ANNO XXVI. Capodistria, 1 Agosto 1892. N. 15 LA PROVINCIA DELL'ISTRIA Esce il 1° ed il 16 d'ogni mese. ASSOCIAZIONE per un anno fior. 3; semestre e qua-Irimestre in proporzione. — Gli abbonamenti si ricevono presso la Redazione. INDICE DELLE CARTE DI RASPO (Archivio provinciale) Filza 7. (Continuazione vedi N.o 10 anno XXIV e seg.) anni 1551, 1552 e 1553 c. 2152-2197 Capitano David Bembo Quinternus literarwm prò galeotis prò triremi iustinopolitana Domini Ioannis de Verziis et prò triremi armata Mag.i D Caroli quirino. Giammaria Contarini, podestà-capitano di Capodistria, scrive, I giugno 1551, al capitano di Raspo che tiene incarico dalla Signoria di provvedere uomini per armare una galea sotto il comando di un sopracomito di quella città e lo invita di approntare sedicv uomini quale contributo del capitanato. — Altro dispaccio di detto podestà-capitano, 5 luglio 1551, annuncia essere arrivata la galea. Veda il capitano di Raspo di inviare con ogni prontezza gli uomini richiesti, ma badi che siano atti al remo, chè altrimenti saranno rimandati e trovati altri a spese della comunità di Pinguente. — Nuovo dispaccio dello stesso, 10 luglio 1551, gli significa essere incorso un errore. Al capitanato di Raspo sono assegnati ventun uomini, provveda quindi senza indugio i cinque che mancano. Risponde il capitano, 13 luglio 1551, di non poter mandare altri uomini. Ritiene bastare i 165 uomini che il podestà-capitano ha per quella galea (e cioè 16 di Pinguente, 18 di Buie, 14 di Portole. 73 del territorio di Capodistria, 15 di Pie-trapelosa, 21 di l'iemonte e territorio e 8 di Due Castelli), non crede essere privilegiata la galea di Capodistria. — Replica il Contarini, 13 luglio, a pregarlo di mandare gli uomini in questione e non essere causa che la galera ritardi la sua partenza. E aggiunge: Et accio che V. M. sappi il Bisogno de presta Ex-pedition li diro le nove ho havuto per lettere de XI questa matina. Come l'Armada Turchesca era venuta parte a lepanto videlicet galie 40 parte a S. Maura cioè altre galie 40 il resto fino alla summa de 150 vele alla prenesa. alli quel lochi la Cargana (?) homeni da piedi et Cavalleria et haute 5 barze (?) et 4 nave grosse con gran munition seco et il Cl.o general have lassato il p.or Zustinian a Budua con alquante galie e Sua Ex.tia era con doi galee andato a Corfu, si che V M. vede quanta prestezza li bisogna. — Ma avendo risposto il Bembo che egli non intende di piegarsi a' suoi voleri, il Contarini gli rescrive che provvederà i cinque uomini a spese di Pinguente. — Nuova lettera del Contarini, 6 settembre 1551, al detto capitano. Essendo stata rimandata la galea per il fatto che molti uomini non sono atti al remo, voglia fornirne altri in cambio dei cinque o sei scartati. — Lettera dello stesso 11 settembre 1551, ai giudici di Pinguente che li interessa di sostituire con ogni prestezza i galeotti scartati. — Altre scritturazioni tra il podestà e il capitano, il primo a chiedere il cambio degli uomini in questione, il secondo a dichiarare di non volersene ingerire — II 21 agosto 1552 il Contarini scrive d'incarico superiore al Articoli comunicati d'interesse generale ai stampano gratuitamente. — Lettere e denaro franco alla Redazione. — Un numero separato soldi 15. — Pagamenti anticipati Bembo che voglia sostituire per la detta galea, di cui è sopracomito Giovanni de Verzi, nove uomini tra falliti e inutili. A-vendo risposto il Bembo che per i falliti sarà provveduto a sostituirli, non così per gli inutili, il Contarini, che vuole finirla, 10 avverte che darà incarico al sopracomito di provvedere gli uomini mancanti a spese di chi è tenuto di provvedere. E nuovo scambio di lettere tra l'uno e l'altro e persino tra il Bembo e 11 Generale da mar Stefano Teopulo in cui il primo, lagnandosi delle gravezze che si vogliono portare ai sudditi del capitanato, ne incolpa la poca attitudine e i capricci del sopracomito che vuol cambiare o scartare ad ogni istante i galeotti di quella benedetta galea. Infine vengo mandati gli uomini richiesti. — Il 21 maggio 1553 vengono assoldati alquanti uomini del capitanato per la galea Quirina, sopracomito C. Quirino, che trova vasi nel porto di Parenzo. (Continua) G. V. — Portole 11 ifblMiino della sezione di Trento del consiglio agrario provinciale, continuando ad occuparsi dell'argomento vitalissimo del credito agrario, e seguendo una via assai pratica ha pubblicato (N. 5 del mese di maggio) un intiero Statuto e Regolamento della Cassa rurale di prestiti, elaborati dietro la scorta del tipo originale Raiffeisen e Wollemborg dal bravo prof. Zotti nostro comprovinciale, segretario della sezione. Meglio che scrivere articoli di propaganda, abbiamo creduto pubblicare anche noi lo stesso progetto di statuto ; e invitiamo tutte le persone colte e che sentono l'obbligo di occuparsi della importante questione a farci noti gli appunti eventuali e proposte di modificazione. Statuto della Cassa Rurale di prestiti Capitolo I. Denominazione, sede e scopo. Art. 1. È costituita coli" atto presente una Società registrata a garanzia illimitata colla denominazione: Cassa rurale di prestiti con sede in..... Art. 2. La Società ha lo scopo di migliorare sotto aspetto morale e materiale le condizioni dei propri soci, fornendo loro nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per 1' esercizio dei loro affari e della loro economia agricola e favorendone il risparmio. A raggiungere il detto scopo, la Società contrae prestiti passivi solidariamente garantiti e riceve depositi sia dai soci eie da terzi. Yrt. à. La Società si studierà di dar vita alle isti-tuzion atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti del Comune di .... e di render possibile la fondazione di associazioni di consumo, di vendita, di produzione concedendo prestiti ed aprendo crediti ai propri soci imprenditori di esse, sempre però naturalmente attenendosi alle prescrizioni di questo statuto. Queste associazioni ausiliarie devono però essere sempre affatto indipendenti dalla Società ed avere una propria, amministrazione, e la Società non può assumere per esse alcuna garanzia. Capitolo II. Soci, loro diritti e doveri. Art. 4. Possono essere membri della Società soltanto persone giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un' altra società a responsabilità illimitata avente lo stesso scopo e che appartengano al comune di ... . Le domande di ammissione da parte di nuovi membri devono essere rivolte alla Direzione, cui spetta accettarle o respingerle giusta i premessi criteri e contro le deliberazioni della quale è consentito il ricorso alla Commissione dei sindaci, che decide inapellabilmete. Art. 5. La qualità di socio si perde per rinuncie, per cessazione della residenza nel circondario sociale, per esclusione e per morte. Chi intende di uscire dalla Società o di prendere stabile dimora fuori del circondario sociale, deve presentare in iscritto la dichiarazione di uscita al Direttore della Società, il quale rilascia al petente fede di ricevimento. Sarà escluso il socio che non adempia agli obblighi statutari, che si faccia perseguitare in giudizio per prestiti avuti o che altrimenti si renda indegno di appartenere alla Società. L' esclusione avviene dietro conchiuso della Direzione, il quale dal Direttore deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio, con una breve indicazione dei motivi. — L'escluso può appellarsi per iscritto entro 8 giorni dall' intimazione del conchiuso di Direzione, alla Commissione di sindacato, la quale nella sua prossima sessione decide inappellabilmente. In caso di esclusione, il nesso sociale termina scorsi 8 giorni dopo il conchiuso preso dalla Direzione; e se ebbe luogo ricorso, col giorno in cui viene sullo stesso deliberato dalla Commissione di sindacato. La morte di un socio tronca il suo nesso colla società ; però questo continua colla vedova, qualora essa lo domandi. Art. G. 1 soci hanno diritto : a) di intervenire alle adunanze generali e di a-vervi parola e voto. Questo diritto cessa col giorno della dichiarazione d' uscita, oppure con quello dell' entrata in vigore dell' esclusione dal nesso sociale. Il diritto di voto deve venir esercitato personalmente e non può essere trasferito ad altri ; le donne all' incontro possono esercitare il loro voto solo a mezzo di un procuratore che deve essere membro della società. Un membro non può assumere più d'una procura. b) di ottenere prestiti di denaro secondo le prescrizioni del presente statuto e le deliberazioni dell'adunanza generale e nei limiti e modi consentiti dai mezzi disponibili della Società. c) di collocare denaro a frutto nella cassa sociale. d) di vigilare e sindacare l'uso del denaro ottenuto a prestito dagli altri soci. Art. 7. I soci sono obbligati : a) di versare al loro ingresso nella società una tassa di f. .. . quale contributo alle spese di amministrazione che diventa assoluta proprietà della Società, nonché una quota sociale di f....., di completare la quota stessa qualora dovesse subire detrazioni per coprimento di perdite della Società (art. 42), e di effettuare eventuali pagamenti posteriori che venissero stabiliti. Nessun socio può possedere più di una di tali quote, che non possono essere cedute ad altri. In caso di scioglimento della Società, le quote sociali vengono pagate dopo soddisfatti tutti i creditori a seconda dei mezzi disponibili. Il ritiro della quota sociale da parte d'un socio, porta per conseguenza la cessazione dal nesso della Società. b) di rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, a norma della legge sui consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1872 e del disposto del presente statuto, pei prestiti passivi contratti dalla società, pei depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione. c) di osservare esattamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni della Società e di favorire in ogni rapporto l'interesse, anche col sindacato di cui l'art. 6 lett. d. d) di intervenire alle adunanze sociali a scanso di una multa di .... soldi, e coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle altre rappresentanze della Società e il buon andamento delle cose sociali. Art. 8. Per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno in cui il recesso e la esclusione di un socio diviene efficace, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori della Società entro il termine di prescrizione a sensi del §. 55 della legge sui consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873. I membri che recedono dalla Società non hanno alcun diritto sul fondo di riserva (art. 41) o su qualunque altra sostanza della società; essi sono soltanto fa-coltizzati di pretendere 1' esborso della quota di partecipazione quale essa risulta dopo la chiusa dei conti per 1' anno in cui ebbe luogo il recesso del rispettivo consortista, e ciò un mese dopo la presentazione dei conti stessi, in quanto però tino a quella epoca non sia stato deliberato o disposto lo scioglimento della Società. Capitolo III. Organi della Società. Art. 9. Sono organi della società: l'Adunanza generale dei soci; la Direzione, la Commissione di sindacato ed il Contabile-Segretario. Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti. Al solo Contabile-Segretario potrà essere dall' adunanza generale assegnata una retribuzione fissa. Adunanza generale. Art. 10. L' adunanza generale è formata dai membri della Società e ne esercita tutti i diritti. Essa è ordinaria e straordinaria. Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente due volte all' anno, in primavera ed in autunno : la prima di esse nel maggio, la seconda nel novembre. Le straordinarie sono convocate d'iniziativa della Direzione, della Commissione di sindacato, ovvero di un quinto dei soci mediante domanda scritta indicante scopo o motivi diretta al direttore, o, trattandosi di lagni verso i membri della Direzione, al Preside della Commissione di sindacato. Se il Direttore rispettivamente il Preside della Commissione di sindacato e i loro sostituti trascurano di convocare a tempo debito l'adunanza, è autorizzato a farlo qualunque altro membro della Direzione e della Commissione del sindacato. La convocazione deve farsi mediante affissione all'albo comunale dell'avviso coli'indicazione degli argomenti da trattare e con invito personale ai soci. Fra convocazione ed adunanza devono scorrere non meno di 8. non più di 14 giorni. Art. 11. Nelle adunanze generali tiene di regola la presidenza il Direttore della società o in caso di suo impedimento, il suo sostituto ; in caso d'impedimento di entrambi il preside della Commissione dei sindaci rispettivamente il suo sostituto. Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della Direzione, assume la presidenza il Sindaco-capo o il suo sostituto. Alla adunanza generale resta libero, in caso di impedimento dei nominati o in quanto ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza ad un qualunque altro membro della Società. Art. 12. L'aduuunza generale può prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccetto cbe in riguardo a modificazioni dello statuto (art. 43), allo scioglimento della società (art. 44) ed alle norme in genere cbe concernono il patrimonio sociale (art. 41). Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri della Società, purché prese a maggioranza assoluta dai presenti. Le votazioni e le elezioni si fauno per alzata e seduta o per levata di mano, quando 1' adunanza in singoli casi non decida espressamente che s' abbiano a fare a schede secrete o per appello nominale. Il Preside all'adunanza generale prende parte alla votazione ; a parità di voti, iu casi di votazione aperta, decide il voto del Presidente, e in caso di votazione secreta a mezzo di schede, la proposta si intende respinta. Non possono esser presi validi conchiusi su oggetti non inseriti nell' ordine del giorno. Sulle discussioni e deliberazioni d'adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente, dal Segretario e da un socio verificatore eletto dall'adunanza. Art. 13. L'Adunanza generale a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione in ispecie l'opera della Commissione dei sindaci ; b) decide nella riunione di primavera sui conti dell' anno precedente, siili' impiego degli utili (art. 41) o sul coprimento delle perdite (art. 42) ; c) elegge i membri della Direzione ed i sindaci, a parità di voti decidendo la sorte e gli uscenti essendo rieleggibili, e nomina il Contabile-Segretario ; d) fissa la somma massima totale di prestiti passivi che la Direzione può contrarre per conto ed in nome della Società, ed il massimo del credito eh' essa può concedere ad un socio sia in una sola volta sia in più; e) fissa il saggio dell' interesse da pagarsi poste-cipatameute dai soci pei prestiti loro concessi ed eventualmente quello delle quote sociali (art. 7) ; /) determina, se lo ritiene opportuno, una retribu-buzione al Contabile-Segretario ; g) decide sull' aggregazione ad una federazione di società basate sugli stessi principii e sull' unione con un istituto di credito degno di fiducia ; h) fissa una multa da esigere dai soci assenti alle adunanze generali senza giustificazione, la quale passa a favore del fondo di riserva o capitale sociale, i) impone, qualora ritenga opportuno di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fìsso e, iu caso, ne determina la misura; l) forma 1' istanza suprema nella decisione di tutti i reclami presentati contro 1' amministrazione e, occorrendo, revoca il mandato dei singoli membri della Direzione, della Commissione di sindacato e del Contabile-Segretario, come pure delibera su eventuali processi contro membri della Direzione e della Commissione di sindacato. m) elegge arbitri per l'appianamento di controversie. Direzione Art. 14. La Direzione è composta del Direttore della società, di un vice direttore e di 5 altri membri possibilmente scelti fra gli abitanti formanti il Comune di .... iu modo che la Direzione possa avere conoscenza esatta delle condizioni di tutti i soci. Sono eletti, con distinta votazione, dall' Adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti e per ballottaggio in caso di parità. Il Direttore resta in carica 4 anni ed è rieleggibile; gli altri membri della Direzione sono rinnovati per turno bieunale. Nel primo bienno escono di carica per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità; gli u-scenti sono rieleggibili. In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro della Direzione, la Commissione di sindacato elegge un supplente, il quale rimane iu carica fino alla prossima Adunanza generale, che procede alla scelta definitiva. La durata in ufficio dei supplenti è quella di coloro cui surrogano. La prima Direzione viene precisata dall' art. 46. I membri della prima Direzione sono legittimati da questi statuti (art. 4G). In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione dell' Adunauza generale respettivamente della Commissione di sindacato. Art. 15, La Direzione amministra la Società e la rappresenta, eccettuato il caso di cui 1' art. (25 d), giudizialmente e stragiudizialmente con tutte le attribuzioni che le spettano giusta i §§. 18, 19, 20 e 21 della legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873. II Direttore assieme al Ragioniere è responsabile di frocte alla Società del denaro sociale, e dell' esatta gestione degli affari giusta le norme portate dallo sta- I tuto e dal regolamento interno (§§ 22-23). 11 Direttore convoca e presiede le adunanze di Direzione e 1' Adunanza generale e riferisce a questa sullo stato della società ad eccezione dei casi di cui gli articoli 11 e 24. Art. 16. La Direzione si riunisce in regolare adunanza almeno una volta al mese; del resto ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano almeno 2 membri della Direzione o della Commissione di sindacato. L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere rimesso dal Direttore per iscritto e coli'indicazione degli oggetti da petrattarsi ai membri della Direzione. Il Sindaco-capo deve venir avvertito ogni qualvolta ha luogo un' adunanza di Direzione. Art. 17. Le deliberazioui della Direzione sono valide se assentite da più della metà de' suoi componenti e registrate nel libro delle sue adunanze. — In caso di parità di voti dirime quello del Direttore. Trattandosi dell' interesse di un membro della Direzione, egli deve astenersi dall' intervenire e la relativa deliberazione della Direzione deve essere quindi sottoposta al voto della Commissione di sindacato. Art. 18. La Direzione deve: a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto della Società od i voti dell'Adunanza generale. b) evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal Direttore. c) deliberare siili' ammissione ed esclusione dei soci. d) decidere sulle spese e sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci entro i limiti assegnatile dall'Adunanza generale (art. 13) vegliando alla puntuale loro restituzione. e) contrarre prestiti passivi per conto ed in nome della Società solo entro i limiti prescritti dall' Aduuanza generale ed a norma dei bisogni della Società stessa. f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa. g) esaminare avanti il primo aprile d' ogni anno il bilancio ed il resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte alla Commissione di sindacato. Art. 19. Per gli affari sociali i membri della Direzione non contraggono una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio, sempre che amministrino giusta le norme di questo statuto; caso contrario, a sensi della legge sui consorz i industriali ed e-conomici dei 9 aprile 1873, essi sono resposabili personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili alla Società. Commissione di sindacato. Art. 20. La commissione di sindacato è composta di uu sindaco-capo e di quattro sindaci scelti e rinnovati colle norme stesse cbe valgono pei componenti la Direzione (art. 14). In caso di mancanza di uu sindaco, la Commissione si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima Assemblea generale, che procede all' eiezione definitiva. La rappresentanza della Commissione spetta al Sindaco-capo o a chi ne fa le veci, ed in caso d'im- pedimento di entrambe, a un membro della Commissione di sindacato dalla stessa destinato. La legittimazione dei membri della Commissione di sindacato ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'Adunanza generale rispettivamente della Commissione di sindacato. Art. 21. La prima Commissione di sindacato viene eletta dalla Adunanza generale che segue immediatamente dopo la costituzione della Società. Art. 22. La Commissione di sindacato deve radunarsi per il disimpegno de' snoi affari almeno 4 volte all' anno in seguito a speciale invito portante gli oggetti da pertrattare. Oltre a ciò il Sindaco-capo o chi ne fa le veci deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario o lo richiedono la Direzione o almeno due membri della Commissione di sindacato. Alt. 23. Per la validità delle deliberazioni della Commissione di sindacato valgono le norme stesse che quelle della Direzione. L'esecuzione dei concimisi segue a mezzo del Sindaco-capo; iu caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci, ed in caso d'impedimento anche di questo, a mezzo di uu membro della Commissione di sindacato dalla stessa incaricato. Art. 24. La Commissione di sindacato deve vigilare perchè 1' ammistrazione sia condotta a norma dello statuto della Società e dei conchiusi propri e di quelli dell'Adunanza generale. Essa ha diritto di ispezionare in ogni tempo gli atti della Società come pure la contabilità, e di chiedete l'esibizione dello stato di c*ssa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provedendo all' immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri. Se trova che uu membro della Direzione o la Direzione stessa o il Contabile Segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi della Società, ha il diritto di pretendere tutte quelle misure che le sembrano necessarie per tutelare il bene della Società, sospendendoli anche dall'ufficio: essa deve però convocare tosto 1' Adunanza generale e sottoporle il caso. La Commissione di sindacato ha il diritto di chiedere iu ogni tempo la convocazione della Direzione (art. 16.), o della Aduuanza generale (art. 10) ed ha il dovere di far ciò ogui qualvolta crede minacciato l'interesse della Società. Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro la Direzione, di convocare e presiedere l'Adunanza generale e di rappresentare la Società nelle azioni giudiziarie contro di quella. Art. 25. La Comissione di sindacato ha specialmente: a) di approvare, con quelle modificazioni che credesse opportune, il regolamento interno per la Direzione per il Contabile-Segretario, e le norme generali di servizio che la Direzione le ha da sottoporre. b) di disporre in caso di uscita, di impedimento o di morte di membri della Direzione o della Commissione di sindacato oppure del Contabile-Segretario, per le elezioni di completamento e di eleggere sostituti (art. 14 e 20). c) di esaminare ogni anno fino al 1 maggio il resoconto annuale, il bilancio e le proposte sull'impiego degli utili e di riferire su ciò come pure sulla propria attività all' ordinaria Adunanza generale di primavera. d) di rappresentare la Società nella conclusione di affari coi membri della Direzione e in processi determinati dalla Adunanza generale (art. 13). e) di decidere sui ricorsi per non accettazione nella Società o per esclusione dalla stessa (art. 4 e 5). f) di sorvegliare la regolare tenuta del registro dei soci, e di fare ogni anno almeno 3 improvise revisioni dell' amministrazione e di cassa seguendo in proposito le norme portate dal regolamento interno (§ 30). Art. 26. La Commissione di sindacato è responsabile di fronte alla Società per 1' esecuzione degli obblighi che le incombono. In case di necessità, il Sinda-co-capo deve disporre per 1' esclusione di membri inerti dalla Commissione di sindacato e per le corrispondenti elezioni di complemento (art. 20). I membri della Commissione di sindacato sono responsabili per il danno derivabile dall'inadempimento dei loro obblighi, Contabile Segretario. Art. 27. Il contabile Segretario viene eletto dall'Adunanza dei soci a maggioranza di voti; dura incarica 4 anni ed è rieleggibile, Però tanto all'Adunanza generale che al contabile Segretario spetta il diritto di reciproca disdetta trimestrale. Egli non può far parte né della Direzione uè della Commissione di Sindacato. Assieme alla Direzione egli è responsabile di fronte alla Società del denaro sociale e dell' esatta gestione degli aifari. Egli deve perciò dar cauzione, che vien stabilita dall'Adunanza generale e che può venir prestata anche con garanzia solidale. II Contabile-Segretario ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienziosità al disbrigo degli affari che gli incombono specificati nel regolamento interno della Società. La legittimazione del Contabile-Segretario ha luogo mediante il rispettivo protocollo dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato. Capitolo IV. Segnatura e Pubblicazioni. Art. 28. La segnatura per la Società segue con ciò che alla firma della Società scritta o stampata, il direttore oppure il suo sostituto e un secondo membro della Direzione aggiungono la loro sottoscrizione. Tutte le pubblicazioni riflettenti affari della società devono essere firmate dal Direttore oppure dal suo sostituto; solo nei casi prevesti all'art. 10 e all'art. 24 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito. Art. 29. Gli atti sociali saranuo pubblicati all' albo della Società in......e secondo il bisogno mediante una sola pubblicazione del periodico . . . , . o in altro pubblico foglio da determinarsi ogni anno dall' Adunanza generale. Sulle pubblicazioni che vengono affisse nell' albo della Società, deve venir indicato e confermato colla firma del Direttore il giorno dell' affissioue e dell' allontanamento che di regola non può seguire prima di 14 giorni. — Col giorno dell' affissione cominciano a decorrere i termini, ai quali si riferisce la notificazione. La Direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari, di cui deve in ogni modo servirsi per la convocazione dell' Adunanza generale. Capitolo V. Mezzi economici. Art. 30. I mezzi e-i conomici della società vengono costituiti mediante le quote dei soci (art. 7), le tasse d'ingresso (art. 7). i prestiti passivi che contrae la Società e i depositi che essa riceve. — Vi si aggiuugono gli annui avanzi di bilancio, la eventuali multe inflitte ai soci ed ogni altro eventuale provento. Depositi. Art. 31. La Direzione potrà ricevere depositi da chiunque, anche da persone estranee al comune di . . . giusta le norme portate dal regolamento interno. Capitolo VI. Norme di amministrazione. — Prestiti passivi. — Art. 32. La Direzione è autorizzata ad assumere prestiti entro i limiti stabiliti dall' Adunanza generale ed in proporzione al bisogno. Presentandosi la necessità di assumere prestiti per un importo complessivo superiore al massimo fissato dall' Adunanza generale, la stessa deve venir tosto convocata per decidere in merito. 11 saggio di interesse per prestiti passivi unitamente ad eventuali spese sostenute sotto qualunque titolo, non può sorpassare il tasso d'interesse dei prestiti che concede la Società, sotto responsabilità personale dei membri della Direzione. Prestiti ai soci. Art. 33. La Società si interdice ogni affare aleatorio ed arrischiato; la sua attività deve limitarsi, a scanso delle conseguenze di legge, al raggiungimento degli scopi statutari. Essa non concede prestiti che ai soci previo attento ed accurato esame d^lla moralità del petente, il quale deve dichiarare lo scopo per cui indende di impiegare il denaro che domanda a credito. L'impiego dei denari accordati a prestito deve venire invigilato dalla Direzione e da tutti i soci, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabiliti, autorizza la Società alla disdetta dei rispettivi crediti ed all'esclusione dei rispettivi soci dal proprio nesso. Art. 34. La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati dalla Adunanza generale (art. 13 lett. d) ed in seguito a conchiuso della Dire-rezione (art. 17). I prestiti possono di regola venir coucessi soltanto a breve termine, fino ad un anno. La Direzione può però in seguito a motivata ricerca presentata a tempo dai concreditati, accordare un prolungamento del termine di pagamento fino alla durata complessiva di 2 anni. In casi degni di speciale considerazione, specie per danni elementari, 1' Adunanza generale può sopra proposta della Direzione assentita dalla Commissione di sindacato, autorizzare la Direzione stessa a prolungare il termine del totale pagamento fino a 4 anni. — Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi per un termine più lungo, però verso una disdetta reciproca di mezzo anno. — Tali prestiti a lungo termine possono di regola venir praticati solo in quanto i mezzi della Società nou siano presi in contribuzione per prestiti di altra forma. — Il socio debitore ha sem- pre diritto di anticipare il pagamento parziale e totale del prestito ricevuto. Art. 35. 1 prestiti in genere devono essere di fronte alla Società assicurati in modo tale da escludere per essa qualsiasi pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria o con ipoteca o con pegno. Neil' accettare sicurtà od ipoteche si deve procurare che le respettive somme siano pupillarmente assicurate. Valori in carte, calcolati al corso, devono superare di un terzo la somma da garantire. Art. 36. L' Adunanza generale potrà ammettere la forma di accreditamento in conto corrente giusta le norme portate dal regolamento interno. Art. 37. Il tasso d'interesse per le singole specie di prestiti viene fissato dalla Adunanza generale (art. 13 e). Lo stesso non può superare più dell'I '/2% il tasso d'interesse massimo fissato pei depositi. Gli iute-vengouo pagati postecipataraente. Disdetta dei prestiti. Art. 38. La Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti ai soci con preavviso di 4 settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite qualora: a) i prestiti passivi contratti dalla Società siano denunciati in massa, b) il socio debitore o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso. c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per iscopi differenti dagli stabiliti all' atto della concessione del prestito Se verso un debitore della Società vien proceduto da parte di un terzo, la Società stessa è autorizzata ad esigere il suo credito senza previa disdetta. Conto annuale e bilancio. Art. 39. L'anno amministrativo della Società comincia col primo di gennaio e si chiude col 31 dicembre. Il conto annnuale come pure il bilancio devono essere chiusi al più tardi fino al 15 febbraio. Il conto annuale deve contenere tutte le entrate e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri ; il bilancio deve venir compilato giusta i principi d' uso mercantile ; esso cioè deve contenere in uno specchio sommario ; A. Attivo cioè: a) lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno. b) le carte di valore giusta il listino al 31 dicembre. e) i crediti distinti nelle loro diverse specie. I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati, e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile. d) gli interessi attivi computati fino alla fine dell' anno che si chiude, sebbene non esigibili che posteriormente. e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente percento per il deperimento, f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente. B. Passivo cioè : a) i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza. b) le quote pagate dai soci. c) gli interessi passivi computati fino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente. d) il capitale sociale o fondo di riserva. C. Guadagno o perdita. Esame del conto annuale e del bilancio. Art. 40. La Direzione deve esaminare il conto annuale ed il bilacio, tórre eventuali mancanze e sottoporle fino alla fine di aprile alla Commissione di sindacato assieme alle sue proposte approvate con conchiusi di Direzione. La commissione di sindacato esamina ulteriormente con esattezza tanto i reseconti che le proposte, partecipa alla Direzione le eventuali mancanze perchè vengano tolte, e compila quindi la relazione da fare in proposito all'adunanza generale, e la rimette assieme ai consuntivi ed alle pezze d'appoggio fino al primo aprile al direttore. 11 direttore cominciando dal primo maggio ha da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio, le relative proposte da presentare all' adunanza generale e la relazione in proposito della Commissione di sindacato, e di dare ai soci stessi di ciò partecipazione nell' invito all'adunanza generale di primavera.. Patrimonio sociale. Art. 41. Gii avanzi netti apparenti del bilancio d'ogni esercizio sociale devono essere accumulati per intiero e formeranno il patrimonio proprio della società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Esso patrimonio o fondo sociale di riserva ha anzitutto lo scopo di coprire le eventuali perdite della società e le eventuali deficienze degli annui bilanci. Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi che la Società si propone, spetta all' adunanza generale di erogarne i frutti per la riduzione del tasso di interesse dei prestiti ai soci o in genere per intenti di comune utilità. I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisioue. Ove la Società si sciogliesse, il patrimonio sociale sarà depositato presso un istituto riconosciuto come sicuro, presso il quale rimarrà intangibile finché sorga nel comune di......una nuova società con scopi analoghi a quelli contemplati dal presente statuto, alla quale sarà consegnato assieme agli interessi ed ai frutti degli interessi. Coprimento di perdite. Art. 42. Una perdita eruita a sensi dell' art. 39 viene coperta anzitutto col patrimonio sociale o fondo di riserva. Se questo non basta, viene detratto sopra conchiuso dell'Adunanza generale (art. 13 lett. b) un corrispondente importo dalle quote di pantecipazione. Se anche dopo ciò resta scoperta una parte della perdita, è da indire in seguito ad analoga deliberazione dell'A-dunanza generale, un pagamento suppletorio (art. 7 a) da prestarsi entro un dato termine, e che viene commisurato in parti eguali per tutti i soci. Questo pagamento suppletorio può venir chiesto in caso di bisogno giudizialmente ed i soci si assoggettano per queste azioni civili espressamente al procedimelo bagatellare. Modificazioni dello Statuto. Art. 43. Tutte le norme in genere che concernono patrimonio sociale o fondo di riserva portate dal presente statuto, non possono venir modificate se tutti i soci non vi aderiscono in regolare adunanza generale. — Per ogni altra modificazione dello statuto è necessaria e sufficiente l'adesione di due terzi di tutti i soci in un1 adunanza generale. Se questa adunanza generale non potesse deliberare per mancanza di numero, deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda adunanza, per la pertrattazione degli stessi oggetti, la quale potrà prendere validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti. Quest' ultima circostanza dovrà venir accentuata nel secondo invito. Capitolo VII. Scioglimento e liquidazione. Art. 44. Lo scioglimento volontario della Società può deliberarsi solo se in una adunanza generale a tal'uopo espressamente convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tntti i soci. Rendendosi necessaria una seconda adunanza per mancanza di numero, la stessa potrà definitivamente conchiudere lo scioglimento senza riguardo al numero dei comparsi. In caso di scioglimento, la liquidazione segue giusta il prescritto dei §§ 41 e 52 della legge 9 aprile 1873 N° 70. Ultimata la liquidazione, vengono dati iu custodia ad un socio i libri, gli scritti ed i mobili ancor presenti della Società. I membri della Società ed i loro eredi conservano il diritto di ispezionare i libri e gli atti. Capitolo Vili. Controversie. Art. 45. Controversie fra 5 soci circa alle disposizioni del presente statuto, o circa altre questioni riguardanti la società, vengono appianate da una giuria nominata dalla Adunanza generale, la cui decisione è inappellabile. Capitolo IX. Prima Direzione. Art. 46. I membri della prima Direzione sono i seguenti: Sig. ... in . . . Direttore » ... »... Vice- Diret. »... »... Art. 47. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 ed alle norme del regolamento interno. Cose locali Mercoledì 20 corr. ebbero termine gli esami di maturità nel ginnasio superiore sotto la direzione dell'ispettore scolastico signor Vittorio Lescanofsky. Dei 20 studenti che si presentarono agli esami, furono dichiarati maturi i signori : Babuder Giacomo, Bartoli Matteo, Cergol Giuseppe (con distinzione), lej-ge ; Demonte Mario, legge ; Galli Eduardo, legge ; Gher-sinich Antonio, teologia ; Giachin Emilio, legge ; Gladu-lich Lamberto, medicina; Michelli Dorval, teologia; Palisca Marco, ingegnere ; Petronio Giovanni, medicina. Cinque vennero rimessi a 2 mesi ; tre a un anno ; 1 privato non fu ammesso agli esami orali. La famiglia del nostro podestà signor Giorgio Cobo fu addolorata crudelmente in questi giorni per la perdita della signora Anna Cobol moglie del prof. Giuseppe Vàtova ; nel fiore dell' età, madre esemplare di due bambine! Porgiamo alla egregia famiglia le nostre più sentite condoglianze. -----1-- Appunti bibliografici Rapport Gènéral de V activité du comité centrai de la ligue pour V unitè d' instruction des Roumains lu a l'assemblée generale de la se-ction centrale du 24Novembre V. St. 1892 pai-Jean Lapulescu. — Bucarest Carol Gobi, 1892. (Un fascicolo in ottavo di 120 pagine). La lega dei Rumeni per l'unità d'istruzione va di un passo col Schui Verein della Germania, con le note società slave, con la nostra lega nazionale, e con la società Dante istituita nel Regno. In questo rapporto generale dell' attività del comitato centrale residente in Bucarest, si discorre degli sforzi dei Rumeni per difendere la loro lingua nella Transilvania e nell'Ungheria nei paesi abitati da Rumeni, contro gli Ungheresi che tentano di soffocarla. Si tratta di undici milioni, di discendenti del glorioso popolo romano, che, tolti in mezzo da Tedeschi, Slavi e Ungheresi, combattono gloriosamente da secoli per conservare la loro nazionalità ed alzano la voce a sostenere le loro ragioni rendendo così sempre più difficile lo scioglimento dell'intricatissima questione d'oriente. Al discorso del signor Lupulescu sono aggiunte varie note e documenti, sessantuno di numero, provanti l'attività del comitato nei diversi paesi di Europa, e le risposte dei giornali, e di varie società favorevoli o contrarie alla causa stessa. Tra le note importantissime, è la settima che ci dà relazione di una conferenza tenuta a Parigi in favore della causa rumena dal signor Ocasian, e in cui si leggono le seguenti testuali parole. Prego il lettore istriano di rilevarle ben bene, per le conseguenze che ne tireremo in favore della causa istriana. „In questa conferenza il signor Ocasian risalse all' origine del popolo rumeno la quale, come tutti sanno rimonta alla conquista della Dacia fatta dall'imperatore Trajano. Ed è questa conquista con le sue conseguenze che ha costituito l'elemento etnico della formazione e dell' esistenza del popolo rumeno, diffuso nell'Ungheria, nella Transilvania, nella Rumenia e nella Bessarabia ecc» La continuità dell' esistenza rumena nella Dacia da Trajano fino ai nostri giorni, fu ampiamente esposta nella conferenza dal signor Ocasian. Con l'autorità di molti scrittori antichi e moderni combatte egli la teoria dell'immigrazione dei Rumeni nei secoli XI, XII e XIII; teoria secondo la quale i Magiari pretendono di avere abitato questi paesi prima della conquista romana; e si credono quindi autorizzati a magiarizzare gl'immigrati Rumeni, (pag. 32) E più sotto. „L'intolleranza dei Magiari si è per lungo tempo celata sotto la maschera d' un cavalleresco liberalismo, e si è sempre sforzata di rappresentare la resistenza delle altre nazionalità, e dei Rumeni specialmente, sotto V aspetto di un servilismo dinastico. Ora ciò posto in sodo, si legga a pagina 61 l'indirizzo degli studenti croati in Vienna ai Rumeni. Cari colleghi, Vienna 25 Marzo 1891 Noi vi ringraziamo caldamente per la spedizione delle Memorie degli studenti rumeni. La virile maniera (La facon virile) con cui voi vi presentate davanti al tribunale dell'Europa civile, ci ha altamente e sinceramente consolato, perchè la lotta che i Rumeni sostengono in Ungheria contro l'ingiustizia è la stessa che i Croati sostengono: i nostri interessi sono comuni, i nostri nemici hanno lo stesso nome. Le accuse che voi portate nelle vostre memorie contro i politici aizzamenti (baudi-tisme) moderni sono quasi incredibili all'Europa civile; ma noi che dobbiamo subire lo stesso giogo, vi comprendiamo ed approviamo in tutto. Voi parlate in nome della giustizia e della civiltà oppressa ; e la causa giusta deve trionfare. ..... Gli studenti croati eli Vienna Benché scritta in uno stile un po' enfatico, perdonabile all'età, noi approviamo di gran cuore i generosi sentimenti dei giovani croati; e dei czechi in una lettera che precede questa; anzi è con vivissimo dispiacere che invano abbiamo cercato nel volume un eguale indirizzo dei giovani studenti i-taliani residenti a Vienna, i quali in questa occasione non si fecero vivi per sostenere la causa di un popolo al quale siamo legati con ben altri vincoli. Se non che, tornando ai Croati, badino bene questi a quello che scrivono. Se la loro causa è comune coi Rumeni, devono pure accettare le conclusioni della scienza, e riconoscere, come è scritto di sopra, non essere vero che gli Ungheresi abbiano abitato la Dacia prima della conquista romana, e che quindi non sono ammissibili le pretese degli Ungheresi di magiarizzare la Rumenia. Tale e quale il caso della povera Istria. I Croati spropositando, e negando i documenti più irrefragabili della storia, sostengono pure che ! l'Istria fu abitata da Slavi prima della conquista romana, e su questo assurdo fondano il loro diritto j di croatizzare l'Istria. Ex ore tuo te judico. E in quanto al bauditisme, chi ha la coscienza netta scagli la pietra contro il liberalismo cavalleresco dei Magiari: dopo le scene avvenute recentemente nell'Istria, le pietre poco cavallerescamente lanciate, e la politica a due facce d'un certo messere, noi Istriani dobbiam però convenire che gli aizzamenti degli Ungheresi in Rumenia, per quanto siano riprovevoli, pure in casa nostra sarebbero zuccherini. Per carità patria da ultimo devo di volo solo accennare a certe lettere spedite dai giovani di qualche università italiana ai fratelli di Rumenia. Lungi da me l'idea di condannare in quei giovani generosi la loro ammirazione per un grande italiano; ma, domando io, era proprio il caso di scrivere ai Rumeni : ^Sappiate che in Italia i giovani nella massima parte non hanno ideali politici e sociali « e quel che è peggio di riconoscere in un solo partito il privilegio degli alti ideali, con gravissima ingiuria al grande partito monarchico? E se mai, il più volgare buon senso non dovea loro rammentare il motto dei panni sucidi che vogliono essere lavati in famiglia? Ottima invece la nota LVII che acenna alle conclusioni del Congresso della pace tenuto in Roma. Tra i vari sottoscrittori leggo i nomi dell' illustre Bonghi, del Martini ecc. ecc.; e del nostro Eugenio Popovici relatore. È insomma, un opuscolo importantissimo, che i nostri patriotti istriani faranno bene a leggere ; per pigliare animo a tentare qualche cosa di simile, per richiamare l'attenzione dell' Europa civile, alle presenti nostre condizioni. Un saluto da ultimo dell'Istria ai fratelli rumeni. Sui nostri monti abitano tuttora poche migliaia di Rumeni (Cici) soffocati dallo Slavismo; e la Dieta Istriana non ha mancato in solenne occasione di sostenerne contro i Croati i diritti. E questo è buono si sappia in Rumenia, pel bene della quale facciamo i voti più ampi e sinceri. P. T. --- RINGRAZIAMENTI A tutte le persone gentili, che all'ora estinta Anna Vàtova-Cobol o vollero rendere tributo d'affetto durante la malattia porgendole assistenza e conforto o nel mortorio onorarla seguendone il feretro e inviandole fiori e torce, sieno rese grazie cordiali dal marito e dai parenti. Commossi per le tante dimostrazioni di affetto in occasione della morte della indimenticabile nostra Maria, ringraziamo tutti pubblicamente con la più sentita riconoscenza. La famiglia di Giuseppe Gennaro.