ANNO V. -86. Sabbato 29 Giugno 1850- Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzion L' abbonumento non va pagato ad altri che alla Redazione. SIJE COimERCIO DI TRIESTE prima delV apertura del Porto-franco. RISSOLUTIONI DELLE OBIETTIONI SOPRA il Dominio della Ser.ma Rep.ca nel Golfo. (Continuaz. V. N. antecedente). " Ouando si dice, che ciascuno puo far liberam.te Testamenlo non s'intende che possa farlo inofficioso, o impertinente, ina che deua seruar le leggi testamentarie, e chi puo far uiaggio sicuram.te, e liberam.te, non gli e concesso il farlo se non conforme le leggi del Paese, per doue passa: cosi chi ha potesta di nauigar sicuram.te, e liberam.te non puo nauigare, se non seruate le leggi di chi domina il Mare, che sono di far scala a luoghi ; determinati, non portar cose prohibite, e pagar i dritti, e Datij statuiti. E cosi si debbano intendere, lo diciara-no le med.ine parole delle conuentioni, le quali dicono, che li sudditi deli' uno, e deli' altro Prencipe possano transitare, e mercantare cosi per terra, come per Mare tute, et libere: Ma se per terra non possono mercantare, se non seruate le leggi, e pagati i Datij, adunque ne anco per Mare lo possono fare, se non colle stesse conditioni. Ouesto si conferma, perche non e di ragione che i sudditi del Prencipe amico siano maggiorm.te priuile-giati, che i proprij, adunque se i proprij son soggetti alle pohibitioni, et a Datij, dourano esser cosi anco gli alieni. Oltre di cio dimostrano lo stesso chiaram.te le parole del med.mo Capitolo, il quale doppo hauer detto, che possono nauigar per terra, e per Mare tute, et libere, j soggiunge come per dichiaratione, che sian ben trattati, J o con humanita, come se fossero habitanti, e sudditi proprij, ma sudditi proprij non sono esenti, adunque non deuono essere manco gl'altri. E per maggior dichiaratione soggiunge, che habbia cura il Prencipe, che non sia falta al Mercante, o Viandante alcuna uiolenza, o ue-ro ingiuria, e che li sia amministrata retta giustitia, a-dunque nauigera tute, et libere il suddito deli' altro Prencipe,,se sara proueduto, che non sia uiolentato, o ingiu-riato, e li sia fatta giustitia. In somma tutte le seguenti parole de Capitolo inanifestam.te dichiarano, che la clau-sola del nauigar tute, et libere, non significa altro arbi-trio, 6 essentione, ma solo s' oppone alla trattatione ho-stile, si chc non si faccia come durante la guerra, quando j i sudditi sono trattati come Nemici uietali dal transitar, e negotiare, 6 uer6 prese le persone, e robbe. Vna tal j conuentione fu falta anticam.te tra la Ser.ma Rep.ea, et i i Genouesi, per occasione della qual» Angelo di Perugia fa il cons. 290, doue tratta se stante 1' accordo sud.to, per il quale i Genouesi possono nauigar per il Golfo di Venetia liberam.te possano i Veneliani accrescere li Datij. 1 Non fu difficolta se i Genouesi fossero tenuti a pagare Datij, et osseruar le leggi d'arriuare sile scale statuite; questo fu supposto deciso, e chiaro, šolam.te si dubito se i Datij poteuano esser accresciuli stante i patti. A che rispose Angelo, che poteuano i Venetiani accrescer i Datij senza contrauenir a patti, pur che 1' accrescim.to non fosse in fraude della liberta del nauigare concor-data, cioe che non fosse un accrescimento apparente, ma in uerita----della nauigatione, come se fosse pošto un esorbitante Datio messo sopra i Genouesi soli, perche sarebbe statto in nome d' un accrescim.to reale, e non fraudolente, Angelo lo stimo lecito, e Giusto, e non con-trario alle conuentioni, onde fu intesa un poco sinistra-m.te la Capitolazione del 1529 da Courssarij Cesarei, i quali pretendeuano, che per uirlti di quella i sudditi del-1'Imperatore potessero capitar ad ogni luogo in Mare essenti anco da Datij, ma fatti capaei con buone ragioni della parte della Rep.ca part rono dalla lor opinione" e si confessarono obligati a Datij, et ali'osseruatione delle leggi. " Sopra 1' asserta Capitolatione con Giulio II, della quale non si uede, che mai il med.mo Pontefice, ne gli altri in quei tempi prossimi se ne siano ualsi, rna sulo da poehi anni in qua la Corte Romana ha datto principio a nominarla, sono statti scritti diuersi Consigli da con-sultori publici, e molte altre cose sono uenute a luce doppo, per le quaii si puo euidentem.te mostrare, che e senza fondamento, e di nessun ualore. Io raccogliero insieme le cose da altri osseruate doppo, e le spiegerd in termini intelligibili da tutti, riducendo la consideratione a cinque ragioni. La prima e principalis.ma se bene tutti gl'Istorici attestano, che passo capitolazione tra la Rep.ca, e Papa Giulio, non dimeno la s rittura, che mostrano i Romani non solo non e auttenticata, ma ne meno e capitolat.rie con Papa Giulio, e cosi non induce obligatione nessuna, ne fa alcuna fede. "La seconda, che quando bensi ritrouasse una Ca-pitolal.ne etiandio auttenticata nel modo, e forma, che i Romani uorrebbero (cosa che noa e credibile, che siano mai per trouare) non sarebbe di uerun ualore, come fatta per uiolenza d' ingiuste censure. " La terza, perche datto anco che non ui fosse in-leruenuta la uiolenza, ella sarebbe di niun ualore, per essere non solo insussistente, ma aneora nulla, come fatla dal Pontefice contro tutti i termini della ragione Diuina, e naturale, e della legge canonica. " La quarta, perche pošto anco che dal suo prin-cipio fosse statta ualida, non dimeno e statta annullata per I' uso contrario, e consentimento del med.mo Pontefice Giulio, e de suoi successori. " La 5.ta, perche quantunque le fosse concessa ogni ualidila non dimeno in proposito di Nauigatione non dice ne comprende tutte le cose, che essi pretendono, ma assai meno. "E per incominciare da quest'ultima, come quella, che e la meno forte pretendono gl' Ecclesiastici di poter erigere nelle loro terre un traffico, e comeroio, ricevendo ogni sorte di Vascelli, che uogliano far scala da loro, il cho 1' asserta Capitolatione non conliene, dice solam.te che i suddili della Chiesa non possano esser impediti d' andar co' loro Navili, e Mercantie senza pagar grauezza alcuna a qualunque luogo del Mare Adriatico, e di qua-lunque altro Mare, et Aque dolci: Ma non si dice non possi essere probibito a gl' altri non sudditi alla Chiesa 1' andar a luoghi Ecclesiastici, per il che per uirlu di quest' asserta capitolatione non li uerrebbe concesso il poter drizzar senza alcun impediinento un luogo di comercio, e riceuere qual si uoglia Vascallo, e potrebbero esser impediti qualunque altri non sudditi della Chiesa dal nauigar a luoghi loro senza contrauenir, niente al-1' asserta capitolat ne, in modo che sara un debol traffico, e commercio, quando che co' loro soli Nauili lo potrano introdure, e 1' asserta Capitolatione non gli fauorira quanto pretendono. Ma datto, e non concesso, che cornpren-desse tutte le pretensioni, viene la quarta risposta, che 1'uso contrario habbi annullata quell'asserta capitolatione se pure ui fu, perche nel med.mo Pontificato di Papa Giulio II egli del 1512 per un suo Breue ricerco la Ser.ma R p.ca, che fosse datto il possesso a Giov. Staf-fileo suo Auditore creato da lui Vicario di Sebenico, e per un'altro ricerco che fosse datto il possesso d'alcuni beneficij in Padoua per il Card.le S.ta Prisca, e conti-nuam.te anco in quei tempi, e ne gl' altri seguenti doppo s' e anco datto il possesso sempre de beneficij in questo stato, il che e contro il 4. Capitolo deli' asserta Capitolatione, si come anco in tutti quei med.mi tempi si troua, che sono statti giudicati gl' Ecclesiastici nelle cose enor-mi, e che sono statti falti rinunciar a quegli impetrali, che hanno ottenuto nel foro Ecclesiastico a pregiudicio della potesla ttsmporale, le quali cose sono contro il capitolo deli' asserta Capitolatione. Di piu e manifesto a tutto il Mondo, che non fu in uso alcuno il 7. Capitolo doue ui e conuenuto di non esser mai contro il P..nte-fice Romano, perche si uede non essere statto osseruato nello stesso Pontificato di Giulio uerso il fine, e doppo nel Pontificato di Pana Leone successore suo, e q.to Capitolo aneora di non riceuer mai nelle Terre del Dominio alcun Nemico, e fuoruscito dello stato Ecclesiastico, nun d statto osseruato in alcun tempo. Vn' altra proua assai efficace e, che nella Capitolation'; del 1529 non si fece mentione alcuna di questa, adunque s'hebbe per nulla. Ma quello che sopra tutte le cose importa, e che hauendo la Rep.ca messo la mano del 1527 sopra Ra-uenna, e Cervia, il Pontefice Clemente Vil nella sopra-detta tratlatione del 1529 le dimando non come occu-pate contro la Capitolatione di Giulio II, ne si larnentd che quella non fosse osservata, n a come quelle che noil potessero essere difese da lui, che era prigione, et hauendo la Ser.ma Rep.ca conuenuto, e capitolato di re-sliiuirgliele riseruate le ragioni sue sopra quelle Citta, il Papa ha accettato, et acconsentito quel Capitolo, il che non hauerebbe potulo fare se hauesse tenuto, che 1'asserta Capitolatione di Giulio hauesse uigore, perche nel 2 do Capitolo di quella si confessa di non hauer nessuna ragione in quelle Terre, adunque P«pa Clemente VII uede, che quella non era di nes>un ualore, poiche etian-dio senza nominarla le contrauenne. Con che si rispose ad una obiettione, che fece in Collegio il Nnncio Apo-stolico del 1596 dicendo, che si come la leage fntla con Papa Giov. V del 1571 se bene non fa mentione della Capitolatione del 1529, non pero s' intende che sia annullata, anzi che sia stabilita, cosi se bene qusfatto alle cose contenute nel monitorio, 1' assolutione non gli puo essere negata, et hauendo Papa Giulio formato il suo Monitorio contro la Rep.ca Ser.ma per cose che pretendeua da lei, le quali erano inolta parte in materia di giuris-ditt.ne Ecclesiastica, parte in beneficiale, parte in deten-tione di terre, in esso Monitorio non fece al ra mentione, che i sudditi Eecles astici fossero grauati nella Nauigatione, e pero hauendo la Ser.ma Rep.ca datta sodisfat-tione quanto alle cose, per le quali era statto fulminato contro lei, il P*pa era in obligo di dar P assolutione, e non poteua in nessun modo r cercar altra conditione, che quelle, le quali erano dimandate nel med.mo Monitorio, onde fu un'ingiustitia, et una nullita il uoler ingiungervi P obligatione d'essentare i su Idili Ecclesiastici da debiti Datij, di che non s'era fatta mentione nel Monitorio fulminato. " La 2.da nullita piu esorbitante e contro la legge Dinina, la quale prohibisce il eonlraltare, e conuemre dando cosa spirituale per altra temporale, ma 1' obbliga-tione d' essentar i sud liti Eoclesiasuci dal pagar Datij e cosa temporale, e stimabile a danari, dunque il Papa ha uenduto 1' ass»lutinne cosa spirituale per un'obl'gatinne temporale, che sarebbe una nullita Simoniaca. E se al-cuno dicsse in difesa, che il Papa teneua, che il far pagar Datio fosse usurpatione, e peccato, e che uolle che si desistesse da q.to peccato, si replica, che se fosse statta usurpatione, e peccato far pagar a sudditi Eccle-siastici, smvbbe anco statto peccato far pagar a sudditi d' altri Prencipi, adunque il Papa hauerebbe uoluto, che si fosse fatta penitenza d' una parte del peccato con per-seuoranza nell' altra, cosa che sarebbe einpia, e ueram.te quel Papa nou P h bbe per peccato, perche Phmerebbe messo nel Monitorio. Sono ben alcuni Canonisti, che scandalosam.te han detto, che se bene non si puo rice-uere pretio per assolutione Sacramentale, si pissa rice-uere per 1' assolutione deila scomunica, ma le orecchie Chrisliane nou possono sentire tali esorbitanze, perche se 1' auttorita d'assoluere dalle Censure uiene da Dio, egli ha commandato seueram.te, che il tutto sia datto gralis, si come gratis e donato a lui. " S' aggiunge a quest' una nullita non meno consi-derabite, perche o Papa Giulio pretendeua, che la Ser.ma Rep.ca desistesse dalla custodia del Mare, che si faceua con tanta spesa, o intendeua, che continuasse in queila, se pretendeua che desistesse senza pigliar a custodirlo, ne egli, ne altri, quest' era una cosa iniqua, e contro il ben commune, di tutti i Nauiganti, e di tutte le Riuiere: in a se uoleua che la Rep.ca continuasse la custodia, e che i sudditi Ecclesiastici fossero essenti da pagar i dritti debiti per quella, q.ta era un'altra insfiustitia, e nullita contro la legge Diuina, la quale cominanda, che siano pagati i tributi a quelli, che difendono, e protegono. " La 4,ta e degna di stupore, poiche in quell' as-serta capitolatione si dice, che gl'Ambas.ri presenli alla Rep.ca costituiscano suoi Procuratori legittimi, et in so-lidum tutti i Notari di Camera e qualunque altri Procuratori, e Notari di Camera ali'hora recenti, e chesarano ne seguenti tempi, accio ciascuno di loro possa comparire, et essere citito inanzi qualunque delli Vfficiali della Corte Romana, e loro Luogolenenti, quando la Rep.ca non osseruasse tutte le cose contenute nell' asserta Capitolatione, dando 1'auttorita di sot-toinettere la Rep.ca al giudicio di qual si uoglia d' essi Vffi li, e riceuere ogni sentenza conlro i beni, e persone, etia.idio di scomunica, et interdetto contro il Doge, Senalori, et altre persone, e terre del Dominio, si che ogni Giudice pedaneo di Roma, anzi Luogotenente minore colla sem-pli.e citatione d' un Procuratoruccio, 6 Notaruccio di Roma che comparisca, e consenta, hauera auttorita di scommu-nicar il Prencipe, e la Rep.ca, tutti i sudditi, mettere P Interdetto in tutte le Citta, e dar uia tutto lo stato. E s' intendera che il consenso della Rep.ca u' interuenga per uirtu di questa bella Capitolazione, non čredo, che mai al Mondo sia statta ueduta tale strauaganza. " Passiamo ali' altra nullita, che contiene la 2.da proposta, che P asserta Capitola'ione fosse nulla, per in- feruento di uiolenzn. Questa e stattii lungam.te trattata da Consultori, et hanno seritto da quel tempo sin al presente, i quali tutti hanno pošto per fondam.to, che i coniratti per timore ingiustam.te imposti sono inualidi, e che e notorio il pericolo, il quale era con ottime ragioni tenuto da questa Ser.ma Rep.ca, quando non hauesse quietato in qualunque modo si fosse 1'esorbitante maniera di procedere di quel Papa. A questo aggiunge lo Stella uno de Consultori, che la cessione delle cose corporali fatta per forza, et timore, e ualida, perche quelle si pos-sono per forza acquistare e possedere, ma la cessione di cose incorporali, come sono le Giurisdittioni fatte per forza, e timore. non e ualida. Di che dice lo Stella che si ualse il Re Fran.co I di Francia per non osseruare la conuentione fatta in Madrid con Carlo V. Imperatore. Le quali ragioni sono da usare con molte circospettioni, perche P accelt.ne usata dal Re Fran.co fu slimata buona, non perche allegasse timore di peidere lo Stato, ma allegando la prigionia, la quale annulla tutte le obligationi personali; ne si puo dire che la Ser.ma Rep.ca, in quel tempo fosse come prigione hauendo lo stato suo da Mare e q.ta Citta inespugnabile, ne meno e cosa tanto chiara, che il timore di perdere lo stato sia tale, che possa indurre un Prencipe costante a promettere cosa indebita, altrim.te si metterebbero in du-bio tutti i contratti co' gli assediati con gran perturba-tione della ragione delle Genti, ma questo e ben certo, che tra due Prencipi Supremi, se uno con ingiusto timore uiolenta 1' altro a cosa iniqua, mutate poi le cose, il Prencipe ingiustam.te uiolentato puo risentirsi deli' in-giuria, e costringere P altro desistere dalle cose estorte per timore. Ben si puo usare la ragione del timore dalle censure inique, il quale da tutti i Canonisti, e dalla de-cisione di Rota uiene stimato per timore ingiusto, che rende nullo ogni contratto, perche si come Dio vuole, che le armi Spirituali seruano per Ministero di giustitia, e per tanto esso annulla tutto quello, che per forza di censure uiene estorto, cosi questa difesa, cioe che so alcuna cosa fu capitolata con Papa Giulio fu per tiinore delle Censure stante Puniuersal opinione de Canonisti non puo hauer alcuna replica, et e sicuro usarla in q.ti termini (perche non e uilta d' un Prencipe temere della salute deli'anima sua, e per quella abbandonare le cose mondane, e quando non sia in>trutto da huomini dotti, e conscientiati, haura paura delle censure ingiuste, e nulle) che per rispetto di cosa inondana non e decoro promettere se non con rissoluta uolonta d' osseruare. "Ouanfalla prima risposta, cioe che la Capitolatione non si troui, la qual e anco la principale, non osla 1'assert.ne de gPIstorici, che fosse capitolato tra il Pontefice, e la Rep.ca quando egli riuoco le censure, e meno la publica opinione, e farna, poiche non basta dire, cho fu capitolato, ma conuien portare a forma distesa per mostrare 1' obligatione capitolarm.te non si troua autten-tica, il qual modo di parlare non e commendabile, ne per mio riuerente parere si deue usare, ma conuien dire as-solutam.te che la capitolatione non si troua, imperoche gl'Ecclesiastici non hanno mai potuto mostrarla ne au-tentica, ne non auttentica, ma in luogo di Capitolatione essi mostrano un atto di procura f-itta dalla Ser.ma Rep.ca a suoi Ambas.ri, il quale mostrato quantunque s'arguisca esser autlenticii), non indtice pero obbligatio-ne di sorte uerun«, cosa che ad ogni persona di me-diocre cognitione legale, o uero che sappia 1' arte del Notarialo mediocrem.te, e cosi chiara, et euidente che non ha difficolta alcuna, et io ho creduto esser bene di spiegarlo in termini ordinarij, benehe potesse essere sti-mato superfluo. "Hauendo Giulio II publicato il Monitorio contro la Ser.ma Rep.ca sotto 12 d'Ap.le 1509, et essendo sue-cesse alcune scritture dali' una, e dalPaltra parte la Ser.ma Rep.ca fece deliberat.ne di riconciliarsi col Pontefice sotto i 13 Lug.o dando loro potesta di comparir auanti al Papa o supplicarlo di renderle la sua gratia, et in caso che la Rep.ca fosse ineorsa in alcuna delle censure del Monitorio, dimandarne 1'assolutione, e rinuntiar ad ogni appellatione, e pretesto fatto, e generalni.te ži far ogn' altra cosa opportuna circa le predette cose. Gl'Am-bas.ri andati a Roma negotiarono, ma per stabilir il ne-gotio il sommo Pontefice non si contento della prima, e ne ricerco un'altra piu ampia, per il che li 11 7.bre seguente fu fatto un' »ltro mandato di q.to tenore, che uolendo il Papa trattar alcuna cosa co' gl'Ambas.ri se bene percio fu fatto loro mandato amplis.mo sott' i 13 Lug.o non dimeno di nouo constituiscono i sei siessi Nobili Procur.ri della Rep.ca a trattar, e concludere col Papa, e coi Dej utati d' esso qualunque cosa etiandio di quelle, che ricercano mandato speciale, tanto che se fossero espresse singolarm.te, promeltendo di ratifieare: La negotiatione segui sin al Feb.o seguente, e douendosi concludere il Papa non si contento da due mandati ma eolla seuerita del suo animo hauendo stabilito it di 24 del mese che era la 2.da Domenica di Ouaresiroa per giorno di trionfare col dar publicam.te l'assolutione formo una modola, e minuta deli' Instromenlo, che uoleua fosse fatto in quell'attione contenente i Capitoli che ri-cercaua li fossero accordati, e uolle che la Ser.ma Rep.ca facesse un' altra procura inserendo di parola in parola queila minuta. La procura fu fatta sotto li 15 Feb.o, e vi fu inserta la modula deli* Instrom.to, che il Papa uo-Lua stabilire, e datta auttorita a gl'Ambas.ri di conue-nire con quel Capitolo. " Ouest'Instromento e quello, che si produce, e li si da nome di Capitolatione fatta con Papa Giulio. Se habbino q.to Instromento auttentico, o no, io non lo so, ma datto che fosse in forma probante, non basta che per queIlo e ben datta auttorita a gl'Ambas.ri, mentre non appare ch'essi l'habbino esseguita. Oltre questo mandato si ricercaua necessariam.te che inanzi ad un Notaro in Roma mostrassero q.ta sua procura nominata, e pre-gassero un Notaro a far Istrornento, come essi per auttorita datta loro daila Rep.ca prometteuano li tali, e tali cose in presenza del Papa, e d' alcun suo Ministro, 6 di questo Notaro, che richiese Ia promessa di chi era pre-gato d'ambi le parti a far Istrornento. " Quesla sarebbe Ia stipulatione, la quale se fosse fatta, 6 n6, io non lo s6. Ben uedo certam.te, che i Romani non la possono produrre, et in luogo di quella producono il Procuratorio eolla Modula inserta, che non serue, perche come s' e dello, se ben la formula u' e dentro inserta, altra cosa pero e il mandato Procurato- rio, altra cosa e la conuentione slipulata. II Procuratorio da potesta di poter conuenire, ma non fa che sia conuenuto, ne mai proua, che la cosa sia fatta. Innurne-rabili uolte occorre, che sara datta autorita ad un Pro-curatore di contrattar cosa, che poi non sara contrattata per qualche rispetto, anzi quello che piu im^orta, si tro-uano mandati autentichi, et Istromenti estesi, ma m.n stipolati per qualthe occasione nata doppo P estensione. "Hebbero i Procuratori autorita daila Ser.ma Rep.ca di conuenire col Pontefice in quei Capitoli sotto il di 15 Feb.o, in 9 giorni che passarono sin alli 24, che fu il giorno deli'assolutione in tempo che tutta 1'Italia era in armi, infinite cose posson esser occorse, che habbiano fatto aggiungere, e sminuire, 6 alterare i Capitoli, pero bisogna mostrare non quello, che fosse commesso di fare, ma quel!o che sia statto fatto, e stipolato, il che essi non mostrano ne autentico, ne non autentico. " A Procuratori si da autorita di contrattare, et essi sul fatto rogano d'eseguirla totalm.le, o d'usuarla con limitatione piu a fauore del suo Principale. Chi uuol sapere che daila Rep.ca non fosse datta Instruttione a gl' Ambas.ri di consentir a quei Capitoli con qualche con-ditione dal canto del Papa, la quale non assentita da lui gl'Ambas.ri fossero restati di concludere la capitolatio-ne, nella formula datta? In somma il mandato di capi-tolare non e hauer capitolato, e se la Rep.ca ueduta la formula mandata da Roma fosse statta rissoluta, che si hauesse concluso in quella forma, poteua far 1'Istrornento del suo consenso qui in Venetia, e non dar autorita che si fosse fatto in Roina, tanto che non e buona conse-guenza, si uede 1' autorita di capitolare, adunque s' e capitolato. " Quando pensarono i Romani di ualersi di q.to Capitolatorio per capitolatione stipolata, un Aurelio Notaro della Camera u' aggiunge una nota sotto, asserendo che la stipolatione fii falta, e che i Procuratori promisero, e giurarono i Capitoli, e questa nota fu fatta doppo la morte di Giulio, il che apparisce, perche in essa e piu uolte chiamato, felicis recordationis} titolo che si da a Papi morti, non ha il Notaro pošlo il tempo, quando la notasse, ma u' e congettura, che fossero 14, e forse anco 20 anni doppo. In questa forma Papa Gregorio XIII diede P asserta Capitolatione alPAmbas.re del 1519, 12 9bre. Di questa nota non e da tener conto alcuno, perche le scritlure di Notaro non farmo fede, se non fatte per Decreto del Giudice, se sono giuditiali, e se sono contratti fatti in presenza de testimonij, e delle parti in rogita d' essi. E qui un Notaro molt' anni doppo absenti le parti seriue quello che successe, e con parole anco piene d' ambiguita perche chiama quella sua scrittura transunto, e dice hauerla sola trouata coll'originale, senza dire, che originale sia quello, ne da chi fatto. " Ouesti diffetti furono scoperti da consultori di V. Ser.la c fosse questo uenne a notitia della Corte Romana, per il che del 1606 con occasione di moti pas-sati stamparono P asserta capitolatione, e eolla fede del-P Istorico Aurelio d' Amelia corretta, non intitolando piu Giulio fel. ric., e mettendoui il tempo dello stesso giorno deli'assolutione 24 Feb.o 1510, ma non hauendo ardire di dire, che fosse rogala da gl* Ambas.ri, sottoscrisse non come Nolaro, che faccia Istromento tra le parti contraenti, ma come quello, che scriua un Decreto giuditiale dicen-do De Mandalo subscripsi, onde fugendo un inconue-niente hanno datlo in un maggiore. Ma u' e chiaro Do-cumento, che quell'anno 1510 Aurelio non era Notaro di Camera, perche nell'asserta Capilolatione son nominati tutti i Notarij di Camera per nome proprin, e q.to non e in quel numero. In diuerse prelensioni Romane ap-pariscono molte assurdita, ma nessuna ha lante opposi-tioni, quanto questa, della quale quando inauenire fosse da.gl'Ecclesiastici parlato il mio liuerente parere e, che se allegerano, šolam.te sia loro risposlo, che da pocchi anni in qua s'e datlo principio a nominarla, ne pero mai e statto uedulo autentico, ne essemplare di quella Capilolatione, perche cosi ueranr.te e, e se produrrano queila, che da Papa Gregorio fu dntta, 6 uero la stampata, ri-sponderli, che quello e un Mandalo procuralorio per Capitolatione. Resta che mostrino, che la stipulatione sia fatta, e se uorrano uenir con argomento, dicendo che trouandosi il Procuratorio si deue presumere la stipulatione, replicarli, che tutto e in contrario per molte ragioni spiegate di sopra. Dalle cose considerate in q.ta scrittura apparisce chiaro, che le difficolta promosse sopra il Dominio di V. Ser.ta nel Golfo, hanno uera, e facile nssolutione. " Le nouila fatle da Ferraresi in quesli prossimi anni con hauer inirodotto il Po del Goro con comrnercio per Lombardia, e fatti molli alti di Dominio anco nell' Aque salse con piantar segni che dicono meare la Saua, crear un Arnmiraglio, far pagar ancoragio a Vascelli, cho si fermano in quel Ridotto, e di piu con pretensione ancora d' affittare le Pesche, e farsi Pa.ni del continente sin a Porto Viro, ricercano, che ollre le 4 generali considerationi fatte sopra P Vniuersale Dominio di V. Ser.ta nell'Adriatico si tratta particolarm.te delle ragioni spe-ciali, che ella tiene sopra quell'Aque, e sopra il continente, nel che mi par necessario separar la materia della Nauigat.ne dali' altre, imperoche ad effetto di deuiar il comercio di Lombardia inirodotto, e far uenir a Venetia i Nauili, che capilano in quel luogo, e far osseruare tutte le altre ordinationi falte sopra la Nauigatione, il mio ri-uerente parere e, cho la sola ragione della giurisdittione, e custodia del Mare non solo sia sufficiente, anzi ancora abbondante, et in oltre che P aggiungere altra non sia ingagliardir questa ma pili tosto leuarle il uigore. Quando si torra il Dominio del Mare per fondamento di poler prohibir a Nauili di far scala in quel luogo, e per lo stesso fondamento si confischera, et hauera per eontra-bando la robba capitata la contro le publiche ordinat.ni, si ualera d' una ragione propria della Ser.ma Rep.ca nata insieme con lei, testificala da gPIstorici, stimata giusta, e legitima da Giurisconsulli, et approuata espressam.te da Prencipi, essercitata continuam.te per antichis.ma consuetudine secondo P esigenza deli'occasioni, e che non puo esser messa in difficolta, se ad una cosi fondata ragione si uorra aggiungere alcuna cauala dalPusurpationi fatte da Ferraresi ne' confini di Loreo, o uero delle .... de Fiumi 12. PretenJenti in contrario restringerano la trattatione a queste materie, nelle quali pretendono hauer ragione, et hanno deli' apparente, e pero seguendo il proprio uantaggio, s' appiglierano a trattare q.te sole, e cosi deluderano le forze deli' altra che non ha ne rispo-sta, ne oppositione e sola e bastante. Non sempre a-uiene, che le sole ragioni usate giouino, e che la meno ualida aggiunga forza alla migliore, ma bene spesso 1'in-debolisce, massime quando hanno fondamenti non con-nessi insieme, et una sia chiara, P altra posta in contro-j uersia, si come adesso i Ferraresi fanno graue danno a q.ta Citta, hauendo auhta la Nauigatione di q.ta Sacca, i cosi potrano in auenire costituirne un'altra per Volano, o per Primaro, la quale portarebbe gli stessi danni, o pocco minori, e sarebbe necessario impedirla, come adesso e necessario impedire questa, e conlro quella non si po-Irebbe usar altra ragione che deli' uniuersal Dominio del Mare, non potendo pretendere cosa alcuna nel conlinente. II che si come in quel caso sarrebbe sufficiente, e senza oppositione, cosi sara bastante anco al presente senza di-scendere alle ragioni speciali di questa sacca, e sono da Ferraresi messe in disputalione, ma inanzi che io esca di q.to parlicolare deuo ancora riuerentem.te aggiungere, che si come la giurisdittione del Mare ha potesta di re-golare la Nauigatione, etiandio della Sacca, e di deuiar , il comrnercio introdotto, e prendere per contrabando in caso di contrafattione, cosi scambieuolm.te 1' essecutione di q.te cose sostentar Ia giurisdittione del Mare, alla quale fa notabilis.mo pregiudilio il lasciar correre, e dis-simulare le coritrafattioni, onde non solo u' e autorita, 1 ma u' e ancora necessila di rimediare alle nouita de Ferraresi. Ne si deue allegare, che da contrabandi non si puo affatto guardarsi, e che quelli non leuano il posses-so, perrhe cio e uero de contrabandi clandestini, ma quando altri pretendenti fanno attioni publiche, et aperte, e necessario opporsi, e non tollerare, e se bene un poco numero d'indebiti attentati non sono se non turbati-ui, non di meno crescendo il numero, le ragioni sempro si indeboliscono, e mortificano tanto, che si perdono. L'hauer introdotlo un comrnercio per Lombardia, il far pagar ancoragio a Nauili, che si fermano nella Sacca; L' hauer creato un' Arnmiraglio che insegni la uia per i Canali, e pianti segni, e un'usurpatione alla giurisdittione di V.ra Ser.ta publica, et aperta, et una conturbatione continuala, la quale se fosse tollerala, sarebbe sufficiente a tirar a se in pocco tempo la possessione, et il Dominio, alla quale non si puo arriuare, se non con una continuala prouisione, la qua!e impedisca per sempre P ese-guire gl'incominciati tentatiui, e riassumere quel che da essi e statto sin hora usurpato. " Si uede che anticam.te Ia Ser.ma Rep.ca non ha uoluto supporlare simili incontri, et institui le Barche armale, si chiamauano la guardia della Riuiera, della Marca, non per attro se non per reprimere P audacia de gl'Anconitani, che quotidianamenle faceuano molti pre-giudicij e turbationi, nel che accio fosse operato con fede, e diligenza, uolse dar anco il carico di quella guardia ad un Kobile per la gran stima, che faceua di con-seruarsi illeso il Dominio di quella Riuiera. E del 1513 precisam.te per impedire a Ferraresi il traffieo per Lom-bar iia delle mercantie, 1'Ecc mo Senato fece ordinatione sotto gli 8 d'8.bre, che fossero prese per contrabando le robbe, e confiscati i Nauili, che portassero merci per i Porti di Goro, Volano, e Primaro, e commessu a Ra- presunlanti, che erano alla custodia di quelle parti, 1' es-secutione contra qnelle, che attualm te fossero trouate, ma fosse datta notitia d' hauer cio contrafatto, dalla qual ordinatione due ^ose si uedono notabili: 1'una, che in quei temp' u'era una special guardia pur la R:uiera, 1' altra, clie e cosa molto antica il non lasciar passare mer-cantie per quell' aque in maniera che facendosi le stesse cose al preseute, non si fara se non quello, che e statlo usato da antichis.mo tempo. Non e da sperare che il portar inanzi la prouisione possa far beneficio, anzi tutto in contrario sempre si fara piu diffieile, perche gl' altri m ila c#nsueludine acquisterano, e piu difficslm.te si par-tirano dal guadagno per quanto piu lungo tempo 1' ha-uerano gustato. "A queste rissolutioni potrebbero alcuni forse fare tre eccetlioni: la prima, che il Dominio deli'Adriatico e uguahn.te in tutto il Golfo, e Ridotti, e Porti non ser-rati, come s' e mostrato nella 3.a consideratione, ma per tutto non si coslringe i Nauili a uenir a Venetia, ma s' usa conuenienza lasciando portar qualche cosa anco al-troue: la 2.da perche per parte deli' Ecc.mo Senaio nel 1513 fu ordinato di far uenir a Venetia tutti i Nauigli, che sarano trouati ne' Porti del Dominio, o uero gl' ha-uerano toccati, la quale fu anche conferrnata del 1562 per lettere, e Rettori di Zara, e de Nauili, che da luo-ghi alieni uanno in luoglii alieni per schiena di Mare senza toccar Porii del Dominio, non e parlato: la 3.a perche parrebbe gran cos», che gl' Ecclesiastici non potessero da luoghi loro portar a gl' altri luoglii dello stesso stato merci senza pagare. Le quali ragioni hanno pocca apparenza, imperoehe aKa prima che non s'osserui q.to essattamente in tutti gl' altri Ridotti, e Porti delPA-dnatico, si risponde esser ben coriueniente ali' equita os-servar una legge generale in alcuni luoghi piu, et in altri meno seueramte; 2.do 1' essigenza delle circonstanze. Cosi rispose P Ecc.mo Srnato del 1471 a gl'Anconitani i quali si doleuano, che fosse uietato loro troppo rigi-dam.te il nauigar a Segna, e Fiume, dicendo che la Giu-ri,-d itione sopra il G-lfo tutto amplis.ma s'usa in alcuni luoglii piti, et in alcuni meno seueram.te, ma con parti— colar ngore a Segna, e Fiume, perche perturbano i da-tij di Venetia. Risposta che in tutle le parti sue si deue applicar al presente proposito, miliiande la stessa ragione uiiggiorm.te nella Sac ca, che turba piu al presente i da-lij di Venetia, che non fece mai S>gna, e Fiume. Ma per parlar in termini generali se piacesse alla Ser.ma Rep.ca d' esseguire per tutto coll' istesso honorato rigore le sue leggi, non farebbe torto alcuno, e usa, doue non ri^eue troppo notabil daiino, dolcezza, fa gratia, la quale se non fa doue uede il gran pregiudicio della sua Cilta, mm fa ingiuria, non havendo per fine P incommodo de gPaliri, ma la necessita propria, che e la piu potente ragione per mouere a conseruar il su> alla 2.da ragione, che le parti del Senato parlino di quei, che portano, o toccano i luoghi di giurisdittione del Dominio, si risponde che PEi c.mo Senato in altra meniera suoi trat-tare quelli, che si uagliono de primi, non che eselude quelli, che partendo da luoghi alieni per Mare arrivano ad altri luoghi pur alieni, ma gli lascio sotto altre leggi fatte, et osseruate in altri tempi sin al presente. Nella trattatione tra i Comissarij Cesarei, e la Ser.ma Rep.ca del 1563 gl'Imp.Ii pretendenano di poter liberam.te passare per Mare senza pagare, poi fatti capaci dela ragione si dipartirono dalla pretension«, e si ridussero solo a non esser coftreti ad arriuar a Venetia, ina hauer un luogo nell' Adriatico commodo a loro, doue far le Bol-lete, e pagare, il che ju accorda'0 per P Ecc.mo Senato per i su Iditi Patrimoniali delTImperatore šolam.te e quan-t" alle merci che nasceuano nelle sue ragioni, e se bene per gl' impedimenti, che soprauenn ro, la trattatione non si fini, si puo da guella concludere, che le ragioni, dalle quali restarono ali'hora i Cesarei congiunti, sarano sempre piu sulficienti di persuader ogn' uno. Vi son essempi di Barohe trouate in Mire, che non haueuano toccato alcun Porto prese per contrabando, che mostrano la continua essecutione della leg^e. Ne a questo si puo op-porre, che ad altri sia statla fatta grat a a petitione de Prencipi, imprroche la Giurisdittione s'essercita cosib jne nel far gratia come nell' essecutione della giustitia, quan-do si tratta con chi riceue in gratia: ma hauendo da fare con un Prencipe pretendente, che i suoi possano nauigare sensa soggettione alle leggi della Rup.ca, il li-ber-ir i contrafacenti in gratffioatione non serue, perche essi non la riceuono se non per dobilo , et i contratti non sortiseono il nome, ne la naturi, se non in quanlo amb i le parti conuenguno, onde la liber ti one appare, e la gratia non e conf^ssata; ma non cosi, quando i Pren.pi diman-dano, essi in gratificatione, e di queste petitioni ne sono assai. Alla 3.a ragione, che debbe essera cosa dura a gl' Ecclesiastici P esser impedito, o douer passare per trasportar merci da un luogo aH' allro d cid seguiterebbe la Nauigatione nel t'asporto delle robbe che passano dalli sta.ti Imp.li alli Regni di Napoli, Sicilia, statto Ponlificio e similmente seguiti rebbe per li Ogli, et alire cose che le medemrne barehe riportarebon da quei statti, onde se le barche nell' andare o nel ritornare con le sopradette merci fossero prese incorreressiino nello stesso dishordine; Non sarebbe ne anco praticabile prima perche la Rep.ca non ha quei sali grossi, come riceuano della maggior parte li statti Austriaci particolsr.te per li loro animali, secondariamente se la Rep.ca uolesse dare questi sali dourebbe dadi a quel prezzo, che lo potes-sero hauere in Barlettn, Trapani, et altri luoghi in p.ma mano, il che non tornarebbe conto alla Rep ca clin in questo vi scapilarebbe li calli, li nolli di barehe risehi di Mare ecc. per 3." quamlo arriuassero questi sali ne porti Austriaci, non ui sarebbe gia pronto il dinaro da 1 pagarli, ne li Mercanti Austriaci haurebon il comrnodo itcl contante per venir a leuar qui detti Sali o per ri-ceuerli se segli portassero, poiche ricevon delti Sali in Barletta, Trapani ecc. in concambio de' ferrameata, telle, j legnami, e simili merci, che cola conducono. Per 4." j consistendo P utile della Nauigatione nell' auuanzo ch ) si fa non meno delle Merci, che si conducon, che in quel-le, che si riconducono, cessando 1' utile del Sale, che e una delle mag.ri merci che si riconduce, cessarebbe il modo di mantener con frutto la marinerezza, e le Naui, e que!li habitanti entrarebon in gelosia, che con leuar-segli il bisogno di ricondur Sali se gli uolesse Ieuare il modo di mantener le barche, e conseg.te che si uolesse in questa maniera destruger li Porti, e leuargli la Naui-gatione, che e da migliara d'anni, e che non solo non e cresciuta, ma che in fatti non puo crescere, perche non si fabrican piu ferri, ne piu telle di quello si fabri-cava anticam.te, e che tutte ueniuan estratte per quei Porti, ne ui si conduce piu Sale di quello sij statto sempre il bisogno di quei statti che hoggi giorno vengon prouisti, che sono il Cragno, la marca Schiauona, la Croa-tia, qualche parte della Stiria, perche poi li altri slatti hanno altri sali di terra, ne li loro ferramenta uengon ad imbarcarsi a questi lidi non tornando loro conto per le ueture. "Inferisca che quel!a nauigatione, che hoggi g.o e, j e anco sempre statta e che non puo acrescersi per quan-ta libertš che si trouasse e questo tutto oltre il danno che ne risulterebbe alli R^gni di Napoli, e Sicilia, che in fine sono tutti d' una Časa. "Non čredo poi che si possi progettare, che la Rep.ca uolesse prouedere di tultocio, che le Naui Austriache uano cercando altroue, e altresi comprare tutto cio che queste portano in altri paesi, perche sarebbe per la Rep.ca un'imbarazzo troppo grande consistendo la prouigione che si cerca. "E le cose che si portano fuori dalli Porti Austria-ci nelle cose seguenti / s Ferrezze d' ogni sorte Acciali Telle Legnami Tamisi Rami Seui Pellami Mielli Rasse oltre tant' altre Cipole Quelle Merci, che entrano sono Sali Ogli Agrumi Maioliche Canipi ~ Agli Pano di Muschio Saie d' Agubio Grani Risi di Puglia Salumi Mandole Ligumi ed altro. "E di queste per quello, che ne ha bisogno la Cil-di Venetia, e suo Dominio uiene abondantem.te pro-vista, si che con il resto che porta somme grandis.me non saprebbe che farne. Voglio dire che non tornando il conto alla Rep.ca di riceuere e prouedere le delte rob-be conseguentem.te seguitarebbe la Nauigatione per le medeinme, e ci trouaressimo ne stessi termini. "Mi resta dubio nel progetto di prouedere de' Sali se datto e non concesso per le ragioni che ho detto si accettasse il partito di riceuere li Sali della Rep.ca in questo caso passassero e ripassassero le Naui Austriache libere e senza mjleslia. "Prego Dio che mi souenga qu ilche partito ade-quato, che possi conciliare qut;sta gran discrepanza, e far cosi gran bene che que,ti Prencipi, che e 1' unico motiuo delle mie applicationi, e suspiro, che qualchuno me lo sugerisca, e me lo illumini,,. RIEHPITIIR1. Abbiamo veduto nella Collezione di terre cotte del Museo Imperiale di Vienna tra, i molti bolli, anche di questa provincia, quello completo che segna CORNIACA ET • T • FL • AGT (ET in nesso) Le lettere sono ad incavo. Altro bollo ci fu dato di vedere nel Museo Aqui-lejese, perd imperfetto che trassimo: /////////ORNIACA C • FL • ACT.