■ n ;*s*3r' GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO - AMERICANA TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE o GAZZETTA UFFICIALE V O L U M E VII N. 2 - 21 gennaio 1954 ■ . Pubblicata dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste La Editoriale Libraria S. p. A. Trieste • 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A PUBBLICAZIONE: il 1®, 1’ 11 ed il 21 d’ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed E 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d’ogni mese. PREZZO : un fascicolo L. 60. VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO: solamente semestrale; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N® 10, pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme............ L. 3.240 b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.. .. L. 1.080 c) per ima copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno....................................... L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato: „Gazzetta GM.A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. UFFICIO GAZZETTA: Sede del GMA, stanza N® 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; gior-nalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA: Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 2 AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ATTÉSO che si ritiene necessario aumentare le sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle forze britarmico-ame-ricane (qui di seguito indicata col termine „Zona"'), IO, SIR JOHN WINTERTON, KOMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel R.D. 8 dicembre 1933, No. 1740, nel R.D. 22 dicembre 1938, No. 2139, convertito, con modificazione, nella legge 29 maggio 1939, Tflo. 921 e nel R.D.L. 17 gennaio 1935, No. 423, convertito nella legge 3 giugno 1935, No. 1151, sono aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di quaranta volte rispetto alle misure originarie. I comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina della circolazione stradale urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal capo del Dipartimento dei Lavori e Servizi Pubblici, di concerto con il capo del Dipartimento dei Trasporti, a norma dell’art. 128 del R.D. 8 dicembre 1933, No. 1740. ARTICOLO II Ferma restando la facoltà di oblazione in via breve nei casi contemplati dall’art. 116 del R.D. 8 Dicembre 1933, No. 1740, tutte le somme enunciate in detto Articolo sono elevate in ragione di quaranta volte rispetto alle misure originarie. ARTICOLO III Sono abrogati gli Ordini No. 73 di data 22 febbraio 1946, No. 73B di data 13 giugno 1946, No. 16 di data 27 gennaio 1950, No. 52 di data 8 marzo 1949 e No. 97 di data 10 luglio 1953 nonché l’Ordine di Zona No. 58 di data 8 agosto 1947. ARTICOLO IV II presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 12 gennaio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T.J.W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDfAf53jl4ó Comandante della Zona DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’, URGENZA ED IN DIFFERIBILE A’ DELL’ IMPIANTO DI UNA LINEA ELETTRICA NEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE ATTESO che si ritiene opportuno autorizzare la „Società Elettrica della Venezia Giulia“ ad impiantare una linea per il trasporto di energia elettrica alla tensione di 10.000 Volt che, partendo dal palo 31 della linea elettrica che fa capo alla cabina di trasformazione di Zaule, termini alla cabina di trasformazione sita al No. 20 di via Ratto della Pileria nel Comune di Trieste, ATTESO che durante V istruttoria non furono presentati ne’ opposizioni né’ reclami e che per i relativi attraversamenti la Società suddetta ha ottenuto i nulla osta degli Enti interessati, ATTESO che l’ Ufficio del Genio Civile ha espresso parere favorevole, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I La „ Società Elettrica della Venezia Giulia“ (qui di seguito indicata col termine SELVE G) è autorizzata ad impiantare ed esercire una linea per il trasporto di energia elettrica alla tensione di 10.000 Volt che, partendo dal palo 31 della linea elettrica che fa capo alla cabina di trasformazione di Zaule, termina alla cabina di trasformazione sita al No. 20 di via Ratto della Pileria nel Comune di Trieste. ARTICOLO II Ai sensi dell’articolo 115 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, tutte le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione ed all’esercizio del eennato elettrodotto sono dichiarati di pubblica utilità. ARTICOLO III Ai sensi degli articoli 116 e 33 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, e degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, No. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, No. 5188, serie 2.a, i lavori di costruzione dell’elettrodotto di cui all’Articolo precedente e degli impianti ad esso connessi, sono dichiarati urgenti ed indifferibili. ARTICOLO IV Sezione 1. — Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro tre mesi e condotti a termine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Ordine. Sezione 2. — Entro due mesi dalla stessa data la SELVE G dovrà presentare all’ Ufficio del Genio Civile di Trieste, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata rispetto ai quali è necessario procedere a termini della citata legge 25 giugno 1865, No. 2359. La linea dovrà venir costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’ istanza della SELVE G di data 1° luglio 1952, e dovrà essere collaudata dall’ Ufficio del Genio Civile di Trieste. ARTICOLO VI L’autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica nonché delle speciali trascrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775. In conseguenza la SELVEG viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dalla costruzione della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. ARTICOLO VII La SELVEG resta obbligata ad eseguire tutte quelle opere nuove e modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, salve le comminatorie di legge in caso di inadempimento. ARTICOLO Vili Sezione 1. — Per le spese di sorveglianza e del collaudo affidati all’ Ufficio del Genio Civile, la SELVEG depositerà presso la Sezione Tesoreria di Trieste, a disposizione dell’ Ufficio stesso, la somma di Lire 20.000 (ventimila). Sezione 2. — Quale cauzione a garanzia degli obblighi dipendenti dalla presente autorizzazione e di quelli verso terzi, la SELVEG stessa depositerà presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di Lire 20.000 (ventimila). Sezione 3. — La validità della presente autorizzazione s’intende subordinata al preventivo deposito di dette somme. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della SELVEG. ARTICOLO IX Il piano di massima e la relazione sommaria dei lavori sono allegati al presente Ordine, rispettivamente quali „Allegato A“ ed „Allegato B“, e sono depositati presso la Direzione degli Affari Legali del Governo Militare Alleato, ove chiunque vi abbia interesse potrà liberamente prenderne visione. ARTICOLO X Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 15 gennaio 1953 Ref. : LD/A/53/179 H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona COMMISSIONE PER IL FONDO PER L’ INCREMENTO EDILIZIO MODIFICA ALL’ ORDINE No. 26/1951 ATTESO che si ritiene opportuno integrare la composizione della Commissione per il Fondo per l’incremento edilizio prevista dall’Articolo XI dell’Ordine No. 26 di data 7 febbraio 1951 e successive modificazioni, IO, Sin JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona ORDINO: ARTICOLO I L’Articolo XI dell’ Ordine No. 26 di data 7 febbraio 1951 è modificato come segue : „Al fine di controllare le erogazioni del Fondo per 1’ incremento edilizio, è costituita una Commissione composta come segue : a) il Capo del Dipartimento dei Lavori e Servizi Pubblici o persona da lui delegata — Presidente b) un rappresentante dell’Avvocatura dello Stato — Vice Presidente c) il Vice Capo del Dipartimento dei Lavori e Servizi Pubblici d) un rappresentante della Direzione degli Affari Interni e) un rappresentante della Presidenza di Zona f) un rappresentante del Dipartimento di Finanza g) un rappresentante dell’Ispettorato Generale del Genio Civile e IT.S.V.S. h) un rappresentante dell’ Ordine degli Ingegneri i) un rappresentante dell’ Ordine degli Architetti. I) un rappresentante dell’Ufficio tecnico erariale. I membri della Commissione sono nominati dal Governo Militare Alleato e durano in carica due anni. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni della Commissione sono rese esecutive con provvedimento del Capo del Dipartimento dei Lavori e Servizi Pubblici. La Commissione è coadiuvata da ima segreteria tecnica cui sono affidati anche l’istruttoria delle domande e compiti generali di studio. Espleterà le funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento dei Lavori e Servizi Pubblici, designato dal Capo di detto Dipartimento.“ ARTICOLO II Sono abrogati l’Articolo VI dell’ Ordine No. 131 di data 26 luglio 1951, 1’ Ordine No. 13 di data 16 febbraio 1953 e 1’ Ordine No. 69 di data 20 aprile 1953. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 15 gennaio 1953. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/AI53I196 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 2 AUTORIZZAZIONE AD AGGIUNTA DI COGNOME ATTESO che il sig. Marcello Zennaro fu Ugo e di Vincentin Elisabetta, nato a Trieste il 12 settembre igoy, residente a Trieste in Via F. Gorridoni No. 4, ha eseguito le formalità di legge dirette ad ottenere raggiunta del cognome „BRINA“ a quello di suo figlio minore Francesco ZEN-NARO, nato a Trieste il 16 giugno 1948, in base all’autorizzazione concessagli dal Direttore per gli Affari Legali in data 8 novembre 1949, e ATTESO che la predetta persona ha ora chiesto che venga disposta la richiesta aggiunta di cognome, ATTESO che sono state osservate le disposizioni previste dal Titolo Vili, Gap. 1 del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238, sull’ Ordinamento dello Stato Civile e non sono state fatte opposizioni, IO, SIR JOHN WINTERTON, KGMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. Il cognome „BRINA“ è aggiunto a quello del minore Francesco ZENNARO. 2. Il presente Ordine sarà trascritto a cura del richiedente nel pertinente registro nascite ed annotato in calce all’atto di nascita stesso, ai sensi di legge. 3. Quest’ Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 18 gennaio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. i. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDIBI54/1 Comandante della Zona PREZZO DEI PRODOTTI PETROLIFERI A modifica delle disposizioni contenute nell’Avviso No. 62, di data 21 agosto 1952 e dell’Avviso No. 2, di data 13 gennaio 1953, i prezzi dei prodotti petroliferi, a partire dal 3 dicembre 1953, sono fissati come segue : PETROLIO - GASOLIO - OLIO COMBUSTIBILE A) Merce daziata e schiava 1. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa). Petrolio illuminante : merce daziata (I.G.E. compresa) L. q.le 12.947, L. hi. 10.500 ; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. q.le 3.950, L. hi. 3.203 ; Gasolio per motori (indice diesel non inferiore a 50) : merce daziata (I.G.E. compresa) L. q.le 10.119, L. hi. 8.500 ; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. q.le 3.340, L. hi. 2.805. Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita a L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti. 2. — Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate. Oliò combustibile : denso per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20% a 300° C) : mercé daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 15.500 ; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 11.780 ; fluido (con distillato non superiore al 20% a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E a 50° C, scorrevole a + 5° C ) : merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 17.400 ; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 12.700 ; fluido per motori : merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 56.800 ; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 12.700 ; diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido per motori) : merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 66.200 ; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 21.100. Per merce nuda franco deposito interno è consentito l’aumento di L. 1.000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero. Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1.500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti. B) Merce agevolata 1. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione. Merce agevolata (I.G.E. compresa) L. q.le PETROLIO : per uso agricolo a 32 N. O. ^..................................................... 3.300 a 32 N. O. impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere................................................................ 4.730 destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera) ............... 3.300 (litro 26,75) GASOLIO : per uso agricolo .................................................................. 3.000 per piccola marina (merce considerata estera)...................................... 2.500 (litro 21) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l’azionamento di macchine idrovore per generare direttamente o indirettamente energia elettrica.................................................. 3.340 impiegato per l’azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS., destinato alla distruzione di larve di zanzare malar.igene, alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto ed all’ industria della calcio-cianamide.................................*........................................... 3.000 Le caratteristiche del petrolio a 32 N. O. (Motor Method) per trattrici agricole devono corrispondere a quelle contenute nella tabella allegata all’Avviso N. 72 del 27 dicembre 1950. E’ obbligatoria l’indicazione del numero di ottano nelle iatture ed in qualsiasi altro sistema di vendita. I prezzi del petrolio e del gasolio per uso agricolo non comprendono i diritti da versare all’ U.M.A. Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti. 2. — Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabili-menti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate. Merce agevolata (I.G.E. compresa) L. a t/m OLIO COMBUSTIBILE PER FORNI E CALDAIE (con distillato non superiore al 20% a 300° C): destinato alle centrali termoelettriche : denso ....................................................................... 15.500 fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a 4- 5° C).............. 17.400 destinato all’ industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene : denso ....................................................................... 13.090 luido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)................ 14.180 Merce agevolata (I.G.E. compresa) L. a t/m OLIO COMBUSTIBILE PER MOTORI destinato all’ azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FE. SS.: fluido ......................................................................... 14.180 diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori)............ 22.860 destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l’azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, lavoratori, cantieri di co- struzione : fluido ........................................................................... 17.450 diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori) ............. 26.220 destinato all’ industria della ealciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene : diesel extra (40% gasolio e 60% di olio combustibile fluido per motori)...... 22.860 Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1.000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero. Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1.500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti. SOLVENTI A) Merce daziata e schiava Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito dal venditore o franco stazione destino. Merce daziata Merce schiava (I.G.E. compresa) (I.G.E. esclusa) L. q.le L. q.le Benzina solvente leggerissima (40/60) .............................. 18.400 6.484 Benzina solvente leggera (60/80) .................................. 17.700 5.837 Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160) 17.200 5.376 Acqua ragia minerale.................................................. 13.500 4.060 E’ consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso, e di L. 400 a quintale per le vendite in latte o altri recipienti del cliente. B) Merce agevolata Prezzo di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino. Merce agevolata (I.G.E. compresa) L. q.le Acqua ragia minerale impiegata nella fabbricazione delle vernici................ 8.950 BITUMI A partire dal 3 dicembre 1953 vengono fissati i seguenti prezzi di vendita al consumo per merce daziata per uso stradale e industriale, resa franco raffineria costiera o deposito costiero, I.G.E. a carico del compratore : 1. BITUME STRADALE : con penetrazione Dow 150/200 a 25° C. : per merce sfusa a caldo.......................................... L. 2.100 al q.le per merce in fusti a perdere .................................. „ 2.700 „ % 2. BITUME INDUSTRIALE DISTILLATO : а) con penetrazione Dow oltre 40 a 25° C. : per merce sfusa a caldo ....................................... L. 2.400 al q.le per merce in fusti a perdere .................................. „ 3.000 „ б) con penetrazione Dow 0/40 a 25° C. : per merce sfusa a caldo ........................................ L. 2.700 al q.le ^ per merce in fusti a perdere ................................... „ 3.300 „ 3. BITUME OSSIDATO : а) fino a 75 punto di rammollimento P. & A °C. : per merce sfusa a caldo ........................................ L. 3.100 al q.le per merce in fusti a perdere ................................... „ 3.700 „ б) da 76 a 105 punto di rammollimento P. & A °C. : per merce sfusa a caldo ....................................... L. 3.400 al q.le per merce in fusti a perdere .......................,....., .... „ 4.000 „ c) oltre 105 punto di rammollimento P. & A °C. : per merce sfusa a caldo ........................................ L. 3.900 al q.le per merce in fusti a perdere ................................... „ 4.500 „ Per consegna di bitume da raffineria interna o deposito interno è consentita una maggiorazione corrispondente al costo del trasporto da calcolarsi sulla base del nolo ferroviario per vagone completo dal più vicino deposito costiero. Per le consegne di bitume infustato in imballaggi fomiti dal consumatore è consentita inoltre una maggiorazione di L. 80 al quintale. BENZINA AVIO A modifica dell’Avviso No. 2, di data 13 gennaio 1953, a partire dal 3 dicembre 1953, sono fissati come appresso i prezzi massimi della benzina avio : Merce depositata (I.G.E. compresa) a) Per aviazione civile : Tipo 80 N.O. aeroporti „A“ aeroporti „B“ aeroporti „0“............ L. a q.le L. a hi. 19.722 14.200 20.000 14.400 20.555 14.800 Merce daziata (I.G.E. compresa) ipo 100/130 L. a q.le L. a hi. aeroporti „A“ 20.416 14.700 aeroporti ,,B“ 14.900 aeroporti ,,C“ 15.300 Prezzi di vendita per merce nuda, franco serbatoio apparecchio. Gli aeroporti della categoria „A“ sono quelli di Roma-Urbe, Roma-Ciampino_, Milano-Linate, Milano-Malpensa. Gli aeroporti della categoria „B“ sono quelli di Cagliari, Catania, Gorizia, Napoli-Capodichino, Palermo e Venezia. Gli aeroporti della categoria ,,C“ sono tutti i rimanenti aeroporti. Merce daziata (I.G.E. compresa) L. a q.le L. a hi. b) Per altri usi : Tipo 80 N.0................................................. 18.750 13.500 Tipo 100/130................................................ 19.444 14.000 Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa. Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti. TRIESTE, 15 gennaio 1954. Dott. E. D’ AVANZO Ref. : LD/C/53/84 Capo Dipartimento di Finanza Avviso N. 3 RETRIBUZIONE MINIMA PER I DIPENDENTI DA NEGOZI E LABORATORI DI PASTICCERIA E DA REPARTI DI PASTICCERIA ANNESSI AD ESERCIZI PUBBLICI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell’ Ordine No. 63 di data i° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi dei dipendenti da negozi e laboratori di pasticceria e da reparti di pasticceria annessi ad esercizi pubblici, non aderenti ad associazioni di categoria 0 comunque non vincolati da contratti collettivi di lavoro il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 4 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 febbraio 1953, s’intende prorogata sino al 31 ottobre 1954. Una richiesta di revisione di data anteriore alla predetta, potrà essere considerata legittima solamente nel caso di modificazione del trattamento economico concernente i lavoratori disciplinati dal relativo contratto di categoria. Trieste, 26 novembre 1953. Letto, confermato e sottoscritto. Ratificato : 19 dicembre 1953 F.to : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente : F.to I Componenti : „ I Consulenti tecnici : Walter LEVITUS Oscar PIRONA Giuseppe MARZOTTI Giudo BORZA GHXNI Renato CORSI Giovanni D’ ELIA Nicolò PASE TRIESTE, 16 gennaio 1954. Ref. : LD/CI53/85 Dott. Ing. E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 4 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ARTIGIANE DEL FERRO Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi, costituito ai sensi dell’ Ordine No. 63 di data i° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende artigiane del ferro, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria, 0 comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO 1 L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 5 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 febbraio 1953, s’intende prorogata sino al 31 ottobre 1954, con l’aggiunta indicata nell’Articolo che segue. ARTICOLO 2 A partire dall’1 dicembre 1953 ai lavoratori cui si riferisce il presente lodo, sarà corrisposta ima diaria di lire 300 giornaliere a compenso del pasto meridiano o serale. La corresponsione di tale indennità, per quello che concerne il pasto meridiano, avrà luogo a condizione che nell’ intervallo meridiano, tenuto conto dei normali mezzi di trasporto, sia lasciato all’operaio, per la consumazione del pasto, un periodo di tempo inferiore a 40 minuti. Per quello che riguarda il pasto serale, la condizione è data dal fatto che l’operaio non possa rientrare nella sua abitazione entro le 22. La predetta disposizione non si applica nei confronti di quegli operai che per l’attività esplicata, devono normalmente spostarsi da località a località nell’ambito del limite territoriale del centro urbano della città di Trieste, per la manutenzione e installazione di impianti di riscaldamento, idraulici, sanitari elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, di misurazione, segnalazione e controllo, di ascensori e montacarichi, di serramenti e di manutenzione di macchine di ufficio e radio. ARTICOLO 3 Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo, di data anteriore a quella indicata nell’Articolo 1, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente i lavoratori disciplinati dal contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 28 novembre 1953. Il Presidente : F.to Walter LEVXTUS I Componenti : „ Giovanni GRVDEN „ Sergio STERMIN „ Paolo ROSSETTI „ Giuseppe MUSLIN I Consulenti tecnici : „ Egidio FURLAN „ Ruggero TIRONI Ratificato : 19 dicembre 1953 F.to : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 16 gennaio 1954 Ref. : LD/CI53/86 Avviso N. 5 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RIVENDITORI DI GIORNALI E RIVISTE Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’ Ordine No. 63 di data i° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da rivenditori di giornali e riviste, non, aderenti ad associazioni di categoria, 0 comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO 1 L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 12 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° marzo 1953, s’intende prorogata sino al 31 ottobre 1954, con il chiarimento indicato nell’Articolo che segue. Dott. Ing. E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il presente lodo si riferisce specificatamente ai dipendenti di rivenditori di giornali e riviste. Non vanno quindi comprese nelle nominate aziende, le rivendite di generi di monopolio. ARTICOLO 3 Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo, in data anteriore a quella prevista all’Articolo 1, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico dei lavoratori disciplinati dal contratto di lavoro per le aziende commerciali in genere. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 27 novembre 1953. Ratificato : 19 dicembre 1953 F.to : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente : F.to Walter LEVITUS I Componenti : „ Bruno DE MORI I Consulenti tecnici : Eugenio PAROVEL Renato CORSI Ferruccio GRATTON Nicolò PASE Egio FURLAN TRIESTE, 16 gennaio 1954 Ref. : LD/C153187 Dott. Ing. E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 6 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE INDUSTRIALI DEL FERRO Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi, costituito ai sensi dell' Ordine No. 63 di data i dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende industriali del ferro, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria 0 comunque non vincolate da contratti collettivi il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 6 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 febbraio 1953, integrato dal lodo pubblicato con l’Avviso No. 38 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° giugno 1953, s’intende prorogata sino al 31 ottobre 1954. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore, solamente nel caso di modificazione del trattamento economico concernente i lavoratori disciplinati dal relativo contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 30 novembre 1953. Ratificato : 19 dicembre 1953 F.to : de PETRXS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente : F I Componenti : I Consulenti tecnici : Walter LEVITUS Claudio BENUSSI Marcello TREVTSINI Paolo ROSSETTI Giuseppe MUSLIN Giovanni POLI Ruggero TIRONI TRIESTE, 16 gennaio 1954 Rei. : LD/C153/88 Dott. Ing. E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 7 CALENDARIO DELLA BORSA VALORI DI TRIESTE PER L’ ANNO 1954 Si rende noto che il Capo del Dipartimento di Finanza del Governo Militare Alleato ha stabilito il calendario della Borsa Valori di Trieste, per Tanno 1954, che è stato depositato presso la Borsa Valori di Trieste ove potrà essere esaminato da chiunque vi abbia interesse. TRIESTE, 16 gennaio 1954. Dott. E. D’AVANZO Ref. : LDIC/54/i Capo del Dipartimento di Finanza INDICE Ordine Pag. No. 2 Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale......... 13 No. 3 Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’impianto di una linea elettrica nel Porto Industriale di Trieste ............................ 14 No. 4 Commissione per il fondo per rineremento edilizio - Modifica all’Ordine No. 26/1951 ............................................ .. ..................... 16 Ordine Amministrativo No. 2 Autorizzazione a cambiamento di cognome ..................................... 17 Avviso No. 2 Prezzo dei prodotti petroliferi .............................................. 18 No. 3 Retribuzione minima per i dipendenti da negozi e laboratori di pasticceria e da reparti di pasticceria annessi ad esercizi pubblici ......................... 22 No. 4 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende artigiane del ferro 23 No. 5 Retribuzione minima per il personale dipendente da rivenditori di giornali e riviste ....................................................................... 24 No. 6 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende industriali del ferro 25 No. 7 Calendaiio della Borsa Valori di Trieste per Tanno 1954 ........................ 26