ANNO V. — 25. Sabbato 22 Giugno 1850. Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione._ L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione. SIL COJUIERCIO DI TRIESTE prima delV apertura del Porto-franco. DELL' IMPERIO DELLA SER.ma REP.ca DI VENETIA nel Mar Adriatico. (Continuaz. V. N. antecedente). "Mostrano aneora consenso di molti Prencipi, e Po-tentati le licenze chieste da loro per transitar vettoua-glie nel Mare. Ve ne sono molte concesse a Marchesi di Ferrara, alla Citta di Cesena, allo stato di Rauenna, a Malantesti sig. di Rimini, e Re d' Vngheria, a Ragu-sei, al Re di Napoli, ali' Imperatore stesso, et al Pontefice aneora, che sarebbe troppo longo riferirle tutte. Io ne ho da libri publici Raccolte 39, essendo anche certo, che ue ne sono deli' altre. Tra q.te sono notabili per la grandezza de Prencipi, che hano richieste le conces-sioni fatte ad instanza del Pontefice, e suoi Ministri, come deli' anno 1469 aH' Arciuescouo di Spalatro Gou.re della Marca, et al Patriarca Antiocheno Gou.re della Ro-magna di poter condurre grano dalla Marca, e del 1477. Sisto IV per un suo Breue ricerco di poter condurre grano dalla Marca in Cesena, e del 1505 Giulio II per per suo Breue chiese licenza di portar furmento dalla Marca in Roma. Similm.te le licenze chieste dali' Imperatore Federico III nel 1478, e 79 di condurre Vettoua-glie a suoi Castelli di Carso, Puglia, et Abruzzo. Ma in Prencipi minori e notabile una del 1399 essendo con-tratto matrimonio tra Guglielmo Arciduca d' Austria, e la Sorella di Ladislao Re di Napoli, e uolendola il maritto, et il fratello condurre per Mare da Puglia alla Riuiera di Dalmatia con 12 Vascelli tra Galere, e Nauili dimando-rono Saluo condotto pei i Legni, e per le persone, et il Saluo condotto fu concesso a compiacenza di quei Prencipi per tutte le persone, eccetto quelli che fossero ban-diti di Venetia per delitto di molta offesa, o per homici-dio, col quale Saluo condotto la Sposa passo colla Sua Coinpagnia: argomento notabile della Superiorita del Mare, poiche i banditi da Venetia son banditi dali' Adriatico, come territorio suo, e non gli e permesso il semplice passaggio transitando da terre aliene in terre aliene etiandio in compagnia di gran Pr.pi; Aggiungero con quest' occasione non essere legier proua di Giurisdittione in tutto il Mare il costume antichis.mo il bandir i Nauili armati, e disarmati, che si uede eseguito etiandio ne* Nauili d' altri Prencipi, come nell'occasione narrata deli' liauer stabilito leggi, et ordinationi sopra la Naui-gatione deli' esattione de Baty sara il luogo di discen-dere nella 3.za Scrittura, si come anco il testimonio de Giurisconsulti si riferira alla 2.da come in luogo proprio. Per compim.to di questa resta solo il raccogliere con breuis.me parole tutte insieme le conclusioni prouate. Ogni Dominio consta di titolo, e possessione. II titolo del Dominio della Ser.ma Rep.ca sopra il Golfo contiene 4 conditioni, la prima, che non e in modo alcuno aqui-stato, ma nato insieme colla Rep.ca, e colla liberta sua in Aque libere, e non soggette alfhora ad alcuno. La seconda che s' e aumentato per legitiine occasioni, o di-latato sopra le Aque lontane, doppo che furono abban-donate da chi lo possedeua, e restauano senza persone, che u' hauesse Giurisdittione. La 3.a che si e conseruato colla uirtu deli' anni, col spargim.to del sangue, e de Tesori, e tutto per causa pia, e per rendere sicura la Nauigazione. La 4.a che e confermata da una longis.ma consuetudine, il principio della quale sopra ogni memo-ria. Queste 4 conditioni, lo rendono ben stabilito, e giustis.mo appresso la M.ta Diuina, e la conscienza, et anco appresso la ragion naturale, et il Mondo, conuin-cendo quelli, che lo guardassero con qualche malignita. Ma oltre queste conditioni intrinseche, et essentiali s'ag-giungono altre che se bene non apportano ragioni, ser-uono a maggior decoro, e manifestatione della uerita, queste sono primo 1' assenso de molti Prencipi coll' im-plorare 1'agiuti maritimi, o chiedere licenze di traspor-tare robbe, e con patti, e conuentioni. La 2.da il testimonio degl' Istorici. La 3.a le attestationi, et appro-uationi de Giurisconsulti. La passessione attuale, e con-tinuata s'e ueduta in tutti i tempi, e si uede anco al presente da tutti per 4 continuati, e non mai interrotti essercitij di Dominio: il primo per la continuata ellet-tione de Mag.ti, che essercitano il Gouerno, in partico-lare per il Capitanio del Golfo ; il 2.do per le leggi in ogni tempo statuite sopra la Nauigatione, et esseguite con pene sopra i trasgressori: il 4° per 1'essattioni imposte, e riscosse in ogni tempo, le quali cose essendo tutte no-torie non puo questo Dominio esser dedotto in contro-uersia, ne disputato, ma resta solo il continuar la possessione coll'essercitio de med.mi atti giurisdittionali, opponendo la forza a tentatiui, che fossero fatti in con-trario, perche si come le ragioni, e titoli de priuati sono cadaueri senz' anima, quando non siano uiuificati dalla forza della legge, et il Giudice, che danno solo il uigo- re: cosi le raggioni, e titoli del Prencipe son cadaueri, quando non siano aniraati dalla forza, e dali' uso di quel-la, dalla quale riceuono la uita. 1 Prencipi tengono uiue coll' essercitio, et essecutione le proprie raggioni per uno de rispetti, o perche portino dignita, o perche portano utile, 6 per essere necessariealla continuat.ne del gouerno. Siue-de con quanta accuratezza i Regni di Panica (Francia ?) e di Spagna sostentano le loro pretensioni di precedenza, doue non u' d punto d'utilita senza haver riguardo k disgusti, che percio si danno V uno aH' altro, et a gl' impedim.ti che por-tono alle negotiationi, e questo solam.te per conseruare 1' ho-noreuolezza delle ragioni, che portano utile. Non occorre pili parlar in anzi, essendo certo che gli Stati non si mantengono senza spesa, e la spesa non si fš commo-dain.te senza cauarsi 1' utilita. Dove la necessita inter-uiene, e 1' ha tanta forza, che non mette dubio nel lungo consiglio, ma spinge imediatam.te aH' essecutioni. Ma la Giurisdittione di q.ta ser.ma Rep.ca sopra il Mare ha le due prime qualita: la dignita, essendo un titolo molto specioso, et honoreuole 1' esser chiamato sig.e di tutto 1'Adriatico, che se i Re di Portogallo hebbero il titolo d' honorevolezza il chiamarsi Pa.ni del commercio del-1' Indie Orientali, si che se n' intitolavano nelle loro pu-bliche scritture, maggior dignita si deve fare d' essere detto sig e non del comercio Maritimo, inž del Mare stesso. L' utilit& e manifesta, perche oltre il benefitio de datij riduce il comercio a Venetia, cresce il negotio della Citta, e la fa piti ricca, et abbondante, da che anche il Prencipe pud cauar mag.e frutto publico. Ma alla dignita, et utilita s'aggiunge la necessita aneora, perche la uita di quest' Inclita Citta sta nel mare, e suo comercio con quel solo e ridotta in q.ta grandezza, se quello sia diminuito, bisogna q.ta aneora s'iadebolisca, onde per conseruarla e necessario mantenerlo, e se d sminuito, re-stituirlo come prima, e doue son congiunte queste tre ragioni insieme, non si pu6 aggiungere incitamento mag.e E q.to d quello che h6 giudicato douer riportar a S. Ser.ta per esplicatione del uero titolo, e possessione sua gopra il Golfo, il che apparira maggiorm.te necessario, quando nell'altra seriltura tratterd gl'inconuenienti, che seguirebbero, ualendosi d' altro titolo. F. „ CHE IL TITOLO DEL DOMINIO DEL MAR non sia Priuilegio, e Prescrittione. "Ser.mo Prencipe. "Hauendo spiegato nella prima scritlura, ch' il titolo del Dominio di V.ra Ser.ta sopra il Golfo non e in alcun modo aquistato, ma nalto eolla liberta della Rep.ca, au-mentato, e conservato eolla uirtu deli' armi, e spesa de Tesori, e confermato per immemorabile consuetudine, se-gue necessariam.te, che Priuilegio, e Prescrittione non u' habbino luogo, ne farebbe bisogno di considerare 1'inconuenienza di questi titoli, quando 1'usargli non fosse di perniciosa conseguenza. "Non d sola opinione mia, che sia cosa pregiuditiale allegar Privilegij in questa materia, ma alcuni aneora de consultori, che per commandam.to publico hanno scritto per (I passato, asscntirono (come cosa principalis.ma in q.to negotio) che non si debba mai usare tal titolo, il che essendo stimato da me di molto momento, accio che la sua importanza resti ben impresa mi par necessario esporre particolarm.te le molte ragioni che necessitano ad astenersene. Vna d, perchd, chi riceue per Priuilegio, non e mai superiore, et assoluto Pa.ne, ne pud dire, che la cosa concessali sia sua assolutam.te, ma resta sempre dipendente da chi l' ha concessa, ma il Dominio della Rep.ca e assoluto, e supremo, et independente ; Adunq. non pud nascere da Priuilegio. Del 1596 trat-tandosi di questa materia il Nuntio Apos.co a 2 d' A gosto nell' Ecc.mo Senato pošto una longa scritlura, nella quale tra le altre cose disse, e hauendo la sede Apos.ca concessa la preeminenza del Mare alla Rep.ca, ella non deue chiamarlo suo, hauendolo per benefitio della S.ta Sede, alla qual obiettione non potra mai dar buona ri-sposta chi haura questa falsa opinione, che il Dominio del Mare prouenga da Priuilegio. L' altra ragione e, perche chi ha riceuutlo per Priuilegio, si puo ualere di quelIo contro gl' allri, ma non contro chi 1' ha concesso, e pure in materia di custodir il Mare, d di nauigar per quello, con nessun Prencipato posson nascere maggiori, e piu frequenli dilferenze che con Roma e coll'Imperio; peril che e molto pregiudiciale douendo traltar con essi l'am-mettere che alcuna cosa sia riconosciuta da loro. " Nella stessa scritlura sopra nominata il Nuncio presupponendo pure, che la Giurisdittione sopra il Golfo habbi origine da Priuilegio Papale uso questa ragione di-cendo, che la Rep.ca non douerebbe usare contro la Sede Apostolica, e sudditi i suoi Priuilegij, che da quella gli siano statti concessi, e Martino Laudente Giurisconsulto doppo hauer detto, che il Priuilegio non si pud inter-pretar contro chi 1' ha concesso, soggiunse, e hauendo il Papa concesso il Priuilegio a' Venetiani, non doverebbe far pagar Datio alle Vettouaglie, che uatino dalla Marca a Bologna. Obiettione che sarebbe molto difficile da ris-soluere, quando fosse statto riceuutlo il Dominio del Mare da alcun sommo Pontefice, ma perche cio non fii mai uero, il Giurisconslto solam.te in q.to attesta, che k suo tempo si pagava per transito delle Vettouaglie dalla Marca a Bologna, tenendo e' hauerebbe approuato il costume se non si fosse ingannato presupponendo Priuilegio. Vn' altro pregiuditio porta il ualersi di Priuilegio, perche quello pud essere per diverse cause riuocato da chi I'ha concesso, e da successori suoi, et aneora damed.mipuo, essere ristretto, limitato, e dichiarato, onde il fondaruisi sopra non d altro, che sottoporsi alla diseretione d'altrui, et essere sempre incerto. Ne gioua il dire che per ri-uocar un Priuilegio, d per restringerlo si ricerchi causa legitima, e che la dichiaratione sia ragioneuole, tocca a chi ha concesso il Priuilegio, d uero al suo successore il quale potendosi mouere per affetti, d per false opi-nioni, sempre chi possiede per Priuilegio, ha la possessione precaria, e ueram.te con buona similitudine si pud dire, che il fondarsi sopra Priuilegio sia come fabricar un' edificio in suolo alieno. " Appresso dico, e cosa certa, che nessuno pud concedere Dominio ad altri che non sia suo, et insieme e certo che ne il Papa, ne 1'Imperatore da Carlo Magno in qua dal quale uiene 1' origine di questo Impero, mai hano hauuto Dominio ne custodia di questo Mare, ne mai han tenuto Armata in esso: Adunque mai hanno potuto concedere ad altri; onde se V.ra Ser.ta, cho tiene q.to Dominio da Dio, e da se stessa, dicesse hauerlo dal Pontefice, o dali'Imperatore, si priuarebbe da quel che e suo, e darebbe a loro quello, che non hanno, ne hanno mai hauuto. A questo aggiunge, che qualunque asserisce di possedere per Priuilegio alcuna cosa, oltro 1'obligo di confessione, che il concedente ha legilimo Pa.ne, e suo superiore: quant' a quella parte č tenuto anco di mostrare la concessione, se fu fatta in tempo, del quale ui sia memoria, il che non e necessario, si e da tempo immemo-rabile, nel qual caso basta la farna, et opinione coinmune, che il Priuilegio ci sin, e basta allegarlo; ma oltre cio e obligato chi lo allega, di rispondere a quelli, che uo-lessero prouare, che non sia uero. Gl' Ecclesiastici si sono gia dichiarati di uoler combatterela uerita deli' I-storia d'Alessandro III quanto s' aspetta alla Vittoria ha-uutta dal Prencipe Ziani contro il figlio deli' Imperatore, e pero hanno fatto scriuere al Baronio un longo discorso nel Tom. 12 in contrario, dove si sforza con molti ar-tificij e con gran affettione di mostrare, che ali' hora il Papa era al di sopra, che non ebbe bisogno d' aiuto, ne u' interuennero forze della Rep.ca e molte cose dice ancora abbassando, e uilipendendo quanto pud il Gouerno, e la potenza della stessa Rep.ca in quel tempo: il qual discorso se ben e coperto da lui con uerita e sincerita, non attende pero afFatto il uero fine Romano, che e di stabilire due loro pretensioni: Vna che il Mare debba esser riconosciuto da Roma, P altra che per pure, e mera gratia, e non per ricompensa d' aiuti prestali. Lo scopo di tutta P opera del Baronio non e altro, che mostrare, che tutti i Principati hanno dipendenza dal Papa, et hora tocca questo, hora quello nel Tom. 11, scrisse anco contro la Monarchia di Sicilia, si come nel 12 contro P Istoria d' Alessandro, e'l Ser.mo Re Catt.co, con tutto che la sua potenza porrebbe, che lo douesse rendere sicuro da tutte le macchinationi, che posson essere fatte con scritture, e con libri, non dimeno u'ha fatto riflesso sopra, e 1' ha stimata cnsa da non prezzare, e quella M la e uenuta in rissolutione non solo di prohibire quella parte deli' opera del d.to Cardinale in tutti i suoi Stati con pene gravis.me a chi la portasse, o ritenesse appresso di se, ma ancora con un suo Edilto publicato per i suoi stati ha pronon-ciato una seueris.ma Censura contro il Cardinale, il qual esempio mostra, che questo altro tentatiuo del Baronio toccando 1' Istoria d' Alessandro III merita che dalla Ser.ma Rep.ca ui si habbi sopra la debita consideratione, accio in progresso di tempo non partorisca qualche scandalo. "Ma perche quasi tutti Giurisconsulti attestando questo Dominio del Mar P attribuiscono a Priuilegio, alcuni pochi dicono del Papa, altri in gran numero dicono deli'Imperatore, e necessario scoprir la causa del loro errore per hauer che rispondere a chi P allegasse. w Ouelli che lo attribuiscono a Priuilegio Papale sono i fautori delle pretensioni Romane, et hanno tentato di sottoporre con uarie inuentioni tulti gli Stati al Pon-tefice, e doue non hanno scritture suppositie, delle quali abbondano s' attaccsno ad oign congiuntura. Se potessero ascrivere il Dominio del Mare 4 qualche Pontefice piu vecchio inanzi che le forze marittine della Rep.ca s' e-stendessero a luoghi lontani, lo farebbero volontieri, onde non restano di scrivere uerisimili acc.e, ma P esser fatto in Venetia con tanta solennita tra il Papa Alessandro coll'Imperatore Federico, li presta probabilita, come cho fosse dalto per allegrezza del buon successo, e come uolgarm.te si dice, per buona mano. La falsita convince, essendo quasi 100 anni inanzi succasse tante speditioni in Terra Santa che fecero sentir a tutto il mondo le forze, che la Rep.ca contribui, oltre altre guerre fatte in Dalmatia, et in Puglia, e dali'altra parte non hauendo mai quel Pontefice hauutto in Mare un Legno Armato, e non hauendo nella Riviera della Marca, e di Romagna, se non qualche ben uniuersale ricognitione, onde essendo questo chi non haueua niente che far in Mare, lo concesse a chi prima lo possedeua. Čredo bene che al-cun habbia equiuocato per lo sposare del Mare in luogo di dominarlo, e custodirlo, che lo sposare provenisse da Alessandro III, se ne fa mentione in alcuni libri antichi, de quali ui e copia nella Secreta, perche le scritture di quei tempi s'abbrucciarono doppo. In quella copia si fa mentione che al ritorno del Doge doppo ottenuta la Vittoria, il Pontefice lo saluto domator del Mare, e per tanto li conuienesposarlo, si come il Maritosposala Moglie suddita. Non v' e parola alcuna che concedesse Dominio, o autto-rita, cosa che non sarebbe statta tacciuta, come piu im-portante da chi fece mentione della Ceremonia, la quale chi la considerera auertendo quanto d'Ecclesiastico v'in-teruenga, e quanto sia singolare, e senza altro esempio, si rendera facile a credere che potesse essere instituita dal Papa. Primieram.te il nome di sposare e quel!o stesso, che s' usa nel parlare del Sacramento del Matrimonio, e u' interuiene benedittione, tutte cose che nessun Prencipe temporale hauerebbe ardito d'instituire da se med.mo massime in quei tempi, quando i Preti e Monaci dipen-deuano tutti da semplici cenni del Papa, le quali cose considerate seruono a leuare P equiuocatione, et a mostrare donde h& hauutto origine questa falsa fama. "Piu habbiamo da pensar a quei Giurisconsulti, quali tengono, che qualunque Potentato possieda Mare de facto, P habbia per concessione Cesarea, ma ancora che non possa essere legitimam.te tenuto, se non per Priuilegio Imp.le auttentico bollato con Bolla d' Oro, et i Dottori seguenti (secondo e loro costume di citarsi 1'u-no 1'altro) fanno mentione del suo testimonio occulato, e lo seguono, anzi il Dottor Marta consiglia la Rep.ca & guardarsi dal dire di dominar il Mare per altro titolo che per Priuilegio Imp.le, perche ogn' altro sarebbe usurpativo, e tanto peggiore, quanto piu antico. "I fondamenti loro sono, che il Mare e del Prencipe, e Popolo Romano, per il che da nessuno puo essere usurpato, ne occupato, onde se alcuno lo possiede, conuiene che cio habbi hauuto origine da concessione Imp.le della quale sola memoria non resta, si deue pre-supporre, che per P antichita sia perduta, perche altrim.te il principio sarebbe statto uitioso. " Ma q.ti med.mi Dottori soliti studiare nelPantiche leggi Romane quando per uerita quei Prencipi si chia-mauano Pa.ni del Mare Mediterraneo, e de Golfi di quelIo, e spesso anco del Mondo (intendendo pero del Mondo pratticato da Romani (hanno pensato, che si come l'Im-peratori de nostri secoli succedono a quelli in nome, cosi succedano in ragione, e potesta, e che di questi sia tutto cio, che fii di quelli, et anco a questi tempi ui sono di Legisti, che scriuono, che 1'Imperatore e statto Pa.ne di Francia. e Spagna de Iure, se bene non de facto. Ma P Imperatore e statto Pa.ne del Mondo Romano, mentre ch'hi hauuto forze terrestri da dominarlo, e del Mure, mentre ha hauutto forze m ritiime per ' difenderlo, e custodirlo : quando non ha hauutto piu forze p r tener, e guardar il Mare, questo e restato senza Pa.ne, e passato poi nel Dominio di chi haueua forze da custodirlo, e proiegerlo. E veris.mo che le cose publirhe del Pren-cipe nun posson esser appropriate a nessuno, ma s'in-tende con due limitationi. L' una da nessun Priuato, perihe da un'altro Prencipe posson essere uinte con guerra. £ 1' altra che s' intenda mentre esso le custo-disce, e le protege, perche se le abbandona aff tto. re-stano di chi prima eolla sua protettione le occupa, onde le leggi, quali dicono, che il Mar e del Popolo Romano, parlano di quando lo custodiua, e protegeua eolla sua Armata, e non per il tempo presente, quando non resla del Popolo Romano altro che il norne. E quando dicono che la consuetudine immemorabile presuppone Priu legio, conuiene intendere cosi, che si tratta del supreino Prencipe al suddito, il quale possiede alcuna Giurisdittione, che spettasse perinanzi al Prencipe, si dcue presuporre priuilegio, perche per nessun altro titolo Ia Giurisdittione puo passare dal Prencipe al Priuato, saluo che per con-cessione, ma quando si tratta tra due Prencipi supremi, et uno tiene da tempo immemorabile territorio, e giurisdittione, rhe 1' altro hauesse prima, non s'ha da presup-porre Priuilegio, perche non cade trš i supremi, ma bensi una deli' altre ragioni, colle quali passano i Dominij da Prencipe a Prencipe, che sono ragioni di guerra, con-uer.tioni, patli, o uero mancamenti di forze; onde hauendo la Ser.ma Rep.ca da tempo immemorabile il Dominio del Mare, che gia fu del Popolo Romano, se nell' Istorie non si sapesse come sia passato in lei, si douerebbe presup-porre uno de sudetti titoli, il che non occorre trattare ul-teriorm.te essendo certo, che u' interuenne la debolezza di quello a poterlo piu tenere, e le spese della Rep.ca per custodirlo, e se passo qualche scrittura, bisogna che quella fosse una confessione del legitimo titolo gia acqui-stato. E in fatti cosi e, che nella secreta di V.ra Ser.ta ui sono lettere di sei Imperatori, Henrico V, Lottario II, Federico I, Henrico VI, Ottone IV, Federico II, che durano piu di 100 anni, comminciando dal 1111 fino al 1220, nelle quali sono deseritte le conuentioni, e patti loro eolla Ser.ma Rep.ca, et e specificatam.te conuenuto, che sia amicitia tra Popoli sudditi deli'Imperio in Italia, et i sudditi d' essa Rep.ca, et e fatta nominatam.te mentione di quelli, soggiungendo che i sudditi deli' Imperio pos-sano andare per i Fiumi, e Mare di Venetia, dalle quali conuentioni si uedono tre cose chiare. L' una che P Imperatore non haueua Dominio d" alcun Mare. L' altra che la Rep.ca haueua Mar dominato da lei. La terza che si conuennne del pari tra 1' Imperatore e la Rep.ca, che li sudditi deli'uno siano sicuri per i luoglii deli'altro. Al presente le conuentioni tra Prencipi si fanno per Instro-mento, che poi e da loro ratificato. In quei tempi per la grandezza deli' Imperio non si connimaua far Inslro-niento, ma le contraltationi si spediuano solam.te per Bo la Imp.le, appunto come costumano di far al presente i Turchi nel trattare coi Prencipi Christiani. Vna di queste Bolle Imperiali sara statta ueduta da Alberico, et egli per il troppo »ffetto che i Legisti, et egli in particolaro portauano ali' auttorita Imp.le, che percio anehe fvl in pocca gratia della Corte Romana, perche segui il sudetto Bauaro Imperatore contro Papa Pio XXIII per honorar piu 1'Imperatore haura uoluto chiamarlo Priuilegio, e ue-ram.te haura uista la Bolla col sigillo in oro, e letto il nome deli' Imperatore, e non passato piu hauera per con-giuntura mai inteso il soggetto, e gli hauera datto quel nome, che sara statto causa deli' errore degl' altri, che senz'esaminare piu oltre hano seguito il suo teslimonio. " Sono al:ii Giurisconsulti, che ascriuono il Dominio del Mare alla Rep.ca per titolo di Prescritlione, il quale non si puo, ne si deue in alcun modo usare, prin-cipalm.te perche non e uero, e poi ancora perche inette in campo molto difficolta, si dice acquistata per prescritlione quella Časa, la qual essendo ueram.te d' un altro , usandola per lungo tempo con buona fede, in virtu di questo lungo uso muta Pa.ne, e passa dal priino di chi era al secondo, che 1' ha usata di maniera che per titolo di Prescrittione non si possiedono se non cose d' altri. La nalura della Prescrittione e questa, che P uso accom-pagnato daila buona fede leua la ragione, e titolo, che non altro ha, e trasferisce il Dominio in chi lia posse-duto ultimam.te la časa. Inferiscono i Dottori, che si uagliono di Prescrittione, che il Mare fosse deli' Imperatore di Germania, e che la Rep.ca usandolo per lungis.mo tempo dal principio di cui non u' e memoria, senza ch' esso Imperatore si sia opposto, ne ha acquistato il Dominio. Ha peio questa Dottrina diuerse oppositioni. Vna, che l'Imperatore Germano non fu mai Pa.ne del Mar A-driatico, si che possa esser prescntto contro di lui L' »lira che la Presuriliione ecosa odiosa pigliando ad uno per dar aH' altro, e pero conuiene interpretarla quanto piu strettam.te si puo, si come per il contrario l'»cquisto di cosa disoccupata, e non posseduta da allri e fauore-uole e merita d'essere amplissimam.te interpretato, ma la pili importante e, che la Prescrittione ricerca necessaria-m te la buona fede, la quale in questo particolaresarebbe molto diflicile da difendere, e spiegar in che modo potd occorrere, che il Mare fosse deli' Imperatore, e la Ser.ma Rep.ca credesse che fosse suo proprio, che non rice-uesse il consiglio di quei Dottori che esortano a diffen-dersi dicendo di credere, che i Mag.ri habbino hauutto Priuilegio dali'Imperatore, cosa che per le ragioni delte e falsa, e perniciosa, perche si deue fugir affatto il titolo di Prescrittione. "Ho bene insieme colPEoc.mo sig. Treno, col quale ho conferita questa parte che tocca i libri stain-pati, esaminati tutti i Giurisconsulti che trattano q.ta ma-teria, 1' opere de quali habbiamo potuto ritrouare. Vn solo moderno spagnolo s'oppone, e nega, che il Mare possi essere dominato, et in particolare oppugna il Dominio del Mare di Venetia, e di Genoua, al quale sank risposto nella 4.a consideratione in contrario. Ma nehab-biaino 23 seriltori di Jiuersi secoli incomminciando del 1320 sin al presente, i quali chi in uno, chi in piu luo-ghi delle laro opere tengono il Dominio del Mare di Venetia per giusto, e legitimo. Ouesti sono Alberico di Roan, Borlolo Baldo, Agostino da Perugia, Bartolomeo Saliceto, Febino Sandis, Paolo de Castro, Angelo Areti-no, Šanson, Bortolo Cepolla, Lorenzo Calconso, Giov. Bertachino, Beneuento Straccia, Martino Laudente, Fran-cesco Balso, Nicold Fusario, Angelo Matteaccio, Giov. Giacomo Marta, et il Collegio dTngelstat, de quali sei pongono la sola conclusione, che la Rep.ca di Venetia ha Dominio deli'Adriatico senza discender a spiegar il titolo, otto 1' asseriscono a Priuilegio, 4 a Prescrittione, ma i piu celebri che sono Bortolo, Baldo, Saliceto, Paolo de Caslro, e Fran.co Balso pongono il uero fondamento, che e la soia possessione per P anlichiia di tempo, e lun-gis.ma, et immemorabile consuetudine, alla quale io ag-giungo, anzi mando inanzi queIlo deli' esser nato insieme colla Rep.ca, aumentato, e mantenuto colla uirtu, sangue, e spese, e ui soggiungo il concorso d' altri Prencipi, il testimonio de gPIstorici, e P approuatume de Giuriscon-sulti, tra quali quantunque non deuono essere riceuutti quelli, che si uagliano del Pnuilegio, e consuetudine ta-cita, o espressa, e presunta, ne quali, che si fondano in Prescrittione quanto a quella ragione, doue fanno il fondamento, debbiamo pero ualersi deli'auitorita loro in quanto uengono il Dominio del Mare per giusto, e legi-timo, e per quanto rendono chiaro testimonio, che gia 300 anni a tutta Italia era noto, che il Mare si posse-(ieua gia tanto tempo, che ali' hora non ui era memoria del prini ipio. E se alcuno dicesse che non e Iecito ualersi di parte del detto d' essi per teslimonio, se rece-uendolo tutto: Rispondereino cio essere uero nelle cose de faito, e di queilo, che il testimonio, dice di propria scienza, ma non di quelio, che egli coniettura sopra, o uero discorre esser de iure. Ouesto s' ha in fatto che nei tempi de 23 Giurisconsulli sopradetti era notorio il Dominio della Ser.ma Rep.ca, sopra il Mare, e che dal principio d'esso non u'era memoria: Ma qual fosse il titolo di questo Dominio non apparleneua ad alcuno il dirlo per coniettura, ma solo a chi fossero statte mo-strate le ragioni publiche, onde con buona ragione ci riesce il loro teslimonio di quello ch' hanno detto per scienza in facto, e si riprouano le loro conietture in iure. Da che haura come rispondere a que>li che hanno in-trodotto falsi titoli di Priuilegio, e Prescrittione, essendo il mio reuerente parere, il quale sottometlo a V.ra Ser.tž, e si usera il uero, il proprio, e tante uolte re-plicato;;. DE SENI, RIDOTTI, PORTI, e delle Grauezze Maritime. u Oltre le considerationi del Dominio del Mare in generale resta il terzo Capitolo proposto, cioe parlico-larm.te trattare de Porti, Ridotti, e Seni, non per quei luoghi doue lo stesso Prencipe e Pa.ne del Mare, e della Terra, come in Istria, Dalmatia, ma rispetto a quelii, doue il Mar e sotto la Giurisdittione d'uno, e la Terra sotto un'altro, come occorre in Puglia, Romagna, et altre parti deli'Adriatico la qual diuersita di Doininij puo far na-scere disputa, se Ie Aque uicine a terra debbano seguire la conditione deli' alto Mare, et essere sotto la Giurisdittione d' esso, o uero quella del continente, stando sog- getle al Prencipe della Terra. £ u' e apparenza che non si douesse hauere riguardo al Mare, perche le Aque de Seni sono cosi poco profonde, che piu tosto si posson dimandar terra: Appresso cio si puo allegare 1'auitorita di molti Dottori, quali dicono, che ogni Citta, e Porto del Mar uicino a se, e maggiorm.te d' alcuni Porti, che le Citta hanno edificato a mano, serrandoli con Moli, 6 uero altri edificij che sarebbe mollo inconueniente uo-lerli sottoporre ad altri. Ma in contrario e P opinione uniuersale de Giurisconsulli, che de Seni, e de Porti fde-gl'apeiti parlando, perche de sem ti si parlera a suo luogo) habbia Dominio quello stesso, che e Pa.ne del Mare, e nominatam.te di 11'Adriatico quei Dottori ch'at-testano il Dominio della Ser.ma Rep.ca, esplicano che si estendo a Seni, e Ridotti, che essi chitmano Stationi, et a Porti, adducendo per ragione che quelle Aque sono continuam.te con quelle del Mare, si che tra loro non si puo melter termine, che Ie diuida, ne si puo trouar un confine doue 1' uno finisca, e 1' altro principij, per il che non polrano essere sotto il Gouerno di due, ma re-sterano alla conditione del Mare, del quale sono parti, non mettendo differenza tra Aqua profonda, poi che puo anch' essere in qualche luogo uicin a terra maggior pro-fondita, ch'in altro molio lontano. Ma la final ragione, per la quale tutte le Aque Maritime deuono essere sotto poste a chi signoregia il Mare, e perche il Dominio del Mare dice protettione, e cuslodia per la sicurezza de Na-uiganti, et i Seni, Ridotti, e Porti hanno maggior bisogno di questa protettione e difesa, e come quelli, doue i Corsari e Ladri Maritimi hanno maggior commodo di far furbarie, adunque sopra di questi il Sig.e del Mare ha da essercitare la sua cuslodia, e protettione, come nel-1' alto Mare, e piu essendo il bisogno rnaggiore. S' ag-giunge che sarebbe uana la difesa deli' alio Mare, quando le uiolationi di quelIo fossero salue ne Seni, e Porti, po-tendo essi doppo fatta la preda hauer doue ritirarsi si-curi senza timore d'alcuno, il che riuscirebbe anco di danno alle Citta uicine, le quali non hanno forze Maritime da reprimorgli, se non fossero raffrenati da chi domina il Mare farebbero le prede senza alcun impedimento, per la qual ragione ia Giurisdittione del Mare s' intende anche de Lidi, che hanno bisogno della stessa custodia, e protettione, e buona parte d'essi Giurisconsulli atte-stano nominatam.te, che la Ser.ma Rep.ca habbia giurisdittione anche nei Lidi, e si pud per prouar questo addurre una Legge, la quale dice, che il Pa.ne del Mare ha insieme ii Dom mio di tutte le cose che il Mar non lascia ad aitrui uso, come il suo profondo, che con il suo flusso ordinariam.te copre, e discopre, sia con molta, 6 poca Aqua, e quel Arena ancora che copre nelle sue escre-scenze straordinariam.te, se bene d' ordinario non e conditione cop.ta. ben necessario metter dilferenza tra Seni, Ridotti, e Porti aperti a Porti serrali per rissoluere quel-inconueniente, che seguirebbe, se le Citta non fossero Pa.ne de Porli edificati da loro. I serrati si come son custoditi da terra, cosi appartengono ad essa, e non al Mare, e sono sotto Ia giurisdittione del Pa.ne della Terra, perche il Dominatore del Mare non ha ragione doue non e Sig.e anco della Terra, ma gl' »perti non essendo custoditi da terra, ma solo dal Mare, e colle forze raaritime, fano una giurisdittione colP alto Mare. «II detto d' alcuni Giurisconsulti, che ogni Citta Maritima possieda la parte del Mare uicina a so non con-clude, che il solo Mar alto sia sotto 1'Imperio dal Principe, et il prossimo a terra appartenga alla Citta, se sara inteso il uero loro senso, il qual e, che il Dominio uni-uersale del Prencipe sopra tutto il Territorio sta insieme con un altro specifico, che ciascun Priuato ha sopra una parte d'esso, la quale possiede, e non s'op-pugnano P uno P altro, anzi per il contrario una senza P altro resta imperfetto. E doue il Prencipe ha le sue Giurisdittioni in piu d'una Citta u'e un terzo Dominio imperfetto, che ciascuna Citta ha sopra il suo Territorio, il qual e superiore a quello del Priuato, et inferiore a quello del Prencipe, questo s' estende sopra alcune cose communi, le quali benche siano ad usodi ciascun priuato, da nessun pero possono esser appropriate, et usurpate per se solo, ma restano in commune della Citta. Nel Mare non puo cadere il Dominio del Priuato, perche non po-tendo per la sua instabilila essere diuiso, non puo pa-rim.te il priuato usurpar una parte, e circondarla e cu-stodirla per se solo, eccetto che doue fosse qualche re-cesso, che potesse essere serrato con pali, e cosi fatto proprio. Ma perche il Mare prossimo alla Terra pud ben essere usato continuam.te da gl' huomini d'una Citta hora da uno, hora dali* altro per transitarui con barche, 6 uero per pescarui, pertanto u'e oltre il Dominio del Prencipe sopra il Mare anco quello che ciascuna Citt& ha sopra la parte a se contigua. "Cercano i Giurisconsulti di che quantit& debba essere q.ta parte del Mare, che appartenga a ciascuna Citta, et alcuni d' essi han detto che fosse 107 miglia. Ma parlando propriam.te elP e tanto grande, quanto che pud adoprar a suo uso senza ingiuria de suoi Vicini, perche una grande, e popolata Citta sui Mare, la quale abbondi di Siti, e terreni, doue caui il suo Yitto, hauera pochi, che uogliano far il mestiero di Pescatori, e cosi si ualera di poco Mare, doue una piccola Citta con poche commo-dita in terra attendera & cauar il Vitto dal Mare, e si ualera di gran parte d' esso, e non altrimente hanno uo-luto intendere i Giurisconsulti delle 100 100 miglia, po-nendo un numero determinato, cioe le Citta sono Pa.ne di tanta parte del Mare, quant' hano bisogno di ualersi senza ingiuria d' altri, se fossero ben 500 miglia, 8Questa sorte di Dominio, che le Citta hanno nelle parti uicine a loro, non ripugna a quello che ha sopra le stesse parli un Prencipe Pa ne di tutto il Mare, im-peroche non s' estendono alle med,me attioni. " Quelio dei Prencipe st^ nella custodia, difesa, protett. e giurisdittione, quello delle Citia, e per ualersi deli' aque a bcneficio commune de Popoli ue popoli, ne u' 6 dilferenza, se quelli siano sudditi dello stesso Prencipe, o d' un altro. Ma si come col Dominio ch' ha la Ser.ma Rep.ca in tutto il Mare, ne hano la parte sua le Citta deli'Istria, e Dalmatia suddite, cosi anco le Citta di Romagna, e Marca non suddite, ma ne queste, ne quelle per poter custodire la sua colParmi, ma per poter ua^ lersene a loro uso solam.te. 8 Essendo rissoluto ch' il Dominio del Mare anco 6' estenda & tulte le parti di quello resta d& uedere che sorte d' attioni s' esercita. II Mare Adrialico e il Territorio di Venetia, doue ha quella stessa auttoritS, e po-testa, che ha ogni Prencipe nel Territorio suo, per il che ha da essercitar in Mare quelle attioni, che son es-sercitate da Prencipi nelle Terre di loro soggett.ne. II Sig.e del Territorio per uirtu della Giurisdittione sua hsi potesta di dar legge a tutti gl' huomini, che si ritrouano in quello, di punir i delitti fatti contro le leggi, e d' im-porre contributioni, e grauezze per sostener i pesi, e spe-se, di che la protettione, e custodia hanno bisogno: A-dunque per ragione della Giurisdittione, e custodia del Mare la Ser.ma Rep.ca puo metter leggi alle Nauigationi, e Nauiganli, castigar i delitti commessi in Mare, et es-sigere Datij, et altri dritti. 8 Che possa dar legge a Nauiganti secondo che giudica necessario per sicurezza della Nauigatione, e cosa chiara, altrim.te non potrebbe custodir il Mare, doue ciascuno potesse usar il suo arbitrio, e senza timore uio-lare P altro. E la Rep.ca in continua possessione di que-sto hauendo fatto ordinatione, che nessuno possa entrare nel Golfo con Legni Armati, la qual ordinatione ha falto seinpre esercitare con castigo de contrauenienti. Gli es-sempi sono molti antichi, e recenti, de quali alcuni pitk notabili sono narrati nella prima scrittura. Non si puo metter in dubio, che il dire, Nessun entri in Golfo con Legno Armato, sia dar legge a chi uorra nauigarui. Ten-gono Gio. d' Annonia, Felino Rasor, Bartolomeo Cepolla, Fran.co Balso, Benuenuto Straccia, e Nicolo Testatina, che la Ser.ma Rep.ca puo prohibire, che nessun altro nauighi nel suo Mare. Al che fare si come non dubito punto, che manchi 1' auttorita, cosi 6 da laudare 1' e-quita, e mansuetudine di questo Gouerno, che ha sem-pre uoluto la nauigatione essere libera ad ogni Natione. Ha ben fatto leggi prohibitiue di portar certa sorte di merci, et obligar i Nauiganti a far scala in Venetia, le quali ordinalioni si prouano essere legitime per la stessa ragione che il Prencipe Pa.ne d' una Regione puo metter in contrabando quali merci li piace, puo ordinare per qual via debbano passar i Mercanti, e Condottori, e doue debbano far ricapito. Per maggior confermalione s' ag-giunge, che Bortolo Saliceto, Giov. Bertacchino, e Bartolomeo Cepolla Giurisconsulti approuano per giusta, e legitima questa legge di far capitar tutti i Vascelli a Venetia. L'antica, e continua osservanza, qual legge si uede che ancora e approuata dalli sei Imperatori nomi-nati nella seconda scrittura, i quali nelle conuentioni fatte del 1111 sino al 1220 colla Ser.ma Rep.ca pattuirono, che i sudditi Imp.Ii potessero andar per il Mar e Fiumi de Venetiani usque ad essi, et non amplius in modo che nauigando per il Mar di Venetia non poteuano capitar altroue che a Venetia. ii statta ancora approuata questa legge da altri Prencipi del 1257. Manfredo come Tu-tore di Corrado Re delle Sicilie dichiard, che i sudditi del Pia non potessero portar merci oltre il tratto di Žara, et Ancona, se non a Venetia, e del 1259 fatto Re doppo la morte di Corrado conformo lo stesso, alteso che solto il Regno di Guglielmo II, che regnaua 100 anni inanzi, tutti gl'huomini dei Regni suoi osseruauano P i-stesso, e consenti che i suoi sudditi ritrouali contrafare fossero liberam.te spogliati delle merci per contrabando. Resta ancora un* ordinatione del Senato fatta del 1327, che da Badelino, e Prementore in qua niuno possa portar merci altroue, che a Venetia, se non con licenza, et in esecu-tioue u' e una prohibitione del 1378 a quei di Rimini, Ancona, Fermo, et Ascoli, che non nauighino in Schia-uonia, e 88 anni doppo cioe del 1466 hauendo richiesto gPAnconitani d'esser liberati da quell'obligo, rispose il Senato che il Golfo era reso tranquiIlo per le molte spese, fattiche, e sangue de suoi Cittadini, che tutte le sue entrate ueniuano di Golfo, che le cose ordinate dalla Rep.ca sopra la Nauigatione haueuano hauutto corso perpetuo, che il concedergli il nauigar in Schiauonia sarebbe con detrimento della Giurisdittione, e deli' Entrate, per le quali regioni non poteuano essere compiaciuti: E due anni doppo tornarono a dimandare di poter portar le loro merci a Rimini, che parim.te gli fu negato, come cosa contro le leggi, dalle quali cose si uede non solo che le leggi sono statte fatte, ma ancora osseruate per lun-gis.mi corsi d' anni unco de sudditi alieni, che nauigano per il Mare, si che la potesta di far ordinationi per P im-memorabile e lungis.ma consuetudine e stabilita. "II punir i delitti commessi in Mare ha P istessa ra-dice, perche uane sarebbero le leggi, quando non fusse la potesta di punir i delinquenti, con tutto cio non e da tralasciare, che Paolo de Castro, e Bortolo Cepolla spe-cificam.te attestano la consuetudine de Capi da Mare Venetiani di punir i delitti commessi in qual si uoglia luogo d' esso Mare, e nello Statuto Venetiano u' e un Capo, doue ordinano, che sia fatta ragione de delitti commessi in qual si uoglia luogo del Mare, come se fossero fatti in Venetia. " Dell'auttorita deli'imporre grauezze a chi nauiga per il Mare non e cosa che si possa metter in difficolta. E cosa decisa per Puniuersal doltrina di tutte le genti, confermata ancora per la Diuina da S. Paolo nell' Epi-Stola a Romani, e questa e, che Dio ha pošto i Prencipi, e Potentati per protettione de buoni, e castigo de cattiui, e perche sono Ministri di Dio, in questo, per tanto i pro-tetti son in obligo di pagargli tributo, e gabelle, si come al Prencipe che ha la guardia, e custodia della Terra per conseruatione della publica lranquillita quelli che ne go-dono, deuono contribuir le spese, che si fanno, e non solo i sudditi, ma anco gl' alieni, che transitando la ragione godono la sicurta del camino, son obiigati & pagar passaggi, e pedaggi: cosi tutti quelli, che transitan per il Mare, e per tanto godono la sicurezza da Corsari, e Ladri causata per la custodia armata del Dominatore, la quale non si puo tenere senza dispendio, et obliga per ricognitione di quella protettione k contribuir alla spesa, e pagare 1' impositione, etiandio che non toccasse terre del Pa.ne del Mare, ne partendo, ne passando, ne arri-uando, perche nella stessa schiena del Mare caua bene-ficio di quella custodia, che la rende sicura. E tant' e dubitare se i Nauiganti siano obiigati contribuire per la custodia del Mare, quant' e dubitare, se nel transito cor-rente che psssa per le strade d' un Dominio senza toc-car le Citta sia obligato a pagar Datio. Di questo nes-suno dubita, ma confessa, che deue riconoscere quello che li tiene la uia libera, cosi nel Mar alto per la stessa ragione ha da riconoscere chi glielo tien sicuro. E questa uerita e statta pratticata per i tempi passatinel Mar Adriatico, nel quale resta memoria nell' Istorie, che sino del 1225 il Doge Tiepolo ponesse un Datio a qua-i lunque nauiga per il Mare, la qual impositione pero non si deue credere, che fosse la prima, ma che fosse sempre in uso per il tempo inanzi, doppo che fu presa la protettione, e custodia del Golfo. A questa impositione hanno acconsenlito i Prencipi possessori, del continente intorno del Golfo, quali uolendo trasportar robbe per Mare da un luogo ali' altro, etiandio essendo tutti due sotto il Dominio, hanno richiesto licenza, il che e tanto quanto riconoscersi obbligati a pagare, perche chi di-manda essentione da un pagamento, confessa il debito. Sono statte concesse licenze a Pontefici, Imperalori Re di Napoli, Potentati, e Citta della Marca, d'Ancona, e di Romagna, Duchi di Ferrara, et altri Prencipi, che restano registrati ne Libri publici, dei quali ho fatta mentione nella prima scrittura. " Da Datij imposti dalla Ser.ma Rep.ca particolarm.te sopra le merci de Nauiganti deli' Adriatico, trattano gli infrascrilti Giurisconsulti da me ueduti, Bortolo, Angelo da Perugia, Bortolomeo Salieto, Giov. d'Annonia, Barto-lomeo Cepolla, Martino Laudente, Giulio Torrelto, Giov. Bertacchino, Egidio Bosio, e tutti approuano tali imposi-tioni come legitime, et alcuni d' essi dicono che tanto la Ser.ma Rep.ca ha auttorita d' imporre Datij nel Mare, e confiscar i contrebandi, quanto nella med.ma Citta di Venetia. Le grauezze quando son antiche, et usate non pare che siano malageuolm.te portale aH' hora solamente quando di nouo s' impongono, 6 uero quando disusate son innouate, uengono riputate grauami. Si come la Ser.ma Rep.ca e statta costretta per i tempi passati di metter impositioni sopra i Nauiganti, e coslringerli a far scala a Venetia, cosi potra ritornar in auenire la stessa necessita, se P osseruanza sara statta negletta, e disusata, 1' essattione, il rimetterla sara con difficolta, e mala so-disfattione hauendo legge antica, et eseguita, sara con giustitia, et utilita presente, e futura continuare eolla stessa equitž, e moderatione osseruata, cosi nell' inten-tione come nell' esecutione passate„. R1SSOLUTIONI DELLE OBIETTIONI SOPRA IL Dominio della Ser.ma Rep.ca nel Golfo. " Quelli che per il passato hanno uoluto mettere difficolta al giusto, e legilimo Dominio della Ser.ma Rep.ca sopra il Mare, hanno usato tre sorte di ragioni. "La prima, che il Mare di sua natura e libero, e commune. " La 2.da perche la Ser.ma Pep.ca ha conuenuto con diuersi Prencipi della Nauigatione del Mare libera a loro sudditi. u La 3.a d' un' asserta Capitolatione che dicono essere contratta con Papa Giulio II. " Per la prima ragione dicono, che nelle Leggi spesso si ritroua, che il Mar non e d' alcuno, che č commune di sua natura, e ch' e publico per ragione delle genti, che non puo esser occupato, perche non puo esser confinato ne dentro positiui termini, e pero non puo essere posseduto. Aggiungono, che si come P aria. et il lume sono commuui, perche P uso deli' uno non uiene impedito dali' altro di potersene ualere, cosi parim.te il Mare, poiche per 1' uso che habbi uno d' esso nauigan-dolo, non uien impedito, che non lo possa nauigar un' altro. Per le quali ragioni difeadono anco, che il Mare non si possi acquistare, etiandio per lungis.ma et immemorabile possessione, delle quali ragioni si uagliano a-desso alcuni Scritton Olandesi, per mostrare che dai Spagnoli non gli puo essere prohibita con ragione la Nauigatione. deli'Indie, eF^rnando Vasquez Dottore Spa-giiolo trattando q.ta inateria fa gran inuettiva contro quei Giurisconsulti ch' hanno delto, che i Venetiaui, e Geno-uesi siano Pa.ni dei loro Mari, e che possono prohibire ad altri la Nauigatione dicendo, che sono opinioni con-trarie alla natura, e che nel Mare nessuno puo scriuer uso se non commune. " Ma questo scrittore, e gl' altri che seguono la sua opinione hanno pocco considerato, come s' intende, che il Mare per legge naturale sia commune, impercioche sommune per natura egli e ne piu ne meno di quello che sia commune la terra, la quale Dio, e la natura hanno concessa tutta al genere humano, e n' I' hanno diuisa, hanno pero lasciato nella potesta de gPhomini il diui-derla secondo la loro commodita, et utilita, e si come giustam.te un Popolo, che ha trouato una Ragione non posseduta da altri, P ha potuta occupare, e farla sua, e prohibirne 1' uso ad un' altro senza olfesa di Dio, ne della natura, anzi con diuina permissione, et approuatione parim.te, cosi chi ha trouato un Mare non custodito, e non guardato da alcuno, ha potuto per sua utilita pigliarne la custodia con consentimento di Dio, e de gl' huoinini, anzi che come in terra torna commodo a publico serui-tio del genere humano che le Ragioni siano diuise, e custodite, perche cosi si rendono sicure dalle uiolenzo, e quello che ne ha assunto il Dominio, usa accuratezza nella custodia, e se non fossero appropriate per P im-positione humana di trascurar le cose communi restareb-bero neglette, et esposte ad ogni ingiuria: cosi torna a publico seruitio di tutti, che i Mari siano resi sicuri. Ne mai alcuno potra scrluere ragione di q.ta chimerica differenza, che uoglian mettere tra la terra, et il Mare, anzi che le stesse ragioni d' occupatione, possessione, e con-suetudine, le quali hanno ragione in terra, la danno parim.te in Aqua; perche il Mare non si puo diuidere con forze, e fabriche come si diuide la terra, segue che .il Priuato non puo appropriarsene quella parte, che colle sue forze puo tenere, ma si come e diuisibile in Golfi, e Tratti, cosi quelli posson esser posti sotto la giuris-dittione di quei Prenuipi, che possono custodirli, altrim.te se non fosse diuisibile non potrebbe manco hauer di-uersi nomi particolari. Non si potrebbe chiamar Golfo di Venetia se non fosse diuiso dal rimanente del Medi-terranco, ne di Mediterraneo potrebbe hauer il nome se dalla stretto di Gibilterra non fosse diuiso dali' 0-ceano. " L' esempio deli'aria, e del lume, non sono in pro-posito, perche nell' aria i cattiui huomini non possono metter impedimento ali* uso, e percio quella non M bi-sogno d' esser custodita dali' ingiurie loro. Ma il Mare se non fosse custodito sarebbe da Corsari turbato, e reso senza niun buon uso. Ne si fano pagar Datij a Na-uiganti, perche usino il Mare nauigando, poiche quello non si consuma, ma si fa pagare, perche non si puo tenere il Mar sicuro senza spesa, e cedendo quella si-curezza in beneficio loro e il douere che contribuiscano, ess«ndo cosa naturale, chi e in parte deli'utile, sia anco in parte del peso, et hauendo cosi stabilito la M.ta Diuina, che chi e protetto dal Prencipe, lo riconosca con contributione, e Datij. Non e pari la controuersia tra Spagnoli, et Oilandesi alla causa della Rep.ca Ser.ma, prima, perche le pretensioni de gl' Olandesi non sono sopra un Mar serrato, e limitato, posseduto, e custodito con fatica, e spesa di tempo immemorabile, come e que-sto di Venetia, trattano deli' Oceano che per la sua im-mansila da nessuna potenza humana puo esser 'guardato tutto. Poi s' aggiunge, che ancora non eccede la memo-ria de gPhuomni il principio della Nauigatione de Spagnoli, gia meno di 100 anni principiata, doue che nel-1'Adriatico il Dominio e nato colla Rep.ca, e stabilito colla consuetudine immemorabile, per il che non s'ha da fare alcuna comparatione di queste ragioni. " Ma alla 2.