ANNO V. — M lO. Sabbato 9 Maržo 1850. Esce una volta per settimana il SabbatO. — Prezzo anticipato d'abbonaniento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri ehe alla Redazione. SIOTIZIE 8UCCI1TE deli' origine, religione, decadenza dell'isola e citta di Grado da ignoto autore del secolo passato ma che potrebbe essere D. GIACOMO GREGORI. (Continuazione. V. n. 9.) 818. Ancor Lodovico il Pio ad imitazione del pa-dre confermo ogni privilegio, ed esenzione a questa sede metropolitana. 852. Prima d' inoltrarsi nella materia presente e ne-cessario di sventare 1'opinione d'Ugellio, che segue le traccie del Candido nella cronica d'Aquilejain un concilio di 47 vescovi da Leone IV celebrato, Veneriojabbia ottenu-to decreto di soggezione della chiesa di Grado a quella d'Aquileja, come pure nel concilio Leoniano da 67 vescovi, convocato nell'anno 852. Vero e che, Venerio, patriarca Gradense, essendo molestato da Massenzio Aquilejese prelato per le solite pretensioni dei suffraganei deli' Istria, ricorse agl' impe-ratori Lodovico e Lottario, i quali comandarono che il pontefice romano decidesse e terminasse una volta queste continue diserepanze. Venerio compari in Roma al tempo stabilito, ma non Massenzio; sicche ritorno indietro Venerio, e scrisse agl' imperatori la mancanza di Massenzio, onde di bel nuovo precettarono questi prelati a doversi unire per terminare ogni pretesa. In tanto Massenzio si maneggio appresso questi principi accio nel concilio Mantovano si decidesse l'affare, come in fatti radunato questo concilio, Venerio si presento; ma sco-perto che quei padri piegavano per Massenzio, altese le raccomandazioni degl' imperatori, protesto, dichiarandosi di voler esser giudicato dal solo romano pontefice. Non ostante questa protesta di nullita, il concilio ventili) la lite e decreto, che la chiesa di Grado s'aggiungesse a quella d'Aquileja e si sopprimesse il titolo di patriarca. Ouesta sentenza non ebbe inai il suo etfetto, perche non libera ne legalmente fatta: "Haec tamen sententia nun-„ quam ad rem perdueta est, reclainante et in suo robore „ semper perseverante Gradensi Praesules. Cronic. Gra-den. Morto Eugenio II, ed assiso sulla cattedra romana Gregorio IV, Venerio significogli il suo dissenso contro il concilio mantovano, onde questo pontefice in-tese le ragioni era per terminare questo affare, ma morto Massenzio le cose si restarono. Eletto Andrea in prelato d'Aquileja sveglio le contese e pretensioni del suo an-tecessore, ma intanto Gregorio e cosi ognuno restd in possesso della propria giurisdizione. Sergio II, assunto al trono della chiesa, penso di por fine a questi ostinati contrasti, onde scrisse tanto a Venerio quanto ad Andrea di dover portarsi in Roma pel giorno di S- Martino, che si decidera ogni vertenza. Erano le cose gia in buon ordine, ma ecco la morte sopraggiunse a Sergio, sicche ognuno di questi due prelati restarono con la loro antica e gia altre volte decretata giurisdizione. Mori aneora il Venerio, e cosi termino ogni pretesa. Tanto la lettera di Sergio quanto quella degl' imperatori e di Venerio tutte si leggono nel codice Trevisan, che appresso di me le conseivo. ma per la brevita solo leaccenno. Leone IY prescielto a regolar la chiesa del Signore, ed essendo eletto alla sede di Grado Vittore Anci-tiaco, gli concede il pallio pontificio e la conferma di tutti i privilegi che godettero i suoi antecessori. II decreto pontificio si legge nel codice MS. Trevisan scritto per mano di Teodoro notario e serinario della S. R. chiesa nel mese di maržo indizione XV segnato nella kal. d' aprile per mano di Tiberio primiano della sede apo-stolica essendo imperatore Lottario an. 35, ma di Lodovico figlio an. 2, indiet. XV anno 852. Se Leone IV, come si vede, concesse il pallio e la conferma dei privilegi a Vittore, dunque non e certezza alcuna 1'asserzione tanto del Candido quanto d'Ugellio. Seguitiamo ora la serie degli avvenimenti di questa citta. 1 Saraceni, occupata 1'isola di Candia, desideravano pos-seder qualche porto nel Mediterraneo per dominare e-sclusivamente su questo mare e tenere bloccata 1' Italia da tutte le parti, onde meditarono una impresa contro que-sta citta. In Venezia non si sapeva questo progetto, se non quando erano gia sotto questa piazza. Ne comin-ciarono 1'assedio, ma ritrovarono resistenza in questi a-bitanti che con valore difesero, di modo che la loro resistenza e coraggio fece si, che saputa dal doge questa improvvisa rappresaglia, spedi il suo figlio Giovanni con una potente armata, che al vederla li Saraceni s' imbar-carono precipitosamente senza aspettarla, cosi vinse senza combattere. 877. Pietro Marturio patriarca venendo agitato dal doge I Radoer, volendo obbligare a consacrare in vescovo di Torcello 1'abate Domenico d'Attino, onde se ne fuggi in Roma presso Giovanni VIII, che per sedar que-sti contrasti convoco un concilio in Ravenna dove si sopi ogni vertenza, e poi si decreto da quei padri che erano in numero di 130 esser la chiesa di Grado metropoli dei lidi Veneti ed Istria; si corressero pure i vescovi contu-maci di Caorle, Malamocco ed Istria che ubbidir ricusa- vano il loro metropolitano. Ex Herdum. concil. edition. tam 6, Epist. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15,17. 880. Vulperto, prelato d'AquiIeja, ritorna a sveglia-re le solite pretensioni pei suflraganei deli' Istria, e quan-tunque nei concili decretavasi per Ia sede di Grado metropoli dei lidi Veneti ed Istria, tuttavolta si commette-vano sempre le consuete vessazioni. Non contento questo patriarca di disturbar Ia cattedrale con i suoi ingiusti raggiri, procuro ancora con i suoi soldati di rovinare que-sta citta; ma ritrovata costanza e resistenza in questi cit— tadini, si diede tempo al doge Orso di opporsi ali' ingiuste sue pretensioni. Acciocche poi non disturbasse ne la cattedrale ne la giurisdizione di questa citta, onde in pena gli diede il porto Pilo, ch' ora e reso seoco, perche non potesse piu uscir nelle terre di Grado. S'accorse l'Aqui-lejese patriarca essergli questo un sommo danno si pel commercio, come per 1' abbondanza dei viveri, onde rav-veduto promise di mai piu molestar ne la cattedrale ne la terra di Grado, ed il doge si protesto di mai piu chiu-dergli il suddetto porto, riserbandosi pero ogni antico pri-vilegio che i Gradesani godevano di portare ogni merce in Aquileja senza alcuna gabella, anzi di riscuotere per le merci in quella citta li soliti aggravi. Questa e la carta di promissione del doge: " In nomine S. et individuae Trinitatis. Imperanti-„ bus D. D. Basilio et Leone a Deo coronatis pacificis, „ et magnis imperatoribus anno autem imperii eorum ter-„ tio decimo, mensis januarii indict. XIII Venetiis Corte „ Palatii. Igitur nos quidem Ursus divino fretus auxilio „ imperialis prothospatarius, et Venetiarum dux promit-„ tentes promittimus vobis Vulperto Revanno patriarchae „ Aquilejensi, ut si observare satagitis ea, quae nobis si-„ mili modo per promissionis paginam polliciti estis ser-„vare erga Sanctam Dei nostram Gradensem metropoliin, „idest ut nullam amplius adversus eamdem ecclesiam sub-„tractionem sive contrarietatem faciatis, vel facerejubea-„ tis, nec per vos ipsos, nec per aliorum... aut aliqua „ quaestione in sedibus beatorurn martyrum Marci Evan-„ gelistae et Hermagorae nec in rebus in propriis ec-„ clesiis seu caeteris universis Iocis ibidem pertinentibus, „ ita et nos observare spondimus, ut usque dum Christo „favente isto in seculo vixeritis, portum vestrum, qui vo-„ catur Pylum, nulla intentione claudere jubeamus, sed „ sicut multo ex tempore apertus extitit, similiter et modo p apertus consistat in tali tenore, et nostris omnis honor „ quidquid annuatim haberi exinde debemus, salvetur, at-„ que ad nos deferatur; et populus noster, qui ibi ad-„ veniret, nullum gravamen aut suprapositam, vel forcias ,, patiamur, sed more antiquo sua sibi securiter omnes et „ vendant, et emant imo et mansiones quatuor nostrae: „ quae ibi sunt ut mos fuit, salventur; et ex nostro ne-„ gocio proprio nullum ibi solvatur tributum, quia tališ „ declaratio fuisse prisca consuetudo. Quod si haec om-„ nia quae supra legitur.... observaveritis, et nos contra „ hoc quod spondimus, ire praesumpserimus...... solvere „ debeamus vobis auri lib. XXX et post poenae solutio-„ nem haec promissio in sua maneat firmitate. In simili „ cartula, quam facere jussi Ego Ursus dux Venetiarum „ ad nomen praefati Vulperti patriarchae Forijulii sunt in-„ termissae manus nostrae, et Joannis filii nostri. Testes „ fuerunt in primis Armatus tribunus de Luprio, et Vi- „ giiius tribunus de Geminis etc., et Dominicus presbyter „ cancellarius noster soripsit hoc et illud.„ Ex codic. MS. Trevisan. Che gli abitanti di Grado per molti secoli portassero ogni sorte di merci in Aquileja senza alcuna gabella, anzi in quella riscuotevano il dazio particolarmente del vino, abbiitmo molti documenti nel capitolar di questa comunita nei tempi ancora posteriori a questo secolo. II doge Foscarinel 1423 Ii 23 dicembre concede come il solito portar i vini deli' Istria in Aquileja, ma che de-vonsi stimare prima Ii arnasi in Grado, ed esiger il solito dazio, tenendo regislro esatto del medesimo: " Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. „Nobi!ibus et sapientibus viris Nicolao Delphinio de suo „ mandatu comiti Gradi et successoribus suis fidelibus di-„lectis salutem et dilectionis affectum. Terminavimus „ cum nostris consiliis rogatorum et addictionis, conce-„ dere Iocumtenenti nostro patriae Forijulii et successo-„ribus suis anno singulo quadraginta litteras nostras a-„ perlas de amphoris viginti quinque vini pro qualibet „ conducendi de partibus Istriae versus Aquilejam quod „ vinum extimari debeat in Grado, prout fieri solitum e-„ rat teinporibus patriarcharum. Qua propter vobis man-„damus eum dictis nostris consiliis, quatenus ipsum vi-„ nurn extimari faciatis, exigendo a conducentibus illud, „ i d, quod solitum erat exigi ordinata tenendo de hoc bo-„ num computum ac rationis vestris communis continuis „ temporibus videri possint; et illo extimato ipsum per-„ mittatis libere versus Forijulium aporlari justa littera-„ rum nostrarum praedictarum continentiam etc. Data in „ nostro ducali palatio die vigesimatertia decembris 1423„. Nel cap. cart. 6. La sentenza emanata in favor di questa comunita sino 1'anno 1469 li 9 di luglio dal veseovo AndreaFe-rentino governatore e vicario generale in Aquileja pel patriarca Marco Barbo, e un sodo documento che ad e-videnza dimostra esser stati questi cittadini sempre soliti di portar ed estrarre d'Aquileja ogni sorte di merci senza alcun aggravio. " In nomine Domini Amen. Nos Andreas Dei, et „ Apostolicae sedis gratia episeopus Ferentinus, et pro se-„ renissimo Domino nostro in patriarchato, et diocesi A-„ quilejae gubernator, et vicarius generalis. Comparen-B tibus coram nobis egregio viro ser Valerio de civitate „ Beluni magnificae communitatis Gradi cancellario, et ser „ Antonio Merlato civi et habitatore dieti loci Gradi tam-„ quam nunciis, et oratoribus communitatis ipsius Gradi B ex una, et egregio viro ser Guron notario de ci-„ vitate Austriae cancellario communitatis Aquilejne et „ ser Joanne de Jacobo civi et habitatore civitatis A-„ quilejae tamquam nunciis et oratoribus ipsius comrnunita-„ tis Aquilejae ex altera. Ibique auditis praefatis ambo-„ bus partibus, earumque juribus super omni lite et dif-„ ferentia litibus, et differentiis dependentibus emergen-„ tibus, et connexis inter dietas communitates de datiis et „ gabellis, sive impositionibus exigendi hinc inde, super „ utriusque partis, rebus, bonis et mercibus conducendis, s et extrahendis, visis etiam non nullis pactis et conven-„ lionibus aliter inter dietas partes stipulatis et firmatis. „ Informati etiam de conservata consuetudine, et demum „ visis omnibus videndis, et cognitis cognoscendis pro ea „ quae vidimus, et cognovimus et nune vidimus, et co-„ gnoscimus Christi nomine invocato etc. Definimus li-„ cere hominibus Gradi, et habitatoribus dieti oppidi cum „ suis personis, bonis, rebus, et mercibus quibusque libere „ et impune, sicut soliti erant, et consueverunt scilicet ire, „ stare et morari in Aquileja suis Territoris distrietu, et „ de Aquileja, et ejus distrietu redire et extrahere res et „ merces, et alia qtiaecumque voluerint, et Gradum con-„ ducere et omnia alia facere, et exercere in Aquileja „ et ejus distrietu, secundurn quod faciebant et observa-„ bant per laudabilem antiquam consuetudinem, hactenus „ in virtute suprascipturarum conventionem et pactorum „ interdietas partes exortarum, mandantes secundum for-„ mam, et tenorem conventionis faclae'inter dietas partes, „ debeant de caetero inviolabiliter observare sub poenis „ et censuris dietis conventionibus et pactis impossibilis „ et insertis. Nolentes tamen, quod si post dietas con-„ ventiones et pacta communitas homines, et personae de „ Grado caeperunt exigere ab hominibus de Aquileja de „ bonis rebus et inercibus exportandis de dieto loco Gradi „ boletas, quod ad easdem solvendas in civitate Aquile-„jae homines de Grado de rebus et bonis exportandis „ et civitate, et ejus districlus obligantur et teneantur; et „ si dietae boletae ante dietas convcntiones, et pacta exi-„ gi consueverunt a dietis hominibus de Grado nullam „ volumus contra vos fieri novitatem in bonis, neque in „ rebus ipsorum dietis conventionibus in suo robore, et „ firmitate manente. Ad hoc autein omnino inter dietas * „ partes habeat aequalitas servari, et eo jura utantur, et „ quod statuerant, et statuere decrevei unt. Mandantes „ insuper quaecumque pignora recepta usque in presen-fl tem diem per homines et personas, et commune Aqui-„ lejae restitui, et resignari hominibus Gradi, quibus de „jure pertinere, et speetare dignoscuntur sub poenis et „ censuris in earum conventionibus et pactis appositis et „ incertis, et ita dicimus sententiarn, declaramus, et def-„ finimus omni meliori modo e forma, quibus magis et „ majus possimus et debeamus. Lecta, data et pronun-„ tiata fuit supraseripta sententia per praelibatum reve-„ reiadum dominum gubernatorem Aquilejae in palatio „ communis ipsius civitatis Aqui!ejae, praesentibus parti-„ bus supraseriptis. Testibus venerando Dno. Jacobo Loth „ canonico Aquilejae, ac nobili ser Cristophoro de Stra-„ soldo, et aliis in millesimo quadricentesimo sexagesimo „ uono, Indict. secunda, die vero nona Julii, pontificatus „autem Ss. Dni. Paoli secundi, anno quinto.„ Nel capito-lar di Grado p. 11. (Continua). Tltlltl V II I BI GIUSTIZIA pel Litorale, loro attribuzioni secondo le nuove riforme. I. SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA E DI CASSAZIONE IN VIENNA. a. In oggetti penali decide come Corte di cassazione sui gravami di nullita interposti contro le decisioni dei giurati, e dei tribunali correzionali. b. In oggetti civili contenziosi giudica in terza ed ultima istanza come Corte suprema nei časi decisi in se-conda istanza delle Corti superiori. II. CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA IN TRIESTE. c. In oggetti penali giudica in qualita di camera di accusa per delitti di competenza del giuri (erimini). d. In oggetti civili giudica in seconda ed ultima istanza gli affari non contenziosi decisi in prima istanza dalle Corti di Giustizia o dai Tribunali speciali; e. In seconda istanza gli affari contenziosi decisi in prima dalle Corti di giustizia o dai Tribunali speciali. f. In terza ed ultima istanza gli affari contenziosi decisi in prima dai Giudizi distrettuaii ed in seconda i-stanza dalle Corti di giustizia: cio nel circondario giu-risilizionale composto dalle seguenti tre CORTI DI GIUSTIZIA: III. CORTE DI GIUSTIZIA IN GORIZIA. IV. CORTE DI GIUSTIZIA IN TRIESTE. V. CORTE DI GIUSTIZIA IN ROVIGNO. Le quali Corti di giustizia esercitano funzioni parte di prima e parte di seconda istanza. Come prima Istanza in oggetti penali esercitano per tulto il circondario: 1. pei erimini devoluli alla cogni-zione dei giurati —; 2. come Sezione correzionale nel Distretto proprio pei delitti che alla cognizione dei giurati non pertengono. Come seconda Istanza giudicano, 3. sui ricorsi contro le decisioni dei Giudizi Distrettuaii nei časi di con-travvenzione (Uifcertrettimgen); 4. sui reclaini contro le decisioni, nei časi di delitto, emanate dai Tribunali e dalle Sezioni correzionali. In oggetti civili, come prima Istanza per tutto il ri-spetlivo circondario giudicano: 5. nei časi di dichiarazione di morte o di prova mediante testimoni deli' occorsa morte ali' uopo di nuovo matrimonio; 6. nelle contestazioni per separazione"di letto e mensa; 7. nelle cause per scioglimento e nullita di matrimonio; 8. nei časi d'interdizione per prodigalita o difetto di mente; 9. nei časi di legittimazionc, adozione ed emigrazione; 10. nei časi di ammortizzazione delle obbligazioni dello stato e delle cartelle di pubblico cre-dito; 11 nei časi di curatela per fedecommessi; 12. finalmente per tutti gli oggetti civili non demandati e-spressamente ai Giudizi Distrettuaii. Come seconda Istanza in affari civili giudicano sui reclami contro decisioni dei Giudizi Distrettuaii. VI. Alle quali CORTI DI GIUSTIZIA sono rispetti-vamente assegnati li seguenti Giudizi Distrettuaii di I e di II classe, sendo quelli di I ciasse anehe Tribunali correzionali in tutto il Distretto politico. Ai Giudizi come Tribunali correzionali spettano le accuse dipendenti da delitti: ai Giudizi Distrettuaii invece, per ora spettano ie gravi trasgressioni contemplate dalla seconda parte codice penale. Ad essi Giudizi Distrettuaii poi spettano tutti gli affari civili non assegnati espressamente alle Corti di giustizia, avvisate le eccezioni appunto fatte ai §§ 9, 17 delle Basi fondamentali pubblicate dalla competente commissione con stampato 18 settembre 1849 N. 28. Ouindi: DISTRETTI DISTRETTI DISTRETTI I Classe II Classe I Classe II Classe I Classe II Classe Corte di giustizia come Sezione corre-zionale .... Gradišča insieme Tribunale correzionale Gorizia citta Circondario Canale Aidussina Cormons Monfalcone Cervignano Corte di giustizia, come Sezione correzionale . . . .1 Capodistria, insieme Tribunale correzionale ..... Volosca, idem. . . Trieste citta „ territorio Pirano Castelnovo Cortedi giustizia co- r me Sezione corre- -zionale . . . . 1 Pisino, insieme, Tribunale correzionale Rovigno citta Dignano Parenzo Albona Pinguente Montona Buje Tolmino, idem. | Flitsch Kirchheira Sessana, idem. . . Duino Cherso, idem. Veglia Lussin Se non che la giurisdizione civile pei Giudizi Di-strettuali stabiliti nei Iuoghi ove risiedono Corti di giustizia e limitata dalTaggiunta al § 9, la quale aggiunta amplifica per essi 1'eccezione in genere avvisata al § 17. 1. Percio essi giudicano in prima istanza: a. Le cause che non sieno di competenza d' un Tribunale speciale ed abbiano per oggetto una determi-nata somma in danaro non eccedente, senza contare gl' in-teressi ed altri obblighi accessori, 1'importo di fiorini 500 moneta di convenzione, quando non sia ne una parte d' un debito capitale maggiore ne il civanzo risultante dal conguaglio di piu crediti spettanti alle due parti conten-denti, come pure le cause che riguardano altri oggetti mobili od immobili qualora Pattore si dichiari disposto a ricevere invece dei medesimi una somma in danaro non oltrepassante, dietro il suaccennato calcolo, P importo di fiorini 500 di convenzione. L' ammontare del credito si computa dalla somma chiesta in petizione, quand'anehe piu siano gli attori od i convenuti, osidomandino gl'im-porti scaduti d' interessi o rediti continui. b. Gli affari concernenti la denunzia di finita loca-zione (tanto nei contratti di fitto e pigione, quanto in quelli contemplati dal § 1103 codice civile, mediante i quali si cede il fondo verso una proporzionata parte dei frutti relativi) e le controversie che hanno per oggetto lo sgombro o la restituzione di fondi ed edifici locati e di altre cose dalla legge considerate per immobili. c. Le cause per turbato possesso. d. Ouelle dipendenti da contratti di deposito e di locazione e conduzione di opere qualora vertano: Fra padroni e loro impiegati, agenti e domestici; fra gli esercenti un mestiere o ramo d' induslria ed i pro-prietari di fabbriche da una parte ed i loro direttori, o-perai, garzoni e lavoratori dali' altra, in quanto tali controversie non sieno riservate al giudizio degli esperti; fra albergatori condottieri di barche e carri, speditori o stabilimenti di spedizione da una parte ed i respettivi o-spiti e passaggeri, nonehe quelli che consegnano loro gli elfelti dali'altra parte, quando tali controversie derivino dalla consegna di effetti affidati ai primi o da prestazioni fatte ai secondi e non sieno di competenza dei Tiibu-nali commerciali; ovvero riguardinoCiltesto tedesco e piu preciso quied altrove) pretensioni dipersone del četo sani-tario per cura medica prestata e per medicine sommini-strate, come pure di maestri od istituti privati d' inse-gnamento ed edueazione per la istruzione ed educazione impartita, o danni arrecati da persone od animali ai fondi od ai prodotti relativi esistenti sul luogo quand'an-che staccati. Compete inoltre ai medesimi: 2. D' ordinare i provvedimenti inlerinali e gli atti cauzionali anehe per gli affari non demandali alla loro decisione. 3. L' accordare gli atti esecutivi e procedere alla e-secuzione relativa, sia che dessi dipendano da sentenze o convenzioni emanate od assunte dalli stessi giudici op-pure da quelle di altro giudice. 4. Tenero i libri fondiari e decidere gli affari relativi in quanto si tratti di fondi iscritti nei libri pubblici ad essi affidati o i diritti che si riferiseono ai fondi medesimi. 5. Procedono nei časi di concorso ai relativi atti in quanto eol nuovo regolamento editale non vengano demandati ad altre magistrature. 6. Trattano tutti gli affari di volontaria giurisdizione meno quei soli che dal § 17 sono rimessi alla competenza delle corti di giustizia. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. § 33. Anehe rapporto agli affari civili restano per ora in vigore le disposizioni del vigente regolamento di procedura, le istruzioni per le diverse Magistrature e le norme di giurisdizione ora vigenti in quanto che non vengano modificate eolla presente organizzazione. Le rela-tive modificazioni verranno determinate con apposito regolamento. (Comunicato).