento per l’agricoltura e foreste, permessi giornalieri per la pesca in queste acque possono concedere gli istituti per la pescicoltura a ciò autorizzati. Art. 10 Nel permesso per la pesca come pure nel permesso di pesca giornaliero devono essere esattamente indicate le acque e le specie di pesci, per le quali il permesso viene concesso come pure gli atterezzi pescherecci che possono essere usati nella pesca. Art. 13 I certificati di pesca ed i permessi di pesca giornalieri vengono emessi su moduli prescritti dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e foreste, che fissa pure il prezzo ai moduli. Art. 14 Col permesso della Delegazione del CRLN, dipartimento per ragrlcoltura e foreste, i consorzi per la pesca possono pescare anche in propria regia per proprio . conto; per le persone ivi occupate vale la disposizione dell’art. 8. Art. 15 La Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e foreste, può. vietare nelle determinate acque qualsiasi pesca come pure può proibire la pesca di singole specie di pesci e l’uso di certi attrezzi pesche^ recci sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno ovvero in acque determinate, quando ciò si dimostri necessario per raccrescimento di pesci risp. delle singole varietà di pesci. Art. 16 Presso la Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e foreste, si istituisce un separato fondo per l’incremento della pescicoltura. In questo fondo affluiscono: a) Quella parte delle entrate dal proprio sfruttamento o dall’appalto della pesca designate dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e foreste; b) redditi dai certificati di pesca e dai permessi di pesca giornalieri (art. 13); c) pene pecuniarie ed il riscatto dal pesce sequestrato e attrezzi pescherecci a mente dejle disposizioni vigenti. La ( Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e foreste, prescrive il modo dell’amministrazione ed il uso dei redditi di questo fondo. Art. 17 / Presso la Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste, si istituisce la commissione peschereccia quale organo consultivo su tutte le questioni più rilevanti della pesca. Membro della commissione è pure un rappresentante dei consorzi pescherecci di cui l’art. 4. La- commissione viene nominata dalla Delegazione del CRLN che regola la composizione della commissione ed il modo della gestione. Art. 18 Chi trasgredisce contro if diritti di pesca altrui, pescando illecitamente, uccide ovvero si appropria pesci, danneggia e distrugge cose che formano oggetto di diritti pescherecci, sarà punito colla restrizione di libertà personale fino a 6 mesi. In caso di recidiva o chi usa a tale scopo materiale esplosivo, narcotizzante od altro ovvero mezzi che uccidono o narcotizzano i pesci, sarà punito colla restrizione di libertà personale fino a 2 anni. L’istruzione ed il giudizio di tali reati è di competenza del Tribunale popolare distrettuale. Art. 19 Per l’esecuzione del presente decreto saranno diramate le necessarie disposizioni dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e le foreste. Art. 20 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 20 agosto 1946. Il Capodipartimento per l’agricoltura e le foreste II Delegato Dr. Danilo Kuštrin m. p. France Perovšek m. p. 110. Ordinanza sull’abrogazione dell’ordinanza concernente il traffico interno La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed alTautorizzazione ' del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, essendo cessati i motivi e onde rendere liberi i traffici, promulga la seguente ordinanza. Art. 1 L’ordinanza della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per il commercio e l’apprpv-vigionamento, deU’8 die. 1945, N. -9939/1 sul traffico interno viene per intiero abrogata. Art. 2 Il traffico interno sul territorio della Delegazione del CRLN con merce di tutte le specie è di tutto libero, in quanto ciò non sia in contrarietà colle disposizioni di speciali decreti ed ordinanze. Il traffico col resto -del territorio dell’Amministrazione Militare delTAJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno è in ugual modo di tutto libero ed illimitato eccettuato il divieto contenuto in speciali ordinanze e disposizioni. deirAmministrazione Militare dell’AJ, del Comitato Regionale di LN per l’Istria, nonché del Comitato urbano di LN per Fiume. Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 agosto 1946. Il Delegato France Perovšek m. p. 111. Ordinanza sull’istituzione dell’Impresa regionale per il traffico colla carne »Promes« La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deirAmministrazione Militare dell’AJ, per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed alTautorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1 Ai fini di alleggerire la gestione dell’Istituto' regionale d’approvvigionamento »Prerad«, di sistemazione della regolare compera di bestiame, di distribuzione della carne e confezione di prodotti di carne, si istituisce l’Impresa regionale per il traffico colla carne »Promes« con sede a Postojna. Art. 2 Il compito dell’impresa è la comprita di bestie da macello, gli scambi con bestie da macello e la distribuzione di carne e prodotti di carne sul territorio1 della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Per il conseguimento di tali scopi, l’Impresa istituisce stazioni d’acquisto, magazzini e frigoriferi, lavoratori ed aziende per la confezione di carne nonché negozi all’ingrossp ed; . al minuto in tutti i luoghi dove se ne mostri il bisogno. Art. 3 L’impresa è una persona giuridica autonoma e funziona secondo le massime commerciali, regole destinate per il funzionamento d’imprese di diritto pubblico e sotto controllo e direzione operativa della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento. Art. 4 Il capitale base dell’impresa comporta lire 3,000.000 che viene totalmente versato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. L’utile netto devolve l’impresa diffalcando la percentuale distinata per il fondo ammortizzamento e fondo gestioni dell’azienda alla Delegazione del CRLN. Art. 5 L’Impresa viene gestita da una amministrazione generale, composta da un direttore, da un vicedirettore e segretario. L’amministrazione generale viene nominata dalla Delegazione del CRLN. Procuratori, dirigenti delle filiali, delle.stazioni d’acquisto, delle sezioni e delle principali agenzie commerciali sono nominati dall’ammini-strazione generale d’accordo col dipartimento per il commercio e l’approvvigionamento della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno-, Art. 6 Il regolamento per il funzionamento delTimpresa sarà diramato dal dipartimento per il commercio e l’ap-provvigionàmenio della Delegazione del CRLN. Art. 7 La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 agosto 1946. Il Capodipartimento per il commercio e l’approvvigionamento II Delegato France Ber;not m. p. France Perovšek m. p. 112. Decreto sull’istituzione dei Comitati agrari La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione deirAmministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. Art. 1 Presso ogni Comitato di LN locale (urbano), distrettuale e presso la Delegazione del CRLN, viene istituito il Comitato agricolo composto dal presidente, segretàrio e dai membri. Art. 2 Il presidente del Comitato agrario è quel membro del Comitato di Liberazione Nazionale che funge da relatore per l’incremento della economia -ovvero dell’agricoltura. Il segretario del Comitato agrario distrettuale e •della Delegazione del CRLN dev’essere un esperto agrario colla scuola agraria inferiore, media o superiore; viene designato -dal Comitato distrettuale risp. dalla Delegazione del( CRLN. Art. 3 Il numero dei membri del Comitato agrario locale ; (urbano) stabilirà il Comitato di LN locale (urbano) secondo le condizioni locali e la entità del lavoro, di accordo col Comitato' esecutivo distrettuale. Vengono eletti dalla popolazione del luogo (città) alla loro assemblea convocata dal Comitato di LN locale (urbano). Il Comitato viene eletto per l’epoca di un anno. Art. 4 Il numero dei membri del Comitato agrario distrettuale stabilisce il Comitato esecutivo distrettuale. Ven-' gono eletti dal loro seno- i delegati dei Comitati agrari locali del distretto e precisamente così che i delegati di più comitati agrari locali eleggono cumulativamente un membro.. Dettagliate disposizioni in proposito saranno diramate dal Comitato esecutivo distrettuale. Art. 5 I membri del Comitato agrario presso la Delegazione del CRLN sono ì delegati dei Comitati agrari distrettuali sul territorio della Delegazione del CRLN. * Art. 6 ^ II Comitato locale (urbano) di LN, il Comitato distrettuale di LN e la Delegazione del CRLN nominano a membri del Comitato agrario locale (urbano), distrettuale1 ovv. della Delegazione del CRLN anche i rappresentanti dei consorzi agrari e delle organizzazioni di massa (sindacati, UDA, UGA ed OF) del luogo (città), distretto, e nel territorio della Delegazione del CRLN. Art. 7 Il Comitato agrario distrettuale risp. della Delegazione del CRLN elegge secondo il bisogno, da suo seno, , il Comitato esecutivo. C Art. 8 Il Comitato agrario è organo del relativo Comitato di LN per rincremento dell’agricoltura nel luogo (città), distretto, risp. sul territorio della Delegazione del CRLN ed attua i relativi provvedimenti che sono giusta le disposizioni di competenza del Comitato di LN. Il Comitato agrario cura particolarmente una migliore e più perfètta lavorazione dei terreni ed in nesso con ciò la mobilitazione delle forze lavoratrici umane ed animali, sfruttamento di macchine agricole, semi e simili. Art. 9 Ai membri dei Comitati agrari vengono affidate le singole agende come per es.: cura per gli animali da tiro, per le forze lavoratrici umane, per la semina, per i semi e simili. Per la riuscita o meno di queste agende sono responsabili i membri personalmente. Art. 10 I Comitati agrari locali (urbani) sono per la loro opera responsabili aH’assemblea degli elettori, i Comitati agrari distrettuali e della Delegazione del CRLN poi al Comitato esecutivo distrettuale risp. alla Delegazione del CRLN. Simultaneamente il Comitato agrario locale x è responsabile al Comitato agrario locale distrettuale, il Comitato agrarioC distrettuale al Comitato agrario della Delegazione del CRLN. Art. 11 II Comitato agrario locale (urbano) può essere in ogni istante destituito su richiesta dell’assemblea degli- elettori, però sempre coH’adesione del Comitato esecutivo distrettuale. Il Comitato agrario distrettuale ed il Comitato agrario presso la Delegazione del CRLN può essere sciolto dalla Delegazione del CRLN. Art. 12 Dettagliate istruzioni sul funzionamento dei Comitati agrari saranno diramate dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’agricoltura e foreste. Art. 13 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. AjdoVšKina 20 agosto 1946. Il Capodipartimento per l’agricoltura e le foreste II Delegato Dr. Danilo Kuštrin m. p. France Perovšek m. p. 118. Ordinanza sulle ferie annuali pagate agli operai, impiegati e dipendenti L*a Delegazione dèi CRLN per il Litorale Sloveno' in base aH’approvazione deirAmministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1 Gli operai, gli impiegati ed i dipendenti, che sono occupati nella medesima impresa, ufficio, ente, organizzazione rispettivamente presso una stesso privato datore di lavoro ininterrottamente da almeno 11 mesi hanno diritto al pagamento delle ferie annuali. Durante il periodo delle ferie annuali l’operaio, l’impiegato ed il dipendente hanno diritto agli assegni ordinari (salario e stipendio). Art. 2 Le ferie annuali hanno la durata minima di 14 giorni per ogni anno. Tale durata può essere maggiore di 14 giorni senza oltrepassare i giorni 30, per gli operai, gli impiegati ed i dipendenti il cui apporto al lavoro, il cui genere, di lavoro o altre condizioni dello stesso richiedono un ripose più lungo. Un periodo maggiore di 14 giorni di ferie spetta particolarmente: a) ai lavoratori d’assalto o ad altri che col loro lavoro e col rendimento personale nel lavoro hanno influito sull’aumento dell’efficacia produttiva e sul miglioramento della qualità della produzione, a coloro che si sono distinti per la diligenza e la coscienza nel lavoro-. b) ai lavoratori adibiti a lavori intellettuali faticosi (scientifici, artistici, pubblicisti e simili), c) alle persone adibite ai lavori pesanti o che si svolgono in particolari condizioni tecniche come i minatori nelle cave, gli operai che attendono a lavori subacquei, con mezzi chimici, negli altiforni e simili, d) gli esperti, la cui attività richiede sforzi particolari, ■ v e) a coloro che si sono particolarmente esauriti e non hanno goduto delle ferie per aver partecipato alla lotta popolare di liberazione, alla attività illegale, per essere stati prigionieri nei campi di concentramento, al confino, in prigionia e simile. Art. 3 Il dirigente responsabile dell’impresa, dell’ufficio, dell’ente od organizzazione, rispettivamente il datore di lavoro privato determinano la durata ed il turno delle ferie annuali degli operai, degli impiegati e dei dipendenti in base alle proposte dei sindacati ed alle condizioni del lavoro. A‘1 Il riposo annuale non deve subire interruzioni e deve essere goduto nel corso del corrispondente anno di calendario. Non può essere spostato ad altro anno. Art. 4 * Non si devono detrare dalle ferie annuali i periodi in cui l’operaio, l’impiegato ed il dipendente sono stati assenti da lavoro per causa di malattia o di infortunio o per servizio militare ed i periodi di tempo in cui. l’impiegata o la dipendente è stata assente per parto. Art. 5 Il dipartimento per l’ispezione del lavoro presso la Delegazione del CItLN per il Litorale Sloveno può d’accordo colla Delegazione CRLN sospendere, nel caso di urgente necessità, in determinati rami economici od imprese il godimento delle ferie annuali. Art. 6 Si autorizza il dipartimento per l’ispezione del lavoro presso la Delegazione del CRLN ad emanare, d’intesa colla Delegazione del CRLN, istruzioni per l’applicazione di questa ordinanza. Art. 7 Questa ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 15 agosto 1946. Il Delegato France Perovšek m. p. 114. Ordinanza sulla modifica dell’ordinanza sull’elezione dei fiduciari degli operai (Bollettino Ufficiale N. 9/63 del 10 maggio 1946) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed alla autorizzazione del CRLN per il Litorale Slovèno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1 L’art. 13 dell’ordinanza sull’elezione dei fiduciari degli operai (Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno N. 9/63 del 10 maggio ■ 1946) si modifica: come segue: La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per l’ispezione del lavoro, emana dettagliate direttive per l’esecuzione di quest’ordinanza. Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 agosto 1946.. 115. Decreto sulla modifica del decreto sui fiduciari degli operai (Bollettino Ufficiale N. 8/60 del 20. IV. 1946) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il, seguente decreto. Art. 1 L’art. 8 del decreto sui fiduciari degli operai (Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN Ni 8/60 del 20. IV. 1946) si modifica come segue: Nelle imprese, uffici, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono occupati più di 100 operai, i fiduciari degli operai devono avere un regolamento' per l’esplicazione del loro lavoro. I fiduciari degli operai devono, in base alla disposizione prescritta dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l’ispezione del lavoro* inviare relazioni per iscritto sul proprio lavoro. Art. 2. II presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. AjdoVscina 10 agosto 1946. Il Delegato France Perovsek m. p. 116. Ordinanza sulla modifica dell’ordinanza sulla riscossione delle tasse per l’Istria, Fiume ed il Litorale Sloveno N. 779 del 10. XII. 1945 La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1 Alla posta tariffaria 19 dell’ordinanza sulla riscossione di tasse N. 779 del 10 die. 1945 viene aggiunto quanto segue: Per le licenze, che sono state emesse in base al decreto sulla revisione delle licenze industriali (Bollettino Ufficiale N. 3 del 5 die. 1945) si versa la metà delle, tasse di cui la posta tariffaria 18 e 19. * Art. 2 La presente ordinanza ha forza retroattiva dal 1. gennaio 1946. Ajdovlscina 1. agosto 1946. li Capodipartimento per le finanze II Delegato Danilo Herkov m. p. France Perovsek m. p. ( 117. Decreto sulla modifica del decreto sugli alloggi e locali d’affari e sulla provvisoria regolazione degli affitti (Bollettino Ufficiale N. 6/42 del 1946) La Delegazione del CRLN perdi Litorale Sloveno in base alla approvazione deirAmministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il -Litorale Sloveno, emana il seguènte decreto. Art. 1 L’art. 10 capoverso 2, si modifica come segue: Le pene pecuniarie affluiscono al Fondo per ricostruzione presso la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 2 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovscina 10 agosto 1046. Il Delegato France Perovsek m. p. 118. Decreto sulla modifica del decreto sulla revisione delle licenze industriali (Bollettino Ufficiale No. 3/26 del 1945) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno con approvazione del l’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno nonché in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga il seguente d e c r e t o. Art. 1 L’art 15, capoverso 1 si modifica: La gestione dell’industria senza la regolare licenza industriale rifep. autorizzazione viene punita quale contravvenzione colla pena pecuniaria sino a 10.000 Lire a favore del Fondo per la ricostruzione prèsso* la Delegazione del CRLN. Art. 2 Il presente decreto entra in vigore col giorno-delia sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. AjdoVscina 10 agosto 1946. il Delegato France Perovsek m. p. 119. Decreto sulla modifica del decreto concernente l’istituzione dell’Ufficio per il collocamento (Bollettino Ufficiale No. 2/16 del 1945) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno con approvazione deirAmministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno nonché in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga il seguente decreto. Art. 1 L’art. 11, capoverso 5 si modifica: Le multe vanno a favore del Fondo per la ricostruzione presso la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. 2 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. AjdovSčina 10 agosto 1946. Il Delegato France Perovsek m. p. 120. Decreto (_ sulla modifica del decreto sulla repressione di sabotaggio e di speculazione (Bollettino Ufficiale No. 1/8 del 1945) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno con approvazione deirAmministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, (stria, Fiume e Litorale Sloveno nonché in base all’autorizzazione dell CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga il seguente decreto. Art. 1 (4) L’art. 4, penultimo capoverso e l’art. 7 si modificano come segue: La multa e la merce sequestrata vengono dati a disposizione del! Fondo per la ricostruzione presso la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Art. -2 (7) La merce sequestrata viene consegnata in custodia al più vicino Comitato locale di LN, che trattandosi di merce deperibile, bestiame e volatili, deve venderla, notificando il Fondo per la ricostruzione presso* la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, che continua a disporre colla merce o col ricavato della merce venduta. La multa viene consegnata al Fondo per la ricostruzione. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Ajdovščina IO agosto 1946. Il Delegato France Perovsek m. p. * 121. Ordinanza sull’apertura della quinta classe presso il ginnasio di Tolmino e di Idria La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1 Nell’anno scolastico 1940—47 presso il ginnasio di Tolmino e di Idria sarà aperta la quinta classe alla condizione che si presenti un numero sufficiente di studenti (studentesse), cioè almeno lo per Istituto. Art. 2 La* presente ordinanza entra in vigore col 1. settembre 1946. Ajdovščina 15 agosto 1946. Il Capodipartimento per l’istruzione II Delegato Drago Mehora m. p. France Perovsek m. p.