GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO No. 26 — 15 Settembre 1946 Indice.........pag. 49 Pubblicala dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Comandante Supremo Allealo delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 0 o v e r n o JMi libare Allealo 13 CORPO Ordine Generale N. 61 E MODIFICA ALL’ORDINE GENERALE No. 61 — AUMENTO DEL PREZZO DELL'ORZO VESTITO ATTESO che, con l'Ordine Generale No. 61, vennero emanate delle disposizioni per fissare il prezzo base dei generi di prima necessità destinati alla, popolazione di quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalie Forze Alleale; e, ATTESO che si ritiene equo e necessario aumentare il prezzo dell'orzo vestito ir quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A.. G. D.. Ufficiale " Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Nuovo prezzo base per l’orzo L'Articolo X dell Ordine Generale No. 61 viene revocato e sostituito dalla seguente disposizione: ' Il prezzo base del frumento è fissato a L. 2250.— al quinta'e. Il prezzo base della, segala è fissato a L. 2250.— al quintale. Il prezzo base dell'orzo vestito è fissato a L. 2775.— al quintale. Il prezzo base dell'orzo mondo è fis.ato a L 2375.— al quintale. I seguenti premi verranno corrisposti per il conferimento anticipato ai «Granai del popolo»: a) per i quantitativi conferiti entro il 10 giugno, L. 600.— al quintale; b) per i quantitativi conferiti entro il 20 giugno, L. 500.— al quintale; c) per i quantitativi conferiti entro il 30 giugno, L. 400.— al quintale; n) per i quantitativi conferiti entro il 10 luglio, L. 300.— al quintale. II prezzo del granoturco sarà fissato dal Governo Militare Alleato in un successivo avviso pubblico. ARTICOLO II Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste. 13 agosto 1946. Ordine Generale N. 62 B MODIFICA ALL’ORDINE GENERALE No. 62 Atteso che si considera necessario apportare qualche modifica all'Ordine Generai No. 62 del 3 luglio 1946: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I Riesame di decisioni I Commissari di Zone sono autorizzati a disporre il riesame di decisioni prese dall'Ufficio Alloggi, oppure, in 2.o grado, dal Comitato per gli Alloggi, quando, alla data, in cui fu presa la decisione non si sia potuto disporre di mezzi probatori, che, in quella vece, sono successivamente emersi. Gli stessi Commissari sono, inoltre, autorizzati ad emanare le norme di procedura lall uopo necessarie, ARTICOLO II Riforma della decisione in conseguenza di necessità militari I Commissari di Zona sono autorizzati ad emendare, sospendere o modificare le decisioni dell'Ufficio ¡per gli, Alloggi e del Comitato per gli Alloggi, qualora tale emendamento, sospensione o modifica siano da considerarsi essenziali nell'interesse delle necessità militari. ARTICOLO III Emisssione di ordini E abrogata la prima parte dell'Articolo VI dell Ordine Generale No. 62 e sostituita da quanto segue: «1. Le decisioni degli Uffici per gli Alloggi e dei Comitati per gli Alloggi saranno poste in effetto dal Commissario di Zona o ¿a un ufficiale da lui designato, oppure dal Presidente dell'Ufficio o del Comitato per gli Alloggi e, a ¡questo scopo, lo stesso Commissario di Zona, l'ufficiale da lui designato, oppure il Presidente dell'Uf-ficio o del Comitato per gli Alloggi sono autorizzati ad emanare, ciascuno entro i limiti della propria competenza territoriale, ordini scritti da loro firmati», ARTICOLO IV Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigere alla data in cui sarà da me firmalo. Trieste. 23 agosto 1946. Ordine N. 46 B MODIFICA ALL’ORDINE No. 46. — RIORDINAMENTO DEI «CONSORZI AGRARI» Atteso che si considera opportuno e necessario modificare l'Ordinè No. 46 che prevede il riordinamento dei «Consorzi Agrari» in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dal Governo Militare Alleato (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BO\VMAN, Colonnello J.A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. a i s p o n g o : ARTICOLO 1 L'Articolo II dell Ordine No. 46 è abrogato e sostituito da quanto segue: «Comitato di coordinamento dei Consorzi agrari nella Zona A» SEZIONE 1. — Comitato di coordinamento. Entro l'Ufficio territoriale dei Consorzi agrari viene costituito un Comitato di coordinamento degli stessi Consoizi. Detto Comitato sarà composto: a) dal Presidente e dal Vicepresidente del Comitato Direttivo di ciascun Consorzio agrario di Zona del Territorio; b) da un rappresentante nominato dall’Ispettore territoriale dell'agricoltura, con il consenso scritto del Governo Militare Alleato; c) da un rappresentante nominato dalla sede principale della Banca d'Italia entro il Territorio, con il consenso del Governo Militare Alleato, SEZIONE 2 : Dorata dell’incarico. I componenti il Comitato di Coordinamento conserveranno l'incarico per un periodo di sei mesi dalla data della nomina e potranno venir revocati soltanto con ordine scritto del Governo Militare Alleato. I loro successori saranno nominati e potranno essere rimossi allo slesso modo e rimarranno in carica per un uguale periodo di tempo. SEZIONE 3 : Attribuzioni' del Comitato. II Comitato di Coordinamento avrà le seguenti attribuzioni: a) cooperare a vicenda con i vari Consorzi Agrari del Territorio allo sviluppo delle rispettive organizzazioni. b) stimolare lo spirito di cooperazione fra gli agricoltori, allo scopo di accrescere la produzione, di stabilizzare i prezzi e prevenire concorrenze dannose agli interessi degli agricoltori stessi; c) assistere il Governo Militare Alleato nell'applicazione delle direttive emanate dallo stesso in materia agricolo-commerciale che si riferiscano alle attribuzioni del Comitato suddetto; d) consigliare il Governo Militare Alleato, su tutte le (questioni agricolo-commer- ciali ad eliso sottoposte. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Comitato di Coordinamento sarà costantemente sottoposto alla vigilanza del Governo Militare Alleato, ai cui ordini e direttive esso dovrà sempre uniformarsi. SEZIONE 4 : Partecipazione di taluni funzionari. Il funzionario più elevato in grado dell'Ufficio Territoriale, istituito in base al disposto dell'Articolo precedente e il direttore di ciascun Consorzio agrario di Zona del Territorio assisteranno a tutte le adunanze del Comitato di Coordinamento; avranno facoltà di partecipare a tutte le discussione che si svolgeranno in tali adunanze, ma non spetterà loro il diritto di voto. ARTICOLO li Il comma C) dell'Articolo III dell'Ordine No. 46 è abrogato e sostituito da quanto segue; SEZIONE 1 ; Adunanze. 11 Comitato direttivo di ciascuno dei Consorzi di Zona convocherà, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, un'assemblea generale dei membri di detto Consorzio. 1 ale assemblea sarà convocata mediante avviso analogo a quello previsto per l'assemblea generale, di cui ai corame A di quest'Articolo. Ulte: riori assemblee generali saranno convocate quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi. SEZIONE 2 ; Numero legale. Per la validità delle assemblee generali convocate dal prime Comitato direttivo eletto o nominato a sentii delle disposizioni contenute nel presente Ordine, sarà richiesto 1 intervento di almeno sessanta per cento (60%) dei membri del »Consorzio; qualora, però, tale numero non ,sia presente, l'assemblea potrà essere tenuta in II.a convocazione, un'ora più tardi e le deliberazioni prese nella stessa saranno valide con qualunque numero d'intervenuti. ARTICOLO III Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 28 agosto 1946. Ordine N. 104 B MODIFICA ALL’ORDINE No. 104 AUMENTO DEGLI ASSEGNI INTEGRATIVI DELL’INDENNITÀ’ TEMPORANEA DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI . E MISURA DEL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE PER L’ASSICURAZIONE STESSA Atteso che, con l'Ordine 104 dell'8 aprile 1946, si è provveduto alla concessione di un assegno integrativo a favore di coloro i quali hanno diritto all'indennità per tubercolosi ed è stato stabilito un contributo supplementare per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e che si ritiene equo e necessario provvedere per un aumento del su indicato assegno integrativo, nonché di modificare la misura del relativo contributo supplementare in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I Aumento degli assegni integrativi a) Con effetto dal l.o luglio 1946, l’assegno integrativo disposto dall Ordine No. 104 (Articolo I, Sezione 1, lettera a) è aumentato da Lire 30.— giornaliere a Lire 50,— giornaliere. b) Con effetto dal l.o luglio 1946, l'ulteriore assegno integrativo per ciascun figlio a carico, disposto dall'Ordine ¡No. 104 (Articolo I, Sezione 1, lettera b), è aumentato da Lire 5.— giornaliere a Lire 8.— giornaliere. c) Con effetto dal l.o luglio 1946, l’assegno per gli assicurati non aventi familiari a carico, disposte dall'Ordine No. 104 (Articolo I, Sezione 1, lettera c), è aumentato da Lire 10.— giornaliere a Lire 15.— giornaliere. .ARTICOLO II Contributi 11 contributo stabilito dall'Articolo III dell’Ordine No. 104 a copertura degli assegni integrativi (compresi gli aumenti disposti dal presente Ordine) e del maggior costo delle prestazioni sanitarie, è ridotto dal 4% delle retribuzioni lorde dei lavoratori al 3% delle stesse retribuzioni lorde, da pagarsi come disposto nell'Ordine No. 104. , Articolo ih L’Ordine No. 104 rimane in vigore L'Ordine No. 104, come modificato dal presente Ordine, rimane nel suo pieno- vigore. Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine avrà effetto a decorrere dal l.o luglio 1946. Trieste, 20 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN , Colonnello .T.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 105 C RIDUZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI DATORI DI LAVORO — MODIFICA ALL’ORDINE No. 103 ATTESO che, con l'Ordine No. 105, del 5 aprile 1946: si era ritenuto equo e necessario costituire un apposito Fondo a beneficio dei lavoratori occupati durante meno di quaranta ore settimanali (Cassa per rintegrazione"dei guadagni degli operai dell'industria) ; e che, ora, si ritiene equo e necessario di modificare l’Ordine No. 105, riducendo la misura del contributo al suddetto Fondo, e ciò con riguardo a quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate: Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J.A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I , Riduzione della misura del contributo SEZIONE 1: Il contributo, di cui all'Articolo III, Sezione 1, dell'Ordine No. 105 del 5 aprile 1946, viene ridotto, per la quota dovuta dai datori di lavoro, al 314% delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai, mentre un'eguale quota sarà corrisposta dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 2: » L’Ordine No. 105 rimane in vigore L’Ordine No. 105, come modificato dall’Ordine No. 105 B, rimane nel suo pieno vigore con le modifiche di cui al presente Ordine. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine avrà effelio con decorrenza dal primo periodo di paga successivo a! 27 giugno 1946. Trieste, 20 agosto 1946. ALFRED C; BOWMAN Colonnello J.A.G.L. Officiale Superiore per gli Affari Givi! GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 106 D LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 1946 — SUPPLEMENTO ALL’ORDINE No. 106 ATTESO che l'Articolo I nell'Ordine No. 106 del 6 aprile 1946 dispone: «Con effetto dall' 11 aprile 1946 è consentito il licenziamento di opérai e oi impiegati dipendenti da imprese industriali del Territorio, soggette al contratto collettivo di lavoro del 13 giugno 1941 e all'attuale divieto dei licenziamenti, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Ordine»; e che la Sezione I dell'Articolo II di tale Ordine disciplina il licenziamento di operai in una determinata percentuale ed entro determinati periodi; che è ritenuto opportuno e necessario estendere la limitazione dei licenziamenti per il periodo dal I settembre a tutto il 31 ottobre 1946; e che consta al Governo Militare Alleato come talune aziende industriali non hanno fatto piena e tempestiva--applicazione delle disposizioni contenute negli Ordini No. 106 e No. 106 C, conservando così alle proprie dipendenze operai ed impiegati, che in seguito possono essersi rivelati in eccedenza al reale bisogno di forze lavorative: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO’ I Limiti ai licenziamenti per il periodo dal l.o Settembre a tutto il 31 ottobre 1946 SEZIONE 1; Durante il periodo dal I settembre a tutto il 31 ottobre 1946, i datori di lavoro avranno facoltà di licenziare operai ed impiegati in conformità agli Ordini No. 106 e No. 106 C, in numero tale da-non superare ¡1 21% del numero complessivo d'impiegati ed operai occupati alla data del .31 dicembre 1945, senza riguardo ai limiti di tempo stabilito per tali licenziamenti alla Sezione I dell'Articolo II dell'Ordine No. 106 e all'Articolo I dell’Ordine No. 106 C. SEZIONE 2: Le disposizioni contenute negli Ordini No. 106 e No. 106 C e più sopra richiamate che fossero in opposizione con quanto stabilito in quest'Ordine, sono abrogate. ARTICOLO II Gli Ordini No. 103, No. 108-B e No. 106-C rimangono in vigore Tutte le altre disposizioni contenute negli Ordini No. 106, No. 106-B e No. 106-C rimarranno in pieno vigore. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 28 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.À.G.D. Ufficiale Superiore per gli Altari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 156 B MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO IV DELL’ORDINE No. 156 CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DEI MUNICIPI DISTRUTTI A SEGUITO DI EVENTI BELLICI, TUMULTI POPOLARI 0 DI INCENDI, INONDAZIONI, TERREMOTI E ALTRE PUBBLICHE CALAMITA’ Atteso che si ritiene opportuno e necessario di modificare l'Art. IV dell'Ordine No. 156 onde meglio disciplinare la procedura dell’opposizione e gli effetti della man, cata opposizione, Io, ALFRED C. BCWMAN, Colonnello J. A. G, D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : L’Art. IV dell'Ordine No. 156 viene revocato e sostituito da quanto segue: Ricostituzione di atti e documenti La ricostituzione di atti e documenti sarà effettuata su deliberazione formale della Commissione. L’avviso della proposta ricostituzione sarà affisso all albo comunale per il 'periodo di venti giorni durante il quale il pubblico ministero e le persone interessate potranno fare opposizione a tale ricostituzione presso il tribunale competente. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stata fatta opposizione, gli atti e documenti ricostituiti in base alla deliberazione sopra citata terranno luogo, a tutti gli effetti, degli originali distrutti, salvo ad essere impugnati successivamente ove si riscontrino difformità fra quelli e le copie autentiche dei documenti originali. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione. Trieste, 20 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore, per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 161 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ’ ’COMMERCIALI E ALL’AU-MENTO DI CAPITALE — MODIFICA ALL’ORDINE No. 7 Atteso che, con l'Articolo 1, lettera a) dell'Ordine No. 7 del 26 agosto 1945, si dispone che «i Presidenti di ciascuna Zona entro il Territorio occupato potranno autorizzare la costituzione di società commerciali che abbiano un capitale non inferiore ad un milione di lire ed‘ -autorizzare altresì qualsiasi società commerciale ad aumentare il proprio capitale oltre un milione di lire, come previsto e delimitato dal Decreto Legge No. 322 del 7 aprile 1942, modificato dalla Legge No. 884 dell' 11 luglio 1942»;., e si ritiene opportuno e necessario ci modificare l'Ordine su menzionato,- aumentando il limite di capitale in es-so fissato: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Modifica all’Ordine No. 7 a) L'Articolo 1, lettera a) dell'Ordine No. 7 del 26 agosto 1945, viene modificato, come segue: «Il presidente di ciascuna Zona in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate potrà autorizzare la costituzione di società commerciali che abbiano; un capitale non inferiore ai cento milioni di lire e potrà altresì autorizzare, qualsiasi società commerciale ad aumentare il proprio capitale e ad emettere le rispettive obbligazioni, anche nel caso in cui l'aumento e remissione deliberati non siano da effettuarsi in una sola volta, ma bensì in più riprese dopo l'entrata in vigore del presente Ordine, purché l'aumento complessivo raggiunga o superi i cento milioni di lire. L’autorizzazione, di cui sopra sarà necessaria in tutti quei casi, in cui gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni siano stati deliberati da società, le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa. Niente di quanto sopra disposto potrà interpretarsi quale una modifica od un qualsiasi riferimento al R. D. L. 17 luglio 1937, Nio. 1400, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito». b) In ogni altro riguardo, l'Ordine No, 7 conserva il suo pieno vigore. ‘ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla o’ata in cui sarà da me firmato. Trieste, 20’ giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN ., - Colonnello ,T. A. G-. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 179 AUMENTI DEI DIRITTI E DELLE INDENNITÀ’ DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEI LORO COMMESSI AUTORIZZATI Atteso che si ritiene opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia che è amministrala dalle Forze Alleate, in appresso chiamata «il Territorio», migliorare le condizioni economiche degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumento dei diritti SEZIONE 1: Tutti i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari in base alle disposizioni in vigore #118 settembre 1943 sono aumentali del 150% dal l.o maggio 1945’ al 15 aprile 1946 e di un ulteriore 60% a decorrere dal 16 aprile 1946. SEZIONE 2: Con decorrenza 16 aprile 1946 ,i diritti d'accesso in Lire 3 e l'indennità di trasferta in Lire 0.60, relativa alle notificazioni di atti a pagamento in materia civile eseguite dai commessi autorizzati, sono aumentati d!el 150% . Gli otto quindicesimi di detto aumento dovranno essere corrisposti ai commessi stessi, a titolo di rimborso spese, da parte degln ufficiali giudiziari. ARTICOLO li Alimento della retribuzione minima garantita dallo Stato SEZIONE 1: La retribuzione minioa annuale garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, in base alla legge 25 giugno 1940, No. 828 è stabilita, a decorrere dal 7 maggio 1946, secondo la tabella .seguente: Ufficiali giudiziari della Anni di servizio Pretura e Tribunale Corte d’Appello (minimo garantito) 1-4 anni incl 28522 29512 5 - 8 anni incl 29512 31294 9-12 anni incl 31294 33274 13 - 16 anni incl. 33274 35056 17-20 anni incl 35056 36640 21 anni e più 36640 , 38818 SEZIONE 2: Si tiene conto, in ogni caso, per i detti aumenti anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima dell'emanazione della legge 24 marzo 1921 No. 298, SEZIONE 3: Agli effetti del conteggio del minimo garantito come previsto alla sezione 1 del-l'art. II di quesrt'Crdine non si tiene conto; (1) dell'indenmtà di trasferta; (2) dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta; (3) dei diritti d'accesso; (4) delle spase per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun di essi; (5) della tassa erariale del 10% di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1932, No. 1675; (6) e del 15% per le rimanenti spese. Concessione dell’indennità di carovita SEZIONE 1: Sono concesse agli ufficiali giudiziari, entro il Territorio, l'indennità mensile di carovita e le relative quote complementari secondo le disposizioni in vigore nel Territorio stesso, con decorrenza 1 ottobre 1945. SEZIONE 2 : La stessa indennità di carovita, con pari decorrenza, ma ridotta del 10% e senza le quote complementari, è dovuta ai commessi autorizzati e fa carico agli ufficiali giudiziari. SEZIONE 3: Agli ufficiali giudiziari fa anche carico la retribuzione mensile dei commessi, che in nessun caso può essere inferiore a L. 850. ARTICOLO IV Pagamento dell’indennità di carovita Il pagamento dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari di cui all'art. precedente sarà effettuato con mandato rilasciato agli ufficiali giudiziari dal capo deli-ufficio, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari. ARTICOLO V Versamento allo Stato del supero dei proventi SEZIONE V. Con decorrenza 7 maggio 1946, quando Tarn,montare dei proventi, al netto delle indennità, dei diritti delle spese e della tas-sa erariale del 10%, superi la somma di L. 60.000.— annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50% della parte dei proventi eccedenti la detta somma ma non superante L. 90.000.— ed il 70% della parte eccedente le L, 90.000.— SEZIONE 2: Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari, sul'a parte dei proventi del mese precedente, devono versare all'Ufficio del Registro il 50% delle somme che eccedono le L. 5000.— ma non superino le L. 7500.— ed il 70% delle somme che eccedono le L. 7500.— ARTICOLO VI Aumento della misura della detrazione della spesa per i commessi Con decorrenza I maggio 1945 la detrazione della spesa per i commessi, fissata nella misura del 30% dall'articolo 5 della legge 25 giugno 1940, No. 828, è elevata al 40% dell'ammontare complessivo dei 'proventi ed il limite massimo della detrazione medesima stabilita per ciascun commesso è elevata a L. 12.000.— Percentuali sui erediti ricuperati dall'Erario Con decorrenza I maggio 1945 le percentuali spèttanti agli ufficiali giudiziari sui crediti ricuperati dallo Stato in base ai campioni sono aumentate del 75% ed è soppressa la relativa tassa del 10% dovuta all'erario. ARTICOLO Vili Miglioramenti economici valevoli dal 1» maggio al 30 settembre 1945 SEZIONE 1: Per il periodo I maggio - 30 settembre 1945 sono estesi agli ufficiali giudiziari entro il Territorio i seguenti benefici: a) aumento in ragione del 50%, della quota minima garantita dallo Stato in base alla legge 25 giugno 1940, No. 828; b) l'aggiunta di famiglia spettante alla data del I maggio 1945 agli ufficiali giudiziari è raddoppiata; c) corresponsione di L. 66,66 giornaliere per razione viveri; d) integrazione temporanea speciale, come prevista nell'articolo Vili dell Ordine Generale No. 33 del 19 dicembre 1945. SEZIONE 2: Per il periodo di cui alla sezione precedente sono estesi ai commessi autorizzati che prestino servizio attivo nel Territorio i seguenti benefici: a) aumento del 50% della retribuzione mensile loro dovuta dagli ufficiali giudiziari alla data del 31 gennaio 1945, da pagarsi dagli ufficiali giudiziari stessi; b) corresponsione di L. 66,66 giornaliere per razione viveri da pagarsi dagli ufficiali giudiziari; c) integrazione temporanea speciale come prevista nell' articolo Vili dell Ordine Generale No. 33 del 19 dicembre 1945. SEZIONE 3: Agli effetti della corresponsione degli assegni per razione viveri, i mesi vanno considerali di 30 giorni. ARTICOLO IX Rimborsi agli ufficiali giudiziari Agli ufficiali giudiziari verranno rimborsate dall'Erario le spese sostenute in conformità all'art. Ili, Sezione 2 ed art. Vili, Sezione 2. ARTICOLO X Nomina di nuovi commessi Il numero del commessi autorizzati non potrà superare por effetto di nuove nomine quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e la corte. U nuove nomine devono essere approvale dal Governo Militare Alleato. Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà' in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 21 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.Gr.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CORPO ' Ordine N. 184 MUTUI DA CONCEDERSI ALLE AZIENDE INDUSTRIALI Atteso che si ritiene opportuna e necessaria la concessione di mutui a particolari condizioni e colle dovute garanzie da parte dello Stato a favore delle aziende industriali che siano in grado di poter contribuire alla ripresa economica in quella parte della Venezia Giulia che è ammiri: trota dalle Forze Alleate (e, qui di .seguito, designata quale «Territorio)»: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello. J.A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO 1 Concessione di mutui SEZIONE 1: Alle aziende industriali che possano considerarsi d’essenziale utilità per scopi militari e/o ai fini civili, potranno venir concessi dei mutui ad un saggio d'interesse del 3% e per la durata massima di anni cinque (esclusi gli eventuali mutui già concessi, a condizioni differenti, anteriormente all’entrata in vigere del presente Ordine), e con le garanzie prescritte all'Articolo XI. Tali mutui saranno da rimborsarsi a rate, contrattualmente fissate, come previsto alTArtico’o VI. SEZIONE 2 : Il Governo Militare Alleato avrà la facoltà di ridurre il saggio d’interesse sopra indicato e di frisare, in casi speciali, particolari modalità per il rimborso rateale del mutuo.. Domande di concessione del mutuo Il Governo Militare Alleato è la sola autorità a cui spetta decidere sulla concessione di mutui. Ad esso vanno inoltrate le domande, corredate da un elenco di tutti i beni che si offrono in garanzia, A richiesta del G. M. A. si dovranno produrre le copie autenticate da notaio dei titoli comprovanti l'effettiva proprietà di tali beni, le polizze d'assicurazione contro l'incendio o li rischi di mare e, in genere, la copie di tutti quei documenti che fossero richiesti. ARTICOLO III Esame delle domande SEZIONE 1: In ciascuna zona sarà costituita una Commissione composta dall’Intendente di Finanza, che la presiederà, dal direttore della rispettiva sede della Banca d'Italia e dall'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Erariale. SEZIONE 2: Un impiegato della rispettiva sede della Banca d'Italia, nominato dal competente direttore, fungerà da segretario della Commissione. SEZIONE 3: Con riguardo ad ogni singola domanda inoltrata in conformità a quanto pre visto al presente Articolo II, la Commissione avrà ji seguenti compiti: a) fissare il valore della proprietà immobiliare, nonché quello' delle navi, dei veicoli e degli altri beni eventualmente offerti in garanzia; b) rilevare se la proprietà, immobiliare o mobiliare, sia gravata da ipoteca o da p egno ; c) verificare l'esistenza dei brevetti industriali offerti in garanzia ed accertarne il valore; d) stabilire .se sia necessaria una garanzia sussidiaria, come previsto alla Sezione 2 deH'Articolo XI, e fissarne l’entità; e) intraprendere tutti i passi che si riterranno necessari per un esauriente esame sulla precorsa attività dell'azienda richiedente il ¡mutuo. SEZIONE 4: Nel caso in cui sii rendesse necessaria la coopcrazione di esperti o di periti allo scopo di determinare il valore dei beni offerti in garanzia, la Commissione può disporre la verifica degli stessi ¡da parte di tali esperti o periti. La commissione stessa fisserà la retribuzione per queste prestazioni, in conformità alle tariffe professionali in vigore, su ctii va -applicata la riduzione del 25%. SEZIONE 5: A tale riguardo, l'azienda richiedente il mutuo, depositerà presso la Sezione Provinciale di Tesoreria l'importo che la Commissione avrà ritenuto sufficente a co prire tali spese. SEZIONE 6: Il Governo Militare Alleato potrà concedere ai componenti e al segretario della Commissione un'indennità adeguata all'eventuale lavoro straordinario che fossero chiamati a prestare per l'espletamento delle indagini previste nel presente Articolo, ARTICOLO IV Pareri della Commisssione SEZIONE 1: Dopo espletate le necessarie indagini, la Commissione sottoporrà al Governo Militare Alleato il proprio parere relativo: a) all'ammontare del mutuo; b) alla somma da corrispondersi in contanti, immediatamente; c) al saggio dell'interesse; d) al periodo durante il quale sarà da applicarsi il saggio speciale dei 3% previsto all’Articolo I; e) alia durata complessiva del mutuo; f) all'ammontare delle rate. SEZIONE 2 : Unitamente al proprio parere, la Commissione trasmetterà al G, M, A. una dichiarazione scritta dell'Agenzia richiedente, in cui questa confermi d'essere disposta a contrarre il mutuo alle condizioni proposte dalla Commissione stessa. ARTICOLO V Compilazione del contratto ed esenzione delle tasse SEZIONE 1: Le modalità di ciascun contratto di mutuo saranno determinate dalla Commissione ed i contratti a rogito notarile saranno stipulati dall'Intendente di Finanza per conto del G. M. A. SEZIONE 2: Gli atti ed i contratti di concessione del finanziamento, come pure quelli relativi al consolidamento, aH'estinzione e alla revoca dello stesso, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa. SEZIONE 3: A Le rispettive pratiche sono altresì esenti da tasse di registro ed ipotecarie e così pure sono esenti da qualsiasi tassa gli altri provvedimenti relativi alla trascrizione in genere, compresa la trascrizione nel registro navale e nel registro automobilistico. SEZIONE 4: Sugli onorari spettanti ai notai per la compilazione dei contratti in conformità al presente Ordine sarà applicata una riduzione del novanta per cento. Requisiti del Contratto Il contratto dovrà chiaramente indicare: a) la sonmma concessa a mutuo; b) gli scopi per i quali il mutuo è stato concesso, assieme all'indicazione della somma preventivata nei riguardi d'ogni singolo di tali scopi; c) la garanzia principale e, se necessario, anche l’accessoria, come previsto alla Sezione 2 dell'Articolo XI; d) le, antecipazioni che l'azienda richiedente avesse già ottenuto dal G. M, A. sul mutuo che forma l'oggetto del contratto; e) il saggio d'interesse; f) la scadenza del mutuo; g) la rata annuale normale d’ammortamento, comprendente capitale e interessi; h) ogni altra clausola di carattere generale o speciale, come pure la dichiarazione o reiezione di domicilio da parte dell'azienda mutuataria, nel luogo in cui essa esiste, qualora si tratti di un'associazione o società; tale dichiarazione od elezione di domicilio conserverà la sua efficacia malgrado qualsiasi mutamento nei rapporti sociali nonché, malgrado qualsiasi assorbimento, liquidazione o cessione a favore di terzi della società o della ditta; i) un impegno da parte dell azienda mutuataria di non disporre o comunque usare dei beni costituiti a garanzia del mutuo, senza il consenso del Governo Mili- • tare Alleato. ARTICOLO VII Versamento all’azienda mutuataria dell’importo mutuato SEZIONE 1: Una copia del contratto autenticata da notaio sarà conservata dall'Intendente di Finanza, una seconda copia autenticata sarà inoltrata al Governo Militare Alleato, mentre una terza copia autenticata sarà rilasciata all’azienda mutuataria. SEZIONE 2: Verso esibizione dell'originale del contratto debitamente registrato e con la prova della sua iscrizione nel libro tavolare, nel registro navale, in quello automobilistico o in quello dei brevetti industriali, a seconda della natura della garanzia prestata, nonché delle relative polizze d'assicurazione, che dovranno essere state girate al nome del Governo Militare Alleato, l'Intendente di. Finanza disporrà il versamento della somma spettante all'azienda mutuataria. SEZIONE 3; Le ricevute relative al versamento di cui alla Sezione 2 dell'Articolo VII, verranno emesse in esenzione di qualsiasi tassa e, ¡in 4 copie, numerate quale primo, secondo, terzo e quarto originale; esse dovranno essere autenticate da notaio e registrate. Il primo originale sarà conservato dall'Ufficio del Registro, il secondo dalla Sezione Provinciale di Tesoreria presso la Banca d'Italia, il terzo dovrà essere trasmesso al Governo Militare Alleato ed il quarto alllntèndente di Finanza. In relazione ai versamenti previsti alla Sezione 3 di questo Articolo, l'Intendente [di Finanza aprirà un conto intestato a -—• «‘Mutui per la ricostruzione e lo sviluppo delle aziende industriali nella Zona «A» della Venezia Giulia» —. e i fondi all0 uopo necessari gli verranno messi a disposizione dal Governo Militare Alleato tramite la Sezione di Tesoreria Provinciale. ARTICOLO Vili Controllo sull’impiego delia somma mutuata SEZIONE 1 ; L'Ufficio Tecnico di Finanza avrà il compito di accertare che l'azienda mutua-taria impieghi le somme a lei anticipate in conto del mutuo concessole, conformemente allo scopo indicato nel rispettivo contratto; i mutuatari dovranno fornire alla Commissione qualsiasi informazione e cooperazione di cui venissero richiesti e dovranno facilitare qualsiasi indagine effettuata o disposta dalla stessa. SEZIONE 2; Nei casi in cui la somma mutuata sia stata versata all'azienda mutuataria in unica soluzione, il relativo certificato sarà trasmesso dall'Ufficio Tecnico all'Intendente dì Finanza entro tre mesi dalla data dell'avvenuto versamento; nei casi di mutui, il cui ricavato viene versato ratealmente, tale certificato sarà trasmesso come previsto alla Sezione 3 di quest’Articolo e il certificato di reimpiego dell'ultima rata dovrà essere trasmesso entro tre mesi dall'avvenuto versamento della stessa. SEZIONE 3; Nei riguardi delle aziende mutuatane che non siano in grado d'impiegare subito l'intero ricavato del mutuo concesso, quest'ultimo verrà corrisposto in contanti fin a concorrenza dell'ammontare proposto dalla Commissione e per la parte residua verrà effettuata un'apertura di credito in conto corrente presso la Banca d'Italia. 1 prelevamenti dal conto corrente saranno autorizzati dall'Intendente di Finanza dietro attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza dell'effettivo reimpiego delle somme già percepite, per lo scopo indicato nel contratto. ARTICOLO IX Rimborsi da parte delle aziende mutuatane SEZIONE 1 : Le rate di rimborso dovute dalle aziende mutuatane dovranno venire pagate presso la Sezione ‘Provinciale di Tesoreria che rilascierà regolare ricevuta. La stessa Tesoreria notificherà l'awenuto rimborso all'Intendente di (Finanza a mezzo lettera in duplo, di cui un esemplare sarà trasmesso al Governo Militare Alleato. SEZIONE 2: L'Intendente di Finanza aprirà un conto nominativo intestato ad ogni singola azienda mutuataria, nel quale saranno da indicarsi tutti gli estremi del mutuo, le modalità del finanziamento, i versamenti ed ogni altro ragguaglio utile o necessario. Procedimento in caso di morosità dell’azienda mutuataria SEZIONE 1: Nel caso in cui un'azienda mutuataria mancasse al pagamento d'una rata di rimborso entro il termine contrattualmente stabilito, essa sarà considerata in mora a tutti gli effetti di legge. SEZIONE 2: Sulle rate di rimborso arretrate sarà conteggiato l'inieresse al saggio di sconto ufficiale della Banca d'Italia. SEZIONE 3: Se, entro trenta giorni dalla scadenza, l'azienda mutuataria non abbia interamente provveduto alla regolazione degli arretrati, il contratto di mutuo si considererà scaduto e l'Intendente di Finanza compilerà e (renderà esecutivo il conto del dovuto che sarà trasmesso all'Esattoria delle imposte dirette del Comune o al Consorzio del luogo di residenza del debitore, i quali procederanno all'esazione forzata in base al conto stesso, ingiungendone il pagamento al debitore, o in difetto, disponendo la vendita dei beni costituiti in garanzia e una congrua ripartizione del ricavato della stessa. SEZIONE 4: Il conto, di cui trattasi, dovrà indicare l'importo capitale delle rate di rimborso non pagate e relativi interessi [questi ultimi dia calcolarsi dalla data di scadenza della rata non pagata fino al giorno stabilito per la realizzazione del credito da parte dell'Esattore), il residuo della somma mutuata che ancora resta a rimborsarsi, nonché la misura dell’aggio dovuto all’Esattore. ARTICOLO XI . Garanzie in favore del Governo Militare Alleato SEZIONE 1: Il credito a favore del Governo Militare Alleato derivante dal mutuo sarà garantito da pegno o da ipoteca sui beni dell’azienida mutuataria, sui quali la garanzia venne costituita. Tale pegno o ipoteca godranno del privilegio nei confronti di ogni altro creditore, eccezion fatta per le spese di giustizia e per quegli eventuali altri crediti che avessero conseguito un privilegio anteriormente alla data d' iscrizione del credito privilegiato spettante al Governo Militare Alleato in seguito alla concessione del mutuo. Dietro richiesta deH’Intendente di Finanza, a nome del Governo Militare Alleato, tale garanzia dovrà essere iscritta, in esenzione da qualsiasi spesa, nel libro tavolare, se trattasi di proprietà immobiliare, nel registro navale, se trattasi di navi, nei pubblico registro automobilistico, se trattasi di autoveicoli e, ove trattasi di brevetti industriali, nel registro dei brevetti per invenzioni industriali, menzionato negli Articoli 37 e 66 del R. ID. 29 giugno 1939 No. 1127; se trattasi di azioni, la garanzia verrà costituita mediante deposito delle stesse alla Banca d'Italia. La Commissione, di cui all'Articolo 3 del presente Ordine, determinerà, se, in aggiunta alla garanzia sopra contemplata, sia da richiedersi una garanzia sussidiaria su altra proprietà mobiliare dell'azienda mutuataria, ovvero una delegazione di crediti già esistenti o che verranno a sorgere in seguito a forniture o contratti d'appalto, SEZIONE 3: Avviso di ogni trascrizione effettuata ai termini della ¡Sezione I di questo Articolo verrà dato mediante pubblicazione per estratto .nella Gazzetta del G. ,M .A Tale pubblicazione si farà a cura dell'Intendente di Finanza. ARTICOLO XII. Procedimento in caso d’inadempienza contrattuale da parte dell’azienda mutuataria In caso d'inosservanza da parte dell'azienda mutuataria delle clausole contrattuali, di cui al precedente Articolo VI, lettere-b) h) i), la concessione del rimborso rateale del mutuo s’intenderà revocata e dovrà essere immediatamente rifuso l'intero saldo della somma mutuata, mentre, all'occorrenza, si procederà come prescritto alla Sezione 3 e 4 del precedente Articolo X. ' ARTICOLO XIII Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 22 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN , . . ....... Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 191 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA D’ASSICURAZIONE PER L’ASSISTENZA MALATTIA A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI Atteso ché si ritiene opportuno e necessario dispórre alcune modifiche alle disposizioni vigenti ili matèria d'assicurazione per l'assistenza malattia a favore dei lavoratori agricoli, in (Juelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio») : Io, ALFRED C. -BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : Contributi SEZIONE 1. — I contributi per l’assistenza malattia, a favore dei lavoratori agricoli che non hanno la qualifica di impiegati, sono fissati nel Territorio, a partire dal,!0 gennaio 1946, come segue : a) per i salariati fissi, gli obbligati', i compartecipanti ed i giornalieri di campagna, una aliquota percentuale della retribuzione media annua ed ima quota giornaliera, come indicato all’annessa Tabella A; b) per i coloni e i mezzadri d’età, superiore, ai 12 anni, che normalmente prestano la loro opera nell’azienda, un importo annuale «prò capite), ed una quota giornaliera, come indicato all’annessa Tabella A. SEZIONE 2. — Per i coloni parziali che prestano ia loro opera nell’azienda durante un periodo complessivo inferiore alle 120 giornate di lavoro all’anno, i contributi verranno fissati ed esatti nella misura stabilita per i giornalieri di campagna, sulla base del numero giornate corrispondenti al presunto impiego di mano d’opera per ciascun -ettaro di terreno coltivato, in conformità alle istruzioni contenute nel R. D. 24 settembre 1910. No. 1949. SEZIONE 8. — Il contributo sarà corrisposto per metà dal datore di lavoro e per l’altra metà dal lavoratore. Le disposizioni di carattere provvisorio contenute all’art. IV dell’Ordine No. 15, di data 12 giugno 1946, non vengono comunque, infirmate da quanto è stabilito in questa Sezione. ARTICOLO II Prestazioni Le prestazioni a favore delle varie categorie di lavoratori agricoli, nonché la misura dell’indennità giornaliera di malattia sono indicati nell’annessa Tabella li. ARTICOLO III Categorie di lavoratori agricoli SEZIONE 1. — Agli effetti dell’assicurazione per l’assistenza malattia a favore dei lavoratori agricoli, questi ultimi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie: a) salariati fissi e assimilati a contratto annuo; b) obbligati ; c) braccianti e compartecipanti permanenti che prestano la loro opera nell’azienda per oltre 200 giornate all’anno; d) braccianti o compartecipanti abituali che prestano la loro opera nell azienda per 151 fino a 200 giornate all’anno; e) braccianti o compartecipanti occasionali che prestano la loro opera nell azienda per 101 fino a 150 giornate all’anno-, f) braccianti o compartecipanti eccezionali che prestano la loro opera, Irei l’azienda per 51 fino a 100 giornate all’anno; g) coloni e mezzadri. SEZIONE 2. — I lavoratori a retribuzione fissa che prestano la loro opera in base a contratti di durata inferiore ad un anno, saranno considerati quali braccianti ed assegnati alla rispettiva categoria, secondo la durata del contratto, e il numero dei mesi dovrà essere moltiplicato per 26, fattore che costituisce il numero delle presumibili giornate lavorative durante un mese. SEZIONE 3. — I coloni parziali occupati nell’azienda per meno di 120 giornate durante un anno agricolo, saranno considerati quali braccianti e compartecipanti e saranno ammessi ai benefìci previsti per le rispettive categorie alle lettere e) ed f) della Sezione 1 di quest’articolo. SEZIONE 4. — La qualifica di traccianti agricoli spetterà unicamente ai lavoratori adibiti a lavori agricoli per più di 51 giornate all’anno. ARTICOLO IV Diritto ai benefìci SEZIONE 1. — Il diritto a godere dei benefici previsti in materia d’assicurazione per l’assistenza malattia a favore dei lavoratori agricoli sorge con l’iscrizione nell’elenco nominativo di cui al R. ' D. 24 settembre 1940, No. 1949 e decorre dalla data di validità di tale elenco. SEZIONE 2. — Nell’elenco nominativo dev’essere fatta menzione della categoria, cui appartiene il lavoratore. SEZIONE 3. — Il diritto a godere delle prestazioni si estingue quando ha luogo la cancellazione del lavoratore dall’elenco nominativo e. quando venga a cessare la validità di tale elenco. SEZIONE 4. — Nonostante le disposizioni che precedono, il lavoratore avrà diritto a godere dei benefici di cui trattasi, purché sia in grado di esibire il debito certificato rilasciato dal Servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura, comprovante la qualifica risultante dalla rispettiva posizione che autorizzi il lavoratore all’iscrizione nell’elenco. Tale iscrizione avrà effetto dalla data del rilascio del certificato. SEZIONE 5. — La cancellazione dall’elenco durante l’anno agricolo, per motivi determinanti la cessazione dell’assicurazione per l’assistenza malattia ai lavoratori agricoli, sarà soggetta alle condizioni di cui alla precedente Sezione 4. SEZIONE 6. — Contro l’iscrizione negli elenchi e contro la cancellazione dagli stessi potrà essere prodotto ricorso, anche da parte delle Unioni interessate, alle Commissioni comunali per raeeertamento dei lavoratori agricoli, costituite nel Territorio. ARTICOLO V Durata delle prestazioni SEZIONE 1. — Le prestazioni contemplate nel presente Ordine potranno venir corrisposte per un periodo massimo di 180 giornante di malattia in un anno. SEZIONE 2. — Il sussidio giornaliero agli aventi diritto sarà corrisposto in caso di malattia che abbia una durata non inferiore ai giorni tre e qualora le Condizioni d’incapacità al lavoro permangano e richiedano l’assistenza medica. SEZIONE 3. — Alle donne assicurate spetterà, durante il parto e il puerperio, un sussidio giornaliero pari a quello, di malattia e ciò per un periodo di 15 giorni. ARTICOLO VI Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato ed avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1946. Trieste, 16 agosto 1946. ALFRED Cs BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili TABELLA „A“ CONTRIBUTI Categorie Contributo percentuale sul guadagno medio e quota capitaria annua Contributi per giornate di lavoro Lire. Lire Salariati fissi (uomini) 4.50 4.50 Salariati fissi (donne e ragazzi) 4.50 3.04 Braccianti (uomini) 4.50 6.10 Braccianti (donne e ragazzi) 4.50 4.10 Coloni e mezzadri ! 336.— (all’anno per unità lavorativa) 1.40 TABELLA ,.B" PRESTAZIONI Categorie Prestazioni Prestazioni ai famigliari viventi a carico 1 ) Sai ariati fissi, assimilati, obbligati e braccianti o compartecipanti permanenti Indennità : a) uomini L. 60-- b) donne e ragazzi L. 40.-—• assistenza sanitaria generica assistenza ospedaliera assistenza sanitaria specialistica assist, sanit. farmaceutica assistenza sanitaria generica assistenza ospedaliera assistenza sanitaria specialistica assistenza sanitaria farmaceutica 2) Braccianti e compartecipanti abituali Indennità : a) uomini L. 40.— b) donne e ragazzi L. '28.-—• assistenza sanitaria generica assistenza ospedaliera assistenza sanitaria specialistica assist, sanit. farmaceutica assistenza sanitaria generica assistenza ospedaliera assistenza sanitaria specialistica 3) Braccianti e compartecipanti occasionali Indennità : a) , uomini L. 40.-— b) donne e . ragazzi L. 28.— assistenza sanitaria generica assistenza ospedaliera assistenza sanitaria specialistica assist, sanit. farmaceutica • 4) Braccianti e compartecipanti eccezionali Indennità : a) uomini L. 25/—• b) donne e ragazzi L. 16.—-assistenza sanitaria generica assistenza ospedaliera assistenza sanitaria specialistica assist, sanit. farmaceutica 5) Coloni e mezzadri assistenza sanitaria generica assistenza ospedaliera assistenza sanitaria specialistica assist.- sanit. farmaceutica assistenza sanitaria generica, assistenza ospedaliera j assistenza sanitaria specialista assist, sanit. farmaceutica ! Ordino N. 198 AUMENTO DELLE PENSIONI A CARICO DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE, ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA Visto l'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, con il quale è stato disposto un aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ; e . f Ritenuto giu-sto e necessario provvedere per il medesimo aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti dei Fondi Speciali di previdenza (in seguito indicati come il rispettivo «Fondo») per. il personale addetto alle Esattorie e Ricevitorie delle'Imposte Dirette, alle Gestioni delle Imposte di Consumo e ai Pubblici Servizi di Telefonia in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio») ; - Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumento delle pensioni SEZIONE 1. — Tutte le pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti liquidate o -da liquidarsi entro il Territorio a carico del Fondo per il personale delle Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette, in conformità al R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, sono aumentate nella stessa misura e con le stesse norme stabilite negli articoli dal II al VII incluso dell’Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945. SEZIONE 2. — Tutte le pensioni per invalidità, vecchiaia e per superstiti, liquidate o da liquidarsi entro il Territorio a carico del Fondo per il personale delle Gestioni delle Imposte di Consumo, in conformità .al R. D. 20 ottobre 1939, No. 1863, sono aumentate nella stessa misura e con le stesse norme stabilite negli articoli dal II al VII inclusi deirOrdine Generale No. 17 di data 13 ottobre 1945. SEZIONE 3. — Tutte le pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi entro il Territorio a carico del Fondo per il personale dei Pubblici Servizi di Telefonia, in conformità al R. D. 24 luglio 1931, No. 1098, e successive modificazioni, sulla retribuzione fino a un massimo di L. 24.000.— annue, sono aumentate nella stessa misura e secondo le norme stabilite negli articoli dal li al VII inclusi dell’Ordine Generale No. 17 di data 13 ottobre 1945. SEZIONE 4. — Tali aumenti hanno effetto a decorrere dal Io gennaio 1945. SEZIONE 5. — Coloro i quali percepiscono anche una quota di pensione per invalidità e vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria hanno diritto soltanto una volta allo speciale aumento per raggiungere il minimo delle pensioni stabilito nell’art. Ili dell’Ordine Generale No. 17 e l’ammontare di tale speciale aumento deve essere calcolato avendo.riguardo all’importo globale di entrambe le quote di pensione percepite. ARTICOLO II Contributi SEZIONE 1. — Al pagamento dell’aumento delle pensioni per il personale delle Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette, come disposto dall’art. I, Sezione 1 del presente Ordine, si provvede con un contributo pari al 0.96% delle retribuzioni lorde, di cui il 0.32% a carico del personale iscritto al «Fondo» e il 0.64% a carico delle Esattorie e Ricevitorie. SEZIONE 2. — Al pagamento dell’aumento delle pensioni per il personale delle Gestioni delle Imposte di Consumo, come disposto dall’art. I, Sezione 2 del presente Ordine, si provvede con un contributo pari al 0.42% delle retribuzioni lorde, di cui il Q.14% a carico del personale iscritto al «Fondo» e il 0.28% a carico delle Gestioni delle Imposte di Consumo. SEZIONE 3. — Al pagamento dell'aumento delle pensioni per il personale dei Pubblici Servizi di Telefonia, come disposto dall’art. I, Sezione 3 del presente Ordine si provvede con un contributo pari al 0.90% delle retribuzioni lorde, di cui il 0.30% a carico del personale iscritto al «Fondo» e il 0.60% a carico delle Società concessionarie telefoniche e dell’Azienda di Stato per i servizi, telefonici. SEZIONE 4. — I contribuì ti su indicati sono dovuti a decorrere dal 1° luglio 1946. ARTICOLO III Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, entra in vigore con la data in cui è da me firmato. Datato a Trieste, il 16 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine M~. 202 MODIFICA NELLA DELIMITAZIONE DELLA ZONA VENATORIA DELLE ALPI Atteso che il D. M.' 6 luglio 1910, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 13 luglio 1940, No. 163 ha fissato la delimitazione della zona venatoria delle Alpi per le province di Gorizia e di Trieste escludendo- da tale zona il territorio del Comune di Grado; Atteso che si ritiene neccessario ecl opportuno d’includere, agli effettti venatori, lo stesso territorio comunale nella zona delle Alpi; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Modifica nella delimitazione della zona venatoria delle Alpi A parziale modifica del D. M. 6 luglio 1940, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 13 luglio 1940, No. 163, il territorio sotto la giurisdizione del Comune di Grado viene incluso nella zona delle Alpi, come stabilito dall’art. 67 del testo unico delle disposizioni per la protezione della selvaggina e l’esercizio- della caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, No, 1016. ARTICOLO II Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 3 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ' / Ordine N. 206 MODIFICHE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA Atteso die si ritiene equo e necessario ili apportare alcune modifiche al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio») ; Io, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello J.À.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino: ARTICOLO I Aumento del contributo SEZIONE T. — A decorrere dal 1" gennaio 1945, il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (in appresso denominato «Fondò»), a norma dell art. 7 della Legge 30 settembre 1920 .No. 1405, è aumentato entro il Territorio al 13,20% delle paghe, stipendi, assegni ed indennità. SEZIONE 2. — Qualora la complessiva retribuzione ecceda le 24 mila lire annue, Patimento di cui-sopra, non sarà applicato sull'ammontare eccedente tale importo. SEZIONE 3. — Il contributo di. cui alla Sezione 1 del presente ’ articolo, è per un terzo a carico deU’iscriltb e -per i rimanenti due terzi, a carico dell’Azienda. ARTICOLO II' Aumento delle pensioni SEZIONE I. — Le pensioni dirette e ili famiglia liquidate dal «Fondo», in base alle disposizióni del regolamento approvato con. E, D. 24 luglio 1931, No. 1098, con decorrenza anteriore al 1“ gennaio 1945, sonò aumentate di un importo pari al 25% del loro ammontare. SEZIONE 2. Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943 o dalla data di decorrenza della pensione, se questa è posteriore. SEZIONE 3. L aumento di cui alla Sezione I del presente articolo non si applica alla quota di concorso dello Stalo. ARTICOLO III Emendamento all’art. 9 del Regolamento approvato con R. D. 24 luglio 1931, No. 1098 < on effetto dal 1» gennaio 1945, il. primo comma dell’art. 9 del Regolamento approvato col R. I). 24 luglio 1931, No. 1098, è così modificato: «La misura della pensione è uguale a tanti quarantesimi dello stipendio base indicato all’art. 8, non superiore alle lire 24.000.—, quanti sono gli anni di iscrizione al «Fondo» (effettivi ó riscattati)». ARTICOLO IV Emendamento all’art. 15 del Regolamento approvato con R. D. 24 luglio 1931, No. 1098 Nell’art. 15 del Regolamento approvato con R. D. 24 luglio 1931, No.'1098, le parole: «ed in ogni caso non inferiore allò lirè 300.—» sono sostituite con le parole: «ed in ogni caso non inferióre alle lire 500.—-». ARTICOLO V Emendamento all’art. 17 del Regolamento approvato con R. D. 24 luglio 1931, No. 1098 Nel primo comma deirart. 17 del Regolamento approvato con R. D. 24 luglio 1931, No. 1098, le parole: «e versi un contributo annuo pari all’ammontare dei contributi versati a suo favore durante gli ultimi dodici mesi di servizio», sono soppresse e sostituite con le parole: «e versi un contributo annuo pari al 13.20% delle paghe, stipendi, assegni e indennità percepite negli ultimi 12 mesi di servizio». ARTICOLO VI Iscrizione volontaria SEZIONE 1. — Ti personale cessato dal servizio anteriormente alTentrata in vigore dèi presente Ordine, che ha continuato d’iscrizione volontaria a norma deU’art. 17 del Regolamento approvato con R. D. 24 luglio 1931, No. 1098, rimane assicurato secondo le norme di quel regolamento nel caso che non opti per l’applicazione nei suoi confronti, delle disposizioni contenute nel presente Ordine. SEZIONE 2. — In caso di opzione per l’applicazione delle disposizioni del presente Ordine , l’obi Ugo del versamento del contributo nella misura stabilita dall’art. I del presente Ordine decorre dal 1° gennaio 1945. SEZIONE 3.,— Il diritto di opzione deve essere esercitato entro sei mesi ¿all’entrata in vigore del persente Ordine. ARTICOLO VII Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, avrà effetto dalla , data in cui sarà da me firmato. Trieste, 21 agosto 1946. Ordine N. 207 CONTRIBUTO DOVUTO DAI DATORI DI LAVORO ALLA «CASSA PER IL TRATTAMENTO DI RICHIAMO ALLE ARMI DEGLI IMPIEGATI PRIVATI» Atteso che si ritiene equo e necessario modificare Ja misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla «Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati» in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio») : Io, ALFRED c. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Misura del contributo SEZIONE 1. — Il contributo dovuto alla «Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati» dai datori di lavoro deH’mdóstria, del commercio, del credito e dell’assicurazionee, delle professioni ed arti, è fissato, entro il Territorio, nella misura del 2,50% della retribuzione lorda corrisposta ai prestatori d’opera aventi la qualifica d’impiegati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate, un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito dalle disposizioni predette, per il caso di richiamo alle armi. SEZIONE 2 — Allo stesso contributo sono tenuti anche gli enti cooperatori, anche di fatto, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti, con la qualifica e il trattamento, previsti alla' Sezione precedente, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi. ARTICOLO II Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine avrà effetto a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 27 giugno 1946. Trieste, 20 agosto 1946. Ordine Amministrativo ,N. 44 B PROMOZIONE TEMPORANEA DI IMPIEGATI PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 1. — Wene revocato 1’Ordine amministrativo di Zona No. 20 del 13 maggio 1946. 2. — L’Ordine amministrativo No. 44 del 13 giugno 1946 viene modificato come segue : Col presente ordino: che Anna Lampe, Ernesto Zollia, Giuseppe Bauzon e Anna Preselj, impiegati presso la Capitaneria di Porto di Trieste, siano temporaneamente promossi dal grado X (Primo Archivista) al grado IX (Archivista Capo), con anzianità 4 giugno 1940. Tali promozioni hanno effetto dal 1° aprile 1946. 3. —• Il presente Ordine entra in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 20 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.À.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 54 NOMINA D’UN MEMBRO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO DI GORIZIA Atteso che si ritiene opportuno e necessario nominare un membro del Consiglio d’Am-ministrazione dell’Istituto Tecnico di Gorizia ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : 1) Il dòti. Giusto Montena è nominato membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Tecnico di Gorizia. 2) Egli manterrà tale funzione fino a nuovo ordine da parte del Governo Militare Alleato. Ordine Amministrativo N. 55 NOMINA PROVVISORIA DI CANCELLIERI GIUDIZIARI Atteso che si ritiene opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Allaete di provvedere alla nomina temporanea di alcuni cancellieri giudiziari, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : le seguenti persone, aventi i requisiti di legge, sono temporaneamente incaricate a fungere da cancellieri giudiziari e aiutanti cancellieri e presteranno servizio negli uffici loro assegnati con gli emolumenti spettanti ai funzionari giudiziari del grado che viene loro col presente Ordine rispettivamente attribuito : 1) Eligio Salimbeni — cancelliere — grado XI — Corte d'Appello di Trieste 2) Alberto Molinari — cancelliere — grado XI — Corte d’Appello Trieste 3) Vladimiro Clarich — cancelliere — grado XI — Tribunale di Trieste 4) Leone Ambrosi — cancelliere — grado XI —- Tribunale di Trieste 5) Antonio Fiorentino — cancelliere — grado XI — Tribunale di Trieste 6) Bruno Abba — cancelliere —- grado XI •—• Tribunale di Trieste 7) Guido Cheni — cancelliere — grado XI — Pretura di Trieste 8) Silvio Santin — aiutante di cancelleria — grado XII — Pretura di Trieste. Quest’Ordine entrerà in vigore dalla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 24 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 56 LIQUIDAZIONE DELLA DITTA «ROBERT METZEGER & Co.» IN TRIESTE Atteso che, con l’Ordine No. 33 del 3 gennaio 1946 emanato dal Colonnello J.A.G.D., ALFRED C. BOWMAN, Ufficiale Superióre per gli Affari Civili del Governo Militare Alleato, 13° Corpo, — la Germania è stata proclamata'stato nemico; e risulta che la ditta «ROBERT METZGER & Co» in Trieste (qui di seguito chiamata «la ditta») è in tutto o in parte proprietà tedesca ed esercita in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dal Governo Militare Alleato (e, qui di seguito, designata quale «Territorio») ; e Atteso che si ritiene • opportuno liquidare la ditta e nominare un liquidatore: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D.; Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ' ; dispongo ; ARTICOLO I La ditta «ROBERT METZGER & Co.» in Trieste viene porta in liquidazione. ARTICOLO II L’avv. Guido Mussafia-Tiberini, residente a Trieste, in via Valdirivo No. 31, viene nominato liquidatore della ditta, limitatamente all’attività di questa entro il Territorio. ARTICOLO III Il suddetto liquidatore avrà le funzioni, le facoltà, i diritti e gli obblighi d’un liquidatore di proprietà nemica come previsto dalle leggi in vigore all’8 settembre 1943; premesso, tuttavia, che nell’esercizio delle sue attribuzioni, egli sarà sotto il controllo del Governo Militare Alleato e dovrà uniformarsi agli ordini di quest’ultimo. ARTICOLO IV Il suddetto liquidatore potrà essere revocato e il suo successore nominato per iscritto da me o da chi mi succederà fièli’ufficio. ARTICOLO V Quest’Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Ordine Amministrativo N. fi7 LIQUIDAZIONE DELL’«AGENZIA MARITTIMA ORIENTALE F. STOEHR» Atteso che con l’Ordine No. 53 del 3 gennaio 1946, emanato dal Colonnello J.A.G.D., ALFRED C. BOWMAN, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Governo Militare Alleato, 13° Corpo, la Germania è stata proclamata Stato nemico; e che Pie Agenzia Marittima Orientale P. STOEHR» in Trieste (qui di seguito designata quale «la ditta») risulta, in tutto o in parte di proprietà tedesca ed esercita in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (qui, di seguito, designata quale «Territorio») ; Atteso che si ritiene oppoituno di liquidare la ditta e di nominare un liquidatore: Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo: ARTICOLO 1 L «Agenzia Marittima Orientale F. STOEHR.» in Trieste viene posta in liquidazione. ARTICOLO II Il geometra Engèlp Bastoni, residente a Trieste, in via S. Nicolò 7 è nominato liquidatore della ditta, limitatamente al Territorio. ARTICOLO III Il nominato liquidatore avrà tutte le funzioni, ì poteri, i diritti e gli obblighi d'un liquidatore «fi proprietà nemica sotto l’impero delle leggi in vigore all’8 settembre 1943 r premesso, tuttavia, che nell’esercizio di tali mansioni egli sarà sotto il controllo del Governo Militare Alleato e dovrà uniformarsi ai suoi ordini. ARTICOLO IV Il nominato liquidatore potrà essere rimosso ed i suoi successori nominati per iscritto da me o da chi mi succederà nell’ufficio. ARTICOLO V Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Avviso N. 12 B FACOLTÀ’ CONCESSA AGLI IMPRENDITORI D’AGGIUNGERE AI PREZZI CONTRATTUALMENTE STABILITI CON GLI ENTI PUBBLICI LE MAGGIORI SOMME DA LORO CORRISPOSTE IN SEGUITO ALL’AUMENTO DEI SALARI E DEI CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI Nei contratti stipulati con gli enti pubblici, la cui esecuzione non sia stata ultimata anteriormente alla data dell’entrata in vigore delle attuali disposizioni concernenti la sistemazione salariale, nonché anteriormente alla data dell’entrata in vigore dei’ vari Ordini qui sotto richiamati, gli imprenditori avranno la facoltà d’aggiungere ai prezzi, stabiliti, le eventuali maggiori spese 'come "qui di seguito specificate; ARTICOLO I a) Qualsiasi importo da corrispondersi agli operai per effetto degli aumenti salariali stabiliti 'dall’accordo preliminare per i lavoratori dell’industria, concluso a Trieste, in data 1 febbraio 1946, tra i legittimi rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e approvato dal Governo Militare Alleato, nonché qualsiasi spesa determinata anche indirettamente da tali aumenti salariali debitamente approvati dal Governo Militare Alleato: b) Qualsiasi importo da corrispondersi all’Istituto per le assicurazioni sociali, in conformità all’Ordine Generale No. 47, agli Ordini No. 102, 103, 104, 105, 106, 150, e 153, nonché ad eventuali Ordini che dovessero emanarsi in avvenire da parte del Governo Militare Alleato, relativi ad ulteriori contributi del genere di quelli sopra contemplati a dall’aumento nella misura di contributi già esistenti. ARTICOLO II Tali importi potranno aggiungersi ai prezzi stabiliti contrattualmente indipendentemente .dalla circostanza se siano già stati erogati o meno. Trieste, '20 agosto 1946. ALFRED C, BOWMAN Colonnello -J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PARTE 1 ] ZONA DI TRIESTE * Ordine di Zona N. 46 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI OSPEDALI RIUNITI Poiché ritengo necessario Riuniti di Trieste, ai sensi del R. con R. D. 19. ottobre 1938, DI TRIESTE nominare un Consiglio d’Amministrazione degli Ospedali D. 13 novembre 1936 e dell’art. 13 dello Statuto approvato perciò io, H.l\ P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Commissario di Zona Trieste ordino : ARTICOLO I . Che siano nominate le seguenti persone , al Consiglio ¿'Amministrazione degli Ospe dali Riuniti di Trieste: PRESIDENTE Aw. FRESCA Romeo MEMBRI Dr. CATOLLA Ettore PIETRI Giuseppe Prof. Dr. MANDRUZZATQ Priamo ROSSI Venusto ARTICOLO II Le predette ncjjnine sono temporanee e cioè soltanto per la durata dell’amministrazione del Governo Militare Alleato. ARTICOLO III Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, '30 agosto 194(5. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 35 PROMOZIONE TEMPORANEA DI UMBERTO MURAN, EUGENIO BRESSANI E LUIGI VALLE Io, H. P. P. ROBERTSON, Col.. O.B.E., Commissario della Zona di Trieste ordino : 1. — le seguenti promozioni: a) Umberto Muran, da Primo Contabile (Grado IX Gruppo «B») a Contabile di seconda Classe (Grado Vili Gruppo «B») ; b) Eugenio Bressani, da Usciere a Capo Usèiere; c) Luigi Valle da Usciere a Capo Usciere. Q'ueste promozioni entreranno in vigore il 1° luglio 1946. 2. — Queste promozioni vanno considerate temporanee per il periodo di amministrazione di questa Zona da parte del Governo Militare Alleato a meno che non siano confermate dai-l’autorità che assumerà il potere in questa Zona dopo il Governo Militare Alleato. 3. — Questo Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 16 agosto 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E. Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI 1 (MESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 36 PROMOZIONE TEMPORANEA DI NICOLA LO VERRE DAL GRADO XI GRUPPO «B» AL GRADO X GRUPPO «B» Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.Ei, Commissario di Zona, Trieste ordino : 1. — che Nicola Lo Vene sia promosso dal grado XI gruppo «B» al grado X gruppo«B» con validità dal 1° luglio 1946. 2. —. Questa promozione va considerata temporanea e cioè per il periodo ¿’amministra zione della Zona da parte del Governo Militare Alleato, ammenoché non sia confermata dal l'autorità che assumerà la Zona dal Governo Militare Alleato. 3. — Quest’Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 21 agosto 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E. Commissario di Zona, Trieste ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 98 NOMINA DEL PROF. MARIO CORSINI A COMMISSARIO DELLA BIBLIOTECA GOVERNATIVA DI GORIZIA Io, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P., Commissario di Zona di Gorizia - ordino : che il prof. Mario Corsini sia con la presente nominato temporaneamente Commissario della Biblioteca Governativa di Gorizia, e che presti i suoi servizi nell’Ufficio al quale è stato assegnato con le concessioni ed indennità dovute ad un Professore in servizio attivo, Grado VII, ultimo scatto, ruolo A, gruppo A. La data di messa in vigore del presente Ordine è retroattiva e da considerarsi dal 1° luglio 1945. Lato a Gorizia, addì 12 agosto 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona X. 99 NOMINE NEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOLEGNA DEL COLLIO Premesso che il Consiglio Comunale di Dolegna è stato costituito con Ordine di Zona No. 82 dell’11-5-1946 e che ora devesi procedere ad altre nomine ; Io, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia; in virtù dei poteri a me conferiti, con ciò ordino : 1. — Il sig. Giacomo Canciani è, in forza del presente Ordine, nominato Presidente del Consiglio Comunale di Dolegna del-Collio; 2. — Il sig. Giuseppe Goljevscek ed il sig. Marino Zuppel sono, in forza del presente Ordine, nominati membri sostituti del Consiglio Comunale di Dolegna del Collio. Questo Ordine ha effetto nella Zona con il 1° luglio 1946. Dato a Gorizia, addi 9 agosto 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P Commissario di Zona Ordine di Zona N. 100 REVOCA DELL’ORDINE DI ZONA No. 59 CHE NOMINA UN COMITATO CONSULTIVO AL CENTRO AUTOMOBILISTICO DI GORIZIA Dato che il Comitato Consultivo del Circolo Automobilistico di Gorizia è stato sostituito dalla Commissione per il Rilascio delle Licenze di Circolazione secondo la direttiva del Governo Militare Alleato come da lettera 13 C/AMG/COM/56 ; Perciò, io, JAMES E. LONG, Major C.M.P., Commissario di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi, con il presente: ordino : . . I 1) L’Ordine di Zona No. 59 è con il presente revocato e t 2) Il Comitato Consultivo del Circolo Automobilistico di Gorizia è con il presente disciolto. Il presente Ordine entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 1946. Dato a Gorizia, addì 9 agosto 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordino di Zona N. 101 Istituzione dell’ufficio controllo legna da ardere per la zona DI GORIZIA Considerata la necessità di disciplinare e regolare l'approvvigionameto e la distribuzione della legha da ardere entro la Zona di Gorizia del Territorio della Venezia Giulia ; Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia. ordino : ARTICOLO I Viene costituito un Ufficio Controllo Legna da ardere per disciplinare e controllare, il rifornimento della legna da ardere nella Zona di Gorizia. ARTICOLO II L’Amministrazione dell’Ufficio Controllo Legna da ardere nella Zona di Go;ma sara presso la Camera di Commercio. (a) Il Presidente della Camera di Commercio della Zona di Gorizia eserciterà le funzioni demandate dall’Ufficio Controllo Legna da ardere. (b) Nessun quantitativo di legna da ardere potrà essere asportato dalla Zona di Gorizia e nessun quantitativo eccedente i 10 quintali potrà essere trasportato entro la Zona stessa senza un permesso scritto rilasciato dall’Ufficio Controllo e approvato dal Supply Officer del-l’AMG di Gorizia o dall’Ufficiale da me designato. ARTICOLO III Quest’Ordine avrà effetto dal giorno in cui viene firmato da me. Datato a Gorizia, addi ‘21 agosto 1916. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 102 NOMINA DELLA SEZIONE SPECIALE IN SENO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE Viste le disposizioni dell'Ordine No. 56 Art. IV Sez. 3; Io, JAMES E. LONG-, Maggiore, C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, ordino: le seguenti nomine per la Sezione Speciale della Commissione Provinciale delle Imposte, chiamata a decidere le controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza: Vice-Presidente: Avv. GIROLAMO TESTA Membri : Dott. SIMEONE CRECHICI Avv. GIACOMO BIONDI Dott. ALBERTO KOMAVEC Avv. NICOLO’ TONTI LI ; Membri supplenti : Avv. MASSIMILIANO CLARICINI Sig. GIUSEPPE PIZZUL. La predetta Commissione avrà tutti i poteri e sarà soggetta a tutti i doveri come stabilito nell’Ordine No. 56. Quest’Ordine avrà effetto a partire dalla data della firma da parte mia. Datato a Gorizia, addi 22 agosto 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona Ordine di Zona N. 103 PROMOZIONI NELL’ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA DELLA ZONA DI GORIZIA Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, ordino : le seguente promozioni e nomine temporanee nell’Ispettorato dell'Agricoltura : 1. — Il doti. Antonio Franco e il dott. Giovanni Coscio sono promossi ■ dal Grado IX del gruppo A al Grado Vili del gruppo A. '2. — Il sig. Italo Mosetti è promosso dal Grado X del gruppo B al Grado IX del gruppo B. 3. — La sig.na Paola Černigoj è promossa dal Grado XI del gruppo C al Grado X del gruppo C. 4. — Il sig. Gastone De Marco è nominato applicato col Grado XII del gruppo C. Quest’Ordine ha effetto con la data del 1° agosto 194(1. Datato a Gorizia, addì 23 agosto 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona 62 RETTIFICA DEGLI ORDINI AMMINISTRATIVI N.ri .27, 45 E 47 1. — Io, Tenente-Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Poi a, con questo mezzo ordino : a) L’Ordine Amministrativo No. 27 sia rettificato aggiungendovi «datato: 28 gennaio 1946». b) L’Ordine Amministrativo No. 45 sia rettificato annullando: «Datato:, maggio 1946» e sostituendo «datato : 6 maggio 1946». c) L’Ordine Amministrativo No. 23 sia rettificato a significare «Ordine Amministrativo No. 47» e le parole «Datato: giugno 1946» siano sostituite dalle parole «Datato: 12 giugno 1946». Datato: Pola, 27 agosto 1946. E. S. ORPWOOD, Ten Col. Commissario di Zona, Pola PARTE III SEZIONE CIVILE - INSERZIONI SOCIETÀ’ ANONIMA FORESTALE TRIESTINA Sede iti Trieste —. Capitale Lire 10,000.000.— interamente versato I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 1 ottobre 1946, alle ore 11, nella sede sociale in Trieste, Piazza della Libertà 3, par deliberare sol seguente ORDINE DEL GIORNO : Parte ordinaria : Relazioni del Consiglio di amministrazione e del. Collegio sindacale; Bilanci al 30 aprile 1945 e al 30 aprile 1946 e deliberazioni relative; Nomina di. amministratori e determinazione di. compensi; Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente previa determinazione degli emolumenti. Parie straordinaria: Relazione del Consiglio di amministrazione e deliberazioni relative; Modifiche dello statuto sociale. Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti sul Litro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Trieste, il 15 settembre 1946. Il Consiglio «'Amministrazione . CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I soci della S.A.l.C.C.O. «Società Anonima Italiana Commercio Cotoni» con sede in Trieste, Galleria Pretti n. 2, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 settembre 1946 alle ore 16 in prima convocazione e il giorno 30 settembre 1946 alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede sociale, per l'esame e l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1945. Trieste, 5 settembre 1946. L’Amministratore Unico: (firma illeggibile) SOCIETÀ’ ANONIMA «TERGESTEO» ^ Sede in Trieste — Capitale versato Lire 6.000.000.— Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti della Società Anonima «Tergesteo» sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 settembre 1946 alle ore 16 in Trieste, nella sede sociale, Via della Borsa n. 3^1 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione del Consiglio d’Amministrazione ; 2) Relazione del Collegio dei Sindaci ; 3) Presentazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 1946 e deliberazioni relative ; 4) Elezione del Consiglio ¿’Amministrazione; 5) Elezione del Collegio Sindacale. Avranno diritto d’intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci che a sensi delì'art. 12 dello Statuto sociale abbiano fatto richiesta del biglietto d’ammissione almeno 5 giorni liberi prima dell’adunanza. Trieste, 4 settembre 1946. Società Anonima «Tergesteo» N. 26 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PA RTE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 61 E Modifica al l’Ordine Generale No. 61 - Aumento del prezzo dell’orzo vestito ............................................................... 3 No. 62 B Modifica all’Ordine Generale No. 62.............................. 4 Ordine No. 46 B Modifica all’Ordine No. 46 - Riordinamento dei„Consorzi Agrari“ 5 No. 104 B Modifica all’Ordine No. 104 - Aumento degli assegni integrativi dell’indennità temporanea dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e misura del contributo supplementare per l’assicurazione stessa . . ........ ..................... 7 No. 105 C Riduzione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro - Modifica all’Ordine No. 105......................................... ,8 No. 106 D Limiti allo sblocco dei licenziamenti durante i mesi di settembre e ottobre 1946 - Supplemento all’Ordine No. 106.............. .. 9 No. 156 B Modificazione dell’articolo IV delTOrdine No. 156 contenente disposizioni per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei Municipi distrutti a seguito di eventi bellici, tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti e altre pubbliche calamità .......................................... 10 No. 161 Autorizzazione alla cpstituzione di società commerciali e all’aumento di capitale - Modifica all’Ordine No. 7........................... 11 No. 179 Aumenti dei diritti e delle indennità degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati................................ 12 No. 184 Mutui da concedersi alle a-ziende industriali................... 16 No. 191 Modifiche alle (Jisposizioni vigenti in materia d’assicurazione per l’assistenza malattia a favore dei lavoratori agricoli....... 22 No. 193 Aumento delle pensioni a carico dei fondi speciali di previdenza per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, alle gestioni delle imposte di consumo ed ai pubblici servizi di telefonia . . .................................... 27 No. 202 Modifica nella delimitazione della zona venatoria delle Alpi. . ... 29 No.' 206 Modifiche al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia................................ 30 No. 207 Contributo dovuto dai datori di lavoro alla ..Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati“....................... 32 Ordine Amministrativo No. 44 B Promozione temporanea di impiegati presso la Capitaneria di Porto di Trieste............................................. 33 No. 54 Nomina d’un membro del consiglio d’amministrazione dell’Istituto Tecnico di Gorizia.................................................... 33 No. 55 Nomina provvisoria di Cancellieri, Giudiziari ....................... 34 No. 56 Liquidazione della, Ditta „Robert Metzger & Co“ in Trieste. . . . 35 No. 57' Liquidazione dell’,, Agenzia Marittima Orientale F. Sto ehi*“........ 36 Avviso Pag. No. 12 B Facoltà concessa agii imprenditori di aggiungere ai prezzi contrattualmente stabiliti con gli enti pubblici le maggiori somme da loro corrisposte in seguito alPaumento dei salari e dei contributi per le assicurazioni sociali...................................,. 37 PARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona No. 46 Nomina del consiglio di amministrazione degli Ospedali Riuniti di Trieste...................................................... 40 Ordine Amministrativo di Zona No. 35 Promozione temporanea di Umberto Muran, Eugenio Bressani e Luigi Valle ................................................. 41 No. 36 Promozione temporanea di Nicola Lo Verre dal grado XI Gruppo ,,B“ al grado X Gruppo ,,B“......................................... 41 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 98 Nomina del prof. Mario Corsini a commissario della Biblioteca Governativa di Gorizia..................................... 43 No. 99 Nomine nel Consiglio Comunale di Dolegna del Collio.......... 43 No. 100 Revoca déil'Ordine di Zona No. 59 che nomina un comitato...consultivo al Centro automolistico di Gorizia............................... . 44 No. 101 Istituzione dell’Ufficio Controllo legna da ardere per la Zona di Gorizia......... ............................................. 44 No. 102 Nomina della sezione speciale in seno alla Commissione Provinciale delle Imposte ..................................................... 45 No. 103 Promozioni nell’Ispettorato dell’Agricoltura della Zona di Gorizia 46 Zona di Pola Ordine Amministrativo di Zona No. 62 Rettifica degli Ordini Amministrativi N.ri 27, 45 e 47.... 47 PA R TE III SEZIONE CIVILE - INSERZIONI........................ 48