Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini S. Semestre in proporzione._ L' abbonumento non va pagato ad altri che alla Redazione. statuti mu1icipali DI BUJE. La terra o piuttosto il castello come allora dice-vasi di Buje durante il dominio dei patriarchi di Aqui-Jeja nell' Istria, fu in condizione di comune secondario, non perfetto, dacche il buon governo di se medesimo era bensi alfidato agli abitanti di quel luogo, ma la giustizia civile come la penale per časi maggiori era eser-citata dal patriarca Marchese della provincia mediante propri offlciali. Perd non era Buje in condizione bassa, dacche le storie del medio tempo fanno menzione di lei, non fosse altro quando nel 1251 fu dal patriarca Gre-gorio da Montelongo data in governo alla citta di Capodistria, e quando nel 1268 bollendo i malumori fra patriarca e le citta principali cui davano appoggio i conti d'Istria, si diede spontanea in protezione a Capodistria. Allorquando il dominio dei patriarchi d' Aquileja gravemente minacciato dalla crescente possanza dei Veneti andava cedendo, e prima ancora che nel 1420 il piacentino Filippo Arcelli conte di Valtidone conquistasse alle armi venete da lui condotte, il rimanente deli'Istria patriarcale, Buje davasi spontanea in dedizione ai Veneziani, ai patti che qui sotto registreremo.E fu allora che ebbe podesta con pienezza di poteri, segno questo di emancipazione da dominio di altri che non fosse il principe. £ a credersi che poco dopo redigesse a codice le sue leggi municipali, come anehe altre citta i-striane fecero in quel torno di tempo, leggi che noi ri-teniamo sindacate, come dicevano od approvate dal Principe Veneto? Oueste leggi durarono quanto duro il governo Veneto, e durante il primo governo austriaco dal 10 giugno 1797 al dicembre 1805, e qualche mese durante il governo Napoleonico, abrogate poi dal codice Napoleone che entro in altivita coi di 1 maggio 1806. La commissione provinciale. deli' Istria, abolito il codice Napoleone, le richiamo in vita coi 1. ottobre 1813 e durarono fino al 1. ottobre 1815, quando entro in at-tivita il codice generale austriaco. Durante il governo Napoleonico tutto intero lo statuto fu privo di vigore quantunque materia fossevi disposta, e cid meno peref-fetto del codice Napoleone, di quello che per effelto del-Pintera Iegislazione di allora. ' Dal 1815 impoi non in tutte le parti crediamo che fosse abolito, ma derogato invece nelle parti disposte da altre leggi positive. Avuto esemplare degli statuti dalla gentilezza del Sig. d'Ambrosi, mentre pubblicamente gliene rendiamo grazie, vi diamo luogo in questo periodico, consideran-doli materiali storici, e non ozioso sussidio per časi avvenuti sotto Pimpero di quelle leggi Ecco P atto di dedizione di Buje: « MCCCCXII die XXVII. Mensis Augusti. " Comparuerunt ad praesentiam nostri Dominii Am-basciatores Communitatis Bulearum petentes nomine dic-lae Communitatis confirmationem pactorum eis promisso-rum per D. V. Jacobum de Rippa Militem Capitaneum Pa-sinaticorum Raspurch, quibus Ambasciatoribus bonum est respondere: Vadit pars, quod respondeatur Ambasciatoribus Bulearum in hac forma. Et primo ad primum capitulum per quod dietus Ja-cobus promisit judicibus Consilio et Communi, et populo Bulearum eos conservare in suis antiquis consuetudinibus respondetur; quod sumus contenti observare capitulum praedietum cum ista declaratione quod Rectores nostri qui per tempora erunt, ministrare debeant jus et justitiam prout servalur in aliis nostris terris Istruie. Super alio capitulo per quod promisit, quod nostra dominatio concedit territorio S. Georgii cum perlinentis suis, quod territorium ad praesens tenet, et possidgt nostrum Dominium, et super alio capitulo per quod fuerunt concordes quOd Serunt (sic) q.m Endrici de Buleis pro sua Communitate, et Gualengus de Appolonio de Pirano pro sua Communitate, debent confinare, et confinia po-nere super Territorium Castri Veneris, Respondeatur quod nostra Dominatio de Territorio S. Georgii, quod nune possidet Communitas nostra Grisignanae non habent illam veram informationem, sed quod ipsi possunt reverti do-mum suam, et nos-interim accipiemus informationem ne-cessariam lam super facto Santi Georgii, quam super facto Castri Veneris, et factis vindemiis suis, et transacto mense Septembris poterunt reverti Venetias et tunc su-pra praedietis Capitulis terminabimus prout videbimus fo-re rationabile et justum. Super Capitulum autem per quod dietus Capitaneus promisit Ser. q.m Heridrici de Buleis pro sua provisione de introilibus dieti loci ducatorum centum in Anno, Respondeatur quod sumus contenti dietam provisionem ducatorum centum eidem servari de introitibus dieti loci consignari facere, ut sibi promissum fuit. Et quia dieta Communitas ultra septimum Capitulum factum cumCapitaneo nostro petiit. ut considerata Guerra quod dieta Communitas abuit pro damnis, et guasto sibi dato, quod de gratia speciali volumus dietam Communi-tatem absolvere perquinque annos ec. Respondeatur quod non sumus informati de conditionibus dieti loci Bulearum, et volumus supra predieta habere informationem, et quan-do milent Venetiis super facto S. Georgi et Castrum Ve-neris, super isto Capilulo etiam eis faciemus res-ponsum. Super aliam autem requisitionem, quam faciunt, ut seribamus Rectoribus nostris Istriae, quod possint in eorum distrietibus emere frumentum pro suis pecuniis et illud portare Buleas pro vieto suo, Respondeatur quod sumus contenti hoc eis concedere, et eis faciemus litte-ras nostras patentes, per quas mandabimus Rectoribus nostris Istriae quod permittant eis emere frumentum prae-dietum vietui suo necessarium. Jo. Bernardinus de Ambrosiis Duc. Notarius fideli-ter cum autentico auscultavi etc. "Ego Franciscus Rubeo Duc. Notarius cum autentico auscultavi, et in fidem me subseripsi. statuto muihcipale di B U J E. Capitolo i. dei Bestiematori. "Statuimo e ordiniamo, che se alcuno perTavenire Biastemera il Signore Iddio nostro ovvero la sua Mad. Gloriosa Vergine Maria, overo il Beatissimo Evangelista e Protetore nostro S. Marco, paghi al comun di Buje lire cinque de picoli; e se bestiemera, o disprezzara qualche altro Santo; ovvero Santa de Dio paghi al comun predetto, lire doi de picoli, nelle quali condannela meta sia delli Denonzianti se ne saranno, e sia loro creduto, e se non avesse, star debbano per un g.no in berlina. Capitolo 2. del Salario del Sig. Podesta de Bitje, "Volendo imitar i buoni costumi deli' Alma Citta nostra di Venezia salutevolmente statuimo che il Podesta overo Reltori del Castello di Buje, quali nell' aven:re per la Sere.ma, et Ecc.ma Ducal Signoria nostra di Venezia saranno stabilitial Reggimento del Castello di Bujehabbino per suo salario delli Beni del comun di Buje Lire ottocento de piccoli, et orne vinticinque di Vino aIl'anno, ed in ragion d'annoe chclamela di tutte le condanne che da quelli si faranno in qualunque modo, la quale s' aspettava ad essi Podesta; per 1'avvenire sia et esser debba del Comun di Buje in modo, che essi Podesta niuna parte habbino di dette condanne, ma tutte siano, et esser, s'intendono del Comun di Buje, ali' esecuzione, et esatione delle quali siano tenuti li Podesta sollecitare per debito di Sacra-inento, Capitolo 3. elletione e salario delli Officiali. "Parimente statuimo, che do quattro in quattro mesi debbino elleger, e crear nel Consiglio del Comun di Buje due Giudici con salario di L. 16 de picoli per cias-cheduno; Un Cam.o del Comun con salario di L. 4, due Giuslisieri, e due Avvocati senza alcun salario, e che ogni anno in detto Conseglio si debbino elleger, e crear due Camerari della Chiesa di S. Servolo con salario di L. 4 de picoli per ciascheduno, li quali in capo del suo anno sotto pena di L. 5 de picoli ne suoi proprl beni siano tenuti, e debbono mostrar il conto al sig. Podesta Giud.e di Buje di tutta P entrata, e Spesa di detta Chiesa di quelPanno passato, e conšegnar alii Camerari suoi successori tutti li beni di detta Chiesa nel t.ne di 15 giorni dopo il compimento d'esso anno secondo Ia con-suetudine. Capitolo 5. di c/uelli che accettano li Banditi. "Parimenti ordiniamo, che niun Cittadino, overo habitator di Buje ardisehi dar agiuto, consiglio ovvero favore ad alcun Bandito del Castello di Buje, il quale fosse Bandito condana pccuniaria, ne pure esso Bandito in lavoriero sotto pena di L. 5 de picoli, et che niuno ardisehi, ovvero presuma accettare in Časa sua overo d' altri alcuno, che fosse Bandito de persona per omici-dio ovvero per condanazione del Castello di Buje, ovvero per qualunque altra Causa, ne a quello dar ajuto overo favore sotta pena di l 100 de picoli. E se tale Bandito venisse nel Castello di Buje ordinamo, che quello 6 quelli che lo vedessero, ovvero questo scorgessero siano tenuti, et debbino pigliare con tutto il suo potere esso Bandito e quello presontare, e dare al Sig. Podesta sotto ia pena predetta, et se non potessero prender quello, siano tenuti gridar dietro a quello in ogni luoco, dove si ritrovasse sopra il distretto di Buje. Capitolo 6. della pena di c/uelli, che percuotono li Banditi. "Parimenti slaluiamo, che se alcuno sara bandito del Castello di Buje per violatione di Dorina, ovvšro per qualche ferita ch' avesse falta ad alcuno per Ia quale sia seguita la morte, ovvero un membro perso, ovvero de-bilitato, ovvero per qualche rubberia, tradimento, omi-cidio ovvero furto, ovvero per altro qualunque mai modo il quale si dovesse dar la morte, o perdita di membro, et alcuno offenderž ovvero amazzera quel Bandito non sia tenuto ad alcuna pena a quel Bandito ne al comun quello che avra offeso 6 amazzato quel tal Bandito; et se per qualch'altra ferita per la quale non si sia seguita Ia morte, ovvero perdita di membro ovvero debolatione di quel!o, ovvero per qualche altra condannatione alcuna offendera o percuotera quel tale ne a quello, ne al comun sia tenuto ad alcuna pena. Capitolo 7. delli Nodari, che fanno Instr.i falsi se pro~ ducono di quelli che sforzano una Donna di cat-tiva farna. "Se alcuno veramente violerik qual<;he altra femina Ia quale pubblicamento fosse stata trovata altre volte in adulterio, sia punito, e condannato solamcnte nelli Beni, ovvero in pena pecuniaria secondo P arbitrio, et volonta del Sig. Podesta secondo la condizione delle Persone. E se avra voluto violar, et non havera potuto, come detto, sia condannato solo in danari secondo la volonta e discrezione del Sig. Podesta considerate Ie qualita delle Persone. Capitolo 30. delli Rapitori delle Vergini et altre donne, "Niuno ardisca di menar seco, o portar fuori della Terra di Buje alcuna Pulta Vergine il che se commette-ra, la pigli per moglie de volonta e consenso di quella Puta, et se non la pigliasse per moglie sia punito, e condannato in pena capitale talmente che muoriselo po« tra avere perpeluam.te talmente che se in qualche tempo venisse nelle forze de'Rettori, et Comun di Buje gli sia troncato il capo in modo che muora. Et se alcuno menera seco qualche Donna maritata senza remissione perdi la vita, c quella tal Donna sia abbruciata, salvo se non piacera al marito di quella Donna, che quella tal sua moglie sia abbruciata, ovvero che quell'uomo sia am-mazzato ali'ora un, et P altro d'essi sia libero, et assol-to, et ad alcuna penna essi ambidue non siano tenuti et se alcuno in tal modo menera, o perdera alcuna altra donna il castigo consisti e rimanghi nella discrezione, et providenza del Sig. Podesta. Capitolo 3 i che danno erbarie ad alcuno a mangiare. "Oualunque dara ad alcuno a mangiare overo berrequalche erbaria ovvero fara qualche altro maleficio, estrigaria con a-nimo, volonla etintenzioneche per maleficio,ostrigaria qual-che persona dovesse morire, se sara uomo sia picatoperla gola, e se sara donna sia abbrucciata e se per quel tal maleficio o erbaria fatta, o datta ad alcuno a mangiare o a bere, qualche persona perdesse un membro, ovvero si debili— tasse della persona, quel tal malfattore sia gastigato, e condannato nelli membri, ovvero nei Beni secondo P arbitrio, e volonta del Sig. Podesta. Capitolo 32 di quelli, che fanno strigarie, o falture. "Se qualche uomo, ovvero Donna fara qualche strigaria, ovvero maleficio, per il quale alcun uomo ovvero donna si portino odio, o faranno maliciosamente, sara provalo, sia condannata quella tal persona, che avera fatto le cose predette, o qualche cosa delle predette sia in L. 50 de picco. condannata, e se non potra pagar, sia frustata, et bollata, e perpeluam.te bandita della Terra, e distretto di Buje. Capitolo 33. di (/nelli che tirrano frezze di balestra che iirrano lancie in c/ualche rumore. "Se alcuno di Buje senza lioenza del Sig. Podesta in qual strepito rumore, o rissa con animo trara frezze con balestre, o tirara di Lancia, ovvero trara sassi pa-ghi al comun marche dieci de picc. se non avera fatto a difesa della sua propria cas«. Capitolo 34. di quelli, che non vanno a far la guardia. " Ordiniamo che sara comandato ad alcuno citla-dino ovvero abitatore di Buje per il Sig. Pod.a ovvero Giudici, ovvero officiali di Comun ovvero per il suo capo di desena far la guardia, cosi di g.no che di notte, et esso fara detta guardia, ovvero non andera, et non custodira ed obbedira, paghi S.di 10 de piccoli, se sara guardie di g.no, et se sara guardie di notte, paghi soldi 5 de piccoli, et se alcuno si partira della Guardia che s' ha da far di notte avanti che sia licenziato di partirsi, e non persevera in quella guardia sin ali' ora, che avera a far la guardia come li sara ordinato paghi S.di 10 de piccoli. Capitolo 35. di quelli che ricusano dar il pegno, "Se li Giudici Cameraro Comand., o qualehe altro officiale da parte del Sig. Pod.ta dimandarono, che li sia dato il pegno da qualche persona cosi da uomo come da donna, et ricusera, o neghera, o non vora daril pegno, ne lo dara sia condannati in L. 2 de picc., et cio si čredi alla relatione tanto, ovvero alla parola di quel tal official, il quale avera dimandato detto pegno senz' alcun Sacramento. Capitolo 36. di quelli che prendono alcuno senza licenza del Sig. Podesta. " A niuno sia lecito nell' avenire intromettere ovvero pigliare ovvero tenir alcun Cittadino, o habitanteinBuje, o Forestiero personalm.te senza licenza del Sig. Podestaov-vero suoi Giudici, se P uno fosse ladro ovvero assassino manifesto, ovvero malfattor, ovvero debitore trovato a fuggire, ovvero servo proprio, ovvero mercenario sotto pena de L. 20 de piccoli. Capitolo 37. de quelli che guastano le Vigne abbruciano le Čase, et ammazzano le altrui bestie. " Se qualche persona nel Castello di Buje, et suo distretto secretamente ovvero occultam.te ovvero pale-sam.te cosi di giorno che di notte faranno le Vigne de-strutte ovvero tagliate le viti, o altrimenti guaste, ovvero le čase saranno abbrucciate, ovvero tratto il vino, e sparso per terra, emendi quel tal malfattore al Patron della robba tal danno dopiatnente, e paghi L. 10 de picc: al comun se il danno sara L. cinque in giu; mase il danno fatto sara da L. cinque in su sino alle 10 Lire de picc. emendi similm.te al Patron della robba il danno doppiamente, e paghi al Comune lire venticinque de piccoli e se il danno dato sara di L. 10 de picc. in su emendi il malfattore al Patron della robba il danno do- p:amente, e paghi al Comune lire cinquanta de picc. e se tal malfaltor non avesse onde pagar sia frustato, et bollato, et poi perpetnam.te Bandito. E delli Cavalli veramente bovi, et asini aminazzati dentro il Castello, que!Io che havera amrnazzato, emendi al Patron della robba il danno doppiam.te e paghi al comun lire due de picc. ma se il Cavallo Bove ovvero Asino amrnazzato sara fuori del Castello, quello che 1' avera amrnazzato, emendi al Patron della roba il danno doppiamente, et paghi al comun soldi cento de picc., et il simile s'intendi del Feno, o Paglia, et Biave abbruciate,,. Capitolo 38. di quetti che togliono il capuzzo, Baretta de la testa d' alcuno. 11 Qualunque torra il capuzzo, capello, Baretta, o coltello, ovvero altra cosa ad alcuno contro la sua vo-lonta paghi soldi dieci de picc., et restituisca subito la robba tolta a quello di chi era „. Capitolo 39. de non imprestar sopra pegni a Famiglio mercenario, ovvero Figliolo di minor eta. " Niuno taverniere, o persona alcuna impresti sopra qualche pegno, o qualsivoglia altra cosa ad alcun famiglio o mercenario ovvero figliolo di minor eta d'alcun Cittadino di Buje sotto pena di L. 2 de picc., et il pegno, ovvero le robbe in tal modo ricevute si restitui-schino al Patron della robba, ovvero Patron senza da-nari, ne si faci conto ad alcuno con tal imprestanze del detto Famiglio, o mercenario ovvero figliuolo di minor eta per occasione di detto pegno. Capitolo 40. di non tenir. le Taverne apperte dopo la3.a campana. "Niuno Tavernaro ardisca la Tavernaapperta ovvero vender vino, ne che ardisca star ovvero intrar nelle Taverne di notte dopo il suono della 3.a Campana] sotto pena di L. 5 de picc., per ciascuao che contrafara, et per ogni volta la meta della qual pena sia del Comun, et 1' altra deli' Accusatore. Capitolo 41. che niuno si parti dalla Taverna aseosa-menle con inganno. "Niuno habbi ardimento di partirsi dalla Taverna nascostam.te ovvero per forza, e prima non paga al Ta>-vernario il vino tolto ivi ovvero sara d'accordo col Tavernario sotto pena de L. 2 da picc. Capitolo 42. di quelli che robbano la robba d' altri. " Qualunque avera roba'o, o depredato robba di valor dieci soldi, e delli in giu, paghi al Comun per ogni soldo lira una de picc., et emandi il furto e rub-bamento al Patron della robba e se non potra pagar sia frustato o bolato. Ma se alcuno avera robbato, deprer dato delli detti soldi in su questo rimanghi, e sia in ar-bitrio del Sig. Podesta a punir, e condannarein maggior pena secondo il valor della robba. Capitolo 43. di quelli che robbano Vaglia, Fieno, e che vaniio per le vigne d altri. " Ogni uno che avera robbato la Paglia altrui, ov-vero allrui fieno, legni, ovvero erbe, paghi al comun L. 1 de piccoli, una, L. 1 de picc. al Patron della robba, et L. 1 all'accusatore, e se non sara accusator la meta sia del comun, e 1' altra meta del Patron della robba. Et niuno abbia ardimento andar per le Vigne d' altri to-gliendo viti, palli, ovvero frascando, o facendo danno sotto la pena sopra detta, d' esser divisa nel modo pre-detto, e soddislare il danno al Putron della robba solo, che quelli che non avessero 1'eta paghino solamente la meta delle dette pene, et ciascuno possi accusar sopra il suo, ovvero 1'altrui danno, e la sua accusa vaglia, e tenghi con Sacramento quantunque non si havvessero te-stimonj. t Capitolo 44, di quelli robbano Uve, e frue d' altri. "Se alcuno avera robbato 1'altrui Uve, frue ovvero frutli, paghi L. 3 de picc. cioe soldi vinti al comun, soldi vinti al Patron della robba, e soldi vinti ali' accusator; et einendi il danno al Patron della robba, et quel-li che non avessero 1' eta paghino la meta d'essa pena, e se non sara accusatore, si dividi per mezzo come di sopra. E se alcuno avera robbato di notte dal tramontar del sole sin al levar del sole, paghi ia pena duplicata, che si dividera nel modo predetto, et paghi al Patron della robba il danno dopplamente, et ogni uno che ha 1'eta possi accusare sopra II suo, e 1'altrui danno e la sua accusa vaglii se agiurera quantunque non habbi testimonj. - Capitolo 45. di t/uelli, che pongono foco ne Bosehi di comun, ovvero d'altri. " Niuna persona abbia ardire di ponerfuoco nei Bosehi eTerritorio del comun, ovvero d'altri, ovvero nel distretto di Buje, per il qual fuoco si facci d«nno al comun, ovvero altre persone sotto pena de S. 8 de picc. la meta delle quale pena sia del Comun, e 1'altra deli'accusatore, e nondimeno paghi il danno a colui che avera patito il danno, e se non potra pagar sia frustato, e bollato, et ogn'uno possi accusar con giuramento. Capitolo 46. di quelli che geltano aqua nella strada de' luoghi alti. "Niun sia lecito per 1'avvenire ad alcuna persona gettar, ne di giorno ne di notte da balconi alti scale, Fenestre, ovvero lobie, et puozoli da luoghi alti aqua monda, e sporca nelle vie comuni, o qualche sporchez-zo sotto pena di soldi 20 de picc., e se qualche persona gottera detta aqua, ovvero immondezza sopra qual-che persona paghi la detta pena duplicata et aneora niuna persona piccola, o grande abbia ardire di mettere, o gettare de basso, o de alto in alcuna strada pubblica, o in alcuna via consotiale, o infossale, che si munisca alcuna sporchezza fetida, vinazze, o lettame, o fumo, sotto pena de L. 1 de piccoli, per qualsiyog!ia persona, che controfara, et siano credute le dette accuse al accusata con giuramento, la metla delle quali sia del Comun, e 1' altra deli' accusator. Capitolo 47. di quelli che portano fuoco di notte. " Statuimo, che niuna persona abbia ardir di portar fuoco di nolte per il Castello di Buje sotto pena di soldi venti de picc. per ogni volta. Capitolo 48. di quelli che tagliano, e portano via Legni dalli Bosehi. " Niuno Cittadino di Buje, o Forestieri sia di qual-sivoglia sesso o eta abbia ardire di portar, tagliar legne nelle selve, e Bosehi del Comun di Buje, ranizze, o d'al-tre persone secchi, o verdi sotto pena di L. 5 de piccoli la metii della qual pena sia del comun, et 1' altra meta deli'accusatore, senz'alcuna remissione, e termine, et ogni persona, che abbi 1' eta possi accusare sopra il suo ed altrui danno, et aneora 1'accusa sia credula, e vaglia senza giuramento. Capitolo 49. di quelli che portano via viti, ovvero legni d\alberi frultiferi. "Niuno per 1' avenire abbia ardire di condur, o portar nel Castello di Buje viti di Vigne, o olivari, o legni d'alcun arbore fruttifero senza licenza del Sig. Podesta per tutto l'anno, se non dalla Festa di S. Michele del mese di Settembre sino alla Festa d' ogni Santi sotto pena di L. 2 de picc. per ciascuno, et per ogni volta Ia metla della qual pena sia del Comun, et 1' altra deli' accusata, et ogni uno possi accusare e sia creduto. Capitolo 50, di quelli che fanno danno nelli Campi, Vigne et Terre d' altri. " Se alcuni fara danno nella Vigna, Campo ovvero Terre d' altri, cioe sapando, arando oVvero tagliando, et nelle Terre d'altri, ovvero . in altro modo rovinando, e-mendi e soddisfacci al Patron della robba tutto il danno in doppio, e paghi al coraan lire quattro de picc. Capitolo 51. di quelli che vanno per le possessioni d1 altri, " Qualunque andra, o transitera per le Vigne, Campi, ovver possessioni d'altri senza licenza del Patron della robba, ovvero possessore, paghi subito soldi dieci de picc. al comun, soldi dieci al Patron, ovvero possessor della robba, e soldi dieci aH'accusatore soddisfi il danno al patron della robba, et ogni anno possi accusar cosi sopra il suo, che d' altrui danno, e la sua accusa vaglii e gli sia creduto con giuramento, benche non habbi testimonj, salvo quelli, che andaranno alla Fontana per 1' altrui possessioni, non siano tenuti a detta pena. Capilolo 52. di quelli che fanno erba ne''prati, vigne e campi seminati. B Niuna persona sia di qua!sivogIia stato , e sesso ardisca far erba nei Prati, ovvero Vigne, o horti d' altri ovvero campi seminati sotto pena di pagar soldi dieci al comun, soldi al Patron della robba, e soldi dieci alfac- cusator, e soddisfi i danno al palron della robba, et o-gni uno possi accusare, cosi sopra il suo, che 1' altrui danno e 1'accusa sua vagli con giuramento e senza te-stimonj. Capitolo 53. di (/uelli sradicano li confini di qualche possessione. K Qualunque sradicara, o volgera, stirpara, o torra fuora li confini d'altri, .che fossero in qualche possessione, paghi L. 8, la meta al Comun, e 1'altra meta a quello a cui sara il danno fatto, o 1' ingiuria fatta. E niente di meno li confini si riducano al stato, e luoco suo prislino. Capitolo 54. di r/uelli che disviano li mercenari di alcuna persona. " Qualunque disviara, o fara disviar in qualche modo il mercenario d' altri,- finche stara con quelli, o sara ob-bligato di star, cosi con, carta, che senza carta, paghi al Comun L. 4 do picc. incontinente. Capitolo 55. di quelli che trovano la robba d' altri. " Se alcuno trovera qualche cosa d' altri sia tenuto e debbi portar quella palesemt.e, e appertament.e accio da tutti si possi credere, e in qucl gno. subito, che potra presentar quella al sig. Podesta, ovvero alli suoi Sin-dici, sotto pena di L. 4 de picc;; e nientedimenosia tenuto restituir tal cosa trovata al patron de chi era ovvero il valor di essa. Capitolo 56. di c/uelli che ritengono le cose mandate da alcuno. * Se per qualche persona fossero mandati danari, o qual robba ad alcun vicino, ovvtfro vicina, ovvero a qualsivoglia habitator di Buje da qualche persona cosi cittadino, che foresto, ordiniamo, che quello il quale a-vera ricevuto detti denari, ovvero altre robbe, sia tenuto dar e consegnar a quello ovvero a quelli al quale, ovvero alli quali fossero mandate fra tre giorni, dopo che sara giunto a Buje e se non dara, et presentara, paghi al comune lire sedici de picc. e sia tenuto restituir,et rifar la robba ovvero denari a colui, al quale saranno stati mandati senza remissione. E se quel tale, al quale fossero mandati non fosse in Buje, il portar delli danari ovvero robbe debbi presentar quelli denari, ovvero robbe al Rag.ne di Buje nel termine detto sotto la detta pena. Capitolo 57. delli Mercanti che devono aver giuste misure. "Ciascuno Mercante sia tenuto, e debbe aver la sta-dera, la bilancia, la lira, il brazzolaro, et qualsivoglia altra misura ovvero peso giusto, coi quale vendi, com-pri ovvero misuri sotto pena di L. 10. de piccoli quaIsivoglia delle dette misure, peso, stadera, bilancia, et altre misure, che fossero trovati esser false, ovvero non giuste, e di piu soddisfi il danno al com-pratore. Capitolo 58. di quelli che danno il peso scarso. " Se qualche mercante, o botteghiere, becaro, o ta-verniere dara ad alcuno il peso scarso, ovvero misura paghi soldi vinti al Comun, e le robbe malamente pešate ovvero misurate rimanghino alli Giustizieri, e soddisfi il danno al comprator. Capitolo 59. Delli beccari che vendono carni mortisine. "Niuno becaro, et niuna persona habbi ardir di vendere o far vendere nella beccaria di comun carne che mortisine, o in alcun altro luogo senza licenza del sig. Podesta sotto pena di L. 5 de picc. e Paccusatore habbi la meta di detta pena. Capitolo 60. che li beccari nor. vendino doi carne insieme. "Niun beccaro habbi ardire di vendere doi carni insieme, ma ogni carne da per so, e separatamente comin-ciando dalle migliori, e poi dalle peggiori sotto pena di L. 2 de piccoli per qualsivoglia, che con tra fara et per ogni vtflta. Capilolo 6i. che li beccari non vendino carni, senon saranno prima stimate. "Niuno beccaro habbi ardimento vender carni, se non saranno prima stimate dal Giustiziero di comun, e sia tenuto vender dette carni, secondo, che per li Giustizieri. Capitolo 63. del modo, che lia da tenir li Forneri. "Li Fornari ovvero pancogoli piglino per cucinare del panne de venticinque pani, un pane e non piu e quel pane pigli cotto, e non piu sotto pena di L. 2 de picc. la metta delli quali sia del comun, e 1'altra deli' accusa-tor. e se li Fornari, o Fornare gaasteranuo li panni cu-cinando ovvero in qualche altro modo, sodisfino subito tutto il danno a colui de chi erano li d.ti panni in tal modo guastati. (iContinua.)