ANNO V. — M S. Sabbato 23 Febbraio 1850. Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L' abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione. PEŠCA Consulta dat a in merito a diritto di pešca nelle acque dolci e nelle acque marine delV Istria. Le notizie raccolte da ogni parte della penisola, concordano nell' indicare che la pt^sca nei fiumi, o laghi del circolo d' Istria, e piuttosto nelle scarse. actjue, e nelPunico lago, sia in liberta di ognuno. La quale at-testazione concorda con quanto e noto della provincia, o per meglio dire della penisola, e questa liberta e indizio che le acque correnti sieno comuni secor.do i principi di diritto per le cose pubbliehe, e vi aggiungeremo di quelle cose pubbliehe la di cui fruizione e del comune entro il cui agro si trova collocata 1' acqua. Coti non e della signoria di Guttenegg nel distretto politico di Castelnuovo, la quale esercita la privativa di pescare nelle acque collocate in quel distretto baronale, con eselusiono dei sudditi e dei possidenti minori. (}ue-sta potrebbe sembrare un'eccezione a cio che nella penisola d'Istria e di regola, ma cosi non e. Guttenegg appartiene ad un corpo sociale diverso dali' Istria, ad un corpo il quale ebbe cistituzione provinciale bi ne diver-sa, costituzione basata sopra severo sistema di baronie in tutta quella estensione di esercizio che fu usitata dai Franchi e trasportata in queste parti; mentre 1'Istria an-do esente per disposizione deli' imperatore Carlo Magno deli'804, indi di Lodovico deli'815 da siffatto sistema, e continuo nell' antico coin' era attivato da tempi piu re-moti.1) 2) Quel sistema che era proprio della regione nella quale son collocati Guttenegg e Castelnuovo, ebbe mani- ! tenzione e sviluppo nei secoli decorsi, e fu conservato in attivita tanto quando la regione detta Karsia duio j per se, quanto dopo la unione al Carnio, e ne conse-gui un sistema di diritto signorilu consacrato ualla pra-tica che attribui al diritto medesimo quel carattere di legittimila cho forse nell' urigiue sua non eragii proprio in tutte le sue parti. Ouesto sistema duro integro fino a che Guttenegg e Castelnuovo appartennero alla regione di Adelsberg ed al Carnio, cio che fu lino aH'anno 1815.a) Staccata dalla provincia umministrativa del Carnio, Guttenegg non pote cangiare la sua costituzione signoriale, ne per volonla propria, ne la cangio per omanazione di legge, che non si vide, ne la cangio per essere stata aggregata alla Croazia civile lino al 1825, ne ia cangio per 1j suecus-sha unione amuiinistraiiva ooll' Istria. E di tutta ragione e convenicnza che la signoria di Guttenegg, che ha comune col Carnio la legislazione e le condizioni signoriali, segua per il diritto di pešca che esercita, i deslini che avranno silfatti diritti nel Carnio, perche e conveuiente che cose identiche siuno giudicate con massime ed anehe con forme identiche. E diro che le signorie in questa regione del Car-so, come nel Carnio nacquero per violenta occupaziont; di guerra sul finire deli' VIII secolo 4), la quale ebbe di conseguenza che la terra tutta divenne del guerriero vin-citore, il quale la diede ai suoi fedeli e valorosi militi con tutti i diritti di civile proprieta, di pubblica ragione, di certa categoria, e di pubblico governo di prima istan-za; dapprima coine officio personale, poi come benefizio famigliare. I novelli Signori oltre la proprieta fondiaria che poi parzialinente, e con condizioni concedettero al villico (dal che venne la massima di grande applicaziono pratica quelle cioe di primitiva corcessione di fondi) ebbern anehe le regalie minori, quei diritti cioe del pubblico tesoro che si vollero lasciati alle signorie.5) La pešca nelle acque dolci non appaitiene alla categoria di proprieta privata civile, a meno che non sia emanazione del dirilto civile di nroprieta dulle acquo inedesime. Non saprebbesi direse 1'acqua sulla qualula signoria di Guttenegg esercita Ia privativa della pi sca sia acqua moi ta o fossato; dovrebbe dirsiper la conoscenza superficiale di quel territorio che 1' acqua sia propriamente la Recca, o con qual altro nome chiamino nell' ori gine quel fiume; se cosi e, come pare, sia qucll'acqua un fiume regolare, sia fiume che talvolta prende naluraditorrente ; esso e un bene pubblico, 1' utiliz-zazione eselusiva si e una regalia, la qua!e per 1' untico diritlo era del principe, c passo per iuvestiU. nella signoria ; siccome e chiaro pei Libri Feudorum. La b-gge che tolse in Austria le signorie, e lullo qua;.to e il »isti ma baronale, vuole abolite interamente quellc percczioni che avevano fondamunto nella fruizione di cose pabbliche, vuole 1' affrancazione del suolo in mano deli' ulilista; vuole che la proprieta reale civile privata sia piena e di libera disponibilita nelle mani del possessore anai che nelle muni del domino. Non e nella categoria deli' affrancabilita del suolo che puo essere cullocato il diritto di pešca della signoria; lo potrebbe sollanto qualoru la signoria pescasse eselusiva-inente nei laghi, negli stagni o nei fossati altrui La regalia della pešca appartiene alla categoria delle percezioni signoriali dipendente da altro che non dal possesso e dal dominio di latifondi; ed e abolita. Puos-si di regolu rilcuerc cho siu abolita Soiiza buoaifico alcuno, perche la legge vigente non pronuncia obbligo di dare indennizzo, e perche nel silenzio di legge spe-ciale, vale la massima che lo stato non e tenulo di dare indennizzo per le conseguenze di provvedimenti, o mi-sure generali. Pero il titolo ad indennita potrebbe prov-venire da contratto civile di trasmissione da parte dello stato negli atluali signori, e cio pel caso che 1' erario fosse espressamente o per indole deli' oggetto, tenuto a prestare evizione. La deficienza di ogni esercizio di pešca nelle acque dolci pubbliche della penisola islriana, e prova che le baronic istriane erano ben lontane da quella condi-zione di diritti che avevano le signorie di altri paesi li-mitrofi, e che sono d' indole diversa. II che proviene da cid, che il sistema franco, attivato da Carlo Magno nelle regioni contermini, non fu attivato in Istria, la quale, sic-come appare da indubbi documenti storici, rimane nella condizione precedenle regolata dalle leggi ed instituzioni romane, e questa condizione duro fino al 18066), e fu ristabilito almeno di fatto nol 1813. Nella ponisola d' Istria non vi ha quindi che la šola pešca nel mare. Da notizie avute risulta derivare la pešca privativa, da tre titoli, da quello di civile proprieta, da quello di baronia, da quello di comune. Di que-sti tre titoli conviene esaininare 1' indole. II mare non e suscettibile di occupazione privata, e una cosa la quale destinata da Dio a servire per le comunicazioni tra spiaggia e spiaggia, non puo essere occupata da privata persona, ne ridotla in proprieta civile privata. Tutte le nazioni, tutti i tempi riconobbero siffatto diritto perche naturale conseguenza della materiale conformazione del mare, e della sua destinazione. Pero tutti i tempi e tutti i popoli convennero che ove la configurazione dei seni, e la condizione di civile proprieta della spiaggia circostante siano tali da non fare pos-sibile la navigazione o 1' approdo di pubblico uso, col cessare delle condizioni che fanno inoccupabile il mare, divenissero possibili il possesso e la proprieta di un seno, il quale doveva considerarsi fisicamente come appendice delle terre circostanti, e quindi nacquero le pescliiere capaci di dominio privato. E questa possibilita di occupazione era tanto meglio suggerita dal bisogno od almeno dalla convenienza di trarre materia di nutrizione dal mare, mediante molliplicazione e conservazione di pešci, che altrimenti o sarebbe frustrata o non sarebbe possibile. Le peschiere, o, meglio usando voce antica che ve-ramente precisa il pensiero, le piscine sono per naturale e positivo diritto oggetto di civile privata proprieta; la quale non e abolita da leggi recenti, ne potrebbe es-serlo senza gravissimo pregiudizio della pubblica econo-mia, che immancabilmente verrebbe dalla mancanza di vivai per i pešci. Fuor delle piscine il mare non e occupabile da pri-vate persone a titolo di civile diritto privato; ma il mare per consenso di tutti i tempi e di tutti i popoli siri-tenne occupabile dallo stato e per titolo di pubblico diritto, quasi appendice del territorio pubblico dello stato. Sul limite entro il quale (calcolando la distanza dalla spiaggia) abbia a ritenersi occupato il mare, indecise sono le opinioni fra il colpo di cannone dalla spiaggia e la guardia facile e naturale della spiaggia mediante can-noni posti sopra navigli che sono a tale distanza dalla spiaggia da non potersi nell' ordinario andamento delle stagioni e dei mezzi, ritenersi afFatto separati dalla spiaggia. La quale varieta di opinione ingenerata dalle abi-tudini della vita mariltima, ha fatto si che interi golfi si tenessero in dominio di una stato, col carico naturale di provvedervi alla loro sicurezza, o che si ritenesse occupato tanto mare, quanto puo essere traversato da una palla di cannone, sparata dalla spiaggia. Pero altri popoli, lasciando 1'incertezza del tiro da cannone, fissarono positivamente una distanza ragionevole; ed in Austria da qualche tempo, e ora pure si ritiene la distanza di un miglio maritlimo, da 75 al grado, o se si vuole uno da 800 tese viennesi.8) Di questa zena di mare che a distanza o fissata, o la-sciata aH' incirca, si tiene territorio pubblico dello stato, cosa pubblca, 1'uso per lej cose di navigazione, per quelle che sono deli'intera umanita, e lasciato libero a tutti; ma per 1'uso di pešca e tolta aH'attivita generale. Spetta allo stato di regolare 1' uso di questa zona di mare per riguardo alla pešca, ma il diritto di u-sarla non fu in tutti i tempi considerato colli stessi principi, dacche variano le massirne col variare dei tempi, e variano le costituzioni degli stati medrsimi. Fino a che il diritto baronale fu prevalente, anche la pešca nel mare occupato fu considerata regalia) pero 1' indole medesima di siffatta regalia rendendo difficile se non impossibile di esercitaria da parte immediata del principe, ed anche la possibilita essendo vincolata a condizioni locali; subentrarono motivi di convenienza che persuasero 1' accordare 1' esercizio ai corpi politici, ulti-me frazioni dello stato, e quindi di concederla ai comuni ed alle baronie. I quali ne regolarono 1' uso, individual-mente, o lasciandone 1' esercizio ai membri di un comune, ad una classe determinata degli abitanti di un comune, o considerandola patrimonio della baronia o del comune, e dandola quindi in affitto. La pešca nel mare fu considerata di regola patrimonio dei cumuni e dei baroni, considerata regalia per cui la si riteneva competere a chi aveva il dominio, non ai comuni soggetti, o tri— butari; 1'uso libero ai comunisti o ad una classe di que-sti era piuttosto atto di liberalita in favore di persone povere, o di classe di persone che conveniva creare o mantenere per altri pubblici riguardi; per la navigazione pubblica, per la marina da guerra, di piloti, delle quali fu la classe di pescatori considerata seminario. Oueste massirne durarono in pratica esecuzione fino a che durd 1'antica legislazione; la nuova pronuncio altrimenti, e sembra piu nell' intenzione di seguire la dot-trina astratta, di quello che la dottrina applicata ad altre necessita o convenienze. Non diro delle leggi italiche e francesi perche in luogo dei principi manifestati da quelle, o da quella legislazione che se non per legge scritta, certamente per diritto adottivo venne adottata; il codice generale au-striaco attivato col di 1.° ottobre 1815 adotto principi diversi. Ouesto codice improntato sulle massirne del nuovo diritto, se non avverso al feudalistico, almeno non pro-pizio aveva pronunciato ali' articolo 287 che le spiaggie del mare sieno beni pubblici. Quantunque questo arti-colo parli delle spiaggie, fu ritenuto in decisione di ca-so speciale che questa pubblicitd delle spiaggie sia ap-plicabile al mare medesimo contiguo, e fu pronunciato che la pešca riservata alle spiaggie del mare abbia ces-sato di essere proprieta di cei ta signoria. Sebbene caso specialissimo, si črede di ravvisarvi consacrata una mas-sima che doveva applicarsi a tutte le signorie in generale ad ogni persona che avesse esercitato, in forza dell'antica legge, pešca sui Litorale marino. Gli e certamente in armonia colle nuove dottrine di diritto e colle massime del codice civile, che emano la legge sulla pešca del 1835. La quale legge non 6 gia una dii hiarazione che renda pubblico il mare, ma piut-tosto e disposizione di legge che si poggia sulla liberla e pubblicita dei mari, ammessa se non dalla legge scritta, dalla giurisprudenza comune. E seppure si dovesse dubitare che la giurisprudenza qui introdolta dopo il 1814 avesse tolta la legis-lazione del tempo intermedio dopo il 1806, la legge sulla pešca del 1835 non lascia dubbiezza alcuna. E nolerassi qui che levati nell' intervallo corso fra il 1806 ed il 1813 tutti i diritti pubblici delle baronie, sebbene questi dirilti venissero ristabiliti nell'intervallo fra il set-tembre 1813 ed il settembre 1814, pure dopo questo tempo vi fu varieta grandissima fra lo stato precedente delle signorie, e quello posteriore. Imperciocche nel-P Istria Veneta le signorie non riebbero la giudicatura civile e penale, ne 1'amministrazione politica; nell'Istria austriaca la riebbero, ma soltanto in forma di delegazione del principe, e come segno di fiducia nelle persone dei signori per introdurre ordine nello spirito conforme a quello di altre provincie austriache.9) Pero fu cio tutto precario. Cio vuolsi accennato per riconoscere 1' indole del! e giurisdizioni che furono restituite alle signorie del-1'Istria austriaca, cioe precaria e revocabile a piaci-mento. La legge del 1835 dichiara la pešca nel mare, li-bera ad ogni individuo; dichiara riservato agli abitanti della costiera la privativa della pešca, entro un miglio marittimo dalla spiaggia. Ouesta legge emano per le spiaggie di mare ve-nete, friulane istriane e dalmatiche; per le spiaggie di mare sulle quali il sistema baronale od era interamente abolito e da lungo, sostituendovi il sistema municipale, od era stato abolito in forza di legge e restituito bensi, ma si smosso dal cardine suo, che i giudizi erano in-certi fra lo schiantare le baronie, od il restituirle. In tale condizione di cose la legge del 1835 deve intendersi e fu intesa come legge che sostituiva nuovo ordine di cose al precedente, sia che fosse efletto di legge, o fosse seinplice fatto. La pešca fu data ne ai co-muni ne alle baronie, a nessun corpo morale o pubblica figura, sibbene agli abitanti singoli della costiera, uno per cadauno. Al comparire di quella legge, accadde come e solilo alTapparire di ordine (o'almente nuovo di cose-; o non dappcrtutto fu eseguita, o si mossero dubbiezze e reclami per transigere fra il possesso antico e la nuova inisura, pfocurando che 1'uno e 1' altra durassero contein-poraneaniente. E vi fu qualcosa di simile. Impercioc- che la successiva ordinanza o legge del 1837 pronuncio che non intendevansi tolte quelle privative di pešca nel mare, le quali derivavano da contralti civili, o da con-trattazioni simili. Le quali parole sembrano seritte ap-punto per questo Litorale, sui quale le baronic che si trovano in mani private, pochissime provengono da anti-che investiture per atto liberale, e sotto condizione di servigi civili e militari che formerebbero correspetlivo delPentita baronale, ma il piu provengono da vendite fatte dalferario dei due stati nei secoli XVeXVIIquan-do pressato da guerre esterne ed interne dovette dar di mano a vendita di pubblici diritti. E sembra che nella possibilita di prestare evizione ai privati in caso di alie-nazione bilaterale onerosa di baronie, volesse la parte pubblica soltrarsene, eol dichiarare sussistente il diritto di pešca nel mare qualora acquisito colle forme di con- tratto civile oneroso. Pure anehe sotto 1' impero di queste leggi doveasi riconoscere, che la pešca aveva cessato per legge generale dello stato di essere regalia, che 1' abolizione era obbligatoria per tutti i corpi, come per tulti gl' individu'; e che essendo seguita la cessazione in forza di disposi-tiva generale, lo stalo non prestava indennizzo, ne buo-nifico ad alcuno. Dirimpetto a questa massima generale, la conservazione della pešca dipendente da contratli ci-vili privati, non poteva riguardarsi che eccezione, ecce-j z;one che valeva unicamente quando 1'alienante fosse slato persona capace ad acquisire e disporre 1'uso di un bene pubblico. E siftatte contrattazioni erano durature soltanto nel caso che il dirilto di pešca fosse stato alie-nato come corpo da se esplicitamente, non gia se alie-nato come tacita appendice di un complesso di diritti civili privati e pubblici di ogni genere che dicevano signoria, e per 1'individualita dei quali non si rispondeva di evizione. L' ordinanza del 1837 dichiara bensi che la legge del 1835 non ha voluto ne potuto portare alterazione alle condizioni esistenti di diritto. Potrebbesi contro le parole di questa ordinanza dubitare che sia cosi per la solenne dichiarazione fatta nel litolo I, di parlare del diritto di pešca, e per la solenne aggiudicazione di que-sto diritto agli abitanti delle costiere; ma cio non porla differenza, imperciocche la massima pronunciata dalla legge 1835 e perfettamente conforme alle massime del diritto generale, del diritto del codice austriaco, ed alla pratica applicazione di questo. Giunte le cose a questo punto, devesi chiedere qua-le efficacia abbia la legge 17 settembre 1848 sulla pešca riservata la quale fosse stata esercitata da qualche persona o corpo. Le notizie avute fanno conoscere che generalmente il diritto di pešca venga usato secondo le disposizioni della legge 1835, meno qualche localita nella quale la pešca ritiensi di diritto civile privato per investile so-lenni.10) Nella signoria di Castua si indica esistente una privativa per la pešca del tonno, la quale si črede consacrata dali' Urbario, ma non e meraviglia se quella signoria le di cui condizioni hanno origine da tempi anteriori alla nnione di quella parte coll' Istria, abbia diversita di diritti e di esercizi da quelli della penisula istriana. Non vuolsi dubitare della reale esistenza delle cose di fatto, come vennero indicate, ma potrebbe dubitarsi, se 1' esercizio di tutte quelle pesche riservate le quali sono in vigore, provenga dal diritto privato civile di piseine, e non sia qualcuna avanzo di giurisdizioni, non tolte per riguardo alle persone che lo esercitano, toglimento che andrebbe congiunto ad altri quesili finanziari che non occorre toccare. Se cosi sono le cose, ritenendo che la legge 7 setterabre 1848 non intende di portare cangiaraento nella piena proprieta civile privata, e che a questa categoria di proprieta appartengono le piseine; le piseine private non cadono nella categoria di diritti aboliti, e rimangono coine sono. E volendosi supporre che durino tuttora come sa-rebbe forse il caso di Castua, alcune pesche riservate sul mare libero a favore di qualche signoria, considerando che il mare non e proprieta privala ne puo esserlo e che il diritto signoriale di pešca sarebbe vera regalia; questo diritto sarebbe senz' altro abolito se non lo fu per effetto delle leggi precedenti a quella del 7 settembre 1848, e sarebbe abolito senza indennita, tanto piu quantoche il diritto non sarebbe mai esercitato sopra fondo altrui, ma sarebbe soltanto una privativa nell' uso di pubblica cosa. La legge del 1837 ha regolato 1' esercizio della pešca per modo che ogni comune pesehi sulla spiaggia contermine al suo territorio. Cosi esprimono le parole della legge, ma non sembra che anehe questo abbia ad essere lo spirito della legge medesima. Sembra che si abbia piuttosto avuto in mira di attribuire la pešca ai co-muni marittimi e si abbia voluto non concederla ai co-muni di terra. Questa differenza legale di comuni non concordo cerlamente coi principi di equiparazione adot-tati dopo la ristaurazione del governo austriaco nella provincia e proclamati dalla precedente Iegislazione na-poleonica; pero la differenza esiste di fatto, e non e punto improprio che esista di diritto; secoli di esperienza fe-cero conoscere la necessita di distinguerli, e nelPappli-cazione pratica si sono vedute stranissime conseguenzo di diritto, stranezza che toccava alPingiustizia.11) Puo av-venire ed avviene che un comune, il di cui capoluogo e pošto fra terra, arrivi coll' agro suo fino alla spiaggia di inare, siccome e p. e. il caso di Dignano; pure Dignano non e comune marittimo, ne ha marina, ne barche da pešca, nč si serve delle proprie spiaggie per uso di por-to, ma ha a suo porto quello di Fasana situato nel comune di Pola. Dignano non ha quindi uso del mare per la pešca. Di rincontro vi hanno comuni posti fra terra, i di cui territori non toccano il mare, ma sono in co-uiunicazione eol mare per mezzo di fiume, e per antica pratica gli abitanti di questi comuni si danno alla pešca siccome e il caso sul Quieto. Dal che ne viene che comuni che non trattano ne possono trattare la pešca, hanno spiaggia riservata; comuni che hanno 1'abitudine o la necessita di pescare, non hanno zona di mare loro riservata. La legge ha dato questo diritto di privativa della pešca entro un miglio, ai comuni, a quelli che nel Litorale vennero detti capo-comuni, appunto quando ogni giurisdizione di comune sopra altro comune venne tolta, ed ogni esercizio di potere che non fosse puramente e- | conomico materiale, dato alle commissarie distrettuali. Ouesta voce di capo-comune ha pero doppio senso nel-P Istria, 1' uno della legge primitiva del 1814, la quale sotto tale nome abbraccia un complesso di sottocomuni, o piut osto di frazioni amministrative comunali; P altro e quel!o della pratica che indioa con tale voce que!lo di sottocomuni, che altra volta era il dominante, e dal quale doveva prendere nome il capo-comune della legge. La primitiva circoscrizione dei comuni fu di molto cangiata, e va frequentemente cangiandosi; oggidi piu che altre volte i cangiamenti sono facili, la legge stessa recente lascia la coinposizione, come lo srnembramento dei comuni anzi che ali' impero di legge formale e solennp, alla volonta dei comunisti medesimi. Ouesta incertezza e influenle anehe sull' esercizio di pešca, dacche P esistenza o la cessazione, o P estensione di comune proprio danno o tolgono il diritto di pescare. La legge attribuisce la privativa della pešca non gia al capo-coinune siccome corpo morale, sibbene ai sin-goli membri di un comune, siccome diritto personale; la privativa della pešca non sembra quindi a primo aspetto avere ne 1'indole di bene comunale, ne quella di patri-monio comunale. I comuni sembrerebbe che non vi deb-bano avere ingerenza alcuna nell'economico di questa che deve dirsi industria personale. Pero la massima pro-nunciata cosi generalmente da quella legge non sembra eseludere che i membri di un comune, in quei modi che sono di legge, convertano questo dirilto personale, in diritto del corpo morale al quale ogni comunista parte-cipa direttamente od indirettamente se non alla pešca, al prodolto della pešca. Come ad ogni uomo per le cose che so 10 a lui proprie e di facolta personale puo com-porre societa, cosi non e cio tolto ai membri di un comune di farlo per le cose che sono individuali. Sembra che il regolamento pei comuni del Litorale dato dal governatore conte Stadion disponesse qualcosa di simile; certo che la pratica pubblica, solenne, assentita dalle autorita ammette 1' uso della pešca mediante il corpo morale del comune, che lo concede in arrenda, anzi che individuale. La nuova legge sulla caccia impone anzi ai comunisti di esercitare la caccia non individualinente, ma cumulativaniente, e mediante cacciatori esperti; la qua!e disposizione. imperativa ammette di necessita una disposizione convenzionale di comunisti per oggetto af-fatto simile. E vi ha ragione di farlo; perche ali'inesperto puo sembrare a primo aspetto la caccia come uno sparare contro aniinale che corre o che vola; la pešca come il pigliare eolla lenza o eolle nasse il pešce transitante; ma ne questa e aneor pešca, ne 1' oggetto della pešca il porre alParia qualche pešce. Imperciocche la pešca deve dare ja nel 102b. Nel tempo corso fra quest' epoca ed il 1200 nel quale anno comincia la sovranita dei patriarchi, fioura qualche signore di Duino, un Dietalmo del 1139 che venne a contese col coinune di Trieste per confini, contesa deci-sa dal vescovo di Trieste pel potere temporale che eser-citava su questa citta. Col 1200 cominciano ad aversi notizie piu copioso dei Castellani di Duino, e diamo il nome e le note cro-niche. 1215 Stefano, signore di Duino. 1224 Ugone. 1238 Voscalco, minisferiale del patriarca. 1252 Stefano. S 1260 i 12621 1265) Enrico, poi conte di Hardeck. J 1269 ( 1270] 1270 Guglielmo. 1269 S 1314 Ugone. 1329 Ugone. 1339 Giorgio. 1366) ^Ugone, signore anehe di Prem, primo cap;- Jgggl tano di Trieste. 1391 Ramberto di Duino. 1395 Cessano i • signori di Duino, subentrano i conti di Walse austriaci cho durano fino al secolo XVI. Toi i Raumburger, poi gli Hoffer, poi i conti della Torre. Nel 1522 Duino fu unita al Carnio, nel 1814 vi fu staccata, non calcolato 1'interregno fraucese.